Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 5109) Disposizioni urgenti in materia di semplificazione tributarie - Emendamenti approvati nella seduta del 16 aprile 2012 (AS 3184)
Riferimenti:
AC N. 5109/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 231
Data: 18/04/2012
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2012 0016   ENTRATE TRIBUTARIE
SISTEMA TRIBUTARIO     
Organi della Camera: VI-Finanze

PREMESSA

Il presente dossier reca schede di analisi di effetti finanziari degli emendamenti, riferiti al DL n. 16/2012 (C:5109), approvati dalla VI Commissione nel corso della seduta del 16 aprile 2012.

Per quanto attiene al testo iniziale, si rinvia all’analisi contenuta nel dossier n. 396 del 17 aprile 2012.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

Articolo 1 commi 4-bis-4-quater (Emendamento 1.7 – pagamenti della p.a.)

Normativa vigente: L’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, stabilisce che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

L’articolo 3, comma 5 del DM n. 40/2008 dispone che se durante la sospensione di cui al precedente comma 4 e prima della notifica dell'ordine di versamento intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, Equitalia Servizi S.p.A. lo comunica prontamente al soggetto pubblico, indicando l'importo del pagamento che quest'ultimo può conseguentemente effettuare a favore del beneficiario. Il comma 6 prevede, inoltre, che decorso il termine di sospensione senza che il competente agente della riscossione abbia notificato l'ordine di versamento di somme, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

L’emendamento prevede che, in presenza della segnalazione di cui all’articolo 48-bis sopra richiamato, il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che eccedono l’ammontare del debito per cui si è verificato l’inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti. Il mancato pagamento di detta eccedenza costituisce violazione dei doveri d’ufficio. Si prevede, inoltre, che costituisce violazione dei doveri d’ufficio anche il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dei commi 5 e 6 del DM n. 40/2008 soprarichiamati.

 

 

L’emendamento non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione,non si hanno osservazioni nel presupposto che, a legislazione vigente, già sussista l’obbligo per i soggetti pubblici di procedere al pagamento delle somme per la parte eccedente l’ammontare del debito del privato (in tal senso dispone il DM n. 40 del 2008). Appare comunque necessario acquisire conferma in proposito.

 

Articolo 2 commi 3 e 3-bis (Emendamento 2.35 – Cessione eccedenze nel consolidato)

La norma, intervenendo sul comma 3 e inserendo un nuovo comma all’articolo 2, amplia l’ambito di applicazione della riduzione delle sanzioni in caso di cessione delle eccedenze dei crediti tributari tra società appartenenti al consolidato fiscale.

Il comma 3, nella formulazione approvata dal Senato, prevede che la mancata comunicazione della cessione del credito IRES tra società appartenenti ad un gruppo che ha optato per il consolidato nazionale, non comporta l’inefficacia del trasferimento se il cessionario è lo stesso soggetto consolidante ma determina l’applicazione della sanzione amministrativa.

La modifica proposta:

-              elimina la condizione prevista in base alla quale il nuovo meccanismo sanzionatorio si applicava solo se il cessionario coincide con il soggetto consolidante;

-              estende l’applicazione della disciplina a tutte le cessioni di eccedenze utilizzabili in compensazioni effettuate tra soggetti appartenenti al consolidato (comma 3-bis).

 

L’emendamento non è corredato di relazione tecnica.

 

La relazione allegata all’emendamento chiarisce, tra l’altro, che la cessione delle eccedenze diverse dall’IRES tra soggetti appartenenti al consolidato, è disciplinato dall’art. 7, comma1, lett. b) del DM 9 giugno 2004. Tale disposizione, nel consentire un regime “speciale” di trasferimento delle eccedenze diverse dall’IRES tra soggetti appartenenti alla medesima tassazione di gruppo, dispone che “ciascun soggetto può cedere, ai fini della compensazione con l’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione nel limite previsto dall’art,. 25 del d.lgs. n. 241/1997 per l’importo non utilizzato dal medesimo soggetto, nonché le eccedenze di imposta ricevute ai sensi dell’art. 43-ter del DPR n. 602/1973. A differenza delle eccedenze IRES, - prosegue la relazione - le eccedenze diverse, trasferite dalle società consolidanti, possono essere esclusivamente utilizzate per compensare l’IRES della consolidante – e, pertanto, non possono essere trasferite per un ammontare superiore all’importo compensabile – con la conseguenza che la loro cessione rimane naturalmente limitata alle società appartenenti al consolidato.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Si segnala, comunque, che la mancata indicazione in dichiarazione da parte del cedente dei soggetti e degli importi nei confronti dei quali viene ceduto il credito potrebbe rendere meno agevole la verifica delle dichiarazioni basata su controlli incrociati tra società infragruppo.

 

Articolo 2 comma 4-bis (Emendamento 2.33 – Esenzione IVA per collegi universitari)

Normativa vigente L’art. 1, comma 603, della legge n. 296/2006 ha disposto l’equiparazione dei collegi universitari gestiti da fondazioni, enti morali ed enti ecclesiastici ai collegi universitari legalmente riconosciuti, quando i collegi in questione abbiano le finalità[1] individuate dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 14 novembre 2000, n. 338.

Il successivo comma 604 ha introdotto un regime di esenzione IVA per i collegi di cui al comma 603.

La relazione tecnica allegata al provvedimento ha quantificato oneri relativi al comma 603 (equiparazione) pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2007. Non sono, invece, stati ascritti effetti al comma 604.

 

La norma, inserendo un nuovo comma all’articolo 4, stabilisce che il regime di esenzione IVA disposto dall’art. 1, comma 604 della legge n. 296/2006 si intende applicata ai soli collegi universitari gestiti da enti che operano esclusivamente negli ambiti di cui all’art. 1, comma 4, della legge n. 338/2000.

 

L’emendamento non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 2 comma 5-bis (Emendamento 2.16 – Responsabilità solidale negli appalti)

Normativa vigente Il comma 28 dell’art. 35 del decreto legge n. 223/2006 attribuisce all’appaltatore la responsabilità solidale per i pagamenti fiscali e contributivi dovuti dal subappaltatore. Sono interessati, in particolare, i versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, i contributi previdenziali e i contributi INAIL dovuti dal subappaltatore nei limiti dell’ammontare complessivo del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore.

Alla norma non erano ascritti effetti finanziari.

 

La norma, inserendo un nuovo comma all’articolo 2, sostituisce il comma 28 dell’art. 35 del D.L. n. 223/2006 recante disposizioni in materia di responsabilità solidale nei contratti di appalto[2].

Il nuovo testo proposto prevede la responsabilità solidale tra il committente imprenditore o datore di lavoro, il soggetto appaltatore e gli eventuali subappaltatori per i versamenti all’Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto, ove non si dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento.

La responsabilità solidale è efficace fino a due anni dalla cessazione dell’appalto.

 

L’emendamento non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione appare opportuno un chiarimento in merito all’individuazione dei soggetti qualificati come “committenti imprenditori o datori di lavoro”. In particolare, andrebbe precisato se in tale definizione rientrino i soggetti della P.A. come definiti per i conti europei e, in tal caso, andrebbero valutati gli eventuali conseguenti effetti finanziari.

In merito all’ambito oggettivo della disposizione, si segnala che la nuova formulazione esclude dalla responsabilità solidale i versamenti dei contributi previdenziali e dei contributi INAIL mentre include i versamenti IVA. Sul punto appaiono opportune dei chiarimenti.

Sotto il profilo temporale, infine, si evidenzia che la nuova formulazione introduce un termine ai fini della responsabilità solidale che prima non era previsto. Tale profilo risulta suscettibile di recare effetti onerosi con particolare riferimento ai versamenti dovuti in prossimità della scadenza dell’appalto. In proposito viene acquisito l’avviso del Governo.

 

Articolo 2 comma 13-bis (Emendamento 2.36 – Semplificazione adempimenti IVA per agenzie di viaggio e turismo)

La norma, inserendo un nuovo comma 3 all’articolo 2, modifica l’art. 22 del DPR n. 633/1972 al fine di stabilire che l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta  dal cliente al momento di effettuazione dell'operazione, per le attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuate dall’agenzia di viaggi e turismo.

 

L’emendamento non è corredato di relazione tecnica.

 

La relazione allegata all’emendamento chiarisce che si tratta di una norma semplificativa degli adempimenti che consente una modalità di certificazione dei corrispettivi (scontrino o ricevuta fiscale) più facilmente gestibile, attese le modalità di resa del servizio (il cliente acquista il servizio al momento di inizio della prestazione).

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 2 comma 13-ter (Emendamento 2.37 – Regime della trasparenza)

Normativa vigente L’art. 10 del D.L. n. 201/2011 ha introdotto, con decorrenza 2013, la facoltà di applicare un regime premiale della trasparenza. L’opzione è consentita ai lavoratori autonomi, alle imprese individuali, alle società di persone e alle altre associazioni di cui all’art. 5 del TUIR che si impegnano a trasmettere all’Amministrazione finanziaria in via telematica tutte le fatture e che attivano un apposito conto corrente dedicato all’attività svolta.

L’opzione per il regime della trasparenza comporta i seguenti benefici:

a) semplificazione degli adempimenti amministrativi;

b) assistenza dell'Amministrazione finanziaria negli adempimenti amministrativi ;

c) accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA;

d) esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore;

e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento.

Alla disposizione non erano stati attribuiti effetti finanziari.

 

La norma, inserendo un nuovo comma all’articolo 2, interviene sulla disciplina del regime premiale della trasparenza di cui all’art. 10 del D.L. n. 201/2011.

In particolare, ai soggetti che optano per il regime semplificato vengono riconosciuti anche i seguenti benefici:

a) predisposizione delle liquidazioni IVA, dei modelli di versamento e della dichiarazione IVA da parte dell’Agenzia delle entrate;

b) predisposizione del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute nonché gestione degli esiti dell’assistenza fiscale da parte dell’Agenzia delle entrate.

 

L’emendamento non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che le attività poste a carico dell’Agenzia delle entrate possano essere svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Articolo 3 (Emendamento 3-bis.8 del Relatore)

L’emendamento reca modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi (decreto legislativo n. 504/1995). Le modifiche si applicano a decorrere dal 1 giugno 2012.

In particolare viene abrogata la disposizione di cui all’articolo 52 del predetto decreto legislativo, che prevede l’esenzione dall’accisa per l’energia elettrica utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh mensile, per i mesi in cui tale consumo si è verificato.

A fronte di tale abrogazione viene modificata la voce dell’allegato I al decreto legislativo 504 riguardante i consumi di energia elettrica per qualsiasi uso e in tutti i luoghi diversi dalle abitazioni: in particolare, viene prevista una modulazione dell’aliquota per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili e per i primi 200.000 kWh oltre il predetto limite. Al di sopra di tale consumo si applica un’imposta in misura fissa pari ad euro 4.820.

 

L’emendamento non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’abrogazione della vigente esenzione per gli opifici industriali è suscettibile di produrre un maggiore gettito. Peraltro la diversa modulazione delle accise i consumi per qualsiasi uso in locali diversi dalle abitazioni è suscettibile di determinare effetti finanziari da valutare in relazione ai consumi medesimi.

Appare pertanto necessario disporre di dati idonei a quantificare gli effetti delle disposizioni illustrate al fine di verificare il carattere compensativo o meno dell’intero emendamento.

 

 Articolo 3 comma 16-quinquies (Emendamento 3. 105 – Deduzione spese manutenzione e riparazione)

La norma, inserendo un nuovo comma all’art. 3, interviene sulla disciplina relativa alla deduzione delle spese di manutenzione e riparazione che, nella normativa vigente, è ammessa in misura non superiore al 5% annuo del costo dei beni cui si riferiscono; l’eventuale eccedenza è deducibile negli anni successivi in cinque quote costanti.

La modifica introdotta amplia l’ambito di deducibilità in quanto sopprime la disposizione che prevede che, nel caso di beni acquistati o venduti nel corso dell’esercizio, il limite del 5% deve essere proporzionato al numero dei mesi di possesso effettivo del bene.

 

L’emendamento non risulta corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva che la norma appare suscettibile di determinare effetti negativi di gettito non quantificati.

In particolare, mentre nel caso di acquisto del bene la norma determina effetti in soli termini di cassa (infatti, nel medio periodo l’intero onere viene comunque dedotto), nell’ipotesi di cessione del bene viene consentita una deducibilità maggiore di quella complessivamente spettante in base alla normativa precedente le modifiche in esame e, pertanto, la norma determina effetti anche in termini di competenza. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

Articolo 3-bis (Emendamenti 3-bis-1 e 3-bis.3 – Accise sui combustibili per cogenerazione di energia)

L’articolo 3-bis del decreto legge 16/2012 in esame - introdotto dal Senato - aggiunge una nuova fattispecie di accisa agevolata sui combustibili[3] prevedendo che, in caso di produzione combinata di energia elettrica e calore ad alto rendimento (CAR), ai quantitativi dei combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica si applichi l'aliquota per uso combustione ridotta in misura corrispondente ai coefficienti determinati dal Ministero dello sviluppo economico sulla base dell'efficienza media del parco elettrico nazionale e con riferimento alle diverse configurazioni impiantistiche. I coefficienti sono determinati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento (comma 1). Per il 2012, i predetti coefficienti sono pari a quelli individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con deliberazione n. 16 del 1998, ridotti del 12% (comma 2).

