Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento trasporti | ||||
Titolo: | Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della comunità Schema di D.Lgs. n. 278- Schede di lettura | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 251 | ||||
Data: | 05/11/2010 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni |
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della comunità Schema di D.Lgs. n. 278 |
(art. 1, co. 3, L. 96/2010) |
Schede di lettura |
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n. 251 |
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4 novembre 2010 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi - Dipartimento Trasporti ( 066760-2614 – * st_trasporti@camera.it |
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File: TR0230.doc |
INDICE
Direttiva 2007/59/CE (Certificazione dei macchinisti nel sistema ferroviario)
Lo schema di decreto legislativo
§ CAPO I Disposizioni generali
§ CAPO II Certificazione dei macchinisti
§ CAPO III Condizioni per il conseguimento della licenza e del certificato
§ CAPO IV Procedura per il conseguimento della licenza e del certificato
§ CAPO V Compiti e decisioni dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
§ CAPO VI Formazione ed esame dei macchinisti
§ CAPO VIII Controlli e sanzioni
Procedure di contenzioso (A cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione Europea)
La direttiva in esame è suddivisa n dieci Capi e corredata di sette allegati.
Il Capo I stabilisce le condizioni e le procedure per la certificazione dei macchinisti addetti alla condotta dei locomotori e dei treni nel sistema ferroviario della Comunità e definisce i compiti spettanti alle autorità degli Stati membri, ai macchinisti, alle imprese ferroviarie, ai gestori delle infrastrutture. Viene prevista per i singoli Stati la possibilità di sottrarre all’applicazione delle norme i macchinisti operanti esclusivamente su metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su rotaia.
Il Capo II riguarda specificamente i criteri e le procedure relative alla certificazione dei macchinisti. In particolare, l’articolo 4 definisce un modello comunitario di certificazione, prevedendo che ogni macchinista deve possedere: una licenza che attesti che il macchinista soddisfa le condizioni minime per quanto riguarda i requisiti medici, la formazione scolastica di base e la competenza professionale generale; uno o più certificati che indicano le infrastrutture sulle quali il titolare è autorizzato a condurre e che specificano il materiale rotabile che il titolare è autorizzato a condurre. Ogni certificato autorizza la conduzione riferita ad una o più delle categorie seguenti: categoria A: locomotori di manovra, treni adibiti a lavori, veicoli ferroviari adibiti alla manutenzione e qualsiasi altro locomotore quando è utilizzato per la manovra; categoria B: trasporto di persone e/o di merci.
Uno Stato membro può imporre l’osservanza di requisiti più severi per il rilascio delle licenze sul proprio territorio.
Il Capo III, agli articoli 10 e 11, stabilisce i requisiti minimi per il conseguimento delle licenze: età non inferiore a venti anni, nonché una serie di requisiti di base, dettagliatamente indicati nell’articolo 11. Ciascuno Stato può comunque imporre l’osservanza di requisiti più severi per il rilascio delle licenze sul proprio territorio. Gli articoli 12 e 13 specificano i requisiti richiesti per ottenere il certificato, che comprendono conoscenze linguistiche e qualifiche professionali.
Il Capo IV definisce la procedura per il conseguimento di licenza e certificato, e per le verifiche periodiche circa la sussistenza dei requisiti professionali e fisici. L’articolo 18 prevede che le imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura sono tenuti ad assicurarsi e a controllare che le licenze e i certificati dei loro macchinisti dipendenti o sotto contratto siano validi, istituendo a tal fine un sistema di monitoraggio dei loro macchinisti.
Il Capo V definisce i compiti dell’Autorità competente in materia di sicurezza nei trasporti (quale definita dall’articolo 16 della direttiva n. 2004/49/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie), con riguardo al rilascio delle licenze e dei certificati.
Il Capo VI reca disposizioni relative alla formazione dei macchinisti ed agli esami che essi devono sostenere per il rilascio delle licenze e dei certificati.
Il Capo VII, in tema di valutazione, prevede che le attività collegate con la formazione, la valutazione delle competenze, l’aggiornamento delle licenze e dei certificati siano oggetto di un monitoraggio permanente nell’ambito di un sistema di norme di qualità e dispone che in ciascuno Stato membro è effettuata, a intervalli non superiori a cinque anni, una valutazione indipendente delle procedure per l’acquisizione e la valutazione delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché del sistema di rilascio delle licenze e dei certificati.
Il Capo VIII concerne il profilo e i compiti degli altri membri del personale viaggiante addetti a mansioni essenziali ai fini della sicurezza.
Il Capo IX disciplina il sistema di controlli e di sanzioni, per i quali è competente l’autorità di cui al Capo V.
Nel Capo X, che reca le disposizioni finali, è contenuto l’articolo 36, il quale fissa al 4 dicembre 2009 il termine ultimo di recepimento della direttiva per i singoli Stati.
Gli Allegati contengono i riferimenti tecnici necessari per l’adozione delle disposizioni recate dalla direttiva. Essi riguardano, in particolare: il modello comunitario di licenza e certificato (Allegato I), i requisiti medici (Allegato II), la formazione del macchinisti (Allegato III), i requisiti professionali per la licenza (Allegato IV), le conoscenze relative al materiale rotabile e i requisiti per il certificato (Allegato V), la frequenza degli esami e delle verifiche periodiche (Allegato VII).
L’articolo 1 stabilisce, al comma 1, le finalità per cui il decreto legislativo in esame, che dà attuazione alla direttiva 2007/59/CE, viene emanato. Tali finalità consistono nella definizione delle condizioni e delle procedure necessarie alla certificazione dei macchinisti addetti alla condotta dei locomotori e dei treni nel sistema ferroviario nazionale.
Al comma 2 viene precisato che gli allegati al decreto costituiscono parte integrante dello stesso e che eventuali modifiche tecniche o esecutive apportate da questi a livello comunitario saranno attuate con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’articolo 13 della l. 4 febbraio 2005 n. 11.
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione del decreto, l’articolo 2 prevede, al comma 1, che si applichi ai macchinisti delle imprese ferroviarie che operano in Italia, nonché ai gestori delle infrastrutture ferroviarie che sono addetti alla condotta dei locomotori e dei treni nel sistema ferroviario nazionale.
