Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Interoperabilità del sistema ferroviario comunitario - Schema di D.Lgs. n. 234 (art. 1, co. 3, L. 88/2009) Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 234/XVI   L N. 88 DEL 07-LUG-09
Serie: Atti del Governo    Numero: 217
Data: 13/09/2010
Descrittori:
CARROZZE E CARRI FERROVIARI   FERROVIE E TRASPORTI FERROVIARI
MATERIALE FERROVIARIO MOBILE E ROTABILE     
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni

 

13/09/2010

 

n. 217/0

 

 

Interoperabilità del sistema ferroviario comunitario

Schema di D.Lgs. n. 234
(art. 1, co. 3, L.  88/2009)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto legislativo

234

Titolo

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario e 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della predetta direttiva 2008/57/CE

Norma di delega

Art. 1, co. 3, L. 88/2009

Numero di articoli

38

Date:

 

presentazione

19 luglio 2010

assegnazione

19 luglio 2010

termine per l’espressione del parere

28 agosto 2010

termine per l’esercizio della delega

28 ottobre 2010

Commissioni competenti

IX Trasporti e XIV Politiche dell’Unione europea

Rilievi di altre Commissioni

V Bilancio

 

 


Contenuto

Lo schema di decreto reca attuazione della direttiva 2008/57/CE, con la quale si provvede a unificare ed aggiornare la normativa in materia di interoperabilità ferroviaria, dettata per il sistema ferroviario Alta Velocità dalla direttiva 96/498/CE e per il sistema ferroviario convenzionale dalla direttiva 2001/16/CE, entrambe modificate dalla direttiva 2004/50/CE. Tale ultima direttiva è stata recepita con il d. lgs. n. 163/2007, che viene ora abrogato dallo schema di decreto in esame. Il Capo I contiene le disposizioni generali. In particolare, l’art. 1 definisce le finalità del decreto, che detta le condizioni per realizzare l’interoperabilità del sistema ferroviario nazionale con quello comunitario; tali condizioni riguardano la progettazione, costruzione, messa in servizio, ristrutturazione, manutenzione esercizio del sistema, e le qualifiche professionali e condizioni di salute e sicurezza del personale addetto. Il comma 3 precisa che l’ambito di applicazione del provvedimento, che viene esteso a tutto il sistema ferroviario nazionale, con le sole eccezioni di: tram, sistemi metropolitani e sistemi di trasporto leggero su rotaia; reti isolate dal sistema ferroviario e adibite solo a servizi passeggeri locali; infrastrutture private e veicoli utilizzati solo su queste per il trasporto merci; infrastrutture e veicoli ad uso locale, storico o turistico. L’art. 2 reca le definizioni, fra le quali si segnala quella relative alle STI (specifiche tecniche di interoperabilità), di cui è oggetto ciascun sottosistema  al fine di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l’interoperabilità del sistema ferroviario. I sottosistemi costituiscono il risultato della divisione del sistema ferroviario quale indicato nell’Allegato II, ed hanno natura strutturale (infrastruttura, energia, comando-controllo), o funzionale (esercizio e gestione del traffico manutenzione). L’art. 3 specifica che il sistema ferroviario e i suoi sottosistemi devono soddisfare i requisiti essenziali che li riguardano, con i quali non devono essere in contrasto le specifiche tecniche supplementari indicate dalla direttiva 2004/17/CE.

Il Capo II è riservato alle STI. L’art. 4 ne definisce l’oggetto, precisando che ogni sottosistema deve essere conforme alle STI vigenti al momento della messa in servizio. Le STI, ai sensi dell’art. 5, vengono elaborate e modificate dall’ERA (Agenzia Ferroviaria Europea) su mandato della Commissione. L’art. 6 prevede che, qualora una STI non soddisfi i requisiti essenziali,  il Ministero delle infrastrutture e trasporti può attivare il Comitato di cui all’art. 29 della direttiva. L’art. 7 prevede l’estensione progressiva dell’ambito di applicazione delle STI a tutto il sistema ferroviario, e dispone l’applicazione transitoria delle norme di sicurezza di cui al d.lgs. n. 162/2007 nelle more della effettiva estensione. L’art. 8 individua le fattispecie in cui è consentito derogare all’applicazione delle STI. In tali casi il Ministero, sentita l’Agenzia per la sicurezza ferroviaria, comunica alla Commissione una proposta di deroga, corredata dalla relativa documentazione.

