Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Atto del Governo n. 216 - Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante "Riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV" - cointestato Senato-Camera
Riferimenti:
SCH.DEC 216/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 199
Data: 08/06/2010
Descrittori:
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO     
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni

           

 

 

 

 

 

 

 

I princcosti

 

XVI legislatura

 

 

 

Atto del Governo n. 216

Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante "Riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV"

 

 

                                                     

giugno 2010                                     

 

Servizio studi del Senato

Schede di lettura

n. 220

                                                                       

Servizio studi della Camera

Atti del Governo

n. 199

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I dossier dei Servizi studi del Senato e della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato e la Camera declinano ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 

 

 

 

 

 

XVI legislatura

 

 

 

Atto del Governo n. 216

Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante "Riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV"

 

 

 

 

 

 

giugno 2010

 

Servizio studi del Senato

Schede di lettura

n. 220

 

 

 

Servizio studi della Camera

Atti del Governo

n. 199

 

 

 

 

Classificazione Teseo: Enti pubblici. Trasporti aerei. Decreti del Presidente della Repubblica.


Avvertenza

 

 

 

Il presente dossier è stato redatto in collaborazione tra i servizi studi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e presenta una scheda di lettura dell’Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 216, nonché un testo a fronte del vigente regolamento dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV, con le modifiche proposte.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 maggio 2010, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Riordino dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV» (n. 216).

Lo schema di decreto è stato deferito – d’intesa con il Presidente della Camera dei deputati – alla Commissione parlamentare per la semplificazione, che esprimerà il parere entro il 24 giugno 2010.

 

 


I N D I C E

 

 

 

1.        Presupposti normativi9

2.        Contenuto.. 9

3.        Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione  13

Testo a fronte tra il  decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66  e l' atto  del governo n. 216 recante. 15

 



1.  Presupposti normativi

 

Lo schema di regolamento in esame viene adottato sulla base delle previsioni recate dall’art. 26, comma 1, del decreto legge n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, il quale ha previsto un intervento di riordino, trasformazione e soppressione di enti e organismi  pubblici, finalizzato alla riduzione della spesa pubblica ed al miglioramento dell’efficienza  dei servizi, da attuarsi mediante emanazione di regolamenti di delegificazione (norma c.d. “taglia enti”). I relativi principi e criteri direttivi sono indicati nell’art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), espressamente richiamato dall’art. 26 sopra citato. Ai sensi del comma 635 dello stesso art. 2, gli schemi dei regolamenti vengono trasmessi per l'acquisizione del parere alla Commissione parlamentare per la semplificazione (istituita dall'articolo 14, comma 19, della legge n. 246/2005). Il termine per l’emanazione dei regolamenti è stato fissato dal citato art. 26 del D.L. n. 112 al 31 ottobre 2009.

 

2.  Contenuto

 

Come precisato nel preambolo dello schema, non è possibile prevedere la soppressione, la fusione o la trasformazione dell’Agenzia nazionale per la Sicurezza del volo  (ANSV), a causa delle importanti funzioni ad essa affidate, strettamente connesse alla sicurezza del trasporto aereo. Si è pertanto proceduto a modificare alcune parti del decreto istitutivo dell’Agenzia - decreto legislativo n. 66/1999 - al fine di introdurre una razionalizzazione degli organi ed un contenimento della spesa, secondo le indicazioni di cui al citato art. 2, comma 634 della legge n. 244/2007, con specifico riferimento alle lettere d) ed h). Tali lettere prevedono: la razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi (lettera d); la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento (lettera h).

Va ricordato che l’Agenzia, istituita con il citato d.gs. n. 66/1999, in attuazione della direttiva comunitaria 94/56/CE, assolve essenzialmente a compiti di investigazione, attivando e svolgendo inchieste tecniche relativamente ad incidenti ed inconvenienti occorsi ad aeromobili dell’aviazione civile, ed emanando, ove necessario, raccomandazioni di sicurezza. L’ente svolge altresì attività di studio e di indagine, al fine di favorire il miglioramento della sicurezza del volo.

 

L’articolo 1 precisa la delimitazione dell’oggetto del regolamento, volto al riordino strutturale dell’ANSV mediante razionalizzazione degli organi con la finalità di conseguire economie di impiego e di incrementare l’efficienza e la qualità dei servizi istituzionali.

 

L’articolo 2 interviene sugli organi dell’Agenzia, confermando l’assetto previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 66, ma riducendo il numero dei componenti del collegio e del collegio dei revisori dei conti.

Gli organi dell’ANSV risultano pertanto: il presidente, il collegio, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del collegio vengono ridotti da quattro a tre, mentre per il collegio dei revisori dei conti si prevede la riduzione dei membri supplenti da tre a uno, fermo restando il numero di tre membri effettivi. 

Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio. Va precisato che il testo vigente (art. 5, comma 1) non prevede la proposta del Presidente del Consiglio.

