Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: AC1762: DL 155/2008 - Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito - nuovo testo
Riferimenti:
AC N. 1762-NUOVO TESTO/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 9
Data: 13/11/2008
Descrittori:
CREDITO   CRISI ECONOMICA
ECONOMIA NAZIONALE     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 1762

 

Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema

creditizio e la continuità nell’erogazione del credito

 

(Conversione in legge del D.L. 155/2008)

 

(Nuovo testo)

 

 

 

N. 9 – 13 novembre 2008

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

1762

Titolo breve:

 

Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali.

 

Iniziativa:

 

governativa

 

in prima lettura alla Camera

 

 

Commissione di merito:

 

VI Commissione

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Gruppo:                                     

 

Relazione tecnica:

assente

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

alla VI Commissione

in sede referente

Oggetto:

 

nuovo testo

 

Scheda di analisi n. 9


 

INDICE

ARTICOLO 1. 4

Operazioni di ricapitalizzazione delle banche. 4

ARTICOLO 1, comma 7. 7

Copertura finanziaria.. 7

ARTICOLO  1-bis  e ARTICOLO 5, comma 1, 2 e 2-bis. 9

Misure intese a facilitare le operazioni di rifinanziamento delle banche italiane presso l’Eurosistema   9

ARTICOLO 2. 12

Amministrazione straordinaria.. 12

ARTICOLO 3, comma 2, ARTICOLI 4 e 5, commi 1 e 2. 12

Garanzia statale. 12

ARTICOLO 4, comma 1. 14

Garanzia statale a favore dei depositanti14

ARTICOLO 4, comma 1-bis. 14

Modalità di riparto e di accesso al Fondo alimentato dai depositi “dormienti”. 14

ARTICOLO 4, comma 1-bis, lettera e) capoverso 345-undecies.. 16

Versamento al Fondo per i cittadini meno abbienti delle somme derivanti dal recupero di aiuti di Stato   16

ARTICOLO 5, commi 1 e 2. 17

Copertura finanziaria.. 17

 



 

PREMESSA

 

Il disegno di legge, non corredato di relazione tecnica, dispone la conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 2008 n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell’erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell’attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali.

La relazione illustrativa al disegno di legge di conversione in esame afferma che il decreto legge è finalizzato a fornire il quadro normativo necessario al Ministero dell’economia e delle finanze per l’adozione delle misure di carattere straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare le conseguenze dell’attuale crisi finanziaria, garantendo la stabilità del sistema bancario e la tutela dei risparmiatori. Il provvedimento, inoltre, richiama in premessa le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio Ecofin del 7 ottobre 2008, favorevoli all’adozione da parte degli Stati membri di ogni misura necessaria a rafforzare il sistema bancario ed a proteggere il risparmio. 

La Commissione europea, con un proprio comunicato, ha quindi delineato le linee guida applicative cui debbono conformarsi le misure adottate dai singoli Stati nel rispetto delle regole in materia di aiuti di Stato e del principio di non discriminazione.

A conclusione del vertice di Parigi del 12 ottobre 2008, i Capi di Stato e di Governo dei Paesi aderenti all’euro hanno adottato una dichiarazione riguardante un piano di azione concertato dei Paesi della zona euro che impegni i Governi, le Banche centrali e le autorità di supervisione ad accordarsi su un approccio coordinato mirante a:

·          garantire sufficiente liquidità alle istituzioni finanziarie;

·          facilitare il finanziamento delle banche attualmente bloccato;

·          apportare alle istituzioni finanziarie le risorse in capitale affinché continuino a finanziare correttamente l’economia;

·          apportare una capitalizzazione sufficiente alle banche in difficoltà;

·          garantire sufficiente flessibilità nell’applicazione delle regole contabili, considerata l’eccezionalità dell’attuale situazione;

·          rafforzare le procedure di cooperazione tra i paesi europei.

 

Successivamente alla riunione del’Eurogruppo del 12 ottobre 2008 il Governo ha emanato un nuovo provvedimento d’urgenza, il decreto-legge n. 157 del 13 ottobre 2008 (A.C. 1774) – anch’esso non corredato di relazione tecnica - recante ulteriori misure urgenti, attivabili fino al 31 dicembre 2009, finalizzate a sostenere il funzionamento del mercato dei prestiti interbancari. 

