Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (DOC 472) Riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati
Riferimenti:
SCH.DEC 472/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 411
Data: 22/05/2012
Descrittori:
MINISTERI   MINISTERO DELLA DIFESA
ORGANIZZAZIONE DI UFFICIO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
IV-Difesa

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati

 

(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 472)

 

 

 

 

 

N. 411 – 22 maggio 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

Atto n.:

 

472

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica

Titolo breve:

 

Ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati

 

 

Riferimento normativo:

 

Articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge n .400 del 1988

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Stasi

 

Gruppo:

PdL

 

Relazione tecnica:

 

 

Assegnazione

 

Alla  

 

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 7 giugno 2012)

 

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 23 maggio 2012)

 

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLI  1 e 2. 3

Riorganizzazione del Ministero della difesa.. 3


PREMESSA

 

Lo schema di DPR in esame reca il regolamento di organizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati.

Il provvedimento è adottato ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DL n. 138/2011[1], che, ai fini della sua applicazione, richiama l’art. 74 del DL n. 112/2008[2] e l'art. 2, comma 8-bis, del DL n. 194/2009[3].

Sul punto si rammenta che l’art. 74 del DL n. 112/2008 ha stabilito che alcune amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici nazionali debbano ridurre il numero degli uffici dirigenziali (del 20 per cento per quelli di livello generale e del 15 per cento per quelli di livello non generale) e rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando una riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. A tale norma sono stati ascritti effetti netti di risparmio (15 milioni di euro a decorrere dal 2011), riferiti alla sola riduzione - del 20 per cento - del numero degli uffici dirigenziali di livello generale.

L'art. 2, comma 8-bis[4], del DL n. 194/2009, ha disposto, inoltre, nei confronti delle medesime amministrazioni, un’ulteriore diminuzione degli assetti organizzativi, consistente in una riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento, e nella rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale, quale risultante dall’applicazione dell’art. 74 del DL n. 112/2008. A tali ulteriori disposizioni non sono stati ascritti effetti finanziari.

L’art. 1, comma 3[5], del DL n. 138/2011 ha stabilito, tra l’altro, che le amministrazioni indicate nell’articolo 74, comma 1, del DL n. 112/2008:

-         apportino, entro il 31 marzo 2012, un’ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento (comma 3, lettera a);

-         rideterminino le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando un’ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell’applicazione dell’articolo 2, comma 8-bis, del DL 194/2009 sopra richiamato[6] (comma 3, lettera b).

Anche a queste disposizioni non sono stati ascritti effetti finanziari.

Il provvedimento - composto di due articoli - è corredato di relazione tecnica, positivamente vistata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze.

Si esaminano di seguito le disposizioni indicate dalla relazione tecnica e le altre norme suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI  1 e 2

Riorganizzazione del Ministero della difesa

Le norme stabiliscono la modifica e l’integrazione del DPR n. 90/2010, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare. La novella delle disposizioni regolamentari prevede, in particolare, la riduzione del contingente di personale di diretta collaborazione del Ministro, la riorganizzazione del Segretariato generale - Direzione nazionale degli armamenti (SG-DNA) e la ricollocazione e riorganizzazione al suo interno di alcuni uffici di livello dirigenziale generale, la riduzione complessiva degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale del Ministero, nonché ulteriori modifiche riguardanti, tra l’altro, taluni enti vigilati ed in materia di rappresentanza militare.

Con specifico riferimento alle singole aree di intervento, le norme in esame dispongono quanto segue:

·       con riguardo agli Uffici di diretta collaborazione, viene modificato l’art. 17 del Testo unico, con la riduzione di 8 unità (dalle attuali 153 a 145 unità) del contingente complessivo di personale ivi assegnabile. Nell’ambito di tale contingente, viene, inoltre, ridotto (da 2 a 1 unità) il numero di dirigenti civili di prima fascia, nonché (da 10 a 9 unità) il numero di dirigenti civili di seconda fascia. Contestualmente, viene incrementato di 1 unità (da 12 a 13) del contingente di ufficiali con il grado di colonnello o generale di brigata assegnabili presso i medesimi uffici. [articolo 1, comma 1, lett. a), nn. 1), 2) e 3)].

Si evidenzia che la novella fa salvo quanto previsto dall’art. 17, comma 1 del Testo unico che prevede che le assegnazioni di personale presso gli Uffici di diretta collaborazione vengano disposte nell’ambito dei previsti contingenti e nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 (Disciplina generale dell’attività di indirizzo politico svolta dagli organi di diretta collaborazione dei Ministri);

·       viene modificato l’art. 55 del Testo unico, allo scopo di ridurre da 6 a 5 il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA), con l’eliminazione del componente nominato fra i generali in congedo [articolo 1, comma 1, lett. b)].

