Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento trasporti | ||
Titolo: | Reti e servizi di comunicazione elettronica - Schema di D.Lgs. n. 463 (art.9, co.1,2 e 4 - art. 24, co.1, L.217/2011) - Elementi per l'istruttoria normativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 413 | ||
Data: | 15/05/2012 | ||
Organi della Camera: | IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni |
14 Maggio 2012 |
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n.413/0 |
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Reti e servizi di comunicazione elettronicaSchema di D.Lgs. n. 463
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Numero dello schema di decreto legislativo |
463 |
Titolo |
Attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. |
Norma di delega |
Legge 15 dicembre 2011, n. 217, artt. 9 e 24 |
Numero di articoli |
82 |
Date: |
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presentazione |
13 aprile 2012 |
assegnazione |
16 aprile 2012 |
termine per l’espressione del parere |
26 maggio 2012 |
termine per l’esercizio della delega |
13 luglio 2012 |
Commissione competente |
IX Trasporti |
Rilievi di altre Commissioni |
XIV Politiche Unione europea e V Bilancio |
L’art. 9 della legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011) reca una delega al Governo per il recepimento nell’ordinamento interno di due direttive in materia di comunicazioni elettroniche: le direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. Con “comunicazioni elettroniche” si intendono tutte le reti e i servizi di comunicazione elettroniche, comprendendo la telefonia vocale fissa, le comunicazioni mobili a larga banda, nonché la televisione via cavo e satellitare. I contenuti di servizi forniti sulle reti di comunicazione elettronica, come i contenuti trasmessi via radio o i servizi finanziari, ne sono invece esclusi.
La direttiva 2009/140/CE, in particolare, modifica tre direttive, tutte recepite nel nostro ordinamento mediante il D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”:
§ direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica,
§ direttiva 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime
§ direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
Lo schema di decreto legislativo in esame novella pertanto il D.Lgs. n. 259/2003, d’ora in avanti Codice.
Le principali innovazioni introdotte dallo schema in esame riguardano i seguenti aspetti.
Modifica delle definizioni
L’art. 1 dello schema novella alcune delle definizioni recate dall’art. 1 del Codice, sia per dare attuazione alla direttiva 2009/140/CE, sia per tener conto del progresso tecnico e dell’evoluzione dei mercati.
Provvedimenti riguardanti l’accesso o l’uso di servizi
L’art. 2, che novella l’art. 3 del Codice, individua, in coerenza con l’articolo 1 della direttiva 2002/21/CE come modificato dalla direttiva 2009/140/CE, primo paragrafo, n. 1 della direttiva, le condizioni e le procedure per l’imposizione di provvedimenti riguardanti l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali. Tali provvedimenti devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto dell'Unione europea. I provvedimenti possono essere imposti solo se appropriati, proporzionati e necessari e la loro attuazione deve essere oggetto di adeguate garanzie procedurali, inclusi un'efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo, nel rispetto della presunzione di innocenza.
Indipendenza dell’AGCOM
L’art. 3, co. 3, dello schema novella, in coerenza con l’art. 3della direttiva 2002/21/CE introdotto dalla direttiva 2009/140/CE, l’art. 7 del Codice al fine di rafforzare l’indipendenza dell’AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). In tal senso si integra l’articolo 7, con nuove previsioni in base alle quali l’Autorità è chiamata ad esercitare i propri poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo; la stessa dovrà disporre di risorse finanziarie e umane adeguate per lo svolgimento dei propri compiti e per la partecipazione attiva al BEREC[1]. L'Autorità, nell’esercizio dei propri compiti, opererà in indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun altro organismo.