Esercitando una facoltà espressamente concessa dall’articolo 2 della direttiva 2007/59/CE agli Stati membri, il comma 2 esclude dall’ambito di applicazione del decreto le categorie di macchinisti che operano esclusivamente su:
¾ metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su rotaia;
¾ reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario e che sono adibite unicamente a servizi di trasporto di passeggeri e/o di merci locali, urbani e suburbani;
¾ infrastrutture ferroviarie private utilizzate esclusivamente dai proprietari delle stesse per il loro trasporto merci;
¾ sezioni di binario chiuse al traffico normale in quanto oggetto di manutenzione, rinnovo o ammodernamento del sistema ferroviario.
L’articolo 3 detta le definizioni rilevanti ai fini dello schema di decreto legislativo in esame, in maniera conforme a quanto previsto dall’articolo 3 della direttiva 2007/59/CE.
L’articolo 4 si occupa del cd. modello comunitario di certificazione, di cui all’articolo 4 della direttiva 2007/59/CE, stabilendo, al comma 1, che ciascun macchinista debba avere sia le idoneità e le qualifiche necessarie per assicurare la condotta dei treni, sia essere in possesso della documentazione richiesta.
Tale documentazione è composta da:
§ una licenza, idonea ad identificare il macchinista e indicare l’autorità che l’ha rilasciata, nonché il periodo di validità della licenza stessa. La licenza di cui trattasi deve, inoltre, attestare che il macchinista è in possesso dei minimi requisiti richiesti, che si dividono in requisiti fisici, scolastici e professionali. Infine, deve essere redatta in conformità a quanto previsto dall’Allegato I al decreto e, quindi, dal Modello comunitario di licenza di conduzione dei treni. (comma 1 lettera a);
§ uno o più certificati che indichino le infrastrutture e i veicoli su cui il titolare è abilitato a circolare. Tali certificati devono essere redatti in conformità a quanto previsto dall’Allegato II e, dunque, in linea con quanto previsto dal Modello comunitario per i certificati. (comma 1 lettera b)
L’articolo 4 prosegue stabilendo, ai commi successivi, che la licenza è valida in tutto il territorio della Comunità europea (comma 2) e che il certificato è valido solo per le infrastrutture ed i materiali rotabili in esso indicati (comma 3), dando piena attuazione a quanto disposto dall’articolo 7 della direttiva 2007/59/CE.
In maniera conforme a quanto previsto dall’articolo 4 della direttiva 2007/59/CE, cui il decreto dà attuazione, il comma 4, elenca i casi eccezionali in cui il macchinista può non essere in possesso del certificato valido per l’infrastruttura da percorrere. Si tratta, nello specifico, di casi tassativamente indicati dal decreto, in cui il macchinista sprovvisto di certificato venga, comunque, affiancato da un altro macchinista in possesso di valido certificato per la parte di infrastruttura da percorrere. La decisione di avvalersi della possibilità di cui al comma 4 spetta unicamente all’impresa ferroviaria, mentre il gestore dell’infrastruttura ne deve essere informato (comma 5).
I commi 6 e 7 dell’articolo 4, infine, dando piena attuazione a quanto disposto sul punto dalla direttiva, prevedono due categorie di certificati (denominati A e B), specificando per ognuno di questi le condotte per cui il macchinista in possesso di uno o di entrambi è autorizzato.
L’articolo 5 detta la disciplina delle misure antifalsificazione, previste dall’articolo 5 delle direttiva 2007/59/CE, autorizzando i soggetti che rilasciano le licenze o i certificati ad adottare tutte le misure tese ad evitare rischi di falsificazione, indicate dall’allegato I, punto 2 e dall’allegato II, punto 3.
Gli stessi soggetti attuano, inoltre, le procedure idonee ad impedire manipolazioni non autorizzate dei registri di cui all’articolo 19. (si veda oltre)
L’articolo 6, rubricato proprietà, lingua e organi emittenti, ricalca il principio di cui all’articolo 6 della direttiva 2007/59/CE, indicando nell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (di seguito denominata Agenzia, in linea con l’articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame)l’autorità abilitata al rilascio della licenza, che è di proprietà del titolare (comma 1).
I certificati, invece, sono rilasciati dall’impresa ferroviaria o dal gestore dell’infrastruttura da cui il macchinista è dipendente o presso cui è sotto contratto. Il certificato resta di proprietà del soggetto che lo ha rilasciato, anche se, conformemente all’articolo 17, comma 6, del d. lgs. n. 162/2007, i macchinisti possono ottenerne una copia autenticata (comma 2).
Il d. lgs. 162/2007 dà attuazione alla direttiva 2004/49/CE richiamata dal paragrafo 2 dell’articolo 6 della direttiva 2007/59/CE.
L’articolo 7, in linea con quanto previsto all’articolo 8 della direttiva 2007/59/CE, stabilisce che i documenti di certificazione dei macchinisti di Paesi non appartenenti alla Comunità europea, che operino esclusivamente su sezioni transfrontaliere del sistema ferroviario, possono essere riconosciuti in virtù di accordi bilaterali tra lo Stato Italiano e i Paesi non appartenenti alla Comunità europea.
L’articolo 8 contiene, al comma 1, un rinvio agli articoli successivi per quanto riguarda la puntuale disciplina dei requisiti minimi necessari all’ottenimento della licenza (Articoli 9 e 10).
Il comma 2, invece, prevede, da un lato, che è necessario per ottenere un certificato e affinché questo resti valido, il previo possesso di una valida licenza e dei requisiti minimi previsti dagli articoli cui si fa rinvio (Articoli 11 e 12).
Al comma 3, infine, si stabilisce che l’Italia riconosce le licenze rilasciate dagli altri Stati membri, a condizione che queste siano state rilasciate in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2007/59/CE.
Avvalendosi della facoltà concessa dall’articolo 10 della direttiva 2007/59/CE, l’articolo 9 prescrive come età minima per richiedere la licenza il compimento dei diciotto anni. Tuttavia, in linea con quanto previsto dall’articolo 10 della direttiva appena richiamato, è previsto che tale licenza venga limitata al territorio nazionale fino al compimento del ventesimo anno di età.
L’articolo 10 prescrive, al comma 1, i requisiti di base che devono essere in possesso del soggetto richiedente la licenza e che consistono, in linea con quanto previsto dall’articolo 11 della direttiva 2007/59/CE:
a. conseguimento di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Viene, in questo modo, soddisfatto, il requisito previsto dall’articolo 11, comma 1, della direttiva 2007/59/CE, secondo cui il richiedente deve aver completato almeno nove anni di istruzione primaria e secondaria.
