Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento trasporti | ||||
Titolo: | Schema di D.Lgs. n. 503 - Patenti di guida Disposizioni modificative e correttive del D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, e del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, nonchè attuazione della direttiva 2011/94/UE (art. 1, co. 3 e 5, L.88/2009) | ||||
Serie: | Atti del Governo Numero: 445 | ||||
Data: | 24/09/2012 | ||||
Descrittori: |
|
|
Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
|
|
|
Documentazione per l’esame di |
Schema di D.Lgs. n. 503 Patenti di guida |
Disposizioni modificative e correttive del D.Lgs. 18
aprile 2011, n. 59, e del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione
della direttiva 2011/94/UE |
|
|
|
|
|
|
n. 445 |
|
|
|
24 settembre 2012 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Trasporti ( 066760-2614 – * st_trasporti@camera.it |
|
|
. |
|
|
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. |
File: TR0415.doc |
INDICE
Schede di lettura
Introduzione 3
§ Conformità con la norma di delega 3
§ Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE 4
§ Procedure di contenzioso 5
Capo I: Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 59/2011 e recepimento della Direttiva 2011/94/UE 7
Capo II: Disposizioni integrative del Decreto Legislativo n. 286/2005 in materia di qualificazione iniziale e formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di cose o di persone 23
Capo III: Disposizioni di coordinamento in materia di provvedimenti di inibizione alla guida nei confronti di titolari di patente rilasciata da Stato estero 37
Lo schema di decreto legislativo in esame interviene in due ambiti principali:
- prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 59/2011, recante attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida; ciò avviene in base alla delega per l’emanazione di disposizioni integrative e correttive, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riferimento (termine che in questo caso spira il 15 maggio 2013), prevista dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 88/2009 (legge comunitaria 2008); lo schema è emanato anche in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera b) della medesima legge, il quale prevede una delega per tutte le modifiche occorrenti al coordinamento, nei singoli settori, della disciplina vigente con quella della normativa dell’Unione europea da attuare; nell’ambito dell’emanazione di tali disposizioni integrative e correttive si provvede anche al recepimento della direttiva 2011/94/UE, recante modifica della direttiva 2006/126/CE (Capo I; il Capo III interviene poi per coordinare il testo del decreto legge n. 151 del 2003, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada, con gli interventi operati dal Capo I);
- modifica la disciplina recata dal Capo II del decreto-legislativo n. 286 del 2005 (disciplina dell’attività di autotrasportatore) il quale interviene in materia di attuazione della direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri (Capo II);
Al riguardo, si evidenziano i seguenti profili per quel che concerne il rispetto della norma di delega:
- con riferimento al Capo I, nessuna disposizione conferisce una delega “esplicita” al Governo per il recepimento della direttiva 2011/94/CE; in proposito occorre però valutare che il contenuto di tale direttiva è limitato all’introduzione di alcune modifiche nell’allegato I della direttiva 2006/126/CE in materia di modello di patente di guida, allegato recepito con l’allegato I del decreto legislativo n. 59/2011; in tal senso il recepimento della direttiva può ritenersi ricompreso all’interno dei principi e criteri direttivi di delega di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell’articolo 2 della legge n. 88/2009. In particolare, la lettera e) prevede che “all’attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si proceda, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata”; la lettera f) prevede invece che “nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell’esercizio della delega”;
- con riferimento al Capo II, le modifiche introdotte alla disciplina sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri appaiono in larga parte non riconducibili alla delega; in proposito merita ricordare che, nel conferire la delega per il recepimento della direttiva 2003/59/CE, con l’articolo 1 della legge n. 62/2005 (legge comunitaria 2004), il legislatore ha anche previsto una delega per l’emanazione di disposizioni integrative e correttive (art. 1, co. 5), delega che peraltro il Governo ha utilizzato con l’emanazione del decreto legislativo n. 214/2008 e che comunque risulta scaduta il 24 giugno 2007. Potrebbero risultare riconducibili alla delega di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge n. 88/2009 (coordinamento della normativa di settore vigente con quella europea da recepire) unicamente le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), all’articolo 17, capoverso Art. 18, commi 2 e 3 e all’articolo 21, comma 1, lettere c) e d), le quali provvedono ad adeguare le disposizioni del decreto legislativo n. 286/2005 alla nuova classificazione delle patenti introdotta dalla direttiva 2006/126/CE. Più difficoltoso invece argomentare che le disposizioni dell’articolo 21 in materia di apposizione sulla patente del codice “95” in luogo della predisposizione, che viene meno, del documento cartaceo della carta di qualificazione possono essere collegate alla modifica alla direttiva 2006/126/CE apportata dalla direttiva 2011/94/CE ed ugualmente riferita all’apposizione del codice 95 sul documento di patente di guida, poiché tale modifica appare unicamente formale (per dettagli cfr. infra illustrazione art. 12).
Specifici orientamenti in materia di patenti di guida sono contenuti nel piano di azione sulla sicurezza stradale(COM(2010)389) valido per il periodo 2011-2020, che prospetta l’adozione di misure nell’ambito di una strategia comune di educazione e formazione che la Commissione intende elaborare in cooperazione con gli Stati membri.
Tali misure potrebbero riguardare:
· la preparazione prima dell’esame di guida basata su esercitazioni pratiche. Tra le possibili opzioni, l’inserimento della guida accompagnata in vista del conseguimento della patente e l’introduzione di requisiti minimi armonizzati per accompagnatori ed istruttori;
· l’esame per il conseguimento della patente, oltre alla valutazione della conoscenza delle norme del codice della strada o della capacità di eseguire manovre, dovrà prendere in considerazione competenze di guida più estese, nonché valori e comportamenti legati alla sicurezza stradale (consapevolezza del rischio e guida difensiva o finalizzata alla riduzione dei consumi di carburante);
· la formazione continua successiva al conseguimento della patente per i conducenti non professionisti, soprattutto in considerazione dell’invecchiamento della popolazione europea.
Il 18 luglio 2012 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2012/0285) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2011/94/UE concernente la patente di guida. Il termine di recepimento della direttiva era il 30 giugno 2012.
L'articolo 1 interviene in materia di guida accompagnata per i minori. novellando l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 59 del 2011, che ha ad oggetto l’articolo 115 del Codice della Strada relativo ai requisiti generali per la guida dei veicoli.
L’articolo 115 prevede al comma 1, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 59 ed applicabile dal 19 gennaio 2013, che chi guida veicoli debba essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto quattordici, sedici, diciotto o venti anni per guidare sul territorio nazionale le diverse tipologie di veicoli previsti per le varie fasce di età. Per i minori di 18 anni che abbiano compiuto i diciassette anni è però consentita la guida accompagnata al fine di esercitarsi in vista del conseguimento della patente.