Si segnala che il 13 ottobre anche la Banca d’Italia, nell’ambito delle competenze riguardanti il contributo all’esecuzione delle operazioni di credito dell’Eurosistema, ha annunciato l’adozione di misure volte a potenziare l’effettivo ricorso delle banche operanti in Italia al rifinanziamento da parte della BCE e ad accrescere la liquidità dei loro portafogli titoli. Tali interventi, che fanno seguito alla decisione della BCE dell’8 ottobre scorso di soddisfare la domanda di liquidità al tasso fisso del 3,75 per cento senza limitazioni di quantità, consistono nella riduzione della soglia minima dei prestiti stanziabili per operazioni di rifinanziamento e nell’attivazione di operazioni di scambio temporaneo di titoli di Stato, detenuti dalla Banca d’Italia, con attività detenute dalle banche italiane. L’importo complessivo di tali operazioni, di durata non superiore ad un mese e remunerate da una commissione dell’1 per cento annuo, potrà raggiungere l’ammontare di 40 miliardi di euro.

 

Nel corso dell’esame, in sede referente, presso la VI Commissione Finanze del D.L. 155/2008 (C. 1762), è stato approvato un emendamento che inserisce nel medesimo provvedimento (all’ art. 1-bis e al comma 2-bis dell’art. 5) il testo integrale del decreto-legge n. 157/2008, introducendo inoltre le necessarie modifiche di coordinamento normativo nonché la norma abrogativa del medesimo D.L. n. 157 (art. 1-bis del disegno di legge di conversione).

E’ stato inoltre introdotta una disciplina relativa alle modalità di riparto e di accesso alle risorse del Fondo alimentato dai depositi e dai rapporti bancari definiti come dormienti.

Di seguito si esaminano le misure contenute nel testo del decreto n. 155 – come modificato ed integrato dalla Commissione di merito - che presentano profili di interesse finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 1

Operazioni di ricapitalizzazione delle banche

Le norme autorizzano il MEF, anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato, a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentino una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d’Italia.

La sottoscrizione può essere effettuata a condizione che l’aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato alla data di entrata in vigore del decreto in esame e che vi sia un piano di stabilizzazione e rafforzamento della banca della durata minima di trentasei mesi. La sottoscrizione è realizzata previa valutazione della Banca d’Italia volta a verificare l’adeguatezza del piano di stabilizzazione e rafforzamento della banca e la coerenza della politica dei dividendi, approvata dalla banca richiedente, con il programma stesso.

Le azioni detenute dal MEF, dalla data di sottoscrizione fino a quella di eventuale cessione, godono di un regime privilegiato nella distribuzione di dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni. Una volta cedute, le azioni rientrano nell’ambito del regime ordinario.

Fino alla data di cessione delle azioni detenute dal MEF, sostanziali modifiche al piano di stabilizzazione e rafforzamento sono sottoposte alla preventiva approvazione del MEF e della Banca d’Italia.

Alle partecipazioni sottoscritte dal MEF non si applicano le norme in materia di limiti alla partecipazione al capitale sociale previsti per le banche popolari e cooperative dal capo V, titolo II, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia[1]. Fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte dal MEF, non si applicano le disposizioni speciali in materia di esercizio del diritto di voto previste per le società cooperative, che assegnano in particolare un voto ad ogni socio indipendentemente dal numero di azioni possedute.

E’ inoltre escluso per il MEF relativamente alle partecipazioni acquisite l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto, nel caso in cui la partecipazione superi la soglia del 30 per cento (articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria[2]).

 

Le risorse necessarie per far fronte a ciascuna delle operazioni autorizzate dalle norme in esame sono individuate con DPCM, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. Tali risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del MEF, sono individuate per ciascuna operazione mediante:

·        riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, previste a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, spese per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, trasferimenti agli enti territoriali aventi natura obbligatoria, fondo ordinario delle università, risorse destinate alla ricerca, risorse destinate al finanziamento del 5 per mille dell’IRPEF, nonché con esclusione delle dotazioni dipendenti da parametri stabiliti con legge o derivanti da accordi internazionali;

·        riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

·        utilizzo, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, delle disponibilità giacenti sui conti di tesoreria, intestati ad amministrazioni ed enti pubblici nazionali, con esclusione di quelli di pertinenza di amministrazioni territoriali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e successiva riassegnazione al capitolo dello stato di previsione del MEF;

·        emissione di titoli del debito pubblico.

Le norme prevedono, infine, che i DPCM con cui sono individuate le risorse necessarie per ciascuna operazione ed i decreti di variazione di bilancio siano trasmessi con immediatezza al Parlamento ed alla Corte dei conti.   

