Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento trasporti | ||||
Titolo: | Attuazione della direttiva 2006/22/CE, relativa ai controlli sui conducenti, le imprese e i veicoli di trasporto Schema di D.Lgs. n. 8 (art. 1, c. 1, 3 e 4, L. 25 febbraio 2008, n. 34) | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 13 | ||||
Data: | 09/07/2008 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni | ||||
Altri riferimenti: |
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SIWEB
Attuazione della direttiva 2006/22/CE,
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Numero dello schema di decreto legislativo |
8 |
Titolo |
Attuazione direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti CEE n. 3280/85 e CEE n. 3281/85 relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE |
Norma di delega |
Art. 1, co. 1, 3 e 4, L. 25 febbraio 2008 |
Numero di articoli |
14 |
Date: |
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presentazione |
18 giugno 2008 |
assegnazione |
18 giugno 2008 |
termine per l’espressione del parere |
28 luglio 2008 |
termine per l’esercizio della delega |
18 agosto 2008 |
Commissione competente |
IX (Trasporti) |
Rilievi di altre Commissioni |
V (Bilancio) , XIV (Politiche Unione europea) |
Lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2006/22/CE, che disciplina i controlli diretti a verificare in modo efficace ed uniforme il rispetto del regolamento (CEE) 3820/85[1], relativo ai tempi di guida nel settore dei trasporti su strada, e del regolamento (CEE) 3821/85, relativo all’installazione di un apparecchio di controllo (tachigrafo digitale) sui veicoli adibiti al trasporto su strada.
L’articolo 2 stabilisce che il Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale – Direzione generale per il trasporto stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, designato come Ufficio di coordinamento per l’Italia:
§ assicura il coordinamento con i corrispondenti organismi degli altri Stati membri, nell’ambito dei controlli concertati di cui all’articolo 8;
§ definisce gli obiettivi dell’attività nazionale di controllo;
§ trasmette alla Commissione dati statistici biennali, sulla base delle informazioni che gli sono comunicate dal Ministero dell’interno e dal Ministero del lavoro, della salute delle politiche sociali;
§ rappresenta l’organismo principale di riferimento per la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri.
L’Ufficio coordina inoltre l’attività di formazione degli operatori addetti ai controlli (articolo 12).
Gli articoli 3 e 4 fissano un numero minimo percentuale di controlli da effettuare annualmente in proporzione ai veicoli immatricolati e ai giorni di lavoro che ciascun conducente deve effettuare. La percentuale di controlli, inizialmente fissata al due per cento, sarà portata al tre per cento dal 1° gennaio 2010.
Lo schema in esame disciplina due tipologie di controlli: i controlli su strada (articolo 6), pianificati e coordinati dal Ministero dell’interno, e i controlli presso i locali delle imprese di trasporto (articolo 7), pianificati e coordinati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Per entrambe le tipologie di controllo lo schema indica i punti da sottoporre a verifica.
L’articolo 11 demanda ad un decreto ministeriale la definizione di un sistema di classificazione del rischio che dovrà essere utilizzato per attribuire alle imprese di autotrasporto, in relazione al numero e alla gravità delle infrazioni commesse, un indicatore della classe di rischio. Le imprese con classe di rischio più elevata saranno sottoposte a maggiori controlli.
Dall’attuazione del decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto si prevede che i controlli e le altre attività prescritte siano svolte utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 13).
L’articolo 14 abroga infine il decreto ministeriale 12 luglio 1995, che contiene la vigente disciplina dei controlli di cui allo schema in esame.
Allo schema sono allegate la relazione illustrativa e la relazione tecnica, quest’ultima espressamente richiesta dall’articolo 1, comma 4, della legge di delega (L. 34/2008). Risulta inoltre allegata la relazione recante l’analisi tecnico normativa.
Lo schema di decreto legislativo in esame è predisposto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge comunitaria per il 2007 (legge 34/2008)[2], che conferisce una delega al Governo per l’attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato alla legge e stabilisce i termini e le modalità di adozione dei decreti legislativi attuativi.
In particolare la direttiva oggetto di recepimento è contenuta nell’allegato B alla legge, ed è quindi prevista l’espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione alle Camere senza che siano stati espressi i pareri, i decreti possono comunque essere emanati.
