Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento trasporti | ||||
Titolo: | Disposizioni in favore dei superstiti e dei familiari delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29/06/2009 AA.CC. 3007, 3171 e 3198 Elementi per l'istruttoria legislativa - seconda edizione | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 289 | ||||
Data: | 02/03/2010 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni |
2 marzo 2010 |
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n. 289/0 - Seconda edizione |
Disposizioni in favore dei superstiti e dei familiari delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29/6/2009AA.CC. 3007, 3171 e 3198Elementi per l’istruttoria legislativa |
Numero del progetto di legge |
3007 |
Titolo |
Disposizioni in favore dei superstiti e dei familiari delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009 |
Iniziativa |
parlamentare |
Iter al Senato |
no |
Numero di articoli |
2 |
Date: |
|
presentazione alla Camera |
30 novembre 2009 |
assegnazione |
27 gennaio 2010 |
Commissione competente |
IX Trasporti |
Sede |
referente |
Pareri previsti |
I Affari Costituzionali, V Bilancio e VI Finanze (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) |
Numero del progetto di legge |
3171 |
Titolo |
Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009 e per il finanziamento dei lavori di ricostruzione, nonché istituzione del Centro studi permanente sulla sicurezza del traffico ferroviario di Viareggio |
Iniziativa |
parlamentare |
Iter al Senato |
no |
Numero di articoli |
4 |
Date: |
|
presentazione alla Camera |
2 febbraio 2010 |
assegnazione |
8 febbraio 2010 |
Commissione competente |
IX Trasporti |
Sede |
referente |
Pareri previsti |
I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, VI Finanze (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII Ambiente e Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Numero del progetto di legge |
3198 |
Titolo |
Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009 e per il finanziamento dei lavori di ricostruzione |
Iniziativa |
parlamentare |
Iter al Senato |
no |
Numero di articoli |
2 |
Date: |
|
presentazione alla Camera |
10 febbraio 2010 |
assegnazione |
18 febbraio 2010 |
Commissione competente |
IX Trasporti |
Sede |
referente |
Pareri previsti |
I Affari Costituzionali, V Bilancio, VI Finanze (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e VIII Ambiente |
Le presenti proposte di legge sono volte a sostenere i superstiti (limitatamente alle pdl 3007 e 3198) e le famiglie delle vittime del disastro ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio la notte del 29 giugno 2009.
Un’iniziativa analoga è già stata assunta in
occasione del disastro aereo di Linate nell'ottobre
A tal proposito si evidenzia che in base alla legge n. 33 del 2003 il prefetto di Milano provvede ad “un’equa elargizione (…) tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità”, “sentito il parere del Comitato – “8 ottobre per non dimenticare” - costituito dai familiari delle vittime”. Inoltre la somma stanziata è anche destinata al “finanziamento di altre iniziative proposte dal Comitato stesso”.
Si ricordano inoltre la legge n. 436/1999, che ha previsto disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona, e la legge n. 497/1999, relativa alla corresponsione di indennizzi relativi all’incidente della funivia del Cermis.
Il progetto di legge A.C. 3007prevede, all’articolo 1, comma 1, l’assegnazione di 5 milioni di euro al prefetto di Lucca da destinare a speciali elargizioni a favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio e di coloro che ne hanno riportato lesioni.
Il comma 2 dell’articolo 1 precisa che le elargizioni in questione sono esenti da ogni imposta e tassa e sono da considerare aggiuntive rispetto a qualsiasi altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto, a qualsiasi titolo, secondo la normativa italiana (si pensi in primo luogo ai procedimenti finalizzati al risarcimento del danno).
Si prevede inoltre, al comma 3 dell’articolo 1, che spetta allo stesso prefetto sia l’individuazione dei beneficiari delle speciali elargizioni, che l’attribuzione delle relative somme, secondo una ripartizione proporzionata ai danni causati a persone e a cose.
L’articolo 2 provvede alla copertura dell’onere recato dall’articolo 1, quantificato in 5 milioni di euro per il 2009, prevedendo che ad esso si faccia fronte attraverso corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Si osserva che l’onere dall’articolo 2 andrebbe riformulato con riferimento all’anno 2010.
La copertura dell’onere fa riferimento all’accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del Fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del MEF relativo al bilancio triennale 2009-2011. Essa pertanto andrebbe riformulata facendo riferimento al bilancio triennale 2010-2012, nonché alla disciplina contabile della riclassificazione per missioni e programmi.
Si segnala peraltro che, ai sensi della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009), l’accantonamento per l’anno 2010 relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Fondo speciale di parte corrente iscritto presso il MEF risulta privo di disponibilità.
Il progetto di legge A.C. 3171 prevede l’assegnazione al Commissario straordinario per gli interventi urgenti conseguenti al disastro ferroviario di Viareggio[1] della somma di 30 milioni di euro. Tale importo è destinato come segue (comma 1):
a) 20 milioni di euro per un’equa elargizione in favore dei componenti le famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio;
b) 10 milioni di euro per la ricostruzione e per il finanziamento di iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione[2]. Tale importo integra i 15 milioni di euro, a carico del Fondo della protezione civile, stanziati dall’articolo 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3800 del 6 agosto 2009 per la realizzazione degli interventi previsti nell’ordinanza stessa.
