Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Libro bianco sullo sport - (COM(2007)391)
Riferimenti:
COM(2007)0391     
Serie: Documentazione sulle politiche dell'Unione europea    Numero: 7
Data: 08/10/2008
Descrittori:
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E POLISPORTIVE   SPORT


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 
 
 
Ufficio Rapporti con l’Unione europea

Politiche dell’Unione europea

 

 

LIBRO BIANCO SULLO SPORT

(COM(2007)391)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 7

 

8 ottobre 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria generale -  Ufficio rapporti con l’Unione europea

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I N D I C E

 

 

Scheda di lettura      1

Il Libro bianco sullo sport3

1. Origine e obiettivi della proposta    3

2. Contesto della proposta    3

3. Contenuti della proposta    6

3.1. Il ruolo sociale dello sport6

3.2. La dimensione economica dello sport10

3.3. L’organizzazione dello sport11

3.4. Seguito alle iniziative proposte nel Libro bianco    14

4. L’esame della proposta da parte delle istituzioni europee    15

4.1. Consiglio    15

4.2. Parlamento europeo    16

5. Lo sport nel Trattato di Lisbona    18

Documenti21

 

Commissione europea

Libro Bianco sullo sport (COM(2007)391)                                        23

 

 

 

 


 

 

 

Scheda di lettura


Il Libro bianco sullo sport

 

1. Origine e obiettivi della proposta

L’11 luglio 2007 la Commissione europea ha presentato un Libro bianco sullo sport (COM(2007)391) inteso a dare un orientamento strategico sul ruolo dello sport in Europa, incoraggiare il dibattito su alcuni problemi specifici, migliorare la visibilità dello sport nel processo decisionale dell’UE. Il documento della Commissione affronta anche questioni rilevanti, come l’applicazione del diritto dell’UE allo sport, e cerca di definire ulteriori azioni riguardanti lo sport a livello europeo attraverso la definizione di un piano d’azione contenente misure concrete riferite ai temi fondamentali illustrati nel Libro bianco.

Un Libro bianco è un progetto di documento strategico che costituisce, di solito, l'ultimo documento di consultazione proposto dalla Commissione prima dell'elaborazione di un progetto legislativo su una determinata materia. Il Libro bianco, pertanto, non costituisce uno strumento giuridicamente vincolante per gli Stati membri.

Il Libro bianco raggruppa le questioni più rilevanti attorno a tre nuclei:

-        il ruolo sociale dello sport;

-        la dimensione economica;

-        la sua organizzazione in Europa.

Il Libro bianco contiene, inoltre, una serie di proposte concrete per l’azione ulteriore dell’UE, che espongono le attività che saranno realizzate o sostenute dalla Commissione e, nel loro insieme, formano un piano d’azione intitolato a Pierre de Coubertin.

 

2. Contesto della proposta

I trattati vigenti non contengono una specifica base giuridica per l’intervento della Comunità europea in materia di sport[1]. Lo sport, pertanto, è considerato in linea di principio alla stregua di ogni altra attività economica e sociale e, in particolare, è soggetto alle regole di concorrenza e a quelle in materia di libera prestazione dei servizi e di libera circolazione dei lavoratori – tra queste, in particolare, il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, le norme relative alla cittadinanza dell’Unione e la parità uomo-donna per quanto riguarda il lavoro.[2] Il panorama sportivo europeo, inoltre, nella sua complessità, interagisce con un numero considerevole di politiche dell’UE e con cambiamenti di tipo sociale ed economico che spesso non sono trattati in modo esauriente da alcuna iniziativa a livello UE.

Il ruolo importante dello sport nella società europea e la sua natura specifica sono stati riconosciuti nel dicembre 2000 dalla “Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa di cui tener conto nell'attuazione delle politiche comuni”, allegata alle conclusioni del Consiglio europeo di Nizza del 2000 (“dichiarazione di Nizza”).

La dichiarazione di Nizza, tra l’altro, riconosce che, “nell’azione che esplica in applicazione delle differenti disposizioni del trattato, la Comunità deve tener conto, anche se non dispone di competenze dirette in questo settore, delle funzioni sociali, educative e culturali dello sport, che ne costituiscono la specificità, al fine di rispettare e di promuovere l’etica e la solidarietà necessarie a preservarne il ruolo sociale”. In particolare, il punto 7 della dichiarazione “sottolinea l'importanza che annette all'autonomia delle associazioni sportive e al loro diritto a organizzarsi autonomamente per mezzo di adeguate strutture associative” e “riconosce che le associazioni sportive hanno, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie e sulla base di un funzionamento democratico e trasparente, la missione di organizzare e di promuovere le rispettive discipline, segnatamente per quanto concerne le regole specificamente sportive, la formazione delle squadre nazionali, nel modo da esse ritenuto più conforme ai loro obiettivi”.

Tuttavia, la dichiarazione, non avendo valore giuridicamente vincolante e non essendo annessa ai trattati, non ha costituito parametro di riferimento né per l’azione normativa delle istituzioni dell’UE né per la giurisprudenza relativa all’applicazione di principi e regole generali allo sport.

 

Quale conseguenza di questo quadro, sul piano giuridico lo sport ha assunto rilievo non quale oggetto di specifiche misure legislative dell’UE ma piuttosto in relazione all’applicazione di regole e principi fondamentali del trattato ovvero di misure legislative di carattere generale.

Anche l’applicazione del principio di sussidiarietà nel settore dello sport è stata affrontata non nel senso di verificare la giustificazione dell’intervento normativo dell’UE in materia ma al fine di stabilire la possibilità di sottrarre lo sport all’applicazione delle norme in materia di concorrenza e di tutela delle libertà fondamentali.

Nella nota sentenza Bosman[3], la Corte ha statuito che il principio di sussidiarietà, anche nella lata interpretazione secondo cui l'intervento delle autorità comunitarie dovrebbe essere limitato allo stretto necessario nel settore dell'organizzazione delle attività sportive, non può avere l'effetto che l'autonomia di cui godono le associazioni private per adottare normative sportive limiti l'esercizio dei diritti, come quelli di libera circolazione, conferiti ai privati dal Trattato.[4]

La Corte di giustizia ha riconosciuto, peraltro, senza richiamare il principio di sussidiarietà, una limitata “specificità” dello sport, distinguendo i profili che ricadono nella definizione di attività economica (ai sensi dell’art. 2 del trattato CE), da quelli di ”interesse puramente sportivo”, che possono essere entro certi limiti e caso per caso sottratti alle regole generali del trattato.

