Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | (DOC 457) Riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note di verifica Numero: 403 | ||
Data: | 24/04/2012 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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Riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e disciplina dell’organismo indipendente di valutazione della performance
(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 457) |
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N. 403 – 24 aprile 2012 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it
Atto n.:
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457 |
Natura dell’atto:
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Schema di decreto del Presidente della Repubblica |
Titolo breve:
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Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell’organismo indipendente di valutazione della performance
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Riferimento normativo:
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Articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge
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Relatore per la Commissione di merito:
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Lo Moro
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Gruppo: |
PD
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Relazione tecnica: |
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Alla
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(termine per
l’esame: |
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Alla Commissione Bilancio |
ai sensi
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(termine per
l’esame:
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INDICE
Uffici di diretta collaborazione e Organismo indipendente di valutazione
PREMESSA
Lo schema di DPR[1] in esame reca il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e la disciplina dell’organismo indipendente di valutazione della performance[2].
Si rammenta che a partire dal D. lgs n. 300/1999, l’assetto
organizzativo e funzionale del Ministero della salute e di quello del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali è stato ripetutamente ridefinito, prima
nel quadro di un processo di accorpamento nell’unico Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, quindi all’insegna di una divisione dei
due dicasteri nell’ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni[3]. Da ultimo, la legge n.
172/2009[4] ha disposto la separazione
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in due
dicasteri distinti: il Ministero della salute ed il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. La legge 172/2009, a tale riguardo – con riferimento
all’elevazione del numero dei Ministri da
Il provvedimento è adottato in attuazione di quanto previsto all’art 14 del D. lgs. 150/2009, che prevede l’istituzione - senza oneri per la finanza pubblica - di organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV) delle amministrazioni pubbliche in sostituzione dei preesistenti servizi di controllo interno[5].
Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, positivamente vistata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze.
Si evidenzia che
Il Consiglio di Stato ha, tra l’altro, rilevato l’opportunità di ridurre il numero di consiglieri esterni addetti agli uffici di diretta collaborazione e di anticipare sin d’ora la riduzione delle posizioni di livello dirigenziale non generale prevista ai sensi del DL. n. 138/2011.
Sul punto si rammenta, altresì, che l’art. 74 del DL n. 112/2008 ha stabilito che alcune amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici nazionali debbano ridurre il numero degli uffici dirigenziali (del 20 per cento per quelli di livello generale e del 15 per cento per quelli di livello non generale) e rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando una riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Con riguardo alla norma in riferimento sono stati ascritti effetti netti di risparmio (15 milioni di euro a decorrere dal 2011) alla sola riduzione - del 20 per cento - del numero degli uffici dirigenziali di livello generale. L'art. 2, comma 8-bis, del DL n. 194/2009, ha disposto, inoltre, nei confronti delle medesime amministrazioni, un’ulteriore riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni pubbliche, consistente in una riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento, e nella rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale, quale risultante dall’applicazione dell’art. 74 del DL n. 112/2008. A tali ulteriori disposizioni non sono stati ascritti effetti finanziari. Da ultimo, si evidenzia che l’art. 1, comma 3, del DL n. 138/2011[6] ha stabilito, tra l’altro, che le amministrazioni indicate nell’articolo 74, comma 1, del DL n. 112/2008: apportino, entro il 31 marzo 2012, un’ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento (comma 3, lettera a); rideterminino le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando un’ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell’applicazione dell’articolo 2, comma 8-bis, del DL 194/2009 sopra richiamato. La riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale non deve essere disposta dagli enti di ricerca[7] (comma 3, lettera b). Anche a queste disposizioni non sono stati ascritti effetti finanziari.
Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Uffici di diretta collaborazione e Organismo indipendente di valutazione
Normativa vigente: DPR n. 208/2003, che ha regolamentato l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della Salute anche nel periodo in cui il relativo dicastero era accorpato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con DPCM 11 giugno 2010 è stata, inoltre, disposta l’individuazione in via amministrativa del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione relativi ai summenzionati dicasteri.
Le norme recano il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute (artt. 1-9) - in sostituzione del vigente DPR n. 208/2003, di cui viene contestualmente disposta l’abrogazione[8] - nonché la disciplina dell’Organismo di valutazione della performance (OIV) (arrt. 11 e 12) istituito presso il medesimo dicastero, in sostituzione del Servizio di controllo interno (SECIN).
