Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | (DOC 320) Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali | ||||
Riferimenti: |
| ||||
Serie: | Note di verifica Numero: 262 | ||||
Data: | 01/02/2011 | ||||
Descrittori: |
| ||||
Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione |
|
![]() |
Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
|
|
|
Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 320) |
|
N. 262 – 1° febbraio 2011 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
|
Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
DOC:
|
320 |
Natura dell’atto:
|
Schema di decreto del Presidente della Repubblica
|
Titolo breve:
|
Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
|
Riferimento normativo:
|
Art. 17, commi 2 e 4-bis, della legge n. 400 del 1988 |
Relatore per la Commissione di merito:
|
Bragantini |
Gruppo: |
|
Relazione tecnica: |
|
Alla
|
|
|
(termine per
l’esame:
|
Alla Commissione Bilancio |
ai sensi
|
|
(termine per
l’esame:
|
INDICE
Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
PREMESSA
Lo schema di DPR in esame reca il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
A partire dal D. Lgs n. 300/1999, l’assetto organizzativo
e funzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di quello del
Ministero della salute, è stato ripetutamente ridefinito, prima nel quadro di
un processo di accorpamento nell’unico Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, quindi all’insegna di una divisione dei due dicasteri
nell’ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni[1]. Da ultimo, la legge n.
172/2009[2] ha disposto la separazione
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in due dicasteri
distinti: il Ministero della salute ed il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. La legge 172/2009, a tale riguardo – con riferimento all’elevazione
del numero dei Ministri da
Lo schema evidenzia, sia nella premessa sia nella relazione tecnica, che la riorganizzazione in esame viene prevista in ottemperanza alle misure di riduzione della spesa contenute nella legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), nel DL n. 112/2008[3] e nel DL n. 194/2009[4].
L’articolo 1, comma 404, lett. a), della legge n. 296/2006, ha introdotto l’obbligo di ridurre del 10 per cento gli uffici di livello dirigenziale generale[5], ascrivendo a tale riduzione un effetto di risparmio pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2009.
Successivamente l’articolo 74
del decreto legge n. 112/2008 ha previsto una serie di misure volte a conseguire
ulteriori economie di spesa[6]; rispetto alle quali sono
stati ascritti effetti netti di risparmio (pari a 6 milioni di euro per il
Infine l’articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194/2009 ha stabilito un’ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, delle relative dotazioni organiche e della connessa spesa, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti dalla riduzione operata ai sensi dell’art. 74 del DL 112/2008. A tali disposizioni non sono stati ascritti effetti finanziari.
L’art. 9, comma 26, del decreto legge n. 78/2010, prevede che, in alternativa a quanto stabilito dall’art. 9, comma 25[7], prevede che le amministrazioni pubbliche interessate dalle misure di riorganizzazione di cui all’articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194/2009, possono stipulare accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale predetto presso uffici che presentino vacanze di organico
L’art. 7, comma 6, del decreto legge n. 78/2010, ha, altresì, previsto la trasformazione dei posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci di enti previdenziali pubblici soppressi, ai sensi dell’art. 7, del medesimo decreto, in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca, tra l’altro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Lo schema reca inoltre, all’articolo 18, una clausola di invarianza finanziaria.
Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari.
Si evidenzia che
Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le ulteriori disposizioni che presentano profili finanziari.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ARTICOLO 1- 18 e Tabella A
Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Normativa vigente: l’attuale assetto organizzativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è disciplinato dal regolamento di cui al DPR n. 244/2004, nonché dal DPCM 30 marzo 2007, (ricognizione delle strutture e delle risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale) e dal DPCM 9 novembre 2007 (ricognizione delle strutture e delle risorse finanziarie ed umane trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero della solidarietà sociale). Il vigente quadro organizzativo [8] è strutturato su un numero complessivo di 13 direzioni generali e di 262 posizioni di livello dirigenziale non generale. La dotazione organica del Ministero è altresì individuata nel DPCM 5 ottobre 2005 (rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
Le norme apportano modifiche alla struttura organizzativa e funzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nello specifico, le norme prevedono che il Ministero sia articolato in 10 strutture di livello dirigenziale generale - coordinate da un Segretario generale con autonoma posizione di livello dirigenziale generale – nonché in uffici di diretta collaborazione del ministro e nell’Organismo indipendente di valutazione della performance[9] (OIV) - per il quale è prevista un’autonoma posizione di livello dirigenziale generale – disciplinati da apposito regolamento[10] (articolo 2).