Si ricorda che la possibilità di esercitarsi alla guida, con l’assistenza di un adulto è stata introdotta dall’art. 16 della legge n. 120 del 2010, e, in base al testo dell’articolo 119 che risulterà vigente dal 19 gennaio 2013, sarà consentita ai minori che abbiano compiuto i diciassette annie siano titolari delle patenti di guida conseguibili a quell’età (A1, B1 o AM: per dettagli cfr. infra).
La guida è attualmente consentita alle seguenti condizioni:
- che il minorenne sia accompagnato da un conducente, titolare di patente di categoria B, o superiore, da almeno dieci anni;
- che sia stata rilasciata autorizzazioneda parte del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza del genitore o rappresentante legale del minore.
Con il decreto 11 novembre 2011, n. 213, è stato poi emanato il Regolamento recante disciplina del rilascio dell'autorizzazione a minore ai fini della guida accompagnata e relativa modalità di esercizio che definisce in dettaglio le procedure e le modalità della guida accompagnata.
L’articolo 1 in esame introduce una nuova lettera a-bis), che modifica il comma 1-bis) all’articolo 115 del Codice della Strada, in base al quale la guida accompagnata viene consentita ai soli minori titolari di patente di guida A1 o B1: si tratta di patenti che si possono conseguire al compimento dei sedici anni di età in base alla nuova classificazione comunitaria delle patenti di guida che entrerà in vigore dal 19 gennaio 2013.
La norma non contempla quindi la categoria AM, conseguibile a quattordici anni, quest’ultima in quanto per suo conseguimento viene richiesto un solo esame teorico evidentemente non sufficiente per consentire la guida accompagnata.
Si ricorda che il decreto legislativo n. 59 del 2011 ha riscritto integralmente l’art. 116 CdS introducendo la nuova classificazione dell’UE delle patenti di guida. In base a tale nuova classificazione la patente A1 è prevista per i motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg e per i tricicli di potenza non superiore a 15 kW; la patente A2 per i motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima, mentre la patente AM è prevista per:
1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;
3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici.
La patente B1 è invece prevista per i quadricicli la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW.
Codice della strada comprensivo delle modifiche apportate dal D.Lgs. 18-4-2011 n. 59 |
Testo risultante dalle modifiche dello schema in esame |
Art. 115 (Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali )
1-bis). Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.
|
Art. 115 (Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali)
1-bis). Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida di categoria A1 o B1 è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore. |
L'articolo 2 modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 59 del 2011, che era intervenuto sull’articolo 116 del CdS, che reca attualmente la classificazione delle patenti di guida. Le modifiche all’articolo 116 riguardano i commi 3, 13 e 14 e l’introduzione di un muovo comma 15-bis.
La prima modifica sostituisce nel comma 3 il termine "modello comunitario" di patente di guida con quello di "modello UE", come così previsto dalla direttiva 2011/94/UE.
La seconda modifica, relativa al comma 13, preclude la possibilità di apporre tagliandi adesivi sulla patente di guida formato card, in linea con le indicazioni della Unione europea. A tal fine l'annotazione del trasferimento di residenza , che viene ora effettuata inviando un tagliando adesivo da applicare sulla patente all’indirizzo dell’interessato, verrà effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici che aggiornerà il dato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Pertanto il relativo dato sarà acquisito dal CED della Motorizzazione che lo aggiornerà nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, consultabile dagli organi di polizia stradale.
Nella relazione governativa si precisa infatti che i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno posto puntuale quesito ai competenti organi della Commissione europea, i quali per un verso hanno ribadito l'impossibilità di apposizione sulla patente card di alcun tagliando, per altro hanno evidenziato come ai fini del modello UE di patente di guida, il dato della residenza sia assolutamente opzionale: pertanto il relativo campo 8 è stato altresì omesso dal modello di patente di cui all'allegato l.
La terza modifica viene apportata al comma 14 e si riferisce a coloro che consentano la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta. Il comma viene modificato per specificare che la violazione deve riguardare la corrispondente patente di guida, quindi quella richiesta per il veicolo prestato. Rimane ferma la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 389 euro a 1.559 euro.
L’ultima modifica introduce il nuovo comma 15-bis, in base al quale chi guida veicoli per i quali è richiesta una patente di categoria superiore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 4.000 euro ed alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi.
La norma si applica ai titolari di patente di guida di categoria A1 che guidino veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2, ai titolari di patente di guida di categoria A1 o A2 che guidino veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, ed ai titolari di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guidino veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D.
Attualmente il comma 15 dispone per chi conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni in questione è competente il tribunale in composizione monocratica.
Come evidenziato nella relazione illustrativa “tale modifica si pone in linea con una rivisitazione più complessiva della disciplina posta nel modificando decreto legislativo n. 59 del 2011. per il quale ogni ipotesi di guida con patente di categoria diversa è assimilabile alla guida senza patente e. perciò. costituisce illecito penale punibile ai sensi dell'articolo 116, comma 15, CdS.” In questo senso si è ritenuto opportuno modulare diversamente le due fattispecie (guida senza patente e guida con patente diversa): sia perché la sanzione penale è sembrata eccessivamente afflittiva rispetto alla condotta che, in ultima analisi, è certamente meno grave nell'ipotesi di guida con patente di categoria diversa, sia per non congestionare i Tribunali che avrebbero competenza in materia di guida senza patente.
Codice della strada comprensivo delle modifiche apportate dal D.Lgs. 18-4-2011 n. 59 |
Testo risultante dalle modifiche dello schema in esame |
Art. 116 (Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore).
3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati: (omissis)
13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tale fine, i comuni trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. 14. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 389 euro a 1.559 euro. 15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica. |
Art. 116 (Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore).
3. La patente di guida, conforme al modello UE, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati: (omissis)
13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici che aggiorna il dato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. A tale fine, i comuni trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.
14. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 389 euro a 1.559 euro. 15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica. 15-bis. Il Titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, ovvero il titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 4.000 euro. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del Capi I, sezione II, del titolo VI. |
L'articolo 3 modifica l'articolo 11 del decreto legislativo n. 59 al fine di correggere un mero errore materiale relativo all’articolo 124, comma 2 del CdS, in materia di guida di macchine agricole e operatrici.
Si tratta della norma che rinvia ad un apposito decreto la definizione dei tipi e delle caratteristiche delle macchine agricole e operatrici che, eventualmente adattate, possono essere guidate da mutilati e minorati fisici con patenti speciali. Con la modifica in esame la possibilità di guidare le macchine agricole ed operatrici da parte di mutilati e minorati fisici viene limitata alle sole macchine agricole di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 124, con l’esclusione quindi delle macchine operatrici eccezionali previste dalla lettera c) .
Inoltre, anziché alle patenti speciali della categoria A, la modifica fa riferimento alla patente speciale delle categoria A1, prevista dall’art. 116, comma 3, lett. b) ed f).
