Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento trasporti | ||||
Titolo: | Attuazione della Direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna - Schema di D.Lgs. n. 54 - (art. 1, L. 34/2008) | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 50 | ||||
Data: | 21/01/2009 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
XIV - Politiche dell'Unione europea | ||||
Altri riferimenti: |
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21 gennaio 2009 n.
50/0
Attuazione della Direttiva 2006/87/CE
che fissa
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Numero dello schema di decreto legislativo |
54 |
Titolo |
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/87/CE, del Parlamento europeo e del consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio |
Norma di delega |
Art. 1 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 |
Numero di articoli |
21 |
Date: |
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Presentazione |
23 dicembre 2008 |
assegnazione |
23 gennaio 2008 |
termine per l’espressione del parere |
1° febbraio 2009 20 gennaio 2009 la Commissione Bilancio |
termine per l’esercizio della delega |
28 febbraio 2009 |
Commissioni competenti |
IX (Trasporti) e XIV (Politiche dell’Unione europea) |
Rilievi di altre Commissioni |
V (Bilancio) |
L’art. 1 dello schema in esame definisce il campo di applicazione del provvedimento con riferimento sia alle unità navali impegnate nelle vie navigabili interne nazionali come individuate dall’All. I (co.1) sia alle nuove unità navali quali rimorchiatori e spintori, navi da passeggeri e galleggianti (co.2) specificando, altresì, i casi di non applicazione (co.3).
Si segnala che nell’All. I al presente schema (elenco delle
vie navigabili interne italiane) sono comprese tutte le vie navigabili interne
nazionali, mentre nell’All. I alla direttiva 2006/87/CE sono comprese, in zona
4, solo alcune di tali vie e precisamente i canali del sistema idroviario
Padano-Veneto. Lo Stato italiano ha inviato una specifica richiesta alla
Commissione europea diretta a ricomprendere tutte le vie navigabili interne
italiane, compresi i laghi, nell’All. I della direttiva e conseguentemente a
estendere l’applicazione della direttiva a tutte le suddette vie.
Si precisa che, ex art. 7,co.1, lett. a) della Dir. 2006/87, i singoli Stati hanno facoltà di derogare, anche in toto, alla medesima normativa per le categorie di cui al predetto co. 2, qualora impegnate su vie navigabili non collegate internamente alla rete navigabile di altri Stati membri. Tale dispensa assume particolare rilievo con riferimento all’Italia la cui rete navigabile interna non risulta collegata geograficamente a quella di nessun’altro Paese UE; ciò nonostante le ragioni di sicurezza sottese al recepimento della Direttiva in esame appaiono prevalenti rispetto alla suddetta facoltà di deroga anche in considerazione dello stato di arretratezza in cui attualmente versa il naviglio esistente sotto il profilo della sicurezza. La relazione sottolinea inoltre la maggior convenienza, sotto il profilo economico, connessa all’abbandono progressivo del naviglio esistente in favore dell’utilizzo di “navi nuove” così come definite dall’art. 2 dello schema; ciò ha comportato la scelta di una distinzione tra le due tipologie di navi, non contemplata dalla Direttiva, dato che quest’ultima è rivolta senza distinzioni a Stati con vie navigabili di due tipi ed a Stati con una sola rete non comunicante con l’esterno. L’art. 2 reca le definizioni utili all’applicazione dello schema di decreto in esame. Si segnala che per “Amministrazione” ci si riferisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mentre l’“autorità competente” è individuata negli Uffici della Motorizzazione civile. L’art. 3 disciplina il certificato comunitario per la navigazione interna, rilasciato dall’autorità competente ed obbligatorio per le unità navali oggetto di applicazione della Direttiva, imponendo l’obbligo sanzionato di tenuta a bordo. L’art. 4 stabilisce che il certificato già rilasciato ai sensi dell’art. 22 della Convenzione per la navigazione sul Reno costituisce titolo valido per navigazione sulle acque interne nazionali;obbliga, poi, le unità autorizzate alla navigazione sul Reno a munirsi di un certificato supplementare comunitario per la navigazione interna qualora intendano usufruire della riduzione dei requisiti tecnici di cui all’art. 5. L’art. 5, infatti,consente l’applicazione di requisiti tecnici ridotti per le unità operanti esclusivamente nelle acque interne nazionali. Con decreto interministeriale, previa