Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (DOC. 409) Notificazioni a richiesta d'ufficio del processo civile, nonchè in materia di riscossione delle spese di giustizia
Riferimenti:
SCH.DEC 409/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 356
Data: 26/10/2011
Descrittori:
ATTESTATI E CERTIFICATI   DIRITTI DI SEGRETERIA E DI CANCELLERIA
SPESE GIUDIZIARIE     
Organi della Camera: II-Giustizia

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Disposizioni in materia di determinazione degli importi dei diritti di copia e di certificato, del contributo unificato e delle spese per le notificazioni, nonché in materia di riscossione delle spese di giustizia

 

(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 409)

 

 

 

 

 

N. 356 – 26 ottobre 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

Atto n.:

 

409

 

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica

Titolo breve:

 

Disposizioni in materia di determinazione degli importi e delle modalità di pagamento dei diritti di copia e di certificato, del contributo unificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile, nonché in materia di riscossione delle spese di giustizia

 

Riferimento normativo:

 

Articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988 e articoli 40, 191 e 196 del testo unico di cui al DPR n. 115 del 2002

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Da nominare

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

Assegnazione

 

Alla II Commissione

 

ai sensi

 

 

 

(termine per l’esame: 10 novembre 2011)

 

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 26 ottobre 2011)

 

 


INDICE

ARTICOLI da 2 a 8. 3

Determinazione degli importi del diritto di copia e di certificato.. 3

ARTICOLI da 9 a 10. 7

Modalità di pagamento del contributo unificato, dei diritti di copia e di certificato e delle spese per le notificazioni7

 



 

PREMESSA

 

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca disposizioni in materia di determinazione degli importi e delle modalità di pagamento dei diritti di copia e di certificato, del contributo unificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile, nonché in materia di riscossione delle spese di giustizia.

Il regolamento è stato predisposto ai sensi degli articoli 40, 191 e 196 del DPR 30 maggio 2002, n. 115[1], che prevedono l’emanazione di regolamenti di delegificazione nelle materie oggetto dello schema in esame.

In particolare l’articolo 40 prevede il predetto potere regolamentare con riferimento ai diritti di copia e di certificato. Con l’articolo 4, comma 6, del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193 è stato modificato l’articolo 40 del DPR n. 115/2002 stabilendo l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico. Il relativo maggior gettito è versato al bilancio dello Stato per essere destinato a specifici capitoli di spesa del Ministero della giustizia per il funzionamento del sistema informatico. 

Lo schema di DPR, composto di 11 articoli ed integrato da quattro allegati, è corredato di relazione tecnica.

Si segnala che, in allegato al testo dello schema in esame, è stato trasmesso un ulteriore testo predisposto “a fini collaborativi dall’amministrazione proponente a seguito dei rilievi sollevati dal Consiglio di Stato”. Tale ultimo testo, che non presenta modifiche sostanziali suscettibili di riflettersi sui profili di carattere finanziario, non forma oggetto della presente Nota. 

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI da 2 a 8

Determinazione degli importi del diritto di copia e di certificato

Le norme stabiliscono che per il rilascio di copie cartacee di documenti, è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 1 del presente regolamento (articolo 2). Gli importi presenti in tale allegato sono riportati nella tabella che segue che li pone a confronto con quelli previsti dalla legislazione vigente.

 

 

Numero delle pagine

Nuovo importo del diritto di copia

Attuale importo del diritto di copia[2]

Da 1 a 4

1,50 euro

1,32 euro

Da 5 a 10

3,00 euro

2,66 euro

Da 11 a 20

6,00 euro

5,31 euro

Da 21 a 50

12,00 euro

10,64 euro

Da 51 a 100

25,00 euro

21,24 euro

Oltre le 100

25,00 euro più 15,00 euro ogni ulteriori cento pagine o frazione di cento

21,24 euro più 8,85 euro ogni ulteriori cento pagine o frazione di cento

 

E’ stabilito che le copie dei documenti possono essere rilasciate in forma non cartacea, mediante invio per posta elettronica, prelievo da sorgente remota, registrazione o memorizzazione su uno dei supporti indicati nelle tabelle, contenute negli allegati n. 2, 3 e 4 del presente regolamento. Tali supporti sono il CD, il DVD, la cassetta fonografica e la cassetta videofonografica (articolo 3, comma 1).

Per il rilascio di copie in formato elettronico di registrazioni o documenti anch'essi in formato elettronico è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 2 del presente regolamento di seguito riprodotta. Le copie in formato elettronico sono memorizzate su CDC o DVD ovvero inviate tramite posta elettronica o scaricate da sorgente remota (articolo 3, comma 2).