Si ricorda che in base al comma 1 dell’art. 124 (nel testo che entrerà in vigore dal 19 gennaio 2013 e che è modificato dalla norma in commento) per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, e precisamente:
a) della categoria A1, per la guida delle macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo 53, comma 4, e che non superino la velocità di 40 km/h (798);
b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, diverse da quelle di cui alla lettera a), nonché delle macchine operatrici (799);
c) della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali.
Codice della strada comprensivo delle modifiche apportate dal D.Lgs. 18-4-2011 n. 59 |
Testo risultante dalle modifiche dello schema in esame |
Art. 124 (Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici)
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A e B, previste dall'art. 116, comma 5 |
Art. 124 (Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici)
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1, lettere a) e b), che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A1 e B, previste dall'art. 116, comma 3 lettere b) ed f). |
L'articolo 4 modifica l’articolo 12, comma 1 del decreto legislativo n. 59 del 2011, relativo all’art. 125 del CdS in materiadi gradualità ed equivalenze delle patenti di guida.
La prima modifica viene apportata al comma 3 dell’art. 125, che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro per chi sia munito di patente di guida recante un codice comunitario o nazionale e conduca un veicolo o circoli in condizioni diverse da quelle indicate da tali codici. Il riferimento ai codici comunitari viene sostituito con quello aggiornato al codice unionale o nazionale relativo alle “MODIFICHE DEL VEICOLO”.
La seconda modifica introduce un comma 3-bis all’art. 125 in base al quale chi sia munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale del tipo “CONDUCENTE (motivi medici)” e conduce un veicolo o circoli in condizioni diverse da quelle previste per tale codice, viene assoggettato a sanzione amministrativa.
La norma rinvia peraltro alla sanzione di cui all’art. 173, comma 1 ma tale riferimento appare errato, trattandosi della norma che prevede che il titolare di patente di guida al quale sia stato prescritto l’obbligo delle lenti o di determinati apparecchi, abbia l'obbligo di usarli durante la guida.
La relazione illustrativa evidenzia che “la ratio dell'intervento è finalizzata a distinguere, in ambito sanzionatorio, la guida nell'inosservanza di codici unionali o nazionali (riportati sulla patente) afferenti al veicolo ovvero al conducente, si da prevedere, in tale ultimo caso, un rinvio alla sanzione già posta dall'articolo 173. comma I, CdS, per analoga fattispecie”.
A tale proposito si ricorda che il successivo comma 4 prevede che nel caso di guida con patente speciale di un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato, ovvero con caratteristiche diverse da quella indicate nella patente posseduta, è prevista la sanzione amministrativa da 78 euro a 311 euro e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi sia per le violazioni del comma 3 che per quelle del comma 4.
Codice della strada comprensivo delle modifiche apportate dal D.Lgs. 18-4-2011 n. 59 |
Testo risultante dalle modifiche dello schema in esame |
Art. 125 (Gradualità ed equivalenze delle patenti di guida)
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice comunitario o nazionale, conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro.
4. Chiunque, munito di patente speciale, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero con caratteristiche diverse da quella indicate nella patente posseduta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 78 euro a 311 euro. 5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. |
Art. 125 (Gradualità ed equivalenze delle patenti di guida)
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a “MODIFICHE DEL VEICOLO”, conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro. 3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a “CONDUCENTE (motivi medici)” conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla sanzione di cui all’articolo 173, comma 1. 4. Chiunque, munito di patente speciale, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero con caratteristiche diverse da quella indicate nella patente posseduta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 78 euro a 311 euro. 5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. |
L'articolo 5 modifica l'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo n. 59 del 2011 che aveva modificato l’art. 126 del CdS in materia di durata e conferma della validità della patente. Vengono modificati i commi 3, 5 e 12 dell’art. 126.
La modifica del comma 3 in particolare specifica che al compimento del sessantacinquesimo anno di età, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni ed autoarticolati (anziché di veicoli) di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.
La modifica al comma 5 specifica che le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1 e B (escludendo il rinvio precedentemente operato alle patenti BE) sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni. Inoltre, alle patenti di guida speciali delle categorie C1, C, D1 e D (escludendo quindi le patenti C1E, CE, D1E, DE) si applicano le disposizioni di validità delle patenti previste dai commi 3 e 4.
Secondo la relazione illustrativa la modifica intende ovviare ad un mero errore materiale che, con riferimento alle patenti speciali, enunciava anche quelle combinate con la patente di categoria E (per rimorchi pesanti), il cui conseguimento è precluso ai titolari di patenti speciali.
La modifica al comma 12 dell’art. 126 dispone che per la violazione della norma che prevede che al compimento del sessantacinquesimo anno di età, le patenti di categoria C e CE abilitino alla guida di veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t. si applichi la sanzione amministrativa di cui al comma 15-bis dell’art. 116 del CdS , anziché quelle di cui ai commi 15 e 17.
Il nuovo riferimento è quindi alle sanzioni del nuovo comma 15 bis dell’art. 116 che viene introdotto dall’art. 2 dello schema in esame, quindi la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 4.000 euro e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi.
Il precedente rinvio era invece alle sanzioni del comma 15, che prevedono l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro, e di quelle del comma 17, che dispongono la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
Codice della strada comprensivo delle modifiche apportate dal D.Lgs. 18-4-2011 n. 59 |
Testo risultante dalle modifiche dello schema in esame |
Art. 126 (Durata e conferma della validità della patente di guida)
3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età e, oltre tale limite di età, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessanta-cinquesimo anno di età, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.
5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni. Alle patenti di guida speciali delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4. 12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 116, commi 15 e 17. Le medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo
|
Art. 126 (Durata e conferma della validità della patente di guida)
3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età e, oltre tale limite di età, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessanta-cinquesimo anno di età, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.
5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1 e B sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni. Alle patenti di guida speciali delle categorie C1, C, D1 e D si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 116, comma 15-bis. Le medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo |
L'articolo 6 modifica l'articolo 14, comma1 del decreto legislativo n. 59 del 2011, inserendo un nuovo comma 1-sexies all’articolo 128 CdS, in materia di revisione della patente di guida, prevedendo che la revisione possa essere disposta anche nei confronti dei soggetti che siano sottoposti, ai sensi del Testo unico sulle tossicodipendenza di cui al dPR n. 309/1990 a misure amministrative in quanto detentori di sostanze stupefacenti per uso personale.
