Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Organizzazioni, funzioni, ordinamento del personale
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 29
Data: 11/11/2008
Descrittori:
VIGILI DEL FUOCO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Documentazione e ricerche

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Organizzazione, funzioni,
ordinamento del personale

 

 

 

 

n. 29

 

 

11 novembre 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

SIWEB

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: ac0194.doc

 

 


INDICE

Schede di lettura

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco: aspetti organizzativi e funzioni3

§      Premessa  3

§      Organizzazione centrale e periferica  4

§      Funzioni e compiti6

§      Organici9

§      Risorse finanziarie  15

§      La riorganizzazione del settore della protezione civile  18

Il rapporto d’impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  19

§      La delega per la revisione del rapporto d’impiego  19

§      Il nuovo ordinamento del personale: il D.Lgs. 217/2005  21

§      L. 21 novembre 2000, n. 353. Legge-quadro in materia di incendi boschivi.35

§      D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76. Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.46

§      L. 30 settembre 2004, n. 252. Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.67

§      D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217. Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252.72

§      D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139. Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229.190

§      O.P.C.M. 28 agosto 2007, n. 3606. Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione. (Ordinanza n. 3606) .214

Allegati

Relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per il 2006, Stralcio relativo al  Ministero dell’Interno  225

Relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per il 2007, Stralci relativi a Le politiche pubbliche del settore istituzionale – L’Ordine pubblico e la sicurezza, il soccorso civile e l’immigrazione  251

 

 


Schede di lettura

 


Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco:
aspetti organizzativi e funzioni

Premessa

Nell’ambito della politica generale di riordino normativo, il Governo ha proceduto, in attuazione di una delega contenuta nella legge di semplificazione per il 2001 (L. 229/2003[1]), al riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo dei vigili del fuoco.

In attuazione della delega, è stato adottato il D.Lgs. 139/2006[2], nel quale sono raccolte le disposizioni di carattere generale concernenti le funzioni istituzionali svolte e gli aspetti organizzativi e strutturali del Corpo, le norme sull’ordinamento del personale volontario (rinviando per il restante personale al D.Lgs. 217/2005), sull’attività di prevenzione incendi, sulle attività di soccorso pubblico e sull’amministrazione e contabilità.

Il D.Lgs. 139 ribadisce il carattere civile del Corpo, già sancito dall’art. 9 della L. 469/1961[3]; enuncia in via generale le funzioni istituzionali del soccorso pubblico, della prevenzione ed estinzione degli incendi, oltre che la nuova missione istituzionale della difesa civile[4], e attribuisce al Corpo lo svolgimento delle altre attività ad esso assegnate dalle leggi e dai regolamenti.

Il Corpo costituisce la componente fondamentale del Servizio nazionale di protezione civile[5], unitamente alle altre strutture operative nazionali del Servizio.

 

Le altre strutture operative nazionali del Servizio sono:

§         le Forze armate;

§         le Forze di polizia;

§         il Corpo forestale dello Stato;

§         i Servizi tecnici nazionali;

§         i gruppi nazionali di ricerca scientifica, l’Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca; la Croce rossa italiana;

§         le strutture del Servizio sanitario nazionale;

§         le organizzazioni di volontariato;

§         il Corpo nazionale soccorso alpino - CNSA (CAI).

Organizzazione centrale e periferica

Il D.Lgs. 139 individua la collocazione del Corpo dei vigili del fuoco nell’ambito degli organi dell’amministrazione statale, stabilendo il suo incardinamento nel Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Al vertice è posto il Dirigente generale-Capo del Corpo.

L’organizzazione centrale del Corpo è definita dall’art. 6 del D.P.R. 398/2001[6], che disciplina il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, prevedendone le seguenti articolazioni:

§      Direzione centrale per l’emergenza e il soccorso tecnico;

§      Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;

§      Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile;

§      Direzione centrale per la formazione;

§      Direzione centrale per le risorse umane;

§      Direzione centrale per le risorse finanziarie;

§      Direzione centrale per gli affari generali;

§      Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali;

§      Ufficio centrale ispettivo.

Alle direzioni centrali svolgenti funzioni più direttamente operative sono preposti dirigenti generali del Corpo dei vigili del fuoco.

Le strutture periferiche del Corpo sono organizzate, secondo l’ambito territoriale in cui espletano le funzioni operative richiamate dall’articolo precedente, in:

§         direzioni regionali, a ciascuna delle quali è preposto un dirigente generale del Corpo;

§         comandi provinciali, affidati ad un dirigente di livello dirigenziale non generale;

§         distretti, distaccamenti e posti di vigilanza, che operano alle dipendenze dei comandi provinciali.

Per completare l’organizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, già regolata a livello centrale dall’art. 6 del D.P.R. 398/2001 (per quanto riguarda gli uffici di livello dirigenziale generale) e dal D.M. 7 marzo 2002 (per quanto concerne gli uffici e le posizioni funzionali di livello dirigenziale non generale), è stato emanato il D.P.R. 314/2002[7]. Il provvedimento ha istituito, nell’ambito dell’organizzazione periferica del Ministero dell’interno, le articolazioni territoriali del Corpo: 11 direzioni regionali e 4 direzioni interregionali, sopprimendo contestualmente gli ispettorati regionali e interregionali. In capo a ciascuna di esse è stato posto un dirigente generale del Corpo: a tale scopo il numero dei direttori generali del Corpo è stato aumentato di 15 unità; sono inoltre stati definiti l’ambito di competenza, le funzioni e i compiti di tali articolazioni territoriali.

Modificando tale assetto, il D.P.R. 85/2005[8], ha istituito tre nuove direzioni regionali dei Vigili del fuoco, attraverso la scissione delle direzioni interregionali dell’Abruzzo e Molise, delle Marche e Umbria, della Puglia e Basilicata.

Sono inoltre previsti, per le attività operative che richiedono l’utilizzazione di personale con preparazione tecnico-specialistica specifica (nuclei elicotteri, sommozzatori, nautici, unità cinofile, ecc.), reparti e nuclei speciali.

Al personale appartenente ai ruoli del Corpo sono attribuite, nell’assolvimento dei compiti istituzionali, funzioni di polizia giudiziaria e la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione al ruolo di appartenenza.

Per assicurare sul territorio una presenza diffusa di nuclei di protezione civile, il Ministero dell’interno può promuovere l’istituzione nei comuni, d’intesa con gli enti locali, di distaccamenti volontari del Corpo dei vigili del fuoco, al cui funzionamento si provvede mediante il personale volontario richiamato in servizio temporaneo.

Allo scopo di contribuire al miglioramento delle dotazioni di mezzi e strumenti operativi dei distaccamenti volontari di vigili del fuoco, le regioni e gli enti locali, singoli o associati, nel cui comprensorio territoriale operano i distaccamenti, possono assegnare in uso gratuito ai distaccamenti volontari strutture, mezzi e strumenti operativi per le attività di soccorso pubblico.

 

L’articolo 1, comma 439, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006[9]) ha stabilito che il Ministro dell’interno e i prefetti, previa delega da parte del Ministro, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali per realizzare programmi straordinari per incrementare i servizi di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini. Analogamente a quanto avvenuto con i patti per la sicurezza, quelle forme di collaborazione tra gli organismi statali e gli enti locali e territoriali nel campo della sicurezza e della tutela della legalità largamente sperimentati, è stata in tal modo data al Corpo dei vigili del fuoco la possibilità di accedere alle eventuali risorse che le regioni e gli enti locali intendono destinare ai cittadini nel loro territorio per tale scopo. Le convenzioni possono avere ad oggetto il contributo logistico, strumentale o finanziario delle stesse regioni e degli enti locali.

 

La Regione Valle D’Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno competenze proprie in materia di servizi antincendi, disciplinate dai rispettivi statuti[10].

Nel 2001, con la riforma del Titolo V della Costituzione, la materia della protezione civile è stata inclusa tra quelle di competenza concorrente dello Stato e delle Regioni. A seguito di ciò, sono state avviate una serie di iniziative di collaborazione con le Regioni nel campo della protezione civile: l'ordinamento attuale del sistema di protezione civile vede ormai le Regioni sempre più autonome, pertanto assume maggiore importanza la funzione di coordinamento svolta dalla Presidenza del Consiglio in questo settore[11].

Funzioni e compiti

L’attività di prevenzione degli incendi costituisce una delle principali funzioni svolte istituzionalmente dal Corpo dei vigili del fuoco.

In questo ambito rilevano innanzitutto i compiti di tipo operativo, che intervengono più direttamente con lo svolgimento delle attività economiche e industriali a rischio di incendio. Si tratta, in particolare, di:

§      rilascio dei certificati di prevenzione incendi[12], di collaudo o comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni di ogni tipo (civili, industriali, artigianali e commerciali) e di impianti, prodotti, apparecchiature ecc.;

§      rilascio di atti di abilitazione per svolgere attività di certificazione, ispezione e prova nell’ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione incendi;

§      servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico;

§      vigilanza sull’applicazione delle norme di prevenzione incendi.

Gli altri compiti del Corpo attengono rispettivamente alla elaborazione di norme in materia di prevenzione incendi e alle attività di studio e formazione in materia, quali: lo studio, la ricerca, la sperimentazione e le prove su materiali, strutture, impianti ed apparecchiature, finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso di incendio; le attività di formazione, di addestramento e le relative attestazioni di idoneità; l’informazione, la consulenza e l’assistenza.

Per quanto riguarda la vigilanza nei porti ai fini antincendio, il D.Lgs. 139 fa rinvio ai poteri in materia affidati dalla legge ai capitani di porto (art. 8 della L. 690/1940[13]).

Il Corpo dei vigili del fuoco esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza sull’applicazione della normativa in materia di prevenzione incendi.

I servizi relativi alle attività di prevenzione incendi (quelli relativi alle attività di prevenzione incendi negli impianti o costruzioni civili e industriali, alla vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo, nei porti durante le operazioni di imbarco e sbarco di merci pericolose, ecc.) sono prestati dai vigili del fuoco a titolo oneroso; le relative spese sono a carico dei fruitori. I corrispettivi sono determinati su base oraria e in relazione ai costi di personale e dei mezzi e attrezzature necessarie, e aggiornati annualmente sulla base degli indici ISTAT; gli stessi decreti individuano i servizi prestati gratuitamente.

 

La legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 1328), con l’intento di prevedere nuove entrate stabili per il Corpo dei vigili del fuoco e di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, ha incrementato l'addizionale sui diritti d'imbarco aeroportuale di 50 centesimi di euro per passeggero imbarcato, destinando i proventi derivanti da tale incremento e da un apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, al Dipartimento dei vigili del fuoco.

 

Oltre alle funzioni in materia di prevenzione incendi, il Corpo dei vigili del fuoco assicura il servizio di soccorso pubblico.

Gli interventi effettuati dal Corpo sono caratterizzati:

§         dall’urgenza della prestazione a salvaguardia dell’integrità di persone e beni;

§         dal contenuto specialistico delle professionalità impiegate per svolgerla.

Rientrano tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico quelli prestati in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di varie e diverse calamità pubbliche quali frane, alluvioni o piene. Sono compresi in tale attività anche le opere tecniche di contrasto dei rischi derivanti dall’impiego dell’energia nucleare e dall’uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.

Le prestazioni del Corpo dei vigili del fuoco si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente, cessando al venir meno della effettiva necessità.

In caso di eventi di protezione civile, il Corpo nazionale opera quale componente del Servizio nazionale della protezione civile assicurando, nell’ambito delle proprie competenze tecniche, la direzione degli interventi anche di primo soccorso nel rispetto dei livelli di coordinamento previsti dalla legislazione vigente.

Il Corpo nazionale, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolge le attività in materia di difesa civile. Queste sono dirette a:

§         fronteggiare, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l’uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche;

§         concorrere alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate;

§         concorrere alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di difesa civile;

§         approntare i servizi relativi all’addestramento e all’impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, compresa l’attività esercitativa, in caso di eventi bellici.

Nel rispetto delle competenze delle Regioni e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio previste dalla legge quadro in materia[14], nel caso di incendi boschivi, i vigili del fuoco prestano gli interventi tecnici di soccorso urgente, diretti a salvaguardare l’incolumità delle persone e l’integrità dei beni[15]. Le Regioni interessate possono concludere accordi di programma con il Corpo dei vigili del fuoco, in base ai quali quest’ultimo mette a disposizione risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi, con oneri finanziari posti a carico delle Regioni.

Per quanto riguarda infine le attività di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi in ambito aeroportuale e portuale, il servizio viene prestato dal Corpo dei vigili del fuoco, in particolare, per il traffico aereo civile negli aeroporti civili e militari aperti al traffico civile, e nei porti e loro dipendenze[16], sia a terra che a bordo delle navi e dei galleggianti.

In entrambi i contesti, i servizi sono assicurati con personale, mezzi e materiali propri del Corpo, che assume la direzione tecnica dei relativi interventi.

In via generale gli interventi di soccorso pubblico non comportano oneri finanziari per il soggetto a favore del quale sono prestati; il servizio è a pagamento se richiesto in assenza di un pericolo imminente per persone o beni. Il soggetto o l'ente che richiede l'intervento deve pagare un contributo al Ministero dell'interno secondo tariffe da esso aggiornate periodicamente.

 

Il Governo ha più volte segnalato in varie sedi parlamentari il problema dell’insufficienza di mezzi e di risorse finanziarie a disposizione del Corpo dei vigili del fuoco e della carenza di risorse finanziarie, a fronte di un sempre maggiore impegno richiesto e di un considerevole aumento delle competenze.

Organici

Personale di ruolo

Negli ultimi anni sono stati disposti, mediante norme contenute in alcune leggi finanziarie e in provvedimenti d’urgenza, una serie di interventi legislativi di carattere puntuale concernenti l’incremento delle dotazioni organiche dei vigili del fuoco.

Tali aumenti di organico sono da porre in relazione con la necessità per il Corpo di fare fronte a funzioni sempre più complesse nel campo del soccorso e della difesa civile e della prevenzione e a maggiori impegni, tra i quali, l’adeguamento del servizio antincendi per la sicurezza negli aeroporti, il controllo dei valichi di frontiera per reprimere il traffico illecito di rifiuti contaminati radiologicamente, l’informatizzazione delle sale operative, ecc..

Il mancato apporto, a partire dal 2005, degli ausiliari volontari di leva (vedi infra) ha influito sulla dotazione di personale.


Si riassumono di seguito le principali e più recenti disposizioni in materia di incremento degli organici dei vigili del fuoco:

 

legge finanziaria 2003 (art. 34, comma 7)

230 unità

legge finanziaria 2004 (art. 3, comma 153)

500 unità

D.L. 24/2004 (conv. L. 87/2004) (art. 2)

500 unità

legge finanziaria 2005 (art. 1, comma 546)

500 unità

D.L. 272/2005 (conv. L. 49/2006) (art. 3)

50 unità

 

Dopo la rideterminazione della dotazione organica dei ruoli del Corpo operata dal D.Lgs. 217 del 2005 (tabella A), è intervenuto il D.M 222/2006[17], che ha da ultimo rimodulato la pianta organica e ha fissato in 34.710 unità il totale complessivo dell’organico, recependo l’incremento di 50 unità, disposto dall'art. 3 della legge n. 49 del 2006, di conversione del decreto-legge n. 272 del 2005, per garantire il servizio antincendio aeroportuale nello scalo di Cuneo.

 

Nella tabella che segue si riporta la pianta organica del Corpo, con l’indicazione dei dipendenti effettivamente in servizio al 7 novembre 2008, dalla quale risulta che, rispetto a 34.710 unità teoriche, ne risultano in servizio 32.127.

 


(fonte: Dipartimento dei vigili del fuoco, Direzione centrale per le risorse umane)

PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE

dipendenti in servizio

pianta organica

DIRETTIVI

559

591

DIRETTIVI MEDICI

16

25

DIRETTIVI GINNICO SPORTIVI

10

11

PRIMO DIRIGENTE GINNICO SPORTIVO

0

1

DIRIGENTE SUPERIORE GINNICO SPORTIVO

1

1

PRIMO DIRIGENTE MEDICO

2

2

DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO

2

2

PRIMO DIRIGENTE

108

118

DIRIGENTE SUPERIORE

35

46

DIRIGENTE GENERALE

21

23

TOTALE SETTORE:

754

820

 

 

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO-TECNICO-INFORMATICO

dipendenti in servizio

pianta organica

OPERATORE

1.247

1.384

ASSISTENTE

532

500

COLLABORATORI AMMINISTRATIVI CONTABILI

826

1.216

SOSTITUTI DIRETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

433

165

COLLABORATORE TECNICO INFORMATICO

350

467

SOSTITUTO DIRETTORE TECNICO INFORMATICO

20

50

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE

118

150

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE VICEDIRIGENTE

10

30

FUNZIONARIO TECNICO INFORMATICO

9

38

FUNZIONARIO TECNICO INFORMATICO VICEDIRIGENTE

1

2

TOTALE SETTORE:

3.546

4.002

 

 

 

PERSONALE OPERATIVO

dipendenti in servizio

pianta organica

VIGILE

18.767

17.193

CAPO SQUADRA

6.723

8.410

CAPO REPARTO

1.474

2.622

ISPETTORI ANTINCENDI

358

1.326

SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI

505

337

TOTALE SETTORE:

27.827

29.888

 

 

 

TOTALE GENERALE

32.127

34.710

Alle carenze già esistenti nell’organico, si sommano quelle derivanti dai circa 3.000 pensionamenti previsti nel triennio 2008-2010[18].

Per dare una soluzione al problema dell’insufficienza di personale, sono state adottate una serie di iniziative.

La legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 514) ha autorizzato, a decorrere dal 1 luglio 2007, l’assunzione di un contingente di 600 vigili del fuoco.

Altre misure per il personale sono contenute nella legge finanziaria 2008.

Per le assunzioni di personale operativo nella qualifica di vigile del fuoco, l’art. 1, comma 346, lettera a), ha autorizzato la spesa di 7 milioni di euro per il 2008, 16 milioni per il 2009 e 26 milioni annui a decorrere dal 2010.

Con l’art. 61, comma 22, del decreto-legge n. 112 del 2008[19] sono state autorizzate, per il 2009, assunzioni in deroga nel Corpo dei vigili del fuoco e nelle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), entro il limite di spesa di 100 milioni a decorrere dal 2009, dando priorità al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate.

Inoltre, l’art. 74, comma 6-bis, ha escluso dall'applicazione delle disposizioni di riduzione degli assetti organizzativi, disposte per le amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici nazionali dal medesimo art. 74[20], le strutture del comparto sicurezza e del Corpo dei vigili del fuoco.

Quanto al personale prestato ad altre amministrazioni, l’art. 2, comma 91, delle legge finanziaria 2008 ha disposto che, a partire dal 1° febbraio 2008, il trattamento economico del personale appartenente ai Vigili del fuoco e alle Forze di polizia, che sia comandato presso altre amministrazioni, sia posto a carico delle amministrazioni utilizzatrici.

Per ripianare gli organici del Corpo, sono state inoltre adottate disposizioni per la progressiva stabilizzazione del personale volontario (sul quale vedi, infra, il paragrafo specifico) in possesso dei requisiti necessari.

Nel 2008 sono stati assunti complessivamente 1351 vigili del fuoco, attingendo dalle graduatorie ancora valide di concorsi già espletati, di cui 52 idonei del concorso bandito nel marzo 1998. Si è proceduto a tali assunzioni, che ricomprendono le 802 unità di volontari interessati dalle procedure di stabilizzazione (sui quali vedi oltre), utilizzando le risorse stanziate dalle leggi finanziarie 2007 e 2008[21].

Relativamente al concorso a 184 posti di vigile del fuoco, bandito nel marzo 1998, la validità della graduatoria è stata ripetutamente prorogata, da ultimo, dall’art. 24-bis del decreto-legge n. 248 del 2007[22], che ha portato al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale è possibile assumere gli idonei, superando di gran lunga la validità triennale che generalmente si applica a tutte le graduatorie dei concorsi espletati per i profili operativi del Corpo dei vigili del fuoco. Ad oggi in base alla predetta graduatoria risultano complessivamente assunte 3.225 unità[23].

Entro l'anno, inoltre, sarà bandito un nuovo concorso per l'assunzione di ulteriori 814 vigili del fuoco, già autorizzata dal Ministero per la funzione pubblica[24].

Personale ausiliario volontario di leva

Prima del 1° gennaio 2005 il Corpo dei vigili del fuoco poteva reclutare annualmente volontari ausiliari tra i giovani chiamati ad assolvere l’obbligo di leva nello stesso anno, dietro presentazione di apposita domanda da parte degli interessati; il numero dei volontari ausiliari non poteva superare il 10 per cento degli organici[25].

La possibilità di ricorrere all’impiego dei vigili volontari ausiliari di leva (che rappresentavano un contingente annuo di circa 4.000 unità) è venuta meno a seguito della sospensione del servizio di leva disposta dal D.Lgs. 215/2001[26].

Personale volontario

Il personale volontario non è vincolato da alcun rapporto di impiego con l'amministrazione, sussistendo con quest’ultima soltanto un rapporto di servizio, ed è chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno.

Il reclutamento avviene dietro presentazione di domanda e successivamente al superamento di un periodo di addestramento iniziale, concluso il quale viene impiegato nei servizi di istituto.

In ogni comando provinciale è istituito un elenco del personale volontario per le esigenze delle strutture del Corpo dei vigili del fuoco.

Il personale volontariopuò essere richiamato in servizio temporaneo nel limite massimo di 180 giorni all’anno:

§         in occasione di calamità naturali o catastrofi;

§         in caso di particolari necessità dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco;

§         per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico;

§         per frequentare periodici corsi di formazione.

Al personale volontario può essere affidata, con provvedimento del Direttore regionale, la custodia dei distaccamenti che operano alle dipendenze dei comandi provinciali.

Il comma 519 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 ha disposto l’avvio di una graduale stabilizzazione del personale non di ruolo a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni in possesso di determinati requisiti. Una disciplina specifica è prevista (anche dal successivo comma 526) per la stabilizzazione del personale volontario (cosiddetti discontinui) dei vigili del fuoco, che risulti iscritto negli appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali da almeno tre anni anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007, e abbia effettuato almeno 120 giorni di servizio[27].

L’art. 3, comma 91, della legge finanziaria 2008 ha indicato i requisiti per la stabilizzazione del personale volontario dei vigili del fuoco precisando che il requisito minimo richiesto, ai fini della stabilizzazione, delle 120 giornate lavorative effettuate, deve sussistere nel richiamato quinquennio.

Il Consiglio dei Ministri del 18 giugno 2008, su proposta del Ministro dell'interno, ha autorizzato l'assunzione di 802 unità operata attraverso la stabilizzazione di volontari.

 

In attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri sono stati emanati due D.P.C.M in data rispettivamente 23 giugno 2008[28] (relativo a 261 unità) e 6 agosto 2008[29] (541 unità).

Risorse finanziarie

La Corte dei conti, nelle Relazioni sul rendiconto generale dello Stato degli ultimi anni[30], ha evidenziato i problemi di carattere finanziario che interessano il Dipartimento dei vigili del fuoco, sottolineando che il formarsi di elevate quote di oneri sommersi rappresenta in generale un elemento di forte criticità per la gestione del bilancio. Per il Dipartimento dei vigili del fuoco, le esposizioni debitorie raggiungono nel 2007 circa 70 milioni di euro[31] e riguardano i fitti di sedi di servizio, le utenze energetiche ed idriche, la gestione dei mezzi operativi per l’attività di soccorso, la gestione della rete nazionale di ricaduta radioattiva e delle attrezzature per la prevenzione ed il contrasto del rischio N.B.C., il compenso per lavoro straordinario e per missioni.

Le misure di contenimento della spesa pubblica, e più specificamente il limite posto alle riassegnazioni dal comma 46 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2006[32], hanno contribuito a determinare una crescita delle esposizioni debitorie[33]. Nell’esercizio 2007 si è registrata una inversione di tendenza: le somme in entrata richieste dal Dipartimento dei Vigili del fuoco sono state quasi totalmente riassegnate. Non si è così riproposta la situazione di criticità degli anni 2005/2006 quando la mancata riassegnazione di circa 10 milioni ha costretto il Dipartimento a far fronte con le risorse correnti agli oneri degli esercizi precedenti, incidendo nella programmazione e rendendo più difficile la gestione ordinaria[34].

 

Con l’intento di superare, almeno in parte, le difficoltà collegate alla scarsità di risorse sono state approvate alcune disposizioni specifiche.

In particolare, con la già ricordata disposizione della legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 1328), che ha aumentato l'addizionale sui diritti d'imbarco aeroportuale destinandone i proventi al Dipartimento dei vigili del fuoco, è stata introdotta la partecipazione delle società aeroportuali ai costi del servizio anti-incendio.

E’ stato previsto che le convenzioni tra il Ministero dell’interno e le regioni e gli enti locali di cui all’art 1, comma 439, della legge finanziaria 2007, mediante le quali sono stati stipulati i patti per la sicurezza, possano essere utilizzate anche per incrementare i servizi di soccorso tecnico urgente, dando in tal modo anche al Corpo dei vigili del fuoco la possibilità di ricorrere al contributo logistico, strumentale o finanziario delle stesse regioni e degli enti locali.

L’art. 4-bis, comma 1, del decreto-legge n. 81 del 2007[35] ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo da ripartire per esigenze connesse all’acquisizione di beni e servizi e a investimenti da parte della Polizia di Stato, del Corpo dei vigili del fuoco, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con una dotazione, per l’anno 2007, di 100 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro destinati alle esigenze del Corpo dei vigili del fuoco.

La legge finanziaria per il 2008, proseguendo sulla medesima linea, ha previsto (art. 2, comma 97) l’istituzione per il 2008, nel bilancio del Ministero dell’interno, di un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico (con riferimento al rinnovo e all’ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze di polizia e dei vigili del fuoco), dotato di uno stanziamento di 190 milioni di euro, di cui 30 milioni destinati alle specifiche necessità del Corpo dei vigili del fuoco.

Il decreto-legge n. 112 del 2008 ha introdotto una serie di misure a sostegno della funzionalità del settore della sicurezza e del soccorso pubblico, cui ha destinato le risorse (200 milioni di euro annui a decorrere dal 2009) allocate in un fondo a tale scopo istituito (art. 61, comma 17). Il medesimo provvedimento ha inoltre assegnato, anche alle esigenze della sicurezza e del soccorso pubblico, una quota parte del fondo unico, istituito con le somme di denaro sequestrate e i proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 61, commi 23 e 24).

In relazione alle esigenze connesse all'emergenza rifiuti in Campania, il decreto-legge n. 172 del 2008[36] (art. 8, comma 3) ha autorizzato il Dipartimento dei vigili del fuoco ad acquistare, anche in deroga alle procedure ordinarie, per un importo pari a 2.160.000 euro, i mezzi e le dotazioni logistiche necessari per assicurare la piena capacità operativa del personale del Corpo assegnato al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio.

 

Per quello che riguarda i miglioramenti dei trattamenti economici, le risorse per il personale statale in regime di diritto pubblico previste dall’art. 3, comma 133,della legge finanziaria 2008 sono state ulteriormente integrate dall’art. 3, comma 135, che ha stanziato, a decorrere dal 2008, 6,5 milioni di euro, da destinare al personale dei vigili del fuoco.

 

Il comma 133 dispone un incremento delle risorse – previste dall’articolo 1, comma 549, della legge finanziaria per il 2007 - destinate, dalla legge finanziaria 2007, per il biennio 2006-2007 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico di 338 milioni di euro per l’anno 2008 e di 105 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, nell’ambito dei quali sono specificamente destinati alle Forze armate e alle Forze di polizia 181 milioni di euro per l’anno 2008 e 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.

 

Per dare attuazione al patto per il soccorso pubblico sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali dei vigili del fuoco, il comma 136 ha stanziato, per l’anno 2008, 10 milioni di euro.

 

Il patto per il soccorso pubblico è da ricondurre alla più generale intesa sul lavoro pubblico e al “Memorandum” sottoscritto il 6 aprile 2007 dal Governo e dalle parti sociali.

Il patto, stipulato il 16 ottobre 2007, nel riconoscere che la sicurezza tecnica ed il soccorso pubblico rientrano tra le principali priorità strategiche dell’azione di governo, afferma, tra l’altro, che “le attività di prevenzione incendi e di soccorso pubblico ed il ruolo centrale nel sistema di protezione civile rivestono un carattere fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente e del territorio, per l’incremento dello sviluppo produttivo del Paese e per la tutela della sicurezza dei cittadini, anche riguardo ad eventi imprevisti ed imprevedibili, compresi quelli connessi ad episodi di natura terroristica”.

 

Con due distinti D.P.C.M. in data 29 novembre 2007 sono stati recepiti gli accordi sindacali relativi al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007 riguardanti rispettivamente il personale direttivo e dirigente e il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco[37]. Due successivi D.P.R. in data 7 maggio 2008 hanno recepito gli accordi sindacali integrativi per il medesimo personale[38].

La riorganizzazione del settore della protezione civile

Con il decreto-legge n. 343 del 2001[39] è stata operata una significativa riorganizzazione del settore della protezione civile, sopprimendo l’Agenzia istituita dal D.Lgs. 300/1999 e ripristinando l’assetto in precedenza esistente che vedeva le competenze in materia di protezione civile distribuite tra la Presidenza del Consiglio (che operava attraverso un apposito Dipartimento) e il Ministero dell’interno.

Per quanto riguarda il Corpo dei vigili del fuoco, il D.Lgs. 300/1999 prevedeva che questo dipendesse funzionalmente dall’Agenzia relativamente alle attività della protezione civile di interesse nazionale, mentre rimaneva la dipendenza gerarchica del Corpo stesso dal Ministero dell’interno, da cui dipende funzionalmente anche per le attività diverse dalla protezione civile. Il decreto-legge 343/2001 ha eliminato tale limitazione all’utilizzo da parte del Ministero del Corpo dei vigili del fuoco, che è tornato a dipendere funzionalmente dal Ministero dell’interno anche per lo svolgimento dei compiti di protezione civile di interesse nazionale.

Per assicurare l’uniformità di indirizzo nelle politiche di protezione civile, di coordinamento e di esercizio dei relativi poteri di ordinanza, e l’unitario ed efficace espletamento delle attribuzioni del Servizio nazionale della protezione civile, il decreto-legge 90/2005[40] ha conferito al Presidente del Consiglio la piena titolarità della funzione in materia di protezione civile, fatte comunque salve le competenze regionali previste dalla normativa vigente e sopra ricordate. Il provvedimento reca un ulteriore aspetto innovativo consistente nel superamento della previsione introdotta dal decreto-legge 343/2001 secondo cui le funzioni del Presidente del Consiglio in materia di protezione civile potevano essere delegate soltanto al ministro dell’interno, stabilendo invece che egli possa attribuirle, in via generale, ad un altro ministro.

 


Il rapporto d’impiego del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

La delega per la revisione del rapporto d’impiego

La legge 30 settembre 2004, n. 252[41] ha operato una sostanziale revisione del rapporto di impiego del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stabilendo per esso il passaggio dal regime privatistico ad un’autonoma disciplina di diritto pubblico, al pari di quanto già previsto per gli altri Corpi dello Stato chiamati alla difesa dei valori fondamentali della Repubblica[42].

In tal modo è stato superato il divario che sussisteva, a partire dalla privatizzazione del rapporto di lavoro del pubblico impiego avviata con il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29[43], tra il personale del Corpo, assoggettato al regime di diritto privato, con conseguente contrattualizzazione del rapporto di lavoro, e quello delle Forze di polizia.

 

La privatizzazione disposta nel 1993 dal D.Lgs. n. 29 ha interessato quasi tutti i rapporti di pubblico impiego.

Sono rimasti sottoposti ad un regime contrattuale di tipo pubblicistico, in ragione della peculiarità del loro rapporto con l’amministrazione e delle particolari conseguenze che l’affidamento di pubbliche funzioni comporta, soltanto alcune categorie di dipendenti statali, tra le quali il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

 

Tenuto conto della specificità e della rilevanza dei compiti istituzionali svolti dal Corpo, con la riforma del 2004 si è voluto conseguire il duplice scopo di rendere l’ordinamento del personale più adeguato alle tradizionali missioni istituzionali del soccorso pubblico, della prevenzione incendi e della protezione civile, oltre che della nuova missione istituzionale della difesa civile e di rendere più evidente e percepibile la funzione di sicurezza civile che il Corpo è chiamato ad espletare nella società, quale parte integrante e sostanziale del sistema di sicurezza garantito dallo Stato e diretto al conseguimento degli obiettivi di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente[44].

L’articolo 1 della L. 252/2004, con una novella all’art. 3 del D.Lgs. 165/2001[45], ha incluso il personale del Corpo dei vigili del fuoco tra le categorie sottratte alla disciplina privatistica che l’art. 2 del D.Lgs. prevede per la generalità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

La riforma non ha invece inciso sull’ordinamento del personale volontario del Corpo dei vigili del fuoco – che rimane disciplinato dalle organiche disposizioni ad hoc recate dagli articoli 8-12 del D.Lgs. 139/2006[46] e dal regolamento di cui al D.P.R. 76/2004[47]né su quello dei volontari di leva, per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni relative al personale delle Forze armate.

Il successivo articolo 2 della L. 252/2004 ha conferito una delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego e il relativo trattamento economico del personale del Corpo, prevedendo l’istituzione di un autonomo comparto di negoziazione per la definizione di alcuni aspetti peculiari del rapporto di impiego.

In attuazione della delega è stato adottato il D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217[48].

 

Il Governo ha recentemente ribadito la scelta di non inserire il personale del Corpo dei vigili del fuoco nel comparto sicurezza. Il comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, “similare al comparto sicurezza”, è stato istituito al fine di non creare possibili confusioni ordinamentali circa la natura delle funzioni assegnate al Corpo dei vigili del fuoco che, seppur comparabili, sono comunque diverse rispetto a quelle delle Forze di polizia. Secondo il Governo, il Corpo dei vigili del fuoco, pur essendo parte integrante del sistema di sicurezza statuale, non è chiamato a svolgere compiti inerenti alla prevenzione e repressione di reati, alla sicurezza delle istituzioni e della difesa militare, che sono propri degli organismi inclusi nel comparto sicurezza[49].

Il nuovo ordinamento del personale: il D.Lgs. 217/2005

Con l’intento di pervenire all’allineamento dell’ordinamento dei vigili del fuoco con quello del personale degli altri Corpi di polizia, il D.Lgs. 217/2005 ha previsto una strutturazione dei ruoli, delle qualifiche e dei meccanismi retributivi analoga a quella delle Forze dell’ordine, tale da permettere l’adeguamento economico, da conseguire successivamente attraverso i procedimenti della contrattazione collettiva.

Il D.Lgs. 217/2005 ha inoltre delineato un nuovo percorso professionale per il personale sia operativo sia amministrativo dei vigili del fuoco, mediante una progressione in carriera contraddistinta dal meccanismo del “doppio percorso”, che garantisce alla generalità degli interessati avanzamenti di carriera e retributivi collegati essenzialmente a percorsi formativi e al raggiungimento di una determinata anzianità nei ruoli, ma al contempo permette ai soggetti più motivati, che siano in possesso di specifici titoli di merito, progressioni di carriera più veloci mediante concorsi interni.

 

Il decreto legislativo è composto da 175 articoli, raccolti in sei titoli (a loro volta suddivisi in capi) concernenti rispettivamente:

§       l’ordinamento del personale non direttivo e non dirigente, che espleta funzioni tecnico-operative (titolo I: artt. 1-38);

§       l’ordinamento del personale direttivo e dirigente, compreso quello medico e ginnico-sportivo (titolo II artt. 39-84)

§       l’ordinamento del personale non direttivo e non dirigente che svolge attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche (titolo III: artt. 85-131);

§       norme comuni al personale del Corpo dei vigili del fuoco (titolo IV: artt. 132-144);

§       disposizioni sul personale dei gruppi sportivi e della banda musicale del Corpo dei vigili del fuoco (titolo V: artt. 145-148);

§       norme di inquadramento, transitorie, economico-finanziarie e finali (titolo VI: artt. 149-175).