In particolare, la Corte ha riconosciuto che la specificità dello sport deve essere presa in considerazione nel senso che gli effetti restrittivi per la concorrenza inerenti all’organizzazione e a uno svolgimento adeguato delle competizioni sportive non infrangono le norme UE sulla concorrenza, purché tali norme siano proporzionate all’interesse sportivo legittimo perseguito. Occorre, in altri termini, verificare se l’eventuale restrizione della concorrenza sia necessaria al buon funzionamento di una data attività sportiva e se essa costituisca il mezzo meno restrittivo della concorrenza per perseguire tale scopo. L’esigenza di accertarsi che tale proporzionalità sia rispettata implica la necessità di considerare le caratteristiche specifiche di ogni caso e non permette di formulare orientamenti generali sull’applicazione al settore dello sport delle norme relative alla concorrenza.

Per quanto riguarda più direttamente la preparazione del Libro bianco, la Commissione ha svolto numerose consultazioni con le parti interessate del settore dello sport sulle questioni d’interesse comune. Tra i documenti che hanno fornito un riferimento per il dibattito si segnala, tra l’altro, il “Rapporto indipendente sullo sport in Europa” commissionato  dalla Presidenza Britannica di turno dell’UE e finalizzato a studiare il tema e presentare possibili soluzioni pratiche.

Il rapporto, presentato nel maggio 2006, è stato elaborato sulla base del lavoro di gruppi di specialisti[5] che hanno esaminato questioni giuridiche, economiche e politiche, di ampie consultazioni con le parti interessate e di una serie di studi ed analisi sul tema compiuti da esperti tecnici da una suddiviso in due parti principali, una che si occupa della specificità dello sport in generale ed un’altra il cui obiettivo principale è il calcio europeo. Il Rapporto, tra l’altro, ha chiesto alle istituzioni europee una maggiore certezza giuridica per lo sport e orientamenti più chiari relativamente alle pratiche che rientrano nel campo di applicazione legittimo delle autorità sportive, nonché maggiore chiarezza intorno ai concetti di “norme sportive”, necessarie al buon funzionamento delle competizioni sportive, e le altre “normative relative allo sport”, che coprono questioni quali il mantenimento dell’equilibrio competitivo tra club o la gestione centralizzata dei diritti di marketing.

3. Contenuti della proposta

3.1. Il ruolo sociale dello sport

La Commissione riconosce la dimensione educativa dello sport e le potenzialità per migliorare la salute dei cittadini europei, oltre al ruolo sociale, culturale e ricreativo, che può anche rafforzare le relazioni esterne dell’Unione. In particolare, lo sport svolge le seguenti funzioni sociali:

·   migliorare la salute pubblica attraverso l’attività fisica;

La Commissione ritiene necessario sviluppare l’indubbia capacità del movimento sportivo di favorire l’attività fisica a vantaggio della salute. A tale proposito, la Commissione propone:

-   entro la fine del 2008, di elaborare insieme agli Stati membri nuovi orientamenti sull’attività fisica;

-   il sostegno ad una rete europea di Attività fisica a vantaggio della salute;

-   che l’attività fisica a vantaggio della salute diventi un punto di riferimento delle attività della Commissione relative allo sport, anche attraverso l’individuazione di strumenti finanziari pertinenti che tengano conto di questa priorità[6];

·   unire le forze per combattere il doping;

La Commissione, tra l’altro, raccomanda che il commercio di sostanze dopanti illecite sia trattato nello stesso modo del commercio di droga in tutta l’UE. A tal proposito, propone:

-   di stabilire collaborazioni tra le forze dell’ordine degli Stati membri, i laboratori accreditati dall’Agenzia mondiale antidoping e l’INTERPOL per lo scambio tempestivo di informazioni sulle nuove sostanze dopanti e sulle nuove pratiche. L’UE potrebbe sostenere tali sforzi attraverso corsi di formazione e costruendo una rete tra i centri di formazione per le forze dell’ordine;

-   di sostenere una rete di organizzazioni nazionali antidoping degli Stati membri.

·   rafforzare il ruolo dello sport nel campo dell’istruzione e della formazione;

La Commissione intende incoraggiare lo sviluppo della dimensione educativa dello sport attraverso:

-   il programma di apprendimento permanente[7] ;

-   il riconoscimento della potenzialità dello sport per lo sviluppo delle competenze sociali e civiche, individuate tra le otto competenze chiave necessarie per la realizzazione personale, la cittadinanza attiva, la coesione sociale e l'occupabilità dei cittadini europei in una società della conoscenza, secondo quanto previsto dalla raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente[8];

-   singoli inviti a presentare proposte relativi alla realizzazione del Quadro europeo delle qualifiche (QEQ[9]) e del Sistema di crediti accademici europei nell’istruzione e formazione professionale (ECVET[10]).

La Commissione ritiene, inoltre, importante curare la formazione dei giovani sportivi istituendo centri di formazione locali di alta qualità per tutelare i loro interessi morali, educativi e professionali. La Commissione, altresì, sottolinea che i sistemi di formazione per i giovani sportivi di talento devono essere aperti a tutti e non possono ammettere discriminazioni basate sulla nazionalità tra i cittadini dell’UE. A tal proposito, ritiene che le regole che impongono alle squadre una quota di giocatori formati sul posto possono ritenersi compatibili con le disposizioni del trattato sulla libera circolazione delle persone se non causano una discriminazione diretta basata sulla nazionalità e se gli eventuali effetti discriminatori indiretti possono essere giustificati come proporzionati a un obiettivo legittimo perseguito quale, ad esempio potenziare e tutelare la formazione e lo sviluppo dei giovani giocatori di talento;

·   promuovere il volontariato e la cittadinanza attiva attraverso lo sport;

La Commissione riconosce che le attività di volontariato nelle organizzazioni sportive forniscono occasioni di istruzione non formale e offrono ai giovani possibilità di impegno utili a tenerli lontani dal crimine. La Commissione propone che tali attività siano riconosciute e potenziate sostenendo lo sport attraverso:

-   i programmi approvati nel contesto del settore della cultura per il periodo 2007-2013, ad esempio, il programma “Gioventù in azione”[11] per quanto riguarda gli scambi giovanili e il servizio volontario per gli eventi sportivi, o il programma  “Europa dei cittadini”[12] per il sostegno allo sport di base;

-   sviluppando lo scambio di informazioni e buone pratiche in materia di volontariato nello sport e lanciando uno studio europeo sul volontariato nello sport per mettere meglio a fuoco le richieste e le esigenze specifiche del settore sportivo amatoriale nel processo decisionale nazionale ed europeo;