Sul punto si rammenta che l’art 6, commi da 1 a 5, del DL n. 78/2010, ha previsto una serie di disposizioni volte al contenimento della spesa degli apparati amministrativi, con la riduzione dei costi degli organi collegiali. In particolare, il comma 5 ha posto un limite al numero di componenti degli organi di amministrazione e controllo, prevedendo che questi non possano essere costituiti in forma monocratica, siano costituiti da un numero di componenti superiore a 5. A tale norma non sono stati ascritti effetti diretti sui saldi di finanza pubblica, mentre la RT ha precisato che i relativi effetti devono intendersi inclusi in quelli complessivamente quantificati con riferimento all’articolo 2 del medesimo decreto (che opera un taglio alle dotazioni per spese rimodulabili, considerando espressamente anche gli effetti di risparmio derivanti, per il comparto dei Ministeri, dall’articolo 6);

·       con riguardo alla riorganizzazione del Segretariato generale - Direzione nazionale degli armamenti (SG-DNA), viene integralmente riformulato l’articolo 106 del Testo unico. La nuova norma dispone, tra l’altro, la creazione, nell’ambito dello stesso Segretariato, di un’ulteriore struttura di livello generale (il VI° Reparto) articolata in 5 strutture di livello non generale, cui viene affidata, a livello accentrato, tutta la materia consultiva e del contenzioso finora svolta presso 11 strutture di secondo livello interne a varie direzioni generali del Ministero. Viene, inoltre, disposto il transito della direzione generale dei lavori e del demanio (GENIODIFE) all’interno del Segretariato generale medesimo. La direzione mantiene il proprio rango di struttura di livello generale [articolo 1, comma 1, lett. e)]. Nell’ambito di questa riorganizzazione, le strutture di livello dirigenziale generale e non generale del Segretariato passano, rispettivamente da 9 a 11 (+2) e da 111 a 129 (+18)[7]. Per quanto concerne le posizioni generali, l’incremento viene compensato dal venir meno di GENIODIFE come autonoma direzione generale e dalla collocazione del posto di funzione di livello generale civile non più previsto presso gli Uffici di diretta collaborazione [di cui al comma 1, lettera a), n. 2] nell’ambito dell’Area tecnico-amministrativa del Ministero (in virtù del successivo articolo 2, comma 3). L’incremento delle posizioni dirigenziali non generali viene, altresì, disposto nell’ambito del più generale processo di riduzione delle dotazioni organiche dirigenziali non generali del Ministero previste dal successivo comma 1, lett. h) n. 2 nel quadro di quanto previsto dall’art. 113, comma 4, del Testo unico, che demanda la puntuale attuazione di siffatta riduzione all’interno del Segretariato - e di tutte le altre strutture di primo livello del Ministero -  ad un successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare[8] [articolo 1, comma 1, lett. e)];

·       viene modificato l’articolo 113 del Testo unico, con la riduzione - in attuazione dell’art. 1, comma 1, del DL. n.138/2011 - del numero massimo di posti di livello dirigenziale non generale del Ministero (militari e civili) da 286 a 257 unità (-29). [comma 1, lett. h) n. 2];

·       vengono modificati gli artt. 964, 965 e 966 del Testo unico, determinando i numeri massimi degli organici del personale civile dirigenziale e non dirigenziale del Ministero. In particolare la dotazione organica dei dirigenti civili di seconda fascia viene ridotta da 148 a 133 unità (-15 unità), mentre la dotazione del personale non dirigenziale appartenente all’Area 3 e all’Area 2, viene rispettivamente ridotta da 5.266 a 3.630 unità (-1.636 unità) e da 27.975 a 26.590 unità (-1.385 unità), per una riduzione complessiva del numero di posti di organico di tale personale pari al 10% prescritto, dall’art. 1, comma 3, del DL n.138/2011 [articolo 1, comma 1, lett. ff), gg) e hh)].

Viene, infine previsto, tra le disposizioni di coordinamento del provvedimento in esame, che le attribuzioni e i compiti del VI° Reparto del Segretariato vengano svolti con le risorse finanziarie, strumentali e di personale esistenti e non debbano comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (articolo 2, comma 4).

 

La relazione tecnica afferma che con il regolamento in esame si operano - in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni dell’articolo 1, commi da 3 a 5, del DL n. 138/2011 - interventi necessari a razionalizzare ed ottimizzare l’organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero della difesa.

La RT fornisce anche una sintesi dei processi di riorganizzazione già effettuati in attuazione di precedenti disposizioni legislative. In particolare la RT dà conto delle riduzioni dei posti di funzione e delle relative dotazioni organiche di livello dirigenziale generale e non generale e del personale civile non dirigente attuate con il DPR n. 145/2009 ed il DPR n. 270/2010, adottati – rispettivamente – in virtù del’art. 1, commi 404-416 e 897 della legge n.296/2006 (finanziaria 2007) e dell’art. 74, comma 1, lettere da a) a c), del DL n. 112/2008 e successivamente dall’art. 2, commi da 8-bis) a 8-sexies) del DL n. 194/2009. Per gli elementi di dettaglio, si rinvia al testo completo della RT allegato schema di DPR in esame.

Si ricorda, in particolare, che con il DPR n. 145/2009 sono stati conseguiti gli obiettivi di risparmio[9] (riduzione del 20 per cento degli uffici dirigenziali di prima fascia) in precedenza stabiliti dal DL 112/2008.