Con riferimento alla norma, alla quale non sono ascritti effetti finanziari, la relazione tecnica affermava che la riduzione prevista dal testo e i coefficienti che sarebbero stati determinati con successivi decreti ministeriali avrebbero garantito almeno lo stesso gettito a legislazione previgente, in ragione dei miglioramenti tecnologici intervenuti nella particolare tecnica produttiva. Su tale affermazione la RT non forniva elementi voti a chiarire le modalità attraverso le quali i miglioramenti tecnologici avrebbero evitato l’insorgenza di minori entrate con riferimento alla prevista agevolazione fiscale, né chiariva se l’asserita compensatività fosse da attribuire alla possibilità di effetti indotti positivi.

 

Gli emendamenti riformulano l’articolo 3-bis del decreto legge 16/2012, introducendo le seguenti modificazioni:

   non è più richiesto, ai fini dell’attribuzione dell’accisa agevolata, che la produzione combinata di energia elettrica e di calore sia ad alto rendimento;

    il campo di applicazione dell’aliquota agevolata è costituito non più dai  “quantitativi dei combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica”, ma semplicemente dai “combustibili impiegati”;

   l’agevolazione consiste non più nell’applicazione dell'aliquota ridotta per uso combustione[4], ma nell’applicazione delle aliquote per la produzione di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti individuati dal Ministero dello sviluppo economico con riferimento:

­   all’efficienza media del parco cogenerativo nazionale;

­   alle diverse tipologie di impianto;

­   alla normativa europea in materia di alto rendimento;

   con riferimento all’anno 2012, ferme restando le modifiche sopra indicate, si prevede che i coefficienti di riduzione determinati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (con la deliberazione n. 16 del 1998) siano riferiti ai quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica e siano comunque ridotti del 12%.

 

L’emendamento non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe chiarito se si determinino profili problematici con riferimento al comma 2, relativo al periodo transitorio, che sembra prevedere un’estensione del campo di applicazione dei coefficienti ridotti per l’individuazione dei combustibili soggetti alle aliquote sulla produzione dell’energia elettrica.

Riguardo al comma 1, che prevede la revisione a regime dell’imposizione per l’intero settore della produzione combinata di energia elettrica e calore, gli emendamenti fanno riferimento non più alla riduzione dei coefficienti (come nel testo approvato dal Senato), ma alla revisione dei coefficienti.

Sul punto, andrebbe chiarito se – come sembrerebbe desumersi dal testo – con la nuova formulazione risulterà possibile rideterminare i coefficienti sia in senso agevolativo sia in senso opposto (in modo da consentire il mantenimento dell’invarianza del gettito, in precedenza affermato dalla relazione tecnica con riferimento al testo approvato dal Senato). Si segnala, in proposito, che la norma non indica in quale sede potrà essere verificata l’effettiva neutralità della revisione operata.

D’altra parte il nuovo testo dell’articolo 3-bis in esame reca modifiche relativamente sia al campo di applicazione sia all’oggetto del regime agevolato (che sembrerebbero ambedue ampliati).

Andrebbero pertanto acquisiti dati ed elementi volti a chiarire i possibili effetti finanziari connessi all’introduzione del nuovo regime agevolativo previsto dal testo.

 

Articolo aggiuntivo 3-ter.04 Sani – Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione

Normativa vigente. L’articolo 18 della L. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) dispone che, al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture stradali e autostradali, anche di carattere regionale, con il sistema della finanza di progetto, nonché di nuove opere di infrastrutturazione ferroviaria metropolitana e di sviluppo ed ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari inerenti i porti nazionali riducendo ovvero azzerando l'ammontare del contributo pubblico a fondo perduto, possono essere previste, per le società di progetto le seguenti misure:

·         le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il periodo di concessione possono essere compensate totalmente o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto;

·         il versamento dell'IVA può essere assolto mediante compensazione con il predetto contributo pubblico a fondo perduto, nonché, limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, con il 25% dell'incremento del gettito dell’IVA relativa alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento;

·         l'ammontare del canone di concessione, nonché, l'integrazione prevista dall'articolo 19, comma 9-bis, del DL 78/2009, possono essere riconosciuti al concessionario come contributo in conto esercizio.

 

Le norme modificano il suddetto articolo 18, estendendo l’applicazione delle misure ivi previste, oltre che alle società di progetto, anche alle concessionarie.

 

L’emendamento non è corredato di relazione tecnica.

 

Si ricorda che la relazione tecnica contenuta nell’A.S. 2968 (relativo alla legge di stabilità per il 2012), affermava che i benefici fiscali previsti dalle norme di cui all’articolo 18, non comportano variazioni del gettito tributario e, di conseguenza, non modificano i saldi di finanza pubblica previsti nella Nota di aggiornamento a DEF 2011. Ciò in quanto, trattandosi di nuove infrastrutture da realizzare, per il profilo finanziario, le norme configurano una rinuncia ad un maggior gettito, in relazione alla chiara finalità di incentivare la costruzione di infrastrutture. Infatti, in assenza di tali disposizioni, gli investimenti non si sarebbero realizzati e, pertanto, per tali fattispecie, allo stato attuale, nessun effetto di gettito è stato scontato in bilancio.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare, in considerazione delle precisazioni fornite dalla relazione tecnica riferita al disegno di legge di stabilità 2012.

 

Emendamento 3-ter.06 – Imposta erariale su voli aerotaxi e aeromobili privati

Le norme modificano l’articolo 16 del DL 201/2011, relativo a disposizioni in materia di tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei.

In particolare, le disposizioni:

·         introducono l’articolo 16, comma 10-bis, del suddetto DL 201/2011 che istituisce l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi, a carico del passeggero e versata dal vettore. L'imposta, dovuta per ciascun passeggero all'effettuazione di ciascuna tratta, è fissata in misura pari ad euro 100 in caso di tragitto non superiore a 1.500 chilometri e a euro 200 in caso di tragitto superiore;

·         sostituiscono integralmente l’articolo 16, comma 11, relativo all’imposta sugli aeromobili privati, riducendo gli importi dovuti per i velivoli fino a 6.000 kg. (da euro 1,5 a euro 0,75 per i velivoli fino a 1.000 chilogrammi; da euro 2,45 a euro 1,25 per i velivoli fino a 2.000 chilogrammi; da euro 4,25 a euro 4 per i velivoli fino a 4.000 chilogrammi; da euro 5,75 a euro 5 per i velivoli fino a 6.000 chilogrammi). Viene ridotta altresì la maggiorazione per gli elicotteri, dal doppio all’1,5% in più rispetto a quella per gli aeromobili di eguale peso;

·         modificano l’articolo 16, comma 14, esentando dall’imposta gli aeromobili storici, quelli di  costruzione amatoriale e gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo;

·         modificano l’articolo 16, comma 14-bis, escludendo dall’applicazione dell’imposta gli aeromobili mobili non immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale tenuto dall'ENAC, la cui sosta nel territorio italiano non si protragga oltre 45 giorni in via continuativa. Se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all'anno, l'imposta è dovuta in misura pari a 1/12 degli importi stabiliti per ciascun mese a partire da quello dell'arrivo fino a quello di partenza dal territorio italiano. Valgono le esenzioni di cui all'articolo 16, comma 14, del DL 201/2011, con l’estensione agli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli militari;

·         introducono l’articolo 16, comma 15-ter, disponendo che la Guardia di finanza e le autorità aeroportuali vigilino sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni in esame.

Le modificazioni apportate dal comma 1 ai commi 11 e 14, nonché al comma 14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge n. 201/2011, a partire dal 6 dicembre 2011 e a partire dal 28 dicembre 2011. L'ammontare dell'imposta di cui al comma 11 dello stesso articolo 16, versata in applicazione delle disposizioni previgenti in eccedenza rispetto alla misura stabilita dal presente provvedimento, è computato a credito del contribuente all'atto del successivo rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità.

 

L’emendamento non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le norme in esame, da un lato, prevedono maggiori entrate in virtù dell’introduzione dell'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi, dall’altro, comportano minor gettito in virtù delle riduzioni degli importi per le imposte su aeromobili ed elicotteri, nonché dell’estensione delle esenzioni. La mancanza di relazione tecnica non consente di quantificare detti scostamenti rispetto a quanto disposto a legislazione vigente. Sul punto appare opportuno acquisire dal Governo dati ed elementi volti a quantificare le variazioni di gettito complessivo, al fine di escludere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3 commi 3-4-ter (Emendamento 3.110 – Differimento pagamento elettronico stipendi e pensione)

L’emendamento dispone il differimento al 1° luglio 2012 dell’obbligo di pagamento di stipendi e pensioni di importo superiore a 1.000 euro tramite strumenti di pagamento elettronico bancari o postali. Viene differito, inoltre, al 30 giugno 2012 il termine entro il quale i beneficiari dei pagamenti indicano un conto su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a mille euro, di cui al comma 4-bis dell’articolo 3 in esame.

Si dispone, infine che dal limite d’importo di 1.000 euro al di sopra del quale vige l’obbligo di pagamento di stipendi e pensioni tramite strumenti di pagamento elettronico bancari o postali siano escluse le somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità.

 

L’emendamento non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

 

Articolo 3 comma 4-bis (Emendamento 3. 104 – Contribuenti minimi)

La norma amplia l’ambito di applicazione del c.d. regime per i contribuenti minori disponendo l’incremento del limite del volume d'affari al di sotto del quale è ammesso il regime semplificato:

-              da 309.874 euro (600 milioni di lire) a 400.000 euro, per le imprese che effettuano prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni;

-              da 516.457 euro (un miliardo di lire) a 700.000 euro, per gli esercenti altre attività.

Il regime in argomento consente ai contribuenti interessati di adempiere gli obblighi di fatturazione e di registrazione mediante la tenuta di un bollettario madre e figlia. Tale bollettario assolve le funzioni di fattura (parte figlia) e di registro delle fatture emesse (parte madre) previsto dall'art. 23 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Nel caso in cui i contribuenti esercitino contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività senza effettuare una distinta annotazione dei corrispettivi, si applica il limite di 700.000 relativamente a tutte le attività esercitate.

 

L’emendamento non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 3 comma 5, lettera b) (Emendamento 3.107 – Limite di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, salario o indennità)

L’emendamento riformula l’articolo 3, comma 5, lettera b) del testo in esame. Tale norma modifica i vigenti limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego. Le norme licenziate dal Senato stabiliscono che la quota pignorabile è pari ad un decimo per importi dovuti fino a duemila euro ed è pari ad un settimo per importi dovuti da duemila a cinquemila euro. La nuova formulazione stabilisce che la quota pignorabile è pari ad un decimo per gli importi dovuti fino a duemilacinquecento euro mentre non specifica la quota pignorabile se l’importo dovuto è superiore a duemilacinquecento euro ma non a cinquemila euro.

Comunque, confermando la legislazione vigente, per somme superiori a cinquemila euro il limite di pignorabilità resta fissato in una quota pari ad un quinto delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego.

 

L’emendamento non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare in quanto alle norme in esame non erano ascritti effetti finanziari dalla relazione tecnica allegata al testo originario del decreto legge.

 

 

Articolo 3 comma 13-bis (Emendamento 3.108 – regimi tariffari agevolati per i clienti finali di energia elettrica)

L’emendamento disciplina le modalità di determinazione della componente tariffaria compensativa oggetto di regimi tariffari speciali per i clienti finali di energia elettrica passati al mercato libero. Si tratta dei regimi speciali destinati agli autoproduttori da fonti energetiche convenzionali e alla produzione di alluminio primario. In particolare l’emendamento prevede che tali modalità di determinazione debbano assicurare ai predetti clienti finali condizioni di neutralità, fatti salvi sia gli effetti delle decisioni della Commissione europea in materia sia la già avvenuta esazione fiscale

 

L’emendamento non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione andrebbe confermato che le misure agevolative riguardanti i regimi tariffari speciali interessati dalla disciplina in esame siano poste a carico degli oneri generali di sistema della bolletta elettrica (mediante apposita componente tariffaria gravante sulla generalità dell’utenza). Andrebbero inoltre esclusi, con riferimento ai medesimi regimi speciali, effetti negativi di carattere fiscale non previsti a legislazione vigente.