·   utilizzare il potenziale dello sport per l’inclusione sociale, l’integrazione e le pari opportunità;

La Commissione riconosce che lo sport contribuisce in modo significativo alla coesione economica e sociale e a una società più integrata e, pertanto, tutti i componenti della società dovrebbero avere accesso allo sport. A tale scopo la Commissione propone che:

-   nel contesto dei programmi per l’apprendimento permanente, Gioventù in azione ed Europa dei cittadini, sopra citati, siano sostenute azioni che promuovano l’inclusione sociale attraverso lo sport e combattano la discriminazione in tale settore;

-   nel contesto della politica della coesione, inoltre, gli Stati membri considerino il ruolo dello sport, per quanto riguarda inclusione sociale, integrazione e pari opportunità, come parte della loro programmazione del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale, e promuovano l’azione nel quadro del Fondo europeo per l’integrazione;

-   si tenga conto dell’importanza dello sport per i disabili nel suo piano d’azione relativo alla Strategia dell’Unione europea a favore delle persone con disabilità;

-   la Commissione incoraggi l’integrazione delle questioni di genere in tutte le sue attività relative allo sport, con un interesse specifico per l’accesso allo sport da parte delle donne immigrate e delle donne appartenenti a minoranze etniche, nonché per l’accesso delle donne alle posizioni decisionali nello sport e la copertura mediatica delle donne nello sport, nel quadro della sua Tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010[13];

·   rafforzare la prevenzione e la lotta contro il razzismo e la violenza;

La Commissione ribadisce la propria preoccupazione per la violenza in occasione delle manifestazioni sportive e si impegna a contribuire alla prevenzione dei disordini promuovendo il dialogo fra le parti coinvolte, incoraggiando lo scambio di buone pratiche e di informazioni operative fra i servizi di polizia e/o le autorità sportive per quanto riguarda i tifosi pericolosi e curando la formazione della polizia in materia di gestione delle folle e di contrasto al teppismo. Nel ribadire, inoltre, la propria condanna di tutte le manifestazioni di razzismo e di xenofobia, in quanto incompatibili coi valori dell’UE, la Commissione propone, tra l’altro:

-   di analizzare i possibili strumenti giuridici nuovi e altri standard paneuropei volti a prevenire i disordini in occasione delle manifestazioni sportive;

-   di promuovere un approccio multidisciplinare per contrastare comportamenti antisociali, con un’attenzione particolare per azioni socioeducative come l’affiancamento dei tifosi (lavoro di lungo periodo per promuovere atteggiamenti positivi e non violenti);

-   di rafforzerà la cooperazione regolare e strutturata tra le forze dell’ordine, le organizzazioni dello sport e le altre parti interessate;

-   di ricorrere a programmi quali Gioventù in azione, Europa dei cittadini, DAPHNE III, Diritti fondamentali e cittadinanza e Prevenzione e lotta contro la criminalità per contribuire a prevenire e combattere la violenza e il razzismo nello sport;

·   condividere i valori europei con le altre parti del mondo;

La Commissione ritiene che lo sport possa svolgere un ruolo importante nell’ambito delle relazioni esterne dell’UE, ad esempio, divenendo in maniera costante un elemento dei programmi di assistenza esterna, un fattore di dialogo coi paesi partner e una componente della diplomazia pubblica dell’UE. Al fine di promuovere l’utilizzo dello sport come strumento nella sua politica di sviluppo la Commissione, tra l’altro, intende:

  promuovere lo sport e l’educazione fisica come elementi essenziali di un’istruzione di qualità e come mezzi per migliorare la frequenza degli allievi;

   migliorare l’accesso delle ragazze e delle donne all’educazione fisica e allo sport, con l’obiettivo di migliorare l’integrazione sociale, superare i pregiudizi e promuovere l’accesso delle donne all’istruzione;

   sostenere campagne di sensibilizzazione e promozione della salute attraverso lo sport;

   inserire i temi relativi allo sport - come i trasferimenti internazionali di giocatori, lo sfruttamento dei giocatori minorenni, il doping, il riciclaggio di denaro sporco attraverso lo sport e la sicurezza durante i principali eventi sportivi internazionali - nel quadro del dialogo e della collaborazione coi paesi partner ogni qualvolta sia necessario;

   prestare particolare attenzione al settore dello sport nell’attuare le politiche sulla migrazione circolare e nei partenariati per la mobilità tra l’Unione europea e i paesi terzi, nonché nell’elaborare sistemi armonizzati per l’ammissione a fini economici di diverse categorie di cittadini di paesi terzi sulla base del Piano d’azione sulla migrazione legale del 2005;

·   promuovere lo sviluppo sostenibile;

La Commissione propone che le organizzazioni sportive e i promotori di eventi sportivi in Europa adottino obiettivi ambientali atti a rendere ecologicamente sostenibili attività, impianti e manifestazioni sportive, ad esempio:

-   promuovendo la partecipazione di tali organizzazioni al Sistema di ecogestione e audit (EMAS) e al sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica;

-   promuovendo gli appalti verdi nel quadro del suo dialogo politico con gli Stati membri e le altre parti interessate.

3.2. La dimensione economica dello sport

La Commissione ritiene che lo sport sia un settore in rapida crescita dal punto di vista economico, in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona[14] di crescita e creazione di posti di lavoro. In tale contesto, la Commissione ritiene necessario sviluppare una conoscenza approfondita del settore per avviare azioni politiche a livello europeo. A tal fine, la Commissione propone, tra l’altro, di:

-  mettere a punto un metodo statistico europeo per misurare l’impatto economico dello sport;

-  continuare a effettuare indagini specifiche relative allo sport (ad es. sotto forma di sondaggi Eurobarometro);

-  lanciare uno studio per valutare il contributo diretto (in termini di PIL, crescita e occupazione) e quello indiretto (attraverso istruzione, sviluppo regionale e maggiore attrattiva dell’UE) apportato dal settore sportivo all’agenda di Lisbona.

