Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (C. 5434) Ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni
Riferimenti:
AC N. 5434/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 257
Data: 26/09/2012
Descrittori:
ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE ( ONU )   RATIFICA DEI TRATTATI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 5434

 

Ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni

 

 

 

 

 

 

 

N. 257 – 26 settembre 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

5434

 

 

Titolo breve:

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno

 

Iniziativa:

 

 

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Barbi

 

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 

 

 


INDICE

ARTICOLI 1-33 della Convenzione e ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica.. 3

Immunità giurisdizionale degli Stati e dei loro beni3



PREMESSA

 

Il provvedimento autorizza la ratifica e l’esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004. Il disegno di legge reca anche norme di adeguamento dell’ordinamento interno.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 1-33 della Convenzione e ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica

Immunità giurisdizionale degli Stati e dei loro beni

Le norme della Convenzione, che si compone di un preambolo e di trentatré articoli suddivisi in sei parti, disciplinano le immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni davanti ai tribunali di altri Stati.

Come precisato dalla relazione illustrativa, la disciplina sull'immunità dello Stato straniero e dei suoi beni rispetto alla giurisdizione dei tribunali italiani ha avuto finora natura consuetudinaria, trovando il proprio fondamento in un principio generale di diritto internazionale accolto nell'ordinamento italiano[1]. Attualmente il diritto internazionale consuetudinario prevede che l'immunità dalla giurisdizione civile sia applicata soltanto agli atti che lo Stato straniero compie esercitando cioè i suoi poteri sovrani (jure imperii), e non anche agli atti compiuti agendo come se fosse un privato (jure privatorum o jure gestionis).

La parte prima (articoli 1-4), la parte seconda (articoli 5-9) e la parte terza (articoli 10-17) disciplinano l’ambito e le modalità di applicazione della Convenzione, enunciando il principio dell’immunità come regola generale: in base a tale principio, lo Stato è tenuto ad astenersi dall'esercitare la giurisdizione in un procedimento pendente davanti ai propri tribunali contro un altro Stato e ad assicurare che i suoi tribunali accertino d'ufficio che l'immunità dell'altro Stato sia rispettata. In deroga a tale principio, le norme indicano i casi nei quali la giurisdizione può invece essere esercitata. Fra essi si segnalano: le controversie relative alle transazioni commerciali tra Stati e persone fisiche e giuridiche straniere; i procedimenti relativi a contratti di lavoro; il risarcimento dei danni derivanti da morte o lesioni personali e dei danni ai beni; i procedimenti relativi ai beni immobili di uno Stato situati sul territorio dello Stato del foro[2]; i diritti di proprietà intellettuale o industriale; le società o gli enti collettivi partecipati dallo Stato; le attività commerciali delle navi di uno Stato.

La parte quarta (articoli 18-21) detta norme in materia di immunità dalle misure di esecuzione e dalle misure cautelari riguardanti beni di proprietà dello Stato straniero o crediti ad esso riferibili.

La relazione illustrativa afferma che in tale ambito l'indirizzo seguito dalla Convenzione di New York è in linea con le soluzioni cui perviene la giurisprudenza italiana (Corte costituzionale, n. 329 del 1992 e Cassazione, sezioni unite, n. 5888 del 1997), secondo cui non è lo Stato straniero a essere soggettivamente immune dalla giurisdizione esecutiva, ma sono i suoi beni a non poter essere oggetto di esecuzione se destinati all'adempimento di funzioni pubbliche.

La parte quinta (articoli 22-24) prevede disposizioni di natura procedurale. Infine, la parte sesta contiene le norme finali che trattano, fra l’altro, del sistema di soluzione delle controversie e dell’entrata in vigore della Convenzione.

 

L'articolo 3 del disegno di legge di ratifica stabilisce che quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice davanti al quale pende la controversia relativa alle stesse condotte rileva il difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo. Il difetto di giurisdizione viene rilevato d'ufficio e anche quando il giudice abbia già emesso una sentenza non definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione.

La norma è volta a conformare l'ordinamento interno alle decisioni della Corte internazionale di giustizia, ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 1, dello Statuto delle Nazioni Unite.

Viene inoltre stabilito che le sentenze passate in giudicato in contrasto con la sentenza della Corte internazionale di giustizia, anche se successivamente emesse, possono essere impugnate per revocazione anche per difetto di giurisdizione civile

Come precisato dalla relazione illustrativa l’articolo 3, vengono così disciplinate le modalità di attuazione delle sentenze con le quali la Corte internazionale di giustizia ha escluso la sussistenza della giurisdizione civile relativamente a specifiche condotte adottate da uno degli Stati coinvolti nella controversia, posta la loro qualificazione in termini di atti «iure imperii». L’intervento legislativo necessitato alla luce dell'interpretazione che la stessa Corte internazionale dà dell'articolo 59 del proprio statuto, tale cioè da comprendere, nelle condotte esecutive del decisum internazionale che lo Stato soccombente è tenuto ad adottare, anche quelle volte a privare di effetti i provvedimenti giurisdizionali nazionali, anche se divenuti irrevocabili, pronunciati rispetto a condotte coperte dall'immunità statale dalla giurisdizione civile[3].

 

La relazione illustrativa afferma che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma del Governo -  che siano esclusi eventuali effetti finanziari di carattere indiretto in relazione al contenzioso in essere e alle connesse pretese risarcitorie.

 

 

 

 

 

 

    

        

 

        



[1] Per il tramite dell'articolo 10, primo comma, della Costituzione, che prevede l’adattamento automatico del nostro ordinamento alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. Peraltro la normativa vigente nell’ordinamento italiano (articolo 1 del decreto-legge 63/2010: immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana) non prevede regole sostanziali sull'immunità degli Stati, ma si limita a prescrivere la sospensione (fino al 31 dicembre 2012) delle misure esecutive a loro carico nelle more di procedimenti davanti a istanze giurisdizionali internazionali.

[2] Per esempio: successioni, donazioni, amministrazione di beni, trust, fallimento.

[3] Cfr. il paragrafo 137 della sentenza resa dalla Corte internazionale di giustizia il 3 febbraio 2012 a definizione della controversia apertasi tra Italia e Germania sulle riparazioni dovute a cittadini italiani per i crimini di guerra commessi dalle Forze armate del Terzo Reich in Italia.