 

Articolo 3 comma 13-bis (Emendamento 3.111 – Accise autotrasporto)

Normativa vigente: l’articolo 61 del DL 1/2012 (Concorrenza e sviluppo) ha modificato il regime del recupero delle accise per gli autotrasportatori (=riduzione degli oneri in misura pari agli incrementi delle aliquote applicati sui consumi di gasolio). Tale recupero consiste in un credito, che può essere utilizzato dai beneficiari sia in compensazione sia mediante rimborso. La modifica introdotta dall’articolo 61 consiste – fra l’altro – nell’anticipazione del termine entro il quale gli esercenti, per ottenere il predetto beneficio, devono presentare apposita dichiarazione al competente ufficio. L’articolo 61 fissa tale termine, a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.

Poiché, in base alla disciplina previgente, il termine per ottenere il beneficio scadeva il 30 giugno successivo rispetto all’anno solare di riferimento, all’articolo 61 sono stati ascritti effetti finanziari, derivanti dall’anticipazione delle richieste di rimborso. Tali effetti (di cassa) sono stati così quantificati:

a)       anticipazione al 2012 delle richieste di rimborso che, in assenza della norma, si sarebbero scaricate sul 2013: maggiore spesa di circa 1 miliardo di euro. A fronte di tale effetto non è stata predisposta alcuna copertura, in quanto è stata considerata coperta a valere sulle risorse già disponibili nel pertinente capitolo di bilancio;

b)       maggiore spesa per interessi conseguente al peggioramento del saldo di cassa per l’effetto di anticipo sopra richiamato: onere di 26,4 milioni nel solo anno 2012, coperto mediante corrispondente riduzione del Fondo di sostegno per l’autotrasporto merci.

 

L’emendamento, sopprimendo le parole ”a pena di decadenza”, contenute nell’articolo 61 del DL 1/2005, consente agli autotrasportatori di non decadere dal beneficio (restituzione delle accise applicate ai consumi di gasolio) anche nel caso di mancata presentazione della domanda di compensazione o di rimborso entro il termine fissato dall’articolo 61 del DL 1/2005 (ossia entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare).

 

L’emendamento non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, considerato che – come in precedenza illustrato - gli effetti finanziari ascritti alla norma oggetto di modifica sono correlati alla tempistica di accesso all’agevolazione, andrebbero precisati i profili applicativi della disciplina, come risultante dall’emendamento approvato. Si osserva infatti che, a seguito della modifica in esame, il profilo di cassa dell’onere (connesso all’applicazione del meccanismo di compensazione o di rimborso) potrà rimanere inalterato solo a condizione che non vadano a gravare sugli esercizi finanziari successivi i crediti di pertinenza del terzo trimestre dell’anno di riferimento. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento dal Governo.

 

Articolo 3 commi 16-ter e 16-quater (Emendamenti 3.33, 3.34 e 3.35 – borse di studio)

La norma sopprime i commi 16-ter e 16-quater, introdotti nel corso dell’esame presso il Senato, che prevedono la modifica del regime tributario delle borse di studio.

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento presentato al Senato non attribuiva effetti finanziari alle disposizioni.

 

L’emendamento non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3 comma 16-quater (Emendamento 3.100 – Credito d’imposta per assunzioni nel Mezzogiorno)

Normativa vigente L’articolo 2 del decreto legge n. 70/2011 ha introdotto un credito d’imposta in favore delle imprese che assumono lavoratori nel Mezzogiorno.

In merito al profilo finanziario, il comma 8-bis prevede l’emanazione di un provvedimento dell’Agenzia delle entrate per la definizione delle modalità e dei termini di fruizione del beneficio, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa che, ai sensi del successivo comma 9, è individuato, previo consenso della Commissione Europea, nell’utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali nei limiti da stabilire con apposito decreto ministeriale.

 

La norma interviene sulla disciplina del credito d’imposta per le assunzioni nel Mezzogiorno di cui all’art. 2 del decreto legge n. 70/2011 stabilendo che, nelle more della conclusione della procedura finalizzata all’individuazione e riassegnazione delle risorse, si procede alla regolazione contabile dei crediti d’imposta compensati utilizzando i fondi disponibili sulla contabilità speciale 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio”.

Si ricorda che la contabilità speciale 1778 è stata istituita ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 189 del 1998[5] al fine di consentire la ripartizione delle somme di pertinenza degli altri enti destinatari dei versamenti unitari e delle somme necessarie alla regolazione contabile delle compensazioni effettuate dai contribuenti nell’ambito delle imposte erariali, nonché di quelle relative alle commissioni spettanti alle banche ed ai concessionari, di quelle utilizzate dai concessionari per erogare rimborsi in conto fiscale e quelle che gli stessi concessionari non hanno versato a seguito di provvedimento di sgravio.

 

L’emendamento non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva che la norma consente l’avvio della fruizione di un beneficio fiscale che, nella norma originaria, è subordinato all’individuazione delle risorse da utilizzare e alla determinazione del  limite di spesa da stabilire con apposito decreto sulla base delle risorse nazionali e comunitarie disponibili. La norma originaria, inoltre, prevede l’emanazione di un provvedimento dell’Agenzia delle entrate che stabilisca le modalità e i termini per la fruizione consentendo un monitoraggio finalizzato a garantire il rispetto del limite di spesa. Tenuto conto che, al momento, non risultano emanati i provvedimenti previsti dalla norma originaria, gli oneri recati dalla fruizione del credito d’imposta potrebbero risultare non compensati sotto il profilo finanziario.

Al fine di garantire il monitoraggio degli effetti finanziari recati dalla norma andrebbe, in ogni caso, emanato il  provvedimento dell’Agenzia delle entrate diretto a stabilire le modalità e i termini di fruizione del beneficio.

Andrebbero infine forniti elementi informativi volti ad assicurare che i fondi della contabilità speciale 1778 espongono una dotazione eccedentaria per l’importo utilizzato dalla norma in esame rispetto alla finalità di rimborso e compensazione di imposte cui essi sono attualmente destinati.

 

 

Articolo 3 comma 16-quinquies (Emendamento 3.106 – Modello 730)

La norma, introducendo tre nuovi commi all’art. 3, stabilisce:

-            la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi con modello 730 anche ai titolari di lavoro dipendente che, al momento della presentazione della dichiarazione, non abbiano un sostituto d’imposta di riferimento (comma 16-quinquies);

-            per i soggetti di cui sopra, si stabilisce che in caso di debito d’imposta il versamento può essere effettuato dal CAF oppure dal contribuente su modello predisposto dal CAF (comma 16-sexies) mentre nel caso di credito di imposta, i rimborsi sono eseguiti dall’amministrazione finanziaria sulla base di una procedura accelerata (comma 16-septies).

 

L’emendamento non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma è suscettibile di recare effetti negativi in termini di cassa, non quantificati né coperti, in quanto include nuovi soggetti tra coloro che hanno diritto ad una procedura accelerata di rimborso delle imposte risultanti a credito dalla dichiarazione dei redditi.

 

Articolo 3 (Emendamento 3.102 Fluvi – Tassazione di unità di diporto)

Normativa vigente. L’articolo 16, comma 2, del DL 201/2011 dispone che le unità da diporto siano soggette al pagamento di una tassa annuale in ragione della lunghezza dello scafo. Il successivo comma 4 dispone altresì che la tassa non si applichi alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l'indicazione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti.

 

Le norme, introducendo l’articolo 3, comma 16-quinquies del provvedimento in esame, modificano il suddetto articolo 16, comma 4, del DL 201/2011, estendendo l’esenzione del pagamento della tassa anche alle unità in uso dei soggetti affetti da patologie che richiedono l'utilizzo permanente delle medesime.

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L’emendamento non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme, estendendo l’esenzione dal pagamento della tassa sulle unità di diporto a quelle in uso a soggetti affetti da patologie che ne richiedono l’utilizzo permanente, è suscettibile di determinare minori entrate per la finanza pubblica, non quantificate né coperte. Sul punto appare opportuno acquisire il parere del Governo.

Articolo 4-ter, commi da 1 a 9 (Emendamento del relatore 4-bis.021 - Flessibilizzazione sul territorio nazionale del patto di stabilità interno per i comuni)

L’emendamento prevede misure finalizzate a incentivare una maggiore flessibilità del patto di stabilità interno per i comuni consentendo una compensazione territoriale su un ambito più vasto di quello regionale. La norma prevede incentivi per gli enti locali che cedono parte del proprio spazio finanziario in favore dei comuni che necessitano di maggiori margini di spesa per il pagamento di residui in conto capitale. In particolare è previsto che i comuni che cedono spazi finanziari possano beneficiare:

-             nei due esercizi successivi di una modifica migliorativa dei propri obiettivi di importo pari in ciascun anno alla metà dello spazio ceduto;

-             nel solo esercizio 2012, di un contributo di importo pari, al massimo, allo spazio finanziario ceduto, nei limiti di importo complessivo di 500 mln di euro. Il contributo non è computabile tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinato alla riduzione del debito (comma 3).

Ai comuni che utilizzano gli spazi finanziari resisi disponibili, attribuiti a ciascun ente in proporzione ai residui passivi in essere nel penultimo anno precedente a quello di riferimento, sono attribuiti nei due esercizi successivi obiettivi peggiorati per un importo annuo pari alla metà dello spazio di cui hanno beneficiato.

E’ previsto che l’ANCI fornisca il supporto tecnico per agevolare l’attuazione delle disposizioni in esame.

Alla copertura degli oneri, quantificati in 500 mln di euro, si provvede mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio”.

 

L’emendamento non risulta corredato di relazione tecnica.

 

La relazione introduttiva, nel sintetizzare il contenuto della norma, sottolinea che la stessa è finalizzata a soddisfare le aziende creditrici dei comuni realizzando al tempo stesso una riduzione dell’esposizione debitoria del comparto.

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la norma, pur mantenendo inalterati i vincoli di comparto complessivamente previsti dal patto di stabilità interno, appare suscettibile di ridurre i margini di tolleranza rispetto ai predetti vincoli, complessivamente esposti dal comparto dei comuni. In linea teorica, ai predetti margini di tolleranza corrisponderebbero risparmi aggiuntivi rispetto a quelli iscritti nei tendenziali, per cui la norma in esame si configurerebbe come una rinuncia ai predetti risparmi. Peraltro si segnala che i predetti margini di tolleranza si sono sempre verificati negli esercizi pregressi e pertanto la loro presenza dovrebbe essere comunque inglobata negli andamenti tendenziali. Non sembra pertanto potersi escludere che dalla norma in esame possano derivare effetti negativi rispetto ai predetti andamenti tendenziali. In proposito andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

Con riferimento alla disposizione di copertura, andrebbe chiarito quali effetti si producano in relazione al riversamento all’entrata delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778. Non è chiaro infatti se le predette risorse, destinate ai rimborsi e compensazioni di crediti d’imposta, risultino eccedentarie rispetto ai fabbisogni di spesa iscritti nei tendenziali.

Si segnala in proposito che, laddove tali risorse risultino effettivamente eccedentarie,  andrebbe verificato se le minori esigenze di rimborso rispetto alle attese non siano eventualmente determinate da un maggiore utilizzo, rispetto alle previsioni, delle autocompensazioni. In tal caso andrebbe chiarito se l’utilizzo per finalità di copertura del capitolo di spesa in questione possa ritenersi ammissibile oltre che ai soli fini di compensazione di effetti sul saldo netto da finanziare (come peraltro operato dalla norma in esame) , anche la per copertura di spese aventi effetti sugli altri saldi (come ad esempio l’art. 3, comma 16-bis, introdotto al Senato).

Andrebbe infine confermato che il supporto tecnico dell’ANCI sia prestato a titolo gratuito, non essendo espressamente prevista una clausola di neutralità finanziaria.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all’utilizzo delle disponibilità iscritte sulla contabilità speciali 1778 “Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio”, si osserva che l’utilizzo di disponibilità di contabilità speciali fuori bilancio non rappresenta una delle modalità di copertura finanziaria prevista dall’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tale modalità di copertura, peraltro, è stata utilizzata più volte in passato[6], prevalentemente per finalità analoghe a quelle per le quali le risorse sono iscritte nella contabilità speciale.

 

Articolo 4-ter, commi da 10 a 15 (Emendamento del relatore 4-bis.021 Disposizioni riguardanti le assunzioni di personale degli enti locali)

Le norme appaiono finalizzate a consentire maggiori margini di spesa per il personale degli enti locali, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno.

