Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: AC3403 - Disposizioni in favore delle vittime del disastro feroviario della Val Venosta/Vinschgau
Riferimenti:
AC N. 3403/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 131
Data: 16/09/2010
Descrittori:
INCIDENTI FERROVIARI   VAL VENOSTA
VITTIME DI CALAMITA' E DISASTRI     
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 3403

 

Disposizioni in favore delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau

 

(Nuovo testo)

 

 

 

 

 

 

 

N. 131 – 16 settembre 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

3403

Titolo breve:

 

Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

 

Zeller

 

Gruppo:

 

 

                      

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

 

 

ARTICOLI 1-4. 3

Interventi in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti3


 


PREMESSA

 

La proposta di legge in esame - come modificata dalla Commissione di merito[1] - reca disposizioni in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau[2].

Il testo non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1-4

Interventi in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti

La norma prevede che:

·        al Presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau sia assegnata per il 2010 la somma di 3 milioni di euro, da destinare a speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau e di coloro che hanno riportato lesioni gravi o gravissime (articolo 1);

·        i beneficiari delle elargizioni e le somme ad essi spettantisiano stabiliti dal Presidente della suddetta comunità comprensoriale[3] secondo i criteri individuati dal testo (articolo 2);

·        le elargizioni siano assegnate - nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 - esenti da ogni imposta e tassa, in aggiunta a ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto, a qualsiasi titolo, in virtù della normativa vigente (articolo 3);

·        l’onere derivante dal provvedimento sia pari a 3 milioni di euro per il 2010 (articolo 4).

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento.

Quanto all’esenzione fiscale di cui all’articolo 3, si rileva che la stessa non appare suscettibile di incidere rispetto alle previsioni di gettito scontate a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, l’articolo 4 dispone che all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2010, si provveda mediante corrispondente utilizzo del fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se il fondo del quale è previsto l’utilizzo rechi le necessarie disponibilità.



[1] Cfr. Resoconto della IXª Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) del 30 giugno 2010.

[2] Disastro avvenuto il 12 aprile 2010 sulla linea ferroviaria Merano-Malles.

[3] D’intesa con il Presidente della provincia autonoma di Bolzano.