Per la nomina dei componenti del collegio, il comma 3 conferma le previsioni di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 66: decreto del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta uno del Ministro delle infrastrutture e trasporti, uno del Ministro dell’interno, uno del Ministro della giustizia. Peraltro, essendo ridotto da quattro a tre il numero dei membri, il Ministro delle infrastrutture e trasporti ha potere di nominare un solo componente, e non due come prevede la norma in vigore.

Il comma 4 reca la disposizione, già contenuta dal d.lgs. n. 66, che prevede il previo parere delle commissioni parlamentari competenti per la nomina del presidente e dei membri del collegio. Il comma 5 non innova le previsioni concernenti i membri del collegio dei revisori, che vengono nominati con decreto del Presidente del Consiglio e restano in carica cinque anni. Due componenti effettivi – fra i quali il presidente - e uno supplente sono scelti fra dirigenti designati dal Ministero dell’economia e finanze, un componente effettivo è designato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Il comma 6 riproduce il medesimo contenuto del vigente comma 6 dell’art. 5, prevedendo che il presidente e i membri del collegio sono scelti tra soggetti di chiara fama e indipendenza, di provata capacità tecnica e giuridico-amministrativa e di riconosciuta esperienza nel settore aeronautico, con particolare riferimento alla gestione di problematiche relative alla sicurezza del volo. Rimangono in carica cinque anni e possono essere confermati per una volta.

Il comma 7 prevede - analogamente al comma 8 dell’art. 5 in vigore – che gli emolumenti spettanti agli organi dell’Agenzia sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio, a valere sul bilancio dell’Agenzia.

 

L’articolo 3 elenca le competenze del presidente e del collegio. L’art. 6 del d.lgs. n. 66 con riferimento al presidente si limita a stabilire che ha la rappresentanza legale dell’ente e ne presiede il collegio. Il nuovo testo introdotto dall’articolo in esame, estende in modo rilevante le competenze del presidente. Il comma 1 precisa che, oltre a presiedere il collegio, il presidente sovrintende alla sua attività,convoca le riunioni e fissa l’ordine del giorno. Il comma 2 affida al presidente una serie di ulteriori funzioni:

-   sovrintendere al coordinamento dell’attività investigativa, designando l’investigatore e, in caso di inchieste condotte da stati stranieri, il rappresentante accreditato;

-   esercitare i poteri di delega di cui all’art. 9, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 66 (secondo il quale l’Agenzia può delegare lo svolgimento dell'inchiesta ai corrispondenti organismi degli altri Stati membri dell'Unione europea), e, ove si tratti di inchieste concernenti stati non appartenenti alla Ue, i poteri previsti dall’allegato 13, par, 5.1 e 5.1.1, della Convenzione sulla aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago del 7 dicembre 1944;

 

Si ricorda a tale proposito che l’Allegato 13 della Convenzione riguarda le inchieste sugli incidenti aeronautici. In particolare, il paragrafo 5.1 stabilisce che lo Stato in cui è avvenuto l’incidente svolge una inchiesta sulle circostanze dell’evento ed è responsabile sulla condotta di tale inchiesta; può comunque delegare in tutto op in parte lo svolgimento dell’inchiesta ad un altro Stato, secono accordi In tale ipotesi, lo Stato delegante deve utilizzare tutti i mezzi che possano facilitare l’inchiesta. Il paragrafo 5.1.1. reca una analoga previsione con riferimento agli incidenti gravi. 

 

-   accettare la delega da pare di uno stato straniero per lo svolgimento di un’inchiesta;

-   mantenere i rapporti con l’autorità giudiziaria;

-   concludere le convenzioni  di cui all’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 66. Tale norma prevede che l'Agenzia, anche sulla base di specifiche convenzioni, può avvalersi delle risorse in dotazione ad altri enti ed istituzioni civili e militari ed assicura la mutua assistenza, ove possibile gratuita, con i corrispondenti organismi degli Stati membri dell'Unione europea, ai quali può inoltre chiedere o concedere l'utilizzazione di impianti, attrezzature e strumenti per effettuare esami tecnici specialistici, nonché, in caso di inchieste afferenti incidenti di gravi proporzioni, di esperti cui affidare lavori specifici.

 

Il comma 3, con riferimento alle funzioni del collegio, riproduce il contenuto del vigente art. 6, comma 2, prevedendo che tale organo provvede:

-   a fissare le linee programmatiche e di indirizzo per lo svolgimento delle attività di inchiesta e degli altri compiti istituzionali dell'Agenzia;

-   a predisporre il rapporto informativo annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri e disporne la diffusione ai soggetti interessati;

-   a conferire incarichi di studio, di indagine e di consulenza tecnica e giuridica;

-   ad approvare i bilanci dell'Agenzia;

-   a deliberare le relazioni ed i rapporti predisposti dagli investigatori sulle inchieste svolte;

-   a deliberare i regolamenti concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento dell'Agenzia.