Il Capo III concerne le componenti di interoperabilità. L’art. 9 disciplina l’immissione sul mercato di tali componenti, precisando che essi devono consentire di realizzare l’interoperabilità, rispondere ai requisiti essenziali ed essere sottoposti a regolare manutenzione. Secondo l’art. 10, i componenti devono essere muniti della dichiarazione CE di conformità all’impiego e sottoposti alla procedura di valutazione di conformità all’impiego indicata nella pertinente STI. Se risulti che una specifica europea non soddisfi i requisiti essenziali, l’art. 11 prevede che il Ministero possa consultare il Comitato di cui all’art. 29 della direttiva. L’art. 12 detta la procedura per la dichiarazione di conformità all’impiego, specificando di seguito le sanzioni: per chi immette sul mercato componenti prive di requisiti essenziali ,o con irregolare dichiarazione CE, o privi della stessa si prevede la sanzione pecuniaria da 15.000 a 100.000 euro; la medesima sanzione si applica a chi installa e utilizza componenti in modo difforme dalla loro destinazione. L’art. 13 reca norme per la  procedure da seguirsi nei casi in cui componenti di interoperabilità, pur minuti di dichiarazione di conformità CE, possano essere inidonei a soddisfare i requisiti essenziali. In tale ipotesi, il gestore dell’infrastruttura deve adottare misure urgenti per limitarne l’applicazione, e deve contestualmente informarne il Ministero e l’Agenzia per la sicurezza ferroviaria. L’Agenzia, anche su indicazione del gestore o di un’impresa ferroviaria, deve adottare le misure necessarie per vietarne o limitarne l’impiego  ed informare il Ministero, specificando le ragioni della non conformità; il Ministero informa a sua volta la Commissione europea delle misure adottate, e mette in atto i provvedimenti conseguenti alle conclusioni comunicate dalla Commissione stessa. 

Il Capo IV riguarda la disciplina e la gestione dei sottosistemi. L’Agenzia per la sicurezza ferroviaria, ai sensi dell’art. 14, autorizza la messa in servizio dei sottosistemi strutturali solo se costruiti e istallati in modo da soddisfare i requisiti essenziali, e verifica che i sottosistemi rispettino le prescrizioni delle STI in tema di gestione e manutenzione. Si applicano a tal fine gli artt. 14 e 15 del d.lgs, n, 162/2007. L’art. 15 stabilisce che non può essere vietata o limitata la costruzione e messa in servizio di sottosistemi che siano conformi ai requisiti essenziali. L’art. 16 reca norme per la verifica della conformità dei sottosistemi alle STI, che deve essere assicurata dai gestori della infrastruttura e dalle imprese ferroviarie, per le parti di rispettiva competenza. Il comma 1 stabilisce che si considerano interoperabili e conformi ai requisiti essenziali i sottosistemi muniti della dichiarazione CE di cui all’Allegato V dello schema di decreto. L’Agenzia per la sicurezza ferroviaria predispone per ogni sottosistema un elenco delle norme tecniche applicabili, e lo rende disponibile ai gestori alle imprese ed ai richiedenti autorizzazioni di messa in servizio. L’art. 17 definisce la procedura per il rilascio della dichiarazione CE di verifica dei sottosistemi, che inizia con la richiesta dall’ente appaltante o dal fabbricante all’organismo notificato competente. La procedura di verifica viene prende avvio dalla fase di progettazione del sottosistema e prosegue lungo il periodo di costruzione fino al momento della omologazione, che precede l’entrata in servizio. Si prevede la sanzione pecuniaria da 15.000 a 100.000 euro per chi utilizza nel sistema ferroviario un sottosistema in modo difforme dalla sua destinazione. L’art. 18 riguarda il mancato rispetto dei requisiti essenziali da parte di un sottosistema munito di dichiarazione CE; in tal caso, l’Agenzia può chiedere l’effettuazione di verifiche supplementari dandone notizia al Ministero, che a sua volta ne informa la Commissione europea. Ai sensi dell’art. 19, quando di procede a ristrutturazione di un sottosistema esistente, spetta all’Agenzia - entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione - valutare la necessità di una nuova autorizzazione alla messa in sevizio, in relazione alla tutela dei livelli di sicurezza complessiva.