La Commissione prende atto che una parte crescente del valore economico dello sport è connessa coi diritti di proprietà intellettuale - diritti d’autore, comunicazioni commerciali, marchi registrati e diritti d’immagine e di trasmissione - la cui efficace applicazione è essenziale per la salute dell’economia sportiva, pur mantenendo la possibilità di accedere a distanza alle manifestazioni sportive che si svolgono in un altro paese dell’UE. Peraltro, poiché la maggior parte delle attività sportive si svolge in strutture senza scopo di lucro, è altresì importante definire un quadro giuridico per gli aiuti pubblici, che assicuri sostegno allo sport di base e allo sport per tutti. A tale proposito, la Commissione propone:

-  una riflessione, con gli Stati membri, su come mantenere e sviluppare al meglio un modello di finanziamento sostenibile per fornire un sostegno di lungo termine alle organizzazioni sportive. La Commissione intende produrre, a tal fine, uno studio indipendente sul finanziamento pubblico e privato dello sport di base e dello sport per tutti negli Stati membri;

-  di mantenere l’attuale quadro normativo a livello comunitario che consente la possibilità di applicare aliquote IVA ridotte al settore dello sport.

3.3. L’organizzazione dello sport

La Commissione ritiene che valori e tradizioni dello sport europeo, spesso definiti nel contesto del dibattito europeo sullo sport “modello europeo dello sport”, debbano essere mantenuti e promossi, sebbene non sia realistico definire un modello unico di organizzazione dello sport in Europa data la diversità e la complessità delle strutture sportive europee. In tale contesto la Commissione ritiene di poter intervenire per incoraggiare la condivisione delle buone pratiche nella gestione del settore sportivo e può contribuire a sviluppare un complesso di principi comuni di buona gestione dello sport, come trasparenza, democrazia, responsabilità e rappresentanza delle parti interessate (associazioni, federazioni, giocatori, società, leghe, tifosi ecc.).

La Commissione, inoltre, nel riconoscere l’autonomia delle organizzazioni sportive e delle loro strutture rappresentative e nel riconoscere anche che la gestione dello sport è soprattutto di competenza degli enti sportivi preposti e, in una certa misura, degli Stati membri e delle parti sociali, ritiene che la maggior parte delle sfide poste per il futuro possa essere affrontata attraverso un’autoregolamentazione rispettosa dei principi di buona gestione, purché avvengano nel rispetto del diritto dell’UE. Si tratta, in particolare, di:

·       la specificità dello sport; lo sport ha alcune caratteristiche specifiche, spesso definite “la specificità dello sport”: specificità delle attività e delle regole sportive[15]; la specificità della struttura sportiva[16]. Allo stesso tempo, l’attività sportiva è soggetta all’applicazione del diritto dell’UE, ad esempio:

-   alle disposizioni relative alla concorrenza e al mercato interno, in quanto attività economica;

-   alle disposizioni che impongono il divieto di discriminazione in base alla nazionalità;

-   alle norme relative alla cittadinanza dell’Unione e la parità uomo-donna per quanto riguarda il lavoro.

La Commissione ritiene che la specificità dello sport debba continuare a essere riconosciuta, tuttavia, in linea con quanto espresso dalla giurisprudenza comunitaria e dalle decisioni della Commissione europea, tale specificità non potrà essere intesa in modo da giustificare un’esenzione generale dall’applicazione del diritto dell’UE al settore sportivo.

La Commissione rileva, tra l’altro, che qualora gli eventuali effetti contrari alla concorrenza di alcune norme organizzative dello sport siano pertinenti e proporzionati all’interesse sportivo legittimo perseguito, tali norme potrebbero non violare le disposizioni antitrust del trattato CE[17]. Tuttavia, tale valutazione va fatta caso per caso, come recentemente confermato dalla Corte di giustizia europea[18], circostanza che, pertanto, non permette di formulare orientamenti generali sull’applicazione al settore dello sport delle norme relative alla concorrenza;

·       libera circolazione e nazionalità; sebbene l’organizzazione dello sport e delle gare su base nazionale faccia parte dell’approccio europeo allo sport, tuttavia la Commissione ritiene che allo sport debbano applicarsi i divieti sanciti dai trattati, ad esempio quelli riguardanti la discriminazione in base alla nazionalità per quanto riguarda l’occupazione, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e d’impiego, nella prestazione di servizi e i diritti quale quello di libertà per tutti i cittadini dell’Unione di spostarsi e soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri.

A tale proposito la Commissione intende utilizzare strumenti quali il dialogo politico con gli Stati membri, raccomandazioni, dialogo strutturato con le parti interessate del settore dello sport e, qualora si rivelasse necessario, anche avviare procedure d’infrazione. La Commissione, inoltre, ribadisce il proprio consenso a restrizioni limitate e proporzionate al principio della libera circolazione, in particolare per quanto riguarda: il diritto di scegliere atleti nazionali per le gare cui partecipano le squadre nazionali; la necessità di limitare il numero di partecipanti a una stessa gara; la fissazione di termini per i trasferimenti di giocatori negli sport di squadra;

·       trasferimenti; la Commissione fa riferimento alle regole sul trasferimento dei giocatori: in ogni caso esse devono rispettare le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza e libera circolazione dei lavoratori nell’UE, tuttavia, la Commissione riconosce che, in assenza di norme sui trasferimenti, la correttezza delle competizioni sportive potrebbe essere compromessa dalle società che hanno maggiori possibilità di reclutare giocatori, in una data stagione, per prevalere sui concorrenti.

A tale proposito, la Commissione considera positivamente la collaborazione con le autorità calcistiche che, nel 2001, si sono impegnate a rivedere i regolamenti della FIFA sui trasferimenti internazionali, al fine di  assicurare un equilibrio competitivo tra le società sportive e tenere conto delle norme del diritto dell’UE, prevedendo una compensazione per i costi di formazione sostenuti dalle società sportive, l’istituzione di periodi di trasferimento, la tutela dell’istruzione scolastica dei giocatori minorenni e un accesso garantito ai tribunali nazionali.

Il trasferimento di giocatori desta anche preoccupazioni per quanto riguarda la legalità dei relativi flussi finanziari.

