Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Legge 29 luglio 2010, n. 120 - Schede di lettura
Riferimenti:
L N. 120 DEL 29-LUG-10     
Serie: Progetti di legge    Numero: 53    Progressivo: 4
Data: 14/09/2010
Descrittori:
AUTOVEICOLI   DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
DISPOSITIVI DI EQUIPAGGIAMENTO DEI VEICOLI   DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni in materia
di sicurezza stradale

Legge 29 luglio 2010, n. 120

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 53/4

 

 

 

14 settembre 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento trasporti

( 066760-2614 / 066760-2861 – * st_trasporti@camera.it

 

 

 

 

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File: TR0032H

 


INDICE

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Modifiche agli articoli 6, 59, 77, 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali, di veicoli con caratteristiche atipiche, di produzione e commercializzazione di sistemi, componenti ed entità tecniche di tipo non omologato, di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di non efficienza e di omessa revisione)3

§      Articolo 2 (Modifiche agli articoli 7 e 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati e di massa dei veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida)6

§      Articolo 3 (Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di competizioni sportive su strada)7

§      Articolo 4 (Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità)8

§      Articolo 5 (Modifiche agli articoli 15, 23 e 24 nonché abrogazione dell’articolo 34-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di decoro delle strade, di pubblicità sulle strade e sui veicoli e di pertinenze delle strade)9

§      Articolo 6 (Modifica all’articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnaletica stradale)12

§      Articolo 7 (Modifica all’articolo 41 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnali luminosi)13

§      Articolo 8 (Modifiche agli articoli 46 e 190 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di macchine per uso di bambini o di invalidi)14

§      Articolo 9 (Modifica all’articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone)15

§      Articolo 10 (Modifiche all’articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all’articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida)16

§      Articolo 11 (Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione, di targa personale, di targa dei rimorchi e di solidarietà nel pagamento delle sanzioni)17

§      Articolo 12 (Introduzione dell'articolo 94-bis e modifiche agli articoli 94 e 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di intestazione fittizia dei veicoli)20

§      Articolo 13 (Modifica all’articolo 95 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di duplicato della carta di circolazione)22

§      Articolo 14 (Modifiche all’articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzioni per ciclomotori alterati, e disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori)23

§      Articolo 15 (Modifiche agli articoli 104 e 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione delle macchine agricole)25

§      Articolo 16 (Modifiche all’articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata e di requisiti per la guida dei veicoli)26

§      Articolo 17 (Modifiche all’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori)29

§      Articolo 18 (Modifica all’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida)30

§      Articolo 19 (Modifiche all’articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida)31

§      Articolo 20 (Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esame di idoneità, di esercitazioni di guida e di autoscuole)32

§      Articolo 21 (Modifiche all’articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di procedure di rinnovo di validità della patente di guida)37

§      Articolo 22 (Modifiche all’articolo 126-bis e all’allegata tabella dei punteggi del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente a punti, e disposizioni in materia di corsi di guida sicura)38

§      Articolo 23 (Modifiche agli articoli 119 e 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida)42

§      Articolo 24 (Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, in materia di sanzioni per i titolari di patenti di guida rilasciate da uno Stato estero)46

§      Articolo 25 (Modifiche all’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limiti di velocità)48

§      Articolo 26 (Modifica dell’articolo 152 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli)51

§      Articolo 27 (Modifiche agli articoli 157 e 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli e di divieto di fermata e di sosta dei veicoli)52

§      Articolo 28 (Modifica agli articoli 171, 172 e 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, di uso delle cinture di sicurezza e di circolazione dei velocipedi)53

§      Articolo 29 (Modifica all’articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida)55

§      Articolo 30 (Modifiche degli articoli 174 e 178 e agli articoli 176 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, di documenti di viaggio, di comportamenti durante la circolazione e di verifiche in caso di incidenti)56

§      Articolo 31 (Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali)62

§      Articolo 32 (Modifica all’articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di possesso dei documenti di guida)63

§      Articolo 33 (Modifiche agli articoli 186 e 187 e introduzione dell’articolo 186-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida sotto l’influenza dell’alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, nonché di guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose)64

§      Articolo 34 (Modifica all’articolo 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di attraversamenti pedonali)70

§      Articolo 35 (Modifiche all’articolo 200 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di contestazione e verbalizzazione delle violazioni)71

§      Articolo 36 (Modifiche all’articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni)72

§      Articolo 37 (Modifiche agli articoli 202 e 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pagamento in misura ridotta e di sanzioni per i veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE)74

§      Articolo 38 (Introduzione dell’articolo 202-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rateazione delle sanzioni pecuniarie)75

§      Articolo 39 (Modifiche agli articoli 204-bis e 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione)76

§      Articolo 40 (Modifiche all’articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)78

§      Articolo 41 (Introduzione dell’articolo 214-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei veicoli confiscati)81

§      Articolo 42 (Modifiche all’articolo 218 e introduzione dell’articolo 218-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzione accessoria della sospensione della patente e di applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati)82

§      Articolo 43 (Modifiche agli articoli 219, 219-bis e 222, modifica dell’articolo 223 e abrogazione dell’articolo 130-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di revoca e ritiro della patente di guida)84

§      Articolo 44 (Introduzione dell’articolo 224-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo e disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e dei motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative)87

§      Articolo 45 (Modifica all'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di educazione stradale).91

§      Articolo 46 (Istituzione del Comitato per l’indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale)92

§      Articolo 47 (Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade)93

§      Articolo 48 (Disposizioni in materia di classificazione amministrativa della rete autostradale e stradale di interesse nazionale)95

§      Articolo 49 (Introduzione del casco elettronico e della «scatola nera»)97

§      Articolo 50 (Certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per chi esercita attività di autotrasporto)98

§      Articolo 51 (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, in materia di responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, di documenti di trasporto e di rilascio della patente di guida per l’esercizio di attività di autotrasportatore)99

§      Articolo 52 (Introduzione dell’articolo 46-bis e modifica all’articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, in materia di sanzioni per il cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria)101

§      Articolo 53 (Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool)102

§      Articolo 54 (Modifiche alla disciplina della somministrazione di alcool nelle ore notturne)103

§      Articolo 55 (Disposizioni in materia di individuazione dei prodotti farmaceutici pericolosi per la guida dei veicoli)105

§      Articolo 56 (Raccolta e invio dei dati relativi all’incidentalità stradale)107

§      Articolo 57 (Misure alternative alla pena detentiva)109

§      Articolo 58 (Modifiche all’articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide)111

§      Articolo 59 (Rilascio di un permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente)112

§      Articolo 60 (Caratteristiche degli impianti semaforici e di altri dispositivi)113

§      Articolo 61 (Modalità di accertamento delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 da parte degli enti locali)114

 

 


SIWEB

Schede di lettura

 


 

Articolo 1
(Modifiche agli articoli 6, 59, 77, 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, in materia di pneumatici invernali, di veicoli con caratteristiche atipiche, di produzione e commercializzazione di sistemi, componenti ed entità tecniche di tipo non omologato, di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni
di non efficienza e di omessa revisione)

 

 

L’articolo 1 novella alcuni articoli del codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) concernenti l’equipaggiamento dei veicoli.

 

In particolare il comma 1 modifica l’articolo 6, comma 4, lettera e), del codice della strada, il quale prevede che l'ente proprietario della strada può prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio, nel senso di consentire anche, in alternativa, che tali mezzi o pneumatici siano a bordo dell’autoveicolo.

 

Il comma 2 novella l’articolo 59 del codice della strada, che disciplina i veicoli con caratteristiche atipiche. La novella consiste nella soppressione dell’elenco dettagliato dei veicoli che rientrano in tale categoria. In conseguenza sono da considerare veicoli con caratteristiche atipiche tutti quelli che non rientrano nelle definizioni di cui al Capo I del Titolo III (artt. 46-63) del Codice.

 

Il comma 3, che introduce un comma aggiuntivo all’articolo 77 del codice, punisce con una sanzione amministrativa da 155 a 624 euro chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche, soggetti ad omologazione, in assenza della omologazione o approvazione ai sensi dell’articolo 75, comma 3-bis.

Tale norma dispone che Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l’approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l’eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo.

Qualora le suddette violazioni si riferiscano sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture di sicurezza e pneumatici, la sanzione amministrativa è compresa tra 779 a 3.119 euro.

Tutti i componenti di cui al presente comma, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca.

 

Il comma 4 prevede che il Governo, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge, modifichi il regolamento di attuazione del codice della strada (D.P.R. n. 495/1992) al fine di stabilire che le previsioni dell’articolo 122, comma 8, del regolamento stesso, relative al segnale “catene per neve obbligatorie”, siano riferite agli pneumatici invernali, anziché a quelli da neve. Il comma prevede inoltre che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro lo stesso termine, con decreto emanato ai sensi dell’articolo 237 del regolamento di attuazione, introduca l’obbligo per tutti gli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli di montare pneumatici recanti marcature laterali conformi alle norme comunitarie, che abbiano pressione adeguata e siano sottoposti a verifica delle condizioni di efficienza.

Va ricordato che l’articolo 237 citato prevede, al comma 3, che, in assenza delle direttive comunitarie o in assenza dei regolamenti e delle raccomandazioni internazionali, il Ministro dei trasporti può stabilire prescrizioni tecniche in relazione alle esigenze della sicurezza, della rumorosità e delle emissioni inquinanti prospettate in ambito comunitario o internazionale.

 

Il comma 5 modifica il comma 4 dell’articolo 79 del codice, che reca le sanzioni per chi circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di equipaggiamento non funzionanti o non regolarmente installati.

A seguito delle modifiche è soggetto alla medesima sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 anche chi circola con quei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa (che l’articolo 80 prevede siano soggetti a revisione periodica e che l’allegato IX del regolamento di esecuzione del codice individua analiticamente)[1] non funzionanti.

Resta inalterata la disposizione che prevede una sanzione più elevata (da euro 1.088 a euro 10.878) se il veicolo è utilizzato nelle competizioni di velocità non autorizzate.

 

Il comma 6 apporta modifiche all’articolo 80, comma 14, del codice, che reca le sanzioni conseguenti alla circolazione con veicolo non revisionato.

Il testo previgente del comma 14 prevedeva che:

§       chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624;

§       la sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle scadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione;

§       a tali violazioni consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione.

 

A seguito delle modifiche apportate:

a)             viene esplicitata l’esclusione dall’applicazione delle sanzioni recate dal comma 14 per i veicoli non revisionati che circolino in autostrada: per tale fattispecie infatti le sanzioni sono quelle di cui all’articolo 176, comma 18, del codice medesimo;

Tali sanzioni consistono in una sanzione amministrativa di importo compreso tra 155 e 624 euro e nel fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito solo dopo la prenotazione della visita di revisione.

b)             viene soppressa la disposizione che prevede il raddoppio della sanzione nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione (tale fattispecie è infatti contenuta nella riformulazione del terzo periodo del comma – vedi lett. c));

c)             in caso di circolazione con veicolo non revisionato si prevede che venga annotato sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione e viene disposto il fermo amministrativo per 90 giorni. La circolazione del veicolo è consentita al solo fine di recarsi ad effettuare la revisione presso una delle imprese di autoriparazione accreditate ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Per chi circoli con veicolo sospeso dalla circolazione, si prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.824 a 7.369 e la sanzione accessoria del fermo amministrativo per 90 giorni. In caso di reiterazione, è prevista la confisca amministrativa.

 


 

Articolo 2
(Modifiche agli articoli 7 e 62 del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati e di massa dei veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 2 sanziona la circolazione nei centri abitati con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte nell’apposita ordinanza del sindaco. Per tale violazione si prevede una sanzione di importo compreso tra 155 e 624 euro e, in caso di reiterazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni, che deve essere comminata ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI del Codice, il quale disciplina le sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie.

 

Il comma 2 aggiunge un nuovo comma 7-bis all’articolo 62 del codice, relativo ai limiti di massa dei veicoli, stabilendo che per i veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica e ibrida tali limiti possono essere ridotti, in relazione allo spazio occupato dai suddetti sistemi di alimentazione, secondo criteri e modalità da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture. In ogni caso la riduzione di massa a vuoto del veicolo non può superare il 10 per cento della massa complessiva a pieno carico del veicolo stesso, quando tale valore percentuale è inferiore a una tonnellata; negli altri casi non può superare una tonnellata. La riduzione della massa a vuoto è subordinata alla presenza del sistema di controllo elettronico della stabilità.

Il decreto ministeriale, che, ai sensi del comma 3, dovrà essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà anche definire le modifiche alle procedure delle verifiche tecniche di omologazione dei veicoli oggetto della norma in commento.

 


 

Articolo 3
(Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di competizioni sportive su strada)

 

 

L’articolo 3 aggiunge un comma all’articolo 9 del codice della strada, relativo alle competizioni sportive su strada. Il nuovo comma 4-bis prevede una deroga al divieto di circolazione per i veicoli ai quali siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, previsto dall’articolo 78 del codice. La deroga si applica ai veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive limitatamente agli spostamenti all’interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, fermo restando l’obbligo di assicurazione di responsabilità civile, stabilito dall’articolo 193 del codice.

 

 


 

Articolo 4
(Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di veicoli eccezionali e trasporti
in condizioni di eccezionalità)

 

 

L’articolo 4 novella l’articolo 10 del codice della strada, relativo ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità. I suddetti trasporti e veicoli sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, che può essere subordinata, secondo quanto previsto dal previgente comma 9 del citato articolo 10, ad un servizio di scorta della polizia stradale o ad un servizio di scorta tecnica.

L’articolo 4 modifica il comma 9, sopprimendo la previsione della scorta della polizia stradale, e prevedendo che l’intervento della polizia stradale possa essere richiesto dalla scorta tecnica solo quando il trasporto eccezionale imponga la chiusura della strada e l’approntamento di un itinerario alternativo. In tale ipotesi, peraltro, si prevede che la polizia stradale possa autorizzare il personale della scorta tecnica a coadiuvare il personale di polizia o a effettuare direttamente il servizio di scorta, secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione del codice della strada. 

 


 

Articolo 5
(Modifiche agli articoli 15, 23 e 24 nonché abrogazione
dell’articolo 34-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di decoro delle strade, di pubblicità sulle strade
e sui veicoli e di pertinenze delle strade)

 

 

L’articolo 5 reca disposizioni in materia di pubblicità sulle strade e loro pertinenze e sui veicoli.

 

Il comma 1 novella l’articolo 15 del codice della strada, che elenca una serie di atti il cui compimento è vietato su tutte le strade e le loro pertinenze, definendone le relative sanzioni. Il comma in esame configura come fattispecie a sé stante l’insozzamento della strada o delle sue pertinenze compiuto gettando rifiuti o oggetti da veicoli in sosta o in movimento. La violazione del divieto comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da100 a 400 euro e la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di ripristino dei luoghi a spese dell’autore della violazione.

Nel testo del previgente dell’articolo 15 del codice la sanzione amministrativa pecuniaria per tale violazione era fissato in un importo compreso tra 23 e 92 euro, mentre è rimasta invariata la sanzione accessoria

 

Il comma 2 dell’articolo 5 novella l’articolo 23 del codice, relativo alla pubblicità sulle strade e sui veicoli.

Il citato articolo 23 del codice, nel disciplinare la pubblicità sulle strade, vieta di collocare sulle strade insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici e sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia.

La lett. a) del comma 2 consente ai comuni di derogare alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari su tutte le strade poste all’interno dei centri abitati, anziché sulle sole strade urbane di quartiere e strade locali, come precedentemente previsto.

La lett. b), lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi, consente l’installazione di segnali, anziché cartelli, come precedentemente previsto dal codice, indicanti servizi o indicazioni agli utenti, previa autorizzazione dell'ente proprietario delle strade. Consente inoltre l’installazione di cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse, che devono essere autorizzati dall’ente proprietario della strada, secondo limiti e condizioni definiti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La lett. c) autorizza gli organi di polizia stradale ad accedere sul fondo privato, ove è collocato il mezzo pubblicitario, per procedere alla sua rimozione.

La lett. d), che introduce il nuovo comma 13-quater.1, prevede che l’ente proprietario della strada possa disporre dei mezzi pubblicitari rimossi qualora, decorsi sessanta giorni dalla diffida o dalla rimozione, l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno non ne abbiano richiesto la restituzione.

 

Il comma 3, nelle more della revisione degli itinerari internazionali, restringe il divieto di pubblicità lungo gli itinerari internazionali alle strade classificate di tipo A (autostrade) e B (strade extraurbane principali), prevedendo che, per le strade di tipo C (strade extraurbane secondarie), il suddetto divieto si applichi solo qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per la circolazione stradale.

 

Il comma 4 demanda al Governo la modifica dell’articolo 57 del regolamento di attuazione del codice, finalizzata a consentire la pubblicità non luminosa per conto di terzi sui veicoli appartenenti alle ONLUS, alle associazioni di volontariato iscritte negli appositi registri e alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.La pubblicità sui veicoli sopra menzionati dovrà essere subordinata alle stesse condizioni previste dal comma 3 del citato articolo 57 per la pubblicità effettuata sui veicoli adibiti a servizio taxi.

Le condizioni poste dal comma 3 dell’articolo 57 del regolamento di attuazione riguardano le modalità con le quali può essere effettuata la pubblicità (pannello bifacciale posto al di sopra dell’abitacolo in posizione parallela al senso di marcia, applicazione di una pellicola sul lunotto posteriore o sulle superfici del veicolo, ad esclusione di quelle vetrate).

La modifica del regolamento, che dovrà essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame (ovvero entro il 12 ottobre 2010), dovrà anche prevedere una limitazione della pubblicità, a mezzo degli altri veicoli a ciò destinati, alla sola sosta nei luoghi consentiti dal comune nei centri abitati e prevedendo verifiche periodiche sull’assolvimento dei relativi obblighi tributari.

 

Il comma 5 aggiunge un nuovo comma 5-bis all’articolo 24 del codice, relativo alle pertinenze di servizio delle autostrade.

Si ricorda che le pertinenze di servizio comprendono le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti.

Il nuovo comma 5-bis stabilisce che le pertinenze di servizio delle autostrade sono previste nei progetti dell’ente proprietario o, se individuato, del concessionario, sono approvate dal concedente e devono rispettare la normativa sull’affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative. E’ prevista inoltre l’intesa con le regioni per i profili di relativa competenza.

 

Il comma 6 infine abroga l’articolo 34-bis del Codice[2], che punisce con una sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta. L’abrogazione va collegata con le previsioni del comma 1 del presente articolo 5.

 


 

Articolo 6
(Modifica all’articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di segnaletica stradale)

 

 

L’articolo 6 novella l’articolo 38 del codice della strada, relativo alla segnaletica stradale.

 

La lettera a) consente l’apposizione temporanea di segnali stradali, oltre che nei casi di urgenza e necessità, come già previsto dal codice, anche nei casi di emergenza, comprese le attività di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale.

 

La lettera b) aumenta la sanzione amministrativa pecuniaria per i soggetti, diversi dagli enti proprietari, che non mantengono in perfetta efficienza la segnaletica stradale o che violano le disposizioni del regolamento di attuazione, richiamate dai commi 8-10 dell’articolo 38 del codice.

La sanzione era precedentemente fissata in un importo compreso tra 78 e 311 euro, che viene portato a un importo compreso tra 389 e 1.559 euro.

 


 

Articolo 7
(Modifica all’articolo 41 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di segnali luminosi)

 

 

L’articolo 7 modifica l’articolo 41, comma 1, del codice, introducendo una nuova categoria di segnali luminosi, costituita dai tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito.

 


 

Articolo 8
(Modifiche agli articoli 46 e 190 del decreto legislativo n. 285
del
1992, in materia di macchine per uso di bambini o di invalidi)

 

 

L’articolo 8 novella gli articoli 46 e 190 del c0odice della strada, relativi alla definizione e alle norme di circolazione delle macchine per uso di bambini o di invalidi.

 

Il comma 1 specifica che le macchine per uso di invalidi, anche se asservite da motore, non rientrano nella definizione di veicolo solo se sono ausili medici, secondo le vigenti disposizioni comunitarie.

 

Il comma 2 stabilisce che la circolazione delle macchine per uso di bambini o di invalidi sulle parti della strada riservate ai pedoni, già consentita dal Codice della strada, deve avvenire secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade.

 


 

Articolo 9
(Modifica all’articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di servizio di noleggio con conducente
per trasporto di persone)

 

 

L’articolo 9 modifica il comma 2 dell’art. 85 del codice della strada, in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone.

La nuova norma, rispetto a quella precedentemente in vigore, consente di svolgere il servizio anche mediante tricicli e quadricicli, mentre la precedente norma, nell’ambito dei veicoli a tre ruote, consentiva la possibilità di effettuare il servizio solo con motocarrozzette. Si specifica inoltre che i motocicli possono essere con o senza sidecar.

Si ricorda che le motocarrozzette sono definite dall’articolo 53, comma 1, lett. b), del codice, come veicoli a motore a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria.