Le norme definiscono le funzioni e le competenze del Segretario generale e la struttura del Segretariato. Il Segretariato, particolare, è articolato in 5 uffici di livello dirigenziale non generale e nello stesso è incardinato il Servizio ispettivo, al quale sono assegnati cinque dirigenti di livello non generale, di cui uno con funzioni di coordinatore (articolo 3). Le norme individuano, altresì, le funzioni e l’articolazione interna delle seguenti 10 direzioni generali :
· Direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione, il bilancio e la logistica, articolata in 13 uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 4);
· Direzione generale per la comunicazione e l’informazione in materia di lavoro e politiche sociali, articolata in 3 uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 5).
· Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro, articolata in 10 uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 6).
Nell’ambito di tale direzione generale sono state accorpate
· Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, articolata in 8 uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 7);
· Direzione generale per le politiche dei servizi del lavoro, articolata in 4 uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 8);
· Direzione generale per le politiche previdenziali ed assicurative, articolata in 9 uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 9);
· Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali, articolata in 6 uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 10).
Nell’ambito di tale direzione generale sono state accorpate
· Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali, articolata in 3 uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 11);
· Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, articolata in 4 uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 12);
· Direzione generale per l’attività ispettiva, articolata in 4 uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 13).
Le norme prevedono, inoltre,
che il Ministero sia articolato a livello territoriale in 18 Direzioni
regionali del lavoro (DRL) e in 74 Direzioni territoriali del lavoro (DTL). In
merito alle 18 DTL, le norme precisano che 9 sono articolate in tre uffici
dirigenziali di livello non generale,
Si ricorda che l’art. 1, comma 9, della legge n. 172/2009 stabilisce che, ai fini dell’attuazione delle misure di riorganizzazione delle reti periferiche delle amministrazioni pubbliche statali - previste dall’arti. 74, comma 3, del DL n. 112/2008[11] - il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove, con gli enti previdenziali e assistenziali pubblici vigilati, l’integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali. I risparmi aggiuntivi conseguiti, rispetto a quelli già considerati ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, sono computati[12] ai fini delle eventuale rideterminazione degli incrementi delle aliquote contributive. La norma prevede altresì che gli enti previdenziali e assistenziali sono, pertanto, autorizzati a stipulare con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposite convenzioni per la valorizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione di centri unici di servizio, riconoscendo al predetto Ministero canoni e oneri agevolati, anche in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali[13] sono individuati gli ambiti e i modelli organizzativi volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa[14] nel triennio 2010-2012, per un importo non inferiore a 100 milioni di euro.
Vengono, altresì, rideterminate le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero, nei termini riportati nella tabella Aallegata al provvedimento in esame, che costituisce parte integrate del medesimo (articolo 15).
Tabella A
Schema di DPR in esame
Dotazione organica complessiva del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
||
|
||
Qualifiche dirigenziali |
Dirigenti I^ Fascia |
12 (*) (**) |
Dirigenti II^ Fascia |
201 (***) |
|
Totale Dirigenti |
213 |
|
|
||
Aree Funzionali |
Fasce retributive |
|
Area III |
F5 (ex C3 S) |
|
F4 (ex C3) |
|
|
F3 (ex C2) |
|
|
F2 (ex C1S) |
|
|
F 1(ex C1) |
|
|
Totale Area III |
5.478 |
|
|
||
Area II |
F4 (ex B3S) |
|
F3 (ex B3) |
|
|
F2 (ex B2) |
|
|
F1 (ex B1) |
|
|
Totale Area II |
3.262 |
|
|
||
Area I |
80 |
|
|
||
Totale aree funzionali |
8.820 |
|
|
||
Totale generale |
9.033 |
(*)Oltre a tale contingente, vanno considerate anche ulteriori 14 unità ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del D. Lgs. n. n. 479/1994.