La Commissione è del parere che occorra aumentare la trasparenza dei flussi di denaro connessi coi trasferimenti, attraverso un sistema di informazione e di verifica dei trasferimenti, con funzione di controllo, che potrebbe essere gestito dall’organizzazione europea competente per quel determinato sport, o da sistemi nazionali, e che le transazioni finanziarie dovrebbero essere condotte direttamente fra le parti interessate;

·       agenti dei giocatori; la Commissione intende effettuare una valutazione d’impatto per arrivare a una visione chiara delle attività degli agenti dei giocatori nell’UE e, quindi, stabilire se sia necessario intervenire a livello europeo, attraverso un’iniziativa legislativa, per contrastare fenomeni collegati a corruzione, riciclaggio di denaro e sfruttamento dei giocatori minorenni, di cui la Commissione ha avuto notizia, o per armonizzare il quadro normativo esistente, piuttosto diverso a seconda degli Stati membri o della regolamentazione prevista dalle federazioni internazionali;

·       tutela dei minori; la Commissione intende continuare a sorvegliare la corretta applicazione della legislazione UE, in particolare la direttiva concernente la tutela dei giovani sul luogo di lavoro[19], nel settore sportivo. La Commissione, inoltre, intende proporre agli Stati membri e alle organizzazioni sportive di cooperare per tutelare l’integrità morale e fisica dei giovani, attraverso la diffusione di informazioni sulla legislazione esistente, l’instaurazione di norme minime e lo scambio di buone pratiche, al fine di evitare fenomeni quali l’abbandono in un paese straniero, la tratta di esseri umani, gli abusi e le molestie sessuali sui minori nel mondo dello sport;

·       corruzione, riciclaggio di denaro e altre forme di crimine finanziario; la Commissione intende individuare i punti deboli che consentono alla corruzione di inserirsi nel settore dello sport attraverso il sostegno a partenariati pubblico-privato che rappresentino gli interessi dello sport e le autorità anticorruzione. La Commissione, inoltre, si impegna ad assistere lo sviluppo di efficaci strategie preventive e repressive atte a contrastare tale forma di corruzione, nonché a sorvegliare l’applicazione delle norme europee anti-riciclaggio, negli Stati membri, anche al settore dello sport;

·       sistemi di autorizzazione delle società; la Commissione riconosce che sistemi affidabili di autorizzazione delle società professionistiche, a livello europeo e nazionale, generalmente tendono a garantire che tutte le società rispettino le stesse regole di base sulla gestione finanziaria e sulla trasparenza. Tali sistemi devono essere compatibili con le disposizioni relative alla concorrenza e al mercato interno e non devono andare al di là di quanto è necessario per perseguire un obiettivo legittimo concernente l’organizzazione e uno svolgimento adeguato dello sport. A tale proposito, la Commissione intende, tra l’altro, promuovere il dialogo con le organizzazioni sportive ai fini dell’attuazione e del rafforzamento dei sistemi di autorizzazione che operano in regime di autoregolamentazione;

·       mezzi di comunicazione; la Commissione raccomanda alle organizzazioni sportive di rivolgere la necessaria attenzione alla creazione e al mantenimento di meccanismi di solidarietà nel settore dei diritti di trasmissione sportiva, poiché i diritti televisivi sono divenuti la fonte primaria di reddito per lo sport professionale in Europa e una rilevante fonte di contenuti per molti operatori del settore delle comunicazioni. La Commissione, infatti, riconosce il diritto all’informazione e un accesso ampio per i cittadini alla trasmissione di eventi sportivi nonché l’importanza di una redistribuzione equa del reddito tra le società, anche quelle più piccole, e tra lo sport professionale e quello amatoriale. La Commissione ritiene che tali meccanismi di solidarietà possano assumere la forma di un sistema di vendita collettiva dei diritti stessi, sistema che la Commissione ha accettato condizionatamente in quanto esso può divenire uno strumento che consente una redistribuzione del reddito e una maggiore solidarietà fra sport professionale e sport amatoriale o, in alternativa, di un sistema di vendita singola da parte delle società.

3.4. Seguito alle iniziative proposte nel Libro bianco

La Commissione intende dare seguito alle iniziative presentate nel Libro bianco:

·       aprendo un dialogo strutturato con le parti interessate del settore dello sport;

La Commissione, tra l’altro, intende organizzare il dialogo strutturato attraverso un Forum europeo dello sport che riunisca annualmente tutte le parti interessate del settore dello sport – ad esempio, federazioni e organizzazioni sportive europee, quali i Comitati olimpici e paralimpico europei; le confederazioni sportive nazionali e i Comitati nazionali olimpico e paralimpico; le strutture per lo sport del Consiglio d’Europa ed enti delle Nazioni Unite come l’UNESCO e l’OMS – nonché attraverso discussioni tematiche con un numero limitato di partecipanti;

·       avviando una cooperazione con gli Stati membri;

La Commissione propone di rafforzare la cooperazione con gli Stati membri, già in corso a livello di riunioni ministeriali informali e, a livello amministrativo, mediante riunioni dei dirigenti in materia di sport, attraverso il meccanismo dell’ordine del giorno ricorrente[20] con cui, ad esempio, si potrebbero definire le priorità in materia di cooperazione politica nel settore dello sport, o riferire regolarmente i progressi conseguiti ai ministri europei dello Sport. La Commissione, inoltre, invita le presidenze del Consiglio dell’Unione europea dei prossimi 18 mesi a tenere conto della necessità di una maggiore cooperazione prevedendo l’organizzazione regolare di riunioni dei ministri dello Sport e dei dirigenti in materia di sport nell’ambito di ogni presidenza. La Commissione, infine, intende presentare una relazione sull’attuazione del piano d’azione “Pierre de Coubertin”, che raccoglie le azioni proposte ed elencate all’interno del Libro bianco sullo sport[21];

·       promuovendo il dialogo sociale nel settore dello sport; la Commissione propone l’istituzione di comitati di dialogo sociale nel settore dello sport che potrebbe consentire alle parti sociali di contribuire all’organizzazione del rapporto lavorativo e delle condizioni di lavoro, in modo attivo e partecipato, nonché di individuare codici di condotta condivisi relativamente alle questioni che riguardano la formazione, le condizioni di lavoro e la tutela dei giovani.

4. L’esame della proposta da parte delle istituzioni europee

4.1. Consiglio

Il 17 marzo 2008 si è svolta a Lubiana una riunione informale dei ministri dello sport dell’Unione europea intesa principalmente a dare seguito politico alla riunione a livello di direttori generali tenuta nel febbraio 2008, nel corso della quale sono state definite le “priorità di Lubiana”, ovvero una serie di priorità di azione, principalmente per ciò che riguarda i principi di cooperazione e dialogo tra le autorità pubbliche e la società civile, in linea con quanto prospettato dal piano d’azione contenuto nel Libro bianco sullo sport della Commissione.

Su tali questioni, la presidenza slovena ha invitato a partecipare al dibattito, per la prima volta, anche i presidenti dei Comitati olimpici nazionali degli Stati membri dell’UE, i rappresentanti del comitato esecutivo dell’associazione dei Comitati olimpici europei.