I tricicli e i quadricicli non sono invece espressamente individuati come categoria di veicoli dal codice della strada. Sui ritiene che, in mancanza di ulteriori precisazioni, possano essere ricompresi in tali categorie tutti i veicoli con tre o quattro route, indipendentemente se dotati di motore o meno

Per la definizione di sidecar occorre rifare riferimento all’art. 47, comma 2 del codice, secondo il quale sono classificati nella categoria L4 i veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale).

 


 

Articolo 10
(Modifiche all’articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992
e all’articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264,
in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida)

 

 

L’articolo 10, comma 1, modifica l’articolo 92, comma 2, del codice, in tema di documenti di circolazione.

Tale articolo, al comma 1, prevede che quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima di sessanta giorni. Il comma 2 dispone che la ricevuta rilasciata dalle imprese o società di consulenza - ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264 - sostituisce l'estratto di cui al comma 1 per la durata massima di trenta giorni dalla data di rilascio, che deve corrispondere allo stesso giorno di annotazione sul registro-giornale tenuto dalle predette imprese o società. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta, l'estratto di cui al comma 1.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame prevede che la predetta ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza sostituisce per trenta giorni il documento ad esse consegnato o il relativo estratto, che entro tale termine le imprese devono porre a disposizione dell’interessato il documento o l’estratto e che la ricevuta non è rinnovabile, né reiterabile.

 

Il comma 2 reca modifiche di coordinamento al citato articolo 7 della legge n. 264/1991.

 

Il comma 3 prevede l’emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la revisione delle caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza. Il decreto dovrà essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

 


 

Articolo 11
(Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, in materia di rinnovo e aggiornamento della carta
di circolazione, di targa personale, di targa dei rimorchi
e di solidarietà nel pagamento delle sanzioni)

 

 

L’articolo 11 introduce il sistema della targa personale, destinata non più a seguire le vicende giuridiche del veicolo, ma ad essere trattenuta dal proprietario nel caso di trasferimento di proprietà o di altra modificazione del titolo (costituzione di usufrutto, locazione, esportazione all’estero, cessazione della circolazione). Tali previsioni sono contenute nel nuovo comma 3-bis dell’articolo 100 del codice, introdotto dal comma 2 dell’articolo in esame. Il comma dispone altresì che le targhe non possono essere abbinate a più di un veicolo.

 

Va ricordato in proposito che la disciplina in materia è dettata dagli articoli 100 e seguenti del codice della strada, e prevede che gli autoveicoli devono essere muniti anteriormente e posteriormente di una targa, con caratteristiche rifrangenti, recante i dati di immatricolazione del veicolo. Analoga prescrizione è prevista per i motoveicoli (che devono essere muniti di targa solo posteriormente). Le targhe, che sono prodotte e distribuite esclusivamente dallo Stato, vengono consegnate agli intestatari dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici all'atto dell'immatricolazione dei veicoli. In caso di cessazione definitiva di circolazione del veicolo, il proprietario deve informarne gli uffici del PRA (Pubblico registro Automobilistico), restituendo il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe. Il PRA provvede a sua volta a riconsegnare al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici la carta di circolazione e le targhe. Il comma 8 prevede che, ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Nel regolamento di attuazione vengono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione.

La targa assolve pertanto, come emerge dalla normativa ora illustrata, a finalità di identificazione del veicolo ed è a questo strettamente collegata, seguendone le vicende sia in caso di alienazione, sia quando il veicolo stesso cessi, per qualsiasi ragione, di circolare.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame sostituisce il comma 2 dell’articolo 94 del codice, il quale regola le formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli e per il trasferimento di residenza dell'intestatario, e prevede che, in caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli o motoveicoli o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, l'ufficio competente, su richiesta avanzata dall'acquirente, provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti. Il nuovo testo del comma 2 prevede che il Dipartimento per i trasporti terrestri provvede “all’emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione”, che tenga conto dei mutamenti. Nei mutamente è espressamente compreso il trasferimento di sede, se si tratta di persona giuridica.

 

Il comma 2, lett. a), introduce all’art. 100 il comma 3-bis, stabilendo che le targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all’estero e cessazione o sospensione dalla circolazione.

Il comma 2, lett. b), elimina l’obbligo per i rimorchi di essere muniti di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice alla quale sono agganciati. Per la nuova disciplina della targa dei rimorchi si vedano i successivi co. 7 e 8.

Il comma 2, lett. c), prevedere l’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione, della confisca amministrativa dello stesso per le violazioni all’obbligo di munire della targa le diverse tipologie di veicoli e per la violazione delle disposizioni sulla collocazione e le modalità di installazione della targa stessa.

 

Il comma 3 modifica il comma 1 dell’articolo 103, il quale prevedeva che in caso di esportazione all’estero del veicolo, l’intestatario deve restituire al competente ufficio del PRA, entro sessanta giorni, il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe. Il nuovo testo dell’articolo 103, comma 1, sopprime il riferimento alle targhe, che, come detto, vengono ora trattenute dal proprietario. 

 

Il comma 4 novella l’articolo 196 del codice, che individua i soggetti responsabili del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del codice della strada. La novella prevede che, in caso di complesso di veicoli, il proprietario del rimorchio è responsabile in solido con l’autore della violazione, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

 

Il comma 5 prevede che, con regolamento da emanare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988, sentite le competenti Commissioni parlamentari, vengano regolate le modalità di applicazione delle nuove disposizioni in materia di targhe personali, anche con riferimento alle procedure di annotazione nell’Archivio nazionale dei veicoli, e nel Pubblico registro Automobilistico (PRA).

Si ricorda, in proposito, che l’Archivio opera presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e, ai sensi dell’articolo 226 del codice, risponde a finalità di sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato dei veicoli, degli utenti e dei relativi mutamenti. L’archivio – completamente informatizzato - contiene, per ogni veicolo, i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all'emanazione della carta di circolazione e del certificato di proprietà, a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto. L’archivio viene aggiornato con i dati forniti dal competente Dipartimento, dal PRA, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale, dalle compagnie di assicurazione.

 

Il comma 6 stabilisce la nuova disciplina introdotta dai commi 1, 2, lett. a), e 3 dell’articolo in esame verrà applicata con decorrenza dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 5.

Va segnalato che un sistema ispirato al principio della targa personale è stato introdotto per i ciclomotori dall’articolo 97 del codice della strada, come modificato dal D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9. Tale norma prevede infatti che la targa dei ciclomotori identifica l’intestatario del certificato di circolazione, è personale, viene abbinata a un solo veicolo e il titolare la trattiene in caso di vendita.

 

Il comma 7 prevede che il Governo, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, modifichi il regolamento di attuazione del codice, in relazione alla soppressione dell’obbligo per i rimorchi di essere muniti di una targa ripetitrice dei dati della motrice, disposto dal precedente comma 2, lett. b). Il Governo dovrà definire le caratteristiche delle targhe dei rimorchi, in modo tale da renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli. Il comma 8 stabilisce che la modifica all’articolo 100, comma 4, del codice, disposta dal citato comma 2, lett. b), si applica a decorrere dall’entrata in vigore delle modifiche al regolamento di attuazione previste dal comma 7. La nuova disciplina si applicherà ai rimorchi immatricolati dopo tale data, con possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi già in circolazione.

 

Il comma 9, infine, precisa che le disposizioni introdotte dall’articolo in esame dovranno essere attuate nei limiti delle risorse umane e finanziarie già disponibili, e comunque senza oneri aggiuntivi per lo Stato.

 


 

Articolo 12
(Introduzione dell'articolo 94-bis e modifiche agli articoli 94 e 96
del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di divieto di intestazione fittizia dei veicoli)

 

 

L’articolo 12 interviene sulle norme per il trasferimento di proprietà e l’intestazione dei veicoli.

 

Il comma 1 modifica l’articolo 94 del codice, che disciplina le formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli e per il trasferimento di residenza dell'intestatario, introducendo, alla lettera a), un nuovo comma 4-bis. Tale comma impone l’obbligo di dichiarare ogni atto dal quale derivi una variazione nominativa dell’intestatario della carta di circolazione o che comporti la disponibilità del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni. L’obbligo di dichiarazione grava sull’avente causa e deve essere adempiuto entro trenta giorni dall’atto. La dichiarazione deve essere resa, nei casi previsti dal regolamento, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione e della registrazione nell’archivio nazionale dei veicoli (costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi degli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5). In caso di omissione si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 3 dell’articolo 94 (pagamento di una somma da euro 653 a euro 3.267).

In caso di accertamento della violazione del nuovo comma 4-bis, è previsto l’immediato ritiro della carta di circolazione e il suo invio all’ufficio competente del sopra indicato Dipartimento, che provvede al rinnovo (comma 1, lett. b)).

 

Il comma 2 dell’articolo 12 introduce l’articolo 94-bis del codice, che vieta l’intestazione fittizia dei veicoli. In particolare si prevede che la carta di circolazione, il certificato di proprietà e il certificato di circolazione non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l’accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo.

La norma prevede, salvo che il fatto costituisca reato, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro, sia per chi richiede l’intestazione fittizia, che per il soggetto che ha la materiale disponibilità del veicolo. E’ prevista inoltre la sanzione amministrativa accessoria della cancellazione del veicolo dal PRA e dall’Archivio nazionale dei veicoli. La circolazione dei veicolo dopo la cancellazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 e la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo. La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni, dopo che l’accertamento è divenuto definitivo.

Si prevede infine l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, che dovrà disciplinare la segnalazione agli organi di polizia, da parte degli uffici del PRA e dell’Archivio nazionale dei veicoli, dei casi che facciano presumere fenomeni di abuso o di intestazione fittizia del veicolo.

Il comma 4 del nuovo articolo 94-bis demanda ad uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, le disposizioni applicative del nuovo articolo 94-bis, con particolare riferimento all’individuazione di quelle situazioni che siano tali da richiedere una verifica in ordine alla ricorrenza delle circostanze di cui al comma 1 (situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l’accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo).

 

Il comma 3 dell’articolo 12 in esame, che novella l’articolo 96 del codice della strada, prevede l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 389 a 1.559 euro e la sanzione accessoria della confisca del veicolo per la circolazione dei veicoli cancellati dal PRA per mancato pagamento della tassa automobilistica per tre anni consecutivi.

 


 

Articolo 13
(Modifica all’articolo 95 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di duplicato della carta di circolazione)

 

 

L’articolo 13 modifica l’articolo 95 del codice, relativo al duplicato della carte di circolazione.

In particolare, il comma 1-bis del citato articolo 95 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisca il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa.

L’articolo in esame estende l’applicazione di tali procedure anche ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale.

 

 


 

Articolo 14
(Modifiche all’articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di sanzioni per ciclomotori alterati,
e disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori)

 

 

L’articolo 14 modifica l’articolo 97 del codice, in materia di sanzioni per ciclomotori alterati.

 

Il comma 1, lett. a), aumenta la sanzione pecuniaria per chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'articolo 52 (45 km/h): la sanzione era precedentemente compresa tra 78 e 311 euro mentre ora è fissata in un importo compreso tra 1000 a 4000 euro. Per chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i suddetti limiti, si prevede la sanzione da euro 779 a euro 3.119.

Con la lett. b) del comma 1 è aumentata la sanzione prevista dal comma 6 dello stesso art. 97, che prevedeva, per chi circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, il pagamento di una somma da euro 38 a euro 155; il nuovo importo è ora da euro389 a euro 1.559.

La lett. c) aumenta la sanzione prevista per chi circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili, portandola ad una somma da euro 78 a euro 311 (in luogo della precedente somma da 23 a 92 euro).

 

Il comma 2 dell’articolo 14 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisca un calendario per il conseguimento del certificato di circolazione e della targa, conformi alle previsioni dell’articolo 97, comma 4, del codice[3], da parte dei ciclomotori già in circolazione, che ne siano sprovvisti.

A tal proposito si ricorda che il D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153, che ha sostituito gli articoli 248-252 del regolamento di attuazione del codice, relativi alla targa e al certificato di circolazione dei ciclomotori, prevede, all’articolo 9, che i proprietari di ciclomotori già in circolazione al 14 luglio 2006 (data di entrata in vigore del citato D.P.R.) hanno soltanto la facoltà e non l’obbligo di richiedere il rilascio della nuova targa e del certificato di circolazione.

 

In ogni caso, decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la circolazione con ciclomotori privi di certificato di circolazione e di targa, conformi al citato articolo 97 del codice, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 389 a 1.559 euro (comma 3).

 

Le disposizioni di cui al comma 1, relative alle sanzioni per ciclomotori alterati, entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della legge in esame nella Gazzetta Ufficiale (comma 4).

 

 


 

Articolo 15
(Modifiche agli articoli 104 e 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di circolazione delle macchine agricole)

 

 

L’articolo 15 reca una modifica in materia di circolazione su strada delle macchine agricole.

L’articolo 104 del codice, ai commi da 1 a 6, indica le dimensioni e i limiti di massa previsti per le macchine agricole. Il comma 8 stabilisce che le macchine le quali, per necessità funzionali, hanno sagome e masse eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6 sono considerate macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione valida per un anno e rinnovabile, rilasciata dall’ANAS.

L’articolo 15, comma 1, aumenta da uno a due anni il periodo di validità della predetta autorizzazione.

 

Il comma 2 precisa che le disposizioni di cui al comma precedente si applicano alle autorizzazioni rilasciate dopo l’entrata in vigore della legge in esame. In conseguenza del raddoppio del periodo di validità dell’autorizzazione sono raddoppiati l’imposta di bollo, di cui all’articolo 104, comma 8, del codice, e gli eventuali indennizzi per la maggiore usura della strada, di cui all’articolo 18 del regolamento di attuazione.

 

Il comma 3 modifica l’articolo 114, comma 3, del codice al fine di mantenere a un anno il limite di validità dell’autorizzazione richiesta per le macchine operatrici eccezionali.

 

Il comma 4 prevede il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, dovrà modificare l’articolo 206 del regolamento di attuazione[4], nel senso di consentire l’utilizzo delle macchine agricole per le attività di manutenzione e tutela del territorio, disciplinandone le modalità.

 

 


 

Articolo 16
(Modifiche all’articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
materia di guida accompagnata e di requisiti per la guida dei veicoli)

 

 

L’articolo 16 novella l’articolo 115 del codice, introducendo il sistema della guida accompagnata e modificando la normativa in tema di requisiti per la guida.

 

Il comma 1, lett. a), che introduce sette nuovi commi al citato articolo 115, disciplina la ‘guida accompagnata’, che consente ai minori di esercitarsi alla guida, con l’assistenza di un adulto.

In particolare, il nuovo comma 1-bis dell’articolo 115 consente, ai minori che abbiano compiuto i diciassette anni e siano titolari di patente di guida (il riferimento è alla patente di categoria A, che abilita alla guida di motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc), la guida di autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t, e nei limiti di potenza indicati dall’articolo 117, comma 2-bis, del codice.

Si ricorda che tale comma – come modificato dall’articolo 2 del D.L. n. 117/2007, e, successivamente, dall’articolo 18, comma 1, della presente legge - dispone che ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Per i veicoli di categoria M1 è previsto un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW.[5]

La guida è consentita alle seguenti condizioni:

-            che il minorenne sia accompagnato da un conducente, titolare di patente di categoria B, o superiore, da almeno dieci anni;

-            che sia stata rilasciata autorizzazione da parte del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza del genitore o rappresentante legale del minore.

Il nuovo comma 1-ter dispone che la possibilità di guida è inoltre condizionata alla previa effettuazione di un corso pratico di guida, presso un’autoscuola con istruttore autorizzato, di durata pari ad almeno dieci ore, delle quali quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna.

Il nuovo comma 1-quater prevede che, durante la guida autorizzata, sul veicolo non possano prendere posto altre persone oltre all’accompagnatore e che il veicolo debba essere munito di un contrassegno recante le lettere alfabetiche “GA”. La violazione di tali disposizioni comporta l’applicazione della sanziona amministrativa di cui all’articolo 122, comma 9, del codice (pagamento di una somma da 78 a 311 euro).

Ai sensi del nuovo comma 1-quinquies, il minore deve attenersi ai limiti di velocità indicati dall’articolo 117, comma 2, del codice: 100 km/h in autostrada e 90 km/h sulle strade extraurbane, e soggiace alle sanzioni di cui al comma 5 dello stesso articolo: pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 e sospensione della patente da due a otto mesi. L’accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni in solido con il genitore o con chi esercita l’autorità parentale o con il tutore del minore.

Il nuovo comma 1-sexies prevede la revoca dell’autorizzazione della guida accompagnata a carico del minore, se commette violazioni per le quali sono previste le sanzioni di cui agli articoli 218 e 219 del codice (sospensione e revoca della patente)[6]. Si applicano le disposizioni procedurali di cui al citato articolo 219 del codice e il minore non può conseguire una nuova autorizzazione.

Il nuovo comma 1-septies dispone, per la guida da parte del minore autorizzato senza la presenza dell’accompagnatore indicato nell’autorizzazione, l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo, del codice: ovvero pagamento di una somma da euro 389 a 1.559 e fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Si applicano inoltre le disposizioni di cui al comma 1-sexies, sopra illustrato.

 

Il comma 1, lett. b), dell’articolo in esame novella il comma 2 del citato articolo 115 del codice, relativo ai requisiti anagrafici per la guida.

In particolare, il n. 1) consente l’elevazione del limite di età per la guida di autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Il limite, già fissato a 65 anni, può essere elevato, anno per anno, fino a 68 anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica.

Il n. 2) si riferisce alla guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Il limite, già fissato a 60 anni, può essere elevato, anno per anno, fino a 68 anni, anziché fino a 65 come precedentemente previsto, qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica.

 

Il comma 1, lett. c), dell’articolo in esame introduce un nuovo comma, il 2-bis, al citato articolo 115 del codice, che richiede l’accertamento della persistenza dei requisiti fisici e psichici per consentire, a chi ha superato gli 80 anni, di continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, B, C ed E. La persistenza dei requisiti è attestata in apposito documento, rilasciato dalla commissione medica locale, a seguito di visita medica. L’accertamento è effettuato ogni due anni, con oneri a carico del richiedente.

Precedentemente all’entrata in vigore della norma in esame, ai soggetti di età superiore a 80 anni, si applicava l’articolo 126 del codice, il quale stabilisce che le patenti di categoria A, B e C, rilasciate o confermate a soggetti che hanno superato il settantesimo anno di età, sono valide per tre anni.

 

Il comma 2 dell’articolo 16 in esame fa rinvio ad un regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge (ovvero entro il 13 dicembre 2010), ai fini di stabilire le norme di attuazione della nuova disciplina della guida accompagnata, con specifico riferimento: alle condizioni soggettive e oggettive alle quali l’autorizzazione può essere rilasciata ed alle relative modalità di rilascio; alle condizioni di espletamento dell’attività di guida autorizzata; ai contenuti e modalità di certificazione del percorso didattico che il minore deve seguire presso un’autoscuola; ai requisiti soggettivi dell’accompagnatore; alle caratteristiche del contrassegno di cui al nuovo comma 1-quater dell’articolo 115 del codice, recante la scritta “GA”.

 

Il comma 3 infine stabilisce che, sempre entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge in esame, dovrà essere emanato un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di attuazione dei commi 2 e 2-bis dell'articolo 115 del codice, relativi ai requisiti anagrafici per la guida. Ai fini della valutazione dei requisiti fisici e psichici dei soggetti di età superiore a 80 anni, il decreto dovrà fare riferimento ai criteri di valutazione uniformi sul territorio nazionale, ai quali si devono attenere le commissioni mediche locale, ai sensi del successivo articolo 23, comma 5, della presente legge. 

 

 


 

Articolo 17
(Modifiche all’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori)

 

 

L’articolo 17 apporta alcune correzioni all’articolo 116 del codice, in relazione al certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.

 

Il comma 1 modifica il comma 11-bis dell’articolo 116 sopprimendo, in primo luogo, il riferimento all’esame finale per il rilascio di detto certificato (lett. a), e, allo stesso modo inserendo la prova di verifica dei corsi in luogo della prova finale (lett. b).

Di seguito introduce un nuovo periodo in virtù del quale, nell’ambito dei corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori svolti dalle autoscuole o all’interno delle scuole secondarie, si prevede lo svolgimento di un’ulteriore lezione teorica di almeno un’ora sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e il superamento di una specifica prova pratica di guida, previa idonea attività di formazione (lett. c).

 

Il comma 2 prevede che le disposizioni di cui al comma 1, concernenti il superamento di una prova pratica di guida del ciclomotore, si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2011.[7]

 

Il comma 3 rimette ad un decreto interministeriale, da adottarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge (ovvero entro l’11 novembre 2010), la definizione delle modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonché della relativa attività di formazione.

 

Il comma 4, infine, specifica che le amministrazioni interessate sono tenute allo svolgimento delle suddette attività senza alcun nuovo od ulteriore aggravio di spese ed oneri per la finanza pubblica.

 

 


 

Articolo 18
(Modifica all’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di limitazioni nella guida)

 

 

L’articolo 18 novella l’articolo 117 del codice, che disciplina le limitazioni alla guida per i c.d. neo patentati.

 

Il comma 1 novella il comma 2-bis dell’articolo 117, relativo alle limitazioni alla guida per i titolari di patente da meno di un anno (“neopatentati”).

