Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: Doc. n. 178 - Schema di decreto ministeriale su utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi da parte di ARCUS Spa per la realizzazione di interventi nel settore dei beni e delle attività culturali
Riferimenti:
SCH.DEC 178/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 75
Data: 28/01/2010
Descrittori:
ATTIVITA' CULTURALI   CONTRIBUTI PUBBLICI
SPETTACOLO   TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

 

Utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi da parte di ARCUS Spa per la realizzazione di interventi nel settore dei beni e delle attività culturali

 

(Schema di decreto ministeriale n. 178)

 

 

 

 

 

N. 75 – 28 gennaio 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

DOC:

 

178

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto ministeriale

Titolo breve:

 

Ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi da parte di ARCUS Spa per la realizzazione di interventi di restauro e recupero del patrimonio culturale e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo.

 

Riferimento normativo:

 

articolo 4, comma 177-bis, della legge n. 350 del 2003 e articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008

 

Relatore per la Commissione di merito

 

Bitonci

Gruppo:

LNP

Relazione tecnica:

 

Assegnazione

 

Alla VII Commissione

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 1° febbraio 2010)

 

Alla V Commissione bilancio

 

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 1° febbraio 2010)

 

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 1. 5

Utilizzo del Fondo per la compensazione di effetti finanziari non previsti5

 



 

PREMESSA

 

Lo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze[1] è volto a consentire l'utilizzo, da parte di ARCUS Spa[2], dei contributi per la realizzazione di interventi di restauro e di recupero del patrimonio culturale e per la realizzazione di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo. A tal fine viene stabilita l’attualizzazione dei predetti contributi e viene quindi autorizzato il ricorso all’apposito Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

Lo schema di decreto ministeriale in esame, composto di un solo articolo, non è corredato di relazione tecnica.

La normativa vigente[3]  ha così disciplinato la materia dell’utilizzazione dei contributi pluriennali:

-          per i mutui e le operazioni finanziarie, l’utilizzo dei contributi pluriennali autorizzati con legge (nel cui costo sono da includere gli oneri per il rimborso sia del capitale sia degli interessi) può essere disposto soltanto previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi, rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, sul fabbisogno e sull'indebitamento netto. In esito a tale verifica, l’utilizzo è autorizzato mediante decreto emanato dal Ministro competente;

-          per i mutui e le operazioni finanziarie per i quali siano stati invece riscontrati effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, questi possono essere compensati[4] a valere sulle disponibilità di un apposito “Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali” (recante una dotazione finanziaria in termini di sola cassa), il cui utilizzo deve essere autorizzato dal Ministro dell’economia con decreto, da emanare una volta acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

-          il Fondo per l’attualizzazione dei contributi pluriennali è stato istituito dalla legge 296/2006, che ne ha stabilito la dotazione finanziaria per il 2007. Successivamente il Fondo è stato più volte rifinanziato[5]. Circa la sua attuale consistenza per gli esercizi 2010 e 2011 si rinvia a quanto di seguito osservato nella parte del dossier dedicata alla copertura finanziaria.

La procedura di attualizzazione sopra descritta è finalizzata - alla luce dei differenti criteri che disciplinano l’iscrizione delle spese per investimenti nei tre saldi di finanza pubblica - ad evitare scostamenti fra le previsioni di spesa incorporate nei conti tendenziali e le erogazioni contabilizzate in base ai criteri di classificazione europei (Sec 95).

Per “attualizzazione” si intende in genere la conversione di una somma disponibile a data futura in un’altra somma disponibile a vista. Il diverso valore dei due importi dipende principalmente dalla durata del debito e dal saggio di interesse applicato[6]. Nel caso delle attualizzazioni in esame, tuttavia, poiché si tratta di individuare - in base ai criteri contabili europei sopra richiamati - gli oneri da registrare ai fini dell’indebitamento netto e del fabbisogno, occorre considerare ulteriori aspetti, quali: i fattori che determinano la fuoriuscita delle somme dalla disponibilità della PA (elementi la cui conoscenza è necessaria per identificare sia gli importi da contabilizzare in uscita sia gli esercizi finanziari in cui ciò avverrà); le modalità di utilizzo delle somme (per es. la dinamica degli esborsi in relazione allo stato di avanzamento dei lavori finanziati).

