Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (DOC 457) Riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance
Riferimenti:
SCH.DEC 457/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 403
Data: 24/04/2012
Descrittori:
MINISTERO DELLA SALUTE   ORGANIZZAZIONE DI UFFICIO
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e disciplina dell’organismo indipendente di valutazione della performance

 

 

(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 457)

 

 

 

 

 

N. 403 – 24 aprile 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

Atto n.:

 

457

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica

Titolo breve:

 

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell’organismo indipendente di valutazione della performance

 

Riferimento normativo:

 

Articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Lo Moro

 

Gruppo:

PD

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Assegnazione

 

 

Alla  

 

ai sensi

 

 

 

(termine per l’esame: 3 maggio 2012)

 

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 18 aprile 2012)

 

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

 

 

 

ARTICOLI 1-13. 5

Uffici di diretta collaborazione e Organismo indipendente di valutazione. 5



PREMESSA

 

Lo schema di DPR[1] in esame reca il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e la disciplina dell’organismo indipendente di valutazione della performance[2].

Si rammenta che a partire dal D. lgs n. 300/1999, l’assetto organizzativo e funzionale del Ministero della salute e di quello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato ripetutamente ridefinito, prima nel quadro di un processo di accorpamento nell’unico Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, quindi all’insegna di una divisione dei due dicasteri nell’ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni[3]. Da ultimo, la legge n. 172/2009[4] ha disposto la separazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in due dicasteri distinti: il Ministero della salute ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La legge 172/2009, a tale riguardo – con riferimento all’elevazione del numero dei Ministri da 12 a 13 e del numero dei componenti del Governo da 60 a 63 - ha previsto un onere annuo a regime pari a 920.000 euro.

Il provvedimento è adottato in attuazione di quanto previsto all’art 14 del D. lgs. 150/2009, che prevede l’istituzione - senza oneri per la finanza pubblica - di organismi indipendenti di valutazione della performance  (OIV) delle amministrazioni pubbliche in sostituzione dei preesistenti servizi di controllo interno[5].

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, positivamente vistata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze.

Si evidenzia che la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha formulato rilievi in sede di adozione del parere relativo provvedimento in esame. A seguito di tali rilievi, il Ministero della salute ha elaborato un nuovo schema di DPR - accompagnato da una ulteriore relazione tecnica (non vistata) - che risulta allegato al provvedimento in esame trasmesso alla Camera dei deputati. Alcune previsioni di tale testo, che recano modifiche ed integrazioni al provvedimento originario, ed in particolare quelle aventi rilievi di carattere finanziario, sono descritte separatamente nella presente Nota.

Il Consiglio di Stato ha, tra l’altro, rilevato l’opportunità di ridurre il numero di consiglieri esterni addetti agli uffici di diretta collaborazione e di anticipare sin d’ora la riduzione delle posizioni di livello dirigenziale non generale prevista ai sensi del DL. n. 138/2011.

Sul punto si rammenta, altresì, che l’art. 74 del DL n. 112/2008 ha stabilito che alcune amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici nazionali debbano ridurre il numero degli uffici dirigenziali (del 20 per cento per quelli di livello generale e del 15 per cento per quelli di livello non generale) e rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando una riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Con riguardo alla norma in riferimento sono stati ascritti effetti netti di risparmio (15 milioni di euro a decorrere dal 2011) alla sola riduzione - del 20 per cento - del numero degli uffici dirigenziali di livello generale. L'art. 2, comma 8-bis, del DL n. 194/2009, ha disposto, inoltre, nei confronti delle medesime amministrazioni, un’ulteriore riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni pubbliche, consistente in una riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento, e nella rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale, quale risultante dall’applicazione dell’art. 74 del DL n. 112/2008. A tali ulteriori disposizioni non sono stati ascritti effetti finanziari. Da ultimo, si evidenzia che l’art. 1, comma 3, del DL n. 138/2011[6] ha stabilito, tra l’altro, che le amministrazioni indicate nell’articolo 74, comma 1, del DL n. 112/2008: apportino, entro il 31 marzo 2012, un’ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento (comma 3, lettera a); rideterminino le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando un’ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell’applicazione dell’articolo 2, comma 8-bis, del DL 194/2009 sopra richiamato. La riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale non deve essere disposta dagli enti di ricerca[7] (comma 3, lettera b). Anche a queste  disposizioni non sono stati ascritti effetti finanziari.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-13

Uffici di diretta collaborazione e Organismo indipendente di valutazione

Normativa vigente: DPR n. 208/2003, che ha regolamentato l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della Salute anche nel periodo in cui il relativo dicastero era accorpato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con DPCM 11 giugno 2010 è stata, inoltre, disposta l’individuazione in via amministrativa del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione relativi ai summenzionati dicasteri.

Le norme recano il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute (artt. 1-9) - in sostituzione del vigente DPR n. 208/2003, di cui viene contestualmente disposta l’abrogazione[8] - nonché la disciplina dell’Organismo di valutazione della performance (OIV) (arrt. 11 e 12) istituito presso il medesimo dicastero, in sostituzione del Servizio di controllo interno (SECIN).