Con il presente provvedimento si provvede a:

a)     ricollocare e riorganizzare alcuni uffici di livello dirigenziale generale, senza però incidere sul numero complessivo di strutture organizzative di tale livello, in modo da garantire il rispetto del principio dell’invarianza della spesa;

b)     ridurre gli uffici di livello dirigenziale non generale in misura non inferiore al dieci per cento ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), del DL n. 138/2011;

c)     ridurre la consistenza del contingente di personale di diretta collaborazione del Ministro della difesa, a prescindere dalla vigenza di espressi obblighi legislativi in tal senso;

d)     rideterminare le dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale del dicastero, in modo da realizzare, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera b), del DL n. 138/2011, un’ulteriore riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di tale personale, rispetto a quelle già conseguite, in attuazione dell’articolo 74, comma 1, lettera c) del DL  n. 112/2008 e, successivamente, in attuazione dell’articolo 2, comma 8-bis), lettera b), del DL n. 194/2009;

e)     formulare alcune ulteriori modifiche ad effetto correttivo al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al DPR n. 90/2010, prive di effetti finanziarie, per le quali la RT rinvia a quanto evidenziato nella relazione illustrativa.

Si fa riferimento alle norme che prevedono, tra l’altro, la riduzione dei componenti del Consiglio dell’Opera nazionale per i figli degli Aviatori (ONFA), l’adozione di disposizioni in materia di organi di rappresentanza militare (COCER e COIR) ed ulteriori modifiche di natura esclusivamente formale e terminologica.

La RT afferma che, con specifico riguardo alle aree di intervento indicate ai punti b), c) e d), sarà  realizzabile un effetto di riduzione dei volumi di spesa pari - a regime e a decorre dal 2013 – ad euro 117.824.626,61. Sul punto si riporta una tabella riepilogativa che evidenzia i risparmi totali ascrivibili, secondo la RT, al complesso delle citate misure:

(euro)

Tabella riepilogativa delle riduzioni di spesa

Misura di riduzione e riorganizzazione

2012

Dal 2013

b) Riduzione degli uffici di livello dirigenziale non generale [art. 1, comma 3, lett. a) del DL n. 138/2011]

1.397.318,40

1.863.091,2

c) Riduzione del contingente di personale di diretta collaborazione del Ministro

67.520,75

90.027,66

c) Riduzione di 1 unità dirigenziale generale civile presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

15.453,21

20.604,28

d) Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale civile non dirigente [art. 1, comma 3, lett. b) del DL n. 138/2011]

88.368.469,62

115.850.903,02

TOTALE

 

117.824.626,16

Per l’esercizio finanziario 2012 le riduzioni di spesa sono riferite al solo periodo che va dal 1° aprile - data di presunta entrata in vigore del provvedimento in esame - fino al 31 dicembre 2012 (9 mesi).

La RT esamina quindi le singole aree di intervento interessate dal provvedimento in esame.

 

a) Riorganizzazione di uffici di livello dirigenziale generale

 

Con riguardo alle strutture di livello dirigenziale generale il provvedimento prevede:

1)     la soppressione della Direzione generale dei lavori e del demanio (GENIODIFE) e, nel rispetto della clausola di invarianza della spesa, la sua contestuale riconfigurazione, attraverso una più razionale riallocazione delle attribuzioni, in una nuova struttura di livello dirigenziale generale interna al Segretariato generale della difesa, nel rispetto del numero massimo dei dirigenti di livello generale in organico stabilito dall’articolo 965, comma 1, lettera a) del Testo unico regolamentare.

2)     nel rispetto del numero massimo di dirigenti di livello generale in organico, la creazione di una nuova struttura interna al Segretariato generale (VI° Reparto del Segretariato generale) con competenze in materia di contenzioso e affari legali, con la contestuale soppressione di 11 strutture di livello dirigenziale non generale, attualmente dedicate alla medesima funzione, in tutte le unità organizzative di livello dirigenziale generale del Segretariato [Reparti (5) e Direzioni (già 4 e destinate a divenire 5 con il trasferimento di GENIODIFE all'interno di questo) per un totale di 10] e presso la Direzione generale di commissariato e di servizi generali (1).

Sul punto, la RT evidenzia che mentre prima della costituzione del nuovo VI° Reparto la medesima "funzione contenzioso" era svolta dalla difesa in 11 strutture dirigenziali non generali, ora, con la costituzione del VI° Reparto, la stessa funzione contenzioso verrà svolta soltanto dalle 5 strutture dirigenziali non generali, in cui verrà articolato il VI° Reparto. La RT, in particolare sottolinea come con la istituzione del VI° Reparto, l'espletamento della "funzione della cura del contenzioso", costerà alla difesa 6/11 in meno di quanto costava precedentemente, con un risparmio superiore al 50%. In ogni caso la necessità dell'assenza di costi aggiuntivi legati alla costituzione del nuovo Reparto, è espressamente imposta dall'articolo 2, comma 4, dello schema di regolamento in esame, laddove è sancito che: "Le attribuzioni e i compiti del VI° Reparto del Segretariato generale della difesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), sono svolti con le risorse strutturali e di personale esistenti e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato."