Dagli elementi forniti nella documentazione tecnica predisposta dalla RGS[7] sembra potersi desumere che, in linea di principio, ai fini della contabilizzazione dei contributi pluriennali le operazioni finanziarie con oneri a totale carico dello Stato siano distinte fra quelle in cui il soggetto autorizzato alla stipula rientra nel perimetro della pubblica amministrazione e quelle in cui il soggetto autorizzato è esterno alla PA. In entrambi i casi la spesa sembrerebbe essere registrata sul SNF in misura corrispondente all’importo del limite autorizzato per legge[8]. Per i saldi di fabbisogno e di indebitamento, invece:

-          se il mutuatario è un soggetto interno al settore della PA, la spesa sembrerebbe essere registrata in base all’effettivo utilizzo delle somme ricavate dal mutuo (=pagamenti effettuati di anno in anno a fronte dello stato di avanzamento dei lavori);

-          se il mutuatario è un soggetto esterno alla PA, la spesa sembrerebbe essere registrata, per la quota capitale, in un’unica soluzione nell’anno di perfezionamento del mutuo (come se si trattasse di un trasferimento dallo Stato al soggetto destinatario del contributo).

Per entrambe le tipologie di soggetti autorizzati alla stipula, tuttavia, non appaiono chiare le modalità di contabilizzazione della quota interessi sui predetti saldi di fabbisogno e di indebitamento[9].

 

Al riguardo, al fine di esplicitare i criteri sottostanti le quantificazioni indicate dal testo in esame, è necessario che il Governo chiarisca preliminarmente se la ricostruzione sopra esposta risulti corretta. Per le medesime finalità, andrebbero altresì chiarite le modalità di contabilizzazione - ai fini del fabbisogno dell’indebitamento netto - della spesa per interessi connessa all’utilizzazione dei contributi pluriennali.

 

Si esaminano di seguito i profili finanziari relativi al provvedimento.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 1

Utilizzo del Fondo per la compensazione di effetti finanziari non previsti

Normativa vigente: come esposto in premessa, la disciplina dell’utilizzo dei contributi pluriennali prevede un meccanismo di tipo autorizzativo finalizzato ad evitare scostamenti fra le previsioni di spesa incorporate nei conti tendenziali e le erogazioni da contabilizzare ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento in base ai criteri di classificazione europei (Sec 95). All’esito della procedura di controllo, nel caso in cui siano stati riscontrati effetti finanziari non previsti, questi possono essere compensati a valere sulle disponibilità del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali. Lo schema di decreto ministeriale in esame è appunto finalizzato ad autorizzare l’utilizzo del Fondo.

Con riferimento, in particolare, allo schema di decreto in esame, si ricorda che l’articolo 60, comma 4, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) ha stabilito che il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture sia destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. Successivamente la legge 291/2003 ha previsto che, per tali interventi di sostegno, ARCUS Spa possa contrarre mutui a valere sulle risorse individuate ai sensi della predetta legge 289/2002. In seguito il DL 7/2005, il DL 262/2006 e la legge 296/2006 hanno incrementato, fino al 2007, la predetta quota di un ulteriore 2 per cento (stanziamenti per infrastrutture da destinare ai beni e alle attività culturali). 

I criteri e le modalità per l’utilizzo di tali stanziamenti sono stati disciplinati con il relativo regolamento di attuazione (DM 182/2008), che stabilisce - fra l’altro - le modalità di calcolo e di attribuzione ad ARCUS della quota del 3 per cento o del 5 per cento mediante appositi decreti ministeriali[10], che individuano anno per anno gli stanziamenti rispetto ai quali tale quota va calcolata. Gli interventi ammessi al finanziamento (in base alle risorse così rese disponibili) sono inclusi in un apposito programma annuale e, per la loro realizzazione, ARCUS può chiedere al Ministro per i beni culturali l’attivazione del procedimento di verifica degli effetti finanziari di cui alla normativa sopra richiamata (utilizzo dei contributi pluriennali mediante attualizzazione).