 

Al riguardo si rileva che l’articolo in esame configura una procedura nell’ambito della quale le norme del decreto legge delineano lo schema autorizzatorio delle operazioni di ricapitalizzazione ed individuano le possibili fonti di finanziamento delle operazioni stesse, mentre i singoli decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ove si determinino le necessarie condizioni, definiscono l’ammontare delle risorse necessarie per il finanziamento delle operazioni e ne individuano la copertura.

Tale schema operativo appare funzionale alle esigenze di immediatezza ed efficacia dell’intervento in quanto, da un lato, evita di immobilizzare risorse predeterminate, che potrebbero rimanere in tutto o in parte inutilizzate, dall’altro garantisce, in caso di necessità, la tempestività dell’intervento.

La scelta di tale schema implica, tuttavia, che non sia possibile al momento una quantificazione ex ante delle risorse finanziarie interessate alle operazioni in esame, essendo rinviata la definizione delle stesse al momento in cui si renderà eventualmente necessaria l’assunzione dell’effettivo impegno.  

Le norme, inoltre, prevedono, tra le risorse finanziarie attivabili per far fronte alle eventuali operazioni di ricapitalizzazione bancaria, anche l’emissione di titoli di Stato.

Si rileva in proposito che l’emissione di titoli di Stato a fronte della sottoscrizione di azioni è suscettibile di determinare effetti, sia pure presumibilmente di carattere temporaneo, di incremento dello stock di debito pubblico lordo, il cui ammontare al 31 dicembre di ogni anno concorre alla determinazione del parametro debito-Pil, rilevante ai fini del patto di stabilità e crescita.

In sede di adozione dei singoli DPCM dovrà, pertanto, provvedersi alla valutazione ed alla copertura dei maggiori oneri eventualmente derivanti per l’erario da un incremento della spesa per interessi passivi, ritenuto imputabile all’incremento dello stock di debito, tenuto conto anche delle altre condizioni che concorrono a determinare la previsione relativa all’onere per il servizio del debito.

Nell’ambito della valutazione degli eventuali interventi di ricapitalizzazione andranno poi specificatamente esaminate le singole misure disposte, anche al fine di verificare che le stesse siano classificabili come operazioni meramente finanziarie e, in quanto tali, siano configurate come irrilevanti sull’indebitamento netto.

Si segnala in proposito che, in base ai criteri di contabilità condivisi in sede europea, le operazioni di ricapitalizzazione poste in essere da amministrazioni pubbliche sono considerate, in linea di principio, di carattere meramente finanziario qualora l’amministrazione, agendo alla stregua di un investitore privato, acquisisca attività finanziarie dalle quali sia possibile attendere un futuro rendimento e purchè le operazioni stesse non presentino caratteristiche riconducibili ad interventi di aiuto o di sostegno, ad esempio a beneficio di imprese in perdita.

Con riferimento, infine, alla possibilità che il MEF intervenga a garantire aumenti di capitale deliberati dalle banche ed ai possibili riflessi sui parametri di finanza pubblica, si rinvia a quanto di seguito rilevato con riguardo alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 in materia di rilascio della garanzia statale.

 

ARTICOLO 1, comma 7

Copertura finanziaria

Al riguardo, la previsione in base alla quale l’ammontare delle risorse necessarie per il finanziamento delle operazioni di cui al comma 1 e l’individuazione della relativa copertura, nell’ambito di determinate modalità, sono disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, vale a dire con fonti di rango secondario, se da un lato garantisce la tempestività dell’intervento, giustificata dalla situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, dall’altro pone, tuttavia, il problema di assicurare il pieno rispetto del principio costituzionale che sancisce la necessità della copertura a livello legislativo delle nuove o maggiori spese.

In considerazione di tale principio, che comunque non consente di eludere il controllo parlamentare sulle disposizioni di spesa, si segnala la necessità di integrare la disposizione di cui al comma 8, che si limita a prevedere la trasmissione immediata al Parlamento e alla Corte dei conti dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, disponendo che gli stessi siano corredati di relazione tecnica e trasmessi per il parere alle competenti commissioni parlamentari per i profili finanziari[3].

L’articolata modalità di copertura prescelta è, in ogni caso, giustificabile solo in considerazione dell’eccezionalità e della straordinarietà dell’evento che il provvedimento è volto a fronteggiare, nonché dell’imprevedibilità delle conseguenze che dall’evento stesso possono derivare.

