Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | (DOC 326) Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note di verifica Numero: 273 | ||
Data: | 09/02/2011 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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Regolamento di approvazione dello statuto dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica e di riordino della stessa
(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 326) |
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N. 273 – 9 febbraio 2011 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
DOC:
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326
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Natura dell’atto:
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Schema di decreto del Presidente della Repubblica
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Titolo breve:
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Regolamento di approvazione dello statuto dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica e di riordino della stessa
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Riferimento normativo:
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Articolo 1, comma 611, della legge n. 296 del 2006, articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007, e articolo 27, comma 3, della legge n. 69 del 2009
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Relatore per la Commissione di merito:
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Centemero |
Gruppo: |
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Relazione tecnica: |
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Alla
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(termine per
l’esame:
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Alla Commissione Bilancio |
ai sensi
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(termine per
l’esame:
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INDICE
PREMESSA
Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica reca il regolamento di approvazione dello statuto dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS) e di riordino della stessa.
Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Normativa vigente: nell’ambito del processo di razionalizzazione e di riduzione della spesa pubblica, la legge finanziaria 296/2006 ha introdotto nuove norme in materia di:
a) riordino e soppressione degli enti pubblici[1];
b) accorpamento delle funzioni svolte da due enti di ricerca in campo scolastico[2] in un unico ente di nuova costituzione: l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica.
A entrambe queste previsioni sono stati ascritti effetti di risparmio, come di seguito illustrato.
a) l’articolo 1, comma 482, della legge 296/2006 ha dettato una nuova disciplina per il riordino e la soppressione degli enti pubblici, con la finalità di conseguire obiettivi di risparmio quantificati - per gli anni 2009 e seguenti - in 415 milioni di euro all’anno[3]. Per il raggiungimento di tali risultati è stata introdotta una clausola di salvaguardia [comma 621, lettera a)], in base alla quale, in caso di mancato conseguimento dei risparmi attesi tramite le misure di razionalizzazione introdotte[4], sarebbero stati ridotti in maniera lineare i trasferimenti dal bilancio dello Stato ai predetti enti fino a concorrenza delle economie previste. Dopo la legge 196/2006 sono state periodicamente introdotte norme di revisione della disciplina sul riordino e sulla soppressione di enti pubblici: ad esse non sono stati ascritti autonomi effetti di risparmio, in quanto considerate a vario titolo strumentali al conseguimento delle economie di spesa già incorporate negli andamenti tendenziali sulla base della predetta legge. Si tratta, in particolare: della legge finanziaria 244/2007[[5]], del DL 112/2008[[6]] e del DL 78/2009[[7]]. Quest’ultimo ha stabilito che – per garantire il conseguimento dei risparmi sopra richiamati – fossero assegnati a ciascuna amministrazione vigilante gli obiettivi di riduzione della spesa da conseguire a decorrere dal 2009; ha inoltre autorizzato il Ministro dell’economia ad accantonare e rendere indisponibile una quota delle risorse iscritte nelle UPB di bilancio relative alle spese non obbligatorie[8], al fine di garantire - come precisato dalla RT - le economie previste dal processo di riordino. Successivamente il DL 194/2009[[9]] – nuovamente intervenuto sulla materia - ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese indisponibili ai sensi del DL 78/2009 fossero definitivamente ridotte. Anche in questo caso gli effetti di risparmio originariamente ascritti alla legge 296/2009 non sono stati modificati (in particolare, non sono stati registrati sul SNF gli effetti di risparmio a suo tempo contabilizzati solo ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento[10]). La relazione tecnica ha precisato che l’intervento di taglio dei fondi iscritti in bilancio veniva disposto in quanto non era stata ancora definita la procedura volta a fissare gli obiettivi di risparmio assegnati a ciascuna amministrazione vigilante, da conseguire a decorrere dal 2009.
