Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche - A.C. 3681-4296-A - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 3681-A/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 416    Progressivo: 1
Data: 10/04/2012
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni

SIWEB

 

10 aprile 2012

 

n.416/1

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche

A.C. 3681-4296-A

Elementi per l'esame in Assemblea

 

Numero del progetto di legge

3681-4296-A

Titolo

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche

Data approvazione in Commissione

28 marzo 2012

 

 


Contenuto

La proposta di legge in esame è finalizzata a introdurre un quadro normativo generale in materia di interporti e piattaforme territoriali logistiche, anche alla luce degli indirizzi e delle iniziative dell’Unione europea nel settore dei trasporti e dell’intermodalità.

La proposta di legge stabilisce i principi fondamentali in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali, perseguendo le seguenti finalità:

a)    migliorare e incrementare la concentrazione dei flussi di trasporto;

b)    migliorare la razionalizzazione del territorio in funzione del trasporto;

c)    contribuire alla diminuzione dell'impatto ambientale;

d)    superare i limiti del trasporto ferroviario tradizionale e intermodale terrestre e marittimo.

 

L’articolo 1 reca le definizioni di piattaforma logistica territoriale, interporto e infrastruttura intermodale:

·       la piattaforma logistica territoriale è il compendio di infrastrutture e servizi presenti su un territorio interregionale destinato a svolgere funzioni connettive di valore strategico per il territorio nazionale, al fine di favorire l’interconnessione e la competitività del Paese;

·       l’interporto è il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale gestito da un soggetto imprenditoriale che opera per favorire la mobilità delle merci tra le diverse modalità di trasporto;

·       l’infrastruttura intermodale è ogni infrastruttura, lineare o nodale, funzionale alla connettività della piattaforma logistica.

 

L’articolo 2 stabilisce che spetta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l’intermodalità e la logistica, di provvedere alla ricognizione degli interporti e delle infrastrutture intermodali già esistenti.

Il Dipartimento per i trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Consulta generale per l’autotrasporto, integrata con rappresentanti degli interporti e delle imprese e degli operatori ferroviari o intermodali, elabora il Piano generale per l’intermodalità, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il decreto definisce inoltre le piattaforme logistiche territoriali e la relativa disciplina amministrativa. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il proprio parere sullo schema di decreto, entro trenta giorni dall’assegnazione.

Con lo stesso decreto, o con successivo, è determinato l’ambito di influenza di ciascuna piattaforma logistica territoriale, in coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto.

Nuovi interporti e nuove infrastrutture intermodali possono essere individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Comitato nazionale per l’intermodalità e la logistica.

 

L’articolo 3 subordina l’individuazione di nuovi interporti alla presenza dei seguenti requisiti:

a)    disponibilità di un territorio privo di vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici;

b)    collegamenti stradali diretti con la viabilità di grande comunicazione;

c)    collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria;

d)    adeguati collegamenti stradali e ferroviari con almeno un porto ovvero un aeroporto;

e)    coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto.

I progetti per i nuovi interporti devono prevedere:

a)    un terminale ferroviario intermodale;

b)    un'area attrezzata di sosta per i veicoli industriali;

c)    un servizio doganale;

d)    un centro direzionale;

e)    un'area per i servizi alle persone ed una per i servizi ai veicoli industriali;

f)      aree diverse destinate a funzioni di trasporto intermodale, di logistica di approvvigiona­mento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana;

g)    sistemi che garantiscano la sicurezza di merci, aree e operatori;

h)    interconnessioni con piattaforme info-telematiche.

Tutti i requisiti sopra indicati devono essere soddisfatti, entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge, anche dagli interporti già operativi e da quelli in corso di realizzazione.

 

L’articolo 4 prevede l’istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Comitato nazionale per l’intermodalità e la logistica al quale sono attribuiti compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento di tutte le iniziative inerenti allo sviluppo delle piattaforme logistiche territoriali e di promozione dello sviluppo economico e del miglioramento qualitativo delle aree facenti parte delle piattaforme logistiche territoriali.

Il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o da un suo delegato, e ne fanno parte i Presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali. Ulteriori disposizioni relative a composizione, organizzazione, funzionamento e disciplina amministrativa e contabile del Comitato dovranno essere dettate con un successivo regolamento ministeriale. Ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, compenso o rimborso di spese.

Il Comitato partecipa alla conclusione degli atti d'intesa e di coordinamento con regioni, province e comuni interessati, attraverso i quali le autorità portuali possono costituire sistemi logistici.