Codice della strada comprensivo delle modifiche apportate dal D.Lgs. 18-4-2011 n. 59 |
Testo risultante dalle modifiche dello schema in esame |
Art. 128 (Revisione della patente di guida)
1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all'articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente.
|
Art. 128 (Revisione della patente di guida)
1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all'articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente. 1-sexies. Può essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui all’articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
|
L’articolo 7 reca una modifica al comma 5 dell’articolo 135 del Codice della strada, il quale prevede l’adozione del provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per i soggetti titolari di patente non rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea che abbiano commesso violazioni del codice della strada le quali comportino la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (la durata dell’inibizione è pari alla durata della sospensione prevista per la medesima infrazione). In particolare si dispone che il provvedimento sia notificato all’interessato nelle forme di cui all’articolo 201 del Codice della strada.
Le forme di notificazione previste dall’articolo 201, comma 3, del codice della strada sono invece:
- a mezzo degli organi previsti dall’articolo 12 del Codice (e cioè gli organi di polizia stradale[1])
- a mezzo dei messi comunali;
- a mezzo dei funzionari dell’amministrazione che hanno accertato la violazione, secondo le forme previste dal codice di procedura civile;
- a mezzo del servizio postale.
Si prevede inoltre che il provvedimento di inibizione alla guida abbia efficacia dal momento della notifica ovvero dal ritiro del documento, se questo è stato disposto contestualmente all’accertamento della violazione. Nel caso in cui il ritiro del documento sia avvenuto contestualmente all’accertamento della violazione, rendendo così insieme efficace il provvedimento di inibizione alla guida, si richiede che il conducente elegga un domicilio sul territorio nazionale, al fine di poter comunque effettuare la notifica.
Per esigenze di coordinamento, un’analoga modifica è apportata dall’articolo 23 all’articolo 6-ter del decreto legge n. 151/2003, il quale dispone, per tutti i titolari di patente non rilasciata dall’Italia (e non per soli titolari di patenti extra-UE o SEE), l’adozione del provvedimento di inibizione della guida sul territorio nazionale nel caso della commissione, in un determinato arco di tempo, di violazioni del codice della strada corrispondenti ad una decurtazione di venti punti dalla patente (l’art. 6-ter già prevede però la notificazione del provvedimento di inibizione con le forme dell’articolo 201 del Codice della strada).
L’articolo 8, attraverso una modifica all’articolo 17 del decreto legislativo n. 59/2011, modifica l’articolo 136-bis, comma 9, del codice della strada, il quale reca le sanzioni per i cittadini di Stati membri dell’UE che circolano in Italia con la patente scaduta. In particolare, correggendo un precedente errore di formulazione, si prevede l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 135, comma 13, terzo periodo, anziché quelle dell’inesistente articolo 135, comma 12, quinto periodo.
L’articolo 135, comma 13, terzo periodo prevede che la patente La patente sia ritirata, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviata, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha emessa
L’articolo 9 modifica, attraverso una modifica al decreto legislativo n. 59/2011, l’articolo 180 del codice della strada disponendo includendo tra i documenti che il conducente di veicolo adibito al trasporto di cose o di persone deve avere, anche, ove previsto, il certificato di formazione professionale (ovvero quello che autorizza alla guida di trasporti eccezionali.
L’articolo 10 modifica formalmente l’articolo 22 del decreto legislativo n. 59/2011, prevedendo che si faccia riferimento all’espressione “patente di guida” anziché all’espressione “patente di guida comunitaria” e sostituendo il riferimento alla Comunità europea con quello all’Unione europea.
L’articolo 11 dispone, al primo periodo, l’incremento delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il secondo periodo della norma indica la procedura contabile per la riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del maggior gettito derivante dall'aumento delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione disposto dal periodo precedente, ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli adempimenti connessi all’attuazione del decreto legislativo n. 59/2011, come modificato dallo schema di decreto in esame.
In particolare, la norma precisa che tale maggior gettito derivante dall'aumento delle tariffe affluisce ad apposito capitolo/articolo dell’entrata del bilancio dello Stato e viene riassegnato allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi delle disposizioni di cui dell'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n.11.
La disposizione citata stabilisce, al comma 2, che gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione di disposizioni comunitarie, sono posti a carico dei soggetti interessati.
Tali prestazioni e controlli sono considerati come un servizio reso dai pubblici uffici; ai soggetti destinatari è richiesto un corrispettivo che deve essere quantificato in relazione al costo effettivo del servizio reso ed è calcolato sulla base di tariffe pubbliche e predeterminate.
La disposizione ha lo scopo di evitare che l’applicazione della normativa comunitaria, nel caso in cui essa imponga alle pubbliche amministrazioni adempimenti rivolti a soggetti che è possibile individuare specificamente, comporti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
E’ fatto comunque salvo il caso in cui la previsione di attribuire gli oneri delle prestazioni e dei controlli ai soggetti che ne sono gli specifici destinatari risulti in contrasto con la normativa comunitaria medesima.
Il successivo comma 2-bis stabilisce che le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 2 siano attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469
Con il citato D.P.R. è stato emanato il Regolamento recante le norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea.
Il particolare, l’articolo 2 del Regolamento prevede che le riassegnazioni alla spesa di particolari entrate previste da specifiche disposizioni legislative, anche riguardanti finanziamenti dell'Unione europea, sono disposte con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da registrarsi alla Corte dei conti.
Le amministrazioni interessate trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze le domande intese ad ottenere le riassegnazioni, corredate da una dichiarazione del responsabile del procedimento amministrativo che attesti, anche sulla base delle relative evidenze informatiche, l'avvenuto versamento all'entrata del bilancio e la riassegnabilità delle somme.
L’articolo 12 dispone la sostituzione dell’allegato I del decreto-legislativo n. 59/2011, il quale indica le caratteristiche del documento della patente di guida.
La sostituzione deriva dall’esigenza di dare attuazione alla direttiva 2011/94/UE la quale introduce alcune modifiche nell’allegato I della direttiva 2006/126/CE in materia di modello della patente di guida, allegato recepito appunto con l’allegato I del decreto legislativo n. 59/2011.
Le modifiche in particolare prevedono:
- l’utilizzo dell’espressione “modello UE di patente di guida” in luogo di quella “modello comunitario di patente di guida”;
- la specificazione che nella patente la data relativa al primo rilascio e la data di scadenza devono essere scritta in due cifre e nella sequenza giorno.mese.anno (GG.MM.AA);
- l’utilizzo dell’articolo determinativo “il” nella descrizione del codice 95 da apporre alla patente di guida per indicare il conducente titolare di una carta di qualificazione del conducente in regola con gli obblighi di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/95/CE;
- la previsione che la pagine 2 della patente debba contenere “la spiegazione” anziché “una spiegazione” di alcune rubriche presenti sulla patente medesima;
-
la soppressione dell’obbligo di spiegazione per
alcune rubriche, ritenute di per sé evidenti, quali quelle relative al numero
della patente; la fotografia del titolare; la firma del titolare; l’indirizzo;
le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare;
Il Capo II dello schema in esame novella il Capo II del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 86, recante attuazione della direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci e di passeggeri.