(**) Comprensivi del posto di funzione di livello dirigenziale generale del titolare dell’Organismo indipendente di valutazione della performance.
(***) Comprensivi dei 9 posti presso gli uffici di diretta collaborazione.
Si riporta a seguire la tabella relativa alla vigente dotazione organica del personale del Ministero come determinata dal DPCM 5 ottobre 2005:
Normativa vigente
Dotazione organica complessiva del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ex DPCM 5 ottobre 2005 |
||
|
||
Qualifiche dirigenziali |
Dirigenti I^ Fascia |
15 (*) |
Dirigenti II^ Fascia |
262 |
|
Totale Dirigenti |
277 |
|
Aree Funzionali |
Fasce retributive |
|
Area C |
C3 |
1.000 |
C2 |
3.415 |
|
C1 |
2.500 |
|
Totale Area C |
6.915 |
|
Area B |
B3 |
2.120 |
B2 |
1.130 |
|
B1 |
550 |
|
Totale Area B |
3.800 |
|
Area A |
150 |
|
Totale aree funzionali |
10.865 |
|
Totale generale |
11.142 |
(*) Oltre a tale contingente, vanno considerate anche ulteriori 14 unità ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del D. Lgs. n. n. 479/1994.
Le norme, inoltre:
· individuano gli uffici di livello dirigenziale non generale nel numero di 201 posti di funzione. Viene, altresì, precisato che i posti di funzione di livello dirigenziale non generale relativi agli uffici di diretta collaborazione e all’OIV sono indicati nel numero di complessivo di 9 unità e che alla loro individuazione si provvederà con specifico regolamento di organizzazione (articolo 16).
La norma prevede, inoltre, che all’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nel numero complessivo d 201 unità, nonché alla riorganizzazione degli uffici territoriali per i servizi del lavoro si provvederà con decreti ministeriali di natura non regolamentare;
· recano l’abrogazione espressa del DPR n. 244/2004 (recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) e del DPCM 30 marzo 2007 (recante ricognizione delle strutture e delle risorse trasferite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarietà) (articolo 17)
Le norme dispongono, infine, che dall’attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (articolo 18, comma 1).
Testo elaborato a seguito dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato.
Le principali modifiche formulate per recepire i rilievi del Consiglio di Stato riguardano, oltre alla modifica della premessa, che viene integrata con il riferimento a talune disposizioni del DL n. 78/2010[15], l’introduzione delle seguenti norme:
· presso il Ministero, in attuazione di quanto previsto dall’art. 7, comma 6 del DL n. 78/2010, sono individuati[16] - 3 posti di funzione di livello dirigenziale generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca[17], di cui uno presso il Segretariato generale (articolo 2, comma 2).
A riguardo si rammenta che l’art. 7, comma 6, del DL n. 78/2010, ha previsto la trasformazione dei posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci di enti previdenziali pubblici soppressi, ai sensi dell’art. 7, del medesimo decreto, in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca, tra l’altro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
· viene espressamente abrogato il DPCM 9 novembre 2007, recante ricognizione delle strutture e delle risorse finanziarie ed umane trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero della solidarietà sociale [articolo 17, comma 1, lett. c)];
· si prevede che ogni due anni l’organizzazione del Ministero venga sottoposta a verifica[18], al fine di accertarne la funzionalità ed efficienza (articolo 18, secondo comma).
Nel secondo testo, rispetto a quello originario, viene, inoltre, eliminato il riferimento all’Istituto Affari Sociali (IAS), ente soppresso ai sensi dell’art. 7, comma 15 del DL n. 78/2010 [articolo 1, comma 1, lett. g)].
Nella tabella A allegata viene altresì modificata la terza annotazione riportata in calce alla medesima. In tale annotazione è stato previsto espressamente che all’interno delle 201 posizioni dirigenziali non generali del Ministero, devono essere ricompresi 8 posti presso gli uffici di diretta collaborazione ed un posto presso l’Organismo indipendente di valutazione della performance.
La medesima annotazione, relativa alla tabella A dello schema originario, come già evidenziato, computa, all’interno delle 201 posizioni dirigenziali non generali del Ministero, i 9 posti come interamente assegnati agli uffici di diretta collaborazione.
