Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento trasporti | ||||
Titolo: | Elargizioni in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio | ||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 604 Progressivo: 1 | ||||
Data: | 16/05/2012 | ||||
Descrittori: |
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SIWEB
16 maggio 2012 |
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n. 604/1 |
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Elargizioni in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti del disastro ferroviario di ViareggioA.C. 4989
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Numero del progetto di legge |
A.C. 4989 |
Titolo |
Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010,
n. |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
Sì |
Numero di articoli |
2 |
Date: |
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trasmissione alla Camera |
22 febbraio 2012 |
assegnazione |
24 febbraio 2012 |
Commissione competente |
IX Commissione Trasporti |
Sede |
Legislativa |
Il testo della
proposta di legge in esame, approvata in prima lettura dal Senato il 16 febbraio
2012, è stato modificato nel corso dell’esame in sede referente presso
Il testo base emendato è stato esaminato in sede consultiva dalle Commissioni I (12 aprile), II (11 aprile) e V (11 aprile), le quali hanno espresso il loro parere favorevole.
Successivamente
La proposta di legge
in esame reca alcune modifiche alla legge 7 luglio 2010, n. 106[1], la quale, in relazione al disastro ferroviario
verificatosi nella stazione di Viareggio
la notte del 29 giugno
La legge n. 106/2010, all’articolo 1, comma 3, stabilisce il seguente ordine di priorità per l’assegnazione delle elargizioni ai familiari delle vittime del disastro ferroviario:
a) coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e figli, se a carico;
b) figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;
c) genitori;
d) fratelli e sorelle se conviventi a carico;
e) conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;
f) convivente more uxorio.
Per ciascuna vittima è attribuita ai familiari una somma complessiva non inferiore a 200.000 euro, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. Pertanto la somma spettante ad
ogni beneficiario è costituita di due parti: una fissa e l’altra variabile, determinata in funzione dello stato di necessità del beneficiario stesso.
L’articolo 1, comma 1, lettera a), della proposta di legge in esame introduce due nuovi commi (3-bis e 3-ter) all’articolo 1, della legge n. 106/2010, relativi ai criteri di individuazione dei beneficiari delle elargizioni in favore dei familiari delle vittime.
Il nuovo comma 3-bis stabilisce che il convivente more uxorio sia equiparato al coniuge, ai fini dell’ordine di priorità nell’assegnazione delle elargizioni, qualora siano presenti figli a carico della vittima nati dal rapporto di convivenza more uxorio.
Si segnala che la
giurisprudenza (cfr. Cass. Civile, sez. III,
In questa ipotesi la somma spettante al convivente more uxorio, qualora sia contemporaneamente presente anche un coniuge supersite (con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato), ferme restando le risorse totali stanziate (10 milioni di euro), è pari alla somma dei seguenti importi:
§ importo attribuito al coniuge supersite, con esclusione della parte variabile, determinata in relazione all’effettivo stato di necessità del coniuge stesso;
§ eventuale importo aggiuntivo, determinato in relazione allo stato di necessità del convivente more uxorio.
Per effetto di tale attribuzione, la somma minima a disposizione dei parenti della vittima, fissata dalla legge n. 106/2010 in 200.000 euro, è aumentata in misura pari all’importo attribuito al convivente more uxorio.
Il nuovo comma 3-ter introduce un’ulteriore categoria di beneficiari, ferme restando le risorse totali stanziate, in caso di assenza dei beneficiari indicati nell’articolo 1, comma 3, della legge n. 106/2010. In questa ipotesi un’elargizione, in misura non superiore a 200.000 euro, spetta ai parenti entro il terzo grado della vittima, nell’ordine di priorità determinato dal grado di parentela.
L’ultima modifica riguarda la durata in carica del commissario delegato, al quale è assegnata la funzione di procedere all’elargizione della somma stanziata. In particolare, la lettera b) del comma 1, che integra l’articolo 1, comma 4, della legge n. 106/2010, prescrive che qualora il commissario decada dal proprio mandato prima che la procedura di assegnazione delle speciali elargizioni per i familiari delle vittime, sia ultimata, il mandatosia prorogato automaticamente fino alla conclusione delle relative procedure. La norma precisa che tale proroga non dà diritto a compensi, retribuzioni o altri emolumenti.
Il disegno di legge approvato dal Senato (A.S. 2750) è corredata dalla relazione illustrativa.
L’intervento con legge si rende necessario in quanto la proposta in esame è diretta a novellare una legge vigente.
La proposta di legge in esame modifica la disciplina dei risarcimenti in favore dei familiari delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio e può pertanto essere ricondotta alla materia ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 177, secondo comma, lett. g), della Costituzione.
Può altresì venire in rilievo la materia assistenza sociale, di competenza residuale delle regioni.
Nel corso dell’esame in sede referente è stato osservato che il nuovo comma 3-bis dell’articolo 1 consente di realizzare un'equiparazione non solo formale, ma anche sostanziale, dei figli a carico della vittima nati fuori del matrimonio rispetto a quelli legittimi. Infatti, per effetto dell’equiparazione, nell’ordine di priorità, tra coniuge e convivente more uxorio, i figli a carico potrebbero contare, in ogni caso, non solo sulle elargizioni ad essi spettanti, ai sensi della disciplina vigente, ma anche sul sostegno del genitore superstite, che diverrebbe beneficiario delle elargizioni stesse con lo stesso grado di priorità della prole a carico, a prescindere dal fatto che si tratti del coniuge o del convivente more uxorio della vittima.
La proposta di legge sostituisce alcune disposizioni, espressamente indicate, della legge n. 106/2010.
L’approvazione della proposta di legge in esame consentirà ai conviventi more uxorio delle vittime del disastro, in presenza di figli a carico della vittima, nati dal rapporto di convivenza more uxorio, di essere
equiparati al coniuge, ai fini dell’ordine di priorità nell’assegnazione delle elargizioni.
Consentirà inoltre anche ai parenti di terzo grado delle vittime, in assenza di altri beneficiari, di ottenere le elargizioni concesse dalla legge n. 106/2010.
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[1] “Interventi in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio”.