In particolare:

-             al comma 10 viene elevato dal 20 al 40 per cento il limite della facoltà di assumere da parte degli enti locali nei quali l’incidenza delle spese di personale è inferiore al 50% delle spese correnti, concedendo altresì maggiori possibilità di assumere nei settori dell’istruzione, dei servizi sociali e della polizia locale;

-             al comma 11 viene aggiornato dal 2004 al 2008 l’esercizio di riferimento sulla base del quale parametrare le spese di personale degli enti locali non soggetto al patto di stabilità interno;

-             il comma 12 estende a regime, dal 2013, la previsione, già contenuta nell’art. 1, comma 6-bis, del DL n. 216/11 per il 2012, che consente agli enti locali di superare il limite di spesa di personale fissato dall’art. 9, comma 28 del DL n. 78/10, ai fini della stipula di contratti di lavoro flessibile nei settori della polizia locale, dell’i9nstruzione pubblica e del settore sociale;

-             il comma 13 consente un incremento del contingente previsto dall’art. 19, comma 6, del D. Lgs. n. 165/01 ai fini del conferimento da parte degli enti locali degli incarichi di cui all’art. 110, comma 1, del TUEL. In particolare, la norma stabilisce un limite massimo generale del 10% della dotazione organica dirigenziale, prevedendo la possibilità di incrementare tale contingente per i comuni con dimensioni ridotte.

 

L’emendamento non risulta corredato di relazione tecnica.

 

La relazione illustrativa richiamando i contenuti delle disposizioni sottolinea la loro neutralità finanziaria tenuto conto che restano invariati i vincoli imposti dal patto di stabilità interno.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva quanto segue.

Con riferimento agli enti soggetti al patto di stabilità interno, si segnala che, pur non determinandosi riflessi negativi sui saldi di bilancio, la norma consente un aumento dell’incidenza della spesa di personale, con possibili riflessi negativi in termini di irrigidimento della struttura di bilancio degli enti locali, con conseguente minore manovrabilità delle spese ai fini del concorso al risanamento della finanza pubblica.

Andrebbero inoltre acquisiti chiarimenti in merito ai possibili effetti finanziari negativi delle disposizioni con riferimento agli enti locali non soggetti al patto di stabilità interno, per i quali l’incremento della facoltà di spesa per il personale non è soggetto a vincoli complessivi di bilancio.

 

 

Articolo 4, comma 3 - Emendamento 4.197 (Contributo IFEL)

La norma riduce, per l’anno 2012, la misura del contributo IFEL a carico dei comuni dall’1 per mille allo 0,9 per mille. Tale misura è applicata al quota del gettito IMU spettante ai comuni al netto dell’imposta riscossa sulle abitazioni principali e relative pertinenze.

In merito alle modalità di versamento, la norma stabilisce che le somme riversate dalle banche vengono attribuite dal Dipartimento delle entrate del MEF[7] ai singoli enti beneficiari al netto del contributo IFEL.

 

L’emendamento non risulta corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che le nuove funzioni attribuite al Dipartimento delle entrate possano essere svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Articolo 4, comma 5-novies – Emendamento del relatore 4.201 (Agevolazioni per soggetti colpiti dal sisma in Abruzzo)

La norma, introducendo un nuovo comma all’articolo 4, dispone che i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009 che risultano distrutti o inagibili per ordinanza di sgombero sono escluse dalla formazione della base imponibile ai fini IRPEF, IRES e sono esenti ai fini IMU fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi.

 

L’emendamento non risulta corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma appare suscettibile di recare un minor gettito tributario non quantificato né coperto. In proposito andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

 

Articolo 4, comma 5 Emendamento  4.200 (Modifica disciplina IMU)

La norma interviene sui seguenti punti concernenti l’anticipo dell’applicazione dell’IMU al 2012:

-              individua, quali coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) quelli indicati dall’articolo 1 del d.lgs. n. 99 del 2004. L’inserimento del riferimento a tale norma estende alle società agricole in essa disciplinate di beneficiare delle agevolazioni IMU (prima modifica alla lettera a) del comma 5);

La Relazione illustrativa allegata all’emendamento 4.200 chiarisce che mentre l’art.9, comma 1, del d.lgs. n. 504/1992 (in materia di ICI) è riferito alle sole persone fisiche, la disciplina IMU si riferisce, in genere, agli imprenditori agricoli professionali (che, ai sensi del d.lgs. n. 99/2004 interessano anche le società). La disposizione, pertanto, avrebbe la finalità di uniformare tutta la disciplina IMU agli imprenditori agricoli professionali come definiti dal richiamato d.lgs. n. 99.

-              modifica, in senso restrittivo, l’ambito di applicazione dei benefici per l’abitazione principale. Viene infatti precisato che qualora un componente del nucleo familiare risieda in un altro immobile, l’agevolazione prima casa spetta per un solo immobile (seconda modifica alla lettera a) del comma 5);

La Relazione illustrativa chiarisce che la modifica ha finalità antielusive in merito all’applicazione della disciplina IMU prima casa.

-              sopprime l’esclusione dall’IMU, che era stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, dei fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati classificati in F2. Per tali immobili, pertanto, rimane la riduzione della base imponibile al 50% introdotta, per tutta la categoria interessata, nel corso dell’esame presso il Senato (modifica alla lettera b);

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento presentato al Senato, attribuisce alla riduzione della base imponibile al 50% i seguenti effetti finanziari: a) 39 mln annui con riferimento ai fabbricati di interesse storico e artistico; b) 18,6 mln annui con riferimento ai fabbricati inagibili. Non sono esplicitati effetti in riferimento alla esclusione degli accatastamenti F2.

-              sostituisce l’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 che individua, nell’ambito dei terreni agricoli, quelli ai quali si applica il coefficiente 110 (in luogo del coefficiente 135) per la determinazione della base imponibile IMU. Rispetto alla precedente formulazione (che ne prevedeva l’applicazione  per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali[8] iscritti nella previdenza agricola), la nuova versione estende l’ambito di applicazione anche ai terreni non coltivati e attribuisce il beneficio ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Tale ultima formulazione sembrerebbe estendere il beneficio anche alle società agricole di cui al d.lgs. n. 99/2004(nuova lettera c-bis);

-              stabilisce che il regime agevolato di determinazione dell’IMU (deduzione forfetaria per scaglioni di importo) previsto in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali spetta se risultano iscritti nella previdenza agricola il coefficiente ridotto (modifica alla lettera e);

-              introduce la facoltà per i contribuenti di effettuare il versamento dell’IMU per abitazione principale anno 2012 in tre rate, di cui la prima e la seconda determinate in misura corrispondente ad 1/3 dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e le detrazioni fissate dalla normativa statale e la terza viene determinata a saldo. Le scadenze sono fissate, rispettivamente, al 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre 2012 (modifica lettera h) cpv 12-bis);

-              differisce dal 30 luglio 2012 al 30 settembre 2012 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa agli immobili posseduti al 1° gennaio 2012 (modifica lettera h) cpv 12-ter);

-              istituisce, a decorrere dal 2013, l’obbligo di pubblicare su internet entro il 30 aprile di ciascun anno le aliquote e le detrazioni deliberate da ciascun comune applicabili nell’anno di riferimento. La mancata pubblicazione entro il 30 aprile determina la proroga automatica delle aliquote e delle detrazioni applicate nell’anno precedente. A tal fine viene disposto l’obbligo di invio telematico, da parte dei comuni, delle delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni per la pubblicazione sull’apposito sito informatico entro il entro il 23 aprile. (inserimento lettera h-bis) 

 

L’emendamento non risulta corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva che le norme,  non corredate di relazione tecnica, appaiono suscettibili di produrre effetti sulla finanza pubblica. In particolare, si segnalano:

-              le disposizioni in materia di IMU per gli imprenditori agricoli professionali (IAP). Le modifiche introdotte (prima modifica alla lettera a)) sono dirette ad uniformare la disciplina tributaria, ed in particolare le agevolazioni previste per il settore agricolo, facendo riferimento alla definizione degli IAP contenuta nel d.lgs. n. 99 del 2004 ossia includendo anche le società con i requisiti indicati nel richiamato decreto;

-              in merito al coefficiente da applicare ai terreni agricoli, la lettera c-bis prevede l’applicazione di un valore ridotto (110 in luogo di 135) anche per i terreni incolti, per i terreni direttamente coltivati e per gli IAP. Tale disposizione appare determinare un minor gettito che non risulta quantificato né coperto.

Con riferimento ai due punti sopra indicati, si osserva che il minor gettito IMU risulta attribuito, in quota parte 50%, direttamente all’Erario mentre il restante gettito interessa direttamente i Comuni.

Per quanto concerne, invece, la diversa modalità di versamento dell’IMU prima casa (tre rate con scadenza, rispettivamente, a giugno, settembre e dicembre in luogo delle due rata con scadenza giugno e dicembre) andrebbero valutati gli effetti in termini di cassa per i comuni.

In base alle stime effettuate in sede di decreto legge n. 201/2012, il gettito IMU prima ammonta a circa 3,4 mld che, ad aliquote e detrazioni invariate, sarebbe stata versata in misura pari a 1,7 mld a giugno e 1,7 mld a dicembre. Con le nuove modalità di versamento, i comuni potrebbero incassare a giugno circa 600 milioni in meno rispetto alle previsioni iniziali.

In ordine agli aspetti evidenziati appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo.

 

 

Articolo 4 comma 1-bis (Emendamento 4.146 – Assoggettamento imposte dirette degli immobili esenti da IMU)

La norma, modifica la lettera b) del comma 1-bis, la quale stabilisce, nel testo approvato dal Senato, che gli immobili esenti da IMU sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi e relative addizionali. La modifica introdotta è diretta ad aggiunge le parole “ove dovute” dopo le parole “relative addizionali”.

 

L’emendamento non risulta corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da segnalare in merito alla modifica proposta. Si rinvia, tuttavia, alle considerazioni effettuate con riferimento all’intera lettera b) ed in particolare alla necessità di chiarire quale sia l’effettivo ambito di applicazione della disposizione.

 

Articolo 4 (Emendamento 4.193 Savino – Imposta di scopo)

Normativa vigente. L’articolo 1, commi 145-151, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) disponeva che i comuni potessero deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, l'istituzione di un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche. L'imposta era dovuta per un periodo massimo di 5 anni e determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo, i comuni erano tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.

L’articolo 6 del D. Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) dispone che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della L. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), sia disciplinata la revisione dell'imposta di scopo in modo tale da prevedere:

·         l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle indicate nell'articolo 1, comma 149, della citata legge n. 296 del 2006;

·         l'aumento, sino a 10 anni, della durata massima di applicazione dell'imposta;

·         la possibilità che il gettito dell'imposta finanzi l'intero ammontare della spesa per l'opera pubblica da realizzare.

Si prevede altresì che in ogni caso resti fermo l'obbligo di restituzione nel caso di mancato inizio dell'opera entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.

 

Le norme modificano l’articolo 6 del D. Lgs. 23/2011, disponendo che il regolamento sia emanato ai sensi dell’articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, in materia di potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.

Le norme, inoltre, sostituiscono integralmente il comma 2 del suddetto articolo 6, disponendo tra l’altro che, a decorrere dall'entrata in vigore dell'imposta municipale propria, l'imposta di scopo si applichi con riferimento alla base imponibile ed alla disciplina vigente per detto tributo.

 

L’emendamento non risulta corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che, con riferimento alla specificazione della base imponibile di riferimento per l’imposta di scopo coincidente con quella per l’IMU, tale previsione appare come un coordinamento rispetto alle disposizioni precedenti che facevano riferimento all’imposta comunale sugli immobili. Sul punto non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto attiene alla mancata riproposizione della norma con cui i comuni erano tenuti alla restituzione delle entrate relative all’imposta di scopo, nel caso di mancato inizio dell'opera entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo, andrebbe chiarito se tale obbligo debba intendersi comunque in vigore in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 151, della L. 296/2006.

Articolo 4 comma 1 (Emendamento 4.186 – Esenzione bollo per contratti di locazione con cedolare secca)

La norma, inserendo un nuovo comma all’articolo 4, introduce una novella all’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011 recante la disciplina della cedolare secca. In particolare si dispone che relativamente ai contratti di locazioni ad uso abitativo per i quali sia stata esercitata l’opzione per la cedolare secca non si applicano le imposte di registro e di bollo sulle fidejussioni prestate in favore del conduttore.

 

L’emendamento non risulta corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma è suscettibile di determinare una riduzione di gettito tributario che andrebbe quantificato e corredato di copertura finanziaria. Sul punto appare opportuno acquisire la valutazione del Governo.

 

Articolo 4 comma 1 (Emendamento 4.191 – potestà regolamentare dei comuni)

La norma, modificando il comma 1, novella il comma 6 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 23/2011 al fine di eliminare il riferimento all’art. 59 del d.lgs. n. 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei comuni in materia di ICI (ora IMU).  

 

L’emendamento non risulta corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 4 comma 2-bis (Emendamento 4.189 – Imposta di sbarco)

La norma, inserendo un nuovo comma all’articolo 4, prevede la facoltà, per i comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e per i comuni nel cui territorio insistono le isole minori, di istituire in alternativa all’imposta di soggiorno un’imposta di sbarco relativamente alla quale viene prevista una specifica disciplina.

Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, beni culturali e ambientali locale e servizi pubblici locali.