Il testo previgente del comma 2-bis – come modificato dal D.L. n. 117/2007 - prevede che ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. Il divieto non è stato di fatto mai operante, in quanto avrebbe dovuto trovare applicazione per i titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso D.L. n. 117 del 2007, e, pertanto, a decorrere dal 30 gennaio 2008, ma tale termine è stato più volte prorogato,[8] da ultimo al 1° gennaio 2011, ad opera dell’articolo 5, comma 2, del D.L. n. 194/2009.

Con le modifiche introdotte è stato elevato da 50 kw/t a 55 kw/t il limite di potenza al disopra del quale scattano le limitazioni alla guida. Viene inoltre fissato, per i veicoli di categoria M1[9] (veicoli, aventi almeno quattro ruote, destinati al trasporto di persone con non più di otto posti a sedere, oltre al sedile del conducente. In tale categoria rientrano le autovetture), un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kw.

 

Il comma 2 dispone che le nuove limitazioni alla guida di cui all’articolo 117, comma 2-bis, come modificato dal comma 1, sono applicabili ai titolari di patente di categoria B rilasciata dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge (9 febbraio 2011).

 

Il comma 3 abroga le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 117/2007, il quale prevedeva che le limitazioni alla guida introdotte dallo stesso articolo, si riferiscono ai titolari di patenti di guida rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2011.


 

Articolo 19
(Modifiche all’articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di requisiti morali per ottenere
il rilascio dei titoli abilitativi alla guida)

 

 

L’articolo 19 modifica l’articolo 120 del codice della strada, in materiadi requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida.

Il comma 1 del citato articolo 120 prevede che non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al DPR n. 309/1990, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), dello stesso DPR n. 309/1990.

Tale ultima norma prevede la sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o il divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni, a carico di soggetti che illecitamente importano, esportano, acquistano e ricevono a qualsiasi titolo o comunque detengono sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il primo periodo dell’articolo 19, comma 1, aggiunge alle predette categorie anche i soggetti destinatari del divieto di cui all’articolo 75-bis, comma 1, lettera f), dello stesso DPR n. 309,il quale prevede il divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore, per chi risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni del presente testo unico o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del presente testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, qualora, in relazione alle modalità od alle circostanze dell'uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell'articolo 75 (importazione, acquisto, detenzione di sostanze stupefacenti), possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica.

Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 19 prevede inoltre che non possano di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222 (omicidio colposo), la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma 2.

Conseguentemente il comma 2 dell’articolo 19 introduce modifiche di coordinamento formale al comma 2 dell’articolo 120 del codice.


 

Articolo 20
(Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo
n. 285 del
1992, in materia di esame di idoneità,
di esercitazioni di guida e di autoscuole)

 

 

L’articolo 20 disciplina, nei primi 4 commi, le esercitazioni alla guida e il rilascio della relativa autorizzazione (c.d. foglio rosa) e, ai commi da 5 a 8, l’attività delle autoscuole.

 

Il comma 1, lettera a), modifica l’articolo 121, comma 8, prevedendo che la prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida. Il testo previgente prevedeva che tale limite temporale si applicasse, in via generale, alle prove di esame.

La lettera b) del comma 1 modifica il comma 11 dello stesso articolo 121, prevedendo che la prova pratica di guida possa essere ripetuta solo una volta nel termine di validità dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida. Il testo previgente prevedeva che, entro tale termine, potesse essere ripetuta una delle due prove d'esame.

 

Il comma 2, lettera a), modificando il comma 1 dell’articolo 122 del codice, prevede che prima del rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, l'aspirante alla patente in possesso dei prescritti requisiti debba essere sottoposto alla prova di controllo delle cognizioni, prevista dall’articolo 121, per verificare l'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida. Tale prova deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente e durante il suddetto periodo non sono consentite più di due prove.

Il comma 2, lettera b), inserisce un nuovo comma 5-bis all'articolo 122 del codice, introducendo l'obbligo, per l’aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B, di effettuare esercitazioni in autostrada, o in strada extraurbana, e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato, secondo la disciplina e le modalità di svolgimento stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da emanarsi – ai sensi del comma 4 – entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge (ovvero entro il 13 novembre 2010).

 

Il comma 3 stabilisce che la nuova disposizione relativa al superamento della prova di controllo delle cognizioni, si applica alle domande per il conseguimento della patente presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge (11 novembre 2010).

 

Il comma 5 novella in più punti l’articolo 123 del codice.

L’articolo 123 del codice, sul quale è intervenuto l’articolo 10, comma 5, del D.L. 7/2007, reca la disciplina delle autoscuole, ossia delle scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti. A seguito delle modifiche introdotte dal suddetto decreto-legge, le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province. Il D.L. ha inoltre eliminato i limiti precedentemente previsti connessi a parametri quali la popolazione, l’indice di motorizzazione e l’estensione del territorio.

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 123 per avviare tale attività di impresa i soggetti interessati, ossia persone fisiche, persone giuridiche e enti, presentano l’apposita segnalazione certificata di inizio attività[10] (in luogo dell’autorizzazione precedentemente prevista). Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, ed è chiamato a rispondere del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente.

A seguito di una modifica introdotta dal D.L. 7/2007, è stato disposto che nel caso di apertura di ulteriori sedi per l’esercizio dell’attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell’idoneità tecnica.

 

Il comma 5, lettera a) modifica il comma 2 del predetto articolo 123, attribuendo alle province, competenti sulla base della normativa vigente in tema di vigilanza amministrativa e tecnica sulle autoscuole, il compito di provvedere all’applicazione delle sanzioni previste dal comma 11-bis dello stesso articolo 123, per l’esercizio abusivo dell’attività di autoscuola.

 

Il comma 5, lettera b) interviene sul comma 4 dell’articolo 123 precisando che il responsabile didattico delle sedi esterne dell’autoscuola debba essere in possesso non più semplicemente dell’idoneità tecnica bensì della medesima idoneità tecnica richiesta al titolare dell'autoscuola, al fine di assicurare un adeguato livello formativo.

 

Il comma 5, lettera c) modifica l'articolo 123, comma 5, che prevede una serie di requisiti al fine di poter presentare la dichiarazione di inizio attività di un’autoscuola.

Nel caso di persona fisica si richiedono i seguenti requisiti:

-            aver compiuto gli anni ventuno;

-            risultare di buona condotta;

-            essere in possesso di adeguata capacità finanziaria, diploma di istruzione di secondo grado, abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale.

Con riferimento al requisito dell’esperienza la norma in esame precisa che essa deve essere stata maturata negli ultimi cinque anni.

 

La lettera d), n. 1), modificando il primo periodo del comma 7, prescrive che le autoscuole svolgano attività di formazione per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente.

La lettera d) n. 2), modifica il secondo periodo del citato comma 7, in relazione alle modifiche apportate dal precedente n. 1). Prevede che, nel caso in cui più autoscuole si siano consorziate e abbiano costituito un centro di istruzione automobilistica, possano demandare a tale centro, integralmente o parzialmente, la formazione dei conducenti al conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e qualificazione professionale.

 

La lettera e) introduce il comma 7-bis, ai sensi del quale l’attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti, da ripetere almeno ogni tre anni.

 

Alla lettera f) che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che dovrà dettare le disposizioni attuative dell’articolo 123 del Codice, indichi anche le modalità di svolgimento delle verifiche del possesso dei requisiti da parte delle autoscuole e i criteri per l’accreditamento dei soggetti che possono organizzare i corsi di formazione per insegnati e istruttori delle autoscuole.

 

La lettera g) inserisce un nuovo comma 10-bis, che si riferisce alla organizzazione dei corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole. Tali corsi possono essere organizzati:

§      dalle autoscuole che svolgono la formazione dei conducenti;

§      dai centri di formazione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;

§      da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l’intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

 

La lettera h) inserisce due nuovi commi, dopo il comma 11-bis dell’articolo 123.

Il nuovo comma 11-ter prevede la sospensione dei corsi di formazione degli insegnanti ed istruttori, di cui al comma 10, nei seguenti casi e con le seguenti modalità:

a)       sospensione da uno a tre mesi, quando il corso non si svolge con regolarità;

b)       sospensione da tre a sei mesi quando il corso si svolge in carenza dei requisiti di idoneità dei docenti, attrezzature tecniche e del materiale didattico

c)       per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione nel triennio delle predette ipotesi.

La sospensione viene disposta dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente

Il nuovo comma 11-quater conferisce, alla regione o provincia autonoma il potere di disporre l’inibizione alla prosecuzione dell’attività a danno di coloro che, colpiti da un provvedimento di sospensione di cui alla lett. c) del comma11-ter, sono soggetti, nel biennio successivo, ad un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lett. a) o b) dello stesso comma.

 

Il comma 13, primo periodo, dell’articolo 123, che demanda al regolamento attuativo di stabilire le modalità per la dichiarazione di inizio attività, viene integrato dalla lettera i), prevedendo che resta fermo quanto previsto dal comma 7-bis, introdotto dalla lettera e) sopra illustrata. Esso dispone che l’attività non possa iniziare prima della verifica del possesso dei requisiti e che tale verifica deve essere ripetuta almeno ogni tre anni.

 

Il comma 6 fissa il termine entro il quale le autoscuole che svolgono esclusivamente attività di formazione per il conseguimento delle patenti A e B devono offrire attività di formazione per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente, come prescritto dalla lettera d) del precedente comma 5. L’adeguamento alla nuova prescrizione dovrà essere effettuato a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell’autoscuola che si verifichi successivamente alla data di entrata in vigore della legge in esame.

 

Il comma 7 pone a carico dei soggetti richiedenti tutti i costi connessi all’organizzazione dei corsi di cui ai commi 10 e 10-bis dell’articolo 123 del codice, stabilendo, altresì, che le amministrazioni interessate provvedano a tutta l’organizzazione utilizzando le risorse già disponibili, tanto a livello umano quanto finanziario-strumentale, senza costi od oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

 

Il comma 8 stabilisce infine che con il decreto di cui all’articolo 10, comma 5-septies, del D.L. n. 7/2007, sono disciplinate le procedure per l’irrogazione delle sanzioni previste dal nuovo comma 11-ter dell’articolo 123 del codice, introdotto dalla lettera h) del comma 5 del presente articolo 20.

Si ricorda che tale decreto - che avrebbe dovuto essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 7/2007 – riguarda le modalità attuative dei corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle scuole guida.

 

 

Si evidenzia che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con segnalazione del 5 agosto 2010 (pubblicata sul n. 30/2010 del proprio Bollettino), ha richiamato l’attenzione del Parlamento e del Governo sulle possibili distorsioni della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato delle autoscuole, derivanti dall’articolo 123 del codice della strada, come modificato dall’articolo 20 in commento.

 

 


 

Articolo 21
(Modifiche all’articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di procedure di rinnovo di validità della patente di guida)

 

 

L’articolo 21 introduce modifiche in materia di procedure per il rinnovo del patente.

 

Va ricordato che l’articolo 126 del codice stabilisce in 10 anni la durata della validità per le patenti A e B. Quando siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni, e a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni. Il comma 5 del citato articolo prevede che la validità della patente è confermata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che trasmette per posta al titolare della patente un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida.

 

L’articolo 21, comma 1, intervenendo sul citato comma 5, prevede che il rinnovo venga effettuato mediante rilascio di un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine, si prevede che vengano trasmessi al competente Dipartimento i dati ed ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del suddetto duplicato di patente. Viene infine previsto che il titolare della patente provveda alla distruzione della patente scaduta.

Ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (ovvero entro il 13 febbraio 2011), verranno dettate le norme di attuazione.

Il comma 3 precisa che il nuovo sistema di rinnovo avrà decorrenza dall’entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 2.

Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

 

 


 

Articolo 22
(Modifiche all’articolo 126-bis e all’allegata tabella dei punteggi
del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di patente a punti,
e disposizioni in materia di corsi di guida sicura)

 

 

L’articolo 22 apporta modifiche all’articolo 126-bis, e alla tabella allegata, in materia di patente a punti, e introduce disposizioni in materia di corsi di guida sicura

 

Si ricorda che l’articolo 126-bis del codice, inserito dal D.Lgs. n. 9/2002, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano l’istituto della patente a punti, prevedendo che all’atto del rilascio della patente, ossia del titolo mediante il quale il cittadino viene abilitato alla guida di un veicolo a motore, venga attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato presso l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, è decurtato, nella misura indicata dalla tabella allegata al medesimo articolo 126-bis, a seguito della violazione di alcune delle norme di comportamento del codice della strada.

 

Il comma 1, lettera a), dell’articolo 22, novella il comma 4 dell’articolo 126-bis del codice, il quale stabilisce che la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole o da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, consente di riacquisire sei punti, ovvero nove punti per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, che frequentano specifici corsi di aggiornamento. La novella prescrive che la riacquisizione dei punti avviene all’esito di una prova di esame.

 

La lettera b) del comma 1 novella il comma 6 dell’articolo 126-bis, stabilendo che l’obbligo di sottoporsi all’esame di idoneità tecnica non grava solo su chi ha subito la perdita totale del punteggio, ma anche sul titolare della patente che, dopo la notifica di una prima violazione, che comporti una perdita di almeno 5 punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti.

Sono stati soppressi i periodi che prevedevano che il Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio disponesse, con provvedimento definitivo, la revisione della patente di guida in caso di perdita totale del punteggio.

 

La lettera c) del comma 1 introduce un nuovo comma 6-bis a norma del quale, nel caso di diminuzione di punti connessa ad un reato, il cancelliere, entro 15 giorni, trasmette copia autentica della sentenza o del decreto all’organo accertatore, il quale a sua volta ne dà notizia, entro 30 giorni, all’anagrafe degli abilitati alla guida.

 

Il comma 2 prevede che i programmi e le modalità di effettuazione della predetta prova di esame, sono stabiliti con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (ovvero entro il 9 febbraio 2011).

 

Il comma 3 reca modifiche alla tabella allegata all’articolo 126-bis,anche per ragioni di coordinamento formale, rispetto alle modifiche introdotte nel testo. La disposizione:

a)             riduce la decurtazione dei punti per le infrazioni meno gravi di cui all’articolo 142 (velocità dei veicoli).

In particolare:

§       riduce da 5 a 3 punti la decurtazione per il superamento dei limiti di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h (comma 8);

§       riduce da 10 a 6 punti la decurtazione per il superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h e di non oltre 60 km/h (comma 9).

b)             modifica la decurtazione di punti per le violazioni delle norme relative ai tempi di guida e di riposo per i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, di cui all’art. 174.

In particolare:

§       per la violazione dei tempi di guida superiori al 10% del limite giornaliero vengono detratti 2 punti (comma 5);

§       per la violazione oltre i 10% dei tempi di riposo vengono detratti 5 punti (comma 5);

§       per la violazione dei tempi di guida superiori al 20% del limite giornaliero vengono detratti 10 punti (comma 6);

§       per il superamento di oltre il 10% del limite massimo del periodo di guida settimanale viene detratto 1 punto (comma 7, primo periodo);

§       per il mancato rispetto di oltre il 10% del limite minimo del periodo di riposo settimanale vengono detratti 3 punti (comma 7, secondo periodo);

§       per il superamento di oltre il 20% del limite massimo del periodo di guida settimanale vengono detratti 2 punti (comma 7, terzo periodo);

§       per il mancato rispetto di oltre il 20% del limite minimo del periodo di riposo settimanale vengono detratti 5 punti (comma 7, terzo periodo);

§       per il mancato rispetto delle norme previste dal regolamento CE n. 561/2006 in materia di interruzioni vengono detratti 2 punti (comma 8).

c)             sopprime la decurtazione di 10 punti per la violazione di cui all’articolo 176, comma 19 (inversione di marcia o marcia in senso opposto a quello consentito, se effettuate sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli delle autostrade e delle strade extraurbane principali). Per tale infrazioni è ora prevista la revoca della patente di guida (articolo 176, comma 2, del codice, come modificato dall’articolo 30, comma 2, della presente legge);

d)             dispone decurtazioni di punti identiche a quelle di cui alla lettera b) per le violazioni commesse dai conducenti di veicoli di cui all’articolo 178 del codice (veicoli non muniti di cronotachigrafo);

e)             introduce una decurtazione di 5 punti per l’infrazione di cui all’articolo. 186-bis, comma 2, del codice: conducenti di età inferiore a ventuno anni, neopatentati e conducenti che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose per i quali sia stato accertato un tasso alcolemico non superiore a 0,5 g/l. Tale disposizione, ai sensi del comma 6 del presente articolo 22, è entrata in vigore il 30 luglio 2010, ovvero il giorno successivo a quello di pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale;

f)               introduce una decurtazione di 2 punti per chi, non essendo autorizzato, utilizzi le strutture predisposte per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide (articolo 188);

g)             aumenta la decurtazione conseguente alle violazioni dell’articolo 191 (comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni).

In particolare:

§       aumenta da 5 a 8 punti la decurtazione per il mancato rispetto dell’obbligo di far attraversare i pedoni che attraversano sulle strisce pedonali (comma 1);

§       aumenta da 2 a 4 punti la decurtazione per il mancato rispetto dell’obbligo di consentire ai pedoni, che abbiano iniziato l’attraversamento, di raggiungere il lato opposto della carreggiata, sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali (comma 2);

§       aumenta da 5 a 8 punti la decurtazione per il mancato rispetto dell’obbligo di fermarsi quando alcune categorie di persone invalide attraversano la strada e di prevenire situazioni di pericolo derivanti da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o anziani (comma 3).

 

La lettera h) del comma 3 integra l’ultimo capoverso della tabella di cui all’articolo 126-bis del codice, il quale prevede che, per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. La modifica in oggetto prevede che, per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l’attribuzione di un punto all’anno fino ad un massimo di tre punti.

La disposizione appare evidentemente finalizzata a bilanciare il regime di maggiore rigore previsto per questa categoria di conducenti, inserendo un meccanismo premiale che consente di acquisire un punto all’anno in caso di assenza di violazioni.

Va peraltro ricordato che il comma 5 dell’articolo 126-bis già prevede, per tutti i titolari di patente, un meccanismo premiale, disponendo che la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Inoltre, per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.

 

Il comma 4 rimette ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di una apposita attività di studio e di sperimentazione, la disciplina di corsi di guida sicura avanzata nonché la individuazione delle violazioni previste dal codice della strada, comportanti una decurtazione di punteggio, per le quali la frequenza dei suddetti corsi permette il recupero fino ad un massimo di cinque punti.

 

Il comma 5 specifica che l’amministrazione competente all’attuazione delle disposizioni del comma 4 è tenuta allo svolgimento delle attività connesse senza alcun nuovo od ulteriore aggravio di spese ed oneri per la finanza pubblica.

 

 


 

Articolo 23
(Modifiche agli articoli 119 e 128 del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici
per il conseguimento della patente di guida
e di revisione della patente di guida)

 

 

L’articolo 23 modifica le norme in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, di cui all’art. 119 del codice, e quelle in materia di revisione della patente stessa, di cui all’articolo 128 del codice.

 

Il comma 1, lettera a) interviene sull’articolo 119, comma 2, del codice, in materia di requisiti per il conseguimento della patente,prevedendo che i relativi accertamenti sanitari possano essere effettuati anche dal personale medico militare in quiescenza.

 

La lettera b), con riferimento ai medesimi accertamenti, stabilisce che possano essere effettuati dai medici abilitati anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi, a condizione che abbiano svolto tale attività negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni medico locali per almeno 5 anni.

 

La lettera c) introduce all’articolo 119 un nuovo comma 2-ter, con il quale si prevede che, ai fini dell’accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, o di certificato di abilitazione professionale, l’interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. La certificazione deve essere rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici, le cui modalità saranno individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio. Con tale decreto sono anche individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti necessari per la certificazione stessa.

Per i soggetti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d) (conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone e cose, conducenti di autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t e conducenti di autobus) e per i titolari del certificato CFP o patentino filoviario, la certificazione deve essere esibita in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute.

I titolari di certificato professionale di tipo KA o KB sono tenuti ad esibire la certificazione in questione in occasione del rinnovo del certificato professionale quando tale rinnovo non coincide con quello della patente.

Le spese sono a carico del richiedente.

 

La lettera d) novella il comma 3 dello stesso articolo 119, prevedendo che l’accertamento di cui al nuovo comma 2-ter deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida. Le certificazioni di cui ai commi 2 e 2-ter devono tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia.

 

La lettera e) sostituisce il comma 5 dell’articolo 119, che attualmente prevede il ricorso avverso il giudizio delle commissioni mediche, cui è rimesso, dal comma 4, l’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio o il rinnovo della patente ad alcune categorie di soggetti (mutilati, minorati, ultrasessantacinquenni abilitati alla guida di autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, di autotreni ed di autoarticolati).

Il nuovo comma 5 prevede che le predette commissioni comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile, che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida. Le commissioni comunicano altresì all’ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare, ovvero ad eventuali adattamenti,ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità, ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni medico locali.

Tali provvedimenti possono essere modificati dai medesimi uffici in sede di autotutela, qualora l’interessato produca una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione.

La produzione della nuova certificazione medica entro i termini utili alla proposizione di ricorso al TAR o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica consente l’esperimento di tali strumenti.

 

Ai sensi del comma 2, le spese relative all'attività di accertamento sanitario di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, come modificato dal precedente comma 1, inclusive degli emolumenti da corrispondere ai medici, sono poste a carico dei soggetti richiedenti.