Con riferimento alle risorse del quale è previsto l’utilizzo per far fronte alle operazioni autorizzate ai sensi del comma 1, appare necessario che il Governo chiarisca se con il riferimento alle risorse dipendenti “da parametri stabiliti dalla legge”, ai fini dell’esclusione dalle riduzioni lineari di cui alla lettera a),  si intendano le spese iscritte in bilancio quali “oneri inderogabili” o anche quelle definite quali spese da “fattore legislativo”. In ogni caso, si rileva che la disposizione in esame riproduce il disposto dell’articolo 60, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Con riferimento alle riduzioni previste dalla lettera a), si osserva che, in considerazione dei numerosi tagli lineari che si sono succeduti negli ultimi anni e da ultimo con il decreto legge n. 112 del 2008, occorrerà ricorrere con moderazione a tale modalità di copertura anche alla luce dell’analoga ulteriore riduzione prevista dal decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.

Con riferimento alle lettere b) e c) che prevedono l’utilizzo degli stanziamenti iscritti in bilancio o in contabilità speciali sulla base di autorizzazioni legislative di spesa, si segnala che tali risorse sono iscritte in bilancio in forza di decisioni assunte dal Parlamento con atti legislativi.

Riguardo al complesso delle modalità di copertura sino a qui esaminate, si ricorda che sulla base del principio di flessibilità di bilancio introdotto dall’articolo 60, del decreto-legge n. 112 del 2008, la legislazione vigente prevede, limitatamente all’anno 2009, rimodulazioni con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro competente. Tali rimodulazioni sono, però, consentite esclusivamente in via provvisoria e solo se già previste nel disegno di legge di assestamento e, in ogni caso, in misura tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e comunque non superiore al 10 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate dalle medesime leggi.

Con riferimento all’utilizzo con finalità di copertura dell’emissione di titoli del debito pubblico, ai sensi della lettera d) del comma 7 dell’articolo in esame, si ricorda che l’utilizzo delle suddette risorse appare suscettibile di determinare un peggioramento del ricorso al mercato, il cui livello massimo è fissato, ai sensi della vigente normativa contabile, dalla legge finanziaria. Il ricorso al mercato rappresenta, infatti, il saldo dato dalla differenza tra tutte le entrate ad esclusione di quelle relative al titolo quarto (accensione di prestiti) e tutte le spese (compreso il rimborso di prestiti). Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo, circa la possibilità di rispettare i limiti previsti in proposito dalla legge finanziaria.

Con riferimento all’emissione di titoli del debito pubblico di cui al presente articolo e al successivo articolo 1-bis, comma 2, si rileva inoltre che dalla stessa potrebbe derivare un incremento degli oneri connessi al pagamento degli interessi passivi, con effetti sull’indebitamento netto. Andrebbe chiarito in quale misura e con quale tempistica tali eventuali effetti finanziari potrebbero essere compensati dalla distribuzione dei dividendi di cui beneficerebbe in maniera privilegiata il Ministero dell’economia ai sensi dell’articolo 1, comma 3.

 

ARTICOLO  1-bis  e ARTICOLO 5, comma 1, 2 e 2-bis

Misure intese a facilitare le operazioni di rifinanziamento delle banche italiane presso l’Eurosistema

Le norme - già contenute negli articoli 1 e 2 del D.L. n. 157/2008 - sono finalizzate, sia attraverso la concessione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, sia attraverso lo scambio con titoli di Stato, a porre nelle disponibilità di tali istituti titoli accettati come garanzia nelle operazioni di rifinanziamento presso l’Eurosistema. In particolare, esse dispongono quanto segue:

·        il MEF è autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle passività delle banche italiane, con scadenza fino a cinque anni e la cui data di emissione sia successiva a quella di entrata in vigore del provvedimento in esame (art. 1-bis, comma 1);

·        il MEF, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato ad effettuare operazioni di scambio fra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane o passività delle medesime aventi scadenza fino a cinque anni e data di emissione successiva a quella di entrata in vigore del provvedimento in esame. Le emissioni di titoli di Stato relative a tali operazioni nonché le emissioni effettuate al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie a consentire le operazioni di ricapitalizzazione delle banche italiane, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 155 del 9 ottobre 2008, possono essere effettuate in deroga ai limiti all’emissione di titoli pubblici previsti dalla legislazione vigente. L’onere di tali operazioni per le banche controparti è stabilito tenendo conto delle condizioni di mercato (art. 1-bis, comma 2);