Per quanto riguarda il secondo parametro indicato dalla direttiva, ossia il completamento con esito positivo di una formazione di base equivalente al livello 3 (istruzione obbligatoria e/o formazione tecnica complementare o formazione tecnica scolastica o altra, di livello secondario) di cui alla decisione 85/368/CEE si sottolinea che l’articolo 10 dello schema di decreto legislativo in esame è stato redatto in conformità alla decisione 1065/2008/CE, che ha abrogato la decisione 85/368/CEE.
b. aver dato prova della propria idoneità fisica alle mansioni per cui si richiede la licenza, tramite apposita certificazione rilasciata dalla Direzione Sanità di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) o da una struttura medico legale della ASL di competenza territoriale.
Gli esami a cui il richiedente deve essere sottoposto sono stabiliti nell’allegato III, punti 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1., in perfetta aderenza a quelli previsti dalla normativa comunitaria, disciplinati dall’allegato II alla direttiva 2007/59/CE punti 1.1, 1.2, 1.3 3 2.1. .
c. aver dimostrato la propria idoneità psicologica all’esercizio della professione, tramite certificato rilasciato da uno psicologo appartenente ad una delle strutture mediche indicate al punto precedente, che sia abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’albo, soddisfacendo in tal modo il disposto di cui all’articolo 20 della direttiva 2008/59/CE.
I requisiti di cui il richiedente deve essere in possesso sono indicati nell’allegato III, punto 2.2, anche in questo caso perfettamente coincidenti con quelli previsti dalla direttiva 2007/59/CE nell’allegato II, punto 2.2 .
d. aver dimostrato le proprie competenze professionali generali. Per far ciò è necessaria non solo un’attestazione rilasciata dal soggetto che ha erogato la formazione, ma anche il superamento di un esame riguardante le materie contenute nell’allegato V.
Anche in quest’ultimo caso, c’è perfetta concordanza tra le materie indicate dall’allegato V allo schema di decreto legislativo in esame e quelle previste dall’allegato IV alla direttiva 2007/59/CE, richiamata dall’articolo 11, paragrafo 4 della direttiva stessa.
L’articolo 11 prevede che per ogni infrastruttura per cui è chiesto il certificato, debbano essere verificate le conoscenze linguistiche come previste dall’allegato VII, punto 8. Anche in questo caso le competenze linguistiche richieste soddisfano le previsioni di cui all’articolo 12 della direttiva 2007/59/CE, che rimanda all’allegato VI alla stessa.
Per quanto riguarda le competenze professionali, l’articolo 12, in attuazione dell’articolo 13 della direttiva 2007/59/CE, prevede che il richiedente un certificato debba superare un esame che verifichi le sue conoscenze e competenze professionali:
¾ relative al veicolo per cui è richiesto il certificato (comma 1). In questo caso le materie oggetto d’esame sono quelle previste dall’allegato VI, le quali coincidono con quelle indicate nell’allegato V della direttiva, richiamato dall’articolo 13 della stessa.
¾ relative alle infrastrutture per cui è richiesto il certificato (comma 2). In questo caso le materie oggetto d’esame sono quelle previste dall’allegato VII, le quali coincidono con quelle indicate nell’allegato VI della direttiva, richiamato dall’articolo 13 della stessa.
Al comma 3, infine, è stabilito che l’impresa ferroviaria o il gestore dell’infrastruttura provveda a formare il richiedente sui sistemi di gestione della sicurezza ai sensi dell’articolo 13 del d. lgs. 162/2007, attuativo della direttiva 2004/49/CE, richiamata dall’articolo 13 paragrafo 3 della direttiva 2007/49/CE.
L’articolo 13 detta, al comma 1, la procedura per il conseguimento di una licenza. Viene stabilito che l’Agenzia disciplini con proprio provvedimento di natura non regolamentare le procedure relative al rilascio della licenza, in linea con quanto previsto dall’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2007/59/CE.
Particolare rilevanza assume, poi, la previsione secondo cui l’Agenzia ha il compito di disciplinare, sempre con proprio provvedimento di natura non regolamentare, anche la procedura relativa alla proposizione di un eventuale ricorso amministrativo da parte del macchinista o di altri soggetti indicati dall’articolo (impresa ferroviaria, gestore dell’infrastruttura o centro di formazione riconosciuto) che agiscono in nome del macchinista, avverso la decisione dell’Agenzia in ordine al rilascio della licenza. In tal modo si attua il principio di cui all’articolo 21 della direttiva 2007/59/CE, paragrafo 2.
Al comma 2 viene previsto che l’istanza per il rilascio della licenza debba essere presentata all’Agenzia dal macchinista o dagli altri soggetti, elencati al comma precedente, da esso delegati, nel rispetto della procedura stabilita al comma precedente e utilizzando il modulo armonizzato di domanda di cui all’allegato X.
Il modulo armonizzato di domanda, di cui all’allegato X dello schema di decreto legislativo in esame, coincide con l’allegato IV del regolamento UE n. 36/2010 del 3 dicembre 2009, espressamente richiamato a tal fine dall’articolo 14 della direttiva 2007/59/CE.
Le domande presentate all’Agenzia possono avere ad oggetto il rilascio di una nuova licenza, un aggiornamento dei dati, un rinnovo o un duplicato (comma 3).
Il rilascio deve avvenire nei tempi previsti dalla procedura di cui al comma 1, tempi che, comunque, non possono essere superiori ad un mese dal ricevimento di tutti i documenti necessari (comma 4), così come previsto dal paragrafo 4 dell’articolo 14 della direttiva 2007/59/CE.
Il periodo di validità della licenza è di 10 anni (comma 5), previo superamento delle visite periodiche a cui il macchinista si deve sottoporre (articolo 15 comma 1).
Al comma 6 viene stabilito che la licenza venga rilasciata in un unico originale e che eventuali duplicati possano essere rilasciati solo dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, così come previsto dal paragrafo 6 dell’articolo 14 della direttiva 2007/59/CE.