Il comma 2 precisa che l’elargizione in favore dei famigliari delle vittime spetta anche ai soggetti diversi dai parenti, dagli affini e dal coniuge della vittima, se tali soggetti risultano conviventi a carico della vittima stessa negli ultimi tre anni precedenti il disastro ferroviario e ai conviventi more uxorio (in quest’ultimo caso non si richiede che fossero a carico della vittima, né una durata minima della convivenza).
I soggetti di cui al comma 2, ai fini dell’elargizione, sono collocati dopo quelli indicati dall’articolo 6 della legge n. 466/1980[3], ovvero:
1) coniuge superstite e figli se a carico;
2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
3) genitori;
4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.
I provvedimenti relativi alle elargizioni e ai finanziamenti sono adottati dal Commissario straordinario, sentito il parere del Comitato istituzionale (comma 3).
Il comma 4 precisa che le elargizioni ed i finanziamenti in questione sono esenti da ogni imposta e tassa, e che comunque le elargizioni sono da considerare aggiuntive rispetto a qualsiasi altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto, a qualsiasi titolo, secondo la normativa vigente.
L’articolo 2 prevede l’istituzione del Centro studi permanente sulla sicurezza del traffico ferroviario, per la promozione di attività di confronto, approfondimento e verifica della normativa in materia di sicurezza, anche proponendo modifiche della stessa. Il Centro ha sede in Viareggio.
Per la definizione delle modalità di gestione e di composizione del Centro, il comma 2 rinvia a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti la regione Toscana e il comune di Viareggio.
Per le spese di funzionamento del Centro è stanziato un milione di euro per ciascuno degli anni 2010-2012 (comma 3).
L’articolo 3 quantifica l’onere derivante dalla proposta di legge in esame in 31 milioni di euro per l’anno 2010 e in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
Alla copertura del suddetto onere prevede che si provveda attraverso corrispondente riduzione dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” (U.P.B. 25.2.3) dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2010, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia stesso.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Si segnala che, ai sensi della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009) l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e finanze del Fondo speciale di parte corrente risulta pari a 200 migliaia di euro per il 2010, privo di disponibilità per il 2011 e pari a 229,8 milioni di euro per il 2012.
Il progetto di legge A.C. 3198 prevede l’assegnazione al Commissario straordinario per gli interventi urgenti conseguenti al disastro ferroviario di Viareggio[4] della somma di 35 milioni di euro. Tale importo è destinato come segue (comma 1):
a) 20 milioni di euro per un contributo in favore dei componenti le famiglie delle vittime e di coloro che hanno riportato lesioni a causa del disastro ferroviario di Viareggio;
b) 15 milioni di euro per la ricostruzione e per il finanziamento di iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione[5]. Tale importo integra i 15 milioni di euro, a carico del Fondo della protezione civile, stanziati dall’articolo 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3800 del 6 agosto 2009 per la realizzazione degli interventi previsti nell’ordinanza stessa.
Il comma 2 precisa che il contributo di cui alla lettera a) del comma 1 è esente da ogni imposta e tassa, ed è concesso in aggiunta a qualsiasi altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto, a qualsiasi titolo, secondo la normativa vigente.
I provvedimenti relativi ai finanziamenti sono adottati dal Commissario straordinario, sentito il parere del Comitato istituzionale (comma 3).
L’articolo 2 quantifica l’onere derivante dalla proposta di legge in esame in 35 milioni di euro per l’anno 2010.
Alla copertura del suddetto onere si provvede attraverso corrispondente riduzione dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” (U.P.B. 25.2.3) dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2010, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Si segnala che, ai sensi della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009), l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Fondo speciale di parte corrente risulta privo di disponibilità per il 2010.
Tutte le proposte sono corredate di relazione illustrativa.
La necessità di provvedere con norma di rango legislativo deriva essenzialmente dal disposto dell’art. 81, comma 4, della costituzione, secondo il quale ogni legge che comporti nuove o maggiori spese deve indicare la relativa copertura.
Si ritiene che gli interventi oggetto delle proposte in esame rientrino nella materia “perequazione delle risorse finanziarie”, di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione.
L’articolo 2, comma 2, della pdl 3171 rinvia a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti la regione Toscana e il comune di Viareggio, per la definizione delle modalità di gestione e di composizione del Centro studi permanente per la sicurezza del traffico ferroviario.
Le pdl 3007 e 3198 prevedono erogazioni in favore delle famiglie delle vittime e di coloro che hanno riportato lesioni nel disastro ferroviario di Viareggio.
La pdl 3171 prevede elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario.
Si vedano le osservazioni a proposito dell’articolo 2 dell’A.C. 3007, dell’articolo 3 dell’A.C. 3171 e dell’articolo 2 dell’A.C. 3198, tutti relativi alla copertura degli oneri.
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File: TR0172A.doc
[1] Il Commissario straordinario per gli interventi urgenti conseguenti al disastro ferroviario di Viareggio è il Presidente della giunta regionale della Toscana ed è stato nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3800 del 6 agosto 2009.
[2] Il Comitato istituzionale è stato istituito con l’ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 24 agosto 2009. Esso è composto dallo stesso Commissario straordinario, che lo presiede, dal sindaco del comune di Viareggio e dal presidente della provincia di Lucca. Alle riunioni è inoltre invitato a partecipare il prefetto di Lucca. Il Comitato è sede di confronto e condivisione delle istituzioni per le attività previste dalla citata ordinanza n. 3800/2009.
[3] Legge 13 agosto 1980, n. 466, recante “Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche”.
[4] Vedi nota n. 1.
[5] Vedi nota n. 2.