 

L’emendamento non risulta corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, fermo restando che le imposte indicate dalla norma rientrano nell’ambito dell’autonomia dei comuni, andrebbe precisato se il nuovo tributo sia da considerare deducibile ai fini delle imposte dirette e, in tal caso, andrebbe valutato il conseguente effetto di minor gettito.

Chiarimenti andrebbero, inoltre, forniti in merito alla finalizzazione del gettito previsto dalla norma, alla luce delle disposizioni in materia di autonomia tributaria dei comuni prevista dalla disciplina del federalismo fiscale.

 

Articolo 4 comma 5-novies (Emendamento 4.192 –delibere comunali in materia di IMU)

La norma, inserendo un nuovo comma all’articolo 4, istituisce, a decorrere dal 2013, l’obbligo di pubblicare su internet entro il 30 aprile di ciascun anno le aliquote e le detrazioni deliberate da ciascun comune applicabili nell’anno di riferimento. La mancata pubblicazione entro il 30 aprile determina la proroga automatica delle aliquote e delle detrazioni applicate nell’anno precedente. A tal fine viene disposto l’obbligo di invio telematico, da parte dei comuni, delle delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni per la pubblicazione sull’apposito sito informatico entro il entro il 23 aprile.

 

L’emendamento non risulta corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Si segnala che l’emendamento è uguale a una parte dell’emendamento 4.200

Articolo 4 comma 5, lettera g-bis (Emendamento 4.188 – Modalità versamento IMU)

La norma, modificando l’articolo 4, comma 5, introduce una novella all’art. 13 del D.L. n. 201/2011 diretta a consentire, a decorrere dal 1° dicembre 2012 il pagamento IMU anche mediante bollettino postale.

 

L’emendamento non risulta corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare.

 

Articolo 4, comma 12-quater - Emendamento 4.194 (Prosecuzione della gestione del patrimonio statale immobiliare)

L’emendamento prevede che, nelle more dell’attuazione del D. Lgs. n. 85/2910 (Federalismo demaniale) le Amministrazioni competenti proseguano nella piena gestione del patrimonio immobiliare statale, ivi comprese le attività di dismissione e valorizzazione.

 

L’emendamento non risulta corredato di relazione tecnica.

 

La relazione illustrativa allegata all’emendamento afferma che la mancata attuazione del provvedimento attuativo del federalismo demaniale ha determinato incertezze operative sulla gestione degli immobili e sulle relative operazioni di dismissione e valorizzazione, cui si intende ovviare con la norma in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione nulla da osservare nel presupposto che, nelle more dell’attuazione del citato decreto legislativo, non siano state operate variazioni negli stanziamenti di bilancio relativi alle spese di gestione degli immobili in oggetto, per i quali era previsto il trasferimento alle amministrazioni locali subentranti.

 

Articolo 4, comma 12-quater  (Emendamento 4.198 del Relatore - IMU sulla casa coniugale assegnata in sede di separazione o divorzio al coniuge non proprietario)

La norma prevede che, ai soli fini dell’applicazione dell’IMU, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sull’immobile, disposta o convenuta in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di abitazione.

 

L’emendamento non risulta corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe chiarito se la norma - apparentemente finalizzata ad individuare nel coniuge assegnatario dell’immobile coniugale, ma non proprietario dello stesso, il soggetto passivo dell’IMU – possa indirettamente ampliare la platea dei soggetti che beneficiano delle agevolazioni per la prima abitazione. Andrebbe chiarito infatti se il coniuge non assegnatario dell’immobile coniugale ma proprietario dello stesso, non più tenuto al pagamento dell’IMU prima casa con riferimento a tale immobile, possa beneficiare delle agevolazioni per la prima abitazione nel caso in cui risulti soggetto passivo del tributo per altro immobile di sua proprietà adibito a propria abitazione principale.

 

Articolo 5, commi da 6-bis a 6-quater (Emendamento 5.9 – Potenziamento della gestione telematica degli stipendi dei dipendenti pubblici )

L’emendamento intende snellire le procedure connesse alla gestione economica e giuridica del personale delle pubbliche amministrazioni curata dal Direzione Centrale per i sistemi informativi e l'innovazione del Ministero dell’economia e delle finanze. A tal fine è stabilito che dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame le comunicazioni e le istanze per i servizi disponibili sono inviate esclusivamente tramite il Portale Stipendi PA ai sensi degli articoli 64 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ossia con l’utilizzo di sistemi che consentano di identificare l’utente che invia la comunicazione o l’istanza.

L’articolo 64 del decreto legislativo 64 disciplina le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni e stabilisce che la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio. Il successivo articolo 65 detta la disciplina concernente le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica. In particolare è stabilito che le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica sono valide se vi è la possibilità di identificare elettronicamente colui che le invia (tramite firma digitale o in relazione all'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, o della casella di posta elettronica certificata).

E’ stabilito anche che qualunque dato necessario all'erogazione dei servizi di pagamento degli stipendi al personale delle pubbliche amministrazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze è acquisito anche mediante appositi flussi informativi.

All'attuazione delle disposizioni in esame si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

L’emendamento non risulta corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione appare necessario che il Governo chiarisca se l’attuale livello di informatizzazione delle procedure del Ministero e di alfabetizzazione informatica degli utenti consenta la piena operatività immediata del sistema di comunicazione dei dati previsto dalle norme in esame. Andrebbero altresì forniti gli elementi necessari a far riscontrare che la piena attuazione delle disposizioni in esame possa avvenire senza che insorgano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

 

Articolo 5, comma 6-bis (Emendamento 5.12 – Gestione dell’archivio informatizzato per prevenire le frodi concernenti l’utilizzo dei mezzi di pagamento )

Legislazione vigente. La legge 17 agosto 2005, n. 166, ha disposto l’istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento. In particolare l’articolo 1 ha stabilito che al partecipano al sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento, le società, le banche e gli intermediari finanziari che devono  comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i dati e le informazioni necessari allo sviluppo del sistema stesso. I dati e le informazioni alimentano un apposito archivio informatizzato. Titolare dell'archivio informatizzato e responsabile della sua gestione è l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

L’emendamento prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze affidi la gestione dell’archivio informatizzato, funzionale alla prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento, a Consap S.p.A. I rapporti tra il Ministero dell’economia e delle finanze ed il gestore dell’archivio sono disciplinati con apposita convenzione dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.   

 

In merito ai profili di quantificazione appare necessario che il Governo fornisca gli elementi necessari per accertare che i risparmi di spesa che deriveranno dalla mancata gestione interna dell’archivio in questione consentano di fronteggiare gli oneri connessi con la stipula della convenzione con Consap S.p.A. finalizzata alla gestione dell’archivio medesimo.

 

Articolo 5, comma 2 - Emendamento 5.13 (Acconto imposta di bollo per imprese di assicurazione)

La norma, modificando il comma 2, include anche le imprese di assicurazione tra i soggetti per i quali il medesimo comma dispone l’anticipo del termine per il versamento dell’acconto dell’imposta di bollo virtuale (dal 30 novembre al 16 aprile di ogni anno) e dell’imposta sulle assicurazioni (dal 30 novembre al 16 maggio).

 

L’emendamento non risulta corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da segnalare.

 

Articolo 6 (Emendamento 6.6 Pagano – Trascrizione di atti costitutivi di vincolo)

Le norme introducono l’articolo 2645-ter del Codice civile, in materia di obbligo di trascrizione di atti costituitivi di vincolo. In particolare, le norme dispongono che si debbano trascrivere, se hanno per oggetto beni immobili, gli atti di diritto privato, anche unilaterali, nonché le convenzioni e i contratti con i quali vengono costituiti a favore dello Stato, della regione, degli altri enti pubblici territoriali oppure di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico o comunque ogni altro vincolo a qualsiasi fine richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali nonché dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche.

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L’emendamento non risulta corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme appaiono suscettibili di determinare maggiori entrate, non quantificate, in virtù dell’incremento del numero di atti soggetti a trascrizione, con aumento di gettito fiscale. Sul punto appare utile acquisire dati ed elementi dal Governo volti ad una puntuale quantificazione di detto incremento.

 

Articolo 6 comma 5-bis (Emendamento 6.5 – cancellazione delle ipoteche non rinnovate)

Normativa vigente: L’articolo 40-bis del d.lgs. n. 385/1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), così come modificato dall’articolo 27-ter del DL n. 1/2012, dispone che, ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile e in deroga all'articolo 2847 del codice civile, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento, ancorché annotata su titoli cambiari, si estingue automaticamente alla data di estinzione dell'obbligazione garantita e in caso di mancata rinnovazione dell’iscrizione entro il termine di cui all’articolo 2847 del codice civile.

 

L’emendamento sopprime la disposizione dell’articolo 40-bis soprarichiamato che prevedeva l’estinzione automatica dell’ipoteca in caso di mancata rinnovazione entro il termine di cui all’articolo 2847 c.c..

Si prevede, inoltre, che, a decorrere dal 2 maggio 2012, la cancellazione di cui all’articolo 40-bis si esegue anche con riferimento alle ipoteche iscritte da oltre vent’anni e non rinnovate ai sensi dell’articolo 2847 c.c.. Per tali ipoteche il creditore, entro sei mesi dalla data in cui ne ha ricevuto richiesta da parte del debitore, trasmette al conservatore la comunicazione attestante la data di estinzione dell’obbligazione ovvero l’insussistenza di ragioni di credito da garantire con l’ipoteca.. per le richieste ricevute prima del 2 maggio 2012, il termine di sei mesi decorre dalla medesima data.

 

L’emendamento non risulta corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 6 commi da 5-bis a 5-undecies (Emendamento 6.4 – Consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale)

L’emendamentostabilisce che le Agenzie fiscali e gli agenti della riscossione, per l'espletamento dei compiti istituzionali accedono, anche con modalità telematiche, in esenzione da tributi e oneri, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e dell'anagrafe immobiliare integrata, gestite dall'Agenzia del territorio, nonché delle banche dati del libro fondiario e del catasto gestite dagli enti pubblici territoriali (art. 6, comma 5-bis). Le altre pubbliche amministrazioni per l'assolvimento dei fini istituzionali accedono, con modalità telematiche e su base convenzionale, in esenzione da tributi, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio (art. 6, comma 5-ter). L'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene in esenzione da tributi nel caso in cui abbia ad oggetto beni immobili dei quali il richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento (art. 6, comma 5-quater).

E’ stabilito che, fatto salvo quanto disposto dai commi sopra descritti, per la consultazione telematica della banca dati ipotecaria gestita dall'Agenzia del territorio la misura dei tributi dovuti[9] è ridotta del 10 per cento (art. 6, comma 5-sexies).

Sono apportate alcune modificazioni alla tabella dei tributi speciali catastali, di cui al Titolo III della Tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533.

In particolare si prevede viene riarticolato il punto 2.2 della tabella stabilendo l’aggiornamento della banca dei dati catastali relativo alle unità appartenenti alle categorie a destinazione speciale (categorie dei gruppi D ed E) è gravato di un tributo di 100 euro in luogo dei 50 attualmente previsti. Viene, inoltre, reintrodotto il tributo dovuto per la consultazione degli atti catastali in misura variata a seconda che della quantità dei dati acceduti e delle modalità di accesso (art. 6, comma 5-septies). Anche in questo caso, fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, è stabilito che per la consultazione telematica della banca dati catastale gestita dall'Agenzia del territorio la misura dei tributi dovuti[10] è ridotta del 10 per cento (art. 6, comma 5-octies).

E’, inoltre, modificata la voce 6 della tabella allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 che tratta delle tasse ipotecarie. La modifica riduce da 1 euro a 0,15 euro la misura del tributo dovuto per ogni soggetto incluso nell’elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno (art. 6, comma 5-decies). 

 

L’emendamento non risulta corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la proposta comporta, da un lato, modifiche alla legislazione vigente atte a generare un incremento delle entrate e, dall’altro, prevede la riduzione dell’importo di alcuni tributi da pagare. Appare, pertanto, opportuno che il Governo fornisca gli elementi atti a dimostrare che le disposizioni, nel loro complesso, non determinino un peggioramento dei saldi di finanza pubblica.

 

Articolo 6 comma 5-bis (Emendamento 6.8 – Imposta di bollo dovuta sulla trascrizione delle domande giudiziali e dei provvedimenti giurisdizionali)

Normativa vigente: l’articolo 18, comma 1 del decreto della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia stabilisce che agli atti e provvedimenti del processo penale non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica neppure agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, del processo amministrativo e nel processo tributario, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, infine, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. L’ultimo periodo del comma 1 precisa che gli atti e i provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.

 

L’emendamento fornisce l’interpretazione autentica dell’ultimo periodo dell’articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. In particolare è stabilito che fra gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo, non sono compresi le trascrizioni, le annotazioni di domande giudiziali, nonché le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali, ivi compresa la trascrizione del pignoramento immobiliare, per le quali è invariata la disciplina sull'imposta di bollo.

