Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | (DOC 436) Diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note di verifica Numero: 388 | ||||
Data: | 15/03/2012 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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Diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti
(Schema di decreto legislativo n. 436) |
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N. 388 – 15 marzo 2012 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it
Atto n.:
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436
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Natura dell’atto:
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Schema di decreto legislativo |
Titolo breve:
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Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti.
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Riferimento normativo:
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art. 5, commi 1, lettere b) e c), 4, lettere da b) a f), 5 e 7 della legge 2010, n. 240
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Relazione tecnica: |
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Alla
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(termine per l’esame: 24 marzo 2012) |
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Alla Commissione Bilancio |
ai sensi
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(termine per l’esame: 24 marzo 2012) |
INDICE
Strumenti e servizi per il conseguimento del successo formativo
Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)
Requisiti di eleggibilità per l’accesso ai LEP
Attività a tempo parziale degli studenti
Raccordo tra le istituzioni e accordi per la sperimentazione di modelli innovativi
Strutture residenziali destinate agli studenti universitari
Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario
PREMESSA
Lo schema di decreto legislativo in esame reca la revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e di valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti.
Lo schema di decreto legislativo è predisposto in attuazione delle deleghe recate dalla legge 240/2010 finalizzate all’incentivazione della qualità e dell’efficienza del sistema universitario. Si tratta in particolare delle seguenti disposizioni di delega:
articolo 5, comma 1, lett. a), secondo periodo, della legge 240/2010 [e criteri direttivi di cui al medesimo articolo 5, comma 3, lett. f)]: valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, ivi compresi i collegi storici, mediante la previsione di un’apposita disciplina per il riconoscimento e l’accreditamento degli stessi anche ai fini della concessione del finanziamento statale; previsione di requisiti e standard minimi necessari per il riconoscimento da parte del MIUR; successivo accreditamento riservato ai collegi legalmente riconosciuti da almeno cinque anni; accesso ai finanziamenti statali riservato ai collegi accreditati;
articolo 5, comma 1, lett. d), della legge 240/2010 [e criteri direttivi di cui al medesimo articolo 5, comma 6]: revisione, in attuazione del titolo V della parte II della Costituzione, della normativa di principio in materia di diritto allo studio, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’accesso all’istruzione superiore, e contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle università statali; definizione dei LEP, anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici, in modo da assicurare gli strumenti ed i servizi, quali borse di studio, trasporti, assistenza sanitaria, ristorazione, accesso alla cultura, alloggi, già disponibili a legislazione vigente; libertà di scelta per gli studenti nella fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario; attribuzione alle regioni del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d’onore e di borse di studio; potenziamento dei servizi e degli interventi attraverso il raccordo tra le regioni, le università e le diverse istituzioni; stipula di accordi con le regioni per la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell’erogazione degli interventi; definizione delle tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari.
Per completezza di valutazione dei profili di carattere finanziario, si segnala che l’articolo 24 dello schema in esame abroga, fra l’altro, le seguenti norme:
- legge 390/1991, in materia di diritto allo studio, con la quale sono stati disciplinati, fra l’altro:
o i prestiti d’onore agli studenti (da rimborsare ratealmente, senza interessi, dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi), nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio;
o la concessione di garanzie sussidiarie sui medesimi prestiti e la corresponsione degli interessi;
o l’istituzione presso il MIUR (ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni) del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore;
o l’istituzione del Fondo per l’incentivazione della frequenza universitaria, finalizzato all’erogazione di borse di studio;
o i piani per l’edilizia residenziale pubblica. In particolare sono stati previsti appositi piani regionali di intervento pluriennali per l’edilizia residenziale universitaria diretti alla costruzione delle strutture destinate ad alloggi per studenti o alla concessione di contributi alle province e ai comuni per le medesime finalità, anche utilizzando quote delle risorse disponibili per la realizzazione di programmi pluriennali per l’edilizia residenziale pubblica;
- articolo 4, commi 99 e 100, della legge 350/2003, che ha previsto la concessione di prestiti fiduciari per il finanziamento degli studi. A tal fine, è stato istituito un apposito Fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari concessi dalle banche, nonché alla concessione di contributi in conto interessi nel caso di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Il comma 101 ha affidato la gestione del Fondo a Sviluppo Italia SpA eilcomma 102 ha stabilito la dotazione iniziale del Fondo per l’anno 2004.
Lo schema in esame è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.
Di seguito sono esaminate le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
La norma:
• sancisce che lo Stato ha competenza esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, mentre le regioni esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio, disciplinando e attivando gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione di tale diritto. Stabilisce, inoltre, che le regioni, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, possano integrare la gamma degli strumenti e dei servizi per il conseguimento del successo formativo (comma 2);
• conferma che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie oggetto del decreto le competenze loro attribuite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, tenendo conto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) (comma 3);
• specifica il ruolo delle università e delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, da attuarsi nell'ambito della propria autonomia amministrativa e gestionale e nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci (comma 4).