consultazione della Commissione UE, si può procedere alla riduzione limitatamente a quanto previsto dall’All. IV dello schema dandone comunicazione almeno sei mesi prima alla stessa); la conformità ai requisiti ridotti è attestata dal certificato comunitario di cui all’art. 3. L’art. 6 prevede che il Ministro delle infrastrutture e trasporti può autorizzare deroghe dall’applicazione del decreto, che devono essere notificate alla Commissione UE. L’art. 7 disciplina il rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna stabilendo che, per le navi nuove o con la chiglia posata successivamente al 30/12/2008, ciò avvenga a seguito di visita tecnica antecedente l’immissione in servizio dell’unità onde verificarne la rispondenza ai requisiti di cui all’All. II. Per le navi già operative il certificato può essere richiesto qualora si accerti la loro conformità ai suddetti requisiti. Nel caso che le autorità competenti riscontrino una violazione, e questa non si sostanzi in un pericolo palese, è consentito all’unità continuare la navigazione fino a quando le parti della nave non conformi vengano sostituite o modificate. Per “pericolo palese” s’intende il mancato rispetto dei requisiti di robustezza strutturale dell’unità, di navigabilità, manovrabilità nonché delle specifiche di cui all’All. II. Si prescrive, infine, l’obbligo di trasmettere alla Commissione, a cura del Ministero delle infrastrutture e trasporti, l’elenco delle autorità competenti al rilascio del certificato (ex art. 2). L’art. 8 stabilisce le modalità di conduzione delle visite tecniche, prevedendo che le autorità competenti possano esentarle dalla visita qualora da un attestato rilasciato da un organismo di classificazione autorizzato ex All. VII, risulti che l’unità già possegga i requisiti tecnici richiesti; l’elenco delle autorità competenti per le visite è trasmesso dal Ministero alla Commissione. L’art. 9 stabilisce che il periodo di validità del certificato sia fissato per ciascun singolo caso tenuto conto dei requisiti di cui all’All. II (co.1). Viene, altresì, autorizzato il rilascio di un certificato provvisorio anche in caso di sostituzione, rifiuto di rilascio, rinnovo o ritiro del certificato comunitario (co.2). L’art. 10 prevede che in caso di furto, smarrimento o distruzione del certificato l’autorità competente possa rilasciare un duplicato (co.1). In caso di danneggiamento l’autorità può rilasciare il duplicato previa restituzione del certificato deteriorato (co.2). L’art. 11 dispone in merito al rinnovo del certificato comunitario, previsto dall’art. 7. La richiesta di rinnovo va presentata dal proprietario (o l’armatore) all’autorità competente per il rilascio (uffici della motorizzazione civile). Il rinnovo è subordinato a una visita tecnica, volta ad accertare che la nave sia in possesso dei requisiti tecnici indicati nell’Allegato II dello schema di decreto. Va rilevato che la norma non indica un termine temporale per la richiesta, limitandosi a prevedere che essa venga avanzata “alla scadenza del suo periodo di validità”. L’art. 12 reca una deroga alla disposizione di cui al precedente art. 11, prevedendo che, in via eccezionale la validità del certificato può essere prorogata, per un periodo massimo di sei mesi, senza previa effettuazione della visita tecnica. In proposito, si ricorda che l’art. 14 della direttiva 2006/87 prevede espressamente tale possibilità di proroga. L’art. 13 disciplina l’ipotesi in cui vengano apportate modifiche rilevanti alla struttura della nave, tali da incidere sulla navigabilità della stessa, ovvero sulle caratteristiche tecniche indicate nell’All. II. In questo caso, il proprietario (o l’armatore) deve chiedere all’autorità competente di sottoporre la nave ad una nuova visita tecnica, all’esito del quale l’autorità rilascia un nuovo certificato per la navigazione, ovvero provvede alla modifica di quello esistente, secondo le specifiche tecniche dell’unità navale modificata. Qualora il certificato sia stato rilasciato o rinnovato in altro stato membro della Comunità, l’autorità competente deve informare l’autorità di tale Stato entro un mese dal rilascio o rinnovo del certificato.
Il co. 1 dell’art. 14 dispone che il rifiuto di rilascio o di rinnovo del certificato da parte dell’autorità competente, deve essere motivato e notificato all’interessato secondo le modalità indicate dalla normativa vigente. Il co. 2 prevede che il certificato per la navigazione interna possa essere revocato dall’autorità competente quando la nave non risulti più in possesso dei requisiti tecnici indicati nel certificato stesso.