Le norme in esame, con riguardo ai profili organizzativi degli uffici di diretta collaborazione, confermano in larga parte il contenuto delle disposizioni del DPR n. 208/2003, espungendo il Servizio di controllo interno (SECIN) dall’elenco degli uffici (articolo 1, comma 3). Viene, tra l’altro, confermato che nell’ambito del contingente di 12 esperti e consulenti esterni individuato all’art. 8, comma 2, possono operare consiglieri alle dirette dipendenze del Ministro (articolo 1, comma 4).

Gli uffici di diretta collaborazione individuati dall’art. 3, comma 1, del provvedimento in esame sono: l'ufficio di Gabinetto; la segreteria del Ministro; la segreteria tecnica del Ministro; l'ufficio legislativo; l'ufficio stampa; le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

Le norme, rispetto al vigente regolamento di organizzazione, innovano la disciplina in riferimento prevedendo:

·        che, nell’ambito del contingente complessivo di 100 unità previsto per gli uffici di diretta collaborazione, possano essere individuati un numero massimo di cinque consiglieri giuridici - scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato o docenti di ruolo in materie giuridiche – tra i  quali è possibile attingere per la nomina di uno dei due vice capi di Gabinetto[9] o del vice capo dell’Ufficio legislativo (articolo 8, comma 1).

Con riferimento ai consiglieri, l’art. 1, commi 5 e 6, del provvedimento in esame prevedono, rispettivamente, che il consigliere per gli affari giuridici venga scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari o professori universitari di ruolo di prima fascia dell’area delle scienze giuridiche e che il consigliere diplomatico venga individuato fra i funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione;

·        la soppressione, nell’ambito del contingente di 100 unità degli uffici di diretta collaborazione, di una posizione dirigenziale di livello generale. La norma, nell’ambito del medesimo contingente, conferma il numero massimo di 10 incarichi di livello dirigenziale, previsti a normativa vigente, senza, specificare la natura generale o meno dei medesimi incarichi. Nella corrispondente vigente disposizione il livello non generale dei summenzionati incarichi risulta, infatti, desumibile in virtù del riferimento ad una posizione dirigenziale generale, non più presente nella disposizione in esame  (articolo 8, comma 3).

La norma in esame riproduce testualmente, con l’esclusione del summenzionato riferimento alla posizione dirigenziale generale, il contenuto dell’art. 9, comma 2, del DPR n. 208/2003, che prevede che nell'ambito del contingente complessivo di cento unità degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, vengano individuati specifici incarichi di livello dirigenziale in numero non superiore a dieci, di cui uno di prima fascia;

·        l’incremento del trattamento economico del Capo della segreteria tecnica del Ministro - equiparandolo a quello del Capo ufficio legislativo – con l’attribuzione di una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali generali del Ministero[10] [articolo 9, comma 1, lett. b)].

L’art. 10 comma 1, lett. c), del DPR n. 208/2003 prevede che al responsabile della Segreteria tecnica del Ministro spetti un trattamento economico onnicomprensivo determinato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero, maggiorato del cinquanta per cento;

·        con riguardo al Capo della segreteria del Ministro, al Segretario particolare, e ai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, che la retribuzione sia  parametrata con riferimento all’intero trattamento economico fondamentale dei dirigenti generali[11], non escludendo, come previsto a normativa vigente, le somme erogate a titolo di retribuzione di posizione [articolo 9, comma 1, lett. c)].

La norma in esame riproduce testualmente, con l’esclusione del summenzionato riferimento alla retribuzione di posizione, il contenuto dell’art. 10, comma 1, lett. d) del DPR n. 208/2003 che prevede che al Capo della segreteria del Ministro, al Segretario particolare del Ministro, ai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, venga attribuita, tra l’altro[12], una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione;

·        che ai vice Capo di gabinetto e e al vice Capo ufficio legislativo spetti un emolumento onnicomprensivo determinato con le modalità di cui all’art. 14, comma 2, del D.lgs. n.165/2001 (articolo 9, comma 6).

L’art. 14, comma 2, della legge n. 165/2001, reca la disciplina generale in materia di uffici di diretta collaborazione. La norma in riferimento prevede che con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, venga determinato - senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale - il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento consiste in un unico emolumento, sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale;

Le norme, con riferimento alla struttura e alle funzioni dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), prevede che questo venga costituito[13] in forma monocratica ovvero collegiale. In quest’ultimo caso l’OIV si compone di 3 membri, 2 dei quali dirigenti di seconda fascia appartenenti al ruolo del personale dirigente del Ministero della salute. La nomina di tali dirigenti rende indisponibili altrettanti incarichi nell’ambito del contingente di dieci unità dirigenziali di cui all’articolo 8, comma 3. Il titolare dell’OIV, ovvero il presidente in caso di composizione collegiale, è scelto fra soggetti estranei al Ministero. Al titolare dell’OIV, ovvero al suo presidente in caso di composizione collegiale, è corrisposto un emolumento onnicomprensivo ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001. Agli altri componenti dell’OIV collegiale spettano trattamenti economici previsti per i dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di diretta collaborazione[14]. Presso l’Organismo è costituito un ufficio di supporto quale struttura tecnica permanente svolgente funzioni istruttorie. Alla struttura è assegnato un contingente di personale, non superiore a 10 unità, tra i quali non più di 3 dirigenti di seconda fascia. Tra i 3 dirigenti di seconda fascia è scelto il responsabile della struttura tecnica. Al personale assegnato alla struttura tecnica, compresi i dirigenti, si applicano i trattamenti economici previsti per il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione, di cui all’art. 14, comma 2, del D. lgs. n.165/2001 (articoli 10 e 11).

