Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Controllo dell'acquisizione della detenzione di armi - Schema di D.Lgs. n. 236 - Testo a fronte e riferimenti normativi
Riferimenti:
SCH.DEC 236/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 214
Data: 28/07/2010
Descrittori:
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA   LICENZE
PORTO D' ARMI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

 

 

 

 

Controllo dell’acquisizione della detenzione di armi

Schema di D.Lgs. n. 236

(artt. 1, 2 e 36, L. 88/2008)

 

 

 

Testo a fronte e riferimenti normativi

 

 

 

 

 

n. 214

 

 

28 luglio 2010

 

 

 

 

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-9475 / 066760-3855– * st_istituzioni@camera.it

 

 

 

 

Nel presente dossier è messo a fronte il testo dello schema di decreto legislativo, che modifica la disciplina relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, con le disposizioni vigenti in materia oggetto di novella ed in particolare:

·       R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

·       L. 2 ottobre 1967, n. 895, Disposizioni per il controllo delle armi;

·       L. 18 aprile 1975, n. 110, Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;

·       D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 527, Attuazione della direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione delle armi.

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: ac0541.doc


INDICE

Testo a fronte

§      Testo a fronte tra la normativa vigente e lo schema di decreto legislativo     5

Normativa di riferimento

§      L. 7 luglio 2009, n. 88. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008. (artt. 1, 2 e 36)              37

§      Dir. 18 giugno 1991, n. 91/477/CEE. Direttiva del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.                                                                                42

§      Dir. 21 maggio 2008, n. 2008/51/CE . Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.59

 

 


Testo a fronte

 


 

Normativa vigente

 

Schema di D.Lgs. n. 236

 

 

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527
Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

 

 

 

 

(Art. 2, co. 1, lett. a))

Art. 1

 

Il presente decreto legislativo costituisce attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 91/477/CEE del 18 giugno 1991.

Il presente decreto legislativo costituisce attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 91/477/CEE del 18 giugno 1991, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.

Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle armi da fuoco delle categorie B, C e D dell'allegato I della direttiva la cui detenzione e porto sono consentite nel territorio dello Stato.

Identico.

 

(Art. 2, co. 1, lett. b))

 

Art. 1-bis

 

Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) “arma da fuoco”: qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata ad espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa per una delle ragioni elencate al punto III dell’allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Un oggetto è considerato idoneo ad essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente se ha l’aspetto di un’arma da fuoco e, come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformata;

 

b) “parte”: qualsiasi componente o elemento di ricambio specificatamente progettato per un’arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco;

c) “parte essenziale”: il meccanismo di chiusura, la camera e la canna di armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l’arma da fuoco di cui fanno parte o sono destinati a farne parte;

d) “munizione”: l’insieme della cartuccia o dei componenti, compreso i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati su di un’arma da fuoco;

e) “tracciabilità”: il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro parti e munizioni, dal fabbricante all’acquirente, con l’intento di assistere le autorità dello Stato italiano e degli Stati dell’Unione Europea ad individuare, indagare e analizzare la fabbricazione ed il traffico illeciti;

f) “intermediario”: una persona fisica o giuridica, diversa dall’armaiolo, che eserciti un’attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella vendita, nell’acquisto e nel trasferimento di armi, loro parti e munizioni, pur senza averne la materiale disponibilità;

g) “armaiolo”: qualsiasi persona, fisica o giuridica, che eserciti un’attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nell’assemblaggio, nella riparazione, nella disattivazione e nella locazione delle armi, loro parti e munizioni.

 

 

 

(Art. 2, co. 1, lett.c))

Art. 2

 

La carta europea d'arma da fuoco, conforme al modello comunitario, contiene i dati identificativi delle armi, comprese quelle da caccia o di uso sportivo, di cui è richiesta l'iscrizione, nonché gli estremi del permesso di porto d'armi ovvero della autorizzazione al trasporto dell'arma per uso sportivo, della denuncia di detenzione e delle autorizzazioni al trasferimento delle armi iscritte in uno Stato membro delle Comunità europee.

Identico.

Possono chiedere il rilascio della carta europea d'arma da fuoco le persone residenti nel territorio dello Stato che detengono una o più armi da fuoco denunciate a norma dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Possono chiedere il rilascio della Carta europea d’arma da fuoco le persone residenti o i cittadini dell’Unione europea domiciliati nel territorio dello Stato in possesso di licenza di porto d’armi e che detengono una o più armi da fuoco denunciate a norma dell’articolo 38 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

La domanda è presentata al questore della provincia di residenza e deve contenere oltre alle generalità dell'interessato, i dati identificativi dell'arma o delle armi che si intendono iscrivere. Alla domanda devono essere allegate le autorizzazioni o licenze da iscrivere nella carta o copia autentica delle stesse e, in ogni caso, della denuncia di detenzione.

La domanda è presentata al questore della provincia di residenza o, per i cittadini dell’Unione europea al Questore della provincia di domicilio e deve contenere oltre alle generalità dell'interessato, i dati identificativi dell'arma o delle armi che si intendono iscrivere. Alla domanda devono essere allegate le autorizzazioni o licenze da iscrivere nella carta o copia autentica delle stesse e, in ogni caso, della denuncia di detenzione.

La carta europea d'arma da fuoco è rilasciata per la durata di validità del permesso di porto d'arma o della autorizzazione al trasporto di armi per uso sportivo, e comunque per un periodo non superiore al quinquennio.

Identico.

Con le disposizioni di esecuzione del presente decreto legislativo sono stabilite l'ammontare del costo della carta e le modalità di versamento all'atto del rilascio.

Identico.

 

 

 

(Art. 3, co. 1, lett.a))

R.D. 18 giugno 1931, n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

 

Art. 28

(art. 27 T.U. 1926)

 

Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte.

Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, l’assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte.

La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.

La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. La validità della licenza è di 2 anni.

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto.

Identico.

Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquecento a euro tremila.

Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro.

 

 

 

(Art. 3, co. 1, lett.b))

Art. 31

(art. 30 T.U. 1926)

 

Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del Questore.

Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, assemblarle, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del Questore.

La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.

Identico.

 

La validità della licenza è di 3 anni.

 

 

 

(Art. 3, co. 1, lett.c))

 

Art. 31-bis

 

1. Per esercitare l’attività di intermediario di cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, nel settore delle armi è richiesta una apposita licenza rilasciata dal Prefetto, che ha una validità di 3 anni.

2. Ogni operatore autorizzato deve comunicare all’autorità che ha rilasciato la licenza, anche mediante un sistema informatizzato, ogni sei mesi, un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuale

3. La mancata comunicazione può comportare la sospensione o la revoca della licenza.

4. Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite nel regolamento.

 

 

 

(Art. 3, co. 1, lett. d))

Art. 35

(art. 34 T.U. 1926)

 

Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l’industria della riparazione delle armi è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute.

1. L’armaiolo di cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui la operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento.

Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di dieci anni anche dopo la cessazione dell’attività.

2.Tale registro di cui al comma 1 deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 50 anni anche dopo la cessazione dell’attività.

 

3. Alla cessazione dell’attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnato all’Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne cura la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informativo di cui all’articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 8, sono conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell’attività.

I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente all’ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all’acquisto esibiti dagli interessati.

4. Gli armaioli devono, altresì, comunicare mensilmente all’ufficio di polizia competente per territorio le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi nonché la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all’acquisito esibiti dagli interessati. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per via telematica.

È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d’armi ovvero di nulla osta all’acquisto rilasciato dal Questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

5. E’ vietato vendere o in qualsiasi modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d’armi ovvero di nulla osta all’acquisto rilasciato dal Questore.

6.Il nulla osta non può essere rilasciato ai minori di 18 anni, ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell’ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

7. Il Questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti.

 

8. Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta deve essere comunicato al coniuge ed a tutti i familiari conviventi maggiorenni del titolare, secondo le modalità definite nel regolamento.

Il contravventore è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a euro 129.

9.Il contravventore è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro.

L’acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda sino a euro 129.

10. L’acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l’arresto sino a un anno e con l’ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro.

 

 

 

(Art. 3, co. 1, lett.e))

Art. 38

(art. 37 T.U. 1926)

 

Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei reali carabinieri.

Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia, entro le 72 ore successive all’acquisizione della loro materiale disponibilità, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei Carabinieri, ovvero per via telematica al sistema informatico di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 8, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

Sono esenti dall’obbligo della denuncia:

a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;

c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

Identico.

L’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico.

Identico.

 

Chiunque detiene le armi di cui al comma 1, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi, deve presentare ogni sei anni la certificazione medica di cui all’articolo 35, comma 7. La mancata presentazione del certificato medico autorizza il prefetto a vietare la detenzione delle arm denunciate, ai sensi dell’articolo 39.

 

La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l’arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia.

 

Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.

 

 

 

(Art. 3, co. 1, lett.f))

Art. 42
(art. 41 T.U. 1926)

 

Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65.

Identico.

 

Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d’armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato al coniuge ed a tutti i familiari conviventi maggiorenni del titolare, secondo le modalità definite nel regolamento.

 

 

 

(Art. 3, co. 1, lett.g))

Art. 47
(art. 46 T.U. 1926)

 

Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.

Identico.

È vietato altresì, senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.

Identico.

 

Senza autorizzazione del Questore è vietata l’attività di ricarica delle munizioni. L’autorizzazione ha carattere permanente e può essere rilasciata a chi abbia dimostrato la propria capacità tecnica presso una federazione sportiva di tiro riconosciuta, secondo le modalità previste. Nel regolamento sono definite le modalità di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria.

 

Il contravventore alla disposizione di cui al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa da 200 euro a 1.500 euro.

 

 

 

(Art. 3, co. 1, lett. h))

Art. 55
(art. 54 T.U. 1926)

 

Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.

Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento. I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.

Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività.

Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinquanta anni anche dopo la cessazione dell'attività.

 

Alla cessazione dell’attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all’Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne curerà la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, devono essere conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell’attività.

È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di Iª, IIª, IIIª, IVª e Vª categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore, nonché materie esplodenti di Vª categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

Identico.

Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

Identico.

Il contravventore è punito con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a lire euro 154.

Identico.

Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di Vª categoria, gruppo D e gruppo E.

Identico.

L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a euro 154.

Identico.

 

 

 

(Art. 3, co. 1, lett.i))

Art. 57
(art. 56 T.U. 1926)

 

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.

Identico.

È vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.

Identico.

 

La licenza è altresì richiesta per l’apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati. Per i poligoni da ricomprendere tra quelli abilitati, ai sensi della vigente normativa, all’addestramento al tiro, è, invece, richiesta la licenza del Questore. Nel regolamento sono definite le modalità di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria.

 

 

 

 

L. 2 ottobre 1967, n. 895
Disposizioni per il controllo delle armi

 

 

(Art. 4, co. 1, lett. a))

Art. 1

 

Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 413 a euro 2.065.

Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

 

 

 

(Art. 4, co. 1, lett. b))

Art. 2

 

Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro 206 a euro 1.549

Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro.