 

Il comma 3 prevede che, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di trasmissione della certificazione medica rilasciata dai medici che hanno cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi indicati dall’articolo 119, comma 2, del codice, e dai medici privati abilitati ed iscritti nell’apposito albo.

 

Il comma 4 prevede un differimento per l’applicazione di alcune delle norme introdotte: le disposizioni del primo periodo del comma 2-ter (obbligo di certificazione di non abuso di alcol e di non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope) e del terzo periodo dello stesso comma (obbligo di esibire la certificazione per gli autotrasportatori, i titolari del certificato CFP o patentino filoviario e i titolari di certificato professionale KA o KB) dell’articolo 119, introdotto dal comma 1, lettera c), si applicano, rispettivamente, decorsi dodici mesi e sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, che dovrà individuare le modalità per gli accertamenti clinico-tossicologici necessari alla certificazione di cui al medesimo comma 2-ter.

 

Il comma 5 prevede che, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (ovvero entro il 12 ottobre 2010), sono stabilite linee guida per assicurare criteri di valutazione uniformi sul territorio nazionale alle quali si devono attenere le commissioni mediche locali, costituite in ogni provincia, presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, cui è rimesso, dal comma 4 dell’articolo 119, l’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio o il rinnovo della patente ad alcune categorie di soggetti.

 

Il comma 6 modifica l’articolo 128 del codice, che disciplina le procedure di revisione della patente.

In particolare, il comma 1 di tale articolo prevede che il Dipartimento per i trasporti terrestri – nonchè il prefetto nei casi di guida in stato di alternazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, come previsto dall’articolo 187 – possono disporre che i titolari di patente siano sottoposti a visita medica, ove sussistano dubbi circa la persistenza dei requisiti fisici o psichici prescritti.

La lettera a) del comma 6 aggiunge il riferimento alle ipotesi previste dall’articolo 186 del codice – guida in stato di ebbrezza - fra quelle che prevedono la facoltà del prefetto di disporre la visita medica.

 

Il comma 3, lettera b), introduce tre nuovi commi al citato articolo 128.

Il nuovo comma 1-bis dispone la revisione della patente di guida per i soggetti che abbiano subito un coma prolungato. Tale articolo pone un obbligo ai responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia di dare comunicazione agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dei casi di coma di durata superiore a 48 ore. A seguito di tale comunicazione è disposto l’obbligo di revisione della patente di guida nei confronti dei soggetti interessati. L’idoneità alla guida inoltre deve essere valutata dalla commissione medica locale, col parere dello specialista dell’unità riabilitativa che si è occupata del paziente.

I nuovi commi 1-ter e 1-quater prevedono due nuove ipotesi nelle quali la revisione della patente diviene obbligatoria:

§      quando il conducente sia coinvolto in un incidente stradale che abbia determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata constatata la violazione di una delle disposizioni del codice da cui consegue, come sanzione amministrativa accessoria, la sospensione della patente (comma 1-ter);

§      quando il conducente sia un minore di 18 anni, titolare di patente A, e sia autore materiale di una violazione che comporta la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida (comma 1-quater).

 

La lettera c) sostituisce il comma 2 del medesimo articolo 128, inasprendo il quadro sanzionatorio connesso alle disposizioni dettate dai commi da 1 a 1-quater.

Il previgente comma 2 prevedeva l’applicazione di una sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma compresa tra 78 e 311 euro, nei confronti di chi circola senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami previsti dal comma 1 e di chi circola nonostante sia stato dichiarato, a seguito dell'accertamento sanitario effettuato ai sensi del comma 1, temporaneamente inidoneo alla guida.

Il nuovo comma 2 stabilisce, per coloro che non si sottopongono agli accertamenti previsti dai commi da 1 a 1-quater, la sospensione della patente fino al superamento con esito positivo degli accertamenti. La sospensione decorre automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine fissato per effettuare la revisione, senza necessità che sia emesso un ulteriore provvedimento.

A coloro che circolano nel periodo di sospensione della patente si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 a 624 euro e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, di cui all’articolo 219 del codice. Le stesse sanzioni si applicano a chi sia stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, in seguito agli accertamenti sanitari effettuati ai sensi dei commi da 1 a 1-quater dell’articolo 128.

 

La lettera d) dispone infine l’abrogazione del comma 3 dell’articolo 128, che recava le sanzioni, ora previste dal nuovo comma 2.

 

 


 

Articolo 24
(Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, in materia di sanzioni per i titolari di patenti di guida rilasciate
da uno Stato estero)

 

 

L’articolo 24, al comma 1, introduce norme relative alla guida con patenti rilasciate da Stati esteri.

L’articolo 136, comma 6, del codice, nel testo previgente, prevedeva che a coloro i quali, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidassero con patente o altro prescritto documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, non più in corso di validità, si applicavano le sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per chi guida senza essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale.

Il testo del comma 6, come modificato dall’articolo 24 in esame, fa invece riferimento alle sanzioni previste dall’articolo 116, commi 13 e 18.

Il citato comma 13 dispone che chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica la pena dell'arresto fino ad un anno. Il comma 18 reca le sanzioni accessorie: fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, confisca amministrativa del veicolo stesso.

 

Lo stesso comma 1 introduce un nuovo comma 6-bis, con il quale si prevede che, a coloro i quali, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di guida valida, guidano con certificato di abilitazione professionale, carta di qualificazione del conducente o altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non più in corso di validità, si applicano le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 116.

Tali commi prevedono, rispettivamente, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni.

 

Il comma 2 reca modifiche all’articolo 6-ter del D.L. n. 151/2003, convertito dalla legge n. 214/2003.

Talearticolo, prima dell’entrata in vigore della presente legge,prevedeva, al comma 1, che, per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del codice della strada, è istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che è progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalità previste dal codice; le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia.

Il comma 2, lettera a), dell’articolo 24 in esame modifica il comma 1 ora illustrato, sopprimendo la limitazione della norma agli Stati nei quali non vige il sistema della patente a punti, e pertanto estendendo l’applicazione della norma stessa ai titolari di patenti rilasciate da tutti gli Stati esteri.

La lettera b) dello stesso comma inserisce un comma 2-bis dopo il comma 2 del medesimo articolo 6-ter.

Il comma 2, si ricorda, prevede che, ai soggetti titolari di patente rilasciata da Stati esteri che hanno commesso nell'arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti, è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni; ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida è limitata ad un anno; ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida è limitata a sei mesi.

Il nuovo comma 2-bis prevede che il provvedimento di inibizione alla guida è emesso dal prefetto competente del luogo in cui è stata commessa l’ultima violazione, sulla base di una comunicazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che attesta la perdita totale del punteggio, e viene notificato all’interessato secondo quanto previsto dall’articolo 201 del codice. Specifica, poi, che il provvedimento di inibizione è atto definitivo – vale a dire non soggetto a impugnazione - e prevede, per chi circoli durante il periodo di inibizione alla guida, l’applicazione delle sanzioni indicate dall’articolo 218, comma 6, del codice per chi circola durante il periodo di sospensione della patente: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369, e sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.Il comma 2-bis stabilisce infine che, in luogo della revoca della patente, anch’essa prevista come sanzione accessoria dal citato articolo 218, comma 6, nei casi in questione venga applicata una ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni.

 

Il comma 3 precisa che alle disposizioni recate dal nuovo comma 2-bis appena illustrato si dovrà dare attuazione nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili e, comunque, senza oneri aggiuntivi per lo Stato.

 

 


 

Articolo 25
(Modifiche all’articolo 142 del decreto legislativo
n. 285 del
1992, in materia di limiti di velocità)

 

 

L’articolo 25 reca numerose modifiche all’articolo 142 del codice, in materia di limiti di velocità.

 

Il comma 1, lettera a), modifica il comma 1 dell’articolo 142 nel punto in cui consente agli enti proprietari o concessionari delle autostrade di elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h. Tale possibilità, che deve essere esercitata sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, è subordinata alla presenza di tre corsie, più corsia di emergenza, per ogni senso di marcia e all’installazione degli appositi segnali e deve essere valutata in relazione all’intensità del traffico, alle condizioni atmosferiche prevalenti e ai dati di incidentalità dell’ultimo quinquennio.

La norma in commento stabilisce che la possibilità di elevare il limite di velocità sia ulteriormente subordinata alla dotazione di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati (c.d. tutor).

 

La lettera b), modificando il comma 9 dell’articolo 142, eleva la sanzione amministrativa per chi supera di oltre 40 km/h, ma di non oltre 60 km/hi limiti massimi di velocità. La sanzione precedentemente prevista andava da un minimo di 370 euro a un massimo di 1.458 euro, mentre la disposizione in commento prevede un minimo di 500 euro e un massimo di 2.000 euro. Resta ferma la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, mentre la stata soppressa la previsione dell’inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida.

 

La lettera c), modificando il comma 9-bis dell’articolo 142, eleva la sanzione amministrativa per chi supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità. La sanzione precedentemente prevista andava da un minimo di 500 euro a un massimo di 2.000 euro, mentre la disposizione in commento prevede un minimo di 779 euro e un massimo di 3.119 euro.

 

La lettera d) inserisce tre commi aggiuntivi all’articolo 142, al fine di stabilire la destinazione dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, effettuato tramite apparecchi di rilevamento della velocità o dispositivi di controllo a distanza (autovelox).

Si ricorda, in proposito, che l’art. 4 del D.L. n. 121/2002, convertito dalla legge n. 168/2001, prevede la possibilità per gli organi di polizia stradale di utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico (autovelox), finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 del codice della strada, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del codice, ovvero sulle strade di cui allo stesso articolo 2, comma 2, lettere C (strade extraurbane secondarie) e D (strade urbane di scorrimento), o su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto.

 

Il nuovo comma 12-bis prevede che tali proventi vengano attribuiti per il 50% all’ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l’accertamento, o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. n. 381/1974 (presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano), e per l’altro 50% all’ente da cui dipende l’organo accertatore. Questa suddivisione non si applica alle strade in concessione. I proventi così acquisiti sono utilizzati, dagli enti diversi dallo Stato, nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

Il nuovo comma 12-ter stabilisce che i proventi di cui al comma 12-bis vengano destinati adinterventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, nonché alle spese relative al personale, nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il pubblico impiego e del patto di stabilità interno.

Il nuovo comma 12-quater prevede che ciascun ente locale trasmetta in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell’interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di cui al precedente comma 12-bis e all’articolo 208, comma 1,del codice,[11] di propria spettanza e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell’ente che non trasmetta la relazione, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 12-ter, ovvero dal comma 4 dell’articolo 208, del codice,[12] per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze.

 

Il comma 2 dell’articolo 25 in commento prevede l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con il quale venga approvato il modello di relazione - introdotto dal comma 12-quater ora illustrato – e siano definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, e le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti. Lo stesso decreto dovrà altresì definire le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni ai limiti di velocità, i quali, fuori dei centri abitati, non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.

 

Il successivo comma 3 stabilisce che le disposizioni di cui ai nuovi commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell’articolo 142 del codice, relative alla destinazione dei proventi delle sanzioni, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'approvazione del decreto ministeriale di cui al comma 2.

 

 


 

Articolo 26
(Modifica dell’articolo 152 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli)

 

 

L’articolo 26 sostituisce l’articolo 152 del codice, in materia di segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli, che già prevedeva l’obbligo per i veicoli a motore, anche nelle ore diurne, di usare le luci di posizione e i proiettori anabbaglianti fuori dai centri abitati, mentre per i ciclomotori ed i motocicli l’obbligo sussiste anche durante la marcia nei centri abitati.

Il nuovo testo dell’articolo 152 estende l’obbligo di uso delle luci durante la marcia diurna, dentro e fuori dai centri abitati, anche a tricicli e quadricicli (minicar), e riproduce la previsione del testo previgente, secondo la quale, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna; confermando inoltre la deroga dal rispetto di tali obblighi per i veicoli di interesse storico e collezionistico.

Il comma 2 del nuovo articolo 152 riproduce quanto previsto dal previgente comma 3 dello stesso articolo relativamente alla sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma da euro 38 a euro 155, per la violazione delle disposizioni in oggetto.

 

 


 

Articolo 27
(Modifiche agli articoli 157 e 158 del decreto legislativo
n. 285 del
1992, in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli
e di divieto di fermata e di sosta dei veicoli)

 

 

L’articolo 27 modifica gli articoli 157 e 158 del codice della strada, in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli.

 

Il comma 1, che novella il comma 7-bis dell’articolo 157 del codice, sopprime il divieto di tenere il motore acceso, durante la fermata (temporanea sospensione della marcia per esigenze di brevissima durata)del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso. Il divieto resta in vigore durata la sosta dei veicoli (sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente).

 

Il comma 2 riduce, per i motoveicoli e i ciclomotori, la misura delle sanzioni pecuniarie previste per la violazione delle norme di cui all’articolo 158, comma 1, del codice in materia di divieto di sosta e di fermata.

Le violazioni più gravi del divieto prevedevano il pagamento di una somma da euro 78 a euro 311. Gli importi vengono confermati per i conducenti di autoveicoli, mentre per i conducenti di motoveicoli e ciclomotori si prevede un minimo di 38 euro e un massimo di 155 euro (lettera a).

Viene inoltre ridotta, per le stesse categorie di utenti, la sanzione pecuniaria derivante dalle violazioni meno gravi del divieto: l’importo precedentemente fissato - da 38 a 155 euro - viene portato a 23 euro nel minimo ed a 92 nel massimo (lettera b). Anche per queste fattispecie resta ferma la misura della sanzione prevista per i restanti veicoli.

 

 


 

Articolo 28
(Modifica agli articoli 171, 172 e 182 del decreto legislativo
n. 285 del
1992, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti
di veicoli a due ruote, di uso delle cinture di sicurezza
e di circolazione dei velocipedi
)

 

 

L’articolo 28 reca una serie di norme in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, di uso delle cinture di sicurezza e di circolazione dei velocipedi.

 

Il comma 1 novella l’articolo 171 del codice in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote. La modifica riguarda l’individuazione dell’autorità competente a dettare la normativa per l’omologazione dei tipi di casco protettivo che, ai sensi del citato articolo 171, il conducente e gli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli debbono indossare, e tenere allacciato, durante la marcia. La norma previgente prevedeva che la competenza in materia spettasse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mentre l’articolo in commento stabilisce che l’omologazione debba essere effettuata in conformità con i regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione Economica per l’Europa e con la normativa comunitaria.

 

Il comma 2 stabilisce che le modifiche indicate dal comma 1 si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge (ovvero a decorrere dal 12 ottobre 2010).

 

Il comma 3, che modifica dell’articolo 172, comma 1, del codice, impone l’utilizzo delle cinture di sicurezza per conducente e passeggeri dei veicoli della categoria L6e, vale a dire quadricicli leggeri (la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg) (c.d. minicar), dotati di carrozzeria chiusa.

 

Il comma 4 inserisce una lettera b-bis) all’articolo 172, comma 8, del codice, al fine di prevedere che siano dispensati dall’obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale, nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali ed artigianali.

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 172, comma 8, le altre categorie di soggetti dispensati dall’obbligo di utilizzare le cintura di sicurezza sono:

a)    gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;

b)    i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;

c)    gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;

d)    le persone che siedono vicino a chi si esercita alla guida e svolgono la funzione di istruttori;

e)    le persone affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta;

f)      le donne in stato di gravidanza, sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;

g)    i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;

h)    gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.

 

Il comma 5, inserisce un nuovo comma 9-bis all’articolo 182 del codice, prevedendo l’obbligo per i conducenti di velocipedi di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, quando circolano nelle gallerie, ovvero quando circolano fuori dai centri abitati nelle ore intercorrenti da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima del sorgere del sole.

Va ricordato che, ai sensi dell’articolo 50 del codice, i velocipedi sono veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo. Sono considerati velocipedi anche le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

 

Il comma 6 stabilisce che l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità previsto dal precedente comma 5 si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge (ovvero a decorrere dal 12 ottobre 2010).

 

Il comma 7 prevede che l’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza per i quadricicli leggeri, recato dal comma 3 del presente articolo, entri in vigore il successivo a quello di pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale (ovvero il 30 luglio 2010).


 

Articolo 29
(Modifica all’articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida)

 

 

L’articolo 29 modifica il comma 1 dell’articolo 173 del codice della strada, che, con riguardo al titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali, prevede il conseguente obbligo di uso delle lenti o di altri apparecchi. L’articolo in commento inserisce una specificazione al fine di estendere il predetto obbligo anche al titolare di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori (il c.d. “patentino”).L’obbligo di utilizzo delle lenti e di altri apparecchi viene in questo modo applicato anche per l’autorizzazione alla guida di ciclomotori e delle c.d. “minicar”.

 

Ai sensi del comma 2 la disposizione entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale (ovvero il 30 luglio 2010).

 

 


 

Articolo 30
(Modifiche degli articoli 174 e 178 e agli articoli 176 e 179 del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di durata della guida
degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose,
di documenti di viaggio, di comportamenti durante la circolazione
e di verifiche in caso di incidenti)

 

 

L’articolo 30 ridefinisce, secondo i principi dettati dal Regolamento comunitario n. 561/2006, la disciplina dettata dagli articoli 174, 178, 176 e 179 del codice della strada, in materia di autotrasporto, con riferimento alla durata di guida, ai documenti di viaggio, ai comportamenti durante la circolazione e alle verifiche in caso di incidenti.

 

Si ritiene opportuno segnalare che in materia di limitazioni alla durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e dei relativi controlli sono stati recentemente emanati due decreti legislativi, entrambi in attuazione di disposizioni comunitarie:

§       D.Lgs. 11 novembre 2007, n. 234, recante Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti e diretto a organizzare in maniera uniforme l’orario di lavoro delle persone sopra indicate al fine di proteggere la salute e garantire la sicurezza di tali lavoratori e di migliorare la sicurezza stradale;

§       D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 144, recante Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE, avente ad oggetto i controlli diretti a verificare il rispetto della normativa comunitaria relativa ai tempi di guida nel settore dei trasporti su strada e all’installazione di un apparecchio di controllo (tachigrafo digitale) sui veicoli adibiti al trasporto su strada.

 

Il comma 1 sostituisce integralmente l’articolo 174 del codice, in materia di durata della guida degli autoveicoli, la cui formulazione attuale fa rinvio al regolamento CE n. 3820/85, che è stato abrogato dal regolamento CE n. 561/2006.

Il nuovo testo dell’articolo 174 dispone quindi, al comma 1, che per la durata di guida degli autoveicoli e per i relativi controlli si applicano le disposizioni di cui al citato regolamento 561/2006.

Si ricorda che il regolamento n. 561/2006 modifica e aggiorna le norme sui tempi di guida e di riposo dei conducenti, innovando la previgente normativa in materia di regole sociali per gli operatori del trasporto su strada.

La nuova normativa, che uniforma le singole legislazioni degli Stati membri e contribuisce al miglioramento della sicurezza stradale e delle condizioni di lavoro, si applica al trasporto su strada:

§       di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate;

§       di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine. Sono però previste delle deroghe, ad esempio, per i veicoli di proprietà delle forze armate o per quelli usati in operazioni di emergenza e salvataggio oppure adibiti a usi medici.

Tra le novità più importanti recate dal citato regolamento si segnalano le seguenti:

·         tutte le attività diverse dalla guida comprese nella definizione di orario di lavoro dalla direttiva 2002/15/CE, nonché ogni operazione svolta per il medesimo o per altro datore di lavoro, sono considerate “altre mansioni” e non possono di conseguenza rientrare nella definizione di “riposo” (art. 4, lettera e);

·         fermo restando il limite massimo del tempo di guida, fissato in 90 ore nell’arco di 15 giorni, viene introdotto un limite settimanale di 56 ore. Il motivo di tale limite va ricercato nel fatto che la direttiva 2002/15 sull’orario di lavoro dei conducenti (recepita in Italia dal sopra citato D.Lgs. n. 234/2007) prevede il limite dell’orario medio in 48 ore settimanali, con la possibilità di portarle fino a 60 ore (art. 6, comma 2);

·         fermo restando il periodo di riposo giornaliero regolare di 11 ore e la possibilità di frazionarlo portandolo a 12 ore in totale, la suddivisione deve prevedere al massimo due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore ed il secondo di almeno 9 ore senza interruzioni. Ne consegue che se la prima pausa eccede le 3 ore, la seconda deve comunque essere di 9 arrivando così ad un periodo totale di riposo superiore alle 12 ore (art. 4, lettera g). Resta invece ferma la possibilità di ridurre il riposo giornaliero a 9 ore per un massimo di tre volte nell’arco di una settimana (art. 8, comma 4);

·         dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente dovrà osservare un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi. Questa interruzione può essere sostituita da un'interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni devono essere intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l'osservanza del limite del periodo di guida di quattro ore e mezza (art. 7);

·         viene introdotto il periodo di riposo “regolare” di almeno 45 ore consecutive ogni settimana. Nel corso di due settimane consecutive i conducenti dovranno effettuare almeno due periodi di riposo settimanale regolare, oppure un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione sarà tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione;

·         qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto dovrà essere unito a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore. In trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta;

·         in presenza di cronotachigrafo analogico, a decorrere dal 1° maggio 2006, dovranno essere presenti a bordo del veicolo, oltre ai fogli di registrazione relativi alla settimana in corso, i fogli di registrazione relativi ai 15 giorni precedenti. A far data dal 1° gennaio 2008, i fogli da tenere a bordo dovranno essere relativi ai 28 giorni precedenti, equivalenti a quelli registrati dalla carta del conducente del cronotachigrafo elettronico (art. 26, che modifica il regolamento 3821/85).

