Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (DOC 446) Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. n. 27/2010 di attuazione della direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate
Riferimenti:
SCH.DEC 446/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 399
Data: 18/04/2012
Descrittori:
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA   DL 2010 0027
SOCIETA' PER AZIONI     
Organi della Camera: II-Giustizia
VI-Finanze

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. n. 27/2010 di attuazione della direttiva 2007/36/CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di

società quotate

 

 

( Schema di decreto legislativo n. 446 )

 

 

 

 

 

N. 399 – 18 aprile 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

Atto n.:

 

446

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

 

Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, di attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti delle società quotate

 

Riferimento normativo:

 

Articoli 1, commi 3 e 5, e 31 della legge n. 88 del 2009

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

 

Scelli per la II Commissione e Fogliardi per la VI Commissione

 

Gruppo:

rispettivamente PdL e PD

 

Relazione tecnica:

 

 

Assegnazione

 

Alle Commissioni riunite II (Giustizia)  e VI (Finanze)

 

ai sensi

 

 

 

(termine per l’esame: 29 aprile 2012)

 

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 9 aprile 2012)

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLI 1 – 6. 4

Diposizioni in materia di diritti degli azionisti di società quotate. 4



PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo in esame apporta modifiche ed integrazioni al D. Lgs. n. 27/2010 di attuazione della direttiva 2007/36/CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

L’articolo 1, comma 5, della legge comunitaria 2008 (legge n. 88/2009) ha delegato il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in attuazione delle direttive comunitarie elencate in apposito allegato (allegato B), fra cui la direttiva 2007/36/CE, sopra richiamata. Tali integrazioni devono essere adottate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo oggetto di modifica (nel caso in esame, il D. Lgs. 27/2010)[1].

L’analisi tecnico normativa segnala che la prima applicazione del D. Lgs. 27/2010 ha evidenziato alcune criticità, quali ad esempio:

-                           la disciplina relativa alla presentazione delle domande prima dell'assemblea ha determinato alcuni problemi nello svolgimento delle assemblee;

-                           l'estensione, agli emittenti azioni diffuse in maniera rilevante fra il pubblico, delle norme sulla convocazione e informativa preassembleare ha comportato oneri significativi per gli emittenti stessi e ha determinato alcune sovrapposizioni ed interferenze laddove un emittente sia nel contempo diffuso e negoziato su un MTF[2];

-                           l'applicazione alle società cooperative che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio dei più brevi termini di convocazione previsti per le società chiuse è risultata inadeguata rispetto alla prassi operativa.

Il provvedimento in esame, pertanto, mira a superare tali criticità.

Lo schema di decreto legislativo in esame è corredato di relazione tecnica, prevalentemente illustrativa delle disposizioni contenute nel provvedimento, la quale afferma che esse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 


VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

 

ARTICOLI 1 – 6

Diposizioni in materia di diritti degli azionisti di società quotate

Le norme rivedono una parte della disciplina in materia di diritti degli azionisti delle società quotate. In particolare, vengono modificate alcune disposizioni del codice civile in materia di società quotate:

-                          sono rese applicabili alle società cooperative quotate, con alcuni temperamenti, le disposizioni in materia di termini e modalità di pubblicazione e contenuto dell’avviso di convocazione relativi alle altre società quotate;

-                          viene previsto che la convocazione unica rappresenti la principale modalità di organizzazione di assemblea, salvo deroghe statutarie;

-                          vengono ampliate, a tutela degli azionisti di minoranza, le modalità di intervento sul capitale (deliberazione di aumenti anche senza ridurre il capitale precedente).

Vengono modificate alcune disposizioni del Testo unico sull’intermediazione finanziaria[3] in materia di gestione accentrata di strumenti finanziari e di disciplina degli emittenti. In particolare:

-                          si stabilisce che la vigilanza della Consob e della Banca d’Italia debba essere esercitata non più soltanto “sulle società” di gestione accentrata, bensì “sul sistema” di gestione accentrata.