La relazione tecnica, che risulta riferita allo schema originario, afferma che il provvedimento, in conformità a quanto disposto dalla legge n. 172/2009, istitutiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, determinando, di converso, significative economia di spesa.
In particolare,
Con riferimento ai profili di quantificazione evidenziati
nella RT (di seguito riportati), si rileva che la stessa assume come base di
calcolo, per effettuare le riduzioni di organico dirigenziale (generale e non)
previste a legislazione vigente, le consistenze di organico derivanti dalla
somma delle posizioni dirigenziali facenti capo al Ministero della
solidarietà sociale e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
(accorpati - assieme al Ministero della salute – dal DL n. 85/2008 - nel
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, a sua volta suddiviso
– dalla legge 172/2009 - nel Ministero delle politiche sociali e nel
Ministero della salute). In particolare, con riguardo alle posizioni
dirigenziali generali, la dotazione complessiva di 15 posizioni (10 riferite al
Ministero delle politiche sociali e 5 al Ministero della solidarietà sociale) è
stata ridotta a 12 posizioni, con una decurtazione del 20 per cento, (-3
posizioni) a norma della legge n. 296/2006 e del DL 112/2008. Sul punto
A) Riduzione degli assetti organizzativi: posizioni dirigenziali di prima fascia.
Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1,
comma 404, della legge n. 296/2006 e all’art. 74 del DL n. 112/2008,
· n. 10 appartenenti al ruolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (di cui una unità destinata agli uffici di diretta collaborazione – Servizio di controllo interno);
· n. 5 appartamenti al ruolo del Ministero della solidarietà sociale.
Con il presente regolamento il predetto valore numerico, applicando la riduzione del 20 per cento, viene ridotto al valore complessivo di 12 unità (-3 unità): vengono soppresse due posizioni di livello dirigenziale generale afferenti all’ex Ministero del lavoro e della previdenza sociale e una posizione di livello dirigenziale generale riferita all’ex Ministero della solidarietà sociale.
In particolare, in merito all’ex Ministero del lavoro e
della previdenza sociale,
Con riguardo all’ex Ministero della solidarietà sociale,
In sintesi, il nuovo regolamento di organizzazione, prevede 12 posti di funzione di livello dirigenziale generale così articolati:
a) 1 posizione di livello dirigenziale generale per il Segretario generale;
b) 10 posizioni di livello dirigenziale generale per i direttori generali;
c) 1 posto di funzione di livello dirigenziale generale del titolare dell’Organismo indipendente di valutazione della performance - già previsto nell’ambito dotazione organica del ministero approvata con DPCM 5 ottobre 2005 –, che continua ad essere computato nell’ambito della dotazione organica così come rideterminata con il presente schema di regolamento.
(euro)
Trattamento Economico (*) |
Numero unità in riduzione |
Totale |
204.453,20 |
3 |
613.359,20 |
(*) trattamento relativo a Dirigente generale ex Min. lavoro e politiche sociali al lordo degli oneri riflessi. Per gli elementi di dettaglio si rinvia al RT allegata al testo del provvedimento in esame.
B) Riduzione degli assetti organizzativi: posizioni dirigenziali di seconda fascia
In osservanza della previsione normativa [art. 1, comma
404, della legge n. 296/2006 e art. 74, comma 1, lettera a) del DL n. 112/2008
che richiede una riduzione del 15 per cento effettuata sugli uffici di livello
dirigenziale non generale, nonché dell’ulteriore riduzione del 10 per cento degli
uffici di livello dirigenziale previsti dall’art. 2, comma 8-bis del DL n. 194/2009]
Viene contestualmente definito in 201 il numero massimo complessivo dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale, la cui individuazione viene rinviata al successivo decreto ministeriale, ivi inclusi 9 posti di funzione riservati agli uffici di diretta collaborazione.
I posti di funzione di livello dirigenziale non generale soppressi risultano distribuiti tra i due ex dicasteri nei seguenti termini.