Infine, il comma 7 introduce una disposizione assente nel testo della direttiva 2007/59/CE. Viene stabilito, infatti che l’Agenzia determini le tariffe necessarie a coprire gli oneri economici derivanti dal rilascio, rinnovo, aggiornamento e duplicazione delle licenze, e dalla tenuta del registro ex articolo 19 comma 1 dello schema di decreto legislativo, sulla base dei costi effettivi del servizio. (si veda oltre)
L’articolo 14 detta la procedura applicabile per il conseguimento di un certificato. Con disciplina identica a quella prevista dall’articolo 15 della direttiva 2007/59/CE, infatti, viene stabilito che ciascuna impresa ferroviaria e ciascun gestore di infrastruttura, nel rispetto del sistema di gestione della sicurezza adottato dall’impresa ferroviaria o dal gestore per l’infrastruttura, stabilisca le procedure di rilascio e di aggiornamento dei certificati, nonché dei procedimenti mediante cui proporre ricorso al fine di riesaminare una decisione inerente al rilascio, all’aggiornamento, alla sospensione o al ritiro di un certificato.
La predisposizione delle procedure appena esaminate lascia, tuttavia, impregiudicata la possibilità di ricorrere giurisdizionalmente al giudice ordinario (comma 1).
Il comma 2, anche in questo caso con disciplina identica a quella prevista dall’articolo 15 della direttiva 2007/59/CE, prevede che le imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura aggiornino tempestivamente i certificati nel momento in cui il titolare di essi consegua ulteriori autorizzazioni relative al materiale rotabile o all’infrastruttura.
L’articolo 15 disciplina le visite periodiche a cui i soggetti titolari di licenze e/o certificati devono sottoporsi, con disciplina pressoché identica a quella prevista dall’articolo 16 della direttiva 2007/59/CE.
In particolare, per quanto riguarda la licenza, il comma 1 prevede che questa conservi la sua validità se il titolare di essa, sottoposto alla visita periodica, dimostri di possedere ancora le idoneità previste dall’articolo 10, comma 1, lettera b e c (idoneità fisica ed idoneità psicologica). Tali visite sono svolte dagli stessi soggetti indicati dall’articolo 10, comma 1, lettera b e c (Direzione Sanità di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) o struttura medico legale della ASL di competenza territoriale).
Le visite vengono svolte secondo periodicità stabilite dall’Agenzia e comunque non inferiori a quelle previste dall’allegato III, punto 3.1 (conforme all’allegato II, punto 3.1 richiamato dall’articolo 16 della direttiva 2008/59/CE).
Infine, è stabilito che per quanto riguarda le verifiche periodiche relative alle conoscenze professionali generali si applichi quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 20. (si veda oltre).
Al momento del rinnovo della licenza, l’Agenzia verifica che il titolare di essa abbia superato le visite periodiche di cui al comma 1, nel registro di cui all’articolo 19 comma 1 lettera a) (si veda oltre). (comma 2)
Per quanto, invece, riguarda il certificato, il comma 3 prevede che questo conservi la propria validità qualora persistano le condizioni di idoneità di cui agli articoli 11 e 12 (rispettivamente: conoscenze linguistiche e competenze professionali). È stabilito che la periodicità con cui devono essere effettuate le visite sia determinata dall’impresa ferroviaria o dal gestore dell’infrastruttura da cui il macchinista dipende o presso le quali sia sotto contratto, nel rispetto delle periodicità minime previste dall’allegato VIII (coincidente con l’allegato VII cui fa riferimento il corrispondente articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 2007/59/CE). Se il macchinista soddisfa le condizioni richieste, l’organo che ha emesso il certificato dovrà annotare tale rilievo sia sul certificato stesso che sul registro di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a). (si veda oltre)
Se il macchinista non effettua o non supera le visite periodiche, si applicherà la procedura prevista dall’articolo 17. (comma 4)
La cessazione dall’impiego è oggetto dell’articolo 16 dello schema di decreto legislativo in esame, che riprende pedissequamente quanto previsto dall’articolo 17 della direttiva 2007/59/CE:
Nello specifico, viene stabilito che qualora un macchinista cessi di essere impiegato presso un’impresa ferroviaria o un gestore dell’infrastruttura, questi soggetti debbano avvertire immediatamente l’Agenzia. In questo caso la licenza conserva la propria validità finché persistano le condizioni di cui all’articolo 15, comma 1, precedentemente esaminato (comma 1), mentre il certificato perde validità non appena il macchinista cessa di essere impiegato come tale (comma 2).
Il comma 2 prosegue affermando che il macchinista riceve, comunque, copia autenticata del certificato e di tutti i documenti che provano la sua formazione, la sua esperienza, le sue qualifiche e le sue competenze professionali, di cui tiene conto la nuova impresa ferroviaria o il nuovo gestore dell’infrastruttura presso cui il macchinista viene impiegato.
Al comma 3 viene, infine, previsto che le copie autenticate dei certificati devono essere conformi al modello comunitario di copia autenticata dei certificati, previsto nell’allegato IX, che corrisponde all’allegato III del regolamento UE n. 36/2010 del 3 dicembre 2009, richiamato dall’articolo 17 della direttiva 2007/59/CE.
L’articolo 17 ha ad oggetto il monitoraggio dei macchinisti da parte delle imprese ferroviarie e dei gestori dell’infrastruttura, disciplinando l’istituto in perfetta aderenza a quanto previsto dal corrispondente articolo 18 della direttiva 2007/59/CE.
Le imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura hanno l’obbligo di istituire un sistema di monitoraggio finalizzato al controllo della validità delle licenze e dei certificati dei macchinisti da loro dipendenti o, comunque, sotto contratto. Tali soggetti devono adottare tutti i provvedimenti necessari qualora dai risultati del monitoraggio risultino elementi che facciano dubitare della competenza di un macchinista o dell’opportunità di mantenere in vigore la sua licenza o il suo certificato (comma 1).
D’altro canto, lo stesso macchinista ha l’obbligo di informare l’impresa ferroviaria o il gestore dell’infrastruttura presso cui presta servizio nel momento in cui ritenga che il proprio stato di salute possa compromettere la sua idoneità al lavoro (comma 2).