La norma autorizza il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali, per un importo pari a 68.184.358,23 euro per l’anno 2010. Tale ricorso è finalizzato a consentire la compensazione, per un pari importo, di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull’indebitamento netto non previsti a legislazione vigente, conseguenti all’utilizzo – mediante attualizzazione - di contributi pluriennali: si tratta, nello specifico, di contributi pluriennali attribuiti ad ARCUS  Spa per la realizzazione di interventi nel settore dei beni e delle attività culturali.

Il testo afferma, in premessa, che i predetti effetti peggiorativi sono stati riscontrati in esito ad apposite verifiche e che la loro copertura a valere sul Fondo (che reca, per l’anno 2010, una disponibilità di 547 milioni) dà luogo ad una conseguente rideterminazione del Fondo medesimo in 478.815.641,77 euro.

 

La relazione illustrativa  afferma che gli interventi nel settore dei beni e delle attività culturali di cui al presente provvedimento si pongono sia come prosecuzione delle misure programmate nel corso del 2009 sia come attuazione di ulteriori interventi per il sostegno e la riqualificazione del patrimonio culturale statale, non statale e religioso.

Con riferimento alla procedura di controllo relativa all’utilizzo mediante attualizzazione dei contributi pluriennali,  la relazione afferma che lo scostamento registrato per il 2010 (effetti peggiorativi pari a 68,2 milioni in termini di fabbisogno e di indebitamento netto) riguarda i contributi pluriennali autorizzati dall’articolo 1, comma 78, della legge 266/2005.

Tale norma  ha autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dal 2007, per una serie di interventi infrastrutturali specificamente individuati dal testo (opere strategiche, interventi nel settore idrico, collegamenti stradali, infrastrutture portuali, manutenzioni, ammodernamenti, beni culturali).

L’allegato 7 riferito al testo originario della legge 266/2005 ha ascritto al comma 78 i seguenti effetti finanziari (maggiori spese in conto capitale):

(mln. di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2006

2007

2008

0,0

200,0

200,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

200,0

 

Si segnala peraltro che il contributo originario di 200 milioni è stato successivamente oggetto di riduzioni, nell’ambito di alcune disposizioni di legge[11], principalmente con finalità di copertura di nuove spese per investimenti.

Si ricorda infine che l’articolo 1, comma 78, rientra fra le norme di autorizzazione indicate dal DM 4 marzo 2008 con cui il Ministro delle infrastrutture ha individuato gli importi (=3 per cento o 5 per cento di alcuni contributi quindicennali autorizzati da specifiche disposizioni delle leggi finanziarie per il 2006, 2007 e 2008) da destinare agli interventi nel settore dei beni e delle attività culturali.

L’importo di 68,2 milioni di euro – precisa la relazione illustrativa – corrisponde alla “stima del netto ricavo ritraibile per effetto delle operazioni di mutuo attivabili mediante l’utilizzo delle annualità dal 2010 al 2021 della predetta autorizzazione di spesa”. Infatti, in caso di contrazione di mutui a fronte di contributi pluriennali (denominati in passato limiti di impegno), ciò che rileva ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento netto è l’importo del netto ricavo e il relativo anno di erogazione.

 

Al riguardo si osserva che non vengono indicati né dal testo né dalla relazione illustrativa i criteri e i parametri utilizzati per l’individuazione dell’importo (68,2 milioni di euro per il 2010) necessario alla compensazione degli effetti connessi all’utilizzo dei contributi pluriennali genericamente richiamati dal testo. Tali elementi – in mancanza di una relazione tecnica - andrebbero acquisiti dal Governo, al fine di consentire un verifica della quantificazione  indicata dal testo.