In riferimento all’ex
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e all’ ex Ministero della solidarietà sociale, si è passati
da 262 posizioni di livello
dirigenziale non generale a 201
(riduzione pari a 61 posizioni). In tale valore sono ricompresi i 9
posti di funzione riservati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro
e i 118 posti di funzione di livello dirigenziale non generale presso le direzioni
regionali e territoriali del lavoro [a riguardo
Tale intervento è stato adottato avendo come riferimento la dotazione organica adottata con il DPCM 5 ottobre 2005, rimasta in vigore per entrambi i Ministeri anche a seguito del cd “spacchettamento” disposto ai sensi del DL n. 181/2006.
In sintesi, i posti di funzione di livello dirigenziale non generale vengono distribuiti nel seguente modo:
a) n. 74 presso l’amministrazione centrale;
b) n. 9 presso gli uffici diretta collaborazione;
c) n. 118 presso il territorio.
(euro)
Trattamento Economico (*) |
Numero unità in riduzione |
Totale |
103.894,37 |
61 |
6.337.556,91 |
(*) trattamento relativo a Dirigente di livello non generale ex Min. lavoro e politiche sociali al lordo degli oneri riflessi. Per il calcolo dei relativi oneri si è fatto riferimento alla retribuzione di posizione parte variabile, associata alla Fascia B, e ad una media pari a circa 5000,00 euro per quanto riguarda la retribuzione di risultato). Per gli elementi di dettaglio si rinvia al RT allegata al testo del provvedimento in esame.
In sintesi,
· per quanto riguarda gli uffici dirigenziali di livello generale, del 20% in attuazione del citato art. 1, comma 404, della legge finanziaria 2007 e dell’art. 74 del DL n. 112/2008;
· per quanto concerne gli uffici di livello dirigenziale non generale, del 15% in attuazione dell’art. 74 del DL n. 112/2008 e dell’ulteriore 10% in attuazione dell’articolo 2, comma 8 – bis del DL n. 194/2009.
C) Riassetto del personale addetto a funzioni di supporto[[19]]
Si rammenta che l’articolo 1, comma 404, lett. f), della legge 296/2006, ha imposto la riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del suddetto limite. A tale disposizione non sono ascritti effetti diretti di risparmio sui saldi di finanza pubblica. L’articolo 74, comma 1, lett. b) del decreto legge 112/2008 ha, inoltre, ha imposto - senza ascrivere effetti diretti di risparmio sui saldi - di ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali.
Per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 1, comma
404, lettera f) della legge n. 296/2006,
Al riguardo
Complessivamente gli interventi previsti per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui alle citate normative, fatte salve le ulteriori verifiche necessarie ad assicurare una compatibilità tra le risultanze della ricognizione condotta dall’amministrazione e quelle derivate dal Conto annuale in occasione della trasmissione dei dati per la prossima relazione al conto annuale 2010, si riferiscono sia all’ambito territoriale che a quello centrale.
· n. 232 unità, ai fini del raggiungimento della soglia del 15%, come prevista dall’art. 1, comma 404 della legge n. 296/2006;
· ulteriori n. 128 unità, ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 74, comma 1, lettera b), del DL n. 112/2008.
D) Rideterminazione dotazione organica ai sensi dell’art. 74, comma 1, lettera c) del DL n. 112/2008.
Si rammenta che l’articolo 74, comma 1, lett. c) del decreto legge 112/2008, ha imposto la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. A tale disposizione non sono ascritti effetti diretti di risparmio sui saldi di finanza pubblica.
Per quanto concerne le previsioni di cui all’art. 74, comma 1, lettera c), concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, (con una riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale), nonché l’ulteriore riduzione del 10 per cento della dotazione organica del personale non dirigenziale prevista dal predetto art. 2, comma 8-bis del DL n. 194/2009, si rinvia alle tabelle allegate alla presente relazione.
Sulla base dei dati riportati nella tabella allegata alla RT, riguardanti il trattamento economico e il numero delle unità di personale effettivamente in servizio alla data del 1° maggio 2010 (7.820 unità), la spesa attualmente sostenuta dovrebbe ammontare (in base ad un’elaborazione del Servizio Bilancio) ad euro 281.085.009,60.