L’art 14, del D. lgs. n. 150/2009, dispone che ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, si doti - senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - di un organismo indipendente di valutazione della performance. L’Organismo è destinato a sostituire i servizi di controllo interno ed è costituito in forma monocratica o collegiale con 3 componenti. Presso l’Organismo viene costituita - senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all’esercizio delle relative funzioni.

Le norme prevedono, inoltre, che dall’attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico del  bilancio dello Stato (articolo 13, comma 1). Al fine di assicurare il rispetto del principio di invarianza di spesa, in coerenza con le effettive disponibilità di bilancio a legislazione vigente, agli eventuali maggiori oneri derivanti dall’incremento del trattamento economico del Capo della segreteria tecnica del Ministro[15], si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità finanziarie previste per la l’assegnazione agli uffici di diretta collaborazione - ai sensi dell’art. 8, comma 2, ed analogamente a quanto previsto legislazione vigente - di  esperti e consulenti esterni. A tal fine, in sede di prima applicazione, possono essere rimodulati gli emolumenti degli incarichi in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto (articolo 13, comma 2)

Viene, infine, disposta l’abrogazione del vigente regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute, di cui all’al DPR n. 208/2003 (articolo 13, comma 3).

 

 

Testo elaborato a seguito dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato.

Le principali modifiche adottate per recepire i rilievi del Consiglio di Stato riguardano, tra l’altro:

·        la riduzione da 5 a 3 del numero massimo dei consiglieri giuridici nominabili (articolo 8, comma 1);

·        la riduzione da 10 a 9 del numero massimo di incarichi dirigenziali non generali individuabili presso gli uffici di diretta collaborazione (articolo 8, comma 3);

·        la riduzione da 3 a 2 del numero di dirigenti non generali che possono essere assegnati presso la struttura tecnica di supporto dell’OIV (articolo 11, comma 3).

Si evidenzia che, per effetto delle summenzionate modifiche, il numero complessivo delle posizioni dirigenziali non generali riferibili agli uffici di diretta collaborazione a all’OIV, passa da 13 ad 11.

 

La relazione tecnica afferma che lo schema di DPR in esame, predisposto ai sensi dell’art. 17 comma 4-bis. della legge n. 400/1988, reca il nuovo regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute dell’Organismo indipendente di valutazione della performance.

Si rammenta che in data 24 novembre 2011 il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole sul testo dello schema di DPR in esame, con due osservazioni. A seguito di tali rilievi, il Ministero della Salute ha elaborato un nuovo schema di DPR accompagnato da una nuova relazione tecnica (non vistata dalla Ragioneria generale dello Stato) che tiene conto delle novità introdotte. Le summenzionate osservazioni riguardano l’opportunità di ridurre il numero di consiglieri esterni addetti agli uffici di diretta collaborazione e di anticipare sin d’ora la riduzione delle posizioni di livello dirigenziale non generale prevista ai sensi del DL. n. 138/2011. A tal fine, rispetto allo schema di provvedimento iniziale la nuova RT evidenzia che si è proceduto a ridurre di due unità il numero dei consiglieri giuridici esterni di cui all'articolo 8, comma 1, che passano pertanto da 5 a 3, e a ridurre il numero delle posizioni dirigenziali di livello non generale che passano complessivamente da 13 a 11.

 

A seguire viene esaminata la relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento, dando, altresì, conto, anche degli ulteriori elementi e dati di quantificazione forniti dalla nuova relazione tecnica.

La RT riferita al testo originario riferisce che in tal modo s’intende dare attuazione a quanto stabilito dalla legge n. 172/2009 (con cui è stato nuovamente istituito il Ministero della salute), sostituendo il vigente atto organizzatorio, approvato con DPR n. 208/2003 (regolamento che ha peraltro operato anche nel periodo di accorpamento di questo ministero col Ministero del lavoro e delle politiche sociali ex DL n. 85/2008[16]) introducendo gli aggiustamenti necessari per potenziare l’attività degli uffici di diretta collaborazione.

La RT afferma che occorre rifarsi all’assetto previsto dal citato DPR 208/2003 per dar conto dell’ invarianza della spesa con riferimento alle seguenti innovazioni che presentano risvolti finanziari:

            a)  l’introduzione della disciplina relativa all’OIV;

            b) la soppressione, nell’ambito del contingente degli uffici di diretta collaborazione. di una posizione dirigenziale di livello generale e la sostituzione della medesima con una di livello non generale (dando attuazione all’art. 74, del DL n. 112/2008). Per effetto di tale innovazione tutte le 13 posizioni dirigenziali previste nel regolamento in esame sono ora di livello non generale;

            c) la previsione - nell’ambito del contingente complessivo di 100 unità previsto per gli uffici di diretta collaborazione - di 5 consiglieri giuridici scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato o docenti di ruolo in materie giuridiche, dai quali è possibile attingere per la nomina di uno dei vice Capi di Gabinetto o del vice Capo dell’ufficio legislativo;

            d) l’adeguamento del limite massimo del trattamento economico erogabile al responsabile della segreteria tecnica del Ministro.

