Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza - COM(2007)727
Riferimenti:
COM(2007)0727     
Serie: Proposte di atti normativi dell'Unione europea    Numero: 6
Data: 20/10/2008
Descrittori:
BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO   VIGILANZA


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 
 
 
Ufficio Rapporti con l’Unione europea

Proposte di atti normativi dell'Unione europea

 

 

RAFFORZAMENTO DELLA CONVERGENZA

IN MATERIA DI VIGILANZA

 

COM(2007)727

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 6

 

20 ottobre 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria generale -  Ufficio rapporti con l’Unione europea

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I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 


 

I N D I C E

 

Schede di lettura   1

Convergenza della vigilanza finanziaria europea  3

Introduzione  3

1.  Assetto normativo vigente e opzioni di riforma a livello europeo  4

2.  Il Modello Lamfalussy  7

3.  Iniziative della Commissione europea  9

La comunicazione sulla revisione della procedura Lamfalussy  9

Consultazione pubblica sulla revisione delle decisioni istitutive dei comitati13

4.  La posizione del Consiglio  15

Il Consiglio Ecofin del 4 dicembre 2007 e la Tabella di marcia  15

Il Consiglio Ecofin del 7 ottobre 2008  17

5.  La posizione del Parlamento europeo  18

6.  Il contributo del Sistema europeo delle banche centrali20

7.  Il contributo dei Comitati di Livello 3: CESR, CEIOPS, CEBS   21

Ulteriori iniziative dell’UE in materia di stabilità e sorveglianza finanziaria  25

1.  Tabella di marcia per le azioni nel settore dei mercati finanziari25

2.  Principi comuni per la gestione delle crisi finanziarie transfrontaliere  27

3.  Il Consiglio Ecofin del 7 ottobre 2008  30

4.  Il Consiglio europeo del 15-16 ottobre 2008  31

Documenti33

Commissione europea

Revisione della procedura Lamfalussy. Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza. Comunicazione della Commissione (COM(2007)727)      35

 

Parlamento europeo

Raccomandazione alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy: futura struttura della vigilanza. Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008  57

 

 

 

 


 

 

 

Schede di lettura


Convergenza della vigilanza finanziaria europea

 Introduzione

Il primo capitolo del presente dossier concerne le iniziative dell’UE specificamente intese al rafforzamento delle sedi e degli strumenti di cooperazione a livello europeo delle autorità nazionali di regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari. 

In particolare, il primo paragrafo dà conto del dibattito generale sulla convergenza delle funzioni di vigilanza nell’UE; nel secondo paragrafo si descrive il modello “Lamfalussy”, mentre nei paragrafi successivi si illustrano le proposte di intervento prospettate dalla Commissione europea e la posizione assunta al riguardo da altre Istituzioni ed organi.

Il secondo capitolo dà conto delle più recenti iniziative delle istituzioni dell’UE con riguardo ai mercati finanziari, avviate in seguito all’accentuarsi della crisi finanziaria internazionale, che presentano alcune implicazioni dirette o indirette per i poteri delle autorità di vigilanza nazionali e per il rafforzamento della loro cooperazione a livello europeo, in particolare in seno agli appositi comitati già esistenti.

La comunicazione della Commissione europea sul tema "Revisione della procedura Lamfalussy. Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza" il 20 novembre 2007” si colloca nel contesto di un ampio dibattito sul coordinamento delle funzioni di regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari nell’Unione europea.

Il dibattito in materia si è sviluppato, soprattutto nell’ultimo decennio, in relazione, da un lato, all’istituzione dell’Unione economica e monetaria e all’introduzione della moneta unica dal 2002 e, dall’altro, alla creazione nel 2005 di un mercato finanziario unico nell’UE, determinata dalla attuazione del Piano d’azione per i servizi finanziarie (di seguito PASF)[1].

La progressiva creazione di un unico mercato dei prodotti e dei servizi finanziari si è poi accompagnata ed è conseguita a fenomeni globali quali la internazionalizzazione dei mercati, la creazione di strumenti finanziari nuovi e atipici, lo sviluppo del commercio elettronico, la creazione di conglomerati internazionali e multifunzionali. Ciò ha suscitato una crescente esigenza di superamento della segmentazione dei sistemi nazionali di regolamentazione e vigilanza, considerati di per sé non più adeguati ad assicurare un intervento efficace rispetto al nuovo contesto economico e giuridico.

Sia nel dibattito istituzionale che accademico si è osservato, infatti, che la coesistenza nell’Unione europea di circa quaranta distinti organismi nazionali incaricati di regolare e vigilare sui mercati dei valori mobiliari, con differenti competenze e modalità di azione determina una frammentazione che ostacola un funzionamento efficace del mercato unico dei servizi finanziari. In particolare, l’assetto attuale è considerato inadeguato rispetto al rischio sistemico e allo sviluppo di prodotti e operatori multifunzionali e transnazionali.

L’Unione europea ha inteso assicurare una prima risposta a tali esigenze mediante la definizione nel 2001 di un apposito modello decisionale nel settore dei servizi finanziari, il c.d. modello Lamfalussy, che, tra le altre cose, prevede appositi meccanismi per il coordinamento informale delle autorità nazionali di regolamentazione e vigilanza.

Il funzionamento del modello in questione è stato oggetto di valutazioni ed analisi sia da parte delle Istituzioni europee e nazionali sia a parte degli operatori del settore, nel corso delle quali sono state avanzate diverse proposte e soluzioni in merito alla possibilità di rafforzare ulteriormente la convergenza della vigilanza nell’UE e in particolare nell’area euro.

A partire dal 2007 il dibattito in materia ha subito un significativo sviluppo in relazione alle turbolenze che hanno interessato i mercati finanziari, che ha indotto le istituzioni dell’UE a considerare prioritario  lo sviluppo una più stretta ed efficace cooperazione tra le autorità nazionali competenti nella prevenzione e gestione delle crisi finanziarie transfrontaliere.

1. Assetto normativo vigente e opzioni di riforma a livello europeo

Nel quadro dei trattati vigenti le uniche norme che riguardano espressamente il conferimento di competenze in materia di vigilanza ad organi comunitari sono contenute dall’articolo 105, paragrafi 5 e 6, del Trattato CE e dall’articolo 25 dello Statuto del sistema europeo delle banche centrali (SEBC).

L’articolo 105, paragrafo 5, prevede che il SEBC “contribuisce a una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario”. L’articolo 105, paragrafo 6, prevede che il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, nonché previo parere conforme del Parlamento europeo, possa affidare alla BCE “compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione”.. Il paragrafo 2 dell’articolo 25 dello Statuto del SEBC ribadisce quanto previsto dall’articolo 105, paragrafo 6.

Il paragrafo 1 dell’articolo 25 dello Statuto del SEBC, infine, stabilisce la competenza della BCE ad esprimere pareri alla Commissione, al Consiglio e alle competenti autorità degli Stati membri sulla portata e sull’applicazione della legislazione comunitaria concernente la vigilanza sul settore creditizio e la stabilità del sistema finanziario. Sulla base di tale disposizione la BCE ha trasmesso diversi pareri agli Stati membri, in particolare con riferimento a progetti legislativi intesi a modificare l’assetto della vigilanza a livello nazionale.

 

A fronte di tale quadro normativo negli Stati membri dell’UE coesistono oltre quaranta differenti autorità nazionali di vigilanza, le cui competenze sono ripartite di volta in volta secondo uno o più criteri (in particolare, tipologia dell’intermediario e finalità della vigilanza), in larga misura non omogenei (cfr. tabella I).

 

Autorità di regolamentazione e vigilanza sugli intermediari bancari, mobiliari e assicurativi nell’ UE a 25 (anno 2005)[2]

 

Paese

Banche

Intermediari mobiliari

Imprese di assicurazione

Austria

FSA

FSA

FSA

Belgio

BS

BS

       I

Cipro

CB

S

      I

Danimarca

FSA

FSA

FSA

Estonia

FSA

FSA

       FSA

Finlandia

BS

BS

I

Francia

B/CB

S/B

I

Germania

FSA

FSA

        FSA

Grecia

CB

S

G

Irlanda

FSA(CB)

FSA(CB)

FSA(CB)

Italia

CB

S/CB

I

Lettonia

FSA

FSA

        FSA

Lituania

CB

S

I

Lussemburgo

BS

BS

I

Malta

FSA

FSA

         FSA

Paesi Bassi

CB/S

S/CB

I/S

Polonia

B

BS

I

Portogallo

CB

S

I

Regno Unito

FSA

FSA

FSA

Repubblica Ceca

CB

S

I

Slovacchia

CB

SI

SI

Slovenia

CB

S

I

Spagna

CB

S

G

Svezia

FSA

FSA

FSA

Ungheria

FSA

FSA

      FSA

 

Legenda   CB: Banca centrale, BS: Autorità di vigilanza sul settore bancario e dei mercati mobiliari, FSA: Autorità unica di vigilanza finanziaria, SI: Autorità di vigilanza sul settore dei mercati mobiliari e assicurativo, B: autorità di vigilanza sul settore bancario, S: Autorità di vigilanza sul settore mobiliare, I: Autorità di vigilanza sul settore assicurativo, G: Autorità di vigilanza governativa

 

A livello europeo sono state formulate diverse ipotesi, sostenute da numerose e complesse argomentazioni di natura politica giuridica ed economica, intese alla creazione di procedure e strumenti in grado di assicurare – a fronte della segmentazione delle funzioni di vigilanza a livello nazionale – il coordinamento reso necessario dall’esistenza di un mercato finanziario unico.

Una prima opzione prospetta la concentrazione delle funzioni di vigilanza e regolamentazione sui mercati finanziari in capo ad un'unica autorità comunitaria o, eventualmente, a distinte autorità comunitarie, ciascuna competente per uno specifico settore o finalità. In particolare, le competenze in questione, postulando autonomia e alta specializzazione, potrebbero essere attribuite ad uno o più nuovi organismi appositamente creati, ovvero ripartite tra il medesimo e la Banca centrale europea, qualora si conferisse a quest’ultima la vigilanza prudenziale sulle banche.

A sostegno di tale modello si osserva che esso consentirebbe di ridurre gli oneri a carico degli operatori, assicurerebbe la neutralità della vigilanza sotto il profilo della concorrenza e un livello uniforme di tutela dei consumatori. In senso contrario alla istituzione di uno o più regolatori europei si sostiene, anche richiamando il principio di sussidiarietà, che le funzioni di vigilanza sarebbero meglio esercitate da organismi più vicini ai soggetti vigilati, tenuti conto delle peculiarietà dei sistemi finanziari nazionali. Inoltre, si rileva che, allo stato attuale, un trasferimento di competenze in materia al livello comunitario sarebbe politicamente prematuro e privo di una adeguata base giuridica sia ai fini del conferimento di dette competenze ad istituzioni e organi previsti dal trattato sia con riferimento alla creazione di nuovi organismi. A questo riguardo, si osserva che la creazione di un’autorità europea dotata di poteri di vigilanza e di regolamentazione presupporrebbe una apposita modifica al trattato CE alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia, secondo la quale la costituzione di agenzie o altri organismi amministrativi non previsti dai trattati è consentita soltanto se ad essi siano delegati, dall’istituzione che ne è titolare, poteri di esecuzione ben definiti e privi di discrezionalità.

Una seconda opzione, negando il bisogno e l’opportunità di un trasferimento anche parziale delle competenze di vigilanza ad un organismo europeo, considera sufficiente un migliore coordinamento tra le autorità nazionali nell’applicazione della disciplina europea e della relativa normativa di recepimento nei rispettivi ordinamenti. In senso contrario, si osserva che la cooperazione tra autorità di vigilanza sui servizi finanziari a livello europeo, attraverso la conclusione di intese, bilaterali o multilaterali, non sembra essersi dimostrata adeguata rispetto al processo di integrazione finanziaria..

Una terza opzione, che è stata nella sostanza sviluppata dal rapporto Lamfalussy, è quella di perseguire - senza escludere nel lungo termine un trasferimento, anche parziale, di competenze di vigilanza a livello europeo - il rafforzamento e la sistematizzazione della cooperazione tra le autorità nazionali in seno ad appositi comitati che, pur non disponendo di poteri decisionali, assistono la Commissione europea nella elaborazione delle proposte regolative in materia e nell’adozione delle norme di esecuzione.

2. Il Modello Lamfalussy

Il cosiddetto metodo o procedura Lamfalussy è un modello decisionale che trova applicazione per l’adozione e l’attuazione degli atti legislativi comunitari nel settore dei servizi finanziari (valori mobiliari, banche e assicurazioni).[3]

Sulla base di proposte elaborate da un comitato di saggi e avallate dal Consiglio europeo, a partire dal 2001 Parlamento europeo, Consiglio e Commissione hanno provveduto mediante appositi atti giuridici e prassi ad adattare il processo decisionale, dapprima nel settore dei valori mobiliari e successivamente anche in quello delle banche e assicurazioni, al fine di assicurarne una maggiore celerità e l’acquisizione di pareri tecnici da parte di appositi organismi specializzati. Il modello decisionale nei settori in questione è stato così articolato in quattro livelli:

-          al primo livello si colloca l’attività legislativa in senso stretto (adozione di regolamenti o direttive secondo la procedura di codecisione). In questa fase la Commissione consulta, prima di presentare le relative proposte legislative, un comitato (diverso per ciascun settore, bancario, mobiliare e assicurativo e conglomerati), composto di rappresentanti di ciascuno Stato membro (generalmente dei ministeri competenti per l’economia e le finanze);

-          al secondo livello intervengono le disposizioni di attuazione poste in essere dalla Commissione, sulla base della delega contenuta nell’atto legislativo, in conformità alla procedura di regolamentazione (ora di regolamentazione con controllo), una delle procedure di comitatologia[4]. In particolare, in questa fase la Commissione, sulla base di un parere tecnico di un comitato (diverso per ciascun settore) composto di rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione e vigilanza competenti, predispone un progetto di misure esecutive.
Tale progetto è sottoposto al comitato di rappresentanti degli stati membri competente per il settore, che, secondo la procedura di regolamentazione con controllo, esprime un parere a maggioranza qualificata e con la ponderazione dei voti prevista per il Consiglio. Il parere non è vincolante per la Commissione ma nel caso in cui esso sia negativo può comportare in sostanza l’avocazione del potere decisionale da parte del Consiglio e del Parlamento europeo;

-          il terzo livello decisionale consiste nel coordinamento informale in seno al comitato delle autorità nazionali di regolamentazione e vigilanza competente nel settore, delle attività delle medesime autorità, al fine di garantire un recepimento ed un’applicazione uniformi e coerenti delle disposizioni adottate ai primi due livelli. A tal fine il comitato adotta, generalmente per consenso, atti non aventi valore giuridicamente vincolante (raccomandazioni, linee guida e standard di vigilanza), che definiscono tuttavia parametri e criteri che le autorità si impegnano ad applicare nell’esercizio delle rispettive funzioni di regolamentazione e vigilanza;

-          al quarto livello decisionale si colloca, infine, l’attività di attuazione, in via legislativa e amministrativa, delle norme comunitarie da parte degli Stati membri e il relativo controllo della Commissione europea.

La seguente tabella indica i comitati che intervengono nei vari livelli decisionali per ciascun settore:

 

 

Banche

Assicurazioni

Valori mobiliari

Conglomerati

Livello 1 (funzioni consultive)
e 2 (funzioni di regola-
mentazione

Comitato ban-
cario europeo (EBC)

Comitato delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPC)

Comitato europeo dei valori mobiliari (ESC)

Comitato dei conglomerati finanziari

Livello 3

Comitato delle autorità europee di vigilanza ban-
caria (CEBS)

Comitato delle autorità europee di vigilanza sulle assicurazioni e delle pensioni (CEIOPS)

Comitato dei regolatori dei valori mobiliari (CESR)

 

 

3. Iniziative della Commissione europea

La comunicazione sulla revisione della procedura Lamfalussy

Il 20 novembre 2007 la Commissione europea ha presentato la comunicazione  “Revisione della procedura Lamfalussy. Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza” (COM(2007)727).

La comunicazione si fonda in ampia parte su una relazione presentata il 15 ottobre 2007 dal Gruppo interistituzionale di monitoraggio per i servizi finanziari, (IIMG)[5], contenente una valutazione complessiva e analitica della procedura Lamfalussy.

 

La Commissione sottolinea che gli Stati membri, il Parlamento europeo, i partecipanti al mercato e le autorità di regolamentazione concordano che le esperienze fatte finora con la procedura Lamfalussy siano state positive e che, nel complesso, essa ha reso il processo decisionale più efficiente, completo e celere. La Commissione nota inoltre che l'attuazione della procedura Lamfalussy ha coinciso con un miglioramento significativo della competitività mondiale dei servizi e dei mercati finanziari europei.

Per quanto riguarda tuttavia la cooperazione e la convergenza in materia di vigilanza, la comunicazione sottolinea che, nonostante l'impegno profuso dai Comitati di livello 3 per porre in atto gli strumenti necessari per raggiungere questo obiettivo[6], i risultati non sempre hanno soddisfatto le aspettative[7]. La Commissione ritiene pertanto che sia necessario un maggiore impulso politico e sollecita la riflessione sul fatto che alcune autorità di vigilanza nazionali potrebbero non disporre, in virtù delle rispettive legislazione nazionali dei poteri o degli incentivi adeguati per assicurare il loro impegno nella convergenza a livello europeo.

Nel documento la Commissione indica, pertanto, le modifiche che essa considera necessarie e realizzabili, al fine di migliorare la procedura Lamfalussy sotto il profilo del rafforzamento della cooperazione tra le autorità nazionali di vigilanza e a garanzia di una maggiore coerenza e convergenza nel recepimento e nell’applicazione della normativa UE a livello nazionale.

La comunicazione chiarisce che le modifiche prospettate consistono in “miglioramenti pratici” e non in modifiche istituzionali, quali sarebbero necessarie per la concessione di poteri autonomi di normazione ai comitati di Livello 3 della procedura, che in questa fase non sarebbero realistiche, mancando un accordo tra gli Stati membri e le parti interessate, per la complessità delle questioni in gioco nel settore finanziario (disposizioni di vigilanza diverse per banche, assicurazioni e valori mobiliari nonché modelli di organizzazione della vigilanza diversi nei singoli Stati membri).

Gli interventi modificativi proposti, di cui la Commissione haauspicato l’attuazione nel corso del 2008, sono i seguenti:

·       rafforzamento della responsabilità politica dei Comitati di Livello 3.

In considerazione dell'importante funzione svolta dai Comitati ai fini della convergenza della vigilanza a livello UE, le istituzioni europee dovrebbero esprimere le loro aspettative politiche circa i principali risultati che i Comitati sono tenuti a raggiungere in un periodo standard (ad esempio 2 anni), senza tuttavia compromettere l'indipendenza della vigilanza. Le istituzioni UE dovrebbero inoltre avere la facoltà di valutare regolarmente il funzionamento dei Comitati di livello 3[8]. Questo approccio dovrebbe essere completato, a livello nazionale, dall'inclusione, nell’atto costitutivo delle autorità nazionali di vigilanza, dell'obbligo di cooperare con le altre autorità di vigilanza per migliorare la convergenza a livello UE;

·       rafforzamento dello status giuridico dei Comitati.

La Commissione osserva che esistono differenze nelle disposizioni relative ai compiti dei singoli comitati, così come definiti nella decisioni istitutive dei comitati stessi. In particolare, il loro ruolo nella convergenza delle pratiche di vigilanza è menzionato solo nel caso di CEBS e CEIOBS e non nella decisione relativa al CESR: La Commissione considererà pertanto quali modifiche sia opportuno apportare al quadro giuridico attuale sulla base delle differenti opzioni possibili, tra cui: 1) la modifica delle decisioni della Commissione che istituiscono i tre Comitati di livello 3, al fine di uniformare le loro funzioni per ragioni di convergenza e di coerenza intersettoriale; 2) la modifica delle direttive rilevanti di livello 1 per rafforzare significativamente i requisiti di cooperazione e potenziare le competenze di vigilanza dei tre Comitati di livello 3 (secondo l’esempio già fornito dalla proposta di direttiva Solvibilità II, in relazione al CEIOPS).

·       Modifiche al processo decisionale nell’ambito dei Comitati.

Osservando che la regola del consenso può in alcuni casi portare a soluzioni basate sul minimo comune denominatore o, nella peggiore delle ipotesi, a nessuna soluzione, la Commissione suggerisce che i Comitati introducano nei loro regolamenti il voto a maggioranza qualificata per tutti i pareri destinati alla Commissione europea e per qualsiasi misura volta a promuovere la convergenza delle pratiche di vigilanza europee. Il Consiglio e il Parlamento europeo dovrebbero approvare una dichiarazione comune in base alla quale i Comitati di livello 3 modificherebbero in tal senso le proprie procedure decisionali. In alternativa la modifica della procedura decisionale potrebbe essere introdotta emendando le decisioni della Commissione istitutive dei Comitati stessi.

La Commissione ritiene inoltre che sarebbe utile che i Comitati raggiungessero un "accordo" al loro interno, in base al quale i membri in minoranza accetterebbero di rispettare la volontà della maggioranza. Tale impegno potrebbe essere integrato da una clausola di salvaguardia, in base alla quale i membri dei Comitati possono essere autorizzati a non applicare gli orientamenti/standard non vincolanti in talune circostanze chiaramente definite, ad esempio se la misura proposta supera l'ambito di applicazione delle competenze giuridiche nazionali. La Commissione potrebbe inoltre invitare i Comitati a prevedere nel proprio regolamento una forma di sanzione disciplinare, qualora un membro non si conformasse alla misura approvata dal Comitato e non soddisfacesse le condizioni per l'esclusione dall'ambito di applicazione della decisione (o addirittura rifiutasse di conformarvisi o di spiegare).