 

 

 

(Art. 4, co. 1, lett. c))

Art. 3

 

Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento dell'emanazione dell'ordine, è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro 206 a euro 1.549

Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento dell'emanazione dell'ordine, è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro.

 

 

 

(Art. 4, co. 1, lett. d))

Art. 4

 

Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065.

Salvo che il porto d’arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:

a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;

b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;

c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto

Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 4.000 euro a 40.000euro.

Salvo che il porto d’arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:

a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;

b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;

c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto

 

 

 

(Art. 4, co. 1, lett. e))

Art. 5

 

Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite in misura non eccedente i due terzi quando per la quantità o per la qualità delle armi, delle munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, il fatto debba ritenersi di lieve entità. In ogni caso, la reclusione non può essere inferiore a sei mesi.

Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite in misura non eccedente i due terzi quando per la quantità o per la qualità delle armi e delle loro parti, delle munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, il fatto debba ritenersi di lieve entità. In ogni caso, la reclusione non può essere inferiore a sei mesi.

 

 

 

 

L. 18 aprile 1975, n. 110
Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

 

 

(Art. 5, co. 1, lett. a))

Art. 2.

 

Armi e munizioni comuni da sparo.

 

Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:

a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;

b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;

c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;

d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;

e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;

f) le rivoltelle a rotazione;

g) le pistole a funzionamento semiautomatico;

h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo.

Identico.

Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.

Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. Salvo che siano destinate alle Forze Armate o ai corpi armati dello Stato, ovvero all’esportazione, non è consentita la fabbricazione, l’introduzione nel territorio dello stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum. Nei casi consentiti è richiesta la licenza di cui all’art. 31 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

Identico.

Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore.

Identico.

Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 , con le successive rispettive modificazioni e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile

Identico.

 

 

 

(Art. 5, co. 1, lett. b))

Art. 4.

 

Porto di armi od oggetti atti ad offendere.

 

Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773 , e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.

Identico.

Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.

Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli strumenti di cui all’articolo 5, quarto comma nonché i puntatori laser o oggetti con funzioni di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3, secondo la norma CEI EN 60825.

Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da euro 51 a euro 206. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda. La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive.

Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda. La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive.

È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 413. La pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 206 a euro 413 quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza.

È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l’ammenda da 3.000 euro a 20.000 euro. La pena è dell'arresto da tre a sei anni e dell’ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza.

Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 413.

Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l'arresto da sei a diciotto mesi e con l’ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.

La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall’articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l’uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso.

Identico.

[Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di trasgressione alle norme dei precedenti commi quarto e quinto].

 

Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.

Identico.

Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni.

Identico.

Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.

Identico.

 

 

 

(Art. 5, co. 1, lett. c))

Art. 5.

 

Limiti alle registrazioni. Divieto di giocattoli trasformabili in armi.

 

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto delle cartucce da caccia a pallini, dei relativi bossoli o inneschi nonché alla vendita dei pallini per le armi ad aria compressa.

Identico.

L'articolo 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452, è abrogato.

Identico.

Le disposizioni del citato testo unico, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 , e quelle della presente legge non si applicano ai giocattoli.

Le disposizioni del citato testo unico, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 , e quelle della presente legge non si applicano agli strumenti di cui al presente articolo.

I giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. Devono inoltre avere l'estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato.

Gli strumenti riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. I predetti strumenti se realizzati in metallo devono avere la canna completamente ostruita, non in grado di camerare cartucce e devono essere ridotti del 20 per cento rispetto all’originale ed avere la canna occlusa da un tappo rosso inamovibile. Quelli da segnalazione acustica, destinati a produrre un rumore tramite l’accensione di una cartuccia a salve devono avere la canna occlusa da un inserto di metallo ed un tappo rosso inamovibile all’estremità della canna.

Gli strumenti denominati “softair”, vendibili solo ai maggiori di 14 anni, devono avere le parti essenziali costruite in materiali diversi dal metallo, la canna in materiale che presenti una resistenza a trazione inferiore ai 250 newton/mm 2, essere abilitate a sparire pallini in plastica, di colore vivo, per mezzo di aria o gas compresso, purché l’energia del singolo pallino, misurata ad un metro dalla volata, non sia superiore ad 1 joule. La canna dell’arma  deve essere colorata di rosso per almeno un centimetro e mezzo e qualora la canna non sia sporgente la verniciatura deve interessare la parte anteriore dello strumento per un pari tratto.

Gli strumenti di cui al presente comma sono sottoposti, a spese dell’interessato, a verifica di conformità accertata dal Banco Nazionale di prova e riconosciuta con provvedimento del Ministero dell’interno.

Con decreto del Ministro dell’interno sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

Nessuna limitazione è posta all'aspetto dei giocattoli riproducenti armi destinati all'esportazione.

Nessuna limitazione è posta all'aspetto degli strumenti riproducenti armi destinati all'esportazione.

Chiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 2.582.

Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di cui al presente articolo, senza l’osservanza delle disposizioni del quarto comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro.

Quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma.

Quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di strumenti riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma.

 

 

 

(Art. 5, co. 1, lett. d))

Art. 8.

 

Accertamento per il rilascio di autorizzazione di polizia in materia di armi.

 

La richiesta intesa ad ottenere il nulla osta per l'acquisto o la cessione di armi, ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del T.U. 18 giugno 1931, n. 773 , modificato con D.L. 22 novembre 1956, n. 1452, deve indicare i motivi dell'acquisto o della cessione.

Identico.

La licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è richiesta anche per l'esercizio dell'industria di riparazione delle armi.

Identico.

Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonché del permesso di porto d'armi, previsti dagli artt. 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37, R.D. 6 maggio 1940, n. 635 , e dalla presente legge, è subordinato all'accertamento della capacità tecnica del richiedente. L'accertamento non occorre per l'autorizzazione alla collezione.

Identico.

Ai fini dell'accertamento della capacità tecnica, l'interessato deve sostenere apposito esame presso la commissione di cui all'articolo 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La commissione è integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa quando l'accertamento è richiesto da persona che debba esercitare l'attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.

Identico.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì alle persone che rappresentano, a norma dell'articolo 8 del citato testo unico, il titolare dell'autorizzazione di polizia.

Identico.

Coloro che hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari o che esibiscano certificato d'idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.

Coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari o che esibiscano certificato d'idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.

L'accertamento della capacità tecnica non è richiesto per l'acquisto e il porto di armi da parte di coloro che siano autorizzati per legge.

Identico.

La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano già ottenuto le autorizzazioni ovvero abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 .

Identico.

Coloro che esercitano l'industria di riparazione delle armi devono richiedere alla competente autorità di pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo comma del presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge.

Identico.

L'art. 33 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , è abrogato.

Identico.

 

 

 

(Art. 5, co. 1, lett. e))

Art. 10

 

Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra. Collezione di armi comuni da sparo.

 

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra.

Identico.

Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell'art. 28 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi è tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti artt. 8 e 9.

Identico.

Chiunque trasferisce le armi di cui all'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 206 a euro 2.065.

Chiunque trasferisce le armi di cui all'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da 2.000 euro a 20.000 euro.

È punito con l'ammenda fino a euro 103 chiunque, essendone obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel secondo comma del presente articolo.

È punito con l'ammenda fino a 1.000 euro chiunque, essendone obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel secondo comma del presente articolo.

Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, è consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale nonché ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.

Identico.

La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (30). La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica.

Identico.

Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma.

Identico.

La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che già detengono armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Identico.

Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria.

Identico.

Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 206 a euro 1.032.

Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.500 euro a 10.000 euro.

 

 

 

(Art. 5, co. 1, lett. f))

Art. 11

 

Immatricolazione delle armi comuni da sparo

 

Sulle armi comuni da sparo prodotte nello Stato devono essere impressi, in modo indelebile ed a cura del produttore, la sigla od il marchio, idonei ad identificarle nonché il numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare nel catalogo nazionale ed il numero progressivo di matricola, nonchè l'indicazione del luogo di produzione e della sigla della Repubblica italiana o di altro Paese, nel caso di importazione dell'arma da Paese esterno all'Unione europea. Un numero progressivo deve, altresì, essere impresso sulle canne intercambiabili di armi.

Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, devono essere impressi, in modo indelebile, in un’area delimitata del fusto, carcassa o castello o di una parte essenziale dell’arma, di cui all’articolo 1-bis, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 527, ed a cura del fabbricante o dell’assemblatore, il nome, la sigla od il marchio del fabbricante o assemblatore, l’anno e il paese o il luogo di fabbricazione, e ove previsto, il numero di iscrizione del prototipo o dell’esemplare nel catalogo nazionale nonché il numero di matricola. Un numero progressivo deve, altresì, essere impresso sulle canne intercambiabili di armi. Il calibro deve essere riportato almeno sulla canna. Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile dell’arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi. In nessuna ipotesi è possibile sostituire la parte su cui è stata apposta la marcatura, anche qualora divenga inservibile, per rottura o usura. A cura del Banco Nazionale di Prova deve essere apposta la sigla della Repubblica italiana e l’indicazione dell’anno in cui è avvenuta l’introduzione dell’arma nel territorio nazionale, salvo che tali indicazioni siano già state apposte da altro Stato membro dell’Unione europea. L’area dell’arma riservata alla marcatura non può recare ulteriori o diversi segni identificativi o distintivi dell’arma stessa.

Oltre ai compiti previsti dall'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, il Banco Nazionale di prova di Gardone Valtrompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni, accerta che le armi o le canne presentate rechino le indicazioni prescritte nel primo comma e imprime uno speciale contrassegno con l'emblema della Repubblica italiana e la sigla di identificazione del Banco o della sezione. L'operazione deve essere annotata con l'attribuzione di un numero progressivo in apposito registro da tenersi a cura del Banco o della sezione.

Oltre ai compiti previsti dall'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, il Banco Nazionale di prova di Gardone Valtrompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni, accerta che le armi o le canne presentate rechino le indicazioni prescritte nel primo comma e imprime uno speciale contrassegno con l'emblema della Repubblica italiana e la sigla di identificazione del Banco o della sezione. L'operazione deve essere annotata con l'attribuzione di un numero progressivo in apposito registro da tenersi a cura del Banco o della sezione. I dati contenuti nel registro sono comunicati, anche in forma telematica, al Ministero dell’interno.

Le armi comuni da sparo prodotte all'estero recanti i punzoni di prova di uno dei banchi riconosciuti per legge in Italia non sono assoggettate alla presentazione al Banco di prova di Gardone Valtrompia quando rechino i contrassegni di cui al primo comma.

Identico.

 

Qualora l’autorità di pubblica sicurezza, nell’ambito dell’attività di controllo, abbia motivo di ritenere che le armi di cui al comma precedente, introdotte nel territorio dello stato non siano corrispondenti al prototipo o all’esemplare iscritto al catalogo nazionale, dispone che il detentore inoltri l’arma stessa al Banco nazionale di prova, che provvede alle verifiche di conformità secondo le modalità di cui all’articolo 14.