 

L’emendamento non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare in quanto l’interpretazione fornita appare conforme alla ratio della norma e, peraltro, una diversa interpretazione, volta ad escludere l’imposta sulle trascrizioni e le iscrizioni considerate, avrebbe comportato una eventuale riduzione del gettito a favore dell’erario.

 

 

Articolo 8, commi 16 e 17 (Emendamento 5.13 – Proroga del versamento dell’imposta da parte degli intermediari finanziari)

L’emendamento modifica alcune disposizioni previste dall’articolo 8 del DL in esame. In particolare si dispone quanto segue:

-       la proroga al 16 luglio del termine entro il quale gli intermediari finanziari sono tenuti al versamento annuale dell’imposta relativa alle attività oggetto di emersione e ancora segretate al 31 dicembre 2011. Si stabilisce, inoltre, che nel caso in cui, nel corso del periodo d’imposta, venga meno in tutto o in parte la segretazione, l’imposta è dovuta sul valore delle attività finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione (lett. a).

La relazione illustrativa a corredo dell’emendamento in esame precisa, con riferimento al pagamento dell’imposta di bollo pro-rata, che la norma originariamente prevede il pagamento dell’imposta con riferimento alle attività che risultano segregate alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Con la modifica, se il regime di segretazione viene meno in corso d’anno il contribuente dovrebbe pagare l’imposta in ragione del periodo di tempo in cui ha usufruito della segretazione.

-       ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, per quelli situati in paesi dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo, il valore è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini del pagamento di imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza, quello utilizzato in via generale (lett. b);

-       viene modificato il comma 4 dell’articolo 4 del DL n. 167/1990. La nuova formulazione del comma modifica l’ambito applicativo della norma attualmente  vigente, che esclude gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi per determinate attività e strumenti finanziari affidati da intermediari residenti all’estro. Infatti, in luogo dei “certificati di massa e dei titoli” nonché dei “depositi e dei conti correnti”, si fa riferimento “alle attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione od in amministrazione agli intermediari residenti” (lett. c);

-       viene modificato il comma 12[11] dell’articolo 19 del DL n. 201/2011, che nel vigente testo prevede l’applicazione di un’imposta straordinario sulle attività scudate, con riferimento ai prelevamenti e alle dismissioni effettuati fino al 6 dicembre 2011. La modifica introdotta dispone che il periodo di riferimento sia invece quello compreso tra il 1° gennaio 2011 al 6 dicembre 2011. Viene inoltre introdotta una disposizione in base alla quale l’intermediario presso il quale il prelievo è stato effettuato provvede a trattenere l’imposta dai conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l’emersione o riceve provvista dallo stesso contribuente, anche in caso di estinzione del rapporto acceso per effetto della procedura di emersione (lett. c);

-       che il limite, pari a 5.000 euro, di esenzione per il pagamento dell’imposta di bollo sui conti correnti intestati alle persone fisiche venga calcolato sulla giacenza media del conto e non più sulla giacenza media annua (lett. d).

La relazione illustrativa a corredo dell’emendamento in esame precisa che la disposizione è volta ad evitare che la liquidazione infrannuale dell’imposta di bollo, sulla base delle giacenze manifestatesi pro-tempore, sia provvisoria e occorra procedere a un conguaglio, a credito o a debito, a fine anno.

 

L’emendamento non risulta corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si formulano i seguenti rilievi:

-            con riferimento alle modifiche, di cui alla lett. b), relative all’imposta sugli immobili all’estero, appare opportuno acquisire dati ed elementi al fine di verificare se l’utilizzo del valore catastale in luogo del valore utilizzato nel paese estero per l'assolvimento di imposte sul patrimonio possa comportare variazione degli effetti di maggior gettito originariamente ascritti alla disposizione.

 Si ricorda in proposito che il riferimento al parametro da ultimo indicato, previsto dal testo originario del DL in esame, si sostituisce a quello del valore di acquisto previsto dalla norma originaria. Secondo la RT allegata al disegno di legge di conversione del DL e una Nota presentata al Senato, tale sostituzione non altera gli effetti di gettito originariamente ascritti alla misura;

-            riguardo alla lettera c), non appare chiaro se la modifica dell’ambito applicativo della disposizione originaria di cui al comma 4 dell’art. 4 del DL 167/1990 possa comportare un’estensione di tale ambito e quindi dei soggetti esonerati da specifiche obblighi di dichiarazione;

-            con riferimento all’imposta di bollo sulle attività scudate e alla sua applicazione ai prelevamenti e alle dismissioni effettuati dal 1° gennaio al 6 dicembre 2011 di cui alla lett. c), appare opportuno che il Governo chiarisca se la limitazione temporale possa modificare gli effetti ascritti originariamente alla disposizione;

-            con riferimento, infine, al limite di esenzione di cui alla lett. d), andrebbe chiarito se la modifica sia orientata a permettere una verifica della consistenza del conto sulla giacenza media infrannuale. Infatti la mancanza di un riferimento temporale nella norma non consente una univoca interpretazione della stessa.

 

Articolo 8 comma 21-bis (Emendamento 8.52 – Concentrazione della riscossione nell’accertamento)

Normativa vigente: L’articolo 29 del decreto legge n. 78/2010 è finalizzato a concentrare le fasi dell’accertamento e della riscossione. A tal fine è stabilito che l'avviso di accertamento, emesso dall'Agenzia delle Entrate, delle imposte sui redditi e dell’IVA ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni contengano anche l'intimazione al pagamento degli importi indicati negli stessi atti, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, degli importi da iscrivere a titolo provvisorio nei ruoli. L'intimazione ad adempiere al pagamento deve essere  contenuta anche nei successivi atti da notificare al contribuente nei quali si proceda alla rideterminazione degli importi dovuti, in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA ed ai provvedimenti di irrogazione delle sanzioni. Di seguito è specificato che tale ultima prescrizione si applica ai seguenti casi:

§       invito ad adempiere - contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa –, spedito dall’Amministrazione nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata dell’importo dovuto a seguito di accertamento con adesione, ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218[12];

§       pagamento frazionato del tributo e dei relativi interessi in pendenza di processo, nei casi in cui sia prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni tributarie (ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546[13]);

§       riscossione delle sanzioni, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472[14].

 

L’emendamento, al fine di anticipare il momento della riscossione, integra l’elenco delle fattispecie per le quali l’intimazione a adempiere al pagamento deve essere contenuta negli atti da notificare al contribuente nei quali si proceda alla rideterminazione degli importi dovuti. Tale elenco è recato dall’articolo 29, comma 1, lettera a) secondo periodo, del decreto legge n. 78/2010. Le nuove fattispecie aggiunte sono quella in cui si notificano i nuovi importi dovuti dal contribuente che non ha pagato nei tempi previsti le rate di quanto concordato in sede di conciliazione giudiziale e quella in cui si comunica la definitività dell’atto di accertamento impugnato.

 

L’emendamento non risulta corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare in quanto le modifiche appaiono accelerare il momento della riscossione di somme iscritte a ruolo.

 

Emendamento 8.44 Barbato – IMU per residenti all’estero

Le norme introducono l’articolo 19, comma 16, lettera f-bis), relativa all’imposta municipale unica (IMU) posseduta da cittadini italiani residenti all’estero. In particolare, le disposizioni prevedono che le unità immobiliari dagli stessi possedute siano considerate, a condizione che le stesse non risultino locate, adibite ad abitazioni principali. Conseguentemente si introduce l’articolo 8, comma 25-bis, con il quale si prevede che alla relativa copertura finanziaria degli oneri si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia.

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L’emendamento non risulta corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme, disponendo di considerare comunque abitazioni principali quelle detenute da cittadini italiani residenti all’estero, a condizioni che le stesse non siano locate, è suscettibile di comportare minori entrate per la finanza pubblica in ragione delle aliquote agevolate e delle detrazioni previste per dette abitazioni principali. In proposito, la mancanza di relazione tecnica non consente di quantificare tale minor gettito, peraltro non quantificato neppure nel testo delle modifiche apportate.

Sul punto appare necessario acquisire dati ed elementi da parte del Governo.

Articolo 8 comma 21-ter (Emendamento 8.53 – Depositi fiscali di tabacchi)

Normativa vigente: l’articolo 1, comma 96, della legge 296/2006 dispone che i soggetti autorizzati (o richiedenti l'autorizzazione) ad istituire e a gestire depositi fiscali di tabacchi lavorati devono dimostrare il possesso dei locali adibiti a deposito per un periodo di almeno nove anni dalla data della richiesta.

Il successivo comma 97 ha stabilito che i delegati autorizzati alla gestione dei depositi fiscali locali di tabacchi possono esercitare, anche in forma societaria o consortile, l'attività di depositi fiscali nelle superfici dei locali in loro possesso e ospitanti i depositi di cui sono delegati alla gestione a prescindere dall'effettiva disponibilità, al momento della domanda, dei tabacchi che intendono distribuire. È richiesto il possesso di un’autorizzazione con la stessa planimetria e con un distinto codice di accisa rispetto alle autorizzazioni in essere. Le capacità di stoccaggio dei nuovi depositi vengono considerate aggiuntive rispetto a quelle già determinate. I tabacchi detenuti devono essere contraddistinti al fine di evitare commistioni.

Si ricorda che ai commi 96 e 97 non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

L’emendamento abroga l’articolo 1, commi 96 e 97, della legge 296/2006.

 

L’emendamento non risulta corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che alle norme oggetto di abrogazione non erano stati ascritti - a suo tempo - effetti finanziari, appare comunque opportuno acquisire una valutazione del Governo in ordine ai possibili riflessi dell’abrogazione in esame sulle capacità di contrasto alle irregolarità fiscali nel settore dei tabacchi.

 

Articolo 6, comma 10-bis (Emendamento 8.15 – Registrazione telematica contratti di locazione)

Normativa vigente L’articolo 5 del DPR n. 404 del 2001 dispone l’obbligo, per i contribuenti possessori di almeno 100 unità immobiliari, di registrare per via telematica i contratti di locazione da loro stipulati[15].

Per tutti gli altri soggetti obbligati alla registrazione dei contratti di locazione ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 131/1986, l'utilizzo del collegamento telematico costituisce una semplice facoltà.

 

La norma, modificando l’articolo 5 del D.P.R. n. 404/2001, riduce da 100 a 10 il numero minimo di unità immobiliari il cui possesso in capo ad un unico contribuente determina l’obbligo di registrazione telematica dei contratti di locazione stipulati.

 

L’emendamento non risulta corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 9 (Identici emendamenti 9.2 Causi, 9.4 Nannicini, 9.5 Graziano, 9.6 Marinello ed altri  e 9.7 Berardo ed altri)

L’emendamento, modificando gli articoli 55 e 56 del decreto legislativo n. 504 del 1995, esclude – in caso di rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica - l’obbligo di riportare nella bolletta di pagamento rilasciata dai venditori di energia elettrica i quantitativi venduti e la liquidazione dell’accisa e relative addizionali, con le singole aliquote applicate.

Nei predetti casi il debito di imposta per le officine di produzione è accertato sulla base dei dati relativi all’energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione.

 

L’emendamento non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’emendamento sembra perseguire intenti di semplificazione. Appare comunque necessario che il Governo fornisca elementi volti ad escludere eventuali effetti di gettito.

 

Articolo 9. comma 3-septies (Emendamento  9.13 – Autorizzazioni uniche a regime di importazione)

La norma prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, diretto ad individuare le procedure contabili e fiscali necessarie a dare applicazione all'istituto delle autorizzazioni uniche alle procedure semplificate per il regime di importazione.

Il decreto dovrà essere emanato in attuazione della normativa comunitaria in materia di sdoganamento centralizzato[16].

 

L’emendamento non risulta corredato di relazione tecnica.

 

La relazione allegata all’emendamento afferma che l’intervento normativo non comporta oneri aggiuntivi per l’Erario. Sinteticamente, la relazione chiarisce che l’istituto delle autorizzazioni uniche per le procedure semplificate prevede la possibilità di centralizzare la presentazione delle dichiarazioni doganali presso lo Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione mentre l’introduzione fisica della merce nel territorio comunitario avviene in un altro Stato membro coinvolto nell’autorizzazione. Tale procedura, che comporta una semplificazione per gli operatori, rappresenta un’anticipazione dell’istituto dello sdoganamento centralizzato previsto nel Codice Doganale Comunitario Modernizzato (Reg.to CE 450/2008) non ancora applicato in Italia. La norma è finalizzata a porre in essere da parte delle Amministrazioni competenti le procedure interne necessarie per permettere l’applicazione delle autorizzazioni in questione per il regime di importazione. In particolare, si rende necessaria una procedura contabile per la gestione dei flussi monetari provenienti o destinati ad altri Stati membri e una procedura per la riscossione della fiscalità interna per le merci dichiarate in un altro Stato membro e immesse in consumo in Italia.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, pur tenendo conto di quanto affermato nella relazione allegata all’emendamento, appaiono opportuni dati ed informazioni al fine di verificare l’effettiva assenza di effetti onerosi. Ciò sia per quanto concerne le nuove procedure da attivare - rispetto alle quali appare opportuna una conferma circa la possibilità di svolgimento da parte delle Amministrazioni interessate senza dover sostenere ulteriori oneri - sia in merito alle modalità e ai tempi di riscossione delle imposte, che potrebbero determinare effetti in termini di cassa.