 

Il personale del Corpo dei vigili del fuoco è stato suddiviso in tre fasce:

§      personale non dirigente e non direttivo con funzioni tecnico-operative;

§      personale dirigente e direttivo;

§      personale non dirigente e non direttivo che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche.

Tale partizione trova corrispondenza nella struttura del D.Lgs. 217/2005 e, in particolare, nei titoli I, II e III del testo.

Il personale non direttivo e non dirigente con funzioni tecnico-operative

Il titolo I disciplina l’ordinamento del personale non direttivo e non dirigente, che svolge funzioni tecnico-operative, istituendo i ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, la cui dotazione organica complessiva, fissata nella tabella A del D.Lgs. n. 217, cui lo stesso articolo rinvia, è pari a 29.888 unità (l’86% del totale dell’organico del Corpo).

Al personale appartenente ai ruoli in questione, sono attribuite, nell’assolvimento dei compiti istituzionali, funzioni di polizia giudiziaria e la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione al ruolo di appartenenza (art. 2).

Per l’assunzione dei vigili del fuoco è stabilito (art. 5) il principio del concorso pubblico, mantenendo le riserve di posti, peraltro già esistenti, in favore di coloro abbia già svolto esperienze nel Corpo come volontari del Servizio civile nazionale o delle Forze armate o abbiano fatto parte del personale volontario dei vigili del fuoco[50].

Il capo III (artt. 10-18) disciplina il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, ai quali sono attribuite nuove funzioni, dettagliatamente indicate all’articolo 11, con la finalità di ottimizzare la presenza di tale personale operativo qualificato nelle squadre di soccorso, con particolare riferimento alla funzione di comando dei distaccamenti attribuita alla qualifica di capo reparto esperto.

In considerazione della particolare qualificazione professionale richiesta[51], l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo è riservato al solo personale in servizio nel ruolo dei vigili del fuoco, attraverso un meccanismo innovativo che prevede per l’avanzamento di carriera un doppio percorso (art. 12), che viene utilizzato, come si vedrà, anche per altri ruoli del personale: in base ad esso i vigili del fuoco più motivati, con almeno sei anni di servizio e che abbiano frequentato specifici corsi di aggiornamento professionale, sono promossi al ruolo superiore, dopo aver superato un concorso interno per titoli ed esame, nel limite del 40% dei posti disponibili; il restante 60% è riservato a coloro che, raggiunta una determinata anzianità nel ruolo pervenendo alla qualifica apicale di vigile del fuoco coordinatore, superino un concorso per soli titoli.

Gli ispettori e i sostituti direttori antincendi, il cui ruolo è articolato in cinque qualifiche (artt. 19-31), sono posti al vertice del personale non direttivo e non dirigente con funzioni tecnico-operative. A tale ruolo si accede per il 50% dei posti disponibili mediante concorso pubblico e per l’altro 50% con concorso riservato al personale interno, previsione quest’ultima dettata dalle particolari responsabilità di comando, soprattutto nelle attività di soccorso tecnico urgente, attribuite agli appartenenti al ruolo (art. 21).

Nell’ambito del ruolo, è valorizzata in particolare la qualifica apicale di sostituto direttore, alla quale sono attribuite particolari funzioni, in parte affini a quelli del personale direttivo; per la promozione a tale qualifica è previsto un concorso interno al quale partecipano gli ispettori esperti che abbiano maturato un’anzianità nel ruolo di almeno diciotto anni (art. 29). La scelta di non utilizzare il meccanismo del “doppio percorso” risponde all’esigenza di far accedere a tale qualifica soltanto personale altamente qualificato e con una particolare maturazione professionale.

Il procedimento negoziale

Le disposizioni recate dal capo VI (artt. 34-38) istituiscono, in applicazione del criterio direttivo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge di delega, il comparto autonomo di negoziazione “vigili del fuoco e soccorso pubblico” e disciplinano il procedimento negoziale per la definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto d’impiego del personale non direttivo e non dirigenziale.

 

Il criterio direttivo della delega richiamato richiede espressamente due procedimenti negoziali, uno per il personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell’accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi, e l’altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative.

Le disposizioni del capo VI del D.Lgs. n. 217 presentano numerose analogie con quelle contenute nel D.Lgs. 195/1995[52], che disciplina i procedimenti negoziali del personale non dirigentedelle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e delle Forze armate.

 

Alle trattative della procedura di negoziazione partecipano una delegazione di parte pubblica, con i ministri per la funzione pubblica, dell’interno e dell’economia (che possono a tal fine delegare i rispettivi sottosegretari) e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigenziale (art. 35).

Le materie oggetto del procedimento negoziale (dettagliatamente indicate dall’art. 36) sono, tra le altre: il trattamento economico fondamentale e accessorio; il trattamento di fine rapporto  e le forme pensionistiche complementari; l’orario di lavoro; il congedo ordinario e straordinario; la reperibilità; il congedo e l’aspettativa; il patrocinio legale e la tutela assicurativa; le aspettative e i permessi sindacali; gli istituti e le materie di partecipazione sindacale.

La procedura negoziale (art. 37) è avviata dal ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza del contratto e si conclude con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo.

L’ipotesi di accordo non può comportare, direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria, nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati nonché nel bilancio dello Stato. Il documento deve inoltre contenere i dati sul personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l’indicazione della copertura finanziaria complessiva per l’intero periodo di validità.

L’ipotesi di accordo è poi trasmessa al Consiglio dei ministri, che, entro quindici giorni, lo approva, unitamente allo schema di decreto del Presidente della Repubblica che ne recepisce i contenuti.

Quale fase integrativa dell’efficacia, è richiesto, in merito allo schema di decreto che recepisce l’ipotesi di accordo, l’intervento della Corte dei conti che, nei quindici giorni successivi, certifica l’attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità finanziaria con gli strumenti di programmazione e di bilancio citati.

 

Analogamente a quanto ora illustrato, l’art. 47 del D.Lgs. 165/2001 prevede l’intervento della Corte dei conti nel procedimento di contrattazione collettiva del pubblico impiego in regime privatistico, ai fini della certificazione di compatibilità della quantificazione dei costi contrattuali con gli strumenti della finanza pubblica. Tale intervento non è invece previsto nei procedimenti negoziali per il personale non direttivo delle Forze di polizia e delle Forze armate.

La certificazione della Corte dei conti si assomma al controllo preventivo di legittimità che lo stesso organo opera sullo schema di decreto, ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20[53].

 

È fissato un termine di 90 giorni dall’inizio delle procedure di negoziazione entro il quale, se l’accordo non viene definito, il Governo riferisce alle Camere nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

La disciplina contenuta neI decreto del Presidente della Repubblica, per l’emanazione del quale si prescinde dal parere del Consiglio di Stato (art. 37, comma 5), ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici (art. 34).

Possono essere conclusi accordi integrativi nazionali e accordi decentrati a livello centrale e periferico, nei limiti fissati dall’accordo negoziale e per le materie in esso specificamente indicate, a condizione che tali accordi non comportino oneri aggiuntivi (art. 38).

Il personale direttivo e dirigente

Il titolo II regola l’ordinamento del personale direttivo e dirigente, compreso quello medico e ginnico-sportivo.

L’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi avviene esclusivamente mediante concorso pubblico (art. 41), i cui vincitori sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale di due anni presso l’Istituto superiore antincendi, articolato in due cicli annuali di formazione alternata teorico-pratica e di tirocinio operativo presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco; coloro che superano l’esame finale sono confermati nel ruolo dei direttivi con la qualifica di direttore (art. 42).

 

Tra gli elementi innovativi introdotti dal D.Lgs. n. 217, si segnala la previsione, nel percorso di carriera per l’accesso alla dirigenza, dell’obbligo di avere prestato servizio effettivo presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco (art. 47, comma 1) e, per la promozione a dirigente superiore, dell’obbligo di averlo svolto in almeno tre sedi diverse (art. 47, comma 2). Tale previsione è finalizzata a contemperare l’esigenza della funzionalità dell’Amministrazione con quella di garantire a tutti i funzionari esperienze professionali in grado di elevarne il livello qualitativo e il rendimento e di stimolarne l’impegno attraverso la diversificazione delle esperienze di lavoro.

 

Un’ulteriore innovazione significativa è costituita dall’introduzione, come qualifica apicale del personale direttivo, della vicedirigenza[54] (art. 39, comma 2), prevista anche per i funzionari amministrativo-contabili e per quelli tecnico-informatici (per i quali, vedi infra).

A conferma dell’importanza del suo ruolo, al personale con la qualifica di direttore-vicedirigente, i dirigenti delle strutture centrali e periferiche possono delegare l’esercizio di alcune funzioni dirigenziali (art. 40, comma 2). La vicedirigenza infatti “è configurata, per il personale direttivo, come un momento contiguo e propedeutico alle tematiche ed alle responsabilità proprie della funzione dirigenziale”.

L’accesso al ruolo dei dirigenti, e in particolare alla qualifica di primo dirigente, che ne costituisce il primo livello, è riservato al personale appartenente alla qualifica apicale del ruolo direttivo, cioè ai direttori-vicedirigenti (art. 45), a conferma dell’unitarietà della carriera direttivo-dirigenziale, rafforzata, anche negli aspetti contrattuali, dalla previsione di un autonomo comparto di negoziazione concernente, sia il personale dirigenziale, sia quello direttivo (vedi infra). La selezione avviene mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione dirigenziale. Lo scrutinio per merito comparativo costituisce lo strumento attraverso il quale si consegue la promozione alla qualifica di dirigente superiore (art. 46).

I dirigenti generali sono nominati tra i dirigenti superiori con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’interno, che sceglie fra i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore idonei alla nomina a dirigente generale indicati da una commissione consultiva composta  dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, dal dirigente generale-capo del Corpo e da altri dirigenti generali (art. 48).

Merita di essere segnalata l’istituzione della figura del dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale vertice del Corpo stesso (art. 49), che viene nominato tra i dirigenti generali del Corpo con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’interno.

Nei capi II e III(artt. 50-67) sono disciplinate le funzioni, l’accesso al ruolo, il percorso professionale del personale direttivo e dirigenziale medico e ginnico-sportivo.

Il capo IV (artt. 68-79) reca alcune disposizioni comuni al personale dirigente e direttivo.

All’individuazione degli incarichi di livello dirigenziale procede il ministro dell’interno con un proprio decreto (art. 68); con la stessa procedura si provvede al conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale; quelli di livello dirigenziale non generale sono attribuiti con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco (art. 69).

Quanto alla durata, gli incarichi non possono superare il termine di tre anni per i dirigenti generali e di cinque anni per i primi dirigenti e i dirigenti superiori. Gli incarichi sono rinnovabili; per i primi dirigenti e i dirigenti superiori essi possono avere una durata complessiva non superiore a dieci anni consecutivi.

Il sistema di valutazione del personale delle carriere direttivo-dirigenziali, con esclusione dei dirigenti generali, prevede due strumenti (artt. 70-72):

§         la valutazione annuale, che si basa sulla relazione sull’attività svolta elaborata dagli stessi interessati e sulla scheda di valutazione predisposta, per il personale direttivo, dai dirigenti degli uffici dai quali i funzionari dipendono, e per i dirigenti, da un apposito comitato;

§         la valutazione comparativa ai fini della progressione in carriera, sulla base di criteri determinati con cadenza triennale.

Gli organi preposti ai due tipi di valutazione sono, per la valutazione annuale, il capo del Dipartimento, per quella comparativa, il consiglio di amministrazione. Quest’ultimo si avvale, per l’attività preparatoria, di un organo di nuova istituzione, la Commissione per la progressione in carriera, la cui composizione e modalità di funzionamento sono disciplinate dall’art. 72. L’esito della valutazione è considerato ai fini dell’eventuale revoca dell’incarico ricoperto, dell’affidamento di nuovi incarichi, della progressione in carriera dei direttivi e dei primi dirigenti e dell’attribuzione annuale della retribuzione di risultato ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori.

 

Per quanto riguarda la responsabilità dirigenziale, l’esito negativo della verifica dei risultati comporta per il dirigente la revoca dell’incarico ricoperto e la destinazione ad altro incarico. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall’organo competente o di ripetuta valutazione negativa, il dirigente, previa contestazione e valutazione degli elementi eventualmente dallo stesso forniti nel termine congruo assegnato all’atto della contestazione, può essere escluso da ogni incarico per un periodo massimo di tre anni, con decreto del ministro dell’interno, adottato su parere conforme di un comitato di garanti (art. 73).

 

Il trattamento economico dei dirigenti (artt. 76-78) si articola in una componente stipendiale di base e in due componenti accessorie, correlate, una, ai rischi assunti, agli incarichi di funzione ricoperti e alle responsabilità esercitate (retribuzione di rischio e di posizione), l’altra, ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati e alle maggiori attività effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente; quest’ultima è attribuita secondo i parametri definiti dal procedimento negoziale.

Il procedimento negoziale concernente il personale delle carriere direttiva e dirigente (artt. 80-84) è distinto, in attuazione del criterio direttivo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge di delega, da quello previsto per il restante personale.

I due procedimenti, sostanzialmente identici nelle procedure e negli istituti previsti (per la cui illustrazione si rinvia a quanto già detto a proposito del procedimento per il personale non direttivo e non dirigenziale),differiscono per quanto riguarda la partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative e le materie oggetto di negoziazione e prevedono due distinte ipotesi di accordo, recepite ciascuna con proprio D.P.R..

Il personale con funzioni tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche

Il titolo III (artt. 85-131)istituisce e disciplina i ruoli del personale che svolge attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche per le esigenze organizzative e operative del Corpo dei vigili del fuoco, connesse a quelle istituzionali. Tale personale è tenuto a svolgere le proprie mansioni anche in supporto a strutture operative e, in situazioni di emergenza, anche sul territorio.

Viene, dunque, riconosciuta al personale tecnico-amministrativo una specificità di funzione superando una concezione che vedeva in tale personale una mera funzione di supporto.

I ruoli istituiti sono:

§      ruolo degli operatori;

§      ruolo degli assistenti;

§      ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili;

§      ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici;

§      ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori;

§      ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori.

Questi due ultimi due ruoli sono riservati a personale laureato e al loro interno sono articolati in modo da prevedere, in entrambi i casi, la qualifica vicedirigente quale figura posta al vertice di tali ruoli (artt. 117 e 124).

Per quanto riguarda la definizione degli aspetti economici e giuridici del rapporto di impiego del personale in questione (art. 131), valgono le modalità del procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo stesso che espleta funzioni tecnico-operative contenuto nel titolo I (cui si rinvia).

Il titolo IV (artt. 132-144), recante una serie di norme dal contenuto eterogeneo, concernenti il personale del Corpo nella sua interezza, si compone di due capi: il primo relativo alle disposizioni sulle vicende del rapporto di impiego (costituzione[55],modificazione ed estinzione del rapporto di lavoro[56]), il secondo concernente altre disposizioni comuni (quali la disciplina dei diritti e dei doveri del personale, le sanzioni disciplinari, la formazione ecc.).

Tra le norme comuni si segnala l’articolo 141, con cui si stabilisce che la modifica e la ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale del Corpo dei vigili del fuoco si effettua, salvo che per le qualifiche di livello dirigenziale generale[57], con decreti del Ministro dell’interno, in modo da consentire una maggiore flessibilità organizzativa e il tempestivo adeguamento delle dotazioni organiche alle necessità operative e di servizio, e l’articolo 142, che disciplina in modo dettagliato la formazione e l’aggiornamento professionale, individuando le strutture principali preposte a tali scopi: la Scuola per la formazione di base; l’Istituto superiore antincendi; i Poli didattici territoriali del Dipartimento dei vigili del fuoco.

Il titolo V disciplina il personale dei gruppi sportivi e la banda musicale del Corpo.

Il titolo VI (art. 149-175), infine, reca le norme di inquadramento, transitorie, economico-finanziarie e finali.

Costituiscono inoltre parte del D.Lgs. 217 del 2005 quattro tabelle ad esso allegate recanti tra l’altro la dotazione organica dei ruoli del Corpo (tabella A) e le qualifiche dei dirigenti e gli incarichi di funzione ad essi conferibili (tabella B).

 


Normativa di riferimento

 


 

L. 24 febbraio 1992, n. 225.
Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.
(art. 11)

 

 

(1) (2) (3)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1992, n. 64, S.O.

(2)  Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Per l'interpretazione autentica della presente legge vedi il comma 1-bis dell'art. 6, D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, aggiunto dalla relativa legge di convrsione.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 23 febbraio 1998, n. 69;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 30 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/452; Circ. 16 febbraio 1998, n. DIE/ARE/1/687; Circ. 3 dicembre 1999; Circ. 20 aprile 2000, n. 1; Circ. 30 settembre 2002, n. DPC/CG/0035114.

 

(omissis)

Art. 11.

Strutture operative nazionali del Servizio.

1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:

 

a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;

 

 

b) le Forze armate;

 

 

c) le Forze di polizia;

 

 

d) il Corpo forestale dello Stato;

 

 

e) i Servizi tecnici nazionali;

 

 

f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;

 

 

g) la Croce rossa italiana;

 

 

h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;

 

 

i) le organizzazioni di volontariato;

 

 

l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).

 

2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.

 

3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .

 

4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile (23).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(23)  Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

 


 

L. 21 novembre 2000, n. 353.
Legge-quadro in materia di incendi boschivi.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 2000, n. 280.

(2)  I riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, contenuti nella presente legge e nelle disposizioni vigenti precedentemente emanate, si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi di quanto disposto dal comma 1-bis dell'art. 3, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Capo I

 

Previsione, prevenzione e lotta attiva

 

Art. 1.

Finalità e princìpi.

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono princìpi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

 

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale.

 

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle strutture statali previsti dalla presente legge sono estesi anche ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome interessate su richiesta delle medesime e previe opportune intese.

 

 

Art. 2. 

Definizione.

1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

 

 

Art. 3. 

Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile (3), che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato «Dipartimento», del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata» (4).

 

2. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1 entro centocinquanta giorni dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al medesimo comma 1.

 

3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:

 

a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;

 

 

b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;

 

 

c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;

 

 

d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;

 

 

e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;

 

 

f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d);

 

 

g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;

 

 

h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;

 

 

i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;

 

 

l) le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio;

 

 

m) le esigenze formative e la relativa programmazione;

 

 

n) le attività informative;

 

 

o) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

 

4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile (5), avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, sentita la Conferenza unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane (6).

 

5. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 1 restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani antincendi boschivi già approvati dalle regioni (7).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(3)  I riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, contenuti nella presente legge e nelle disposizioni vigenti precedentemente emanate, si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi di quanto disposto dal comma 1-bis dell'art. 3, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(4)  Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.

(5)  I riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, contenuti nella presente legge e nelle disposizioni vigenti precedentemente emanate, si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi di quanto disposto dal comma 1-bis dell'art. 3, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(6)  Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.

(7)  In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il D.M. 20 dicembre 2001.

 

 

Art. 4. 

Previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi.

1. L'attività di previsione consiste nell'individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere c), d) ed e), delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo nonché degli indici di pericolosità. Rientra nell'attività di previsione l'approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva di cui all'articolo 7.

 

2. L'attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tale fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio di cui al comma 1 ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, conformemente alle direttive di cui all'articolo 3, comma 1, nonché interventi colturali idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali.

 

3. Le regioni programmano le attività di previsione e prevenzione ai sensi dell'articolo 3. Possono altresì, nell'àmbito dell'attività di prevenzione, concedere contributi a privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.

 

4. Le regioni provvedono altresì alla predisposizione di apposite planimetrie relative alle aree a rischio di cui al comma 1 e, nell'esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica e di pianificazione territoriale, tengono conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio.

 

5. Le province, le comunità montane ed i comuni attuano le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

 

 

Art. 5. 

Attività formative.

1. Ai fini della crescita e della promozione di un'effettiva educazione ambientale in attività di protezione civile, lo Stato e le regioni promuovono, d'intesa, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado.

 

2. Le regioni curano, anche in forma associata, l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi.

 

3. Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 2, le regioni possono avvalersi anche del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

 

Art. 6. 

Attività informative.

1. Le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali promuovono, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, l'informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innesco di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione e degli uffici relazioni con il pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

 

 

Art. 7.

Lotta attiva contro gli incendi boschivi.

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei.

 

2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (8).

 

3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra:

 

a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;

 

 

b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

 

 

c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;

 

 

d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.

 

4. Su richiesta delle regioni, il COAU interviene, con la flotta aerea di cui al comma 2, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3.

 

5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi articolabili in unità operative territoriali da istituirsi con decreto del direttore generale del Corpo medesimo (9).

 

6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui all'articolo 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, è data priorità al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui all'articolo 5, comma 2. Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(8)  Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.

(9)  Comma così modificato dall'art. 5, comma 7, L. 6 febbraio 2004, n. 36.

 

 

Art. 8. 

Aree naturali protette.

1. Il piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 prevede per le aree naturali protette regionali, ferme restando le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, un'apposita sezione, definita di intesa con gli enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato.

 

2. Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato è predisposto un apposito piano dal Ministro dell'ambiente di intesa con le regioni interessate, su proposta degli enti gestori, sentito il Corpo forestale dello Stato. Detto piano costituisce un'apposita sezione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3.

 

3. Le attività di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori delle aree naturali protette di cui ai commi 1 e 2 o, in assenza di questi, dalle province, dalle comunità montane e dai comuni, secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

 

4. Le attività di lotta attiva per le aree naturali protette sono organizzate e svolte secondo le modalità previste dall'articolo 7.

 

 

Art. 9. 

Attività di monitoraggio e relazione al Parlamento.

1. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile (10), avvalendosi del Dipartimento, svolge attività di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e, decorso un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa (11).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(10)  I riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, contenuti nella presente legge e nelle disposizioni vigenti precedentemente emanate, si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi di quanto disposto dal comma 1-bis dell'art. 3, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(11)  Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.

 

 

Capo II

Funzioni amministrative e sanzioni

 

Art. 10. 

Divieti, prescrizioni e sanzioni.

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia (12).

 

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

 

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.

 

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

 

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio.

 

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

 

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

 

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(12)  Comma così modificato dall'art. 4, comma 173, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 

 

Art. 11.

Modifiche al codice penale.

1. ... (13).

 

2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis,».

 

3. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: «dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 423».

 

4. ... (14).

 

5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: «dai due articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 423 e 424».

 

6. All'articolo 425 del codice penale, il numero 5) è abrogato.

 

7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,».

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(13)  Aggiunge l'art. 423-bis al codice penale.

(14)  Aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 424 del codice penale.

 

 

 

 

Capo III

 

Disposizioni finanziarie, abrogazione di norme ed entrata in vigore

 

Art. 12. 

Disposizioni finanziarie.

1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse finanziarie, ad eccezione di quelle destinate all'assolvimento dei compiti istituzionali delle amministrazioni statali competenti, iscritte nelle unità previsionali di base per la lotta agli incendi boschivi, individuate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile (15), sono trasferite in apposite unità previsionali di base del centro di responsabilità n. 20 «Protezione civile» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per analoga destinazione.

 

2. In sede di prima applicazione della presente legge, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, lo Stato trasferisce alle regioni, nel triennio 2000-2002, la somma di lire 20 miliardi annue, di cui lire 10 miliardi ripartite proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il Corpo forestale dello Stato, e lire 10 miliardi suddivise in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente; alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; di tali risorse le regioni provvedono a trasferire agli enti locali territoriali la parte necessaria allo svolgimento delle attribuzioni loro conferite dalla presente legge. Al predetto onere si provvede per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero (16).

 

3. A decorrere dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse fra le regioni avviene con le medesime modalità di cui al comma 2.

 

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6 e 7 connessi all'esercizio di funzioni di competenza dello Stato si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti assegnati agli organi competenti.

 

5. Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai fini dell'individuazione delle zone boscate di cui all'articolo 10, comma 1, nonché ai fini di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000, da iscrivere nell'unità previsionale di base 20.2.1.3 «Fondo per la protezione civile» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero (17).

 

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

7. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile (18), avvalendosi del Dipartimento, effettua una ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti di cui alla presente legge ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti. Con decreto del medesimo Ministro si provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base 20.2.1.3 «Fondo per la protezione civile» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per esigenze connesse all'attuazione della presente legge e volte in particolare ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile (19), in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento (20).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(15)  I riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, contenuti nella presente legge e nelle disposizioni vigenti precedentemente emanate, si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi di quanto disposto dal comma 1-bis dell'art. 3, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(16)  Alla ripartizione del finanziamento di cui al presente comma si è provveduto, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, con D.M. 1° agosto 2001 (Gazz. Uff. 25 agosto 2001, n. 197); per l'anno 2002, con D.M. 6 giugno 2003 (Gazz. Uff. 2 luglio 2003, n. 151); per l'anno 2003, con D.M. 9 settembre 2003 (Gazz. Uff. 26 settembre 2003, n. 224); per l'anno 2004, con D.M. 9 settembre 2004 (Gazz. Uff. 22 settembre 2004, n. 223); per l'anno 2005, con D.M. 9 febbraio 2006 (Gazz. Uff. 18 febbraio 2006, n. 41); per l'anno 2006, con D.M. 21 novembre 2006 (Gazz. Uff. 5 dicembre 2006, n. 283); per l'anno 2007, con D.M. 31 agosto 2007 (Gazz. Uff. 14 settembre 2007, n. 214).

(17)  Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.

(18)  I riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, contenuti nella presente legge e nelle disposizioni vigenti precedentemente emanate, si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi di quanto disposto dal comma 1-bis dell'art. 3, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(19)  I riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, contenuti nella presente legge e nelle disposizioni vigenti precedentemente emanate, si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi di quanto disposto dal comma 1-bis dell'art. 3, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(20)  Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.

 

 

Art. 13. 

Norme abrogate ed entrata in vigore.

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:

 

a) la legge 1° marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi;

 

 

b) il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, recante misure urgenti per la protezione civile.

 

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


 

D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76.
Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

 

(1)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 marzo 2004, n. 71.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

 

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

 

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699;

 

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;

 

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed in particolare l'articolo 13, terzo comma;

 

Visto l'articolo 17 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402;

 

Visto l'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521;

 

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

 

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362;

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

 

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 novembre 2003;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;

 

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

 

 

Emana il seguente regolamento:

 

Capo I - Disposizioni generali

 

Art. 1.

Personale volontario.

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

2. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è costituito da:

 

a) vigili volontari iscritti, a domanda, negli elenchi dei comandi provinciali, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996;

 

 

b) ex vigili volontari ausiliari di leva iscritti d'ufficio negli elenchi dei comandi provinciali ai sensi dell'articolo 12 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

 

3. Il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego con l'amministrazione ed è chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno, in conformità a quanto disposto dagli articoli 14 e 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

 

 

Art. 2.

Elenco del personale volontario.

1. In ogni comando provinciale è istituito un unico elenco del personale volontario per le esigenze delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

 

Art. 3. 

Qualifiche.

1. Le qualifiche del personale volontario sono le seguenti:

 

a) funzionario tecnico antincendi volontario;

 

 

b) capo reparto volontario;

 

c) capo squadra volontario;

 

d) vigile volontario.

 

2. Al personale volontario si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia di doveri, compiti e responsabilità, previste per il personale permanente di pari qualifica, limitatamente alle attività inerenti al soccorso.

 

3. I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati, ai fini della determinazione di doveri, compiti e responsabilità, ai collaboratori tecnici antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

 

Art. 4. 

Contingente del personale volontario utilizzato presso i distaccamenti volontari e i comandi provinciali.

1. Presso ciascun distaccamento volontario il contingente del personale volontario di cui all'articolo 3, comma 1, con l'eccezione dei funzionari tecnici antincendi, è determinato come segue:

 

a) un capo reparto volontario;

 

b) quattro capi squadra volontari, cui si aggiunge un capo squadra ogni cinque vigili volontari, fino ad un massimo di dodici capi squadra volontari;

 

c) almeno dieci vigili volontari.

 

2. Per le esigenze dei comandi provinciali il contingente del personale volontario di cui all'articolo 3, comma 1, con l'eccezione dei vigili volontari e dei funzionari tecnici antincendi è determinato come segue:

 

a) un capo reparto volontario ogni 100 capi squadra che abbiano prestato servizio con tale qualifica per almeno ottanta giorni;

 

 

b) un capo squadra volontario ogni 500 vigili volontari che abbiano prestato servizio per almeno ottanta giorni.

 

 

 

 

 

 

Capo II - Reclutamento

 

Art. 5. 

Reclutamento ed iscrizione dei funzionari tecnici antincendi volontari.

1. I funzionari tecnici antincendi volontari vengono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2 e sono reclutati tra coloro che ne facciano domanda e siano in possesso dei seguenti requisiti:

 

a) cittadinanza italiana;

 

 

b) laurea in ingegneria, architettura, geologia; diploma di geometra o di perito industriale ed equipollenti;

 

 

c) patente di abilitazione alla guida di autoveicoli;

 

 

d) idoneità psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri stabiliti dalla tabella I allegata al presente regolamento, a cura dei competenti comandi provinciali, che possono avvalersi anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di altre apposite strutture convenzionate;

 

 

e) età non inferiore agli anni ventidue e non superiore agli anni quaranta;

 

 

f) residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si richiede l'iscrizione;

 

 

g) godimento dei diritti politici;

 

 

h) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

 

 

i) possesso del requisito delle qualità morali e di condotta di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

 

 

l) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

 

2. Il personale volontario appartenente alle qualifiche di vigile, capo squadra e capo reparto e in possesso del titolo di studio di cui al comma 1, lettera b), può presentare domanda per il reclutamento e l'iscrizione quale funzionario tecnico antincendi volontario; in tal caso non trova applicazione il limite massimo di età previsto dal comma 1, lettera e).

 

3. I funzionari tecnici antincendi volontari di cui al comma 1 presentano l'istanza di iscrizione esclusivamente tramite il comando provinciale di residenza e successivamente all'iscrizione svolgono un tirocinio di cinque anni presso un distaccamento volontario, secondo modalità e tempi fissati con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno. Il periodo di tirocinio non è considerato richiamo in servizio.

 

 

Art. 6. 

Reclutamento ed iscrizione dei vigili volontari.

1. I vigili volontari a domanda sono reclutati fra coloro che ne facciano domanda e risultino in possesso dei seguenti requisiti:

 

a) cittadinanza italiana;

 

 

b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

 

 

c) idoneità psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri stabiliti dalla tabella I, allegata al presente regolamento, a cura dei competenti comandi provinciali, che possono avvalersi anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di altre apposite strutture convenzionate;

 

 

d) età non inferiore a diciotto e non superiore a quarantacinque anni;

 

 

e) residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si richiede l'iscrizione; si prescinde da tale requisito esclusivamente per il personale volontario che chiede di essere impiegato presso un distaccamento situato in una provincia limitrofa a quella di residenza;

 

 

f) godimento dei diritti politici;

 

 

g) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

 

 

h) possesso del requisito delle qualità morali e di condotta, di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

 

 

i) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

 

2. I vigili volontari ex ausiliari di leva, in deroga a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1, entro sei mesi dalla cancellazione d'ufficio dall'elenco del personale volontario, per raggiungimento dei limiti di età, possono essere nuovamente iscritti a domanda nel medesimo elenco, conservando l'anzianità conseguita.

 

3. Si prescinde dal possesso del requisito dell'età e dell'idoneità psico-fisica per i vigili volontari ai fini della partecipazione alle attività svolte in occasione di manifestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

4. Per il personale di cui al precedente comma 3 non vige l'obbligo di frequentare i corsi di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.

 

5. Il personale di cui al precedente comma 3 non effettua il soccorso tecnico urgente.

 

 

Art. 7. 

Reclutamento ed iscrizione nell'elenco del personale volontario dei comandi provinciali del personale permanente cessato volontariamente dal servizio.

 

1. Fermo restando quanto disposto dell'articolo 5, i funzionari tecnici antincendi volontari possono essere, altresì, reclutati a domanda tra il personale permanente appartenente ai profili professionali di ispettore e collaboratore tecnico antincendi ed il personale con qualifica dirigenziale, cessato volontariamente dal servizio da non oltre sei mesi.

 

2. Fermo restando quanto disposto dell'articolo 6, i vigili volontari possono essere, altresì, reclutati, a domanda, tra il personale permanente appartenente ai profili professionali di vigile, capo squadra e capo reparto, cessato volontariamente dal servizio da non oltre sei mesi.

 

3. Per il reclutamento del personale di cui ai commi 1 e 2, non trova applicazione il limite massimo di età previsto dagli articoli 5, comma 1, lettera e), e 6, comma 1, lettera d).

 

4. Per il personale di cui ai commi 1 e 2 non vige l'obbligo di frequentare il corso di cui al comma 1, dell'articolo 9.

 

Art. 8. 

Incompatibilità.

1. Non è consentita l'iscrizione nell'elenco del personale volontario:

 

a) del personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

 

 

b) del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre istituzioni pubbliche preposte all'ordine ed alla sicurezza pubblica, con eccezione degli appartenenti ai Corpi di polizia degli enti locali, previo nulla osta delle amministrazioni competenti;

 

 

c) degli amministratori di società e dei titolari di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio e dei titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio.

 

 

Art. 9.

Corsi di formazione del personale volontario.

1. I funzionari tecnici antincendi volontari, prima del tirocinio di cui all'articolo 5, comma 3, nonché i vigili volontari a domanda, prima di essere impiegati nel servizio di istituto, devono partecipare al corso di formazione iniziale a carattere teorico-pratico secondo le modalità ed i programmi stabiliti dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno. È facoltà dell'interessato chiedere l'ammissione alla frequenza di un nuovo corso nel caso di esito negativo del primo. Un ulteriore esito negativo determina la cancellazione dall'elenco del personale volontario degli aspiranti funzionari tecnici antincendi volontari che all'atto della domanda non erano ancora iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2 con diversa qualifica.

 

2. Il personale volontario può essere chiamato a partecipare agli altri corsi di formazione promossi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo massimo di trenta giorni l'anno.

 

3. Il personale volontario chiamato a partecipare a corsi di formazione presso i comandi provinciali di appartenenza, per un periodo di impiego giornaliero superiore alle otto ore, ha diritto ad usufruire della mensa di servizio.

 

4. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi di formazione, con l'eccezione del corso di cui al comma 1, sono considerati richiami in servizio temporaneo.

 

 

Art. 10. 

Corsi periodici di addestramento del personale volontario.

1. Il personale volontario richiamato in servizio è tenuto all'addestramento periodico, secondo le modalità stabilite dal comando provinciale di appartenenza, con cadenza mensile di almeno cinque ore, frazionabili, se necessario, in due periodi. Il personale che presta servizio presso un distaccamento volontario svolge l'addestramento presso il distaccamento di appartenenza e sotto la diretta responsabilità del capo distaccamento. Per il restante personale volontario l'impiego per l'addestramento deve essere svolto sotto la diretta responsabilità del Comandante.

 

2. I funzionari tecnici antincendi, i capi reparto e i capi squadra volontari possono essere chiamati a partecipare a corsi di aggiornamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

3. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi di cui ai commi 1 e 2 sono considerati richiami in servizio temporaneo.

 

Art. 11.

Funzioni ed incarico di capo distaccamento volontario.

1. Il capo del distaccamento volontario è responsabile, in conformità alle disposizioni impartite dal competente comando provinciale, dell'organizzazione dei servizi e dell'attività interna del distaccamento, nonché della manutenzione dei beni dell'amministrazione.