I partecipanti all’incontro, unitamente al Commissario europeo responsabile per lo sport, Jan Figel, hanno approvato una dichiarazione congiunta su “significato sociale e dialogo nello sport” che, tra l’altro, riconosce le funzioni educative e sociali dello sport  non solo in termini di sviluppo motorio, ma anche per la capacità di promuovere valori sociali; il ruolo delle organizzazioni sportive nel promuovere e organizzare le proprie attività nel dovuto rispetto della legislazione nazionale e comunitaria.

4.2. Parlamento europeo

L’8 maggio 2008 il Parlamento europeo ha approvato una relazione d’iniziativa, estranea cioè ad un procedimento legislativo, sul Libro bianco sullo sport della Commissione, con cui esprime apprezzamento per l’iniziativa della Commissione.

Il Parlamento europeo, tra l’altro, chiede alla Commissione europea di tenere debitamente conto della specificità dello sport, non adottando un'impostazione caso per caso, ma orientamenti chiari sull'applicabilità delle norme europee agli sport in via generale. Riconosce il ruolo dei club negli sport di squadra a livello professionistico e ritiene che, a causa della grande massa di capitali investita nei trasferimenti di giocatori, le transazioni finanziarie debbano avvenire in modo trasparente. Il Parlamento europeo sottolinea, ancora, l’importanza del volontariato nel settore dello sport.

La relazione invita, poi, gli Stati membri a concordare un’impostazione legislativa comune nei confronti del doping nonché il rafforzamento delle reti di contrasto esistenti tra le forze dell'ordine, i laboratori accreditati, Europol e Interpol. Il PE chiede, inoltre, lo sviluppo di un piano d’azione sulla lotta al doping nelle fasi preliminari delle prossime Olimpiadi, ospitate nell’Unione europea (Londra 2012), e che siano resi disponibili finanziamenti per la ricerca sul doping, attraverso il settimo programma quadro per la ricerca e il programma di sanità pubblica, come proposto dalla Commissione.

Il Parlamento europeo plaude alla proposta della Commissione di promuovere lo sport e l'educazione fisica quali elementi importanti di un'educazione di qualità ed invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le misure preventive, il controllo della salute dei giovani sportivi e ad assicurare che siano rispettati tutti i diritti sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, compresi la tutela dell’integrità fisica e psichica, lo sfruttamento giovanile e la tratta dei bambini.

Nel sottolineare il ruolo che lo sport europeo svolge per l’inclusione sociale e per la promozione del dialogo interculturale, il Parlamento europeo invita gli Stati membri ad inserire attività sportive e programmi nelle azioni finanziate dal Fondo sociale europeo allo scopo di conseguire l'integrazione sociale e l'inclusione dei gruppi svantaggiati, a sostenere azioni e iniziative concrete per promuovere una maggiore integrazione dei soggetti disabili nelle discipline sportive tradizionali nonché a rispettare la legislazione europea vigente nata per contrastare ogni forma di discriminazione, inclusa quella razziale e quella di genere.

Il Parlamento europeo invita, altresì, la Commissione e gli Stati membri ad includere, nel quadro del dialogo e della collaborazione con i paesi terzi, questioni quali i trasferimenti di giocatori stranieri, lo sfruttamento di giocatori minorenni, il doping, il riciclaggio di denaro sporco attraverso lo sport e la sicurezza durante lo svolgimento di importanti eventi sportivi internazionali.

La relazione riconosce, inoltre, il diritto di tutti i mezzi di comunicazione di accedere a manifestazioni sportive di estremo interesse per il pubblico, ma anche quello degli Stati membri di poter adottare misure per garantire un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi sportivi di particolare rilevanza, come le Olimpiadi, la Coppa del mondo e il Campionato europeo di calcio. Il PE raccomanda il ricorso alla vendita collettiva dei diritti audiovisivi  che concorre ad un'equa ridistribuzione del reddito tra le società sportive in modo da evitare una situazione in cui soltanto le grandi società beneficiano dei diritti audiovisivi. Inoltre, per proteggere l'economia dello sport professionistico, il Parlamento sollecita un quadro legislativo più forte in relazione al rispetto dei diritti della proprietà intellettuale relativi alle comunicazioni commerciali, ai brevetti e alle immagini, ai nomi, ai diritti dei media e agli altri diritti derivati delle manifestazioni sportive organizzate. Il Parlamento europeo rileva che i regimi fiscali discriminatori applicati negli Stati membri a favore degli sportivi possono avere effetti distorsivi sulla concorrenza, pur sottolineando la necessità di continuare a prevedere la possibilità di applicare tassi di IVA ridotta alle attività sportive, a motivo del loro importante ruolo sociale e del loro stretto legame con la comunità locale. Il PE sollecita, inoltre, misure che assicurino la protezione dello sport da qualsiasi influenza indebita connessa al mondo delle scommesse e norme che garantiscano la trasparenza del settore delle scommesse sportive nell'UE, impedendo l'abuso e la corruzione.

Ricordando che la legislazione antidiscriminatoria UE è applicabile allo sport, il PE reputa necessario che gli atleti professionisti dispongano di un ampio e trasparente spettro di diritti come gli altri lavoratori. Restrizioni limitate e proporzionate alla libera circolazione possono essere necessarie per favorire lo sport negli Stati membri, ma il Parlamento europeo chiede di non introdurre nuove norme che creino discriminazioni dirette fondate sulla nazionalità, anche se si ritiene opportuno sostenere le squadre nazionali. Il Parlamento, d’altro canto, chiede alla Commissione di riconoscere la legalità di misure atte a favorire la promozione dei giocatori provenienti da programmi di formazione, come per esempio, un numero minimo di giocatori formati localmente nelle squadre professionistiche a prescindere dalla loro nazionalità. Ma occorre combattere lo sfruttamento dei ragazzi applicando rigorosamente le leggi esistenti e applicando rigorosamente il divieto di trasferimento all'interno dell'UE di giocatori di età inferiore ai 16 anni; raccomanda inoltre di fornire ai giovani una formazione per una doppia carriera, sportiva e accademica, per garantire il reinserimento degli sportivi professionisti nel mercato del lavoro al termine della loro carriera. Il PE condanna le pratiche illegali di alcuni procuratori di giocatori professionisti e i conseguenti casi di corruzione, riciclaggio di denaro e sfruttamento di giocatori minorenni, e invita la Commissione a sostenere gli sforzi delle associazioni sportive per regolamentare le attività dei procuratori sportivi, se necessario presentando una proposta di direttiva a tale riguardo. Insiste poi sull'esigenza di rispettare la normativa in materia di immigrazione allorché si reclutano giovani talenti stranieri e chiede di affrontare il problema della tratta di esseri umani, in particolare di bambini.