Il comma 3 del citato articolo 1 prevede che i decreti legislativi che danno attuazione a direttive il cui termine di recepimento, come in questo caso[3], sia già scaduto, devono essere adottati entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 34/2008, ovvero entro il 19 giugno 2008. Prevede inoltre che, qualora, come in questo caso, il termine fissato per l’espressione del parere parlamentare (28 luglio 2008) venga a spirare in un momento successivo al trentesimo giorno antecedente (19 maggio 2008) la scadenza del termine per l’esercizio della delega, quest’ultimo termine sia prorogato di sessanta giorni (18 agosto 2008).
Il comma 4 del suddetto articolo 1 prevede modalità specifiche per l’esame parlamentare in relazione al recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie, stabilendo due ulteriori condizioni per i relativi schemi di decreto legislativo che ne recano l’attuazione:
§ devono essere corredati della relazione tecnica prevista dalla legge 468/1978[4] (articolo 11-ter, comma 2);
§ su di essi è richiesto il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari (oltre a quello delle Commissioni competenti per materia).
Il contenuto dello schema, in relazione alla finalità perseguita di aumentare la sicurezza dei trasporti stradali, è riconducibile alla materia “ordine pubblico e sicurezza”, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall’art. 117, co. 2°, lett. h), della Costituzione.
Si segnala che i controlli disciplinati dallo schema in esame sono diretti anche a garantire il rispetto dei periodi di riposo dei conducenti, diritto riconosciuto dall’articolo 36, co. 2° e 3°, della Costituzione.
Come si è ricordato, lo schema in esame recepisce la direttiva 2006/22/CE, relativa ai controlli sui conducenti, le imprese e i veicoli di trasporto.
Il 3 aprile 2008
La direttiva figura nell’allegato B alla legge comunitaria per il 2007 (legge 25 febbraio 2008, n. 34).
Il 23 maggio 2007
La proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata esaminata dal Parlamento europeo in prima lettura il 21 maggio 2008. Dopo l’esame in prima lettura da parte del Consiglio, il Parlamento europeo dovrebbe esaminare la proposta in seconda lettura il 16 dicembre 2008.
L’articolo 6, comma 6, e l’articolo 7, comma 4, dello schema prevedono l’adozione di decreti dirigenziali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, rispettivamente, del Ministero dell’interno e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con i quali sia stabilito un modello di controllo, per agevolare le operazioni di controllo, rispettivamente su strada e nei locali delle imprese. Tali decreti dovranno essere adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
L’articolo 11 stabilisce che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno e del lavoro, saranno definiti i criteri e le modalità del sistema di classificazione del rischio, da applicare alle imprese di autotrasporto. Il decreto dovrà essere emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
L’articolo 14 dello schema abroga il decreto ministeriale 12 luglio 1995, che contiene la vigente disciplina dei controlli di cui allo schema in esame.
I destinatari del provvedimento sono gli uffici della pubblica amministrazione incaricati di svolgere i controlli disciplinati dallo schema.
In relazione all’articolo 7 dello schema in esame, si osserva che i punti sottoposti a verifica secondo tale disposizione non esauriscono quelli previsti dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2006/22/CE. Quest’ultima norma prevede infatti - mediante rinvio alle parti A e B dell’allegato I alla direttiva -. che, nel corso dei controlli nei locali delle imprese, siano verificati, oltre a quanto indicato nell’articolo 7 dello schema, gli eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo e della velocità istantanea durante le ultime ventiquattro ore di uso del veicolo ed il corretto funzionamento dell’apparecchio di controllo.
[1] Il Regolamento (CEE) 3820/85 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) 561/2006.
[2] Legge 25 febbraio 2008 n. 34, recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2008.
[3] La direttiva 2006/22/CE avrebbe dovuto essere recepita entro il 1° aprile 2007.
[4] Legge 5 agosto 1978 n. 468, recante Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Tale legge richiede in via generale la presentazione della relazione tecnica per tutti i provvedimenti di iniziativa governativa – oltre agli schemi di decreto legislativo, anche ai disegni di legge e agli emendamenti del Governo – comportanti conseguenze finanziarie.
[5] Procedura n. 2007/0786.