Tali previsioni corrispondono sostanzialmente al contenuto dell’art. 16 della direttiva 2006/87.
L’art. 15, nel recare attuazione dell’art.
17 della direttiva, disciplina la materia dei controlli sui requisiti tecnici,
stabilendo al co. 1 che essi
spettano all’autorità competente (e, pertanto, agli uffici della motorizzazione
civile). Ai sensi del co. 2,
l’autorità può procedere in qualunque momento a verificare se una unità navale
sia in possesso del certificato di navigazione e se sia conforme a quanto
previsto nel certificato stesso. Può inoltre accertare se la nave possa
rappresentare un pericolo palese per le persone imbarcate, per l’ambiente o per
la navigazione. Il co. 3 regolamenta
l’ipotesi in cui l’autorità competente ritenga che una determinata unità navale
– malgrado risulti conforme alle normative indicate nel decreto in esame -
possa costituire un grave pericolo per la sicurezza di persone o cose ovvero
dell’ambiente, o se non risultino rispettati i requisiti relativi alla
robustezza strutturale, alla navigabilità o alla manovrabilità, o quelli
specificati dall’All. II. In tali casi, l’autorità può sospendere l’attività della nave, ovvero imporre le necessarie
misure di sicurezza aggiuntive, comunicando entro sette giorni tali decisioni
all’autorità dello Stato membro che ha rilasciato o rinnovato il certificato. Tale
ultima previsione si riferisce ovviamente al caso di unità navale appartenente
ad altro Stato; le procedure dettate dal co. 3 sono peraltro applicabili anche
alle unità navali italiane. Va ricordato che l’art. 17 della direttiva prevede, in via generale, il potere delle
autorità competenti di accertare se la nave rappresenti un pericolo palese per
le persone a bordo, per l'ambiente circostante o per la navigazione, e di
adottare le misure necessarie, secondo quanto indicato dall'all. VIII. L’art. 2 di tale allegato prevede,
in particolare, che se l’autorità accerta che la nave costituisce
manifestamente causa di pericolo, può vietare la prosecuzione del viaggio,
finché non siano state adottate le misure necessarie. L’art. 16 introduce una norma di carattere transitorio, in attuazione
dell’art. 18 della direttiva. Si prevede, in particolare, che, in attesa della
stipulazione fra gli Stati membri di accordi per il riconoscimento reciproco
dei certificati di navigabilità, le navi appartenenti a Paesi terzi possono
navigare nelle acque interne nazionali, a condizione che il proprietario (o
l’armatore) richieda all’autorità competente il riconoscimento del certificato
di cui è in possesso, ovvero sottoponga la nave alla visita tecnica prevista
dall’art. 8, per il rilascio del certificato. L’art. 17 stabilisce che per l’attuazione delle direttive che
modificano gli allegati della direttiva 2006/87, con riferimento a modalità
esecutive e caratteristiche tecniche, si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministero dell’ambiente. Nella relazione illustrativa si
precisa che la scelta di ricorrere a tale strumento trova giustificazione nelle
esigenze di rapidità delle procedure di adeguamento – esigenze cui si richiama
lo stesso art. 20 della direttiva – ed è in ogni caso collegata alle sole
modifiche della normativa tecnica contenuta negli allegati. L’art. 18, al co. 1, pone interamente a carico del proprietario o dell’armatore
gli oneri per il rilascio e il rinnovo dei certificati, quelli per l’esecuzione
delle visite tecniche, degli accertamenti supplementari e delle ispezioni. Il co. 2 demanda ad un decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto
in esame, la definizione delle tariffe, sulla base della copertura dei costi
del sevizio per le operazioni indicate al co. 1. Le tariffe sono soggette ad
adeguamento biennale. Il co. 3
prevede che, con il decreto di cui al co. 2, vengono anche determinate le
tariffe relative agli organismi di classificazione ed alla vigilanza sugli
stessi. L’art. 19, che reca
attuazione dell’art. 24 della direttiva, disciplina la materia delle sanzioni
previste per garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel decreto. Il
co. 1 prevede le sanzioni per il
proprietario o armatore che abbiano violato le prescrizioni di cui all’art. 7,
co. 1 (richiesta del certificato comunitario), all’art. 11 (richiesta di
rinnovo del certificato comunitario), all’art. 13 (modifica o rinnovo del
certificato a seguito di modifiche alla unità navale). Tali comportamenti
vengono assoggettati alla pena prevista dall’art. 1231 cod. nav., che punisce con l’arresto fino a tre mesi, ovvero l’ammenda fino a 206 euro, l’inosservanza
di norme sulla sicurezza della navigazione. La stessa sanzione è prevista dal co. 2 per il proprietario o armatore di
una nave di Paese terzo che non presenti istanza all’autorità competente per il
riconoscimento del certificato di navigabilità, ovvero non sottoponga la nave
alla visita tecnica di cui all’art. 8, co. 1. Il co. 3 prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui
all’art. 1193 cod. nav. - pagamento di una somma da euro
Si ricorda che il citato art. 17 dispone, per le sanzioni amministrative pecuniarie, che, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Il co. 5 estende al Corpo delle
capitanerie di porto la competenza per gli accertamenti dei reati previsti
dall’art.