Quando l’impresa ferroviaria o il gestore di servizio venga a conoscenza del fatto che lo stato di salute di un proprio macchinista sia tale da compromettere l’idoneità di questi alle proprie mansioni, l’impresa ferroviaria o il gestore dell’infrastruttura devono, come già sancito dal comma 1, adottare tutti i provvedimenti necessari, tra i quali, il comma 3 include i controlli e le visite mediche previste dall’allegato III, punto 3.1 (coincidente con l’allegato II, punto 3.1 richiamato dal corrispondente articolo 18 della direttiva 2007/59/CE). Se necessario, prosegue il comma in esame, si provvede al ritiro del certificato nonché all’aggiornamento del registro previsto all’articolo 19, comma 2. (Si veda in seguito)
Il comma 4 stabilisce che, nel rispetto delle norme e delle disposizioni già vigenti in materia, l’impresa ferroviaria e il gestore dell’infrastruttura provvedono ad attuare misure tese a vigilare che durante il servizio il macchinista non sia sotto l’influenza di sostanze in grado di comprometterne la concentrazione, la vigilanza o il comportamento.
In caso di inabilità al lavoro superiore ai tre mesi, conclude il comma 5, l’Agenzia deve essere tempestivamente informata.
L’articolo 18 stabilisce quali sono i compiti dell’Agenzia, anche in questo caso, dando piena attuazione al corrispondente articolo 19 della direttiva 2007/59/CE.
Tali compiti, afferma il comma 1, devono essere svolti in modo trasparente e non discriminatorio.
In particolare l’Agenzia:
a. rilascia e aggiorna le licenze e rilascia i duplicati, in conformità a quanto previsto agli articoli 6 e 13;
b. effettua i controlli periodici in conformità a quanto previsto dall’articolo 15 comma 1;
c. adotta le misure relative alla sospensione e alla revoca di licenze e certificati, in conformità al disposto dell’articolo 25;
d. conformemente a quanto previsto agli articoli 20 e 22, riconosce il personale e gli organismi deputati alla formazione e agli esami dei macchinisti;
La disposizione appena esaminata attua l’articolo 20 della direttiva. Tale articolo, rubricato Accreditamento e riconoscimento stabilisce per persone o organismi un’alternativa tra l’accreditamento (Par. 1) e il riconoscimento (Par. 2). La scelta compiuta dal Legislatore è quella del riconoscimento.
e. assicura che sia pubblicato ed aggiornato un registro delle persone e degli organismi riconosciuti per le attività di formazione e di esame;
f. tiene ed aggiorna un registro delle licenze, secondo quanto previsto all’articolo 19;
g. monitora l’iter formativo dei macchinisti, secondo quanto previsto all’articolo 23;
h. effettua i controlli in conformità a quanto previsto all’articolo 25;
i. in linea con le previsioni di cui all’articolo 22, comma 5, stabilisce criteri nazionali per il riconoscimento dell’attività degli esaminatori.
L’Agenzia risponde, in maniera rapida, alle richiesta di informazioni e, se necessario, può richiedere informazioni integrative utili al rilascio delle licenze. (comma 2).
Il comma 3 stabilisce che le decisioni dell’Agenzia debbano essere motivate e che, fatta salva la possibilità di agire in via di autotutela, esse possano essere oggetto di ricorso amministrativo o giurisdizionale, nel rispetto delle norme vigenti nell’ordinamento in materia di riparto di giurisdizione. Il comma in questione dà attuazione ai principi espressi nei paragrafi 1 e 3 dell’articolo 21 della direttiva 2007/59/CE.
Fermo restando che la delega da parte dell’Agenzia a terzi dei compiti ad essa assegnati, in alcuni casi non è possibile (in particolare, non possono essere delegati compiti riguardanti l’adozione delle misure relative alla sospensione e alla revoca di licenze e certificati; il monitoraggio dell’iter formativo dei macchinisti e la definizione dei criteri nazionali per il riconoscimento dell’attività degli esaminatori; rispettivamente: lettere c), g) ed i) dell’elencazione prevista al comma 1) (comma 4), nei casi in cui questa è possibile deve essere trasparente, non discriminatoria e non determinare conflitto di interessi (comma 5).
Inoltre, nel caso in cui l’Agenzia deleghi ad un’impresa ferroviaria compiti riguardanti il rilascio e l’aggiornamento delle licenze, il rilascio dei duplicati (lettera a comma 1) e l’effettuazione dei controlli periodici (lettera b comma 1) deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: che l’impresa ferroviaria rilasci licenze solo ai propri macchinisti, ovvero che non goda dell’esclusiva, sul territorio nazionale, di nessuno dei compiti delegati (comma 6).
Il comma 7 prosegue affermando che nel caso in cui l’Agenzia deleghi determinati compiti a terzi, nell’esecuzione di tali compiti, i rappresentanti autorizzati o i contraenti devono rispettare gli obblighi che lo schema di decreto legislativo in esame pone a carico dell’Agenzia.
D’altro canto, la stessa Agenzia deve verificare che, in caso di delega dei propri compiti a terzi, questi vengano svolti nel rispetto delle disposizioni previste dallo schema di decreto legislativo in esame (comma 8).
L’articolo 19 detta la disciplina relativa ai registri allo scambio di dati analogamente a quanto previsto dall’art 22 della direttiva. In particolare, il comma 1 stabilisce che l’Agenzia:
a. tenga un registro di tutte le licenze rilasciate, aggiornate, rinnovate, modificate, scadute, sospese, ritirate o dichiarate smarrite, rubate o distrutte. Questo registro deve contenere i dati indicati nell’allegato XI relativi ad ogni licenza che possono essere ricavati attraverso il numero nazionale assegnato al macchinista. Il registro viene aggiornato regolarmente ed è conforme ai parametri fondamentali stabiliti dall’allegato XI.
b. fornisca su richiesta motivata informazioni sullo status delle licenze al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle autorità competenti degli Stati membri, all’ERA (Agenzia ferroviaria europea istituita dal regolarmente CE n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004), e ai datori di lavoro dei macchinisti.
Il comma 2, invece, stabilisce che le imprese ferroviarie e i gestori delle infrastrutture:
a. tengano o assicurino che sia tenuto un registro relativo a tutti i certificati rilasciati, aggiornati, rinnovati, modificati, scaduti, sospesi, revocati o dichiarati smarriti, rubati o distrutti. Questo registro deve contenere i dati indicati nell’allegato XII, relativi a ciascun certificato, nonché i dati riguardanti le verifiche periodiche (articolo 15). Il registro viene aggiornato regolarmente ed è conforme ai parametri fondamentali stabiliti dall’allegato XII.
b. cooperino con l’Agenzia per scambiare con essa informazione e garantirle l’accesso ai dati necessari;
c. forniscano informazioni, su domanda, riguardanti il contenuto dei certificati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle autorità competenti degli Stati membri quando ciò, in conseguenza delle loro attività transnazionali, si renda necessario.