 

Dimensione del file in Kb

Importo a forfait

Costo aggiuntivo per il supporto

Fino a 40 Kb

1,00 euro

3,00 euro se non fornito dal richiedente

Da 41 a 100 Kb

2,00 euro

Da 101 a 200 Kb

4,00 euro

Da 201 a 500 Kb

8,00 euro

Da 501 a 1000 Kb

15,00 euro

Oltre 1000 Kb

15,00 euro più 6,00 euro ogni ulteriori 4.928 Kb o frazione sino ad un massimo di 500 euro

 

Un confronto con gli importi in riscossione in base alla legislazione vigente non è immediato dal momento che la tabella 8 allegata al citato DPR n. 115/2002 prevede unicamente un diritto di copia pari a 4,14 euro per ogni dischetto informatico da 1,44 Mb e di 295,15 euro per ogni compact disc indipendentemente dalla quantità di dati registrata. Si rileva, peraltro, che 1,44 Mb corrispondono a oltre 1400 Kb e che un file word di una dozzina di pagine eccede, di norma, i 200 kb pertanto la misura dei nuovi diritti sembra più alta di quella prevista a legislazione vigente. Per quanto riguarda i CD si rammenta che questi hanno una dimensione di circa 650 Mb e dunque oltre 660.000 kb, per cui un CD completo di dati oggi pagherebbe un diritto di copia di 295,15 euro mentre in base al testo in esame è prevista una tariffa di 500 euro.

Per il rilascio di copie in formato elettronico di documenti in originale cartaceo già esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 3 del presente regolamento. Gli importi presenti in tale allegato sono riportati nella tabella che segue che li pone a confronto con quelli previsti dalla legislazione vigente (articolo 3, comma 3).

 

 

Numero delle pagine

Nuovo importo del diritto di copia

Attuale importo del diritto di copia[3]

Da 1 a 4

1,00 euro

0,88 euro

Da 5 a 10

2,00 euro

1,77 euro

Da 11 a 20

4,00 euro

3,54 euro

Da 21 a 50

8,00 euro

7,09 euro

Da 51 a 100

15,00 euro

14,16 euro

Oltre le 100

15,00 euro più 6,00 euro ogni ulteriori cento pagine o frazione di cento

14,16 euro più 5,90 euro ogni ulteriori cento pagine o frazione di cento

 

Per il rilascio di copie su supporto analogico di registrazioni fonografiche o videofonografiche in originale analogico è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 4 del presente regolamento di seguito riprodotta (articolo 3, comma 4).

 

Tipo di supporto

Diritto di copia

Costo aggiuntivo per il supporto

Per ogni cassetta fonografica fino a 90 minuti

7,00 euro

3,00 euro se non fornito dall’utente

Per ogni cassetta videofonografica fino a 240 minuti

7,00 euro

3,00 euro se non fornito dall’utente

Attualmente, in base all’allegato 8 al DPR n. 115/2002, per una cassetta fonografica di 90 minuti i diritti di copia erano di 5,31 euro mentre per una cassetta videofonografica di 240 minuti i diritti ammontavano a 8,86 euro tuttavia, nel caso in cui la cassetta avesse avuto una durata inferiore ai 120 minuti il diritto scendeva a 5,90 euro. Il vigente allegato 8 non prevede costi aggiuntivi per il supporto, se fornito dall’amministrazione.

E’ stabilito che per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto un diritto aggiuntivo pari a 9 euro per ogni singolo documento (articolo 4).

Gli attuali importi dovuti per il diritto di copia autentica sono fissati dall’allegato 7 al DPR n. 115/2002 e si compongono di due elementi:

·          Il diritto forfettizzato di copia;

·          Il diritto di certificazione di conformità.

Il diritto di certificazione di conformità è elevato da 8,85 euro[4] a 9.00 euro. Gli importi dovuti per il diritto forfettizzato di copia sono superiori nel caso in cui il numero di pagine da riprodurre sia maggiore di 10. Per documenti da 1 a 4 pagine il diritto di copia scende da 1,77 euro (gli attuali 1,18 euro dell’allegato 7 maggiorati del 50 per cento) a 1,5 euro mentre per i documenti da 5 a 10 pagine il diritto scende da 3,56 euro a 3 euro.

Sono riprodotte alcune norme già recate dal DPR n. 115/2002 alle quali non sono apportate modifiche di natura sostanziale. Si tratta degli articoli:

·        270 che stabilisce che per il rilascio urgente di copie, il diritto complessivamente dovuto è triplicato (articolo 5 del testo in esame);

·        271 il quale prevede che nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà (articolo 6 del testo in esame).

·        272 che il diritto di copia nei procedimenti civili e penali di impugnazione è triplicato (articolo 7 del testo in esame).

E’ stabilito che per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, è dovuto un diritto pari a 5 euro in luogo dei 3,54 euro dovuti in base alle vigenti norme. Analogamente è incrementato da 3,54 euro a 5 euro il diritto aggiuntivo dovuto per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta (articolo 8).

 

La relazione tecnica, in primo luogo, segnala che le disposizioni inesame non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La relazione tecnica prosegue rammentando che gli importi dovuti per il rilascio di copie cartacee di documenti è stato determinato tenendo conto delle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 4, del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, in base al quale la misura di tali diritti deve essere fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico. Gli importi sono stati arrotondati in aumento di una percentuale pari mediamente al 13% degli importi inizialmente rideterminati in base all’articolo 4 da ultimo citato così da produrre sicuri effetti di maggior gettito.

Il rilascio di copie di documenti su supporto non cartaceo è subordinato al pagamento degli importi stabiliti dagli allegati 2, 3 e 4 allo schema in esame.

La relazione tecnica evidenzia che gli importi previsti agli allegati 2 e 3 sono stati determinati, per dimensione del documento informatico o per classi di pagine, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee a legislazione vigente e successivamente arrotondata in aumento nella misura media del 13 per cento. La relazione evidenzia, altresì, che il rilascio di copie su supporto informatico determina consistenti risparmi di spesa nella gestione del servizio di riproduzione di atti su supporto cartaceo (manutenzione di foto riproduttori, carta, toner ecc.).

La relazione tecnica ribadisce che il rilascio di copie autentiche è subordinato al pagamento di un diritto unitario fisso da aggiungere al diritto forfetizzato di copia; l'importo previsto, subisce un marginale arrotondamento in aumento da 8,85 a 9 euro,  con effetti trascurabili sul gettito, comunque in aumento.

La relazione tecnica sottolinea che effetti di maggior gettito derivano anche dalle disposizioni confermative della legislazione vigente recate dagli articoli 5, 6 e 7, da momento che la base di calcolo delle somme da pagare per il rilascio di copie è costituita dai nuovi importi dei diritti indicati negli allegati al presente schema.

Infine, Il diritto dovuto per il rilascio di un certificato richiesto dalle parti è stabilito nella misura di 5 euro a fronte dell’attuale misura fissata in 3,54 euro. L'aumento previsto determina un maggior gettito del 41 per cento.

 

Nulla da osservare al riguardo, considerato che gli importi dei diritti di copia e di certificato, salvo casi minori, è per lo più rideterminato in aumento rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente.

Fanno eccezione i diritti di copia autentica per documenti da 1 a 4 pagine che diminuiscono, considerando quanto dovuto per la certificazione di conformità, da 10,62 euro (gli attuali 1,18 euro dell’allegato 7 maggiorati del 50 per cento + 8,85 euro per la certificazione di conformità) a 10,50 euro. Inoltre, per i documenti da 5 a 10 pagine il diritto diminuisce da 12,41 euro a 12 euro.

La relazione tecnica non fornisce indicazioni a riguardo, ma si presume che, data l’esiguità delle diminuzioni,  queste siano più che compensate dagli incrementi previsti.

 

ARTICOLI da 9 a 10

Modalità di pagamento del contributo unificato, dei diritti di copia e di certificato e delle spese per le notificazioni

Le norme stabiliscono attraverso quali modalità sia possibile effettuare i pagamenti relativi:

·        al contributo unificato;

·        ai diritti di copia e di certificato;

·        alle spese per le notificazioni a richiesta dell’ufficio nel processo civile.

Le modifiche apportate alla legislazione vigente consentiranno al cittadino di utilizzare anche sistemi telematici di pagamento, carte di debito o prepagate ed il bonifico bancario.

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, afferma che in considerazione dei minori costi ipotizzabili per la gestione telematica dei pagamenti, le disposizioni in esame comporteranno evidenti risparmi di spesa per l'amministrazione, seppur allo stato non quantificabili, rispetto ai costi attuali connessi all'affidamento del servizio agli intermediari abilitati che, per la sola riscossione del contributo unificato di iscrizione a ruolo (euro 317000.000 - dato di consuntivo 2010), ammontano a circa 8.800.000 di euro con un aggio fissato al 2,8 % del totale riscosso ai sensi della vigente Convenzione tra Agenzia delle entrate e rivenditori di generi di monopolio.

 

Nulla da osservare al riguardo.



[1] Che reca il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

[2] L’attuale importo è determinato dai valori indicati nella tabella 6 allegata al DPR n. 115/2002 e maggiorati del 50 per cento in applicazione dell’articolo 4, comma 5 del decreto legge n. 193/2009. Gli importi calcolati sono arrotondati al centesimo più prossimo.

[3] L’attuale importo è determinato dai valori indicati nella tabella 6 allegata al DPR n. 115/2002.

[4] 5,90 euro previsti dall’allegato 7 e maggiorati del 50 per cento in applicazione dell’articolo 4, comma 5 del decreto legge 193/2009.