Sono allegati la relazione illustrativa, la relazione tecnico-normativa e l’analisi di impatto della regolamentazione.
Lo schema di decreto legislativo in esame è predisposto ai sensi dell’art. 1, co. 1, della legge comunitaria 2007[3], che conferisce una delega al Governo per l’attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato alla legge e stabilisce i termini e le modalità di adozione dei decreti legislativi attuativi.
In particolare la direttiva 2006/87/CE è contenuta nell’all. B alla legge, contenente l’elenco delle direttive per le quali è prevista l’espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione alle Camere senza che siano stati espressi i pareri, i decreti possono comunque essere emanati.
Ai sensi del menzionato art. 1, co. 1, la delega avrebbe dovuto essere esercitata entro il termine di recepimento previsto dalla direttiva, ossia entro il 30 dicembre 2008, ma, poiché il termine per l’espressione del parere parlamentare scade il 1° febbraio 2009, ossia successivamente alla data di scadenza del termine per l’esercizio della delega, ai sensi del co. 3 dello stesso art. 1, quest’ultimo termine è prorogato di 60 giorni e pertanto scadrà il 28 febbraio 2009. Lo schema in esame tiene conto delle novelle alla direttiva 2006/87/CE apportate dalle successive direttive 2006/137[4], 2008/59, 2008/68 e 2008/87.
Il contenuto dello schema, in relazione alla finalità perseguita di aumentare la sicurezza della navigazione interna mediante la fissazione di requisiti tecnici per le navi che la effettuano, è riconducibile alla materia “ordine pubblico e sicurezza”, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall’art. 117, co. 2°, lett. h), della Costituzione. In tal senso, con riferimento alla sicurezza stradale, si è più volte pronunciata la giurisprudenza costituzionale, (cfr. sentenza n. 428/2004).
Il legislatore italiano si è avvalso in passato della facoltà, riconosciuta dall’art. 2 della direttiva 76/135/CEE[5], di non applicare la suddetta direttiva, per l’assenza in Italia di vie navigabili interne collegate alla rete navigabile di altri Stati membri. Anche la direttiva 2006/87/CE (art. 7) concede agli Stati membri la facoltà di autorizzare deroghe alla direttiva stessa in assenza di collegamento delle vie navigabili interne alla rete navigabile di altri Stati membri. Il legislatore italiano ha deciso di recepire la direttiva in esame “allo scopo di fornire agli operatori del settore un valido e comunque necessario riferimento tecnico da impiegare nella costruzione e gestione delle unità navali impiegate nella navigazione interna”, limitando però la sua applicazione alle navi nuove (navi la cui chiglia sia stata impostata successivamente al 30/12/2008), in considerazione dell’antieconomicità dell’adattamento del naviglio esistente, rispetto alla sua progressiva sostituzione con navi rispondenti ai più avanzati parametri di sicurezza.
Lo schema (artt. 5, 6, 17 e 18) prevede l’emanazione, necessaria o eventuale, di alcuni decreti ministeriali.
L’art. 20 abroga il decreto del Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie del n. 572 del 1987. Si ricorda che
la dir. 2006/87/CE, all’art.
[1] Nota della Commissione europea prot. TREN.B.4/NI/FL/L 08090 del 4 settembre 2008.
[2] Legge 24 novembre 1981 Modifiche al sistema penale.
[3] Legge 25 febbraio 2008 n. 34, recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.
[4] La direttiva 2006/137/CE è contenuta nell’allegato A della legge comunitaria 2007 (direttive per il cui recepimento non è richiesto il parere parlamentare).
[5] Direttiva 20 gennaio 1976, n. 135 del Consiglio sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna.