Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Patente di guida - Schema di D.Lgs. n. 323 (art. 1, comma 3, L. 88/2009) Schede di lettura
Riferimenti:
SCH.DEC 323/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 288
Data: 07/02/2011
Descrittori:
L 2009 0088   PATENTE
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
Altri riferimenti:
L N. 88 DEL 07-LUG-09     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

 

Patente di guida

 

Schema di D.Lgs. n. 323

(art. 1, comma 3, L. 88/2009)

Schede di lettura

 

 

 

 

 

n. 288

 

 

 

7 febbraio 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Trasporti

( 066760-2861 / 066760-2614 – * st_trasporti@camera.it

 

 

 

 

 

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File: TR0258.doc


INDICE

Schede di lettura                                                                                                     3

 

 


SIWEB

Schede di lettura

 


 

 

L’articolo 1 (Modifiche all’articolo 47 del Codice della strada, in materia di classificazione dei veicoli), reca modificazioni riguardanti la classificazione dei veicoli di cui all’articolo in oggetto.

Tali modifiche riguardano il comma 2, lettera a) del citato articolo 47 del Codice della strada ed in particolare:

a)        La sostituzione delle parole “L1, L2, L3, L4 e L5” con la dizione “L1e, L2e, L3e, L4e e L5e” (standardizzate a livello comunitario dalla Direttiva 2002/24/CE), nonché la sostituzione delle parole “50 km/h” con le parole “45 km/h”.

b)        L’aggiunta di due ulteriori capoversi, che introducono due nuove classi di veicoli.

La categoria L6e, che include quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità di costruzione massima sia inferiore ai 45 km/h e la cui cilindrata sia inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza nominale continua massima sia inferiore o pari a 4 kW per i motori elettrici. Viene inoltre previsto che i veicoli facenti parte di questa categoria siano conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai veicoli di cui alla categoria L2e (ciclomotori a tre ruote) salvo diverse disposizioni comunitarie.

 La categoria L7e, che include i quadricicli, diversi dalla categoria L6e, la cui massa a vuoto sia inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del motore sia inferiore o pari a 15 kW. Viene inoltre previsto che i veicoli facenti parte di questa categoria siano conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai veicoli di cui alla categoria L5e (veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano) salvo diverse disposizioni comunitarie.

Il comma 2 dell’articolo 47 del Codice della Strada fornisce la classificazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, distinguendoli in base alla cilindrata (che supera o meno i 50 cc) ed alla velocità (che supera o meno i 50 km/h, dato, come si è appena visto, modificato dallo schema di decreto legislativo in esame).

 

 

L’articolo 2 (Modifiche all’articolo 115 del Codice della strada, in materia di requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali), apporta modifiche ai commi 1, 2-bis, 3 e 4 dell’articolo in esame.

La lettera a) dell’art. 2 prevede, facendo salve le disposizioni riguardanti la carta di qualificazione del conducente, che chi guida veicoli o conduce animali, oltre ad essere idoneo per requisiti fisici e psichici, deve aver compiuto:

a.        14 anni per guidare:

1.    veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero, armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;

2.    sul territorio nazionale, veicoli alla cui guida si è abilitati con la patente di categoria AM, purché non trasportino altre persone oltre al conducente.

A tal proposito, occorre segnalare che la Direttiva 2006/126/CE all’articolo 4, par. 2, prevede in generale come età minima per la guida di veicoli alla cui guida abilita la patente AM, i 16 anni. Tuttavia, il par. 6 dello stesso articolo consente ai singoli Stati membri di abbassare tale età minima ai 14 anni. Tale facoltà è stata esercitata dallo schema di decreto legislativo in esame.

b.        16 anni per guidare:

1.    veicoli alla cui guida si è abilitati con la patente di categoria A1, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;

2.    veicoli alla cui guida si è abilitati con la patente di categoria B1, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;

c.        18 anni per guidare:

1.    veicoli alla cui guida si è abilitati con la patente di categoria AM, A1 e B1, che  trasportano altre persone oltre al conducente;

2.    veicoli alla cui guida si è abilitati con la patente di categoria A2;

3.    veicoli alla cui guida si è abilitati con la patente di categoria B e BE;

4.    veicoli alla cui guida si è abilitati con la patente di categoria C1 e C1E;

d.        20 anni per guidare veicoli alla cui guida si è abilitati con la patente di categoria A, purché il conducente sia in possesso da almeno 2 anni della patente di categoria A2;

e.        21 anni per guidare:

1.    tricicli alla cui guida si è abilitati con la patente di categoria A;

2.    veicoli alla cui guida si è abilitati con la patente di categoria C e CE;

3.    veicoli alla cui guida si è abilitati con la patente di categoria D1 e D1E;

4.    veicoli per cui è richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB nonché veicoli che circolano in servizio di emergenza ai sensi dell’art. 177 del Codice della Strada.

I veicoli a cui fa riferimento il citato art. 177 del Codice della Strada sono gli autoveicoli ed i motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze.

f.          24 anni per guidare:

1.    veicoli alla cui guida si è abilitati con la patente di categoria A;

2.    veicoli alla cui guida si è abilitati con la patente di categoria D e DE.

La lettera b) del suddetto articolo sopprime il comma 2-bisdell’art. 115 del Codice della strada, secondo il quale gli ultraottantenni potevano continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E,qualora avessero conseguito uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale, a seguito di visita medica specialistica biennale rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti.

Occorre sottolineare che a tale modifica corrisponde quella recata all’art. 119 del Codice della Strada dall’articolo 7 del presente schema di decreto legislativo.

 

La lettera c) e la lettera d) introducono disposizioni sanzionatorie.

La lettera c) modifica il comma 3 dell’articolo 155, che prevedeva una sanzione amministrativa per i conducenti di veicoli o di animali non in possesso dei requisiti per la guida previsti dallo stesso articolo 115.

Esso sostituisce, da una parte, il riferimento generico (Chiunque) di cui alla formulazione originaria del primo periodo dell’articolo, con uno più specifico, che fa salve le previsioni di cui al comma 12 dell’articolo 126 del Codice della Strada; dall’altra, modificando la misura della sanzione amministrativa, che nella nuova formulazione va da 155 euro a 624 euro, prevista nel caso in cui si tratti di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4) (ossia veicoli per cui è richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB nonché veicoli che circolano in servizio di emergenza ai sensi dell’art. 177 del Codice della Strada), ovvero di veicoli per i quali è richiesta la carta di circolazione del conducente.

Appare opportuno rilevare che il comma 12 dell’articolo 126 viene introdotto dall’articolo 13 del presente schema di decreto legislativo.