I macchinisti possono avere accesso ai propri dati conservati nei registri di cui ai commi precedenti e, su richiesta, possono ottenerne copia (comma 3).
Ai fini di garantire l’interoperabilità dei registri di cui ai primi due commi del presente articolo, l’Agenzia coopera con l’ERA (comma 4).
Infine, l’Agenzia, le imprese ferroviarie e i gestori delle infrastrutture si accertano che i registri da essi istituiti e le modalità di utilizzo degli stessi, rispettino quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
L’articolo 20 contiene ladisciplina relativa alla formazione dei macchinisti, in maniera conforme a quanto previsto dal corrispondente articolo 23 della direttiva 2007/59/CE.
La formazione dei macchinisti, secondo quanto previsto dal comma 1, comprende una parte relativa alla licenza e una parte relativa, invece, al certificato. La prima riguarda le conoscenze professionali generali di cui all’allegato V. La seconda, invece, riguarda le conoscenze professionali specifiche, come elencate negli allegati VI e VII.
I metodi di formazione devono soddisfare i requisiti indicati nell’allegato III (comma 2).
Gli allegati appena citati, il numero V e i numeri VI e VII, indicano, inoltre, gli obiettivi che il percorso formativo deve perseguire (comma 3). Nello specifico, l’allegato V fissa gli obiettivi dell’iter formativo riguardante la licenza, mentre gli allegati VI e VII quelli relativi al certificato. Tali obiettivi dettagliati di formazione possono essere integrati attraverso:
a) le pertinenti STI (specifiche tecniche di interoperabilità, articolo 3) adottate dalla direttiva 2008/57/CE e successive modificazioni ed integrazioni;
La direttiva 2007/59/CE, nel corrispondente articolo 23, paragrafo 3, lettera a), fa riferimento alla direttiva 96/48/CE, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, e alla direttiva 2001/16/CE, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario convenzionale.
Tali direttive hanno subito sostanziali modifiche con la direttiva 2004/50/CE. Poiché sono state inserite nuove modifiche, è sembrato opportuno procedere alla rifusione delle direttive in questione per favorirne la chiarezza e riunire le disposizioni in un unico testo per una maggiore semplificazione.
Questo testo unico è rappresentato dalla direttiva 2008/57/CE, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario.
b) i criteri proposti dall’ERA in conformità a quanto disposto dall’articolo 17 del regolamento CE n. 881/2004.
Secondo il comma 4, l’Agenzia deve provvedere a vigilare affinché gli aspiranti macchinisti abbiano un accesso equo e non discriminatorio alla formazione necessaria ai fini dell’ottenimento della licenza o del certificato.
I compiti formativi che riguardano le conoscenze professionali di cui all’articolo 10, comma 1 lettera d), le conoscenze linguistiche di cui all’articolo 11 e le conoscenze professionali concernenti i veicoli di cui all’articolo 12, comma 1, sono svolti da persone o organismi riconosciuti dall’Agenzia (comma 5).
Anche i compiti formativi relativi alle conoscenze delle infrastrutture di cui all’articolo 12, comma 2, ivi comprese anche le conoscenze degli itinerari e delle norme e procedure operative, sono svolti da persone o organismi riconosciuti dall’Agenzia (comma 6).
Per quanto riguarda la licenza, al riconoscimento delle qualifiche professionali dei macchinisti che sono cittadini di uno Stato membro ed hanno ottenuto il loro certificato di formazione presso uno Stato non appartenente alla Comunità europea, si continua ad applicare il sistema generale per il riconoscimento delle qualifiche professionali, istituito dalla direttiva 2005/36/CE (comma 7).
Infine, il comma 8, stabilisce che le imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura, istituiscano un percorso di formazione continua finalizzato al mantenimento delle competenze del personale, in conformità all’allegato III, punto 2, lettera e) del d. lgs. 162/2007.
Il d. lgs. 162/2007 è stato emanato per dare attuazione alle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie. L’allegato III in questione (e, dunque, anche il punto 2, lettera e), richiamato dallo schema di decreto legislativo in esame) è identico all’allegato III, punto 2, lettera e), della direttiva 2004/49/CE, richiamata dall’articolo 23, paragrafo 8 della direttiva 2007/59/CE.
Per quanto riguarda i costi della formazione, l’articolo 21 stabilisce al comma 1 che, in sede di rinnovo del Contratto quadro di riferimento, possano essere previste misure tese ad evitare che gli investimenti finalizzati alla formazione di un macchinista e sostenuti da un’impresa ferroviaria o da un gestore dell’infrastruttura vadano indebitamente a vantaggio di altre imprese ferroviarie o altri gestori ferroviari, qualora, nell’arco temporale previsto dal Contratto stesso per ammortizzare tale investimento, ricorrano le seguenti condizioni:
a) il macchinista decida volontariamente di abbandonare l’impresa ferroviaria o il gestore dell’infrastruttura che ha sostenuto l’investimento formativo di cui ha beneficiato;
b) questi venga impiegato, con la stessa funzione di macchinista, da un’altra impresa ferroviaria o da un altro gestore dell’infrastruttura.
Tali misure, se previste, prosegue il comma 2, devono essere determinate sulla base di un principio di proporzionalità rispetto al tempo restante all’ammortamento dell’investimento formativo.
Infine, non costituiscono oggetto di valutazione i corsi di aggiornamento della formazione già erogati (comma 3).
Gli esami, di cui all’articolo 22, sono definiti: dall’Agenzia, per la parte relativa alla licenza, nel momento in cui viene definita la procedura da seguire per ottenere la licenza, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 (comma 1, lettera a); dall’impresa ferroviaria o dal gestore dell’infrastruttura, per la parte relativa al certificato, nel momento in cui, ai sensi dell’articolo 14, viene definita la procedura per l’ottenimento del certificato stesso (comma 1, lettera b).
Gli esami vengono supervisionati da esaminatori, riconosciuti dall’Agenzia, e sono organizzati in maniera tale da evitare qualsiasi conflitto di interessi (comma 2). A ciò non osta il fatto che l’esaminatore possa appartenere all’impresa ferroviaria o al gestore che rilascia il certificato (comma 4).