In merito alle summenzionate innovazioni, la RT afferma che tutte le modifiche proposte non producono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Con riguardo all’introduzione dell’OIV, la RT segnala che la relativa disciplina, nonché quella della Struttura tecnica per la misurazione della perfornmance è stata delineata in senso conforme agli artt. 14 e 30, del D.lgs. n. 150/2009, dovendosi provvedere agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dei citati organismi nei limiti delle risorse destinate ai soppressi SECIN, nonché delle linee  guida di carattere finanziario formulate dal Ministero dell’Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (IGOP) con le circolari nn. 18 e 22 del 2010.

La RT riferisce, nello specifico che, ai sensi di tali circolari, ai componenti dell'organismo nonché al personale assegnato alla struttura tecnica di supporto può essere corrisposto un trattamento economico o l'indennità accessoria in misura non superiore a quella in godimento presso preesistenti SECIN. Ogni amministrazione, inoltre, ai fini dell'invarianza della spesa, costituisce l’OIV in forma monocratica, in relazione alla corrispondente composizione monocratica del servizio di controllo interno già previsto dai rispettivi regolamenti, ovvero collegiale, fermo restando il numero massimo di tre componenti previsto dall'art. 14, comma 7, del D.lgs. 150/2009. Il personale da assegnare alla struttura tecnica permanente deve corrispondere a quello di supporto previsto per i SECIN, il responsabile della Struttura va individuato tra il personale anche di livello dirigenziale della stessa amministrazione. Per i trattamenti economici dovuti e per le spese di funzionamento degli OIV si fa riferimento alla futura istituzione di apposito capitolo nell’ambito del  CDR Gabinetto.

La RT evidenzia inoltre che, in attesa dell’adozione dei nuovi provvedimenti organizzatori di cui alla legge n. 172/2009, il Ministero - presso il quale esisteva un SECIN collegiale composto da tre elementi - ha già dato attuazione alla menzionata normativa primaria provvedendo con DM 30 aprile 2010 alla costituzione di un OIV in forma monocratica e, con DM 26 ottobre 2010, all’assegnazione alla relativa Struttura tecnica del personale già operante a supporto del SECIN. La RT afferma, inoltre, che l’adozione dei provvedimenti in questione non solo è avvenuta ad invarianza di spesa, bensì realizzando prudenzialmente, in attesa dell’adozione del nuovo regolamento, una riduzione dei costi rispetto a quelli sostenuti nel precedente esercizio finanziario per le esigenze del SECIN, settore salute dell’ex Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,  il quale nel corso del 2009 costituiva la risultante dei Servizi di controllo interno dei Ministeri accorpati. cosi come contemplati nei previgenti regolamenti.

Nella Tabella 2 sono riportati i prospetti analitici dei costi SECIN 2009 e OIV 2010, inclusi gli oneri riflessi  trasmessi al Ministero dell’Economia e delle finanze in occasione dell’adozione del DM 21 dicembre 2010, recante la determinazione del trattamento economico e dell’indennità accessoria spettanti rispettivamente al titolare dell’OIV e al personale operante presso la struttura tecnica di supporto. Ciò premesso, lo schema di regolamento stabilisce, in conformità all’art. 14, comma 7, del D.lgs. n, 150/2009 e tenendo conto della precedente composizione collegiale del SECIN del Ministero, che l’OIV possa essere costituito da un organo monocratico ovvero da un organo collegiale di tre componenti (art. 10, comma 3), di cui due dirigenti di seconda fascia e un esperto esterno con funzioni di presidente. La citata disposizione, in linea con la menzionata circolare Rgs. n. 18 del 2010, riproduce quanto previsto all’art. 7, comma 2, del DPR 208/2003 per il SECIN (“l’organizzazione del controllo interno è disciplinata con decreto del Ministro. Le relative attività sono svolte da dirigenti statali di cui uno di prima fascia ovvero da esperti”), salvo che per la sostituzione. tra i componenti, del dirigente di prima fascia con un dirigente di secondaı fascia.

Al riguardo la RT precisa che l’eventuale costituzione dell’OIV in forma collegiale non determinerebbe l’individuazione di posizioni dirigenziali aggiuntive rispetto alle dieci complessive previste per le esigenze degli uffici di diretta collaborazione dall’art. 8, comma 3, dello schema in esame e alle tre individuate nel successivo art. 11, comma 3 per la struttura tecnica atteso che in tale ipotesi si prevede di rendere indisponibili, sempre presso gli uffici di diretta collaborazione, un numero di incarichi dirigenziali equivalenti a quelli conferiti presso il citato Organismo.

Tale disposizione, che mira a garantire una maggiore flessibilità organizzativa, non determina pertanto nuovi o maggiori oneri.

Anche con riferimento alla determinazione dei trattamenti economici dei componenti dell’ OIV vengono riprodotte le disposizioni contenute nel DPR n. 208/2003 per le analoghe figure del SECIN senza aggravi di spesa.

Per quanto attiene alla struttura tecnica, la RT conferma - come evidenziato dalla Tabella 1riportata a seguire - lo stesso contingente di personale previsto a supporto degli ex SECIN dall’articolo 7. comma 5, del DPR 208/2003 (cosi come modificato dall’art. 31, comma 2, del DL n. 223/2006[17]) pari a 10 unità, tra le quali non più di 3 dirigenti di seconda fascia.