 

2. L'incarico di capo distaccamento volontario ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile; esso è conferito, sentito il personale volontario in servizio, con proprio provvedimento dal competente Comandante provinciale a volontario con un'anzianità di iscrizione di almeno cinque anni. Per i distaccamenti di nuova istituzione, si prescinde dall'anzianità minima e si conferisce l'incarico sulla base della comprovata maggiore esperienza ed attitudine professionale.

 

Capo III - Avanzamento

 

Art. 12.

Conferimento della qualifica di capo reparto volontario al personale utilizzato per le esigenze dei distaccamenti volontari.

1. La qualifica di capo reparto volontario è conferita nel limite del contingente di cui all'articolo 4, comma 1, attraverso la partecipazione, con esito positivo, ad un corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive, organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.

 

2. Al corso sono ammessi, secondo l'anzianità nella qualifica e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i capi squadra volontari con una anzianità nella qualifica non inferiore ai cinque anni, impiegati in un distaccamento volontario e che abbiano operato con lodevole profitto negli ultimi due anni.

 

3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale, consistente in una prova scritta, da svolgersi anche mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II allegata al presente regolamento.

 

Art. 13. 

Conferimento della qualifica di capo squadra volontario al personale utilizzato per le esigenze dei distaccamenti volontari.

1. La qualifica di capo squadra volontario è conferita nel limite del contingente di cui all'articolo 4, comma 1, attraverso la partecipazione, con esito positivo, ad un corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive, organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.

 

2. Al corso sono ammessi, secondo 1'anzianità nella qualifica e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i vigili volontari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2 da oltre cinque anni, impiegati in un distaccamento volontario e che abbiano operato con lodevole profitto negli ultimi due anni.

 

3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale, consistente in una prova scritta, da svolgersi anche mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II allegata al presente regolamento.

 

 

Art. 14. 

Conferimento della qualifica di capo reparto volontario al personale utilizzato per le esigenze dei comandi provinciali.

1. La qualifica di capo reparto volontario è conferita nel limite del contingente di cui all'articolo 4, comma 2, attraverso la partecipazione, con esito positivo, ad un corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive, organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.

 

2. Al corso sono ammessi, secondo l'anzianità nella qualifica e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i capi squadra volontari che siano stati richiamati in servizio per le esigenze del comando provinciale per almeno cento giorni con tale qualifica.

 

3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale, consistente in una prova scritta, da svolgersi anche mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II allegata al presente regolamento.

 

4. Il capo reparto volontario impiegato presso il comando provinciale espleta, in via ordinaria, funzioni relative all'addestramento ed alla formazione del personale volontario impiegato presso il comando stesso.

 

5. L'impiego operativo è consentito esclusivamente nel caso di prolungata e contemporanea assenza del cinquanta per cento del personale permanente di pari qualifica.

 

 

Art. 15.

 Conferimento della qualifica di capo squadra volontario al personale utilizzato per le esigenze dei comandi provinciali.

1. La qualifica di capo squadra volontario è conferita nel limite del contingente di cui all'articolo 4, comma 2, attraverso la partecipazione, con esito positivo, ad un corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive, organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.

 

2. Al corso sono ammessi, secondo l'anzianità nella qualifica e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i vigili volontari che siano stati richiamati in servizio per le esigenze di un comando provinciale per almeno cinquecento giorni.

 

3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale, consistente in una prova scritta, da svolgersi anche mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II allegata al presente regolamento.

 

4. Il capo squadra volontario impiegato presso il comando provinciale espleta in via ordinaria funzioni relative all'addestramento ed alla formazione del personale volontario impiegato presso il comando stesso.

 

5. L'impiego operativo è consentito esclusivamente nell'àmbito dei distaccamenti volontari o nell'àmbito del comando provinciale nel solo caso di prolungata e contemporanea assenza del cinquanta per cento del personale permanente di pari qualifica.

 

 

Art. 16. 

Commissioni esaminatrici.

1. La commissione esaminatrice per il conferimento della qualifica di capo reparto e quella per il conferimento della qualifica di capo squadra, di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15, sono nominate con decreto ministeriale e sono composte da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di presidente, e da due funzionari con qualifica non inferiore alla C2. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato avente qualifica non inferiore alla C1.

 

2. Le commissioni di cui al comma 1 valutano gli elaborati degli esami finali svolti presso i comandi provinciali, e provvedono alla formazione delle relative graduatorie per ciascun distaccamento volontario.

 

 

Art. 17.

Modalità di espletamento delle procedure di avanzamento.

1. Con circolare ministeriale sono comunicati annualmente ai comandi provinciali sia il numero dei posti disponibili presso i distaccamenti volontari ed i comandi medesimi per le qualifiche di capo reparto e capo squadra volontario, sia le modalità di espletamento delle relative procedure di avanzamento.

 

2. Le domande di partecipazione alle singole procedure di avanzamento devono essere presentate, esclusivamente, tramite i comandi provinciali dei vigili del fuoco di appartenenza.

 

 

 

 

 

Capo IV - Impiego

 

Art. 18. 

Modalità di impiego del personale volontario.

1. Il personale volontario è richiamato in servizio per le ipotesi previste dall'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni. Il richiamo viene disposto a cura e sotto la diretta responsabilità del competente comandante provinciale dei vigili del fuoco, previa autorizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a rotazione e sulla base dei criteri dell'anzianità d'iscrizione nell'elenco, dell'eventuale stato di disoccupazione, nonché del carico familiare degli interessati. Sentite le organizzazioni sindacali, il richiamo viene disposto dal competente direttore regionale qualora il servizio debba essere espletato in una provincia diversa da quella di residenza e dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, qualora il servizio debba essere espletato in una regione diversa da quella di residenza.

 

2. Il personale volontario, ad eccezione del funzionario tecnico antincendi, viene impiegato presso i distaccamenti volontari con le seguenti modalità:

 

a) nell'àmbito della circoscrizione territoriale di competenza del distaccamento volontario:

 

1) su segnalazione o richiesta diretta di intervento con contestuale informazione della sala operativa del comando provinciale;

 

2) su richiesta di soccorso pervenuta direttamente al comando provinciale;

 

b) al di fuori della circoscrizione territoriale di competenza, su disposizione del comando provinciale.

 

3. Il personale volontario in forza presso i posti di vigilanza viene impiegato analogamente con le modalità indicate nei commi 1 e 2.

 

4. Nei casi di cui al comma 2 il comando provinciale deve essere costantemente informato sulla natura e sviluppo del servizio di istituto svolto dalla sede volontaria.

 

5. L'attivazione del funzionario tecnico antincendi volontario avviene esclusivamente su disposizione del Comandante provinciale per specifiche esigenze, compreso il coordinamento di due o più distaccamenti volontari.

 

6. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, le prestazioni ed i servizi direttamente connessi, resi dal personale volontario di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, sono considerati richiami in servizio temporaneo.

 

 

Art. 19.

 Personale volontario inidoneo al servizio di soccorso.

1. Il personale volontario in servizio negli appositi distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dichiarato permanentemente inabile al servizio di soccorso da parte della commissione medica ospedaliera, purché tale condizione non pregiudichi l'ulteriore impiego, può svolgere mansioni relative all'organizzazione interna delle predette sedi volontarie, ad esclusione di impieghi operativi esterni.

 

2. L'interessato può presentare domanda per lo svolgimento delle mansioni di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità al servizio di soccorso.

 

 

Art. 20.

Cancellazione dagli elenchi del personale volontario.

1. La cancellazione dall'elenco del personale volontario è prevista per:

 

a) decesso;

 

 

b) dimissioni volontarie presentate al comando provinciale di appartenenza;

 

 

c) raggiungimento dei limiti di età, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3;

 

 

d) incapacità, insufficiente rendimento ed assenza ingiustificata da turni ed esercitazioni, ai sensi dell'articolo 73 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

 

 

e) mancata partecipazione o mancato superamento del corso di formazione di cui all'articolo 9;

 

 

f) le ipotesi di cui all'articolo 35, commi 1, lettera c), e 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521;

 

 

g) sopravvenuta inidoneità psicofisica permanente e assoluta al servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 2002, e successive modificazioni;

 

 

h) sopravvenuta incompatibilità, ai sensi dell'articolo 8.

 

 

 

Art. 21.

Ordinamento gerarchico del personale volontario.

1. Ai fini gerarchici il personale permanente è sovraordinato al personale volontario di pari grado.

 

2. Nei rapporti tra il personale volontario di pari qualifica, si considera gerarchicamente superiore chi possiede la maggiore anzianità di servizio, intesa come lo svolgimento di un maggior numero di interventi di soccorso. A parità di anzianità di servizio, è gerarchicamente superiore il maggiore di età.

 

 

Art. 22.

Obblighi dei datori di lavoro del personale volontario.

1. Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti iscritti negli elenchi del personale volontario, sia per lo svolgimento del servizio del soccorso istituzionale sia per i casi previsti dagli articoli 9 e 10.

 

2. Nei casi di cui al comma 1, al personale volontario deve essere conservato il posto di lavoro e l'assenza dal servizio deve considerarsi giustificata ad ogni effetto di legge.

 

 

Art. 23. 

Onorificenze.

1. Sono estese al personale volontario le norme per la concessione delle onorificenze previste per il personale permanente.

 

 

Art. 24. 

Tessera di riconoscimento.

1. Al personale volontario viene rilasciata apposita tessera di riconoscimento, in conformità alle vigenti disposizioni in materia per il personale permanente. La tessera va immediatamente riconsegnata agli organi competenti in caso di cancellazione dall'elenco.

 

 

Art. 25. 

Vestiario ed equipaggiamento.

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a fornire al personale volontario il vestiario ed il necessario equipaggiamento per l'impiego nel servizio di istituto, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

 

2. Il vestiario e l'equipaggiamento di cui al comma 1 deve essere restituito all'atto della cancellazione dagli elenchi.

 

 

Art. 26. 

Disposizioni transitorie e finali.

1. Il personale volontario che, per cambio di residenza o domicilio, viene iscritto nell'elenco del personale volontario di un altro comando provinciale conserva l'anzianità e la qualifica precedentemente possedute.

 

2. Le convenzioni con le regioni e gli enti locali, stipulate dal Dipartimento dei vigili del fuoco nei settori di attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono prevedere anche l'acquisizione di materiali, mezzi ed attrezzature, da trasferire, in comodato gratuito, per le necessità dei distaccamenti volontari indicati nelle convenzioni stesse.

 

3. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1961, n. 469, nonché dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari tecnici antincendi volontari, i capi reparto volontari e i capi squadra volontari sono ufficiali di polizia giudiziaria, mentre i vigili volontari sono agenti di polizia giudiziaria.

 

4. I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati, agli effetti del trattamento economico previsto dall'articolo 71 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, ai collaboratori tecnici antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

5. Al personale volontario continuano ad applicarsi le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale volontario è regolato dalle norme in vigore per il personale permanente.

 

6. Per assicurare modalità organizzative coerenti con il programmato sviluppo sul territorio della componente volontaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il reclutamento e l'iscrizione dei funzionari tecnici antincendi volontari di cui all'articolo 5, nonché il conferimento della qualifica di capo reparto volontario di cui agli articoli 12 e 14 vengono sospesi per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

7. I funzionari tecnici antincendi volontari ed i capi reparto volontari in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento espletano, in via ordinaria, funzioni di carattere organizzativo all'interno del distaccamento volontario e dispongono, nell'àmbito dell'esercizio delle loro funzioni, esclusivamente del personale volontario.

 

8. Ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e successive modificazioni, al personale volontario che in seguito all'impiego per attività di soccorso, formazione o addestramento ha subito un infortunio comportante l'inabilità permanente ed assoluta, competono i benefìci stabiliti in materia per il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ove applicabili.

 

 

 

Art. 27.

Interpretazione autentica e abrogazioni.

1. L'abrogazione della parte seconda del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, disposta dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, in materia di reclutamento, avanzamento ed impiego del personale volontario si intende riferita esclusivamente agli articoli in contrasto con le disposizioni introdotte dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 362 del 2000.

 

2. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362.

 

 

Art. 28. 

Invarianza degli oneri.

1. L'attuazione del presente regolamento non può comportare in ogni caso oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

 

 

Tabella I

(prevista dagli articoli 5, comma 1, lettera d) e 6, comma 1, lettera c)

 

 

Requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso nei quadri del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

 

Articolo 1

1. I requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso i soggetti per l'accesso nei quadri del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono i seguenti:

 

a) sana e robusta costituzione fisica e piena integrità psichica;

 

 

b) statura non inferiore a metri 1,62;

 

 

c) peso corporeo contenuto nei limiti previsti dalla seguente formula: I.M.C. = p/(h x h)

 

I.M.C. = indice di massa corporea

 

p = peso corporeo (espresso in chilogrammi)

 

h = altezza (espressa in metri) indice di massa corporea (I.M.C.) non superiore a 30 come valore per il peso corporeo massimo, non inferiore a 20 come valore per il peso corporeo minimo per gli uomini e non inferiore a 18 per le donne;

 

d) normalità del senso cromatico, determinato mediante corretta visione dei colori fondamentali (test delle matassine di lana colorate);

 

 

e) normalità del campo visivo e della motilità oculare;

 

 

f) acutezza visiva:

 

per il profilo di vigile del fuoco volontario, visus naturale uguale o superiore a complessivi 14/10 e non inferiore a 6/10 nell'occhio che vede meno, non è ammessa la correzione con lenti;

 

per il profilo da funzionario tecnico antincendi volontario, visus naturale uguale o superiore a complessivi 14/10 e non inferiore a 6/10 nell'occhio che vede meno è ammessa la correzione con lenti di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie;

 

g) percezione della voce di conversazione a sei metri da ciascun orecchio, con esclusione di uso di protesi acustica;

 

 

h) apparato dentario tale da assicurare la funzione masticatoria: a tal fine viene considerata sufficiente la masticazione quando siano presenti o due coppie di molari o tre coppie tra molari e premolari, purché in ingranaggio in occlusione, comunque il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi fissa non può essere superiore a sedici elementi.

 

 

Articolo 2

1. Costituiscono altresì cause di non idoneità per l'ammissione nei quadri del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le seguenti imperfezioni e infermità:

 

a) la tbc polmonare ed extrapolmonare, la sifilide con manifestazioni contagiose in atto, il morbo di Hansen, le malattie infettive e/o contagiose anche ad andamento cronico o in fase clinica silente;

 

 

b) le gravi allergopatie anche in fase asintomatica;

 

 

c) l'alcolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;

 

 

d) le alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi ed i loro esiti, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali;

 

 

e) la presenza di trapianti di organi o di parte di organi;

 

 

f) la presenza di innesti e/o di mezzi di sintesi eterologhi a livello dei vari organi e/o apparati. La sola presenza di osteosintesi non costituisce di per sé causa di inidoneità;

 

 

g) le infermità ed imperfezioni degli organi del capo e/o i loro esiti di lesioni delle palpebre e dell'apparato lacrimale, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; i disturbi della motilità del globo oculare, quando siano causa di diplopia o di difetti del campo visivo, anche monoculari, o qualora producano alterazioni della visione binoculare; le retinopatie; i postumi degli interventi chirurgici interessanti il segmento anteriore e posteriore dell'occhio; gli esiti dei pregressi interventi per la correzione dei vizi di rifrazione oculare di qualsiasi tipo, trascorso, ove occorra, il periodo di stabilizzazione della funzione visiva, escluso l'impianto di anelli intracorneali sintetici; le stenosi e le poliposi nasali, quando siano causa di ostruzioni ventilatorie significative e sostenute da una condizione disreattiva allergica; le malformazioni e le malattie della bocca; le gravi malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria; le disfonie e le gravi balbuzie; le tonsilliti croniche con presenza di streptococco B-emolitico gruppo A; l'ipertrofia tonsillare di grado notevole con gravi alterazioni funzionali; l'otite media cronica colesteatomatosa, l'iperplastica granulomatosa o con segni di carie ossea, l'otite purulenta semplice secernente; l'otite cronica iperplastica polipoide; gli esiti di ossiculoplastica e di terapia chirurgica dell'otosclerosi; i processi flogistici cronici in esito ad interventi chirurgici sull'orecchio medio; le infermità o i disturbi funzionali cocleo-vestibolari o gli esiti funzionalmente apprezzabili; gli esiti di interventi chirurgici sull'orecchio interno;

 

 

h) le infermità e imperfezioni del collo e dei relativi organi ed apparati qualora producano rilevanti alterazioni strutturali o funzionali; l'ipertrofia tiroidea con distiroidismo di rilevanza clinica;

 

 

i) dismorfismi congeniti ed acquisiti della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie;

 

 

l) le infermità dei bronchi e dei polmoni: le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni; l'asma bronchiale; cisti o tumori polmonari; i segni radiologici di malattia tubercolare dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregressa e i loro esiti qualora siano causa di rilevanti alterazioni funzionali; le infermità mediastiniche e le anomalie di posizione di organi, vasi o visceri con spostamenti mediastinici;

 

 

m) le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardio-circolatorio: la destrocardia; le cardiopatie congenite ed i loro esiti; malattie dell'endocardio, del miocardio, dell'apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi e i loro esiti; i gravi disturbi funzionali cardiaci; la bradicardia sinusale con frequenza cardiaca inferiore a 40/min.; blocco atrioventricolare di I grado che non regredisce con lo sforzo fisico adeguato; blocco atrioventricolare di II e III grado; sindrome di Wolf Parkinson White; blocco di branca destra completo; blocco di branca sinistra; ritardo di attivazione intraventricolare anteriore sinistro a QRS stretta associata a ritardo di attivazione intraventricolare destro, stabili; la conduzione A-V accelerata, espressione di anomalie del sistema specifico di conduzione; extrasistolia ventricolare frequente ovvero di natura non funzionale; sindrome ipercinetica cardiaca; tachicardia sapraventricolare; tachiaritmie sopraventricolari; presenza di segnapassi artificiale; 1'ipertensione arteriosa persistente che presenti valori dalla pressione sistolica superiore a 150 mm Hg e della pressione diastolica superiare a 90 mm Hg, anche se di tipo essenziale e/o senza interessamento di organi o apparati, che risulti confermata possibilmente mediante monitoraggio pressorio dinamico delle 24 h; le arteriopatie; gli aneurismi; le fistole arterovenose; le ectasie venose estese con incontinenza valvolare; le flebiti e le altre patologie del circolo venoso ed i loro esiti con rilevanti disturbi trofici e funzionali, le emerroidi croniche, voluminose e molteplici;

 

 

n) le infermità ed imperfezioni dell'addome: anomalie della posizione dei visceri; le malattie degli organi addominali, o i loro esiti, che determinano apprezzabile ripercussione sullo stato generale nonché rilevanti disturbi funzionali; le ernie viscerali; il laparocele;

 

 

o) le infermità e le imperfezioni dell'apparato osteoarticolare e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro, consecutive a fatti congeniti, rachitismo, malattie o traumi, ostacolanti la funzionalità organica; le malattie ossee o cartilaginee in atto, determinanti limitazioni della funzionalità articolare; le malattie dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali, tali da ostacolare o limitare la funzione articolare;

 

 

p) le infermità e le imperfezioni dell'apparato neuropsichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico o autonomo e i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali; le infermità psichiche invalidanti: psicosi in atto o pregresse, psico-nevrosi in atto anche se in trattamento, disturbi di personalità; tutte le sindromi epilettiche, anche pregresse;

 

 

q) le patologie e i loro esiti della ghiandola mammaria che siano causa di rilevanti disturbi funzionali;

 

 

r) le infermità e le imperfezioni dell'apparato urogenitale: malattie renali in atto o croniche, che necessitino di dialisi; l'idrocele molto voluminoso e sotto tensione; il varicocele di III grado con deformazione evidente dello scroto; la cisti endoscrotale molto voluminosa e sotto tensione; le malattie in atto infiammatorie e non, dell'apparato genitale femminile che sono di significativo rilievo clinico e causa di rilevanti alterazioni funzionali; l'incontinenza urinaria; la pregressa nefrectomia;

 

 

s) le infermità del sangue, degli organi emopoietici di apprezzabile entità, comprese quelle congenite; le sindromi da immunodeficienza, anche in fase asintomatica; deficit anche parziale di G6PDH;

 

 

t) i difetti del metabolismo glicidico, lipidico e protidico di significativo rilievo clinico. Nella valutazione del diabete mellito si terrà conto orientativamente del tipo di diabete, stato di sindrome, fase clinica, schema terapeutico attuato e dei valori di laboratorio comunemente determinati in chimica clinica; le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine;

 

 

u) i tumori, anche benigni, quando per sede, volume, estensione a numero producano rilevanti alterazioni strutturali o funzionali di organi od apparati;

 

 

v) la presenza nelle urine o in altri liquidi biologici di una o più sostanze, o loro metaboliti, previste dall'art. 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre, n. 309, e successive modficazioni;

 

 

w) le micosi e le parassitosi clinicamente rilevabili, che siano cause di importanti lesioni organiche o di notevoli disturbi funzionali;

 

 

x) le infermità e le imperfezioni non specificate nel presente elenco ma che rendano il soggetto palesemente non idoneo a prestare servizio valontario nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

 

Articolo 3

1. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve possedere inoltre una personalità sicura con sufficiente stabilità del tono dell'umore e dell'autocontrollo in rapporto alle mansioni e alle funzioni previste dalle esigenze operative, eventualmente da accertare mediante colloquio clinico, avvalendosi anche dell'ausilio di appositi test psicodiagnostici.

 

 

Tabella II

 

(prevista dagli articoli 12,  comma 3; 13, comma 3; 14, comma 3; 15, comma 3)

 

 

Materie di esame per il conferimento della qualifica di capo reparto volontario.

 

L'esame di fine corso per il conferimento dei posti di capo reparto volontario verte sui seguenti argomenti:

 

il Corpo nazionale VV.FF.;

 

codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA.;

 

adempimenti amministrativi;

 

struttura del rapporto di lavoro;

 

miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro (decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626);

 

attrezzature di protezione individuale;

 

costruzioni e dissesti statici;

 

sostanze pericolose;

 

strategia e tattica di intervento;

 

polizia giudiziaria;

 

la protezione civile;

 

la pianificazione dell'emergenza;

 

le calamità naturali;

 

il rischio industriale;

 

la cartografia.

 

 

Materie di esame per il conferimento della qualifica di capo squadra volontario

 

L'esame di fine corso per il conferimento dei posti di capo squadra volontario verte sui seguenti argomenti:

 

il Corpo nazionale VV.FF.;

 

codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA.;

 

adempimenti amministrativi;

 

la protezione civile;

 

miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro (decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626);

 

attrezzature di protezione individuale;

 

costruzioni e dissesti statici;

 

sostanze pericolose;

 

strategia e tattica di intervento;

 

polizia giudiziaria;

 

impianti tecnologici.

 

 


 

L. 30 settembre 2004, n. 252.
Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

 

(1)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2004, n. 240.

 

 

Art. 1.

Regime di diritto pubblico del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

 

«1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali».

 

 

Art. 2.

Delega al Governo per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui all'articolo 1 e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) istituzione di un autonomo comparto di negoziazione, denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico», con la previsione nel suo àmbito di due procedimenti, uno per il personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi, e l'altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, diretti a disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego. Per ciascun procedimento, le delegazioni trattanti sono composte: quella di parte pubblica, dal Ministro per la funzione pubblica, in qualità di presidente, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato da loro delegati; quella di parte sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rispettivamente rappresentative a livello nazionale, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, secondo le previsioni e le procedure di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contenuti dell'accordo negoziale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera della Corte dei conti da adottare, secondo le modalità e i contenuti di cui all'articolo 47, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro quindici giorni dal raggiungimento dell'accordo stesso. Sono demandati alla disciplina del procedimento negoziale relativo al personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi: il trattamento economico fondamentale e accessorio; il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto; il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; il tempo di lavoro; il congedo ordinario e straordinario; la reperibilità; l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; il patrocinio legale e la tutela assicurativa; le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale; gli istituti e le materie di partecipazione sindacale e le procedure di raffreddamento dei conflitti; le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; la durata degli accordi negoziali, la struttura degli accordi stessi e i rapporti tra i diversi livelli. Per quanto riguarda gli istituti e le materie di partecipazione sindacale si applicano comunque gli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con esclusione del tempo di lavoro, formano oggetto del procedimento negoziale riguardante il restante personale le predette materie, nonché le seguenti altre: la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari; il trattamento economico di lavoro straordinario; i criteri per la mobilità a domanda; le linee di indirizzo di impiego del personale in attività atipiche;

 

 

b) rideterminazione dell'ordinamento del personale in relazione alle esigenze operative, funzionali, tecnico-logistiche, amministrative e contabili, attraverso:

 

1) l'introduzione di nuovi istituti diretti a rafforzare la specificità del rapporto di impiego, in aggiunta ai peculiari istituti già previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 10 agosto 2000, n. 246, e dalla restante normativa di settore;

 

2) la revisione o la soppressione dei ruoli, qualifiche, aree funzionali e profili professionali esistenti e l'istituzione di nuovi ruoli e qualifiche, anche con facoltà di istituire, senza oneri aggiuntivi, apposite aree di vicedirigenza per l'accesso alle quali è richiesto il possesso di lauree specialistiche e di eventuali titoli abilitativi. Tale riassetto può riguardare, per ciascuno dei ruoli e qualifiche, anche le funzioni, la consistenza delle dotazioni organiche, i requisiti, i titoli, le modalità di accesso e i criteri di avanzamento, prevedendo, riguardo a questi ultimi, adeguate modalità di sviluppo verticale e orizzontale basate principalmente su qualificate esperienze professionali, sui titoli di studio e sui percorsi di formazione e qualificazione professionali (2);

 

c) nell'àmbito dell'operazione di riordino di cui alla lettera b), numero 2), revisione, in particolare, del ruolo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi, prevedendo:

 

1) l'accesso alla dirigenza riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti di legge attualmente previsti per l'accesso alla dirigenza e proveniente da qualifiche per l'accesso alle quali è richiesto un concorso esterno riservato ai soggetti in possesso di lauree specialistiche ed eventuali titoli abilitativi, necessari per l'esercizio di funzioni connesse ai compiti operativi, con conseguente esclusione di ogni possibilità di immissione dall'esterno e abrogazione dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

 

2) l'individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, degli incarichi e delle funzioni da conferire al personale delle qualifiche dirigenziali, ferma restando l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

 

3) la revisione dei criteri di attribuzione degli incarichi in relazione alle attitudini individuali e alla capacità professionale, alle peculiarità della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare;

 

4) che il personale delle qualifiche dirigenziali possa essere temporaneamente collocato, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica delle qualifiche stesse e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilità anche per incarichi particolari o a tempo determinato, assicurando comunque la possibilità per l'amministrazione di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti;

 

d) attuazione delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente articolo attraverso uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi stessi;

 

 

e) indicazione esplicita delle disposizioni legislative abrogate.

 

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.

 

3. Con uno o più decreti legislativi da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di questi ultimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo (3).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(2)  In attuazione della delega contenuta nella presente lettera vedi il D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217.

(3)  Comma così modificato dal comma 9 dell'art. 1, L. 12 luglio 2006, n. 228.

 

 

Art. 3.

Incremento della dotazione organica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1. Per il completamento dell'articolazione territoriale delle Direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la dotazione organica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, è incrementata di tre unità di livello dirigenziale generale, nei limiti di spesa di 424.667 euro per l'anno 2004, di 431.497 euro per l'anno 2005 e di 431.497 euro a decorrere dall'anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 (4).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(4)  Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco vedi il D.P.R. 21 marzo 2005, n. 85, emanato in attuazione del presente comma.

 

 

Art. 4.

Disposizione transitoria.

1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, continuano ad applicarsi le disposizioni normative e contrattuali vigenti relative al rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

 

Art. 5.

Norma di interpretazione autentica.

1. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 del medesimo decreto legislativo.

 

 

Art. 6.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione dell'articolo 2 è autorizzata la spesa di 15.075.333 euro per l'anno 2004, di 12.524.500 euro per l'anno 2005 e di 12.147.500 euro a decorrere dall'anno 2006 (5).

 

2. Per l'attuazione dell'articolo 3 è autorizzata la spesa di 424.667 euro per l'anno 2004 e di 431.497 euro a decorrere dall'anno 2005.

 

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15.500.000 euro per l'anno 2004, a 12.955.997 euro per l'anno 2005 e a 12.578.997 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(5)  Per l'incremento delle somme di cui al presente comma vedi l'art. 8, D.L. 31 marzo 2005, n. 45, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217.

 

 


 

 

D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217.
Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252.

 

 

(1)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 ottobre 2005, n. 249, S.O.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Vista la legge 30 settembre 2004, n. 252, recante delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 6;

 

Visto l'articolo 8 del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89;

 

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 luglio 2005;

 

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005;

 

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

TITOLO I

Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del corpo nazionale dei vigili del fuoco, che espleta funzioni tecnico-operative.

 

Capo I

 

Ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi

 

Art. 1.

Istituzione dei ruoli.

1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative:

 

 

a) ruolo dei vigili del fuoco;

 

 

b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto;

 

 

c) ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.

 

2. Salvo quanto specificato nel presente decreto legislativo, il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, nell'espletamento dei compiti istituzionali, svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.

 

3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue: sostituti direttori e ispettori antincendi, capi reparto e capi squadra, vigili del fuoco.

 

4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

 

 

Art. 2.

Funzioni di polizia giudiziaria.

1. Il personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 1, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza.

 

2. Il personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.

 

3. Il personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto e a quello degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.

 

 

Capo II

 

Ruolo dei vigili del fuoco

 

Art. 3.

Articolazione del ruolo dei vigili del fuoco.

1. Il ruolo dei vigili del fuoco è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

 

a) vigile del fuoco;

 

 

b) vigile del fuoco qualificato;

 

 

c) vigile del fuoco esperto;

 

 

d) vigile del fuoco coordinatore.

 

 

Art. 4.

Funzioni del personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco.

1. Ferma restando l'unitarietà delle funzioni del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e la piena fungibilità tra il personale medesimo, esso svolge, nell'ambito delle attività di soccorso, prevenzione e vigilanza, mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute, effettuando tutte le necessarie operazioni, anche con l'utilizzo e la preventiva manutenzione delle apparecchiature e attrezzature in dotazione; può, altresì, in relazione alla specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale.

 

2. Al personale appartenente alla qualifica di vigile del fuoco coordinatore possono essere altresì conferiti incarichi di coordinamento o comando di uno o più vigili del fuoco. Il vigile del fuoco coordinatore, nel corso dell'attività operativa, sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il capo squadra.

 

 

Art. 5.

Nomina a vigile del fuoco.

1. L'assunzione dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

 

a) godimento dei diritti politici;

 

 

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

 

 

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

 

d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;

 

 

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

 

 

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

 

2. Ferme restando le riserve previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, nei concorsi di cui al comma 1 la riserva di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in favore di coloro che hanno prestato servizio civile nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è elevata al venti per cento. La riserva di cui al predetto decreto-legge n. 512 del 1996 opera in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. I posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.

 

3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

 

4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi vigili del fuoco. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.

 

5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili del fuoco, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 3.

 

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

 

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma l, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale.

 

 

Art. 6.

Corso di formazione per allievi vigili del fuoco.

1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano un corso della durata di dodici mesi, di cui nove mesi di formazione presso la scuola per la formazione di base e tre mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco o gli altri uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

2. Durante il corso di cui al comma 1, i frequentatori non possono essere impiegati in servizi operativi di istituto, salvo quelli previsti dal relativo piano di studi e salvo che sussistano eccezionali esigenze. Gli allievi durante il periodo di formazione sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Al termine dello stesso, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore della scuola esprime il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento del periodo di applicazione pratica.

 

3. L'applicazione pratica è svolta con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 6. Al termine della stessa i vigili del fuoco in prova conseguono la nomina a vigile del fuoco, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del periodo di formazione di cui al comma 2.

 

4. I vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando cui sono applicati.

 

5. I vigili del fuoco in prova, durante il periodo di applicazione pratica o quando siano utilizzati per le eccezionali esigenze di cui al comma 2, rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

 

6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, nonché i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità.

 

 

Art. 7.

Dimissioni dal corso.

1. Sono dimessi dal corso:

 

a) gli allievi che non superino l'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione;

 

 

b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio operativo;

 

 

c) gli allievi e i vigili del fuoco in prova che dichiarino di rinunciare al corso;

 

 

d) gli allievi e i vigili del fuoco in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; in quest'ultimo caso gli allievi e i vigili del fuoco in prova, dopo la riacquistata idoneità psico-fisica, sono ammessi, rispettivamente, a partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica; gli allievi e i vigili del fuoco in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a ripetere il periodo di applicazione pratica e a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri;

 

 

e) i vigili del fuoco in prova che non superano il periodo di applicazione pratica di cui all'articolo 6, comma 3.

 

2. Gli allievi e i vigili del fuoco in prova, inquadrati nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e riconosciuti atleti di interesse nazionale od olimpico dalle rispettive federazioni o dal CONI, possono essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui al comma 1, lettera d), su specifica e motivata richiesta da parte dei predetti organi sportivi.

 

3. Sono espulsi dal corso gli allievi e i vigili del fuoco in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria.

 

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore della scuola.

 

5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.

Art. 8.

Promozioni alle qualifiche superiori.

1. Nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco, la promozione da una qualifica a quella superiore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

2. Il servizio prestato come allievo vigile del fuoco è computato per intero nella qualifica di vigile del fuoco.

 

 

Art. 9.

Attribuzione di uno scatto convenzionale ai vigili del fuoco coordinatori.

1. Ai vigili del fuoco coordinatori che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

 

2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b) della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, di seguito denominato: «testo unico».

 

4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

 

 

Capo III

 

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

 

Art. 10.

Articolazione del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.

1. Il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

 

a) capo squadra;

 

 

b) capo squadra esperto;

 

 

c) capo reparto;

 

 

d) capo reparto esperto.

 

 

Art. 11.

Funzioni del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.

1. Ferma restando l'unitarietà delle funzioni degli appartenenti alle qualifiche di capo squadra e di capo squadra esperto, il personale appartenente alle qualifiche medesime provvede e controlla gli interventi preliminari, esecutivi, connessi e conseguenti alle attività di soccorso, svolge le attività di soccorso e di prevenzione incendi anche attraverso l'utilizzo delle attrezzature e apparecchiature in dotazione; è responsabile della squadra di cui fa parte stabilmente od occasionalmente; in assenza delle professionalità superiori, valuta autonomamente gli interventi occorrenti, nonché l'impiego di risorse e mezzi; su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettua e coordina le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, sia pure per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; segue i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipa e coordina l'attività di addestramento; partecipa all'attività di formazione, di vigilanza e di prevenzione incendi; redige e sottoscrive rapporti e relazioni sugli interventi effettuati.

 

2. Al personale appartenente alla qualifica di capo squadra esperto, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini e la responsabilità dei posti di vigilanza. Il capo squadra esperto, nel corso dell'attività operativa sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il capo reparto.

 

3. Nell'espletamento dei compiti di istituto gli appartenenti alle qualifiche di capo reparto e di capo reparto esperto sono diretti collaboratori dei superiori appartenenti ai ruoli operativi; assicurano l'intervento delle squadre operative e le coordinano nelle attività di soccorso, anche recandosi sul posto, assumendone, ove necessario, la responsabilità operativa e ottimizzando, negli interventi, risorse e mezzi; svolgono le attività di soccorso e di prevenzione incendi; sovrintendono all'efficienza di materiali e mezzi in dotazione alle unità operative e strutture logistiche; su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettuano e coordinano le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, anche per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; seguono i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipano e coordinano l'attività di addestramento; partecipano all'attività di formazione e di vigilanza; tenuto conto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, agli stessi possono essere attribuiti compiti di coordinamento di più unità operative nell'ambito delle direttive superiori con piena responsabilità per l'attività svolta e, nel corso dell'attività operative, possono sostituire, in caso di assenza o impedimento, il superiore diretto.