L’articolo 13 sostituisce la parola “merci” con la parola “cose”, ovunque essa ricorra nel testo del Capo II del D.Lgs. n. 286/2005, e nei relativi allegati. In proposito, si evidenzia però che nella direttiva 2003/59/CE, recepita dal citato D.Lgs. n. 286/2005, compare solo la parola “merci”, mentre non compare mai la parola “cose”.
L’articolo 14 novella l’articolo 14 del D.Lgs. n. 286/2005, il quale subordina lo svolgimento dell’attività di autotrasporto professionale di persone e di cose al conseguimento della carta di qualificazione del conducente. Le modifiche apportate sono le seguenti:
§ al comma 1: sostituzione della parola “autotrasporto” con la parola “trasporto”;
La direttiva utilizza la parola “autotrasporto” solo nell’allegato I (Requisiti minimi della qualificazione e della formazione), mentre nell’articolato utilizza la parola “trasporto”.
§ al comma 1: sostituzione delle categorie di patente previste dal vigente Codice della strada (C, C+E, D e D+E), con le corrispondenti categorie di patente previste dal D.Lgs. n. 59/2011, di recepimento della direttiva 2006/126/CE (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E e DE), che saranno utilizzate a decorrere dal 19 gennaio 2013;
§ soppressione del comma 2, il quale commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 143 a euro 573 a chi guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito di patente di guida, ma non della carta di qualificazione del conducente, in coerenza con la previsione del successivo articolo 21, il quale sopprime la previsione della carta di qualificazione come documento a sé.
L’articolo 15 modifica l’articolo 15 del D.Lgs. n. 286/2005, relativo all’individuazione dei soggetti che possono ottenere la carta di qualificazione del conducente.
Nel testo vigente questi soggetti sono:
a) i conducenti residenti in Italia che svolgono attività di autotrasporto di persone o di cose;
b) i conducenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio italiano.
Il testo in esame prevede invece il rilascio della carta:
a) ai titolari di patente di guida, rilasciata da Stati dell’UE o dello Spazio economico europeo, aventi in Italia la residenza anagrafica, ovvero la residenza normale[2], che svolgono attività di conducente per il trasporto di persone o di cose;
Sul punto la relazione illustrativa evidenzia che si è inteso riferire più correttamente l’ambito soggettivo di applicazione in relazione allo Stato che ha rilasciato la patente[3], piuttosto che alla residenza del conducente.
b) ai titolari di patente di guida, rilasciata da Stati non appartenenti all’UE o allo Spazio economico europeo che svolgono l’attività di conducente alle dipendenze di un'impresa stabilita sul territorio italiano.
Rispetto al testo vigente, non è necessario che l’impresa abbia ad oggetto l’attività di trasporto di persone o cose, purché il soggetto svolga attività di conducente.
La relazione illustrativa precisa che la ratio della disposizione è quella di sostituire il riferimento ai soggetti “residenti” con quello ai “soggetti titolari”, ritenuto maggiormente corretto.
L’articolo 16 sostituisce l’articolo 17 del D.Lgs. n. 286/2005, il quale elenca i soggetti che, in sede di prima applicazione, sono esentati dall’obbligo di qualificazione iniziale per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente. Nella tabella che segue sono messi a confronto i soggetti esentati ai sensi del testo vigente e quelli che saranno invece esentati ai sensi della disposizione in esame. Si tenga presente che la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 286/2005 è il 24 gennaio 2006.
Articolo 17 del D.Lgs. n. 286/2005 |
Articolo 17 del D.Lgs. n. 286/2005 (testo proposto dallo schema in esame) |
1. Sono esentati dall’obbligo di qualificazione iniziale i conducenti: |
1. Sono esentati dall’obbligo di qualificazione iniziale i conducenti: |
a) residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, del certificato di abilitazione professionale di tipo KD; |
a) già titolari, alla data del 9 settembre 2008, di patente di guida italiana di categoria D o DE e di certificato di abilitazione professionale di tipo KD ovvero di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo di categoria D1, D1E, D o DE; |
b) residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, della patente di guida della categoria C ovvero C+E; |
b) già titolari, alla data del 9 settembre 2009, di patente di guida italiana di categoria C o CE ovvero di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo di categoria C1, C1E, C o CE; |
c) cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia, titolari di patente di guida equivalente alle categorie C, C+E, D e D+E, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. |
c) già titolari, alla data del 9 settembre 2008 ovvero del 9 settembre 2009, di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo equivalente rispettivamente alle categorie D1, D1E, D e DE ovvero C1, C1E, C e CE, a condizione di svolgere l'attività di conducente alle dipendenze di un'impresa stabilita sul territorio italiano. |
Come appare chiaramente dal confronto, il nuovo testo esenta anche i soggetti che hanno conseguito le varie tipologie di patente nel periodo compreso tra il 25 gennaio 2006 e il 9 settembre 2008 (lett. a), relativa al trasporto di persone) e il 9 settembre 2009 (lett. b), relativa al trasporto di cose).[4]
Inoltre si segnala che, analogamente a quanto previsto dall’articolo 15 dello schema, al concetto di luogo di residenza viene sostituito quello di luogo di rilascio della patente e che non si richiede più che l’impresa, dalla quale dipende il conducente, svolga attività di trasporto.
Nel nuovo testo viene anche soppresso il comma 2 dell’articolo 17, che prescrive anche ai soggetti esentati dalla qualificazione iniziale, l’obbligo di richiedere il rilascio della carta di qualificazione del conducente, ai fini dell’applicazione della patente a punti, anche questo in conseguenza della soppressione della carta di qualificazione come documento a sé prevista dall’articolo 21.
L’articolo 17 sostituisce l’articolo 18 del D.Lgs. n. 286/2005, relativo ai requisiti anagrafici per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.
Il comma 1 del nuovo articolo 18 stabilisce che, per l’accesso ai corsi di qualificazione iniziale, non è necessario il possesso della patente di guida. Per lo svolgimento delle esercitazioni alla guida è invece necessario il possesso dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida, di cui all’articolo 112, comma 1, del Codice della strada (c.d. foglio rosa), relativa alla categoria di patente presupposta dalla carta di qualificazione del conducente che si intende conseguire. La patente, della categoria come sopra presupposta, dovrà essere posseduta al momento della presentazione delle domanda per l’esame di idoneità di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 286/2005.
Il comma 2 del nuovo articolo 18, relativo ai requisiti anagrafici per conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, corrisponde a quanto previsto dalle lettere da a) a b-bis) del comma 1 del vigente articolo 18. Sono stati introdotti riferimenti alle nuove categorie di patente C1 e C1E. Il comma 4 del nuovo articolo 18 prevede che la carta di qualificazione del conducente conseguita, a seguito della frequenza di un corso di formazione accelerato, per i veicoli delle categorie di patente C1 e C1E, abilita alla guida di tutti i veicoli adibiti al trasporto di cose, al compimento del ventunesimo anno di età del conducente, purché questi abbia conseguito la patente di guida di categoria corrispondente.