Le norme in esame, con riguardo ai profili organizzativi degli uffici di diretta collaborazione, confermano in larga parte il contenuto delle disposizioni del DPR n. 208/2003, espungendo il Servizio di controllo interno (SECIN) dall’elenco degli uffici (articolo 1, comma 3). Viene, tra l’altro, confermato che nell’ambito del contingente di 12 esperti e consulenti esterni individuato all’art. 8, comma 2, possono operare consiglieri alle dirette dipendenze del Ministro (articolo 1, comma 4).
Gli uffici di diretta collaborazione individuati dall’art. 3, comma 1, del provvedimento in esame sono: l'ufficio di Gabinetto; la segreteria del Ministro; la segreteria tecnica del Ministro; l'ufficio legislativo; l'ufficio stampa; le segreterie dei Sottosegretari di Stato.
Le norme, rispetto al vigente regolamento di organizzazione, innovano la disciplina in riferimento prevedendo:
· che, nell’ambito del contingente complessivo di 100 unità previsto per gli uffici di diretta collaborazione, possano essere individuati un numero massimo di cinque consiglieri giuridici - scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato o docenti di ruolo in materie giuridiche – tra i quali è possibile attingere per la nomina di uno dei due vice capi di Gabinetto[9] o del vice capo dell’Ufficio legislativo (articolo 8, comma 1).
Con riferimento ai consiglieri, l’art. 1, commi 5 e 6, del provvedimento in esame prevedono, rispettivamente, che il consigliere per gli affari giuridici venga scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari o professori universitari di ruolo di prima fascia dell’area delle scienze giuridiche e che il consigliere diplomatico venga individuato fra i funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione;
· la soppressione, nell’ambito del contingente di 100 unità degli uffici di diretta collaborazione, di una posizione dirigenziale di livello generale. La norma, nell’ambito del medesimo contingente, conferma il numero massimo di 10 incarichi di livello dirigenziale, previsti a normativa vigente, senza, specificare la natura generale o meno dei medesimi incarichi. Nella corrispondente vigente disposizione il livello non generale dei summenzionati incarichi risulta, infatti, desumibile in virtù del riferimento ad una posizione dirigenziale generale, non più presente nella disposizione in esame (articolo 8, comma 3).
La norma in esame riproduce testualmente, con l’esclusione del summenzionato riferimento alla posizione dirigenziale generale, il contenuto dell’art. 9, comma 2, del DPR n. 208/2003, che prevede che nell'ambito del contingente complessivo di cento unità degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, vengano individuati specifici incarichi di livello dirigenziale in numero non superiore a dieci, di cui uno di prima fascia;
· l’incremento del trattamento economico del Capo della segreteria tecnica del Ministro - equiparandolo a quello del Capo ufficio legislativo – con l’attribuzione di una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali generali del Ministero[10] [articolo 9, comma 1, lett. b)].
L’art. 10 comma 1, lett. c), del DPR n. 208/2003 prevede che al responsabile della Segreteria tecnica del Ministro spetti un trattamento economico onnicomprensivo determinato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero, maggiorato del cinquanta per cento;
· con riguardo al Capo della segreteria del Ministro, al Segretario particolare, e ai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, che la retribuzione sia parametrata con riferimento all’intero trattamento economico fondamentale dei dirigenti generali[11], non escludendo, come previsto a normativa vigente, le somme erogate a titolo di retribuzione di posizione [articolo 9, comma 1, lett. c)].
La norma in esame riproduce testualmente, con l’esclusione del summenzionato riferimento alla retribuzione di posizione, il contenuto dell’art. 10, comma 1, lett. d) del DPR n. 208/2003 che prevede che al Capo della segreteria del Ministro, al Segretario particolare del Ministro, ai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, venga attribuita, tra l’altro[12], una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione;
· che ai vice Capo di gabinetto e e al vice Capo ufficio legislativo spetti un emolumento onnicomprensivo determinato con le modalità di cui all’art. 14, comma 2, del D.lgs. n.165/2001 (articolo 9, comma 6).
