Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento trasporti | ||||
Titolo: | Disposizioni in favore dei superstiti e dei familiari delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29/06/2009 A.C. 3007-3171-3198-A Elementi per l'esame in Assemblea | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 289 Progressivo: 1 | ||||
Data: | 31/05/2010 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni |
31 maggio 2010 |
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n. 289/1 |
Disposizioni in favore dei superstiti e dei familiari delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29/6/2009A.C. 3007-3171-3198-AElementi per l’esame in Assemblea |
Numero del progetto di legge |
A.C. 3007-3171-3198-A |
Titolo |
Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio |
Commissione competente |
IX Trasporti |
Data di approvazione in Commissione |
27 maggio 2010 |
La proposta di legge in esame costituisce il testo unificato di tre proposte di legge, esaminate in sede referente dalla Commissione trasporti: A.C. 3007 Bergamini; A.C. 3171 Velo ed altri e A.C. 3198 Poli ed altri, dirette a sostenere i superstiti e le famiglie delle vittime del disastro ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio la notte del 29 giugno 2009.
L’articolo 1, comma 1, assegna al Commissario delegato, di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800/2009,[1] la somma di 10 milioni di euro per il 2010 da destinare a speciali elargizioni in favore:
§ delle famiglie delle vittime del disastro;
§ di coloro che hanno riportato lesioni gravi e gravissime a causa del disastro.
Il comma 2 prevede che sia il Sindaco di Viareggio, d’intesa con il Commissario delegato, a individuare i beneficiari delle elargizioni, determinando la somma spettante a ciascuno di essi. In ogni caso l’elargizione in favore delle famiglie delle vittime non può essere inferiore a 200.000 euro, anche in relazione allo stato di effettiva necessità. Le elargizioni spettanti a coloro che hanno riportato lesioni gravi o gravissime sono determinate in proporzione alla gravità della lesione subita e tenuto conto dello stato di effettiva necessità. L’importo complessivo delle elargizioni non può superare l’autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
Il comma 3 individua i soggetti che hanno diritto alle elargizioni in favore dei famigliari delle vittime e il loro ordine:
a) coniuge[2] supersite e figli a carico;
b) figli, in mancanza del coniuge supersite o in presenza di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione, con sentenza passata in giudicato;
c) genitori;
d) fratelli e sorelle conviventi e a carico;
e) conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti il disastro;
f) convivente more uxorio.
I provvedimenti di elargizione sono adottati dal Commissario delegato, in conformità con l’atto di individuazione dei beneficiari e di determinazione degli importi, adottato dal Sindaco di Viareggio (comma 4).
Il comma 5 dell’articolo 1 precisa che le elargizioni in questione sono esenti da ogni imposta e tassa e sono da considerare aggiuntive rispetto a qualsiasi altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto, a qualsiasi titolo, secondo la normativa italiana (si pensi in particolare ai procedimenti finalizzati al risarcimento del danno).
L’articolo 2 provvede alla copertura dell’onere recato dall’articolo 1, quantificato in 10 milioni di euro per il 2010, prevedendo che ad esso si faccia fronte attraverso corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, determinato in 156,3 milioni di euro per il 2010, dalla tabella C, allegata alla legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010).
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L’esame dei provvedimenti in oggetto è stato avviato dalla Commissione IX (Trasporti) in sede
referente il 10 febbraio 2010. L’11 marzo 2010 è stato adottato il testo
unificato, predisposto dal Comitato ristretto, sul quale è stato espresso il
parere delle Commissioni in sede consultiva. Nella seduta del 27 maggio 2010
Nella redazione del testo unificato il Comitato ristretto ha privilegiato l'esigenza di riconoscere come prioritari gli obiettivi dell'efficacia e della tempestività dell'intervento e per questo motivo ha rinunciato ad interventi, come il finanziamento di iniziative di commemorazione proposte dal Comitato istituzionale o l'istituzione di un Centro studi, che rischiavano di rendere più complesso il testo del provvedimento e di allungarne i tempi di approvazione. Ha inoltre rinunciato a intervenire sulle procedure di ricostruzione, per destinare le risorse finanziarie alle famiglie delle vittime e ai feriti gravi.
In relazione all'individuazione delle modalità e delle competenze in materia di erogazione delle elargizioni, il Comitato ha deliberato di coinvolgere direttamente gli enti territoriali competenti, in particolare la regione e il comune di Viareggio, riconoscendo inoltre il ruolo specifico attribuito dalla ordinanza n. 3800/2009 al Presidente della giunta regionale della Toscana, in qualità di Commissario delegato a fronteggiare la situazione di emergenza.
Relativamente all'individuazione dei familiari delle vittime, il Comitato ha deciso di tenere conto dello stato di fatto, attribuendo rilevanza a situazioni di convivenza e di dipendenza economica dalla vittima del disastro. Per questo motivo sono stati esclusi soggetti per i quali la condizione di comunanza di vita aveva cessato di esistere, come l'ex coniuge, mentre sono stati compresi tra i familiari delle vittime anche i conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento e il convivente more uxorio.
Si segnala che nella seduta del 30 marzo 2010 era stato approvato un emendamento al testo unificato che prevedeva un ulteriore stanziamento di 10 milioni di euro da destinare alla ricostruzione e ad iniziative proposte dal Comitato istituzionale per la ricostruzione, ma successivamente tale previsione è stata soppressa, in seguito al parere espresso dalla Commissione V (Bilancio) (si veda oltre).
Per quanto riguarda l’esame in sede consultiva,
Il parere contiene inoltre un’osservazione con la quale
Infine
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sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: TR0172B.doc
[1] Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, il Presidente della giunta regionale della Toscana è stato nominato Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio.
[2] E’ escluso il coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il coniuge cui sia stata addebitata la separazione, con sentenza passata in giudicato.