·        il MEF è autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, su operazioni effettuate da banche italiane presso operatori non bancari finalizzate ad ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili a garanzia di operazioni di rifinanziamento  presso l’Eurosistema (art. 1-bis, comma 3);

·        le operazioni del MEF autorizzate dalle norme in esame sono poste in essere sulla base di una valutazione della Banca d’Italia volta ad accertare l’adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e la sua capacità di far fronte alle obbligazioni assunte (art. 1-bis, comma 5);

·        i crediti del MEF derivanti dalle operazioni di cui ai punti precedenti sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili ed immobili, che prevale su ogni altro privilegio. Il suddetto Ministero può effettuare le operazioni sopra descritte anche nei confronti delle banche delle quali abbia sottoscritto aumenti di capitale, ai sensi dell’articolo 1 del citato decreto legge n. 155 del 2008 (art. 1-bis, commi 4 e 6);

·        le maggiori entrate derivanti dal provvedimento sono riassegnate all’apposito capitolo dello stato di previsione del MEF nel quale affluiscono, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto legge 9 ottobre 2008 n. 155, le risorse necessarie per far fronte a ciascuna delle operazioni di ricapitalizzazione autorizzate dal comma 1 dell’articolo 1 del medesimo decreto legge (art. 5, comma 2-bis). 

 Va inoltre segnalato che, ai sensi del successivo art. 5, commi 1 e 2:

- è rinviata a decreti di natura non regolamentare del MEF, sentita la Banca d’Italia, la fissazione di criteri, condizioni e modalità per l’effettuazione delle operazioni temporanee di scambio di titoli e di rilascio della garanzia dello Stato e per l’effettuazione delle operazioni di scambio tra titoli di cui all’art. 1-bis, comma 2;

- agli eventuali oneri derivanti dal rilascio delle garanzie previste dai commi 1 e 3 dell’art. 1-bis si provvede mediante prelievo delle risorse del fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, numero 2), della legge n. 468 del 1978.

 

Al riguardo, con riferimento alle operazioni di scambio di titoli di cui all’articolo 1-bis, comma 2, si rileva che le norme rinviano la fissazione delle modalità e delle condizioni di realizzazione di tali operazioni a successivi decreti. Pertanto, non essendo attualmente  note le caratteristiche e le modalità di perfezionamento di tali operazioni, non risulta possibile una valutazione circa gli eventuali effetti per la finanza pubblica derivanti da tali misure. In particolare non si conosce quale sarà l’ammontare massimo complessivo di titoli di Stato emessi per i suddetti interventi, né quali tipologie di titoli detenuti o emessi dalle banche controparti saranno accettati in cambio dei titoli di Stato, né quale commissione verrà applicata alle banche richiedenti, né quale sarà la durata massima di ciascun prestito in titoli.

Si rileva, tuttavia, che le norme prevedono, ai fini delle suddette operazioni, la possibilità di emettere titoli di Stato oltre i limiti posti a tali emissioni dalla normativa vigente. Se il Governo decidesse di utilizzare tale possibilità si potrebbe determinare un effetto, anche se temporaneo, di incremento dello stock di debito pubblico lordo, aggregato la cui consistenza, registrata a fine anno, concorre alla determinazione del parametro debito-Pil, rilevante ai fini del patto di stabilità e crescita.

Tale incremento potrebbe a sua volta produrre, a parità di altre condizioni, una crescita degli oneri imputabile alla maggiore spesa per interessi passivi, con conseguenti effetti sui saldi di bilancio e sull’indebitamento netto. Non sembra, d’altro canto, che tali effetti possano essere compensati dalle maggiori entrate derivanti per l’erario dalle operazioni in questione, tenuto conto che queste, in base all’articolo 5, comma 2-bis, sono destinate a confluire nel capitolo di spesa finalizzato a finanziare le altre misure di stabilizzazione del sistema bancario previste dal decreto legge in esame.

Con riguardo, infine, alle disposizioni che prevedono il rilascio della garanzia dello Stato e all’eventuale incidenza sui parametri di finanza pubblica, si rinvia a quanto di seguito osservato in merito alle analoghe disposizioni contenute negli artt. 3, 4 e 5.

 

ARTICOLO 2

Amministrazione straordinaria

Le norme estendono le disposizioni di cui al titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, in materia di disciplina delle crisi bancarie, anche ai casi in cui si presenti una situazione di crisi, anche di liquidità, che possa pregiudicare la stabilità del sistema finanziario.