 

Tabella 1

Personale di supporto ex SECIN

(art. 7, comma 5, DPR n. 208/2003)

Struttura tecnica misurazione della Performance

(ex nuovo DPR)

N

Tipologia personale

N

Tipologia personale

3

Dirigenti II fascia

3

Dirigenti II fascia (incluso Resp. struttura

7

Personale non dirigente

7

Personale non dirigente

10

Totale

10

Totale

La nuova RT, con riguardo al personale della struttura tecnica dell’OIV, fa riferimento altresì ad un numero di 2 Dirigenti di seconda fascia (anziché 3), per un numero complessivo di 9 unità di personale (anziché 10).

Il  trattamento economico previsto per tale personale dirigenziale e non, corrisponde a quello stabilito per il corrispondente personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dunque non determina incrementi di spesa rispetto al trattamento economico previsto per il personale del soppresso SECIN.

 

Nella Tabella 2 viene riprodotta, a seguire, una scheda sintetica relativa al personale operante presso l’ex SECIN e presso l' OIV e la relativa struttura tecnica.

 

Tabella 2

(euro)

Ex SECIN

Retrib. annua lorda

OIV

Retrib. annua lorda

Differenziale

N.

Collegio di direzione

 

N.

 

 

 

1

Presidente

80.000

1

Presidente

45.000

-35.000

1

Dir. I fascia

 

1

Dir. I fascia

 

 

1

Dir. II fascia

 

1

Dir. II fascia

 

 

3

TOTALE

80.000

3

TOTALE

45.000

-35.000

N.

Personale di supporto

274.960,71

N.

Personale di supporto

274.960,71

 

3

Dir. II fascia

223.517,05

3

Dir. II fascia

223.517,05

 

7

Personale non dirigente

498.477,76

7

Personale

non dirigente

498.477,76

 

10

TOTALE

 

10

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALI

578.477,76

 

TOTALI

543.477,76

-35.000

La RT evidenzia che nel 2009 questo dicastero era parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; pertanto, i costi relativi al personale dirigente e non, indicati nel prospetto, sono stati rilevati scorporandoli da quelli complessivi dell'allora Ministero unificato; il costo relativo al Presidente SECIN è stato calcolato sulla base della spesa sostenuta per tale figura nel 2008 (DM 17 settembre 2007).

Si evidenzia che la nuova RT, con riguardo al personale dell’OIV, riporta un numero di 2 Dirigenti di II fascia (anziché 3) ed un numero di 8 unità di personale non dirigente (anziché 7), per un numero complessivo (invariato) di 10 unità di personale. Alla luce di siffatta ridefinizione dell’articolazione interna del personale assegnato all’’OIV, la nuova RT fornisce dei dati relativi alle retribuzioni lorde di importo diverso rispetto a quelli evidenziati nella Tabella 2.

 

La RT, afferma che, per quanto attiene agli uffici di diretta collaborazione, il nuovo schema di regolamento, rispetto al vigente DPR. N. 208/2003:

            a) conferma il contingente complessivo di 100 unità; con riferimento a tale dato non si determinano pertanto nuovi oneri (artt. 7 e 8). Sul punto la RT evidenzia che sono espressamente escluse dal computo del contingente complessivo i responsabili degli uffici di diretta collaborazione il segretario particolare del Ministro;

            b) conferma il numero massimo dei collaboratori e degli esperti e consulenti esterni del Ministro (dodici unità[18]; cfr. art. 8, comma 2) e la disciplina del relativo trattamento economico, stabilendo che per tale personale (con contratto a tempo determinato o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) l’emolumento sia determinato dal Ministro all’atto del conferimento dell’incarico nei limiti del complessivo stanziamento di bilancio (art. 9, comma 3). Nell’ambito di tale contingente vanno altresì ricompresi i consiglieri del Ministro di cui all’art. 1, commi 4, 5 e 6;

            c) conferma il numero degli incarichi dirigenziali conferibili presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro (10 unità), ma ne modifica la composizione mediante la sostituzione di un incarico di livello dirigenziale generale con uno di livello non generale, rispetto alle disposizioni contenute nel DPR n. 208/2003, in quanto si opera in applicazione dell’art. 74, del DL n. 112/2008 e pertanto non determina né aumenti né riduzioni di spesa.

La nuova RT, rispetto alla precedente, afferma che il nuovo testo prevede la riduzione del numero degli incarichi dirigenziali conferibili presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro (nove unità), mediante la soppressione della posizione dirigenziale generale;

            d) prevede che, nell’ambito del contingente complessivo di 100 unità, possano essere nominati fino a 5 consiglieri giuridici per le esigenze degli uffici di diretta collaborazione, scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato o docenti universitari di ruolo in materie giuridiche (art. 8, comma 1). Trattasi di innovazione che non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che la nomina dei tali consiglieri entro il predetto contingente complessivo determina la riduzione di un corrispondente numero di unità di personale appartenente a una delle altre categorie operanti presso gli uffici di diretta collaborazione (personale del comparto, personale dirigente. esperti e consulenti esterni) e del relativo costo. Ai sensi dell’ art. 9, comma l, dello schema, infatti, l’emolumento da riconoscere agli stessi non può superare la misura massima dell’importo dell’indennità accessoria di diretta collaborazione di cui all’art. 9, comma 5, prevista per il personale del comparto (la misura del citato emolumento potrà dunque essere definita nel medesimo decreto interministeriale di determinazione delle indennità accessorie di diretta collaborazione di cui al medesimo articolo 9. comma 5);