Qualora manchino sulle armi prodotte all'estero i segni distintivi di cui al comma precedente, l'importatore deve curare i necessari adempimenti.

Identico.

In caso di mancanza anche di uno degli elementi indicati nel primo comma il Banco o la sezione provvede ad apporli, in base a motivata richiesta degli aventi diritto, vistata dall'ufficio locale di pubblica sicurezza o in mancanza dal comando dei carabinieri. A tal fine, in luogo del numero di matricola è impresso il numero progressivo di iscrizione dell'operazione nel registro di cui al secondo comma.

Identico.

Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano altresì alle armi comuni da sparo ed alle canne intercambiabili importate dall'estero. Si osservano a tal fine le modalità di cui al successivo art. 13.

Identico.

Le norme del presente articolo relative all'apposizione sulle armi del numero d'iscrizione nel catalogo nazionale, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 7, settimo comma n. 1).

Identico.

Entro il termine di un anno dalla data indicata nel decreto di cui al precedente comma debbono essere presentate al Banco nazionale di prova o alle sue sezioni, ove mancanti del numero di matricola, per l'apposizione di questo ultimo a norma del quinto comma:

Identico.

le armi comuni da sparo prodotte nello Stato o importate prima dell'entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelle prodotte o importate anteriormente al 1920;

Identico.

le armi portatili da fuoco di cui al precedente articolo 1 appartenenti a privati di cui è consentita la detenzione.

Identico.

Per il compimento delle operazioni previste dal presente articolo, al Banco nazionale di prova, oltre al diritto fisso, da determinarsi secondo le modalità previste dall'articolo 3 della citata legge 23 febbraio 1960, n. 186 , è concesso una tantum un contributo straordinario di 270 milioni di lire a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Identico.

All'onere di 270 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per il rinnovo della convenzione di Lomé.

Identico

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Identico.

 

 

 

(Art. 5, co. 1, lett. g))

 

Art. 11-bis

 

Tracciabilità delle armi e delle munizioni

 

1. L’archivio di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, registra e conserva per non meno di cinquanta anni, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie, il numero di catalogo ove previsto, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell’acquirente o del detentore dell’arma da fuoco.

 

2. Nel medesimo archivio sono registrati i dati delle munizioni di cui all’articolo 3 della legge 6 dicembre 1993, n. 509 nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell’acquirente delle munizioni medesime.

 

 

 

(Art. 5, co. 1, lett. h))

 

Art. 13-bis

 

Immissione sul mercato delle armi provenienti da scorte governative

 

1. Le armi di proprietà delle Forze Armate e delle Forze di polizia dichiarate fuori uso, in quanto non più in dotazione, possono essere immesse sul mercato civile, a condizione che siano state demilitarizzate. La demilitarizzazione consiste nella trasformazione di un’arma da guerra o tipo guerra in un’arma comune da sparo.

 

2. Le armi di cui al comma 1 possono essere cedute solo a soggetti muniti delle necessarie autorizzazioni all’acquisto. La procedura di demilitarizzazione è effettuata secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell’interno.

 

3. Le armi disattivate possono essere alienate senza autorizzazione. Sono armi disattivate quelle sottoposte ad una operazione tecnica mediante la quale un’arma portatile di cui agli articoli 1 e 2, viene resa inerte e portata allo stato di mero simulacro anche nelle sue parti essenziali, in modo permanente ed irreversibile, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell’interno.

 

4. La demilitarizzazione e la disattivazione devono essere effettuate da soggetti muniti della licenza di fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari, ovvero da altri soggetti pubblici contemplati dall’art. 10, comma 5, in quanto muniti delle necessarie attrezzature tecniche.

 

La disattivazione per le armi comuni può essere effettuata, oltre che dai soggetti già indicati per la disattivazione delle armi da guerra, dai soggetti muniti di licenza di fabbricazione e riparazione di armi comuni.

 

5. Prima dell’avvio delle procedure di cessione delle armi di cui al presente articolo, le Amministrazioni interessate devono darne comunicazione al Ministero dell’interno ed alla Questura della provincia dove sono ubicati gli arsenali nei quali sono tenute in deposito.

 

 

 

(Art. 5, co. 1, lett. i))

Art. 15

 

Importazione temporanea di armi comuni da sparo.

 

I cittadini italiani residenti all'estero, o dimoranti all'estero per ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia, sono ammessi all'importazione temporanea, senza la licenza di cui all'art. 31, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , di armi comuni da sparo, ad uso sportivo o di caccia, a condizione che tali armi siano provviste del numero di matricola.

I cittadini italiani residenti all'estero, o dimoranti all'estero per ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia, sono ammessi all'importazione temporanea, senza la licenza di cui all'art. 31, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , di armi comuni da sparo, ad uso sportivo o di caccia, a condizione che tali armi siano provviste del numero di matricola, ovvero per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni e mostre.

Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato delle armi temporaneamente importate nonché il numero delle stesse.

Identico.

Ai fini della presente legge si considera temporanea l'importazione per un periodo non eccedente i novanta giorni. Trascorso tale termine l'interessato è soggetto agli obblighi di cui al precedente articolo 12.

Identico.

Chiunque non osserva le disposizioni del decreto ministeriale di cui al secondo comma è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da euro 20 a euro 103.

Chiunque non osserva le disposizioni del decreto ministeriale di cui al secondo comma è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 4.000 euro a 30.000 euro.

 

 

 

(Art. 5, co. 1, lett. l))

Art. 19

 

Trasporto di parti di armi

 

L'obbligo dell'avviso previsto rispettivamente dagli articoli 28 e 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , deve essere osservato anche per il trasporto di singole parti di armi da guerra e tipo guerra nonché di canne, carcasse, carrelli, fusti, tamburi, bascule e caricatori di armi comuni.

Identico.

Qualora il fatto non costituisca un più grave reato, il contravventore è punito con l'arresto non inferiore ad un mese e con l'ammenda da euro 41 a euro 165 (47) se trattasi di parti di armi da guerra o tipo guerra; con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 82 se trattasi di parti di armi comuni.

Qualora il fatto non costituisca un più grave reato, il contravventore è punito con l'arresto non inferiore ad un mese e con l'ammenda da 250 euro a 1.000 euro se trattasi di parti di armi da guerra o tipo guerra; con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda fino a 500 euro se trattasi di parti di armi comuni.

 

Ai fini del presente articolo non sono da considerare parti di arma quelle ancora in uno stato di semi lavorato. Per semilavorato deve intendersi quella parte di arma che, per poter essere assemblata sull’arma e garantirne il funzionamento, necessita di ulteriori lavorazioni meccaniche. Non sono da considerare lavorazioni meccaniche i trattamenti superficiali dei metalli.

 

 

 

(Art. 5, co. 1, lett. m))

Art. 20

 

Custodia delle armi e degli esplosivi. Denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento.

 

La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza.

Identico.

Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 516.

Identico.

Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denunzia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri.

Identico.

Il contravventore è punito con l'ammenda fino a euro 516.

Identico.

Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il più vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta.

Identico.

Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi è tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri.

Identico.

Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzione e porto illegale di armi o di esplosivi di qualunque natura, il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a euro 206.

Identico.

 

Con uno o più decreti del Ministro dell’interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono determinate le modalità ed i termini di custodia delle armi e delle parti di cui al primo comma in relazione al numero di armi o parti di armi detenute, prevedendo anche sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva, nonché le modalità ed i termini per assicurare, anche con modalità telematiche, la tracciabilità di tutte le armi, delle loro parti e delle munizioni, attraverso l’introduzione di meccanismi di semplificazione e snellimento degli adempimenti previsti.

 

 

 

(Art. 5, co. 1, lett. n))

Art. 22

 

Locazione e comodato di armi

 

Non è consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.

Non è consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo. Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell’armaiolo che le ha in carico.

È punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 206 a euro 1.549 chiunque dà o riceve in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui al precedente comma.

È punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 2.000 euro a 20.0000 euro chiunque dà o riceve in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui al precedente comma.

La pena è raddoppiata se l’attività di locazione o comodato delle armi risulta abituale.

Identico.

 

 

 

(Art. 5, co. 1, lett. o))

Art. 23

 

Armi clandestine

 

Sono considerate clandestine:

Identico.

1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7;

 

2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11.

 

È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 206 a euro 1.549 chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.

È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.

Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da euro 154 a euro 1.549 a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'articolo 11.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da 2.000 euro a 20.000 euro a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'articolo 11.

Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi.

Identico.

Non è punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identità prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero dell'interno ai fini dell'iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente art. 11.

Identico.

 

 

 

 


Normativa di riferimento

 


L. 7 luglio 2009, n. 88.
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008.
(artt. 1, 2 e 36)

 

(1)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 luglio 2009, n. 161, S.O.

 

 

Capo I

 

Disposizioni generali sui procedimenti per l’adempimento degli obblighi comunitari

 

Art. 1.

(Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie)

1.  Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. (2)

 

2.  I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’ articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva.

 

3.  Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

 

4.  Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all’ articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’ articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d’informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

 

5.  Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

 

6.  I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell’ articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all’ articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

 

7.  Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

8.  Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

 

 

 

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(2) L'art. 1, comma 23-undecies, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha interpretato il presente comma, relativamente alla direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise, di cui all'allegato B del presente provvedimento, nel senso che il termine di scadenza della delega è quello di cui all'articolo 47 della direttiva stessa.

 

 

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

1.  Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all’articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a)  le amministrazioni direttamente interessate provvedono all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b)  ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c)  al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a 150.000 euro e dell’arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell’ammenda alternativa all’arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l’interesse protetto; la pena dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell’arresto e dell’ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l’infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all’ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all’ articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all’irrogazione delle stesse;

d)  eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all’ articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

e)  all’attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f)  nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell’esercizio della delega;

g)  quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l’unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l’efficacia e l’economicità nell’azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h)  quando non siano d’ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.

(omissis)

Art. 36.