La RT precisa, altresì, che la puntuale distribuzione delle complessive 129 posizioni di livello dirigenziale non generale del Segretariato fra le strutture di livello dirigenziale generale dello stesso Segretariato risultanti dalle riduzioni e dagli accorpamenti operati con il presente provvedimento, nonché la contestuale individuazione delle specifiche attribuzioni potranno avvenire soltanto con l’emanazione del decreto di struttura del dicastero, ai sensi del citato articolo 113, comma 4, del Testo unico regolamentare, che sarà adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e che sostituirà il decreto ministeriale di struttura 22 giugno 2011 attualmente vigente.

 

b) Riduzione degli uffici di livello dirigenziale non generale

 

Con riguardo alla riduzione degli uffici di livello dirigenziale non generale, la RT evidenzia che, in attuazione dell’art. 1, comma 3, lettera a), del DL n. 138/2011 (riduzione del 10 % degli uffici) saranno soppresse 29 posizioni dirigenziali di livello non generale (a fronte delle 286 esistenti) delle quali 15 civili e 14 militari. A tale riduzione la RT ascrive effetti di minor spesa su base annua pari ad euro 1.863.091,20 (Tabella 2)[10]

La RT evidenzia che, ai fini della formazione della base di calcolo su cui applicare la percentuale di riduzione del 10 % imposta dalla richiamata norma di rango primario, vengono prese in considerazione, al pari di quanto avvenuto in occasione delle precedenti riduzioni, le seguenti posizioni di secondo livello:

·        le posizioni di livello dirigenziale non generale riportate nelle dotazioni delle singole strutture di livello dirigenziale generale di cui al Libro primo, Titolo II, Capo VI, Sezioni I, II, III e IV DPR n. 90/2010 (articoli 103 e seguenti);

·        le posizioni civili di livello dirigenziale non generale operanti nell'area tecnico-operativa, cioè presso gli stabilimenti, gli arsenali, i poli di mantenimento militari, i reparti di manutenzione ed i centri tecnici compresi nella dotazione organica;

·        i dirigenti civili di seconda fascia operanti per le esigenze della giustizia militare;

·        i dirigenti civili di seconda fascia operanti presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa di cui al Libro primo, Titolo II, Capo I del Testo unico regolamentare (articoli 14 e seguenti);

·        il dirigente civile presente presso il Consiglio superiore delle Forze armate, quale organo di alta consulenza del Ministro, previsto dall’articolo 23 del Codice dell'ordinamento militare e dall'articolo 81 del Testo unico regolamentare.

Al numero degli uffici di livello dirigenziale non generale preso in considerazione come base di calcolo è stata poi applicata la prescritta percentuale di abbattimento del 10 per cento.

Si riporta a seguire la Tabella 1[11] concernente la situazione degli uffici dirigenziali non generali risultante dalle misure di riorganizzazione disposte in attuazione dell’art. 2, comma 8-bis), lett. a), del DL n. 194/2009 (DPR n. 270/2009) e da ultimo dell’art. 1, comma 3, lett. a) del DL n.138/2011 (schema di DPR in esame).

Si ricorda, come in precedenza segnalato, che con il DPR n. 145/2009 sono stati conseguiti gli obiettivi di risparmio (riduzione del 20 per cento degli uffici dirigenziali di prima fascia) in precedenza stabiliti dal DL 112/2008.

 

 

Tabella 1  

SITUAZIONE GENERALE DEGLI UFFICI DIRIGENZIALI NON GENERALI

Tot. Direzioni non generali all’esito delle riduzioni ex art. 2, c. 8-bis) lett. a) DL n.194/2009

Riduzioni prescritte ex art. 1, c.3, lett. a) DL n.138/2011

Totale uffici dirigenziali non generali residui

286

29

257

 

RIDUZIONI DI POSIZIONI MILITARI E CIVILI

Tot. Direzioni non generali all’esito delle riduzioni ex art. 2, c. 8-bis) lett. a) DL n.194/2009

(DIREZIONI NON GENERALI CIVILI)

Percentuale di riduzioni prescritta ex art. 1, c.3, lett. a) DL n. 138/2011

Riduzioni prescritte ex art. 1, c.3, lett. a) DL n. 138/2001 (DIREZIONI NON GENERALI CIVILI)

148

10%

15

Tot. Direzioni non generali all’esito delle riduzioni ex art. 2, c. 8-bis) lett. a) DL n.194/2009

(DIREZIONI NON GENERALI MILITARI)

Riduzioni prescritte ex art. 1, c.3, lett. a) DL n. 138/2001 (DIREZIONI NON GENERALI MILITARI)

138

14

La RT riporta altresì un’ulteriore tabella[12] che riferisce la suddetta riduzione all’intera struttura del Ministero della difesa con specifico riferimento ad ogni singola Direzione generale del medesimo dicastero.

 

La Rt evidenzia che, per effetto della riorganizzazione disposta dal provvedimento in esame, presso i Reparti del Segretariato generale - escluse le Direzioni generali - aumentano le strutture di livello dirigenziale non generale nella misura di 5 unità per consentire l’alimentazione del neo costituito VI° Reparto “Contenzioso e affari legali”. Ciò per effetto della riformulazione dell’articolo 106 del Testo unico regolamentare recata dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del provvedimento in esame.