 

L’articolo 4 riguarda il direttore generale, figura non presente nell’attuale assetto, al quale si attribuiscono funzioni che l’art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 66 assegna attualmente al segretario generale. In particolare, il direttore generale viene scelto fra soggetti di provata capacità giuridico-amministrativa e di gestione del personale ed è nominato dal presidente, previa delibera del collegio.

Il direttore interviene senza diritto di volto alle riunioni del collegio, a cui propone l’adozione dei provvedimenti che ritiene necessari. Altre competenze attribuite al direttore riguardano: la cura dell’esecuzione delle delibere; la formulazione di proposte al presidente e al collegio; il coordinamento dell’attività degli uffici; l’adozione dei provvedimenti relativi al personale; l’esercizio dei poteri di spesa; la direzione e i controllo dell’attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri di sostituzione; lo svolgimento di attività organizzativa e di gestione del personale; l’esecuzione di compiti affidatigli dal collegio. Il trattamento giuridico ed economico del direttore generale viene stabilito con delibera del collegio, da sottoporre alla Presidenza del Consiglio, sentito i Ministro dell’economia, ed è regolamentato da un contratto di durata quinquennale.

 

L’articolo 5 disciplina lo stato giuridico del presidente e dei membri del collegio, riproducendo le previsioni di cui al vigente art. 7 del d.lgs. n. 66. Le uniche modifiche riguardano la soppressione dei riferimenti alla figura del segretario generale, in quanto non più prevista nel nuovo assetto. Peraltro, va rilevato che il direttore generale, che assolve secondo le nuove disposizioni anche le funzioni attualmente attribuite al segretario generale, non viene indicato fra i destinatari delle norme di cui all’art. 5 in esame.

In particolare, il comma 1 dispone che presidente e membri del collegio non possono essere amministratori o dipendenti, né avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza, nelle imprese del settore di competenza dell'Agenzia. Il comma 2 vieta a tali soggetti, nei tre anni successivi alla scadenza del mandato, di assumere incarichi come amministratori, dipendenti o consulenti di imprese pubbliche o private che svolgono attività nel settore dell'aviazione civile o dell'industria aeronautica. Il comma 3 vieta inoltre agli stessi di assumere durante il mandato incarichi che abbiano attinenza diretta o indiretta con l'attività dell'Agenzia. Il comma 4 prevede che il presidente, se dipendente di pubbliche amministrazioni, è collocato fuori ruolo per la durata del mandato. Il comma 5, infine, prevede che presidente e membri del collegio, nell’espletamento dei propri compiti, assumono i poteri attribuiti dall’art. 10 del d.lgs. n. 66 agli investigatori. 

 

L’articolo 6 detta le norme transitorie e finali, prevedendo al comma 1 che gli organi dell’Agenzia in carica alla data di entrata in vigore del regolamento sono confermati nelle funzioni fino all’insediamento dei nuovi organi,  e comunque non oltre il 27 luglio 2010. Il comma 2 dispone che le previsioni relative al limite di un solo rinnovo del mandato del presidente e del collegio, recate dall’art. 2, comma 6, non si applicano in sede di prima attuazione del regolamento. Il comma 3 prevede che l’Agenzia debba rimodulare la dotazione organica, con una riduzione di almeno un posto nelle qualifiche dirigenziali, al fine di perseguire il contenimento dei costi di cui all’art. 2, comma 634, della legge finanziaria 2008.

 

In proposito, va segnalato che con DPCM del 4 febbraio 2010, è stata adottata la nuova ripartizione della dotazione organica dell’Agenzia, che risulta ora la seguente: tre dirigenti; 12 funzionari per l’Area professionale operativa; 22 funzionari, 7 collaboratori e 2 operatori per l’area professionale tecnica, economica ed amministrativa.  

 

Il comma 4 precisa che tali modificazioni della dotazione organica vengono effettuate con deliberazione del collegio, su proposta del presidente, sentito il direttore generale, da sottoporre all’approvazione della Presidenza del Consiglio, sentito il Ministro dell’economia e finanze.

 

L’articolo 7 reca infine l’abrogazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 66/1999, che risultano sostituiti dallo schema di regolamento in esame.  

 

3.  Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

 

Con riferimento alle finalità di semplificazione, va segnalato che lo schema di regolamento modifica numerosi articoli del d.lgs. n. 66/1999, senza peraltro adottare la tecnica della novella. La disciplina relativa all’Agenzia, per le parti modificate dal regolamento, risulterà pertanto dettata da una fonte normativa autonoma e distinta rispetto a quella recata dagli articoli del citato d.lgs. n. 66/1999 che restano in vigore. 

 

 


Testo a fronte tra il  decreto legislativo 25 febbraio 1999,

n. 66  e l'atto   del governo n. 216 recante "Riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV"

 



 

D.lgs 25 febbraio 1999, n. 66

Atto del Governo n. 216

Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994

Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante "Riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV"

 

 

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

 

Il presente regolamento concerne il riordino strutturale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo attraverso la razionalizzazione degli organi deputati alle attività di indirizzo, amministrazione, gestione e controllo, al fine di conseguire generali economie d'impiego, nonché di incrementare l'efficienza e migliorare la qualità dei servizi istituzionali.