Il MEF è autorizzato ad effettuare le operazioni di ricapitalizzazione di cui all’articolo 1, anche in favore delle banche sottoposte alle predette procedure.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 3, comma 2, ARTICOLI 4 e 5, commi 1 e 2

Garanzia statale

Le norme dispongono quanto segue:

·        il MEF può rilasciare la garanzia dello Stato su finanziamenti erogati dalla Banca d’Italia alle banche italiane ed alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (articolo 3, comma 2);

·        ad integrazione ed in aggiunta ai sistemi di garanzia dei depositanti già istituiti e riconosciuti, il MEF è autorizzato a rilasciare la garanzia statale in favore dei depositanti delle banche italiane per un periodo di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (articolo 4).

L’articolo 96 del D.Lgs. n. 385 del 1993 impone alle banche italiane di aderire ad uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia. I sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle loro finalità sono fornite dalle banche aderenti. Ai sensi del successivo articolo 96-bis sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché gli assegni circolari e gli altri titoli di credito ad essi assimilabili. Il limite massimo di rimborso per ciascun depositante non può essere inferiore a 200 milioni di lire, corrispondenti a circa 103.000 euro;

·        con decreti di natura non regolamentare del ministro dell’economia, sentita la Banca d’Italia, sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli aumenti di capitale, di concessione della garanzia statale e di attuazione del provvedimento in esame (articolo 5, comma 1);

·        agli eventuali oneri derivanti dall’escussione della suddetta garanzia dello Stato di cui ai punti precedenti, si provvede mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, numero 2), della legge n. 468 del 1978 (articolo 5, comma 2).   

 

Al riguardo si segnala che le norme autorizzano il MEF a rilasciare la garanzia dello Stato per ammontari non normativamente predeterminati e, nel caso dei finanziamenti erogati dalla Banca d’Italia, per un periodo di tempo non definito.

Tale circostanza, unitamente all’impossibilità di valutare la probabilità di rischio di attivazione della garanzia, rende difficoltosa una valutazione, anche di massima, degli eventuali oneri derivanti per l’erario nel caso si determinino le condizioni per l’escussione della garanzia medesima.

Per il profilo delle conseguenze sui saldi di finanza pubblica, si segnala che, in base ai criteri di contabilità condivisi in sede europea, la garanzia dello Stato determina effetti negativi sull’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche nel caso in cui la medesima sia effettivamente escussa.

Meno prevedibili appaiono gli eventuali effetti sullo stock di debito delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto che i criteri contabili, in genere, impongono una valutazione caso per caso delle condizioni complessive di rischio di escussione, anche in base alle circostanze che inducono a considerare certo o molto elevato il rischio per lo Stato di dover onorare la posizione debitoria oggetto di garanzia.  

 

 

 

 

ARTICOLO 4, comma 1

Garanzia statale a favore dei depositanti

Al riguardo, si rileva l’opportunità di acquisire l’avviso del Governo in ordine all’eventualità che la disposizione in esame possa determinare un aumento del limite massimo di rimborso per depositante, attualmente stabilito nella misura di 103.291,38 euro, ciò evidentemente si rifletterebbe sull’onere da sostenere in caso di attivazione della garanzia dello Stato.

 

ARTICOLO 4, comma 1-bis

Modalità di riparto e di accesso al Fondo alimentato dai depositi “dormienti”

Normativa vigente: Il Fondo, alimentato dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema bancario e del comparto assicurativo e finanziario, è stato istituito, a decorrere dal 2006, dall’articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005 per indennizzare i risparmiatori, vittime di frodi finanziarie, che abbiano subito un danno ingiusto altrimenti non risarcito e che abbiano sofferto il predetto danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina.

Il DPR n. 116 del 2007 ha provveduto a definire la nozione di conto corrente dormiente ed a determinare gli obblighi degli intermediari finanziari in ordine all’individuazione di tali rapporti bancari. Non è stato, invece, ancora emanato il regolamento attuativo recante la disciplina tecnica per la concreta attivazione del Fondo. In merito allo schema di tale regolamento, predisposto dal Tesoro, il Consiglio di Stato ha peraltro espresso recentemente (22 settembre 2008) parere negativo.

Si segnala che, ai sensi dell’articolo 61, comma 27, del decreto legge n. 112 del 2008, quota parte del Fondo è destinata anche al finanziamento della carta acquisti per i cittadini meno abbienti, di cui all’articolo 81, comma 32, del medesimo decreto. In seguito, l’articolo 3 del decreto legge n. 134 del 2008[4], ha ammesso ai benefici del Fondo i piccoli azionisti ovvero obbligazionisti di Alitalia – Linee aeree italiane S.p.a. che non abbiano esercitato eventuali diritti di opzione aventi ad oggetto la conversione dei titoli in azioni di nuove società. Il medesimo articolo 3 del decreto legge n. 134 ha introdotto, inoltre, norme volte ad ampliare l’ambito degli strumenti finanziari i cui importi sono versati al Fondo ove non reclamati dai beneficiari nel termine di prescrizione del relativo diritto, nonché ad accelerare le modalità di versamento al Fondo dei suddetti importi. In particolare sono versati al Fondo gli importi degli assegni circolari non riscossi, gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione di cui all’articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private (ramo vita e investimenti in fondi collettivi), gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni postali fruttiferi. 

 

Le norme in esame, in particolare, prevedono quanto segue:

·        i presupposti e le procedure per ottenere gli indennizzi da parte dei risparmiatori vittime di frodi e dei risparmiatori danneggiati dal default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina, di cui rispettivamente ai commi 343 e 344 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005, saranno stabiliti con DPCM di natura non regolamentare, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del decreto legge in esame, che fisserà anche i limiti dell’indennizzo e le priorità per la relativa attribuzione. La gestione del Fondo di cui al comma 343 è affidata al MEF;

·        con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è stabilita la quota del Fondo destinata ad indennizzare i suddetti risparmiatori vittime di frodi e quelli danneggiati dal default dei titoli della Repubblica argentina, la quota destinata al finanziamento della ricerca scientifica, nonché quella destinata a finanziare l’attribuzione di una carta acquisti per le fasce meno abbienti, ai sensi dell’articolo 81, comma 32, del decreto legge n. 112 del 2008;

·        le somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato  di cui alla Decisione della Commissione europea del 16 luglio 2008, relativa all’aiuto di Stato C24/2006, sono versate direttamente al Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare, e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti, istituito dall’articolo 81, comma 29, del medesimo decreto legge n. 112 del 2008.

Con la decisione citata la Commissione europea ha qualificato come aiuti di Stato le somme versate dallo Stato a Poste italiane per la remunerazione della liquidità raccolta tramite i conti correnti postali;

·        con decreto del MEF sono disciplinate le modalità di richiesta e di attivazione delle agevolazioni per i beneficiari della carta acquisti, provvedendo ove occorra mediante utilizzo del Fondo speciale di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto legge n. 112 del 2008. Ai beneficiari della carta acquisti sono estese le provvidenze in materia di tariffe agevolate per i clienti economicamente svantaggiati per le forniture di elettricità e gas naturale di cui all’articolo 1 , comma 375  della legge n. 266 del 2005  ed all’articolo 46, comma 1-bis, del decreto legge n. 248 del 2007.

Le norme disciplinano, inoltre, le modalità di versamento del controvalore degli strumenti finanziari al Fondo di cui all’articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, stabilendo, in particolare, che in sede di prima applicazione il termine per tale versamento sia fissato al 31 maggio 2009. Rinviano inoltre ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze la disciplina tecnica per la concreta attivazione del Fondo. 

 

Al riguardo si osserva che il comma in esame sembra porre a carico delle risorse del Fondo alimentato dai depositi e dai rapporti bancari dormienti una nuova finalità di spesa rappresentata dal finanziamento della ricerca scientifica che non appare attualmente prevista dalla vigente normativa. In considerazione di tale circostanza e del fatto che le somme rinvenienti dalla Decisione della Commissione europea riguardante le somme indebitamente versate a Poste italiane S.p.a. sono espressamente destinate al Fondo speciale finalizzato al soddisfacimento delle esigenze dei cittadini meno abbienti, appare opportuno che il Governo fornisca un quadro articolato delle risorse ascrivibili alle distinte finalità di spesa gravanti su ciascuno dei fondi e dei relativi presumibili fabbisogni. Inoltre, poiché nella destinazione delle diverse quote non viene espressamente menzionata la finalità di spesa relativa agli indennizzi ai piccoli azionisti di Alitalia, andrebbe chiarito se tale destinazione gravi sulla quota del Fondo alimentato dai depositi dormienti destinata ad indennizzare i risparmiatori vittime di frode e i risparmiatori danneggiati dal default dei titoli argentini.