            e) conferma le disposizioni attualmente in vigore sul trattamento economico dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione [capo di Gabinetto, capo dell’ufficio legislativo, capo della segreteria del Ministro, segretario particolare del Ministro, capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, capo dell’Ufficio stampa (art. 9. comma 1)], ad eccezione del capo della segreteria tecnica, la cui posizione viene equiparata a quella del capo dell’ufficio legislativo in conformità a quanto previsto in altri Dicasteri. Per effetto di tale modifica, a tale figura potrà essere attribuito un emolumento non superiore alla misura massima del trattamento economico spettante ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali del Ministero (cfr. art. 9, comma 1, lett. b), con una differenza in termini economici pari - in astratto (ipotizzando cioè che venga riconosciuto l’importo nella misura massima) – a 91.200.00 euro circa, come si evince dalla Tabella riportata a seguire.

 

(euro)

Capo segreteria tecnica

Retr. fond.

Oneri sociali

Irap

Totale

DPR n. 203/2008

88.406,37

26.928,58

7.514,54

122.849,49

Nuovo DPR

154.048,27

46.923,10

13.094,10

214.065,48

Differenza

 

 

 

91.215,98

In conformità alla previsione di cui all'art. 59, comma 5, del CCNL, Area 1, sottoscritto il 26 aprile 2006, e alle indicazioni contenute nella nota n. 94669 del 10 luglio 2006 del Ministero dell’Economia e delle finanze, la misura dei trattamenti economici che si riportano nella tabella, pur equiparati economicamente alla dirigenza, risultano ancorati al trattamento economico previsto dal CCNL dirigenza Area 1 sottoscritto il 5 aprile 2001. Tutti gli importi sono da considerarsi al lordo delle riduzioni apportate alla retribuzione dei titolari degli Uffici di diretta collaborazione, di cui all’art. 9, comma 2, del DL n.78/2010, per il triennio 2011- 2013 e degli altro oneri a carico dell’amministrazione, pari al 30,46% per la retribuzione e all’8,5% per l’IRAP.

L’innovazione in questione non determina nuovi o maggiori oneri,  limitandosi a incidere sul tetto massimo del compenso erogabile a tale figura istituzionale, di modo che, similmente a quanto stabilito per gli altri responsabili degli uffici di diretta collaborazione, la determinazione dell’effettivo importo dell’emolumento può avvenire in misura inferiore a tale soglia, secondo le determinazioni del Ministro assunte di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze e nei limiti dello stanziamento di bilancio.

La RT evidenzia, inoltre, che l’art. 13 dello schema in discussione stabilisce che all’eventuale maggiore costo derivante da tale innovazione contenuta nell’art. 9, comma 1. lettera b) si provvede mediante corrispondente riduzione disponibilità finanziarie previste per gli esperti ed i consulenti esterni di cui all’articolo 8, comma 2.

Nella Tabella di seguito riportata si evidenziano le disponibilità finanziarie previste, sulla base del vigente DPR n. 208/2003, sul capitolo 1002 per gli incarichi relativi agli esperti e ai consulenti esterni  sul quale graveranno gli eventuali maggiori oneri in discussione.

 

(euro)

Collaboratori esperti

Disponibilità bilancio 2011

Oneri sociali

Irap

Totale

DPR n. 203/2008

152.518,48

22.221,94

12.964,07

187.704,49

Incremento innalzamento tetto retributivo Capo segreteria tecnica

 

 

 

91.215,98

Differenza

 

 

 

96.488,51

 

Al riguardo, posto che il provvedimento in esame è adottato in attuazione a quanto previsto dall’art. all’art 14, del D. lgs. 150/2009, che prevede l’istituzione di organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV) delle amministrazioni pubbliche, in sostituzione dei preesistenti Servizi di controllo interno (SECIN) dei Ministeri, si osserva che andrebbe chiarito se lo schema in esame sia adottato anche per dare attuazione alla riduzione degli assetti organizzativi previsti dalla vigente legislazione[19] con riferimento, tra l’altro, alle posizioni e agli incarichi di livello dirigenziale non generale dei medesimi Ministeri. A tal proposito, infatti si osserva che:

·         da un lato, tale eventualità sembrerebbe potersi escludere, dal momento che le disposizioni concernenti la summenzionate riduzioni non sono richiamate né nell’articolato del testo in esame né dalle norme elencate in premessa;

·         dall’altro che la relazione tecnica afferma di procedere anche alla riduzione delle posizioni dirigenziali, in attuazione dell’articolo 74, del DL n.112/2008. Si rammenta, inoltre, che è stato allegato allo schema in esame un ulteriore testo, che prevede, come richiesto anche dal Consiglio di Stato nel suo parere, l’eliminazione di alcune posizioni da dirigente di seconda fascia, in attuazione di quanto in merito disposto, da ultimo, dall’art. 1, comma 3, del DL n.138/2011.