Il Capo V reca la normativa per la messa in servizio dei veicoli, con criteri di autorizzazione diversi in base alla conformità o meno alle STI. L’art. 20 attribuisce la competenza in materia all’Agenzia per la sicurezza ferroviaria, la cui decisione viene riconosciuta in tutti gli Stati membri. Le decisioni di diniego devono essere motivate, e possono essere oggetto di richiesta di riesame entro un mese; l’Agenzia decide entro i due mesi successivi. In caso di conferma della decisione negativa, il richiedente può fare istanza per un riesame all’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari. Il comma 12 precisa che le autorizzazioni  rilasciate prima del 29 luglio 2008 in base ad accordi internazionali (RIC, regolamento internazionale carrozze, e RIV, regolamento internazionale veicoli) restano valide. Gli articoli 21 e 22 indicano i criteri e le procedure per l’autorizzazione a messa in servizio di veicoli conformi alle STI e per le eventuali autorizzazioni supplementari. Gli articoli 23 e 24 riguardano i criteri per l’autorizzazione a messa in servizio ed autorizzazioni supplementari dei veicoli non conformi alle STI. Ai fini della prima autorizzazione di tali veicoli - valida solo sulla rete ferroviaria nazionale – si applica la procedura di verifica CE. L’art. 25 consente l’autorizzazione di tipi di veicoli; l’Agenzia autorizza un veicolo che sia conforme ad altro già autorizzato in uno stato membro, sulla base di una dichiarazione di conformità presentata dal richiedente. L’art. 26, al fine di facilitare le procedure di autorizzazione per i veicoli non conformi alle STI, fa rinvio alla classificazione delle norme nazionali contenuta nell’Allegato VII dello schema di decreto.

Il Capo VI riguarda gli organismi notificati, prevedendo all’art. 27 che sia il Ministero  dello sviluppo economico a notificare alla Commissione europea ed agli stati membri l’elenco degli organismi competenti per la procedura di conformità delle componenti di interoperabilità e per le verifiche dei sottosistemi. Gli organismi interessati ad essere notificati devono dimostrare il possesso dei requisiti indicati nell’Allegato VIII; alla relativa istruttoria, che comprende una verifica dei laboratori dei quali l’organismo dichiari di avvalersi, provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai sensi dell’art. 28, il riconoscimento viene sospeso per un periodo da uno a sei mesi qualora emergano irregolarità da parte dell’organismo nelle attività di valutazione o di verifica. Ove l’organismo non ottemperi alle prescrizioni contenute nel provvedimento di sospensione, il riconoscimento viene revocato. La durata del riconoscimento è stabilita dall’art. 29 in cinque anni, con rinnovo a seguito di richiesta dell’organismo stesso. E’ affidato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di vigilare sulle attività degli organismi notificati, mediante provvedimenti ispettivi e con visite a cadenza almeno annuale presso le sedi degli organismi stessi, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti. L’art. 30 pone a carico degli organismi notificati gli oneri finanziari derivanti dall’attività di istruttoria per il riconoscimento e per i successivi controlli. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto, vengono fissate le tariffe relative ai costi sostenuti per le suddette attività (art. 31).