·       Attuazione delle decisioni adottate a livello 3 in ambito nazionale.

La Commissione ricorda che, qualunque forma esse assumano, le decisioni adottate al livello 3 non sono vincolanti e che questo aspetto è talora accentuato dal fatto che alcune autorità di regolamentazione emettono a livello nazionale orientamenti divergenti da quelli concordati nei Comitati di livello 3.Pertanto, nelle aree in cui sono stati emessi orientamenti di livello 3 le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero astenersi dall'adottare misure aggiuntive. Per quanto sia politicamente impossibile conferire poteri autonomi di regolamentazione ai comitati di livello 3, la questione pratica è come garantire che le autorità di regolamentazione e di vigilanza degli Stati membri si conformino alle misure di livello 3 sulla base di strumenti non vincolanti. A tal fine la Commissione ritiene che gli Stati membri dovrebbero richiedere alle loro autorità di vigilanza/regolamentazione di accettare l'applicazione integrale degli standard e orientamenti comuni di livello 3, formalizzando tale richiesta in una dichiarazione dell'ECOFIN.

·       Maggiore convergenza in tema di poteri delle autorità di vigilanza nazionali e sanzioni.

La Commissione intende avviare uno studio intersettoriale sui poteri di vigilanza e i sistemi di sanzioni nei settori mobiliare, bancario e assicurativo per stabilire in quali casi lo squilibrio di poteri tra le autorità dei diversi Stati membri potrebbe ostacolare la cooperazione tra le autorità di regolamentazione. Inoltre, sarà considerata la necessità di modificare le disposizioni legislative sui poteri minimi di vigilanza. Per quanto riguarda le sanzioni, la Commissione ritiene che sia necessario raggiungere un grado molto più elevato di convergenza ed avviare un dibattito politico sulla questione se i regimi di sanzioni nell’UE siano in generale troppo lassisti.

·       Garanzia di indipendenza operativa delle autorità nazionali di vigilanza.

La Commissione intende sensibilizzare maggiormente gli Stati membri in merito alla situazione nella UE, esortandoli ad adottare i principi di base atti a garantire l'indipendenza operativa delle loro autorità di vigilanza dal punto di vista istituzionale, regolamentare, di vigilanza e di bilancio e riservandosi di controllare nel breve termine, i progressi compiuti in tal senso.

·       Rafforzamento della cooperazione tra le autorità di regolamentazione dello Stato membro di origine e di quello ospitante.

La Commissione sottolinea che la delega transfrontaliera di funzioni e responsabilità, in quanto strumento importante per ottimizzare il funzionamento della vigilanza e già previsto da disposizioni giuridiche esplicite (ad esempio nel caso della direttiva sui requisiti patrimoniali[9] (art.131) e della direttiva sui prospetti[10] (art.13)), potrebbe essere ulteriormente rafforzata, tramite l’elaborazione di memorandum d’intesa multilaterali tra le autorità di vigilanza e/o la definizione di modelli comuni di memorandum incentrati sull’applicazione pratica di talune disposizioni dei testi di livello 1 e 2. In questa prospettiva, la Commissione ritiene fondamentale il ruolo dei comitati di livello 3 nella promozione della fiducia reciproca e nella garanzia di condizioni eque di concorrenza. La Commissione ritiene inoltre necessario il potenziamento del ruolo e dei poteri dell’autorità di vigilanza capofila per gli istituti finanziari transfrontalieri e intende presentare proposte legislative in tal senso nell’ottobre 2008.

·       Interventi relativi ai collegi delle autorità di vigilanza.

Al fine di garantire il funzionamento ottimale dei collegi delle autorità di vigilanza, la Commissione ritiene necessario che essi abbiano una base giuridica nelle direttive della UE e che vengano apportati alcuni aggiustamenti all'impostazione attuale. La Commissione rileva inoltre che occorrono procedure decisionali interne chiare per i casi in cui non si trovi alcun accordo e che si debba imporre a tutti i partecipanti di conformarsi alle decisioni del collegio. La Commissione ritiene infine essenziale che i comitati di livello 3 elaborino una serie di standard comuni per il funzionamento dei collegi, le responsabilità dell'autorità di vigilanza capofila e delle autorità di vigilanza del paese ospitante.

·       Potenziamento della cooperazione intersettoriale tra i Comitati di terzo livello.

Al fine di sostenere la cooperazione intersettoriale, attualmente basata su un protocollo congiunto CESR, CEIOPS e CEBS in materia di cooperazione firmato nel novembre 2005, la Commissione intende esaminare il lavoro svolto in questo quadro dal Gruppo di lavoro provvisorio sui conglomerati finanziari (IWCFC)[11] e la relazione che verrà elaborata dai Comitati di livello 3 relativamente alla elaborazione di standard di informativa comuni.

·       Gestione delle crisi.

La Commissione ritiene che i Comitati di livello 3 dovrebbero fare in modo di essere pronti ad intervenire efficacemente e collettivamente in caso di grave perturbazione del mercato o crisi finanziaria, garantendo procedure rapide di trasmissione delle informazioni in caso di crisi, affinché tutte le autorità di vigilanza della UE siano al corrente degli sviluppi.

·       Interventi in materia di risorse umane e bilancio.

La Commissione ritiene necessaria una cultura comune in materia di vigilanza finanziaria in tutte le aree di vigilanza e che a tal fine i comitati di livello 3 sviluppino una capacità di formazione paneuropea comune intersettoriale, tramite appositi programmi che potrebbero essere progressivamente estesi ai funzionari di paesi terzi che stanno costruendo il loro sistema di regolamentazione. Sebbene i Comitati di livello 3 siano finanziati dai loro membri, la Commissione sta esaminando le possibili modalità per contribuire al finanziamento sia di progetti specifici derivanti da obbligazioni legali che discendono dalle direttive esistenti sia di programmi di formazione intersettoriali per le autorità di vigilanza, in un primo tempo della UE e successivamente di paesi terzi.

Consultazione pubblica sulla revisione delle decisioni istitutive dei comitati

Tra il 23 maggio 2008 e il 18 luglio 2008 la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica, sulla possibile revisione delle decisioni istitutive del Comitato dei regolatori europei dei valori mobiliari (CERS), del Comitato europeo delle autorità di vigilanza bancaria (CEBS) e del Comitato delle autorità europee di vigilanza sulle assicurazioni e sulle pensioni (CEIOPS) ().

La consultazione si è basata su un documento di lavoro approntato dalla Direzione generale Mercato interno nel quale, pur non prevedendo una radicale trasformazione dell’assetto vigente, i servizi della Commissione europea hanno prospettato l’introduzione di una maggiore coerenza tra le tre decisioni istitutive dei Comitati di terzo livello, la fine di stabilire una cornice più chiara per la loro attività.

Le parti interessate sono state invitate, in particolare, ad esprimere la loro opinione sull’opportunità che le tre decisioni istitutive attribuiscano espressamente ai Comitati di terzo livello compiti in materia di:

·         mediazione tra autorità di vigilanza nazionali (attualmente solo il CERS ha un chiaro mandato in questo senso, esclusivamente in base alle disposizioni della direttiva 2003/6/CE, sugli abusi di mercato), al fine di rafforzare l’efficacia della supervisione;

·         consultazione preventiva in relazione all’adozione di alcune decisioni di competenza delle autorità di vigilanza nazionali;

·         elaborazione di meccanismi che assicurino l’effettivo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza nazionali;

·         incentivo alla delega di compiti tra autorità di vigilanza nazionali, al fine di rafforzare la cooperazione e la convergenza tra le medesime;

·         razionalizzazione degli obblighi di comunicazione delle istituzioni finanziarie, contribuendo alla standardizzazione e alla conseguente riduzione degli oneri per i gruppi transfrontalieri;

·         supporto ai collegi di autorità di vigilanza nazionali coinvolte nel controllo di specifiche attività transfrontaliere;

·         sostegno allo sviluppo di una cultura paneuropea della vigilanza, attraverso attività di formazione anche intersettoriale.

 

Il documento di consultazione ha intenso inoltre raccogliere il parere delle parti interessate in merito all’introduzione, nelle decisioni istitutive dei tre Comitati, di disposizioni volte a:

·         potenziare la cooperazione e il coordinamento intersettoriale tra i tre Comitati, anche in riferimento all’attività di monitoraggio della stabilità finanziaria e alla valutazione dei rischi;

·         prevedere, per le deliberazioni in seno ai Comitati, la votazione a maggioranza qualificata, anziché per consenso, come avvenuto finora; i membri in minoranza del comitato sarebbero obbligati ad applicare le decisioni assunte a maggioranza ovvero a motivare le ragioni della mancata applicazione (regola “comply or explain”);

·         introdurre l’obbligo per i tre Comitati di sottoporre i propri programmi di lavoro annuali al Consiglio Ecofin, al Parlamento europeo e alla Commissione europea.

4. La posizione del Consiglio

 Il Consiglio Ecofin del 4 dicembre 2007 e la Tabella di marcia

Il 4 dicembre 2007, il Consiglio Ecofin ha adottato conclusioni sul riesame della procedura Lamfalussy[12], sulla base della comunicazione della Commissione e delle relazioni presentate in materia da altri organismi.[13]

Il Consiglio ritiene che l’esperienza fino ad oggi acquisita con la procedura Lamfalussy sia positiva, ma reputa nondimeno che sia opportuno apportare miglioramenti, pur senza modificare l’equilibrio interistituzionale tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione. In particolare, per quanto riguarda il livello 3 della procedura Lamfalussy, il Consiglio:

·       ha invitato la Commissione, in collaborazione con i comitati di livello 3, a: esaminare le differenze dei poteri e degli obiettivi in materia di vigilanza tra le autorità nazionali di vigilanza e, ove (ancora) necessario ed opportuno, definire nelle pertinenti direttive un’adeguata serie di competenze, in modo da garantire la corretta attuazione delle direttive UE in tutti gli Stati membri; procedere ad una valutazione intersettoriale della coerenza, dell’equivalenza e dell’utilizzazione effettiva dei poteri nei vari Stati membri e della varietà dei regimi sanzionatori, al fine di accertare se tali essi abbiano effetti sufficientemente equivalenti;

·       ha invitato la Commissione, entro aprile 2008 a chiarire il ruolo dei comitati di livello 3 e a prendere in considerazione tutte le opzioni volte a rafforzare l’operato di tali Comitati, senza squilibrare la struttura istituzionale presente o ridurre la responsabilità delle autorità di vigilanza;

·       ha invitato i comitati di livello 3 a presentare a Commissione, Consiglio e Parlamento europeo i loro progetti di programma di lavoro, al fine di ricevere osservazioni e se del caso orientamenti politici ad alto livello sugli obiettivi della convergenza e della cooperazione in materia di vigilanza. I medesimi comitati dovrebbero inoltre riferire annualmente sul raggiungimento degli obiettivi prefissati;

·       ha sottolineato l’esigenza di valutare l’inclusione nei mandati delle autorità nazionali di vigilanza del compito di collaborare nell’ambito dell’UE , di operare nel senso di una convergenza europea e di tener conto delle considerazioni legate alla stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri e invita il Comitato sui servizi finanziari e il Comitato economico e finanziario[14] a esaminare la questione al fine di presentare una relazione al Consiglio informale ECOFIN dell’aprile 2008;

·       ha invitato i Comitati di livello 3 a sondare le possibilità di rafforzare l’applicazione nazionale delle loro linee guida, raccomandazioni e standard, senza alterarne il carattere giuridicamente non vincolante.

·       ha riconosciuto l’importanza che i Comitati di livello 3 continuino a prendere le loro decisioni per consenso ogniqualvolta ciò sia possibile, chiede ai Comitati stessi di potenziare l’efficienza e l’efficacia delle loro procedure decisionali introducendo nei loro statuti la possibilità di applicare la maggioranza qualificata, ove necessario. Fermo restando che le decisioni dei Comitati non sono giuridicamente vincolanti, i membri che non si conformino ad esse dovrebbero essere tenuti a spiegarne pubblicamente i motivi;

·       ha invitato la Commissione a prendere in considerazione nel quadro del bilancio UE un sostegno finanziario per specifici progetti richiesti ai comitati di livello 3.

Sottolineando la necessità di una vigilanza efficiente ed efficace dei gruppi transfrontalieri, il Consiglio inoltre:

·       ha invitato la Commissione a riesaminare le direttive in materia di servizi finanziari, ove ancora necessario, in modo da includere disposizioni che autorizzino l’uso della delega volontaria di compiti tra le autorità di vigilanza;

·       ha osservato che il funzionamento dei collegi di autorità di vigilanza possa essere migliorato con l’introduzione di una serie di direttive operative comuni sul funzionamento di tali collegi ed invita i Comitati di livello 3 a studiare le possibilità di definire tali direttive e a monitorare la coerenza delle pratiche dei diversi collegi di autorità di vigilanza, condividendo le migliori prassi

·       ha ribadito che l’invito ai comitati di livello 3 a elaborare formati comuni per le relazioni delle istituzioni finanziarie alle autorità di vigilanza al fine di evitare la duplicazione dei costi.

 

Nell’ambito delle considerazioni relative ai livelli 1 e 2 della procedura Lamfalussy, il Consiglio ha preso atto del fatto che spetta principalmente al legislatore (Consiglio e Parlamento europeo) limitare il numero di opzioni e facoltà nelle direttive UE, creando così i presupposti necessari per un’ulteriore convergenza in materia di vigilanza, si è impegnato a limitare la minimo necessario il ricorso alle facoltà nazionali ed alla “cosmesi” normativa (“gold plating”), tenuto conto delle specificità dei mercati nazionali, invitando il Parlamento europeo ad associarsi a tale sforzo. Il Consiglio ha altresì invitato gli Stati membri a riesaminare costantemente le opzioni e le facoltà poste in essere nelle rispettive legislazioni nazionali, limitandone l’uso (ove possibile), e le istituzioni UE a introdurre nella futura legislazione dell’Unione europea, una “clausola di riesame” relativa a tutte le opzioni e facoltà incluse nei rispettivi atti[15].

 

Le indicazioni fornite dal Consiglio sono ulteriormente ribadite nella Tabella di marcia allegata alle conclusioni, in cui vengono dettagliatamente indicate le iniziative  che spetteranno alla Commissione, al Consiglio e ai Comitati di livello 3 e le rispettive date previste di adozione. Un aggiornamento della Tabella di marcia è stato operato dal Consiglio Ecofin del 14 maggio 2008 (vedi documentazione allegata al presente dossier).

 

Il Consiglio Ecofin del 7 ottobre 2008

Nelle sue conclusioni in materia di “Stabilità finanziaria e vigilanza finanziaria”, adottate in relazione all’aggravarsi della crisi finanziaria internazionale, il Consiglio Ecofin del 7 ottobre 2008, tra le altre cose:

·         guarda con interesse alla revisione in corso delle decisioni della Commissione istitutive dei comitati delle autorità di vigilanza di livello 3,  sottolineando la necessità che le decisioni rivedute, entro fine anno, assegnino ai medesimi comitati compiti specifici quali, ad esempio, la mediazione, la formulazione di raccomandazioni e orientamenti giuridicamente non vincolanti, la formazione e lo scambio di personale;

·         si compiace dell'accordo raggiunto dalle autorità di vigilanza nei tre comitati di vigilanza volto a includere nei loro statuti il processo decisionale a maggioranza qualificata, insieme a procedure di conformità o di spiegazione, che incoraggerà le autorità di vigilanza a seguire il più possibile le raccomandazioni dei comitati, sottolineando la necessità di monitorare l'attuazione di queste nuove procedure;

·         rammenta che, nelle conclusioni del Consiglio del 14 maggio 2008, gli Stati membri sono stati invitati ad assicurare, al più tardi entro la metà del 2009, che i mandati delle autorità nazionali di vigilanza consentano loro di prendere in considerazione la dimensione UE nell'espletamento dei loro compiti. Il Consiglio invita il Forum per la stabilità finanziaria a riferire in dicembre sul modo in cui ciascuno Stato membro intende realizzare il suo impegno.

·         per quanto riguarda la vigilanza dei gruppi finanziari, il Consiglio mette in risalto la necessità di un più efficace sistema di vigilanza europea dei gruppi transfrontalieri.

5. La posizione del Parlamento europeo

Il 9 ottobre 2008 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione di iniziativa sul tema “Seguito del processo Lamfalussy – Futura struttura di supervisione[16], nella quale invita la Commissione a presentare entro il 31 dicembre 2008, una o più proposte legislative volte ad aggiornare sistemi di regolamentazione e vigilanza finanziaria per affrontare i nuovi rischi sistemici, assicurare stabilità finanziaria, conseguire gli obiettivi dell'UE e contribuire al miglioramento della governance finanziaria globale.

A tal fine, in Parlamento europeo rivolge alla Commissione raccomandazioni dettagliate.

In particolare, per quanto riguarda il quadro di vigilanza, il Parlamento europeo chiede che, entro la fine del 2008, un regolamento imponga l’istituzione di collegi di vigilanza per i gruppi maggiori o le maggiori holding finanziarie transfrontaliere operanti nell'Unione europea.

Il regolamento dovrà contenere chiari criteri per individuare i gruppi e le holding finanziarie transfrontaliere in relazione alle quali tali collegi saranno obbligatori. In caso di consistente presenza del gruppo nei paesi terzi, sarebbe opportuno evitare di creare strutture parallele: gli organi di vigilanza del paese terzo potrebbero essere invitati a partecipare, per quanto ragionevolmente praticabile. I collegi dovranno essere costituiti da rappresentanti delle autorità nazionali di vigilanza responsabili della vigilanza prudenziale, tenendo conto della quota di mercato del gruppo in uno Stato membro, del volume delle operazioni transfrontaliere, della consistenza e del valore degli attivi. All’interno dell'UE, occorrerà prevedere la raccolta, lo scambio e l'accesso alle informazioni rilevanti tra i membri del collegio e tra tutte le autorità di vigilanza interessate, promuovendo disposizioni per intensificare al massimo lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza dei paesi terzi.

Per quanto riguarda i Comitati Lamfalussy di livello 3, in particolare, il Parlamento europeo raccomanda che entro il 31 dicembre 2008 un regolamento ne rafforzi e chiarisca lo status e le responsabilità; il regolamento dovrebbe inoltre coordinare e razionalizzare l'azione delle varie autorità di vigilanza settoriali, ampliandone i compiti e attribuendo loro adeguate risorse finanziarie ed umane. Il Parlamento europeo raccomanda inoltre che i Comitati di livello 3:

·         abbiano il compito (nonché gli strumenti e le risorse all'uopo necessari) di assicurare, promuovendola attivamente, la convergenza in materia di vigilanza e la parità di condizioni nell'attuazione e applicazione della legislazione dell'Unione europea.

Gli organi nazionali di vigilanza dovranno dare attuazione ai compiti istituzionali e alle decisioni dei Comitati Lamfalussy di livello 3. Tali funzioni dovranno essere incluse nei mandati delle autorità nazionali di vigilanza, mandati che saranno meglio armonizzati tra di loro;

·         presentino un piano di lavoro annuale. Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione dovranno approvare le relazioni e i piani di lavoro annuali di tali comitati.

·         possano adottare decisioni sulla base di un idoneo sistema di voto a maggioranza qualificata che tenga in considerazione la dimensione relativa del settore finanziario e del PIL di ogni Stato membro, nonché dell'importanza sistemica del settore finanziario per lo Stato membro; tale procedura dovrà essere elaborata sia per le decisioni sulle questioni inerenti alla convergenza della vigilanza che per il parere da fornire alla Commissione sulla legislazione e la regolamentazione;

Il Parlamento europeo raccomanda inoltre che i Comitati di livello 3 si occupino di:

·         mettere a punto procedure per la trasmissione di dati in situazioni transfrontaliere;

·         emettere raccomandazioni su questioni operative specifiche della macro-vigilanza;

·         emettere orientamenti per assicurare la coerenza e razionalizzare le prassi di vigilanza dei collegi;

·         sviluppare procedure di mediazione per i conflitti che possano insorgere tra membri di un collegio;

·         definire norme comuni di comunicazione e requisiti in materia di trasmissione di dati applicabili ai gruppi, preferibilmente in un formato multiuso come l'XBRL (Extensible Business Reporting Language);

·         rappresentare l'Unione europea in seno alle istanze settoriali internazionali di vigilanza come l'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari;

·         istituire per ciascun collegio un processo periodico di revisione da parte di un comitato di esperti onde garantire la convergenza delle procedure dei collegi. (Si tratterebbe di un comitato misto composto dai Comitati Lamfalussy di livello 3 e dal BSC. Quest'ultimo apporterebbe la prospettiva macroprudenziale, che è indispensabile per assicurare la stretta cooperazione tra le autorità di vigilanza e le banche centrali e per gestire in modo efficace le situazioni di crisi).

Il Parlamento europeo chiede infine che i presidenti dei Comitati Lamfalussy di livello 3 si incontrino con periodicità regolare per rafforzare la cooperazione e la coerenza intersettoriale.