Si prevede inoltre la trasmissione alla Commissione europea ed al BEREC delle informazioni sui ricorsi contro le decisioni del Ministero e dell’AGCOM (art. 4 dello schema; in coerenza con l’art. 4della direttiva 2002/21/CE introdotto dalla direttiva 2009/140/CE,), nonché l’integrazione degli obblighi informativi da parte delle imprese nei confronti del Ministero e dell’Autorità con le informazioni sugli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all’ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti, nonché la presentazione, da parte delle imprese con significativo “potere di mercato” (cfr. infra) dei dati contabili sui mercati al dettaglio collegati con i mercati all’ingrosso.
Analisi dei mercati
Tra i principi e
criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2009/140/CE, figura la revisione delle procedure di analisi dei
mercati per i servizi di comunicazione elettronica (art. 9, co. 4, lett.
o), della legge n. 217/2011). In base alla direttiva, appaiono assumere un
particolare rilievo le raccomandazioni che
L’art. 7 dello schema, che novella l’art.
12 del Codice, interviene, in coerenza con la previsione dell’articolo 7 della
direttiva 2002/21/CE come sostituito dalla direttiva 2009/140/CE sui tempi e sulle procedure per l’adozione di provvedimenti relativi all’identificazione,
la definizione e l’analisi di un mercato rilevante e di provvedimenti che
influenzino gli scambi tra gli Stati membri. In particolare si introduce la
previsione, nel caso in cui
L’art. 8 dello schema, che introduce l’art. 12-bis del Codice, disciplina, in coerenza con l’articolo 7-bis della direttiva 2002/21/CE introdotto dalla direttiva 2009/140/CE, l’intervento della Commissione europea nel caso in cui questa ritenga che una misura correttiva proposta dall’AGCOM crei un ostacolo al mercato unico o dubiti della compatibilità della misura con il diritto dell’UE. In particolare si prevede che in tal caso la misura possa essere sospesa per tre mesi dalla notifica della Commissione europea, periodo nel quale l’Autorità di regolazione, insieme alla Commissione europea e al BEREC, coopereranno per il superamento dei profili problematici individuati. Al termine del periodo, l’AGCOM potrà decidere se mantenere, revocare o modificare la decisione, comunicando la decisione alla Commissione europea.
L’art. 17 modifica, in coerenza con l’articolo 15 della direttiva 2002/21/CE come modificato dalla direttiva 2009/140/CE, la procedura per l’analisi dei mercati rilevanti di cui all’articolo 19 del Codice. In particolare, viene introdotta la previsione che l’analisi dei mercati rilevanti sia effettuata tenendo conto dei mercati individuati nelle raccomandazioni della Commissione europea e del BEREC. Si prevede inoltre che l’analisi dei mercati rilevanti sia effettuata ogni tre anni (o, con una proroga da notificarsi con motivazione alla Commissione europea ed in assenza di obiezioni da parte della stessa ogni sei) oppure entro due anni dall’adozione di una nuova raccomandazione (il testo attuale prevede che l’analisi venga effettuata a seguito dell’aggiornamento delle raccomandazioni e, in ogni caso, ogni diciotto mesi). Se l’AGCOM non conclude l’analisi nei tempi previsti, il BEREC può fornirle, su richiesta, assistenza.
Qualora all’interno delle analisi dei mercati rilevanti venga individuata un’impresa dotata di un significativo potere di mercato (vale a dire una posizione equivalente ad una posizione dominante e cioè suscettibile di comportarsi in maniera indipendente da clienti, concorrenti e consumatori) sia in un mercato specifico sia in un secondo mercato diverso e strettamente connesso, lo schema di decreto prevede, all’art. 15, attraverso una modifica dell’art. 17 del Codice, che possano essere prese misure correttive o di imposizione di obblighi nei confronti di tale impresa anche nel secondo mercato.