Tali funzioni sono così indicate dal testo:
a. organizzazione dei propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato;
b. promozione delle attività di servizio, di orientamento e di tutorato delle associazioni e cooperative studentesche e dei collegi universitari legalmente riconosciuti;
c. agevolazione della frequenza ai corsi e dello studio individuale, anche mediante l'apertura in ore serali di biblioteche, laboratori e sale studio;
d. promozione, sostegno e pubblicizzazione di attività culturali, sportive e ricreative, mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi delle associazioni e cooperative studentesche e promuovendo, in particolare, le attività di servizio svolte da quest'ultime;
e. cura dell'informazione circa le possibilità offerte per lo studio e la formazione con particolare attenzione ai programmi dell'Unione Europea e internazionali;
f. promozione di interscambi di studenti con università italiane ed estere in conformità alle vigenti disposizioni in materia di riconoscimento di corsi e titoli;
g. sostegno delle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative;
• prevede che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le università e gli istituti di alta formazione artistica e musicale disciplinino, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, le modalità per la concessione dei prestiti d'onore e delle garanzie sussidiarie sugli stessi, oltre alla corresponsione delle quote degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto interministeriale, sentita la Conferenza Stato-Regioni (comma 5);
• prevede la possibilità, per gli stessi enti, di concedere un prestito d'onore aggiuntivo alla borsa di studio a condizioni agevolate ed in misura massima pari all'importo della borsa disciplinandone le modalità agevolate di restituzione (comma 6).
La relazione tecnica afferma che dall'attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo in esame non derivano effetti negativi a carico del bilancio dello Stato. La RT chiarisce che, per la stima degli oneri derivanti dal comma 5 e per la dimostrazione che agli stessi si può far fronte con le risorse disponibili, sono stati utilizzati i dati relativi al numero di prestiti erogati dalle università e dalla regione Toscana a partire dall'anno accademico 2003/2004 fino al 2007/2008 (il dato più aggiornato in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca). A tale proposito, specifica che, nel periodo di riferimento, le università hanno erogato in media, per ciascun anno, circa 326 prestiti, mentre il numero medio di prestiti erogati dalla regione Toscana, nello stesso periodo, risulta pari a 48. Essendo l'importo medio per ogni singolo prestito quantificabile in circa 3.000 euro, l'importo complessivamente concesso agli studenti dal sistema bancario per conto degli atenei ammonta a 976.500 euro e l'importo per conto della regione Toscana ammonta a 145.500 euro, per un valore complessivo, derivante dalla somma di tali due importi, pari a euro 1.122.000 che, per prudenza e comodità di calcolo, la RT arrotonda per eccesso a 2.000.000 di euro.
La relazione tecnica ricorda che il Fondo di garanzia è generalmente quantificato in misura pari al 3-5% dell'importo concesso. Prendendo a riferimento quest'ultima percentuale, l’importo da accantonare risulta pari al 5% di 2.000.000, ovvero 100.000 euro.
Per quanto riguarda il contributo in conto interessi, la relazione chiarisce che il massimo importo erogabile è pari alla copertura del totale degli interessi, vale a dire il 5% dell'importo del prestito, per un onere complessivo pari a 100.000 euro annui per ciascuna coorte di prestiti concessi. Cumulando per ciascun anno gli oneri relativi a quattro coorti di studenti (in relazione alla durata media del prestito), la RT giunge ad una somma complessiva di 400.000 euro e, a tale proposito, afferma che anche tale calcolo assume carattere assolutamente prudenziale, avendo ipotizzato che tutti gli studenti destinatari del prestito possano beneficiare del contributo in conto interessi perché in possesso dei requisiti di merito e di reddito.
Stima, pertanto, in 500.000 euro annui l'importo così determinato per l'accantonamento del fondo di garanzia e per l'eventuale contributo in conto interessi.
Qualora la concessione dei prestiti dovesse accrescersi con l’entrata in vigore della nuova disciplina, ipotizzando il raddoppio dei beneficiari, secondo la RT, ciò comporterebbe una spesa non superiore a 500.000 euro su scala nazionale, coperta con le risorse disponibili a legislazione vigente.
La relazione evidenzia infine che la disposizione in esame prevede solo la possibilità, e non l’obbligo, per le istituzioni universitarie e le regioni di concedere garanzie sussidiarie sui prestiti d'onore e la corresponsione di quote di interessi. Precisa altresì che il Fondo di garanzia non comporta l’effettiva erogazione della spesa ma solo il suo accantonamento ad un fondo rotativo. La relazione conclude affermando che dalle informazioni disponibili risulta che gli studenti cui sono concessi i prestiti (ultimi anni di corso, dottorato e master) procedono regolarmente alla restituzione degli importi ottenuti.