 

4. Fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, al personale con la qualifica di capo reparto esperto, oltre a quanto specificato al comma 3, può essere attribuito il comando dei distaccamenti, sotto la direzione del comandante provinciale dei vigili del fuoco o di un suo delegato.

 

 

Art. 12.

Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto avviene:

 

a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore;

 

 

b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco che, alla predetta data, abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalità di svolgimento e nel criteri di ammissione alla frequenza con decreto del Ministro dell'interno.

 

2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

 

4. I vigili del fuoco coordinatori ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso.

 

5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei al concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.

 

6. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a capo squadra nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.

 

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell'esame scritto di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.

 

 

Art. 13.

Dimissioni dai corsi.

1. È dimesso dai corsi di formazione di cui all'articolo 12, il personale che:

 

a) dichiara di rinunciare al corso;

 

 

b) non supera gli esami di fine corso;

 

 

c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di venti giorni, anche se non continuativi. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.

 

2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

 

3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria.

 

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile su proposta del direttore della scuola.

 

5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

 

6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

 

 

Art. 14.

Promozione a capo squadra esperto.

1. La promozione alla qualifica di capo squadra esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi squadra che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

 

Art. 15.

Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi squadra esperti.

1. Ai capi squadra esperti che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

 

2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.

 

4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

 

 

Art. 16.

Promozione a capo reparto.

1. La promozione alla qualifica di capo reparto avviene:

 

a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, al quale sono ammessi i capi squadra esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica;

 

 

b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale appartenente ai ruolo dei capi squadra e dei capi reparto che, alla predetta data, abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nel quadriennio medesimo, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalità di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza, con decreto del Ministro dell'interno.

 

2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

 

4. I capi squadra esperti ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso.

 

5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei al concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.

 

6. I frequentatori che al termine dei corsi di formazione cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la promozione a capo reparto nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.

 

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell'esame scritto di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.

 

8. Per le dimissioni e l'espulsione dai corsi di formazione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 13.

 

 

Art. 17.

Promozione a capo reparto esperto.

1. La promozione alla qualifica di capo reparto esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi reparto che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

 

Art. 18.

Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi reparto esperti.

1. Ai capi reparto esperti che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

 

2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b) della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.

 

4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

 

 

Capo IV

Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi

 

Art. 19.

Articolazione del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.

1. Il ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi è articolato in cinque qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

 

a) vice ispettore antincendi;

 

 

b) ispettore antincendi;

 

 

c) ispettore antincendi esperto;

 

 

d) sostituto direttore antincendi;

 

 

e) sostituto direttore antincendi capo.

 

 

Art. 20.

Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.

1. Nell'espletamento dei compiti di istituto, gli appartenenti al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi collaborano direttamente all'organizzazione dei servizi di soccorso, partecipano alle attività di soccorso tecnico urgente, difesa civile e protezione civile; sono responsabili di attività a rilevanza interna; in relazione alle professionalità possedute e all'esperienza pratica acquisita, collaborano con il personale dei ruoli operativi per i quali è previsto l'accesso con laurea magistrale, alla formazione dei piani di intervento, redigendo progetti particolareggiati delle unità alle quali sono preposti, curandone l'attuazione; partecipano alle attività di prevenzione incendi, effettuando gli esami dei progetti e le visite tecniche adeguate alla propria professionalità; sulla base delle direttive ricevute, partecipano ai lavori degli organi collegiali e delle commissioni su materie connesse alla propria professionalità; realizzano progetti di fattibilità e svolgono, ove previsto, in relazione alle proprie specifiche competenze, attività tecnico-ispettive; collaborano e partecipano alla redazione di atti; svolgono attività tecniche ed eseguono controlli. Seguono l'organizzazione dei programmi di formazione, addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale. Ad esclusione del personale appartenente alla qualifica di vice ispettore antincendi, al personale del ruolo può essere attribuito il comando dei distaccamenti di particolare rilevanza.

 

2. Ai sostituti direttori antincendi e ai sostituti direttori antincendi capo, oltre a quanto specificato al comma 1, sono attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze e attitudini. Essi realizzano dettagliati progetti di fattibilità e svolgono, ove previsto, in relazione alle proprie competenze specialistiche, attività tecnico-ispettive, di studio e di ricerca per la formulazione di proposte operative nei diversi settori di attività; in caso di assenza o impedimento, sostituiscono il funzionario responsabile del distretto; ferme restando le disposizioni concernenti la sovraordinazione funzionale, possono collaborare direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative. Ai sostituti direttori antincendi capo, in caso di emergenze di protezione civile, può essere affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso di supporto alle attività di soccorso tecnico urgente. Essi predispongono, su direttive di massima, l'attuazione di piani di prevenzione, intervento e ispettivi e possono svolgere, in relazione alla preparazione posseduta, compiti di formazione delle professionalità funzionalmente sottordinate.

 

 

Art. 21.

Nomina a vice ispettore antincendi.

1. La nomina alla qualifica di vice ispettore antincendi si consegue:

 

a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, per esami, consistenti in una prova scritta e un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto in possesso del prescritto titolo di studio, per i quali si prescinde dai limiti di età. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito;

 

 

b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno, per titoli di servizio ed esami, consistenti in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio di cui all'articolo 22, comma 1, lettera d).

 

2. È ammesso a partecipare al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva di cui al comma 1, lettera a), il personale in possesso dei requisiti prescritti che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

3. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

 

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

 

5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vice ispettori antincendi, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 23, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 22, comma 4.

 

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

 

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

 

 

Art. 22.

Nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico: requisiti di partecipazione, titoli di preferenza e casi di esclusione.

1. L'assunzione dei vice ispettori antincendi di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

 

a) godimento dei diritti politici;

 

 

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

 

 

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

 

d) diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico-scientifico, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

 

 

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

 

 

f) altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

 

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso (2).

 

3. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

 

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

 

5. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori antincendi. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(2)  Con D.M. 8 febbraio 2006 (Gazz. Uff. 8 marzo 2006, n. 56) sono stati individuati i titoli di studio per l'accesso al ruolo degli Ispettori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

 

Art. 23.

Nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico: partecipazione al corso di formazione.

1. Gli allievi vice ispettori antincendi frequentano, presso l'apposita scuola, un corso della durata di dodici mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.

 

2. Gli allievi vice ispettori antincendi, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio tecnico-operativo quali vice ispettori antincendi e abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori antincendi in prova. Il giudizio di idoneità è espresso dal dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

 

3. Gli allievi vice ispettori antincendi durante i primi nove mesi di corso non possono essere impiegati in servizio operativo; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di vice ispettori antincendi e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.

 

4. I vice ispettori antincendi in prova sono assegnati ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.

 

5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i programmi, le modalità di svolgimento e la durata del corso di formazione, le modalità di svolgimento degli esami finali, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

 

 

Art. 24.

Nomina a vice ispettore antincendi per concorso pubblico: dimissione ed espulsione dal corso di formazione.

1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 23, gli allievi vice ispettori antincendi che:

 

a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio tecnico-operativo;

 

 

b) dichiarano di rinunciare al corso;

 

 

c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di novanta giorni anche non consecutivi ovvero di centoventi giorni nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero per maternità se si tratta di personale femminile.

 

2. I vice ispettori antincendi la cui assenza oltre i centoventi giorni è stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

 

3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della sanzione pecuniaria.

 

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore della scuola.

 

5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

 

Art. 25.

Nomina a vice ispettore antincendi per concorso interno: partecipazione al corso di formazione.

1. I vincitori del concorso interno di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), sono ammessi a frequentare un corso di formazione della durata di sei mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale, disciplinato dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 23, comma 5.

 

2. Il corso di cui al comma 1 può essere ripetuto una sola volta. Conseguono l'idoneità per la nomina a vice ispettore antincendi gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio di istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.

 

3. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.

 

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 24.

 

 

Art. 26.

Promozione a ispettore antincendi.

1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice ispettori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica, oltre al periodo di frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 23 e 25, e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

 

Art. 27.

Promozione a ispettore antincendi esperto.

1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

 

Art. 28.

Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori antincendi esperti.

1. Agli ispettori antincendi esperti che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

 

2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.

 

4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

 

 

Art. 29.

Promozione a sostituto direttore antincendi.

1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore antincendi si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per esami e titoli, al quale sono ammessi gli ispettori antincendi esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1 a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

 

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

 

 

Art. 30.

Promozione a sostituto direttore antincendi capo.

1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore antincendi capo è conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai sostituti direttori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

 

Art. 31.

Sostituto direttore antincendi capo «esperto».

1. Ai sostituti direttori antincendi capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Essi, ferma restando la qualifica rivestita, assumono contestualmente la denominazione di «esperto».

 

2. I sostituti direttori antincendi capo esperti, ferme restando le disposizioni concernenti la sovraordinazione funzionale e le funzioni già specificate all'articolo 20, collaborano direttamente con i primi dirigenti. Ad essi sono altresì attribuiti incarichi specialistici, richiedenti elevate conoscenze e attitudini e possono essere assegnati l'incarico di responsabile di un distretto e di altri uffici individuati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonché ulteriori funzioni di particolari rilevanza. In caso di emergenze di protezione civile, può essere affidata loro la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato.

 

3. La denominazione aggiuntiva e lo scatto convenzionale di cui al comma 1 sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

4. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione della denominazione aggiuntiva e dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 3. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.

 

5. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

 

 

Capo V

 

Altre disposizioni relative al personale dei ruoli tecnico-operativi

 

Art. 32.

Conferimento delle promozioni per merito straordinario.

1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita per merito straordinario al personale dei ruoli di cui all'articolo 1 che, nell'esercizio delle loro funzioni, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, abbia corso grave ed effettivo pericolo di vita ovvero, nel portare a compimento attività di eccezionale rilevanza, abbia messo in luce eccezionali capacità professionali, dimostrando di poter adempiere alle funzioni della qualifica superiore.

 

2. Al personale delle qualifiche apicali di ciascun ruolo, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, possono essere attribuiti o il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore o, se più favorevoli, tre scatti convenzionali previsti per la qualifica di appartenenza.

 

 

Art. 33.

Decorrenza delle promozioni per merito straordinario.

1. Le promozioni per merito straordinario decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche.

 

2. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma 1.

 

3. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal comandante provinciale o dal dirigente dell'ufficio. Il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, esaminata la proposta e sentito il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sottopone la medesima all'approvazione del Ministro.

 

4. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tale caso, qualora si verifichino le condizioni previste dall'articolo 32, al personale interessato possono essere attribuiti, o il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore o, se più favorevoli, tre scatti convenzionali previsti per la qualifica di appartenenza.

 

 

Capo VI

 

Procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente

 

Art. 34.

Ambito di applicazione.

1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene attraverso un apposito procedimento negoziale, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico».

 

2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici.

 

3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 36 e non disciplinate per il personale non direttivo e non dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

 

Art. 35.

Delegazioni negoziali.

1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale con apposito accordo recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 34, comma 2, in attesa della cui entrata in vigore il decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo (3).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(3)  La delegazione sindacale di cui al presente articolo è stata individuata, per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, con D.M. 3 maggio 2006 (Gazz. Uff. 1° giugno 2006, n. 126).

 

 

Art. 36.

Materie di negoziazione.

1. Formano oggetto del procedimento negoziale:

 

a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziate dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati;

 

 

b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto;

 

 

c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari;

 

 

d) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari;

 

 

e) i criteri per la mobilità a domanda;

 

 

f) le linee di indirizzo di impiego del personale in attività atipiche;

 

 

g) la reperibilità;

 

 

h) il congedo ordinario e straordinario;

 

 

i) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

 

 

l) i permessi brevi per esigenze personali;

 

 

m) il patrocinio legale e la tutela assicurativa;

 

 

n) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale;

 

 

o) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale;

 

 

p) le procedure di raffreddamento dei conflitti;

 

 

q) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;

 

 

r) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli.

 

2. L'ipotesi di accordo di cui all'articolo 37, comma 1, può prevedere, in caso di vacanza contrattuale, l'attribuzione di elementi retributivi provvisori percentualmente correlati al tasso di inflazione programmato, secondo le regole generali stabilite per il pubblico impiego.

 

 

Art. 37.

Procedura di negoziazione.

1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 2. Le trattattive si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 35 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.

 

2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 35, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi rappresentino più del cinquanta per cento come media tra il dato associativo e il dato elettorale, ovvero almeno il sessanta per cento del dato elettorale.

 

3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

 

4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonché nel bilancio.

 

5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

 

6. Lo schema di decreto che recepisce l'ipotesi di accordo, unitamente alla documentazione di cui al comma 4, è trasmesso alla Corte dei conti, ai fini della certificazione dell'attendibilità dei costi quantificati e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 6 e 7 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.

 

 

Art. 38.

Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati.

1. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 34, comma 2, possono essere conclusi accordi integrativi nazionali tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo quadriennale di cui all'articolo 37, comma 1.

 

2. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 34, comma 2, sono conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico tra una delegazione di parte pubblica presieduta rispettivamente dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o da un suo delegato e dai titolari degli uffici periferici interessati e una delegazione sindacale composta dall'organismo di rappresentanza unitaria del personale interessato e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo quadriennale di cui all'articolo 37, comma 1. Le trattative si svolgono in un'unica sessione negoziale, salvo per le materie che per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche.

 

3. Le delegazioni di parte pubblica non possono sottoscrivere accordi integrativi nazionali e accordi decentrati in contrasto con i vincoli risultanti dal decreto di cui all'articolo 34, comma 2, o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

 

 

TITOLO II

 

Ordinamento del personale direttivo e dirigente del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Capo I

Ruoli dei direttivi e dei dirigenti

 

Art. 39.

Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti.

1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti:

 

a) ruolo dei direttivi;

 

 

b) ruolo dei dirigenti.

 

2. Il ruolo dei direttivi è articolato nelle seguenti qualifiche:

 

a) vice direttore, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

 

 

b) direttore;

 

 

c) direttore-vicedirigente.

 

3. Il ruolo dei dirigenti è articolato nelle seguenti qualifiche:

 

a) primo dirigente;

 

 

b) dirigente superiore;

 

 

c) dirigente generale.

 

4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: dirigenti generali, dirigenti superiori, primi dirigenti e direttivi. Al dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è riconosciuta, altresì, una posizione di sovraordinazione funzionale nei confronti degli altri dirigenti generali del Corpo.

 

5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

 

 

Art. 40.

Funzioni del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti.

1. Il personale direttivo e dirigente di cui all'articolo 39 esercita, anche in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. I funzionari direttivi e i primi dirigenti, con esclusione di quelli che assolvono l'incarico di comandante provinciale dei vigili del fuoco, rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.

 

2. I funzionari del ruolo dei direttivi esercitano le funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attività dei dirigenti; svolgono funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti e di distretti, nonché funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio dirigenziale cui sono assegnati, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e diretta responsabilità degli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; partecipano alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assumono la direzione; nell'attività di soccorso e di difesa civile propongono piani di intervento ed effettuano con piena autonomia gli interventi nell'area di competenza anche con compiti di protezione civile; in caso di emergenze di protezione civile, può essere affidata loro la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; possono essere delegati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, in relazione al grado di complessità e alla specifica competenza tecnica; svolgono attività di studio e di ricerca o anche attività ispettive o di valutazione e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza; predispongono piani e studi di fattibilità, verificandone l'attuazione dei risultati e dei costi; svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al personale appartenente alla qualifica di direttore-vicedirigente i dirigenti delle strutture centrali e periferiche possono delegare l'esercizio di alcune funzioni dirigenziali; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 68, esso assicura le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente, in caso di assenza o impedimento, e può essere incaricato della reggenza, in attesa della nomina del titolare.

 

3. I primi dirigenti e i dirigenti superiori, nell'espletamento degli incarichi rispettivamente individuati nella tabella B allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e il massimo grado di efficienza dei servizi; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito degli uffici cui sono preposti; dirigono le attività di soccorso tecnico urgente, protezione civile e difesa civile, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle minori articolazioni di servizio, anche territoriali, poste alle loro dipendenze. In particolare, i comandanti provinciali rilasciano il certificato di prevenzione incendi.

 

4. I dirigenti svolgono anche funzioni ispettive e, quando sono preposti agli uffici o istituti di istruzione, hanno la responsabilità dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente. I dirigenti preposti ad aree con funzioni di studio e ricerca svolgono, altresì, attività dirette alla normazione tecnica nazionale e internazionale per la sicurezza dei prodotti in caso di incendio, alla sperimentazione e omologazione degli stessi e alla relativa vigilanza. I dirigenti preposti ad uffici aventi autonomia amministrativa esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.

 

5. Spetta in ogni caso al capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e ai titolari di uffici di livello dirigenziale generale la potestà di stabilire i criteri generali e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro dipendenze, nonché il potere di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo, in conformità alle disposizioni in materia del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I poteri di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo competono, altresì, ai comandanti provinciali dei vigili del fuoco.

 

6. I dirigenti generali sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B.

 

 

Art. 41.

Accesso al ruolo dei direttivi.

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi avviene mediante pubblico concorso per esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

 

a) godimento dei diritti politici;

 

 

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

 

 

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

 

d) laurea magistrale in ingegneria o architettura, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; abilitazione all'esercizio della professione. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, può essere richiesto nel bando di concorso anche il possesso di diplomi di specializzazione;

 

 

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

 

 

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

 

2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica in ingegneria e architettura rilasciati in sede di attuazione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

 

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale e sono individuati i diplomi di specializzazione, i titoli di dottorato di ricerca e gli altri titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria.

 

4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso della laurea magistrale e dei titoli abilitativi prescritti, dei requisiti attitudinali richiesti e che, alla data del bando di indizione del concorso, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, oltre al periodo di frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 23 e 25. Per il personale dei ruoli tecnico-operativi con qualifica inferiore a ispettore antincendi è richiesta un'anzianità di servizio di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

 

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

 

 

Art. 42.

Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi.

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 41 sono nominati vice direttori e sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso l'Istituto superiore antincendi, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.

 

2. Il corso di formazione iniziale è articolato in due cicli annuali di formazione alternata teorico-pratica e di tirocinio operativo presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 40. Il tirocinio operativo ha durata non inferiore a nove mesi.

 

3. Al termine del primo ciclo del corso di formazione, il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore centrale per la formazione, esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, alla fine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, sostengono l'esame finale.

 

4. I vice direttori che hanno superato l'esame finale e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati idonei ai servizi di istituto, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi con la qualifica di direttore, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneità è espresso dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

5. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

6. I direttori sono assegnati ai servizi di istituto, presso le strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 47, comma 1.

 

7. L'assegnazione di cui al comma 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione.

 

8. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è assegnato il trattamento economico più favorevole.

 

 

Art. 43.

Dimissioni dal corso di formazione iniziale.

1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 42 i vice direttori che:

 

a) dichiarano di rinunciare al corso;

 

 

b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità ai servizi di istituto;

 

 

c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo e il secondo ciclo del corso;

 

 

d) non superano l'esame finale del corso;

 

 

e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dalle attività previste per il periodo del corso per più di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero per maternità se si tratta di personale femminile.

 

2. I vice direttori la cui assenza oltre i centottanta giorni è stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

 

3. Sono espulsi dal corso i vice direttori responsabili di infrazioni punibili con una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore dell'Istituto superiore antincendi, sentito il direttore centrale per le risorse umane.

 

5. Salvo che si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice direttore.

 

 

Art. 44.

Promozione a direttore-vicedirigente.

1. La promozione a direttore-vicedirigente si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

 

 

Art. 45.

Nomina a primo dirigente.

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori-vicedirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

 

2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.

 

3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.

 

4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 2.

 

 

Art. 46.

Promozione alla qualifica di dirigente superiore.

1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

 

2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

 

 

Art. 47.

Percorso di carriera.

1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, i direttori-vicedirigenti che non abbiano prestato servizio effettivo per almeno due anni presso comandi provinciali dei vigili del fuoco.

 

2. Allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore è ammesso il personale appartenente alla qualifica di primo dirigente che abbia svolto, in tale qualifica e durante la permanenza nel ruolo dei direttivi, incarichi per un periodo non inferiore ad un anno, in non meno di tre sedi diverse, di cui almeno una nella predetta qualifica dirigenziale.

 

 

Art. 48.

Nomina a dirgente generale.

1. I dirigenti generali sono nominati tra i dirigenti superiori con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, nei limiti delle disponibilità di organico.

 

2. Il Ministro dell'interno costituisce con cadenza biennale, su designazione del consiglio di amministrazione, la commissione consultiva per le nomine a dirigente generale, composta dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che la presiede, dal dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento, da un dirigente generale del Corpo in servizio presso gli uffici centrali e da due dirigenti generali del Corpo in servizio presso le strutture periferiche, scelti secondo il criterio della rotazione. Con il decreto di costituzione sono individuati, tra i dirigenti generali del Corpo, due componenti supplenti, uno in servizio presso gli uffici centrali, l'altro in servizio presso le strutture periferiche.

 

3. La commissione consultiva individua, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili, i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore idonei alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nei ruoli direttivi e dirigenziali, nonché dell'attitudine ad assolvere le più elevate funzioni connesse alla qualifica superiore.

 

4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, la Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.

 

5. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione.

 

 

Art. 49.

Dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1. Il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente, sostituisce il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in caso di assenza o impedimento. In ragione delle funzioni previste e della sovraordinazione funzionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 39, comma 4, al dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

2. Il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è individuato tra i dirigenti generali del Corpo con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

 

Capo II

 

Ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici

 

Art. 50.

Istituzione e articolazione dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici.

1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici:

 

a) ruolo dei direttivi medici;

 

 

b) ruolo dei dirigenti medici.

 

2. Il ruolo dei direttivi medici si articola nelle seguenti qualifiche:

 

a) vice direttore medico;

 

 

b) direttore medico;

 

 

c) direttore medico-vicedirigente.

 

3. Il ruolo dei dirigenti medici si articola nelle seguenti qualifiche:

 

a) primo dirigente medico;

 

 

b) dirigente superiore medico.

 

4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: dirigente superiore medico, primi dirigenti medici e direttivi medici.

 

5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

 

 

Art. 51.

Funzioni dei direttivi e dei dirigenti medici.

1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dirigenti medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espleta le seguenti funzioni:

 

a) provvede all'accertamento dell'idoneità psico-fisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psico-fisici per il personale;

 

 

b) provvede all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale, inclusa la gestione del libretto individuale sanitario e di rischio;

 

 

c) in relazione alle esigenze di servizio e limitatamente alle proprie attribuzioni, può essere impiegato in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali;

 

 

d) svolge attività di medico nel settore della medicina del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno e, dopo aver esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni, espleta altresì le attività di sorveglianza e vigilanza, nonché quella di medico competente, previste dalle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'ambito delle citate strutture e di quelle di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

 

 

e) provvede in via di competenza esclusiva all'accertamento dell'idoneità psicofisica degli aspiranti all'abilitazione all'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, negli eliporti e nelle elisuperfici, nonché alla verifica della persistenza dei requisiti psico-fisici per il personale che è già in possesso dell'abilitazione stessa;

 

 

f) rilascia certificazioni di idoneità psico-fisica con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate;

 

 

g) provvede all'istruttoria delle pratiche medico legali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e partecipa, con voto deliberativo, alle commissioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e agli articoli 5 e 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modificazioni, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

 

 

h) fa parte delle commissioni mediche sanitarie di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89;

 

 

i) svolge, presso le scuole e gli istituti di formazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attività didattica nel settore di competenza;

 

 

l) sovrintende all'attività, svolta in sede locale, diretta alla preparazione del personale in materia di pronto soccorso sanitario;

 

 

m) fa parte delle commissioni mediche locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

 

 

n) svolge funzioni e compiti amministrativi connessi ai controlli sanitari dei dipendenti addetti e dei locali adibiti alla manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da effettuare in collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche territorialmente competenti;

 

 

o) partecipa allo sviluppo e aggiornamento del settore sanitario del personale anche attraverso forme di collaborazione con le strutture sanitarie della Polizia di Stato, delle Forze armate e con le altre amministrazioni o enti competenti.

 

2. Il personale di cui al comma 1 non può esercitare l'attività libero-professionale nei confronti degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

3. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma 1, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile può stipulare particolari convenzioni con strutture sanitarie senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. In tale caso al personale medico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco competono il coordinamento e i servizi ispettivi dell'attività affidata in convenzione.

 

 

Art. 52.

Funzioni particolari dei direttivi e dei dirigenti medici.

1. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi medici è preposto agli uffici sanitari nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e nelle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Negli uffici a cui è preposto personale appartenente al ruolo dei dirigenti medici, il vice direttore medico, il direttore medico e il direttore medico-vicedirigente partecipano all'attività dei dirigenti medici e li sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

 

2. I dirigenti medici sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B. Essi esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.

 

 

Art. 53.

Accesso al ruolo dei direttivi medici.

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

 

a) godimento dei diritti politici;

 

 

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

 

 

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

 

d) laurea magistrale in medicina e chirurgia, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione al relativo albo. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, può essere richiesto nel bando di concorso anche il possesso di diplomi di specializzazione;

 

 

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

 

 

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. 2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica in medicina e chirurgia rilasciati in sede di attuazione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

 

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice, i criteri di formazione della graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

 

4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti anche attitudinali prescritti, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

 

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

 

6. I vincitori del concorso sono nominati vice direttori medici in prova.

 

 

Art. 54.

Periodo di prova e nomina a vice direttore medico.

1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi di applicazione pratica presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o le articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I piani di studi, le modalità di svolgimento del corso di formazione e del relativo esame, e del periodo di applicazione pratica, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

 

2. A conclusione del periodo di prova, i vice direttori medici in prova conseguono la nomina a vice direttore medico, sulla base della graduatoria di fine corso e della relazione del responsabile dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1.

 

3. I vice direttori medici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio o del direttore dell'Istituto superiore antincendi.

 

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

 

5. L'assegnazione dei vice direttori medici alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo 1'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

 

 

Art. 55.

Promozione a direttore medico.

1. La promozione a direttore medico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice direttori medici che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

 

 

Art. 56.

 Promozione a direttore medico-vicedirigente.

1. La promozione a direttore medico-vicedirigente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori medici che abbiano compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

 

 

Art. 57.

Nomina a primo dirigente medico.

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente medico avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale, Allo scrutinio sono ammessi i direttori medici-vicedirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

 

2. La nomina a primo dirigente medico decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.

 

3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico-gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.

 

4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 2.

 

 

Art. 58.

Promozione alla qualifica di dirigente superiore medico.

1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore medico si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i primi dirigenti medici che, alla stessa data, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

 

2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

 

Capo III

 

Ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi

 

Art. 59.

 Istituzione e articolazione dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi.

1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi:

 

a) ruolo dei direttivi ginnico-sportivi;

 

 

b) ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi.

 

2. Il ruolo dei direttivi ginnico-sportivi si articola nelle seguenti qualifiche:

 

a) vice direttore ginnico-sportivo;

 

 

b) direttore ginnico-sportivo;

 

 

c) direttore ginnico-sportivo-vicedirigente.

 

3. Il ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi si articola nelle seguenti qualifiche:

 

a) primo dirigente ginnico-sportivo;

 

 

b) dirigente superiore ginnico-sportivo.

 

4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: dirigente superiore ginnico-sportivo, primo dirigente ginnico-sportivo e direttivi ginnico-sportivi.

 

5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

 

Art. 60.

Funzioni dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi.

1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi espleta le seguenti funzioni:

 

a) provvede, quale componente di commissioni o collegi, anche di concorso, istituzionalmente od occasionalmente istituiti e per il settore di propria competenza, all'accertamento dell'idoneità al servizio dei candidati ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

 

 

b) provvede alla preparazione motoria e ginnico-professionale e al mantenimento dell'efficienza fisica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche promuovendo la partecipazione del personale medesimo ad attività agonistiche interne ed esterne al Corpo nell'ambito dei gruppi sportivi;

 

 

c) sovrintende, coordina e controlla l'attività dei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e attua i programmi previsti dalle convenzioni stipulate con il Comitato olimpico nazionale italiano, concernenti le attività sportive praticate in campo nazionale e internazionale dal personale del Corpo;

 

 

d) partecipa alla formulazione dei programmi di addestramento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e svolge, presso gli istituti di istruzione del Corpo stesso, attività didattica e addestrativa nel settore di competenza;

 

 

e) mantiene i rapporti con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, gli uffici sportivi di altri corpi dello Stato, con le altre organizzazioni sportive e professionali nazionali e internazionali e con le istituzioni universitarie in scienze motorie.

 

 

Art. 61.

Funzioni particolari dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi.

1. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi è preposto, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e delle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai servizi ginnico-sportivi e alla direzione tecnica dei gruppi sportivi. Negli uffici a cui è preposto personale appartenente al ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi, il vice direttore ginnico-sportivo, il direttore ginnico-sportivo e il direttore ginnico-sportivo-vicedirigente partecipano all'attività dei dirigenti ginnico-sportivi e li sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

 

2. I dirigenti ginnico-sportivi sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B. Essi esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.

 

Art. 62.

Accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi.

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

 

a) godimento dei diritti politici;

 

 

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

 

 

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

 

d) laurea magistrale in scienze motorie o sportive, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

 

 

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

 

 

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

 

2. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso di cui al comma 1, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo motorio o sportivo rilasciati in sede di attuazione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché i diplomi di laurea in scienze motorie, e i titoli di studio ad essi equiparati, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

 

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice, i criteri di formazione della graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

 

4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti anche attitudinali prescritti, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

 

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

 

6. I vincitori del concorso sono nominati vice direttori ginnico-sportivi in prova.

 

 

Art. 63.

Periodo di prova e nomina a vice direttore ginnico-sportivo.

1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi di applicazione pratica presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o le articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I piani di studi, le modalità di svolgimento del corso di formazione e del relativo esame, e del periodo di applicazione pratica, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

 

2. A conclusione del periodo di prova, i vice direttori ginnico-sportivi in prova conseguono la nomina a vice direttore ginnico-sportivo, sulla base della graduatoria di fine corso e della relazione del responsabile dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1.

 

3. I vice direttori ginnico-sportivi in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio o del direttore dell'Istituto superiore antincendi.

 

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

 

5. L'assegnazione dei vice direttori ginnico-sportivi alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

 

 

Art. 64.

Promozione a direttore ginnico-sportivo.

1. La promozione a direttore ginnico-sportivo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice direttori ginnico-sportivi che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

 

 

Art. 65.

Promozione a direttore ginnico-sportivo - vicedirigente.

1. La promozione a direttore ginnico-sportivo-vicedirigente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori ginnico-sportivi che abbiano compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

 

 

Art. 66.

Nomina a primo dirigente ginnico-sportivo.

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori ginnico-sportivi-vicedirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

 

2. La nomina a primo dirigente ginnico-sportivo decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.

 

3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico-gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.

 

4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 2.

 

 

Art. 67.

Promozione a dirigente superiore ginnico-sportivo.

1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore ginnico-sportivo si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i primi dirigenti ginnico-sportivi che, alla stessa data, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3.

 

2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

 

 

Capo IV

 

Disposizioni comuni al personale dirigente e direttivo del corpo nazionale dei vigili del fuoco

 

Art. 68.

Individuazione degli incarichi di livello dirigenziale.

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei Ministeri, gli incarichi da conferire ai primi dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso provvedimento sono individuati gli incarichi da conferire ai dirigenti superiori, ivi compresi quelli di particolare rilevanza. Per gli incarichi individuati ai sensi del presente comma, le funzioni vicarie, la provvisoria sostituzione del titolare, in caso di assenza o di impedimento, e la reggenza, in attesa della nomina del titolare, sono riservate ad un altro dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o ad un funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi del Corpo.

 

2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione degli incarichi di cui allo stesso comma (4).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(4) I criteri generali per il conferimento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori dei vari ruoli dirigenziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stati determinati con D.M. 5 luglio 2006 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 13 ottobre 2006, n. 239).

 

 

Art. 69.

Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale.

1. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alle attitudini individuali e alla capacità professionale, alle peculiarità della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare e degli obiettivi e dei programmi da realizzare.

 

2. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico è determinata la durata dello stesso, che è correlata agli obiettivi da conseguire e che, comunque, non può eccedere il termine di tre anni per i dirigenti generali e di cinque anni per i primi dirigenti e i dirigenti superiori. Gli incarichi sono rinnovabili. La preposizione del medesimo primo dirigente o dirigente superiore ad un determinato incarico non può avere comunque una durata complessiva superiore a dieci anni consecutivi. Gli incarichi sono revocabili prima della scadenza per sopravvenute esigenze di servizio.

 

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti generali con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

4. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sulla base dei criteri generali preventivamente definiti con decreto del capo del Dipartimento medesimo.

 

5. Restano ferme le disposizioni degli articoli 74 e 133, concernenti rispettivamente il collocamento in disponibilità e il comando e il collocamento fuori ruolo.

 

 

Art. 70.

Valutazione annuale dei direttivi e dei dirigenti.

1. L'amministrazione, anche sulla base dei risultati del controllo di gestione, valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti superiori, dei primi dirigenti e dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.

 

2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il personale interessato presenta, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

 

3. Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato, costituito con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile e composto dal dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento medesimo e da un dirigente generale del Corpo, scelto secondo il criterio della rotazione tra quelli in servizio presso gli uffici centrali e periferici, redige la scheda di valutazione di ciascun dirigente superiore e primo dirigente.

 

4. Entro la data di cui al comma 3, la scheda di valutazione di ciascun funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi è redatta, sulla base della relazione di cui al comma 2, dai seguenti organi:

 

a) nell'ambito delle strutture centrali dell'amministrazione dell'interno, dal dirigente dell'area o ufficio ovvero dal capo dell'ufficio di staff, da cui il funzionario dipende direttamente;

 

 

b) nelle direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e nei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dal primo dirigente dal quale il funzionario dipende direttamente. Nell'ipotesi in cui il funzionario non dipenda da un primo dirigente, la scheda di valutazione è redatta rispettivamente dal direttore regionale e dal comandante provinciale.

 

5. Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione ovvero la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 53 del testo unico. I riferimenti al consiglio di amministrazione e al rapporto informativo, contenuti nel predetto articolo, si intendono effettuati, rispettivamente, al capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e alla scheda di valutazione

 

6. Le schede di valutazione, ciascuna comunicata al personale interessato e corredata della relazione presentata dallo stesso, sono inoltrate al capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che formula il giudizio valutativo finale entro il 30 giugno di ciascun anno, attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo non superiore a cento.

 

7. Il giudizio valutativo finale è notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione.

 

8. I contenuti della relazione di cui al comma 2 e della scheda di valutazione connessa, le modalità della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti, anche in modo differenziato per il personale direttivo e per quello dirigente, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

 

9. L'esito della valutazione è tenuto in considerazione ai fini dell'eventuale revoca dell'incarico ricoperto, dell'affidamento di nuovi incarichi, della progressione in carriera dei direttivi e dei primi dirigenti e dell'attribuzione annuale della retribuzione di risultato ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori.

 

 

Art. 71.

Norme relative agli scrutini di promozione.

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, determina con cadenza triennale: le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ai fini della progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; i criteri per l'attribuzione dei punteggi ai predetti titoli e alle schede di valutazione di cui all'articolo 70; il periodo temporale di riferimento per la valutabilità dei titoli e delle schede e il coefficiente minimo di idoneità alla promozione, che comunque non può essere fissato in misura inferiore alla metà del punteggio complessivo massimo previsto.

