Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Patente di guida - Schema di D.Lgs. n. 323 (art. 1, comma 3, L. 88/2009) Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 323/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 288
Data: 07/02/2011
Descrittori:
L 2009 0088   PATENTE
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
Altri riferimenti:
L N. 88 DEL 07-LUG-09     

SIWEB

 

7 febbraio 2011

 

n. 288/0

 

 

Patente di guida

Schema di D.Lgs. n. 323
(art. 1, comma 3, L. 88/2009)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto legislativo

323

Titolo

Attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE recante modifica della direttiva 2006/126/CE

Norma di delega

(art. 1, comma 3, L. 88/2009)

Numero di articoli

28

Date:

 

presentazione

17 gennaio 2011

assegnazione

18 gennaio 2011

termine per l’espressione del parere

27 febbraio 2011

termine per l’esercizio della delega

19 aprile 2011

Commissione competente

IX Commissione (Trasporti)

Rilievi di altre Commissioni

V Commissione (Bilancio) e XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

 


Contenuto

L’articolo 1 introduce modificazioni all’art. 47 CdS. riguardanti la classificazione dei veicoli. Tali modifiche sono finalizzate all’allineamento della nomenclatura italiana con quella europea. Si segnala, inoltre, l’introduzione di due categorie di veicoli non previste dall’originaria formulazione dell’art. 47 CdS: la L6e e la L7e.

L’articolo 2 modifica l’art. 115 del CdS, in materia di requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali, in linea con quanto previsto dall’art. 4 della Direttiva. In particolare, l’articolo in esame stabilisce l’età minima necessaria per la guida di ogni categoria di veicoli, nonché le sanzioni previste per i trasgressori. 

L’articolo 3 riscrive integralmente l’art. 116 CdS. La novità più importante è rappresentata dalla classificazione completamente nuova relativa alle categorie delle patenti di guida, ripresa pedisse­quamente dall’art. 4 della Direttiva. (co. 3). Altre previsioni riguardano: le patenti speciali (co. 4), le abilitazioni professionali (co. 9-12), nonché le san­zioni (co. 14-18).

Gli articoli 4 e 5 introducono esclusivamente modifi­che formali finalizzate al coordinamento della norma­tiva nazionale con quella comunitaria.

L’articolo 6 introduce nel CdS l’art. 118-bis, il quale fornisce la definizione di residenza rilevante ai fini del rilascio di una patente di guida.

L’articolo 7, che modifica l’art. 119 CdS, prevede che l’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente nei confronti dei soggetti che abbiano superato gli ottanta anni di età sia effettuato dalle commissioni mediche locali.

L’articolo 8 sopprime dall’art. 120 CdS, relativo ai requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida, il riferimento a titoli abilitativi che non saranno più rilasciati successivamente all’entrata in vigore dello schema in esame.

L’articolo 9, che modifica l’art. 121 CdS, detta disposizioni relative agli esaminatori che effettuano le prove d’esame per il rilascio della patente.

L’articolo 10 modifica l’art. 123 CdS, prevedendo che le autoscuole devono garantire, direttamente o tramite consorzi, anche la formazione per il rilascio delle nuove tipologie di patenti previste dal precedente art. 3.

L’articolo 11 modifica l’art. 124 del CdS, che individua le patenti necessarie per guidare le diverse tipologie di macchine agricole e operatrici, coordinandolo con le nuove tipologie di patente, in­trodotte dal precedente art. 3 dello schema in esame.

L’articolo 12, che sostituisce l’art. 125 CdS, impone il possesso di determinate categorie di pa­tenti per il rilascio di categorie superiori e disciplina la validità di ogni categoria di patente di guida ai fini della possibilità di guidare tipologie di veicoli per i quali è richiesta una differente categoria di patente.

L’articolo 13, che sostituisce l’art. 126 CdS, indica la durata della validità delle diverse categorie di patenti e le relative modalità di rinnovo, compresi i casi di residenza all’estero. Prevede inoltre le sanzioni per chi guida con patente o abilitazione professionale scaduta di validità.

L’articolo 14, co. 1, che novella l’art. 128 CdS, impone ai medici che accertino l’esistenza di patologie incompatibili con l’idoneità alla guida, in soggetti titolari di patente di guida, di comunicarlo ai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della revisione della patente. Il co. 2 novella l’art. 129 CdS, eliminando la competenza del prefetto del luogo dove è stato commesso il fatto, per la sospensione delle patenti rilasciate da uno Stato estero.