Inoltre ai fini della definizione di una posizione di “potere di mercato” o di una “posizione dominante” l’Autorità di regolazione dovrà ora fare riferimento anche al nuovo Allegato II della direttiva 2002/21/CE (introdotto dalla direttiva 2009/14/CE), che definisce i criteri per valutare se due o più imprese godano congiuntamente di una posizione dominante. Rispetto al testo precedente dell’Allegato, non appaiono essere più presenti nell’Allegato i riferimenti alla valutazione delle caratteristiche della “maturità del mercato”; della “crescita moderata o stagnazione della domanda”; della “omogeneità dei prodotti”; delle “analoghe strutture dei costi”; della “mancanza di innovazione tecnologica e maturità della tecnologia”; dell’”assenza di eccesso di capacità”, di “forti ostacoli alla penetrazione”; dei “vari tipi di legami informali o altre interconnessioni tra le imprese interessate”; dei “meccanismi di ritorsione”; dell’”assenza di margine o margine ridotto per la concorrenza dei prezzi”. E’ inserito invece il riferimento alla valutazione dell’”integrazione verticale con rifiuto collettivo di fornitura”
Obblighi delle imprese detentrici di significato potere di mercato
Si ricorda che l’art. 45 del Codice prevede che a un’impresa, la quale, in esito all’analisi del mercato, sia designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, sono imposti obblighi riguardanti i seguenti aspetti:
§ trasparenza (art. 46 del Codice);
§ non discriminazione (art. 47 del Codice);
§ separazione contabile(art. 48 del Codice);
§ accoglimento di richieste di accesso e di uso di risorse di rete (art. 49 del Codice);
§ controllo dei prezzi e contabilità dei costi (art. 50 del Codice).
L’art. 36 dello schema, che novella in più punti il sopra menzionato art. 49 del Codice, prevede, tra l’altro, in coerenza con l’articolo 12 della direttiva 2002/19/CE come modificato dalla direttiva 2009/140/CE, che possa essere imposto all’operatore detentore di significativo potere di mercato:
§ di concedere agli altri operatori l’accesso agli elementi di rete che non sono attivi;
§ di consentire la selezione o la preselezione del vettore o l’offerta di rivendita delle linee di contraenti;
§ di fornire l’accesso a servizi correlati, come identità, posizione e presenza.
Si prevede poi che l’Autorità, nel valutare l’opportunità di imporre obblighi in materia di accesso e di risorse di rete, tenga conto degli investimenti pubblici effettuati.
L’art. 38 dello schema, introduce un ulteriore obbligo che può essere imposto dall’AGCOM alle imprese detentrici di un significativo potere di mercato. Il nuovo art. 50-bis del Codice (introdotto dal citato art. 38 dello schema) prevede, in coerenza con l’art. 13-bis della direttiva 2002/19/CE introdotto dalla direttiva 2009/140/CE, che, nel caso in cui gli obblighi sopra menzionati si siano rivelati inefficaci in relazione ai mercati per la fornitura all’ingrosso di determinati prodotti di accesso, l’AGCOM, a titolo di misura eccezionale e previa autorizzazione della Commissione europea, può imporre alle imprese verticalmente integrate l’obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all’ingrosso dei suddetti prodotti in un’entità commerciale operante in modo indipendente. Questa entità commerciale fornirà prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese del settore, compresa la società madre, negli stessi tempi e agli stessi termini e condizioni. L’obbligo di separazione funzionale è compatibile con la contemporanea imposizione degli altri obblighi previsti dal codice. L’adozione della misura in commento dovrà essere preceduta da una dettagliata analisi degli aspetti elencati nel co. 3 del nuovo art. 50-bis.
Il nuovo art. 50-ter del Codice (anch’esso introdotto dal citato art. 38 dello schema) stabilisce, in coerenza con l’art. 13-ter della direttiva 2002/19/CE introdotto dalla direttiva 2009/140/CE, che un’impresa verticalmente intergrata, designata come avente significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti, qualora intenda trasferire i propri beni relativi alle reti di accesso, o una parte significativa degli stessi, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi o intenda istituire un’entità commerciale separata per la fornitura di prodotti di accesso ai fornitori al dettaglio, comprese le sue divisioni, deve informare anticipatamente e tempestivamente l’AGCOM, per consentire a quest’ultima di valutare l’effetto del trasferimento o dell’istituzione. L’entità commerciale separata può essere destinataria degli obblighi previsti dal codice.