Il comma 3 del nuovo articolo 18, relativo ai requisiti anagrafici per conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, corrisponde a quanto previsto dalle lettere da c) a e) del comma 1 del vigente articolo 18. Sono stati introdotti riferimenti alle nuove categorie di patente D1 e D1E. Il comma 5 del nuovo articolo 18 prevede che la carta di qualificazione del conducente conseguita, a seguito della frequenza di un corso di formazione accelerato, per i veicoli previsti dalle lettere a) e b) del comma 3, abilita alla guida di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone, al compimento del ventitreesimo anno di età del conducente, purché questi abbia conseguito la patente di guida di categoria corrispondente.
Il comma 6 del nuovo articolo 18, confermando quanto previsto dal comma 3 del vigente articolo 18, consente ai titolari di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose di conseguire la carta di qualificazione per il trasporto di persone, o viceversa, dimostrando esclusivamente la conoscenza delle materie specifiche attinenti la nuova qualificazione.
L’articolo 18 dello schema novella l’articolo 19 del D.Lgs. n. 286/2005, il quale disciplina i corsi di formazione iniziale e il relativo esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.
Nella tabella sottostante il testo vigente è messo a confronto con il testo proposto dall’articolo in esame:
Articolo 19 del D.Lgs. n. 286/2005 |
Articolo 19 del D.Lgs. n. 286/2005 (testo proposto dallo schema in esame) |
1. La carta di qualificazione del conducente è rilasciata a seguito della frequenza di specifico corso di formazione ordinario o accelerato e previo superamento di un esame di idoneità, secondo le modalità di cui all'allegato I, sezioni 1, 2 e 4. |
1. La carta di qualificazione del conducente è conseguita previa frequenza del corso di qualificazione iniziale, ordinario o accelerato di cui rispettivamente ai commi 2 o 2-bis, e superamento di un esame di idoneità. Le materie del corso sono indicate nell'allegato l, sezione 1; l'esame consta di almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati in relazione ad ogni materia. |
2. Il corso verte sulle materie indicate all'allegato I, sezione 1, ed è organizzato sulla base di disposizioni da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. |
2. Il corso di qualificazione iniziale ordinario è conforme a quanto disposto dall'allegato I, sezione 2.
|
2-bis. E' altresì consentito un corso di formazione accelerato, secondo le condizioni ed i limiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), b-bis), d) ed e). Tale corso verte sulle materie indicate all'allegato I, sezione 1, ed è organizzato sulla base di disposizioni da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i criteri di cui all'allegato I, sezione 2-bis |
2-bis. Il corso di qualificazione iniziale accelerato è conforme a quanto disposto dall'allegato l, sezione 2-bis. |
3. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati: a) dalle autoscuole di cui all'articolo 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida; |
3. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati: a) dalle autoscuole, ovvero dai consorzi di autoscuole, a condizione che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida; |
b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base dei criteri individuati con i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis. |
b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui ai comma 6. |
4. L'esame di cui al comma 1 è svolto da funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base delle disposizioni adottate con i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis. |
4. L'esame di cui al comma 1 è svolto da funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici sulla base delle disposizioni adottate con il decreto di cui ai comma 5-bis. |
5. I conducenti candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente, che già hanno conseguito l'attestato di idoneità professionale di cui alle vigenti disposizioni in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di persone o di cose sono esentati dalla frequenza dei corsi di cui al presente articolo e dal sostenere il relativo esame sulle parti comuni. |
5. Identico |
|
5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è dettata la disciplina relativa ai requisiti e criteri che devono soddisfare i soggetti di cui al comma 3, nonché ai programmi dei corsi ed alle procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente. |
Come si legge anche nella relazione illustrativa, le modifiche apportate sono volte semplicemente ad aumentare la correttezza terminologica ed espositiva. Il riferimento all’articolo 335 del D.P.R. n. 495/1992 è stato eliminato in quanto tale norma, come si legge nella relazione, dovrà essere riscritta in coerenza con le modifiche apportate all’articolo 123 del Codice della strada dall’articolo 10, commi da 5 a 5-decies, del D.L. n. 7/2007[5], che hanno previsto la dichiarazione di inizio attività, anziché l’autorizzazione, per l’apertura di scuole guida.
Si segnala che il nuovo comma 3, lettera b), fa erroneamente riferimento a un comma 6, che non esiste. Il riferimento andrebbe fatto al nuovo comma 5-bis, il quale prevede appunto l’emanazione di un decreto ministeriale.
L’articolo 19 dello schema reca modifiche all’articolo 20 del D.Lgs. n. 286/2005, relativo alla formazione periodica. La tabella che segue dà conto delle modifiche proposte.
Si segnala in particolare che:
§ il nuovo comma 3 opera il coordinamento con il nuovo articolo 19 del D.Lgs. n. 286/2005. A tal proposito si segnala che il rinvio potrebbe essere fatto direttamente al “decreto di cui all’articolo 19, comma 5-bis”, anziché al “decreto di cui all’articolo 19, comma 3”;
§ il nuovo comma 4 non prevede più il rilascio di una nuova carta di qualificazione al termine della formazione periodica, ma la conferma della validità della carta in essere;
§ il vigente comma 5 è abrogato perché in contrasto con l’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2003/59/CE, il quale prevede che i conducenti che effettuano trasporti di merci o passeggeri su strada che hanno seguito un corso di formazione periodica per una delle categorie di patenti previste dalla direttiva stessa, sono esentati dall'obbligo di frequenza di un corso di formazione periodica per un'altra delle suddette categorie;
§ il vigente comma 6 è abrogato perché assorbito dalla riscrittura integrale dell’articolo 126 del Codice della strada (la previsione è contenuta al comma 11), operata dal D.Lgs. n. 59/2011, che entrerà in vigore il 19 gennaio 2013.
