Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (DOV 372) Schema decreto Presidente della repubblica recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari
Riferimenti:
DPR 372/2011     
Serie: Note di verifica    Numero: 307
Data: 28/06/2011
Descrittori:
ABILITAZIONE ALL' INSEGNAMENTO   DOCENTI UNIVERSITARI
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Regolamento per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari

 

(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 372)

 

 

 

 

 

N. 307 – 29 giugno 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

Atto n.:

 

372

 

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica

Titolo breve:

 

Regolamento per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari

 

Riferimento normativo:

 

Art. 17, comma 2,  della legge n. 400 del 1988 e art. 16 della legge n. 240 del 2010

 

Relatore:

 

Frassinetti

 

Gruppo:

PdL

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Assegnazione

 

 

Alla  

 

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 15 luglio 2011)

 

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 30 giugno 2011)

 

 

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLI 3 e 7. 4

Procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale. 4

ARTICOLO 4. 5

Valutazione dei candidati alle commissioni nazionali e per l’abilitazione scientifica.. 5

ARTICOLO 5. 6

Sedi delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale. 6

ARTICOLO 6. 8

Commissione nazionale per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario.. 8

ARTICOLO 8. 11

Lavori delle commissioni11



PREMESSA

 

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica reca il regolamento per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, in attuazione dell’articolo 16 della legge n. 240/2010[1].

L’articolo 16 della legge n. 240/2010, al comma 1, prevede l’istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale, di durata quadriennale. L'abilitazione – per la quale sono richiesti requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia - attesta la qualificazione scientifica per l'accesso alla funzione. Al comma 2 l’articolo prevede che con appositi regolamenti siano disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in conformità ai criteri dettati dal successivo comma 3, tra i quali:

-          istituzione per ciascun settore concorsuale, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica ed a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, di un’unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia. La partecipazione alla commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità (articolo 16, comma 3, lett. f);

-          possibilità per i commissari in servizio presso atenei italiani di essere parzialmente esentati dall’ordinaria attività didattica, nell’ambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; corresponsione ai commissari in servizio all’estero di un compenso determinato con decreto ministeriale (articolo 16, comma 3, lett. g);

-          svolgimento delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione presso università dotate di idonee strutture; tali università devono assicurare, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, strutture e supporto di segreteria e sostenere gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione. Di detti oneri si deve tenere conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario (articolo 16, comma 3, lett. o).

Il successivo articolo 17 dispone che, nell’ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo, i procedimenti di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, nonché quelli per l’attribuzione dei contratti per ricercatori a tempo determinato, siano effettuati sulla base della programmazione triennale. Quest’ultima deve assicurare la sostenibilità nel tempo di tutti gli oneri stipendiali, nonché la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’inquadramento, nel ruolo dei professori associati, dei ricercatori a tempo determinato che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ove valutati positivamente, nel terzo anno di contratto.

La relazione tecnica, riferita al testo (legge 240/2010), afferma che il funzionamento della commissione di cui al comma 3, lett. f),  non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica essendo le relative spese, come già previsto dalla normativa vigente, a carico delle università dove si svolge la procedura. A favore di queste ultime potrà essere prevista la compensazione dei relativi oneri.

La RT specifica, inoltre, che la possibilità per gli atenei di esonerare parzialmente i commissari dall’attività didattica ordinaria, anche attraverso una razionalizzazione di tale attività, non comporta oneri aggiuntivi.

L’onere relativo al compenso da riconoscere ai commissari in servizio all’estero sarà a carico delle università in cui si svolge la procedura, come già previsto dalla normativa vigente: pertanto non comporterà oneri aggiuntivi.

Con riferimento alla previsione di cui alla lettera o), la RT specifica che le procedure si svolgeranno presso gli atenei, che rendono disponibili le strutture e il supporto di segreteria e sostengono gli oneri per il funzionamento, alla stregua di quanto avviene per le procedure di valutazione comparativa ai sensi della legge 210/1998; di detti oneri si terrà conto in sede di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario, come previsto dalla legge 230/2005.

