Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento trasporti | ||||
Titolo: | Interoperabilità del sistema ferroviario comunitario - Schema di D.Lgs. n. 234 (art. 1, co. 3, L. 88/2009) Elementi per l'istruttoria normativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 217 | ||||
Data: | 13/09/2010 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni |
13/09/2010 |
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n. 217/0 |
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Interoperabilità del sistema ferroviario comunitarioSchema
di D.Lgs. n. 234
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Numero dello schema di decreto legislativo |
234 |
Titolo |
Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario e 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della predetta direttiva 2008/57/CE |
Norma di delega |
Art. 1, co. 3, L. 88/2009 |
Numero di articoli |
38 |
Date: |
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presentazione |
19 luglio 2010 |
assegnazione |
19 luglio 2010 |
termine per l’espressione del parere |
28 agosto 2010 |
termine per l’esercizio della delega |
28 ottobre 2010 |
Commissioni competenti |
IX Trasporti e XIV Politiche dell’Unione europea |
Rilievi di altre Commissioni |
V Bilancio |
Lo schema di decreto reca attuazione della direttiva 2008/57/CE, con la quale si provvede a unificare ed aggiornare la normativa in materia di interoperabilità ferroviaria, dettata per il sistema ferroviario Alta Velocità dalla direttiva 96/498/CE e per il sistema ferroviario convenzionale dalla direttiva 2001/16/CE, entrambe modificate dalla direttiva 2004/50/CE. Tale ultima direttiva è stata recepita con il d. lgs. n. 163/2007, che viene ora abrogato dallo schema di decreto in esame. Il Capo I contiene le disposizioni generali. In particolare, l’art. 1 definisce le finalità del decreto, che detta le condizioni per realizzare l’interoperabilità del sistema ferroviario nazionale con quello comunitario; tali condizioni riguardano la progettazione, costruzione, messa in servizio, ristrutturazione, manutenzione esercizio del sistema, e le qualifiche professionali e condizioni di salute e sicurezza del personale addetto. Il comma 3 precisa che l’ambito di applicazione del provvedimento, che viene esteso a tutto il sistema ferroviario nazionale, con le sole eccezioni di: tram, sistemi metropolitani e sistemi di trasporto leggero su rotaia; reti isolate dal sistema ferroviario e adibite solo a servizi passeggeri locali; infrastrutture private e veicoli utilizzati solo su queste per il trasporto merci; infrastrutture e veicoli ad uso locale, storico o turistico. L’art. 2 reca le definizioni, fra le quali si segnala quella relative alle STI (specifiche tecniche di interoperabilità), di cui è oggetto ciascun sottosistema al fine di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l’interoperabilità del sistema ferroviario. I sottosistemi costituiscono il risultato della divisione del sistema ferroviario quale indicato nell’Allegato II, ed hanno natura strutturale (infrastruttura, energia, comando-controllo), o funzionale (esercizio e gestione del traffico manutenzione). L’art. 3 specifica che il sistema ferroviario e i suoi sottosistemi devono soddisfare i requisiti essenziali che li riguardano, con i quali non devono essere in contrasto le specifiche tecniche supplementari indicate dalla direttiva 2004/17/CE.
Il Capo II è riservato alle STI. L’art. 4 ne definisce l’oggetto, precisando che ogni sottosistema deve essere conforme alle STI vigenti al momento della messa in servizio. Le STI, ai sensi dell’art. 5, vengono elaborate e modificate dall’ERA (Agenzia Ferroviaria Europea) su mandato della Commissione. L’art. 6 prevede che, qualora una STI non soddisfi i requisiti essenziali, il Ministero delle infrastrutture e trasporti può attivare il Comitato di cui all’art. 29 della direttiva. L’art. 7 prevede l’estensione progressiva dell’ambito di applicazione delle STI a tutto il sistema ferroviario, e dispone l’applicazione transitoria delle norme di sicurezza di cui al d.lgs. n. 162/2007 nelle more della effettiva estensione. L’art. 8 individua le fattispecie in cui è consentito derogare all’applicazione delle STI. In tali casi il Ministero, sentita l’Agenzia per la sicurezza ferroviaria, comunica alla Commissione una proposta di deroga, corredata dalla relativa documentazione.
