| Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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| Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
| Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
| Titolo: | (AC 3681) Legge quadro in materia di interporti | ||
| Riferimenti: |
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| Serie: | Scheda di analisi Numero: 188 | ||
| Data: | 20/10/2011 | ||
| Descrittori: |
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| Organi della Camera: | IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni | ||
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Analisi degli effetti finanziari |
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A.C. 3681 ed abb.
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Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche
(Testo unificato) |
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N. 188 – 20 ottobre 2011 |
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La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
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A.C.
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3681 e abb. |
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Titolo breve:
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Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche
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Iniziativa:
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Commissione di merito:
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Relatori per le Commissioni di merito:
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Toto
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Gruppo:
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FLpTP
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Relazione tecnica: |
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Destinatario:
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Oggetto:
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INDICE
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche
Copertura oneri del Comitato interregionale per l’intermodalità e la logistica
PREMESSA
Il provvedimento reca una legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.
La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, non è corredata di relazione tecnica.
La presente Nota ha per oggetto il testo unificato delle proposte di legge C. 3681 e C. 4296, come integrato dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito[1].
Si esaminano di seguito le norme che presentano profili di carattere finanziario.
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche
Le norme - ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione (potestà legislativa concorrente) - definiscono i principi fondamentali della disciplina in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali (articolo 1).
Si prevede, in particolare, quanto segue:
la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica[2] - integrata con la partecipazione di rappresentanti delle imprese ferroviarie operanti sul territorio nazionale e di rappresentanti degli interporti – elabora il Piano generale per l’intermodalità, approvato con apposito decreto ministeriale, mediante il quale si provvede a definire le piattaforme logistiche territoriali e la relativa disciplina amministrativa[3]. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dei Comitati interregionali per l’intermodalità e la logistica, provvede alla ricognizione degli interporti già esistenti e delle infrastrutture intermodali, nonché all’individuazione di nuovi interporti e di nuove infrastrutture. Con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture individua i criteri per l’utilizzo delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione e all’implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali, delle piattaforme logistiche territoriali e al funzionamento dei Comitati interregionali per l’intermodalità e la logistica (articolo 2);
l’individuazione di un nuovo interporto è subordinata alla sussistenza di specifici requisiti[4]. Il progetto dell’interporto deve prevedere:
- un terminale ferroviario intermodale adeguato;
- un'area attrezzata di sosta per i veicoli industriali e un’area per i servizi a persone e a veicoli industriali;
- aree diverse destinate alle funzioni di trasporto intermodale, di logistica e di approvvigionamento;
- un servizio doganale e un centro direzionale;
- sistemi di sicurezza e interconnessioni con piattaforme infotelematiche.
Gli interporti già operativi e quelli in corso di realizzazione devono garantire il rispetto dei predetti requisiti entro il quinto anno successivo a quello della data di entrata in vigore del provvedimento. La progettazione, la realizzazione e la gestione di un interporto devono rispondere a criteri di unitarietà tra le diverse funzioni previste e prevedere adeguati e certificati sistemi di sicurezza e di controllo nonché di risparmio energetico (articolo 3);
con apposito regolamento ministeriale sono definiti la composizione, l’organizzazione e la disciplina amministrativa e contabile del Comitato interregionale per l’intermodalità e la logistica. Ferme restando le competenze delle autorità portuali, il Comitato svolge compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento per lo sviluppo della piattaforma logistica territoriale[5], nonché di promozione delle aree interessate e di valutazione di proposte e progetti locali per accedere a finanziamenti e programmi. Il presidente di una delle regioni nel cui territorio ricade la piattaforma logistica, o un suo delegato, presiede il Comitato. L’onere derivante dal funzionamento del Comitato è posto a carico dei soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi operanti nell’ambito della piattaforma logistica territoriale, nel limite del 3 per cento delle risorse assegnate con le modalità di cui al successivo articolo 4-bis (articolo 3-bis);
la gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi rientrante tra le attività aventi natura commerciale. I gestori agiscono in regime di diritto privato[6]. L’utilizzo di risorse pubbliche è in ogni caso disciplinato dalle norme sulla contabilità di Stato e dal codice dei contratti pubblici (articolo 4);
entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Comitati interregionali, individua i progetti relativi alla realizzazione e implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali. Il Governo, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, provvede ad inserire i progetti nel Documento di economia e finanza, ai fini della definizione dei relativi finanziamenti nella legge di stabilità annuale. Con successivo decreto sono definite le modalità di impiego dei suddetti finanziamenti. In sede di prima applicazione, al fine di agevolare la realizzazione delle opere ricadenti all’interno delle piattaforme logistiche territoriali, nonché il funzionamento dei Comitati interregionali, sono utilizzate le risorse previste dalla legge 240/1990[[7]] (articolo 4-bis).