L’obbligo di informare preventivamente e tempestivamente l’AGCOM sussiste anche per le imprese, designate come aventi significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti, che intendono cedere tutte, o parte significativa, delle le proprie attività nelle reti di accesso locale, a un’entità giuridicamente separata appartenente a una diversa proprietà. L’obbligo di informazione è finalizzato alla valutazione dell’effetto della transazione sulla fornitura dell’accesso in postazione fissa e sulla fornitura dei servizi telefonici.
Trasparenza e tutele per gli utenti
Gli artt. 49 e 50 dello schema, in attuazione del criterio di delega di cui all’ art. 9, co. 4, lett. g), della legge n. 217/2011, rafforzano le prescrizioni sulla trasparenza dei contratti per la fornitura dei servizi di comunicazione elettronica.
In particolare l’art. 49 novella l’art. 70 del Codice introducendo ulteriori obblighi di informazione nei contratti con gli utenti e disciplinando il diritto di recesso dal contratto, che non deve comportare penali o costi di disattivazione, quando avviene a seguito della mancata accettazione da parte dell’utente di modifiche contrattuali proposte dall’impresa.
L’art. 50 dello schema, che sostituisce l’art. 71 del Codice, rafforza gli obblighi di trasparenza in favore degli utenti, specificando le informazioni che devono essere rese pubblicamente disponibili.
L’art. 61 dello schema, che novella l’art. 80 del Codice, disciplina il cambiamento di fornitore con diritto alla conservazione del numero, fissando tempi certi per il trasferimento del numero e la sua successiva attivazione e attribuendo all’AGCOM il potere di prevedere sanzioni adeguate in caso di ritardi. I contratti conclusi tra imprese e consumatori non possono imporre un primo periodo di impegno iniziale superiore a 24 mesi.
L’art. 63 dello schema, che modifica l’art. 83 del Codice, prevede meccanismi di consultazione pubblica attraverso i quali il Ministero dello sviluppo economico e l’AGCOM possano tenere conto del parere degli utenti finali, inclusi in particolare gli utenti disabili, dei consumatori, delle loro associazioni, delle aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica, con particolare riferimento a quelle che hanno significativo impatto sul mercato.
Gestione efficiente dello spettro radio
L’art. 9, co. 4, lett. c), della legge n. 217/2011 enuncia, tra i principi e criteri direttivi, la gestione efficiente dello spettro radio e alla successiva lett. d) la possibilità di introdurre limitazioni non discriminatorie per finalità di interesse generale.
In attuazione di
tali principi e criteri, l’art. 10
dello schema, che introduce l’art. 13-bis
del Codice, individua i compiti del
Ministero dello sviluppo economico per la pianificazione strategica e
l’armonizzazione dell’uso dello spettro radio nell’EU, in cooperazione con i
competenti organi degli altri Stati membri e con
L’art. 11 dello schema sostituisce l’art. 14 del Codice stabilendo, in coerenza con l’art. 9della direttiva 2002/21/CE introdotto dalla direttiva 2009/140/CE, che la ripartizione e l’assegnazione delle radiofrequenze siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati ed enunciando il principio della neutralità tecnologica e dei servizi (nelle bande di frequenze disponibili possono essere impiegati tutti i tipi di tecnologie usati per i servizi di comunicazione elettronica e possono essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica). Tale principio può subire limitazioni proporzionate e non discriminatorie per evitare interferenze dannose, proteggere dai campi elettromagnetici, assicurare la qualità tecnica del servizio e la massima condivisione delle radiofrequenze, salvaguardare l’uso efficiente dello spettro, salvaguardare la vita umana, promuovere la coesione sociale, regionale o territoriale, evitare l’uso inefficiente delle radiofrequenze, promuovere la diversità culturale e linguistica ed il pluralismo dei media.