·         le imprese sono responsabili per le infrazioni commesse dai loro conducenti anche all’estero, ferma restando la possibilità di provare che l’impresa non può essere ragionevolmente considerata responsabile dell’infrazione commessa (art. 10, comma 3);

·         i conducenti possono essere sanzionati per infrazioni al regolamento commesse all’estero, ma agli stessi devono essere fornite le prove delle suddette sanzioni, ad evitare che possano incorrere in ulteriori sanzioni per la medesima infrazione (artt. 19 e 20);

·         sanzioni possono essere applicate anche ai committenti ed agli spedizionieri per il mancato rispetto del regolamento 561/2006 e del regolamento 3821/85 (art. 19, comma 4), in analogia a quanto previsto dalle nuove norme italiane sull’autotrasporto.

 

Il comma 2 del nuovo articolo 174 concerne gli obblighi di conservazione e di esibizione agli organi di polizia stradale, ai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ai funzionari dell’Ispettorato del lavoro, dei registri di servizio, degli estratti del registro e delle copie dell’orario di servizio.

Il comma 3 del nuovo articolo 174 precisa che le violazioni possono essere accertate attraverso le risultanze e le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

Il comma 4 del nuovo articolo 174, confermando quanto stabilito dal comma 5 del previgente articolo 174, prevede la sanzione del pagamento di una somma da 38 a 152 euro per il superamento della durata massima del periodo di guida e di una somma compresa tra 200 e 800 euro per violazione delle norme sul periodo di riposo giornaliero.

Il comma 5 del nuovo articolo 174 fissa in un importo compreso tra 300 e 1.200 euro la sanzione per le violazioni di durata superiore al 10 per cento del limite giornaliero massimo dei periodi di guida. La violazione superiore al 10% del tempo minimo di riposo comporta l’applicazione di una sanzione di importo compreso tra 350 e 1.400 euro.

Se le suddette violazioni hanno durata superiore al 20% dei prescritti limiti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra 400 e 1.600 euro (comma 6 del nuovo articolo 174).

Il comma 7 del nuovo articolo 174 prevede che il conducente il quale non rispetta per oltre il 10% il limite del periodo di guida settimanale è soggetto al pagamento di una somma da 250 a 1.000 euro. Il mancato rispetto, per oltre il 10%, del limite minimo dei risposi settimanali comporta l’applicazione di una sanzione compresa tra 350 e 1.400 euro. Se le suddette violazioni hanno durata superiore al 20% dei limiti fissati, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra 400 e 1.600 euro.

Il comma 8 del nuovo articolo 174 prevede, per il conducente che non rispetta le norme sulle interruzioni, l’applicazione della sanzione del pagamento di una somma da 155 a 620 euro.

Il comma 9 del nuovo articolo 174 prevede l’applicazione di una sanzione compresa tra 307 e 1.228 euro per il conducente sprovvisto dell’estratto del registro di servizio o che non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l’estratto del registro di servizio o copia dell’orario di servizio. E’ fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, qualora il fatto costituisca reato. 

Il comma 10 del nuovo articolo 174 estende l’applicazione delle sanzioni previste dai precedenti commi 4-9 agli altri membri dell’equipaggio che non osservano le disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006.

Il comma 11 del nuovo articolo 174 detta la disciplina per il procedimento di sospensione della circolazione, a seguito dell’accertamento delle violazioni di cui ai commi da 4 a 9. Viene introdotto il ritiro temporaneo dei documenti, oltre all’intimazione a non proseguire il viaggio prima di aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo; per la violazione di tale intimazione la sanzione consiste nel pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078 euro e nel ritiro immediato della patente (il testo previgente prevedeva il pagamento di una somma da 1.769 a euro 7.078, ed il ritiro della patente e della carta di circolazione).

Il comma 12 del nuovo articolo 174 introduce una nuova disposizione, in base alla quale le sanzioni previste dalla normativa italiana si applicano, se accertate in Italia, anche alle violazioni della normativa comunitaria in esame commesse in altri Paesi comunitari. Ai fini della presentazione dei relativi ricorsi s’intende, quale “luogo della commessa violazione”, quello in cui è avvenuto l’accertamento in Italia.

Il comma 13 del nuovo articolo 174, riproducendo il contenuto del previgente comma 8, prevede la solidarietà fra impresa e lavoratore in merito al pagamento delle sanzioni indicate dall’articolo in commento.

Il comma 14 del nuovo articolo 174, per la violazione da parte dell’impresa, nell’esecuzione dei trasporti, delle norme sulla tenuta dei documenti, prevede la sanzione del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 (aumentando quella prevista dal previgente comma 9: da 78 a 311 euro), per ciascun dipendente al quale si riferisce la violazione. E’ fatta salva l’applicazione della legge penale ove il fatto costituisca reato.

I commi 15 e 16 del nuovo articolo 174 – confermando quanto dettato dai previgenti commi 10 e 11 - dispongono la sospensione del titolo abilitativo per l’impresa di trasporti che sia incorsa in ripetute inadempienze, e la decadenza o revoca del titolo stesso quando tale impresa abbia dimostrato “costante recidività nel commettere infrazioni”.

Il comma 17 del nuovo articolo 174, oltre a confermare che i provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca del titolo abilitativo sono di competenza dell’autorità che ha rilasciato il titolo, stabilisce che decadenza e revoca sono atti definitivi. Viene in tal modo eliminata la facoltà, prevista dal vigente comma 14, di proporre ricorso al Ministro competente avverso i predetti provvedimenti.

Il comma 18 del nuovo articolo 174, con riferimento all’ipotesi in cui le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e 16 siano commesse con veicoli adibiti al trasporto per conto terzi, fa rinvio alle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. n. 395/2000.

Tale disposizione stabilisce che le violazioni commesse dal lavoratore dipendente nell'esercizio della propria attività di autotrasporto, se riconducibili a istruzioni o disposizioni impartite o ad omessa vigilanza da parte della persona che esercita la direzione dell’attività, comportano, per quest’utlimo soggetto, la perdita del requisito dell’onorabilità, necessario per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori.

 

Il comma 2 dell’articolo 30 in esame novella l’articolo 176, comma 22, del codice, introducendo la sanzione accessoria della revoca della patente di guida per chi commette, sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade o delle strade extraurbane principali, una delle seguenti infrazioni:

§      invertire il senso di marcia,

§      attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi,

§      percorrere la carreggiata, o parte di essa, nel senso di marcia opposto a quello consentito.

Il testo previgente comminava la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi.[13]

 

Il comma 3 dell’articolo 30 in esame sostituisce l’articolo 178 del codice della strada, che riguarda i documenti di viaggio dei trasporti professionali effettuati con veicoli non muniti di cronotachigrafo (di cui al regolamento CE n. 3821 del 1985), ai quali si applicano le disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada del 1° luglio 1970 (AETR).

Secondo le indicazioni di cui all’articolo 2 del regolamento n. 2006/561/CE, si rende necessario un allineamento della disciplina dettata dal citato accordo AETR con quella contenuta dal regolamento stesso, al fine di consentire l’applicazione di una normativa omogenea nei tragitti compiuti sul territorio della Comunità.

Il nuovo articolo 178 viene riformulato riproducendo le previsioni contenute all’articolo 174 – come modificato dal comma 1 dell’articolo 30 in commento – e quindi estendendo anche ai veicoli in questione la disciplina in materia di durata di guida, tenuta dei documenti e relative sanzioni[14], dettata per tutti gli altri veicoli adibiti al trasporto professionale.

 

Il comma 4 dell’articolo 30 in esame novella l’articolo 179 del codice relativo al cronotachigrafo e al limitatore di velocità.

La lettera a) del comma 4 modifica il comma 2 dell’articolo 179 prevedendo l’applicazione di una sanzione di importo compreso tra 779 e 3.119 euro per chi non inserisce la scheda del conducente.

La lettera b) del comma 4 introduce un nuovo comma 8-bis all’articolo 179. Il nuovo comma prevede che, ove si verifichi un incidente con danni a persone o cose, che coinvolga un veicolo tenuto ad installare il cronotachigrafo, il comando da cui dipende l’agente accertatore deve segnalare il fatto all’autorità competente, affinché questa provveda a verificare, presso la sede del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto, i dati relativi ai tempi di guida e di riposo relativamente all’anno in corso.

 

Il comma 5 dell’articolo 30, infine, precisa che dall’attuazione delle disposizioni dell’articolo in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 


 

Articolo 31
(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo
n. 285 del
1992, in materia di mezzi di soccorso per animali
e di incidenti con danni ad animali)

 

 

L’articolo 31 interviene sul comma 1 dell’articolo 177, in materia di circolazione degli autoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze, e sul comma 2 dell’articolo 189 del codice della strada, in tema di comportamento in caso di incidenti.

 

Il comma 1 dell’articolo 31 estende alle autoambulanze e ai mezzi di soccorso anche per il recupero di animali o di vigilanza zoofila l'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme, quando tali veicoli sono utilizzati nell’espletamento dei servizi urgenti di istituto, da individuarsi con decreto ministeriale. Con lo stesso decreto dovranno essere disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale.

 

Il comma 2 aggiunge il comma 9-bis all’articolo 189 del codice, in materia di comportamento in caso di incidente. Il nuovo comma prevede che l’utente della strada che abbia concorso a causare un incidente da cui derivino danni ad animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e prestare soccorso. La sanzione per chi non rispetta tale obbligo consiste nel pagamento di una somma da euro 389 a 1.559. Si prevede inoltre l’obbligo di soccorso anche per le persone comunquecoinvolte in incidenti con danni ai suddetti animali. La sanzione per il mancato adempimento consiste in questo caso nel pagamento di una somma da euro a 78 a 311.

 


 

Articolo 32
(Modifica all’articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di possesso dei documenti di guida)

 

 

L’articolo 32 modifica l’articolo 180 del codice, che al comma 5 prevede l’obbligo per il conducente di avere con sé il certificato di abilitazione professionale e il certificato di idoneità, quando prescritti. L’articolo in esame precisa tale disposizione, prevedendo l’obbligo di avere con sé anche la carta di qualificazione del conducente.

Va ricordato che la carta di qualificazione del conducente - introdotta dalla direttiva 2003/59/CE, recepita con D.Lgs. n. 286/2005 – è obbligatoria per i conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone o di cose su veicoli per i quali è richiesto il possesso della patente C, CE, D, DE.

 


 

Articolo 33
(Modifiche agli articoli 186 e 187 e introduzione dell’articolo 186-bis del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di guida sotto l’influenza dell’alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, nonché di guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto
di persone o di cose)

 

 

L’articolo 33 interviene sulla disciplina recata dagli articoli 186 e 187 del codice, in tema di guida in stato di ebbrezza e guida in stato di alterazione per uso di stupefacenti e introduce il nuovo articolo 186-bis.

 

Il comma 1 dell’articolo 33 interviene, in primo luogo, sulle disposizioni che sanzionano la guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, contenute all’articolo 186 del codice.

La norma citata prevede al comma 1 il divieto di guidare in stato di ebbrezza conseguente all’uso di bevande alcoliche, mentre al comma 2 indica le sanzioni riferite all’accertamento del tasso alcolemico, secondo tre fasce di crescente gravità: da 0,5 a0,8 grammi per litro, da 0,8 a1,5 grammi per litro e oltre 1,5 grammi per litro.

 

La lettera a), numero 1), del comma 1 modifica il comma 2, lettera a) dell’articolo 186, che reca le sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolico compreso fra 0,5 e 0,8 grammi per litro (ipotesi di minore gravità), prevedendo, in luogo dell’ammenda, una sanzione amministrativa dello stesso importo: da euro 500 a euro 2000. Viene inoltre sostituito il termine reato il termine con violazione.

Al numero 2) viene modificata la lettera c) dell’articolo 186 che reca le sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolico superiore a 1,5 grammi per litro (ipotesi di massima gravità). Per tale fattispecie viene aumentata da tre a sei mesi la durata minima dell’arresto; viene soppressa la previsione della revoca della patente nei casi in cui il reato è commesso da conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli[15]. Sono stati infine soppressi gli ultimi due periodi della lettera c), che prevedevano la possibilità di affidare in custodia al proprietario il veicolo sottoposto a sequestro, e sostituiti con una disposizione che prevede, per il sequestro, l’applicazione del nuovo articolo 224-ter del codice, introdotto dall’articolo 44 della legge in commento.

 

La lettera b) del comma 1 sostituisce il comma 2-bis dell’articolo 186 del codice, relativo al caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale.

Il nuovo comma 2-bis, nel disciplinare l’ipotesi dell’incidente determinato da soggetto in stato di ebbrezza: conferma il raddoppio delle sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza; eleva da 90 a 180 giorni la durata del fermo amministrativo del veicolo; prevede – fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo 186, che reca le sanzioni connesse a un accertamento di tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro - la revoca della patente per il conducente che abbia provocato l’incidente stradale, quando sia stato riscontrato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro; fa salva l’applicazione delle sanzioni accessorie di cui all’articolo 222 (sospensione o revoca della patente).

 

La lettera c) del comma 1 modifica il comma 5 dell’articolo 186, prevedendo che la certificazione relativa agli accertamenti del tasso alcolemico sui soggetti coinvolti in incidenti stradali venga trasmessa al prefetto per gli eventuali provvedimenti di competenza.

 

La lettera d) del comma 1 introduce, all’articolo 186,un nuovo comma 9-bis, il quale prevede che, in assenza di opposizione da parte dell’imputato, le pene detentive e pecuniarie previste per i reati consistenti nella guida in stato di ebbrezza, ad esclusione del caso in cui tale guida abbia provocato un incidente stradale, possano essere sostituite dallo svolgimento non retribuito di lavori di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 274/2000.

Il comma 9-bis in esame precisa che il lavoro in oggetto deve consistere nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. In deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del D.Lgs. n. 274/2000, il lavoro di pubblica utilità deve avere una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria, ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità.

Si ricorda in proposito che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 54, il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni, né superiore a sei mesi.

In caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice può decidere di applicare l’estinzione del reato, la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e la revoca la confisca del veicolo sequestrato. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice, secondo quanto previsto dalle norme procedurali di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca.

Il lavoro di pubblica utilità può comunque sostituire la pena una sola volta.

 

Il comma 2 dell’articolo 33 introduce nel codice un nuovo articolo 186-bis, chestabilisce un divieto assoluto di guida dopo avere assunto bevande alcoliche per i conducenti di età inferiore a 21 anni, per i neo patentati e per chi esercita professionalmente attività di trasporto. In particolare, ai sensi del comma 1 del nuovo articolo, sono soggetti a tale disciplina:

a)            i conducenti di età inferiore ad anni ventuno ed i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;

b)            i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone;

c)            i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose;

d)            i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, di autoarticolati e di autosnodati.

Il comma 2 del nuovo articolo 186-bis prevede che, ove a carico dei soggetti sopra indicati sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 grammi per litro, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. Le sanzionisono raddoppiate nel caso il conducente abbia provocato un incidente.

Il comma 3 del nuovo articolo 186-bis prevede che, se i soggetti di cui al comma 1 dello stesso articolo commettono uno degli illeciti di cui alla lettera a) dell’articolo 186, comma 2, le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo. Se gli stessi soggetti commettono uno dei reati di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma, le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

Il successivo comma 4 del nuovo articolo 186-bis disciplina il concorso di circostanze attenuanti con le aggravanti di cui al comma 3, stabilendo che le prime non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle seconde. Le diminuzioni di pena si applicano dopo l’aumento conseguente all’applicazione dell’aggravante.

Il comma 5 del nuovo articolo 186-bis prevede la revoca della patente a carico dei soggetti indicati dal comma 1, lettera d), quando sia stato accertato un tassoalcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. Per i conducenti di cui alle lettere a), b) e c), la revoca della patente è prevista nel caso il superamento del tasso alcolemico di 1,5 grammi per litro sia stato riscontrato più di una volta in un triennio. E’ fatta salva l’applicazione delle disposizioni relative alla confisca del veicolo, recate dall’articolo 186, comma 2, lettera c).

Il comma 6 del nuovo articolo 186-bis rinvia a quanto previsto dai commi da 3-6, 8 e 9 dell’articolo 186, relativi alle procedure per l’accertamento del tasso alcolemico. Per quanto riguarda il rifiuto dell’accertamento, si prevede l’applicazione delle pene di cui al comma 2, lettera c), dell’articolo 186, aumentate da un terzo alla metà.

Il comma 7 prevede, infine, che il conducente minore di anni 18 al quale sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 grammi per litro non possa conseguire la patente di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età, mentre il medesimo soggetto, in caso di accertamento di tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro, non potrà conseguire la patente di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.

 

Il comma 3 dell’articolo 33 apporta modifiche all’articolo 187 del codice, in materia di sanzioni per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

La lettera a) del comma 3 novella il comma 1 dell’articolo 187 nei seguenti punti:

§      il periodo di arresto minimo per chi guida nel suddetto stato di alterazione, precedentemente fissato in tre mesi, è aumentato a sei mesi, fermo restando il periodo massimo di un anno;

§      la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che consegue sempre all’accertamento del reato, è portata da un periodo compreso tra sei mesi e un anno, a un periodo compreso tra un anno e due anni;

§      si prevede che, se il reato è commesso dai soggetti di cui al comma 1 del nuovo articolo 186-bis, la durata dell’arresto e della sospensione della patente è aumentata da un terzo alla metà;

§      la circostanza aggravante di cui al punto precedente prevale su eventuali circostanze attenuanti;

§      la patente di guida è sempre revocata se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettera d), o in caso di recidiva nel triennio.

La normativa previgente prevedeva la revoca obbligatoria della patente quando il reato fosse stato commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio.

§      viene confermata l’obbligatorietà della confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che appartenga a persona estranea, rinviando alle disposizioni del nuovo articolo 224-ter del codice (introdotto dall’articolo 44 della legge in commento) per la disciplina del sequestro.

 

La lettera b) del comma 3 novella il comma 1-bis dell’articolo 187, prevedendo che, nel caso in cui il soggetto in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope provochi un incidente stradale, oltre alla confisca del veicolo, è sempre prevista la revoca della patente di guida.

 

La lettera c) del comma 3 aggiunge un comma 2-bis all’articolo 187, prevedendo che, qualora gli accertamenti di cui al comma 2 – “accertamenti qualitativi non invasivi o prove, anche attraverso apparecchi portatili” – abbiano dato esito positivo o sia comunque ragionevole ritenere che il conducente si trovi sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conducente stesso possa essere sottoposto, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali, ovvero analitici, su campioni di mucosa del cavo orale. I prelievi dovranno essere effettuati dal personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Le modalità di attuazione della norma saranno definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e della salute, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (ovvero entro il 12 ottobre 2010). Gli accertamenti in oggetto non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; a tal fine può essere previsto che gli accertamenti siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.

 

La lettera d) sostituisce il comma 3 dell’articolo 187, il quale precedentemente prevedeva che, in caso di esito positivo degli accertamenti di cui al comma 2, il conducente venisse accompagnato presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti agli organi di Polizia stradale, ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti. Il nuovo comma 3 prevede che tale accompagnamento avvenga solo se non sia possibile effettuare il prelievo di cui al comma 2-bis, ovvero in caso di rifiuto del conducente di sottoporsi a tale accertamento. Queste disposizioni si applicano anche in caso di incidente.

 

La lettera e) sopprime il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 187, il quale disponeva che i fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'àmbito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale.

 

Le lettera f) e g) recano modifiche di coordinamento con le nuove disposizioni introdotte ai commi precedenti.

 

La lettera h) aggiunge all’articolo 187 il nuovo comma 8-bis, il quale riproduce le previsioni di cui al comma 9-bis dell’articolo 186 (introdotto dal comma 1, lettera d), dell’articolo in commento), introducendo anche per l’ipotesi di condanna per guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, la possibilità di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, purché non vi sia opposizione da parte dell’imputato. Resta comunque esclusa la possibilità di applicare tale misura sostitutiva nel caso in cui il conducente abbia provocato un incidente stradale. I criteri e le modalità applicative della pena sostituiva sono identiche a quelle previste dal citato comma 9-bis dell’articolo 186, sopra illustrato.

 

Il comma 4 dell’articolo 33 in commento stabilisce che le modifiche agli articoli 186 e 187 e il nuovo articolo 186-bis entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale (ovvero il 30 luglio 2010).

 

 


 

Articolo 34
(Modifica all’articolo 191 del decreto legislativo
n. 285 del
1992, in materia di attraversamenti pedonali)

 

 

L’articolo 34 sostituisce l’articolo 191, comma 1, del codice, in materia di obblighi dei conducenti nei confronti dei pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali, il quale, prima della modifica in commento, prevedeva l’obbligo per i conducenti di dare la precedenza ai pedoni, rallentando e all'occorrenza fermandosi.