TITOLO I

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo

 

 

Articolo 1

Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

 

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, di seguito denominata Agenzia, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con compiti in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, dotata di personalità giuridica e autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, che opera con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto della normativa internazionale in materia. 

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Parlamento il rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia, relativamente al periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno precedente.

 

 

 

 

Articolo 2

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

a) «incidente»: un evento, associato all'impiego di un aeromobile, che si verifica fra il momento in cui una persona si imbarca con l'intento di compiere un volo e il momento in cui tutte le persone che si sono imbarcate con la stessa intenzione sbarcano e nel quale:

1) una persona riporti lesioni gravi o mortali, per il fatto di essere dentro l'aeromobile, o venire in contatto diretto con una parte qualsiasi dell'aeromobile, comprese parti staccatesi dall'aeromobile stesso, oppure essere direttamente esposta al getto dei reattori, fatta eccezione per i casi in cui le lesioni siano dovute a cause naturali, o siano procurate alla persona da sé medesima o da altre persone, oppure siano riportate da passeggeri clandestini nascosti fuori delle zone normalmente accessibili ai passeggeri e all'equipaggio; oppure,

2) l'aeromobile riporti un danno o un'avaria strutturale che comprometta la resistenza strutturale, le prestazioni o le caratteristiche di volo dell'aeromobile, e richieda generalmente una riparazione importante o la sostituzione dell'elemento danneggiato, fatta eccezione per i guasti o avarie al motore, quando il danno sia limitato al motore stesso, alla cappottatura o agli accessori, oppure per i danni limitati alle eliche, alle estremità alari, alle antenne, ai pneumatici, ai dispositivi di frenatura, alla carenatura, a piccole ammaccature o fori nel rivestimento dell'aeromobile; oppure,

3) l'aeromobile sia scomparso o completamente inaccessibile;

b) «lesione grave»: una lesione riportata da una persona in un incidente, che:

1) richieda una degenza ospedaliera di oltre 48 ore, con inizio entro sette giorni dalla data in cui è stata riportata; oppure,

2) comporti una frattura ossea (tranne le fratture semplici delle dita delle mani e dei piedi, o del naso); oppure,

3) comporti lacerazioni che provochino gravi emorragie o lesioni a nervi, muscoli o tendini; oppure,

4) comporti lesioni a qualsiasi organo interno; oppure,

5) comporti ustioni di secondo o terzo grado o estese su più del 5% della superficie corporea; oppure,

6) comporti un'esposizione accertata a sostanze infettive o a radiazioni nocive;

c) «lesione mortale»: una lesione riportata da una persona in un incidente che abbia come conseguenza la morte entro trenta giorni dalla data dell'incidente;

d) «cause»: le azioni, le omissioni, gli eventi, le condizioni, o una combinazione di tali fattori, che possono aver dato luogo all'incidente o all'inconveniente;

e) «inchiesta»: un insieme di operazioni svolte ai fini della prevenzione degli incidenti ed inconvenienti, che comprende la raccolta e l'analisi di dati, l'elaborazione di conclusioni, la determinazione delle cause e la formulazione di raccomandazioni in materia di sicurezza;

f) «investigatore incaricato»: una persona preposta, sulla base delle sue qualificazioni, all'organizzazione, allo svolgimento e al controllo di un'inchiesta;

g) «registratore di volo»: qualsiasi tipo di registratore installato a bordo di un aeromobile per agevolare l'inchiesta sull'incidente o sull'inconveniente;

h) «impresa»: qualsiasi persona fisica o giuridica, con o senza fini di lucro o qualsiasi organismo ufficiale, dotato di personalità giuridica o meno;

i) «esercente»: la persona, l'organismo o l'impresa che gestisce o intende gestire uno o più aeromobili;

l) «inconveniente»: un evento, diverso dall'incidente, associato all'impiego di un aeromobile, che pregiudichi o possa pregiudicare la sicurezza delle operazioni;

m) «inconveniente grave»: un inconveniente le cui circostanze rivelino che è stato sfiorato l'incidente. Gli eventi indicati, a puro titolo esemplificativo, nel seguente elenco costituiscono tipici casi di inconveniente grave:

1) mancata collisione che abbia richiesto una manovra di scampo per evitare una collisione o una situazione di pericolo;

2) volo controllato fin quasi all'urto contro il terreno, evitato di misura;

3) decollo interrotto su pista chiusa o occupata, oppure decollo da una tale pista con separazione marginale dagli ostacoli;

4) atterraggio o tentativo di atterraggio su pista chiusa o occupata;

5) grave insufficienza nel raggiungimento delle prestazioni previste durante il decollo o la salita iniziale;

6) tutti i casi di incendio e presenza di fumo nella cabina passeggeri o nel vano bagagli o d'incendio al motore, anche se spenti mediante agenti estinguenti;