Al riguardo, si osserva che le stime riportate nella relazione tecnica fanno riferimento a prestiti erogati dalle università e dalla regione Toscana in un determinato periodo temporale. La RT stima l’importo da accantonare per il Fondo di garanzia in euro 100.000, presumibilmente annui, pari al 5% dell’ammontare dei prestiti concessi annualmente dalle università e dalla regione Toscana. Andrebbe chiarito se la stima riferita alla sola regione Toscana (circa 150.000 euro) debba essere estesa anche alle altre regioni. In tal caso, infatti, si determinerebbe un onere più elevato sia per i prestiti in esame sia per l’erogazione dei contributi in conto interessi.
Si osserva inoltre che la RT non sembra considerare i possibili oneri derivanti dal comma 6, che consente ai medesimi soggetti (regioni, province autonome, università) di concedere agli studenti prestiti d’onore aggiuntivi alle borse di studio. Sul punto andrebbe acquisita una valutazione del Governo.
Strumenti e servizi per il conseguimento del successo formativo
La norma elenca le tipologie di strumenti e servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti nei corsi di istruzione superiore, quali: i servizi abitativi, i servizi di ristorazione, i servizi di orientamento e tutorato, le attività a tempo parziale, i trasporti, l'assistenza sanitaria, l'accesso alla cultura, i servizi per la mobilità internazionale, il materiale didattico e gli altri servizi definiti dalle regioni, dalle province autonome, dalle università, dalle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale. Per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui al successivo articolo 8, tali strumenti o servizi sono assicurati attraverso l'erogazione della borsa di studio.
La relazione tecnica si limita ad affermare che l’articolo in esame rientra tra le disposizioni che comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la cui copertura è assicurata dalle disposizioni di cui al successivo articolo 18.
Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica non reca alcuna indicazione circa gli oneri derivanti dalla norma, per la copertura dei quali si fa rinvio al successivo articolo 18 (recante il sistema di finanziamento del diritto allo studio). Si segnala pertanto la necessità di acquisire dati ed elementi che consentano di valutare la coerenza di tali previsioni rispetto al meccanismo finanziario stabilito dal medesimo articolo 18.
Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)
La norma:
• prevede che l'importo standard della borsa di studio è determinato considerando le differenze territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi universitari, nei limiti delle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero a legislazione vigente. La concessione delle borse di studio è assicurata a tutti gli studenti aventi i requisiti di eleggibilità di cui al successivo articolo 8, nei limiti delle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero a legislazione vigente (comma 1);
• stabilisce che l’importo standard della borsa di studio è determinato sulla base dei costi di mantenimento agli studi, rilevati tenendo conto dell’onere che lo studente deve sostenere per il materiale didattico, il trasporto, la ristorazione e l'accesso alla cultura, nonché, per gli studenti fuori sede, per l’alloggio (comma 2);
• dispone che la spesa verrà stimata in valore standard, con riferimento a studenti il cui nucleo familiare abbia un valore ISEEU sino al 20% superiore al limite massimo previsto dai requisiti di eleggibilità di cui al successivo articolo 8, computata su undici mesi (comma 3);
• stabilisce che la borsa di studio è attribuita per concorso agli studenti che si iscrivono ai corsi di istruzione superiore e che sono in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente (comma 4);
• prevede che l’assistenza sanitaria sia garantita a tutti gli studenti iscritti ai corsi, i quali fruiscono dell'assistenza sanitaria di base nella regione o provincia autonoma in cui ha sede l'università o istituzione di alta formazione artistica e musicale cui sono iscritti, anche se diversa da quella di residenza. I relativi costi sono compensati tra le regioni e dalle province autonome nell'ambito delle vigenti procedure che disciplinano la mobilità sanitaria (comma 6);
• affida ad un decreto ministeriale la determinazione dell’importo delle borse di studio, sulla base di quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3, nonché la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio (comma 7);
• introduce una norma transitoria, in base alla quale la borsa di studio, per i primi tre anni accademici dall’entrata in vigore del presente decreto, è determinata in misura diversificata, a seconda della condizione economica ed abitativa dello studente, con decreto emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento e secondo le stesse modalità del decreto che determina l’importo della borsa di studio a regime (comma 8).
La relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardo si segnala l’opportunità di acquisire un chiarimento in relazione alla norma (comma 1) che, da una parte, assicura la concessione delle borse di studio a tutti gli studenti aventi i requisiti di eleggibilità, dall’altra sottopone tale previsione alla sussistenza delle disponibilità finanziarie a legislazione vigente. Nel caso in cui tali benefici fossero qualificabili come diritti soggettivi e risultassero - in quanto tali - incompatibili con l’apposizione di un limite di spesa, dalla predetta definizione della platea dei destinatari (tutti gli studenti eleggibili) potrebbero derivare maggiori oneri.
Requisiti di eleggibilità per l’accesso ai LEP
La norma stabilisce che i requisiti di eleggibilità per l’accesso alle borse di studio (merito e condizioni economiche) vengano stabiliti con il medesimo decreto di cui al precedente articolo 7, comma 7.
