| Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
| Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
| Titolo: | C. 2552: Ratifica tra Italia e Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti | ||||
| Riferimenti: |
| ||||
| Serie: | Scheda di analisi Numero: 123 | ||||
| Data: | 01/07/2010 | ||||
| Descrittori: |
| ||||
| Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari | ||||
|
|
Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Analisi degli effetti finanziari |
|
|
|
|
A.C. 2252
|
|
Ratifica tra Italia e Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti
|
|
|
N. 123 – 1° luglio 2010 |
|
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
|
Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
|
A.C.
|
2252 |
|
Titolo breve:
|
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005
|
|
Iniziativa:
|
|
|
|
|
|
Commissione di merito:
|
|
|
Relatore per la Commissione di merito:
|
Renato Farina |
|
Gruppo: |
|
|
Relazione tecnica: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Destinatario:
|
||
|
Oggetto:
|
|
INDICE
ARTICOLI 1-15 dell’Accordo e 1- 5 del Protocollo
Promozione e protezione degli investimenti
PREMESSA
Il disegno di legge reca la ratifica e l’esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sudan relativo alla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005.
Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.
La relazione illustrativa precisa che dall’attuazione dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Si esaminano di seguito le disposizioni dell’Accordo e del Protocollo che presentano profili di carattere finanziario.
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI
ARTICOLI 1-15 dell’Accordo e 1- 5 del Protocollo
Promozione e protezione degli investimenti
Le norme dell’Accordo e del Protocollo prevedono, tra l’altro:
· la definizione dell’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, con particolare riferimento agli investimenti e attività connesse in beni mobili e immobili, azioni, obbligazioni, titoli di stato, crediti, diritti di proprietà intellettuale e industriale, licenze e franchisig infine diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali, effettuati da persone fisiche o giuridiche (articolo 1 dell’Accordo e articolo 1 del Protocollo);
· l’applicazione di un trattamento giusto ed equo delle attività di investimento nel territorio dell’altra Parte, il mantenimento di un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico, nonché un trattamento non meno favorevole di quello riservato ad investitori di Paese Terzi. Fanno eccezione i vantaggi e i privilegi che una Parte può concedere a Stati terzi che appartengono a unioni doganali o economiche, accordi regionali, o ad accordi per evitare la doppia imposizione o per la promozione del commercio transfrontaliero (articoli 2 e 3 dell’Accordo);
· il riconoscimento agli investitori di un indennizzo, non meno favorevole di quello riservato agli investitori di Paesi terzi, nei casi di perdite e danni negli investimenti subiti a causa di guerre, stati di emergenza nazionale o simili (articolo 4 dell’Accordo);
· le condizioni in base alle quali sono ammissibili (per finalità pubbliche o per interesse nazionale) la nazionalizzazione e l’esproprio degli investimenti effettuati dagli investitori di una delle parti nel territorio dell’altra, nonché le regole per determinare un indennizzo immediato, pieno ed effettivo. Il livello dell’indennizzo sarà stabilito in base all’effettivo valore di mercato dell’investimento immediatamente prima del momento della decisione della nazionalizzazione o espropriazione.
In assenza di accordo tra
· la garanzia per gli investitori di poter trasferire all’estero – senza indebito ritardo, dopo aver assolto gli obblighi fiscali - i capitali e i redditi relativi agli investimenti in valuta convertibile (articoli 6 e 8 dell’Accordo);
· il riconoscimento alla Parte contraente, che abbia effettuato pagamenti all’investitore in virtù di una garanzia assicurativa concessa contro rischi non commerciali, della surroga nei diritti dell’investitore ( articolo 7 dell’Accordo);
· le procedure per la composizione delle controversie sugli investimenti fra investitori e Parti Contraenti. Qualora tali controversie non siano risolvibili per via amichevole, l’investitore potrà fare ricorso al tribunale competente per territorio, al tribunale arbitrale ad hoc istituito ai sensi del Regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale o, ancora, al Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (articolo 9 dell’Accordo);
· l’utilizzo di un tribunale arbitrale ad hoc per la soluzione delle controversie tra le Parti, in relazione a questioni di interpretazione o applicazione dell'Accordo, qualora non risolvibili in forma amichevole. Si precisa in proposito che le Parti sosterranno ciascuna le spese relative al proprio arbitro e quelle del proprio rappresentante per le udienze, mente i costi relativi al Presidente e tutti gli altri costi saranno equamente divisi tra le Parti contraenti (articolo 10 dell’Accordo);
· una clausola generale per l’applicazione di un trattamento più favorevole ogniqualvolta una questione disciplinata dall’Accordo sia trattata anche da altre disposizioni contenute in contratti, accordi o autorizzazioni riferiti all’investimento (articolo 12 dell’Accordo);
· clausole di rito per l’entrata in vigore e la durata dell’Accordo (articolo 14 e 15 dell’Accordo).
In ordine alla validità dell’Accordo, è previsto che esso operi per un periodo iniziale di dieci anni e successivamente resti in vigore per un periodo di altri cinque anni, salvo che una delle Parti contraenti lo denunci per iscritto entro un anno dalla scadenza. In ogni caso, l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della data di denuncia;
· la possibilità di assumere personale dirigenziale da parte delle persone giuridiche che sono di proprietà o controllate da investitori dell’altra Parte contraente indipendentemente dalla loro nazionalità [articolo 2, lettera f) del Protocollo];
· il riconoscimento per ciascuna Parte contraente della possibilità di regolamentare nel modo più favorevole le problematiche inerenti al soggiorno e movimenti all’interno del proprio territorio dei cittadini dell’altra Parte che svolgono attività connesse con gli investimenti previsti dall’Accordo [articolo 2, lettera e) del Protocollo].
La relazione illustrativa afferma che alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare da danni subiti in Italia da investitori del Sudan in conseguenza di eventi eccezionali (articolo 4), o in conseguenza di nazionalizzazione o esproprio (articolo 5), non preventivamente quantificabili, si provvederà con legge speciale emanata in occasione di ogni singolo evento.
L’analisi dell’impatto della regolamentazione, che accompagna il disegno di legge di ratifica, afferma che l’Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o di privati.
Al riguardo si rileva che, a differenza di quanto riscontrato in altri disegni di legge di ratifica di analogo oggetto, la relazione illustrativa non contiene precisazioni in merito ad eventuali futuri oneri per lo Stato italiano, derivanti dalla risoluzione di controversie tra le Parti, con particolare riferimento al ricorso al Tribunale ad hoc (articolo 10)[1]. Andrebbero quindi acquisiti chiarimenti in proposito volti ad escludere effetti negativi per la finanza pubblica.
Nulla da osservare riguardo alle spese per indennizzi derivanti da eventi eccezionali, nazionalizzazioni ed espropri che - secondo quanto riferito dalla relazione illustrativa e quanto indicato per analoghi Accordi - potranno essere coperte con specifici provvedimenti, considerato che si tratta di oneri di carattere eventuale e di ammontare non predeterminato.
[1] Si ricorda che per la Ratifica dell’Accordo tra l’Italia e la Repubblica dominicana (A.C. 1626) la relazione illustrativa aveva specificato che alle spese eventuali di istituzione del Tribunale ad hoc si sarebbe fatto fronte con gli ordinari stanziamenti. iscritti, per le medesime finalità, nello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, senza quindi nuovi oneri per la finanza pubblica.