 

2. Il consiglio di amministrazione, sulla base della proposta di graduatoria di merito formulata dalla commissione per la progressione in carriera, conferisce le promozioni alle qualifiche di direttore-vicedirigente e di dirigente superiore e approva la graduatoria per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente, motivando le decisioni adottate in difformità alla proposta formulata dalla commissione.

 

3. Non è ammesso a scrutinio il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente che:

 

a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 70 un punteggio inferiore a ottanta;

 

 

b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sanzione pecuniaria;

 

 

c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

4. È sospeso dagli scrutini il personale di cui al comma 1 rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 58, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nei confronti di tale personale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 95 del testo unico.

 

 

Art. 72.

Commissione per la progressione in carriera.

1. Il Ministro dell'interno costituisce con cadenza biennale la commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, presieduta dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e composta dal dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento e da due dirigenti generali del Corpo, uno in servizio presso gli uffici centrali e uno presso gli uffici periferici, scelti secondo il criterio della rotazione.

 

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, la Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.

 

3. La commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di direttore-vicedirigente e di dirigente superiore e per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente, sulla base dei criteri di scrutinio determinati dal consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 71, comma 1.

 

 

Art. 73.

Verifica dei risultati e responsabilità dirigenziale.

1. La verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'espletamento degli incarichi di funzione conferiti, è effettuata sulla base delle modalità e garanzie stabilite dal regolamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'esito negativo della verifica comporta per il dirigente la revoca dell'incarico ricoperto e la destinazione ad altro incarico. Si osservano le disposizioni dell'articolo 69.

 

2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, il dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa contestazione e valutazione degli elementi eventualmente dallo stesso forniti nel termine congruo assegnato all'atto della contestazione, può essere escluso, con decreto del Ministro dell'interno, da ogni incarico per un periodo compreso nel limite massimo di tre anni. Allo stesso compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base correlato alla qualifica rivestita. Il provvedimento di esclusione è adottato su conforme parere di un comitato di garanti nominato dal Ministro dell'interno, presieduto da un magistrato amministrativo o contabile e composto dal dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da un esperto in tecniche di valutazione del personale.

 

3. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : «nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

 

 

Art. 74.

Collocamento in disponibilità.

1. I dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere collocati in posizione di disponibilità, entro il limite non eccedente il cinque per cento della dotazione organica e per particolari esigenze di servizio, anche per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato.

 

2. I dirigenti di cui all'articolo 39, comma 3, lettera c), sono collocati in posizione di disponibilità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

 

3. I dirigenti di cui agli articoli 39, comma 3, lettere a) e b), 50, comma 3, e 59, comma 3, sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dell'interno su proposta del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

4. I dirigenti possono permanere nella posizione di disponibilità per un periodo non superiore al triennio. Con provvedimento motivato può esserne disposta la proroga per un ulteriore periodo non superiore a un anno.

 

5. I dirigenti collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica del ruolo cui appartengono. Nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli direttivi è reso indisponibile un posto per ciascun dirigente collocato in disponibilità.

 

 

Art. 75.

Collocamento in disponibilità a domanda.

1. I dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i quali ne facciano richiesta almeno trenta giorni prima dell'ultimo anno di servizio, sono collocati in disponibilità ove ricorrano le particolari esigenze di servizio di cui all'articolo 74 e con le procedure ivi previste, anche oltre il limite percentuale di cui al comma 1 di quest'ultimo articolo, purché abbiano raggiunto una età anagrafica di non meno di un anno e di non più di tre anni inferiore a quella stabilita per il collocamento a riposo.

 

2. I collocamenti in disponibilità previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando l'invarianza della spesa attraverso la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

 

 

Art. 76.

Trattamento economico.

1. Il trattamento economico omnicomprensivo si articola, per i dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in una componente stipendiale di base, nonché in due componenti accessorie, la prima, correlata ai rischi assunti, alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi e alle responsabilità esercitate, la seconda, volta a remunerare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, nonché le maggiori attività effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente. Quest'ultima componente comprende la speciale indennità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87.

 

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri di ufficio attribuite ai dirigenti, in relazione alla qualifica di appartenenza.

 

3. Il procedimento negoziale di cui all'articolo 80 assicura, in relazione alla specificità dei ruoli di livello dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati del trattamento economico, secondo appositi parametri in tale sede definiti.

 

 

Art. 77.

Retribuzione di rischio e di posizione.

1. La componente del trattamento economico, correlata ai rischi assunti, agli incarichi di funzione ricoperti e alle responsabilità esercitate, è attribuita a tutti i dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

2. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione degli incarichi di funzione ricoperti, sulla base della loro rilevanza, dei livelli di responsabilità connessi e delle condizioni di disagio delle sedi, in relazione alle condizioni ambientali e organizzative nelle quali il servizio è svolto.

 

3. La misura della retribuzione di rischio e di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il decreto di cui al comma 2, è determinata attraverso il procedimento negoziale.

 

 

Art. 78.

Retribuzione di risultato.

1. La retribuzione di risultato è attribuita secondo i parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto dell'efficacia, della tempestività e dell'efficienza del lavoro svolto, nonché delle maggiori attività effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente. La valutazione dei risultati conseguiti dai singoli dirigenti, ai fini della determinazione della relativa retribuzione, è effettuata annualmente con le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno:

 

a) per i dirigenti generali, dal Ministro dell'interno;

 

 

b) per i dirigenti superiori e i primi dirigenti, dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

 

Art. 79.

Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti.

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al personale appartenente alle qualifiche direttive che abbia compiuto sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche medesime è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio.

 

2. Al personale appartenente alle qualifiche di primo dirigente è attribuito uno scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio maturato complessivamente nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti.

 

3. Gli scatti convenzionali di cui ai commi 1 e 2 non sono attribuiti al personale che nel triennio precedente abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 70 un punteggio inferiore a ottanta o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

4. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 3. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 95 del testo unico.

 

5. Gli scatti convenzionali sono riassorbiti all'atto dell'accesso alla qualifica o ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

 

 

Capo V

 

Procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente

 

Art. 80.

Ambito di applicazione.

1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene attraverso un apposito procedimento negoziale, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico».

 

2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici.

 

3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 82 e non disciplinate per il personale direttivo e dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

 

Art. 81.

Delegazoni negoziali.

1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego (5).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(5)  La delegazione sindacale di cui al presente articolo è stata individuata, per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, con D.M. 3 maggio 2006 (Gazz. Uff. 1° giugno 2006, n. 126).

 

Art. 82.

Materie di negoziazione.

1. Formano oggetto del procedimento negoziale:

 

a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario del personale appartenente ai ruoli dei direttivi, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziate dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati;

 

 

b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto;

 

 

c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari;

 

 

d) il tempo di lavoro e, limitatamente al personale appartenente al ruolo dei direttivi, l'orario di lavoro;

 

 

e) il congedo ordinario e straordinario;

 

 

f) la reperibilità;

 

 

g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

 

 

h) i permessi brevi per esigenze personali;

 

 

i) il patrocinio legale e la tutela assicurativa;

 

 

l) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale;

 

 

m) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale;

 

 

n) le procedure di raffreddamento dei conflitti;

 

 

o) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;

 

 

p) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli.

 

2. L'ipotesi di accordo di cui all'articolo 83, comma 1, può prevedere, in caso di vacanza contrattuale, l'attribuzione di elementi retributivi provvisori percentualmente correlati al tasso di inflazione programmato, secondo le regole generali stabilite per il pubblico impiego.

 

 

Art. 83.

Procedura di negoziazione.

1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 80, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 81 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.

 

2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 81, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino più del cinquanta per cento del dato associativo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate.

 

3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

 

4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonché nel bilancio.

 

5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

 

6. Lo schema di decreto che recepisce l'ipotesi di accordo, unitamente alla documentazione di cui al comma 4, è trasmesso alla Corte dei conti, ai fini della certificazione dell'attendibilità dei costi quantificati e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 6 e 7 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.

 

 

Art. 84.

Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati.

1. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 80, comma 2, possono essere conclusi accordi integrativi nazionali tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo quadriennale di cui all'articolo 83, comma 1.

 

2. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 80, comma 2, sono conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico tra una delegazione di parte pubblica presieduta rispettivamente dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o da un suo delegato e dai titolari degli uffici periferici interessati e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture centrali e periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo quadriennale di cui all'articolo 83, comma 1. Le trattative si svolgono in un'unica sessione negoziale, salvo per le materie che per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche.

 

3. Le delegazioni di parte pubblica non possono sottoscrivere accordi integrativi nazionali e accordi decentrati in contrasto con i vincoli risultanti dal decreto di cui all'articolo 80, comma 2, o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

 

 

TITOLO III

 

Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche.

 

Capo I

 

Ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici

 

Art. 85.

 Istituzione dei ruoli.

1. Per le esigenze organizzative e operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse a quelle istituzionali, sono istituiti i seguenti ruoli del personale che svolge attività tecniche, amiministrativo-contabili e tecnico-informatiche:

 

a) ruolo degli operatori;

 

 

b) ruolo degli assistenti;

 

 

c) ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili;

 

 

d) ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici;

 

 

e) ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori;

 

 

f) ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori.

 

2. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1 svolge le mansioni proprie della qualifica di appartenenza anche in supporto a strutture operative e in località colpite da grave calamità pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.

 

3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue: funzionari direttori, sostituti direttori e collaboratori, assistenti, operatori.

 

4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

 

 

Capo II

 

Ruolo degli operatori

 

Art. 86.

Articolazione del ruolo degli operatori.

1. Il ruolo degli operatori è articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

 

a) operatore;

 

 

b) operatore tecnico;

 

 

c) operatore professionale;

 

 

d) operatore esperto.

 

2. Ciascuna delle qualifiche previste dal comma 1 comprende più attività fondate sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta e ai requisiti di accesso. All'individuazione delle attività si provvede con decreto del Ministro dell'interno.

 

 

Art. 87.

Mansioni del personale appartenente al ruolo degli operatori.

1. Il personale appartenente al ruolo degli operatori svolge mansioni richiedenti conoscenze di natura tecnica e amministrativa e capacità di utilizzazione e manutenzione di mezzi, ivi compresi gli autoveicoli; svolge gli adempimenti, anche manuali, occorrenti alla regolare funzionalità della struttura o dell'ufficio cui è addetto, mediante l'utilizzo di apparecchiature semplici o complesse di uso semplice, anche informatiche; svolge compiti di distribuzione, conservazione e archiviazione di atti e documenti, ovvero di ricezione, protocollo e spedizione.

 

 

Art. 88.

Accesso al ruolo degli operatori.

1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, l'assunzione nelle qualifiche di operatore e di operatore tecnico avviene mediante selezione tra i cittadini italiani iscritti nelle liste di collocamento in possesso dei seguenti requisiti:

 

a) godimento dei diritti politici;

 

 

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

 

 

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

 

d) titolo di studio della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche attività;

 

 

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

 

 

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

 

2. Alla selezione non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

 

3. Il numero dei posti conferibili per ciascun settore di attività, la determinazione e le modalità di svolgimento delle prove di esame e i programmi sono stabiliti nella richiesta di bando di offerta, nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale di cui all'articolo 86, comma 2.

 

4. I candidati sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti.

 

5. La selezione, consistente nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative, tende ad accertare l'idoneità dei candidati a svolgere le mansioni proprie della qualifica e non comporta valutazione comparativa.

 

6. Possono essere nominati, a domanda, operatori od operatori tecnici, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

 

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

 

8. I candidati utilmente selezionati sono avviati al servizio e, a conclusione dei periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina alla qualifica per la quale sono stati selezionati, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento.

 

9. I candidati di cui al comma 8 sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando cui sono applicati.

 

 

Art. 89.

Promozioni alle qualifiche superiori.

1. Nell'ambito del ruolo degli operatori, la promozione da una qualifica a quella superiore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

 

Capo III

 

Ruolo degli assistenti

 

Art. 90.

Articolazione del ruolo degli assistenti.

1. Il ruolo degli assistenti è articolato in due qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

 

a) assistente;

 

 

b) assistente capo.

 

2. In relazione alla diversità delle mansioni previste, le qualifiche di assistente e di assistente capo comprendono i profili professionali di assistente amministrativo-contabile, assistente amministrativo-contabile capo, assistente tecnico-informatico e assistente tecnico-informatico capo. Le dotazioni organiche dei predetti profili professionali sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, nel rispetto della dotazione organica fissata, per le qualifiche di assistente e assistente capo, nella tabella A allegata al presente decreto e nei regolamenti ministeriali di cui all'articolo 141, comma 1. Prima dell'adozione, il decreto ministeriale è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

 

 

Art. 91.

Mansioni del personale appartente al ruolo degli assistenti.

1. ll personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo-contabile e assistente amministrativo-contabile capo esercita nel settore di impiego attività di coordinamento e controllo di unità operative di livello inferiore; svolge anche attività di reperimento e rilascio di informazioni elementari; collabora con le professionalità superiori, anche attraverso la redazione e la compilazione di documenti e modulistica, la predisposizione, la classificazione e il controllo di atti e la tenuta di strumenti di registrazione e di archiviazione; partecipa alla formazione del personale di livello inferiore; ad esso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini.

 

2. Il personale appartenente ai profili professionali di assistente tecnico-informatico e di assistente tecnico-informatico capo esercita nel settore di impiego, nell'ambito della specifica professionalità tecnica posseduta e nel quadro di indirizzi definiti, funzioni in materie tecniche e informatiche, fornendo supporto alle professionalità superiori; svolge attività di installazione, esercizio e manutenzione di reti e impianti tecnici, di gestione di sistemi di controllo e supervisione, di risoluzione di anomalie di funzionamento di varia complessità su prodotti e sistemi; partecipa alla formazione del personale di livello inferiore; ad esso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini.

 

 

Art. 92.

Immissione nel ruolo degli assistenti.

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli assistenti avviene:

 

a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di operatore esperto;

 

 

b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, prova pratica ed esame scritto e successivo corso di formazione professionale, riservato al personale del ruolo degli operatori che, alla predetta data, abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalità di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza, con decreto del Ministro dell'interno.

 

2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parità di punteggio prevalgono nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

 

4. Gli operatori esperti ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso.

 

5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei al concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.

 

6. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina ad assistente nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori dal concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.

 

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.

 

 

Art. 93.

Promozione ad assistente capo.

1. La promozione alla qualifica di assistente capo è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli assistenti che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

 

Art. 94.

Attribuzione di uno scatto convenzionale agli assistenti capo.

1. Agli assistenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

 

2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.

 

4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

 

 

Capo IV

 

Ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili

 

Art. 95.

Articolazione del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili.

1. Il ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili è articolato in cinque qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

 

a) vice collaboratore amministrativo-contabile;

 

 

b) collaboratore amministrativo-contabile;

 

 

c) collaboratore amministrativo-contabile esperto;

 

 

d) sostituto direttore amministrativo-contabile;

 

 

e) sostituto direttore amministrativo-contabile capo.

 

 

Art. 96.

Funzioni del personale appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili.

1. Il personale appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili svolge, nell'ambito della specifica professionalità posseduta e nel quadro di indirizzi definiti, funzioni in materia amministrativa e contabile, fornendo supporto tecnico-amministrativo alle professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature di uso comune; svolge attività amministrative, istruttorie e di revisione contabile ovvero esegue operazioni di contabilizzazione ed economato, cassa e magazzino, di tenuta e gestione di archivi; in assenza di specifiche professionalità superiori, svolge funzioni di consegnatario e cassa anche con servizio di sportello; svolge mansioni di segretario in commissioni anche di concorso.

 

2. Ai sostituti direttori amministrativo-contabili e ai sostituti direttori amministrativo-contabili capo, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini nonché responsabilità di coordinamento di struttura. Possono collaborare direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, e firmare congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collaborano alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo con riferimento al proprio settore di competenza. Ai sostituti direttori amministrativo-contabili capo possono essere attribuiti il coordinamento di più strutture, sotto la responsabilità del dirigente o di un suo delegato, nonché, in relazione alla preparazione posseduta, compiti di formazione del personale.

 

 

Art. 97.

Accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili.

1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili avviene:

 

a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso per esami, consistenti in due prove scritte e un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;

 

 

b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'articolo 98, comma 1, lettera d), e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

 

3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo periodo di prova, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

 

4. Le prove del concorso vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste.

 

5. Possono essere nominati, a domanda, vice collaboratori amministrativo-contabili in prova, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 98, comma 4.

 

6. Le disposizioni del comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

 

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

 

 

Art. 98.

Requisiti per la nomina a vice collaboratore amministrativo-contabile.

1. L'assunzione dei vice collaboratori amministrativo-contabili di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

 

a) godimento dei diritti politici;

 

 

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

 

 

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

 

d) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

 

 

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

 

 

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

 

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso (6).

 

3. A parità di merito l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

 

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

 

5. I vincitori del concorso sono nominati vice collaboratori amministrativo-contabili in prova.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(6)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 27 aprile 2006 per i collaboratori ed i sostituti direttori tecnico-informatici e il D.M. 27 aprile 2006 per i collaboratori ed i sostituti direttori amministrativo-contabili.

 

 

Art. 99.

Periodo di prova e nomina a vice collaboratore amministrativo-contabile.

1. I vice collaboratori amministrativo-contabili in prova sono avviati al servizio e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina a vice collaboratori amministrativo-contabili, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento.

 

2. Durante il periodo di prova i vice collaboratori amministrativo-contabili in prova frequentano un corso di formazione teorico-pratico della durata di due mesi. I piani di studi e le modalità di svolgimento del corso, nonché quelle degli esami finali sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. L'esito dell'esame è valutato ai fini del superamento del periodo di prova.

 

3. I vice collaboratori amministrativo-contabili in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio.

 

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

 

Art. 100.

Promozione a collaboratore amministrativo-contabile.

1. La promozione alla qualifica di collaboratore amministrativo-contabile è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice collaboratori amministrativo-contabili che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

 

Art. 101.

Promozione a collaboratore amministrativo-contabile esperto.

1. La promozione alla qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai collaboratori amministrativo-contabili che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

 

Art. 102.

Attribuzione di uno scatto convenzionale ai collaboratori amministrativo-contabili esperti.

1. Ai collaboratori amministrativo-contabili esperti che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

 

2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto, dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.

 

4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

 

 

Art. 103.

 Promozione a sostituto direttore amministrativo-contabile.

1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per esami e titoli, al quale sono ammessi i collaboratori amministrativo-contabili esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

 

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

 

 

Art. 104.

Promozione a sostituto direttore amministrativo-contabile capo.

1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile capo è conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai sostituti direttori amministrativo-contabili che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

 

Art. 105.

Sostituto direttore amministrativo-contabile capo «esperto».

1. Ai sostituti direttori amministrativo-contabili capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Essi, ferma restando la qualifica rivestita, assumono contestualmente la denominazione di «esperto».

 

2. I sostituti direttori amministrativo-contabili capo esperti, oltre a quanto già specificato all'articolo 96, collaborano direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative, fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale. Ad essi sono altresì attribuiti incarichi specialistici, richiedenti elevate conoscenze e attitudini e possono essere assegnati l'incarico di responsabile di uffici individuati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonché ulteriori funzioni di particolari rilevanza.

 

3. La denominazione aggiuntiva e lo scatto convenzionale di cui al comma 1 sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

4. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione della denominazione aggiuntiva e dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 3. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.

 

5. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

 

 

Capo V

 

Ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-infomatici

 

Art. 106.

Articolazione del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici.

1. Il ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici è articolato in cinque qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

 

a) vice collaboratore tecnico-informatico;

 

 

b) collaboratore tecnico-informatico;

 

c) collaboratore tecnico-informatico esperto;

 

 

d) sostituto direttore tecnico-informatico;

 

 

e) sostituto direttore tecnico-informatico capo.

 

 

Art. 107.

Funzioni del personale appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici.

1. Il personale appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici svolge, nell'ambito della specifica professionalità tecnica posseduta e nel quadro di indirizzi definiti, funzioni in materie tecniche e informatiche, fornendo supporto alle professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse; cura la progettazione, la realizzazione, il montaggio, il collaudo di componenti di sistemi realizzati, anche nell'ambito delle attività di ricerca; esegue rilievi e misurazioni di laboratorio, verifiche, controlli e sperimentazione di strumenti, di impianti e di circuiti; svolge attività di installazione, esercizio e manutenzione di reti e impianti tecnici, di gestione di sistemi di controllo e supervisione, di risoluzione di anomalie di funzionamento di varia complessità su prodotti e sistemi, di esercizio dei sistemi informativi e in particolare di supporto operativo all'installazione e manutenzione dei sistemi centrali e periferici. Esegue in modo autonomo le procedure in esercizio, gestisce le anomalie e, nell'ambito delle specifiche competenze acquisite, cura l'esecuzione di procedure e di elaborazioni del ciclo informatico; predispone il manuale informatico; assicura i flussi operativi; realizza i programmi curandone la funzionalità e l'esecuzione.

 

2. Ai sostituti direttori tecnico-informatici e ai sostituti direttori tecnico-informatici capo, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini nonché responsabilità di coordinamento di struttura. Possono collaborare direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale. Ai sostituti direttori tecnico-informatici capo possono essere attribuiti il coordinamento di più strutture, sotto la responsabilità del dirigente o di un suo delegato, nonché, in relazione alla preparazione posseduta, compiti di formazione del personale.

 

 

Art. 108.

Accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici.

1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici avviene:

 

a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso per esami, consistenti in due prove scritte e un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;

 

 

b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'articolo 109, comma 1, lettera d) e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

 

3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo periodo di prova, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

 

4. Le prove del concorso vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste.

 

5. Possono essere nominati, a domanda, vice collaboratori tecnico-informatici in prova, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 109, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 109, comma 4.

 

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

 

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

 

 

Art. 109.

Requisiti per la nomina a vice collaboratore tecnico-informatico.

1. L'assunzione dei vice collaboratori tecnico-informatici di cui all'articolo 108, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

 

a) godimento dei diritti politici;

 

 

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

 

 

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

 

d) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

 

 

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

 

 

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

 

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera d), richiesti per la partecipazione al concorso.

 

3. A parità di merito l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

 

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

 

5. I vincitori del concorso sono nominati vice collaboratori tecnico-informatici in prova.

 

 

Art. 110.

Periodo di prova e nomina a vice collaboratore tecnico-informatico.

1. I vice collaboratori tecnico-informatici in prova sono avviati al servizio e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina a vice collaboratori tecnico-informatici, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento.

 

2. Durante il periodo di prova i vice collaboratori tecnico-informatici in prova frequentano un corso di formazione teorico-pratico della durata di due mesi. I piani di studi e le modalità di svolgimento del corso, nonché quelle degli esami finali sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. L'esito dell'esame è valutato ai fini del superamento del periodo di prova.

 

3. I vice collaboratori tecnico-informatici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio.

 

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

 

 

Art. 111.

Promozione a collaboratore tecnico-informatico.

1. La promozione alla qualifica di collaboratore tecnico-informatico è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice collaboratori tecnico-informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

 

Art. 112.

Promozione a collaboratore tecnico-informatico esperto.

1. La promozione alla qualifica di collaboratore tecnico-informatico esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai collaboratori tecnico-informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

 

 Art. 113.

Attribuzione di uno scatto convenzionale ai collaboratori tecnico-informatici esperti.

1. Ai collaboratori tecnico-informatici esperti che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

 

2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.

 

4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

 

 

Art. 114.

Promozione a sostituto direttore tecnico-informatico.

1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per esami e titoli, al quale sono ammessi i collaboratori tecnico-informatici esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

 

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

 

 

Art. 115.

Promozione a sostituto direttore tecnico-informatico capo.

1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico capo è conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai sostituti direttori tecnico-informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

 

Art. 116.

Sostituto direttore tecnico-informatico capo «esperto».

1. Ai sostituti direttori tecnico-informatici capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Essi, ferma restando la qualifica rivestita, assumono contestualmente la denominazione di «esperto».

 

2. I sostituti direttori tecnico-informatici capo esperti, oltre a quanto specificato all'articolo 107, collaborano direttamente con i primi dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative, fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale. Ad essi sono altresì attribuiti incarichi specialistici, richiedenti elevate conoscenze e attitudini e possono essere assegnati l'incarico di responsabile di uffici individuati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonché ulteriori funzioni di particolare rilevanza.

 

3. La denominazione aggiuntiva e lo scatto convenzionale di cui al comma 1 sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

4. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione della denominazione aggiuntiva e dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 3. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.

 

5. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

 

 

Capo VI

 

Ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori

 

Art. 117.

Articolazione del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori.

1. Il ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori è articolato in tre qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

 

a) funzionario amministrativo-contabile vice direttore;

 

 

b) funzionario amministrativo-contabile direttore;

 

 

c) funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente.

 

 

Art. 118.

Funzioni del personale appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori.

1. Il personale appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori svolge, nel quadro di indirizzi generali, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività amministrativo-contabili, con autonomia e responsabilità organizzative; adotta atti e provvedimenti attribuiti alla sua competenza; svolge attività di studio e di ricerca, attività istruttoria, ispettiva e di verifica finalizzata all'accertamento della concreta applicazione delle normative vigenti e firma congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo in riferimento al proprio settore di competenza; svolge mansioni di consegnatario o economo e agente di cassa; segue le procedure di acquisto, provvedendo anche all'indagine di mercato; svolge attività di predisposizione e redazione di atti e documenti, riferiti all'attività dell'amministrazione, comportanti un elevato grado di complessità, autonomia e responsabilità; segue l'organizzazione dei programmi di formazione, addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale. Il funzionario direttore-vicedirigente, altresì, gestisce, coordina e controlla l'attività amministrativa di processi lavorativi complessi con relative risorse umane e strumentali. Allo stesso possono essere attribuiti, inoltre, incarichi specialistici, richiedenti elevate conoscenze e attitudini e può essere delegato l'esercizio di determinate funzioni dirigenziali.

 

 

Art. 119.

Accesso al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori.

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori avviene mediante pubblico concorso per esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

 

a) godimento dei diritti politici;

 

 

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio l997, n. 127;

 

 

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

 

d) laurea magistrale tra quelle indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 2;

 

 

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

 

 

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

 

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicate le classi delle lauree magistrali ad indirizzo giuridico ed economico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo giuridico ed economico rilasciati in sede di attuazione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

 

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.

 

4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti prescritti, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

 

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

 

6. I vincitori del concorso sono nominati funzionari amministrativo-contabili vice direttori in prova.

 

 

Art. 120.

 Periodo di prova e nomina a funzionario amministrativo-contabile vice direttore.

1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco o gli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I piani di studi, le modalità di svolgimento del corso di formazione e del relativo esame, e del periodo di applicazione pratica nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

 

2. A conclusione del periodo di prova, i funzionari amministrativo-contabili vicedirettori in prova conseguono la nomina a funzionario amministrativo-contabile vicedirettore, sulla base della graduatoria di fine corso e della relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1.

 

3. I funzionari amministrativo-contabili vice direttori in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando presso cui hanno prestato servizio o del direttore dell'Istituto superiore antincendi.

 

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

 

5. L'assegnazione dei funzionari amministrativo-contabili vicedirettori alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

 

 

Art. 121.

 Promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore.

1. La promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai funzionari amministrativo-contabili vicedirettori che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

 

Art. 122.

Promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente.

1. La promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore vicedirigente si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, al quale sono ammessi i funzionari amministrativo-contabili direttori che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nell'ultimo triennio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

 

 

Art. 123.

Attribuzione di uno scatto convenzionale ai funzionari amministrativo-contabili direttori-vicedirigenti.

1. Ai funzionari amministrativo-contabili direttori-vicedirigenti che abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

 

2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.

 

4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

 

 

Capo VII

 

Ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori

 

Art. 124.

Articolazione del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori.

1. Il ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori è articolato in tre qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

 

a) funzionario tecnico-informatico vice direttore;

 

 

b) funzionario tecnico-informatico direttore;

 

 

c) funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente.

 

 

Art. 125.

Funzioni del personale appartenente al ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori.

1. Il personale appartenente al ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori svolge, nell'ambito della specifica professionalità tecnica posseduta, attività di elevata responsabilità in materie tecniche e informatiche; cura la progettazione, la realizzazione e il collaudo su lavorazioni anche realizzate da professionalità inferiori; svolge attività di ricerca, verifica, controllo e sperimentazione di strumenti, di impianti e circuiti. Nel quadro di indirizzi generali, esercita compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività proprie del settore di appartenenza, con autonomia e responsabilità organizzative; svolge attività di stadio e formula progetti particolareggiati e proposte operative nei diversi settori di attività; cura la realizzazione dei programmi; gestisce, coordina e controlla l'attività di uno o più settori nei quali è ripartita la struttura presso la quale è assegnato; segue l'organizzazione dei programmi di formazione, addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale; prefigura la struttura hardware necessaria; gestisce il software di base apportando le eventuali modifiche; effettua l'analisi tecnica di procedure; definisce le specifiche tecniche e le funzioni relative al software, al sistema e alla rete, realizzando prodotti di analisi; valuta prodotti di software e soluzioni hardware; controlla gli standard di funzionamento; coordina e pianifica le attività di sviluppo dei sistemi informatici. Il funzionario direttore-vicedirigente, altresì, gestisce, coordina e controlla l'attività di processi lavorativi complessi con relative risorse umane e strumentali. Allo stesso possono essere attribuiti, inoltre, incarichi specialistici, richiedenti elevate conoscenze e attitudini e può essere delegato l'esercizio di determinate funzioni dirigenziali.

 

 

Art. 126.

Accesso al ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori.

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori avviene mediante pubblico concorso per esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

 

a) godimento dei diritti politici;

 

 

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

 

 

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

 

d) laurea magistrale tra quelle indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 2;

 

 

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

 

 

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

 

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono indicate le classi delle lauree magistrali ad indirizzo tecnico e informatico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Sono fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di laurea specialistica ad indirizzo tecnico e informatico rilasciati in sede di attuazione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

 

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le modalità di svolgimento del concorso medesimo, le prove di esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione delle graduatoria finale.

 

4. Nel concorso il venti per cento dei posti è riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera d), e degli altri requisiti prescritti, con un'anzianità di servizio di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

 

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

 

6. I vincitori del concorso sono nominati funzionari tecnico-informatici vice direttori in prova.

 

 

Art. 127.

Periodo di prova e nomina a funzionario tecnico-informatico vice direttore.

1. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione presso l'Istituto superiore antincendi e tre mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco o gli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I piani di studi, le modalità di svolgimento del corso di formazione, e del relativo esame, e del periodo di applicazione pratica, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo sono fissati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

 

2. A conclusione del periodo di prova, i funzionari tecnico-informatici vice direttori in prova conseguono la nomina a funzionario tecnico-informatico vice direttore, sulla base della graduatoria di fine corso e della relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono inseriti nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1.

 

3. I funzionari tecnico-informatici vice direttori in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando presso cui hanno prestato servizio o del direttore dell'Istituto superiore antincendi.

 

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

 

5. L'assegnazione dei funzionari tecnico-informatici vice direttori alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 1, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

 

 

Art. 128.

Promozione alla qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore.

1. La promozione alla qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai funzionari vice direttori tecnico-informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

 

Art. 129.

Promozione alla qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente.

1. La promozione alla qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, al quale sono ammessi i funzionari tecnico-informatici direttori che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nell'ultimo triennio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.

 

 

Art. 130.

Attribuzione di uno scatto convenzionale ai funzionari tecnico-informatici direttori-vicedirigenti.

1. Ai funzionari tecnico-informatici direttori-vicedirigenti che abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

 

2. Lo scatto convenzionale è attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico.

 

4. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo è attribuito come assegno ad personam riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174.

 

Capo VIII

 

Procedimento negoziale

 

Art. 131.

Norma di rinvio.

1. Gli aspetti economici e giuridici del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche sono definiti nell'ambito del procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo stesso che espleta funzioni tecnico-operative.

 

 

TITOLO IV

 

Disposizioni comuni al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Capo I

 

Disposizioni riguardanti la costituzione, la modificazione e l'estinzione del rapporto di impiego

 

Art. 132.

Accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1. L'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene con le seguenti modalità:

 

a) pubblico concorso ovvero, limitatamente all'accesso nel ruolo degli operatori, avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;

 

 

b) assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio, nei limiti previsti dagli articoli 5, 21, 88, 97 e 108.

 

2. È escluso l'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in casi e con modalità diversi da quelli indicati nel comma 1. In particolare è escluso l'accesso dall'esterno nei ruoli dei dirigenti. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, l'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, l'articolo 23-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, e gli articoli 1, 2, 3 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e ogni altra disposizione che prevede il passaggio tra amministrazioni di personale non idoneo, sotto il profilo psico-fisico, al servizio o all'impiego incondizionati.

 

3. È abrogato l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850.

 

 

 

Art. 133.

Comando e collocamento fuori ruolo.

1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incluso quello di livello dirigenziale, può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, le altre amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici, in relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo non più di cinque unità di personale di livello dirigenziale contemporaneamente (7).

 

2. La posizione di comando cessa al termine fissato e non può avere durata superiore a dodici mesi rinnovabili una sola volta. Tale durata è raddoppiata per il personale di livello dirigenziale.

 

3. Il trattamento economico e ogni altro onere finanziario relativi al personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo sono a carico dell'amministrazione di destinazione (8).

 

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, ivi incluso il comando e il collocamento fuori ruolo del personale delle pubbliche amministrazioni presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 56, 57, 58 e 59 del testo unico, nonché le relative disposizioni di attuazione.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(7) Vedi, anche, il comma 6-septies dell'art. 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(8) Vedi, anche, il comma 6-septies dell'art. 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 134.

Mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneità psico-fisica.

1. Fatte salve le eventuali disposizioni normative più favorevoli vigenti per il personale riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza ma idoneo al proficuo servizio, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile non può procedere alla dispensa del personale dal servizio per inidoneità psico-fisica prima di aver esperito ogni utile tentativo, anche a domanda del dipendente da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità, compatibilmente con le esigenze organizzative del Dipartimento medesimo e con la disponibilità delle dotazioni organiche dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per recuperarlo al servizio attivo, anche attraverso il trasferimento ad altro ruolo e qualifica del Corpo, previo corso di riqualificazione.

 

2. Al fine di consentire il recupero al servizio attivo del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi, in previsione della sua riammissione al termine dell'assenza per infortunio o malattia, nel rispetto dell'articolo 12 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile invia ai competenti organismi sanitari una specifica richiesta di parere per stabilire se il dipendente, sulla base dei parametri psico-fisici previsti per il personale tecnico-operativo, sia totalmente o parzialmente inabile al servizio. Nel caso di inabilità parziale, il Dipartimento individua, sulla base delle funzioni proprie della qualifica, le attività tecnico-operative correlate al soccorso, compatibili con lo stato di salute, che il dipendente può continuare a svolgere, permanendo nella qualifica di appartenenza. L'attuazione del principio di tutela del dipendente è comunque conciliato con la piena funzionalità operativa dei servizi istituzionali di soccorso.

 

3. Il personale di cui al comma 1, che dai ruoli tecnico-operativi acconsente di transitare nei ruoli tecnici amministrativo-contabili o tecnico-informatici, è collocato in altra qualifica dello stesso livello retributivo nella sede ove presta servizio ovvero, previo accordo con il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in altra sede. Il Dipartimento può valutare i casi in cui il transito sia effettuabile anche in soprannumero.