(euro)
Aree |
Pers. in servizio 01/05/2010 |
Dotazione organica ex DPCM 05 ottobre 2005 |
Spesa organico DPCM 05 ottobre 2005 (**) |
Dotazione organica ridotta ex DL 112/2008 ed ex DL 194/2010 |
Spesa organico proposta (***) |
Differenze organico |
III |
4.709 |
6.915 |
266.544.423,00 |
5.478 |
210.361.872,62 |
-1.437 |
II |
3.053 |
3.800 |
120.846.571,82 |
3.262 |
103.737.241,39 |
-638 |
I (*) |
58 |
150 |
4.085868,58 |
80 |
2.168.355,51 |
-70 |
Totale arere |
7.820 |
10.865 |
390.456.661,40 |
8.820 |
316.267.469,52 |
-2.045 |
(*) nella tabella allegata alla RT del provvedimento in esame, il riferimento in questione è indicato come Area II ex A1S-A1.
(**) La spesa riferita all’organico, è stata calcolata dalla RT moltiplicando, per ciascuna qualifica delle aree funzionali, il dato numerico relativo al personale previsto dalla dotazione organica approvata con DPCM 5 ottobre 2005, per il corrispondente dato relativo al trattamento economico.
(***) La spesa riferita all’organico proposto, è stata calcolata dalla RT moltiplicando, per ciascuna qualifica delle aree funzionali, il dato numerico relativo al personale previsto dalla dotazione nuova dotazione organica, per il corrispondente dato relativo al trattamento economico.
E) Interventi di razionalizzazione sul territorio ai sensi dell’art. 74, comma 3, del DL n. 112/2008.
Ciò risponde sia al dettato dell’art. 74, comma 3, del DL
n. 112/2008, sia all’esigenza di far fronte al depauperamento delle risorse
umane disponibili per effetto dei reiterati blocchi del turn over. Al riguardo,
La funzione di coordinamento a livello regionale, acquista
rilevanza, secondo
Nell’analisi va peraltro considerato, afferma
Il nuovo assetto sarà costituito da una rete di uffici territoriali, articolati in Direzioni Regionali del Lavoro (DRL) e, nei capoluoghi di provincia, le Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL), entrambe di livello dirigenziale non generale; le prime sono destinate ad assolvere funzioni amministrative, di coordinamento e di collegamento strategico con gli interlocutori istituzionali, le seconde sono, altresì, deputate ad assolvere i compiti istituzionali operativi e di servizio ai cittadini.
Sotto il profilo strutturale,
a) n. 18 Direzioni Regionali del Lavoro (DRL);
b) n. 74 Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL).
Le Direzioni Regionali del lavoro sono costituite nel numero di diciotto, di cui nove articolate in tre uffici dirigenziali di livello non generale, otto articolate in due uffici dirigenziali di livello non generale (Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Umbria) e una mono dirigenziale di livello non generale (Valle d’Aosta).
Tutte le Direzioni Territoriali sono ricondotte ad uffici mono dirigenziali.
Il disegno organizzativo così delineato persegue, pertanto,
le finalità di cui all’art. 74, commi 1 e 3, del DL n. 112/2008, in quanto
comporta un sostanziale ridimensionamento del numero degli Uffici dirigenziali
di livello non generale con una riduzione percentuale di oltre il 35%. Ciò,
prosegue
L’operazione di riordino prevista per il territorio,
considerate da un lato le sinergie da realizzare con gli Istituti previdenziali
e d’altro le linee di riforma che caratterizzano il nuovo ciclo integrato delle
performance che dovrà andare a regime
nel
A tale proposito,
Si precisa inoltre che, come già evidenziato, attraverso una progressiva razionalizzazione dei servizi informatici del Ministero e un corretto uso degli strumenti informatici a disposizione, sarà possibile concentrare a livello regionale le prevalenti funzioni amministrative, riservando agli uffici territoriali provinciali i fondamentali compiti istituzionali di carattere tecnico. Tale processo di razionalizzazione sulle direzioni generali e provinciali del lavoro risponde all’esigenza di delineare una struttura coerente con le mutate funzioni svolte a livello decentrato.