L’art. 14, comma 2, della legge n. 165/2001, reca la disciplina generale in materia di uffici di diretta collaborazione. La norma in riferimento prevede che con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, venga determinato - senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale - il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento consiste in un unico emolumento, sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale;
Le norme, con riferimento alla struttura e alle funzioni dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), prevede che questo venga costituito[13] in forma monocratica ovvero collegiale. In quest’ultimo caso l’OIV si compone di 3 membri, 2 dei quali dirigenti di seconda fascia appartenenti al ruolo del personale dirigente del Ministero della salute. La nomina di tali dirigenti rende indisponibili altrettanti incarichi nell’ambito del contingente di dieci unità dirigenziali di cui all’articolo 8, comma 3. Il titolare dell’OIV, ovvero il presidente in caso di composizione collegiale, è scelto fra soggetti estranei al Ministero. Al titolare dell’OIV, ovvero al suo presidente in caso di composizione collegiale, è corrisposto un emolumento onnicomprensivo ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001. Agli altri componenti dell’OIV collegiale spettano trattamenti economici previsti per i dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di diretta collaborazione[14]. Presso l’Organismo è costituito un ufficio di supporto quale struttura tecnica permanente svolgente funzioni istruttorie. Alla struttura è assegnato un contingente di personale, non superiore a 10 unità, tra i quali non più di 3 dirigenti di seconda fascia. Tra i 3 dirigenti di seconda fascia è scelto il responsabile della struttura tecnica. Al personale assegnato alla struttura tecnica, compresi i dirigenti, si applicano i trattamenti economici previsti per il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione, di cui all’art. 14, comma 2, del D. lgs. n.165/2001 (articoli 10 e 11).
L’art 14, del D. lgs. n. 150/2009, dispone che ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, si doti - senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - di un organismo indipendente di valutazione della performance. L’Organismo è destinato a sostituire i servizi di controllo interno ed è costituito in forma monocratica o collegiale con 3 componenti. Presso l’Organismo viene costituita - senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all’esercizio delle relative funzioni.
Le norme prevedono, inoltre, che dall’attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (articolo 13, comma 1). Al fine di assicurare il rispetto del principio di invarianza di spesa, in coerenza con le effettive disponibilità di bilancio a legislazione vigente, agli eventuali maggiori oneri derivanti dall’incremento del trattamento economico del Capo della segreteria tecnica del Ministro[15], si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità finanziarie previste per la l’assegnazione agli uffici di diretta collaborazione - ai sensi dell’art. 8, comma 2, ed analogamente a quanto previsto legislazione vigente - di esperti e consulenti esterni. A tal fine, in sede di prima applicazione, possono essere rimodulati gli emolumenti degli incarichi in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto (articolo 13, comma 2)
Viene, infine, disposta l’abrogazione del vigente regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute, di cui all’al DPR n. 208/2003 (articolo 13, comma 3).
Testo elaborato a seguito dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato.
Le principali modifiche adottate per recepire i rilievi del Consiglio di Stato riguardano, tra l’altro:
·
la riduzione da
·
la riduzione da
·
la riduzione da
Si evidenzia che, per effetto delle summenzionate modifiche, il numero complessivo delle posizioni dirigenziali non generali riferibili agli uffici di diretta collaborazione a all’OIV, passa da 13 ad 11.
La relazione tecnica afferma che lo schema di DPR in esame, predisposto ai sensi dell’art. 17 comma 4-bis. della legge n. 400/1988, reca il nuovo regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute dell’Organismo indipendente di valutazione della performance.
Si rammenta che
in data 24 novembre 2011 il Consiglio di Stato ha espresso parere
favorevole sul testo dello schema di DPR in esame, con due osservazioni.
A seguito di tali rilievi, il Ministero della Salute ha elaborato un nuovo
schema di DPR accompagnato da una
nuova relazione tecnica (non vistata dalla Ragioneria generale dello Stato)
che tiene conto delle novità introdotte. Le summenzionate osservazioni
riguardano l’opportunità di ridurre il numero di consiglieri esterni addetti
agli uffici di diretta collaborazione e di anticipare sin d’ora la riduzione
delle posizioni di livello dirigenziale non generale prevista ai sensi del DL.
n. 138/2011. A tal fine, rispetto allo schema di provvedimento iniziale la
nuova RT evidenzia che si è proceduto a ridurre di due unità il numero dei
consiglieri giuridici esterni di cui all'articolo 8, comma 1, che
passano pertanto da
A seguire viene esaminata la relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento, dando, altresì, conto, anche degli ulteriori elementi e dati di quantificazione forniti dalla nuova relazione tecnica.