 

Articolo 9 (Emendamento 9.9 Barbato – Affidamento di rifiuti posti sotto sequestro)

Le norme introducono i commi 3-septies e 3-opties dell’articolo 9 del provvedimento in esame in materia di affidamento dei rifiuti posti sotto sequestro ai Consorzi obbligatori. In particolare, le norme dispongono che I rifiuti posti in sequestro presso aree portuali e aeroportuali siano affidati, anche prima della conclusione del procedimento penale, a uno dei consorzi obbligatori competenti sulla base delle caratteristiche del rifiuto oggetto di sequestro. L'Autorità giudiziaria dispone in detti casi l'acquisizione di campioni rappresentativi per le esigenze probatorie del procedimento.

I consorzi obbligatori, ove i rifiuti abbiano caratteristiche tali da non poter essere conservati altrove a spese del proprietario, procedono al trattamento dei rifiuti per le finalità della vendita, ad opera di un curatore nominato dell'Autorità Giudiziaria. Il ricavato della vendita - detratte le spese sostenute per il trattamento, il compenso del curatore, e per le connesse attività - è posto a disposizione dell'Autorità giudiziaria, fino al termine del processo. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la distribuzione del ricavato della vendita dei rifiuti, procedendo a ripartirne il 50 per cento al Fondo giustizia del Ministero della giustizia e il restante 50 per cento al Ministero dell'ambiente per il finanziamento di specifici programmi di riqualificazione ambientale delle aree portuali e aeroportuali.

 

L’emendamento non risulta corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare utile acquisire dal Governo dati ed elementi volti a chiarire, anche in via approssimativa, l’entità delle eventuali maggiori entrate derivanti dalla vendita dei rifiuti posti sotto sequestro presso aree portuali e aeroportuali.

Andrebbero acquisiti altresì chiarimenti circa il possibile disallineamento temporale tra l’insorgenza degli oneri derivanti dalle attività connesse alla vendita dei rifiuti sequestrati, compreso il compenso del curatore, e l’effettiva disponibilità delle somme ricavate da detta vendita, utilizzate in parte per la copertura degli oneri.

Articolo 9 (Emendamento 9.4 del Relatore – Trasporto transfrontaliero di rifiuti)

Le norme sopprimono l’articolo 194, comma 3, terzo periodo, del D. Lgs. 152/2006 (Codice ambientale). Le disposizioni soppresse, introdotte nel suddetto decreto legislativo dall’articolo 24, comma 1, lettera d-bis), del DL 05/2012 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), specificano che le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, tra i quali quelli di imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione del Paese di destinazione da cui risulti che nella legislazione non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle comunitarie.

 

L’emendamento non risulta corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle disposizioni soppresse. 

Articolo 9, comma 3-septies (Emendamento 9.12 – Procedura per l’irrogazioni di sanzioni riferite a controlli doganali)

L’emendamento introduce il comma 1-bis all’art. 17 del D.Lgs. n. 472/1997, e stabilisce che, per i casi di accertamento doganale c.d “in linea” relativo ai controlli delle dichiarazioni in contraddittorio con il contribuente, si applichino le ordinarie procedure di irrogazione delle sanzioni disciplinate ai sensi dell’art. 16 del medesimo decreto, in luogo della irrogazione immediata della sanzione contenuta al successivo art. 17.

 

L’emendamento non risulta corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

 

Articolo 10 comma 2 (Emendamento 10.38 – Autorizzazioni all’esercizio di giochi pubblici)

Normativa vigente: l’articolo 24, comma 25, del DL 98/2011 dispone che non possano partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica né ottenere il rilascio o il rinnovo di concessioni in materia di giochi pubblici i soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputati o indagati per una serie di delitti (fra i quali l’associazione per delinquere e il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite). Il medesimo divieto si applica ai soggetti partecipati, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o del patrimonio da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate o indagate, per uno dei predetti delitti.

L’articolo 10, comma 2, del DL 16/2012 in esame ha integrato il predetto comma 25 prevedendo che i controlli antimafia siano estesi anche nei confronti di familiari (coniuge non separato, parenti ed affini entro il terzo grado) dei rappresentanti legali delle società concessionarie di giochi). Vengono inoltre introdotte, fra la cause ostative alla partecipazione a gare pubbliche o alla concessione di giochi, anche i reati contro la pubblica amministrazione, le dichiarazioni fiscali fraudolente e l'usura.

Si ricorda che alle norme richiamate non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

L’emendamento modifica l’articolo 10, comma 2, del DL 16/2012 in esame escludendo la condizione di indagato dalle cause ostative per la partecipazione a gare pubbliche o per la concessione di giochi.

 

L’emendamento non risulta corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni, considerato che alle norme oggetto di modifica non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

Articolo 10 commi 9-quinquies a 9-septies (Emendamento 10.42 nuova formulazione  – Disciplina dei giochi e delle scommesse)

L’emendamento prevede che l’Amministrazione dei Monopoli bandisca, non oltre il 31 luglio 2012, una gara per la selezione dei soggetti che raccolgono le scommesse nel rispetto dei seguenti criteri:

a)      possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo e che siano in possesso dei requisiti di onorabilità ed affidabilità economico-patrimoniale individuati dalla stessa AAMS;

b)      attribuzione di concessioni, con scadenza al 30 giugno 2016, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi presso agenzie, fino a un numero massimo di 2.000, aventi come attività esclusiva la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, senza vincolo di distanze minime fra loro ovvero rispetto ad altri punti di raccolta, già attivi, di identiche scommesse;

c)      previsione di una base d’asta di 11.000 euro per ciascuna agenzia;

d)      sottoscrizione di una convenzione di concessione di contenuto coerente con la disciplina europea (sentenza della Corte di Giustizia UE del 16 febbraio 2012) e con le disposizioni nazionali vigenti in materia di giochi pubblici;

e)      possibilità di esercizio delle agenzie in un qualunque comune o provincia, senza limiti numerici su base territoriale ovvero condizioni di favore rispetto a concessionari già abilitati alla raccolta;

f)        rilascio di garanzie fideiussorie coerenti con quanto previsto dall’articolo 24 del DL  98/2011.

Il testo specifica che le norme in esame sono finalizzate ad ottenere un primo allineamento temporale delle scadenze delle concessioni aventi ad oggetto la raccolta delle scommesse ed a adeguare le regole nazionali di selezione degli operatori alle norme comunitarie.

I concessionari per la raccolta delle scommesse in scadenza alla data del 30 giugno 2012 proseguono le loro attività di raccolta sino alla data di sottoscrizione delle concessioni accessive alle concessioni aggiudicate ai sensi della nuova disciplina in esame.

Vengono abrogate le seguenti norme:

          articolo 24, commi 37 e 38, del DL 98/2011.

Con tali commi sono state dettate disposizioni in ordine alla procedura di gara per ulteriori punti vendita di giochi in luoghi pubblici. Le procedure selettive avrebbero dovuto essere svolte entro il 30 ottobre 2011 (termine successivamente differito, con il DL 216/2011, al 30 giugno 2012), per un massimo di 7.000 punti di raccolta e di esercizio (5.000 diritti per giochi su base ippica e sportiva, con base d’asta non inferiore a 25.000 euro per ciascun punto vendita; 2.000 diritti  per scommesse su base ippica e sportiva, con base d’asta non inferiore a 40.000 euro per ciascun punto vendita).

Ai commi 37 e 38 erano stati originariamente ascritti effetti di maggior gettito pari a 115 milioni di euro per il solo anno 2011.

          articolo 1, comma 287, lett. e), della legge 311/2004.

Con tale disposizione sono stati introdotti limiti per la distribuzione dei giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli, consistenti in un  numero massimo di punti di vendita per comune in proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti di vendita già assegnati;

          articolo 38, comma 4, lett. e), della legge 248/2006.

Anche con tale disposizione sono stati disciplinati i predetti limiti alla distribuzione, prevedendo – in particolare – un numero massimo di punti vendita per ciascuna provincia aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

 

In merito ai profili di quantificazione,   si osserva che l’emendamento prevede, da una parte, una nuova gara per l’assegnazione di diritti di esercizio nel campo delle scommesse (con nuove scadenze, con una modifica della disciplina sui limiti numerici dei punti di vendita e con una base d’asta fissata a 11.000 euro per ciascuna agenzia), dall’altra abroga norme (    articolo 24, commi 37 e 38, del DL 98/2011) alle quali erano stati ascritti effetti di maggior gettito (originariamente pari a 115 milioni per il solo anno 2011, a fronte dell’assegnazione di punti vendita per giochi e per scommesse).

Andrebbero acquisiti i dati e gli elementi per una verifica degli effetti finanziari derivanti dalle previsioni in esame.

 

 

 

Articolo 10 comma 8-bis (Emendamento 10.43 – Gara pubblica per il poker sportivo)

Normativa vigente: l’articolo 24, comma 34, del DL 98/2011 ha previsto la regolamentazione dei tornei non a distanza di poker sportivo, da attuarsi con apposito provvedimento amministrativo. Ha stabilito, inoltre, l'aliquota d'imposta unica dovuta dal concessionario per l'esercizio del gioco (3 per cento della raccolta) ed ha previsto l’aggiudicazione di concessioni novennali per l'esercizio del gioco tramite gara da bandire entro il 30 novembre 2011. Tale termine è stato successivamente differito (dal DL 216/2011) al 30 giugno 2012. Le concessioni riguardavano un numero massimo di 1.000 licenze, da aggiudicare con base di offerta di euro 100.000.

Alla norma richiamata sono stati originariamente ascritti effetti di maggior gettito pari a 50 milioni di euro nel 2011 e a 30 milioni a decorrere dal 2012, connessi - nel primo anno - all’acquisizione del corrispettivo della gara pubblica (assegnazione di 500 diritti al prezzo minimo di 100.000 euro) e, per gli esercizi successivi, agli introiti dell’imposta unica (prelievo del 3% su una raccolta media di 1 miliardo all’anno).

 

L’emendamento posticipa dal 30 giugno 2012 al 1° gennaio 2013 il termine entro il quale deve essere bandita da AAMS la gara per l’aggiudicazione di concessioni novennali per l'esercizio del gioco del poker sportivo non a distanza.

 

L’emendamento non risulta corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione andrebbero acquisiti chiarimenti in ordine agli effetti finanziari del rinvio in esame, considerato che alla norma oggetto di modifica sono stati ascritti, a decorrere dal 2012, effetti di maggior gettito pari a 30 milioni di euro all’anno.

 

 

Articolo 10 commi 9-quinquies a 9-septies (Emendamento 10.39 – Disciplina delle scommesse e del Bingo )

L’emendamento :

          dispone che, nel caso in cui la violazione delle norme in materia di installazione di apparecchi da gioco  sia commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente (comma 9-quinquies);

          abroga la norma (art. 1 c. 71 della legge 220/2010) in base alla quale i concessionari abilitati alla raccolta delle scommesse sportive a quota fissa che abbiano conseguito percentuali di restituzione in vincite inferiori all'80% vengono obbligati a versare all'erario il 20% della differenza lorda così maturata (comma 9-sexies).

Si ricorda che alla norma erano stati ascritti effetti di maggior gettito (=emersione di redditi) pari a 12 milioni di euro per il solo anno 2011.

Si segnala inoltre che nelle scommesse sportive a quota fissa la somma che ritorna sotto forma di vincita agli scommettitori è pari mediamente a circa il 75% degli importi giocati, ma può variare sensibilmente sulla base delle quote proposte dai concessionari e dell’abilità degli scommettitori nel pronosticare[17];

          dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le somme provenienti dalla vendita delle cartelle del Bingo siano così ripartite: prelievo erariale, 11%; compenso per il controllore centralizzato del gioco (=AAMS), 1%; monte premi, almeno 70%. Tali aliquote si applicano sia al gioco su rete fisica sia al gioco con partecipazione a distanza (comma 9-septies).

L’attuale regime di ripartizione delle somme raccolte con il Bingo è il seguente:

a)             Bingo in sala (DL 78/2009): prelievo erariale, 11%; compenso ad AAMS, 1%; compenso al concessionario, 18%; monte premi vincite, 70%.;

b)             Bingo a distanza (DL 98/2011): aliquota d’imposta, 10% delle somme giocate.