La lettera d) modifica, invece, il comma 4 dell’articolo 115, prevedendo una sanzione amministrativa del pagamento di una somma la cui entità varia dai 38 euro ai 155 euro, per il minore di 18 anni, munito di patente di categoria AM, A1 e B1, che trasporti altre persone sui veicoli alla cui guida è abilitato dal possesso delle suddette patenti.

In tal modo si coordinano le sanzioni previste dalla formulazione originaria dell’art. 115 del Codice della strada con la nuova nomenclatura delle patenti prevista dalle modifiche di cui all’articolo 2 del presente schema di decreto legislativo.

 

 

L’articolo 3 (Modifiche all’articolo 116 del Codice della strada, in materia di patente e di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli), sostituisce l’articolo 116 con uno di nuova formulazione.

Innanzitutto viene modificata la rubrica dell’articolo in Patente e abilitazioni professionali  per la guida di veicoli a motore.

Il comma 1 prevede che senza aver previamente conseguito una patente di guida, ovvero, se richiesta, un’abilitazione professionale, non si possano guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli ed autoveicoli. I documenti appena citati vengono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell’art. 118-bis.

L’articolo 118-bis viene introdotto nel Codice della strada dall’articolo 6 del presente schema di decreto legislativo.

Ai sensi del comma 2, per sostenere gli esami di idoneità per il rilascio della patente di guida, occorre presentare l’apposita documentazione all’ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici competente, oltre ad essere in possesso dei prescritti requisiti fisici e psichici.

Viene attribuito, inoltre, al Ministero dei trasporti, il compito di emanare decreti dirigenziali, attraverso cui stabilire il procedimento per il rilascio, l’aggiornamento o il duplicato delle patenti di guida, nonché delle abilitazioni professionali, mediante il proprio sistema informatico e con l’obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche mediante il coinvolgimento dei medici di cui all’art. 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all’art. 123 e dei soggetti di cui alla legge n. 264/1991, relativa all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Gli articoli 119 e 123 del Codice della strada sono stati modificati, rispettivamente, dagli articoli 7 e 10 dello schema di decreto legislativo.

Il comma 3 modifica l’elenco delle categorie di patenti di guida, al fine di armonizzare la classificazione nazionale con quella europea, così come prevista dall’articolo 4 della Direttiva 2006/126/CE.

 

 

Art. 116, comma 3, Codice della strada

(formulazione originaria)

Art. 116, comma 3, Codice della strada

(modificato ex art. 3, comma 3, schema D.Lgs.)

 

 

Patente AM

1.ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

2.veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore: la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

3.quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 Kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici.

 

 

 

Patente A1

1.motocicli di cilindrata massima di 125 cm3, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;

2.tricicli di potenza non superiore a 15 kW.

 

 

 

Patente A2

Motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima.

 

 

Patente A

Motoveicoli di massa complessiva fino a 1,3 t.

 

 

Patente A

1.motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

2.tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall’art. 115, comma 1, lettera e), numero 1).

 

 

 

Patente B1

Quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie.

 

 

Patente B

Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t.

 

 

Patente B

Autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 kg, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli.

 

 

 

Patente BE

Complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg.

 

 

 

Patente C1

Autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg.

 

 

 

Patente C1E

1.complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi i 12000 kg;

2.complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi i 12000 kg.

 

 

Patente C

Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D.

 

 

Patente C

Autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg.

 

 

 

 

Patente CE

Complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg.

 

 

 

Patente D1

Autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg.

 

 

 

Patente D1E

Complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg.

 

 

Patente D

Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero.

 

Patente D

Autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.

 

 

 

Patente DE

Complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

 

 

Patente E

Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.

 

 

 

Il comma 4 consenteai mutilati ed ai minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, di conseguire le patenti speciali delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi i 750 Kg.

Le patenti appena citate possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi o caratteristiche e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all’esito degli accertamenti previsti dall’art. 119, comma 4.

Le limitazioni operate su queste patenti devono essere riportate sulle stesse utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici.

Infine, ai titolari di patente B viene vietata la guida di autoambulanze.

Il comma 5 prevede che la patente conseguita svolgendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocità automatico autorizzi la guida di veicoli dotati solo di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico, si intende un veicolo privo di pedale della frizione o di leva manuale per la frizione, per le categorie A ed A1.

Previo accertamento dei requisiti fisici e psichici, stabilisce il comma 6, la validità della patente può essere estesa, dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, a categorie di patente diverse da quella posseduta.

Il comma 7 prevede che si possa essere titolari di un’unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro della UE ovvero dello Spazio economico europeo[1].

Il comma 8 stabilisce una disciplina peculiare per i servizi di noleggio con conducente per trasporto di persone e di servizi di piazza con autovetture con conducente.

In questi casi, il conducente, di età non inferiore ai 21 anni, deve conseguire un certificato di abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del veicolo adibito a tali servizi è necessaria una patente di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo adibito a tali servizi è necessaria una patente di categoria B1 o B.

I suddetti certificati di abilitazione professionale, prosegue il comma 9, vengono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, in base a requisiti, modalità e programmi di esami stabiliti nel regolamento.

Per quanto riguarda il certificato di categoria KA è necessario che il conducente sia in possesso di patente di categoria A1, A2 o A; per quanto riguarda, invece, il certificato di categoria KB è necessario che il conducente sia in possesso di patente almeno di categoria B1.

Se in possesso almeno delle patenti speciali di cui al comma 9, seguita il comma 10, anche i mutilati e minorati fisici possono ottenere il certificato di abilitazione professionale di categoria KA o KB, previa verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici da parte della commissione medica di cui all’art. 119, comma 4, sulla base ad essa fornite dal comitato tecnico, di cui all’art. 199, comma 10.

Il comma 11 prevede che quando sia richiesto da disposizioni comunitarie, così come recepite nell’ordinamento interno, i conducenti titolari di patente di guida di categoria C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE, conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, mentre i conducenti titolari di patente di guida di categoria D1 o D1E, D e DE, anche speciale, ovvero C1E o CE, conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone.

La carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone è sempre richiesta quando si tratti di trasporto di scolari.

Ai sensi del comma 12, nei casi previsti dagli accordi internazionali ai quali l’Italia ha aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria, devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e minorati fisici.

Il comma 13 prevede che il competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici effettua l’annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso comune. Esso trasmette per posta alla nuova residenza del titolare della patente di guida un tagliando di convalida da apporre sulla patente stessa. A tal fine, i comuni trasmettono al citato ufficio notizia dell’avvenuto trasferimento, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica, per via telematica ovvero su supporto magnetico secondo i record prescritti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici.

I commi 14-18 delineano l’apparato sanzionatorio previsto per i trasgressori della disciplina di cui ai commi precedenti.