Si ricorda che l’allegato I alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2011 espone una ricognizione della legislazione in materia di interporti[8].
In particolare l’allegato ricorda che, ai sensi dell’articolo 6 della legge 240/1990, i soggetti gestori di infrastrutture interportuali sono stati autorizzati a contrarre mutui per un investimento complessivo pari ad euro 361.519.829,36 e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può concedere contributi per la durata di 15 anni, commisurati alla spesa per gli investimenti[9], per limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato, con la seguente modulazione: 5 miliardi di lire per il 1989, 25 miliardi di lire per il 1990, 10 miliardi di lire per il 1991, 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
L’art. 9 della legge 454/1997 ha successivamente autorizzato un contributo quindicennale di lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1997, al fine di consentire il completamento delle procedure per l’ammissione ai contributi di cui all’art. 6 della legge 240/1990.
Per la realizzazione degli interporti, di cui alla legge 240/1990, l’art. 9, comma 4, della legge 413/1998 ha poi previsto un limite di impegno quindicennale pari a euro 11.258.760,40 annui a decorrere dal 1999, da corrispondere con i criteri, le modalità e le procedure di cui alle leggi 240/1990 e 204/1995. La legge 413/98, all’articolo 9, comma 3, ha inoltre autorizzato un ulteriore contributo quindicennale pari a euro 10.329.137,98 all’anno a decorrere dal 2000, per la realizzazione degli interventi previsti dall’art. 9, comma 2 della legge 454/1997, già richiamata.
Per quanto riguarda lo stato di attuazione, l’allegato I precisa che i fondi ancora disponibili di cui alla legge 240/1990 ammontano ad euro 11.587.604, per la cui fruizione tuttavia sono state attivate le procedure per la destinazione agli interporti precedentemente definiti di secondo livello;
con apposito decreto del Ministro dell'ambiente sono disciplinate le modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose, al fine di favorire la diversione modale e la sicurezza dei trasporti nell’ambito delle piattaforme logistiche territoriali (articolo 5);
con decreto ministeriale sono stabiliti i parametri urbanistico-edilizi in merito alle caratteristiche delle strutture. Per gli interporti facenti parte della piattaforma logistica territoriale, al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti (articolo 6).
Al riguardo si rileva preliminarmente che, in base al testo in esame, i progetti di realizzazione degli interporti dovranno essere finanziati, a regime, mediante la definizione delle necessarie risorse nel DEF e nella legge di stabilità annuale, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. La proposta di legge definisce quindi una normativa quadro per la realizzazione dei predetti interventi, la cui quantificazione e copertura finanziaria vengono rinviate alla legge di stabilità. Sul punto si rinvia a quanto di seguito osservato nella parte relativa ai profili di copertura finanziaria.