Lo schema di decreto in esame, composto di nove articoli, è corredato di relazione tecnica. Quest’ultima afferma che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in conformità alle disposizioni di legge da cui discende.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 3 e 7

Procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale

Le norme:

Ÿ        disciplinano i tempi e le modalità di indizione delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione per ciascun settore concorsuale, distintamente per la prima e per la seconda fascia dei professori universitari (articolo 3, comma 1);

Ÿ        prevedono che le domande, corredate di titoli e pubblicazioni scientifiche, siano presentate al Ministero per via telematica con procedura validata dal Comitato di cui al successivo articolo 7 (articolo 3, comma 5);

Ÿ        disciplinano le varie fasi delle operazioni di sorteggio per la formazione della commissione per l’abilitazione (articolo 7, commi 1-5);

Ÿ        stabiliscono che il sorteggio avvenga tramite procedure informatizzate, preventivamente validate da un Comitato tecnico, nominato con decreto ministeriale, composto da non più di cinque membri. Il Comitato opera a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 7, comma 8).

 

La relazione tecnica conferma che la validazione della procedura informatizzata è effettuata dal Comitato tecnico previsto dall’articolo 7, composto da non più di cinque membri e nominato con decreto ministeriale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Afferma, inoltre, che al suo funzionamento il Ministero provvede nell’ambito delle risorse già esistenti, come avviene per quello attualmente operante, preposto alla validazione delle procedure informatizzate relative alla formazione delle commissioni per il reclutamento di professori e ricercatori universitari, prevista dal DL 180/2008.

 

Al riguardo, andrebbero acquisiti chiarimenti volti a confermare che le attività affidate al Comitato tecnico possano essere effettivamente svolte senza alcun compenso o rimborso spese, tenuto conto che il testo fa riferimento ad un numero massimo di 5 membri senza specificare se appartengano o meno alla pubblica amministrazione. Andrebbe inoltre chiarito se alle norme in esame sia applicabile l’articolo 6, comma 1, del DL 78/2010, che prevede la possibilità di dare luogo al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad organismi e comitati.

 

ARTICOLO 4

Valutazione dei candidati alle commissioni nazionali e per l’abilitazione scientifica

La norma rinvia ad un apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri da adottare per la valutazione dei candidati alle commissioni nazionali e per la valutazione dei candidati all’abilitazione scientifica. La disposizione specifica che con il decreto potrà essere limitato il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato potrà presentare; che tale numero non potrà essere comunque inferiore a dodici.

 

La relazione tecnica afferma che la norma è meramente ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Anche per quanto concerne la determinazione del numero delle pubblicazioni, essendo le stesse presentate per via telematica, come indicato dal testo[2], sono da escludere effetti in ordine all'impiego di risorse umane e strumentali per il ricevimento e l'archiviazione del materiale.

Si ricorda che il Consiglio di Stato aveva rilevato l’opportunità di limitare l’uso dell’informatica alla presentazione della domanda e dell’elenco delle pubblicazioni, poiché la trasmissione telematica dei titoli potrebbe risultare troppo onerosa e richiedere tempi di lettura più lunghi.

Il MIUR ha osservato che la presentazione dei titoli in formato cartaceo comporterebbe un notevole aggravio per le università sede delle procedure, per i candidati e per i commissari, nonché nuovi oneri per la finanza pubblica, sottolineando anche che l’informatizzazione dell’intero procedimento è in linea con la semplificazione delle procedure nella PA.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 5

Sedi delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale

La norma:

Ÿ        disciplina le sedi delle procedure di abilitazione, prevedendo che le stesse si svolgano presso università individuate mediante sorteggio nell'ambito di una lista di sedi universitarie ritenute idonee. La lista è formata dal Ministero, su proposta della CRUI, e aggiornata ogni due anni. L'elenco delle sedi prescelte è inserito nel decreto di indizione delle procedure di abilitazione (comma 1);

Ÿ        dispone che le stesse università individuate fra le sedi provvederanno ad assicurare le strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 2);

Ÿ        prevede che, per ciascuna procedura di abilitazione, l’università nomini un responsabile del procedimento, con competenze sulla regolarità delle procedure e  sul rispetto dei requisiti di pubblicità previsti dal provvedimento in esame (comma 3);

Ÿ        stabilisce che gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura per l'attribuzione dell'abilitazione, precisando che di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle università[3] (comma 4).

 

La relazione tecnica afferma che l’invarianza finanziaria prevista dal comma 2 è assicurata, da un lato, dal preventivo riconoscimento dell'idoneità delle strutture e, dall'altro, dalla compensazione indicata dal comma 4, che prevede che in sede di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario siano considerati gli oneri sostenuti dall'università ospitante.

La relazione ricorda inoltre quanto già evidenziato in sede di esame della legge 240/2010, ovvero che può ipotizzarsi, per effetto delle riduzioni dei settori scientifico-disciplinari, una diminuzione delle procedure annue da attivare da circa 370 a circa 190 (35 per cento in meno delle attuali); essendo previsti almeno 5 componenti per la commissione nazionale (con un numero medio di 5 sedute di un giorno ciascuna e con un trattamento di missione di 700 euro in totale per soggetto), viene stimato un costo annuo di circa 17 milioni di euro a fronte di quello sostenuto per le attuali procedure, pari a circa 25 milioni di euro.

 

Al riguardo, si ribadisce quanto già osservato in sede di esame parlamentare del disegno di legge in materia di organizzazione delle università (legge 240/2010) circa l’opportunità di disporre dei dati e delle procedure di calcolo in base ai quali sono state stimate una spesa per le procedure di abilitazione pari a circa 17.000.000 di euro all’anno ed una complessiva riduzione dei costi annuali rispetto a quanto previsto in base alla legislazione previgente.

Si ricorda che la legge di contabilità (articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge 196/2009), prescrive, per le norme provviste di clausola di neutralità finanziaria, che le RT debbano contenere tutti i dati e gli elementi idonei a comprovare l'ipotesi di effettiva invarianza sulla finanza pubblica, anche attraverso la indicazione dell'entità delle risorse già stanziate in bilancio per le medesime finalità.

Si osserva inoltre che, secondo la relazione tecnica, il meccanismo finanziario previsto dall’articolo 5 (rimodulazione del fondo di finanziamento ordinario delle università) è volto a garantire l’invarianza finanziaria pure in presenza di “oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione”[4]. In proposito andrebbe chiarito se, oltre alle spese relative al funzionamento delle commissioni di valutazione, rientrino nel predetto meccanismo di compensazione anche quelle connesse alla logistica e al supporto di segreteria, nonché quelle derivanti dalla nomina di un responsabile del procedimento.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osservache il comma 2dispone che le università individuate per l’espletamento delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione assicurino le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

 

Al riguardo, dal punto di vista formale, si rileva l’opportunità di integrare la norma in esame specificando che le risorse a  cui si fa riferimento sono quelle disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 6

Commissione nazionale per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario

Normativa vigente: l’articolo 16, comma 3, lett. f),  della legge 240/2010 prevede l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, di un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante il sorteggio di quattro commissari all'interno di una lista di professori ordinari e il sorteggio di un commissario all'interno di una lista, curata dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un paese aderente all'OCSE. La partecipazione alla commissione nazionale non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità.

La successiva lettera g) dispone il divieto che della commissione di cui alla lettera f) faccia parte più di un commissario della stessa università. Prevede inoltre la possibilità che i commissari in servizio presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, nell'ambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Prevede, infine, la corresponsione ai commissari in servizio all'estero di un compenso determinato con decreto non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

La norma disciplina le modalità di formazione della commissione (prevista dall’articolo 16, comma 3, lett. f) della legge 240/2010) preposta all'espletamento delle procedure di abilitazione e prevede in particolare:

Ÿ        la composizione della commissione, formata da  5 membri, dei quali 4 sorteggiati nell'ambito di una lista di professori ordinari di università italiane del settore concorsuale di riferimento (commi 1 e 2);

Ÿ        il sorteggio di un quinto candidato nell'ambito di un'apposita lista, predisposta dall'ANVUR, di studiosi o esperti di livello pari a quello degli aspiranti commissari in servizio presso un paese dell'OCSE diverso dall'Italia (comma 7);

Ÿ        il divieto della partecipazione di più commissari in servizio nella medesima università, fatti salvi specifici casi legati a motivate esigenze connesse alla formazione della commissione (comma 8);

Ÿ        ulteriori disposizioni circa l’esenzione dei commissari in servizio dall’ordinaria attività didattica, le dimissioni da componente della commissione, la durata in carica della medesima (commi 11-13).

 

La relazione tecnica specifica che il funzionamento della commissione nazionale non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto la legge 240/2010 [articolo 16, comma 3, lett. f)] non prevede la corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità, ad eccezione di un compenso ai commissari in servizio all'estero [lettera g)] da determinare con apposito decreto ministeriale. Il relativo onere, come tutti gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione, sarà a carico delle università dove si svolge la procedura, e di esso si terrà conto in sede di ripartizione del Fondo per il funzionamento ordinario, ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettera o), della legge delega. Pertanto la previsione non comporterà oneri aggiuntivi.

La RT precisa che, in sede di adozione del decreto per la determinazione del compenso, si potrà più compiutamente dare dimostrazione della compatibilità finanziaria dello stesso con gli stanziamenti disponibili nei bilanci delle Università.

Con riferimento alla possibilità per i commissari in servizio presso atenei italiani di essere esentati dalla ordinaria attività didattica, dovendo tuttavia garantire lo svolgimento delle sessioni di esame, la relazione ricorda che la legge prevede che ciò avvenga nell'ambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi. Poiché l'esonero parziale dall'attività didattica ordinaria avviene solo a richiesta dell'interessato ed è riferito ad un solo docente per ateneo (salvo l'eccezione prevista al comma 8) e per macro-settore concorsuale, la relazione ritiene pressoché nullo l'impatto stimato sulla didattica dei singoli Atenei. Evidenzia inoltre che esistono già disposizioni che permettono il parziale esonero dell'attività didattica per i soggetti che ricoprono cariche accademiche o che fanno parte del CUN.

 

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica afferma che la neutralità finanziaria delle norme relative al funzionamento delle commissioni nazionali si basa sul meccanismo di compensazione previsto dalla legge delega[5], riproposto con l’articolo 5, comma 4, del provvedimento in esame: si tratta della rimodulazione del Fondo per il funzionamento ordinario, con la quale dovrebbe tenersi conto delle spese sostenute dagli atenei per le operazioni di esame delle abilitazioni. In base a quanto indicato sia dalla relazione tecnica riferita alla legge 240/2010 sia dalla RT in esame (v. la precedente scheda riferita all’articolo 5), tale neutralità finanziaria sembrerebbe subordinata all’effettiva realizzazione dei risparmi di spesa indicati dalle predette relazioni tecniche a fronte di una riduzione dei settori scientifico-disciplinari e di una conseguente diminuzione delle procedure annue da attivare. Diversamente, infatti, i nuovi adempimenti - previsti dal testo in esame - potrebbero determinare i presupposti per successivi incrementi del Fondo ordinario non scontati nelle previsioni tendenziali. Sul punto andrebbe acquisita una valutazione del Governo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osservache l’articolo 6detta il procedimento preordinato alla formazione della commissione nazionale per ciascun settore concorsuale, composta da cinque membri.

 

Al riguardo, conformemente a quanto indicato dalle disposizioni di legge da cui discende il presente regolamento (in particolare dall’articolo 16, comma 3, lettere f) e g), della legge n. 240 del 2010), e dalla relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, appare necessario che il Governo valuti l’opportunità di apportare le seguenti modifiche:

-          integrare la disposizione di cui al comma 1, prevedendo che la formazione della commissione nazionale avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei;

-          prevedere, al comma 2, che la partecipazione dei quattro commissari ivi previsti alla commissione nazionale non dia luogo alla corresponsione agli stessi di compensi, emolumenti ed indennità;

-          aggiungere, alla fine del comma 7, la previsione per cui il compenso per i commissari in servizio all’estero è determinato con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e rientra tra gli oneri indicati all’articolo 5, comma 4, per il funzionamento di ciascuna commissione per l’espletamento delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione;

-          specificare, al comma 11, che l’esenzione dall’ordinaria attività didattica di commissari in servizio presso atenei italiani è solo parziale e non dà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 8

Lavori delle commissioni

La norma disciplina lo svolgimento dei lavori delle commissioni dal relativo insediamento fino all’attribuzione, con motivato giudizio, dell’abilitazione. Prevede, fra l’altro, che lacommissione possa acquisire pareri scritti pro veritate sull'attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori.

 

La relazione tecnica, in merito alla facoltà per i commissari, prevista anche dall'articolo 16, comma 3, lettera i), della legge 240/2010, di acquisire pareri scritti pro veritate sull'attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori, che possono essere resi anche in una lingua comunitaria diversa dall'italiano, afferma che la disposizione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta di una facoltà che il commissario può esercitare nell'ambito dell'esercizio del suo mandato, per il quale non è previsto alcuna forma di compenso o emolumento.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che la facoltà di acquisire pareri pro veritate da esperti revisori sia effettivamente esercitata in assenza di compensi o di altri emolumenti di natura non retributiva.



[1] “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”.

[2] Pur richiamando esclusivamente “il citato comma 5”, la RT sembrerebbe fare riferimento, oltre che all’articolo 3, comma 5 (che riguarda le domande e la documentazione da presentare per l’abilitazione scientifica), anche all’articolo 6, comma 3 (che riguarda le domande e la documentazione da presentare per l’inserimento nelle commissioni nazionali).

[3] Si ricorda che - ai sensi dell’art. 16, c. 3, lett. f), della L. 240/2010 - la partecipazione alla commissione nazionale per le procedure di abilitazione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità.

[4] V. articolo 5, comma 4.

[5] Articolo 16, comma 3, lett. o), della legge 240/2010.