 

4. Il personale transitato ai sensi del comma 3 conserva l'anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del trasferimento, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile non riassorbibile e non rivalutabile. Dal momento del nuovo inquadramento, il trattamento economico del dipendente segue la dinamica retributiva prevista per la nuova qualifica, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di infermità riconosciuta per causa di servizio.

 

5. Il personale transitato nei ruoli tecnici, amministrativo-contabili o tecnico-informatici ai sensi del comma 3, qualora la competente commissione medica ne verifichi il recupero dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di provenienza, può essere riammesso nella qualifica medesima, a domanda presentata entro cinque anni dalla data del trasferimento, compatibilmente con le esigenze organizzative e nei limiti delle disponibilità della dotazione organica. In caso di accoglimento della domanda, il dipendente è riammesso, entro quindici giorni dalla notifica del giudizio di idoneità psico-fisica, nel ruolo, nella posizione economica e nella qualifica rivestiti al momento del trasferimento nei ruoli tecnici, amministrativo-contabili o tecnico-informatici, con l'attribuzione del trattamento economico correlato e il riassorbimento dell'eventuale assegno ad personam corrisposto nel precedente transito.

 

 

Art. 135.

Riammissione in servizio.

1. Il personale il cui rapporto di impiegato sia cessato per effetto di dimissioni o di dispensa per motivi di salute può richiedere, entro cinque anni dalla data della cessazione del rapporto di impiego, la riammissione in servizio. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile si pronuncia motivatamente, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di accoglimento, il dipendente è ricollocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione.

 

2. La facoltà di cui al comma 1 è data al personale, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di leggi relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana.

 

3. La riammissione in servizio è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nelle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente nonché al positivo accertamento dell'idoneità psico-fisica, qualora la cessazione del rapporto sia stata determinata da motivi di salute.

 

4. Qualora, per effetto della cessazione del rapporto di impiego, il personale goda di trattamento pensionistico, si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo tra trattamento retributivo e trattamento pensionistico.

 

 

Art. 136.

Cause di cessazione dal servizio e limiti di età per il collocamento a riposo.

1. Le cause di cessazione dal servizio del personale di cui al presente decreto sono quelle previste dal testo unico, nonché dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

 

2. I limiti di età per il collocamento a riposo continuano ad essere disciplinati dall'articolo 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, come sostituito dall'articolo 14 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, dagli articoli 2, comma 1, e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, nonché dall'articolo 5 della legge 30 settembre 2004, n. 252.

 

 

Capo II

 

Altre disposizioni comuni

 

Art. 137.

Diritti e prerogative sindacali nelle sedi di servizio.

 

1. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la libertà, l'attività, i diritti e le prerogative sindacali nelle sedi di servizio sono disciplinati e tutelati nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I riferimenti all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), contenuti nel predetto articolo 42 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si intendono effettuati al Dipartimento della funzione pubblica.

 

2. In ragione dell'unicità del procedimento negoziale previsto per il personale appartenente alle qualifiche direttive e dirigenziali e della tendenziale omogeneità dei rispettivi ordinamenti, i diritti e le prerogative sindacali sono riconosciuti al personale direttivo nelle medesime forme previste per il personale di livello dirigenziale.

 

Art. 138.

Diritti e doveri del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1. I diritti e i doveri del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono disciplinati dal presente decreto e dai regolamenti attuativi del medesimo. Per quanto non previsto dalle predette disposizioni, si applicano, in quanto compatibili, il testo unico e le altre leggi e regolamenti relativi agli impiegati civili dello Stato.

 

2. Nei casi in cui non siano applicabili, ai sensi del comma 1, norme di legge o di regolamento o comunque per gli aspetti non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti, i doveri del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere integrati o specificati dai codici di comportamento adottati ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

 

 

Art. 139.

Sanzioni disciplinari.

1. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità dettata dall'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che viola i doveri del servizio indicati da leggi, regolamenti o codici di comportamento ovvero conseguenti all'emanazione di una disposizione di servizio commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni:

 

a) rimprovero orale;

 

 

b) rimprovero scritto;

 

 

c) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;

 

 

d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;

 

 

e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi;

 

 

f) destituzione con preavviso;

 

 

g) destituzione senza preavviso.

 

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi che si traggono dalle disposizioni dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

 

a) la tipologia delle infrazioni per le quali ciascuna sanzione disciplinare è inflitta;

 

 

b) i criteri da adottare da parte dell'organo sanzionatorio ai fini della gradualità e proporzionalità delle sanzioni, nonché della maggiorazione delle sanzioni medesime nei casi di reiterazione di infrazioni della stessa natura e di concorso di più infrazioni compiute con un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni connesse tra loro;

 

 

c) gli organi, le fasi, le modalità e i termini del procedimento disciplinare, assicurando l'adeguata salvaguardia dei diritti di difesa del personale, anche attraverso la previsione di garanzie progressivamente crescenti con la gravità dell'infrazione contestata;

 

 

d) le fasi, le modalità e i termini del procedimento di impugnazione delle sanzioni davanti al collegio arbitrale di disciplina;

 

 

e) i casi, le modalità e gli effetti della riapertura del procedimento disciplinare e della riabilitazione;

 

 

f) i casi e le modalità della sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in pendenza del procedimento disciplinare;

 

 

g) le disposizioni transitorie in relazione anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma.

 

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì disciplinati, nel rispetto delle disposizioni della legge 27 marzo 2001, n. 97 e per i profili da questa non diversamente regolati, il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale e la sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in caso di procedimento penale.

 

4. Il regolamento indicato al comma 2 può anche prevedere la riproduzione delle corrispondenti disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

 

Art. 140.

Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1. Il regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

Art. 141.

Modifica e ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1. Al fine di assicurare l'indispensabile flessibilità di adeguamento delle dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al presente decreto alle variabili e contingenti necessità operative e di servizio, la modifica delle dotazioni stesse è disposta, salvo quanto previsto al periodo successivo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, assicurando l'invarianza degli oneri di bilancio. Per la modifica delle dotazioni organiche relative alle qualifiche di livello dirigenziale generale si applica l'articolo 17, comma 4-bis, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (9).

 

2. Alla ripartizione delle dotazioni organiche di cui al comma 1 nelle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(9)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 8 maggio 2006, n. 222.

 

 

Art. 142.

Formazione del personale.

1. La formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è assicurata durante lo svolgimento dell'intera carriera. Oltre ai corsi di formazione iniziale necessari ai fini dell'assunzione in servizio, dei passaggi interni di qualifica e di ruolo e dell'accesso alle qualifiche di primo dirigente, sono effettuati a cura della Scuola per la formazione di base, dell'Istituto superiore antincendi e dei poli didattici territoriali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento, riconversione e specializzazione.

 

2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso o di intesa con altre scuole delle amministrazioni statali ovvero con soggetti pubblici e privati, nonché di periodi di studio presso amministrazioni e istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e organizzazioni internazionali.

 

3. Nell'ambito dei percorsi formativi di cui al comma 2, possono essere attivati, per il perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione, corsi di formazione di livello universitario e corsi di formazione. Al personale che abbia frequentato i predetti corsi, i crediti formativi acquisiti sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), ovvero di quelli di cui al comma 9, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, dello stesso decreto ministeriale.

 

4. La formazione si realizza attraverso programmi annuali definiti dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro contenute nei decreti del Presidente della Repubblica emanati a conclusione dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 34 e 80. I programmi indicano le metodologie formative, incluse quelle multimediali, da adottare in riferimento ai diversi destinatari e tengono conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, della normativa vigente da applicare, delle caratteristiche tecnologiche e organizzative dell'ambiente di lavoro e delle innovazioni introdotte nell'organizzazione del lavoro, dell'esigenza di accrescere il grado di operatività del personale in relazione alle funzioni da svolgere.

 

5. I corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento, riconversione e specializzazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato da un apposito titolo rilasciato dagli istituti di istruzione che li hanno attuati.

 

6. Il personale che partecipa ai corsi di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'amministrazione. I corsi sono tenuti di norma durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio, al personale spetta il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti.

 

7. Il personale ammesso a partecipare ai corsi di formazione è individuato in base alle esigenze tecniche e organizzative dei vari uffici, nonché a quelle di qualificazione professionale del personale medesimo, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali dei singoli e garantendo pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

8. Il personale dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi e quello appartenente a professionalità elevate o specialistiche possono essere autorizzati, a domanda, ad assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno per seguire, in Italia o all'estero, corsi di formazione non previsti nei programmi annuali o comunque non finanziabili in relazione alle risorse finanziarie disponibili, vertenti su materie di interesse per il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Durante tale periodo ai funzionari autorizzati non è corrisposto alcun trattamento economico. Il predetto periodo è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio, del collocamento a riposo e del relativo trattamento di quiescenza. I funzionari sono tenuti a versare l'importo dei contributi e delle ritenute a carico di quest'ultima, quali previsti dalla legge, sul trattamento economico spettante. Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non più di cinque unità di personale contemporaneamente, di cui al massimo tre di livello dirigenziale, fatta salva la facoltà per il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di far valere ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

 

9. Qualora il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile riconosca la stretta ed effettiva connessione delle iniziative di formazione svolte dal funzionario ai sensi del comma 8 con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, esso può concorrere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.

 

 

Art. 143.

Norme relative agli scrutini di promozione e ai concorsi.

1. Gli scrutini di promozione previsti nel presente decreto sono effettuati dal consiglio di amministrazione di cui all'articolo 146 del testo unico, sulla base dei criteri di massima approvati dal consiglio medesimo con cadenza triennale.

 

2. Gli scrutini di promozione si svolgono con cadenza annuale. Le promozioni effettuate nei limiti dei posti disponibili nel ruolo al 31 dicembre di ogni anno decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Le promozioni a ruolo aperto, per coloro che le conseguono al primo scrutinio, decorrono a tutti gli effetti dal giorno successivo alla data di compimento dell'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio medesimo.

 

3. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'ammissione agli scrutini di promozione, ai concorsi interni e alle riserve nei concorsi pubblici, previsti dal presente decreto, non si applica l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

 

 

Art. 144.

Disciplina del rapporto di impiego a tempo parziale ed esclusione del telelavoro.

1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici è ammesso a prestare servizio in regime di tempo parziale. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di costituzione dei rapporti di impiego a tempo parziale, i contingenti massimi del personale che può accedervi, le articolazioni della prestazione di servizio ammissibili in relazione ad esigenze di funzionalità degli uffici e le disposizioni transitorie per il graduale passaggio dal regime di tempo parziale vigente a quello previsto dal regolamento medesimo, a decorrere dal centoottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 56 a 64, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 

2. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non è ammesso a prestare servizio attraverso il telelavoro a distanza di cui all'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191.

 

 

TITOLO V

 

Reclutamento e sopravvenuta inidoneità del personale dei gruppi sportivi e della banda musicale del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Capo I

 

Disposizioni relative al personale dei gruppi sportivi

 

Art. 145.

Accesso ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1. L'assunzione del personale da destinare in qualità di atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene, nel limite delle vacanze organiche del ruolo dei vigili del fuoco e nell'ambito di un contingente complessivo non superiore a centoventi unità, mediante pubblico concorso per titoli sportivi e culturali, riservato ai cittadini italiani che, oltre a possedere i requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale previsti dal regolamento di cui al comma 2, siano riconosciuti atleti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali e detengano almeno uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione ai sensi del regolamento medesimo.

 

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:

 

a) i requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta, anche in deroga a quelli previsti dai regolamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c);

 

 

b) le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali dei candidati e quelle di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti o per mancata presentazione agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; in tale ambito è previsto anche che, nei singoli bandi, i posti disponibili possano essere ripartiti tra le varie discipline praticate dai gruppi sportivi ovvero tra le specialità esistenti nell'ambito delle discipline stesse;

 

 

c) la composizione delle commissioni esaminatrici;

 

 

d) le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse;

 

 

e) i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o specialità.

 

3. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.

 

 

Art. 146.

 Impiego in altre attività istituzionali del ruolo di appartenenza e trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità.

1. Gli atleti che perdono l'idoneità alle attività nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per una delle cause previste dal comma 2 sono destinati, con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ad altri compiti di istituto e impiegati in una delle altre attività istituzionali previste per il ruolo di appartenenza, previo accertamento del possesso dei relativi requisiti di idoneità al servizio e frequenza di un corso di aggiornamento professionale della durata non inferiore a tre mesi.

 

2. Le cause che determinano la perdita dell'idoneità alle attività nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono le seguenti:

 

a) aggiornamento qualitativo dell'organico secondo le modalità stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

 

 

b) perdita dei requisiti di idoneità fisica necessari all'espletamento della disciplina sportiva praticata nell'ambito dei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

 

 

c) non riconoscimento della qualità di atleta di interesse nazionale da parte della competente federazione sportiva, per un periodo superiore ai due anni consecutivi;

 

 

d) sospensione definitiva disposta dalla competente federazione sportiva per un periodo superiore agli undici mesi.

 

3. Per le discipline unicamente di squadra, la valutazione sulla perdita di idoneità alle attività nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al comma 2, lettera c), è effettuata con riguardo al piazzamento della rappresentativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la cui fascia di merito è costituita dalla permanenza nella serie A del rispettivo campionato nazionale assoluto.

 

4. Il personale di cui al comma 1, in possesso dei titoli professionali, può, per esigenze di servizio o a domanda presentata entro trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto previsto dal medesimo comma 1, essere trasferito, con decreto del capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa nelle corrispondenti qualiche del personale del Corpo civile nazionale dei vigili del fuoco che espleta attività amministrativo-contabili, tecnico-informatiche e tecniche, nei limiti delle vacanze esistenti nelle dotazioni organiche dei predetti ruoli. Il trasferimento è subordinato al superamento di una prova teorica o pratica le cui modalità sono stabilite con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

 

5. Il personale trasferito ai sensi del comma 4 è inquadrato nella qualifica corrispondente a quella rivestita all'atto del trasferimento, conservando l'anzianità maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento all'atto del trasferimento, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.

 

 

Art. 147.

Assegnazione ai gruppi sportivi di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1. Per particolari esigenze sportive, con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e previo consenso dell'interessato, può essere assegnato ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualità di atleta o tecnico, il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei titoli sportivi individuati con il regolamento di cui all'articolo 145, comma 2.

 

2. Per il periodo dell'assegnazione di cui al comma 1, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nell'ambito del contingente complessivo di cui all'articolo 145, comma 1.

 

3. Al verificarsi delle cause di inidoneità di cui all'articolo 146, comma 2, il personale di cui al comma 1 è reintegrato nelle funzioni proprie della qualifica di appartenenza.

 

 

Capo II

 

Disposizioni relative al personale della banda musicale

 

Art. 148.

Reclutamento e sopravvenuta inidoneità del personale della banda musicale.

1. Per il reclutamento e la sopravvenuta inidoneità del personale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta da trenta orchestrali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 145, 146 e 147. I riferimenti alla qualità di atleta, ai gruppi sportivi e ai titoli sportivi, contenuti nei predetti articoli, si intendono effettuati, rispettivamente, alla qualità di orchestrale, alla banda musicale e ai titoli musicali.

 

 

TITOLO VI

 

Norme di inquadramento, transitorie economico-finanziarie e finali.

 

Capo I

 

Inquadramento del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative

 

Art. 149.

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco.

1. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco.

 

2. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni e meno di dieci anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco qualificato.

 

3. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto dieci anni e meno di quindici anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco esperto.

 

4. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto quindici anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore.

 

5. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto ventitre anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 9.

 

6. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nel predetto ruolo; il personale inquadrato ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 conserva, ai medesimi fini, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

 

7. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

 

 

Art. 150.

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.

1. Il personale appartenente al profilo professionale di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di capo squadra.

 

2. Il personale appartenente al profilo professionale di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di capo squadra esperto.

 

3. Il personale appartenente al profilo professionale di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto tredici anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di capo squadra esperto, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 15.

 

4. Il personale appartenente al profilo professionale di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di capo reparto.

 

5. Il personale appartenente al profilo professionale di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di capo reparto esperto.

 

6. Il personale appartenente al profilo professionale di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto nove anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di capo reparto esperto, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 18.

 

7. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale di cui ai commi 1 e 4 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nel predetto ruolo. Il personale di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 conserva, ai medesimi fini, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

 

8. Gli inquadramenti di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo sono effettuati anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche. Per il periodo di durata del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.

 

9. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

 

 

Art. 151.

Inquadramento del personale appartenente al profilo professionale di assistente tecnico antincendi nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.

1. Il personale appartenente al profilo professionale di assistente tecnico antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di ispettore antincendi esperto. L'inquadramento è effettuato secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianità maturata nel ruolo medesimo.

 

2. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica superiore, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

 

 

Art. 152.

Inquadramento del personale appartenente ai profili professionali di collaboratore tecnico antincendi, collaboratore tecnico antincendi esperto e collaboratore tecnico antincendi capo nelle qualifiche del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.

1. Il personale appartenente al profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi.

 

2. Il personale appartenente al profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi capo.

 

3. Il personale appartenente al profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi capo, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 31 e l'assunzione della denominazione aggiuntiva di «esperto».

 

4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianità maturata nel ruolo medesimo.

 

5. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche. Per il periodo di durata del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.

 

6. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica superiore, il maturato economico, eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

 

7. Il personale inquadrato, ai sensi del comma 2, nella qualifica di sostituto direttore antincendi capo consegue di diritto secondo l'ordine di ruolo, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, lo scatto convenzionale di cui all'articolo 31 e la denominazione aggiuntiva di «esperto», prescindendo dall'anzianità di servizio prevista dal medesimo articolo 31, nei limiti delle cessazioni dal servizio e dei passaggi ad altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, verificatisi al 31 dicembre dell'anno precedente tra il personale inquadrato ai sensi del comma 3 del presente articolo.

 

8. Le disposizioni del comma 7 non si applicano ai sostituti direttori antincendi capo che, nell'ultimo triennio, abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

 

Art. 153.

Concorsi straordinari.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è bandito un concorso straordinario per titoli a trecento posti, per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, riservato al personale inquadrato nelle qualifiche di capo reparto e di capo reparto esperto, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 22, comma 1, lettera d), che non abbia riportato, nell'ultimo biennio, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è bandito un concorso straordinario per titoli a trecentotrentaquattro posti, per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, riservato al personale inquadrato nelle qualifiche di capo squadra esperto, capo reparto e capo reparto esperto, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 22, comma 1, lettera d), che non abbia riportato, nell'ultimo biennio, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse e la composizione delle commissioni esaminatrici.

 

4. Il personale vincitore dei concorsi straordinari di cui al presente articolo e il personale inquadrato, ai sensi degli articoli 149 e 150, nel ruolo dei vigili del fuoco e in quello dei capi squadra e dei capi reparto, eventualmente vincitore dei concorsi ordinari di cui all'articolo 21, sono immessi nella qualifica di ispettore antincendi, conservando, a domanda, il trattamento pensionistico previsto per il ruolo di provenienza, finché permangono nella predetta qualifica o in quella di ispettore antincendi esperto. Per il personale vincitore dei concorsi straordinari, l'immissione nella qualifica decorre dalla data di superamento dei concorsi medesimi. Analoga opzione è riconosciuta al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 151, appartenente al profilo professionale di assistente tecnico antincendi, provenendo dal profilo professionale di capo reparto.

 

 

Capo II

 

Inquadramento del personale direttivo e dirigente

 

Art. 154.

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi.

1. Il personale appartenente al profilo professionale di ispettore antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di direttore.

 

2. Il personale appartenente al profilo professionale di direttore antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di sette anni di effettivo servizio nei profili professionali per l'accesso ai quali era richiesto nel previgente ordinamento il possesso di lauree magistrali ed eventuali titoli abilitativi, è inquadrato nell'istituita qualifica di direttore, collocandosi nel ruolo prima del personale di cui al comma 1.

 

3. Il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore antincendi è inquadrato nell'istituita qualifica di direttore-vicedirigente. Nella medesima qualifica è altresì inquadrato, collocandosi nel ruolo dopo il predetto personale, il personale appartenente al profilo professionale di direttore antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nei profili professionali per l'accesso ai quali era richiesto nel previgente ordinamento il possesso di lauree magistrali ed eventuali titoli abilitativi.

 

4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1 e 2 e quello appartenente nel previgente ordinamento al profilo professionale di coordinatore antincendi inquadrato ai sensi del comma 3 conservano, ai fini della progressione alla qualifica superiore e degli scatti convenzionali, l'anzianità maturata nel predetto ruolo; il personale appartenente al profilo professionale di direttore antincendi inquadrato ai sensi del comma 3 conserva, ai medesimi fini, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

 

5. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

 

Art. 155.

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi medici.

1. Il personale appartenente al profilo professionale di ispettore medico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di direttore medico.

 

2. Il personale appartenente al profilo professionale di direttore medico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di sette anni di effettivo servizio nei profili professionali per l'accesso ai quali era richiesto nel previgente ordinamento il possesso di lauree magistrali ed eventuali titoli abilitativi, è inquadrato nell'istituita qualifica di direttore medico, collocandosi nel ruolo prima del personale di cui al comma 1.

 

3. Il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore medico è inquadrato nell'istituita qualifica di direttore-vicedirigente medico. Nella medesima qualifica è altresì inquadrato, collocandosi nel ruolo dopo il predetto personale, il personale appartenente al profilo professionale di direttore medico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nei profili professionali per l'accesso ai quali era richiesto nel previgente ordinamento il possesso di lauree magistrali ed eventuali titoli abilitativi.

 

4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1 e 2 e quello appartenente al profilo professionale di coordinatore medico inquadrato ai sensi del comma 3 conservano, ai fini della progressione alla qualifica superiore e degli scatti convenzionali, l'anzianità maturata nel predetto ruolo; il personale appartenente al profilo professionale di direttore medico inquadrato ai sensi del comma 3 conserva, ai medesimi fini, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

 

5. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

 

Art. 156.

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi.

1. Il personale appartenente al profilo professionale di ispettore ginnico-sportivo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di direttore ginnico-sportivo.

 

2. Il personale appartenente al profilo professionale di direttore ginnico-sportivo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di sette anni di effettivo servizio nei profili professionali per l'accesso ai quali era richiesto nel previgente ordinamento il possesso di lauree magistrali ed eventuali titoli abilitativi, è inquadrato nell'istituita qualifica di direttore ginnico-sportivo, collocandosi nel ruolo prima del personale di cui al comma 1.

 

3. Il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore ginnico-sportivo è inquadrato nell'istituita qualifica di direttore-vicedirigente ginnico-sportivo. Nella medesima qualifica è altresì inquadrato, collocandosi nel ruolo dopo il predetto personale, il personale appartenente al profilo professionale di direttore ginnico-sportivo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nei profili professionali per l'accesso ai quali era richiesto nel previgente ordinamento il possesso di lauree magistrali ed eventuali titoli abilitativi.

 

4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1 e 2 e quello appartenente al profilo professionale di coordinatore ginnico-sportivo inquadrato ai sensi del comma 3 conservano, ai fini della progressione alla qualifica superiore e degli scatti convenzionali, l'anzianità maturata nel predetto ruolo; il personale appartenente al profilo professionale di direttore ginnico-sportivo inquadrato ai sensi del comma 3 conserva, ai medesimi fini, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

 

5. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico, eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

 

 

Art. 157.

Inquadramento nelle qualifiche di primo dirigente.

1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente alla seconda fascia dirigenziale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato, in relazione alle diverse funzioni espletate, nelle corrispondenti qualifiche di primo dirigente, primo dirigente medico e primo dirigente ginnico-sportivo, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianità maturata nel ruolo medesimo.

 

 

Art. 158.

Concorsi straordinari.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono banditi i seguenti concorsi straordinari:

 

a) selezione interna a venticinque posti per l'accesso alla qualifica di vice direttore, finalizzata alla verifica dell'idoneità professionale, anche mediante prova teorico-pratica, riservata al personale inquadrato, ai sensi dell'articolo 152, commi 1, 2 e 3, nelle qualifiche di sostituto direttore antincendi, in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione prescritti dall'articolo 41, comma 1, lettera d);

 

 

b) concorso per esami a venti posti per l'accesso alla qualifica di vice direttore, riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione prescritti dall'articolo 41, comma 1, lettera d), e di una anzianità di servizio di almeno sette anni;

 

 

c) concorso per esami e titoli a quattro posti per l'accesso alla qualifica di vice direttore medico, riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione prescritti dall'articolo 53, comma 1, lettera d), e di una anzianità di servizio di almeno sette anni;

 

 

d) concorso per esami e titoli a otto posti per l'accesso alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivo, riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 62, comma 1, lettera d), e di una anzianità di servizio di almeno sette anni.

 

2. Non è ammesso alle selezioni e ai concorsi di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nell'ultimo triennio, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno sono stabiliti le modalità di svolgimento delle selezioni e dei concorsi di cui al presente articolo, le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, i criteri di formazione delle graduatorie finali, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

 

4. Il personale positivamente selezionato ai sensi del comma 1, lettera a), è nominato vice direttore ed è ammesso a frequentare un corso di formazione iniziale della durata di sei mesi presso l'Istituto superiore antincendi. Per lo svolgimento del corso e le dimissioni dallo stesso si applicano le disposizioni degli articoli 42 e 43 ovvero, nel caso in cui queste siano incompatibili, quelle dettate con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

 

 

Capo III

 

Inquadramento del personale appartenente al settore aeronavigante

 

Art. 159.

Disposizioni transitorie e di inquadramento del personale appartenente ai profili professionali del settore aeronavigante.

1. In attesa del riordino complessivo dell'ordinamento del personale che espleta peculiari attività, per il cui esercizio è richiesto il possesso di specifiche professionalità e specializzazioni, da attuare in sede di emanazione dei decreti legislativi integrativi previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 30 settembre 2004, n. 252, il personale appartenente ai profili professionali del settore aeronavigante è inquadrato come segue:

 

a) il personale appartenente ai profili professionali di specialista brevettato e di pilota di elicottero brevettato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di capo squadra;

 

 

b) il personale appartenente ai profili professionali di tecnico di elicottero e di pilota di elicottero, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di capo reparto;

 

 

c) il personale appartenente ai profili professionali di specialista di elicottero professionale e di pilota di elicottero professionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi;

 

 

d) il personale appartenente al profilo professionale di elicotterista esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi capo;

 

 

e) il personale appartenente al profilo professionale di elicotterista controllore capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi capo, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 31 e l'assunzione della denominazione aggiuntiva di «esperto»;

 

 

f) il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore aeronavigante, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di direttore-vicedirigente.

 

2. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianità maturata nel ruolo medesimo.

 

3. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

 

4. In relazione all'inquadramento del personale del settore aeronavigante nelle nuove qualifiche, la speciale indennità di volo resta ferma negli importi attualmente in godimento.

 

 

Capo IV

 

Inquadramento del personale che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche

 

Art. 160.

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli operatori.

1. Il personale appartenente al profilo professionale di addetto alle attività di supporto è inquadrato nell'istituita qualifica di operatore.

 

2. Il personale appartenente ai profili professionali di addetto amministrativo e di operatore tecnico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio, è inquadrato nell'istituita qualifica di operatore, collocandosi nel ruolo prima del personale di cui al comma 1.

 

3. Il personale appartenente ai profili professionali di addetto amministrativo e di operatore tecnico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, è inquadrato nell'istituita qualifica di operatore tecnico.

 

4. Il personale appartenente ai profili professionali di operatore amministrativo contabile e di operatore tecnico professionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio, è inquadrato nell'istituita qualifica di operatore professionale.

 

5. Il personale appartenente ai profili professionali di operatore amministrativo contabile e di operatore tecnico professionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, è inquadrato nell'istituita qualifica di operatore esperto.

 

6. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale di cui ai commi 1, 2 e 4 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nel predetto ruolo. Il personale di cui ai commi 3 e 5 conserva, ai medesimi fini, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

 

7. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche. Per il periodo di durata del soprannumero è reso indisponibile un numero complessivamente equivalente, sul piano finanziario, di posti nei ruoli dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili e in quello dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici.

 

8. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

 

Art. 161.

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli assistenti.

1. Il personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo contabile, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio, è inquadrato nell'istituita qualifica di assistente e, nell'ambito di essa, nel profilo professionale di assistente amministrativo contabile.

 

2. Il personale appartenente ai profili professionali di assistente informatico e di assistente tecnico professionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio, è inquadrato nell'istituita qualifica di assistente e, nell'ambito di essa, nel profilo professionale di assistente tecnico-informatico.

 

3. Il personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo contabile, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, è inquadrato nell'istituita qualifica di assistente capo e, nell'ambito di essa, nel profilo professionale di assistente amministrativo-contabile capo.

 

4. Il personale appartenente ai profili professionali di assistente informatico e di assistente tecnico professionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, è inquadrato nell'istituita qualifica di assistente capo e, nell'ambito di essa, nel profilo professionale di assistente tecnico-informatico capo.

 

5. Il personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo contabile, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto tredici anni di effettivo servizio, è inquadrato nell'istituita qualifica di assistente capo e, nell'ambito di essa, nel profilo professionale di assistente amministrativo contabile capo, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 94.

 

6. Il personale appartenente ai profili professionali di assistente informatico e di assistente tecnico professionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia tredici anni di effettivo servizio, è inquadrato nell'istituita qualifica di assistente capo e, nell'ambito di essa, nel profilo professionale di assistente tecnico-informatico capo, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 94.

 

7. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale di cui ai commi 1 e 2 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nel predetto ruolo. Il personale di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 conserva, ai medesimi fini, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

 

8. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche. Per il periodo di durata del soprannumero è reso indisponibile un numero complessivamente equivalente, sul piano finanziario, di posti nei ruoli dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili e in quello dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici.

 

9. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

 

Art. 162.

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili.

1. Il personale appartenente al profilo professionale di ispettore amministrativo, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 98, comma 1, lettera d), in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile.

 

2. Il personale appartenente al profilo professionale di direttore amministrativo, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 98, comma 1, lettera d), in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile capo.

 

3. Il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore amministrativo, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 98, comma 1, lettera d), in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile capo, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 105, assumendo la denominazione aggiuntiva di «esperto».

 

4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, un'anzianità di servizio calcolata ai sensi dell'articolo 171, comma 2. Il personale di cui ai commi 2 e 3 conserva, ai medesimi fini, l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

 

5. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche. Per il periodo di durata del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili.

 

6. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori e comunque sino all'accesso al livello retributivo superiore, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

 

 

Art. 163.

Istituzione del ruolo ad esaurimento degli ispettori amministrativi.

1. Tra i ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta attività amministrativo-contabili è istituito il ruolo ad esaurimento degli ispettori amministrativi, costituito dalla qualifica unica di ispettore amministrativo, in cui è inquadrato il personale appartenente al profilo professionale di ispettore amministrativo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non sia in possesso dei titoli di studio prescritti dagli articoli 98, comma 1, lettera d), e 119, comma 1, lettera d).

 

2. Il personale di cui al comma 1 continua ad espletare le funzioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000, per il profilo di provenienza.

 

3. Il personale di cui al comma 1 percepisce il trattamento economico previsto per il personale appartenente alla qualifica di cui all'articolo 95, comma 1, lettera e). In relazione al livello superiore di tale trattamento economico, al personale medesimo cessa di essere corrisposto il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

 

4. Fino alla cessazione dal servizio del personale immesso nel ruolo di cui al comma 1, sono rese indisponibili due unità nella dotazione organica del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili.

 

 

Art. 164.

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici.

1. Il personale appartenente al profilo professionale di capo tecnico e di tecnico informatico, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 166, comma 1.

 

2. Il personale appartenente al profilo professionale di capo tecnico esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico capo.

 

3. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianità maturata nel ruolo medesimo.

 

4. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori e comunque sino all'accesso al livello retributivo superiore, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

 

 

Art. 165.

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori.

1. Il personale appartenente al profilo professionale di ispettore amministrativo, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 119, comma 1, lettera d), in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore.

 

2. Il personale appartenente al profilo professionale di direttore amministrativo, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 119, comma 1, lettera d), in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore.

 

3. Il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore amministrativo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 119, comma 1, lettera d), è inquadrato nell'istituita qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente.

 

4. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianità maturata nel ruolo medesimo.

 

5. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica superiore e comunque sino all'accesso al livello retributivo superiore, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

 

 

Art. 166.

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori.

1. Il personale appartenente al profilo professionale di tecnico informatico, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 126, comma 1, lettera d), in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di funzionario tecnico-informatico vice direttore.

 

2. Il personale appartenente al profilo professionale di capo tecnico esperto e di direttore informatico, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 126, comma 1, lettera d), in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore.

 

3. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianità maturata nel ruolo medesimo.

 

4. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica superiore e comunque sino all'accesso al livello retributivo superiore, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

 

 

Art. 167.

Concorsi straordinari.

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono banditi due concorsi straordinari per esami a complessivi duecentocinquanta posti per la nomina alle qualifiche di vice collaboratore amministrativo-contabile e di vice collaboratore tecnico-informatico riservati, il primo, al personale appartenente nel previgente ordinamento al profilo professionale di operatore amministrativo-contabile e inquadrato ai sensi dell'articolo 160, commi 4 e 5, che sia in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 98, comma 1, lettera d), il secondo, al personale appartenente nel previgente ordinamento al profilo professionale di operatore tecnico professionale e inquadrato ai sensi dell'articolo 160, commi 4 e 5, che sia in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 109, comma 1, lettera d). Nei bandi di concorso è indicato il numero dei posti disponibili nelle qualifiche di vice collaboratore amministrativo-contabile e di vice collaboratore tecnico-informatico.

 

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è bandito un concorso straordinario per titoli ed esami a ottanta posti per l'accesso alla qualifica di collaboratore amministrativo-contabile, riservato al personale appartenente nel previgente ordinamento al profilo professionale di assistente amministrativo-contabile, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 98, comma 1, lettera d), che abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nel profilo professionale medesimo.

 

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è bandito un concorso straordinario per titoli ed esami a ventisei posti per l'accesso alla qualifica di collaboratore tecnico-informatico, riservato al personale appartenente nel previgente ordinamento ai profili professionali di assistente informatico e di assistente tecnico professionale, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 109, comma 1, lettera d), che abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nei profili professionali medesimi.

 

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono banditi due concorsi straordinari per titoli ed esami per la copertura di non più della metà dei posti disponibili nelle qualifiche di vice collaboratore amministrativo-contabile e di vice collaboratore tecnico-informatico, riservati, il primo, al personale appartenente nel previgente ordinamento al profilo professionale di assistente amministrativo-contabile, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 98, comma 1, lettera d), il secondo, al personale appartenente nel previgente ordinamento ai profili professionali di assistente informatico e di assistente tecnico professionale, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 109, comma 1, lettera d).

 

5. Al concorso di cui al comma 1 è ammesso a partecipare, oltre al personale ivi indicato, quello appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei titoli di studio prescritti. Ai concorsi di cui ai commi 2 e 3 è ammesso a partecipare, oltre al personale ivi indicato, quello appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a capo squadra, in possesso dei titoli di studio prescritti.

 

6. Ai concorsi di cui al presente articolo non è ammesso il personale che, nell'ultimo triennio, abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

 

7. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, i criteri di formazione delle graduatorie finali e, limitatamente ai concorsi di cui ai commi 2 e 3, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

 

 

 

Capo V

 

Disposizioni transitorie

 

Art. 168.

Disposizioni transitorie in materia di valutazione e progressione in carriera del personale direttivo, dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori.

1. Agli scrutini per merito comparativo per il conferimento dei posti disponibili alla data del 1° gennaio 2006 e 2007 nelle qualifiche di primo dirigente, primo dirigente medico e primo dirigente ginnico-sportivo, è ammesso il personale inquadrato nei ruoli dei direttivi, dei direttivi medici e dei direttivi ginnico-sportivi che abbia maturato, alla stessa data, nove anni di effettivo servizio nei soppressi profili professionali laureati del settore operativo dell'area funzionale C.