La RT, in particolare, precisa che tali 5 posizioni provengono:

·       4, dalla riorganizzazione della Direzione generale del personale militare, (PERSOMIL), in virtù della riduzione da 26 a 22 delle strutture esistenti [per effetto dell’art. 1, comma 1, lettera i), del provvedimento in esame];

·       1, dalla riduzione di un’ulteriore unità organizzativa dirigenziale di livello non generale presso la Direzione generale di commissariato e dei servizi generali (COMMISERVIZI), che complessivamente ne perde 4 per effetto della riorganizzazione in atto.

La RT evidenzia che, in termini di rideterminazioni in riduzione, dal numero complessivo delle strutture di livello dirigenziale non generale del Segretariato vengono eliminate 2 strutture, e in particolare una posizione retta da dirigente non generale civile presso CIVILSCUOLADIFE ed un Ufficio tecnico territoriale (UTNAV Venezia) della Direzione generale degli armamenti navali (NAVARM).

Per quanto concerne la Direzione generale dei lavori e del demanio (GENIODIFE) ricollocata all’interno del Segretariato generale quale struttura dirigenziale di livello generale, la RT evidenzia che questa, pur mantenendo pressoché tutte le competenze della soppressa autonoma direzione generale dei lavori e del demanio, vede ridurre le proprie strutture di livello dirigenziale non generale da 23 a 15 (-8). Ciò fa sì che il numero complessivo delle strutture di livello dirigenziale generale del Segretariato raggiunga le 129 unità[13].

La RT evidenzia altresì che con lo schema in esame si provvede alla riduzione di 3 dirigenti civili di livello dirigenziale non generale rispettivamente da :

·       gli Uffici di diretta collaborazione (10 dirigenti civili passano a 9);

·       l'Area della giustizia militare (7 dirigenti civili passano a 6);

·       l'Area tecnico-operativa presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione (25 dirigenti civili passano a 24).

La successiva Tabella 2 quantifica i risparmi su base annua derivanti dalla riduzione dei dirigenti di livello non generale in attuazione del provvedimento in esame, tenendo conto di tutte le voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio, cui vanno aggiunti gli oneri riflessi a carico dello Stato. La RT precisa che delle complessive 29 posizioni dirigenziali non generali soppresse, le 14 posizioni militari sono tutte effettivamente ricoperte, mentre delle 15 posizioni civili ne risultano coperte presumibilmente 7.

Sul punto la RT precisa che, analogamente, a quanto evidenziato nelle relazioni tecniche di accompagnamento al DPR n. 145/2009 e al DPR n. 270/2010, anche in questa circostanza occorre sottolineare come per l’individuazione, in concreto, delle effettive posizioni dirigenziali di livello non generale che saranno soppresse, è necessario fare rinvio ai successivi decreti ministeriali di struttura, richiamati dall’articolo 113, comma 4, del Testo unico regolamentare da adottarsi[14] entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, nel rispetto del numero massimo di 257 unità fissato all’articolo 113, comma 4-bis, dello stesso Testo unico regolamentare, così come riformulato dall’articolo 1, comma 1, lettera h), numero 2), del presente provvedimento.

La RT evidenzia che la descritta riduzione riferita agli uffici dirigenziali retti da personale militare nell’ambito della struttura ministeriale comporta ridotte forme di risparmio riferibili agli effetti prodotti dalla migliore razionalizzazione dell’attività e, in prospettiva, delle risorse e delle funzioni. Il personale militare, infatti, è assoggettato ad una speciale normativa che ne disciplina lo stato giuridico e l’avanzamento, tant'è che i prospettati decrementi non determinano, come invece avviene per la dirigenza civile, corrispondenti abbattimenti della dotazione organica.

 

Tabella 2  

Posizioni dirigenziali non generali civili soppresse

Onere unitario per stipendio e 13 mensilità

Onere unitario per posizione parte fissa

Oneri riflessi 38,38 %

Onere unitario per retribuzione posizione parte variabile

Indennità di vacanza contrattuale

Onere unitario per retribuzione di risultato

15

Euro 3.310,90

Euro12.155,61

Euro 4.448,83

Euro 26.773,00

Euro 324,87

Euro 7.192,87

Totale minore spesa su base annua

 

Euro 1.863.091,2

 

c)  Riduzione del contingente di personale di diretta collaborazione del Ministro

 

Con riferimento alla riduzione del contingente di personale di diretta collaborazione del Ministro, la RT precisa che i quattro interventi di modifica [recati dall’articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3), del provvedimento in esame] all’articolo 17 del Testo unico regolamentare, prevedono:

a)     la riduzione della consistenza del contingente di personale funzionale (non dirigenziale) di diretta collaborazione del Ministro;

b)     la riduzione, da 10 a 9, del contingente di dirigenti civili di seconda fascia[15] e contestualmente - in termini compensativi e nel rispetto della clausola di invarianza della spesa - l’implementazione di una unità (da 12 a 13) del contingente di ufficiali con il grado di colonnello o generale di brigata[16];

c)     la riduzione di 1 unità del contingente dirigenziale civile di livello generale degli uffici di diretta collaborazione. In sostanza viene espunta la posizione prevista dall’articolo 17, comma 2, mentre viene mantenuta quella prevista dall’articolo 15, comma 2, secondo periodo (Vice capo di Gabinetto civile).