In particolare:

§      il comma 14 punisce con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 389 euro a 1.559 euro, chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affidi o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta;

§      il comma 15 punisce con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro, chiunque conduca un veicolo senza aver conseguito la corrispondente patente di guida. La stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici o psichici. Nell’ipotesi di recidiva si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Competente per le violazioni appena citate è il Tribunale in composizione monocratica;

§      il comma 16 punisce con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 euro a 1.600 euro, chiunque guidi un veicolo essendo in possesso della patente di guida, ma non di altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, ove prescritta;

§      il comma 17 prevede che alle violazioni di cui al comma 15 consegua la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, o in caso di recidiva, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Qualora non sia possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca amministrativa del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta, per un periodo da tre a dodici mesi. A chiusura si afferma che vengono osservate le disposizioni di cui al Capo II, Sez. II, Tit. VI del Codice della strada (Sanzioni amministrative accessorie e sanzioni penali);

§      il comma 18 prevede, infine, che le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16 importino la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, secondo le norme di cui al Capo I, Sez. II, Tit. VI del Codice della strada (Delle sanzioni amministrative accessorie e sanzioni amministrative pecuniarie).

 

Si rileva che il nuovo testo dell’art. 116 del codice prevede una stessa sanzione per la guida senza patente e per la guida con patente non corrispondente al veicolo guidato, fattispecie  che nel testo vigente del codice sono invece regolate in modo autonomo. In particolare, si prevede per entrambe le ipotesi l’applicazione di una sanzione penale – l’ammenda -  laddove il vigente art. 125 reca per la guida con patente non corrispondente una sanzione amministrativa pecuniaria. Si dovrebbe quindi valutare se l’introduzione di una sanzione penale per tale fattispecie possa rientrare nell’ambito della delega in esame, considerando che la legge 88/2009 non indica specifici principi e criteri direttivi per la direttiva 2007/126.

 

 

L’articolo 4 (Modifiche all’articolo 117 del Codice della strada, in materia di limitazione nella guida) reca modificazioni esclusivamente formali all’articolo 117 in materia di limitazioni per i neopatentati, coordinando la normativa nazionale con le categorie di patenti A1, A2, A, B1 e B previste dalla normativa comunitaria.

 

 

L’articolo 5 (Modifiche all’articolo 118 del Codice della strada, in materia di patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli).

Anche in tale caso si tratta di modifiche solamente formali al testo della disposizione, riguardanti la sostituzione delle parole previste dal testo originale dell’art. 118 “certificato di abilitazione professionale”, con le parole “carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone”.

 

 

L’articolo 6 (Introduzione dell’articolo 118-bis in materia di residenza per il rilascio della patente di guida), inserisce tale nuovo articolo nel testo del Codice della strada dopo l’art. 118.

Esso prevede, al comma 1, che ai fini del rilascio di una patente di guida o di un’abilitazione professionale, nonché per i fini indicati dall’art. 126, si intende per residenza, oltre a quella definita dal Cod. Civ. al comma 2 dell’art. 43, anche la residenza normale in Italia di cittadini di altri Stati comunitari o dello Spazio economico europeo.

Il comma 2 specifica il concetto di residenza normale, espressamente definito dall’articolo 12 della direttiva 2006/126. Si tratta del luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente (almeno 185 giorni all’anno) per scopi personali e professionali, ovvero nel caso in cui la persona non abbia interessi professionali, ma solamente interessi personali purché tali interessi rivelino uno stretto legame tra la persona ed il luogo in cui abita.

Si intende per residenza normale in Italia anche il luogo, sul territorio nazionale, in cui la persona ha i propri interessi personali, pur avendo i propri interessi professionali in un altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, purché vi ritorni regolarmente.

Tale condizione non è richiesta nel caso in cui la persona effettui un soggiorno in Italia finalizzato al compimento di una missione di durata determinata.

Inoltre, la frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza.

Il comma 3, infine, stabilisce che, ai fini dell’applicazione del Codice della strada, il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno 6 mesi all’anno, è equiparato alla residenza normale.

 

 

L’articolo 7 (Modifiche all’articolo 119 del Codice della strada, in materia di requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida) novella l’articolo 119 del codice, relativo ai requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida. In particolare prevede, che per i soggetti che hanno superato gli ottanta anni di età, l'accertamento dei suddetti requisiti è effettuato dalle commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia.

Tale previsione non discende dalla direttiva 2006/126/CE, ma è già contenuta nell’articolo 115, comma 2-bis, del codice, introdotto dall’articolo 16, comma 1, lettera c), della legge n. 120/2010. Come si legge nella relazione illustrativa, la modifica introdotta dall’articolo in esame, alla quale corrisponde quella recata dall’articolo 2, comma 1, lettera b), dello schema, è effettuata in un’ottica di coordinamento delle disposizioni del codice.

 

Gli altri soggetti per i quali il vigente articolo 119 stabilisce l’accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte delle commissioni mediche locali sono:

§       i mutilati e minorati fisici;

§       coloro che hanno superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;

§       coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dal competente Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

§       coloro nei confronti dei quali il medico, incaricato dell’accertamento dei prescritti requisiti, nutra dubbi in merito all'idoneità e alla sicurezza della guida, in conseguenza dei risultati degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio;

§       i soggetti affetti da diabete, per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e relative sottocategorie.

 

 

L’articolo 8 (Modifiche all’articolo 120 del Codice della strada) sopprime dall’articolo 120 del codice, relativo ai requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida, il riferimento alle seguenti tipologie di titoli abilitativi:

§      certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli;

Poiché per il rilascio del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli (certificato di tipo KA) è necessario che il conducente abbia la patente di tipo A1, A2 o A, la verifica dei prescritti requisiti è effettuata in occasione del rilascio della patente.

§      certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.

Tale certificato è ora sostituito dalla patente di guida di categoria AM (si veda il nuovo articolo 116 del codice, sostituito dall’articolo 3 dello schema) e pertanto, anche in questa ipotesi, la verifica dei requisiti è effettuata in occasione del rilascio della patente.

 

In conseguenza della modifica recata dall’articolo in esame, l’articolo 120 del codice si riferisce esclusivamente alla patente di guida.

Si potrebbe considerare l’opportunità di sostituire l’attuale rubrica dell’articolo 120 del codice (Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo 116) con la rubrica “Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida”.