L’articolo 15, che sostituisce l’art. 135 CdS, regola la circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo. Ai titolari delle suddette patenti è consentito circolare nel territorio nazionale, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno.

L’articolo 16 sostituisce l’art. 136 Cds, in materia di conversione delle patenti rilasciate da stati esteri. Il nuovo articolo fa esclusivo riferimento alla conversione di patenti rilasciate da Stati non appartenenti alla Unione europea e allo Spazio economico europeo, in quanto per gli stati comunitari la direttiva 2006/126 prevede espressamente il riconoscimento reciproco. Il contenuto del nuovo articolo, nei limiti dell’ambito di applicazione ora indicato, riproduce sostanzialmente quello del testo vigente, prevedendo che la conversione può essere richiesta, a condizioni di reciprocità, se prevista da intese bilaterali, e fermo restando il possesso da parte del richiedente dei requisiti fisici e psichici prescritti dall’art. 119 del codice. L’articolo 17 introduce due articoli aggiuntivi, che disciplinano le patenti rilasciate da Stati appartenenti alla Unione europea e allo Spazio economico europeo: l’articolo 136-bis stabilisce che le patenti rilasciate da Stati dell’unione europea o appartenente allo spazio economico europeo sono equiparate alla patenti italiane; l’articolo 136-ter disciplina le sanzioni a carico di titolare di patente rilasciata da uno stato dell’Unione europea o dello spazio economico europeo, per le violazioni che comportano la sospensione o la revoca della patente, facendo rinvio alla medesima normativa prevista dal nuovo art. 135, commi 5 e 6, per i titolari i patenti rilasciate da stati esteri non comunitari. L’articolo 18 apporta modifiche di coordinamento agli articoli 173 e 180 del codice, in materia di guida con lenti o determinati apparecchi durante la guida, e di possesso dei documenti di circolazione. L’articolo 19 è volto ad un adeguamento dell’art. 218-bis, in materia di  sospensione della patente per i neo-patentati, sostituendo il riferimento alla patente A con quello alle nuove categorie di patente A1, A2 e A. L’articolo 20 sopprime la norma di cui all’art. 219, comma 3, del codice, recante una disciplina transitoria, che viene superata con l’entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2006/126. L’articolo 21, al comma 1, sostituisce l’articolo 219-bis del codice, in materia di ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida. Tale normativa, in conseguenza dell’introduzione della patente AM per la guida dei ciclomotori, viene infatti ora assorbita dalle norme riferite a ritiro, sospensione e revoca della patente. Il nuovo testo dell’articolo 219-bis è invece finalizzato a introdurre norme che precisano le sanzioni applicabili ai minorenni titolari di patente. L’articolo 22 reca norme in tema di modello di patente, che deve risultare conforme al modello comunitario di cui all’allegato I dello schema di decreto in esame. L’articolo 23 detta norme per la individuazione dei requisiti necessari alla definizione delle prove di idoneità alla guida, che devono risultare conformi ai requisiti di cui all’allegato II dello schema. Si fa rinvio ad un decreto ministeriale, da emanarsi entro il 30 giugno 2012, per la disciplina dei requisiti per la prova di verifica della capacità ai fini del rilascio della nuova patente AM. L’articolo 24 prevede che le direttive recanti modifiche agli allegati al decreto in esame, connesse alla necessità di adeguarne il contenuto al progresso tecnico-scientifico, saranno recepite direttamente con decreti ministeriali, salvo che sia diversamente disposto da leggi comunitarie. L’articolo 25 reca le disposizioni transitorie. L’articolo 26 dispone l’abrogazione del D.M. 30 settembre 2003, n. 40, recante Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE.L’articolo 27 reca la clausola di invarianza finanziaria, precisando che all’attuazione delle norme introdotte dallo schema di decreto in esame le amministrazioni pubbliche provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente.