Il Ministero dello sviluppo economico e l'AGCOM possono stabilire norme volte a impedire l'accaparramento di frequenze, fissando scadenze rigorose per l'effettivo utilizzo dei diritti d'uso da parte del titolare e applicando sanzioni, compresa la revoca, in caso di mancato rispetto delle scadenze.
Quanto disposto dal sopra illustrato art. 14 si applica allo spettro radio attribuito successivamente all’assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive. La disciplina relativa ai titolari dello spettro radio precedentemente assegnato è contenuta nel nuovo art. 14-bis del Codice, introdotto dall’art. 12 dello schema, ai sensi del quale i principi di neutralità si applicano pienamente anche a questi soggetti a decorrere dal 25 maggio 2016 (termine previsto dalla direttiva per la conclusione del periodo transitorio).
L’art. 23 dello schema, che novella l’art. 27 del Codice, elenca i casi, in coerenza con l’art. 5della direttiva 2002/20/CE come modificato dalla direttiva 2009/140/CE, nei quali possono essere concessi diritti individuali di uso delle frequenze radio, anziché l’autorizzazione generale (vale a dire la possibilità di svolgere l’attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica in modo libero, previa dichiarazione da inviare al Ministero), che è lo strumento da utilizzare ogniqualvolta sia possibile. I diritti individuali di uso possono essere concessi per:
a. evitare interferenze dannose;
b. assicurare la qualità tecnica del servizio;
c. assicurare un utilizzo efficiente dello spettro;
d. conseguire altri obiettivi di interesse generale conformi alla normativa europea.
Trasferimento e affitto delle radiofrequenze
Il nuovo art. 14-ter del Codice, introdotto dall’art. 12 dello schema, disciplina i casi e le procedure per il trasferimento o l’affitto dei diritti individuali di uso delle radiofrequenze. E’ possibile compiere tali atti solo per le radiofrequenze delle bande individuate dalla Commissione europea; da tale possibilità sono espressamente escluse le frequenze usate per la diffusione televisiva. I diritti di uso di frequenze in bande con limitata disponibilità possono essere trasferite solo ad operatori già titolari di autorizzazione e previo assenso del Ministero dello sviluppo economico; le altre frequenze possono essere cedute secondo la disciplina dettata dall’art. 25, co. 8, del Codice, per la cessione dell’autorizzazione generale, ovvero previa comunicazione allo stesso Ministero.
Disposizioni relative a reti e impianti
Il criterio di delega di cui all’art. 9, co. 4, lett. m), della legge n. 217/2011 riguarda la promozione di investimenti efficienti e di innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica.
In attuazione di questa indicazione, l’art. 66 dello schema, che novella l’art. 86 del Codice, fissa un termine massimo di sei mesi dalla richiesta, per l’adozione, da parte delle autorità competenti, delle occorrenti decisioni per la concessione del diritto di installare infrastrutture.
L’art. 67 dello schema, che modifica l’art. 89 del Codice, attribuisce all’AGCOM il potere di imporre, agli operatori che hanno diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private, la condivisione di tali infrastrutture o proprietà con altri operatori, nel rispetto del principio di proporzionalità. L’AGCOM può anche imporre obblighi in relazione alla condivisione del cablaggio degli edifici, quando ciò sia giustificato dal fatto che la duplicazione del cablaggio sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Il nuovo co. 5-bis dell’art. 89 del Codice consente al Ministero dello sviluppo economico di richiedere alle imprese di fornire le informazioni necessarie per l’elaborazione di un inventario della natura, disponibilità e ubicazione geografica delle infrastrutture di comunicazione elettronica.