a) l’introduzione della disciplina relativa all’OIV;
b) la soppressione, nell’ambito del contingente degli uffici di diretta collaborazione. di una posizione dirigenziale di livello generale e la sostituzione della medesima con una di livello non generale (dando attuazione all’art. 74, del DL n. 112/2008). Per effetto di tale innovazione tutte le 13 posizioni dirigenziali previste nel regolamento in esame sono ora di livello non generale;
c) la previsione - nell’ambito del contingente complessivo di 100 unità previsto per gli uffici di diretta collaborazione - di 5 consiglieri giuridici scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato o docenti di ruolo in materie giuridiche, dai quali è possibile attingere per la nomina di uno dei vice Capi di Gabinetto o del vice Capo dell’ufficio legislativo;
d) l’adeguamento del limite massimo del trattamento economico erogabile al responsabile della segreteria tecnica del Ministro.
In merito alle summenzionate innovazioni,
Con riguardo all’introduzione dell’OIV,
Nella Tabella 2 sono riportati i prospetti analitici dei costi SECIN 2009 e OIV 2010, inclusi gli oneri riflessi trasmessi al Ministero dell’Economia e delle finanze in occasione dell’adozione del DM 21 dicembre 2010, recante la determinazione del trattamento economico e dell’indennità accessoria spettanti rispettivamente al titolare dell’OIV e al personale operante presso la struttura tecnica di supporto. Ciò premesso, lo schema di regolamento stabilisce, in conformità all’art. 14, comma 7, del D.lgs. n, 150/2009 e tenendo conto della precedente composizione collegiale del SECIN del Ministero, che l’OIV possa essere costituito da un organo monocratico ovvero da un organo collegiale di tre componenti (art. 10, comma 3), di cui due dirigenti di seconda fascia e un esperto esterno con funzioni di presidente. La citata disposizione, in linea con la menzionata circolare Rgs. n. 18 del 2010, riproduce quanto previsto all’art. 7, comma 2, del DPR 208/2003 per il SECIN (“l’organizzazione del controllo interno è disciplinata con decreto del Ministro. Le relative attività sono svolte da dirigenti statali di cui uno di prima fascia ovvero da esperti”), salvo che per la sostituzione. tra i componenti, del dirigente di prima fascia con un dirigente di secondaı fascia.
Al riguardo
Tale disposizione, che mira a garantire una maggiore flessibilità organizzativa, non determina pertanto nuovi o maggiori oneri.
Anche con riferimento alla determinazione dei trattamenti economici dei componenti dell’ OIV vengono riprodotte le disposizioni contenute nel DPR n. 208/2003 per le analoghe figure del SECIN senza aggravi di spesa.
Per quanto attiene alla struttura tecnica,
Tabella 1
Personale di supporto ex SECIN (art. 7, comma 5, DPR n. 208/2003) |
Struttura tecnica misurazione della Performance (ex nuovo DPR) |
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N |
Tipologia personale |
N |
Tipologia personale |
3 |
Dirigenti II fascia |
3 |
Dirigenti II fascia (incluso Resp. struttura |
7 |
Personale non dirigente |
7 |
Personale non dirigente |
10 |
Totale |
10 |
Totale |
La nuova RT, con riguardo al personale della struttura tecnica dell’OIV, fa riferimento altresì ad un numero di 2 Dirigenti di seconda fascia (anziché 3), per un numero complessivo di 9 unità di personale (anziché 10).
Il trattamento economico previsto per tale personale dirigenziale e non, corrisponde a quello stabilito per il corrispondente personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dunque non determina incrementi di spesa rispetto al trattamento economico previsto per il personale del soppresso SECIN.
Nella Tabella 2 viene riprodotta, a seguire, una scheda sintetica relativa al personale operante presso l’ex SECIN e presso l' OIV e la relativa struttura tecnica.