Ove possibile, occorrerebbe far ricorso alla mediazione per risolvere controversie in primo grado con il mediatore o i mediatori concordati tra le parti in controversia. In mancanza di ciò, un gruppo, costituito dai presidenti dei Comitati di livello 3, unitamente ad un presidente e un vicepresidente indipendenti, dovrebbe ottenere competenze giuridiche di mediazione e, se necessario, intervenire per risolvere i conflitti tra le autorità di vigilanza all'interno della struttura dei collegi e dei comitati settoriali di livello 3. Il presidente e il vicepresidente per questo gruppo di coordinamento dovrebbero essere designati dalla Commissione e approvati dal Parlamento per un mandato di cinque anni.

6. Il contributo del Sistema europeo delle banche centrali

Il 30 novembre 2007, la Banca centrale europea ha pubblicato una nota contenente il contributo del Sistema europeo delle banche centrali al dibattito sulla revisione del modello Lamfalussy.

Il documento, partendo dall’analisi degli sviluppi del mercato sottolinea l’urgenza di un rafforzamento della cooperazione e della convergenza transfrontaliera nell’attività di vigilanza sugli istituti bancari a livello UE, attraverso miglioramenti a tutti i livelli del processo normativo e di vigilanza:

·       assetto istituzionale e indirizzi politici: il documento ritiene opportuno rafforzare la connessione tra il CEBS e le istituzioni UE e sottolineare le responsabilità dei membri del CEBS nel promuovere la convergenza e al cooperazione;

·       quadro normativo: la BCE sostiene la necessità di rilanciare l’azione al Livello 4 della procedura Lamfalussy, al fine di assicurare una attuazione convergente delle disposizioni UE nel settore bancario, riducendo le opzioni nazionali o le possibilità di scelte discrezionali;

·       disposizioni relative alla vigilanza: al fine di rafforzare il meccanismo decisionale del CEBS, la nota ritiene che andrebbe valutata la possibilità di introdurre il voto a maggioranza per le deliberazioni, non giuridicamente vincolanti, in seno al Comitato e il sistema “comply-or-explain[17] in fase di applicazione; allo scopo di assicurare l’efficace attuazione delle deliberazioni CEBS il documento pone l’accento sulla completa applicazione e graduale estensione del quadro normativo CEBS in materia di trasparenza della vigilanza e l’utilizzo effettivo del meccanismo di valutazione “inter pares “;

·       procedure di vigilanza: il documento sottolinea l’importanza sviluppare ulteriormente i “convergence networks”, le reti di convergenza,  che forniscono il supporto tecnico per una implementazione coerente delle deliberazioni CEBS, allo scopo di promuovere la convergenza nelle attività di vigilanza sul campo. Ulteriore sostegno andrebbe dato al dialogo tra i collegi di supervisori per i maggiori gruppi bancari a livello UE e le competenti banche centrali che non abbiano compiti di vigilanza. Il documento auspica inoltre il completamento e l’attuazione delle linee guida CEBS sulla delega dei compiti tra supervisori e la partecipazione attiva dei membri del CEBS ad eventuali procedure di mediazione. Il documento afferma infine la necessità di accrescere gli sforzi per l’instaurazione di una cultura comune della vigilanza e di valutare la possibilità di prevedere finanziamenti supplementari a carico del bilancio UE per l’attività CEBS legata a specifiche disposizioni legislative UE o svolta su mandato delle istituzioni comunitarie.

7. Il contributo dei Comitati di Livello 3: CESR, CEIOPS, CEBS

Nel corso del mese di novembre 2007, i tre Comitati di livello 3 hanno espresso la propria posizione in relazione al riesame della procedura Lamfalussy.

In particolare, il Comitato dei regolatori dei valori mobiliari (CESR) afferma chiaramente di non appoggiare l’idea di un'unica autorità di regolazione a livello UE e suggerisce una gamma di possibili interventi per l’evoluzione della procedura Lamfalussy:

·       provvedere ad una armonizzazione delle disposizioni che obbligano la autorità di vigilanza alla cooperazione, nelle diverse direttive;

·       aumentare la possibilità per le autorità di vigilanza nazionali di avvalersi della delega transfrontaliera, senza implicare una duplicazione di costi per i partecipanti al mercato;

·       rivedere il sistema di finanziamento del Comitato , prevedendo contribuzioni o finanziamenti su progetti o per l’attuazione di singoli atti legislativi, a carico delle istituzioni europee e del bilancio UE;

·       esplorare la via del finanziamento da parte del settore privato, senza tuttavia mettere in pericolo l’indipendenza del CESR.

I membri del CESR invece non concordano tutti sulla proposta di rendere giuridicamente vincolanti alcune decisioni del Comitato.

 

Il Comitato delle autorità europee di vigilanza sulle assicurazioni e delle pensioni (CEIOPS) ritiene che un primo intervento in grado di avere ripercussioni positive potrebbe essere costituito dalla riduzione o eliminazione delle opzioni e possibilità di scelta discrezionale che gli atti normativi di livello 1 o 2 accordano spesso agli Stati membri. Il Comitato osserva che un altro ostacolo alla convergenza può essere rappresentato dalla separazione tra poteri legislativi e consulenze tecniche tra il livello 2 e il livello 3 della procedura Lamfalussy.

Il Comitato ritiene inoltre che l’incorporazione di un mandato politico europeo nei mandati nazionali delle autorità di vigilanza e la produzione di un programma di lavoro annuale non possano risolvere i problemi pendenti, senza una corrispondente analisi degli ostacoli dovuti alle tensioni naturali che potrebbero sorgere tra gli obiettivi nazionali e un possibile mandato europeo.

Il CEIOPS sostiene infine la proposta di estendere il voto a maggioranza qualificata e l’applicazione del sistema “comply or explain e ripone molta fiducia negli strumenti che la proposta di direttiva Solvibilità II fornirà, sotto il profilo della cooperazione tra le autorità di vigilanza nazionali  e della distribuzione delle responsabilità tra Stato di origine e Stato ospitante.

 

Il Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) propone tre interventi volti a rafforzare la convergenza in materia di vigilanza:

·       una definizione ex-ante del tipo di convergenza che si deve raggiungere e una valutazione ex-post dei risultati;

·       lo sviluppo di nuovi strumenti pratici di convergenza che si aggiungano agli strumenti di alto livello indicati dal rapporto Francq[18] (ad es. team comuni di esperti che supportino le autorità di vigilanza, strumenti web per l’implementazione basati su un sistema Q&A sulle linee guida elaborate dal CEBS, team di valutazione per determinati settori);

·       il perseguimento di una convergenza più spinta in alcune aree quali, ad esempio, l’elaborazione di definizioni e formati da utilizzare nelle informative di vigilanza.

Il CEBS ritiene inoltre fondamentale il rafforzamento del suo mandato e dello suo statuto, in particolare fornendo a livello legislativo UE una base giuridica chiara all’attività di supporto alla convergenza e cooperazione in materia di vigilanza svolta dal CEBS e definendone al contempo la responsabilità e l’indipendenza. E’ inoltre auspicata la possibilità di finanziamenti a carico del bilancio UE per alcuni specifici progetti. Per quanto riguarda il processo decisionale, il CEBS è dell’idea che gli strumenti di terzo livello dovrebbero rimanere non vincolanti, ritenendo tuttavia possibile l’estensione del voto a maggioranza qualificata, come parte di un “pacchetto “comprendente anche le procedure di peer review, un meccanismo “comply or explain”, la mediazione e l’applicazione di valutazioni di impatto.

 

Parallelamente al dibattito sulla revisione della procedura Lamfalussy, tra il 22 novembre 2007 e il 18 gennaio 2008 i tre Comitati di livello 3, CESR, CEIOPS e CEBS hanno condotto, sulla base di un documento di lavoro comune, una consultazione pubblica[19] volta a raccogliere le osservazioni delle parti interessate sul programma di lavoro di medio termine relativo allo sviluppo della convergenza nelle attività intersettoriali dei Comitati stessi, per il periodo 2008-2010[20]. Il documento specifica che alcuni aspetti del programma potranno richiedere aggiustamenti, in seguito agli eventuali cambiamenti nella procedura Lamfalussy, sui quali è attualmente in corso il dibattito a livello politico. Il documento identifica tre categorie di azioni relative al rafforzamento della cooperazione e convergenza:

a)       azioni volte a creare un quadro comune nei tre Comitati per la cooperazione tra le autorità di vigilanza nazionali;

b)     azioni volte a creare una convergenza a livello dei tre Comitati per quanto riguarda le pratiche di regolamentazione e sorveglianza in particolari aree chiave;

c)      azioni volte a sviluppare strumenti e procedure di lavoro comuni per i tre Comitati di terzo livello.

Per quanto riguarda, in particolare, lo sviluppo degli strumenti volti ad incrementare la cooperazione tra autorità di vigilanza nazionali (punto a), i Comitati ribadiscono che la capacità di collaborare delle autorità di vigilanza dei paesi di origine e dei paesi ospitanti è di importanza cruciale per la creazione di un mercato finanziario integrato a livello UE. In tale prospettiva, i Comitati hanno convenuto di impegnarsi sul tema della delega di compiti e, ove giuridicamente possibile, di responsabilità tra le autorità di vigilanza coinvolte nel controllo di un Istituto o di un gruppo di Istituti o nell’attività di investigazione relativa a incidenti nel mercato. Il documento osserva che in questi casi difficoltà possono derivare dalla diversità nella disponibilità di risorse e nei pagamenti per l’attività di vigilanza locale condotta in esecuzione di compiti di un’altra autorità di vigilanza o agendo per suo ordine, dalle questioni legate all’accettazione della delega, alla responsabilità e alla distribuzione di passività e oneri tributari. Al fine di risolvere tali questioni, i Comitati intendono esaminare gli ostacoli che emergono nei Livelli 1 e 2 della normativa in materia, nonché nelle situazioni delineatesi a livello nazionale in seguito a disposizioni amministrative e questioni relative ai finanziamenti, in vista della  presentazione entro il 2009 di una relazione sugli elementi pratici e giuridici in grado diincoraggiare il sistema della delega.

Ulteriori temi individuati dal programma di lavoro riguardano il segreto professionale e i limiti nello scambio di informazioni al fine, tra le altre cose, di studiare la possibilità di un accesso congiunto a banche dati di informazione finanziaria sui gruppi transfrontalieri per tutte le autorità competenti coinvolte nella vigilanza.

I comitati intendono inoltre condurre, entro il 2010, un’analisi sulle differenze esistenti tra le autorità di vigilanza all’interno dei diversi settori e a livello intersettoriale circa la natura dei poteri che esse possono esercitare, al fine di formulare raccomandazioni volte a superare le eccessive divergenze.