7) qualsiasi evento che abbia richiesto l'uso di ossigeno di emergenza da parte dell'equipaggio;

8) avaria strutturale dell'aeromobile o disintegrazione del motore non classificata come incidente;

9) mal funzionamento multiplo di uno o più sistemi di bordo che ne comprometta gravemente l'operatività;

10) qualsiasi caso di inabilità fisica dell'equipaggio in volo;

11) qualsiasi circostanza relativa al carburante che richieda la dichiarazione di emergenza da parte del pilota;

12) inconvenienti in sede di decollo o atterraggio, quali atterraggio prima della soglia di pista o dopo la fine pista o sconfinamento laterale;

13) avaria ai sistemi, fenomeni meteorologici, operazioni oltre i limiti dell'inviluppo di volo approvato o altri eventi che possono aver causato difficoltà nel controllo dell'aeromobile;

14) avaria di più di un impianto a ridondanza obbligatorio per la condotta del volo e la navigazione;

n) «raccomandazione di sicurezza»: una proposta dell'Agenzia formulata sulla base dei dati emersi dall'inchiesta, ai fini della prevenzione di incidenti ed inconvenienti.

 

Articolo 3

Compiti e finalità

 

1. L'Agenzia, fatte salve le competenze del Ministero della difesa in merito agli aeromobili di Stato, conduce le inchieste tecniche di cui all'articolo 826 del codice della navigazione, così come sostituito dall'articolo 17, comma 1, del presente decreto, con il solo obiettivo di prevenire incidenti e inconvenienti, escludendo ogni valutazione di colpa e responsabilità.

2. L'Agenzia compie attività di studio e di indagine, formulando raccomandazioni e proposte dirette a garantire la sicurezza della navigazione aerea e a prevenire incidenti e inconvenienti aeronautici.

3. L'Agenzia provvede, in particolare, a:

a) proporre alle autorità aeronautiche competenti l'emanazione di provvedimenti diretti a salvaguardare e migliorare la sicurezza del volo;

b) collaborare, ove richiesto, con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di inchieste correlate a fatti aeronautici;

c) assicurare i rapporti con enti, istituzioni ed operatori aeronautici nazionali ed esteri;

d) consentire, in regime di reciprocità, la partecipazione di rappresentanti dello Stato in cui è immatricolato un aeromobile interessato da incidente o inconveniente grave alla relativa indagine tecnica;

e) monitorare, ai fini della prevenzione, gli indicatori significativi emersi nel corso delle investigazioni;

f) monitorare gli incidenti occorsi ad apparecchi per il volo da diporto e sportivo. 

 

Articolo 4.

Organi dell'Agenzia[1]

Articolo 2

Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il presidente;

b) il collegio, composto da quattro membri;

c) il segretario generale;

d) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e tre supplenti.

 

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il presidente;

b) il collegio, composto da tre membri;

 

c) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e un supplente.

 

 

 

Articolo  5

Nomine[2]

 

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

 

2. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. I membri del collegio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, due del Ministro dei trasporti e della navigazione, uno del Ministro dell'interno e uno del Ministro di grazia e giustizia.

3. I membri del collegio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, uno del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministro dell'interno e uno del Ministro di grazia e giustizia.

3. Il presidente e i membri del collegio sono nominati previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

4. Identico

4. Il segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione.

 

5. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e rimangono in carica cinque anni. Due componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti sono scelti tra dirigenti designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; un componente effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

5. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e rimangono in carica cinque anni. Due componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e un supplente sono scelti tra dirigenti designati dal Ministro dell'economia e delle finanze; un componente effettivo è designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Il presidente e i membri del collegio sono scelti tra soggetti di chiara fama e indipendenza, di provata capacità tecnica e giuridico-amministrativa e di riconosciuta esperienza nel settore aeronautico, con particolare riferimento alla gestione di problematiche relative alla sicurezza del volo, rimangono in carica cinque anni e possono essere confermati per una volta.

6. Identico

7. Il segretario generale è individuato tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza, almeno quinquennale, di tipo scientifico, professionale o dirigenziale nel settore aeronautico; rimane in carica per la durata del mandato del collegio e può essere confermato per una volta.

 

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, sono stabiliti, a valere sul bilancio dell'Agenzia, gli emolumenti spettanti agli organi dell'Agenzia.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, a valere sul bilancio dell'Agenzia, gli emolumenti spettanti agli organi dell'Agenzia.

Articolo 6 

Competenze degli organi dell'Agenzia[3].

Articolo 3   

Competenze degli organi dell'Agenzia

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e presiede il collegio.

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, sovrintende alla sua attività, convoca e presiede le riunioni del collegio, fissandone l'ordine del giorno.