Tabella 2
(euro)
Ex SECIN |
Retrib. annua lorda |
OIV |
Retrib. annua lorda |
Differenziale |
||
N. |
Collegio di direzione |
|
N. |
|
|
|
1 |
Presidente |
80.000 |
1 |
Presidente |
45.000 |
-35.000 |
1 |
Dir. I fascia |
|
1 |
Dir. I fascia |
|
|
1 |
Dir. II fascia |
|
1 |
Dir. II fascia |
|
|
3 |
TOTALE |
80.000 |
3 |
TOTALE |
45.000 |
-35.000 |
N. |
Personale di supporto |
274.960,71 |
N. |
Personale di supporto |
274.960,71 |
|
3 |
Dir. II fascia |
223.517,05 |
3 |
Dir. II fascia |
223.517,05 |
|
7 |
Personale non dirigente |
498.477,76 |
7 |
Personale non dirigente |
498.477,76 |
|
10 |
TOTALE |
|
10 |
TOTALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALI |
578.477,76 |
|
TOTALI |
543.477,76 |
-35.000 |
Si evidenzia che la nuova RT, con riguardo al personale dell’OIV, riporta un numero di 2 Dirigenti di II fascia (anziché 3) ed un numero di 8 unità di personale non dirigente (anziché 7), per un numero complessivo (invariato) di 10 unità di personale. Alla luce di siffatta ridefinizione dell’articolazione interna del personale assegnato all’’OIV, la nuova RT fornisce dei dati relativi alle retribuzioni lorde di importo diverso rispetto a quelli evidenziati nella Tabella 2.
a) conferma
il contingente complessivo di 100 unità; con riferimento a tale dato non si
determinano pertanto nuovi oneri (artt. 7 e 8). Sul punto
b) conferma il numero massimo dei collaboratori e degli esperti e consulenti esterni del Ministro (dodici unità[18]; cfr. art. 8, comma 2) e la disciplina del relativo trattamento economico, stabilendo che per tale personale (con contratto a tempo determinato o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) l’emolumento sia determinato dal Ministro all’atto del conferimento dell’incarico nei limiti del complessivo stanziamento di bilancio (art. 9, comma 3). Nell’ambito di tale contingente vanno altresì ricompresi i consiglieri del Ministro di cui all’art. 1, commi 4, 5 e 6;
c) conferma il numero degli incarichi dirigenziali conferibili presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro (10 unità), ma ne modifica la composizione mediante la sostituzione di un incarico di livello dirigenziale generale con uno di livello non generale, rispetto alle disposizioni contenute nel DPR n. 208/2003, in quanto si opera in applicazione dell’art. 74, del DL n. 112/2008 e pertanto non determina né aumenti né riduzioni di spesa.
La nuova RT, rispetto alla precedente, afferma che il nuovo testo prevede la riduzione del numero degli incarichi dirigenziali conferibili presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro (nove unità), mediante la soppressione della posizione dirigenziale generale;
d) prevede che, nell’ambito del contingente complessivo di 100 unità, possano essere nominati fino a 5 consiglieri giuridici per le esigenze degli uffici di diretta collaborazione, scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato o docenti universitari di ruolo in materie giuridiche (art. 8, comma 1). Trattasi di innovazione che non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che la nomina dei tali consiglieri entro il predetto contingente complessivo determina la riduzione di un corrispondente numero di unità di personale appartenente a una delle altre categorie operanti presso gli uffici di diretta collaborazione (personale del comparto, personale dirigente. esperti e consulenti esterni) e del relativo costo. Ai sensi dell’ art. 9, comma l, dello schema, infatti, l’emolumento da riconoscere agli stessi non può superare la misura massima dell’importo dell’indennità accessoria di diretta collaborazione di cui all’art. 9, comma 5, prevista per il personale del comparto (la misura del citato emolumento potrà dunque essere definita nel medesimo decreto interministeriale di determinazione delle indennità accessorie di diretta collaborazione di cui al medesimo articolo 9. comma 5);
e) conferma le disposizioni attualmente in vigore sul trattamento economico dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione [capo di Gabinetto, capo dell’ufficio legislativo, capo della segreteria del Ministro, segretario particolare del Ministro, capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, capo dell’Ufficio stampa (art. 9. comma 1)], ad eccezione del capo della segreteria tecnica, la cui posizione viene equiparata a quella del capo dell’ufficio legislativo in conformità a quanto previsto in altri Dicasteri. Per effetto di tale modifica, a tale figura potrà essere attribuito un emolumento non superiore alla misura massima del trattamento economico spettante ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali del Ministero (cfr. art. 9, comma 1, lett. b), con una differenza in termini economici pari - in astratto (ipotizzando cioè che venga riconosciuto l’importo nella misura massima) – a 91.200.00 euro circa, come si evince dalla Tabella riportata a seguire.
