Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Modifiche e integrazioni al D.Lgs. n. 118/2008 recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo - Schema di D.Lgs. n. 176 (art. 1, co. 3 e 5, L. 13/2007) -Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 176/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 162
Data: 27/01/2010
Descrittori:
CONTROLLORI DI VOLO   LICENZE
UNIONE EUROPEA     
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
Altri riferimenti:
L N. 13 DEL 06-FEB-07     

 

27 gennaio 2010

 

n. 162/0

 

 

Modifiche e integrazioni al D.Lgs. n. 118/2008 recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo

Schema di D.Lgs. n. 176
(art. 1, co. 3 e 5, L. 13/2007)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto legislativo

176

Titolo

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controlli del traffico aereo

Norma di delega

Legge 6 febbraio 2007, n. 13, articolo 1, commi 3 e 5

Numero di articoli

2

Date:

 

presentazione

23 dicembre 2009

assegnazione

11 gennaio 2010

termine per l’espressione del parere

31 gennaio 2010: V e

20 febbraio 2010 IX e XIV

termine per l’esercizio della delega

22 aprile 2010

Commissioni competenti

IX Trasporti e XIV Politiche dell’Unione europea

Rilievi di altre Commissioni

V Bilancio

 

 


Contenuto

Lo schema in esame modifica e integra il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 118,[1] che, recependo la direttiva 2006/23/CE, ha istituito la licenza comunitaria di controllore del traffico aereo al fine di aumentare i livelli di sicurezza e migliorare il funzionamento del sistema di controllo del traffico aereo generale.

La licenza è rilasciata dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) e autorizza chi ne è titolare allo svolgimento dei servizi di controllo del traffico aereo, sia nel settore civile che militare. Il D.Lgs. n. 118/2008 disciplina le modalità di rilascio, mantenimento, sospensione e revoca della licenza.

 

La relazione illustrativa allo schema in esame evidenzia che in fase di prima applicazione sono sorte difficoltà interpretative che pregiudicano la completa e puntuale attuazione della normativa comunitaria recepita, in particolare per quanto riguarda la sospensione e la revoca della licenza e le modalità per il rilascio della stessa. Essendo ancora aperti i termini per l’esercizio della delega si è provveduto alla predisposizione dello schema correttivo in esame.

 

I primi due commi dell’articolo 1 disciplinano la sospensione cautelare dall’impiego e la sospensione e la revoca della licenza.

La normativa vigente (articolo 5, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 118/2008) prevede che quando è in corso l’accertamento della responsabilità del controllore, l’ENAC può sospendere la licenza e che la licenza stessa è revocata in caso di:

a)         azione dolosa in violazione di leggi o regolamenti relativi al controllo del traffico aereo;

b)         negligenze gravi o reiterate nell’esercizio delle funzioni, che compromettono la sicurezza degli aeromobili;

c)          in applicazione di apposite norme di legge.

Lo schema in commento prevede invece che, nel corso dell’accertamento della responsabilità di un incidente o inconveniente grave[2], sia possibile sospendere, a titolo cautelare, il controllore dall’impiego, anziché sospendergli la licenza, e che tale facoltà spetti all’Ente fornitore dei servizi di traffico aereo (ENAV e Aeronautica Militare) (articolo 1, comma 1, che introduce il nuovo comma 3-bis all’articolo 5).

 

Il nuovo comma 4 dell’articolo 5 (introdotto dal comma 2 dell’articolo 1 in esame) prevede che la sospensione della licenza da parte dell’ENAC sia effettuata quando è stata accertata la negligenza professionale del controllore del traffico aereo. Viene inoltre fissato il periodo minimo (un mese) e massimo (sei mesi) di durata della sospensione.

Il nuovo comma 5 (anch’esso introdotto dal comma 2 dell’articolo 1) elenca i casi nei quali è disposta la revoca della licenza[3]:

a)             accertamento di grave negligenza professionale che abbia causato un incidente;

b)             violazione dolosa o gravemente colposa di leggi o regolamenti relativi al controllo del traffico aereo;

c)             applicazione della sanzione della sospensione, per non meno di sei mesi, per due volte nell’arco di un biennio.

Per maggiore chiarezza potrebbe essere utile specificare che la revoca della licenza è disposta dall’ENAC.

 

Il comma 3 dell’articolo 1, che aggiunge 8 commi (da 5-bis a 5-nonies) all’articolo 5 del D.Lgs. n. 118/2008, disciplina la procedura per l’irrogazione delle sanzioni della sospensione e della revoca della licenza.

Attualmente il D.Lgs. n. 118/2008 non contiene indicazioni relative a tale procedimento.

La disposizione in esame prevede che l’ENAC provveda alla contestazione degli addebiti e che i destinatari della contestazione possano presentare memorie difensive, il tutto nei termini che saranno stabiliti dall’ENAC con apposito regolamento.