Il Capo III
concerne le componenti di interoperabilità. L’art. 9 disciplina l’immissione sul mercato di tali componenti,
precisando che essi devono consentire di realizzare l’interoperabilità,
rispondere ai requisiti essenziali ed essere sottoposti a regolare
manutenzione. Secondo l’art. 10, i
componenti devono essere muniti della dichiarazione
CE di conformità all’impiego e sottoposti alla procedura di valutazione di
conformità all’impiego indicata nella pertinente STI. Se risulti che una
specifica europea non soddisfi i requisiti essenziali, l’art. 11 prevede che il Ministero possa consultare il Comitato di
cui all’art. 29 della direttiva. L’art.
12 detta la procedura per la dichiarazione di conformità all’impiego,
specificando di seguito le sanzioni: per chi immette sul mercato componenti
prive di requisiti essenziali ,o con irregolare dichiarazione CE, o privi della
stessa si prevede la sanzione pecuniaria da
Il Capo IV
riguarda la disciplina e la gestione dei sottosistemi. L’Agenzia per la
sicurezza ferroviaria, ai sensi dell’art.
14, autorizza la messa in servizio dei sottosistemi strutturali solo se
costruiti e istallati in modo da soddisfare i requisiti essenziali, e verifica
che i sottosistemi rispettino le prescrizioni delle STI in tema di gestione e
manutenzione. Si applicano a tal fine gli artt. 14 e 15 del d.lgs, n, 162/2007.
L’art. 15 stabilisce che non può
essere vietata o limitata la costruzione e messa in servizio di sottosistemi
che siano conformi ai requisiti essenziali. L’art. 16 reca norme per la verifica della conformità dei
sottosistemi alle STI, che deve essere assicurata dai gestori della
infrastruttura e dalle imprese ferroviarie, per le parti di rispettiva
competenza. Il comma 1 stabilisce che si considerano interoperabili e conformi
ai requisiti essenziali i sottosistemi muniti della dichiarazione CE di cui
all’Allegato V dello schema di decreto. L’Agenzia per la sicurezza ferroviaria
predispone per ogni sottosistema un elenco delle norme tecniche applicabili, e
lo rende disponibile ai gestori alle imprese ed ai richiedenti autorizzazioni
di messa in servizio. L’art. 17 definisce
la procedura per il rilascio della dichiarazione CE di verifica dei
sottosistemi, che inizia con la richiesta dall’ente appaltante o dal
fabbricante all’organismo notificato competente. La procedura di verifica viene
prende avvio dalla fase di progettazione del sottosistema e prosegue lungo il
periodo di costruzione fino al momento della omologazione, che precede
l’entrata in servizio. Si prevede la sanzione pecuniaria da
Il Capo V reca la
normativa per la messa in servizio dei veicoli, con criteri di autorizzazione
diversi in base alla conformità o meno alle STI. L’art. 20 attribuisce la competenza in materia all’Agenzia per la
sicurezza ferroviaria, la cui decisione viene riconosciuta in tutti gli Stati
membri. Le decisioni di diniego devono essere motivate, e possono essere
oggetto di richiesta di riesame entro un mese; l’Agenzia decide entro i due
mesi successivi. In caso di conferma della decisione negativa, il richiedente
può fare istanza per un riesame all’Ufficio per la regolazione dei servizi
ferroviari. Il comma 12 precisa che le autorizzazioni rilasciate prima del 29 luglio
Il Capo VI
riguarda gli organismi notificati, prevedendo all’art. 27 che sia il Ministero
dello sviluppo economico a notificare alla Commissione europea ed agli
stati membri l’elenco degli organismi competenti per la procedura di conformità
delle componenti di interoperabilità e per le verifiche dei sottosistemi. Gli
organismi interessati ad essere notificati devono dimostrare il possesso dei
requisiti indicati nell’Allegato VIII; alla relativa istruttoria, che comprende
una verifica dei laboratori dei quali l’organismo dichiari di avvalersi,
provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai sensi dell’art. 28, il riconoscimento viene
sospeso per un periodo da uno a sei mesi qualora emergano irregolarità da parte
dell’organismo nelle attività di valutazione o di verifica. Ove l’organismo non
ottemperi alle prescrizioni contenute nel provvedimento di sospensione, il
riconoscimento viene revocato. La durata del riconoscimento è stabilita dall’art.