Sicurezza ed integrità delle reti
L’art. 9, co. 4, lett. e), della legge n. 217/2011 enuncia, tra i principi e criteri direttivi, il rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza ed integrità delle reti. In materia si segnalano gli artt. 16-bis e 16-ter del Codice, introdotti dall’art. 14 dello schema, che attribuiscono al Ministero dello sviluppo economico il compito di individuare misure per il rafforzamento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica e per la massima limitazione delle conseguenze sul loro funzionamento e disponibilità, derivanti dalla complessità dei sistemi, dai guasti tecnici, da errori umani, da incidenti o attentati.
Utenti disagiati
Il criterio di delega di cui all’art. 9, co. 4, lett. f), della legge n. 217/2011, prevede di rafforzare le prescrizioni a garanzia degli utenti finali, con particolare riferimento ai disabili, agli anziani, ai minori e ai portatori di esigenze sociali particolari. In attuazione di questa previsione, alcuni articoli dello schema contengono disposizioni applicabili alle suddette categorie di utenti. Si ricordano in particolare i seguenti articoli dello schema:
§ art. 9, relativo agli obiettivi e principi dell’attività di regolamentazione;
§ art. 19, relativo all’interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale;
§ art. 41, relativo ai telefoni pubblici a pagamento e agli altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale;
§ art. 42, che reca misure destinate agli utenti finali disabili in relazione alla fornitura dell’accesso da postazione fissa, alla fornitura di servizi telefonici, agli elenchi abbonati e ai servizi di consultazione;
§ art. 50, che consente all’AGCOM di imporre alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica di informare i contraenti disabili sui prodotti e servizi a loro destinati;
§ art. 51, relativo alla pubblicazione di informazioni, da parte delle imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica, sulle misure adottate per assicurare un accesso equivalente per gli utenti finali disabili;
§ art. 53, relativo alla garanzia di accesso e di scelta equivalente per gli utenti finali disabili;
§ art. 56, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico provveda affinché l’accesso per gli utenti finali disabili ai servizi di emergenza sia equivalente a quello degli altri utenti finali;
§ art. 58, diretto a garantire che gli utenti finali disabili possano avere ampio accesso ai servizi forniti attraverso la numerazione destinata a servizi armonizzati a valenza sociale;
§ art. 62, relativo agli obblighi di trasmissione che possono essere imposti dal ministero dello sviluppo economico.
Numero di emergenza unico europeo (112)
L’art. 55 dello schema, che introduce il nuovo
art. 75-bis del Codice, attribuisce
al Ministero dell’interno poteri di
indirizzo e coordinamento per l’individuazione e l’attuazione delle iniziative
volte alla piena realizzazione del
numero di emergenza unico europeo 112, anche attraverso il ricorso ai centri unici di risposta, nei quali,
come si legge nella relazione illustrativa, operano soggetti non appartenenti alle autorità incaricate
dei servizi di soccorso, che utilizzano sistemi tecnologici in grado di
assicurare il conseguimento delle finalità del numero unico di emergenza
(cosiddetti calI center laici). Per
l’esercizio dei propri poteri attribuiti al Ministero dell’interno, questo si
avvale di un’apposita commissione
consultiva composta da rappresentanti dello stesso Ministero, del Dipartimento
per le politiche europee presso
L’art. 56 dello schema, che novella l’art. 76 del Codice, stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico provvede affinché gli utenti finali dei servizi di comunicazione elettronica, compresi i telefoni a pagamento, possano chiamare gratuitamente il numero di emergenza unico europeo 112 e i numeri di emergenza nazionale. le chiamate al numero unico europeo devono ricevere lo stesso trattamento, in termini di rapidità ed efficacia, di quelle indirizzate ai numeri nazionali. I numeri di emergenza nazionali sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l’AGCOM, ed inseriti nel piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica.
Allo schema sono allegate la relazione illustrativa, quella tecnico-finanziaria, l’AIR (analisi d’impatto della regolamentazione) l’ATN (Analisi tecnico-normativa) ed il Parere del garante sullo schema di decreto. L’AIR da conto anche dei risultati di una consultazione sul testo dello schema offerta da una numerosa serie di imprese ed associazioni operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche.