 

 

L’articolo 9 (Modifiche all’articolo 121 del Codice della strada, in materia di esame di idoneità) modifica l’articolo 121 del codice che disciplina gli esami di idoneità per il rilascio della patente di guida. L’articolo, che recepisce l’articolo 10 e l’allegato IV della direttiva 2006/126/CE, introduce una distinzione tra i soggetti adibiti alla funzione di esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni (c.d. prova teorica) e quelli che effettuano le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti (c.d. prova pratica di guida). Sono inoltre introdotti, in aggiunta ai già previsti corsi di qualificazione iniziale e ai relativi esami di abilitazione, corsi di formazione periodica per gli esaminatori.

 

Il comma 1, lettera a), novella il comma 3 del citato articolo 121, il quale individua i soggetti competenti a svolgere gli esami per il conseguimento della patente. Rispetto al testo vigente si segnala che:

§      il comma non si applica più agli esami per l'idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole;

§      il comma si applica ora anche agli esami per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida di filoveicoli, di cui all’articolo 118 del Codice;

§      fermo restando che gli esami sono effettuati da dipendenti del competente Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si richiede che tali soggetti abbiano frequentato un corso di qualificazione iniziale e sostenuto un esame di abilitazione e che successivamente frequentino appositi corsi di formazione periodica.

La lettera b) reca una disposizione di coordinamento.

La lettera c) novella il comma 5 dell’articolo 121, precisando che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti già previsto da tale comma dovrà determinare norme e modalità di effettuazione delle diverse tipologie di corsi e relativi esami previsti dal nuovo comma 3 dell’articolo 121 per gli esaminatori adibiti alle prove di controllo delle cognizione.

 

La lettera d) introduce un nuovo comma 5-bis all’articolo 121 il quale, con riferimento agli esaminatori adibiti alle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, rinvia a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la determinazione dei contenuti dei corsi di qualificazione iniziale, delle condizioni soggettive necessarie per la frequenza dei suddetti corsi e dei contenuti e delle procedure dell’esame finale. Il controllo sulla qualità personale addetto agli esami e la formazione periodica dello stesso sono curati dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La lettera e) reca una disposizione di coordinamento.

Il comma 2 dell’articolo 9 in esame prevede che, entro novanta giorni dalla di entrata in vigore del decreto legislativo in esame, il Governo modifichi l’articolo 332 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice[2] e la relativa tabella IV-1 prevedendo:

§      profili professionali adeguati agli esami relativi alle nuove categorie di patenti introdotte dallo schema in esame;

§      la distinzione di tali profili professionali a seconda che l’esaminatore sia abilitato per le prove di controllo delle cognizioni o per le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti;

§      che l’istruzione professionale richiesta agli esaminatori abilitati alle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti porti almeno al completamento del livello 3, come definito nella decisione n. 85/368/CEE relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle comunità europee.

Si segnala che la decisione n. 85/368/CEE è stata abrogata dalla decisione n. 1065/2008/CE. Si veda ora la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

 

 

L’articolo 10 (Modifiche all’articolo 123 del Codice della strada, in materia di autoscuole) modifica l’articolo 123, comma 7, del codice. Tale comma, recentemente novellato dalla legge n. 120/2010, prevede che ogni autoscuola deve svolgere l'attività di formazione per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria. Alle autoscuole è comunque consentito di demandare, integralmente o parzialmente, la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE (ovvero tutte le patenti attualmente previste, eccetto quella B) e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, a un centro di istruzione automobilistica, appositamente costituito da più autoscuole autorizzate tra loro consorziate. 

L’articolo 10 coordina quanto disposto dal citato comma 7 con l’introduzione delle nuove tipologie di patente previste dall’articolo 3 dello schema in esame: senza menzionare tutte le nuove tipologie di patente, sostituisce l’elencazione con l’inciso “tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B”.

 

 

L’articolo 11 (Modifiche all’articolo 124 del Codice della strada, in materia di guida di macchine agricole e operatrici) modifica l’articolo 124 del codice, che individua le patenti necessarie per guidare le diverse tipologie di macchine agricole e operatrici, coordinandolo con le nuove tipologie di patente, introdotte dal precedente articolo 3 dello schema in esame.

 

 

L’articolo 12 (Modifiche all’articolo 125 del Codice della strada, in materia di validità della patente di guida), al comma 1, sostituisce l’articolo 125 del codice, che disciplina la validità di ogni categoria di patente di guida ai fini della possibilità di guidare tipologie di veicoli per i quali è richiesta una differente categoria di patente.

Il vigente articolo 125 prevede che:

§       la patente di categoria C consente la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria B;

§       la patente di categoria D consente la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria C;

§       le patenti di categoria A, compresa quella limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc, B, C e D, comprese quelle speciali, consentono la guida dei ciclomotori;

§       le patenti speciali per mutilati e minorati fisici sono valide soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate.

Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per la guida di veicoli diversi da quelli consentiti in relazione alla patente posseduta. A tali sanzioni si aggiunge la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da patente da uno a sei mesi.

 

In conseguenza della revisione delle categorie di patente, operata dal precedente articolo 3 dello schema, si rende necessario definire un nuovo sistema di equivalenzatra categorie di patenti. L’articolo in esame recepisce l’articolo 6 della direttiva.

 

Innanzitutto l’attuale rubrica dell’articolo 125, “Validità della patente di guida”, è sostituita da “Gradualità ed equivalenza delle patenti di guida.

 

Il comma 1 del nuovo articolo 125 subordina il rilascio di determinate categorie di patenti al possesso di altre categorie di patenti. In particolare si prevede che:

§      è necessario essere in possesso della patente B per ottenere le patenti C1, C, D1 e D;

Una disposizione simile è attualmente contenuta nell’articolo 116, comma 6, del Codice, non riproposta nel nuovo articolo 116.

§      è necessario essere in possesso della patente B per ottenere la patente BE;

§      è necessario essere in possesso della patente C1 per ottenere la patente C1E;

§      è necessario essere in possesso della patente C per ottenere la patente CE;

§      è necessario essere in possesso della patente D1 per ottenere la patente D1E;

§      è necessario essere in possesso della patente D per ottenere la patente DE.

 


Il comma 2 del nuovo articolo 125 fissa come segue la validità della patente di guida. La patente speciale di categoria AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche indicate nella patente stessa.

 

Tipologia di veicolo

Patente valida
(oltre quella prevista dal nuovo art. 116)

complessi veicoli di categoria BE

C1E, CE, D1E, DE

DE

CE, a condizione che il titolare sia già in possesso di patente D

complessi veicoli di categoria C1E

CE

complessi di veicoli di categoria D1E

DE

AM

tutte le categorie di patente

A1

A2 e B*

A1 e A2

A

B1

B

C1

C

D1

D

tricicli di potenza superiore a 15kW

B*, se il titolare ha almeno 21 anni

*      Limitatamente al territorio nazionale

 

Il comma 3 prevede che il conducente in possesso di una patente di guida recante un codice comunitario o nazionale, conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate nei predetti codici è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 155 a 624 euro.