A seguito alla presentazione delle memorie difensive, o alla scadenza del relativo termine, l’ENAC esamina le risultanze istruttorie e dispone l’audizione degli interessati, che possono essere assistiti da avvocati ed esperti di fiducia. L’ENAC archivia la contestazione, se non ritiene comprovato l’addebito, o adotta la sanzione adeguata, se ritiene che l’addebito sia stato comprovato.

I provvedimenti sono immediatamente notificati all’interessato e comunicati all’ente fornitore dei servizi del traffico aereo.

Per il personale militare sono previste specifiche disposizioni: la contestazione viene effettuata tramite l’Aeronautica Militare; le modalità di svolgimento dell’attività istruttoria sono definite nell’ambito di atti di intesa tra ENAC e Aeronautica Militare; l’ENAC è coadiuvato nell’attività istruttoria da un ufficiale esperto delle Forze armate e adotta la decisione conclusiva previa acquisizione del parere tecnico dell’Aeronautica Militare.

Per il personale civile è invece richiesta l’acquisizione del parere tecnico dell’ente fornitore dei servizi di traffico aereo, prima della definizione del procedimento.

Il nuovo comma 5-nonies rinvia, per le definizioni di incidente e inconveniente grave, all’articolo 2 del D.Lgs. n. 66/1999.[4]

Ai sensi del citato articolo l’incidente è un evento che si verifica fra l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri di un volo e nel quale:

1) una persona riporti lesioni gravi o mortali, per il fatto di essere dentro l'aeromobile, o venire in contatto diretto con una parte qualsiasi dell'aeromobile, o essere direttamente esposta al getto dei reattori; oppure,

2) l'aeromobile riporti un danno o un'avaria strutturale che comprometta la resistenza strutturale, le prestazioni o le caratteristiche di volo dell'aeromobile, e richieda generalmente una riparazione importante o la sostituzione dell'elemento danneggiato; oppure,

3) l'aeromobile sia scomparso o completamente inaccessibile.

L’inconveniente grave è un inconveniente le cui circostanze rivelino che è stato sfiorato l'incidente. La norma richiamata contiene l’elencazione, a puro titolo esemplificativo, di una serie di eventi che presentano tali caratteristiche.

Lo stesso comma 5-nonies conferma l’applicazione dell’articolo 9 del D.Lgs. n. 213/2006.[5]

Tale articolo prevede che le informazioni relative agli eventi[6] raccolti dall'ENAC e dall'ANSV (Agenzia nazionale per la sicurezza del volo) nelle rispettive banche dati sono utilizzate unicamente per fini di prevenzione.

La relazione illustrativa evidenzia che il riferimento a tale previsione normativa è stato fatto in ragione della sua valenza in materia di sicurezza. Al fine di incrementare l’attività di segnalazione degli eventi aeronautici da parte degli operatori è stato infatti ritenuto opportuno garantire agli operatori stessi che la raccolta delle segnalazioni di inconvenienti e avvenimenti aeronautici è finalizzata all’adozione di misure più puntuali per “la prevenzione di futuri incidenti ed inconvenienti e non mira a determinare colpe o responsabilità”.

 

Il comma 4 dell’articolo 1 in esame sostituisce l’articolo 7, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2008, relativa al rilascio della licenza.

Attualmente la norma prevede che la licenza è rilasciata, al momento del conseguimento della prima specializzazione di unità[7], a seguito di addestramento completato con esito positivo e previa dimostrazione di adeguata conoscenza linguistica. Sulla licenza di controllore del traffico aereo sono trascritte le abilitazioni e le eventuali specializzazioni dell'abilitazione del medesimo, già indicate nella licenza di studente controllore del traffico aereo, nonché la specializzazione di unità conseguita.

La nuova norma prevede che, fermo restando il rilascio della licenza al momento del conseguimento della prima specializzazione di unità, le modalità per il rilascio siano stabilite dall’ENAC con proprio regolamento.

La relazione illustrativa segnala che la novella in esame è stata richiesta dall’ENAC che ha segnalato le difficoltà operative derivanti dalla disposizione vigente.

 

L’articolo 2 dispone che dall’attuazione del presente schema non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l’ENAC deve svolgere i compiti previsti dallo stesso schema con le risorse umane, strumentali e finanziarie già attualmente disponibili.

 

Relazioni e pareri allegati

Allo schema sono allegati: la relazione illustrativa, l’analisi tecnico-normativa e l’analisi di impatto della regolamentazione.

Sullo schema è stato acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Conformità con la norma di delega

Lo schema di decreto legislativo in esame è predisposto in attuazione dell’articolo 1 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006).

Tale articolo, al comma 1, ha conferito la delega al Governo per l’attuazione delle direttive comunitarie contenute negli allegati A e B, tra le quali è compresa la direttiva 2006/23/CE. Il comma 5 dello stesso articolo consente al Governo di emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in attuazione del comma 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi.