 La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione è volta a completare l’assetto della vigilanza informativa sul sistema di gestione accentrata, anche in analogia con quanto previsto dall’articolo 77 del TUF in materia di vigilanza sui sistemi di compensazione e di liquidazione;

-                          viene delegata alla Consob l’individuazione dei casi nei quali è possibile la comunicazione, da parte degli intermediari, dei dati identificativi dei portatori degli strumenti finanziari, fatto salvo il diritto dell’investitore di negare il consenso alla trasmissione dei propri dati;

-                          vengono apportate modifiche alle disposizioni in materia di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea;

-                          sono modificate le norme relative alle società cooperative, con riferimento all’applicazione delle norme sulla convocazione e sull’informativa preassembleare.

Viene , inoltre, integrata la legge 1745/1962 (Disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari) prevedendo che  la legittimazione al pagamento degli utili di società italiane con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati è determinata con riferimento al termine della giornata contabile individuata dall’assemblea nella medesima delibera di distribuzione degli utili (con la quale vengono altresì fissate la data e le modalità del relativo pagamento).

L’analisi di impatto della regolamentazione chiarisce che la norma è volta a superare la data del cosiddetto “stacco cedola” quale termine di possesso delle azioni che attualmente conferisce il diritto al pagamento dei dividendi deliberati dall’assemblea. Con la nuova disciplina, quindi, si consente all’emittente di determinare con maggiore flessibilità (in base alla proprie specifiche esigenze) la data di pagamento del dividendo, attribuendo il diritto a coloro che risultano azionisti ad una data predeterminata.

Viene infine previsto:

-                          che alcune disposizioni  dello schema di decreto espressamente indicate dal testo si applichino alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013.

La “tabella di concordanza” allegata allo schema di decreto (che mostra la corrispondenza fra alcune delle disposizioni dello schema di decreto e quelle contenute nella direttiva 2007/36/CE) include fra le concordanze anche le richiamate norme che – in base allo schema di decreto – sono destinate ad applicarsi a decorrere dall’anno assembleare 2013. La relazione illustrativa chiarisce che tale rinvio è reso necessario per consentire l’adeguamento della normativa secondaria e degli statuti;

-                          che le norme di attuazione da emanare ai sensi del provvedimento in esame siano adottate entro sei mesi dalla data delle sua entrata in vigore.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

L’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) precisa che il testo non prevede obblighi informativi ulteriori (rispetto a quelli già previsti ai sensi del D. Lgs. 27/2010) o superiori rispetto a quelli minimi stabiliti dalla direttiva comunitaria 2007/36/CE. Alcune norme, al contrario, comportano notevoli semplificazioni rispetto alla disciplina vigente. L’AIR precisa, inoltre, che le nuove norme si inseriscono in procedure già attive e in strutture già in grado di operare: pertanto l’intervento non comporta ulteriori oneri finanziari a carico di pubbliche amministrazioni o di privati.  A tale proposito l’AIR richiama le funzioni di controllo e di monitoraggio connesse all’applicazione della disciplina in esame, le quali rientrano nell’ambito dei compiti di vigilanza e di controllo attribuiti a normativa vigente alla Consob e ala Banca d’Itala.

 

 

L’analisi tecnico-normativa precisa che:

-                          il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l’ordinamento comunitario;

-                          le disposizioni che costituiscono attuazione della direttiva 2007/36/CE sono ad essa conformi;

-                          non sussistono, in materia, procedure di infrazione da parte della Commissione europea.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma del Governo – che la Consob possa esercitare i compiti di controllo connessi all’applicazione della nuova disciplina nell’ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Si ricorda che la Consob è finanziata in parte mediante un fondo iscritto nel bilancio dello Stato e in parte attraverso contribuzioni versate direttamente dagli organismi e dagli operatori del mercato a fronte dell'attività di vigilanza svolta dall'Istituto.



[1] Termine di esercizio della delega 20 marzo 2012, salvo la proroga di novanta giorni qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto cada nei trenta giorni che precedono la suddetta data.

[2] Multilateral Trading Facilities (Sistemi multilaterali di negoziazione). Si tratta di sistemi di negoziazione alternativi ai mercati regolamentati di tipo multilaterale il cui esercizio è riservato ad imprese di investimento, banche e gestori dei mercati regolamentati.

 

[3] D.  Lgs. n. 58/1998.