(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi)

1.  Nella predisposizione del decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’ articolo 2, anche i seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

a)  prevedere la definizione delle armi da fuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni, nonché delle armi per uso scenico e disattivate, degli strumenti per la segnalazione acustica e per quelle comunque riproducenti o trasformabili in armi, individuando le modalità per assicurarne il più efficace controllo;

b)  adeguare la disciplina relativa all’iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, anche al fine di assicurare, in armonia con le disposizioni della Convenzione sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili, adottata a Bruxelles il 1° luglio 1969, di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, la pronta tracciabilità delle armi da fuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni;

c)  razionalizzare e semplificare le procedure in materia di marcatura delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali e delle munizioni, attribuendo al Ministero dell’interno le relative competenze di indirizzo e vigilanza, al fine della pronta tracciabilità e del controllo sull’uso delle stesse, anche mediante il rilascio di speciali autorizzazioni su tutte le attività di tiro e sulla ricarica delle munizioni;

d)  prevedere la graduale sostituzione dei registri cartacei con registrazioni informatizzate ai fini dell’attività di annotazione delle operazioni giornaliere svolte, richieste ai titolari delle licenze di pubblica sicurezza concernenti le armi e le munizioni, garantendo l’interoperabilità con i relativi sistemi automatizzati del Ministero dell’interno e la conservazione dei dati per un periodo minimo di cinquanta anni dalla data dell’annotazione stessa;

e)  prevedere il controllo dell’immissione sul mercato civile di armi da fuoco provenienti dalle scorte governative, nonché procedure speciali per la loro catalogazione e marcatura;

f)  prevedere speciali procedimenti per la catalogazione e la verifica delle armi semiautomatiche di derivazione militare, anche ai fini dell’autorizzazione per la loro detenzione;

g)  adeguare la disciplina in materia di tracciabilità e tutela delle armi antiche, artistiche e rare e delle relative attività di raccolta ai fini culturali e collezionistici;

h)  determinare le procedure, ordinarie e speciali, per l’acquisizione e la detenzione delle armi, anche attraverso la previsione dei requisiti necessari, anche fisici e psichici, degli interessati all’acquisizione e alla detenzione di armi, al fine di evitare pericoli per gli stessi, nonché per l’ordine e la sicurezza pubblica, prevedendo a tal fine un’idonea informazione alle persone conviventi con il richiedente e anche lo scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell’ordine, utili a prevenire possibili abusi da parte di soggetti detentori di armi da fuoco;

i)  adeguare la disciplina per il rilascio, rinnovo e uso della Carta europea d’arma da fuoco;

l)  disciplinare, nel quadro delle autorizzazioni contemplate nell’ articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le licenze di polizia per l’esercizio delle attività di intermediazione delle armi e per l’effettuazione delle singole operazioni;

m)  prevedere specifiche norme che disciplinino l’utilizzazione, il trasporto, il deposito e la custodia delle armi, anche al fine di prevenirne furti o smarrimenti;

n)  prevedere l’introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed alla legge 18 aprile 1975, n. 110, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2008/51/CE.

 

2.  Dall’attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

3.  Agli adempimenti derivanti dall’esercizio della delega di cui al presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


 

Dir. 18 giugno 1991, n. 91/477/CEE.
Direttiva del Consiglio
relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

 

(1) (2)

 

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(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 13 settembre 1991, n. L 256.

(2)  Termine di recepimento: 1 gennaio 1993. Direttiva recepita con D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527. Si veda anche il D.M. 30 ottobre 1996, n. 635 e la L. 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999).

 

 

Il Consiglio delle Comunità europee,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100A,

 

vista la proposta della Commissione,

 

in cooperazione con il Parlamento europeo,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale,

 

considerando che l'articolo 8A prevede l'instaurazione, entro il 31 dicembre 1992, di un mercato interno che comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del trattato;

 

considerando che, in occasione della sua riunione di Fontainebleau del 25 e 26 giugno 1984, il Consiglio europeo si è espressamente prefisso come obiettivo la soppressione di tutte le formalità di polizia e di dogana alle frontiere intracomunitarie;

 

considerando che la soppressione totale dei controlli e delle formalità alle frontiere intracomunitarie presuppone che siano soddisfatte determinate condizioni di fondo; che la Commissione ha indicato, nel suo Libro bianco, il completamento del mercato interno, che la soppressione dei controlli della sicurezza degli oggetti trasportati e delle persone presuppone fra l'altro un ravvicinamento delle legislazioni sulle armi;

 

considerando che la soppressione alle frontiere intracomunitarie dei controlli relativi alla detenzione di armi richiede una normativa efficace che permetta il controllo all'interno degli Stati membri dell'acquisizione e della detenzione di armi da fuoco, nonché del loro trasferimento in un altro Stato membro; che, di conseguenza, devono essere soppressi i controlli sistematici alle frontiere intracomunitarie;

 

considerando che tale normativa svilupperà una maggiore fiducia reciproca tra gli Stati membri nel campo della salvaguardia della sicurezza delle persone nella misura in cui sia basata su legislazioni parzialmente armonizzate; che è opportuno, a tale fine, stabilire categorie di armi da fuoco la cui acquisizione e detenzione da parte di privati saranno vietate oppure subordinate ad un'autorizzazione o ad una dichiarazione;

 

considerando che è opportuno vietare in linea di principio il passaggio con armi da uno Stato membro ad un altro e che è possibile ammettere deroghe solo se viene applicata una procedura che permetta agli Stati membri di essere informati dell'ingresso di un'arma da fuoco nel loro territorio;

 

considerando che, in materia di caccia e competizione sportiva, si devono tuttavia adottare norme più elastiche al fine di non ostacolare più del necessario la libera circolazione delle persone;

 

considerando che la presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di adottare provvedimenti al fine di prevenire il traffico illecito di armi,

 

ha adottato la presente direttiva:

 

Capitolo 1

Campo di applicazione

 

Articolo 1

1. Ai fini della presente direttiva, si intende per “arma da fuoco” qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa per una delle ragioni elencate al punto III dell'allegato I. Le armi da fuoco sono classificate al punto II dell'allegato I.

 

Ai fini della presente direttiva, un oggetto è considerato idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente se:

 

— ha l'aspetto di un'arma da fuoco e,

 

— come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformata (3).

 

1 bis. Ai fini della presente direttiva, si intende per “parte” qualsiasi elemento o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco (4).

 

1 ter. Ai fini della presente direttiva, si intendono per “parte essenziale” il meccanismo di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno parte o sono destinati a fare parte (5).

 

1 quater. Ai fini della presente direttiva, si intende per “munizione” l'insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un'arma da fuoco, a condizione che tali componenti siano essi stessi soggetti ad autorizzazione nello Stato membro interessato (6).

 

1 quinquies. Ai fini della presente direttiva, si intende per “tracciabilità” il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro parti e munizioni, dal fabbricante all'acquirente, con l'intento di assistere le autorità degli Stati membri a individuare, indagare e analizzare la fabbricazione e il traffico illeciti (7).

 

1 sexies. Ai fini della presente direttiva, si intende per “intermediario” qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nell'acquisto, nella vendita o nell'organizzazione del trasferimento delle armi (8).

 

2. Ai fini della presente direttiva, si intende per “armaiolo” qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nella locazione, nella riparazione o nella trasformazione di armi da fuoco, parti e munizioni (9).

 

2 bis. Ai fini della presente direttiva si intende per “fabbricazione illecita” la fabbricazione o l'assemblaggio di armi da fuoco, di loro parti e munizioni:

 

i) a partire da parti essenziali di tali armi da fuoco oggetto di traffico illecito;

 

ii) senza autorizzazione rilasciata in conformità dell'articolo 4 da un'autorità competente dello Stato membro in cui viene effettuata la fabbricazione o l'assemblaggio; o

 

iii) senza marcatura, al momento della fabbricazione, delle armi da fuoco assemblate in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1 (10).

 

2 ter. Ai fini della presente direttiva si intende per “traffico illecito” l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di armi da fuoco, loro parti o munizioni a partire dal territorio di uno Stato membro o attraverso quest'ultimo verso il territorio di un altro Stato membro se uno degli Stati membri coinvolti non lo autorizza in conformità delle disposizioni della presente direttiva o se le armi da fuoco assemblate non sono provviste di marcatura in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1 (11).

 

3. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, le persone sono considerate residenti del Paese indicato nell'indirizzo che figura su un documento attestante la residenza, in particolare il passaporto o una Carta d'identità, che viene esibito alle autorità di uno Stato membro oppure ad un armaiolo all'atto di un controllo della detenzione o al momento dell'acquisizione.

 

4. La “carta europea d'arma da fuoco” è un documento rilasciato dalle autorità di uno Stato membro, su richiesta, a un soggetto che è legittimo detentore e utilizzatore di un'arma da fuoco. È valida per un periodo massimo di cinque anni, che può essere prorogato, e contiene le indicazioni previste nell'allegato II. La carta europea d'arma da fuoco è personale e vi figurano l'arma o le armi da fuoco detenute e utilizzate dal titolare della carta. Chi utilizza l'arma deve esserne sempre in possesso ed eventuali cambiamenti di detenzione o delle caratteristiche dell'arma da fuoco, così come lo smarrimento o il furto dell'arma stessa, sono annotati sulla carta (12).

 

 

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(3) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2008/51/CE.

(4) Paragrafo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2008/51/CE.

(5)Paragrafo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2008/51/CE.

(6) Paragrafo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2008/51/CE.

(7) Paragrafo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2008/51/CE.

(8) Paragrafo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2008/51/CE.

(9) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2008/51/CE.

(10) Paragrafo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2008/51/CE.

(11) Paragrafo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2008/51/CE.

(12) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2008/51/CE.

 

 

Articolo 2

1. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle disposizioni nazionali relative al porto d'armi o relative alla regolamentazione della caccia e del tiro sportivo.

 

2. La presente direttiva non si applica all'acquisizione e alla detenzione, conformemente alla legislazione nazionale, di armi e di munizioni da parte delle forze armate, della polizia o dei servizi pubblici, dei collezionisti e degli organismi a carattere culturale e storico in materia di armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel quale sono stabiliti. Essa non si applica neppure ai trasferimenti commerciali di armi e munizioni da guerra.

 

 

Articolo 3

Gli Stati membri possono adottare nelle rispettive legislazioni disposizioni più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva, fatti salvi i diritti conferiti ai residenti degli Stati membri dall'articolo 12, paragrafo 2.

 

Capitolo 2

 

Armonizzazione delle legislazioni relative alle armi da fuoco

 

Articolo 4 (13)

1. Gli Stati membri garantiscono che le armi da fuoco o le loro parti immesse sul mercato siano state provviste di marcatura e registrate in conformità della presente direttiva ovvero siano state disattivate.

 

2. Al fine di identificare e rintracciare ogni arma da fuoco assemblata, gli Stati membri, al momento della fabbricazione delle armi da fuoco:

 

a) esigono una marcatura unica che comprenda il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l'anno di fabbricazione (qualora non costituisca parte del numero di serie). Questo non pregiudica l'apposizione del marchio del produttore. A tal fine, gli Stati membri possono decidere di applicare le disposizioni della Convenzione del 1° luglio 1969 sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili; oppure

 

b) mantengono qualsiasi altro tipo di marcatura unico e facile da applicare, con un codice numerico o alfanumerico, tale da consentire a tutti gli Stati membri di identificare agevolmente il paese di fabbricazione.

 

La marcatura è apposta su una parte essenziale dell'arma da fuoco la cui distruzione renderebbe l'arma inutilizzabile.

 

Gli Stati membri provvedono affinché su ogni unità elementare di imballaggio di munizioni complete sia apposta la marcatura in modo che risultino il nome del fabbricante, il numero di identificazione del lotto, il calibro e il tipo di munizione. A tal fine, gli Stati membri possono decidere di applicare le disposizioni della Convenzione del 1° luglio 1969 sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili.

 

Inoltre gli Stati membri si adoperano affinché nei trasferimenti di armi da fuoco dalle scorte governative verso usi permanentemente civili le armi in questione siano provviste dell'opportuna marcatura unica, che consente agli Stati di identificare facilmente il paese di trasferimento.