Il Capo VII detta norme per i registri della rete e dei veicoli. In particolare, l’art. 32 prevede un sistema di numerazione, mediante l’assegnazione, al momento dell’autorizzazione al servizio di ciascun veicolo ferroviario, di un numero europeo del veicolo (NEV). Il NEV viene indicato nella STI relativa all’esercizio e alla gestione del traffico. L’art. 33 prevede che l’Agenzia per la sicurezza ferroviaria attribuisca a ciascun veicolo autorizzato al servizio un codice di identificazione alfanumerico, che figura in un apposito registro di immatricolazione nazionale, istituito presso l’Agenzia stessa. Il registro potrà essere consultato dalle autorità preposte alla sicurezza, dagli organismi comunitari di regolamentazione, dai gestori delle infrastrutture, dalle imprese ferroviarie, nonchè dall’Agenzia ferroviaria europea. Il comma 3 dell’articolo in esame specifica nel dettaglio le informazioni relative a ciascun veicolo che dovranno essere riportate nel registro (NEV, generalità del proprietario, organismo responsabile della manutenzione, ecc.). L’art. 34 impone all’agenzia di comunicare all’Agenzia ferroviaria europea ogni mutamento relativo alle autorizzazioni relative a tipi di veicoli, affinché possa essere conseguentemente aggiornato il registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati, istituito dall’art. 34 della direttiva. L’art. 35 dispone che l’Agenzia debba provvedere alla pubblicazione di un registro della infrastruttura, accessibile dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle altre amministrazioni interessate. L’art. 36 reca l’abrogazione del d.lgs. n. 163/2007 (Attuazione della direttiva 2004/50/CE), dell’art. 9 del d.lgs. n. 163/2007 (che regolamenta la messa in servizio in Italia del materiale rotabile già in servizio in altro Stato membro dell'Unione europea), e del decreto ministeriale 11 dicembre 2007. L’art. 37 reca la clausola di invarianza finanziaria, precisando che le amministrazioni interessate dovranno provvedere all’adempimento dei compiti derivanti dall’attuazione del decreto con le risorse umane e finanziarie disponibili.
Va in proposito ricordato che l’Agenzia per la sicurezza ferroviaria dispone di risorse finanziarie proprie, in base all’art. 26 del d.gs. n. 162/2007 (il quale ha istituito un apposito fondo che viene alimentato nei limiti della somma di 11.900.000 euro annui). Si segnala inoltre che con una p.d.l. definitivamente approvata il 4 agosto dal Senato (A.S. 2224, Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, finalizzate a garantire la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie), sono state introdotte ulteriori misure finalizzate a garantire la funzionalità dell'Agenzia.
L’art. 38 prevede infine l’entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Sono allegati la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l’analisi tecnico normativa e l’analisi di impatto della regolamentazione.
Lo schema di decreto reca attuazione della delega contenuta all’art 1 della legge n. 88/2009 (legge comunitaria 2008), relativa al recepimento della direttiva 2008/57/CE, e della delega di cui all’art. 1 della legge n. 96/2010 (legge comunitaria 2009, relativa al recepimento della direttiva 2009/131/CE, che modifica l’Allegato VII della citata direttiva 2008/57/CE.
Il termine di recepimento della direttiva era fissato al 29 luglio 2010. Tuttavia, l’art. 1, comma 3, della legge comunitaria 2008 prevede che gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B, al Parlamento per l’acquisizione del parere delle competenti commissioni entro quaranta giorni dalla data di trasmissione; qualora tale termine scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di recepimento o successivamente, tale termine viene prorogato di novanta giorni. La norma si applica al caso in esame, in quanto il termine di quaranta giorni per il parere parlamentare giunge a scadenza il 28 agosto, e quindi in data successiva alla data di recepimento della direttiva. Il termine di recepimento risulta quindi prorogato al 28 ottobre 2010.
La circolazione ferroviaria non è esplicitamente menzionata né tra le materie che il nuovo articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato, né tra quelle di legislazione concorrente, di cui all’articolo 117, terzo comma. Va tuttavia rilevato che lo schema di decreto costituisce attuazione di norme comunitarie, e rientra pertanto nell’ambito delle attività legislative connesse ai rapporti dello Stato con l’Unione europea, di cui all’articolo 117, comma 2, lettere a). Peraltro, l’oggetto del provvedimento risponde prevalentemente a finalità di sicurezza della circolazione ferroviaria, materia riconducibile alla legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lettera h).
L’art. 31 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto in esame, determini le tariffe relative ai costi sostenuti dagli organismi notificati per le attività di controllo ad essi affidate.
L’art. 36 dispone espressamente l’abrogazione delle norme destinate ad essere sostituite dal decreto in esame.
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File: TR0216a.doc