Per quanto riguarda la concordanza nella prassi delle ispezioni, il documento rileva che le ispezioni sono attualmente condotte nell’ambito delle disposizione dei singoli settori e delle singole autorità, mentre solo in pochi casi e in settori specifici sono condotte congiuntamente dalle autorità competenti. I comitati intendono pertanto realizzare entro il 2008 una mappa delle pratiche ispettive esplorando la possibilità di aumentare la convergenza tramite interventi, a livello UE o nazionale, da attuare al più tardi entro il 2010, accanto a proposte volte a sviluppare gli strumenti IT per lo scambio di informazione sugli istituti , sull’interpretazione e l’applicazione delle norme.

 


Ulteriori iniziative dell’UE in materia di stabilità e sorveglianza finanziaria

 

Oltre alle attività specificamente connesse alla revisione del terzo livello del modello Lamfalussy, a partire dal 2007 le Istituzioni dell’UE hanno avviato numerose ed importanti iniziative volte a rafforzare la stabilità e sa supervisione dei mercati finanziari nell’UE, soprattutto in relazione alla crisi finanziaria internazionale.

Tali iniziative presentano, direttamente o indirettamente, aspetti di significativo interesse per la convergenza della vigilanza finanziaria dell’UE, essendo intese a  rafforzare la cooperazione tra le autorità nazionali di vigilanza ovvero a migliorare il quadro regolamentare in cui esse operano.

In taluni casi, gli indirizzi espressi dalle Istituzioni UE, segnatamente dal Consiglio, mirano a rafforzare, già a norme vigenti, i poteri dei comitati di livello 3 della procedura Lamfalussy e a migliorarne la cooperazione reciproca e con le autorità nazionali competenti.

1. Tabella di marcia per le azioni nel settore dei mercati finanziari

Il Consiglio Ecofin del 9 ottobre 2007 ha approvato uno specifica Tabella di marcia relativa alle azioni da intraprendere nel corso del 2008, raggruppate attorno a quattro assi di intervento:

·         Accrescere la trasparenza per investitori, mercati e regolatori:

-   completa e rapida informazione da parte degli istituti finanziari sulle esposizioni al rischio in bilancio e fuori bilancio;

-   tenendo conto che il riesame dell'informativa al pubblico sui tipi e l'ammontare delle esposizioni inerenti a cartolarizzazione a carico delle banche ha rivelato l'eterogeneità di tali pratiche, si invitano le autorità di vigilanza bancaria ad intensificare i lavori su tali questioni e, in particolare, ad esaminare l’opportunità di adottare linea guida complementari (a livello UE dovrebbe operare in tal senso il CEBS in coordinamento con gli operatori di mercato e la Commissione);

-   organizzazione di dati statistici esaurienti e frequenti sui mercati creditizi a beneficio delle autorità di vigilanza (a livello UE: la Commissione europea).

·      Migliorare gli standard di valutazione, comprese le attività illiquide:

-  convenire un approccio comune per quanto concerne la valutazione contabile delle attività illiquide e le implicazioni per le pratiche di gestione del rischio da parte delle banche; (a livello UE: CEBS, professionisti contabili, operatori di mercato e Commissione);

-   valutare l'applicazione di standard validi di valutazione degli attivi presso gli investitori non bancari (p.es. gestori di patrimoni, fondi pensione, ecc.), specie in relazione ad attività (potenzialmente) illiquide (a livello UE Comitato delle autorità europee di vigilanza sulle assicurazioni e delle pensioni (CEIOPS), Comitato dei regolatori dei valori mobiliari (CESR), Commissione e operatori di mercato);

·       Rafforzare le norme prudenziali e la gestione dei rischi nel settore finanziario

-   esaminare un eventuale potenziamento dei sistemi di garanzia dei depositi nell'UE, comprese le tematiche relative alla comunicazione tra le autorità e i depositanti (a livello UE: Commissione, CSF);[21]

-   valutare il livello delle norme di gestione dei rischi presso gli investitori non bancari (p.es. gestori di patrimoni, fondi pensione,ecc.), specie in relazione ad attività (potenzialmente) illiquide (a livello UE: CESR, CEIOPS, operatori di mercato e Commissione);

-   migliorare la valutazione e la gestione del rischio di liquidità da parte delle banche convenendo standard minimi solidi per consentire alle banche di resistere a condizioni di mercato critiche (a livello UE: comitato di supervisione bancaria della BCE e Commissione, in coordinamento con il CEBS);

-   esaminare la necessità di un concetto più ampio di concentrazione dei rischi, compresi i mercati all'ingrosso e interbancari, ed esposizioni intragruppo, nel quadro della revisione dell'UE sui grandi rischi (a livello UE: CEBS e Commissione).

-   Esaminare il quadro normativo Basilea II/direttiva sui requisiti patrimoniali in ordine alle esposizioni di liquidità bancaria verso i veicoli per l'emissione di cambiali finanziarie garantite da attività (e le società veicolo (SPV) per tener conto degli insegnamenti riguardanti, nel settore bancario: 1) gli incentivi a spostare le esposizioni fuori bilancio; 2) la disciplina e la gestione dei rischi di liquidità e reputazionali a seguito del trasferimento alle SPV e ai veicoli finanziari; 3) la valutazione e il trattamento delle SPV e il riacquisto forzato di attivi (forced asset buy-back) (a livello UE: Commissione).

-   Individuare ed eliminare qualsiasi opportunità di arbitraggio regolamentare ed esaminare il quadro Basilea II/direttiva sui requisiti patrimoniali in ordine alle esposizioni risultanti dal portafoglio di negoziazione delle banche stesse (a livello UE: Commissione, in coordinamento con il CEBS).

·       Migliorare il funzionamento dei mercati, compreso il ruolo delle agenzie di classamento creditizio:

-   esaminare le disposizioni che disciplinano l'emissione e la vendita (scorretta) di crediti ipotecari (Stati membri e Commissione);

-   esaminare il ruolo delle agenzie per la valutazione dei crediti e gli usi dei rating creditizi, specie per quanto riguarda gli strumenti finanziari strutturati, i conflitti di interesse, la trasparenza dei metodi di rating, i ritardi nella rivalutazione del rating (rating reassessment) e i processi di approvazione regolamentare. (a livello UE: Commissione, sulla scorta delle relazioni CESR);

-   esaminare l'organizzazione dei mercati del credito non regolamentati (CESR, Comitato per i servizi finanziari (CSF)).

2. Principi comuni per la gestione delle crisi finanziarie transfrontaliere

Il Consiglio Ecofin del 9 ottobre 2007 ha inoltre adottato i“Principi comuni per la gestione delle crisi finanziarie transfrontaliere”, nei quali è stata affermata la necessità di una diligente cooperazione tra le istituzioni competenti degli Stati membri e l’esigenza di limitare l’intervento pubblico a casi di grave turbamento dell’economia e di superiore impatto sociale e una Tabella di marcia strategica per il rafforzamento delle disposizioni dell’UE in materia di stabilità finanziaria, in cui sono state dettagliatamente individuate le azioni da intraprendere a livello UE entro il 2009.

Nel primo documento gli Stati membri convengono su nove principi comuni da seguire nella gestione delle crisi finanziarie transfrontaliere che coinvolgano almeno un gruppo bancario il quale abbia rilevanti attività transfrontaliere, stia affrontando gravi problemi che si prevede abbiano effetti sistemici almeno in uno Stato membro e sia considerato a rischio di insolvenza:

1.    l'obiettivo della gestione delle crisi è proteggere la stabilità del sistema finanziario in tutti i paesi interessati e nell'UE nel suo insieme e ridurre al minimo le potenziali conseguenze economiche dannose al costo collettivo globale più basso. L'obiettivo non è evitare i fallimenti di banche;

2.    in una situazione di crisi, la priorità sarà sempre attribuita alle soluzioni del settore privato, che si baseranno il più possibile sulla situazione finanziaria di un gruppo bancario nel suo insieme. La direzione di un ente in difficoltà sarà ritenuta responsabile, gli azionisti non saranno salvati e i creditori e i depositanti non assicurati dovrebbero aspettarsi di affrontare delle perdite;

3.    il ricorso al denaro pubblico per risolvere una crisi non deve mai essere dato per scontato e sarà preso in considerazione per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia e qualora si valuti che le prestazioni sociali globali siano superiori al costo della ricapitalizzazione a spese dello Stato. Le circostanze e la tempistica di un eventuale intervento pubblico non possono essere stabilite anticipatamente. Ogni volta che si fa ricorso a denaro pubblico occorre applicare condizioni rigorose e uniformi;

4.    la gestione di una crisi transfrontaliera è una questione di interesse comune a tutti gli Stati membri colpiti. Se un gruppo bancario ha rilevanti attività transfrontaliere in vari Stati membri, le autorità di questi paesi coopereranno con diligenza e si prepareranno in tempi normali il più possibile per suddividere un potenziale onere fiscale. Se si ricorre a risorse pubbliche, i costi netti di bilancio diretti sono suddivisi tra gli Stati membri colpiti,sulla base di criteri equi ed equilibrati che tengano conto delle conseguenze economiche della crisi nei paesi colpiti e del quadro delle autorità di vigilanza dei paesi d'origine e ospitanti;

5.    le disposizioni e gli strumenti per la gestione delle crisi transfrontaliere saranno elaborati in modo flessibile per consentirne l'adattamento alle caratteristiche specifiche di una crisi, di singoli enti, voci di bilancio e mercati. Le disposizioni transfrontaliere si baseranno su disposizioni nazionali efficaci e sulla cooperazione tra autorità di vari paesi. Le autorità competenti negli Stati membri colpiti da una crisi dovrebbero essere in grado di valutare prontamente la natura sistemica della crisi e le sue conseguenze transfrontaliere in base a una terminologia comune e a un quadro analitico comune;

6.    le disposizioni per la gestione delle crisi e per la soluzione delle crisi saranno coerenti con le disposizioni in materia di vigilanza e di prevenzione delle crisi. Tale coerenza riguarda in particolare la ripartizione delle responsabilità tra le autorità e il ruolo di coordinamento delle autorità di vigilanza del paese d'origine;

7.    la piena partecipazione alla gestione e alla soluzione di una crisi sarà assicurata in una fase precoce per quegli Stati membri che possono essere colpiti tramite singoli enti o infrastrutture, tenendo conto dell'eventualità di dover agire rapidamente per risolvere la crisi;

8.    le azioni strategiche nel contesto della gestione delle crisi manterranno parità di condizioni. In particolare, gli interventi pubblici devono essere conformi alle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato;

9.    le disposizioni in materia di stabilità finanziaria terranno conto, ove necessario, della dimensione globale. Le autorità dei paesi terzi saranno coinvolte, ove opportuno.

 

Il secondo documento, la Tabella di marcia strategica, contiene l’indicazione delle azioni da intraprendere a livello UE al fine di stabilire procedure e principi per migliorare la cooperazione e il livello di preparazione e di condurre un riesame degli strumenti per la prevenzione, gestione e soluzione delle crisi. In particolare, sono previste le misure seguenti:

Procedure e principi per migliorare la cooperazione e il livello di preparazione

-   Ottobre 2007: l’adozione, poi avvenuta, da parte dei Ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali di principi comuni per la gestione delle crisi transfrontaliere.