 

3. Gli Stati membri prescrivono che l'esercizio dell'attività di armaiolo sul proprio territorio sia subordinato al rilascio di un'autorizzazione, che si basa almeno sulla verifica dell'integrità privata e professionale e delle competenze dell'armaiolo. Se si tratta di una persona giuridica, il controllo è effettuato sulla persona che dirige l'impresa.

 

4. Entro il 31 dicembre 2014 gli Stati membri garantiscono l'istituzione e la tenuta di un archivio computerizzato, centralizzato o decentrato, che garantisca alle autorità autorizzate l'accesso all'archivio in cui è registrata ogni arma da fuoco oggetto della presente direttiva. Tale archivio registra e conserva per non meno di venti anni, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente o del detentore dell'arma da fuoco.

 

Durante il loro periodo di attività, gli armaioli sono tenuti a conservare un registro nel quale vengono iscritte tutte le armi da fuoco oggetto della presente direttiva, in entrata o in uscita, con i dati che ne consentono l'identificazione e la tracciabilità, in particolare il tipo, la marca, il modello, il calibro ed il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente. Al momento della cessazione dell'attività, gli armaioli consegnano il registro all'autorità nazionale competente per l'archivio di cui al comma 1.

 

5. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le armi da fuoco possano essere collegate ai loro proprietari in qualsiasi momento. Tuttavia, per quanto riguarda le armi da fuoco della categoria D, gli Stati membri istituiscono, a partire dal 28 luglio 2010, adeguate misure di tracciabilità, comprese, a partire dal 31 dicembre 2014, misure che permettano in qualsiasi momento il collegamento ai proprietari delle armi da fuoco immesse sul mercato dopo il 28 luglio 2010.

 

 

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(13) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2008/51/CE.

 

Articolo 4 bis (14)

Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri consentono l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco solo alle persone in possesso della licenza o, per quanto riguarda le categorie C o D, che siano specificamente autorizzate ai sensi della legislazione nazionale.

 

 

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(14) Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2008/51/CE.

 

 

Articolo 4 ter (15)

Gli Stati membri esaminano la possibilità di istituire un sistema volto a regolamentare le attività degli intermediari. Tale sistema potrebbe comprendere una o più misure quali:

 

a) l'obbligo di registrazione per gli intermediari che operano sul loro territorio;

 

b) l'obbligo di detenere una licenza o un'autorizzazione per l'attività di intermediazione.

 

 

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(15) Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2008/51/CE.

 

 

Articolo 5 (16)

Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri permettono l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco soltanto a persone che abbiano un motivo valido e che:

 

a) abbiano almeno 18 anni, tranne che per l'acquisizione, con mezzi diversi dall'acquisto, e la detenzione di armi da fuoco per la pratica della caccia e del tiro sportivo, purché i minori di 18 anni abbiano l'autorizzazione parentale oppure siano sotto la guida parentale o di un adulto titolare di una licenza di porto d'armi o di caccia in corso di validità, oppure facciano parte di un centro di addestramento autorizzato o diversamente abilitato;

 

b) non possano verosimilmente costituire un pericolo per sé stesse, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza. La condanna per un reato doloso violento è considerata indicativa di un tale pericolo.

 

Gli Stati membri possono revocare l'autorizzazione per la detenzione di un'arma se non è più soddisfatta una delle condizioni che ne hanno legittimato il rilascio.

 

Gli Stati membri possono vietare a persone residenti nel loro territorio la detenzione di un'arma acquisita in un altro Stato membro soltanto se l'acquisizione della stessa arma è vietata nel loro territorio.

 

 

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(16) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2008/51/CE.

 

 

Articolo 6

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di vietare l'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco e delle munizioni della categoria A. Le autorità competenti possono, in casi particolari, concedere autorizzazioni per le armi da fuoco e le munizioni di cui sopra quando non lo impediscano la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico.

 

Gli Stati membri garantiscono che, salvo per gli armaioli, l'acquisizione di armi da fuoco, di loro parti e munizioni tramite mezzi di comunicazione a distanza, quali definiti all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, sia soggetta, se autorizzata, ad un rigoroso controllo (17).

 

 

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(17) Comma aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2008/51/CE.

 

 

Articolo 7

1. Un'arma da fuoco della categoria B può essere acquisita nel territorio di uno Stato membro soltanto su autorizzazione di quest'ultimo all'acquirente.

 

Tale autorizzazione non può essere concessa a un residente di un altro Stato membro senza preventivo accordo di quest'ultimo.

 

2. Un'arma da fuoco della categoria B può essere detenuta nel territorio di uno Stato membro soltanto su autorizzazione rilasciata dallo stesso al detentore. Se il detentore è residente di un altro Stato membro, quest'ultimo ne è informato.

 

3. Le autorizzazioni di acquisire e detenere un'arma da fuoco della categoria B possono risultare da un'unica decisione amministrativa.

 

«4. Gli Stati membri possono prevedere di concedere alle persone che possiedono i requisiti per la concessione di un'autorizzazione per un'arma da fuoco una licenza pluriennale per l'acquisizione e la detenzione di tutte le armi da fuoco soggette ad autorizzazione, fermi restando:

 

a) l'obbligo di comunicare alle autorità competenti eventuali trasferimenti;

 

b) la verifica periodica che tali persone continuino a possedere i requisiti prescritti; e

 

c) i limiti massimi di detenzione previsti dalla legislazione nazionale (18).

 

5. Gli Stati membri adottano norme per assicurare che coloro che sono in possesso di autorizzazione per la detenzione di armi da fuoco della categoria B ai sensi della legislazione nazionale al 28 luglio 2008 non debbano richiedere una licenza o un permesso per le armi da fuoco delle categorie C o D da essi detenute, a causa dell'entrata in vigore della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008.Tuttavia, qualsiasi successivo trasferimento di armi da fuoco delle categorie C o D è soggetto all'ottenimento o al possesso di una licenza da parte del cessionario o ad una specifica autorizzazione per la loro detenzione in conformità della legislazione nazionale (19).

 

 

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(18) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2008/51/CE.

(19) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2008/51/CE.

 

 

Articolo 8

1. Un'arma da fuoco della categoria c può essere detenuta soltanto se il detentore abbia rilasciato una dichiarazione in tal senso alle autorità dello Stato in cui è detenuta l'arma.

 

Gli Stati membri prevedono la dichiarazione obbligatoria di tutte le armi da fuoco della categoria C attualmente detenute nel loro territorio entro il termine di un anno a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.

 

2. I venditori, gli armaioli o i privati informano le autorità dello Stato membro in cui hanno avuto luogo, in merito a tutte le cessioni o consegne di armi da fuoco della categoria C, precisando gli elementi di identificazione dell'acquirente e dell'arma da fuoco. Se l'acquirente risiede in un altro Stato membro, quest'ultimo viene informato dell'acquisizione dallo Stato membro dove è stata effettuata l'operazione e dell'acquirente stesso.

 

3. Se uno Stato membro vieta o sottopone ad autorizzazione nel suo territorio l'acquisizione e la detenzione di un'arma da fuoco della categoria B, C o D, ne informa gli altri Stati membri, che ne fanno espressa menzione in caso di eventuale rilascio di una Carta europea d'arma per l'arma in questione, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2.

 

Articolo 9

1. La cessione di un'arma da fuoco delle categorie A, B e C a una persona non residente nello Stato membro in questione è autorizzata, a condizione che siano rispettati gli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8:

 

- ad un acquirente che abbia ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 11 di effettuare egli stesso il trasferimento verso il suo Paese di residenza;

 

- ad un acquirente che presenti una dichiarazione scritta attestante e motivante la sua intenzione di detenere l'arma nello Stato membro di acquisizione, purché soddisfi alle condizioni legali relative alla detenzione.

 

2. Gli Stati membri possono autorizzare la cessione temporanea delle armi da fuoco in base a modalità da essi stabilite.

 

Articolo 10

Il regime di acquisizione e di detenzione delle munizioni è identico al regime di detenzione delle armi da fuoco alle quali sono destinate.

 

Capitolo 3

 

Formalità relative alla circolazione delle armi nella Comunità

 

Articolo 11

1. Fatto salvo l'articolo 12, le armi da fuoco possono essere trasferite da uno Stato membro ad un altro unicamente se si applica la procedura prevista nei paragrafi che seguono. Tali disposizioni si applicano anche al trasferimento di un'arma da fuoco in seguito a vendita per corrispondenza.

 

2. Per quanto riguarda i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro, prima di ogni spedizione l'interessato comunica allo Stato membro nel quale si trovano le armi:

 

- il nome e l'indirizzo del venditore o cedente e dell'acquirente o cessionario oppure, eventualmente, del proprietario,

 

- l'indirizzo del luogo in cui verranno spedite o trasportate le armi,

 

- il numero di armi che fanno parte della spedizione o del trasporto,

 

- i dati che consentono l'identificazione di ciascuna arma ed inoltre l'indicazione che l'arma da fuoco ha formato oggetto di un controllo in base alle disposizioni della Convenzione del 1° luglio 1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili,

 

- il mezzo di trasferimento,

 

- la data di partenza è la data prevista per l'arrivo.

 

Le informazioni di cui ai due ultimi trattini non devono essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli.

 

Lo Stato membro esamina le condizioni in cui avrà luogo il trasferimento, soprattutto sotto il profilo della sicurezza.

 

Se autorizza tale trasferimento, lo Stato membro rilascia una licenza contenente tutte le indicazioni di cui al primo comma. La licenza deve accompagnare le armi da fuoco fino a destinazione; essa deve essere esibita ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.

 

3. Per quanto riguarda il trasferimento di armi da fuoco diverse dalle armi da guerra, escluse dal campo di applicazione della presente direttiva conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, ogni Stato membro può concedere agli armaioli il diritto di effettuare trasferimenti di armi da fuoco dal suo territorio verso un armaiolo stabilito in un altro Stato membro senza l'autorizzazione preventiva prevista al paragrafo 2. A tal fine esso rilascia una licenza con validità massima di tre anni, che può essere sospesa o annullata in qualsiasi momento con decisione motivata. Un documento facente riferimento a detta licenza deve accompagnare le armi da fuoco fino a destinazione ed essere esibito ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.

 

Prima della data del trasferimento, gli armaioli comunicano alle autorità dello Stato membro a partire dal quale il trasferimento sarà effettuato tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma. Tali autorità effettuano ispezioni, se necessario sul posto, al fine di verificare la corrispondenza fra le informazioni comunicate dagli armaioli e le caratteristiche effettive del trasferimento. Le informazioni sono comunicate dagli armaioli entro un termine che conceda tempo sufficiente (20).

 

4. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri un elenco di armi da fuoco il cui trasferimento nel suo territorio può essere autorizzato senza il suo accordo preventivo. Tali elenchi di armi da fuoco saranno comunicati agli armaioli in possesso di licenza per il trasferimento di armi da fuoco senza autorizzazione preventiva nel quadro della procedura prevista al paragrafo 3.

 

 

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(20) Comma così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2008/51/CE.