La richiesta di chiarimenti appare utile, pur considerato che alla summenzionate misure di riassetto organizzativo, riferite alle posizioni e agli incarichi dirigenziali di seconda fascia dei Ministeri, non sono state ascritte dalle citate disposizioni legislative effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica.

Appaiono, altresì, utili chiarimenti con specifico riguardo alle seguenti disposizioni che sembrerebbero suscettibili di determinare effetti finanziari onerosi. Ci si riferisce in particolare a:

·         la norma di cui all’articolo 8, comma 3, che sopprime, nell’ambito del contingente di 100 unità degli uffici di diretta collaborazione, una posizione dirigenziale di livello generale. La disposizione, confermando il numero massimo di 10 incarichi di livello dirigenziale, previsti a normativa vigente, non specifica la natura generale o meno dei medesimi incarichi, laddove nella corrispondente vigente disposizione il livello non generale dei summenzionati incarichi risulta desumibile per effetto del riferimento ad una posizione dirigenziale generale, non più presente testo della disposizione in esame;

·         la norma di cui all’art. 9, comma 1, lett. c) che prevede che la retribuzione del Capo della segreteria del Ministro, del Segretario particolare e dei Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, sia parametrata con riferimento all’intero trattamento economico fondamentale dei dirigenti generali del Ministero, non escludendo, come viceversa previsto a normativa vigente, le somme erogate a titolo di retribuzione di posizione.

Più in generale, con riferimento alle norme concernenti il trattamento economico del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione (articolo 9), si evidenzia che queste richiamano l’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, (norma che contiene una generale previsione di invarianza finanziaria in materia di organizzazione di uffici di diretta collaborazione dei Ministri) al fine di escludere che possano determinarsi aggravi di spesa. Sul punto si rileva che le norme del testo in esame prevedono l’eventuale presenza negli uffici di diretta collaborazione di unità di personale dotate di particolari qualifiche professionali - si tratta, ad esempio, del consigliere giuridico e del consigliere diplomatico del Ministro[20] – che sia pur individuabili nell’ambito del contingente massimo di 12 unità di collaboratori ed esperti previsto dall’art. 8, comma 2 – non sono espressamente previste nella formulazione del testo del vigente regolamento di organizzazione. Tanto premesso, appare necessario che sia chiarito se il possibile ricorso a figure professionali più qualificate possa essere, all’occorrenza, compensato, da un punto di vista finanziario, mediante l’utilizzo di un contingente più ristretto senza che risulti compromessa la piena funzionalità amministrativa delle strutture preposte alla collaborazione con il Ministro.

Quanto alle modalità attraverso le quali sarà garantita la compensatività finanziaria dell’eventuale maggior onere derivante dall’incremento del trattamento economico del Capo della segreteria tecnica del Ministro [articolo 9, comma 1, lett. b)], nell’ambito delle corrispondente riduzione delle risorse previste a normativa vigente per l’assegnazione agli uffici di diretta collaborazione di esperti e consulenti esterni (articolo 13, comma 2), pur prendendo atto delle indicazioni contenute nella RT, andrebbero forniti elementi volti a suffragare l’effettiva disponibilità di tali risorse e la loro idoneità a compensare i predetti oneri, anche dal punto di vista dell’allineamento temporale.

Occorrerebbe altresì chiarire se le risorse di cui si prevede l’utilizzo costituiscano somme che sarebbero andate in economia, e quindi, avrebbero contribuito ad un miglioramento dei saldi.

Con riguardo, infine all’istituzione dell’OIV e della relativa struttura tecnica, non si hanno, osservazioni da formulare, considerato che la loro strutturazione - già adottata, come evidenziato dalla RT per via amministrativa - appare definita nella nuova cornice regolamentare predisposta dal provvedimento in esame nel rispetto dei criteri di invarianza della spesa imposti,a riguardo, dall’art. 14, della D.lgs. n. 150/2009.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l’articolo 9, comma 3dispone che l’onere derivante dal trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, è stabilito dal Ministro all’atto del conferimento dell’incarico nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell’unità di voto “Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione” dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

 

Al riguardo, si rileva l’opportunità di apportare alcune modifiche di carattere formale alla disposizione in esame, e in particolare:

- prevedere che l’incarico sia conferito nel limite delle risorse previste a legislazione vigente anziché nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio;

- fare riferimento alle risorse iscritte nell’ambito del programma “Indirizzo politico” della missione “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”, anziché agli stanziamenti relativi al “Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione”, che, a seguito della nuova classificazione delle spese del bilancio dello Stato, non costituiscono un’unità di voto, bensì un centro di responsabilità.

Gli stanziamenti relativi al centro di responsabilità “Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione” sono iscritte nell’ambito della predetto programma, che rappresenta l’unità di voto parlamentare.

 

L’articolo 13, comma 1, dispone che dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 2, dispone che, al fine di assicurare il rispetto del principio di invarianza di spesa, in coerenza con le effettive disponibilità di bilancio a legislazione vigente, agli eventuali maggiori oneri derivanti dalla previsione di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b), si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità previste per gli esperti e i consulenti esterni di cui all’articolo 8, comma 2; a tale fine in sede di prima applicazione possono essere rimodulati gli emolumenti degli incarichi in essere dalla data di entrata in vigore  del presente decreto.

