Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi - Schema di Decreto n. 158 (art. 2-ter, co. 2, D.L. 8/2007 conv. L.41/2007) - Elementi per l'istruttoria normativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 148 | ||
Data: | 13/01/2010 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
VII-Cultura, scienza e istruzione |
13 gennaio 2010 |
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n. 148/0 |
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Organizzazione
e servizio degli steward
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Numero dello schema di decreto |
158 |
Titolo |
Modifiche al decreto ministeriale 8 agosto |
Ministro competente |
Ministro dell’interno |
Norma di riferimento |
Art. 2-ter, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, conv. con mod., L. 4 aprile 2007, n. 41 |
Numero di articoli |
2 |
Date: |
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presentazione |
25 novembre 2009 |
assegnazione |
26 novembre 2009 |
termine per l’espressione del parere |
25 gennaio 2010 |
termine per l’emanazione dell’atto |
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Commissione competente |
I Commissione (Affari costituzionali), VII Commissione (Cultura) |
Lo schema di decreto ministeriale in esame reca modifiche all’art. 2 del decreto ministeriale 8 agosto
Sul testo dello schema di decreto in esame è prevista l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere nel termine di 60 giorni, decorso il quale il decreto può comunque essere emanato.
La figura del c.d. steward rappresenta un tratto caratteristico del modello di sicurezza adottato in diversi Paesi europei (in particolare nel Regno Unito). Nel nostro ordinamento, disposizioni specifiche sono state introdotte solo recentemente nell’ambito dei provvedimenti finalizzati al contrasto degli episodi di violenza in occasione delle manifestazioni sportive. Si ricorda a tale proposito il D.L. 28/2003 (c.d. “decreto Pisanu”) che prevede che, in occasione di competizioni calcistiche, i titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle 7.500 unità siano numerati e che, al fine di prevenire l’introduzione di strumenti di offesa, l’ingresso agli impianti debba avvenire attraverso varchi dotati di metal detector presidiati da personale appositamente incaricato. L’art. 6-quater della L. 401/1989[1], aggiunto dal D.L. 162/2005[2] – nel disciplinare i reati consistenti nella violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive – fa invece riferimento ai soggetti “incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive”, specificando che devono possedere i requisiti morali previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per le autorizzazioni di polizia.
Successivamente, l’art. 2-ter del già citato D.L. n.8/2007, affidando ad un decreto del Ministro dell’interno la definizione dei requisiti, delle modalità di selezione e formazione dei cd. steward, ha, tra l’altro, stabilito che le società sportive incaricate dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, comunichino al prefettodella provincia i nominativi delle persone adibite ai servizi di controllo cosicché quest’ultimo, effettuati i necessari controlli, possa vietare alle società sportive l'utilizzo di personale che non risulti in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni sopra indicate.
Per quanto riguarda le attività affidate agli steward, si ricorda, in breve, che risultano così raggruppate:
-attività di bonifica (richiedenti un’ispezione dell’intero impianto sportivo prima della sua apertura al pubblico);
- attività di prefiltraggio (in prossimità dei varchi di accesso) e di filtraggio (presso gli accessi ed in prossimità dei tornelli elettronici);
- attività all’interno dell’impianto sportivo;
- attività in caso di violazioni del regolamento d’uso dell’impianto;
- documentazione delle attività svolte.
Le disposizioni recate dal decreto hanno trovato applicazione a decorrere dalla stagione calcistica 2007-2008, con le modalità definite dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. L’Osservatorio è stato, altresì, chiamato a formulare osservazioni e proposte ai fini di un’eventuale revisione del decreto dopo una fase di prima applicazione e comunque entro due anni.
Come sottolineato
dalla relazione illustrativa, la prima esperienza applicativa del decreto 8
agosto
L’ art. 2, comma 1, di tale decreto pone in capo alle società organizzatrici delle partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche la responsabilità dei servizi di controllo. In particolare, le società svolgono le attività di direzione e di controllo degli steward attraverso il responsabile per il mantenimento della sicurezza degli impianti sportivi, definito delegato per la sicurezza. Il comma 2 del medesimo articolo precisa che i servizi di sicurezza presso gli impianti sportivi possono essere assicurati attraverso una duplice modalità: o direttamente dalle stesse società organizzatrici, ovvero avvalendosi di istituti di sicurezza privata autorizzati a norma dell’art. 134 del TU delle leggi di pubblica sicurezza.
L’art. 1 del provvedimento in esame introduce, nel comma 2 dell’art. 2, l’ulteriore previsione secondo la quale i servizi sono assicurati dalle società, oltre che direttamente, mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro anche avvalendosi di istituti di sicurezza privata. In ogni caso le società sono responsabili del rispetto del possesso dei requisiti personali e delle capacità professionale previste dall’allegato A del decreto nonché del rispetto delle procedure relative alle modalità di selezione degli steward. E’, inoltre, aggiunta la previsione secondo la quale le società organizzatrici, gli istituti di sicurezza privata autorizzati, le agenzie di somministrazione(3) e le altre società appaltatrici di servizi, possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, comprese le tipologie flessibili, ovvero il lavoro intermittente e le prestazioni di lavoro occasionale accessorio di cui all’art. 70 del D.Lgs. 276/2003(4), cioè attività lavorative di natura occasionale rese in ambiti specifici, comprese le manifestazioni sportive.
Lo schema di decreto è accompagnato dalla sola relazione illustrativa.
Destinatari del provvedimento sono tutti i soggetti coinvolti nella gestione e nell’impiego degli steward.
(3) Il contratto di somministrazione è caratterizzato da una differenziazione tra il datore di lavoro formale, che assume i prestatori d’opera e li somministra, e l’utilizzatore - in questo caso la società organizzatrice - che usufruisce delle
prestazioni lavorative, ma che al contempo dirige e controlla i prestatori d’opera.
(4) D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30.
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File: ac0425.doc
[1] L. 13 dicembre 1989, n. 401, Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.
[2] D.L. 17 agosto 2005, n. 162, Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di
competizioni sportive, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.