L’articolo 28 dispone l’entrata in vigore delle disposizioni del decreto alla data del 19 gennaio 2013 - come espressamente previsto dall’art. 16, comma 2, della direttiva 2006/126/CE - ad eccezione delle norme di cui agli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, e dell’Allegato III, con riferimento alle patenti di categoria A, A1, B, BE,C, CE, D, DE, KA e KB, che entrano in vigore, secondo la disciplina generale, il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

Lo schema è completato dai seguenti sei allegati:

§         Allegato I: Disposizioni relative al modello comunitario di patente di guida;

§         Allegato II: Requisiti minimi della prova di controllo delle capacità e dei comportamenti e della prova di controllo delle cognizioni;

§         Allegato III: Requisiti minimi di idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore;

§         Allegato IV: Norme minime per gli esaminatori delle prove pratiche di guida;

§         Allegato V: Requisiti minimi per la prova di capacità e comportamento di cui all’art. 116, co. 3, lett. f), terzo periodo, del codice della strada;

§         Allegato VI: Requisiti minimi per la formazione e l’esame dei conducenti per la guida di motocicli di categoria A (accesso progressivo);

§         Allegato VII: Equipollenza dei titoli di abilitazione alla guida, rilasciati in Italia prima dell’entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, alle categorie di patenti previste dalla direttiva 2006/126/CE, come recepita dal medesimo decreto.

Relazioni e pareri allegati

Sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l’analisi tecnico-normativa e l’analisi di impatto della regolamentazione.

Conformità con la norma di delega

Lo schema di decreto legislativo in esame è predisposto ai sensi dell’art. 1 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria per il 2008), che conferisce una delega al Governo per l’attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato alla legge e stabilisce i termini e le modalità di adozione dei decreti legislativi attuativi.

In particolare la direttiva 2006/126/CE, oggetto di recepimento, è contenuta nell’allegato B, ed è quindi prevista l’espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione alle Camere, senza che siano stati espressi i pareri, i decreti possono comunque essere emanati. Ai sensi del co. 1 il decreto legislativo deve essere adottato entro il termine previsto per il recepimento della direttiva, che, in questo caso, è fissato al 19 gennaio 2011. Il co. 3 prevede che, qualora, come in questo caso, il termine fissato per l’espressione del parere parlamentare (27 febbraio 2011) venga a spirare in un momento successivo al trentesimo giorno antecedente (20 dicembre 2010) la scadenza del termine per l’esercizio della delega, quest’ultimo termine sia prorogato di 90 giorni (19 aprile 2011). Con riferimento all’art. 3, si rileva che il nuovo testo dell’art. 116 del codice prevede una stessa sanzione per la guida senza patente e per la guida con patente non corrispondente al veicolo guidato, fattispecie  che nel testo vigente del codice sono invece regolate in modo autonomo. In particolare, si prevede per entrambe le ipotesi l’applicazione di una sanzione penale – l’ammenda -  laddove il vigente art. 125 reca per la guida con patente non corrispondente una sanzione amministrativa pecuniaria. Si dovrebbe quindi valutare se l’introduzione di una sanzione penale per tale fattispecie possa rientrare nell’ambito della delega in esame, considerando che la legge 88/2009 non indica specifici principi e criteri direttivi per la direttiva 2007/126.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le misure previste dallo schema in esame appaiono finalizzate:

-         all’adempimento di obblighi comunitari, consistenti nel recepimento della direttiva 2006/126/CE. Pertanto, il provvedimento rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione;

-         al miglioramento della sicurezza della circolazione stradale: il provvedimento è quindi riconducibile alla materia “ordine pubblico e sicurezza”, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Lo schema di decreto recepisce la direttiva 2006/126/CE, con le modifiche agli allegati tecnici apportate dalla direttiva 2009/113/CE, in relazione al cui mancato recepimento era stata avviata un procedura di infrazione (v. paragrafo successivo). Per quanto riguarda la direttiva 2009/112/CE, anch’essa oggetto di procedura di infrazione, è stata recepita in via amministrativa con D.M. del 30 novembre 2010, pubblicato nella G.U. del 27 dicembre 2010

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

La Commissione ha inviato all’Italia:

§       una lettera di messa in mora (procedura n. 2010/812) per non avere comunicato le misure di recepimento della direttiva 2009/113/CE che modifica la direttiva 2006/126/CE relativa alla patente di guida. Il termine di recepimento era il 26 agosto 2010;

§       una lettera di messa in mora (procedura n. 2010/811) per non avere comunicato le misure di recepimento della direttiva 2009/112/CE recante modifica della direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida. Il termine di recepimento era il 26 agosto 2010.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il miglioramento dell’educazione e della formazione degli utenti della strada costituisce uno degli obiettivi prioritari del nuovo piano di azione sulla sicurezza stradale Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale” (COM(2010)389), presentato dalla Commissione il 20 luglio 2010. Le misure prospettate sono destinate a favorire il perseguimento dell’obiettivo di dimezzare entro il 2020, rispetto al 2010, il numero delle vittime della strada nell’UE e a realizzare uno spazio comune della sicurezza stradale.