 

La gestione di un interporto, ai sensi dell’articolo 5, costituisce attività di prestazione di servizi e rientra fra le attività di natura commerciale; i gestori agiscono conseguentemente in regime di diritto privato. In caso di utilizzo di risorse pubbliche, si applicano le norme della contabilità di Stato e del codice dei contratti pubblici.

La realizzazione di nuovi interporti e l’adeguamento strutturale degli interporti già operativi o in corso di realizzazione è di competenza dei gestori degli stessi.

 

L’articolo 6 stabilisce che, entro il 31 maggio di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, d’intesa con la Conferenza Unificata, individua, in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e all'implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali. La norma autorizza a tal fine la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. Alla copertura dell’onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il 2012, utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (articolo 9).

 

L’articolo 7 stabilisce che, nel rispetto della normativa nazionale e dell’Unione europea, le modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose, sono disciplinate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata.

 

L’articolo 8 dispone infine che i progetti di realizzazione e di implementazione degli interporti, delle infrastrutture modali e delle piattaforme logistiche territoriali, elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalità, costituiscono variante urbanistica rispetto ai piani urbanistici di competenza delle Amministrazioni locali, nei cui ambiti sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali.

 

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

Nel corso dell’esame dell’A.C. 3681 sono state svolte audizioni informali di rappresentanti di ANCI, Assoporti, Unione Interporti Riuniti - UIR, Fercargo, Assofer e Ferrovie dello Stato spa.

Successivamente alla conclusione di tale attività conoscitiva è stato nominato un Comitato ristretto per l’elaborazione di un nuovo testo dell’A.C. 3681, che tenesse conto degli elementi acquisiti nelle audizioni. Prima della conclusione dei lavori del Comitato ristretto, è stato assegnato alla Commissione l’A.C. 4296, che, vertendo sulla stessa materia, è stato abbinato all’A.C. 3681. I lavori del Comitato sono quindi proseguiti avendo come fine l’elaborazione di un testo unificato, che è stato adottato il 20 luglio 2011.

Il testo unificato, modificato in seguito all’approvazione di emendamenti nella seduta dell’11 ottobre 2011, è stato presentato alle Commissioni competenti per l’espressione del relativo parere (per i quali si veda il paragrafo successivo).

 

Nel corso dell’esame in sede consultiva la Commissione V ha evidenziato criticità in merito alle conseguenze di carattere finanziario derivanti dal provvedimento (si veda il paragrafo successivo). Per eliminare tali criticità la Commissione IX ha predisposto un nuovo testo unificato, tenendo conto anche dei pareri espressi dalle altre Commissioni in sede consultiva.

Le modifiche rispetto al primo testo unificato riguardano i seguenti aspetti:

§       il Piano generale per l'intermodalità è elaborato dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anziché dalla Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, alla quale viene riservato un ruolo consultivo;

§       sostituzione dei diversi Comitati regionali per l'intermodalità, istituiti per ciascuna piattaforma logistica territoriale, con un Comitato nazionale per l'intermodalità, che può articolarsi in sottocomitati in funzione degli ambiti territoriali interessati;

§       previsione che i progetti per la realizzazione e l'implementazione degli interporti e delle infrastrutture intermodali, elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalità, sono equiparati a tutti gli effetti alle varianti urbanistiche, rispetto ai piani urbanistici di competenza delle Amministrazioni locali;

§       precisazione che le funzioni di programmazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, materiali e umane assegnate ai sensi della legislazione vigente;

§       ai componenti del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica non spettano emolumenti, compensi o rimborsi di spese;

§       individuazione di un apposito stanziamento di 5 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2012-2014, per il finanziamento degli investimenti da realizzare su ciascuna piattaforma logistica territoriale, in luogo del rinvio, precedentemente previsto, alla manovra di finanza pubblica annuale.

 

Il nuovo testo unificato è stato approvato dalla Commissione IX nella seduta del 14 febbraio 2012 e nuovamente sottoposto all’esame delle Commissioni in sede consultiva (si veda il paragrafo successivo).

 

Il 28 marzo 2012, con l’approvazione di emendamenti che recepiscono le condizioni poste dalle Commissioni nel corso del secondo esame in sede consultiva, è stato concluso l’esame in sede referente.

 

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Come indicato nel paragrafo precedente, il testo della proposta di legge è stato esaminato dalle Commissioni in sede consultiva una prima volta nel testo unificato approvato l’11 ottobre 2011 e successivamente nel nuovo testo unificato approvato il 14 febbraio 2012.