La relazione tecnica non considera la norma.
Nulla da osservare al riguardo.
La norma:
• dispone che le università statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica esonerino totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi gli studenti che presentano i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio di cui all'articolo 8, comma 2, e gli studenti in situazione di handicap con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento, nonché gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano e gli studenti che abbiano interrotto gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate (commi 2, 3 e 4);
• stabilisce che le università statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica prevedano autonomamente, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari agli studenti diversamente abili con invalidità inferiore al sessantasei per cento, agli studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti, agli studenti che abbiano conseguito annualmente tutti i crediti previsti dal piano di studi, agli studenti che svolgano una documentata attività lavorativa (comma 5);
• prevede un rimborso, da parte delle università, agli studenti esonerati ai sensi del comma 2, della prima rata delle tasse e dei contributi versata, nel caso in cui le graduatorie per il conseguimento della borsa di studio non siano pubblicate al momento della scadenza delle iscrizioni ai corsi (comma 6);
• stabilisce che le università non statali legalmente riconosciute riservino una quota del contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, mediante la concessione degli esoneri totali dal pagamento di tasse e contributi studenteschi e di esoneri stabiliti autonomamente dalle stesse università tenendo conto dei criteri di cui al comma 5 (comma 8);
• prevede, che nel riparto dei contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, vengano definiti specifici incentivi che tengano conto dell’impegno degli atenei nelle politiche per il diritto allo studio, con particolare riferimento all’incremento del numero degli esoneri totali, rispetto all’anno accademico 2000- 2001, dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio di cui all’articolo 8 (comma 10).
La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle singole disposizioni di cui all’articolo in esame, afferma che per tali disposizioni, che comportano nuovi o maggiori oneri, il sistema di copertura è descritto all'articolo 18.
Al riguardo si osserva, in analogia con quanto rilevato per il precedente articolo 6, che la relazione tecnica non reca indicazioni circa gli oneri derivanti dalla norma e si limita ad operare un rinvio – per la loro copertura - al successivo articolo 18 (Sistema di finanziamento del diritto allo studio). Si segnala pertanto la necessità di acquisire elementi di quantificazione degli oneri, al fine di valutare la coerenza della norma rispetto ai meccanismi finanziari previsti dall’articolo 18.
Andrebbe inoltre acquisita una valutazione circa i possibili riflessi di carattere finanziario e organizzativo, al fine di verificare se le norme siano attuabili nell’ambito delle disponibilità di bilancio delle singole amministrazioni.
Attività a tempo parziale degli studenti
La norma prevede che le università, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli enti delle regioni e delle province autonome erogatori dei servizi per il diritto allo studio, disciplinino forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all’assunzione di responsabilità amministrative. L’assegnazione delle collaborazioni deve avvenire nei limiti delle rispettive risorse disponibili di bilancio, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato. Le prestazioni dello studente non possono superare un numero massimo di duecento ore per ciascun anno accademico e, a parità di curriculum formativo, sarà data precedenza alle condizioni economiche più disagiate. La prestazione richiesta allo studente come collaborazione comporta un corrispettivo, esente da imposte, entro il limite di 3.500 euro annui. Essa non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Il corrispettivo orario è determinato dalle singole istituzioni che dovranno provvedere alla copertura assicurativa contro gli infortuni, nonché al versamento dei contributi previdenziali.
Si ricorda che la disciplina vigente (articolo 13 della legge 390/1991) non prevede l’obbligo di contribuzione previdenziale.
La relazione tecnica include l’articolo in esame tra quelli che non determinano effetti negativi a carico del bilancio dello Stato. In particolare, dopo aver ribadito che l’assegnazione delle suddette collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio e che tale prestazione collaborativa dello studente comporta un corrispettivo orario, determinato dagli enti suddetti in relazione al tipo di attività svolta, nel limite annuo di 3.500 euro, afferma che l’onere è sostenuto direttamente dalle università che già attualmente finanziano tali attività con risorse proprie.
Al riguardo, considerato che la norma prevede – a differenza della disciplina vigente – l’obbligo di versamento dei contributi previdenziali, andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa i possibili effetti della norma sui bilanci delle università e delle istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Raccordo tra le istituzioni e accordi per la sperimentazione di modelli innovativi
La norma:
• prevede forme di raccordo e di collaborazione tra le istituzioni erogatrici di strumenti e servizi, in particolare tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le università, le istituzioni AFAM e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti, al fine di potenziare i servizi e gli interventi posti in essere dalle predette istituzioni nell'ambito della propria autonomia statutaria. A tal fine, il Ministero dell’istruzione, sentito il Ministero dell'economia, promuove accordi di programma e protocolli di intesa, anche con l'impiego di risorse specifiche, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio (comma 1);
• introduce la facoltà per il Ministero di stipulare protocolli ed intese sperimentali per nuovi modelli gestionali con le regioni e le province autonome, anche con l’attribuzione di specifiche risorse nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Tali protocolli e intese assicurano che sia garantita l’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 7 e sono sottoposti a verifica e valutazione da parte del Ministero attraverso la relazione, redatta dai soggetti gestori, sui risultati della sperimentazione e sui benefici concretamente apportati dalle strategie adottate (commi 2 e 3).