Con riguardo alla rideterminazione in riduzione del contingente del personale della diretta collaborazione,  la RT afferma che questa si inquadra nel vasto processo di riorganizzazione complessivo che, come accennato, ha iniziato ad interessare anche l’area della diretta collaborazione del dicastero. Tale processo di riorganizzazione e di rideterminazione in riduzione degli assetti è stato avviato dall’amministrazione della difesa prescindendo del tutto da obblighi legislativamente posti in tale direzione.

Alle predette misure la RT ascrive effetti di minor spesa su base annua pari ad euro 90.027,66 [relativi al punto a)][17] ed euro 20.604,28 [relativi al punto c)][18].

Con riguardo all’intervento di cui al punto a), concernente la riduzione della consistenza del contingente di personale funzionale (non dirigenziale) di diretta collaborazione del Ministro - la successiva tabella 3 rappresenta gli effetti finanziari ascrivibili alla riduzione [dalle attuali 153 a 145 unità (-8 unità)] della consistenza del contingente di personale funzionale della diretta collaborazione del Ministro della difesa.

La riduzione è recata dall’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) del provvedimento in esame, che novella l’articolo 17, comma l, primo periodo del Testo unico regolamentare. La riduzione complessiva di 8 unità riguarda 6 unità di personale militare e 2 unità di personale civile. Le 6 unità di personale militare ridotte appartengono: per 2 unità alla categoria degli Ufficiali superiori con il grado di Tenente colonnello o gradi corrispondenti; e per 4 unità a quella dei Sottufficiali, di cui 2 con il grado di Luogotenente e 2 con quello di Marescialli di 1^ classe. Le 2 unità di personale civile sono assistenti amministrativi appartenenti all’Area 3.

 

Tabella 3  

Riduzioni di spesa derivanti dalla contrazione del contingente di diretta collaborazione del Ministro

Unità ridotte

Posizione economica

Voci di spesa

Importi distinti per voce  euro

Risparmio complessivo euro

2

Ufficiale superiore con grado di Tenente colonnello

Indennità diretta collaborazione

16.120,00

32.240,00

Totale unitario

16.120,00

2

Sottufficiale con grado di Luogotenente

Indennità diretta collaborazione

9.997,00

19.994,00

Totale unitario

9.997,00

2

Sottufficiale con grado di Maresciallo di 1^ classe

Indennità diretta collaborazione

9.997,00

19.994,00

Totale unitario

9.997,00

2

Assistente Amministrativo civile

Indennità diretta collaborazione

9.997,00

17.799,66

Fondo unico di Sede

-1.097,17

Totale unitario

8.899,83

8

Unità complessive

Totale risparmi annui a regime

90.027,66

Ai fini della corretta lettura e interpretazione della citata Tabella 2, la RT precisa che mentre il personale militare impiegato presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro mantiene l'indennità operativa (ancorché al livello minimo di indennità "operativa di base"), per il personale civile l'indennità di diretta collaborazione è sostitutiva del Fondo Unico di Sede (FUS). Ciò comporta la necessità di conteggiare fra i risparmi di spesa (derivanti dalla espunzione delle due posizioni di personale civile dal contingente di diretta collaborazione), non l'intero ammontare dell'indennità di diretta collaborazione, come avviene per i militari, ma il differenziale fra l'importo della stessa e l'importo del FUS che lo stesso personale civile, trasferito ad altro incarico non di diretta collaborazione, torna a percepire[19].

 

Con riguardo al punto b), concernente la riduzione del contingente di dirigenti civili di  seconda fascia da 10 a 9, e in termini compensativi, la contestuale implementazione di 1 unità (da 12 a 13) del contingente di ufficiali con il grado di colonnello o generale di brigata, la RT precisa che questo è stato determinato dalla necessità di disporre di maggiori e più adeguate professionalità specifiche del settore militare e operativo.

Con riguardo al punto c) - riduzione di 1 unità del contingente dei dirigenti di livello dirigenziale generale presso gli Uffici di diretta collaborazionela RT evidenzia che questa è volta a consentirne il transito ai fini della riconfigurazione nell’ambito dell'Area tecnico-amministrativa del dicastero, quale posizione di funzione di livello dirigenziale generale responsabile del VI° Reparto del Segretariato generale della Difesa, costituito attraverso la nuova formulazione dell’articolo 106 del Testo unico regolamentare recata dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del presente provvedimento.