 Si segnala che l’emendamento in esame, con riferimento al Bingo a distanza, riporta la ripartizione delle somme raccolte al regime previgente rispetto al DL 98/2011 [prelievo erariale 11%; compenso per il controllore centralizzato del gioco (=AAMS) 1%]. Si segnala inoltre che alla norma con la quale era stato prevista la nuova ripartizione delle somme per il Bingo a distanza (art. 24, comma 33, del DL 98/2011) erano stati ascritti  effetti di maggior gettito pari a 50 milioni di euro nel 2012 e a 70 milioni a decorrere dal 2013.

 

L’emendamento non risulta corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione,   si osserva che alla norma oggetto di abrogazione con il comma 9-sexies (versamenti all’erario di quote non distribuite a vincita nel settore delle scommesse sportive a quota fissa) erano stati ascritti effetti di maggiore entrata pari a 12 milioni di euro per il solo anno 2011. Poiché tale risultato di gettito era stato associato ad un effetto di emersione di base imponibile, andrebbe acquisita una valutazione circa i possibili riflessi finanziari dell’abrogazione in esame.

Riguardo alla modifica della ripartizione delle somme del Bingo (comma 9-septies), si osserva che la norma sembrerebbe incidere esclusivamente sul Bingo a distanza poiché, per il gioco di sala, essa riproduce sostanzialmente  il regime già vigente per l’anno in corso. Si ricorda – tuttavia – che, con riferimento al gioco a distanza,  alle nuove regole introdotte dal DL 98/2011 (aliquota d’imposta pari al 10% delle somme giocate) erano stati ascritti  effetti di maggior gettito pari a 50 milioni di euro nel 2012 e a 70 milioni a decorrere dal 2013. Si segnala pertanto l’opportunità di acquisire chiarimenti in ordine ai possibili effetti finanziari della modifica in esame.

 

Articolo 10 comma 9-quater (Emendamento 10.47 – Rapporti negoziali di natura commerciale nella normativa sui bandi di gara)

Normativa vigente. L'articolo 2, comma 2, primo periodo, del DL 40/2010 vieta ogni pratica o rapporto negoziale di natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in forma espressa e regolati negli atti di gara (per concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali). Prevede, inoltre, la nullità di ogni diverso provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e rapporti, anche se già adottato: in tal caso, le somme percepite dai concessionari devono essere versate all'amministrazione statale concedente.

L’articolo 10, comma 9-quater, del DL 16/2012 in esame (norma introdotta dal Senato) ha stabilito la predetta norma (articolo 2, comma 2, primo periodo, del DL 40/2010) si interpreta nel senso che essa trova applicazione nei riguardi delle concessioni pubbliche statali i cui bandi di gara siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL  40/2010.

La RT allegata al testo del DL 16/2012 approvato dal Senato afferma che dal comma 9-quater non derivano effetti finanziari.

L’emendamento integra l’articolo 10, comma 9-quater, prevedendo che l’articolo 2, comma 2, primo periodo, del DL 40/2010 si interpreta nel senso che la norma trova applicazione non soltanto nei riguardi delle concessioni pubbliche statali i cui bandi di gara siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL  40/2010 (come prevista dal comma 9-quater approvato dal Senato), ma anche nei riguardi delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto, sempre che le pratiche o i rapporti negoziali citati con i soggetti terzi siano previsti in forma espressa nei relativi documenti di offerta

 

L’emendamento non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si ribadisce -  anche alla luce della modifica in esame - quanto già osservato con riferimento al testo originario del comma 9-quater introdotto dal Senato, ossia che la neutralità finanziaria della norma (affermata dalla relazione tecnica) sembrerebbe  sussistere nel caso in cui non siano già state versate all’amministrazione statale concedente somme indebitamente percepite dai concessionari sulla base della disciplina oggetto di interpretazione autentica.

Sul punto andrebbe quindi acquisito un chiarimento del Governo.

Diversamente (ossia nel caso in cui dalla nullità di provvedimenti di assenso fossero conseguiti versamenti da parte dei concessionari) la retroattività della norma in esame sembrerebbe richiedere alle amministrazioni di rifondere ai medesimi concessionari le somme versate.

 

 

Articolo 11 comma 5 (Emendamento 11.10 Ventucci – Sanzioni amministrative in materia di accise)

L’emendamento modifica il comma 5 dell’articolo 11 del DL in esame riducendo l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le infrazioni alla disciplina relativa alle accise. In particolare, la norma originaria prevede l’incremento da 258 euro a 3.000 euro del limite minimo e da 1.549 a 30.000 euro del limite massimo. L’emendamento in esame incrementa invece da 258 a 500 euro il limite minimo e da 1.549 a 3.000 euro il limite massimo.

 

L’emendamento non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si ricorda che la relazione tecnica allegata al testo originario – pure non ascrivendo effetti di maggior gettito alla disposizione - chiariva che il rafforzamento del dispositivo sanzionatorio si rendeva necessario anche per incrementare l’efficacia dell’azione di controllo e per costituire un valido deterrente alla compilazione incompleta o errata delle dichiarazioni.

Appare pertanto necessario acquisire chiarimenti dal Governo al fine di escludere che la riduzione dell’importo delle sanzioni possa determinare effetti negativi di gettito.

Articolo 11 (Emendamento 11.9 Berardi – Sanzioni in materia di riscossioni)

Normativa vigente. L’articolo 13, comma 1, del D. Lgs. 472/1997 (Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie) dispone che una sanzione sia ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento:

a)       a 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;

b)       a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c)       a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni ovvero a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

L’articolo 13, comma 1, del D. Lgs. 471/1997 (Sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi) dispone altresì che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione sia soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo.

 

La norma modifica l’articolo 13, comma 1, del D. Lgs. 471/1997, disponendo che, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione sia ulteriormente ridotta ad un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo, fatte salve tutte le tipologie di riduzione previste dall’articolo 13, comma 1, del D. Lgs. 472/1997.

 

L’emendamento non risulta corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma appare suscettibile di estendere la cumulabilità di agevolazioni in merito alle sanzioni dovute per il ritardo nel pagamento di obblighi fiscali, da cui potrebbero derivare minori entrate non quantificate e non coperte.

Sul punto appare necessario acquisire il parere del Governo. 

Articolo 12, commi 11 septies- 11-novies (Emendamento 12.21 del Relatore - Risorse delle RSO per edilizia sanitaria, FAS e Trenitalia s.p.a.)

La norma dispone che le risorse spettanti alle RSO per il 2012 siano finalizzate al finanziamento degli interventi regionali in materia di edilizia sanitaria, ad eccezione di un importo pari a 148 mln di euro destinato al rimborso dell’onere sostenuto dalle RSO per il pagamento dell’IVA sui contratti di servizio del trasporto pubblico locale ferroviario (comma 11-septies). Viene quindi rimosso il vincolo di destinazione ad interventi di edilizia sanitaria pubblica dell’importo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2012, delle risorse FAS destinate alla programmazione regionale, previsto dall’art. 1, comma 5, della L. n. 220/2010 (comma 11-octies).

Con riferimento alle risorse regionali per i servizi resi da Trenitalia s.p.a. previste per il 2011[18], pari a 425 mln, è previsto che esse siano ripartite secondo i criteri e le percentuali stabiliti dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 22 settembre 2011 e versate, per la parte non ancora erogata, a Trenitalia s.p.a. Al relativo versamento si provvede con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. A tal fine dette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

L’emendamento non è corredato di relazione tecnica.

 

La relazione illustrativa allegata all’emendamento, con riferimento al comma 11-septies, afferma che le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario, nell’ambito dei capitoli individuati nella presa d’atto della Conferenza Stato-regioni del 18 novembre 2010, ammontano a complessivi 1.125,6 mln di euro per il 2012. Conseguentemente, le risorse che potranno essere destinate all’edilizia saranno circa 977,6 mln.

Con riferimento al comma 11-octies la relazione evidenzia che, al fine di evitare una duplicazione di finanziamenti al settore dell’edilizia sanitaria, si rende necessario lo svincolo delle risorse del FAS destinate alla programmazione regionale di cui al citato comma 5 dell’art. 1 della L. 220/2010.

Con riferimento al comma 11-novies, la relazione afferma che l’accantonamento per il 2011 dei criteri di riparto, di cui all’art. 1, comma 6 della L. n. 220/2010, soppresso ad opera dell’art. 30, comma 2, del DL 201/2011, delle somme destinate all’autotrasporto secondo criteri di premialità ha determinato problemi sia in merito all’individuazione della fonte giuridica su cui basare il provvedimento di riparto, sia in merito ai criteri di riparto da adottare. La norma in esame, superando i predetti problemi, consentirebbe di trasferire a Trenitalia s.p.a. le risorse non ancora erogate, pari a circa 317 mln di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva quanto segue.

 Con riferimento al combinato disposto dei commi 11-septies e 11-octies, andrebbe acquisita, in via preliminare, conferma che gli importi indicati nella relazione illustrativa siano conformi a quelli spettanti alle RSO a legislazione vigente e che i 148 mln, finalizzati al rimborso dell’onere sostenuto dalle RSO per il pagamento dell’IVA sui contratti di servizio del trasporto pubblico locale ferroviario, non siano aggiuntivi. Non appare infatti chiara la ratio della disposizione che attribuisce natura di rimborso a somme comunque dovute alla regione.

Si segnala in proposito che le norme determinano una riduzione della quota di spesa destinata a edilizia sanitaria, che passa dai 1500 mln previsti a legislazione vigente ai 977,6 indicati nella relazione introduttiva, con conseguente svincolo di destinazione per 522,4 mln (al lordo della predetta somma di 148 mln, avente, formalmente, natura di rimborso IVA).

Con riferimento al comma 11-novies, si segnala che la norma, che autorizza l’erogazione nel 2012 spese di natura corrente previste per il 2011, appare suscettibile di determinare per l’esercizio in corso effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, di importo pari a quello indicato nella relazione illustrativa (317 mln), corrispondente alle somme ancora dovute a Trenitalia s.p.a, a fronte dei quali non viene prevista idonea copertura. In ordine agli aspetti evidenziati occorre acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo.

In proposito si ricorda che, conformemente a quanto indicato nei prospetti riepilogativi dei provvedimenti che hanno disposto stanziamenti in favore delle trasporto pubblico locale (cfr da ultimi il DL 98/2011 e 201/2011), gli andamenti tendenziali scontano l’integrale erogazione delle somme dovute per i contratti di servizio con Trenitalia s.p.a. negli esercizi di competenza.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, appare opportuno che il Governo chiarisca se il versamento all’entrata previsto dalla disposizione sia dovuto al fatto che le risorse delle quali è previsto l’utilizzo, in quanto relative all’anno 2011, sono andate in economia. In tal caso, appare opportuno che il Governo chiarisca se dalla riassegnazione delle medesime ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze possano derivare effetti negativi in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

 

Articolo 12, comma 11-sexies (Emendamento 12.19 Del Tenno Misure per la tempestività dei pagamenti da parte delle amministrazioni statali)

L’emendamento integra il disposto dell’articolo 12, comma 1-sexies, prevedendo l’assegnazione prioritaria ai comuni delle somme destinate dal testo originario agli enti locali per il pagamento dei crediti commerciali connessi all’acquisizione di servizi e forniture

 

In ordine agli aspetti evidenziati occorre acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 



[1]    Tali finalità consistono nell’ospitare gli studenti universitari, nonché nell’offrire anche agli altri iscritti alle università servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attività culturali e ricreative.

[2]  L'appalto è il contratto con cui una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante) un'opera o un servizio.

 

[3] Aggiungendo un periodo al punto 11) della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre

1995, n. 504 (Esenzioni e Agevolazioni).

[4] Aliquota per uso combustione ridotta In misura corrispondente ai coefficienti determinati dal Ministero dello sviluppo economico sulla base:

          dell'efficienza media del parco elettrico nazionale;

          delle diverse configurazioni impiantistiche.

[5] Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni in materia di versamenti in tesoreria previste dall’articolo 24, comma 10, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

[6] Si veda, da ultimo, l’articolo 35, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 1 del 2012.

[7]    Struttura di gestione così individuata ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 241/1997 indicato dalla norma in esame.

[8]    Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004 sono imprenditori agricoli professionali coloro che impiegano, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il  cinquanta  per  cento  del  proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno  il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.

[9] Previsti dalla tabella allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347,.

[10] Previsti dal Titolo III della Tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533.

[11]   Il comma 12 dell’articolo 19 del DL n. 201/2011 prevede che per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, un’imposta straordinaria pari al 10 per mille.

[12]    Recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

[13]    Recante disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

[14]    Recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[15] La registrazione può essere effettuata direttamente dai soggetti interessati ovvero da soggetti intermediari abilitati.

[16]   Artt. 201 e 253 nonies del Regolamento CEE 2454/93 e della legge n. 7 del 2011 di ratifica della Convenzione sullo sdoganamento centralizzato.

[17] Fonte: AAMS.

[18] Dall’art. 30, comma 2, del DL n. 201/2011.