-   Fine 2007: la decisione, poi adottata dal Consiglio ECOFIN del 4 dicembre 2007, sull’inclusione della dimensione UE nei mandati nazionali delle autorità di vigilanza, vale a dire dell'obbligo di cooperare e tener conto dei problemi riguardanti la stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri.

-   Gli Stati membri sono incoraggiati a elaborare e firmare specifici accordi di cooperazione volontaria tra le rispettive autorità non appena possibile.

-   Primavera 2008: le autorità di vigilanza dell'UE, i Ministri delle finanze e le banche centrali  firmeranno un memorandum d'intesa allargato per tutta l'UEbasato sul memorandum d'intesa del 2005 e recante principi comuni di gestione delle crisi, compresa la condivisione degli oneri fiscali e un quadro analitico comune. Un allegato conterrà orientamenti pratici per la gestione delle crisi ( il memorandum è stato adottato il 14 maggio 2008).

-   Fine 2008: le autorità degli Stati membri si avvarranno del quadro analitico comune per valutare le crisi finanziarie transfrontaliere.

-   2007-2009: la Commissione proporrà entro la fine del 2008 modalità per precisare gli obblighi in materia di cooperazione comprese eventuali modifiche della legislazione bancaria dell'UE, in particolare al fine di chiarire gli obblighi che incombono all'autorità di vigilanza, banche centrali e ministri delle finanze in materia di scambio di informazioni e di cooperazione in situazioni di crisi, potenziare i diritti all'informazione e il coinvolgimento dei paesi ospitanti; precisare il ruolo delle autorità di vigilanza consolidatrici, agevolare il tempestivo coinvolgimento delle parti interessate nelle situazioni di crisi e valutare se a tal fine siano necessarie modifiche di ordine legislativo, anche per rafforzare gli obblighi giuridici per la collaborazione delle autorità di vigilanza e la condivisione delle informazioni.

-   2009: il Comitato economico e finanziario effettuerà un'esercitazione di simulazione di crisi a livello UE nella primavera del 2009 come prova per le modalità proposte e riferirà ai Ministri ECOFIN nell'autunno del 2009.

Riesame degli strumenti per la prevenzione, gestione e soluzione delle crisi

-   2008: il Comitato per i servizi finanziari e la Commissione individueranno ostacoli specifici all'uso degli strumenti nelle situazioni transfrontaliere e proporranno modifiche, assicureranno la disponibilità degli strumenti pertinenti a livello nazionale e la funzionalità degli strumenti per la gestione e soluzione delle crisi tenendo conto della dimensione transfrontaliera.

-   2008: la Commissione e gli Stati membri si adopereranno per stabilire in quali condizioni una grave crisi bancaria può essere considerata dalla Commissione un "grave turbamento dell'economia" (ai sensi del trattato e delle norme in materia di aiuti di Stato) e la Commissione valuterà l'eventualità di uno snellimento delle procedure, incentrando l'attenzione sulle modalità per trattare con rapidità gli accertamenti nel settore degli aiuti di Stato in circostanze critiche

-   2007-2009: la Commissione valuterà l'eventuale estensione del campo d'applicazione della vigente direttiva sulla liquidazione degli enti creditizi[22], per includervi, con l'obiettivo di un'accresciuta efficienza, le affiliate insolventi nonché il risanamento e la liquidazione ottimali dei gruppi bancari transfrontalieri, tenendo in debito conto gli interessi di tutti i soggetti interessati;

-   2007-2009: verranno proseguiti i lavori della Commissione con l'obiettivo di chiarire il contenuto dalla direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi in particolare: accordo pratico e precisazione del campo d'applicazione della direttiva e dei compiti del sistemi di garanzia dei depositi, accordi di garanzia integrativa (topping-out), scambio di informazioni tra sistemi, riduzione dei ritardi dei rimborsi e miglioramento dell'informazione dei depositanti. Saranno coinvolti i sistemi di garanzia dei depositi e le autorità competenti degli Stati membri. Si attendono risultati definitivi entro il marzo del 2009.

-   2007-2009: accanto alla revisione della direttiva sulla liquidazione, seguita da una proposta della Commissione alla metà del 2009, la Commissione effettuerà uno studio di fattibilità sulla riduzione degli ostacoli ai trasferimenti transfrontalieri di attivi, introducendo nel contempo adeguate tutele nella legislazione sulle banche, l'insolvenza e le società, tenendo conto del fatto che la riassegnazione degli attivi in una situazione di crisi incide sulla facoltà dei soggetti interessati in vari organismi giuridici di introdurre ricorsi. L'obiettivo generale è quello di rafforzare la prevalenza delle soluzioni private, evitare la separazione degli attivi e facilitare la gestione regolare delle crisi.

 

Il Consiglio Ecofin del 14 maggio 2008 ha condotto una ampia verifica dello stato di attuazione del Programma di lavoro e della Tabella di marcia strategica, approvandone gli aggiornamenti. In attuazione della Tabella di marcia strategica su indicata, il Consiglio ha inoltre approvato un nuovo Memorandum di intesa (MoU) tra ministri delle finanze, governatori delle banche centrali e autorità di vigilanza degli Stati membri, per una cooperazione più intensa nelle crisi finanziarie transfrontaliere.

3. Il Consiglio Ecofin del 7 ottobre 2008

Nella riunione del 7 ottobre 2008 il Consiglio Ecofin, tra le altre cose, ha adottato conclusioni sui seguenti temi:

·       Risposte immediate alle attuali turbolenze finanziarie

·       Stabilità finanziaria e sorveglianza finanziaria”.

·       Una risposta coordinata dell’Unione europea al rallentamento economico”.

In particolare, per quanto la strategia di breve termine in risposta alle turbolenze finanziarie, i Ministri degli Stati membri dell’UE hanno convenuto di sostenere le istituzioni finanziarie sistemiche, impegnandosi a coordinare strettamente gli interventi e a prendere in considerazione i potenziali effetti transfrontalieri delle decisioni assunte sul piano nazionale: l’intervento pubblico dovrà pertanto essere deciso a livello nazionale all’interno di un quadro coordinato

Al fine di tutelare gli interessi dei depositanti e la stabilità del sistema, il Consiglio ha sottolineato l'opportunità di un approccio che comprenda, tra gli altri strumenti, la ricapitalizzazione delle pertinenti istituzioni finanziarie caratterizzate da una vulnerabilità sistemica.

 

Nelle conclusioni relative a “Stabilità finanziaria e vigilanza finanziaria” il Consiglio Ecofin, tenendo conto dell'attuale tensione straordinaria sui mercati finanziari globali e del potenziale impatto della situazione economica, ha convenuto che è necessario continuare a perseguire una risposta coordinata a livello europeo, nell'ambito delle rispettive responsabilità degli Stati membri, abbinandola alla flessibilità degli Stati membri nell'adattare la loro risposta alla rispettiva situazione individuale, e continuare ad attuare riforme strutturali solide a livello nazionale per rafforzare la resilienza a futuri shock.

In tale quadro, relativamente ai  progressi nell'attuazione della tabella di marcia dell'ottobre 2007, il Consiglio Ecofin:

-        si compiace dei lavori del Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) relativi alla trasparenza e degli sforzi della maggior parte delle banche per seguire gli orientamenti del CEBS sulle buone prassi in materia di relazione[23]. Invita tutte le banche a fare ulteriori progressi per quanto riguarda la trasparenza riguardo alla valutazione dei rischi e le metodologie di gestione.

-        rammenta l'urgenza di migliorare le prassi delle banche in materia di valutazione delle esposizioni e sollecita  le autorità di vigilanza e gli organi di normazione contabile a garantire il corretto funzionamento del quadro per l'informativa finanziaria attraverso orientamenti precisi su una valutazione che possa essere applicata in modo coerente in tutti gli istituti;

-        sollecita la piena e tempestiva attuazione della tabella di marcia sulle azioni per far fronte alle turbolenze finanziarie in corso e il coordinamento con le iniziative esaminate in sedi internazionali quali in particolare il Forum per la stabilità finanziaria, il Fondo monetario internazionale e gli organismi internazionali di normazione;

-        sottolinea la necessità di assicurare il funzionamento degli accordi in materia di stabilità transfrontaliera come previsto nel Memorandum d'intesa sulla stabilità finanziaria approvato dai ministri, le banche centrali e le autorità di vigilanza finanziaria dell'UE.

-        resta pienamente impegnato a potenziare l'efficacia della vigilanza del settore finanziario in Europa: ciò richiede maggiore convergenza e armonizzazione nell'attuazione delle norme e un rafforzamento della vigilanza riguardo ai gruppi transfrontalieri.

4. Il Consiglio europeo del 15-16 ottobre 2008

Il Consiglio europeo, nel paragrafo delle sue conclusioni relativo alla situazione economica e finanziaria:

-          ha espresso la determinazione ad agire in modo coordinato ed esaustivo per ripristinare il buon funzionamento del sistema finanziario, assicurare il finanziamento normale ed efficace dell'economia e ritrovare la via della crescita e dell'occupazione;

-          ha ribadito l'impegno ad assumere in qualsiasi circostanza tutte le misure necessarie a preservare la stabilità del sistema finanziario, a sostenere le istituzioni finanziarie importanti, a evitare i fallimenti e ad assicurare la protezione dei depositi dei risparmiatori;

-          ha sottolineato la necessità di rafforzare la vigilanza del settore finanziario europeo e di attuare con urgenza la tabella di marcia del Consiglio ECOFIN, sopra richiamata,al fine di migliorare il coordinamento della vigilanza a livello europeo;

-          ha inoltre dichiarato di sostenere l'accelerazione dei lavori in corso sul rafforzamento delle norme in materia di stabilità, ivi compresa la direttiva sui requisiti patrimoniali delle banche; ha invitato a effettuare rapidamente un esame della proposta legislativa della Commissione di prossima presentazione intesa a rafforzare l'inquadramento delle agenzie di rating e la vigilanza sulle medesime a livello europeo e ha chiesto rapidità nell’elaborazione di norme europee in materia di sicurezza dei depositi allo scopo di proteggere i risparmiatori;

-          ha espresso compiacimento sulla decisione relativa alle regole contabili applicabili alle istituzioni finanziarie.

Secondo il Consiglio europeo, l’UE deve impegnarsi inoltre, unitamente ai suoi partner internazionali, in una esauriente riforma del sistema finanziario internazionale, fondata sui principi di trasparenza, solidità bancaria, responsabilità, integrità mondiale, allo scopo di assumere tempestivamente decisioni in materia di trasparenza, norme di regolamentazione, supervisione transfrontaliera e gestione delle crisi, nonché di prevenire i conflitti di interesse e di creare un sistema di allarme che dia fiducia a consumatori e investitori.