Il Parlamento europeo, infine, chiede che nel bilancio del 2009 dell’UE sia iscritta una linea speciale per le azioni preparatorie nel settore dello sport poiché, in caso di ratifica, il Trattato di Lisbona (su cui si veda il paragrafo 5) prevede misure specifiche per questo settore, ed esorta la Commissione ad integrare in modo adeguato la dimensione sportiva nelle politiche e nei programmi di finanziamento comunitari attuali, nonché a riferire più volte nel corso di un anno in merito ai progressi di tale integrazione.

4.2.1. Ulteriori iniziative

Il 13 novembre 2007 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione d’iniziativa sul ruolo dello sport nell’educazione.

Il Parlamento europeo, tra l’altro, chiede che siano rese obbligatorie nelle scuole almeno tre ore di sport settimanale per contrastare il crescente fenomeno dell’obesità tra i giovani, e che siano promossi investimenti nelle infrastrutture per creare nuovi impianti sportivi. Nel contempo, il PE ritiene necessario prevenire lo sfruttamento dei giovani talenti sportivi e informare i giovani sui pericoli del doping, nonché riconoscere le qualifiche ottenute tramite lo sport.

Il 29 marzo 2007 il Parlamento europeo ha approvato una relazione d’iniziativa sul futuro del calcio professionistico.

Il Parlamento europeo, tra l’altro, evidenzia il ruolo sociale del calcio e sottolinea che i forti interessi economici mettono a repentaglio tale sport conferendo vantaggi, anche sul campo, ai club più ricchi. Inoltre, il Parlamento europeo suggerisce spunti per un quadro normativo europeo sul controllo finanziario dei club, la vendita dei diritti di telediffusione e il sostegno ai centri di formazione dei giovani calciatori (c.d. “vivai”).

5. Lo sport nel Trattato di Lisbona

Il Trattato di Lisbona, firmato dai Capi di Stato e di Governo dell’Unione europea il 13 dicembre 2007, introduce una specifica base giuridica nei Trattati comunitari per lo sport.

Il Trattato di Lisbona modifica il Trattato sull'Unione europea (TUE) - che mantiene il suo titolo attuale - e il Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), che viene ridenominato Trattato sul funzionamento dell'Unione (TFUE). Esso è stato sottoposto alla ratifica di tutti gli Stati membri dell’Unione europea. L’art. 6 del Trattato di Lisbona prevede che il Trattato entri in vigore il 1° gennaio 2009, se tutti gli Stati membri avranno depositato gli strumenti di ratifica; altrimenti, il primo giorno del mese successivo all’avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato membro che avrà proceduto per ultimo[22].

Il Trattato di Lisbona, per il settore sportivo, attribuisce all’Unione la competenza a svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri[23]. L’Unione potrà, pertanto, condurre azioni che completano l’azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza.

Nella versione consolidata[24] del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), quale risulta a seguito delle modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona, le disposizioni relative allo sport sono contemplate, in particolare, al capo XII, in una sezione intitolata "Istruzione, formazione professionale e sport". In particolare, ai sensi del nuovo art. 165 TFUE, l'Unione “contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa”. In base al par. 2 dell’articolo in esame, inoltre, l'azione dell'Unione è intesa a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi.

I suddetti obiettivi sono conseguiti mediante le necessarie misure adottate con la procedura ordinaria, previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. Il Trattato prevede, infatti, una generale estensione del ricorso alla procedura di codecisione (di Parlamento e Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione) e al voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio, che diventa appunto la procedura legislativa ordinaria.

 


 

 

Documenti


 



[1]   A tale proposito si veda il paragrafo 5 “Lo sport nel trattato di Lisbona”

[2]   Al Trattato di Amsterdam è allegata una Dichiarazione sullo sport che si limita, tuttavia, a sottolineare “la rilevanza sociale dello sport, in particolare il ruolo che esso assume nel forgiare l'identità e nel ravvicinare le persone” e ad invitare “pertanto gli organi dell'Unione europea a prestare ascolto alle associazioni sportive laddove trattino questioni importanti che riguardano lo sport. In quest'ottica, un'attenzione particolare dovrebbe essere riservata alle caratteristiche specifiche dello sport dilettantistico”.

[3]   Sentenza della Corte del 15 dicembre 1995 (Causa C-415/93) “Union royale belge des sociétés de football association ASBL contro Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA contro Jean-Marc Bosman e altri e Union des associations européennes de football (UEFA) contro Jean-Marc Bosman”.

[4]   Nel corso della causa il Governo tedesco aveva menzionato la libertà di associazione e l'autonomia di cui godono, in base al diritto nazionale, le federazioni sportive per concludere che, secondo il principio di sussidiarietà, considerato come principio generale, l'intervento delle autorità pubbliche e, in particolare, della Comunità nella materia considerata doveva essere limitato allo stretto necessario.

[5]   Il lavoro dei gruppi di specialisti è stato coordinato da José Luis Arnaut, ex ministro portoghese dello sport. Nella XV legislatura Josè Luis Arnaut è stato audito dalla Commissione cultura della Camera l’11 ottobre 2006 nel corso dell’indagine conoscitiva sulle recenti vicende relative al calcio professionistico, con particolare riferimento al sistema delle regole e dei controlli.

[6] Tra gli strumenti finanziari adatti a perseguire tale obiettivo il Libro bianco cita: il Settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (aspetti della salute connessi con lo stile di vita); il programma di sanità pubblica 2007-2013; i programmi Gioventù e Cittadinanza (cooperazione tra organizzazioni sportive, scuole, società civile, genitori e altri soggetti a livello locale); il programma di apprendimento permanente (formazione degli insegnanti e cooperazione tra scuole).

[7]   La decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006[7], ha istituito un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente, per il periodo 2007-2013, articolato in quattro programmi specifici: Comenius, che sostiene, tra l’altro partenariati scolastici per le attività di istruzione generale fino al compimento del livello di istruzione secondaria; Erasmus, per l’istruzione e la formazione avanzata a livello di istruzione superiore; Leonardo da Vinci, che prevede azioni strutturate nel campo della formazione professionale; Grundtvig, per l’istruzione degli adulti, più un programma “trasversale”.

[8]   Il 18 dicembre 2006 è stata adottata la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2006/962/CE, relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente. Le otto competenze individuate sono: comunicazione nella madrelingua; comunicazione nelle lingue straniere; competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; competenza digitale; imparare a imparare; competenze sociali e civiche; spirito di iniziativa e imprenditorialità; consapevolezza ed espressione culturale. Tali competenze chiave sono intese come ugualmente importanti.