 

2.      Il presidente inoltre:

a) sovrintende al coordinamento dell'attività investigativa, designa l'investigatore incaricato e, nel caso di inchieste tecniche condotte da Stati stranieri, il rappresentante accreditato;

b) esercita i poteri di delega previsti dall'articolo 9, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66,nonché, sentita l'amministrazione vigilante qualora si tratti di Stati non appartenenti all'Unione europea, dalle previsioni 5.1 e 5.1.1 dell'allegato 13 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561;

c) può accettare la delega da parte di uno Stato straniero allo svolgimento di una inchiesta tecnica;

d) mantiene i rapporti con l'autorità giudiziaria e con le altre autorità nazionali e straniere;

e) conclude le convenzioni previste dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66.

2. Il collegio provvede, in particolare a:

a) fissare le linee programmatiche e di indirizzo per lo svolgimento delle attività di inchiesta e degli altri compiti istituzionali dell'Agenzia;

b) predisporre il rapporto informativo annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri e disporne la diffusione ai soggetti interessati;

c) conferire incarichi di studio, di indagine e di consulenza tecnica e giuridica;

d) approvare i bilanci dell'Agenzia;

e) deliberare le relazioni ed i rapporti predisposti dagli investigatori sulle inchieste svolte;

f) deliberare i regolamenti concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento dell'Agenzia.

3. Identico

3. Il segretario generale interviene alle riunioni del collegio dell'Agenzia, al quale propone l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari. Conformemente alle direttive del collegio, cura l'esecuzione delle delibere, sovrintende all'attività della struttura, assicura il coordinamento operativo tra gli investigatori incaricati, nonché l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo, provvede all'assegnazione delle inchieste ed esegue i compiti specifici stabiliti dal collegio.

 

 

Articolo 4

Direttore generale dell'Agenzia

 

1.   Il direttore generale è scelto tra soggetti di provata capacità giuridico-amministrativa e di gestione del personale ed è nominato dal presidente, previa delibera del collegio.

2.   II direttore generale è a capo degli uffici dell'Agenzia ed interviene, senza diritto di voto, alle riunioni del collegio, al quale propone l'adozione dei provvedimenti che ritenga necessari.

3.   Il direttore generale, inoltre:

a)  conformemente alle direttive del collegio, cura l'esecuzione delle delibere;

b)  formula proposte ed esprime pareri ai presidente e al collegio;

c) coordina l'attività degli uffici e adotta i provvedimenti relativi al personale;

d)  esercita i poteri di spesa secondo le direttive del collegio;

e)   dirige, controlla e coordina l'attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere di sostituzione in caso di inerzia;

f)    fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), svolge attività di organizzazione e. di gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

g)  esegue compiti specifici stabiliti dal collegio.

4.    Il trattamento giuridico e economico del direttore generale è disciplinato con delibera del Collegio da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed è regolamentato con contratto di diritto privato di durata quinquennale.

Articolo 7

Stato giuridico[4]

Articolo 5

Stato giuridico

1. A pena di decadenza, il presidente, i membri del collegio ed il segretario generale non possono essere amministratori o dipendenti, né avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza, nelle imprese del settore di competenza dell'Agenzia.

1. A pena di decadenza, il presidente e i membri del collegio non possono essere amministratori o dipendenti, né avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza, nelle imprese del settore di competenza dell'Agenzia.

2. Il presidente, i membri del collegio e il segretario generale non possono assumere, nei tre anni successivi alla scadenza del mandato, incarichi come amministratori, dipendenti o consulenti di imprese pubbliche o private che svolgono attività nel settore dell'aviazione civile o dell'industria aeronautica.

2. Il presidente e i membri del collegio non possono assumere, nei tre anni successivi alla scadenza del mandato, incarichi come amministratori, dipendenti o consulenti di imprese pubbliche o private che svolgono attività nel settore dell'aviazione civile o dell'industria aeronautica.

3. Il presidente, i membri del collegio e il segretario generale non possono ricoprire, nel corso del mandato, incarichi di perito o di consulente in procedimenti giudiziari civili o penali che abbiano attinenza diretta o indiretta con l'attività dell'Agenzia.

3. Il presidente e i membri del collegio non possono ricoprire, nel corso del mandato, incarichi di perito o di consulente in procedimenti giudiziari civili o penali che abbiano attinenza diretta o indiretta con l'attività dell'Agenzia.

4. Il presidente e il segretario generale, se dipendenti di pubbliche amministrazioni, sono collocati fuori ruolo per il periodo di durata del mandato.

4. Il presidente, se dipendente di pubbliche amministrazioni, è collocato fuori ruolo per il periodo di durata del mandato.

5. Il presidente e i membri del collegio, nell'espletamento delle proprie funzioni, assumono i poteri di cui all'articolo 10, attribuiti agli investigatori.

5. Il presidente e i membri del collegio, nell'espletamento delle proprie funzioni, assumono i poteri di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66,     attribuiti agli investigatori.

Articolo 8

Personale

 

1. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Agenzia, nel limite massimo di cinquantacinque unità, secondo la ripartizione indicata nella tabella organica allegata al presente decreto. In relazione alle effettive esigenze di funzionamento dell'Agenzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare modifiche alla ripartizione organica stabilita dal presente decreto[5].