Il Capo VII detta norme per i registri della rete e dei veicoli. In particolare, l’art. 32 prevede un sistema di numerazione, mediante l’assegnazione, al momento dell’autorizzazione al servizio di ciascun veicolo ferroviario, di un numero europeo del veicolo (NEV). Il NEV viene indicato nella STI relativa all’esercizio e alla gestione del traffico. L’art. 33 prevede che l’Agenzia per la sicurezza ferroviaria attribuisca a ciascun veicolo autorizzato al servizio un codice di identificazione alfanumerico, che figura in un apposito registro di immatricolazione nazionale, istituito presso l’Agenzia stessa. Il registro potrà essere consultato dalle autorità preposte alla sicurezza, dagli organismi comunitari di regolamentazione, dai gestori delle infrastrutture, dalle imprese ferroviarie, nonchè dall’Agenzia ferroviaria europea. Il comma 3 dell’articolo in esame specifica nel dettaglio le informazioni relative a ciascun veicolo che dovranno essere riportate nel registro (NEV, generalità del proprietario, organismo responsabile della manutenzione, ecc.). L’art. 34 impone all’agenzia di comunicare all’Agenzia ferroviaria europea ogni mutamento relativo alle autorizzazioni relative a tipi di veicoli, affinché possa essere conseguentemente aggiornato il registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati, istituito dall’art. 34 della direttiva. L’art. 35 dispone che l’Agenzia debba provvedere alla pubblicazione di un registro della infrastruttura, accessibile dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle altre amministrazioni interessate. L’art. 36 reca l’abrogazione del d.lgs. n. 163/2007 (Attuazione della direttiva 2004/50/CE), dell’art. 9 del d.lgs. n. 163/2007 (che regolamenta la messa in servizio in Italia del materiale rotabile già in servizio in altro Stato membro dell'Unione europea), e del decreto ministeriale 11 dicembre 2007. L’art. 37 reca la clausola di invarianza finanziaria, precisando che le amministrazioni interessate dovranno provvedere all’adempimento dei compiti derivanti dall’attuazione del decreto con le risorse umane e finanziarie disponibili.

Va in proposito ricordato che l’Agenzia per la sicurezza ferroviaria dispone di risorse finanziarie proprie, in base all’art. 26 del d.gs. n. 162/2007 (il quale ha istituito un apposito fondo che viene alimentato nei limiti della somma di 11.900.000 euro annui). Si segnala inoltre che con una p.d.l. definitivamente approvata il 4 agosto dal Senato (A.S. 2224, Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, finalizzate a garantire la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie), sono state introdotte ulteriori misure finalizzate a garantire la funzionalità dell'Agenzia.

L’art. 38 prevede infine l’entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

Relazioni e pareri allegati

Sono allegati la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l’analisi tecnico normativa e l’analisi di impatto della regolamentazione.

 

Conformità con la norma di delega

Lo schema di decreto reca attuazione della delega contenuta all’art 1 della legge n. 88/2009 (legge comunitaria 2008), relativa al recepimento della direttiva 2008/57/CE, e della delega di cui all’art. 1 della legge n. 96/2010 (legge comunitaria 2009, relativa al recepimento della direttiva 2009/131/CE, che modifica l’Allegato VII della citata direttiva 2008/57/CE.

Il termine di recepimento della direttiva era fissato al 29 luglio 2010. Tuttavia, l’art. 1, comma 3, della legge comunitaria 2008 prevede che gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B, al Parlamento per l’acquisizione del parere delle competenti commissioni entro quaranta giorni dalla data di trasmissione; qualora tale termine scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di recepimento o successivamente, tale termine viene prorogato di novanta giorni. La norma si applica al caso in esame, in quanto il termine di quaranta giorni per il parere parlamentare giunge a scadenza il 28 agosto, e quindi in data successiva alla data di recepimento della direttiva.  Il termine di recepimento risulta quindi prorogato al 28 ottobre 2010.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La circolazione ferroviaria non è esplicitamente menzionata né tra le materie che il nuovo articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato, né tra quelle di legislazione concorrente, di cui all’articolo 117, terzo comma. Va tuttavia rilevato che lo schema di decreto costituisce attuazione di norme comunitarie, e rientra pertanto nell’ambito delle attività legislative connesse ai rapporti dello Stato con l’Unione europea, di cui all’articolo 117, comma 2, lettere a). Peraltro, l’oggetto del provvedimento risponde prevalentemente a finalità di sicurezza della circolazione ferroviaria, materia riconducibile alla legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lettera h).

 

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

 

Attribuzione di poteri normativi

L’art. 31 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto in esame, determini le tariffe relative ai costi sostenuti dagli organismi notificati per le attività di controllo ad essi affidate.

 

Coordinamento con la normativa vigente

 

L’art. 36 dispone espressamente l’abrogazione delle norme destinate ad essere sostituite dal decreto in esame.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Trasporti

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