Secondo quanto indicato nell’allegato 1 i codici sono utilizzati per esprimere sulla patente di guida eventuali indicazioni supplementari o restrittive (ad esempio: obbligo di guida con occhiali).

Il comma 4 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, di importo sostanzialmente corrispondente a quello previsto dal vigente articolo 125, comma 4, del codice,[3] per coloro che, muniti di patente speciale, guidano un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato.

Il comma 5, nelle fattispecie di cui ai commi 3 e 4,dispone l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi.

 

Il comma 2 dell’articolo 12 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per consentire la guida di:

a)         autoveicoli di categoria D1, con massa massima autorizzata di 3.500 kg, escluse le attrezzature per il trasporto di disabili, utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali, da parte di volontari non retribuiti di età non inferiore a 21 anni e in possesso da almeno due anni di patente di categoria B;

b)         autoveicoli con massa massima autorizzata superiore a 3.500 kg, essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici o ricreativi, utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali e modificati in modo tale da non poter essere utilizzati per il trasporto di oltre nove persone o per il trasporto di merci, da parte di persone di età non inferiore a 21 anni, in possesso da almeno due anni di patente di categoria B.

Il decreto dovrà essere emanato previa consultazione, ai fini dell’autorizzazione, della Commissione europea come previsto dall’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2006/126/CE.

Nel caso in cui il decreto dovesse essere emanato, la sua violazione comporterà l’applicazione dell’ammenda e le sanzioni accessorie del fermo e della confisca amministrative del veicolo, previste dai commi 15 e 17 del nuovo articolo 116 del codice (si veda la scheda di lettura relativa al precedente art. 3).

 

 

L’articolo 13 (Modifiche all’articolo 126 del Codice della strada, in materia di durata di validità della patente di guida) sostituisce l’articolo 126 del codice che indica la durata della validità delle diverse categorie di patenti e le relative modalità di rinnovo.

 

Il comma 1 del nuovo articolo 126 subordina la conferma della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida.


I successivi commi da 2 a 5 dell’articolo 126 definiscono la durata della validità di ciascuna categoria di patente, come riportato nella seguente tabella.

Durata della validità della patente

 

Categoria di patente

Età del titolare

fino a 50 anni

superiore a 50 anni

superiore a 65 anni

superiore a 70 anni

AM, A1, A2, A, B1, B, BE

10 anni

5 anni

3 anni

C1, C1E, C1, CE1 (anche speciali)

5 anni

2 anni2

D13, D1E4, D3, DE4 (anche speciali)

5 anni

3 anni

patenti speciali AM, A1, A2, B1, B, BE

5 anni

3 anni

1.            i titolari di patenti C e CE di età superiore a 65 anni non possono guidare veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t.;

2.            con accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte della commissione medica locale;

3.            al compimento del 60° anno di età le patenti D1 e D abilitano alla guida dei soli veicoli per i quali è richiesta la patente B;

4.            al compimento del 60° anno di età le patenti D1E e DE abilitano alla guida dei soli veicoli per i quali è richiesta la patente BE;

 

Il comma 6 prevede che i titolari di tutte le categorie di patenti riportate nella tabella, al compimento dell’80° anno di età, devono rinnovare la patente ogni due anni, con accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di una commissione medica locale.

L’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo delle validità dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB è effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo della validità della patente di guida (comma 7).

Il comma 8, sostanzialmente identico al comma 5 dell’attuale articolo 126 CdS, prevede che, in caso di conferma della validità della patente, il titolare riceva per posta, dal Dipartimento per i trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un duplicato della patente, con l’indicazione del nuovo termine di validità. Il titolare è tenuto a distruggere la patente scaduta. La norma prevede inoltre che i sanitari compenti ad eseguire gli accertamenti dei requisiti fisici e psichici, trasmettono i risultati di tali accertamenti al menzionato Dipartimento. Non possono essere sottoposti a visita medica i conducenti che non dimostrano di aver effettuato i prescritti versamenti.

Il comma 9, analogamente al comma 5-bis dell’attuale articolo 126 CdS, prevede che le Autorità diplomatico-consolari italiane confermino la validità delle patenti italiane, i cui titolari siano residenti o dimoranti all’estero per un periodo di almeno sei mesi. L’accertamento dei requisiti psico-fisici è svolto da medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, ad eccezione dei casi che richiedono maggiori approfondimenti medici (articolo 119, commi 2-bis e 4, CdS). Le Autorità rilasciano una specifica attestazione del permanere dei requisiti psico-fisici, che è valida per il periodo di permanenza all’estero. Al rientro in Italia, il titolare dovrà confermare la validità della patente secondo le procedure indicate nel precedente comma 8.

Il comma 10, corrispondente al comma 6 dell’attuale articolo 126 CdS, impone ai sanitari, che, in sede dell’accertamento di cui al comma 8, riscontrino il venir meno dei requisiti fisici e psichici, di comunicarlo alla Direzione generale per la motorizzazione, per i conseguenti provvedimenti di temporanea sospensione o revoca della patente di guida.

Il comma 11, corrispondente al comma 7 dell’attuale articolo 126 CdS, stabilisce l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 155 a 624 euro[4] per chi guida con patente o abilitazione professionale alla guida scaduta di validità. E’ prevista inoltre la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente.

Il comma 12 prevede l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 116, commi 15 (ammenda da 2.257 a 9.032 euro) e 17 (fermo e confisca amministrativa del veicolo o sospensione della patente) per le seguenti fattispecie:

§      guida di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate da parte di titolari di patenti di categoria C o CE di età superiore a 65 anni;

§      guida di veicoli diversi da quelli consentiti dalla patente di categoria B da parte di titolari di patenti di categoria D1 o D di età superiore a 60 anni;

§      guida di veicoli diversi da quelli consentiti dalla patente di categoria BE da parte di titolari di patenti di categoria D1E o DE di età superiore a 60 anni.

 

 

Il comma 1 dell’articolo 14 (Modifiche agli articoli 128 e 129 del Codice della strada, in materia di revisione e di sospensione della patente di guida) introduce il nuovo comma 1-quinquies all’articolo 128 del codice.

L’articolo 128 del codice disciplina la revisione della patente di guida, prevedendo che, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici o dell’idoneità tecnica dei titolari di patente di guida, i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o il prefetto, nei casi di guida sotto l’influenza di alcol e in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, possono disporre accertamenti medici o la ripetizione dell’esame di idoneità, in esito ai quali si può precedere alla sospensione o alla revoca della patente.