 

 

Articolo 12

1. Salvo il caso in cui venga seguita la procedura prevista all'articolo 11, la detenzione di un'arma da fuoco durante un viaggio attraverso due o più Stati membri è permessa soltanto se l'interessato ha ottenuto l'autorizzazione di detti Stati membri.

 

Gli Stati membri possono concedere tale autorizzazione per uno o più viaggi, per il periodo massimo di un anno, rinnovabile. Dette autorizzazioni saranno menzionate sulla Carta europea d'arma che il viaggiatore deve esibire ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.

 

2. In deroga al paragrafo 1, i cacciatori, per le categorie C e D, e i tiratori sportivi, per le categorie B, C e D, possono detenere senza autorizzazione preventiva una o più armi da fuoco durante un viaggio effettuato attraverso due o più Stati membri per praticare le loro attività, purché siano in possesso di una carta europea d'arma da fuoco su cui figuri l'indicazione di detta arma o dette armi e purché siano in grado di motivare il loro viaggio, in particolare presentando un invito o un'altra prova delle loro attività di caccia o di tiro sportivo nello Stato membro di destinazione.

 

Gli Stati membri non possono subordinare l'accettazione di una carta europea d'arma da fuoco al pagamento di tasse o diritti (21).

 

Tuttavia tale deroga non si applica ai viaggi verso un Stato membro che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, vieti l'acquisizione e la detenzione dell'arma in questione o che ne prescriva l'autorizzazione; in tal caso, la Carta europea d'arma da fuoco dovrà contenere un'espressa indicazione. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 17, la Commissione esaminerà, in consultazione con gli Stati membri, anche i risultati dell'applicazione del secondo comma, in particolare per quanto riguarda le sue ripercussioni sull'ordine e la sicurezza pubblici.

 

3. Mediante accordi di riconoscimento reciproco di documenti nazionali, due o più Stati membri possono istituire un regime più flessibile di quello previsto al presente articolo ai fini della circolazione nel loro territorio con un'arma da fuoco.

 

 

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(21) L'originario primo comma è stato così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2008/51/CE.

 

 

Articolo 13

1. Ogni Stato membro trasmette tutte le informazioni utili di cui dispone, in materia di trasferimenti definitivi di armi da fuoco, allo Stato membro verso il cui territorio viene effettuato il trasferimento.

 

2. Le informazioni che gli Stati membri ricevono in forza delle procedure previste all'articolo 11 sui trasferimenti di armi da fuoco, nonché all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 2, sull'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco da parte di non residenti, sono comunicate, al più tardi al momento del trasferimento, allo Stato membro di destinazione e, se necessario, al più tardi al momento del trasferimento agli Stati membri di transito.

 

3. Ai fini di un'efficace applicazione della presente direttiva, gli Stati membri si scambiano regolarmente informazioni. A tal fine, la Commissione istituisce, al più tardi entro il 28 luglio 2009, un gruppo di contatto per lo scambio di informazioni ai fini dell'applicazione del presente articolo. Gli Stati membri indicano agli altri Stati membri e alla Commissione le autorità nazionali incaricate di trasmettere e ricevere informazioni nonché di assolvere gli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 4 (22).

 

 

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(22) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2008/51/CE.

 

Articolo 13 bis (23)

1. La Commissione è assistita da un comitato.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione , tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

 

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

 

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(23) Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2008/51/CE.

 

 

Articolo 14

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni per vietare l'ingresso nel loro territorio:

 

- di un'arma da fuoco, salvo nei casi previsti dagli articoli 11 e 12 e purché vengano rispettate le condizioni ivi stabilite;

 

- di un'arma diversa da quelle da fuoco, a condizione che le disposizioni nazionali dello Stato membro in questione lo permettano.

 

 

Capitolo 4

 

Disposizioni finali

 

Articolo 15

1. Gli Stati membri intensificano i controlli sulla detenzione di armi alle frontiere esterne della Comunità. In particolare, essi vigilano affinché i viaggiatori provenienti da Paesi terzi con l'intenzione di recarsi in un secondo Stato membro rispettino l'articolo 12.

 

2. La presente direttiva non osta ai controlli effettuati dagli Stati membri oppure dal trasportatore all'atto dell'imbarco su un mezzo di trasporto.

 

3. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle modalità in base alle quali vengono effettuati i controlli di cui ai paragrafi 1 e 2. La Commissione raccoglie tali informazioni e le mette a disposizione di tutti gli Stati membri.

 

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro disposizioni nazionali, comprese le modifiche, in materia di acquisto e detenzione di armi, qualora la legislazione nazionale sia più rigorosa della disposizione minima da adottare. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

 

 

Articolo 16 (24)

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva ed adottano ogni misura necessaria per assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

 

 

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(24) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2008/51/CE.

 

 

 

Articolo 17 (25)

Entro il 28 luglio 2015, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla situazione risultante dall'applicazione della presente direttiva, presentando eventualmente delle proposte.

 

Entro il 28 luglio 2012, la Commissione effettua uno studio e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui possibili vantaggi e svantaggi di una riduzione a due categorie di armi da fuoco (proibite o autorizzate) in vista di un miglioramento del funzionamento del mercato per i prodotti in questione, attraverso un'eventuale semplificazione.

 

Entro il 28 luglio 2010, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio con le conclusioni di uno studio sulla questione della commercializzazione delle armi copiate per determinare se l'inserimento di tali prodotti nell'ambito di applicazione della presente direttiva sia possibile e auspicabile.

 

 

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(25) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2008/51/CE.

 

 

Articolo 18

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva in tempo utile perché le misure da essa previste si applichino al più tardi il 1° gennaio 1993. Essi comunicano immediatamente le misure adottate alla Commissione e agli altri Stati membri.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

 

Articolo 19

 

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 1991.

 

 

Per il Consiglio

 

il presidente

 

G. Wohlfart

 

 

I. Ai sensi della presente direttiva, si intendono per "armi":

 

- qualsiasi arma da fuoco secondo la definizione di cui all'articolo 1 della direttiva (26),

 

- le armi non da fuoco secondo la definizione data dalle legislazioni nazionali.

 

 

II. Ai sensi della presente direttiva, si intendono per "armi da fuoco":

 

A. Gli oggetti che rientrano in una delle categorie seguenti, ad esclusione degli oggetti corrispondenti alla definizione ma esclusi per le ragioni citate al punto III:

 

Categoria A - "armi da fuoco proibite".

 

1. Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo

 

2. Le armi da fuoco automatiche

 

3. Le armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto

 

4. Le munizioni a pallottole perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni

 

5. Le munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o da tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi.

 

Categoria B - "armi da fuoco soggette ad autorizzazione".

 

1. Le armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione

 

2. Le armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale

 

3. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione nucleare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm

 

4. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche a serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce

 

5. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche con serbatoio e camera contenenti al massimo tre cartucce, il cui caricatore non è fissato o (27) per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, mediante strumenti manuali, in armi con serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce

 

6. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm

 

7. Le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica.

 

Categoria C - "armi da fuoco soggette a dichiarazione".

 

1. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui al punto B 6

 

2. Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata

 

3. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria B, punti 4-7

 

4. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm

 

Categoria D - "altre armi da fuoco".

 

Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia.

 

 

B. Le parti essenziali delle suddette armi da fuoco:

 

il meccanismo di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno o sono destinati a fare parte.

 

 

III. Ai sensi del presente allegato, non sono inclusi nella definizione di armi da fuoco gli oggetti che, seppure conformi alla definizione,

 

a) sono stati resi definitivamente inutilizzabili mediante una disattivazione tale da rendere tutte le parti essenziali dell'arma da fuoco definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un'eventuale riattivazione (28);

 

b) sono concepiti per allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all'arpione oppure sono destinati a impieghi industriali e tecnici, purché possano venire utilizzati unicamente per tali scopi specifici;

 

c) sono armi antiche o loro riproduzioni, a condizione che non siano comprese nelle categorie precedenti e che siano soggette alle legislazioni nazionali.

 

Gli Stati membri adottano disposizioni che prevedono la verifica, da parte di un'autorità competente, delle misure di disattivazione di cui alla lettera a), al fine di garantire che le modifiche apportate all'arma da fuoco la rendano irreversibilmente inutilizzabile. Gli Stati membri, nel quadro della suddetta verifica, prevedono il rilascio di un certificato o di un documento attestante la disattivazione dell'arma da fuoco o l'applicazione a tal fine sull'arma da fuoco di una marcatura ben visibile. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2, della direttiva, pubblica orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione, al fine di garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili (29).

 

Fino al coordinamento a livello comunitario, gli Stati membri possono applicare le loro legislazioni nazionali per quanto riguarda le armi da fuoco di cui al presente punto.

 

 

IV. Ai sensi del presente allegato, si intende per:

 

a) "arma da fuoco corta": un'arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 cm oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 cm;

 

b) "arma da fuoco lunga": qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi da fuoco corte;

 

c) "arma automatica": un'arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica da sola e che può sparare più colpi a raffica azionando una sola volta il grilletto;

 

d) "arma semiautomatica": un'arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica automaticamente e che può sparare un solo colpo azionando una sola volta il grilletto;

 

e) "arma a ripetizione": un'arma da fuoco che dopo ogni sparo viene ricaricata manualmente inserendo nella canna una cartuccia, prelevata dal serbatoio e trasportata tramite un meccanismo;

 

f) "arma a colpo singolo": un'arma da fuoco senza serbatoio che prima di ogni sparo va caricata introducendo manualmente le munizioni nella camera o nell'incavo all'uopo previsto all'entrata della canna;

 

g) "munizione a pallottole perforanti": munizione per uso militare con pallottola blindata a nucleo duro perforante;

 

h) "munizione a pallottole esplosive": munizione per uso militare con pallottola contenente una carica che esplode al momento dell'impatto;

 

i) "munizione a pallottole incendiarie": munizione per uso militare con pallottole contenente una miscela chimica che si infiamma al contatto con l'aria o al momento dell'impatto.

 

 

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(26) Trattino così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2008/51/CE.

(27)  La congiunzione è stata così rettificata con pubblicazione nella G.U.C.E. 30 ottobre 1991, n. 299.

(28) Lettera così sostituita dall'articolo 1 della direttiva 2008/51/CE.

(29) Comma inserito dall'articolo 1 della direttiva 2008/51/CE.

 

 

 

Carta europea d'arma da fuoco

 

La Carta dovrà prevedere le rubriche seguenti:

 

a) identificazione del detentore;

 

b) identificazione dell'arma o delle armi da fuoco, comprendente la menzione della categoria ai sensi della presente direttiva;

 

c) periodo di validità della Carta;

 

d) parte riservata alle annotazioni dello Stato membro che ha rilasciato la Carta (natura e riferimenti delle autorizzazioni, ecc.);

 

e) parte riservata alle annotazioni degli altri Stati membri (autorizzazione di ingresso, ecc.);

 

f) le seguenti menzioni:

 

il diritto ad effettuare un viaggio verso un altro Stato membro con un'arma o armi delle categorie B, C e D menzionate sulla presente Carta è subordinato ad un'autorizzazione o ad autorizzazioni corrispondenti preventive delle autorità dello Stato membro visitato. Tale o tali autorizzazioni possono essere indicate sulla Carta.