Ciò premesso, si osserva che il testo introduce una nuova disciplina della materia prevedendo, fra l’altro, che gli interporti (sia quelli nuovi sia quelli già esistenti[10]) siano dotati di specifici requisiti[11], quali appositi collegamenti stradali e ferroviari, aree di servizio attrezzate, centri direzionali, interconnessioni. Poiché tali requisiti richiedono anche la realizzazione di interventi di urbanizzazione, al fine di escludere effetti onerosi non previsti, le relative spese (nonché le eventuali spese connesse all’individuazione di nuove aree[12]) dovrebbero essere imputate esclusivamente ai soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi in esame. Sul punto andrebbe pertanto acquisito un chiarimento.
Per quanto riguarda la fase di prima applicazione della nuova disciplina, il testo prevede che per l’avvio dei progetti (realizzazione delle opere ricadenti nelle piattaforme logistiche territoriali e funzionamento dei Comitati interregionali) siano utilizzati i finanziamenti previsti dalla legge 240/1990. In proposito si osserva che andrebbero acquisiti elementi volti a verificare l’effettiva sussistenza delle necessarie risorse per le finalità indicate dal testo, a valere finanziamenti residui relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 240/1990. Ciò al fine di escludere che risulti pregiudicata la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse. Si osserva in proposito che, in base a quanto riportato nell’allegato I alla Nota di aggiornamento del DEF 2011, le somme ancora teoricamente disponibili sembrerebbero già prenotate per altre finalità.
Come in precedenza segnalato, l’allegato precisa che i fondi ancora disponibili di cui alla legge 240/1990 ammontano ad euro 11.587.604; afferma inoltre che in relazione a tali risorse sono state attivate le procedure per la destinazione agli interporti precedentemente definiti di secondo livello.
Anche in caso di disponibilità delle somme in questione, occorrerebbe verificare la coerenza fra tali risorse e le nuove utilizzazioni previste dal testo: da una parte, quindi, l’entità e la proiezione temporale dei finanziamenti previsti a legislazione vigente, dall’altra l’impegno finanziario richiesto per gli interventi in esame. Tali elementi appaiono necessari al fine di evitare la realizzazione di interventi di carattere parziale, che determinino l’esigenza di successivi rifinanziamenti, con conseguente irrigidimento della spesa riferita agli esercizi futuri.
L’allegato alla Nota di aggiornamento reca una illustrazione dello stato di utilizzo - al 31 dicembre 2010 - delle risorse stanziate per gli interventi previsti dalla legge 240/1990, come rifinanziata dalle leggi 454/1997 e 413/1998, riportando gli stanziamenti previsti sino al 2013 e allocati nel capitolo 7770 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Tali stanziamenti, nel bilancio 2011, ammontano a circa 25 milioni di euro per l’anno in corso e a circa 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
Quanto alla norma in base alla quale gli interporti già esistenti dovrebbero garantire il rispetto dei requisiti introdotti dal testo in esame, andrebbero forniti dati ed elementi volti a quantificare gli eventuali investimenti aggiuntivi necessari a soddisfare tali requisiti.
Ciò anche in ragione del fatto che diversi soggetti pubblici detengono partecipazioni nelle società di gestione degli interporti o in società da essi controllate. Pertanto l’incremento delle spese relative a investimenti aggiuntivi potrebbe comportare maggiori esborsi o minori dividendi a carico dei suddetti soggetti pubblici.
Con riferimento ai Comitati interregionali per l’intermodalità e la logistica, sembra potersi desumere dal testo[13] che le risorse di cui alla legge 240/1990 e gli altri contributi pubblici siano utilizzabili anche per la copertura degli oneri derivanti dall’istituzione e dal funzionamento di tali organismi[14]. Al riguardo, premesso che anche per il funzionamento a regime dei Comitati andrebbe chiarita l’effettiva disponibilità delle necessarie risorse, si osserva che i relativi oneri di funzionamento non vengono quantificati. Inoltre, considerata la configurazione degli organismi ai sensi dell’articolo 1 e dell’articolo 3-bis[15], si osserva che le predette spese di funzionamento potrebbero avere carattere permanente, mentre i finanziamenti di cui alla legge 240/1990 non presentano tale requisito. Infine si rileva che la previsione del testo sembra consentire un utilizzo di risorse di conto capitale (per esempio gli stanziamenti di cui alla legge 240/1990) per sostenere spese di parte corrente, con una conseguente dequalificazione della spesa.