In particolare il comma 1-bis del citato articolo 128, introdotto dalla legge n. 120/2010, obbliga i responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia a comunicare ai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i casi di coma di durata superiore a 48 ore, con conseguente obbligo di revisione della patente. L’idoneità alla guida deve essere valutata dalla commissione medica locale, sentito lo specialista che ha seguito il caso.

Il nuovo comma 1-quinquies dispone che si applichi la stessa procedura di cui al sopra illustrato comma 1-bis in tutti i casi in cui i medici competenti per la verifica dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente, accertino la sussistenza di patologie incompatibili con l’idoneità alla guida, in soggetti titolari della patente. L’obbligo è valido anche per gli accertamenti medico-legali diversi da quelli effettuati ai fini del conseguimento o del rinnovo della patente.

Si rileva che l’obbligo introdotto dalla norma in questione non appare collegato a specifiche disposizioni contenute nella direttiva 2007/126, e dovrebbe quindi esserne valutata la compatibilità con la norma di delega.  

Si ritiene inoltre che, in relazione al suo contenuto, sarebbe più opportuno inserire il nuovo comma dopo il comma 1-bis, anziché dopo il comma 1-quater.

 

Il comma 2 dell’articolo 14 in esame modifica l’articolo 129, comma 3, del codice, relativo alla sospensione della patente di guida. Il comma in esame sopprime la previsione relativa alla competenza del prefetto del luogo dove è stato commesso il fatto, per la sospensione delle patenti rilasciate da uno Stato estero. Questa fattispecie è ora regolata dal nuovo articolo 135, comma 5, del codice, come sostituito dal successivo articolo 15 dello schema in esame.

 

 

L’articolo 15 (Modifiche all’articolo 135 del Codice della strada, in materia di circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo) sostituisce l’articolo 135 del codice.

Il vigente articolo 135 disciplina la circolazione in Italia con patenti di guida o permessi internazionali rilasciati da Stati esteri, che è ammessa, a condizione che il titolare non sia residente in Italia da più di un anno. Si richiede che la patente sia conforme a un modello stabilito da convenzioni internazionali o, in mancanza, che sia accompagnata da una traduzione ufficiale in italiano o da un documento equipollente. I conducenti muniti di patente estera o di permesso internazionale sono tenuti al rispetto del codice della strada e sono soggetti alle relative sanzioni. Le sanzioni per il mancato rispetto dell’articolo 135 sono contenute nello stesso articolo e nel successivo articolo 136, sostituito dall’articolo 16 dello schema in esame.

 

Lo schema di decreto legislativo in esame, in attuazione della direttiva 2006/126/CE, distingue le patenti rilasciate da Stati appartenenti all’Unione europea e allo Spazio economico europeo, equiparate alle patenti italiane e disciplinate dal nuovo articolo 136-bis del codice (introdotto dal successivo articolo 17), dalle patenti rilasciate dagli altri Stati, disciplinate dall’articolo in esame.

Innanzitutto viene sostituita la rubrica dell’articolo 135: non si fa più riferimento a tutti gli Stati esteri, ma solo a quelli non appartenenti all’UE o allo Spazio economico europeo.

Il comma 1, facendo salve eventuali convenzioni internazionali, stabilisce che i titolari di patenti di guida, in corso di validità, rilasciate dagli Stati non appartenenti all’UE o allo Spazio economico europeo possono guidare in Italia i veicoli per i quali sono abilitati, a condizione che non siano residenti in Italia da più di un anno e che la patente sia accompagnata da un permesso internazionale o da una traduzione ufficiale in lingua italiana della patente. La circolazione senza permesso internazionale o senza traduzione ufficiale in italiano della patente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.600 euro (comma 8). Il comma 2 dispone che il permesso internazionale è emesso dall’autorità competente che ha rilasciato la patente ed è conforme alle convenzioni internazionali alle quali ha aderito l’Italia. La violazione di queste disposizioni è soggetta a una sanzione amministrativa pecuniaria da 78 a 311 euro (comma 9).

Il comma 3 prevede che, oltre alla patente, il conducente deve possedere un certificato di abilitazione professionale o altri titoli abilitativi, rilasciati dall’autorità competente dello Stato di provenienza, se prescritto per la guida di determinati veicoli.

I conducenti muniti delle patenti in commento sono tenuti al rispetto delle norme del codice della strada e agli stessi si applicano le relative sanzioni (comma 4). A tale regola fanno eccezione le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente, per le quali si applicano i commi 5 e 6 del nuovo articolo 135.

Nei casi in cui il titolare di patente estera commetta una delle violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, il documento è ritirato dall’organo accertatore, contestualmente alla violazione, ed è inviato al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale emette un provvedimento di inibizione alla guida in Italia per un periodo corrispondente a quello previsto per la sospensione, dandone comunicazione all’autorità che ha rilasciato la patente. Se durante il periodo di inibizione, il titolare lascia l’Italia, può chiedere la restituzione della patente (comma 5). La guida durante il periodo di inibizione disposto ai sensi del comma 5 comporta l’applicazione del successivo comma 6 (comma 7).

Il comma 6 prevede che, in sostituzione della sanzione accessoria della revoca della patente, per i titolari delle patenti estere sia emanato un provvedimento di inibizione alla guida in Italia per un periodo di due anni, elevati a tre anni nei casi di cui agli articoli 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 186-bis (guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose) e 187 (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) del codice della strada. Anche in questo caso è competente all’emanazione del provvedimento il prefetto del luogo della commessa violazione. La guida durante il periodo di inibizione disposto ai sensi del comma 6 comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 116, commi 15 e 17 (come modificato dal precedente articolo 3), del codice, per la guida senza patente (comma 7).

La guida con patente, ma senza certificato di abilitazione professionale o di idoneità, se prescritti, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.600 euro (comma 10).

Sarebbe opportuno specificare che questa norma si applica ai titolari delle patenti estere, disciplinate dall’articolo in commento.

Il comma 11 prevede l’applicazione dell’ammenda e delle sanzioni accessorie del fermo e della confisca amministrative del veicolo, previste dai commi 15 e 17 del nuovo articolo 116 del Codice (si veda la scheda di lettura relativa al precedente articolo 3) per i titolari di patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti alla UE o allo Spazio economico europeo nel caso in cui la patente sia scaduta di validità e i titolari siano residenti in Italia da più di un anno.

Si applicano invece le sanzioni previste dai commi 16 e 18 del citato articolo 116 del codice (sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.600 euro e fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni) ai titolari di patente di guida, rilasciata dai suddetti Stati, in corso di validità, ma con il certificato di abilitazione professionale, eventualmente richiesto, scaduto, qualora sia trascorso più di un anno dall’acquisizione della residenza anagrafica in Italia (comma 12).