Lo schema di decreto legislativo dà attuazione alla delega di cui all’articolo 9, commi 2 e 4, della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010). I criteri e principi direttivi di cui al comma 4 si applicano sia per il recepimento della direttiva 12009/140/CE sia per il recepimento della direttiva 2009/136/CE (trattamento dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche;il relativo schema di decreto legislativo è stato trasmesso alle Camere: atto n. 462). In particolare, il presente schema di decreto legislativo appare volto a dare attuazione ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 9, comma 4 lettera a) (garanzia di accesso al mercato); b) (rispetto dei diritti fondamentali); c) (gestione efficiente dello spettro radio), d) (limitazioni proporzionate e non discriminatorie); e) (rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza e integrità delle reti); f) (rafforzamento delle prescrizioni a garanzia degli utenti finali); g) (rafforzamento della trasparenza dei contratti); m) (promozione degli investimenti); n) (promozione di procedure tempestive e non discriminatorie per le infrastrutture) o) (revisione delle procedure di analisi dei mercati); p) (promozione della concorrenza infrastrutturale); r) (revisione delle sanzioni); s) (abrogazione espressa di tutte le disposizioni incompatibili).
Non appare invece darsi attuazione ai seguenti principi di delega,che però appaiono come riferibili all’attuazione della direttiva 2009/136/CE:
- lettera i) (rafforzamento della sicurezza e riservatezza delle comunicazioni);
- lettera l) (individuazione del Garante per la protezione dei dati personali e della Direzione nazionale antimafia come autorità nazionali responsabili ai sensi della direttiva 2002/58/CE);
- lettera q) (riparto delle competenze tra Autorità per le garanzie delle comunicazioni e Garante per la protezione dei dati personali);
Non appare inoltre darsi attuazione al principio direttivo di cui alla lettera h) (ridefinizione del ruolo dell’AGCOM, anche attraverso modificazioni alla legge n. 481 del 1995), con riferimento alla disciplina dell’incompatibilità sopravvenuta.
Il contenuto dello schema di decreto appare riconducibile alla materia di competenza esclusiva dello Stato “tutela della concorrenza” (art. 117, secondo comma, lettera e) )
Procedure di contenzioso
Il 24 novembre 2011
Con riferimento alla direttiva 2002/21/CE si ricorda che il
18 luglio 2007
In particolare,
§ non consentirebbero alle aziende che non esercitano l’attività di radiodiffusione l’acquisto o l’utilizzo di frequenze ai fini delle trasmissioni in tecnica digitale;
§ non rispetterebbero il principio di proporzionalità in quanto non limitano il numero delle frequenze che gli operatori già attivi possono acquistare in digitale, sostituendo gli attuali programmi in analogica con un numero eguale di programmi in digitale;
§ le stesse aziende non sono obbligate a restituire le frequenze adesso utilizzate, una volta che si renderanno libere dopo il passaggio al digitale.
Lo schema di decreto interviene su procedure ed attività dell’AGCOM prevedendo, tra le altre cose:
- la trasmissione alla Commissione europea ed al BEREC delle informazioni sui ricorsi contro le decisioni del Ministero e dell’AGCOM (art. 3);
-
la
previsione, nel caso in cui
- la previsione che le misure correttive per gli operatori proposte dall’AGCOM possano essere sospese per tre mesi dalla notifica della Commissione europea, periodo nel quale l’Autorità di regolazione, insieme alla Commissione europea e al BEREC, coopereranno per il superamento dei profili problematici individuati. Al termine del periodo, l’AGCOM potrà decidere se mantenere, revocare o modificare la decisione, comunicando la decisione alla Commissione europea (art. 7);
- la modifica della procedura per l’analisi dei mercati rilevanti di cui all’articolo 19 del Codice. In particolare, viene introdotta la previsione che l’analisi dei mercati rilevanti sia effettuata tenendo conto dei mercati individuati nelle raccomandazioni della Commissione europea e del BEREC. Si prevede inoltre che l’analisi dei mercati rilevanti sia effettuata ogni tre anni (o, con una proroga da notificarsi con motivazione alla Commissione europea ed in assenza di obiezioni da parte della stessa ogni sei) oppure entro due anni dall’adozione di una nuova raccomandazione (il testo attuale prevede che l’analisi venga effettuata a seguito dell’aggiornamento delle raccomandazioni e, in ogni caso, ogni diciotto mesi). Se l’AGCOM non conclude l’analisi nei tempi previsti il BEREC può fornirle, su richiesta, assistenza (Art. 17).