Riguardo alle funzioni e ai compiti, eventualmente ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, assegnati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (inclusi quelli affidati alla Consulta generale per l'autotrasporto nella sua composizione integrata), andrebbe acquisita conferma circa l’effettiva sostenibilità di tali adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Copertura oneri del Comitato interregionale per l’intermodalità e la logistica
La norma prevede che l’onere derivante dal funzionamento del Comitato interregionale per l’intermodalità e la logistica sia a carico dei soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi operanti nell’ambito della piattaforma logistica territoriale, nel limite del 3 per cento delle risorse ad essi assegnate con le modalità di cui all’articolo 4-bis del provvedimento, ossia con la determinazione delle stesse ad opera della legge di stabilità annuale.
Al riguardo, rinviando alle successive osservazioni formulate con riferimento alla modalità di finanziamento di cui all’articolo 4-bis, si osserva che, in assenza di quantificazione nella norma in esame degli oneri derivanti dal funzionamento del suddetto Comitato e in mancanza di un’indicazione nel predetto articolo 4-bis dell’entità dei finanziamenti da inserire nella legge di stabilità annuale, il riferimento alla percentuale del 3 per cento di queste ultime risorse - quale limite per la copertura dei citati oneri di funzionamento – non appare tale da garantire l’effettiva copertura dei medesimi oneri.
Su tale aspetto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.
La norma, alcomma 2, dispone che il Governo, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, provveda ad inserire i progetti relativi alla realizzazione e implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali, di cui al comma 1 del presente articolo 4-bis, nel Documento di economia e finanza di cui all’articolo 7, comma 2, lett. a), della legge n. 196 del 2009, ai fini della definizione dei relativi finanziamenti nella legge di stabilità annuale di cui all’articolo 11 della legge n. 196 del 2009. Con successivo decreto del Ministro dell’infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di impiego dei suddetti finanziamenti.
Ilcomma 3, dispone che in sede di prima applicazione del presente provvedimento, al fine di agevolare la realizzazione delle opere ricadenti all’interno delle piattaforme logistiche territoriali, nonché il funzionamento dei Comitati interregionali per l’intermodalità e la logistica, sono utilizzate, con modalità di cui all’articolo 2, comma 7, del presente provvedimento, le risorse previste dalla legge n. 240 del 1990 e successive modificazioni.
L’articolo 6 della legge n. 240 del 1990, recante “Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell’intermodalità”, aveva originariamente autorizzato limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato, per un importo pari a 5 miliardi di lire per il 1989, a 25 miliardi di lire per il 1990, a 10 miliardi di lire per il 1991 e a 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Successivamente, l’articolo 9 della legge n. 454 del 1997 ha autorizzato un contributo quindicennale di lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1997, mentre l’articolo 9, commi 3 e 4, della legge n. 413 del 1998 ha previsto ulteriori contributi quindicennali di 20 miliardi di lire annui a decorrere dal 2000 e di 21,8 miliardi di lire annui a decorrere dal 1999.
Al riguardo, con riferimento al comma 2, si osserva che il rinvio alla legge di stabilità annuale per provvedere al finanziamento dei progetti di cui al comma 1 del presente articolo non costituisce propriamente una copertura finanziaria, in quanto la disposizione si limita a rimettere ad un futuro provvedimento legislativo l’individuazione delle risorse da destinare alle finalità di cui al presente provvedimento. La norma in esame non reca, inoltre, una quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, affidando l’individuazione dei progetti al Documento di economia e finanza, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Nel rilevare che tale procedimento, pur presentando talune analogie con quello previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per il finanziamento delle grandi opere infrastrutturali, non trova riscontro nella legislazione vigente, si osserva che per il finanziamento di spese a carattere pluriennale in conto capitale, il cui ammontare è determinato annualmente dalla legge di stabilità, le leggi prevedono, di norma, un finanziamento per la prima fase di applicazione, rinviando, per gli stanziamenti degli anni successivi, alla legge di stabilità.