Considerato che l'efficacia delle politiche in materia dipende in primo luogo proprio dal comportamento degli utenti, la Commissione sostiene la necessità di porre i cittadini al centro degli interventi, incoraggiandoli ad assumersi la responsabilità per la propria sicurezza e per quella degli altri utenti della strada, e di adottare opportune misure sul fronte dell’educazione stradale, della formazione, dell’applicazione della normativa e delle sanzioni. Poiché l’approccio attuale in materia di formazione risulta eccessivamente specializzato e frammentato, la Commissione ritiene necessario procedere ad ulteriori interventi, prestando particolare attenzione ai giovani conducenti, sulla base di un approccio più vasto che concepisca l’educazione e la formazione come un processo globale e di formazione continua durante tutta la vita.

Le possibili azioni da adottare in questo settore di intervento - anche nell’ambito di una strategia comune di educazione e formazione che la Commissione intende elaborare in cooperazione con gli Stati membri – potrebbero riguardare:

§       la preparazione prima dell’esame di guida basata su esercitazioni pratiche. Tra le possibili opzioni che la Commissione intende prendere in considerazione figurano l’inserimento della guida accompagnata nella preparazione in vista del conseguimento della patente e l’introduzione di requisiti minimi armonizzati per le persone che partecipano alla formazione quali accompagnatori ed istruttori;

§       l’esame per il conseguimento della patente non dovrà semplicemente valutare la conoscenza delle norme del codice della strada o la capacità di eseguire manovre, ma prendere in considerazione anche competenze di guida più estese nonché valori e comportamenti legati alla sicurezza stradale quali la consapevolezza del rischio e la guida difensiva o finalizzata alla riduzione dei consumi di carburante;

§       la formazione continua successiva al conse­guimento della patente per i conducenti non pro­fessionisti, soprattutto in considerazione dell’in­vecchiamento della popolazione europea, al fine di mantenere l'attitudine alla guida negli anziani.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Ai sensi del co. 2 dell’art. 3, viene attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza a fissare, attraverso l’emanazione di decreti dirigenziali, il procedimento per il rilascio, l’aggiornamento o il duplicato delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali.

L’art. 9, al comma 1, lett. d), e al comma 2, prevede, rispettivamente, l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la modifica, da parte del Governo, del regolamento di esecuzione del Codice, per dare attuazione allo stesso art. 9, in ordine alla formazione degli esami­natori addetti agli esami per il rilascio della patente.

Il comma 2 dell’art. 12 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa autorizzazione della Commissione europea, per consentire la guida di particolari tipologie di veicoli da parte dei titolari di patente B.

L’art. 22, co. 1, consente al Ministro delle infrastrut­ture e dei trasporti di apportare, con decreto, even­tuali modifiche al modello di patente di guida comuni­taria, previo accordo con la Commissione europea.

L’art. 23, co. 1, prevede l’emanazione, entro il 30/6/2012, di un decreto del Ministro delle infrastrut­ture e dei trasporti che disciplini i requisiti per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria AM.

L’art. 23, ai co. 2 e 3, prevede l’emanazione di due decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la disciplina della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti, rispettivamente, relativa agli autoveicoli di categoria B con rimorchio, il cui peso complessivo superi 3.500 kg., e per l’accesso graduale di titolare di patente di categoria A1 alle categorie A2 o A.

L’art. 24, co. 1, prevede il recepimento delle direttive che modificano gli allegati allo schema in esame, mediante decreti ministeriali.

L’art. 24, co. 2, consente al Ministro delle infrastruttu­re e dei trasporti di prescrivere, con decreto, requisiti ulteriori rispetto a quelli minimi previsti dagli Allegati II e III al presente schema.

Coordinamento con la normativa vigente

Lo schema di decreto reca una serie di modifiche puntuali al codice della strada, mediante la tecnica della novella (artt. 1-21), nonché disposizioni autonome (artt. 22-28).

Formulazione del testo

Si fa rinvio alle osservazioni contenute nel dossier schede di lettura.


 

Servizio Studi – Dipartimento Trasporti

( 066760-2614 – *st_trasporti@camera.it

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File: TR0258a.doc