[9]   Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008 , sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (QEQ). Il documento intende fornire uno strumento di riferimento per confrontare le qualifiche dei diversi sistemi di istruzione e di formazione nell’UE.

[10] Il sistema ECVET intende facilitare il trasferimento, la capitalizzazione e il riconoscimento dei risultati dell’apprendimento acquisito dalle persone in paesi,  sistemi e contesti educativi diversi da quello di origine e aiutare, così, le persone a trarre pienamente profitto dall’apprendimento che deriva dalla mobilità transnazionale

[11] Il programma “Gioventù in azione” per il periodo 2007-2013 (decisione n. 1719/2006/CE del 15 novembre 2006), che mira a sviluppare la cooperazione nel settore della gioventù nell’Unione europea.

[12] Il programma “L’Europa per i cittadini” per il periodo 2007-2013 (decisione n. 1904/2006/CE del 12 dicembre 2006) è inteso a promuovere la cittadinanza europea attiva favorendo la cooperazione fra i cittadini e le organizzazioni della società civile dei vari paesi partecipanti.

[13] La Commissione ha presentato, il 1° marzo 2006, la tabella di marcia per la parità tra donne e uomini (COM(2006)92), che individua sei ambiti prioritari dell’azione dell’UE in tema di parità tra i generi per il periodo 2006-2010: una pari indipendenza economica per le donne e gli uomini; l’equilibrio tra attività professionale e vita privata; la pari rappresentanza nel processo decisionale; l’eradicazione di tutte le forme di violenza fondate sul genere; l’eliminazione di stereotipi sessisti; la promozione della parità tra i generi nelle politiche esterne e di sviluppo. Sulla base di quanto previsto dalla tabella di marcia, il Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2006 ha adottato un patto europeo per la parità di genere.

 

[14] Il Consiglio europeo straordinario di Lisbona (23-24 marzo 2000) ha concordato un obiettivo strategico per l’Unione del nuovo decennio: diventare l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. Il Consiglio europeo del 22-23 marzo 2005, nel procedere alla revisione intermedia,ha rilevatola necessità di rilanciare la strategia di Lisbona riorientandone le priorità verso la crescita e l’occupazione. Il Consiglio europeo, inoltre, ha sottolineato la necessità di mobilitare tutti i mezzi nazionali e comunitari nei tre ambiti economico, sociale, ambientale, nonché di coinvolgere tutte le forze interessate (Parlamenti, autorità locali, parti sociali e società civile) al fine di una migliore realizzazione della strategia.

[15] Ad esempio quelle: che creano distinzione delle gare per uomini e donne; limitano il numero di partecipanti alle competizioni; tentano di assicurare un risultato non prevedibile in anticipo; volte a mantenere un equilibrio fra le società che partecipano alle stesse competizioni.

[16] Il testo della Commissione fa riferimento, in particolare, all’autonomia e diversità delle organizzazioni dello sport, ad una struttura a piramide delle gare dal livello di base a quello professionistico di punta e meccanismi organizzati di solidarietà tra i diversi livelli e operatori, l’organizzazione dello sport su base nazionale e il principio di una federazione unica per sport.

[17] Esempi di tali norme sono le “regole del gioco” (ad es. regole che fissano la lunghezza delle partite o il numero di giocatori sul campo), le norme relative ai criteri di selezione per le competizioni sportive, sulle gare “in casa” e “fuori casa”, quelle che vietano il cumulo di proprietà di società, quelle sulla composizione delle squadre nazionali, sul doping e sui periodi di trasferimento.

[18] Causa C-519/04P, Meca Medina v. Commissione, Racc. 2006, I-6991. Tra l’altro, la Corte ha chiarito che, per quanto riguarda gli effetti del diritto dell’UE sulle regole sportive, la circostanza che una norma abbia carattere puramente sportivo non sottrae dall’ambito di applicazione del Trattato colui che esercita l’attività disciplinata da tale norma o l’organismo che l’ha emanata. Pertanto la nozione di “regola puramente sportiva” va considerata irrilevante ai fini dell’applicabilità delle norme UE sulla concorrenza al settore sportivo.

[19] Direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro come modificata dalla Direttiva 2007/30/CE, del 20 giugno 2007.

[20] Nel 2004 i ministri europei dello Sport hanno adottato un ordine del giorno ricorrente che definisce i temi prioritari per le discussioni fra gli Stati membri relative allo sport.

[21] (SEC(2007)934).

[22] Alla data del 7 ottobre 2008, 22 Stati membri hanno completato la procedura di ratifica, e in altri 2 Stati membri il Parlamento ha approvato il progetto di legge di ratifica, non ancora firmato dal Capo dello Stato. Hanno ratificato: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, Spagna ed Ungheria. Il Parlamento tedesco ha completato la procedura di ratifica, tuttavia il Presidente della Repubblica, Horst Köhler, ha sospeso la firma della legge di ratifica in attesa della pronuncia della Corte costituzionale. Anche il Parlamento polacco ha approvato la ratifica, ma manca la firma del Presidente della Repubblica, Lech Kaczynski, che ha comunicato che firmerà la legge di ratifica quando vi sarà la certezza che il Trattato di Lisbona entrerà in vigore. Gli Stati membri chedevono ancora completare la procedura parlamentare di ratifica sono: Repubblica ceca e Svezia.

    In Irlanda si è svolto il 12 giugno 2008 un referendum sull’approvazione del Trattato, che ha avuto esito negativo. Il Consiglio europeo del 20 e 21 giugno 2008, dopo aver preso nota dell’esito del referendumsul Trattato di Lisbona svoltosi in Irlanda, ha fatto il punto sulla situazione. Ha quindi convenuto che occorre più tempo per analizzare la situazione e ha preso atto che il Governo irlandese procederà a consultazioni, sia a livello interno sia con gli altri Stati membri, al fine di proporre una via comune da seguire. A tal fine il Consiglio europeo ha approvato la proposta dell’Irlanda di riesaminare la questione in occasione del Consiglio europeo del 15 ottobre 2008.

[23] Titolo I, articolo 6, lettera e), TFUE.

[24] Le versioni consolidate del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dei loro protocolli e allegati quali risulteranno a seguito delle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 sono state pubblicate, a titolo provvisorio e con soli fini di documentazione, sulla GUUE n. C 115 del 9 maggio 2008.