L’istituzione di un nuovo posto di struttura di livello dirigenziale generale a fronte della contestuale soppressione di un posto di livello dirigenziale generale con funzioni di consulenza studio e ricerca avviene nel rispetto della clausola di invarianza della spesa e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti attualmente nell’ambito della graduazione delle posizioni dirigenziali generali della difesa ai fini della erogazione della retribuzione di posizione parte variabile e della retribuzione di risultato alla posizione soppressa (di consulenza studio e ricerca presso gli Uffici di diretta collaborazione) è attribuito un parametro di fascia apicale (2,5), mentre alla posizione di Capo reparto del Segretariato generale è connessa, per le stesse finalità di calcolo retributivo, una fascia di parametrazione non apicale più bassa (2). Per le ragioni sopra esposte risulta pertanto che anche sul piano del trattamento economico non sono ravvisabili situazioni peggiorative per la finanza pubblica, bensì un risparmio di spesa. Nella successiva tabella A sono indicate le riduzioni di spesa annua a regime, tenuto conto delle variazioni delle voci retributive di parte variabile influenzate dalla sopra rappresentata differente parametrazione

 

Tabella A                                               (euro)

IMPORTO ANNUO VOCI RETRIBUITE

PARAMETRAZIONE

 

a 2,5

2,0

Stipendio tabellare

55.397,39

55.397,39

Retribuzione di posizione (parte fissa)

36.299,70

36.299,70

Retribuzione di posizione (parte variabile)

78.522,42

62.817,93

Retribuzione di risultato

24.498,96,

19.599,17

Totale

194.718,47

174.114,19

Risparmio annuo a regime (Differenza 2,5-2)

20.604,28

 

d)    Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale civile non dirigente

 

Con riguardo alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale civile non dirigente, in attuazione dell’art. 1, comma 3, lett. b) del DL n. 138/2011, la RT afferma che quest’intervento[20] ha disposto - partendo dall’organico di 33.402 unità determinato in virtù delle riduzioni imposte dall’articolo 2, comma 8-bis), lettera b), del DL n. 194/2009 – un’ulteriore riduzione di organico per complessive 3.021 unità, pervenendo ad un organico pari a 30.381 unità.

La rideterminazione disposta in riduzione riguarda 1.385 unità di personale civile non dirigenziale appartenenti all'Area 2, e 1.636 unità di personale appartenente all’Area 3, pervenendo ad un organico complessivo d’Area rispettivamente di 26.590 e 3.630 unità[21]. Si ottiene così la riduzione del 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale (come prescritto dal DL 138/2011).

La RT, per completezza di informazione, riporta nella seguente tabella i dati relativi alle unità di personale non dirigenziale effettivamente in servizio alla data del 10 luglio 2011. Dalla stessa si evince che il volume complessivo di personale civile non dirigente effettivamente in servizio è pari a 29.646 unità (735 unità in meno di quelle risultanti dalla misura di riduzione in esame).

 

AREA

Dotazione organica effettiva secondo posizioni d’impiego

III Area funzionale

2.538

II Area funzionale

24.930

I Area funzionale

2.118

Professori e ricercatori

30

Comparto ricerca

30

TOTALE

29.646

Si evidenzia che, mentre il totale sopra riportato (29.646 unità) si riferisce – come detto – al persona effettivamente in servizio al 10 luglio 2011, con riferimento all’anno 2013 la RT allegata all’AS 3271 (Delega al Governo per la revisione dello strumento militare), attualmente all’esame del Senato, stima un numero di 29.525 unità (consistenza effettiva del personale civile del Ministero della difesa).

 

La RT quantifica i risparmi presumibilmente ascrivibili alla suddetta misura - a regime[22] a decorrere dal 2013 – in euro 115.850.903,02.

I dati e gli elementi di quantificazione relativi a tale importo sono evidenziati in un’apposita tabella (la n. 6) allegata al testo della RT, alla quale si rinvia per gli eventuali approfondimenti. Si evidenzia, inoltre, che la RT prevede che le suddette riduzioni di organico possano divenire effettive a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Gli effetti di “risparmio” ascrivibili alla misura in riferimento per il 2012, vengono pertanto, riferiti a circa 9 mesi, per un importo pari ad euro 88.368.469,62.

 

Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che il provvedimento prevede misure di riorganizzazione del Ministero della difesa che sono adottate, tra l’altro, in attuazione dell’art. 1, comma 3, del DL n. 138/2011. Tale norma impone alle amministrazioni pubbliche[23] la riduzione del 10% degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, nonché la riduzione del 10% delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale. Si rileva che a tali misure non sono stati a suo tempo scontati, ai fini dei saldi di finanza pubblica, effetti di risparmio.

La riduzione effettiva delle posizioni dirigenziali non generali viene peraltro differita, in parte, all’adozione di successivi decreti ministeriali non regolamentari, da adottare entro 90 giorni successivi all’entrata in vigore del provvedimento in esame.

Si osserva inoltre che la relazione tecnica ascrive al provvedimento effetti di minore spesa che vengono quantificati complessivamente in euro 117.824.626,16.

Tale importo viene riferito:

-         per euro 1.863.091,2 alla riduzione degli uffici civili di livello dirigenziale non generale [articolo 1, comma 1, gg)];

-         per euro 90.027,66 ed euro 20.604,28, rispettivamente, alla riduzione del contingente di personale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e alla riduzione di una unità dirigenziale generale civile presso i medesimi Uffici [articolo 1, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2)];

-         per euro 115.850.903,02 alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale civile non dirigente [articolo 1, comma 1, lett. hh)].