Infine, il Consiglio europeo si è compiaciuto della creazione, da parte della Commissione, di un gruppo ad alto livello in e ha invitato le autorità di vigilanza nazionali a riunirsi almeno una volta al mese per procedere a scambi di informazioni.

Si ricorda al riguardo che in occasione del dibattito sulla crisi finanziaria svoltosi al Parlamento europeo l’8 ottobre 2008 il presidente della Commissione europea ha ricordato la Commissione sta mettendo a punto un gruppo ad alto livello - che sarà presieduto da Jacques de Larosière, ex Direttore generale del Fondo monetario internazionale - cui parteciperanno Neelie Kroes, commissario alla concorrenza, Joaquin Almunia, commissario per gli affari economici e monetari e Charlie McCreevy, commissario per il mercato interno.


 

 

Documenti


 



[1] COM(1999) 232. Il PASF, presentato dalla Commissione nel giugno del 1999, indicava 42 misure prevalentemente di natura legislativa,in gran parte effettivamente adottate, necessarie per la creazione, entro il 2005, di un mercato unico dei servizi finanziari

[2]I dati riportati nella tabella sono tratti da G.DI GIORGIO, C.DI NOIA, “Financial Market Regulation and Supervision: How many peaks for the Euro Area?”, in Brooklyn Journal of International Law, 2003, n. 2.

[3] Il modello è stato adottato sulla base delle proposte formulate da un comitato di personalità indipendenti, presieduto dall'ex presidente dell'Istituto monetario europeo, Alexandre Lamfalussy, istituito in attuazione delle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000.

[4] Con il termine comitatologia o comitologia si designano le procedure mediante le quali la Commissione, in base all’articolo 202 del Trattato CE, esercita i poteri ad essa delegati per l’attuazione degli atti comunitari “legislativi”, vale a dire adottati dal Parlamento e dal Consiglio o dal solo Consiglio secondo una delle procedure decisionali previste dal Trattato CE (consultazione, codecisione, cooperazione, parere conforme). Le cinque procedure di comitatologia (consultazione, gestione, regolamentazione, regolamentazione con controllo e di salvaguardia), attualmente disciplinate dalla decisione del Consiglio n. 1999/468/CE, così come modificata dalla decisione 2006/512/CE, prevedono l’obbligo della Commissione di sottoporre i progetti di misure di attuazione a comitati composti da funzionari delle amministrazioni nazionali. L’efficacia del parere del comitato dipende dal tipo di procedura di cui l’atto legislativo dispone di volta in volta l’applicazione.

    La decisione 2006/512/CE ha introdotto nell’ambito della procedura di comitatologia, una specifica procedura di “regolamentazione con controllo”, la quale assicura al Parlamento europeo e al Consiglio un potere di controllo e di rigetto delle misure di esecuzione proposte dalla Commissione.

[5] L’Inter-institutional Monitoring Group (IIMG), composto da sei esperti indipendenti, è stato istituito nel 2002 e poi rinnovato nel 2005 a seguito dell’estensione dell’ambito di applicazione della procedura Lamfalussy anche ai settori bancario, assicurativo, pensionistico e dei fondi OICVM. Composto da sei esperti indipendenti nominati dalle istituzioni UE, il gruppo ha ricevuto il mandato, fino al 31 dicembre 2007, di valutare i progressi compiuti nell’applicazione della procedura Lamfalussy e identificarne i possibili punti critici. Il gruppo ha presentato due relazioni intermedie, rispettivamente a marzo 2006 e gennaio 2007, e la terza ed ultima relazione ad ottobre 2007.

[6] La comunicazione ricorda che l’attuale normativa prevede numerosi strumenti per rafforzare la convergenza e la cooperazione in materia di vigilanza: ad esempio la mediazione, la delega di compiti, la razionalizzazione dei requisiti di informativa e gli accordi di condivisione delle informazioni e dei dati. I programmi di formazione e gli scambi di personale tra le autorità di vigilanza possono altresì svolgere un ruolo importante nello sviluppo di una cultura di vigilanza comune

[7] In particolare, la Commissione rileva che il CESR ha avuto il difficile compito di elaborare un formato comune per la comunicazione delle transazioni in applicazione della direttiva MiFID (direttiva 2007/39/CE sul mercato degli strumenti finanziari) e ha registrato alcuni ritardi per quanto riguarda l'istituzione del meccanismo di scambio delle informazioni sulle transazioni. Nel settore bancario il quadro comune di comunicazione delle informazioni richiesto dai ministri delle finanze ha dato luogo ad un risultato complesso anziché al quadro razionalizzato, semplificato e omogeneo richiesto dal mercato. Il CEBS ha incontrato difficoltà in materia di convergenza nel trattamento prudenziale degli strumenti ibridi e preferisce che la Commissione passi direttamente all'elaborazione di una nuova legislazione. Inoltre l'introduzione di procedure di mediazione non è stata fruttuosa a tutt'oggi, giacché nessuno vi ha fatto ricorso.

[8]  La Commissione suggerisce una procedura in due fasi:

-          Fase 1) sulla base di un testo della Commissione – e previa consultazione con i comitati di livello 3 – il Parlamento europeo e il Consiglio ECOFIN potrebbero adottare congiuntamente una breve dichiarazione politica in cui si indicano i principali risultati attesi dai comitati di livello 3 per il periodo seguente;

-          fase 2) durante e al termine di tale periodo, i comitati di livello 3 dovrebbero presentare una relazione a Commissione, Parlamento europeo e Consiglio sui risultati raggiunti o, se del caso, sulle ragioni che hanno loro impedito di raggiungere gli obiettivi prefissati. Nel secondo caso dovrebbero presentare spiegazioni dettagliate, segnalando, tra l'altro, eventuali autorità di vigilanza che abbiano fatto opposizione. Se per una determinata iniziativa prevista nel mandato non è possibile alcun progresso a livello 3, resterebbero tre alternative concrete: i) mantenere lo status quo, con nessun ulteriore sviluppo; ii) trasformare la misura in una misura di comitatologia della Commissione, supponendo che essa rientra nell'ambito delle competenze delegate; iii) se le condizioni per la soluzione ii) non sono riunite e se la questione è sufficientemente importante, considerare una modifica di livello 1.

[9]  Vedi nota n.7.

[10] Direttiva 2003/71 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE.

[11] Nel 2006 il CEBS e il CEIOPS hanno stabilito la costituzione dello Interim Working Committee on Financial Conglomerates, composto da esperti delle autorità nazionali di vigilanza competenti in materia i conglomerati finanziari, al fine approfondire le questioni legate alla implementazione della direttiva sui conglomerati finanziari (Financial Conglomerates Directive -FCD,-2002/87/EC).

[12] Secondo notizie di stampa, In occasione della riunione, l’allora Ministro delle Finanze Tommaso Padoa Schioppa aveva proposto che il Consiglio invitasse la Commissione e i Comitati ad elaborare un “manuale comune di regole standard” che da un lato assicurino piena uguaglianza di trattamento in tutto il mercato unico e risparmi di costi e dall’altro portino ad una vigilanza integrata dei gruppi transfrontalieri, grazie ad efficaci scambi di informazioni, al rafforzamento organico dell’attività di supervisione e all’adozione di decisioni vincolanti e a maggioranza qualificata nei Comitati di 3 livello L mfalussy.

    La prospettiva di decisioni vincolanti non sarebbe stata però condivisa da tutti i ministri Ecofin, né dal presidente della BCE, Jean-Claude Trichet che preferirebbero mantenere l’attuale prassi degli accordi volontari, dichiarando che “uno dei vantaggi dell’approccio Lamfalussy è combinare uno schema decentrato con il coordinamento transnazionale a livello UE, perché è in linea con le responsabilità nazionali sulla stabilità finanziaria e permette di sfruttare i vantaggi della prossimità geografica, dell’esperienza e della conoscenza dei supervisori locali”. Contro la prospettiva di una “ rivoluzione invece che un’evoluzione “ del processo Lamfalussy si sono apertamente schierate Gran Bretagna e Germania. (Fonte: il Sole-24Ore, 4 dicembre 2007).

[13] Oltre ai contributi dell’IIGM e dei singoli Comitati di livello 3, il Consiglio fa riferimento ad una relazione sulla vigilanza finanziaria, presentata dal Comitato per servizi finanziari il 23 febbraio 2006 e sulla quale il Consiglio stesso ha adottato conclusioni nella riunione del 5 maggio 2006 (Registro del Consiglio, doc. n. FSC 4151/06 + COR 1.

    Il Comitato per i servizi finanziari (CSF è stato istituito il 18 febbraio 2003 dal Consiglio Ecofin con l’incarico di procedere a riflessioni strategiche intersettoriali, separatamente dal processo legislativo, valutare lo stato di attuazione e di avanzamento nonché fornire consulenza su questioni di politica interna relative al mercato unico, ed esterna (come l’OMC). E’ composto da rappresentanti ad alto livello degli Stati membri e della Commissione europea. La Banca centrale europea e i pertinenti comitati di regolamentazione della Comunità, partecipano in qualità di osservatori.

[14] IL CEF è un organo consultivo della Comunità, istituito il 10 gennaio 1999, conformemente all'articolo 114, paragrafo 2, del trattato CE. Gli Stati membri dell’Unione europea, la Commissione europea e la BCE possono nominarne non più di due membri ciascuno.

[15] Il Consiglio ritiene che dopo l’entrata in vigore di tale clausola , al termine di un dato periodo, gli Stati membri dovrebbero riesaminare la necessità delle opzioni e delle facoltà e, se del caso . abolirli.

[16] Il Parlamento europeo con 565 voti favorevoli, 47 contrari e 18 astensioni la relazione d'iniziativa legislativa stilata da Ieke van den BURG (PSE, NL) e Daniel DĂIANU (ALDE/ADLE, RO)

[17] Si tratta del sistema in base al quale i membri che non si conformano alle deliberazioni assunte a maggioranza qualificata devono pubblicamente spiegarne i motivi.

[18] Vedi nota 20.

[19] L’iniziativa si basa sugli obiettivi fissati dal Protocollo congiunto dei tre Comitati del novembre 2005, e sui Programmi di lavoro congiunto per l’anno 2006 e 2007.

[20] Come specificato nel documento, il programma di lavoro in questione affiancherà, senza sostituirli, i piani di lavoro annuali più dettagliati dei singoli Comitati.

[21] La Commissione ha effettivamente presentato una proposta legislativa in materia il 15 ottobre 2008.

[22] Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 concernente il risanamento e la liquidazione degli enti creditizi.

[23]  Dando seguito alle indicazioni del Consiglio Ecofin dell’ottobre 2007 ( si veda infra)i l 18 giugno 2008 il CEBS ha pubblicato una relazione sulla trasparenza bancaria nelle attività e prodotti colpiti dalle recenti turbolenze finanziarie, individuando esempi di buone prassi.