Il suddetto termine di diciotto mesi è prorogato di 90 quando il termine per l’espressione del prescritto parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari[8], venga a spirare, come in questo caso, in un momento successivo al trentesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l’esercizio della delega. Pertanto il termine per l’esercizio della delega, originariamente fissato in diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 118/2008, e scaduto il 22 gennaio 2010, è prorogato al 22 aprile 2010.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni dello schema in esame sono destinate alla regolazione del traffico aereo al fine di aumentarne i livelli di sicurezza e possono essere pertanto ricondotte alla materia, attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato, indicata come “ordine pubblico e sicurezza”, di cui all’art. 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione.

Conformità con altri princìpi costituzionali

Il miglioramento dei livelli di sicurezza del trasporto aereo è riconducibile alle finalità di cui all’articolo 16 della Costituzione, il quale garantisce ai cittadini il diritto di circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale e il diritto di uscire e rientrare nel territorio della Repubblica.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Lo schema in esame dà attuazione alla direttiva 5 aprile 2006, n. 2006/23/CE, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo.

Con specifico riferimento al contenuto dello schema, si segnala che l’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva prevede che la licenza può essere sospesa quando sia in dubbio la competenza del controllore o in caso di negligenza professionale, mentre l’articolo 1, comma 2, dello schema fa riferimento esclusivamente alla negligenza professionale.

 

Si ritiene opportuno ricordare che la direttiva 2006/23/CE è stata abrogata dall’articolo 2 del Regolamento 21 ottobre 2009, n. 1108/20099, ma le sue disposizioni continuano ad applicarsi, in via transitoria, fino alla data di applicazione delle misure di cui all'articolo 8-quater, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 216/200810. Il paragrafo 10 del citato articolo 8-quater prevede l’adozione di misure che specifichino, tra l’altro, le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca delle licenze, delle abilitazioni e delle specializzazioni per le licenze. Tali misure dovranno essere adottate entro il 31 dicembre 2012 e si applicheranno a partire dalla data indicata dalle misure stesse.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 29 ottobre 2009 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (COM(2009)611) con la quale prospetta la creazione di una Rete europea delle autorità responsabili dello svolgimento di inchieste sugli incidenti nel settore dell’aviazione civile allo scopo di coordinare e rafforzare la cooperazione tra Commissione, Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) e Stati membri. In tale contesto si prospetta l’abrogazione della direttiva 94/56/CE relativa alle inchieste sugli incidenti nel settore dell’aviazione civile, e l’adozione di una nuova disciplina per tenere conto degli sviluppi intervenuti nel quadro istituzionale e regolamentare dell’UE in materia e, in particolare, della creazione dell’EASA.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Il nuovo comma 5-quater dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 118/2008, introdotto dall’articolo 1, comma 3, dello schema, prevede che, nel procedimento per l’irrogazione delle sanzioni ai controllori del traffico aereo, i termini per la contestazione degli addebiti e la presentazione delle memorie difensive siano fissati dall’ENAC con apposito regolamento.

Il comma 4 dell’articolo 1 dello schema demanda all’ENAC di stabilire, con regolamento, le modalità per il rilascio della licenza di controllore del traffico aereo.

Coordinamento con la normativa vigente

Lo schema contiene modifiche puntuali al D.Lgs. n. 118/2008.

Impatto sui destinatari delle norme

La norma è destinata a produrre effetti sui soggetti che hanno competenze istituzionali nel settore del trasporto aereo (ENAC, ENAV, Aeronautica Militare) e sul personale impiegato nelle attività di controllo del traffico aereo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

9    “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE”.

10  Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE.”

 


 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Trasporti

( 066760-2614 – *st_trasporti@camera.i

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: TR0165A.doc



[1]     Recante “Attuazione della direttiva 2006/23/CE, relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo”.

[2]    Per la definizione di incidente e inconveniente grave si veda oltre.

[3]     La revoca della licenza ha effetto anche sulle abilitazioni e specializzazioni, che sono parte integrante della licenza stessa.

[4]     D.Lgs. 25 febbraio 1999, n. 66, recante “Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994.

[5]     D.Lgs. 2 maggio 2006, n. 213, recante “Attuazione della direttiva 2003/42/CE relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile”.

[6]     Gli eventi ai quali si riferisce la norma richiamata sono interruzione operative, difetti, guasti o altre situazioni irregolari che abbiano o possano aver influito sulla sicurezza del volo e che non abbiano causato un incidente o un inconveniente grave.

[7]     La specializzazione di unità è l’autorizzazione, riportata nella licenza, che indica la località, i settori e le posizioni operative nelle quali il titolare della licenza è abilitato a svolgere le proprie mansioni.

[8]    Le Commissioni parlamentari devono esprimere il parere sugli schemi di recepimento delle direttive contenute nell’allegato B alla legge n. 13/2007 entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente detto termine i decreti possono comunque essere emanati.