Il nuovo testo dispone che, ove il traffico non sia regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali e devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti. Nelle seconda parte del comma viene riprodotta la disposizione previgente, secondo cui l’obbligo di dare la precedenza sussiste anche per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Infine, il comma precisa che resta fermo quanto previsto dall’articolo 190, comma 4, che vieta ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità, e vieta di causare intralcio al transito normale degli altri pedoni, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali.

 

 


 

Articolo 35
(Modifiche all’articolo 200 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di contestazione e verbalizzazione delle violazioni)

 

 

L’articolo 35 modifica l’articolo 200 del codice, in materia di contestazione e verbalizzazione delle violazioni.

 

La lettera a) del comma 1 modifica il comma 1 del citato articolo 200, precisando che la violazione deve essere immediatamente contestata al trasgressore al di fuori dei casi indicati dall’articolo 201, comma 1-bis, del codice.

Tale comma prevede alcuni casi per i quali la contestazione immediata non è necessaria (fra cui: impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità, attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa, sorpasso vietato).

 

La lettera b) del comma 1 sostituisce il comma 2 dello stesso articolo 200, al fine di prevedere che il verbale possa essere redatto con l'ausilio di sistemi informatici e di specificare che il medesimo verbale debba contenere la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l’identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione.

 

 


 

Articolo 36
(Modifiche all’articolo 201 del decreto legislativo
n. 285 del
1992, in materia di notificazione delle violazioni)

 

 

L’articolo 36 modifica l’articolo 201, comma 1, del codice, che detta norme per le procedure di notificazione delle violazioni, in assenza di contestazione immediata.

 

La lettera a) del comma 1 novella il comma 1 dell’articolo 201, riducendo da 150 a 90 giorni dall’accertamento il termine per la notifica della violazione.

 

La lettera b) del comma 1 aumenta invece da 90 a 100 giorni il termine per la notifica della violazione all’obbligato in solido (articolo 196 del codice),nel caso di contestazione immediata nei confronti del trasgressore.

Si ricorda, in proposito, che l’articolo 196 del codice stabilisce, per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria, che il proprietario del veicolo, o del rimorchio, in caso di complesso di veicoli, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non provano che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la loro volontà. Analoga previsione riguarda la persona rivestita dell'autorità o incaricata della vigilanza di persona soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, per le violazioni commesse da quest’ultima, e la persona giuridica, l’ente o associazione privi di personalità giuridica e l’imprenditore, per le violazioni commesse da rappresentanti o dipendenti di tali soggetti. L’obbligato in solido ha diritto di regresso nei confronti del trasgressore.

 

Le lettera c) e d) del comma 1 novellano il comma 1-bis dell’articolo 201, che contiene l’elenco delle violazioni per le quali non è necessaria la contestazione immediata.

In particolare la lettera c) amplia la fattispecie relativa alla violazione dei limiti di accesso ad alcune zone accertata attraverso l’impiego dei dispositivi automatici di cui all’articolo 17, comma 133, della legge n. 127/1997, facendovi rientrare i centri storici, le aree pedonali e le strade riservate.

La lettera d) introduce ulteriori casi (lettera g-bis del comma 1-bis) per i quali non è necessaria la contestazione immediata: si tratta delle violazioni agli articoli 141 (norme sulla velocità), 143, commi 11 e 12 (circolazione contromano), 146 (violazione segnaletica stradale), 170 (trasporto di persone e di oggetti su motoveicoli), 171 (uso del casco protettivo), 213 (casi in cui il codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa) e 214 (casi in cui il codice prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo), accertate mediante dispositivi o apparecchiature di rilevamento.

 

La lettera e) del comma 1 novella il comma 1-ter dell’articolo 201, specificando che i dispositivi e gli apparecchi che possono essere utilizzati nei casi previsti alle lettere b) - attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso - f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui al D.L. n. 121/2002 (autovelox) - e g) - rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi automatici di cui all’articolo 17, comma 133, della legge n. 127/1997 – del comma 1-bis dell’articolo 201 cit., nei quali non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale, devono essere stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale.

 

La lettera f) del comma 1 inserisce infine un nuovo comma, 1-quater, al citato articolo 201. Tale comma prevede che, anche in occasione della rilevazione delle violazioni indicate dalla nuova lettera g-bis), sopra illustrata, non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale, sempre chel’accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che siano stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Gli apparecchi devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale e, fuori dai centri abitati, possono essere installati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.

 

Il comma 2 dell’articolo 36 in commento prevede che le disposizioni introdotte dal comma 1, lettera a) e b), relative ai termini per la notifica delle violazioni, si applicano alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore della presente legge.

 

 


 

Articolo 37
(Modifiche agli articoli 202 e 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pagamento in misura ridotta e di sanzioni per i veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE)

 

 

L’articolo 37 introduce modifiche in materia di pagamento delle sanzioni.

Il comma 1 inserisce tre commi aggiuntivi all’articolo 202 del codice, introducendo per alcune categorie di conducenti e di violazioni un meccanismo analogo a quello previsto dall’articolo 207 del codice per i conducenti di veicolo immatricolati all’estero:

Il nuovo comma 2-bis prevede la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta – pari al minimo della sanzione – in via immediata, nelle mani dell’agente accertatore, quando il fatto è commesso da conducente titolare di patente C, C+E, D, D+E, nell’esercizio di autotrasporto di persone o cose. Tale modalità si applica per la violazioni dell’articolo 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167 (nelle ipotesi di eccedenza del carico di oltre il 10%), 174, commi 5-7, e 178, commi 5-7.

Il nuovo comma 2-ter dispone che, ove il trasgressore non effettui il pagamento immediato, è tenuto a versare una cauzione pari alla metà della sanzione massima.

Il nuovo comma 2-quater, per l’ipotesi di mancato versamento della cauzione, prevede il fermo amministrativo del veicolo, fino al versamento della cauzione o comunque per un periodo non superiore a 60 giorni.

Il comma 2, lettera a), dell’articolo 37 modifica l’articolo 207 del codice, relativo al pagamento immediato delle sanzioni da parte di conducenti di veicoli immatricolati all’estero, precisa che in caso di fermo amministrativo conseguente al mancato versamento della cauzione, il veicolo venga affidato in custodia a uno dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo. 214-bis (si trattadi soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio, all'esito dello svolgimento di apposite gare).

Il comma 2, lettera b) abroga il comma 4-bis dello stesso articolo 207, il quale prevede che le disposizioni dell’articolo, riguardanti il pagamento immediato in misura ridotta, si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell'Unione europea.

 

 


 

Articolo 38
(Introduzione dell’articolo 202-bis del decreto legislativo n. 285
del
1992, in materia di rateazione delle sanzioni pecuniarie)

 

 

L’articolo 38 interviene, mediante introduzione di un articolo 202–bis al codice, in materia di rateazione delle sanzioni pecuniarie.

Il comma 1 del nuovo articolo 202-bis dispone che i soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo superiore a 200 euro per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, i quali versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili, con applicazione di interessi.

Possono accedere a tale forma di pagamento i soggetti il cui reddito imponibile annuo non superi l’importo di 10.628,16 euro, secondo l’ultima dichiarazione resa ai fini fiscali.

L’istanza – che comporta la rinuncia alla facoltà di ricorso al prefetto, ovvero al giudice di pace - deve essere presentata nel termine di trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione; se entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza non viene emesso provvedimento di accoglimento, l’istanza stessa si intende respinta. In caso di rigetto dell’istanza il pagamento della sanzione deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica del rigetto o della comunicazione della scadenza del termine per l’accoglimento della richiesta di rateizzazione.

Il pagamento può essere ripartito in un numero massimo di 12 rate per somme non superiori a 2.000 euro, di 24 rate per somme comprese tra 2.000 e 5.000 euro e di 60 rate per somme superiori a 5.000 euro. Ciascuna rata non può essere di importo inferiore a 100 euro.

Il debitore decade dal beneficio della rateazione se non versa la prima rata nei termini previsti ovvero se non provvede al versamento di due rate successive.

Per le modalità attuative, l’articolo in esame fa rinvio ad un decreto del Ministro dell’interno, da emanarsi di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanza, della salute e delle politiche sociali, delle infrastrutture e trasporti.

Gli importi fissato dai commi 1 (importo minimo della sanzione rateizzabile), 2 (limiti di reddito per richiedere la rateizzazione) e 4 (collegamento tra importo della sanzione e numero delle rate, importo minimo di ciascuna rata) del presente articolo sono aggiornati ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, in misura pari all'intera variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti.


 

Articolo 39
(Modifiche agli articoli 204-bis e 205 del decreto legislativo n. 285
del
1992, in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione)

 

 

L’articolo 39 reca modifiche agli articoli 204-bis e 205 del codice, in materia di ricorso al giudice di pace.

 

Il comma 1 dell’articolo 39 modifica in più punti il citato articolo 204-bis.

La lettera a) sostituisce, con tre commi, il comma 3, che prevedeva l’obbligo, ora eliminato, di versamento di una somma presso la cancelleria del giudice di pace, contestualmente al deposito del ricorso. In particolare :

§      il nuovo comma 3 prevede che il ricorso e il decreto per l’udienza di comparizione siano notificati all’opponente anche a mezzo fax o per via telematica;

§      il comma 3-bis prevede che, tra la notificazione e l’udienza, trascorrano al massimo 30 giorni, ovvero 60 giorni se il luogo della notificazione si trova all’estero;

§      il comma 3-ter dispone che l’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice non disponga in tal senso, sulla base di gravi e documentati motivi, nella prima udienza.

La lettera b) aggiunge un comma 4-bis, con il quale si stabilisce che la legittimazione passiva nei procedimenti dinanzi al giudice di pace spetta: al prefetto, quando l’accertamento della violazione è stato effettuato da agenti o funzionari dello Stato, delle Ferrovie dello Stato o dell’ANAS, a regioni, province e comuni quando gli accertamenti siano stati effettuati da agenti o funzionari dipendenti da tali enti.

La lettera c) sostituisce il comma 5. Il testo precedente prevedeva che, in caso di rigetto del ricorso, il giudice, nella determinazione dell'importo della sanzione, assegna, con sentenza immediatamente eseguibile, all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la somma determinata, autorizzandone il prelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente. Il nuovo comma 5 dispone invece che, a seguito della sentenza che determina l’importo della sanzione e ne impone il pagamento, quest’ultimo debba avvenire entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza stessa, ed essere effettuato a vantaggio dell’ente cui appartiene l’organo accertatore.

La lettera d) modifica il comma 6 sopprimendo la parte che prevedeva che la sentenza di rigetto costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle sole somme che superano l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso.

La lettera e) aggiungeun comma 9-bis, con il quale si prevede che la sentenza di accoglimento venga trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, all’ufficio da cui dipende l’organo accertatore.

 

Il comma 2 dell’articolo 39, infine, dispone l’abrogazione del comma 3 dell’articolo 205 del codice, il quale prevedeva che il prefetto, quale legittimato passivo nel giudizio di opposizionealle ordinanze-ingiunzioni di pagamento, potesse delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, laddove questa sia anche destinataria dei proventi.

 

 


 

Articolo 40
(Modifiche all’articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di destinazione dei proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie)

 

 

L’articolo 40 apporta rilevanti modifiche alla disciplina recata dall’articolo 208 del codice, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

 

La lettera a) del comma 1modifica il comma 3 dell’articolo 208 aggiungendo il Ministro dell’interno tra i dicasteri abilitati alla determinazione annuale delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da destinare alle diverse finalità.

 

La lettera b) del comma 1 aggiunge il nuovo comma 3-bis all’articolo 208 che pone a carico dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’interno, dell’istruzione, dell’università e della ricerca la trasmissione annuale, entro il 31 marzo, di una relazione al Parlamento sull’utilizzo delle quote dei proventi effettuato nell’anno precedente.

 

La lettera c) del comma 1 sostituisce i commi 4, 4-bis e 5 del citato articolo 208.

Il nuovo comma 4 dispone che una quota pari al 50% dei proventi spettanti a regioni, province e comuni sono destinati:

a)             in misura non inferiore ad un quarto della quota, a interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento e messa a norma della segnaletica stradale e delle barriere, nelle strade di proprietà dell’ente;

b)             in misura non inferiore ad un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e ai servizi di polizia provinciale ed ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito ciascuno del proprio territorio di competenza;

c)             ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione delle barriere, alla sistemazione del manto stradale, la redazione dei piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana, interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti), lo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, misure di assistenza e previdenza del personale di polizia provinciale e municipale, misure di cui al successivo comma 5-bis (v. infra) dello stesso articolo 208, nonché interventi a favore della mobilità ciclistica.

Ai sensi del nuovo comma 5, spetta ai suddetti enti territoriali determinare annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle predette finalità; resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle medesime finalità di cui al comma 4.

Il nuovo comma 5-bis prevede, poi, che la quota dei proventi di cui alla sopra indicata lettera c) del comma 4 possa eventualmente essere destinata anche ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, allo scopo di rafforzare i servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice, nonché dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

 

Il comma 2 dell’articolo 40 in commento, fermo restando la destinazione dei proventi delle sanzioni prevista dall’articolo 208, comma 2, del codice, detta disposizioni per la destinazione dei proventi, spettanti allo Stato, derivanti dall'applicazione delle sanzioni dal codice, modificate dalla legge in commento, ulteriori rispetto alle esigenze di complessiva compensazione finanziaria e di equilibrio di bilancio. Tali proventi devono essere individuati a consuntivo, annualmente,con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, provvede alla destinazione di quota parte delle risorse come sopra individuate alle seguenti finalità:

a)              25% del totale annuo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale. Di queste risorse:

-       una quota non inferiore a un quarto, è destinata a interventi finalizzati alla sostituzione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione della segnaletica stradale;

-       un'ulteriore quota non inferiore a un quarto è destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate in concessione, a interventi di installazione, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale;

b)              10%del totale annuo al Ministero dell'interno, per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle forze di polizia stradale, Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'ammontare complessivo delle sanzioni relative a violazioni accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia;

c)              5% del totale annuo al Ministero dell'interno per le spese relative all'effettuazione degli accertamenti previsti in caso di guida sotto l’effetto dell’alcol o di sostanze stupefacenti e psicotrope, comprese le spese sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia;

d)              5% del totale annuo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la predisposizione dei programmi da svolgersi nelle scuole finalizzati ad una corretta conoscenza dei principi della sicurezza stradale;

e)              5% del totale annuo al Ministero dell'interno per garantire la piena funzionalità degli organi di polizia stradale, la repressione dei comportamenti di infrazione alla guida ed il controllo sull'efficienza dei veicoli.

 

Il comma 3 precisa che le maggiori entrate derivanti dalla legge affluiscono ad un’apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate dal comma 2, sopra illustrato.

Secondo il comma 4, la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie deve essere determinata dalle amministrazioni a consuntivo, attribuendo carattere di priorità ai programmi di spesa già avviati o pianificati.

 

 


 

Articolo 41
(Introduzione dell’articolo 214-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di destinazione dei veicoli confiscati)

 

 

L’articolo 41 aggiunge un nuovo articolo 214-ter nel codice, allo scopo di regolamentare la destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati.

La novella, al comma 1, stabilisce che i veicoli sequestrati per guida in stato di ebbrezza, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ovvero per guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, o per violazione del nuovo articolo 186-bis, comma 6, sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, per l'impiego in attività di polizia, prioritariamente in funzione preventiva al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale. Nel caso non vengano presentate richieste di assegnazione da parte dei menzionati organi ed enti, i veicoli sono posti in vendita; qualora peraltro la procedura risulti antieconomica, viene disposta la cessione gratuita ovvero la distruzione dei veicoli in questione. Di tali provvedimenti viene data comunicazione al Pubblico Registro Automobilistico, al fine degli aggiornamenti delle iscrizioni. 

 

Il comma 2 del nuovo articolo 214-ter prescrive che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2-undecies della legge n. 575/1965[16] e all'articolo 301-bis del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43[17], concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati.

 

 


 

Articolo 42
(Modifiche all’articolo 218 e introduzione dell’articolo 218-bis del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di sanzione accessoria della sospensione della patente e di applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati)

 

 

L’articolo 42 apporta modifiche alla normativa di cui all’articolo 218 del codice, in materia di sanzione accessoria della sospensione della patente e introduce il nuovo articolo 218-bis, relativo all’applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati.

 

La lettera a) del comma 1 sostituisce il comma 2 dell’articolo 218, prevedendo che, entro cinque giorni dal ritiro della patente, il conducente cui è stata sospesa la patente - nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente - possa proporre al prefetto una richiesta intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie e comunque di non oltre tre ore al giorno, motivato da ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici, ovvero nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 (che disciplina la concessione di permessi giornalieri per i lavoratori i quali assistono figli o parenti conviventi con handicap in situazione di gravità). Entro i successivi quindici giorni, il prefetto emana l’ordinanza di sospensione della patente, tenendo conto dell’entità del danno apportato, della gravità della violazione, e del pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Il prefetto deve altresì valutare le motivazioni e gli elementi di documentazione addotti dal conducente nella sua istanza di autorizzazione alla guida. Ove tale istanza venga accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida. In questo caso, l’ordinanza – che deve contenere l’indicazione dei giorni e delle fasce orarie in cui è possibile utilizzare il permesso di guida - viene notificata all’interessato e comunicata all’anagrafe degli abilitati alla guida, di cui all’art. 226 del codice. Ove l’ordinanza del prefetto non sia emanata nel predetto termine di quindici giorni il conducente può ottenere la restituzione della patente ritirata. La norma precisa infine che il permesso di guida nel corso di sospensione della patente può essere concesso una sola volta.

 

La lettera b) del comma 1 novella il comma 3 dell’articolo 218.

Il citato comma 3 stabilisce che, quando la durata della sospensione della patente di guida è aumentata a seguito di più violazioni della stessa disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta l'ultima violazione e che, dalle iscrizioni sulla patente, constata la sussistenza delle precedenti violazioni, procede a ritirare la patente e ad inviarla al prefetto.

Con la modifica introdotta dalla lettera b), si prevede che le precedenti violazioni vengano accertate dall'interrogazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, anziché dalle iscrizioni sulla patente.

 

La lettera c) apporta al comma 4 dell’articolo 218 una analoga modifica, prevedendo che, dopo il periodo di sospensione, della restituzione della patente venga data comunicazione all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

 

La lettera d), che novella il comma 6 dell’articolo 218, prevede infine che vengano applicate le sanzioni, previste da tale comma per chi circola abusivamente durante il periodo di sospensione della patente (pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369, sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi), anche a chi circola avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2, in violazione dei limiti previsti dall’ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso.

 

Il comma 2 dell’articolo in commento introduce nel codice un nuovo articolo 218-bis che, al comma 1, incrementa la portata della pena accessoria della sospensione della patente qualora una violazione del codice che ne comporti l’irrogazione, sia commessa da un neo-patentato nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B. In tal caso, infatti, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione e raddoppiata per le violazioni successive.

Sulla medesima linea, il comma 2 stabilisce che le suddette disposizioni si applicano fino a cinque anni dalla data di conseguimento della patente, quando il titolare venga sanzionato con la sospensione della patente nei primi tre anni dalla data di rilascio della stessa, per una violazione che comporti la sospensione della patente di guida per un periodo superiore a tre mesi.

Infine, il comma 3 estende l’applicazione delle norme sopra indicate anche al titolare di patente A quando ancora non abbia conseguito anche la patente B. Se poi la patente B viene ottenuta successivamente al rilascio della A, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della prima.

 

 


 

Articolo 43
(Modifiche agli articoli 219, 219-bis e 222, modifica dell’articolo 223 e abrogazione dell’articolo 130-bis del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di revoca e ritiro della patente di guida)

 

 

L’articolo 43 interviene della normativa in materia di revoca e ritiro della patente di guida.

 

La lettera a) del comma 1 modifica il comma 3-bis dell’articolo 219 del codice prevedendo che il trasgressore, punito con la revoca della patente, non possa ottenere una patente nuova se non dopo che siano trascorsi almeno due anni, anziché uno come precedentemente previsto, dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca.

La stessa lettera introduce inoltre una disposizione con la quale si prevede che, fino alla entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 2006/126/CE[18], i soggetti ai quali è stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori, né possono condurre tali veicoli.

 

La lettera b) del comma 1 aggiunge due nuovi commi al citato articolo 219.

Il nuovo comma 3-ter prevede che non è possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni, decorrenti dalla data di accertamento del reato, quando la revoca della patente sia stata comminata per violazione degli articoli 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool), 186-bis (Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti con età inferiore a 21 anni e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose) e 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti).

Il nuovo comma 3-quater stabilisce che, per i soggetti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere a), b) e c) – conducenti che esercitano professionalmente il trasporto di persone o cose, e conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, di autoarticolati e di autosnodati – la revoca della patente conseguente all’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l (articolo 186, comma 2, lettere b) e c)), o del reato di guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti (articolo 187) costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile.

Si ricorda che, secondo primo comma dell’articolo 2119 c.c., ciascuna delle parti di un rapporto di lavoro può recedere dal contratto stesso prima della scadenza del termine o senza preavviso, quando il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

 

Il comma 2, lettera a), dell’articolo 43 in commento sostituisce il comma 1 dell’articolo 219–bis del codice, in materia di ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida.