 

La formalità di autorizzazione preventiva di cui sopra non è, in principio, necessaria per effettuare un viaggio con un'arma di categoria C o D per l'esercizio della caccia o con un'arma di categoria B, C o D per l'esercizio del tiro sportivo, a condizione di essere in possesso della Carta d'arma e di poter fornire il motivo del viaggio.

 

Qualora uno Stato membro abbia informato gli altri Stati membri, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, che la detenzione di talune armi da fuoco delle categorie c o d è vietata nel suo territorio viene aggiunta una delle seguenti menzioni:

 

 

un viaggio in ... [Stato (i) interessato (i)] con l'arma ... [identificazione] è vietato.

 

 

un viaggio in ... [Stato (i) interessato (i)] con l'arma ... [identificazione] è soggetto ad autorizzazione.

 

 


Dir. 21 maggio 2008, n. 2008/51/CE.
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

 

(1) (2) (3)

 

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 8 luglio 2008, n. L 179.

(2)  Termine di recepimento: 28 luglio 2010.

(3)  La presente direttiva è entrata in vigore il 28 luglio 2008.

 

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (5),

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 91/477/CEE costituisce una misura di accompagnamento del mercato interno. Essa stabilisce un equilibrio tra l'impegno a garantire una certa libertà di circolazione per alcune armi da fuoco nello spazio intracomunitario e la necessità di inquadrare tale libertà con determinate garanzie volte a tutelare la sicurezza pubblica e adeguate a tale tipo di prodotti.

 

(2) Conformemente alla decisione 2001/748/CE del Consiglio, del 16 ottobre 2001, relativa alla firma a nome della Comunità europea del protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata , la Commissione ha firmato, a nome della Comunità, il suddetto Protocollo (di seguito «il Protocollo») il 16 gennaio 2002.

 

(3) L'adesione della Comunità al Protocollo richiede la modifica di talune disposizioni della direttiva 91/477/CEE. È infatti importante garantire un'applicazione coerente, efficace e rapida degli impegni internazionali aventi incidenza su tale direttiva. È inoltre necessario cogliere l'opportunità della presente revisione per migliorare tale direttiva al fine di risolvere alcuni problemi, in particolare quelli identificati nel rapporto della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 15 dicembre 2000 sull'attuazione della direttiva 91/477/CEE.

 

(4) Da prove dei servizi informativi delle polizia risulta un aumento dell'uso di armi trasformate all'interno della Comunità. È pertanto essenziale che tali armi trasformabili siano integrate nella definizione di arma da fuoco di cui alla direttiva 91/477/CEE.

 

(5) Le armi da fuoco, le loro parti e munizioni, se importate da paesi terzi, sono soggette alla legislazione comunitaria e, di conseguenza, alle prescrizioni della direttiva 91/477/CEE.

 

(6) In tale ottica dovrebbero essere definite le nozioni di fabbricazione e traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e munizioni, nonché la nozione di tracciabilità, ai fini della direttiva 91/477/CEE.

 

(7) Il Protocollo prescrive inoltre l'obbligo di marcatura delle armi alla fabbricazione e in occasione di trasferimenti da scorte governative per essere destinate a titolo permanente all'uso civile, mentre la direttiva 91/477/CEE allude solo in modo indiretto all'obbligo di marcatura. Al fine di agevolare la tracciabilità delle armi, è necessario usare codici alfanumerici e includere nella marcatura l'anno di fabbricazione dell'arma (qualora non faccia parte del numero di serie). La Convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, del 1° luglio 1969, dovrebbe, quanto più possibile, essere usata come riferimento per il sistema di marcatura in tutta la Comunità.

 

(8) Inoltre, mentre il Protocollo prevede che il periodo obbligatorio di conservazione dei registri contenenti informazioni sulle armi debba essere esteso ad almeno dieci anni, è necessario, in considerazione della pericolosità e della durevolezza delle armi, estendere tale periodo fino ad un minimo di vent'anni ai fini di un'adeguata tracciabilità delle armi da fuoco. È altresì necessario che gli Stati membri tengano un archivio computerizzato, centralizzato o decentrato, che garantisca l'accesso delle autorità autorizzate all'archivio in cui sono contenute le informazioni necessarie in relazione ad ogni arma da fuoco. L'accesso delle autorità di polizia e giudiziarie, nonché di altre autorità autorizzate, alle informazioni contenute in tale archivio è subordinato al rispetto dell'articolo 8 della Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

 

(9) Inoltre le attività di intermediazione di cui all'articolo 15 del Protocollo dovrebbero essere definite ai fini della direttiva 91/477/CEE.

 

(10) In taluni casi gravi, l'osservanza degli articoli 5 e 6 del Protocollo esige l'applicazione di sanzioni penali e la confisca delle armi.

 

(11) Per quanto riguarda la disattivazione delle armi da fuoco, il punto III, lettera a), dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE effettua un semplice rinvio alle legislazioni nazionali. Il Protocollo enuncia principi generali di disattivazione delle armi più espliciti. L'allegato I alla direttiva 91/477/CEE dovrebbe essere quindi adeguato.

 

(12) Data la sua particolare natura, è necessario che l'attività di armaiolo sia soggetta ad un controllo rigoroso da parte degli Stati membri, in particolare per verificare l'integrità e le competenze professionali degli armaioli.

 

(13) L'acquisto di armi da fuoco da parte di privati per il tramite di tecniche di comunicazione a distanza, ad esempio attraverso Internet, dovrebbe, se autorizzato, essere sottoposto alle disposizioni della direttiva 91/477/CEE e, in linea di principio, l'acquisto di armi da fuoco da parte di persone in precedenza condannate con sentenza passata in giudicato per taluni reati gravi dovrebbe essere vietato.

 

(14) La carta europea d'arma da fuoco funziona nel complesso in modo soddisfacente e dovrebbe essere considerata il principale documento di cui necessitano i cacciatori e i tiratori per la detenzione di un'arma da fuoco durante un viaggio verso un altro Stato membro. Gli Stati membri non dovrebbero subordinare l'accettazione di una carta europea d'arma da fuoco al pagamento di tasse o diritti.

 

(15) Al fine di agevolare la tracciabilità delle armi da fuoco e di combattere efficacemente la fabbricazione ed il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e munizioni, è necessario migliorare lo scambio di informazioni tra Stati membri.

 

(16) Il trattamento delle informazioni è soggetto all'osservanza della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati , e non pregiudica il livello di protezione delle persone riguardo al trattamento dei dati personali in base al diritto comunitario e nazionale e, in particolare, non modifica gli obblighi e i diritti di cui alla direttiva 95/46/CE.

 

(17) Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva 91/477/CEE dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione .

 

(18) Numerosi Stati membri hanno semplificato la classificazione delle armi da fuoco, passando da quattro categorie a due categorie: armi da fuoco proibite e armi da fuoco soggette ad autorizzazione. Gli Stati membri dovrebbero uniformarsi a tale classificazione semplificata, sebbene gli Stati membri che applicano un'ulteriore suddivisione in più categorie possano, in forza del principio di sussidiarietà, mantenere i sistemi di classificazione in vigore.

 

(19) È opportuno che le autorizzazioni di acquisizione e detenzione di un'arma da fuoco siano, quanto più possibile, oggetto di un unico procedimento amministrativo.

 

(20) L'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 91/477/CEE esclude dall'ambito di applicazione di tale direttiva in particolare l'acquisizione e la detenzione, conformemente alla legislazione nazionale, di armi e di munizioni da parte dei collezionisti e degli organismi a carattere culturale e storico in materia di armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel quale sono stabiliti.

 

(21) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (6), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

 

(22) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/477/CEE,

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

 

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(4)  GU C 318 del 23.12.2006, pag. 83.

(5)  Parere del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 e decisione del Consiglio del 17 aprile 2008.

(6)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

 

 

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 91/477/CEE

La direttiva 91/477/CEE è modificata come segue:

 

1) l'articolo 1 è modificato come segue:

 

a) il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

 

«1. Ai fini della presente direttiva, si intende per “arma da fuoco” qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa per una delle ragioni elencate al punto III dell'allegato I. Le armi da fuoco sono classificate al punto II dell'allegato I.

 

Ai fini della presente direttiva, un oggetto è considerato idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente se:

 

— ha l'aspetto di un'arma da fuoco e,

 

— come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformata.»;

 

b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

 

«1 bis. Ai fini della presente direttiva, si intende per “parte” qualsiasi elemento o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco.

 

1 ter. Ai fini della presente direttiva, si intendono per “parte essenziale” il meccanismo di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno parte o sono destinati a fare parte.

 

1 quater. Ai fini della presente direttiva, si intende per “munizione” l'insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un'arma da fuoco, a condizione che tali componenti siano essi stessi soggetti ad autorizzazione nello Stato membro interessato.

 

1 quinquies. Ai fini della presente direttiva, si intende per “tracciabilità” il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro parti e munizioni, dal fabbricante all'acquirente, con l'intento di assistere le autorità degli Stati membri a individuare, indagare e analizzare la fabbricazione e il traffico illeciti.

 

1 sexies. Ai fini della presente direttiva, si intende per “intermediario” qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nell'acquisto, nella vendita o nell'organizzazione del trasferimento delle armi.»;

 

c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

«2. Ai fini della presente direttiva, si intende per “armaiolo” qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nella locazione, nella riparazione o nella trasformazione di armi da fuoco, parti e munizioni.»;

 

d) sono inseriti i paragrafi seguenti:

 

«2 bis. Ai fini della presente direttiva si intende per “fabbricazione illecita” la fabbricazione o l'assemblaggio di armi da fuoco, di loro parti e munizioni:

 

i) a partire da parti essenziali di tali armi da fuoco oggetto di traffico illecito;

 

ii) senza autorizzazione rilasciata in conformità dell'articolo 4 da un'autorità competente dello Stato membro in cui viene effettuata la fabbricazione o l'assemblaggio; o

 

iii) senza marcatura, al momento della fabbricazione, delle armi da fuoco assemblate in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1.

 

2 ter. Ai fini della presente direttiva si intende per “traffico illecito” l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di armi da fuoco, loro parti o munizioni a partire dal territorio di uno Stato membro o attraverso quest'ultimo verso il territorio di un altro Stato membro se uno degli Stati membri coinvolti non lo autorizza in conformità delle disposizioni della presente direttiva o se le armi da fuoco assemblate non sono provviste di marcatura in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1.»;

 

e) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

 

«4. La “carta europea d'arma da fuoco” è un documento rilasciato dalle autorità di uno Stato membro, su richiesta, a un soggetto che è legittimo detentore e utilizzatore di un'arma da fuoco. È valida per un periodo massimo di cinque anni, che può essere prorogato, e contiene le indicazioni previste nell'allegato II. La carta europea d'arma da fuoco è personale e vi figurano l'arma o le armi da fuoco detenute e utilizzate dal titolare della carta. Chi utilizza l'arma deve esserne sempre in possesso ed eventuali cambiamenti di detenzione o delle caratteristiche dell'arma da fuoco, così come lo smarrimento o il furto dell'arma stessa, sono annotati sulla carta.»;

 

2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

 

«Articolo 4

 

1. Gli Stati membri garantiscono che le armi da fuoco o le loro parti immesse sul mercato siano state provviste di marcatura e registrate in conformità della presente direttiva ovvero siano state disattivate.