In termini generali, andrebbe preliminarmente confermato se (come sembra potersi desumere dalla relazione illustrativa) formino oggetto dell’autorizzazione in esame esclusivamente contributi pluriennali finalizzati all’accensione di mutui a totale carico dello Stato, per capitale e interessi.

Con specifico riferimento all’operazione di attualizzazione in esame, andrebbe inoltre chiarito:

Ÿ         quali elementi e quali parametri (durata dei mutui, oneri finanziari, tipologie di intervento[12], modalità e tempi di erogazione dei finanziamenti) siano stati considerati per il calcolo dell’importo necessario all’attualizzazione.

In proposito andrebbe anche confermato se – come sembra potersi desumere dalla relazione illustrativa - l’importo oggetto del provvedimento in esame (68,2 milioni di euro per il 2010) rappresenti in sostanza il netto ricavo dei mutui attivabili a valere sul 5 per cento dei contributi autorizzati con l’articolo 1, comma 78, della legge 266/2005 per una serie di interventi infrastrutturali (meccanismo di calcolo attuato, da ultimo, con il DM 4 marzo 2008 sopra richiamato);

Ÿ         quale metodologia sia stata adottata (anche in termini di imputazione della spesa all’anno 2010) per calcolare l’onere attualizzato oggetto della presente compensazione, tenuto conto – fra l’altro - che il soggetto autorizzato alla stipula dei mutui (ARCUS) è diverso dallo Stato ma rientra nel settore della PA;

Ÿ         se a valere sui contributi di cui dall’articolo 1, comma 78, della legge 266/2005, autorizzati – come detto - con decorrenza dal 2007, risultino attualmente avviate (e in quale misura) operazioni finanziarie;

Ÿ         quali fattori e cause di scostamento, rispetto alle previsioni incorporate nei conti della PA, abbiano reso necessaria l’attualizzazione, tenuto conto che già alla norma originaria  (articolo 1, comma 78, sopra richiamato) risultano ascritti effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

Andrebbe quindi chiarito quali importi risultino già attualmente registrati per il 2010 - in relazione agli oneri da sostenere per tali interventi - nei conti tendenziali (bilancio dello Stato e conti della PA).

Infine, per una più compiuta verifica dell’impatto finanziario attribuito all’operazione in esame, andrebbe chiarito quali siano – in particolare - gli interventi i cui effetti finanziari formano oggetto della presente operazione di attualizzazione e quale dinamica temporale delle relative erogazioni sia stata posta alla base della stima indicata dal testo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento allo stanziamento previsto dalla legge di bilancio per l’anno 2010 del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all’attualizzazione dei contributi pluriennali, si ricorda che questo ammonta, per il medesimo esercizio, a 547 milioni di euro.

Nelle premesse dello schema di decreto ministeriale sono indicate le disponibilità del suddetto Fondo per l’anno 2010 pari a 547.000.000 euro per l’anno 2010. Tali disponibilità corrispondono allo stanziamento, previsto dalla legge di bilancio per l’anno finanziario 2010 (legge n. 192 del 2009).

Le disponibilità indicate nella premessa dello schema di decreto ministeriale non tengono, peraltro, conto delle riduzioni del Fondo disposte dall’articolo 1, comma 23, del decreto-legge n. 194 del 2009, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative, in corso di conversione, in misura pari a 29 milioni di euro per l’anno 2010, e dall’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 195 del 2009, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla protezione civile, anch’esso in corso di conversione presso le Camere, in misura pari a 14,9 milioni di euro per l’anno 2010.

In conclusione, si ricorda che, nell’anno 2010, le disponibilità residue del Fondo per l’attualizzazione dei contributi pluriennali ammontano, tenendo conto degli utilizzi previsti dai decreti-legge n. 194 e n. 195 del 2009, e dallo schema di decreto ministeriale in esame, nonché di quello relativo ai contributi pluriennali per la realizzazione di interventi strutturali (Doc. 179), a 287.201 euro.