 

 

 

 

 

2. Per il reclutamento del personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

3. Il personale di qualifica dirigenziale è selezionato, nel rispetto della normativa vigente in materia, tra persone che abbiano maturato un'esperienza almeno quinquennale di tipo scientifico, professionale o dirigenziale nel settore aeronautico. Il personale destinato ai compiti investigativi è selezionato tra persone che abbiano maturato una consolidata esperienza tecnica nel campo della sicurezza del volo e delle investigazioni sugli incidenti aerei e può essere assunto anche con contratto a tempo determinato; ove dipendente da una pubblica amministrazione, è collocato in aspettativa senza assegni.

 

4. In sede di prima applicazione del presente decreto, la dotazione organica dell'Agenzia è coperta, a seguito di procedura selettiva, con personale avente comprovata capacità e competenza, proveniente dai ruoli della pubblica amministrazione in possesso di qualifica corrispondente; per le qualifiche dei ruoli tecnici verrà data priorità al personale dipendente dall'amministrazione dei trasporti. Le unità destinate ai compiti investigativi possono altresì essere individuate al di fuori della pubblica amministrazione, con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

 

5. Al personale dell'Agenzia è attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per le corrispondenti qualifiche dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.

 

6. Al personale proveniente da altra pubblica amministrazione si applica, ai fini del trattamento previdenziale, il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993,n. 104. Il rimanente personale è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed ha diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile.

 

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative ai dipendenti pubblici di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni.

 

8. L'Agenzia può avvalersi, per la formazione e l'aggiornamento del personale investigativo, dell'Istituto superiore per la sicurezza del volo dell'Aeronautica militare, nonché di analoghe e qualificate strutture nazionali ed estere.

 

Articolo 9

Poteri dell'Agenzia

 

1. L'Agenzia, tramite gli investigatori incaricati, nelle inchieste di propria competenza, acquisisce informazioni effettuando accertamenti, verifiche e sopralluoghi presso soggetti pubblici e privati la cui attività direttamente o indirettamente interessi la sicurezza del volo.

2. Le pubbliche amministrazioni, gli enti di diritto pubblico e privato e gli altri soggetti operanti nel settore dell'aviazione civile e dell'industria aeronautica, hanno l'obbligo di fornire all'Agenzia tutte le informazioni e la documentazione di cui dispongono in relazione agli eventi oggetto di inchiesta.

3. L'Agenzia attiva ogni procedura diretta a garantire la collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze, con l'autorità giudiziaria e con le altre autorità interessate, al fine di assicurare lo svolgimento dell'inchiesta tecnica secondo le modalità di cui all'articolo 10.

4. L'Agenzia, anche sulla base di specifiche convenzioni:

a) si avvale delle risorse in dotazione ad altri enti ed istituzioni civili e militari e, in particolare, dei laboratori degli istituti del Consiglio nazionale delle ricerche, delle università e di altri enti pubblici di ricerca;

b) assicura la mutua assistenza, ove possibile gratuita, con i corrispondenti organismi degli Stati membri dell'Unione europea, ai quali può inoltre chiedere o concedere l'utilizzazione di impianti, attrezzature e strumenti per effettuare esami tecnici specialistici, nonché, in caso di inchieste afferenti incidenti di gravi proporzioni, di esperti cui affidare lavori specifici;

c) può delegare lo svolgimento dell'inchiesta ai corrispondenti organismi degli altri Stati membri dell'Unione europea.

 

Articolo 10

Compiti degli investigatori incaricati

 

1. Gli investigatori incaricati dall'Agenzia hanno l'obbligo di segretezza su ogni informazione relativa alle inchieste e svolgono il proprio incarico nei termini e secondo le modalità stabilite dall'Agenzia.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 348 del codice di procedura penale, gli investigatori incaricati dall'Agenzia, sentito il pubblico ministero, al fine di svolgere l'inchiesta di propria competenza, possono:

a) accedere al luogo dell'incidente o dell'inconveniente, nonché agli aeromobili civili coinvolti, al loro contenuto e ai loro relitti per il rilevamento degli indizi e per dare disposizioni in ordine alla raccolta, all'esame e alla conservazione dei reperti e di ogni altro elemento necessario all'inchiesta;

b) avere accesso immediato ai registratori di volo e a qualsiasi altra registrazione attinente l'aeromobile coinvolto nell'incidente o nell'inconveniente;

c) effettuare e richiedere accertamenti e analisi su persone e cose che hanno attinenza diretta o indiretta con gli eventi indagati, ovvero partecipare a quelli richiesti da terzi anche acquisendo la relativa documentazione;

d) procedere all'audizione delle persone informate sui fatti;

e) accedere a qualsiasi informazione utile in possesso del proprietario, dell'esercente, del costruttore dell'aeromobile, degli enti preposti all'aviazione civile e del gestore dell'aeroporto interessato.