(euro)
Capo segreteria tecnica |
Retr. fond. |
Oneri sociali |
Irap |
Totale |
DPR n. 203/2008 |
88.406,37 |
26.928,58 |
7.514,54 |
122.849,49 |
Nuovo DPR |
154.048,27 |
46.923,10 |
13.094,10 |
214.065,48 |
Differenza |
|
|
|
91.215,98 |
In conformità alla previsione di cui all'art. 59, comma 5, del CCNL, Area 1, sottoscritto il 26 aprile 2006, e alle indicazioni contenute nella nota n. 94669 del 10 luglio 2006 del Ministero dell’Economia e delle finanze, la misura dei trattamenti economici che si riportano nella tabella, pur equiparati economicamente alla dirigenza, risultano ancorati al trattamento economico previsto dal CCNL dirigenza Area 1 sottoscritto il 5 aprile 2001. Tutti gli importi sono da considerarsi al lordo delle riduzioni apportate alla retribuzione dei titolari degli Uffici di diretta collaborazione, di cui all’art. 9, comma 2, del DL n.78/2010, per il triennio 2011- 2013 e degli altro oneri a carico dell’amministrazione, pari al 30,46% per la retribuzione e all’8,5% per l’IRAP.
L’innovazione in questione non determina nuovi o maggiori oneri, limitandosi a incidere sul tetto massimo del compenso erogabile a tale figura istituzionale, di modo che, similmente a quanto stabilito per gli altri responsabili degli uffici di diretta collaborazione, la determinazione dell’effettivo importo dell’emolumento può avvenire in misura inferiore a tale soglia, secondo le determinazioni del Ministro assunte di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze e nei limiti dello stanziamento di bilancio.
Nella Tabella di seguito riportata si evidenziano le disponibilità finanziarie previste, sulla base del vigente DPR n. 208/2003, sul capitolo 1002 per gli incarichi relativi agli esperti e ai consulenti esterni sul quale graveranno gli eventuali maggiori oneri in discussione.
(euro)
Collaboratori esperti |
Disponibilità bilancio 2011 |
Oneri sociali |
Irap |
Totale |
DPR n. 203/2008 |
152.518,48 |
22.221,94 |
12.964,07 |
187.704,49 |
Incremento innalzamento tetto retributivo Capo segreteria tecnica |
|
|
|
91.215,98 |
Differenza |
|
|
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96.488,51 |
Al riguardo, posto che il provvedimento in esame è adottato in attuazione a quanto previsto dall’art. all’art 14, del D. lgs. 150/2009, che prevede l’istituzione di organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV) delle amministrazioni pubbliche, in sostituzione dei preesistenti Servizi di controllo interno (SECIN) dei Ministeri, si osserva che andrebbe chiarito se lo schema in esame sia adottato anche per dare attuazione alla riduzione degli assetti organizzativi previsti dalla vigente legislazione[19] con riferimento, tra l’altro, alle posizioni e agli incarichi di livello dirigenziale non generale dei medesimi Ministeri. A tal proposito, infatti si osserva che:
· da un lato, tale eventualità sembrerebbe potersi escludere, dal momento che le disposizioni concernenti la summenzionate riduzioni non sono richiamate né nell’articolato del testo in esame né dalle norme elencate in premessa;
· dall’altro che la relazione tecnica afferma di procedere anche alla riduzione delle posizioni dirigenziali, in attuazione dell’articolo 74, del DL n.112/2008. Si rammenta, inoltre, che è stato allegato allo schema in esame un ulteriore testo, che prevede, come richiesto anche dal Consiglio di Stato nel suo parere, l’eliminazione di alcune posizioni da dirigente di seconda fascia, in attuazione di quanto in merito disposto, da ultimo, dall’art. 1, comma 3, del DL n.138/2011.
La richiesta di chiarimenti appare utile, pur considerato che alla summenzionate misure di riassetto organizzativo, riferite alle posizioni e agli incarichi dirigenziali di seconda fascia dei Ministeri, non sono state ascritte dalle citate disposizioni legislative effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica.
Appaiono, altresì, utili chiarimenti con specifico riguardo alle seguenti disposizioni che sembrerebbero suscettibili di determinare effetti finanziari onerosi. Ci si riferisce in particolare a:
· la norma di cui all’articolo 8, comma 3, che sopprime, nell’ambito del contingente di 100 unità degli uffici di diretta collaborazione, una posizione dirigenziale di livello generale. La disposizione, confermando il numero massimo di 10 incarichi di livello dirigenziale, previsti a normativa vigente, non specifica la natura generale o meno dei medesimi incarichi, laddove nella corrispondente vigente disposizione il livello non generale dei summenzionati incarichi risulta desumibile per effetto del riferimento ad una posizione dirigenziale generale, non più presente testo della disposizione in esame;
· la norma di cui all’art. 9, comma 1, lett. c) che prevede che la retribuzione del Capo della segreteria del Ministro, del Segretario particolare e dei Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, sia parametrata con riferimento all’intero trattamento economico fondamentale dei dirigenti generali del Ministero, non escludendo, come viceversa previsto a normativa vigente, le somme erogate a titolo di retribuzione di posizione.