Persone ed organismi riconosciuti dall’Agenzia effettuano la valutazione relativa alle conoscenze delle infrastrutture nazionali, ivi compresa la conoscenza degli itinerari e delle norme operative (comma 3).
Il comma 5 prosegue affermando che in mancanza di criteri comunitari, è l’Agenzia a stabilire i criteri per il riconoscimento della qualifica di esaminatore e per lo svolgimento degli esami.
Infine, è previsto dal comma 6 dell’articolo in esame che alla fine del corso di formazione si svolga un esame sia teorico che pratico.
La valutazione della capacità di condotta viene effettuata con prove di capacità di condotta sulla rete.
Inoltre, è prevista la possibilità che vengano utilizzati simulatori per valutare l’applicazione delle norme operative e per valutare il comportamento del macchinista in situazioni di particolare difficoltà.
L’articolo 23 stabilisce, in maniera identica a quanto disposto dal corrispondente articolo 26 della direttiva 2007/59/CE, che l’Agenzia vigili affinché, nell’ambito di un sistema di norme di qualità, vengano monitorate, in maniera permanente, tutte le attività collegate alla formazione, alla valutazione delle competenze e all’aggiornamento delle licenze e dei certificati.
Tale disposizione, comunque, non si applica alle attività già coperte da sistemi di gestione della sicurezza istituiti dalle imprese ferroviarie e dai gestori dell’infrastruttura in conformità a quanto disposto dall’articolo 13 del d. lgs. 162/2007.
A proposito della valutazione, l’articolo 24 prevede che essa venga effettuata dall’Agenzia ogni cinque anni al fine di verificare le procedure per l’acquisizione e la valutazione delle conoscenze e delle competenze professionali nonché del sistema di rilascio delle licenze e dei certificati, per le attività non coperte dai sistemi di gestione della sicurezza istituiti dalle imprese ferroviarie e dei gestori dell’infrastruttura (comma 1)[1]
Con previsione analoga a quella contenuta nel paragrafo 2 dell’articolo 27 della direttiva 2007/59/CE, il comma 2 stabilisce che i risultati delle valutazioni vengano trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quale, in caso di necessità, prende i provvedimenti idonei ad ovviare alle carenze constatate.
L’articolo 25 prevede i controlli che devono essere effettuati circa il rispetto delle disposizioni di cui allo schema di decreto legislativo in esame, in maniera conforme a quanto previsto dall’articolo 29 della direttiva 2007/59/CE.
Nello specifico, l’Agenzia e la Polizia ferroviaria possono, in via esclusiva, effettuare in qualsiasi momento dei controlli sui treni che circolano nel sistema ferroviario tesi a verificare che il macchinista sia in possesso dei documenti di cui tratta lo schema di decreto legislativo in esame. È previsto, inoltre, che l’Agenzia e la Polizia ferroviaria prevedano delle misure tese a garantire il reciproco coordinamento in relazione ai controlli appena citati (comma 1).
In caso di negligenze commesse sul luogo di lavoro, il comma 2 stabilisce che l’Agenzia possa verificare se il macchinista in questione sia in possesso delle competenze professionali, così come indicate dall’articolo 12 dello schema di decreto legislativo all’esame.
I controlli effettuati dall’Agenzia possono essere rivolti non solo nei confronti dei macchinisti, come già precisato, ma anche nei confronti delle imprese ferroviarie, dei gestori dell’infrastruttura, degli esaminatori e degli Organismi di formazione (comma 3).
Se dai controlli effettuati l’Agenzia ritiene che il macchinista non soddisfi più i requisiti previsti, può adottare, secondo quanto previsto dal comma 4, le seguenti misure:
a) se si tratta di licenza rilasciata in Italia, provvede a sospenderla o revocarla a seconda della gravità del rischio che si è venuto a creare per la sicurezza ferroviaria. Il provvedimento adottato dev’essere immediatamente notificato al macchinista, che può esperire i rimedi previsti dagli articoli 13, comma 1 e 18, comma 3, e al suo datore di lavoro. Compete all’Agenzia la definizione della procedura finalizzata al ripristino della licenza, qualora ne ricorrano le condizioni;
b) se si tratta di licenza rilasciata in un altro Stato membro, si rivolge, con richiesta motivata, all’autorità competente dello Stato che ha rilasciato la licenza affinché questa svolga controlli ulteriori o provveda alla sospensione della licenza. In attesa che le venga notificata la decisione dell’autorità sollecitata, l’Agenzia, attivando la procedura di cui alla lettera precedente, può vietare al macchinista di operare nella propria giurisdizione. È previsto, inoltre, che l’Agenzia si rivolga anche alla Commissione europea e alle altre autorità competenti.
c) se si tratta di un certificato, si rivolge all’organismo emittente chiedendo controlli ulteriori o la sospensione del certificato. L’organismo emittente prende le misure appropriate e riferisce all’Agenzia entro quattro settimane. Nel caso in cui l’impresa si renda inadempiente e finché essa non provveda alla rimozione della non conformità o all’allontanamento del macchinista, l’Agenzia provvede a sospendere il certificato di sicurezza dell’impresa a tempo indeterminato. Durante l’attesa della relazione dell’organismo emittente, l’Agenzia può vietare ai macchinisti di operare sul sistema ferroviario nazionale ed informa la Commissione europea e le altre autorità competenti a riguardo.
Il comma 5 stabilisce che qualora l’Agenzia ritenga che un macchinista rappresenti un grave rischio per la sicurezza delle ferrovie, adotti immediatamente tutte le misure necessarie, quali la richiesta al gestore dell’infrastruttura e all’impresa ferroviaria di fermare il treno e di vietare al macchinista di operare, per tutto il tempo necessario, sul sistema ferroviario nazionale. Sono, comunque, fatte salve, le sanzioni previste dall’articolo 26.
È previsto, inoltre, che l’Agenzia informi la Commissione europea e le altre autorità competenti per la decisione.
Infine, in tutti i casi, l’Agenzia aggiorna il registro previsto dall’articolo 19.
Il comma 6 prevede che l’Agenzia debba formulare una richiesta di parere alla Commissione europea nel caso in cui ritenga che la decisione presa dall’autorità competente di un altro Stato membro in conformità dell’articolo 29, paragrafo 4, della direttiva 2007/59/CE non soddisfi i criteri pertinenti.