L’articolo 9, comma 1, lettera b), equipara la posizione del capo della segreteria tecnica a quella del capo dell’ufficio legislativo. Per effetto di tale modifica, a tale figura potrà essere attribuito un emolumento non superiore alla misura massima del trattamento economico spettante ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali del Ministero.

 Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica afferma che l’attribuzione al capo della segreteria tecnica di un emolumento non superiore alla misura massima del trattamento economico spettante ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali del Ministero, comporta – qualora venga riconosciuto l’importo nella misura massima - una differenza in termini economici pari a circa 91.200 euro.

Secondo la relazione tecnica tale innovazione non determinerebbe nuovi o maggiori oneri, limitandosi ad incidere sul tetto massimo del compenso erogabile a tale figura istituzionale, di modo che, similmente a quanto stabilito per gli altri responsabili degli uffici di diretta collaborazione, la determinazione dell’effettivo importo dell’emolumento può avvenire in misura inferiore a tale soglia, secondo le determinazioni del Ministero assunte di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e nei limiti dello stanziamento di bilancio.

L’eventuale maggior costo troverebbe copertura mediante corrispondente riduzione delle risorse previste per gli esperti e i consulenti esterni di cui al capitolo 1002 dello stato di previsione del Ministero della salute. A tal fine, la relazione tecnica evidenzia le disponibilità relative al suddetto capitolo e di quelle del capitolo 1008 (concernenti le somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti) del medesimo stato di previsione, sulla base del vigente decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2003, che ammonterebbero a euro 187.704,49.

 

Al riguardo, si rileva preliminarmente, che il quadro delle disponibilità indicate con riferimento ai suddetti capitoli è aggiornato al 5 agosto 2011, rendendosi quindi necessario un aggiornamento dei suddetti dati per l’esercizio in corso.

Andrebbero inoltre chiarite le modalità di definizione degli stanziamenti del citato capitolo 1002 e se, in particolare, le risorse destinate ai collaboratori ed esperti abbiano carattere permanente analogamente a quanto è da presumere per le spese relative ai trattamenti retributivi dei titolari degli uffici di diretta collaborazione.

Si rileva, inoltre, che la previsione della “corrispondente riduzione delle disponibilità finanziarie previste per gli esperti e i consulenti esterni di cui all’articolo 8, comma 2”, non appare formulata in modo pienamente conforme alla vigente disciplina contabile che richiede, nel caso di riduzione di risorse iscritte in bilancio, di fare riferimento alla relativa autorizzazione di spesa. Nel caso di specie, trattandosi di disciplinare il potere del Ministro di organizzare i propri uffici di diretta collaborazione, valorizzando la figura del capo della segreteria tecnica e rinunciando a quota parte delle risorse da destinare a collaboratori esperti, potrebbe risultare più corretto, sotto il profilo formale, prevedere che al trattamento economico del capo della segreteria tecnica di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b), si faccia fronte con le risorse destinate a legislazione vigente per gli esperti e consulenti esterni, iscritte nell’ambito del programma “Indirizzo politico” della missione “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” dello stato di previsione del Ministero della salute.

Su tali aspetti, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

 

 



[1] predisposto ai sensi dell’art. 17. commi 2 e 4-bis della legge n. 400/1988.

[2] Di cui all’articolo 14 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

[3] L’art. 2, del D. lgs n. 300/1999, ha originariamente previsto l’accorpamento del Ministero della salute con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito di un unico Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il DL  n. 217/2001, ha disposto nuovamente la divisione del Ministero in riferimento in due dicasteri separati. Il DL n. 181/2006, ha ulteriormente separato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in due dicasteri: il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero della solidarietà sociale. Il DL  n. 85/2008, ha quindi disposto, nuovamente l’accorpamento dei suddetti dicasteri nel Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

[4] Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato.

[5] Disciplinati dal D. lgs. 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59)

[6] Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Il decreto è stato convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011.

[7] La norma in riferimento, prevede che le summenzionate riduzioni debbano essere disposte con riferimento alle dotazioni organiche risultanti in esito all’applicazione del comma 1 dell’articolo 74 del DL n. 112/2008 e del comma 8-bis dell’articolo 2, del DL n. 194/2009. Le amministrazioni che non applicano quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 sono assoggettate, a decorrere dalla medesima data, al divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Il divieto non si applica agli incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ossia attribuiti a soggetti non appartenenti ai ruoli dell’amministrazione che conferisce l’incarico.

[8] In virtù dell’art. 13, comma  3, del provvedimento in esame.

[9] L’altro è scelto tra i dirigenti di seconda fascia del Ministero di cui all’art. 8, comma 3 del provvedimento in esame.

[10] Oltre ad un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti.

[11] Nonché di un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero.

[12] Anche in tal caso ai summenzionati soggetti spetta anche un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero

[13] Con decreto del Ministro.

[14] Ai sensi dell’art. 9, comma 4, del provvedimento in esame.

[15] di cui all’art. 9, comma 1, lettera b).

[16] Convertito con la legge 14 luglio 2008, n. 121.

[17] Convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006. n. 248.

[18] 10 unità nel testo della nuova relazione tecnica.

[19] Dall’art. 1, comma 3, del DL n. 138/2011, dall’art 2, comma 8-bis, del DL n. 194/2009 e dall’art. 74 del DL n. 112/2008.

[20] In virtù dell’art. 1, commi 5 e 6.