Il previgente comma 1 prevedeva che, quando è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente e la violazione da cui discende è commessa da un conducente munito di certificato di idoneità alla guida di ciclomotore (di cui all’articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, del codice), le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida.

Il nuovo testo del comma prevede che, ove il conducente sia in possesso di patente di guida, tali sanzioni vengano applicate sulla patente. Si applicano alla patente, ove previste, anche le riduzioni dei punti di cui all’articolo 126-bis del codice.

La lettera b) del comma 2 abroga il comma 2 del citato articolo 219-bis, che regolamentava l’applicazione delle sanzioni accessorie quando l’infrazione è commessa da soggetto, munito di patente, alla guida di veicolo per il quale non è richiesto il possesso della patente stessa. Il contenuto di tale comma risulta infatti assorbito dalle previsioni della precedente lettera a).

 

In tema di sanzioni amministrative accessorie,il comma 3 dell’articolo 43 in commento, modificando l’articolo 222 del codice, introduce una nuova ipotesi nella quale il giudice dispone la revoca della patente e precisamente nell’ipotesi in cui dalla violazione di norme del codice della strada è derivata una lesione personale colposa grave o gravissima e il soggetto che ha commesso il fatto aveva un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

 

Il comma 4 dell’articolo 43 sostituisce l’articolo 223 del codice, il quale disciplina il ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato.

Il comma 1 del nuovo articolo 223 stabilisce che, in caso di reati per i quali sia prevista la sanzione accessoria della sospensione o revoca della patente, l'agente accertatore provvede al ritiro immediato della patente ed alla sua trasmissione alla prefettura del luogo in cui la violazione è stata commessa entro dieci giorni, unitamente al rapporto. Di seguito, il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni.

Il comma 2 del nuovo articolo 223 prescrive che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di lesioni personali, omicidio colposo e recidiva (articolo 222, commi 2 e 3); in tali casi la trasmissione della patente, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall’agente o dall’organo che ha proceduto alla rilevazione del sinistro; il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente fino ad un massimo di tre anni.

Il comma 3 prevede che il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2.

Infine, il comma 4 consente, avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2, l’opposizione ex articolo 205 del codice.

Si ricorda che contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero.

 

Il comma 5 dell’articolo 43 abroga l’articolo 130-bis del codice, che disciplina la revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone.

 

Il comma 6 fissa l’entrata in vigore delle disposizioni modificate dal comma 1, lettera a), e dal comma 2 del presente articolo 43 al giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale (ovvero il 30 luglio 2010).

 

 


 

Articolo 44
(Introduzione dell’articolo 224-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo e disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori
e dei motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 44 in esame inserisce nel codice il nuovo articolo 224-ter, per disciplinare il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato.

 

Il comma 1 del nuovo articolo 224-ter prevede che, nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente od organo accertatore della violazione procede al sequestro secondo le disposizioni dell'articolo 213 (recante Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa) in quanto compatibili. La copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-U.T.G. del luogo della commessa violazione. Il veicolo viene poi affidato ex articoli 214-bis e 214-ter del codice.

Si ricorda che l’articolo 213 citato, al comma 1, stabilisce che, nell'ipotesi in cui il codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.

Ai sensi del comma 2, quando si procede secondo quanto stabilito dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 213 del codice, in quanto compatibili.

Il comma 3 prevede che, nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, l'agente od organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214 del codice, in quanto compatibile.

Il comma 4 dispone che, quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono divenuti irrevocabili, anche a pena sospesa, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell'articolo 214 del codice, in quanto compatibili.

Il comma 5 ammette l’opposizioneinnanzi all'autorità giudiziaria avverso il sequestro e il fermo amministrativo di cui sopra, ai sensi dell'articolo 205 del codice.

A norma del comma 6, la declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto accerta la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214 del codice, in quanto compatibili. L'estinzione della pena, successiva alla sentenza irrevocabile di condanna, non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

In conclusione, il comma 7 prevede che nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del precedente comma 3.

 

Il comma 2 dell’articolo 44 in commento, reca una disposizione che consente il recupero dei ciclomotori e dei motocicli che siano stati confiscati in seguito ad alcune violazioni amministrative (in particolare violazione delle norme comportamentali relative al trasporto di persone, animali ed oggetti sui veicoli a motore e sull'uso protettivo del casco sui veicoli a due ruote) prima dell’entrata in vigore dell’articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, come modificato dalla relativa legge di conversione (legge n. 286 del 2006).

Va ricordato che l’articolo 5-bis del decreto-legge n. 115 del 2005 ha modificato l'articolo 213 del codice prevedendo la sanzione accessoria della confisca del ciclomotore o del motoveicolo, oltre che nel caso in cui il mezzo fosse stato usato per commettere un reato, anche nei casi in cui esso fosse stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, comma 7, 170 e 171 del codice.

 

Il comma 6 dell’articolo 97 del codice punisce con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'articolo 52 dello stesso codice o nel certificato di circolazione. La stessa sanzione è comminata qualora il ciclomotore sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso articolo 52.

Il comma 7 dell’articolo articolo 169 prevede che chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.

L’articolo 170 reca disposizioni in materia di trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano, in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore (comma 1). Sui motocicli e sui ciclomotori è vietato il trasporto di minori di cinque anni (comma 1-bis). Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni (comma 2). Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo (comma 3). È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli (comma 4). Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore (comma 5). Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 170 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 299 (comma 6), mentre per il trasporto di minori di cinque anni è prevista una sanzione amministrativa di importo compreso tra 148 e 594 euro (comma 6-bis). Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da conducente minorenne, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni (comma 7).

L’articolo 171 disciplina l’uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote. In particolare, durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati (comma 1) Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri: di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa; di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza (comma 1-bis). Chiunque viola le norme indicate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 299. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente (comma 2). Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni (comma 3). I caschi di tipo non omologato, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca (comma 5).

 

L’articolo 2 (commi 167-169) del citato D.L. n. 262 del 2006 è intervenuto eliminando la sanzione accessoria della confisca per la violazione delle sopracitate norme comportamentali, inasprendo la sanzione accessoria del fermo ivi prevista, e mantenendo ferma l’applicazione della confisca per i soli casi in cui il motoveicolo sia stato usato per commettere un reato.

La norma in esame, quindi, reca una sanatoria per le confische di ciclomotori e motoveicoli avvenute prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 262 del 2006, consentendo la restituzione dei mezzi ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.

La modifica si è resa necessaria per evitare che, solo per questioni temporali, situazioni analoghe siano valutate in modo diverso: in assenza, infatti, di un’espressa previsione al riguardo, considerata l’assenza di una norma generale che preveda anche nei procedimenti sanzionatori amministrativi l’applicazione della disposizione più favorevole, i veicoli che sono stati utilizzati per commettere le violazioni amministrative di cui sopra devono essere comunque confiscati, nonostante la nuova disciplina preveda l’applicazione della sanzione accessoria meno afflittiva del fermo.

 

La disciplina generale sul sequestro e sulla confisca è dettata dalla legge n. 689 del 1981. Per la confisca, l'articolo 20 disciplina la possibilità di disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e di disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento. Inoltre, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

Per i beni mobili registrati assoggettati alle sanzioni accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada, peraltro, è prevista una disciplina speciale; in particolare l'articolo 213 del codice detta una specifica disciplina per tutti i casi in cui il codice dispone la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Il comma 1 dell’articolo 213 prevede che l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione

 

Il comma 3 dell’articolo 44, infine, precisa che alle disposizioni introdotte venga data attuazione nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili, e comunque senza oneri aggiunti per lo Stato.

 

 


 

Articolo 45
(Modifica all'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di educazione stradale).

 

 

L’articolo 45 modifica l’articolo 230 del codice, in materia di educazione stradale.

 

Il comma 1, che modifica il comma 1 del citato articolo 230, stabilisce che i già previsti programmi di educazione stradale, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole, siano predisposti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con le altre amministrazioni interessate (infrastrutture e trasporti, interno e ambiente), sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia.

Il testo previgente dell’articolo 230 prevedeva che il decreto fosse emanato dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’istruzione, d’intesa con i Ministri dell’interno e dell’ambiente, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente, di società sportive ciclistiche nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Il comma 2 precisa che il citato decreto debba essere adottato entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il 9 febbraio 2011.

 

Il comma 3 stabilisce infine che i suddetti programmi devono essere svolti obbligatoriamente nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012.

 

 


 

Articolo 46
(Istituzione del Comitato per l’indirizzo ed il coordinamento
delle attività connesse alla sicurezza stradale)

 

 

L’articolo 46 prevede l’istituzione, nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale, finalizzato a favorire la collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali competenti in materia di sicurezza stradale.

Le attività del Comitato riguardano:

-          la predisposizione del Piano nazionale della sicurezza stradale;

-          il coordinamento degli interventi per migliorare la sicurezza stradale posti in essere dai comuni e da altri soggetti pubblici e privati in materia;

-          la verifica delle misure adottate e dei risultati conseguiti;

-          la consulenza al Ministro per quanto concerne la relazione annuale al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia;

-          il coordinamento delle attività finalizzate alla raccolta dei dati relativi all'incidentalità stradale;

-          il coordinamento degli interventi di emergenza e di soccorso;

-          la formazione degli operatori.

Il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è composto da un rappresentante del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, un rappresentante per ciascuno dei Ministeri comunque coinvolti (economia e finanze, salute, interno, istruzione, università e ricerca e sviluppo economico), tre rappresentanti di regioni, province autonome e enti locali nominati dalla Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali.

Il regolamento organizzativo e di funzionamento interno del Comitato è disciplinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze, della salute, dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (ovvero entro l’11 dicembre 2010).

L’istituzione e il funzionamento del Comitato non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 


 

Articolo 47
(Obblighi degli enti proprietari e concessionari
delle strade e delle autostrade)

 

 

L’articolo 47 prevede una serie obblighi a carico degli entri proprietari e concessionari delle strade e autostrade.

 

Il comma 1, in particolare, dispone che nelle strade e autostrade ove si registrano più elevati tassi di incidentalità, gli enti debbano effettuare specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale, nonché di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione. Al finanziamento di tali interventi si deve provvedere nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Il comma 2 prevede che alle disposizioni di cui al comma 1 venga data attuazione con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (ovvero entro il 12 ottobre 2010). Il decreto dovrà individuare in particolare gli interventi da realizzare per la sostituzione della segnaletica e delle barriere danneggiate, per l’utilizzo di strumenti e dispositivi, anche realizzati con materiale proveniente da pneumatici usati, idonei a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, e per la sistemazione del manto stradale.

 

Il comma 3 stabilisce che gli interventi realizzati ai sensi dell’articolo in commento, nonché quelli previsti dall’articolo 14 del codice, verranno valutati in sede di definizione degli obblighi a carico dell’ente concessionario e dei criteri per la determinazione degli incrementi tariffari delle convenzioni che saranno stipulate dopo l’entrata in vigore della presente legge.

 

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 14 del codice, gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Provvedono, inoltre, al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al Titolo II del codice, contenente le norme sulla costruzione e tutela delle strade; alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al medesimo Titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni. Ed ancora, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, provvedono a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché conformi ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.

Per le strade in concessione, poteri e compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito. Per le strade vicinali i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.

Con riguardo alla materia delle convenzioni, si ricorda che l’articolo 8-duodecies del D.L. n. 59/2008 (convertito in legge dalla legge n. 101/2008), ha approvato gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.a. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali.[19] La disposizione ha altresì previsto la possibilità per la società concessionarie di concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio, basata su di una percentuale fissa, per l'intera durata della convenzione, dell'inflazione reale, anche tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre che sulle componenti per la specifica copertura degli investimenti. Le successive modificazioni e integrazioni delle convenzioni vengono approvate secondo quanto stabilito dall’articolo 2, commi 82 ss., del D.L. n. 262/2006 (convertito in legge dalla legge n. 286/2006). Tale articolo ha previsto che il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, deve assicurare che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all’aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall’aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi.

 

 


 

Articolo 48
(Disposizioni in materia di classificazione amministrativa
della rete autostradale e stradale di interesse nazionale)

 

 

L’articolo 48 interviene sul D.Lgs. n. 461/1999 (Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale), che reca, nelle tabelle allegate al testo, l’elencazione, suddivisa per regione, delle strade e autostrade che compongono la rete nazionale.

L’articolo in esame inserisce l’articolo 1-bis che, al comma 1, disciplina le modifiche della rete autostradale e stradale di interesse nazionale, configurata dallo stesso D.Lgs. n. 461, specificando che, a tal fine, si deve provvedere, su iniziativa dello Stato o delle regioni interessate, con un decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n. 281/1997, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.

Il comma 2 precisa che le modifiche consistono nel trasferimento tra Stato e regioni, e nella conseguente riclassificazione, di intere strade o di singoli tronchi.

Il comma 3 delinea l’iter procedurale finalizzato alle integrazioni della rete autostradale e stradale di interesse nazionale, costituite dalla realizzazione di nuove strade o tronchi o di varianti che alterano i capisaldi del tracciato. Fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, la norma prevede che, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, si debba provvedere all’inserimento dei relativi studi e progetti negli strumenti di pianificazione e programmazione nazionale in materia di viabilità; con l’approvazione di tali strumenti le nuove strade vengono classificate di interesse nazionale. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prima della messa in esercizio, si provvede all’inserimento delle nuove strade nelle tabelle allegate al D.Lgs. n. 461/1999.

Il comma 4 prevede che, per le integrazioni della rete autostradale e stradale di interesse nazionale costituite dalla realizzazione di varianti che non alterano i capisaldi del tracciato, la classificazione a strada di interesse nazionale avviene di diritto.

Secondo il comma 5, per i tratti di strada della rete autostradale e stradale di interesse nazionale, dismessi a seguito della realizzazione di varianti di cui al comma 4, ovvero che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, si applicano le norme di cui all’articolo 4, commi 3-7, del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del codice della strada). Tali norme prevedono: il trasferimento alla provincia o al comune dei tratti di strade statali dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada; la classificazione come strade comunali dei tratti di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti; le procedura di consegna delle strade agli enti cui sono trasferite.

Il comma 6 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi annualmente entro il 28 febbraio, l’aggiornamento delle tabelle allegata al D.Lgs. n. 461/1999, con le variazioni avvenute nell’anno solare precedente.

 

Il comma 2 dell’articolo 48 sopprime l’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 4, lettera b), della legge n. 59/1997, il quale dispone che alle modifiche della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale si provvede, su proposta della regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia. Tale norma risulta ora sostituita dal nuovo articolo 1-bis del D.Lgs. n. 461/1999, sopra illustrato.

 

 


 

Articolo 49
(Introduzione del casco elettronico e della «scatola nera»)

 

 

L’articolo 49 prevede l’emanazione di norme volte all’introduzione sperimentale di un dispositivo idoneo a rilevare la localizzazione e il percorso del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche e la condotta di guida, e, in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica (c.d. scatola nera) sugli autoveicoli per la cui conduzione è richiesta la patente di guida di categoria C, D o E. A tal fine, si prevede che, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possano essere emanate direttive in tal senso, nel rispetto della normativa comunitaria e dei principi di tutela dei dati personali sentito, per quanto di quanto di sua competenza, il Garante per la protezione dei dati personali.

 

In proposito, va ricordato che la scatola nera è un dispositivo installato a bordo di veicoli al fine di registrare i dati del percorso e conservarli anche in caso di incidente. Il principale utilizzo della scatola nera è riconducibile al settore del trasporto aereo. Sugli aeromobili adibiti al trasporto passeggeri sono generalmente presenti due diversi dispositivi: il Flight Data Recorder (FDR), che registra i parametri di volo (quali velocità, quota, posizione dell'aereo), relativi alle ultime 25 ore di funzionamento; il Cockpit Voice Recorder (CVR), che registra i suoni presenti in cabina di pilotaggio (quali comunicazioni tra i piloti, o dei piloti con i controllori del traffico) relativi alle ultime 2 ore di funzionamento. In caso di incidente, il recupero di tali dati può risultare determinante per contribuire all’individuazione della cause dell’evento.

 

Lo stesso articolo 49 prevede che il Ministero possa altresì stabilire direttive, sempre nel rispetto della normativa comunitaria, per l'impiego, da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico.

 

 


 

Articolo 50
(Certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche
e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
per chi esercita attività di autotrasporto)

 

 

Il comma 1 della norma in commento, prevede che, per l'esercizio dell'attività professionale di trasportatore su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l’interessato sia tenuto a produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia uso abituale di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope.

 

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga presso la Presidenza del Consiglio, la definizione delle modalità applicative di quanto disposto al comma 1. Il decreto deve essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge (ovvero entro l’11 novembre 2010).

 

Il comma 3, infine, pone a carico dei soggetti richiedenti le spese connesse al rilascio della suddetta documentazione, precisando che alle disposizioni introdotte dall’articolo in commento venga data attuazione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza oneri aggiunti per lo Stato.

 

 


 

Articolo 51
(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
286, in materia di responsabilità del vettore, del committente, del caricatore
e del proprietario della merce, di documenti di trasporto e di rilascio
della patente di guida per l’esercizio di attività di autotrasportatore)

 

 

L’articolo 51 reca modifiche al decreto legislativo n. 286/2005 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore), in materia di responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, di documenti di trasporto e di qualificazione iniziale dell’attività di autotrasportatore.

 

Il comma 1 lettera a), aggiungendo un comma 7-bis all’articolo 7 (Responsabilità del vettore, del committente del caricatore e del proprietario della merce) del suddetto decreto, prevede che, in caso di incidenti con veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C (autoveicoli oltre 3,5 t) o C+E (autoveicoli con rimorchio o autoarticolati), dai quali derivino morte o lesioni personali gravi, venga disposta la verifica presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza stradale previste dal medesimo art. 7 e dall’art. 83-bis del D.L. n. 112/2008.

Si ricorda che il citato articolo 83-bis del D.L. n. 112/2008 stabilisce norme concernenti la tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto terzi, oltre che una disciplina transitoria per l’adeguamento del corrispettivo per costo del carburante nei contratti di trasporto, approntando un apposito impianto sanzionatorio nel caso di violazione delle norme da questo recate.

 

La successiva lettera b) aggiunge un periodo finale al comma 6 dell’articolo 7-bis del citato D.Lgs.n. 286/2005, al fine di prevedere l’applicazione delle norme concernenti i veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE (articolo 207 del codice) e consentendo il pagamento immediato in misura ridotta a fronte di violazioni delle norme sulla istituzione della scheda di trasporto nel caso di trasporti internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano, o non compilano correttamente, ovvero non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti di trasporto.

 

La lettera c) introduce il nuovo comma 7-bis all’articolo 22 del citato decreto legislativo, con il quale si prevede che possa conseguire la patente italiana, corrispondente alle categorie della patente estera posseduta, rilasciata da uno Stato con cui non sussistano condizioni di reciprocità,il dipendente di un'impresa di autotrasporto, con sede in Italia, e titolare di carta di qualificazione del conducente, a condizione che abbia stabilito la propria residenza in Italia da oltre un anno. Al momento del rilascio della patente, viene anche rilasciato al soggetto un duplicato della carta di qualificazione del conducente. Si applicano le stesse disposizioni per il dipendente di un’impresa di autotrasporto, avente sede in Italia, e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia, che sia titolare di una patente rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea, su conversione di patente rilasciata da Stato terzo, con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità. Le previsioni del nuovo comma 7-bis derogano i criteri di propedeuticità dettati dall’articolo 116, comma 6, del codice, il quale prevede che, per ottenere l’abilitazione alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C e D, è necessario essere abilitati alla guida di autoveicoli e motoveicoli per i quali è richiesta la patente B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.

 

 


 

Articolo 52
(Introduzione dell’articolo 46-bis e modifica all’articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, in materia di sanzioni per il cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria)

 

 

L’articolo 52 reca modifiche alla legge n. 298/1974, istitutiva dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e disciplinante gli autotrasporti di cose.

 

Il comma 1 lettera a) introduce il nuovo articolo 46-bis alla legge n. 298/1974, al fine di regolamentare il cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria. Il nuovo articolo prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 15.000 euro e la sanzione accessoria del fermo amministrativo di tre mesi per i veicoli immatricolati all’estero che, nello svolgimento di attività di cabotaggio stradale, violino la normativa comunitaria di cui al reg. CEE n. 3118/93[20] e la disciplina nazionale di esecuzione. Si prevede che il veicolo sottoposto a fermo sia assegnato in custodia ad uno dei soggetti individuati dalle norme sull’alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca (articolo 214-bis del codice), facendo ad ogni modo salva l’applicazione delle norme concernenti i veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE (articolo 207 del codice) ed applicando la disciplina del pagamento immediato in misura ridotta.

 

La lettera b) del comma 1, modificando l’articolo 60 della suddetta legge, relativo a prevenzione e accertamento degli illeciti, ammette l’applicazione del pagamento immediato in misura ridotta qualora le violazioni di cui agli articoli 26 (Esercizio abusivo dell'autotrasporto) e 46 (Trasporti abusivi) siano commesse da un veicolo immatricolato all’estero ed esercente l’attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio.