Articolo 20 del D.Lgs. n. 286/2005 |
Articolo 20 del D.Lgs. n. 286/2005 (testo proposto dallo schema in esame) |
1. Tutti i conducenti titolari della carta di qualificazione sono tenuti al rinnovo della medesima, ogni cinque anni, dopo aver frequentato obbligatoriamente un corso di formazione, secondo le modalità di cui all'allegato I, sezioni 3 e 4. |
1. Identico. |
2. La formazione periodica di cui al comma 1 consiste nell'aggiornamento professionale che consente ai titolari della carta di qualificazione del conducente di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare riguardo alla sicurezza stradale e sulla razionalizzazione del consumo di carburante. |
2. Identico. |
3. I corsi di formazione sono organizzati da uno dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 3, sulla base delle disposizioni adottate con il decreto di cui all'articolo 19, comma 2. |
3. I corsi di formazione sono organizzati da uno dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 3, sulla base delle disposizioni adottate con il decreto di cui all'articolo 19, comma 3. |
4. Al termine della formazione periodica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia al conducente una nuova carta di qualificazione. |
4. Al termine della formazione periodica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, conferma al conducente la validità della carta di qualificazione. |
5. I conducenti che devono seguire un corso di formazione periodica per il trasporto di merci che, in precedenza, avevano già seguito un corso di formazione periodica per il trasporto di persone, e viceversa, sono esentati dall'obbligo di frequenza delle parti comuni. |
5. Soppresso. |
6. Il comma 7 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «7. Chiunque guida con patente o carta di qualificazione del conducente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 143 a € 573. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente o della carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.». |
6. Soppresso. |
7. All'articolo 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
7. Identico. |
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente»; |
|
b) al comma 1, dopo le parole: «ovvero della patente di guida», sono inserite le seguenti: «o della carta di qualificazione del conducente». |
|
L’articolo 20 dello schema sostituisce l’articolo 21 del D.Lgs. n. 286/2005, relativo al luogo di svolgimento della formazione per i conducenti ai quali si applica il citato decreto legislativo (individuati dall’articolo 15 dello stesso). Sia la norma vigente che quella proposta prevedono che i suddetti conducenti seguano in Italia i corsi di formazione, sia iniziale che periodica.
Si evidenzia che la norma attualmente vigente, a differenza di quella ora proposta, prevede la facoltà, e non l’obbligo (come stabilito invece dall’articolo 9 della direttiva 59/2003/CE e dal testo ora proposto) di seguire in Italia i corsi.
L’articolo 21 L’articolo 21, comma 1, modifica in più punti l’articolo 22 del D.Lgs. n. 286/2005, relativo codice comunitario, ora denominato codice unionale, che deve essere apposto sulla patente per comprovare che il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente.
Le modifiche apportate dal comma 1 in esame (riportate, per facilitarne la lettura, nella tabella sottostante) riguardano i seguenti aspetti:
§ la sostituzione della carta di qualificazione del conducente in formato cartaceo (attualmente prevista dal comma 1 della norma vigente) con l’apposizione del codice unionale armonizzato 95 sulla patente di guida italiana (nuovi commi 1-3);
§ la conferma del formato cartaceo della carta per i soli titolari di patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo (nuovo comma 3-bis);
§ la disciplina applicabile ai conducenti titolari di patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti da imprese stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia (nuovi commi 6 e 7). Per questi soggetti la carta di qualificazione del conducente è rilasciata dallo Stato membro ove è stabilita l’impresa. Per il trasporto di persone, il comma 7 richiede inoltre un certificato rilasciato dallo Stato membro ove è stabilita l'impresa, del quale l'Italia abbia riconosciuto validità su territorio nazionale a condizione di reciprocità.
Tale richiesta appare non corrispondente con quanto previsto dall’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/59/CE, il quale richiede, per conducenti extra-UE o SEE, tale certificato in alternativa all’apposizione del codice “95” sulla patente e alla carta di qualificazione del conducente recante il codice “95”.
Articolo 22 del D.Lgs. n. 286/2005 |
Articolo 22 del D.Lgs. n. 286/2005 (testo proposto dallo schema in esame) |
Articolo 22 |
Articolo 22 |
1. La carta di qualificazione del conducente rilasciata dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri è conforme al modello previsto dall'allegato II. |
1. Ai fini del possesso della carta di qualificazione del conducente, la qualificazione iniziale e la formazione periodica sono comprovate mediante l'apposizione sulla patente di guida italiana del codice unionale armonizzato "95", secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3. |
2. In corrispondenza della categoria di patente di guida «C», ovvero «C+E» se posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice comunitario armonizzato 95, se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e la data di scadenza di validità della carta. |
2. In corrispondenza della categoria di patente di guida C1, C, C1E ovvero CE posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice unionale armonizzato 95, se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e la data di scadenza della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica. |
3. In corrispondenza della categoria di patente di guida «D», ovvero «D+E» se posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice comunitario armonizzato «95», se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone e la data di scadenza di validità della carta. |
3. In corrispondenza della categoria di patente di guida D1, D, D1E ovvero DE posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice unionale armonizzato «95», se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone e la data di scadenza della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica. |
|
3-bis. La qualificazione iniziale e la formazione periodica di conducenti, titolari di patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono comprovate dal rilascio, da parte dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, del documento "carta di qualificazione del conducente formato card", conforme all'allegato II, sul quale, in corrispondenza della patente di guida posseduta, per la quale il documento è rilasciato, deve essere indicato il codice unionale armonizzato "95" e la data di scadenza di validità della qualificazione iniziale e della formazione periodica per ciascun tipo di abilitazione eventualmente posseduta. |
4. L'Italia riconosce la carta di qualificazione del conducente rilasciata dagli altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. |
4. Identico. |
5. Il rilascio della carta di qualificazione del conducente è subordinata al possesso della patente di guida in corso di validità. |
5. Identico. |
6. I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, possono guidare veicoli adibiti al trasporto di merci, comprovando la propria qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del conducente con: |
6. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti, in qualità di autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, comprovano la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l'esercizio dell'attività professionale di guida per il trasporto di merci mediante: |
a) il codice comunitario armonizzato «95» riportato sulla patente di guida; (vedi lett. b) del testo proposto) |
a) l'attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) n. 48412002; (vedi lett. b) del testo vigente) |
b) l'attestato di conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del 1° marzo 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. (vedi lett. a) del testo proposto) |
b) la carta di qualificazione del conducente, rilasciata dalla Stato membro ove è stabilita l'impresa, recante il codice unionale armonizzato "95"(vedi lett. a) del testo vigente) |
7. I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, possono guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri comprovando la propria qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del conducente, con il codice comunitario armonizzato «95» riportato sulla patente di guida. |
7. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti, in qualità di autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia, comprovano la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l'esercizio dell'attività professionale del trasporto di persone mediante: a) la carta di qualificazione del conducente, rilasciata dalla Stato membro ove è stabilita l'impresa, recante il codice unionale armonizzato "95"; b) certificato rilasciato dallo Stato membro ove è stabilita l'impresa, del quale l'Italia abbia riconosciuto validità su territorio nazionale a condizione di reciprocità. |
7-bis. In deroga ai criteri di propedeuticità di cui all'articolo 116, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può conseguire la patente di guida corrispondente alle categorie della patente estera posseduta il conducente titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste dall'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, il quale ha stabilito la propria residenza in Italia da oltre un anno. All'atto del rilascio della patente, al titolare è rilasciato anche un duplicato della carta di qualificazione del conducente con scadenza di validità coincidente con quella della carta di qualificazione duplicata. |
7-bis. Non si applicano i criteri di propedeuticità di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. ed è consentito conseguire la patente di guida di categoria corrispondente alla patente estera posseduta, al dipendente, in qualità di autista, da un'impresa avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, ovvero a seguito di qualificazione iniziale o formazione periodica, che: a) sia titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste dall'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e che ha stabilito la propria residenza in Italia, anche oltre il termine di un anno di cui al comma 1 del predetto articolo 136; |
Le medesime disposizioni si applicano anche qualora il dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, sia titolare di una patente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, su conversione di patente rilasciata da Stato terzo con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste dall'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che scada di validità. |
b) sia titolare di patente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, su conversione di patente rilasciata da Stato terzo con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste dall'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che scada di validità. |
|
7-ter. All'atto del rilascio della patente, sulla stessa è apposto il codice unionale "95", secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3, in relazione al tipo di abilitazione consentita dalla patente conseguita ai sensi del comma 7-bis, nonché la data di scadenza della qualificazione iniziale o della formazione periodica coincidente con quella della carta di qualificazione del conducente precedentemente posseduta. |
Il comma 2 dell’articolo 21 in esame modifica un rinvio contenuto nell’Allegato II del D.Lgs. n. 286/2005, in relazione alle modifiche apportate dal precedente comma 1 al testo dell’articolo 22 del D.Lgs. n. 286/2005.