Si ricorda, tuttavia, che a suo tempo non sono stati ascritti effetti di risparmio alle norme in attuazione delle quali viene adottato il provvedimento in esame. Pertanto le minori spese quantificate dalla RT, in assenza di ulteriori elementi informativi, appaiono di natura meramente teorica, dal momento che le somme eventualmente non spese resterebbero a disposizione dell’Amministrazione della difesa. Sul punto andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

Quanto ai parametri sottostanti la predetta stima, va altresì rilevato che detti risparmi, per la parte più consistente (euro 115.850.903,02), sono riferiti alla riduzione del personale civile non dirigente e sono computati con riferimento alla spesa relativa agli organici di diritto (33.402 unità ridotte del 10% a un organico di 30.381 unità), a fronte di un organico di personale effettivamente in servizio che - come evidenziato dalla stessa RT- è pari alla data del 10 luglio 2011 a 29.646 unità (con un numero di 735 unità in meno rispetto a quelle risultanti dalla misura di riduzione in esame). Sul punto si rileva che i risparmi di spesa andrebbero computati con riferimento agli organici di fatto, cui sono generalmente commisurate le dotazioni di bilancio.

Non si hanno, infine, osservazioni da formulare con riguardo alla riorganizzazione del Segretariato generale - Direzione nazionale degli armamenti (SG-DNA) [articolo 1, comma 1, lett. e)], considerato che l’incremento del numero delle strutture di primo e secondo livello presso lo stesso viene compensato – come evidenziato dalla RT – nell’ambito del più generale processo di riallocazione del complesso delle strutture di primo e secondo livello disposto dal provvedimento con riguardo all’intero Ministero della difesa.



[1] Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Il decreto è stato convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011.

[2] Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Il decreto legge è stato convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008.

[3] Decreto legge di proroga termini 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 25/2010.

[4] L’art. 2, comma 8-quater, del medesimo decreto, fa divieto alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis - entro il 30 giugno 2010 - di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. La norma ha, altresì, previsto che fino all’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 8-bis le dotazioni organiche vengano provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, facendo salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi avviate alla stessa data.

[5] L’art. 1, comma 4, del medesimo decreto legge fa divieto alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. La norma ha, altresì, previsto che fino all’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, facendo salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi avviate alla medesima data.

[6] La norma in riferimento, prevede che le summenzionate riduzioni debbano essere disposte con riferimento alle dotazioni organiche risultanti in esito all’applicazione del comma 1 dell’articolo 74 del DL n. 112/2008 e del comma 8-bis dell’articolo 2, del DL n. 194/2009. Le amministrazioni che non applicano quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 sono assoggettate, a decorrere dalla medesima data, al divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Il divieto non si applica agli incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ossia attribuiti a soggetti non appartenenti ai ruoli dell’amministrazione che conferisce l’incarico

[7] In realtà, come evidenzia la RT, il Segretariato generale subisce un incremento di 16 unità , poiché, alle 111 posizioni iniziali ne vanno sottratte 2, derivanti dalla soppressione di 2 strutture di secondo livello presso la Direzione generale degli armamenti navali (NAVARM) e presso la struttura di formazione CIVILSCUOLADIFE.

[8] Da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame.

[9] In relazione agli uffici di livello dirigenziale generale è stato operato un abbattimento di 5 posizioni su un totale di 25 uffici (DPR 145/2009)

[10] Tabella 5 nel testo della RT allegata provvedimento in esame

[11] Tabella 2 nel testo della RT allegata provvedimento in esame.

[12] Tabella 3 nel testo della RT allegata provvedimento in esame.

[13] Infatti il numero complessivo delle strutture di livello dirigenziale generale del Segretariato ammonta a:  111 (iniziali) - 2 (riferite a NAVARM e  CIVILSCUOLADIFE) + 5 (nuovo VI° Reparto) + 15 (della soppressa e riconfigurata GENIODIFE).

[14] Ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis), lettera e), della legge n. 400/1988.

[15] Previsto dall’articolo 17, comma 2.

[16] Con la modifica del comma 3 dello stesso articolo 17.

[17] V. successiva tabella 3 (tabella 4 nel testo della RT allegata provvedimento in esame).

[18] V. successiva tabella A.

[19] L'importo di utilizzato per il calcolo del sopra descritto differenziale è riferito al FUS 2010.

[20] Così come risulta in modo esplicito dagli articoli 964, comma 2 e 966, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2 del Testo unico regolamentare, così come novellati dall’articolo 1, comma 1, lettera ff), numero 2) e lettera hh) del presente provvedimento,

[21] I due valori (26.590 e 3.630) sommati non  corrispondono al totale dell’organico sopra riportato (30.381 unità) in quanto non vengono conteggiate nei due valori predetti le unità di personale appartenenti all’Area 1 (totale 63 unità), nonché quelle rientranti nel settore dei professori, dei ricercatori e del comparto ricerca (totale 98 unità).

[22] La RT supponeva che le suddetta riduzioni di organico potessero divenire effettive a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, data individuata  presumibilmente al 30 marzo 2012. Gli effetti di “risparmio” ascrivibili alla misura in riferimento per il 2012, vengono pertanto, riferiti a soli 9 mesi, per un importo pari ad euro 88.368.469,62.  provvedimento in esame

[23] Indicate nell’articolo 74, comma 1, del DL n. 112/2008.