In caso di disaccordo o di controversia, l’Agenzia può chiedere che la questione venga deferita alla Comitato previsto dall’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2007/59/CE. Finché la questione non venga risolta, l’Agenzia può continuare ad imporre al macchinista il divieto di operare nel territorio italiano ai sensi del comma 4.
Per quanto riguarda le sanzioni applicabili, l’articolo 26 prevede che:
¾ salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro, chiunque circoli nel sistema ferroviario nazionale privo dei requisiti essenziali e/o della documentazione necessaria, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1; (comma 1)
¾ salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro, chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 4. Se l’impresa ferroviaria o il gestore dell’infrastruttura consente la condotta in violazione dell’articolo appena ricordato, la sanzione amministrativa pecuniaria per questio soggetto è da 5.000 euro a 25.000 euro; (comma 2)
¾ salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro, chiunque circoli nel sistema ferroviario nazionale con un certificato che autorizzi la conduzione per una categoria o sottocategoria difforme dal veicolo utilizzati, in riferimento all’articolo 4, comma 6; (comma 3)
¾ salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro, chiunque utilizzi, nel sistema ferroviario nazionale, una documentazione contraffatta o falsificata ovvero chiunque manipoli senza autorizzazione i registri di cui all’articolo 19, commi 1 e 3; (comma 4)
¾ salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro, chiunque circoli nel sistema ferroviario nazionale con una licenza scaduta, in riferimento all’articolo 13, comma 5; (comma 5)
¾ qualora l’impresa ferroviaria o il gestore dell’infrastruttura ometta di aggiornare i certificati dei macchinisti, violando il disposto dell’articolo 14, comma 2, e dell’articolo 15, comma 3, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro per ogni certificato non aggiornato; (comma 6)
¾ qualora l’impresa ferroviaria o il gestore dell’infrastruttura ometta di sottoporre agli esami periodici relativi alle condizioni di idoneità di cui agli articoli 11 e 12, fissati in base al proprio sistema di gestione della sicurezza, in ottemperanza all’articolo 15, comma 3, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro; (comma 7)
¾ salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro, l’impresa ferroviaria o il gestore dell’infrastruttura che, violando il disposto dell’articolo 17, comma 1, permetta ad un proprio macchinista di circolare sprovvisto della documentazione necessaria o con la stessa non più in corso di validità; (comma 8)
¾ è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro, l’impresa ferroviaria o il gestore dell’infrastruttura che viola il disposto dell’articolo 17, commi 3 e 4; (comma 9)
¾ l’impresa ferroviaria o il gestore dell’infrastruttura che viola il disposto di cui all’articolo 19, comma 2 lettera a, relativamente alla tenuta e al costante aggiornamento dei registri dei certificati; è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, per ogni aggiornamento non riportato; (comma 10)
¾ l’impresa ferroviaria o il gestore dell’infrastruttura che viola il disposto di cui all’articolo 20, comma 8, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro, per ogni aggiornamento non erogato; (comma 11)
¾ salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro, chiunque ostacoli le attività dell’Agenzia previste dall’articolo 25 oppure non ottemperi alle disposizioni imposte dall’Agenzia stessa ai sensi del comma 4 dello stesso articolo; (comma 12)
¾ salvo che il fatto costituisca reato, l’impresa ferroviaria o il gestore dell’infrastruttura che, in seguito all’applicazione di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 27 utilizzi una documentazione non conforme, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, per ogni documento non conforme; (comma 13)
All’accertamento delle violazioni appena esaminate e all’irrogazione delle relative sanzioni, provvedono i soggetti indicati dal comma 1 dell’articolo 25. tali soggetti devono osservare, se applicabili, le disposizioni dei capi I, II e III della legge 24 novembre 1981 n. 629.
L’Agenzia provvede a disciplinare l’esercizio delle attività di accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni da parte del proprio personale (comma 14).
A chiusura, il comma 15, in esecuzione di quanto previsto dall’articolo 30 della direttiva 2007/59/CE, secondo il quale le sanzioni previste dagli Stati membri devono essere “efficaci, proporzionate, non discriminatorie e dissuasive”, prevede che le sanzioni vengano determinate in considerazione della gravità e della durata dell’infrazione.
L’articolo 27 disciplina l’attuazione progressiva e il periodo di transizione relativi allo schema di decreto legislativo in esame.
Il 14.01.2012 viene indicato come prima scadenza entro cui istituire i registri disciplinati dall’articolo 19 (comma 1) e rilasciare licenze e certificati conformi a quanto previsto nello schema di decreto legislativo in esame (comma 2).
Il 14.01.2017 viene, invece, indicato come scadenza ultima entro cui dare attuazione completa alle disposizioni di cui allo schema di decreto legislativo in esame.
Il comma 2 lettera c, indica, infatti, tale data come termine ultimo entro cui tutte le licenze ed i certificati dovranno essere conformi allo schema di decreto legislativo. Questo perché, merita di essere sottolineato, viene stabilito dal comma 3 che i macchinisti che alla data del 14 gennaio 2012 siano in possesso di un’abilitazione alla conduzione possano continuare ad esercitare la propria attività professionale in virtù delle abilitazioni già in possesso, senza che a loro venga applicato il disposto dello schema del decreto legislativo, fino, appunto, al 14 gennaio 2017.
L’articolo 28 contiene la clausola di invarianza della spesa.
Secondo il comma 1, infatti, dall’attuazione dello schema di decreto legislativo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
È, inoltre, previsto dal comma 2, proprio al fine di evitare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che le Amministrazioni interessate provvedano all’adempimento dei compiti derivanti dall’attuazione dello schema di decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Per quanto concerne, in conclusione, l’entrata in vigore dello schema di decreto legislativo in esame, l’articolo 29 (comma 1) prevede che questo entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
La Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura di infrazione n. 2010/117) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2007/59/CErelativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità. Il termine di recepimento della direttiva era il 4 dicembre 2009.
La Commissione ha invitato il Governo italiano a trasmettere le proprie osservazioni entro due mesi dalla data di ricevimento della messa in mora.
[1]Manca nello schema di decreto legislativo in esame il riferimento, presente nell’articolo 27 della direttiva 2007/59/CE, al fatto che le valutazioni debbano essere effettuate da persone qualificate che non esercitano nessuna delle attività in questione, tant’è che l’articolo della direttiva è rubricato “valutazione indipendente” e non semplicemente, “valutazione” come l’articolo 24.