La relazione tecnica afferma che dalla norma in esame non derivano effetti negativi a carico del bilancio dello Stato.
Al riguardo andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione idonei a definire i possibili riflessi di carattere finanziario ed organizzativo delle disposizioni in esame, anche al fine di verificare che le medesime siano attuabili nell’ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.
Strutture residenziali destinate agli studenti universitari
Normativa vigente: Ai sensi dell’art. 18 della L. 390/1991 – abrogato dalle disposizioni recate dal presente schema di decreto - le regioni possono utilizzare quote delle risorse, disponibili per la realizzazione di programmi pluriennali per l’edilizia residenziale pubblica,per la predisposizione di interventi pluriennali per l’edilizia residenziale universitaria, ovvero per la concessione di contributi alle province e ai comuni dove esistano sedi universitarie, per la ristrutturazione di immobili di loro proprietà da adibire alla medesima destinazione.
Inoltre, le regioni disciplinano le modalità per l’utilizzazione di alloggi da parte degli studenti non residenti, anche mediante l’erogazione di prestiti monetari o mediante la stipula di convenzioni con cooperative, enti e soggetti individuali.
La legge338/2000[1] ha previsto un cofinanziamento da parte dello Stato pari al 50% dei costi per interventi di recupero o di adeguamento di immobili, ovvero costruzione degli stessi o acquisto di aree da utilizzare per la costruzione di alloggi e residenze universitarie da parte di regioni, province autonome, enti per il diritto allo studio, collegi e consorzi universitari, cooperative di studenti senza fini di lucro e organizzazioni non lucrative operanti nel settore del diritto allo studio. A decorrere dal 2003, l’ammontare della spesa è determinato annualmente dalla legge finanziaria.
Il DM 26/2011 indica quali soggetti possono presentare richieste di cofinanziamento e stabilisce quali siano gli interventi ammissibili ai benefici.
Al cofinanziamento degli interventi previsti dal decreto sono destinati 18,660 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, previsti dalla legge di stabilità 2011 e le residue risorse disponibili di cui ai piani approvati con il DM 30 luglio 2008, n. 41[2], e con il DM 14 novembre 2008, n. 72[3].
Le norme:
• stabiliscono che i soggetti di cui all’art. 3 collaborano al potenziamento dell’offerta abitativa nazionale e dettano la nozione di struttura residenziale universitaria, evidenziandone le caratteristiche essenziali e specificando che tali strutture si differenziano tra loro in due tipologie (collegi e residenze) in ragione delle funzioni ospitate, dei servizi erogati e delle modalità organizzative e gestionali adottate. Stabiliscono, inoltre, che le strutture residenziali universitarie realizzate con i contributi di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338[4], possono essere trasferite ai fondi immobiliari istituiti anche con il piano nazionale di edilizia abitativa di cui al DPCM 16 luglio 2009, fermo restando il finanziamento ministeriale e gli obblighi ad esso connessi (articolo 13);
• individuano gli utenti delle strutture residenziali universitarie (articolo 14);
• definiscono i collegi universitari legalmente riconosciuti come strutture a carattere residenziale, aperte a studenti di atenei italiani o stranieri, che perseguono la valorizzazione del merito e l'interculturalità della preparazione. Tali strutture, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, sostengono gli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi. L’ammissione ai collegi costituisce titolo valutabile ai fini delle graduatorie per la concessione di contributi a carico del Fondo per il merito (articolo 15);
• disciplinano la procedura di riconoscimento dei collegi universitari e quella di accreditamento degli stessi (articoli 16 e 17).
La relazione tecnica non considera le disposizioni.
Al riguardo si osserva che andrebbero forniti elementi volti a confermare l’idoneità delle risorse disponibili a legislazione vigente anche a fronte degli obiettivi di potenziamento dell’offerta abitativa indicati dall’articolo 13, comma 1, del testo in esame.
La norma:
• stabilisce le seguenti modalità di copertura del fabbisogno finanziario necessario per garantire, attraverso la borsa di studio, i livelli essenziali delle prestazioni per gli studenti capaci e meritevoli in base alle loro condizioni economiche (comma 1):
a) mediante il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, istituito ai sensi dell'articolo 119, comma quinto, della Costituzione[5], nello stato di previsione del Ministero e assegnato in misura proporzionale al fabbisogno finanziario relativo ai LEP;
b) mediante il gettito derivante dall’importo della tassa regionale per il diritto allo studio, istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 7 dell’articolo in esame.
Tali modalità di copertura sono espressamente previste dal testo nelle more dell’attuazione della legge 42/2009. Si ricorda in proposito che l’articolo 2, comma 2, lett. f), di tale legge dispone la determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l’efficienza e l’efficacia, costituisce l’indicatore rispetto al quale comparare e valutare l’azione pubblica e la definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell’esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni. Allo scopo l’articolo 13, comma 4, del D. Lgs. 68/2011 ha demandato ad un DPCM - che al momento non risulta emanato - il compito di effettuare una ricognizione dei LEP nelle materie dell’assistenza, dell’istruzione e del trasporto pubblico locale. L’articolo 15, comma 1, dello stesso D. Lgs. ha disposto che, a decorrere dal 2013, le fonti di finanziamento delle spese per cui sono previsti dalla legge dello Stato i LEP sono costituite da una serie di entrate tributarie, nonché da una quota del Fondo perequativo. Quest’ultimo, istituito dall'anno 2013, è alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese relative alla garanzia dei LEP;
• dispone che a decorrere dall’anno 2012, nel Fondo di cui al comma 1, lett. a) dell’articolo in esame confluiscono le risorse previste a legislazione vigente per il Fondo integrativo per la concessione di borse di studio e prestiti d’onore di cui all’art. 15 della L. n. 390/1991[6] (comma 1-bis);
• dispone che le regioni e le province autonome assicurino, nell’ambito delle proprie risorse, la definizione dei requisiti di eleggibilità riferiti alla condizione economica dello studente in misura superiore almeno del 10% rispetto a quelli assicurati dallo Stato a garanzia dei livelli delle prestazioni; di tale impegno si terrà conto nell’assegnazione di specifici incentivi nel riparto del Fondo integrativo statale di cui al comma 1, lett. a), e del Fondo per il finanziamento ordinario alle università statali (commi 2 e 3);
• incrementa, a decorrere dall’anno 2012, di 500.000 euro l’autorizzazione di spesa per il Fondo di cui al comma 1, lett. a) e riduce di pari importo l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 4, comma 1, della legge n. 370/1999 “Incentivazione dei professori e dei ricercatori universitari” (comma 5).
L’articolo 4 autorizza, tra l’altro, la spesa di lire 91 miliardi a decorrere dall'anno 2001, per l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'università di un Fondo integrativo per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari, per obiettivi di adeguamento quantitativo e di miglioramento qualitativo dell'offerta formativa;
• autorizza le regioni e le province autonome a destinare alle borse di studio le residue risorse di cui all’art. 4, commi 99 e 100, della legge n. 350/2003[7], commi che vengono abrogati dal provvedimento in esame (comma 5 bis);
• dispone che le risorse di cui al Fondo integrativo statale confluiscano dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti alle regioni, in attuazione dell’art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42[8].
Si ricorda che l’articolo 16 reca i principi e i criteri direttivi a cui dovranno conformarsi i decreti legislativi di attuazione dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione. Fra questi, il comma 1, lettera b), fa riferimento alla confluenza dei contributi statali speciali in appositi fondi a destinazione vincolata, attribuiti agli enti territoriali e locali fermo restando il vincolo finalistico di tali contributi.
Specifica che tali risorse sono escluse dalle riduzioni di risorse erariali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, di cui all’art. 14, comma 2, del D.L. n. 78/2010[9].
Con la norma richiamata è stata disposta la riduzione delle risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, nella misura di 4 miliardi di euro nel 2011 e 4,5 miliardi dal 2012 (concorso delle regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica). Tali importi sono stati successivamente integrati dal DL 98/2011 e dal DL 138/2011, che hanno previsto un ulteriore concorso delle autonomie territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal 2012. In particolare, per le regioni a statuto ordinario l’ulteriore risparmio ammonta a 1,6 miliardi dal 2012. Nel complesso, dunque, il concorso delle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 2012 ammonta a 6,1 miliardi annui. Sulla base di queste somme vengono definiti gli obiettivi di risparmio imposti a ciascuna regione con il patto di stabilità (art. 32 della L. 183/2011).
La norma fa salve le riduzioni già concordate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (comma 6);
• sostituisce l’articolo 3, comma 21, della legge n. 549/1995[10], che disciplina la tassa per il diritto allo studio, prevedendo che gli enti interessati rideterminino l'importo di tale tassa articolandolo in tre fasce secondo la condizione economica dei destinatari. Qualora le regioni e le province autonome non stabiliscano con proprie leggi, entro il 30 giugno 2012, l'importo della tassa, la stessa è dovuta nella misura di 140 euro. Per gli anni accademici successivi, il limite minimo della tassa è aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato (comma 7).
Si segnala che con la disposizione in esame gli importi della tassa regionale per il diritto allo studio previsti dal predetto articolo 3 della legge 549/1995 vengono incrementati;
• stabilisce che l'erogazione di servizi e strumenti ulteriori rispetto a quelli previsti a garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni è finanziata dagli enti erogatori con risorse proprie e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica e che le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale possono destinare una quota del gettito dei contributi universitari all'erogazione di tali interventi (commi 8 e 9).
La relazione tecnica afferma che l’articolo in esame reca il sistema di copertura per le disposizioni di cui ai precedenti articoli 6 (strumenti e servizi per gli studenti) e 9 (esoneri dalle tasse e dai contributi) comportanti oneri per la finanza pubblica.
In particolare, la suddetta copertura sarebbe parzialmente garantita secondo quanto previsto dal comma 1, lettera a),con il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, la cui dotazione è assicurata dalle risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione del Ministero per l’anno 2012 e per gli esercizi successivi.
Sottolinea che il comma l-bis consente la destinazione al suddetto Fondo delle risorse disponibili nella legislazione vigente per il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio e prestiti d'onore di cui all'articolo 16 della legge n. 390 del 1991.
La relazione specifica che si è ritenuto opportuno far confluire le suddette risorse nel Fondo integrativo al fine di consentire una semplificazione e razionalizzazione degli interventi.
Con riferimento al comma 5, la relazione ricorda che esso dispone, a decorrere dal 2012, un incremento di 500.000 euro dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo integrativo, con una corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (v. supra).
Relativamente al Fondo di cui all'articolo 4, commi 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003
n. 350, la RT rappresenta che con D.M. 3 novembre 2005 sono stati definiti i criteri di riparto di 10 milioni di euro per la costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari concessi agli studenti capaci e meritevoli, nonché per la concessione di contributi in conto interessi nel caso in cui gli studenti capaci e meritevoli siano privi di mezzi[11].
La RT ricorda, quindi, che l'articolo 5 del D.M. 3 novembre 2005 stabilisce, al punto 2, che "la mancata attivazione entro 24 mesi del Fondo di garanzia, erogato a ciascuna regione e provincia autonoma, autorizza il MIUR a revocare l'assegnazione della quota non attivata. Le eventuali risorse recuperate sono conseguentemente trasferite alle regioni e province autonome che dimostrino di non aver potuto soddisfare le richieste presentate dagli studenti per carenza di risorse finanziare, malgrado l'impegno di risorse proprie". A tal proposito il MIUR, con nota del 6 novembre 2009, invitava le regioni a trasmettere la prevista relazione sull'attuazione degli interventi. Le comunicazioni rese hanno consentito di predisporre nel novembre 2010 una ricognizione da cui è emersa una parziale utilizzazione delle risorse da parte delle regioni. Pertanto, al fine di razionalizzare gli interventi e recuperare le attuali risorse disponibili per le finalità della delega, è stato ritenuto opportuno prevedere, al comma 5-bis, che le regioni siano autorizzate ad utilizzare le risorse residue non utilizzate a valere su tale Fondo per l’erogazione delle borse di studio.
Con riferimento al comma 6, la RT specifica che il Fondo integrativo statale nasce come fondo destinato ai prestiti d’onore (legge n. 390/1991), pur essendo ad oggi integralmente destinato alla copertura delle borse per il diritto allo studio. Ricorda, quindi, che secondo quanto contenuto nel disegno di legge di stabilità, lo stanziamento relativo all’esercizio 2012 del Fondo integrativo statale è incrementato di 150 milioni di euro, portando la somma complessiva a circa 175 milioni di euro[12].
La restante copertura sarebbe garantita, secondo quanto previsto dal comma 1, lett. b), dal gettito derivante dall’importo della tassa regionale per il diritto allo studio, istituita ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 549/1995 (come incrementata dall’articolo in esame). La RT riporta quindi il testo delle modifiche apportate dall’articolo in esame al comma 21 della legge suddetta.
La RT stima, sulla base di un numero di studenti che pagano la tassa regionale per il diritto allo studio, pari a 1.600.000 euro, un gettito complessivo pari a circa 230 milioni di euro.
Al riguardo si osserva preliminarmente che la relazione tecnica, nell’illustrare le modalità di copertura degli oneri che la stessa ascrive agli articoli 6 e 9 del provvedimento in esame, non fornisce una quantificazione dei medesimi né i dati e gli elementi posti alla base della stima.
Con riferimento all’incremento di 500.000 euro annui del Fondo integrativo – previsto dal comma 5 - ed alla corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge 370/1999, andrebbe confermata la possibilità di utilizzare tali finanziamenti senza pregiudicare interventi di spesa già programmati a valere sulle medesime risorse.
In merito al comma 5-bis, che autorizza le regioni e le province autonome a destinare le residue risorse di cui all’art. 4, commi 99 e 100, della legge n. 350/2003 all’erogazione di borse di studio, si rileva che né la disposizione né la RT chiariscono quale sia l’ammontare di tali risorse residue. In proposito appare opportuno acquisire una precisazione da parte del Governo.
Riguardo al comma 6 (trasferimento delle risorse del Fondo integrativo statale ad appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti alle regioni), andrebbe chiarita la compatibilità, rispetto agli equilibri di finanza pubblica, della previsione in base alla quale tali risorse sono escluse dalle riduzioni volte a garantire il concorso delle regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal 2012.
Andrebbe inoltre chiarito se la medesima previsione (comma 6) possa incidere sui vincoli del patto di stabilità interno per le regioni.
Qualora infatti tali risorse – a legislazione vigente - fossero direttamente erogate dal bilancio dello Stato, la loro attribuzione alle regioni, prevista dal testo in esame, inciderebbe sulla capacità di spesa di queste ultime, tenuto conto dei vincoli che esse incontrano dal lato della spesa in ottemperanza al patto di stabilità interno.
In merito al comma 7, che prevede l’incremento della tassa regionale per il diritto allo studio, si osserva che la quantificazione del maggior gettito indicata dalla relazione tecnica sembrerebbe non scontare le entrate già acquisite in base alla legislazione vigente. Al riguardo andrebbe acquisito un chiarimento, considerato che in tale ipotesi l’effetto di gettito indicato dalla RT (230 milioni di euro annui) risulterebbe sovrastimato.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che le risorse delle quali è prevista la riduzione con il comma 5 sono iscritte nel piano di gestione n. 1 del capitolo 1713 dello stato di previsione relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato il piano di gestione reca le necessarie disponibilità.
La norma, peraltro, sembra riprodurre il contenuto di disposizioni di rango secondario volte a prevedere stanziamenti per analoghe finalità[13].
Sotto il profilo formale, si rileva l’opportunità di riformulare la disposizione in esame, in considerazione del fatto che l’articolo 18, comma 1, lettera a) non reca una specifica autorizzazione di spesa.
La norma stabilisce che all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, negli appositi programmi dello stato di previsione del Ministero per l'anno 2012 e per gli esercizi successivi.
La relazione tecnica ricorda che per l’anno 2012 le risorse ammontano a 24,9 milioni di euro, importo integrato per 150 milioni di euro, ai sensi dell’art. 5, comma 25, del d.d.l. di stabilità per l’anno 2012[14] e che la somma complessiva per l’anno 2012 ammonta, quindi. a circa 175 milioni di euro.
Al riguardo appare opportuna una conferma del Governo in merito all’idoneità delle risorse disponibili a legislazione vigente ad assicurare l’erogazione di tutti i benefici previsti dal provvedimento in esame, considerato che negli esercizi successivi al 2012 la dotazione prevista a normativa vigente risulta sensibilmente inferiore a quella per l’anno in corso.
Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario
La norma istituisce, presso la Direzione generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario, l’Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario e ne disciplina i compiti e le finalità.
Tale organismo, coordinato dalla Direzione generale per l'università, lo studente ed il diritto allo studio universitario, è composto dai rappresentati dell'amministrazione centrale, delle regioni e province autonome, delle varie componenti universitarie e da esperti del settore, designati con decreto del Ministro con carica di durata triennale. Viene espressamente previsto che ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese.
La relazione tecnica conferma che la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.
Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che l’Osservatorio possa funzionare con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
[1] “Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari”
[2] «Primo piano triennale di cofinanziamento degli interventi per tipologia A1, A2, A3, alloggi e residenze universitarie»
[3] «Secondo piano triennale, cofinanziamento interventi tipologia B, C, D, alloggi e residenze universitarie»
[4] “Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari”.
[5] Il citato comma della Costituzione prevede che lo Stato destini risorse aggiuntive ed effettui interventi speciali in favore di determinati enti territoriali (e non invece per la generalità degli stessi come prevede il comma 1, lettera a), in esame). Il D.lgs. 88/2011, nel dare una prima attuazione all’articolo 16 della L. 42/2009, relativo agli interventi di cui all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione, ha inteso tale disposizione come operante esclusivamente sul piano degli interventi di parte capitale.
[6] “Norme sul diritto agli studi universitari”.
[7] “Legge finanziaria 2004”, art. 4: il comma 99 dispone che agli studenti capaci e meritevoli possono essere concessi prestiti fiduciari per il finanziamento degli studi; il comma 100 istituisce un Fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari concessi dalle banche e da altri intermediari finanziari. Il Fondo può essere utilizzato anche per la corresponsione agli studenti, privi di mezzi, e agli studenti nelle medesime condizioni residenti nelle aree sottoutilizzate di contributi in conto interessi per il rimborso dei predetti prestiti fiduciari.
[8] “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”.
[9] “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”:
[10] “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.
[11] La ripartizione del citato fondo è avvenuta con D.M. del 15 dicembre 2005, n. 67, trasmesso al MEF, dipartimento del tesoro, in data 27 luglio 2006 per la conseguente erogazione (Capitolo n. 7368 M.E.F. -U.P.B.3.2.3.45), avvenuta con i D.M. 5 dicembre 2006 e 8 giugno 2007.
[12] Art. 33, comma 27, legge n. 183/2011.
[14] Art. 33, comma 27, legge n. 183/2011