 

2. Al fine di identificare e rintracciare ogni arma da fuoco assemblata, gli Stati membri, al momento della fabbricazione delle armi da fuoco:

 

a) esigono una marcatura unica che comprenda il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l'anno di fabbricazione (qualora non costituisca parte del numero di serie). Questo non pregiudica l'apposizione del marchio del produttore. A tal fine, gli Stati membri possono decidere di applicare le disposizioni della Convenzione del 1° luglio 1969 sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili; oppure

 

b) mantengono qualsiasi altro tipo di marcatura unico e facile da applicare, con un codice numerico o alfanumerico, tale da consentire a tutti gli Stati membri di identificare agevolmente il paese di fabbricazione.

 

La marcatura è apposta su una parte essenziale dell'arma da fuoco la cui distruzione renderebbe l'arma inutilizzabile.

 

Gli Stati membri provvedono affinché su ogni unità elementare di imballaggio di munizioni complete sia apposta la marcatura in modo che risultino il nome del fabbricante, il numero di identificazione del lotto, il calibro e il tipo di munizione. A tal fine, gli Stati membri possono decidere di applicare le disposizioni della Convenzione del 1° luglio 1969 sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili.

 

Inoltre gli Stati membri si adoperano affinché nei trasferimenti di armi da fuoco dalle scorte governative verso usi permanentemente civili le armi in questione siano provviste dell'opportuna marcatura unica, che consente agli Stati di identificare facilmente il paese di trasferimento.

 

3. Gli Stati membri prescrivono che l'esercizio dell'attività di armaiolo sul proprio territorio sia subordinato al rilascio di un'autorizzazione, che si basa almeno sulla verifica dell'integrità privata e professionale e delle competenze dell'armaiolo. Se si tratta di una persona giuridica, il controllo è effettuato sulla persona che dirige l'impresa.

 

4. Entro il 31 dicembre 2014 gli Stati membri garantiscono l'istituzione e la tenuta di un archivio computerizzato, centralizzato o decentrato, che garantisca alle autorità autorizzate l'accesso all'archivio in cui è registrata ogni arma da fuoco oggetto della presente direttiva. Tale archivio registra e conserva per non meno di venti anni, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente o del detentore dell'arma da fuoco.

 

Durante il loro periodo di attività, gli armaioli sono tenuti a conservare un registro nel quale vengono iscritte tutte le armi da fuoco oggetto della presente direttiva, in entrata o in uscita, con i dati che ne consentono l'identificazione e la tracciabilità, in particolare il tipo, la marca, il modello, il calibro ed il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente. Al momento della cessazione dell'attività, gli armaioli consegnano il registro all'autorità nazionale competente per l'archivio di cui al comma 1.

 

5. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le armi da fuoco possano essere collegate ai loro proprietari in qualsiasi momento. Tuttavia, per quanto riguarda le armi da fuoco della categoria D, gli Stati membri istituiscono, a partire dal 28 luglio 2010, adeguate misure di tracciabilità, comprese, a partire dal 31 dicembre 2014, misure che permettano in qualsiasi momento il collegamento ai proprietari delle armi da fuoco immesse sul mercato dopo il 28 luglio 2010.»;

 

3) sono inseriti i seguenti articoli:

 

«Articolo 4 bis

 

Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri consentono l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco solo alle persone in possesso della licenza o, per quanto riguarda le categorie C o D, che siano specificamente autorizzate ai sensi della legislazione nazionale.»;

 

«Articolo 4 ter

 

Gli Stati membri esaminano la possibilità di istituire un sistema volto a regolamentare le attività degli intermediari. Tale sistema potrebbe comprendere una o più misure quali:

 

a) l'obbligo di registrazione per gli intermediari che operano sul loro territorio;

 

b) l'obbligo di detenere una licenza o un'autorizzazione per l'attività di intermediazione.»;

 

4) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

 

«Articolo 5

 

Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri permettono l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco soltanto a persone che abbiano un motivo valido e che:

 

a) abbiano almeno 18 anni, tranne che per l'acquisizione, con mezzi diversi dall'acquisto, e la detenzione di armi da fuoco per la pratica della caccia e del tiro sportivo, purché i minori di 18 anni abbiano l'autorizzazione parentale oppure siano sotto la guida parentale o di un adulto titolare di una licenza di porto d'armi o di caccia in corso di validità, oppure facciano parte di un centro di addestramento autorizzato o diversamente abilitato;

 

b) non possano verosimilmente costituire un pericolo per sé stesse, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza. La condanna per un reato doloso violento è considerata indicativa di un tale pericolo.

 

Gli Stati membri possono revocare l'autorizzazione per la detenzione di un'arma se non è più soddisfatta una delle condizioni che ne hanno legittimato il rilascio.

 

Gli Stati membri possono vietare a persone residenti nel loro territorio la detenzione di un'arma acquisita in un altro Stato membro soltanto se l'acquisizione della stessa arma è vietata nel loro territorio.»;

 

5) all'articolo 6 è aggiunto il comma seguente:

 

«Gli Stati membri garantiscono che, salvo per gli armaioli, l'acquisizione di armi da fuoco, di loro parti e munizioni tramite mezzi di comunicazione a distanza, quali definiti all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (*), sia soggetta, se autorizzata, ad un rigoroso controllo.

 

___________

(*) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/29/CE (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).»;

 

6) all'articolo 7 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

 

«4. Gli Stati membri possono prevedere di concedere alle persone che possiedono i requisiti per la concessione di un'autorizzazione per un'arma da fuoco una licenza pluriennale per l'acquisizione e la detenzione di tutte le armi da fuoco soggette ad autorizzazione, fermi restando:

 

a) l'obbligo di comunicare alle autorità competenti eventuali trasferimenti;

 

b) la verifica periodica che tali persone continuino a possedere i requisiti prescritti; e

 

c) i limiti massimi di detenzione previsti dalla legislazione nazionale.

 

5. Gli Stati membri adottano norme per assicurare che coloro che sono in possesso di autorizzazione per la detenzione di armi da fuoco della categoria B ai sensi della legislazione nazionale al 28 luglio 2008 non debbano richiedere una licenza o un permesso per le armi da fuoco delle categorie C o D da essi detenute, a causa dell'entrata in vigore della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 (*).Tuttavia, qualsiasi successivo trasferimento di armi da fuoco delle categorie C o D è soggetto all'ottenimento o al possesso di una licenza da parte del cessionario o ad una specifica autorizzazione per la loro detenzione in conformità della legislazione nazionale.

 

___________

(*) GU L 179 dell'8.7.2008, pag. 5.»;

 

7) all'articolo 11, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

«Prima della data del trasferimento, gli armaioli comunicano alle autorità dello Stato membro a partire dal quale il trasferimento sarà effettuato tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma. Tali autorità effettuano ispezioni, se necessario sul posto, al fine di verificare la corrispondenza fra le informazioni comunicate dagli armaioli e le caratteristiche effettive del trasferimento. Le informazioni sono comunicate dagli armaioli entro un termine che conceda tempo sufficiente.»;

 

8) all'articolo 12, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

 

«In deroga al paragrafo 1, i cacciatori, per le categorie C e D, e i tiratori sportivi, per le categorie B, C e D, possono detenere senza autorizzazione preventiva una o più armi da fuoco durante un viaggio effettuato attraverso due o più Stati membri per praticare le loro attività, purché siano in possesso di una carta europea d'arma da fuoco su cui figuri l'indicazione di detta arma o dette armi e purché siano in grado di motivare il loro viaggio, in particolare presentando un invito o un'altra prova delle loro attività di caccia o di tiro sportivo nello Stato membro di destinazione.

 

Gli Stati membri non possono subordinare l'accettazione di una carta europea d'arma da fuoco al pagamento di tasse o diritti.»;

 

9) all'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

«3. Ai fini di un'efficace applicazione della presente direttiva, gli Stati membri si scambiano regolarmente informazioni. A tal fine, la Commissione istituisce, al più tardi entro il 28 luglio 2009, un gruppo di contatto per lo scambio di informazioni ai fini dell'applicazione del presente articolo. Gli Stati membri indicano agli altri Stati membri e alla Commissione le autorità nazionali incaricate di trasmettere e ricevere informazioni nonché di assolvere gli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 4.»;

 

10) è inserito il seguente articolo:

 

«Articolo 13 bis

 

1. La Commissione è assistita da un comitato.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (*), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

 

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

___________

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).»;

 

11) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

 

«Articolo 16

 

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva ed adottano ogni misura necessaria per assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.»;

 

12) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

 

«Articolo 17

 

Entro il 28 luglio 2015, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla situazione risultante dall'applicazione della presente direttiva, presentando eventualmente delle proposte.

 

Entro il 28 luglio 2012, la Commissione effettua uno studio e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui possibili vantaggi e svantaggi di una riduzione a due categorie di armi da fuoco (proibite o autorizzate) in vista di un miglioramento del funzionamento del mercato per i prodotti in questione, attraverso un'eventuale semplificazione.

 

Entro il 28 luglio 2010, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio con le conclusioni di uno studio sulla questione della commercializzazione delle armi copiate per determinare se l'inserimento di tali prodotti nell'ambito di applicazione della presente direttiva sia possibile e auspicabile.»;

 

13) l'allegato I è modificato come segue:

 

a) al punto I, il primo trattino è sostituito dal seguente:

 

«— qualsiasi arma da fuoco secondo la definizione di cui all'articolo 1 della direttiva,»;

 

b) il punto III è modificato come segue:

 

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

 

«a) sono stati resi definitivamente inutilizzabili mediante una disattivazione tale da rendere tutte le parti essenziali dell'arma da fuoco definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un'eventuale riattivazione»;

 

ii) dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

 

«Gli Stati membri adottano disposizioni che prevedono la verifica, da parte di un'autorità competente, delle misure di disattivazione di cui alla lettera a), al fine di garantire che le modifiche apportate all'arma da fuoco la rendano irreversibilmente inutilizzabile. Gli Stati membri, nel quadro della suddetta verifica, prevedono il rilascio di un certificato o di un documento attestante la disattivazione dell'arma da fuoco o l'applicazione a tal fine sull'arma da fuoco di una marcatura ben visibile. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2, della direttiva, pubblica orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione, al fine di garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili.».

 

Articolo 2

Attuazione

1. Gli Stati membri, entro il 28 luglio 2010 mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

 

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Strasburgo, addì 21 maggio 2008.

 

Per il Parlamento europeo

 

Il presidente

 

H.-G. PÖTTERING

 

Per il Consiglio

 

Il presidente

 

J. LENARÈIÈ