 



[1] Predisposto ai sensi delle norme richiamate nella successiva nota 3.

[2] La Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa) è stata istituita dall’articolo 2 della legge 291/2003. La Società, interamente partecipata dal Ministero dell’economia, è inclusa nell’elenco Istat delle amministrazioni pubbliche che concorrono a formare il conto consolidato della PA.

[3] Legge 350/2003 (articolo 4, commi 177, 177-bis e 178); legge 296/2006 (articolo 1, commi 511 e 512); DL 154/2008 (articolo 6, comma 2). V. anche la circolare della RGS n. 15 del 28 febbraio 2007.

[4] La compensazione è facoltativa in quanto è subordinata all’effettiva sussistenza delle necessarie dotazioni finanziarie nel Fondo. In assenza delle necessarie disponibilità, le operazioni di attualizzazione dei contributi con onere a totale carico dello Stato non possono essere autorizzate [v. documentazione del Governo trasmessa nel corso dell’esame parlamentare della legge 296/2006 in: Camera dei deputati - Servizio Bilancio dello Stato - Andamenti di finanza pubblica n. 10 - Legge finanziaria 2007. Tomo I:  articolo 1, commi 1-604 (maggio 2007)].

[5] Si ricorda che l’articolo 6, comma 2, del DL 154/2008 ha finanziato il Fondo, per il 2010, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni e, per il 2011, con un’analoga dotazione di 175 milioni.

[6] Il ricavo netto di un prestito è quindi rappresentato dal suo costo complessivo (per il debitore) meno gli interessi e gli altri oneri connessi all’operazione.

[7] Si fa riferimento in particolare: al manuale della RGS “I principali saldi di finanza pubblica – Definizioni, utilizzo e raccordi” (4 luglio 2008); al volume “Temi di finanza pubblica” (27 luglio 2007), pubblicato a cura dei Servizi Studi e Bilancio della Camera dei deputati, e dedicato ad una ricognizione degli strumenti del monitoraggio della finanza pubblica (v. il capitolo “Modalità di finanziamento delle infrastrutture” pagg. 41-44).

[8] Tale importo corrisponde alla somma totale necessaria al rimborso del mutuo (capitale + interessi e altri oneri), suddivisa in quote costanti solitamente distribuite in un periodo di quindici anni.

[9] In linea di principio, infatti, la quota interessi dovrebbe essere registrata in rate, distribuite per tutto il periodo di durata del rimborso (solitamente, come detto, quindici anni).

[10] Vedi, da ultimo, il  DM 4 marzo 2008, con cui il Ministro delle infrastrutture ha indicato gli importi (=3 o 5 per cento di alcuni contributi quindicennali autorizzati da specifiche norme delle leggi finanziarie per il 2006, 2007 e 2008) da destinare agli interventi nel settore dei beni e delle attività culturali. Fra le norme di autorizzazione indicate dal DM si segnala l’articolo 1, comma 78, della legge 266/2005 (richiamato dalla relazione illustrativa che accompagna il testo in esame).

[11] DL 4/2006 (articolo 30); legge 296/2006 (articolo 1, comma 1062); legge 244/2007 (articolo 2, comma 133). Si ricorda, inoltre, che l’articolo 4 del DL 180/2008 (Diritto allo studio, qualità del sistema universitario e della ricerca) ha disposto – anche con riferimento al Ministero per i beni culturali – una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa per importi indicati in apposito elenco.

[12] La precisazione della tipologia di interventi (per esempio: opere o eventi; prosecuzione di interventi già avviati o esecuzione di nuovi interventi; entità degli importi finanziari richiesti) è necessaria per verificare – fra l’altro - se i relativi pagamenti debbano essere distribuiti su più anni (per stato di avanzamento dei lavori) o possano essere sostenuti in un’unica soluzione (in quanto, per esempio, l’avanzamento dei lavori si risolve nel finanziamento di un evento o di una manifestazione culturale).