L’art. 16-ter, co. 1, del Codice (introdotto dall’art. 14 dello schema), prevede l‘emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico che dovrà individuare misure per il rafforzamento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica.
L’art. 76 del Codice, come modificato dall’art. 56, co. 1, lett. b), dello schema, prevede che i numeri di emergenza nazionali siano stabiliti con D.P.C.M., sentita l'AGCOM in merito alla disponibilità dei numeri.
Lo schema di decreto apporta numerose novelle al Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003
Lo schema di decreto prevede nuovi adempimenti per gli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche, tra i quali:
- l’integrazione degli obblighi informativi da parte delle imprese nei confronti del Ministero e dell’Autorità con le informazioni sugli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all’ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti, nonché la presentazione, da parte delle imprese con significativo “potere di mercato” dei dati contabili sui mercati al dettaglio collegati con i mercati all’ingrosso (art. 3);
- l’obbligo per l’operatore detentore di significativo potere di mercato di concedere agli altri operatori l’accesso agli elementi di rete che non sono attivi; di consentire la selezione o la preselezione del vettore o l’offerta di rivendita delle linee di contraenti;di fornire l’accesso a servizi correlati, come identità, posizione e presenza (art. 36);
- l’obbligo, in presenza di determinate condizioni, su decisione dell’AGCOM previa autorizzazione della Commissione europea, per le imprese detentrici di un significativo potere di mercato, di prevedere che, nel caso in cui gli obblighi sopra menzionati si siano rivelati inefficaci in relazione ai mercati per la fornitura all’ingrosso di determinati prodotti di accesso, di imporre alle imprese verticalmente integrate l’obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all’ingrosso dei suddetti prodotti in un’entità commerciale operante in modo indipendente (art. 38);
- l’attribuzione all’AGCOM del potere di imporre, agli operatori che hanno diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private, la condivisione di tali infrastrutture o proprietà con altri operatori, nel rispetto del principio di proporzionalità. L’AGCOM può anche imporre obblighi in relazione alla condivisione del cablaggio degli edifici;
- la ripartizione e l’assegnazione delle radiofrequenze siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati ed enunciando il principio della neutralità tecnologica e dei servizi (art. 11).
Inoltre, l’art. 49 introduce, a vantaggio degli utenti, ulteriori obblighi di informazione nei contratti, disciplinando il diritto di recesso dal contratto, che non deve comportare penali o costi di disattivazione, quando avviene a seguito della mancata accettazione da parte dell’utente di modifiche contrattuali proposte dall’impresa.
L’art. 11 dello schema sostituiste l’art. 14 del Codice. Il co. 10 del nuovo art. 14 recita: “Il rinvio al presente articolo operato dal comma 3 dell’articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, si intende riferito all'articolo 14-ter." Si ritiene che sarebbe più opportuno modificare comma 3 dell’articolo 8-novies sostituendo il rinvio all’art. 14 con un rinvio al nuovo art. 14-ter.
Si evidenzia che più di una volta (ad esempio art. 50 dello schema) si sostituiscono, uno per uno, tutti i commi di un articolo del Codice, invece che sostituire complessivamente tutto l’articolo.
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[1] Il BEREC è l’organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, istituito dal regolamento (CE) n. 1211/2009 del 25 novembre 2009.