 

2. In relazione alla previgente disposizione di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, per il personale inquadrato, ai sensi degli articoli 154, 155 e 156, nei ruoli dei direttivi, dei direttivi medici e dei direttivi ginnico-sportivi il termine di cui agli articoli 44, 56 e 65 è ridotto a cinque anni.

 

3. Le disposizioni dell'articolo 47, in materia di percorso di carriera richiesto per l'ammissione allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e per la promozione a quella di dirigente superiore, non si applicano, per un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale in servizio alla stessa data.

 

4. Le disposizioni dell'articolo 70, in materia di valutazione annuale, si applicano a decorrere dall'anno 2007, in relazione all'attività svolta nell'anno 2006. Per il periodo antecedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

5. Le disposizioni dell'articolo 71 si applicano agli scrutini per le promozioni da conferire a partire dal 1° gennaio 2007. Per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente con decorrenza dal 1° gennaio 2006, continuano ad applicarsi le disposizioni e i criteri in materia di compilazione dei rapporti informativi e di scrutinio per merito comparativo vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Le disposizioni e i criteri in materia di scrutinio per merito comparativo di cui al periodo precedente si applicano, in quanto compatibili, anche alle promozioni alle qualifiche di direttore-vicedirigente e di dirigente superiore con decorrenza dal 1° gennaio 2006.

 

6. Le disposizioni dell'articolo 72, in materia di costituzione e compiti della commissione per la progressione in carriera, si applicano alle nomine e alle promozioni da conferire a partire dal 1° gennaio 2007.

 

 

Art. 169.

Disposizioni transitorie in materia di nomine a dirigente generale e di conferimento dell'incarico di dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1. Nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i dirigenti generali sono nominati ai sensi dell'articolo 48, comma 1, oltre che tra i dirigenti superiori, tra i primi dirigenti che abbiano maturato dieci anni di anzianità nella qualifica.

 

2. Nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è individuato ai sensi dell'articolo 49, comma 2, oltre che tra i dirigenti generali, tra i dirigenti superiori che abbiano maturato dieci anni di anzianità nelle qualifiche dirigenziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi comprese quelle previste dal previgente ordinamento.

 

3. In sede di prima applicazione, le nomine a dirigente generale e il conferimento dell'incarico di dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi degli articoli 48, comma 1, e 49, comma 2, sono effettuati, tenendo conto in via prioritaria del criterio della titolarità in atto, al momento delle nomine e del conferimento medesimi, degli incarichi di funzioni dirigenziali generali di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

 

4. Le disposizioni dell'articolo 48, commi 2 e seguenti, in materia di costituzione e compiti della commissione consultiva per le nomine a dirigente generale, si applicano alle nomine e alle promozioni da conferire a partire dal 1° gennaio 2007.

 

 

Art. 170.

Prima applicazione dei procedimenti negoziali.

l. In sede di prima applicazione dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 34 e 80, il sistema e i livelli delle relazioni sindacali, nonché le prerogative, i permessi, le aspettative e le forme di partecipazione sindacale sono definiti, facendo riferimento alla disciplina contenuta nei contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro riguardanti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

 

Art. 171.

Clausole transitorie di salvaguardia.

1. Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativi ai concorsi e agli scrutini, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi alle nomine e alle promozioni ai profili professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché le immissioni previste dai concorsi indetti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332. Il personale e gli altri soggetti interessati, ove conseguano nomine o promozioni ai sensi del periodo precedente, sono inquadrati secondo le modalità stabilite dal presente decreto.

 

2. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco passato dai profili professionali operativi a quelli dei servizi amministrativi, tecnici e informatici e inquadrato nei ruoli istituiti dal presente decreto è riconosciuta, per una sola volta e ai soli fini del passaggio alla qualifica superiore e dell'attribuzione degli scatti convenzionali, un'anzianità di servizio proporzionale a quella effettivamente maturata nel profilo professionale di provenienza. Il criterio di computo dell'anzianità di servizio da riconoscersi ai sensi del periodo precedente è individuato con decreto del Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Capo VI Disposizioni economico-finanziarie e finali

 

 

Capo VI

 

Disposizioni economico-finanziarie e finali

 

Art. 172.

Copertura finanziaria ed equa distribuzione delle risorse finanziarie.

1. Le risorse stanziate dall'articolo 6 della legge 30 settembre 2004, n. 252, ammontanti a 15.075.333 euro per l'anno 2004 e a 12.524.500 euro per l'anno 2005, e quelle previste dall'articolo 8 del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, ammontanti a 4.000.000 di euro per l'anno 2005, sono distribuite al personale comunque in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2004, a titolo di una tantum, secondo l'allegata tabella D, assicurando l'equa distribuzione delle risorse, in relazione alle maggiorazioni economiche eventualmente derivanti dalle disposizioni di inquadramento del presente decreto. In relazione all'abolizione degli istituti dei passaggi di profilo e delle fasce retributive, previsti nel precedente ordinamento di contrattazione privatistica per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le risorse aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, disponibili a regime e destinate all'attuazione dei predetti istituti, quantificate in 7.065.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, sono distribuite al personale medesimo allo stesso titolo, con gli stessi criteri e secondo la medesima tabella di cui al periodo precedente. Analoga destinazione è riservata alle eventuali, ulteriori risorse della medesima natura, accertate nel corso della gestione finanziaria dell'esercizio 2005.

 

2. A decorrere dal 2006 le risorse a regime, derivanti dalle disposizioni di legge di cui all'articolo 6 della legge 30 settembre 2004, n. 252, ammontanti a 12.147.500 euro, e all'articolo 8 del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, ammontanti a 4.000.000 di euro, e quelle contrattuali indicate al comma 1, anche esse a regime, sono destinate alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente decreto.

 

3. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dei commi 1 e 2.

 

4. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto, anche con riferimento ai profili finanziari. La relazione è trasmessa entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore degli eventuali decreti legislativi recanti disposizioni correttive e integrative.

 

 

Art. 173.

Trattamento economico di prima applicazione.

1. Alla data del 1° gennaio 2006 e fino all'emanazione dei primi decreti del Presidente della Repubblica di recepimento delle ipotesi di accordo negoziale di cui al presente decreto, gli importi dello stipendio tabellare del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati nella tabella C allegata al presente decreto, fatti salvi gli effetti dei procedimenti negoziali non ancora definiti.

 

 

Art. 174.

Clausola di salvaguardia retributiva.

1. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito delle promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli superiori ovvero delle operazioni di primo inquadramento previste dal presente decreto, consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o degli inquadramenti medesimi, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.

 

 

Art. 175.

Entrata in vigore.

 

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1°gennaio 2006, relativamente al personale comunque in servizio alla stessa data.


 

Tabella A (10)

(prevista dagli articoli 1, comma 4, 39, comma 5, 50, comma 5, 59, comma 5, e 85, comma 4)

Dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative

Dotazione organica

Ruolo dei vigili del fuoco

17.193

Qualifiche

Vigili del Fuoco

17.193

Vigile qualificato

Vigile esperto

Vigile coordinatore

Ruolo dei capi squadra e capo reparti

11.032

Qualifiche

Capo squadra

8.410

Capo squadra esperto

Capo reparto

2.622

Capo reparto esperto

Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori

1.663

Qualifiche

vice ispettore antincendi

1.326

ispettore antincendi

ispettore antincendi esperto

sostituto direttore antincendi

337

sostituto direttore antincendi capo

 

Personale direttivo e dirigente

Dotazione organica

Ruolo dei direttivi

591

 

Vice direttore

 

Qualifiche

direttore

591

 

Direttore vicedirigente

 

Ruolo dei dirigenti

187

 

Primo dirigente

118

Qualifiche

Dirigente superiore

46

 

Dirigente generale

23

Ruolo dei direttivi medici

25

 

vice direttore medico

 

Qualifiche

Direttore medico

25

 

Direttore medico - vicedirigente

 

 

Ruolo dei dirigenti medici

4

Qualifiche

Primo dirigente medico

2

Direttore superiore medico

2

 

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivo

11

 

vice direttore ginnico-sportivo

11

Qualifiche

Direttore ginnico-sportivo

 

Direttore ginnico-sportivo-vicedirigente

 

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivo

2

Qualifiche

I primo dirigente  ginnico-sportivo

1

Dirigente superiore ginnico-sportivo

1

 

Personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche

Dotazione organica

Ruolo degli operatori

1.384

Qualifiche

operatore

1.384

Operatore tecnico

Operatore professionale

Operatore esperto

 

Ruolo degli assistenti

500

Qualifiche

assistente

500

Assistente capo

 

Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabile

1.381

Qualifiche

vice collaboratore amministrativo-contabile

1.216

collaboratore amministrativo-contabile

collaboratore amministrativo-contabile esperto

sostituto direttore amministrativo-contabile

165

sostituto direttore amministrativo-contabile capo

 


 

 

Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori tecnico-informatici

517

Qualifiche

vice collaboratore tecnico-informatico

467

collaboratore tecnico-informatico

collaboratore tecnico-informatico esperto

sostituto direttore tecnico-informatico

50

sostituto direttore tecnico-informatico capo

 

Personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche

Dotazione organica

Ruolo degli funzionari amministrativo-contabili

180

 

Funzionario amministrativo contabile vice direttore

150

Qualifiche

Funzionario amministrativo-contabile direttore

 

Funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente

30

Ruolo degli funzionari tecnico-informatici

40

 

Funzionario tecnico-informatico vice direttore

38

Qualifiche

Funzionario tecnico-informatico direttore

 

Funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente

2

 

Dotazione organica complessiva                               34.710

 

 

 

(10)  Tabella così modificata dagli artt. 1 e 2, D.M. 8 maggio 2006, n. 222.

 


 

TABELLA B

(prevista dagli articoli 40, commi 3 e 6, 52, comma 2, 61, comma 2)

Qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e incarichi di funzione ad essi conferibili

 

 

 

Qualifica

Dotazione organica

Incarichi di funzione

Dirigente generale

23

Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e vice capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa con funzioni vicarie; titolare, nell'àmbito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di direzione centrale preposta all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; titolare di direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Dirigente superiore

35

Comandante provinciale dei vigili del fuoco delle sedi metropolitane di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia delle sedi capoluogo di regione; vice direttore centrale nell'àmbito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; capo ufficio di staff del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, preposto all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; capo ufficio di staff dell'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento; dirigente di ufficio ispettivo aeroportuale nell'àmbito dell'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento; dirigente dell'Istituto superiore antincendi; dirigente di ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni assetati ciglia normativa vigente ai Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'àmbito di organi costituzionali.

Primo dirigente

124

Comandante provinciale dei vigili del fuoco; vice comandante provinciale dei vigili del fuoco di sede di particolare rilevanza; dirigente di area o ufficio, dirigente in posizione di staff, nell'àmbito delle strutture centrali e periferiche  dell'amministrazione dell'interno.

 

Dirigenti medici

 

Primo dirigente medico

2

Dirigente, nell'àmbito Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni di natura sanitaria.  

Dirigente superiore medico

1

Capo ufficio di staff del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Dirigente superiore medico  dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco, preposto all'esercizio di compiti e funzioni di natura  sanitaria.  

 

Dirigenti ginnico-sportivi

 

Primo dirigente ginnico-sportivo

1

Dirigente, nell'àmbito Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio ginnico-sportivo preposto all'esercizio di compiti e funzioni di natura ginnico-sportiva.

Dirigente superiore ginnico-sportivo

1

Capo ufficio di staff del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del sportivo fuoco, preposto all'esercizio di compiti e funzioni di natura ginnico-sportiva.

 

 

Si omettono le Tabelle C (Stipendio tabellare del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla data del 1° gennaio 2006 e fino all'emanazione dei primi D.P.R. di recepimento delle ipotesi di accordo negoziale) e D (Emolumento una tantum corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli anni 2004 e 2005).

 


D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2006, n. 80, S.O.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Visto l'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

 

Visto l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;

 

Visti gli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;

 

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 26 gennaio 2006;

 

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, resi, rispettivamente, in data 7 febbraio 2006 e 8 febbraio 2006;

 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006;

 

Sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;

 

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per gli affari regionali, per i beni e le attività culturali, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze;

 

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

 

Capo I - Ordinamento del corpo nazionale dei vigili del fuoco

 

Art. 1.

Struttura e funzioni.

(articoli 1, 3 e 9, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 11, legge 24 febbraio 1992, n. 225; articolo 14, comma 3, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

 

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo nazionale», è una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato: «Dipartimento», per mezzo della quale il Ministero dell'interno assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, nonchè lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamenti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo.

 

2. Il Corpo nazionale è componente fondamentale del servizio di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

 

 

Art. 2.

Organizzazione centrale e periferica del Corpo nazionale.

(articoli 10, 11, 12, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 4, comma 4 e articolo 15, comma 2, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

 

1. L'organizzazione a livello centrale del Corpo nazionale si articola in direzioni centrali e in uffici del Dipartimento, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dall'articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398.

 

2. Le strutture periferiche del Corpo nazionale si articolano nei seguenti uffici:

 

a) direzioni regionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, di livello dirigenziale generale, istituite per lo svolgimento in ambito regionale delle funzioni di cui all'articolo 1;

 

b) comandi provinciali, di livello dirigenziale non generale, istituiti per l'espletamento in ambito provinciale delle funzioni di cui all'articolo 1;

 

c) distretti, distaccamenti permanenti e volontari e posti di vigilanza, istituiti alle dipendenze dei comandi provinciali;

 

d) reparti e nuclei speciali, per particolari attività operative che richiedano l'impiego di personale specificamente preparato, nonchè l'ausilio di mezzi speciali o di animali.

 

3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate l'organizzazione e la disciplina degli uffici di livello dirigenziale generale di cui al comma 2, lettera a). Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono istituiti gli uffici di livello dirigenziale non generale con l'indicazione dei relativi compiti e gli uffici di cui al comma 2, lettera c) e lettera d).

 

4. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

Art. 3.

Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(articolo 8, comma 9, legge 8 dicembre 1970, n. 996; articoli 1, 2, 8, legge 10 agosto 2000, n. 246; articolo 24, legge 5 dicembre 1988, n. 521; articolo 10, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)

 

1. Al vertice del Corpo nazionale è posto un dirigente generale del Corpo nazionale che assume la qualifica di dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e svolge le funzioni, già affidate all'Ispettore generale capo del Corpo, ed in particolare:

 

a) sostituisce il Capo del Dipartimento in caso di assenza o impedimento ed espleta le funzioni vicarie, coordina le direzioni centrali secondo quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con le strutture periferiche del Corpo nazionale ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;

 

b) presiede il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi;

 

c) è componente di diritto della Commissione consultiva centrale controllo armi;

 

d) è componente di diritto del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale, nonchè del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale;

 

e) esprime parere sulle modalità di svolgimento dei servizi ispettivi sull'attività tecnica.

 

 

Art. 4.

Distaccamenti volontari.

(articolo 10, commi 1 e 2, legge 10 agosto 2000, n. 246)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno, nell'ambito delle ordinarie previsioni di bilancio, può promuovere la costituzione di distaccamenti volontari, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, cui è assegnato il personale reclutato ai sensi dell'articolo 9.

 

2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle intese di cui al comma 1, possono contribuire al potenziamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari anche mediante l'assegnazione in uso gratuito di strutture, mezzi e strumenti operativi da impiegare per le attività di soccorso pubblico.

 

 

Art. 5.

Regioni a statuto speciale e province autonome.

1. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le materie di cui al presente decreto continuano ad essere disciplinate dai rispettivi statuti.

 

 

Capo II

 

Sezione I - Personale

 

Art. 6.

Disposizioni generali.

(articolo 7, commi 1 e 2, articoli 8 e 17, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articoli 14 e 16, legge 13 maggio 1961, n. 469; articoli 1 e 2, legge 30 settembre 2004, n. 252)

 

1. Il personale del Corpo nazionale si distingue in permanente e volontario. Il rapporto d'impiego del personale permanente è disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni previste nei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252. Il personale volontario non è legato da un rapporto d'impiego all'Amministrazione ed è iscritto in appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, secondo quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, ed è chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto nella sezione II del presente capo (2).

 

2. Nell'esercizio delle attività istituzionali, il personale di cui al comma 1 svolge funzioni di polizia giudiziaria. Al personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria; al personale appartenente agli altri ruoli dell'area operativa del Corpo nazionale sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al comma 1. Al medesimo personale sono riconosciuti, nei viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari e agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(2) Vedi, anche, i commi 519 e 526 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

Art. 7.

Disposizioni in materia di opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(articolo 17, legge 7 dicembre 1984, n. 818)

1. Il personale di cui all'articolo 6, che esplica il servizio di istituto nelle località ove hanno sede le strutture dipendenti dall'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale o in località limitrofe, può essere utilizzato presso tali sedi per le esigenze connesse al funzionamento delle strutture stesse.

 

 

Sezione II - Personale volontario

 

Art. 8.

Reclutamento del personale volontario.

(articolo 13, legge 8 dicembre 1970, n. 996)

1. Il personale volontario viene reclutato a domanda ed impiegato nei servizi di istituto a seguito del superamento di un periodo di addestramento iniziale.

 

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i requisiti, le modalità di reclutamento e d'impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario. Fino all'emanazione di tale regolamento continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.

 

3. Al personale volontario nel periodo di richiamo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di doveri, attribuzioni e responsabilità previste per il personale permanente di corrispondente qualifica.

 

4. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro, nei casi di richiamo di cui all'articolo 9, hanno l'obbligo della conservazione del posto di lavoro (3).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(3) Vedi, anche, il comma 526 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

Art. 9.

Richiami in servizio del personale volontario.

(articolo 70, commi 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 41, legge 23 dicembre 1980, n. 930; articolo 12, comma 1, legge 10 agosto 2000, n. 246)

1. Il personale volontario può essere richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamità naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi località.

 

2. Il personale di cui al comma 1 può inoltre essere richiamato in servizio:

 

a) in caso di particolari necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale;

 

b) per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico;

 

c) per frequentare periodici corsi di formazione, secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.

 

3. I richiami in servizio di cui al comma 2, lettera a), sono disposti nel limite di centosessanta giorni all'anno per le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario sia numericamente insufficiente. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di avvicendamento del personale volontario richiamato in servizio.

 

4. Al personale volontario può essere affidata, con provvedimento del Direttore regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la custodia dei distaccamenti. L'incaricato della custodia ha l'obbligo di ricevere le comunicazioni e le richieste di intervento e di dare l'allarme; è tenuto inoltre alla manutenzione ordinaria dei locali ed alla conservazione del materiale antincendio (4).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(4) Vedi, anche, il comma 526 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

Art. 10.

Trattamento economico ed assicurativo.

(articoli 71 e 74, legge 13 maggio 1961, n. 469 articolo 16, legge 27 dicembre 1973, n. 850)

 

1. Al personale volontario richiamato in servizio temporaneo, per l'intera durata di tale richiamo, spetta il trattamento economico iniziale del personale permanente di corrispondente qualifica, il trattamento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario.

 

2. Il personale volontario è assicurato contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio, restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilità. La dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni è accertata ai sensi delle disposizioni vigenti per il personale civile delle amministrazioni dello Stato. Le spese di degenza e cura per il personale volontario nei casi di ferite, lesioni, infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio sono a carico dello Stato.

 

3. I massimali delle assicurazioni di cui al comma 2 sono stabiliti con provvedimento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

 

Art. 11.

Disciplina.

(articolo 35, legge 5 dicembre 1988, n. 521)

1. Il personale volontario del Corpo nazionale è tenuto ai medesimi obblighi di servizio del personale permanente ed è assoggettato alle seguenti sanzioni disciplinari:

 

a) censura;

 

b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni;

 

c) radiazione.

 

2. Le modalità di applicazione e la gradazione delle sanzioni sono stabilite con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo i principi ed i criteri direttivi che si traggono dalle disposizioni previste per il personale permanente del Corpo nazionale. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.

 

3. Anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare il personale volontario può essere cautelativamente sospeso dai richiami, con decreto ministeriale, per gravi motivi, ovvero nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o beni o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

 

 

Art. 12.

Cessazione dal servizio.

(articoli 72 e 73, legge 13 maggio 1961, n. 469)

1. Il personale volontario cessa dal servizio al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per il personale permanente di corrispondente qualifica e negli altri casi previsti dal regolamento di cui all'articolo 8.

 

2. Il personale volontario è esonerato dal servizio qualora abbia dato prova di incapacità o insufficiente rendimento e, previa diffida, nel caso di assenze dalle esercitazioni e dai turni senza giustificato motivo.

 

Capo III - Prevenzione incendi

 

Art. 13.

Definizione ed ambito di esplicazione.

(articoli 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 1, comma 7, lettera e), legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli 1, 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.

 

2. Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione.

 

 

Art. 14.

Competenza e attività.

(articoli 22 e 30, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articolo 2, legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo 14, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; articoli 1, 6 e 8, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)

 

1. La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale.

 

2. Le attività di prevenzione incendi di cui al comma 1 sono in particolare:

 

a) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi;

 

b) il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di atti di autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, apparecchiature e simili;

 

c) il rilascio a professionisti, enti, laboratori e organismi di atti di abilitazione, iscrizione e autorizzazione comunque denominati, attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneità a svolgere attività di certificazione, ispezione e prova nell'ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione incendi;

 

d) lo studio, la ricerca, la sperimentazione e le prove su materiali, strutture, impianti ed apparecchiature, finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso di incendio, anche in qualità di organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio di prova;

 

e) la partecipazione, per gli aspetti connessi con la prevenzione incendi, all'attività di produzione normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale;

 

f) la partecipazione alle attività di organismi collegiali, istituiti presso le pubbliche amministrazioni, l'Unione europea o le organizzazioni internazionali, deputati, in base a disposizioni di legge o regolamentari, a trattare questioni connesse con la prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto in materia di organizzazione amministrativa di organi dello Stato;

 

g) le attività di formazione, di addestramento e le relative attestazioni di idoneità;

 

h) l'informazione, la consulenza e l'assistenza;

 

i) i servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico;

 

l) la vigilanza sull'applicazione delle norme di prevenzione incendi di cui alla lettera a).

 

3. Il Corpo nazionale, oltre alle attività di cui al comma 2, programma, coordina e sviluppa le attività di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari attraverso la promozione e lo svolgimento di studi, ricerche, sperimentazioni e attività di normazione, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale. Tali attività concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, relativamente alla sicurezza di opere, prodotti, macchinari, impianti, attrezzature e dei luoghi di lavoro, in armonia con le disposizioni comunitarie.

 

4. Le attività di prevenzione incendi sono esercitate in armonia con le disposizioni sugli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia.

 

5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 13 maggio 1940, n. 690.

 

6. Al fine del conseguimento degli obiettivi del servizio di prevenzione incendi, la relativa organizzazione è disciplinata secondo uniformi livelli di sicurezza sul territorio nazionale e principi di economicità, efficacia ed efficienza.

 

 

Art. 15.

Norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi.

(articolo 3, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 1, comma 7, lettera e), legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli 3 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)

1. Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Esse sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano:

 

a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;

 

b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili.

 

2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto dei Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

 

3. Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1, alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate.

 

 

Art. 16.

Certificato di prevenzione incendi.

(articolo 4, legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo 1, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 3, decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37; articoli 13, 14 e 17, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)

1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Con lo stesso decreto è fissato il periodo di validità del certificato per le attività ivi individuate.

 

2. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate, a conclusione di un procedimento che comprende il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti, finalizzati all'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi, e l'effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio ed a verificare la rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività medesime. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.

 

3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando provinciale dei vigili del fuoco può acquisire, ai fini del parere di conformità sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonchè richiedere il parere del Comitato centrale tecnico scientifico di cui all'articolo 21.

 

4. Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, oltre ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni, acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

 

5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando provinciale non provvede al rilascio del certificato, dandone comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti. Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti definitivi.

 

6. Indipendentemente dal periodo di validità del certificato di prevenzione incendi stabilito con il regolamento di cui al comma 1, l'obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

 

7. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni attuative relative al procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Esso disciplina inoltre: il procedimento per il rinnovo del certificato medesimo; il procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi, in relazione agli insediamenti, agli impianti e alle attività in essi svolte che presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa medesima; gli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività.

 

8. Resta fermo quanto previsto al punto 28 dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340.

 

 

Art. 17.

Formazione.

(articoli 8-bis e 12, decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; articolo 3, commi 1, 2 e 3, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609; articolo 7, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; articolo 18, comma 6, legge 10 agosto 2000, n. 246)

1. Il Dipartimento e il Corpo nazionale promuovono la formazione nelle materie della prevenzione incendi e del soccorso pubblico, nonchè la diffusione della cultura sulla sicurezza antincendio, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica.

 

2. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attività in materia di prevenzione incendi, di cui all'articolo 14, da parte dei tecnici dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle altre amministrazioni pubbliche, dei liberi professionisti e di ogni altro soggetto interessato, il Dipartimento e il Corpo nazionale definiscono, anche attraverso apposite convenzioni, i contenuti e le modalità per lo svolgimento, a pagamento, dell'attività formativa ed addestrativa in materia. Le attività di cui al presente comma sono svolte nei confronti delle Forze armate a seguito di richiesta dell'Amministrazione della difesa.

 

3. Le attività didattiche e quelle di cui al comma 2 sono svolte dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento e dalle strutture territoriali del Corpo nazionale. La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento fornisce le indicazioni attinenti alle esigenze e agli obiettivi del servizio di prevenzione incendi.

 

4. Il Corpo nazionale assicura l'attività formativa del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. In tale ambito, le attività per le quali è richiesta al Corpo nazionale la formazione e l'addestramento del personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro sono in particolare quelle soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16.

 

5. Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Dipartimento, dal Corpo nazionale o da enti pubblici e privati, è rilasciato, previo superamento di prova tecnica, un attestato di idoneità. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità della separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di idoneità.

 

 

Art. 18.

Servizi di vigilanza antincendio.

(articolo 2, lettera b), e articolo 3, lettera b), legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo 4, comma 3, decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437)

1. La vigilanza antincendio è il servizio di presidio fisico reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo nazionale con proprio personale e mezzi tecnici nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non fronteggiabili soltanto con misure tecniche di prevenzione. La vigilanza antincendio è finalizzata a completare le misure di sicurezza peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento nel caso in cui si verifichi l'evento dannoso.

 

2. I soggetti responsabili dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e delle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico sono tenuti a richiedere i servizi di vigilanza antincendio. Con il decreto di cui al comma 5 sono individuati i locali e le strutture esclusi da tale obbligo.

 

3. I servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento sono effettuati in conformità alle apposite deliberazioni delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.

 

4. Su richiesta dei soggetti responsabili, possono essere effettuati servizi di vigilanza antincendio nei locali, impianti, stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili diversi da quelli indicati al comma 2. I servizi sono resi compatibilmente con la disponibilità di personale e mezzi del Corpo nazionale.

 

5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è dettata la disciplina organica dei servizi di vigilanza antincendio, nonchè dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale.

 

 

Art. 19.

Vigilanza.

(art. 23, decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)

1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati. La vigilanza si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza, il Corpo nazionale può avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza.

 

2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è consentito: l'accesso alle attività, costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti; l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attività necessaria all'esercizio della vigilanza.

 

3. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.

 

 

Art. 20.

Sanzioni penali e sospensione dell'attività.

(articoli 1, 5, commi 1 e 2, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 2, legge 26 luglio 1965, n. 966)

1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall'articolo 16, comma 1.

 

2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

 

3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.

 

 

Art. 21.

Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.

(articoli 10 e 11 decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)

1. Nell'ambito del Dipartimento è istituito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo e propositivo sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

 

a) concorre all'elaborazione e esprime il parere preliminare sulle norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi e su ogni altra questione inerente alla prevenzione incendi ad esso rimessa;

 

b) propone agli organi del Dipartimento l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni e l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale.

 

2. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato (5).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(5) Vedi, anche, gli articoli 1 e 3, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 85.

 

 

Art. 22.

Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi.

(articolo 19, decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; articolo 19, lettera c), e articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)

1. Nell'ambito di ciascuna Direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è istituito un Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo territoriale sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

 

a) su richiesta dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, esprime la valutazione sui progetti e designa gli esperti per l'effettuazione delle visite tecniche, nell'ambito dei procedimenti di rilascio del certificato di prevenzione incendi riguardanti insediamenti industriali ed attività di tipo complesso;

 

b) esprime il parere sulle istanze di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le cui attività presentino caratteristiche tali da non consentire il rispetto della normativa stessa.

 

2. Fino all'emanazione da parte delle regioni della disciplina per l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Comitato, nella composizione integrata prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, provvede a svolgere l'istruttoria per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza indicati nell'articolo 8 dello stesso decreto legislativo n. 334 del 1999 ed a formulare le relative conclusioni.

 

3. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 21, comma 2, sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato di cui al comma 1 (6).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(6) Vedi, anche, gli articoli 1 e 3, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 85.

 

 

Art. 23.

Oneri per l'attività di prevenzione incendi.

(articolo 1, legge 26 luglio 1965, n. 966 articolo 18, legge 10 agosto 2000, n. 246)

1. I servizi relativi alle attività di prevenzione incendi di cui all'articolo 14, comma 2, sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso, salvo quanto disposto nel comma 2.

 

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

 

3. I decreti di cui al comma 2 prevedono, quanto ai servizi di vigilanza antincendio, che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi e delle attrezzature necessarie.

 

 

Capo IV - Soccorso pubblico

 

Art. 24.

Interventi di soccorso pubblico.

(Articoli 24, 25 e 30, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articoli 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 11, legge 24 febbraio 1992, n. 225; articoli 3, 7, comma 3, lettera a), legge 21 novembre 2000, n. 353; articolo 52, legge 28 dicembre 2001, n. 448)

 

1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore.

 

2. Sono compresi tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale:

 

a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità;

 

b) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.

 

3. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale, di cui al comma 2, si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità.

 

4. In caso di eventi di protezione civile, il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e assicura, nell'ambito delle proprie competenze tecniche di cui all'articolo 1, la direzione degli interventi tecnici di primo soccorso nel rispetto dei livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione.

 

5. Il Corpo nazionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, in materia di difesa civile:

 

a) fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche;

 

b) concorre alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate;

 

c) concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di difesa civile;

 

d) provvede all'approntamento dei servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, ivi compresa l'attività esercitativa, in caso di eventi bellici;

 

e) partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti in materia di difesa civile.

 

6. Ferme restando le competenze delle regioni, delle province autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni.

 

7. Il Corpo nazionale dispone di idonee risorse strumentali, di reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso di cui al comma 1, della componente aerea, nautica, di sommozzatori e di esperti appartenenti ai Centri telecomunicazioni, nonchè di reti di telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una rete per il rilevamento della radioattività e di ogni altra risorsa tecnologica ed organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di istituto.

 

 

Art. 25.

Oneri per i servizi di soccorso pubblico.

(articolo 1, legge 26 luglio 1965, n. 966 articolo 18, legge 10 agosto 2000, n. 246)

 

1. I servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale non comportano oneri finanziari per il soggetto o l'ente che ne beneficia. Qualora non sussista un imminente pericolo di danno alle persone o alle cose e ferme restando la priorità delle esigenze di soccorso pubblico, il soggetto o l'ente che richiede l'intervento è tenuto a corrispondere un corrispettivo al Ministero dell'interno. Alla determinazione e all'aggiornamento delle tariffe si provvede con il decreto di cui all'articolo 23, comma 2.

 

 

Art. 26.

Soccorso aeroportuale e portuale.

(articoli 1, 2 e 10, legge 13 maggio 1940, n. 690; articolo 1, comma 1, lettera b), e comma 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articoli 1, 2, 3, legge 23 dicembre 1980, n. 930)

 

1. Il Corpo nazionale assicura con personale, mezzi e materiali propri il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi per il traffico aereo civile negli aeroporti civili e militari aperti al traffico commerciale ed assume la direzione tecnica dei relativi interventi, secondo la normativa dell'aviazione civile applicabile agli aeroporti nazionali.

 

2. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli aeroporti civili e militari aperti al traffico commerciale in cui il Corpo nazionale svolge direttamente i servizi di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi.

 

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono apportate le modificazioni all'elencazione degli aeroporti individuati ai sensi del comma 2.

 

4. Negli aeroporti diversi da quelli indicati dal comma 2 il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi è assicurato dal titolare della concessione della gestione aeroportuale o altro soggetto autorizzato dall'ENAC. Ferme restando le disposizioni del codice della navigazione, con decreto del Ministro dell'interno sono disciplinate le modalità per l'istituzione del servizio, nonchè fissati i requisiti e le caratteristiche per il suo svolgimento e le procedure per il rilascio delle abilitazioni previste dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930.

 

5. Il Corpo nazionale assicura, con personale mezzi e materiali propri, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo delle navi e dei galleggianti, assumendone la direzione tecnica, fatto salvo il potere di coordinamento degli altri servizi portuali di sicurezza, di polizia e di soccorso che fanno capo al comandante del porto. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla classificazione dei porti ai fini dell'espletamento del servizio e se ne disciplinano le modalità.

 

6. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 2 e 5, da adottarsi, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, continuano ad applicarsi, per quanto attiene al soccorso aeroportuale, le disposizioni di cui alle leggi 23 dicembre 1980, n. 930, e 2 dicembre 1991, n. 384, nonchè, per quanto attiene al soccorso portuale, le disposizioni della legge 13 maggio 1940, n. 690.

 

 

Capo V - Disposizioni in materia di amministrazione e contabilità

 

Art. 27.

Introiti derivanti da servizi a pagamento.

(articolo 3, comma 2, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609)

 

1. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale sono versati alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed affluiscono ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnati alla pertinente unità previsionale di base della spesa del Ministero dell'interno. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento e dall'attività di addestramento e formazione svolta dal Corpo nazionale, ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, sono destinati ad incrementare il fondo unico di amministrazione relativo al personale del Corpo. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

 

Art. 28.

Norme in materia di amministrazione e contabilità.

(articolo 5, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609; decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550)

1. Con regolamento da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono emanate le norme di amministrazione e contabilità del Corpo nazionale, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, allo scopo di conseguire obbiettivi di snellimento ed accelerazione delle procedure, per l'acquisto dei beni e per la prestazione dei servizi necessari a garantire la permanente efficienza degli interventi di soccorso tecnico urgente. Fino alla data di entrata in vigore di tale regolamento si applicano le disposizioni di cui decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, e successive modificazioni, recante il regolamento per l'amministrazione e contabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

2. Per quanto non previsto nel regolamento da emanare ai sensi del comma 1 e nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, continuano a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, e la legge e il regolamento di contabilità di Stato, di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

 

 

Capo VI - Disposizioni finali e abrograzioni

 

Art. 29.

Materiali e caserme.

(articoli 20 e 21, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articolo 107, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 13, comma 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109)

1. Il Ministero dell'interno fornisce le caserme e gli altri locali necessari ai servizi di istituto del Corpo nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di servizio antincendio negli aeroporti.

 

2. I progetti relativi alla costruzione e all'adattamento di immobili da destinare ai servizi di istituto di cui al comma 1, sono approvati dal Ministero dell'interno; ad essi è riconosciuto, ai fini della loro esecuzione, carattere di urgenza ed indifferibilità.

 

3. Il materiale destinato al servizio antincendio ed al soccorso tecnico, compreso il materiale delle officine e dei laboratori e quello di casermaggio e di mobilio, è di proprietà del Ministero dell'interno, con esclusione del materiale concesso dalle regioni a titolo di comodato.