In merito alla possibilità di utilizzare, in sede di prima applicazione del presente provvedimento, le risorse di cui alla legge n. 240 del 1990 e i successivi rifinanziamenti - come previsto dal comma 3 -, si ribadisce quanto già osservato nella parte del presente Dossier dedicata ai profili di quantificazione (necessità di verificare l’effettiva sussistenza delle risorse nella loro entità e nel loro allineamento temporale rispetto alle nuove esigenze; assenza di preesistenti programmi di intervento che possano risultare pregiudicati dalle nuove utilizzazioni). Si segnala pertanto l’opportunità di disporre di un quadro aggiornato delle risorse in esame e della loro proiezione pluriennale.
[1] Proposte di legge Velo e altri A.C. 3681; Nastri A.C. 4296.
V. Commissione Trasporti - sedute del: 20 luglio 2011, 6 ottobre 2011, 11 ottobre 2011.
[2] Di cui al D. Lgs. 284/2005. La Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica ha sede presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, e opera alle dirette dipendenze del Ministro, in posizione di autonomia contabile e finanziaria. La Consulta svolge attività propositiva, di studio, di monitoraggio e di consulenza delle autorità politiche per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di governo nel settore dell'autotrasporto e della logistica, anche in materia di controlli tecnici ed amministrativi.
[3] Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
[4] Assenza sul territorio interessato di vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici; collegamenti stradali e ferroviari diretti con le grandi arterie nazionali e con almeno un porto o un aeroporto; coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto.
[5] L’articolo 1 del testo così definisce la “piattaforma logistica territoriale”: il compendio delle infrastrutture e dei servizi, presenti su un territorio interregionale, destinato a svolgere funzioni connettive di valore strategico per l'intero territorio nazionale.
[6] Anche se il loro statuto non prevede il fine di lucro.
[7] Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità.
[8] L’allegato reca le relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali.
[9] L’allegato ricorda che successivamente la legge 204/1995 ha introdotto una serie di modifiche ed integrazioni alla suddetta legge (eliminazione della distinzione degli interporti tra primo e secondo livello, previsione del cofinanziamento di soggetti pubblici e/o privati alla realizzazione delle infrastrutture in argomento, sottoposizione a V.I.A. della proposta progettuale, abolizione dell’istituto della concessione per gli interporti destinatari delle provvidenze di cui alla legge 240/90).
[10] Questi ultimi entro il termine di cinque anni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame.
[11] V. articolo 3, commi 1 e 2.
[12] Per esempio gli indennizzi per le espropriazioni.
[13] Articoli 3-bis e 4-bis.
[14] Infatti l’articolo 3-bis, comma 4, dispone che “l’onere derivante dal funzionamento del Comitato interregionale (…) è a carico dei soggetti gestori (…), nel limite del 3 per cento delle risorse ad essi assegnate con le modalità di cui all’articolo 4-bis”. Quest’ultimo articolo introduce il meccanismo di finanziamento delle opere sia a regime (DEF e legge di stabilità annuale) sia in fase di prima applicazione (utilizzazione delle risorse previste dalla legge 240/1990).
[15] Ai sensi dell’articolo 1, il Comitato interregionale per l’intermodalità e la logistica viene istituito presso il Ministero delle infrastrutture e svolge su ciascuna piattaforma logistica territoriale le funzioni di cui all’articolo 3-bis. Quest’ultima norma assegna al Comitato una serie di compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento di tutte le iniziative inerenti lo sviluppo della piattaforma logistica territoriale.