 

Articolo 11

Divieto di divulgazione

 

1. Gli atti e i documenti afferenti le inchieste, nonché il contenuto delle relazioni e dei rapporti non ancora completati dall'Agenzia sono esclusi dal diritto di accesso di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e su di essi deve essere osservato il segreto di ufficio ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, come modificato dall'articolo 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

Articolo 12

Relazioni e rapporti d'inchiesta

 

1. Per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente, l'Agenzia redige una relazione che contiene anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. La relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, al Ministero dei trasporti e della navigazione, all'Ente nazionale per l'aviazione civile, alla Commissione europea ed all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO). La relazione è trasmessa, entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine, ai soggetti che dalle conclusioni in essa contenute possano trarre un vantaggio ai fini della sicurezza e nel medesimo termine è messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, nelle forme stabilite dall'Agenzia. 

2. Per ciascuna inchiesta relativa ad un inconveniente, l'Agenzia redige un rapporto contenente eventuali raccomandazioni di sicurezza. Il rapporto è trasmesso al Ministero dei trasporti e della navigazione, all'Ente nazionale per l'aviazione civile, alla Commissione europea ed ai soggetti che dalle relative conclusioni possano trarre un vantaggio ai fini della sicurezza.

3. Nella relazione di cui al comma 1 è salvaguardato il diritto alla riservatezza delle persone coinvolte nell'evento e di quelle che hanno fornito informazioni nel corso dell'indagine. Nei rapporti di cui al comma 2 è altresì salvaguardato l'anonimato delle persone coinvolte nell'evento.

4. Le relazioni e i rapporti d'inchiesta e le raccomandazioni di sicurezza non riguardano in alcun caso la determinazione di colpe e responsabilità.

 

Articolo 13

Attuazione delle raccomandazioni

 

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione adotta le misure necessarie a garantire che le raccomandazioni di sicurezza siano debitamente prese in considerazione.

 

 

 

Articolo 14

Controllo della Corte dei Conti e patrocinio dell'Avvocatura dello Stato

 

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia, con le modalità stabilite dall'articolo 12 della   legge 21 marzo 1958, n. 259.

2. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

 

Articolo 15

Disposizioni finanziarie e contabili

 

1. Le spese di istituzione e di funzionamento dell'Agenzia, valutate in lire 7 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998, sono poste a carico dell'unità previsionale di base 2.1.2.8 - Organismo per la sicurezza del volo - capitolo 1179 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il detto anno e per gli esercizi successivi.

2. Per l'amministrazione e la contabilità dell'Agenzia si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 . I bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi sono trasmessi alla amministrazione vigilante.

3. L'Agenzia è sottoposta alle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 , e successive modificazioni ed integrazioni, ed è inserita nella tabella A allegata alla stessa legge.

4. Si applicano gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Articolo 16

Norma finale

 

1. Entro sei mesi dall'insediamento del collegio è definito l'assetto organizzativo dell'Agenzia e ad essa sono trasferite le funzioni inerenti le inchieste sui sinistri aeronautici attribuite al Dipartimento per l'aviazione civile dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250. La dotazione organica del Dipartimento dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e della navigazione è conseguentemente rideterminata, entro due mesi dal trasferimento delle funzioni all'Agenzia, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. In attesa dell'acquisizione di una sede propria, e comunque non oltre un anno dall'insediamento del collegio, l'Agenzia utilizza, quale sede, le strutture messe a disposizione dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

 

Il Titolo II del D.lgsl. 66/1999 apporta modifiche al Codice della navigazione (vedi il Titolo VIII, libro I, parte II), inoltre abroga l'articolo 833 dello stesso codice della navigazione e gli articoli dal 273 al 278-ter del regolamento per la navigazione aerea, approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356.

 

 

Articolo 6

Disposizioni transitorie e finali

 

1.  Gli organi dell'Agenzia in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermati nelle funzioni fino all'insediamento dei nuovi organi e, comunque, non oltre il 27 luglio 2010, data di effettiva conclusione dell'attuale mandato del collegio.

2. In sede di prima attuazione del presente regolamento, non si applica quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, in merito al limite massimo dei due mandati del presidente e dei membri del collegio

3.    In attuazione del presente decreto, l'Agenzia provvede alla rimodulazione della dotazione organica, con la previsione della riduzionedi almeno un posto nelle qualifiche dirigenziali, in modo da assicurare il contenimento delle spese, come previsto dall'articolo 2, comma 634, lettera h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4.    Le modificazioni alla ripartizione della dotazione organica sono effettuate con deliberazione del collegio dell'Agenzia, su proposta del presidente sentito il direttore generale, da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Articolo 7

Abrogazioni

 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, primo comma, secondo periodo, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66.

 



 

 

 



[1] L'articolo 4  risulta abrogato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1 del presente schema di DPR.

[2] L'articolo 5  risulta abrogato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1 del presente schema di DPR.

[3] L'articolo 6 risulta abrogato, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1 del presente schema di DPR.

[4] L'articolo 7 risulta abrogato, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1 del presente schema di DPR.

[5] Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 8 risulta abrogato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1 del presente schema di DPR.