Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | AC 1421 e abb.: Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Scheda di analisi Numero: 25 | ||||
Data: | 19/03/2009 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Analisi degli effetti finanziari |
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A.C. 1421 e abb.
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Estensione del diritto all’assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio
(Testo unificato)
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N. 25 – 19 marzo 2009 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
A.C.
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1421 e 1827 |
Titolo breve:
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Estensione del diritto all’assegno supplementare, corrisposto ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra, in favore dei grandi invalidi per servizio
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Iniziativa:
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parlamentare |
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in prima lettura alla Camera
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Commissione di merito:
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XI Commissione
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Relatore per la Commissione di merito:
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Di Biagio
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Gruppo:
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PdL |
Relazione tecnica: |
assente
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Destinatario:
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alla XI Commissione | in sede referente |
Oggetto:
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testo unificato |
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INDICE
Estensione del diritto all’assegno supplementare a nuove categorie di soggetti
PREMESSA
Il testo unificato in esame reca disposizioni per l’estensione, in favore dei superstiti dei grandi invalidi per servizio, del diritto all’assegno supplementare, attualmente corrisposto ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra. Il testo, essendo di origine parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI
Estensione del diritto all’assegno supplementare a nuove categorie di soggetti
Normativa vigente: l’articolo 38 del DPR n. 915/1978 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) prevede che la vedova, a condizione che abbia convissuto con il coniuge grande invalido di guerra, percepisce, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare, pari al 50 per cento dell’assegno di superinvalidità percepito in vita dal coniuge.
Viceversa, con riferimento alle vedove dei grandi invalidi per servizio, il DPR n. 1092/1973 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) prevede la corresponsione della sola pensione privilegiata, escludendo il beneficio dell’assegno di superinvalidità, espressamente definito non reversibile, oppure, in alternativa, la pensione di reversibilità, nella misura del 50 per cento della pensione percepita dal coniuge (articoli 88 e 92).
La norma dispone, in aggiunta al trattamento spettante a normativa vigente, la liquidazione ai coniugi superstiti dei mutilati o invalidi per servizio di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, anche di un assegno supplementare pari al 50 per cento degli assegni di superinvalidità[1]. L’assegno compete anche al coniuge superstite al quale sia già stata liquidata la pensione in base alle norme attualmente in vigore (articolo 1, comma 1).
La norma dispone, inoltre, che l’assegno supplementare e quello già previsto per le vedove dei grandi invalidi di guerra sono calcolati tenendo conto di tutte le superinvalidità coesistenti (articolo 1, comma 2); la condizione per il riconoscimento del diritto è la convivenza con il coniuge per almeno tre anni e l’assistenza prestata (articolo 1, comma 3).
Infine, la norma prevede la corresponsione dell’assegno supplementare e di quello previsto dall’articolo 4 della legge n. 656/1986 in favore delle vedove dei grandi invalidi di guerra anche ai figli minori di età, qualora siano privi dell’altro genitore o questo, per qualunque motivo, non possa conseguire l’assegno o ne perda il diritto. Lo stesso diritto è riconosciuto agli orfani maggiorenni iscritti all’università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età (articolo 1, comma 5).
L’onere per l’attuazione del provvedimento in esame è valutato in 5.773.000 euro nel 2009 e in 5.952.000 euro annui a decorrere dal 2010.
Al riguardo appare necessario che il Governo fornisca dati puntuali idonei a quantificare gli effetti delle singole disposizioni del testo in esame, che reca considerevoli modifiche rispetto all’A.C. 1421. Si ricorda che, con riferimento a tale provvedimento, i relativi oneri erano quantificati in maniera corrispondente a quelli indicati dal testo unificato in esame, che tuttavia estende ulteriormente la platea dei beneficiari[2].
Pertanto, appare necessario che il Governo fornisca dati con riferimento alle ulteriori fattispecie di spesa previste dal testo unificato in esame, quali, ad esempio, il numero complessivo di superstiti di grandi invalidi per servizio a cui il provvedimento riconosce il diritto al beneficio in esame (coniugi e figli) nonché la consistenza degli arretrati eventualmente da liquidare. Su tale ultimo punto, infatti, non appare chiaro se l’estensione del diritto all’assegno supplementare ai superstiti che già percepiscono la pensione sulla base della normativa vigente comporti la liquidazione del beneficio con decorrenza dalla data di liquidazione del trattamento principale. Se fosse confermata tale interpretazione, quindi, si rileva che l’onere quantificato per il primo anno dovrebbe essere sensibilmente superiore a quello degli anni successivi.
In merito ai profili di copertura finanziaria la normadispone, al comma 1, che agli oneri derivanti dal presente provvedimento, valutati in 5.773.000 euro per l’anno 2009 e 5.952.000 euro a decorrere dall’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa.
Il comma 2 prescrive - ai sensi dell’articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978 - la consueta clausola di salvaguardia prevista nei casi in cui si sia in presenza di una previsione di spesa, per il monitoraggio degli oneri e la compensazione degli effetti che eventualmente eccedano la previsione medesima.
Al riguardo, si rileva che presso il suddetto accantonamento del fondo speciale di parte corrente risultano, al momento, sussistere le necessarie disponibilità di risorse finanziarie, pur in assenza di una specifica voce programmatica[3]. E’ necessario comunque acquisire conferma da parte del Governo.
[1] Tabella E annessa al DPR n. 915/1978. La norma, al successivo comma 2, fa riferimento anche agli assegni liquidati dalla Tabella F del medesimo DPR n. 915/1978, che si riferiscono ad infermità classificabili nella Tabella E.
[2] La quantificazione già riportata nell’A.C. 1421 era basata sui seguenti dati INPDAP: pagamento di corso di 862 partite di spesa le cui titolari sono potenzialmente da considerarsi destinatarie dell’assegno supplementare; onere annuo pro capite per la concessione del nuovo beneficio pari a 6.498,97 euro annui (541,58 euro mensili per dodici mensilità) (cfr. la seduta della XI Commissione del 27 novembre 2008).
[3] Si fa presente che l’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della difesa, con una dotazione iniziale di 12 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, risulta finalizzato al finanziamento delle disposizioni di legge in corso di approvazione definitiva da parte del Parlamento in favore della specificità delle Forze armate e di polizia. Per l’anno 2011 la dotazione del predetto accantonamento del fondo speciale è stata ridotta di 1,2 milioni di euro per finalità di copertura dei commi 5 e 6 dell’articolo 35 della legge n. 13 del 2009, di conversione del decreto legge n. 207 del 2008, che introducono benefici fiscali in favore delle associazioni sportive.