 

Nel corso del primo esame è stato espresso parere favorevole dalle seguenti Commissioni:

§       Commissione I in data 9 novembre 2011;

§       Commissione VI in data 19 ottobre 2011;

§       Commissione VIII in data 19 ottobre 2011, a condizione che si preveda espressamente che il Piano generale per l’intermodalità sia soggetto alla procedura di valutazione ambientale strategica (la condizione è stata recepita, si veda l’art. 2, co. 3) e con l’invito a valutare l’opportunità di definire procedure semplificate per la gestione dei rifiuti speciali e il trasporto e lo stoccaggio di merci pericolose (l’osservazione è stata recepita, si veda l’art. 7);

§       Commissione X in data 26 ottobre 2011;

§       Commissione XIV in data 25 ottobre 2011;

§       Commissione parlamentare per le questioni regionali in data 19 ottobre 2011, a condizione che siano apportate modifiche all’articolo relativo alla definizione dei parametri urbanistico-edilizi (la condizione non risulta recepita in quanto il suddetto articolo è stato completamente riscritto).

 

La Commissione V (Bilancio), nella seduta del 20 dicembre 2011, ha deliberato di inviare una lettera al Presidente della Commissione IX, evidenziando alcuni profili di criticità in merito alle conseguenze di carattere finanziario derivanti dal provvedimento, come risultante dal testo unificato dell’11 ottobre 2011.

Nella lettera sono stati considerati in particolare i seguenti articoli:

§       articolo 2, che attribuiva alla Consulta nazionale per l’autotrasporto e la logistica il compito di elaborare il Piano generale per l’intermodalità e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la sua   approvazione e la definizione delle piattaforme logistiche territoriali e della relativa disciplina amministrativa. La Commissione V sollevava dubbi circa l’effettiva sostenibilità dei nuovi compiti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

§       articolo 3-bis, relativo al Comitato interregionale per l’intermodalità e la logistica, per mancanza di quantificazione e copertura degli oneri relativi alla sua istituzione e funzionamento;

§       articolo 4-bis concernente i progetti per la realizzazione e l'implementazione degli interporti e delle piattaforme logistiche territoriali, per mancanza di quantificazione e copertura degli oneri, rinviando la norma a futuri documenti di bilancio per l’individuazione dei necessari finanziamenti.

 

Nel corso dell’esame del testo unificato del 14 febbraio 2012 è stato espresso parere favorevole dalle seguenti Commissioni:

§       Commissione I in data 21 febbraio 2012, a condizione che l’articolo 8 (disciplina urbanistica) sia modificato tenendo conto del riparto di competenze tra Stato e regioni in materia di governo del territorio (la condizione è stata recepita prevedendo, all’articolo 6, l’intesa con la Conferenza Unificata per la definizione dei progetti relativi alla realizzazione e all’implemen­tazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali);

§       Commissione VI in data 21 febbraio 2012;

§       Commissione V in data 22 marzo 2012, a condizione che sia precisato che i soggetti che gestiscono gli interporti provvedano alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti e all'adeguamento degli interporti già operativi e di quelli in corso di realizzazione, soddisfacendo i requisiti di cui all’articolo 3, e che il Ministero dell’economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per la copertura dell’onere di cui all’articolo 6 (le condizioni sono state recepite rispettivamente dall’art. 5, co. 2, e dall’art. 9, co. 2);

§       Commissione VIII in data 23 febbraio 2012, a condizione che l’articolo 8 (disciplina urbanistica) sia modificato tenendo conto del riparto di competenze tra Stato e regioni in materia di governo del territorio e della disciplina relativa all’esercizio delle competenze comunali e regionali nei procedimenti di variazione degli strumenti urbanistici (la Commissione IX ha recepito la condizione prevedendo, all’articolo 6, l’intesa con la Conferenza Unificata);

§       Commissione X in data 27 marzo 2012;

§       Commissione XIV in data 29 febbraio 2012;

§       Commissione parlamentare per le questioni regionali in data 22 febbraio 2012, a condizione che agli articoli 7 (gestione dei rifiuti speciali, trasporto e stoccaggio di merci pericolose) e 8 (disciplina urbanistica) siano fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali (la Commissione IX non ha ritenuto opportuno recepire la condizione relativa all’articolo 7, ritenendo assicurato il rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali mediante il richiamo alla normativa nazionale e la previsione dell’intesa con la Conferenza Unificata, già presenti nel citato articolo 7. Per quel che riguarda la disciplina urbanistica è stata prevista, all’articolo 6, la più volte richiamata intesa con la Conferenza Unificata).

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Trasporti

( 066760-2614 – *st_trasporti@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: TR0245b.doc