Più in generale, con riferimento alle norme concernenti il trattamento economico del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione (articolo 9), si evidenzia che queste richiamano l’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, (norma che contiene una generale previsione di invarianza finanziaria in materia di organizzazione di uffici di diretta collaborazione dei Ministri) al fine di escludere che possano determinarsi aggravi di spesa. Sul punto si rileva che le norme del testo in esame prevedono l’eventuale presenza negli uffici di diretta collaborazione di unità di personale dotate di particolari qualifiche professionali - si tratta, ad esempio, del consigliere giuridico e del consigliere diplomatico del Ministro[20] – che sia pur individuabili nell’ambito del contingente massimo di 12 unità di collaboratori ed esperti previsto dall’art. 8, comma 2 – non sono espressamente previste nella formulazione del testo del vigente regolamento di organizzazione. Tanto premesso, appare necessario che sia chiarito se il possibile ricorso a figure professionali più qualificate possa essere, all’occorrenza, compensato, da un punto di vista finanziario, mediante l’utilizzo di un contingente più ristretto senza che risulti compromessa la piena funzionalità amministrativa delle strutture preposte alla collaborazione con il Ministro.
Quanto alle modalità attraverso le quali sarà garantita la compensatività finanziaria dell’eventuale maggior onere derivante dall’incremento del trattamento economico del Capo della segreteria tecnica del Ministro [articolo 9, comma 1, lett. b)], nell’ambito delle corrispondente riduzione delle risorse previste a normativa vigente per l’assegnazione agli uffici di diretta collaborazione di esperti e consulenti esterni (articolo 13, comma 2), pur prendendo atto delle indicazioni contenute nella RT, andrebbero forniti elementi volti a suffragare l’effettiva disponibilità di tali risorse e la loro idoneità a compensare i predetti oneri, anche dal punto di vista dell’allineamento temporale.
Occorrerebbe altresì chiarire se le risorse di cui si prevede l’utilizzo costituiscano somme che sarebbero andate in economia, e quindi, avrebbero contribuito ad un miglioramento dei saldi.
Con riguardo, infine all’istituzione dell’OIV e della relativa struttura tecnica, non si hanno, osservazioni da formulare, considerato che la loro strutturazione - già adottata, come evidenziato dalla RT per via amministrativa - appare definita nella nuova cornice regolamentare predisposta dal provvedimento in esame nel rispetto dei criteri di invarianza della spesa imposti,a riguardo, dall’art. 14, della D.lgs. n. 150/2009.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l’articolo 9, comma 3dispone che l’onere derivante dal trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, è stabilito dal Ministro all’atto del conferimento dell’incarico nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell’unità di voto “Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione” dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.
Al riguardo, si rileva l’opportunità di apportare alcune modifiche di carattere formale alla disposizione in esame, e in particolare:
- prevedere che l’incarico sia conferito nel limite delle risorse previste a legislazione vigente anziché nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio;
- fare riferimento alle risorse iscritte nell’ambito del programma “Indirizzo politico” della missione “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”, anziché agli stanziamenti relativi al “Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione”, che, a seguito della nuova classificazione delle spese del bilancio dello Stato, non costituiscono un’unità di voto, bensì un centro di responsabilità.
Gli stanziamenti relativi al centro di responsabilità “Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione” sono iscritte nell’ambito della predetto programma, che rappresenta l’unità di voto parlamentare.
L’articolo 13, comma 1, dispone che dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il comma 2, dispone che, al fine di assicurare il rispetto del principio di invarianza di spesa, in coerenza con le effettive disponibilità di bilancio a legislazione vigente, agli eventuali maggiori oneri derivanti dalla previsione di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b), si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità previste per gli esperti e i consulenti esterni di cui all’articolo 8, comma 2; a tale fine in sede di prima applicazione possono essere rimodulati gli emolumenti degli incarichi in essere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
L’articolo 9, comma 1, lettera b), equipara la posizione del capo della segreteria tecnica a quella del capo dell’ufficio legislativo. Per effetto di tale modifica, a tale figura potrà essere attribuito un emolumento non superiore alla misura massima del trattamento economico spettante ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali del Ministero.
Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica afferma che l’attribuzione al capo della segreteria tecnica di un emolumento non superiore alla misura massima del trattamento economico spettante ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali del Ministero, comporta – qualora venga riconosciuto l’importo nella misura massima - una differenza in termini economici pari a circa 91.200 euro.
Secondo la relazione tecnica tale innovazione non determinerebbe nuovi o maggiori oneri, limitandosi ad incidere sul tetto massimo del compenso erogabile a tale figura istituzionale, di modo che, similmente a quanto stabilito per gli altri responsabili degli uffici di diretta collaborazione, la determinazione dell’effettivo importo dell’emolumento può avvenire in misura inferiore a tale soglia, secondo le determinazioni del Ministero assunte di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e nei limiti dello stanziamento di bilancio.
L’eventuale maggior costo troverebbe copertura mediante corrispondente riduzione delle risorse previste per gli esperti e i consulenti esterni di cui al capitolo 1002 dello stato di previsione del Ministero della salute. A tal fine, la relazione tecnica evidenzia le disponibilità relative al suddetto capitolo e di quelle del capitolo 1008 (concernenti le somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti) del medesimo stato di previsione, sulla base del vigente decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2003, che ammonterebbero a euro 187.704,49.
Al riguardo, si rileva preliminarmente, che il
quadro delle disponibilità indicate con riferimento ai suddetti capitoli è
aggiornato al
Andrebbero inoltre chiarite le modalità di definizione degli stanziamenti del citato capitolo 1002 e se, in particolare, le risorse destinate ai collaboratori ed esperti abbiano carattere permanente analogamente a quanto è da presumere per le spese relative ai trattamenti retributivi dei titolari degli uffici di diretta collaborazione.
Si rileva,
inoltre, che la previsione della “corrispondente riduzione delle disponibilità
finanziarie previste per gli esperti e i consulenti esterni di cui all’articolo
8, comma
Su tali aspetti, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.
[1] predisposto ai sensi dell’art. 17. commi 2 e 4-bis della legge n. 400/1988.
[2]
Di cui all’articolo 14 del D. Lgs. 27 ottobre 2009,
n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.
[3] L’art. 2, del D. lgs n. 300/1999, ha originariamente previsto l’accorpamento del Ministero della salute con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito di un unico Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il DL n. 217/2001, ha disposto nuovamente la divisione del Ministero in riferimento in due dicasteri separati. Il DL n. 181/2006, ha ulteriormente separato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in due dicasteri: il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero della solidarietà sociale. Il DL n. 85/2008, ha quindi disposto, nuovamente l’accorpamento dei suddetti dicasteri nel Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
[4] Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato.
[5] Disciplinati dal D. lgs. 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59)
[6] Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Il decreto è stato convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011.
[7] La norma in riferimento, prevede che le summenzionate riduzioni debbano essere disposte con riferimento alle dotazioni organiche risultanti in esito all’applicazione del comma 1 dell’articolo 74 del DL n. 112/2008 e del comma 8-bis dell’articolo 2, del DL n. 194/2009. Le amministrazioni che non applicano quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 sono assoggettate, a decorrere dalla medesima data, al divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Il divieto non si applica agli incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ossia attribuiti a soggetti non appartenenti ai ruoli dell’amministrazione che conferisce l’incarico.
[8] In virtù dell’art. 13, comma 3, del provvedimento in esame.
[9] L’altro è scelto tra i dirigenti di seconda fascia del Ministero di cui all’art. 8, comma 3 del provvedimento in esame.
[10] Oltre ad un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti.
[11] Nonché di un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero.
[12] Anche in tal caso ai summenzionati soggetti spetta anche un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero
[13] Con decreto del Ministro.
[14] Ai sensi dell’art. 9, comma 4, del provvedimento in esame.
[15] di cui all’art. 9, comma 1, lettera b).
[16] Convertito con la legge 14 luglio 2008, n. 121.
[17] Convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006. n. 248.
[18] 10 unità nel testo della nuova relazione tecnica.
[19] Dall’art. 1, comma 3, del DL n. 138/2011, dall’art 2, comma 8-bis, del DL n. 194/2009 e dall’art. 74 del DL n. 112/2008.
[20] In virtù dell’art. 1, commi 5 e 6.