b) L’articolo 1, commi 610 e 611, della legge 296/2006 ha istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, avente sede a Firenze e articolata, a livello periferico, in nuclei allocati presso gli uffici scolastici regionali. L'organizzazione dell'Agenzia, con articolazione centrale e periferica, è stata demandata ad apposito regolamento. L'Agenzia è subentrata nelle funzioni e nei compiti in precedenza svolti dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), che sono stati contestualmente soppressi. È stato inoltre previsto che, al fine di assicurare l'avvio delle attività dell'Agenzia e in attesa della costituzione dei suoi organi interni, il Presidente del Consiglio nominasse uno o più commissari straordinari. Con apposito regolamento sarebbe stata individuata la dotazione organica dell'Agenzia e delle sue articolazioni territoriali, nel limite complessivo del 50 per cento dei contingenti di personale già previsti per l'INDIRE e per gli IRRE. In fase di prima attuazione il personale, per il periodo contrattuale in corso, avrebbe conservato il trattamento giuridico ed economico in godimento. Sarebbero inoltre state disciplinate, con il predetto regolamento, le modalità di stabilizzazione dei rapporti di lavoro esistenti anche a titolo precario, mediante procedure selettive di natura concorsuale. La relazione tecnica e il prospetto riepilogativo hanno ascritto ai commi 610-611 effetti di minore spesa pari a 12,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2008. Secondo la relazione tecnica, l’adozione del nuovo modello organizzativo dell’Agenzia avrebbe restituito alle attività correlate all’insegnamento 310 dipendenti (163 docenti e 147 assistenti amministrativi) in precedenza comandati presso gli IRRE e l’INDIRE e, quindi, sostituiti con supplenti annuali. Conseguentemente la RT e il prospetto riepilogativo quantificavano una riduzione di spesa pari a 2,8 milioni di euro nell’anno finanziario 2007 e a 8,6 milioni di euro a decorrere dal 2008. A tali risparmi si sarebbe aggiunto – secondo la RT - quello derivante dalla “ottimizzazione delle spese di funzionamento, possibile grazie all’istituzione dell’Agenzia”, per una minore spesa di 4 milioni di euro a decorrere dal 2007.
L’articolo 27, comma 3, della legge 69/2009 ha escluso alcuni enti di ricerca, fra i quali l’Agenzia per lo sviluppo dell’autonomia scolastica, dalla soppressione prevista dal DL 112/2008. Tale esclusione avrebbe operato a condizione che entro il 31 dicembre 2009 fossero adottati i regolamenti di riordino. Alla norma (art. 27 comma 3) non sono stati ascritti effetti finanziari.
Le norme dello schema di regolamento, predisposto ai sensi della disciplina sopra richiamata:
definiscono la natura giuridica dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS), che ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro dell’istruzione; ne elencano le funzioni e stabiliscono che il Direttore generale presenti annualmente al Ministro un rapporto sugli esiti dell’attività svolta (articoli 1-3).
In particolare, le funzioni assegnate all’Agenzia sono:
- ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica;
- formazione e aggiornamento del personale della scuola;
- attivazione di servizi di documentazione;
- partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;
- collaborazione alla realizzazione delle politiche relative all’istruzione degli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;
- collaborazione con le regioni e gli enti locali;
individuano gli organi dell’Agenzia (Direttore generale, Comitato direttivo e Collegio dei revisori dei conti) e ne definiscono i relativi compiti e funzioni. In particolare, specificano che la carica di componente del Comitato direttivo è gratuita e non dà titolo ad alcun compenso, indennità o gettone di presenza e che i compensi da corrispondere ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti sono determinati con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia (articoli 4-7);
stabiliscono l’articolazione dell’Agenzia, a livello centrale, in quattro settori cui sono preposti un dirigente di seconda fascia e tre responsabili di livello non dirigenziale, due dei quali individuati tra il personale con qualifica di ricercatore di primo livello ed uno fra il personale con qualifica di tecnologo di primo livello (articolo 9);
dispongono che la dotazione organica per profili e per livelli professionali del personale dell’Agenzia sia definita in base alla tabella A allegata al provvedimento in esame, di seguito riportata (articolo 10, comma 1).
Dirigente generale |
1 |
Dirigente amministrativo |
1 |
Ricercatore di 1° livello |
10 |
Tecnologo di 1° livello |
5 |
Ricercatore di 2° livello |
46 |
Tecnologo di 2° livello |
24 |
Ricercatore di 3° livello |
57 |
Tecnologo di 3° livello |
29 |
CTER |
62 |
Funzionario di amministrazione V |
1 |
Collaboratore di amministrazione VI |
65 |
Collaboratore di amministrazione VII |
1 |
TOTALE |
302 |
La disposizione specifica inoltre che la dotazione organica viene definita in base ai criteri stabiliti dall’art. 1, comma 611, della legge n. 296/2006, ovvero nel limite complessivo del 50 per cento dei contingenti di personale già previsti per l'INDIRE e per gli IRRE, che in fase di prima attuazione, per il periodo contrattuale in corso, conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. Stabilisce, inoltre, che la dotazione tiene conto dei criteri di riduzione dell’organico previsti dall’art. 2, comma 634, lett. h) della legge n. 244/2007;
stabiliscono che alla copertura dell’organico si provveda mediante l’inquadramento, con apposite selezioni per titoli e colloquio, del personale in servizio anche a titolo precario, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al successivo articolo 14, comma 4 e che alla copertura dei posti di organico del personale compreso nel comparto degli enti di ricerca rimasti disponibili, si provveda mediante le procedure di mobilità e, a regime, attraverso le ordinarie forme di regolamento (articolo 10, commi 1 e 2);
prevedono che al termine delle procedure di selezione siano corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza, ad esclusione di quelle del personale della scuola e le corrispondenti risorse finanziarie siano trasferite all’Agenzia. Precisano che in ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate (articolo 10, comma 5);
dispongono che al personale immesso nei ruoli dell’Agenzia è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell’inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto collettivo nazionale di lavoro (articolo 10, comma 6);
individuano il patrimonio e le risorse finanziarie dell’Agenzia e stabiliscono che la medesima subentri nella titolarità dei diritti e dei rapporti attivi e passivi concernenti i beni già in uso ai soppressi INDIRE e IRRE (articolo 12).
Le risorse finanziarie vengono così individuate:
- redditi del patrimonio;
- contributo ordinario dello Stato, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate a favore dell’Agenzia a valere sulle disponibilità iscritte sull’apposito capitolo del Ministero dell’istruzione per l’anno finanziario 2009 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;
- eventuali altri contributi dello Stato, delle regioni e degli enti locali;
- eventuali contributi ed assegnazioni da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- eventuali altre entrate, anche derivanti dall’esercizio di attività negoziali e contrattuali coerenti con le finalità dell’Agenzia.
dispongono che dal 1° settembre 2010 rientrino in servizio presso le istituzioni scolastiche 69 unità di personale comandato o collocato fuori ruolo. Il restante personale rimasto in servizio è confermato fino all’espletamento delle selezioni previste per la copertura dell’organico (articolo 14).
Il testo precisa che tale rientro di personale viene disposto ai sensi dell’articolo 17 del DL 78/2009. Non è chiaro a quale disposizione dell’articolo citato si faccia riferimento.
La relazione tecnica afferma, in primo luogo, che il provvedimento comporta risparmi di spesa per euro 285.391 nel 2010 ed euro 856.172 a decorrere dal 2011, raggiungendo in tal modo, già dall’anno 2010, gli obiettivi finanziari di cui all’art. 17 del DL 78/2009. In secondo luogo, ricorda che - in attuazione dell’art. 1, comma 610, della legge n. 296/2006 – è stata realizzata la riduzione del 50% delle dotazioni organiche ivi prevista, passando da una dotazione complessiva di 640 unità ad una dotazione di 322 unità, delle quali ad oggi risultano effettivamente coperte (da personale in servizio appartenente ai comparti di contrattazione “Scuola” ed “Area V” della dirigenza) 296 unità.
Dagli analoghi dati riportati nella relazione illustrativa si desume che la dotazione organica di partenza era di 644 unità e non di 640 unità. Infatti, secondo tale relazione, il personale INDIRE ammontava a 49 unità e il personale IRRE ammontava a 595 unità. Ai sensi della legge 296/2006 si è proceduto al dimezzamento della dotazione organica complessiva (595+49=644 → : 2 = 322). Successivamente, ai sensi dell’articolo 17 del DL 78/2009, si è proceduto ad un’ulteriore riduzione di 20 unità della dotazione organica (322-20=302).
Situazione attuale
La relazione tecnica specifica che presso l’ANSAS sono distaccate 296 unità di personale scolastico, suddivise nelle differenti qualifiche contrattuali come illustrato nella tabella che segue:
Tabella 1
Unità di personale |
Numero distaccati |
Collaboratori scolastici |
38 |
Assistenti amministrativi e tecnici |
73 |
Docenti infanzia e primaria |
49 |
Docenti diplomati sec. II |
3 |
Docenti secondaria I |
32 |
Docenti secondaria II |
51 |
DSGA |
33 |
Dirigenti scolastici |
17 |
TOTALE |
296 |
Alle unità suddette si aggiungono 10 unità di personale del comparto “Ministeri” appartenenti alle seguenti qualifiche:
Tabella 2
Unità di personale |
Numero distaccati |
Ex q.f. C3S |
1 |
Ex q.f. C2 |
1 |
1 |
|
Ex q.f. B3S |
4 |
Ex q.f. B3 |
1 |
Ex q.f. B2 |
2 |
TOTALE |
10 |
La relazione prosegue affermando che la spesa complessiva per il personale in servizio presso l’ANSAS è computabile sulla base dello stipendio medio erogato ai dipendenti in questione, tenendo conto di tutti gli assegni corrisposti, inclusi quelli legati all’anzianità di servizio nonché quelli personali, variabili, accessori tabellari, retribuzione di risultato e di posizione, ecc. Detto stipendio medio corrisponde a quanto effettivamente correntemente erogato per il personale in questione, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell’IRAP.
Tabella 3
Unità di personale |
Personale da inquadrare |
Costo unitario medio (euro) |
Collaboratori scolastici |
38 |
28.060 |
Assistenti amministrativi e tecnici |
73 |
33.375 |
Docenti infanzia e primaria |
49 |
39.680 |
Docenti diplomati sec. II |
3 |
41.049 |
Docenti secondaria I |
32 |
42.296 |
Docenti secondaria II |
51 |
45.456 |
DSGA |
33 |
47.966 |
Dirigenti scolastici |
17 |
61.540 |
Ex q.f. C3S |
1 |
47.471 |
Ex q.f. C2 |
1 |
41.522 |
Ex q.f. C1S |
1 |
37.628 |
Ex q.f. B3S |
4 |
35.425 |
Ex q.f. B3 |
1 |
34.164 |
Ex q.f. B2 |
2 |
32.289 |
TOTALE |
306 |
|
La spesa complessiva per il personale in servizio risulta attualmente pari a euro 12.237.971 annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell’IRAP.
La relazione specifica che il personale scolastico in servizio presso l’ANSAS è sostituito presso la sede o ex sede di titolarità anche quando non è in posizione di fuori ruolo.
Per calcolare la spesa sostenuta per la sostituzione di detto personale, si deve tener conto del fatto che i supplenti percepiscono lo stipendio iniziale, con riferimento alla progressione di anzianità prevista per il personale scolastico, mentre per i dirigenti scolastici va considerata la retribuzione al netto della parte variabile, che insiste sul relativo fondo e che rimarrebbe a disposizione del fondo anche in seguito alla diminuzione della numerosità del personale:
Tabella 4
Unità di personale |
Numero distaccati |
Costo unitario di sostituzione (euro) |
Collaboratori scolastici |
38 |
23.314 |
Assistenti amministrativi e tecnici |
73 |
26.100 |
Docenti infanzia e primaria |
49 |
31.693 |
Docenti diplomati sec. II |
3 |
31.693 |
Docenti secondaria I |
32 |
34.165 |
Docenti secondaria II |
51 |
34.165 |
DSGA |
33 |
35.512 |
Dirigenti scolastici |
17 |
57.970 |
TOTALE |
296 |
|
Pertanto, la spesa complessivamente sostenuta per la sostituzione del personale scolastico è pari a 9.432.439 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell’IRAP.
Situazione futura
La RT ricorda che in base all’articolo 14, comma 4, dovranno rientrare presso la scuola o l’Amministrazione 69unità di personale, tra quelle attualmente in servizio, mentre le rimanenti 237 unità di personale verrebbero inquadrate presso l’ANSAS, passando al contratto degli enti di ricerca, all’interno della seguente pianta organica:
Tabella 5
Pianta organica |
Numero di unità |
Dirigente generale |
1 |
Dirigente seconda fascia |
1 |
Ricercatore – tecnologo I |
15 |
Ricercatore – tecnologo II |
70 |
Ricercatore – tecnologo III |
86 |
CTER |
62 |
Funzionario amm.ne 5° liv. |
1 |
Collaboratore amm.ne 6° liv. |
65 |
Collaboratore amm.ne 7° liv. |
1 |
TOTALE |
302 |
Al fine di dimostrare la neutralità finanziaria dell’operazione la relazione tecnica computa il costo complessivo del personale che verrà inquadrato e detrae da questo il minor costo da affrontare per la sostituzione di quella parte del personale scolastico che rientrerà nella scuola.
La relazione specifica che il costo unitario medio annuo, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell’IRAP, del personale che si andrà ad inquadrare è stato calcolato sulla base del CCNL dell’Area VII per il biennio economico 2004-2005, nonché sulla base del CCNL degli enti di ricerca per il biennio economico 2008-2009, su tredici mensilità, tenendo conto anche degli assegni personali oggi percepiti dal personale in servizio.
Tabella 6
|
Numero inquadramenti |
Costo unitario medio annuo (euro) |
CTER |
49 |
41.848 |
Funzionario amm.ne 5° liv. |
1 |
36.639 |
Collaboratore amm.ne 6° liv. |
51 |
33.179 |
Collaboratore amm.ne 7° liv. |
1 |
32.477 |
Ricercatore – tecnologo III |
67 |
47.784 |
Ricercatore – tecnologo II |
64 |
56.567 |
Ricercatore – tecnologo I |
3 |
71.630 |
Dirigente seconda fascia |
1 |
71.117 |
TOTALE |
237 |
10.919.655 |
La relazione illustra quindi nella tabella che segue la distribuzione delle 237 unità di personale che saranno oggetto di inquadramento, previo espletamento di procedure selettive:
Tabella 7
Inquadramenti |
Numero di inquadramenti |
Collaboratori scolastici |
0 |
Assistenti amministrativi e tecnici |
47 |
Docenti infanzia e primaria |
49 |
Docenti diplomati sec. II |
0 |
Docenti secondaria I |
32 |
Docenti secondaria II |
51 |
DSGA |
33 |
Dirigenti scolastici |
17 |
Ex q.f. C3S |
1 |
Ex q.f. C2 |
1 |
Ex q.f. C1S |
1 |
Ex q.f. B3S |
4 |
Ex q.f. B3 |
1 |
Ex q.f. B2 |
0 |
TOTALE |
237 |
La relazione prosegue affermando che la spesa complessiva annua, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell’IRAP, che si porrà a carico del bilancio dell’ANSAS per il personale (237 unità) oggetto di inquadramento, è pari ad euro 10.919.655 (v. tabella 6).
A fronte di detta spesa, la relazione stima la seguente minore spesa per sostituzione del personale scolastico:
Tabella 8
Rientri in servizio |
Numero di rientri |
Costo unitario di sostituzione (euro) |
Collaboratori scolastici |
38 |
23.314 |
Assistenti amministrativi e tecnici |
26 |
26.100 |
Docenti infanzia e primaria |
0 |
31.693 |
Docenti diplomati sec. II |
3 |
31.693 |
Docenti secondaria I |
0 |
34.165 |
Docenti secondaria II |
0 |
34.165 |
DSGA |
0 |
35.512 |
Dirigenti scolastici |
0 |
57.970 |
Ex q.f. C3S |
0 |
0 |
Ex q.f. C2 |
0 |
0 |
Ex q.f. C1S |
0 |
0 |
Ex q.f. B3S |
0 |
0 |
Ex q.f. B3 |
0 |
0 |
Ex q.f. B2 |
2 |
0 |
TOTALE |
69 |
1.659.611 |
Secondo la relazione il rientro in servizio presso le scuole di titolarità comporterà una riduzione della spesa annua per sostituzioni pari a 1.659.611 euro (tab. 8)[11], al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell’IRAP.
Infine, la relazione ricorda che il personale che rientra presso l’amministrazione di provenienza continuerà a percepire lo stipendio, come da tabella che segue:
tabella 9
Rientri in servizio |
Numero di rientri |
Costo medio personale (euro) |
Collaboratori scolastici |
38 |
28.060 |
Assistenti amministrativi e tecnici |
26 |
33.375 |
Docenti infanzia e primaria |
0 |
39.680 |
Docenti diplomati sec. II |
3 |
41.049 |
Docenti secondaria I |
0 |
42.296 |
Docenti secondaria II |
0 |
45.456 |
DSGA |
0 |
47.966 |
Dirigenti scolastici |
0 |
61.540 |
Ex q.f. C3S |
0 |
47.471 |
Ex q.f. C2 |
0 |
41.522 |
Ex q.f. C1S |
0 |
37.628 |
Ex q.f. B3S |
0 |
35.425 |
Ex q.f. B3 |
0 |
34.164 |
Ex q.f. B2 |
2 |
32.289 |
TOTALE |
69 |
2.121.755. |
La spesa annua per il personale che rientra dai distacchi è pari a euro 2.121.755.
La relazione tecnica evidenzia nella tabella che segue il determinarsi di economie per un ammontare complessivo di 856.172 euro a decorrere dall’anno scolastico 2010/2011, pari a 285.391 per l’anno finanziario 2010 e 856.172 a decorrere dall’anno finanziario 2011.
Tabella 9
A. Spesa attuale per distacchi (Tab. 3) |
12.237.971 |
B. Spesa per inquadramenti (Tab. 6) |
10.919.655 |
C. Risparmio (A-B) |
1.318.316 |
D. Risparmio per minori supplenze (Tab. 8) |
1.659.611 |
E. Totale risparmi (C+D) |
2.977.927 |
F. Spesa per rientri in servizio (Tab. 9) |
2.121.755 |
Economie complessive (E-F) |
856.172 |
Infine, la RT illustra la suddivisione della riduzione di spesa suddetta tra le differenti voci che compongono gli stipendi, specificando che le percentuali utilizzate sono state ricavate dai dati relativi alle emissioni stipendiali e sono espresse sulla base del lordo dipendente, come evidenziato nella seguente tabella:
Tabella 10
Risparmi |
2010 |
2011 |
Componente percentuale |
Componente netta |
152.405 |
457.215 |
74,40 |
Imposte a carico del dipendente |
31.218 |
93.655 |
15,24 |
Oneri previdenziali del lavoratore |
21.222 |
63.666 |
10,36 |
Oneri previdenziali datore |
63.133 |
189.400 |
30,82 |
IRAP |
17.412 |
52.236 |
8,50 |
Al riguardo, si osserva che la disciplina organizzativa in esame si colloca nell’ambito del complessivo processo di razionalizzazione di enti pubblici - di cui si è dato conto in premessa – finalizzato all’acquisizione di risparmi pari a 415 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. Non è chiaro se tale riduzione di spesa sia stata comunque già conseguita a seguito dell’entrata in vigore del DL 194/2009, con il quale sono state definitivamente ridotte (dal 2010) le dotazioni di bilancio delle amministrazioni vigilanti in precedenza accantonate e rese indisponibili ai sensi del DL 78/2009. Sul punto andrebbe preliminarmente acquisito un chiarimento, tenuto conto che, in occasione dell’approvazione della norma di riduzione delle dotazioni di bilancio[12], i predetti effetti di risparmio – a suo tempo contabilizzati soltanto ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento – non sono stati scontati anche ai fini del saldo netto da finanziare[13].
Con particolare riferimento all’Agenzia in esame, si ricorda che l’ente è stato escluso[14] dal novero degli organismi da sopprimere ai sensi del DL 112/2008. A tale esclusione non sono stati a suo tempo ascritti effetti finanziari (nel senso di una riduzione dei risparmi attesi dal complessivo disegno di riordino), fermi restando – tuttavia - gli obiettivi di risparmio in precedenza associati, dalla legge 296/2006, all’istituzione dell’Agenzia medesima.
Sulla base di quanto esposto (ossia tenuto conto sia della prevista decurtazione dei fondi di competenza dei Ministeri vigilanti sia dell’avvio dell’Agenzia secondo i principi delineati con le norme istitutive), andrebbe chiarito se e in quale misura la normativa in esame debba contribuire agli obiettivi di riduzione della spesa (415 milioni di euro annui a decorrere dal 2009) previsti nell’ambito della disciplina di riordino e di soppressione degli enti pubblici.
Tale chiarimento appare opportuno anche in considerazione di quanto affermato dalla relazione tecnica, in base alla quale il provvedimento in esame determinerebbe complessivamente risparmi pari a 285.391 euro nell’anno 2010 ed a 856.172 euro a decorrere dal 2011, “raggiungendo in tal modo gli obiettivi finanziari” di cui all’articolo 17 del DL 78/2009[[15]]. D’altra parte, qualora tali obiettivi finanziari si iscrivessero in un contesto più ampio (ossia nell’ambito del risultato complessivo di 415 milioni di euro annui di minori spese), si renderebbe necessaria - accanto alla verifica della loro sussistenza – anche una esposizione d’insieme dei risultati già conseguiti o da conseguire, riferiti sia ai diversi comparti ministeriali interessati sia ai diversi enti.
Come segnalato in premessa, un secondo profilo finanziario[16] riguardante le norme in esame attiene alla disciplina istitutiva dell’Agenzia (art. 1, cc. 610-611, della legge 296/2006). Da tali norme erano infatti attesi risparmi, ulteriori rispetto a quelli derivanti dal disegno di riordino, pari a 12,6 milioni di euro all’anno: riduzioni di spesa connesse sia al dimezzamento delle dotazioni organiche dei due enti confluiti nella nuova Agenzia (con una conseguente diminuzione del ricorso alle supplenze scolastiche per sostituire il personale in precedenza comandato presso i due enti accorpati nell’Agenzia) sia al recupero di efficienza[17] derivante dall’unificazione degli istituti di ricerca nell’Agenzia. In proposito, la relazione tecnica allegata allo schema in esame dà conto di un’effettiva riduzione delle dotazioni organiche. Appare utile in proposito acquisire una conferma che tale riduzione, già intervenuta, abbia effettivamente determinato il conseguimento dell’obiettivo di risparmio nella misura prefissata.
Si osserva, inoltre, che la RT allegata al provvedimento in esame - ai fini del computo dei risparmi - effettua un raffronto fra le spese sostenute per il personale attualmente impiegato (306 unità) e quelle che saranno erogate per un numero di unità (237) inferiore rispetto alla dotazione organica dell’Agenzia, come risultante dalla nuova disciplina in esame (302 unità).
Tenuto conto dei dati esposti nella relazione tecnica, andrebbero acquisiti elementi diretti a chiarire se sussista l’effettiva possibilità, dal punto di vista organizzativo e funzionale, di fare fronte ai compiti dell’Agenzia con le risorse indicate dalla medesima RT, ovvero se possano determinarsi le condizioni per un incremento del personale, sia pure nell’ambito dei meccanismi previsti dalla vigente legislazione per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni. L’acquisizione di tali elementi appare necessaria anche in considerazione del fatto che la RT non fornisce indicazioni circa le spese di funzionamento dell’Agenzia in rapporto ai finanziamenti di cui la stessa è attualmente destinataria.
Su alcuni aspetti più specifici illustrati dalla relazione tecnica si osserva inoltre quanto segue.
L’articolo 7, comma 4, dispone in merito ai compensi da corrispondere ai componenti del Collegio dei revisori dei conti, prevedendo che essi dovranno essere determinati con decreto del Ministro dell’istruzione. Appare opportuno un chiarimento in ordine all’ammontare degli oneri derivanti dalla corresponsione di tali compensi, nonché in ordine alle risorse con cui farvi fronte.
Appare inoltre opportuno acquisire una conferma, da parte del Governo, circa l’assenza di effetti finanziari derivanti dalle attività di formazione del personale [art. 8, comma 2, lett. e)] e dalle attività di valutazione della performance da parte di un organismo indipendente [art. 8, comma 2, lett. f)].
Si osserva infine che, mentre l’articolo 14, comma 4, dispone che 69 unità di personale rientrino in servizio presso le istituzioni scolastiche, la RT fa riferimento al medesimo numero di unità di personale rientranti “presso la scuola o l’Amministrazione”. Andrebbe chiarito se tale diversa indicazione, contenuta nella relazione tecnica, risulti compatibile con l’integrale conseguimento dei risparmi ascritti dalla medesima RT alla voce “rientri in servizio”.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che l’articolo 12, comma 1, lettera b) dispone che l’Agenzia provvede ai propri compiti anche con il contributo ordinario dello Stato, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate a favore dell’Agenzia a valere sulle disponibilità iscritte sul capitolo 1261 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’anno finanziario 2009 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Al riguardo, considerato che la disposizione ha lo scopo di individuare in via permanente le risorse da assegnare alla predetta Agenzia, non appare opportuno che essa indichi, tra le fonti di finanziamento, specificatamente le disponibilità iscritte nel capitolo 1261 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, facendo tra l’altro riferimento ad un esercizio finanziario ormai concluso.
Si ricorda che il citato capitolo 1261 concerne i contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
[1] Processo già avviato con le precedenti leggi finanziarie annuali, a partire dal 2001.
[2] IRRE (Istituti regionali di ricerca educativa) e INDIRE (Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa).
[3] Articolo 1, comma 483, della legge 296/2006: risparmi contabilizzati esclusivamente ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto.
[4] Si prevedeva – con apposita regolamentazione amministrativa - il riordino, la trasformazione o la soppressione e la messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici, attraverso la fusione di enti che svolgevano attività analoghe e attraverso la trasformazione in soggetti di diritto privato (ovvero soppressione e messa in liquidazione) degli enti pubblici che non svolgevano funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico. Veniva inoltre prevista la riduzione degli organi di indirizzo amministrativo, nonché degli organismi di gestione e consultivi. Infine veniva prevista l’abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivevano il finanziamento diretto o indiretto degli enti pubblici a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche.
[5] Articolo 2, commi 634-642.
[6] Articolo 26: norma c.d. taglia-enti.
[7] Articolo 17.
[8] Norma da mettere in relazione con il comma 621, lettera a), i cui effetti di risparmio erano stati scontati – come detto – esclusivamente sui saldi di fabbisogno e di indebitamento. La RT chiariva infatti che l’accantonamento lineare veniva prudenzialmente disposto nelle more della definizione di un apposito decreto di assegnazione, a ciascuna amministrazione vigilante, dei rispettivi obiettivi di risparmio. Nel caso di mancata o insufficiente realizzazione delle economie, sarebbe stato emanato un provvedimento di riduzione degli stanziamenti a valere sulle somme accantonate e rese indisponibili.
[9] Articolo 2, comma 8-septies.
[10] La contabilizzazione ai soli fini del fabbisogno e del indebitamento derivava dalla circostanza che non era stato previsto un taglio delle dotazioni di competenza nel bilancio dello Stato.
[11] Per calcolare la spesa totale per sostituzioni (e quindi gli equivalenti risparmi) ricavabile dalla tabella 8, il costo unitario è stato preso in considerazione (e quindi moltiplicato per il numero di rientri) solo nelle righe della seconda colonna in corrispondenza della quali è indicata una cifra diversa da zero.
[12] Articolo 2, comma 8-septies, del DL 194/2009.
[13] V. la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo riferiti alla norma con cui è stato introdotto l’articolo 2, comma 8-septies, del DL 194/2009.
[14] Ai sensi dell’articolo 27 della legge 69/2009.
[15] L’entità di tali obiettivi di risparmio (evidentemente assegnati all’Agenzia con atto o provvedimento precedente a quello in esame) non è nota. Né è chiaro in quale misura tali obiettivi risultino ancora riferibili all’articolo 17 del DL 78/2009, tenuto conto che esso è stato parzialmente abrogato dal successivo DL 194/2009, con particolare riferimento alle norme relative:
- all’assegnazione a ciascuna amministrazione vigilante degli obiettivi di risparmio da conseguire a decorrere dal 2009 (comma 3);
- all’adozione da parte delle amministrazioni vigilanti di ulteriori interventi di contenimento strutturale della spesa (comma 5);
- al divieto di nuove assunzioni per le amministrazioni e gli enti interessati dai piani di razionalizzazione e riordino (comma 7);
- all’obbligo di comunicazione alla RGS e al Dipartimento della Funzione Pubblica delle economie conseguite in via strutturale (comma 8, primo periodo).
[16] Oltre alla disciplina di carattere generale di cui alla legge 296/2006 e successive revisioni, di cui si è detto.
[17] Come in precedenza segnalato, la RT riferita all’articolo 1, commi 610-611, della legge 296/2006 ascriveva alla “ottimizzazione delle spese di funzionamento, possibile grazie all’istituzione dell’Agenzia” un effetto di risparmio pari a 4 milioni di euro