 

Il comma 2 impone che dal presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 


 

Articolo 53
(Misure per la prevenzione dei danni
e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool)

 

 

L’articolo 53 interviene in materia di vendita delle bevande superalcoliche sulle autostrade, sostituendo l’articolo 14 della legge n. 125/2001 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati). Tale articolo, prima dell’entrata in vigore della presente legge, vietava di vendere bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22 alle ore 6.

Il nuovo testo del citato articolo 14, al comma 1, prevede che nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A, di cui all’articolo 2, comma 2, del codice della strada (autostrade) è vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6.

Ai sensi del comma 2, nelle medesime aree è altresì sempre vietata la somministrazione di bevande superalcoliche e, dalle ore 2 alle ore 6, la somministrazione di bevande alcoliche.

Il comma 3 prevede la sanzione la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.000 per la violazione del divieto sancito dal comma 1. Per la violazione dei divieti di cui al comma 2, il comma 4 prevede la sanzione pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500.

Il comma 5 dispone che qualora, nell’arco di un biennio, sia ripetuta una delle violazioni delle disposizioni recate dai commi 1 o 2, il prefetto territorialmente competente, dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni.

 

Il comma 2 dell’articolo 53 in commento, infine, in connessione con le modifiche introdotte all’articolo 14 della legge n. 125/2001, dispone l’abrogazione dell’articolo 6-bis del D.L. n. 151/2003, convertito dalla legge n. 214/2003.

Il citato articolo 6-bis prevedeva che negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A - di cui all'articolo 2, comma 2, del codice della strada - è vietata la somministrazione di bevande superalcoliche.

 

 


 

Articolo 54
(Modifiche alla disciplina della somministrazione
di alcool nelle ore notturne)

 

 

L’articolo 54, relativo ai divieti di somministrazione e vendita di alcolici nelle ore notturne, novella l’articolo 6 del D.L. n. 117/2007 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160/2007), che reca norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza.

 

Il comma 1, lettera a), dell’articolo 54 sostituisce il comma 2 dell’articolo 6 del D.L. n. 117/2007, con cinque nuovi commi.

Il nuovo comma 2 del citato articolo 6 dispone il divieto di somministrare bevande alcoliche e superalcoliche dalle 3 alle 6 di notte, anziché, come previsto dalla normativa previgente, dopo le ore 2 di notte. E’ consentito al questore di disporre diversamente in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. Il divieto si applica ai seguenti soggetti:

§      esercizi in cui si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche;

§      esercizi muniti della licenza per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche;

§      chiunque somministra bevande alcoliche e superalcoliche in spazi e aree pubblici;

§      circoli gestiti da singoli, da enti e da associazioni.

Per i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche si applica dalle ore 24 alle ore 6. Anche per questi soggetti è consentito al questore di disporre diversamente in considerazione di particolari esigenze di sicurezza (nuovo comma 2-bis del citato articolo 6).

Il divieto non si applica per le notti tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e tra il 15 e il 16 agosto (nuovo comma 2-ter dell’articolo 6 del D.L. n. 117/2007).

Il nuovo comma 2-quater del citato articolo 6 impone ai locali che proseguono la propria attività oltre le ore 24, la presenza di un apparecchio per la rilevazione del tasso alcolemico e l’obbligo di esporre tabelle che evidenziano le conseguenze fisiche dell’assunzione di sostanze alcoliche, in relazione alla quantità ingerita. Tale previsione corrisponde a quanto prescritto dalla normativa previgente.

Il nuovo comma 2-quinquies dell’articolo 6, di contenuto innovativo rispetto alla disciplina previgente, prevede che i titolari e i gestori di stabilimenti balneari, muniti di licenza per la somministrazione e vendita di bevande alcoliche, possono svolgere forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, nelle ore comprese tra le 17 e le 20. Per lo svolgimento di queste forme di intrattenimento e svago non si applica l’articolo 80 del T.U. di pubblica sicurezza (R.D. n. 773/1931).

Il citato articolo 80 prevede che l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

 

La lettera b) del comma 1, che sostituisce il comma 3 del già citato articolo 6 del D.L. n. 117/2007, fissa le sanzioni per l’inosservanza delle disposizioni precedenti, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro per l’inosservanza dei divieti relativi agli orari di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche. In caso di contestazione di due distinte violazioni del suddetto divieto nell’arco di un biennio, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo da sette a trenta giorni.

In caso di inosservanza alla prescrizioni del nuovo comma 2-quater, relative all’apparecchio per la misurazione del tasso alcolemico e all’esposizione delle tabelle, si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 e 1.200 euro.

Il testo previgente dell’articolo 6 del D.L. n. 117/2007 prevedeva, per ogni violazione di ciascuna disposizione dell’articolo, la sanzione della chiusura del locale da sette a trenta giorni.

 

Il comma 2 dell’articolo 54 in commento stabilisce che le prescrizioni relative all’obbligo di dotarsi di un apparecchio per la rilevazione del tasso alcolemico e di esporre tabelle indicanti le conseguenze dell’assunzione di bevande alcoliche si applicano a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge (ovvero dal mese di novembre 2010), nei confronti dei soggetti attualmente non obbligati a tali adempimenti, ovvero:

§      esercizi muniti della licenza per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche;

§      chiunque somministra bevande alcoliche e superalcoliche in spazi e aree pubblici;

§      circoli gestiti da singoli, da enti e da associazioni.

 

 


 

Articolo 55
(Disposizioni in materia di individuazione dei prodotti farmaceutici pericolosi per la guida dei veicoli)

 

 

L'articolo 55 reca disposizioni volte a facilitare la conoscenza dell’effetto negativo che alcuni farmaci possono produrre, alterando le percezioni di chi si trova alla guida di autoveicoli.

 

Il comma 1 individua l'ambito di applicazione della disposizione, prevedendo che essa si applichi a tutti i prodotti farmaceutici, soggetti o meno a prescrizione medica, presentati sotto qualsiasi forma, che producono effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada.

 

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (ovvero entro il 13 dicembre 2010), l'individuazione, mediante compilazione di un apposito elenco, dei prodotti farmaceutici potenzialmente idonei a produrre gli effetti negativi sopra descritti. Si prescrive, altresì, l’aggiornamento annuale dell’elenco mediante successivi decreti dello stesso Ministro.

 

Il comma 3 prescrive che sulle confezioni esterne o sui contenitori dei suddetti prodotti farmaceutici deve essere riportato, nel rispetto dell’articolo 79 del D.Lgs. n. 219/2006, un pittogramma, quale simbolo convenzionale di allarme, al fine di indicare, in modo ben visibile, l’eventuale nocività del farmaco per chiunque lo assume prima di mettersi alla guida.

Il citato D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 219, reca l’attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE. In particolare, l’articolo 79, sui segni e pittogrammi, prescrive che l'imballaggio esterno e il foglio illustrativo possono, previa autorizzazione dell'A.I.F.A. (Agenzia Italiana del Farmaco), riportare segni o pittogrammi finalizzati a rendere più esplicite alcune informazioni sull’etichettatura ed il contenuto del foglio illustrativo, nonché altre informazioni compatibili con il riassunto delle caratteristiche del prodotto, utili per il paziente, ad esclusione di qualsiasi elemento di carattere promozionale.

 

Il comma 4 prevede che il Ministro della salute, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, definisca le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, anche con riferimento alle confezioni di prodotti farmaceutici di dimensioni ridotte.

 

Il comma 5 impone alla generalità delle imprese produttrici di farmaci di uniformarsi alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4.

 

Il comma 6 consente la distribuzione dei prodotti farmaceutici, di cui ai commi 1 e 2, confezionati prima del termine di cui al comma 5, fino alla data di scadenza indicata nell’etichetta del medicinale.

 

I commi 7, 8 e 9 prevedono sanzioni nel caso in cui i prodotti vengano distribuiti oltre i termini precedentemente indicati, privi del pittogramma prescritto dal comma 3: per il titolare preposto all’immissione in commercio è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000 (comma 7) e, con provvedimento motivato, il Ministro della salute deve chiedere al titolare l’adeguamento della confezione, stabilendo un termine entro il quale adempiere (comma 8). In caso di mancato adempimento entro i termini prescritti il Ministro della salute ha facoltà di sospendere l’autorizzazione all’immissione in commercio fino a quando il titolare non abbia adempiuto a quanto richiesto (comma 9).

 

 


 

Articolo 56
(Raccolta e invio dei dati relativi all’incidentalità stradale)

 

 

L'articolo 56 reca disposizioni relative alla raccolta e all’invio dei dati sugli incidenti stradali.

 

Il comma 1 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato - città e autonomie locali, la fissazione dei termini e delle modalità per la trasmissione in via telematica, da parte delle Forze dell’ordine e degli enti locali al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei dati relativi all’incidentalità stradale. Sono fatte salve le competenze dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell’Automobile Club d’Italia (ACI). La trasmissione dei dati adempie alla finalità di aggiornare gli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del codice della strada.

Si ricorda che l'articolo 225 del codice ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

a)              l'archivio nazionale delle strade;

b)              l'archivio nazionale dei veicoli;

c)              l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.

L'articolo 226 disciplina i predetti archivi. L’archivio nazionale delle strade comprende tutte le strade, distinte per categorie, indicando per ognuna i dati relativi allo stato tecnico e giuridico, al traffico veicolare, agli incidenti, allo stato di percorribilità, anche da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera, relativamente ai limiti di massa.

L'archivio nazionale dei veicoli contiene, per ogni veicolo, una serie di dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, alla carta di circolazione e al certificato di proprietà, alle vicende tecniche e giuridiche del veicolo e agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto. L'archivio è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dal PRA, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale e dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati al centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

L'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida indica, per ogni conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della patente e tutti i procedimenti successivi (rinnovo, revisione, sospensione, revoca); i dati relativi alle violazioni previste dalla normativa vigente che comportano l'applicazione delle sanzioni accessorie, alle infrazioni che comportano decurtazione del punteggio, agli incidenti che si siano verificati durante la circolazione, alle sanzioni comminate. Anche l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è completamente informatizzata ed è popolata ed aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dalle prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale e dalle compagnie di assicurazione; tutti questi soggetti sono anche in questo caso tenuti a trasmettere i dati al CED.

 

Il comma 2 autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, per l’avvio degli interventi di raccolta e invio dei dati di cui al comma 1. All’onere si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004.

 

 


 

Articolo 57
(Misure alternative alla pena detentiva)

 

 

L’articolo 57 intende perseguire lo specifico scopo di limitare l’applicazione di misure restrittive della libertà personale indirizzando, coloro i quali hanno commesso violazione gravi al codice della strada, verso attività non soltanto maggiormente rieducative per il trasgressore, ma anche socialmente virtuose verso la platea degli utenti stradali.

Si prevede difatti che, piuttosto che ricorrere all'arresto, nei casi previsti dagli articoli 116, 186, 186-bis e 187 del codice, a richiesta di parte può essere disposto, in alternativa, l'affidamento in prova ai servizi sociali ex articolo 47 della legge n. 354/1975, da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, e preferibilmente rivolti verso attività nel campo dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

 

Occorre, preliminarmente, ricordare che l'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all’articolo 47 della legge n. 354/1975 (Legge sull’Ordinamento Penitenziario) così come modificato dall’articolo 2 della legge n. 165 del 27 maggio 1998 (cd. Legge Simeone - Saraceni), rappresenta una misura alternativa alla detenzione e si svolge totalmente nel territorio, con l’intenzione di evitare alla persona condannata i danni derivanti dal contatto con l’ambiente penitenziario e dalla condizione di privazione della libertà, attraverso l’affidamento del condannato al Servizio Sociale, fuori dall’istituto di pena, per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

Per l’ammissione a tale misura alternativa, si richiede una pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a tre anni; per chi è già detenuto, una relazione "di sintesi" che preveda che la misura alternativa, anche attraverso le prescrizioni, contribuisca alla rieducazione del condannato e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati; per chi non è ancora detenuto, di aver tenuto un comportamento tale, dopo la condanna, da consentire lo stesso giudizio di cui sopra, anche senza procedere all’osservazione in istituto.

L’articolo 57 in commento richiama l’articolo 116 del codice della strada (Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori) il quale, al comma 13, prevede che chiunque guidi autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida sia punito con l'ammenda da 2.257 a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica la pena dell'arresto fino ad un anno.

Gli articoli 186, 186-bis e 187 del codice, com’è noto, riguardano, rispettivamente, la guida sotto l'influenza dell'alcool, la guida sotto l’influenza di alcol per conducenti con età inferiore a 21 anni, per neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose e la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Con riferimento a questi ultimi, dovere di informazione impone di accennare che l’istituto dell’affidamento in prova nei casi particolari di tossicodipendenza e alcoolismo è stato introdotto nell’ordinamento penitenziario dalla legge 21 giugno 1985 n. 297, che ha inserito l’articolo 47-bis nella legge 26 luglio 1975 n. 354. L’originaria disposizione è stata oggetto di ulteriori modifiche con l’articolo 12 legge 10 ottobre 1986 n. 663 (c.d. legge Gozzini, “modifica alla legge sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”). Il D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo Unico in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope) riproponendo, con l’articolo 94, in modo quasi integrale il contenuto dell’articolo 47-bis ord. penit. ha disciplinato l’affidamento in prova del soggetto tossicodipendente, modificato poi, per quanto riguarda il limite di pena, dalla legge 14 luglio 1993 n. 222. Tale disciplina ha creato non pochi contrasti con la equivalente disciplina dell’articolo 47-bis; in seguito la legge 27 maggio 1998 n. 165 (legge Simeone) abrogando, con l’articolo 3, l’articolo 47-bis ord. penit. ha, almeno nelle intenzioni del legislatore, contribuito ad eliminare i suddetti contrasti.

Pertanto l’affidamento in prova nei casi particolari è attualmente disciplinato, con rinvio implicito dell’articolo 3 della legge n. 165/1998, dall’articolo 94 del D.P.R. n. 309/1990, il quale è stato oggetto, poi, della recente modifica da parte del D.L. 24.11.2000 n. 341, convertito in legge 19.01.2001, n. 4.

 

 


 

Articolo 58
(Modifiche all’articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide)

 

 

L’articolo 58 modifica l’articolo 74 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), allo scopo di rafforzare le garanzie di tutela della privacy, con riguardo alle persone invalide che, proprio a causa di tale condizione, siano titolari di permessi speciali di circolazione o di sosta.

 

Il citato articolo 74, al comma 1, prevedeva che i contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno.

L’articolo 58, comma 1, lettera a), sostituisce le parole sopra evidenziate, escludendo che sui contrassegni siano apposte diciture dalle quali possa essere individuata la persona fisica interessata.

La lettera b) del comma 1 modifica il comma 2 dello stesso articolo 74, prevedendo che le generalità e l’indirizzo della persona sono riportati nei contrassegni in modo da non consentirne la visibilità se non in caso di richiesta di esibizione, precisando che tali modalità vengono adottate ai fini di quanto previsto dal comma 1.

 

 


 

Articolo 59
(Rilascio di un permesso di guida provvisorio
in occasione del rinnovo della patente)

 

 

L’articolo 59, comma 1, prevede, per coloro che siano stati sottoposti a visita medica al fine del rinnovo della patente di guida, il rilascio di un permesso provvisorio valido fino al termine delle procedure necessarie per il rinnovo. Il permesso viene rilasciato dagli uffici della motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Va ricordato che, ai sensi dell’articolo 126, comma 7, del codice della strada, chiunque guida con patente, la cui validità sia scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, nonché alla sanzione accessoria del ritiro della patente.

 

Il comma 2 dell’articolo 59 in commento esclude dall’applicazione della nuova disposizione sul permesso provvisorio di guida i casi di cui all’articolo 186, comma 8, e 187, comma 6, del codice della strada.

Si tratta dei conducenti ai quali sia stata sospesa la patente di guida per violazione delle norme sul divieto di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, ed ai quali il prefetto abbia prescritto, con l’ordinanza di sospensione, di sottoporsi a visita medica.

 

 


 

Articolo 60
(Caratteristiche degli impianti semaforici e di altri dispositivi)

 

 

L’articolo 60 demanda ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza Sato-città ed autonomie locali, la definizione delle caratteristiche per l’omologazione e per l’installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici. Il predetto decreto, che dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento (ovvero entro il 12 ottobre 2010), dovrà definire anche le caratteristiche relative agli impianti impiegati per regolare la velocità e agli impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo.

Si ricorda che la disciplina generale concernente gli impianti semaforici è recata dall’articolo 41 del codice della strada, il quale stabilisce, tra l’altro, che tali impianti sono soggettiad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le norme di dettaglio sono contenute negli articoli 157 e seguenti del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

 

Tali disposizioni, ai sensi del comma 2, saranno applicate dopo sei mesi dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.

 

 


 

Articolo 61
(Modalità di accertamento delle violazioni
al decreto legislativo n. 285 del 1992 da parte degli enti locali)

 

 

L’articolo 61 prevede che all’accertamento delle violazioni al codice della strada, gli enti locali debbano provvedere mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso, da utilizzare esclusivamente con l’impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale. Mediante rinvio all’articolo 5 del D.P.R. n. 250/1999, si prevede che, durante il funzionamento degli impianti, non è necessaria la presenza di un organo della polizia stradale.

La norma appare intesa a garantire che vengano perseguite le effettive finalità di prevenzione e sicurezza stradale, evitando il determinarsi di situazioni nelle quali società affidatarie di tali servizi possano invece adottare misure e strumenti volti unicamente ad un incremento del numero delle infrazioni e delle conseguenti entrate in favore dell’ente appaltante.

In tal senso, va tra le altre segnalata la questione relativa alla tempistica di accensione delle luci di impianti semaforici (su cui interviene il precedente articolo 60), ed alla connessa necessità di privilegiare l’esigenza di garantire condizioni di sicurezza per gli utenti della strada, rispetto a quella – evidentemente strumentale alla prima – di assicurare che le violazioni delle norme del codice vengano accertate e sanzionate.

 

 



[1]     Si tratta ad esempio dei dispositivi di frenatura, sterzo e volante, luci ed altri elementi relativi alla visibilità, assi, ruote, pneumatici, sospensioni, etc..

[2]     L’articolo 34-bis del Codice è stato introdotto dall’articolo 3, comma 14, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

[3]     Il citato comma 4 demanda a un decreto dirigenziale del Ministero dei trasporti l’individuazione delle procedure e dei documenti occorrenti per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe. In attuazione di questa disposizione è stato emanato il decreto dirigenziale 15 maggio 2006 (G.U. 9 giugno 2006, n. 132).

[4]     L’articolo 206 del regolamento di attuazione individua le attrezzature delle macchine agricole, distinguendole in portate e semiportate (ovvero dotate di ruote proprie).

[5]     L’articolo 18, comma 2, della presente legge, alla scheda di lettura del quale si rinvia, prevede un periodo transitorio, scadente il 9 febbraio 2011, durante il quale le limitazioni alla guida per i neopatentati si applicano esclusivamente agli autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kW/t.

[6]     I citati articoli sono stati parzialmente modificati rispettivamente dagli articoli 42 e 43 della presente legge.

[7]     Il 19 gennaio 2011 è il termine fissato per il recepimento della direttiva 2006/126/CE del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida.

[8]     Le precedenti proroghe sono state disposte da:

§          art. 22 del D.L. n. 248/2007, al 1° luglio 2008;

§          art. 4 del D.L. n. 97/2008, al 1° gennaio 2009;

§          art. 24 del D.L. n. 207/2008 al 1° gennaio 2010.

[9]     La classificazione dei veicoli è contenuta nell’articolo 47 del codice.

[10]    Tale atto sostituisce, ai sensi dell’articolo 49, comma 4-bis, del D.L. n. 78/2010, la denuncia di inizio attività, nell’ottica di una maggiore semplificazione amministrativa per le imprese.

[11]    Il citato articolo 208, comma 1, del codice, stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. Sono invece devoluti a regioni, province e comuni i proventi derivanti da violazioni accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

[12]    Il comma 4 dell’articolo 208 del codice è stato sostituito dall’articolo 40, comma 1, lettera c), della presente legge, alla cui scheda di lettura si rinvia.

[13]    La normativa previgente prevedeva inoltre una decurtazione di 10 punti dalla patente. Tale previsione è stata soppressa dall’articolo 22, comma 3, lettera c), della presente legge.

[14]    Si segnala che la sanzione per il mancato rispetto delle disposizioni relative alle interruzioni della guida, prevista dal comma 8 del nuovo articolo 178 del codice (pagamento di una somma da 250 a 1.000 euro), è superiore a quella prevista dal comma 8 del nuovo articolo 174 del codice (pagamento di una somma da 155 a 620 euro).

[15]    I reati commessi da questi soggetti sono ora disciplinati dal nuovo articolo 186-bis del codice.

[16]    “Disposizioni contro la mafia”.

[17]    L’articolo 301-bis, nell’ambito del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale”), reca norme per la disciplina della destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando.

[18]    La direttiva, recante la nuova disciplina comunitaria in tema di patente di guida, deve essere recepita dagli Stati membri entro il 19 gennaio 2011.

[19]    L’articolo è stato più volte modificato, da ultimo dall'articolo 47, comma 1, lettera a), del D.L. n. 78/2010.

[20]    Si ricorda che il regolamento (CEE) n. 3118/93 del 25 ottobre 1993, fissa le condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro.