Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (DOC428) Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva relativa al lavoro tramite agenzia interinale
Riferimenti:
SCH.DEC 428/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 366
Data: 11/01/2012
Descrittori:
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA   LAVORO INTERINALE
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

 

Attuazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale

 

(Schema di decreto legislativo n. 428)

 

 

 

 

 

N. 366 – 11 gennaio 2012

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

Atto n.:

 

428

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto legislativo

 

Titolo breve:

 

Attuazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale

 

Riferimento normativo:

 

Articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96

Relatore per la commissione di merito:

 

 

Maria Grazia Gatti

 

Gruppo:

PD

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Assegnazione

 

 

Alla  

 

ai sensi

 

 

 

(termine per l’esame: 14 gennaio 2012)

 

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 25 dicembre 2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

INDICE

 

ARTICOLI da 1 a 8. 3

Norme sul lavoro tramite agenzia interinale. 3



PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo in esame reca l’attuazione della delega, conferita al Governo con la legge n. 96/2010 (legge comunitaria 2009), per il recepimento della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale.

L’articolo 1, della legge n. 96/2010, delega il Governo ad adottare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese in appositi elenchi (allegati A e B). Ai sensi del comma 3, gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B (fra le quali la direttiva 2008/104/CE in esame) sono trasmessi al Parlamento per il parere delle competenti Commissioni. In base al comma 4, gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione di direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati di relazione tecnica e su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari. Si ricorda che, in base all’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 96/2010, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste, nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse. Alla relativa copertura, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie.

Il testo, composto da 8 articoli, è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

 

ARTICOLI da 1 a 8

Norme sul lavoro tramite agenzia interinale

Le norme apportano modifiche al decreto legislativo n. 276/2003 di attuazione delle deleghe[1] in materia di occupazione e mercato del lavoro, al fine di adeguarlo alle disposizioni recate dalla direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale.

E’ definito, in primo luogo, il campo di applicazione del presente schema di decreto, stabilendo che esso riguardi i lavoratori, a tempo determinato ed indeterminato, dipendenti dalle due tipologie di agenzie di somministrazione di lavoro previste dall'art 4, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003, ossia le generaliste e le specialiste (articolo 1).

Si dispone la modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 276/2003, prevedendo un inasprimento dell’apparato sanzionatorio previsto dalla legislazione vigente (articolo 3).

Sono, infine, apportate alcune modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 276/2003, che tratta, fra l’altro, della tutela del prestatore di lavoro. Si stabilisce che il dipendente dell’agenzia interinale ha diritto a condizioni di base di lavoro e di occupazione non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello in servizio presso l’utilizzatore dei servizi dell’agenzia. Inoltre l’agenzia interinale e l’utilizzatore dei servizi dell’agenzia non devono porre in essere comportamenti che ostacolino l’eventuale possibilità dei lavoratori utilizzati di accedere a contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato proposti dall’utilizzatore (articolo 7).

Lo schema reca una clausola di invarianza finanziaria (articolo 8).

 

La relazione tecnica chiarisce che lo schema di decreto in esame è finalizzato a rendere pienamente conformi le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 276/2003 al disposto della direttiva 2008/104/CE, la quale è volta a garantire la tutela dei lavoratori dipendenti dalle agenzie di lavoro interinale, ossia dalle agenzie di somministrazione di lavoro (secondo la terminologia utilizzata dal citato decreto n. 276), e a migliorare la qualità del lavoro svolto da tali lavoratori, inviati in missione dalle agenzie di somministrazione presso imprese utilizzatrici.

Le modifiche apportate al citato decreto legislativo hanno per oggetto disposizioni che recano le definizioni rilevanti ai fini della presente materia, la disciplina del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti dalle agenzie di somministrazione, l'apparato sanzionatorio previsto per le violazioni in materia di somministrazione di lavoro.

La relazione tecnica conclude rilevando che le norme in esame hanno natura ordinamentale e non comportano effetti finanziari. Anche l'applicazione delle nuove disposizioni sanzionatorie introdotte dal provvedimento rientra nell'attività di vigilanza ordinaria degli organi ispettivi già esistenti.  Conseguentemente l'attuazione dello schema di decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Nulla da osservare al riguardo, alla luce di quanto evidenziato dalla relazione tecnica.

 



[1] Previste dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30.