Detto processo di riorganizzazione sul territorio, prosegue
(euro)
Riduzione posizioni dirigenziali generali [art. 74, comma 1, lett. a) del DL n. 112/2008] |
613.359,60 |
Riduzione posizioni dirigenziali non generali [art. 74, comma 1, lett. a) del DL n. 112/2008] |
6.337556,90 |
Riduzione dotazione organica personale non dirigenziale [art. 74, comma 1, lettera c) del DL n. 112/2008 e art. 2, comma 8-bis , del DL n. 194/2009] |
74.189.191,88 |
Totale |
81.140.108,48 |
Al riguardo, si rileva preliminarmente che, fra i risparmi indicati dalla relazione tecnica, concorrono al conseguimento degli effetti ascritti alle misure di contenimento delle spese di personale previste dalla legge n. 296/2006 e dal DL n. 112/2008 esclusivamente quelli derivanti dalla riduzione delle posizioni dirigenziali di livello generale (pari ad euro 613.359,60). Pertanto il conseguimento del generale obiettivo di risparmio previsto dalle predette misure potrà essere verificato solo a consuntivo, una volta completato il complessivo processo di attuazione delle medesime norme, con l’emanazione di tutti i provvedimenti da esse previste.
Con riguardo alla riduzione delle posizioni dirigenziali non generali, previste a legislazione vigente nella misura complessiva del 25 per cento (15 per cento per effetto della legge n. 296/2006 e del DL n. 112/2008, ed un ulteriore 10 per cento per effetto del DL n. 194/2009), pur considerato che alle stesse riduzioni non sono associati effetti diretti di risparmio scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica, si evidenzia che, posto che la vigente dotazione organica prevede un numero di 262 di posizioni dirigenziali non generali, una riduzione del 25% avrebbe dovuto determinare la soppressione di 65 posti di funzione, laddove la nuova dotazione organica mostra un decurtazione di 61 posizioni dirigenziali di seconda fascia. Sul punto appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.
In merito all’art. 16, andrebbe, altresì, chiarito se il
contingente di 9 posti di funzione di livello dirigenziale non generale assegnabile
agli uffici di diretta collaborazione del Ministro comprenda anche quelli dell’Organismo
indipendente di valutazione della performance,di cui all’articolo 14, del D.Lgs. n.
150/2009. Ciò in quanto, mentre la norma dispone in tal senso, la Tabella A[20] annessa allo schema di
DPR in esame, nonché
Si rileva che sulla base di analoghi rilievi formulati dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, il testo riformulato dello schema di DPR computa espressamente[21] nel suddetto contingente di 9 unità, anche 1 unità dirigenziale da assegnare all’Organismo indipendente di valutazione della performance.
Appare altresì opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in relazione alla compatibilità dell’assetto organizzativo del Ministero definito dal provvedimento in esame e dei connessi obiettivi di risparmio - con particolare riguardo alla nuova determinazione delle posizioni dirigenziali generali - con quanto specificamente previsto dall’ art. 7, comma 6, del DL 78/2010 in merito alla trasformazione dei posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci di enti previdenziali pubblici soppressi (tra i quali IPSEMA) ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto, in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca, tra l’altro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Si evidenzia che sulla base di analoghi rilievi formulati dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, il testo riformulato dello schema di DPR (art. 2, comma 2) come già evidenziato, ha espressamente previsto che presso il Ministero, in attuazione di quanto previsto dall’art. 7, comma 6 del DL n. 78/2010, siano individuati[22] - 3 posti di funzione di livello dirigenziale generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca[23], di cui 1 presso il Segretariato generale.
Riguardo ai restanti risparmi quantificati dalla relazione tecnica, si rileva che gli stessi fanno riferimento a misure (riduzione del numero degli uffici dirigenziali di livello non generale e diminuzione della relativa spesa; riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale e della relativa spesa) rispetto alle quali non sono stati a suo tempo scontati, ai fini dei saldi di finanza pubblica, effetti di risparmio. Va tuttavia rilevato che detti risparmi di spesa, per quanto attiene al personale non dirigenziale, sono computati con riferimento alla spesa attuale per l’organico di diritto (euro 390.456.661,40). Rispetto a tale importo, la medesima spesa si riduce, con la nuova (minore) dotazione organica di diritto, ad euro 316.267.469,52. Quest’ultimo dato, tuttavia, risulta superiore alla spesa riferita al personale attualmente in servizio (euro 281.085.009,60), desumibile dai dati riportati dalla relazione tecnica (numero delle unità di personale effettivamente in servizio alla data del 1° maggio 2010 e relativo trattamento economico). Alla luce di tali dati, andrebbero forniti ulteriori elementi circa le modalità e i tempi per il conseguimento dei risparmi indicati dalla RT.
Non si hanno osservazioni da formulare in merito a:
· le misure di riduzione e riallocazione del contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti di supporto, alle quali, la legge n. 296/2006 ed il DL n. 112/2008, non ascrivono effetti di risparmio;
· la ridefinizione della struttura territoriale del Ministero (articolo 14), considerato che la ristrutturazione degli uffici territoriali per i servizi del lavoro è volta alla realizzazione di risparmi attraverso la razionalizzazione dei modelli organizzativi e di gestione da realizzarsi con successivo provvedimento di natura non regolamentare.
Con tale decreto ministeriale, come affermato nella RT, saranno definiti gli ambiti e i modelli organizzativi volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa[24] nel triennio 2010-2012, per un importo non inferiore a 100 milioni di euro.
[1] L’art. 2, del D. Lgs n. 300/1999, ha originariamente previsto l’accorpamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il Ministero della salute, nell’ambito di un unico Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il DL n. 217/2001, ha disposto nuovamente la divisione del Ministero in riferimento in due dicasteri separati. Il DL n. 181/2006, ha ulteriormente separato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in due dicasteri: il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero della solidarietà sociale. Il DL n. 85/2008, ha quindi disposto, nuovamente l’accorpamento dei suddetti dicasteri nel Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
[2] Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato.
[3] Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Il decreto legge è stato convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133.
[4] Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25.
[5] E del 5 per cento gli uffici di livello dirigenziale non generale (in relazione a tale ultima misura non sono stati, tuttavia, quantificati effetti di risparmio).
[6]Riduzione del numero degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti, riducendo in misura corrispondente le relative dotazioni organiche [comma 1, lett. a)]. Riduzione del contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al 10 per cento [(comma 1, lett. b)]. Riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale [(comma 1, lett. c)]. Il comma 4 stabilisce che ai fini delle riduzioni di cui alla predetta lettera a) possono essere computate le precedenti riduzioni effettuate ai sensi dell’art. 1, comma 404, lett. a), della legge 296/2006.
[7] L’art. 9, comma 25, del DL n.78/2010, prevede che non costituiscono eccedenze - in deroga a quanto previsto dall'arti. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 - le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni degli organici previste a norma dell'art. 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194/2009, e che dunque non debbono essere attivate, in relazione a tali unità, le procedure di mobilità. Le unità di personale in questione restano, dunque, temporaneamente in posizione soprannumeraria, con successivo riassorbimento all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale.
[8] Riferito al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero della solidarietà sociale, che come noto sono stati accorpati, per effetto del DL n. 85/2008, in un unico dicastero.
[9] Di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 150/2009.
[10]
[11] L’articolo 74, comma 3, del DL n. 112/2008, ha imposto alle amministrazioni dello Stato la rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale, in alternativa, alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo. Alla norma non sono stati ascritti effetti diretti di risparmio sui saldi di finanza pubblica.
[12] In applicazione dell’articolo 1, comma 11 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 che reca le norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.
[13] Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
[14] In applicazione dell’articolo 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
[15] D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.
[16] Ai sensi dell’art. 19, comma 10, del D.Lgs. n. 165/2001.
[17] O altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.
[18] Ai sensi dell’art. 4, comma 5 del D. Lgs. n. 300/1999.
[19] Per
gli elementi di dettaglio relativi al “Piano di riduzione del personale dedito
ad attività di logistico - strumentali e di supporto”, adottato in data 4
maggio 2010 dalla Direzione generale delle risorse umane e affari generali del
Ministero e delle politiche sociali,
[20] V. terza annotazione alla tabella A.
[21] V. nota precedente.
[22] Ai sensi dell’art. 19, comma 10, del D.Lgs. n. 165/2001.
[23] O altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.
[24] In applicazione dell’articolo 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.