L’articolo 22 modifica il comma 3 dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 286/2005, stabilendo che la revoca della patente di guida comporta in ogni caso la revoca della carta di qualificazione del conducente e non solamente quando, come attualmente previsto, la revoca dipenda dal mancato superamento dell’esame di revisione, previsto dall’articolo 126-bis del Codice della strada, in caso di perdita totale del punteggio sulla patente. La relazione illustrativa ricorda infatti che il possesso della patente di guida costituisce il necessario presupposto giuridico della carta di qualificazione del conducente.
Al capo III, l’articolo 23 compie una modifica dell’articolo 6-ter del decreto-legge n. 151/2003[6], recante modifiche ed integrazioni del Codice della strada.
In particolare, viene modificato il secondo periodo del comma 2-bis il quale nel testo vigente dispone che il provvedimento di inibizione alla guida sia notificato all’interessato nelle forme previste dall’articolo 201 del Codice della strada.
Il provvedimento di inibizione alla guida si applica, in base al comma 2 del citato art. 6-ter, nei confronti dei titolari di patente rilasciata da uno Stato estero i quali abbiano commesso violazioni del codice della strada corrispondenti ad una decurtazione di almeno venti punti dalla patente. Per tali soggetti è disposta l’inibizione alla guida sul territorio italiano per un periodo di due anni se le violazioni sono state commesse nell’arco di un anno; per un periodo di un anno se le violazioni sono state commesse nell’arco di due anni e per un periodo di sei mesi se le violazioni sono state commesse in un arco di tempo che va dai due ai tre anni.
Le forme di notificazione previste dall’articolo 201, comma 3, del codice della strada sono invece:
- a mezzo degli organi previsti dall’articolo 12 del Codice (e cioè gli organi di polizia stradale[7])
- a mezzo dei messi comunali;
- a mezzo dei funzionari dell’amministrazione che hanno accertato la violazione, secondo le forme previste dal codice di procedura civile;
- a mezzo del servizio postale.
La modifica introdotta prevede che il provvedimento di inibizione alla guida abbia efficacia dal momento della notifica ovvero dal ritiro del documento, se questo è stato disposto contestualmente all’accertamento della violazione. Nel caso in cui il ritiro del documento sia avvenuto contestualmente all’accertamento della violazione, rendendo così insieme efficace il provvedimento di inibizione alla guida, si richiede che il conducente elegga un domicilio sul territorio nazionale, al fine di poter comunque effettuare la notifica.
La modifica appare frutto di un coordinamento con la disposizione di cui all’articolo 7 che ha apportato la medesima modifica al comma 5 dell’articolo 135 del Codice della strada che, nel testo applicabile dal 19 gennaio 2013, prevede l’adozione del provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per i soggetti titolari di patente non rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea che abbiano commesso violazioni del codice della strada che comportino la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
L’articolo 24 reca alcune disposizioni transitorie relative alle misure introdotte dal Capo II. In particolare si prevede:
- che tali disposizioni si applichino a far data dal 19 gennaio 2013; entro tale termine dovrà essere adottato il decreto del Ministro delle infrastrutture con le disposizioni attuative delle norme introdotte dal Capo II dello schema di decreto legislativo, di cui all’articolo 18 (cfr. supra);
- che siano fatti salvi i diritti acquisiti dei titolari delle carte di qualificazione già rilasciate;
- che a decorrere dal 19 gennaio 2013 in sede di rinnovo di validità della carta di qualificazione si provveda all’emissione di un duplicato della patente con l’apposizione sulla stesa del codice unionale “95”; la modifica ha efficacia anche per i titolari di patente rilasciata da uno Stato appartenente all’UE o allo Spazio economico europeo; la modifica appare conseguente alla previsione, di cui all’articolo 21 dello schema di decreto, dell’apposizione sulla patente del codice “95” in luogo della predisposizione, che viene meno, del documento cartaceo della carta di qualificazione.
L’articolo 25 prevede la consueta clausola di invarianza finanziaria.
[1] Ai sensi dell’articolo 12 del Codice della strada deputati ad espletare le funzioni di polizia stradale sono, principalmente, la specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato; la Polizia di Stato; l'Arma dei carabinieri; il Corpo della guardia di finanza; i Corpi ed i servizi di polizia provinciale, nell'àmbito del territorio di competenza; i Corpi ed i servizi di polizia municipale, nell'àmbito del territorio di competenza; i funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale; il Corpo di polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto
[2] L’articolo 118-bis del Codice della strada stabilisce che per residenza normale in Italia si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato.
[3] L’articolo 1 della direttiva 2004/59/CE fa riferimento ai cittadini di uno Stato membro che effettuano trasporti su strade della Comunità.
[4] La determinazione delle date del 9 settembre 2008 e del 9 settembre 2009 si ricollega a quanto previsto dall’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2003/59/CE, relativo alla decorrenza dell’applicazione della direttiva stessa.
[5] D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, recante “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli”, e convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
[6] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2003
[7] Ai sensi dell’articolo 12 del Codice della strada deputati ad espletare le funzioni di polizia stradale sono, principalmente, la specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato; la Polizia di Stato; l'Arma dei carabinieri; il Corpo della guardia di finanza; i Corpi ed i servizi di polizia provinciale, nell'àmbito del territorio di competenza; i Corpi ed i servizi di polizia municipale, nell'àmbito del territorio di competenza; i funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale; il Corpo di polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto