Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: AC. 684: Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni 'Libero Comune di Fiume in esilio', 'Libero Comune di Zara in esilio' e 'Libero Comune di Pola in esilio' (Testo Unificato)
Riferimenti:
AC N. 684/XVI     
Serie: Scheda di analisi    Numero: 92
Data: 16/03/2010
Descrittori:
DECORAZIONI MILITARI     
Organi della Camera: IV-Difesa

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 684 e abb.

 

Concessione della medaglia d’oro al valore alle Associazioni “Libero Comune di Fiume in esilio”, “Libero Comune di Zara in esilio” e “Libero Comune di Pola in esilio”

 

(Testo Unificato)

 

 

 

 

 

N. 92 – 16 marzo 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

684

Titolo breve:

 

Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni «Libero Comune di Fiume in esilio», «Libero Comune di Zara in esilio» e «Libero Comune di Pola in esilio»

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

 

De Angelis

Gruppo:

 

 

                                            

 

 

Relazione tecnica:

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

 

 

 

ARTICOLO 1. 3

Concessione di medaglie d’oro al merito.. 3



PREMESSA

 

Il provvedimento in esame[1] reca disposizioni in materia di concessione della medaglia d’oro al valore alle Associazioni “Libero Comune di Fiume in esilio”, “Libero Comune di Zara in esilio”, “Libero Comune di Pola in esilio”.

Il testo non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 1

Concessione di medaglie d’oro al merito

 

La norma istituisce le medaglie d'oro al merito delle popolazioni di Fiume, Pola e Zara che, unitamente ad appositi diplomi a firma del Presidente della Repubblica, sono consegnate[2] alle associazioni “Libero Comune di Fiume in esilio”, “Libero Comune di Pola in esilio” e “Libero Comune di Zara in esilio”, in rappresentanza alle relative popolazioni (commi 1 e 3).

La norma prevede, in particolare, che le suddette medaglie, recanti nel recto l'iscrizione: “L'Italia ricorda” e nel verso, rispettivamente, le parole: “Fiume”, “Pola” o “Zara”, siano consegnate unitamente ad appositi diplomi a firma del Presidente della Repubblica (comma 2).

La norma integra, inoltre, l’art. 3, della L. n. 92/2004, prevedendo che, in mancanza dei soggetti diretti interessati[3], le domande per la consegna degli attestati istituiti in memoria delle vittime delle foibe, possano essere presentate - con le modalità e nei termini di cui all'art. 4, della L. n. 92/2004 - dalle associazioni costituite per conservare la memoria delle suddette vittime (comma 4).

L’art. 3, commi 1 e 2, della L. n. 92/2004, nel testo vigente, prevede che al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti e, in loro mancanza, ai congiunti fino al sesto grado di coloro che, dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale, sono stati soppressi e infoibati, ovvero sono scomparsi o sono stati soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi modo perpetrati, è concessa, a domanda e a titolo onorifico senza assegni, un’apposita insegna metallica con relativo diploma, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di 172.508 euro disposta, per il 2004dall'articolo 7, comma 1, della medesime legge. L’articolo 4, comma 2, prevede, altresì, che le domande debbano essere presentate entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della L. n. 92/2004. Si rileva che la Relazione tecnica relativa all’ AC 1857 (XIVª Leg.), in merito alla quantificazione dell’onere connesso alla suddetta autorizzazione di spesa, ha precisato che “le insegne metalliche e i diplomi” sarebbero stati acquistati “in unica soluzione nel primo anno di vigenza della legge (2004) per essere successivamente assegnati agli interessati, seguendo i tempi di presentazione delle domande da far pervenire nel termine di 10 anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima”.

La norma, in merito all’attuazione dei commi 1 e 2, autorizza, infine, per il 2011 la spesa di euro 3.000 (comma 5).

 

 

Al riguardo, pur rilevando che la norma finanziaria configura l’onere come limite massimo di spesa, si segnala che non sono disponibili i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione relativa ai commi 1 e 2.

Nulla da osservare in merito al comma 4, tenuto conto che non risultano modificati i profili finanziari connessi all’attuazione della legge n. 92/2004.

Tale legge, infatti, prevede che le domande per l’attribuzione degli attestati siano presentate in un periodo di 10 anni a decorrere dal 2004 (ferma restando l’autorizzazione di spesa prevista). La norma in esame si limita a legittimare ulteriori soggetti alla presentazione delle domande medesime.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria si osserva che il comma 5 autorizza una spesa di euro 3.000 per l'anno 2011 per  l'attuazione dei commi 1 e 2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2011 dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

 

Al riguardo, si rileva che l’accantonamento del Fondo speciale del quale è previsto l’utilizzo, sebbene privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

 

 



[1] Testo unificato [C. 684 Menia, C. 685 Menia, C. 1903 Raisi] come risultante dagli emendamenti approvati in Commissione di merito.

[2] Nella prima cerimonia collettiva prevista annualmente per la consegna dell'insegna metallica e del diploma in memoria delle vittime delle foibe - di cui all'art. 6 della L. n. 92/2004 (Istituzione del “Giorno del ricordo” in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati) - successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

[3] Soggetti individuati dalla norma stessa ai commi 1 e 2.