 

4. L'immatricolazione degli automezzi e degli aeromobili del Corpo nazionale curata dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 138 del codice della strada e dell'articolo 748 del codice della navigazione.

 

 

 

Art. 30.

Alloggi di servizio.

(articolo 129, regio decreto 16 marzo 1942, n. 699; articolo 21, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articolo 3, decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284; articolo 8, legge 10 agosto 2000, n. 246)

 

1. Gli alloggi di servizio sono attribuiti al personale del Corpo nazionale in relazione all'incarico ricoperto ed all'esigenza di garantire una immediata presenza in servizio, secondo quanto indicato nel regolamento di cui al comma 4.

 

2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono assegnati a titolo gratuito al dirigente generale - Capo del Corpo nazionale, ai dirigenti generali del Corpo nazionale con incarico di direttori centrali nell'ambito del Dipartimento, al dirigente della Scuola di formazione di base del Dipartimento, ai direttori regionali ed ai direttori interregionali, ai comandanti provinciali, nonchè al personale volontario con incarico di custode dei distaccamenti volontari.

 

3. L'assegnazione a titolo gratuito degli alloggi di cui al comma 2 esclude l'assunzione da parte della Amministrazione degli oneri relativi alle spese di ordinaria amministrazione, alle utenze ed ai danni causati da colpa, negligenza o non corretto uso dell'immobile.

 

4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri, le modalità di assegnazione e di rilascio degli alloggi di servizio, nonchè i criteri per il calcolo del canone per gli alloggi a titolo oneroso e la determinazione degli altri oneri. Fino all'adozione di tale decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, n. 296.

 

 

Art. 31.

Uniformi ed equipaggiamento.

(articolo 70, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articoli 101 e 102, regio decreto 16 marzo 1942, n. 699)

1. Le uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione al personale del ruolo operativo del Corpo nazionale per lo svolgimento dei servizi di istituto sono fornite dal Dipartimento e restano di proprietà dello stesso.

 

2. Il personale di cui al comma 1 è munito di un distintivo di qualifica in corrispondenza delle funzioni esercitate, da apporre sulle uniformi, nonchè di un distintivo metallico di riconoscimento da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in abito civile.

 

3. Con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono determinate le caratteristiche e le modalità di uso delle uniformi e degli equipaggiamenti di cui al comma 1, nonchè le caratteristiche e le modalità di uso dei distintivi di cui al comma 2. Fino all'adozione di tali provvedimenti continuano ad applicarsi le prescrizioni vigenti (7).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(7) Le caratteristiche dei distintivi di qualifica del personale sono state determinate con D.M. 12 aprile 2006 (Gazz. Uff. 27 aprile 2006, n. 97). Con D.M. 19 settembre 2007 (Gazz. Uff. 17 ottobre 2007, n. 242) è stato approvato il distintivo per il nucleo investigativo antincendi.

Le caratteristiche e le modalità di uso delle uniformi sono state definite con D.M. 24 aprile 2006 (Gazz. Uff. 19 maggio 2006, n. 115).

 

 

Art. 32.

Ricompense.

(articoli 62-72, regio decreto 16 marzo 1942, n. 699 articolo 80, legge 13 maggio 1961, n. 469)

1. Al personale del Corpo nazionale, oltre alle ricompense al valore ed al merito civile, possono essere concessi per meriti di servizio e per atti di coraggio compiuti nell'attività di soccorso pubblico speciali segni di benemerenza ed insegne.

 

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le caratteristiche, le modalità di conferimento e le modalità di uso dei segni di benemerenza e delle insegne di cui al comma 1. Fino alla adozione di tale decreto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni (8).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(8) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 5 luglio 2007, n. 148.

 

 

Art. 33.

Associazione nazionale dei vigili del fuoco.

1. Il Dipartimento promuove, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, l'attività della «Associazione nazionale dei vigili del fuoco del Corpo nazionale», associazione di diritto privato, senza fini di lucro, in quanto rivolta a mantenere vivo il rapporto tra il Dipartimento ed il personale in congedo del Corpo.

 

2. Le convenzioni di cui al comma 1 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

 

 

Art. 34.

Disposizioni di attuazione.

1. Fatte salve le ipotesi in cui la disciplina di specifici istituti è espressamente demandata a decreti ministeriali o interministeriali, all'attuazione ed esecuzione delle disposizioni del presente decreto si provvede con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno.

 

 

 

Art. 35.

Norme abrogate.

1. Sono e restano abrogate le seguenti disposizioni, fatti salvi gli effetti già prodotti:

 

a) regio decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 2472;

 

b) regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1971;

 

c) legge 10 aprile 1936, n. 833; regio decreto 16 aprile 1940, n. 454;

 

d) legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ad eccezione degli articoli 7, quarto comma; 8, primo comma; 9 fino alla attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1; 13, quarto comma; 18; 19; 22; 24; 30;

 

e) regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, ad eccezione degli articoli da 62 a 72 limitatamente alle parti ancora in vigore e fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 32;

 

f) regio decreto 16 marzo 1942, n. 702;

 

g) regio decreto 30 novembre 1942, n. 1502;

 

h) decreto legislativo C.P.S. 2 ottobre 1947, n. 1254;

 

i) decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 641;

 

l) legge 24 ottobre 1955, n. 1077;

 

m) legge 14 marzo 1958, n. 251;

 

n) legge 13 maggio 1961, n. 469, ad eccezione degli articoli 2 primo comma, lettera c), limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; 6; 11; 12; 17; 19 e 20, primo comma, fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1; 21, secondo comma; 25, secondo comma; 78; 80; 84; 85; 106; 107;

 

o) legge 31 ottobre 1961, n. 1169;

 

p) legge 4 gennaio 1963, n. 10;

 

q) legge 2 marzo 1963, n. 364;

 

r) legge 26 luglio 1965, n. 966, ad eccezione dell'articolo 2, primo comma, lettera c); 4 limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

 

s) legge 21 novembre 1966, n. 1046;

 

t) legge 9 marzo 1967, n. 212;

 

u) legge 8 dicembre 1970, n. 996, limitatamente agli articoli 8, dal primo al quarto comma; 9, 10, 11,13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, primo comma;

 

v) legge 2 luglio 1971, n. 599;

 

z) legge 27 dicembre 1973, n. 850, ad eccezione degli articoli 9, 14, 19 e 20;

 

aa) legge 15 febbraio 1974, n. 42;

 

bb) decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1976, n. 557;

 

cc) decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 868, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 45;

 

dd) legge 11 gennaio 1979, n. 14;

 

ee) legge 5 agosto 1978, n. 472;

 

ff) legge 8 luglio 1980, n. 336;

 

gg) legge 23 dicembre 1980, n. 930, ad eccezione degli articoli 2, 3, 7, secondo comma; 32 per la parte relativa al trasferimento in soprannumero, 33 e 38;

 

hh) decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1982, n. 86;

 

ii) legge 4 marzo 1982, n. 66;

 

ll) legge 7 dicembre 1984, n. 818, ad eccezione degli articoli 2, dal primo al quarto comma, e 3 da mantenere in vigore fino all'emanazione delle direttive del Ministro dell'interno previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, secondo quanto in esse espressamente disposto; 16, 17;

 

mm) legge 13 maggio 1985, n. 197;

 

nn) decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, ad eccezione dell'articolo 5;

 

oo) decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, limitatamente agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19;

 

pp) legge 5 dicembre 1988, n. 521, limitatamente agli articoli, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, mantenuto in vigore fino alla emanazione del regolamento di cui all'articolo 11;

 

qq) decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, ad eccezione degli articoli 1, commi 3, 5, 7; 1-ter, 2; 3;

 

rr) legge 10 agosto 2000, n. 246, limitatamente all'articolo 10, commi 1 e 2;

 

ss) legge 21 marzo 2001, n. 75;

 

tt) decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, limitatamente agli articoli 1; 2; 3, commi 1 e 2, numeri 1) e 2); 7; 8; 10, successivamente all'emanazione del decreto di cui all'articolo 21, comma 2, del presente decreto legislativo; 11, ad eccezione dei commi 2, 3, 4 e 5, da mantenere in vigore fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 21, comma 2, del presente decreto legislativo; 12; 17; 20, ad eccezione dei commi 2, 3, 4 e 5, da mantenere in vigore fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 22, comma 3.

 

 

Art. 36.

Norma finale.

1. Eccetto i casi di abrogazione per incompatibilità, il riferimento, contenuto in leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, a disposizioni espressamente abrogate dall'articolo 35, si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto, come riportato nella rubrica di ciascun articolo.

 

2. Fino all'emanazione dei regolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal presente decreto continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti.

 

3. Sono fatte salve le competenze del Ministero della difesa negli aeroporti e nelle infrastrutture militari, ai sensi del terzo comma dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonchè le competenze di cui alla legge 3 aprile 1989, n. 147 (legge di ratifica della Convenzione di Amburgo 1979), ed al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, relativi alla salvaguardia della vita umana in mare.

 


 

O.P.C.M. 28 agosto 2007, n. 3606.
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione. (Ordinanza n. 3606) .

 

(1) (2)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 settembre 2007, n. 204.

(2) Vedi, anche, l'O.P.C.M. 22 ottobre 2007, n. 3624.

 

 

IL PRESIDENTE

 

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

 

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

 

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

 

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

 

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353;

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2007 recante «Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa del propagarsi di incendi su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286»;

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 2007 recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale»;

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2001, recante «Linee guida in materia di predisposizione dei Piani regionali per il contrasto agli incendi boschivi»;

 

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2007;

 

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

 

Considerato che dal mese di giugno, a causa dell'aumento delle temperature oltre i consueti limiti stagionali e delle conseguenze derivanti da un lungo periodo di siccità, si sono manifestati gravi incendi nei territori delle Regioni dell'Italia centro-meridionale;

 

Considerato che i detti eventi calamitosi oltre a manifestarsi come incendi di bosco ed in zona rurale, hanno provocato ingenti danni ai centri abitati, alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità, dando vita ad incendi di interfaccia di particolare intensità;

 

Considerato che la natura e la particolare intensità degli incendi, anche dovuti a comportamenti dolosi, hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate, arrecando gravi danni anche ai beni ed alle attività agricole ed agroforestali e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

 

Considerato, altresì, che gli incendi in rassegna per intensità ed estensione hanno gravemente danneggiato il patrimonio naturalistico di flora e fauna dei Parchi nazionali o regionali presenti nelle aree interessate dai fenomeni di combustione, compromettendo seriamente i servizi ambientali connessi a tale patrimonio, di primaria importanza per la salvaguardia ambientale e lo sviluppo socio-economico sostenibile delle aree colpite;

 

Ritenuta la necessità di porre in essere i primi urgenti ed indifferibili interventi per preservare, monitorare, ripristinare il patrimonio naturalistico di flora e fauna dei Parchi nazionali o regionali coinvolti dagli incendi e dei connessi servizi ambientali, anche allo scopo di contribuire al ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, nonchè di assicurare le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;

 

Considerato che l'aggravamento della situazione verificatasi negli ultimi giorni nelle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e nella regione Siciliana impone l'immediato ricorso all'adozione di misure straordinarie, nelle more della definizione, concordata con le Regioni interessate, degli interventi di carattere generale occorrenti al superamento del contesto emergenziale nel restante territorio interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza;

 

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare immediatamente per le predette regioni disposizioni di carattere straordinario ed urgente finalizzate, in costanza della situazione di emergenza in rassegna, ad una gestione unitaria e maggiormente incisiva volta ad implementare l'attività di prevenzione e di contrasto agli incendi boschivi;

 

Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

 

Acquisita l'intesa delle regioni interessate;

 

Sentiti i Ministeri dell'interno, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

 

Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

 

Dispone:

 

 

Art. 1.

1. Il Capo dipartimento della protezione civile è nominato commissario delegato per il superamento del contesto emergenziale in premessa, e provvede alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonchè a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui sopra.

 

2. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato, previa definizione con apposito provvedimento dei territori provinciali nei quali siano stati riscontrati ingenti danni e situazioni di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità in conseguenza dei fenomeni calamitosi di cui alla presente ordinanza si avvale, in qualità di soggetti attuatori, dei Presidenti delle regioni o dei Prefetti delle province interessate.

 

3. Il Commissario delegato provvede, per il tramite dei soggetti di cui al comma 2, al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dalle altre Amministrazioni e dagli Enti intervenuti nella prima fase dell'emergenza, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 8 (3).

 

4. Il Commissario delegato, per il tramite dei soggetti attuatori, in particolare, provvede:

 

a) alla individuazione dei comuni colpiti dagli incendi;

 

b) alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati anche sulla base dei dati e delle informazioni fornite al riguardo dalle regioni e dalle strutture territoriali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

 

c) alla ricognizione ed alla quantificazione dei danni subiti dal patrimonio agroforestale colpito dai fenomeni calamitosi, avvalendosi del Corpo forestale dello Stato, anche di quello della regione siciliana, ed in coordinamento con l'AGEA, e di ogni altro soggetto informato o competente in materia;

 

d) a promuovere presso gli enti competenti le opportune iniziative volte al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate dagli incendi e la pianificazione da parte delle Regioni interessate dagli interventi di prevenzione e mitigazione del rischio incendi.

 

5. Il Commissario delegato, per il tramite dei soggetti attuatori, pone in essere ogni azione propulsiva affinchè i Sindaci dei comuni interessati delle regioni di cui alla presente ordinanza, assicurino il rispetto delle norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi anche mediante il decespugliamento e l'asportazione dei residui colturali.

 

6. Per l'attuazione degli interventi da realizzarsi all'interno dei parchi nazionali e regionali, e delle aree naturali protette regionali interessate, i soggetti attuatori, sentito il Corpo forestale dello Stato, anche quello della regione siciliana, operano d'intesa con i presidenti dei parchi nazionali e regionali interessati e con l'Ente gestore delle aree naturali protette regionali, che provvedono, in deroga all'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, alla predisposizione dei piani recanti l'individuazione delle infrastrutture per l'avvistamento degli incendi e per l'approvvigionamento idrico antincendio e quanto altro ritenuto necessario ed il rapido accesso dei mezzi di soccorso alle aree percorse dal fuoco. Detti piani costituiscono un'apposita sezione dei piani regionali di cui all'art. 3 della citata legge n. 353/2000. A favore dei presidenti dei parchi nazionali e regionali, nonchè degli enti gestori delle aree naturali protette regionali, per le attività connesse all'attuazione della presente ordinanza, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 79 ed 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

 

7. I soggetti attuatori, entro quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, trasmettono al Commissario delegato l'elenco dei comuni che non hanno censito, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 353/2000, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco e provvedono a diffidarli ad adottare i provvedimenti di competenza entro ulteriori quindici giorni; in caso di inerzia, i soggetti attuatori agiscono in via sostitutiva raccogliendo e completando le informazioni di dettaglio relative agli altri eventi manifestatisi nell'anno in corso e, con riferimento all'ultimo quinquennio, avvalendosi del Corpo forestale dello Stato, anche di quello della regione siciliana, e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Il Commissario delegato, sulla base delle metodologie utilizzate e delle informazioni ordinariamente raccolte dal Corpo forestale dello Stato, anche di quello della regione Siciliana, ed organizzate nell'ambito del sistema informativo della montagna, in raccordo con i sistemi informativi - ove disponibili - delle regioni, provvede, per il tramite dei soggetti attuatori, sia a rendere disponibili tali informazioni presso i comuni, sia alla certificazione delle relative informazioni ai fini dell'accatastamento da parte dei comuni stessi. I comuni ricompresi all'interno di Parchi nazionali e regionali, o gli Uffici territoriali di Governo, in via sostitutiva, informano l'Ente Parco Nazionale dell'attività di censimento o aggiornamento del catasto di cui al presente comma.

 

8. Le Prefetture - Uffici territoriali di governo provvedono alla perimetrazione e classificazione delle aree esposte ai rischi derivanti dal manifestarsi di possibili incendi di interfaccia, nonchè all'organizzazione dei modelli di intervento, con il coordinamento delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione siciliana ed in collaborazione con le province interessate, con l'ausilio del Corpo forestale dello Stato, anche di quello della regione Siciliana, e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonchè delle associazioni di volontariato ai diversi livelli territoriali (4).

 

9. I sindaci dei comuni di cui al comma 5, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, predispongono, anche sulla base delle risultanze di cui al comma 8 e degli indirizzi regionali, i piani comunali di emergenza che dovranno tener conto prioritariamente delle strutture maggiormente esposte al rischio di incendi di interfaccia, al fine della salvaguardia e dell'assistenza della popolazione. Qualora ricorrano situazioni di inadempienza da parte dei predetti comuni, le Prefetture - Uffici territoriali di Governo territorialmente interessate, provvedono in loro sostituzione (5).

 

10. Il Commissario delegato pone in essere ogni azione di impulso utile a favorire la predisposizione da parte dei comuni esposti al rischio idrogeologico ed idraulico elevato e molto elevato, ai sensi della legge n. 267/1998, entro la cessazione dello stato di emergenza, della relativa pianificazione di emergenza tenendo conto, ove possibile, degli effetti indotti sui soprassuoli percorsi dai fuochi.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(3) Comma così modificato dall'art. 8, O.P.C.M. 22 ottobre 2007, n. 3624.

(4) Comma così modificato dall'art. 8, O.P.C.M. 22 ottobre 2007, n. 3624.

(5) Comma così modificato dall'art. 8, O.P.C.M. 22 ottobre 2007, n. 3624.

 

 

Art. 2. 

1. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, anche regionali, impiegate nelle attività finalizzate al superamento del contesto emergenziale e debitamente autorizzate dal dipartimento della protezione civile nonchè al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.

 

2. Il Commissario delegato provvede, altresì, al rimborso degli oneri sostenuti dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e dal Corpo forestale dello Stato per l'utilizzo di volontari debitamente impiegati.

 

3. Il Commissario delegato è, inoltre, autorizzato ad effettuare i rimborsi in favore della Croce Rossa italiana e del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari della Provincia autonoma di Trento, nonchè degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari delle predette organizzazioni direttamente attivati in relazione alle necessità di impiego, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001.

 

4. Ferma restando la gratuità dell'incarico di Commissario delegato, il Commissario medesimo, con apposito provvedimento, definisce il compenso da attribuire ai soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2 ed il compenso per il lavoro straordinario da riconoscere al personale specificatamente individuato per coadiuvarli.

 

5. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico amministrativo e tecnico alle attività da porre in essere per il superamento dell'emergenza, i prefetti di Foggia e di Messina sono autorizzati a costituire un'apposita struttura, composta da tre unità di personale in servizio presso i relativi Uffici territoriali del Governo. Al predetto personale è corrisposto un compenso per lavoro straordinario per prestazioni lavorative effettivamente rese nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, ovvero, qualora appartenenti alla carriera prefettizia, un'indennità mensile pari al trenta per cento dell'indennità mensile di posizione in godimento.

 

6. Il Commissario delegato, con successivo provvedimento, provvede a determinare il compenso accessorio da corrispondere al personale degli Uffici territoriali di Governo, del Corpo forestale dello Stato, anche di quello della regione siciliana, e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco impiegati nelle attività di cui all'art. 1, commi 6, 7 e 8 (6).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(6) Comma così modificato dall'art. 8, O.P.C.M. 22 ottobre 2007, n. 3624.

 

 

Art. 3.

1. Il Commissario delegato è autorizzato, per il tramite dei soggetti attuatori, ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, anche in via preventiva, adottati a seguito degli eccezionali eventi calamitosi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 200,00. Rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti nel presente comma, il Commissario delegato è autorizzato, per il tramite dei soggetti attuatori, ad erogare i contributi anche in misura diversa, e, comunque, nel limite massimo di € 500,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.

 

2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

 

 

Art. 4. 

1. Al fine di favorire un rapido rientro nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il Commissario delegato, nei limiti delle risorse assegnate, è autorizzato ad erogare, per il tramite dei soggetti attuatori, contributi, fino ad un massimo di € 30.000,00 per ciascuna unità abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza. Il Commissario delegato è autorizzato, per il tramite dei soggetti attuatori, ad anticipare la somma fino ad un massimo di € 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalità sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica, contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati.

 

2. Per assicurare il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione colpita dagli eventi di cui in premessa è assegnato un contributo a favore dei soggetti che abitino o prestino la propria attività lavorativa in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di € 5.000,00. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.

 

3. Per le medesime finalità, un ulteriore contributo in misura non superiore al 30% di quello previsto al comma 1 può essere concesso sulla base delle spese documentate effettuate per l'acquisto o il ripristino di beni mobili registrati di carattere indispensabile danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi di cui in premessa, al netto di eventuali polizze assicurative.

 

Art. 5. 

1. Il Commissario delegato è autorizzato ad erogare, per il tramite dei soggetti attuatori, un contributo, fino ad un massimo di € 30.000,00, a favore dei titolari di attività industriali, agricole, commerciali, artigianali, professionali e di attività turistico-ricettive che abbiano subito gravi danni a seguito degli eventi di cui in premessa. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza, corredata da autocertificazione attestante i danni subiti ed il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attività sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2006, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445.

 

2. Al fine di favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, agricole, artigianali, commerciali, professionali e di attività turistico-ricettive, il Commissario delegato è autorizzato, per il tramite dei soggetti attuatori, ad erogare un contributo di cui al comma 1, nella misura massima di € 1000,00 mensili, anche a favore dei titolari delle attività sopra richiamate i cui immobili siano stati distrutti in tutto o in parte ovvero siano stati sgomberati e non più agibili in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità a seguito degli eventi di cui al presente provvedimento, per la locazione di immobili temporaneamente utilizzati in sostituzione di quelli distrutti, danneggiati o sgomberati e non più agibili.

 

3. I contributi di cui al presente articolo non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

4. Le domande per accedere al contributo di cui al comma 1 dovranno essere presentate ai soggetti attuatori per la relativa istruttoria.

 

5. I contributi di cui al presente articolo costituiscono comunque anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.

 

6 Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative sociali, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, ai lavoratori assunti per periodi limitati che prestano ovvero hanno prestato servizio presso i comuni colpiti dagli eventi calamitosi, così come individuati ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera a), è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque fino al 15 settembre 2007, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa la contribuzione figurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione d'orario, nonchè l'assegno per il nucleo familiare ove spettante.

 

7. Le regioni Lazio, Campania, Calabria, Puglia e la regione Siciliana sono autorizzate a provvedere al rafforzamento, con oneri a carico dei rispettivi fondi regionali, dei relativi Centri funzionali regionali multirischio mediante il potenziamento delle strutture operative, nonchè la possibilità di avvalersi di esperti per i diversi settori di rischio, sempre con oneri a proprio carico.

 

 

Art. 6.

1. Allo scopo di garantire l'adeguamento tecnologico ed operativo della componente aerea nel peculiare settore della lotta attiva agli incendi boschivi, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri può acquisire, nell'ambito delle risorse del bilancio dello Stato previste a legislazione vigente per il finanziamento delle spese di funzionamento, delle attività e dei compiti di protezione civile, la disponibilità, in via di somma urgenza, della necessaria strumentazione, anche avviando ogni utile sperimentazione di mezzi, di materiali, di forme organizzative e addestrative.

 

 

Art. 7. 

1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

 

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;

 

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, 241;

 

legge 21 novembre 2000, n. 353, articoli 3, 4, 8, 10, comma 2;

 

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e successive modificazioni;

 

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis;

 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 191, 192, 193, 196, 197 e 198;

 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 24, 35 e 36;

 

decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 185, articoli 3 e 5;

 

contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Enti locali;

 

leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga;

 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 507.

 

 

Art. 8. 

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, si provvede nel limite massimo di euro 5.000.000,00 a titolo di anticipazione da porre a carico del Fondo della protezione civile così come integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze ed eventualmente dalle Amministrazioni regionali e dagli Enti locali interessati.

 

2. Per le attività connesse allo stato di emergenza ed al conseguente aumento del pericolo di incendi boschivi, nonchè per le iniziative eventualmente poste in essere ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera b) e c) il Corpo Forestale dello Stato provvede a valere sulle somme accantonate per l'anno 2007, in deroga all'art. 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sulle unità previsionali di base del Centro di Responsabilità «Corpo forestale dello Stato» nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (7).

 

3. Per le attività connesse allo stato di emergenza ed al conseguente aumento del pericolo di incendi boschivi, nonchè per le iniziative eventualmente poste in essere ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera b) e c), il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco provvede a valere sulle somme accantonate per l'anno 2007, in deroga all'art. 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sulle unità previsionali di base del Centro di responsabilità amministrativa «Vigili del Fuoco, soccorso pubblico e difesa civile» nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

 

4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche con riferimento alle risorse finanziarie destinate ai parchi nazionali e regionali ricompresi nelle aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

 

5. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, affidati dal Commissario delegato ai soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, è autorizzato il trasferimento di risorse, nel limite di cui al comma 1, su apposite contabilità speciali agli stessi intestate (8).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(7) Comma così modificato dall'art. 8, O.P.C.M. 22 ottobre 2007, n. 3624.

(8) Comma così modificato dall'art. 8, O.P.C.M. 22 ottobre 2007, n. 3624.

 

 

Art. 9. 

Il dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

 


 

Allegati

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 



[1]    L. 29 luglio 2003, n. 229, Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001.

[2]    D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

[3]    Legge 13 maggio 1961, n. 469, Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

[4]    Le competenze del Corpo in materia di difesa civile sono state espressamente previste dall’art. 14 del D.Lgs. 300/1999 (Riforma dell’organizzazione del Governo): accanto ai compiti tradizionalmente assolti dal Corpo, si sono affiancati quelli connessi con i nuovi scenari internazionali del terrorismo e i possibili rischi correlati derivanti dall’uso di sostanze non convenzionali.

[5]    L’art. 1 del D.Lgs. 139 ripete sostanzialmente la previsione dell’art. 11 della legge 225/1992 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), cui fa rinvio.

[6]     D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398, Regolamento recante l’organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno.

[7]    D.P.R. 23 dicembre, n. 314, Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

[8]       D.P.R. 21 marzo 2005, n. 85, Regolamento recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

[9]    L. 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[10]   Articolo 2 della L. cost. 26 febbraio 1948, n. 4, Statuto speciale per la Valle d'Aosta; articoli 2 e 14 della L. cost. 26 febbraio 1948, n. 5, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

[11]   Camera dei deputati, seduta dell’8 marzo 2007, Interpellanza urgente 2/00391 (La Loggia), intervento del sottosegretario per l’interno Rosato.

[12]   Il certificato di prevenzione è necessario per tutti i locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose che detengono o impiegano prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che possono, in caso di incendio, arrecare gravi danni. L’individuazione concreta delle singole fattispecie è demandata ad un regolamento.

[13]    Legge 13 maggio 1940 n. 690, Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti.

[14]    Legge 21 novembre 2000, n. 353, Legge-quadro in materia di incendi boschivi.

[15]   In occasione dei gravi incendi verificatisi nell’estate del 2007 nell’Italia centro-meridionale, il Presidente del Consiglio ha emanato l’ordinanza 28 agosto 2007, n. 3606, Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione, con cui ha nominato il Capo dipartimento della protezione civile commissario delegato Commissario per il superamento dell'emergenza legata agli incendi e la ha incaricato di provvedere alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo.

[16]   Il D.Lgs. 139 rinvia a successivi regolamenti l’individuazione, rispettivamente, degli aeroporti civili e militari aperti al traffico civile, dei porti in cui il Corpo nazionale svolge il proprio servizio e la determinazione delle relative modalità di svolgimento. Sino all’emanazione dei suddetti regolamenti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Tali disposizioni sono contenute per quanto attiene al soccorso aeroportuale, nelle leggi 23 dicembre 1980, n. 930, Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e 2 dicembre 1991, n. 384,Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti, nonché per quanto attiene al soccorso portuale, nella legge 13 maggio 1940, n. 690, Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti.

Negli aeroporti diversi da quelli indicati, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi è assicurato dal titolare della licenza sul diritto di traffico di cui all’art. 788 del codice della navigazione (l’ENAC) o dal titolare della concessione della gestione aeroportuale.

[17]   D.M. 8 maggio 2006, n. 222 Regolamento recante modifica alle dotazioni organiche dei dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 141 del D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217. Il provvedimento è contestualmente intervenuto sulla qualifica dei dirigenti e ha proporzionalmente ridotto la dotazione organica del ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabile, in modo da assicurare l'invarianza degli oneri di bilancio e nei limiti della dotazione organica complessiva.

[18]   Si tratta di una stima fatta sulla base della media ponderata dei pensionamenti del triennio precedente. Fonte: Dipartimento dei vigili del fuoco, Ufficio legislativo.

[19]   Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (conv. con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133), Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

[20]   L’art. 74 del decreto-legge n. 112/2008 dispone che le amministrazioni statali e alcune categorie di enti pubblici nazionali ridimensionino, entro il 30 novembre 2008, gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo in corrispondenza le dotazioni organiche, e in particolare:

§          riducendo gli uffici dirigenziali di livello generale e quelli di livello non generale in misura non inferiore al 20% e al 15% di quelli esistenti;

§          riducendo il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al 10%;

§          rideterminando gli organici del personale non dirigenziale apportando una riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di tale personale.

Il comma 3 dell’art. 74 dispone inoltre che le amministrazioni statali rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle strutture periferiche esistenti nell’ambito delle prefetture – uffici territoriali del Governo.

[21]   Camera dei deputati, Assemblea, Allegato B della seduta del 23 ottobre 2008, Risposta scritta all’interrogazione 4/00834, cit..

[22]   Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (conv. con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31), Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

[23]   Camera dei deputati, Commissione affari costituzionali, seduta del 23 ottobre 2008, Interrogazione a risposta in Commissione n. 5-00474 (Belcastro).

[24]   Camera dei deputati, Assemblea, Allegato B della seduta del 23 ottobre 2008, Risposta scritta del sottosegretario per l'interno on. Palma all’interrogazione n. 4/00565 (Catanoso).

[25]   Legge 27 dicembre 1941, n. 1570, Nuove norme per l’organizzazione dei servizi antincendi, art. 7, comma quarto, come modificato dalla legge 13 dicembre 1950, n. 913, Incorporamento di unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

[26]   Il D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell’articolo 3, comma 1, della Legge 14 novembre 2000, n. 331, prevedeva la sospensione del servizio di leva a partire dal 1 gennaio 2007.

      La legge 23 agosto 2004 n. 226, ha anticipato la sospensione della leva al 1° gennaio 2005 ed ha istituito la figura dei volontari in ferma prefissata, accelerando ulteriormente il progressivo ridimensionamento del numero dei militari di leva.

[27]   Secondo una stima del Governo, sono 14.000 le persone che svolgono il lavoro volontario e che sono in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge finanziaria 2007 (seduta dell’8 marzo 2007, cit.).

[28]   Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2008, Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure di stabilizzazione, personale dei Vigili del fuoco in ferma prefissata e dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 1, comma 526, della legge n. 296 del 2006 (G.U. 30 luglio 2008, n. 177).

[29]   Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2008, Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure di stabilizzazione, personale dei Vigili del fuoco in ferma prefissata e dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 1, comma 526, della legge n. 296 del 2006 (G.U. 16 ottobre 2008, n. 243).

[30]   Corte dei conti, Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2006, trasmessa il 12 luglio 2007, XV legislatura, Doc. XIV, n. 2, volume II, tomo II, pagg. 16-18; Relazione per l’esercizio finanziario 2007, trasmessa il 26 giugno 2008, XVI legislatura, Doc. XIV, n. 1, volume III, pagg. 99 e segg..

[31]   Relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato 2007, cit. pag. 100.

[32]   La disposizione stabilisce che, a decorrere dall’anno 2006, l’ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna amministrazione, l’importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell’anno 2005, al netto di quelle per le quali l’iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché di quelle riguardanti l’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione europea. La limitazione non si applica a queste ultime riassegnazioni.

[33]   Relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato 2006, cit. pagg. 12-15.

[34]   Relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato 2007, cit. pag. 101.

[35]   Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 (conv. dalla legge 3 agosto 2007, n. 127), Disposizioni urgenti in materia finanziaria.

[36]   Decreto-legge 6 novembre 2008, n.172, (in corso di conversione), Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale.

[37]   Entrambi i D.P.R. sono stati pubblicati nella G.U. 15 gennaio 2008, n. 12.

[38]   Pubblicati nella G.U. 19 luglio 2008, n. 168.

[39]   D.L. 7 settembre 2001, n. 343 (conv. con mod. in L. 9 novembre 2001, n. 401), Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile.

[40]   D.L. 31 maggio 2005, n. 90 (conv. con mod. in L. 26 luglio 2005, n. 152), Disposizioni urgenti in materia di protezione civile.

[41]   L. 30 settembre 2004, n. 252, Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La legge ha origine da un disegno di legge di iniziativa governativa.

[42]   Secondo quanto stabilisce l’art. 16, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, Nuovo ordinamento della pubblica sicurezza), “ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato sono forze di polizia” l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza; sono inoltre forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell’espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia [oggi Corpo di polizia penitenziaria] e il Corpo forestale dello Stato”.

[43]   D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, successivamente confluito nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

[44]   Si veda in tal senso la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge A.C. 4347 (di iniziativa del Governo), da cui discende la legge 252 del 2004.

[45]   D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, art. 3, comma 1-bis.

[46]   D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229.

[47]   D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76, Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In precedenza, il personale volontario era disciplinato dal D.P.R. 2 novembre 2000, n. 362.

[48]   D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.

[49]   Camera dei deputati, Commissione affari costituzionali, seduta del 25 settembre 2008, Interrogazione a risposta in Commissione n. 5/00352 (Capodicasa); Camera dei deputati, Assemblea, Allegato B della seduta del 23 ottobre 2008, Risposta scritta del sottosegretario per l’interno on. Palma all’interrogazione 4/00834 (Migliori).

[50]   Possono essere inoltre assunti i familiari degli appartenenti al Corpo deceduti o divenuti inabili al servizio, per effetto di ferite o di lesioni riportate nell’espletamento delle attività istituzionali.

[51]   Secondo quanto previsto dall’art. 11, gli appartenenti alle qualifiche di capo reparto e di capo reparto esperto sono diretti collaboratori dei superiori appartenenti ai ruoli operativi e assicurano l’intervento delle squadre operative e le coordinano nelle attività di soccorso.

[52]   D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195, Attuazione dell’art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

[53]   L. 14 gennaio 1994, n. 20, Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

[54] La facoltà di istituire, senza oneri aggiuntivi, apposite aree di vicedirigenza per l’accesso alle quali è richiesto il possesso di lauree specialistiche e di eventuali titoli abilitativi è espressamente prevista dal criterio direttivo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), della legge di delega.

[55]   Sono previste in via generale tre modalità per l’accesso al Corpo dei vigili del fuoco (art. 132):

§       pubblico concorso;

§       avviamento degli iscritti alle liste di collocamento (limitatamente al ruolo degli operatori);

§       assunzione per chiamata diretta dei familiari dei vigili del fuoco deceduti o invalidi per causa di servizio.

Qualsiasi altra modalità di accesso al Corpo dei vigili del fuoco è tassativamente esclusa; in particolare, non è consentito l’accesso di personale esterno al Corpo nei ruoli dei dirigenti.

[56]   Per le modalità del collocamento a riposo, il D.Lgs. n. 217 fa rinvio alla disciplina contenuta del D.P.R. 1092/1973 (Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato). Le norme specifiche in vigore sui limiti di età per il collocamento a riposo dei vigili del fuoco continuano ad essere applicate dalla nuova disciplina.

[57]    Per la modifica degli organici dei dirigenti generali è previsto l’utilizzo del decreto del Presidente della Repubblica - regolamento di delegificazione di cui all’art. 17, comma 4-bis della legge 400/1988.