Infine, con riferimento alle agevolazioni tariffarie per le forniture di elettricità e gas naturale, disposte in favore dei titolari della carta acquisti, si osserva che tali previsioni possono considerarsi neutrali per la finanza pubblica soltanto nel presupposto che i benefici concessi siano compensati nell’ambito della rimodulazione tariffaria per le diverse fasce di utenza. Diversamente, la disposizione sarebbe suscettibile di produrre oneri che andrebbero quantificati e coperti. Sul punto appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.

 

ARTICOLO 4, comma 1-bis, lettera e) capoverso 345-undecies

Versamento al Fondo per i cittadini meno abbienti delle somme derivanti dal recupero di aiuti di Stato

Al riguardo, con riferimento alle somme derivanti dagli aiuti di Stato di cui alla decisione della Commissione del 16 luglio 2008, appare opportuno che il Governo chiarisca se tali risorse siano già nella disponibilità dell’amministrazione, e, in tal caso, con quale evidenza contabile.

ARTICOLO 5, commi 1 e 2

Copertura finanziaria

La norma prevede che, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli aumenti di capitale e di concessione della garanzia statale e di attuazione del presente decreto. La garanzia dello Stato di cui agli articoli 1-bis, commi 1 e 3, 3, comma 2, e 4 sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7.

 

Al riguardo, si osserva che la norma in esame dispone che agli eventuali oneri derivanti dalla previsione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, sulle operazioni stipulate dalle suddette banche al fine di ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l’Eurosistema di cui all’articolo 1-bis, commi 1 e 3, sui finanziamenti erogati dalla Banca d’Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità di cui all’articolo 3, comma 2, e in favore dei depositanti delle banche italiane di cui all’articolo 4, si provveda mediante prelievo dal fondo spese obbligatorie e d’ordine e con l’imputazione delle somme prelevate all’unità previsionale di base 8.1.7 del Ministero dell’economia e delle finanze.

La suddetta unità previsionale di base è specificatamente destinata a far fronte agli oneri derivanti dall’escussione della garanzia statale reca uno stanziamento per l’anno 2008 pari a euro 79.018.000. Analogo stanziamento è previsto per l’anno 2009. Tali oneri hanno natura obbligatoria, di conseguenza, qualora se ne presentasse l’esigenza è consentito il prelevamento di ulteriori risorse, come previsto anche dal comma 2 della norma in esame, dal Fondo di riserva spese obbligatorie e d’ordine. Quest’ultimo fondo presenta, nell’anno 2008, una disponibilità di competenza pari a circa 50 milioni di euro e, nell’anno 2009, uno stanziamento pari a 900 milioni di euro.

In conclusione, se, dal punto di vista formale, il disposto dell’articolo 5 risponde all’esigenza di assicurare la copertura finanziaria delle garanzie patrimoniali concesse dallo Stato, allo stesso tempo si segnala, che, dal punto di vista sostanziale, appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo, in ordine:

-          al grado di probabilità di una eventuale escussione della garanzia. A tale proposito si ricorda che in casi analoghi la previsione dell’eventuale garanzia da parte dello Stato era accompagnata dalla predisposizione di una apposita relazione tecnica, ovvero da chiarimenti del Governo dai quali si evinceva che la sua escussione costituiva un’evenienza altamente improbabile;

-          alla durata della garanzia statale. Tale chiarimento appare necessario anche in considerazione del fatto che se l’articolo 1-bis prevede esplicitamente che la garanzia statale sia concessa sino al 31 dicembre 2009 e l’articolo 4 chiarisce che il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia statale per un periodo di 36 mesi, nulla, invece, è esplicitamente previsto con riferimento all’articolo 3;

-          alla congruità delle risorse stanziate sia nella citata unità previsionale di base 8.1.7 sia sul capitolo 3000 del Ministero dell’economia e delle finanze relativo al Fondo spese obbligatorie a far fronte agli interventi già previsti a legislazione vigente e agli eventuali oneri derivanti dalla garanzia di cui al presente articolo.

 



[1] D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

[2] D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

[3] A tale proposito, si rammenta che la previsione in base alla quale schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono corredati da relazione tecnica e sottoposti per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alle Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per i profili di carattere finanziario è stata già prevista, con riferimento ai decreti attuativi del riordino dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 1, comma 25-ter, del decreto legge n. 181 del 2006.

[4] Recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi.