Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (DOC 323) Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida
Riferimenti:
SCH.DEC 323/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 271
Data: 09/02/2011
Descrittori:
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA   PATENTE
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida

 

(Schema di decreto legislativo n. 323)

 

 

 

 

 

N. 271 – 9 febbraio 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

(066760-3545/066760-3685–*com_bilancio@camera.it

 


Estremi del provvedimento

 

DOC:

 

323

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

 

Attuazione e modifiche della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida.

 

Riferimento normativo:

 

articolo 1 comma 3 dellalegge n. 88 del 2009

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Garofalo

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

Assegnazione

 

Alla I

 

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 27 febbraio 2011)

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 7 febbraio 2011)

 

 


INDICE

 

ARTICOLI 1-28 e Allegati3

Modifiche e integrazioni al Codice della strada in tema di patenti di guida.. 3



PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo in esame reca l’attuazione alle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE[1], concernenti la patente di guida.

La delega in esame è esercitata sulla base dell’articolo 1 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008). La direttiva 2006/126/CE è inserita nell’elenco B allegato alla predetta legge, del quale fanno parte le direttive da attuare con provvedimenti i cui schemi devono essere trasmessi alle competenti Commissioni per l’espressione del parere parlamentare.

La direttiva 2006/126/CE, modificata dalla direttiva 2009/113/CE, fissa il termine per il suo recepimento al 19 gennaio 2011.

Il provvedimento è corredato di una clausola di invarianza finanziaria, riportata all’articolo 27.

Ad esso è inoltre allegata una relazione tecnica che esclude l’insorgenza di effetti onerosi per la finanza pubblica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-28 e Allegati

Modifiche e integrazioni al Codice della strada in tema di patenti di guida

Le norme modificano e integrano il decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada). Sono inoltre previsti 7 Allegati contenenti disposizioni specifiche relative alla normativa introdotta.

In particolare, le norme prevedono quanto segue:

·        il limite di velocità dei ciclomotori e dei quadricicli leggeri è abbassato da 50 a 45 km/h (art. 1);

·        sono individuate 15 categorie di patente di guida[2] derivanti in parte da una nuova articolazione delle attuali patenti e in parte dall’introduzione di due categorie nuove (C1 e D1); in luogo del precedente certificato di idoneità per la guida di ciclomotori è inoltre introdotta la patente AM; infine è più che raddoppiata la sanzione amministrativa per chi guida veicoli senza il titolo di abilitazione richiesto per il servizio di noleggio con conducente o per il trasporto di cose o persone (art. 3);

·        il certificato di abilitazione professionale per la guida di filoveicoli è sostituito dalla carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone (art. 5);

·        l’accertamento dei requisiti fisici e psichici nei riguardi di coloro che abbiano superato gli ottanta anni, i quali rinnovano la patente posseduta ogni due anni, è effettuato dalle commissioni mediche locali[3] (artt. 7 e 13);

Come segnalato dalla relazione tecnica, la norma è già presente nell’ordinamento (art. 115 del Codice della strada, come modificato dalla legge n. 210 del 2010).

·        è introdotta la previsione di corsi di formazione periodici per gli esaminatori adibiti all’espletamento delle prove teoriche e pratiche di guida; con distinti decreti ministeriali sono definiti i contenuti dei corsi di formazione per gli esaminatori rispettivamente delle prove teoriche e di quelle pratiche; sono inoltre previsti controlli di qualità e una formazione periodica del personale addetto alle prove pratiche, che saranno disciplinati con decreti ministeriali (artt. 9 e 23, Allegato IV);

·        il Governo, entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, provvede  a modificare il regolamento di esecuzione del Codice della strada individuando nuove figure professionali per l’espletamento degli esami per le nuove categorie delle patenti di guida, assicurando lo standard minimo di istruzione professionale richiesto dalla direttiva 2006/126/CE (art. 9, comma 2);

·        con riferimento alle violazioni commesse da titolari di patenti rilasciate da uno Stato estero, laddove il Codice della strada prescriva come sanzione accessoria la sospensione o la revoca della patente, queste sono sostituite dalla sospensione o revoca del diritto di guidare (art. 15).

·        le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri della UE e dello Spazio economico europeo[4] sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane; il titolare può chiedere il riconoscimento della patente da parte dello Stato italiano e in tal caso si applica la disciplina relativa alla patente a punti (art. 17);

·        il modello di patente di guida è conforme al modello comunitario di cui all’allegato I del decreto in esame; lo Stato italiano adotta tutte le disposizioni utili per evitare rischi di falsificazione e può introdurre elementi di sicurezza aggiuntivi; a tal fine nella patente di guida può essere inserito un supporto di memorizzazione (microchip)(art. 22);

·        dall’attuazione delle disposizioni del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate provvedono alla loro attuazione nell’ambito delle risorse mane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (art. 27).

 

La relazione tecnica afferma che la gran parte delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo in esame non comportano alcun tipo di onere, né diretto, né indiretto, a carico della finanza pubblica. Evidenzia altresì la neutralità finanziaria delle seguenti norme.

Con riferimento all’introduzione di nuove categorie di patenti, la RT fa presente che i costi dell’attività delle commissioni mediche legali (peraltro non necessariamente richiesta in ogni caso) sono completamente a carico dell’utenza. La competenza delle commissioni mediche legali in materia di rinnovo delle patenti di conducenti ultra ottantenni è comunque, di fatto, già stata prevista dalla legge n. 210 del 2010.

Per quanto riguarda l’attività del Dipartimento per i trasporti terrestri, gli esami teorici si svolgono di regola nelle sedi degli uffici della motorizzazione civile nell’ambito del normale orario di servizio dei dipendenti esaminatori ovvero nei limiti dello straordinario ad essi accordato, mentre gli esami pratici si svolgono nel 90% dei casi presso le autoscuole, le quali corrispondono la tariffa del cd. conto privato. La quota degli esami pratici che non si svolge in autoscuole è gestita nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Con riferimento alla formazione degli esaminatori, la RT evidenzia che a normativa vigente l’amministrazione già provvede ad impartire corsi di formazione iniziale, ad organizzare esami di abilitazione e ad erogare corsi di formazione periodici per la verifica del permanere della professionalità richiesta nel proprio personale. Inoltre, grazie al recente inserimento della smart card per gli esaminatori, l’amministrazione è già in grado di esercitare e di fatto esercita, un controllo sulla qualità e sulla quantità della prestazione assicurata da ogni singolo esaminatore.

Con riferimento al contingente di personale che si riterrà necessario, la RT fa presente che non si è in grado di fornire stime numeriche per i prossimi due anni. Tuttavia la relazione evidenzia che: gli esami per la patente AM sostituiranno quelli per l’attuale e corrispondente certificato; a tutt’oggi già si svolgono gli esami per la patente A’’; data la coincidenza di età per il conseguimento delle patenti A1 e B1 si prevede che parte delle domande per la prima confluirà sulla seconda. Le categorie C1 e D1 sono del tutto nuove, ma le prove teoriche sostenute per queste assorbono quella da sostenersi per le patenti C e D. Pertanto la plusvalenza di domande e la necessità di formare ulteriori esaminatori, nell’ipotesi in cui il contingente ordinario non possa stimarsi sufficiente, potrebbero verificarsi solo con riferimento alle patenti di categoria C1 o D1 per le quali il titolare intenda successivamente conseguire la patente C o D, limitatamente alla prova pratica di guida. L’esiguità del dato finale porta a concludere che a ciò si provvederà nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già in dotazione all’amministrazione.

Con riferimento alle procedure di riconoscimento e di conversione delle patenti di guida comunitarie (art. 17), la RT precisa che la normativa contenuta nel decreto in esame non innova in alcuna parte la disciplina vigente.

Circa la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone (art. 5), la RT afferma che la modifica non fa altro che ricondurre nell’ambito del Codice della strada una normativa già vigente. Infatti il d. lgs. 286/2005 ha eliminato il certificato di abilitazione professionale per la guida di filoveicoli (KD). Pertanto le risorse prima destinate agli esami di abilitazione per il certificato KD sono state convogliate sugli esami di conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone.

Per quanto attiene alla modifica concernente i provvedimenti del prefetto riguardo le violazioni commesse da titolari di patenti stranieri (art. 15), la RT afferma che essa è dovuta al fatto che il prefetto non ha competenza sul titolo di guida emesso da uno Stato estero, e pertanto si limita a comminare un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale.

 

Al riguardo, si osserva che il provvedimento in esame prevede nuove disposizioni in tema di patente di guida, introducendo in particolare alcune categorie di patenti attualmente non previste. La RT in proposito si limita ad evidenziare la quota di esami teorici e pratici che si svolgono rispettivamente nelle sedi della motorizzazione civile e nelle autoscuole, senza fornire elementi volti ad accertare che le novità introdotte in materia non determineranno nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento al contingente di personale, la RT fa presente che non si è in grado di fornire stime numeriche da qui a due anni. Tuttavia afferma che il surplus di domanda per le nuove patenti, e la conseguente necessità di formare ulteriori esaminatori, potrebbe verificarsi solo con riferimento alla prova pratica per le patenti C e D sostenuta dai detentori di patenti C1 e D1. Andrebbe tuttavia valutata la possibilità che l’introduzione delle nuove categorie di patenti determini anche un ampliamento della platea dei potenziali richiedenti. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Con riferimento alle nuove norme in tema di formazione degli esaminatori, si evidenzia che il comma 2 dell’articolo 9 attribuisce al Governo il compito di individuare nuove figure professionali per l’espletamento degli esami per le nuove categorie delle patenti di guida, assicurando lo standard minimo di istruzione professionale richiesto dalla direttiva 2006/126/CE. Al riguardo appare opportuno acquisire chiarimenti, da parte del Governo, al fine di verificare se l’introduzione di tali nuove figure professionali possa effettivamente realizzarsi senza nuovi oneri per le amministrazioni competenti.

Infine appare necessario un chiarimento del Governo sulla non onerosità del nuovo modello di patente previsto dall’allegato I, e in particolare sulla disposizione che consente di adottare tutte le disposizioni utili per evitare rischi di falsificazione, introducendo elementi di sicurezza aggiuntivi, compreso un supporto di memorizzazione (microchip).

 



[1] La direttiva 2009/113/CE ha apportato delle modifiche alla direttiva 2006/126/CE.

[2] Sono così denominate: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE.

[3] In base al Codice della strada, le commissioni mediche locali vengono costituite in ogni provincia presso le USL del capoluogo

[4] Islanda e Norvegia.