Il comma 13 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 155 a 624 euro e la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, per i titolari di patenti, rilasciate da uno Stato non appartenente all’UE o allo Spazio economico europeo, che circolano con la patente scaduta di validità. La norma si applica sia ai titolari non residenti in Italia che a coloro che vi risiedono da meno di un anno e si riferisce anche alla guida con abilitazioni professionali scadute di validità. La patente e l’abilitazione professionale scadute sono trasmesse, tramite il prefetto del luogo in cui è stata accertata la violazione, all’autorità competente dello Stato che ha rilasciato il documento.

La circolazione con patente di guida valida rilasciata da uno Stato non appartenente all’UE o allo Spazio economico europeo, oltre il termine di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 155 a 624 euro. La patente è ritirata e trasmessa al prefetto del luogo dove è stata accertata la violazione, il quale, a sua volta, la trasmette alla Motorizzazione civile per la conversione. Nel caso in cui la patente non sia convertibile, il prefetto la trasmette all’autorità dello Stato che l’ha rilasciata (comma 14).

 

 

L’articolo 16 (Modifiche all’articolo 136 in materia di conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità europea) sostituisce l’art. 136 del codice della strada, in materia di conversione delle patenti rilasciate da stati esteri. Il nuovo articolo fa esclusivo riferimento alla conversione di patenti rilasciate da Stati non appartenenti alla Unione europea e allo Spazio Economico Europeo, in quanto per gli stati comunitari l’art. 2, par. 1, della direttiva 2006/126 prevede espressamente il riconoscimento reciproco (per le patenti rilasciate da tali Stati, si veda la scheda di lettura del successivo articolo 17).

Il contenuto del nuovo articolo, nei limiti dell’ambito di applicazione ora indicato, riproduce sostanzialmente quello del testo vigente, prevedendo che la conversione può essere richiesta, a condizioni di reciprocità, se prevista da intese bilaterali, e fermo restando il possesso da parte del richiedente dei requisiti fisici e psichici prescritti dall’art. 119 del codice. Viene precisato che non si può procedere alla conversione di patente comunitaria, derivante da patente rilasciata da Stati non appartenenti alla Unione europea e allo Spazio economico europeo, con i quali lo Stato italiano non abbia concluso intese bilaterali. 

Qualora si richieda la conversione di una patente rilasciata da uno dei suddetti Stati, derivante da precedente patente italiana, viene rilasciata una patente di categoria non superiore a quella originaria.

 

 

L’articolo 17 (Introduzione degli articoli 136-bis e 136-ter in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo e di provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo), in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2, par. 1 della direttiva 2006/126, introduce due articoli aggiuntivi, che disciplinano le patenti rilasciate da Stati appartenenti alla Unione europea e allo Spazio economico europeo.

- L’articolo 136-bis al comma 1, specificando il principio di reciproco riconoscimento sancito dalla direttiva, stabilisce che le patenti rilasciate da Stati dell’unione europea o appartenente allo spazio economico europeo sono equiparate alla patenti italiane. Ai sensi del comma 2, il titolare di patente di cui al comma 1 che abbia acquisito residenza in Italia può chiedere il riconoscimento della patente stessa allo Stato italiano; alle patenti riconosciute si applica il regime previsto dall’art. 126-bis del codice (patente a punti). Il comma 3 prevede la possibilità, anche in questo caso per il titolare di patente residente in Italia, di chiedere la conversione del documento in patente italiana. All’atto della conversione, la patente convertita viene ritirata e restituita all’Autorità dello Stato che l’ha rilasciata.

Il comma 4 prevede che ai titolari di patente cha hanno acquisito la residenza in Italia ai sensi del nuovo art. 118-bis – che introduce il concetto di “residenza normale” - si applicano le norme di cui all’art. 128, in materia di revisione.

Il comma 5 precisa che il riconoscimento e la conversione di cui ai commi 2 e 3 non si applicano in caso di sospensione o revoca della patente da parte dello Stato che ha rilasciato il documento.

Il comma 6 riguarda la procedura di richiesta del duplicato in caso di smarrimento della patente da parte di un titolare che abbia acquisito la residenza in Italia ai sensi del citato art. 118-bis.

I commi 7, 8 e 9 recano le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per i titolari di patente di cui ai commi precedenti che guidano senza patente, o con patente scaduta, facendo rinvio alle medesime sanzioni previste in via generale per tali violazioni dalle norme del codice.

 

- L’articolo 136-ter disciplina le sanzioni a carico di titolare di patente rilasciata da uno stato dell’Unione europea o dello spazio economico europeo, per le violazioni che comportano la sospensione o la revoca della patente, facendo rinvio alla medesima normativa prevista dal nuovo art. 135, commi 5 e 6, per i titolari i patenti rilasciate da stati esteri non UE. Per i conducenti che circolino in violazione del provvedimento di revoca, si applicano le sanzioni di cui all’art. 116, comma 15 (ammenda da 2,257 a 9.032 euro), e comma 17 (fermo amministrativo del veicolo per tre mesi).

 

 

L’articolo 18 (Modifiche agli articoli 173 e 180 del Codice della strada, in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida e di possesso dei documenti di circolazione e di guida) apporta modifiche di coordinamento agli articoli 173 e 180 del codice, in materia di guida con lenti o determinati apparecchi durante la guida, e di possesso dei documenti di circolazione. Le modifiche sono motivate dalla necessità di adeguare il contenuto di tali articoli alla soppressione del certificato di idoneità per la guida di ciclomotori, che sarà sostituito dalla patente di categoria AM. 

 

 

L’articolo 19 (Modifiche all’articolo 128-bis del Codice della strada in materia di applicazione della sospensione della patente per i neopatentati) è volto ad un adeguamento dell’art. 218-bis, in materia di sospensione della patente per i neo-patentati, sostituendo il riferimento alla patente A con quello alle nuove categorie di patente A1, A2 e A.

 

 

L’articolo 20 (Modifiche all’articolo 219 in materia di revoca della patente di guida) sopprime la norma di cui all’art. 219, comma 3, del codice, recante una disciplina transitoria in forza della quale i soggetti ai quali è stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori né possono condurre tali veicoli. Tale disciplina era infatti espressamente destinata a restare vigente fino alla entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2006/126. 

 

 

L’articolo 21 (Modifiche all’articolo 219-bis in materia di ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida) al comma 1, sostituisce l’articolo 219-bis del codice, in materia di ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida. Tale normativa, in conseguenza dell’introduzione della patente AM per la guida dei ciclomotori, viene infatti ora assorbita dalle norme riferite a ritiro, sospensione e revoca della patente. Il nuovo testo dell’articolo 219-bis è invece finalizzato a introdurre norme che stabiliscono le sanzioni per i conducenti minorenni e prevede che, per le violazioni che prevedono la sanzione del ritiro, sospensione o revoca della patente, ove commesse da minorenni, si applica l’articolo 128, comma 1-ter (revisione della patente) e comma 2 (sospensione della patente).

Il comma 2 estende l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del nuovo art. 219-bis anche ai minorenni titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore. Trovano anche applicazione le norme sulla patente a punti, di cui all’art. 126-bis.

Il comma 3 prevede l’applicazione delle sanzioni amministrative del ritiro, sospensione e revoca della patente anche nei casi in cui le infrazioni siano commesse da un cittadino maggiorenne alla guida di ciclomotore, in possesso di certificato di idoneità. Si applicano altresì le sanzioni di cui all’art. 126-bis.

 

 

L’articolo 22 (Disposizioni in materia del modello di patente) reca norme in tema di modello di patente, conforme al modello comunitario di cui all’allegato I dello schema di decreto in esame. Si prevede che le eventuali modifiche potranno essere apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, previo accordo con la Commissione europea. Al fine di contrastare rischi di falsificazione, si prevede che lo Stato italiano adotti opportune misure, e possa introdurre – previa approvazione di apposite norme da parte della Commissione europea – la possibilità di inserire nella patente un supporto di memorizzazione (microchip) contente i dati armonizzati della patente stessa. La presenza del supporto, e il suo eventuale smarrimento o danneggiamento, non hanno incidenza sulla validità del documento.

 

 

L’articolo 23 (Disposizioni in materia di requisiti per l’esame di idoneità alla guida, di requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida e di requisiti minimi per gli esaminatori adibiti all’espletamento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti) detta norme per la individuazione dei requisiti necessari alla definizione delle prove di idoneità alla guida, che devono risultare conformi ai requisiti di cui all’allegato II dello schema. Il comma 1 rinvia ad un decreto ministeriale, da emanarsi entro il 30 giugno 2012, la disciplina dei requisiti per la prova di verifica della capacità ai fini del rilascio della nuova patente AM.

I commi 2 e 3 prevedono ulteriori decreti ministeriali per disciplinare rispettivamente: la prova di capacità e comportamento su veicolo specifico, di cui all’art. 116, comma 3, lettera f) del codice; la prova di verifica di capacità e comportamento per l’accesso graduale del titolare di patente A1 alle categorie A2 o A.

Ai sensi del comma 4, l’accertamento dei requisiti fisici e psichici previsto dall’art. 119 deve conformarsi ai requisiti minimi di cui all’allegato III. I commi 5 e 6, in relazione all’esame di abilitazione previsto dall’art. 121, comma 3, e al corso di qualificazione di cui all’art. 121, comma 5-bis, ne prevedono la conformità a quanto previsto dall’allegato IV dello schema di decreto.

Ai sensi del comma 7, il Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, dovrà provvedere al controllo di qualità ed alla formazione periodica del personale adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di verifica di capacità e dei comportamenti, previsti dall’art. 121, comma 5-bis, come inserito dall’art. 9 dello schema in esame.

Va in proposito rilevato che lo stesso comma 5-bis, ultimo periodo, già prevede l’attribuzione al Dipartimento sopra citato del compito di provvedere a tali controlli.

 

 

L’articolo 24 (Adeguamento al progresso scientifico), al comma 1, prevede che le direttive recanti modifiche agli allegati al decreto in esame connesse alla necessità di adeguarne il contenuto al progresso tecnico-scientifico, saranno recepite direttamente con decreti ministeriali, salvo che sia diversamente disposto da leggi comunitarie. 

Si segnala che l’articolo 229 del codice della strada reca una previsione generale di recepimento mediante decreto ministeriale delle direttive nelle materie disciplinate dal codice stesso, salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria

Il comma 2 attribuisce al Ministero delle infrastrutture e trasporti la facoltà di introdurre requisiti ulteriori rispetto a quelli minimi indicati dagli Allegati I e II. 

 

 

L’articolo 25 (Disposizioni transitorie) reca le disposizioni transitorie. In particolare, il comma 1 fa salvi i diritti acquisiti dai titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotore o patente rilasciati in data anteriore alla data di applicazione delle norme contenute nel decreto in esame.

Il comma 2 prevede che, dalla data di entrata in vigore del decreto, in caso di furto, smarrimento o distruzione del certificato di idoneità, o di rinnovo dello stesso, verrà rilasciata la patente di categoria AM, sulla quale saranno riportati eventuali provvedimenti restrittivi, compresi le decurtazioni di punteggio ai sensi dell’art. 126-bis del codice, quali risultanti dall’anagrafe nazionale dei conducenti.

Il comma 3 dispone che a partire dalla entrata in vigore del decreto, le misure sanzionatorie previste per la patente AM saranno applicate anche ai conducenti titolari di certificato di idoneità alla guida conseguito in precedenza.

Il comma 4 dispone che al personale abilitato all’espletamento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti - di cui all’art. 121 comma 1 - che abbia conseguito l’abilitazione anteriormente all’entrata in vigore del decreto, si applicano solo le norme relative alla garanzia della qualità e alle misure di formazione continua a carattere periodico.  

 

 

L’articolo 26 (Abrogazioni) dispone l’abrogazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 30 settembre 2003, n. 40, recante Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE.

 

 

L’articolo 27 (Clausola di invarianza finanziaria) reca la clausola di invarianza finanziaria, precisando che all’attuazione delle norme introdotte dallo schema di decreto in esame le amministrazioni pubbliche provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente.

 

 

L’articolo 28 (Entrata in vigore) dispone l’entrata in vigore delle disposizioni del decreto alla data del 19 gennaio 2013 - come espressamente previsto dall’art. 16 comma 2, della direttiva 2006/126/CE - ad eccezione delle norme di cui agli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, e dell’Allegato III, con riferimento alle patenti di categoria A, A1, B, BE,C, CE, D, DE, KA e KB. Tali disposizioni entrano pertanto in vigore, secondo la disciplina generale, il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

 

 



[1]    I membri attuali dello SEE sono Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

[2]     D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Il citato articolo 332 è rubricato “Competenze dei dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. in materia di esami di idoneità”.

[3]     Si segnala che le sanzioni amministrative pecuniarie contenute nel nuovo articolo 125, comma 4, in esame non tengono conto della rivalutazione operata dal D.M. 22 dicembre 2010 (G.U. 31 dicembre 2010, n. 305).

[4]     Si segnala che le sanzioni amministrative pecuniarie contenute nella disposizione in commento non tengono conto della rivalutazione operata dal D.M. 22 dicembre 2010 (G.U. 31 dicembre 2010, n. 305).