Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (DOC 320) Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Riferimenti:
SCH.DEC 320/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 262
Data: 01/02/2011
Descrittori:
MINISTERI   MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
ORGANIZZAZIONE DI UFFICIO     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Regolamento di organizzazione del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

 

 

(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 320)

 

 

 

 

 

N. 262 – 1° febbraio 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

DOC:

 

320

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica

 

 

Titolo breve:

 

Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

 

Riferimento normativo:

 

Art. 17, commi 2 e 4-bis, della legge n. 400 del 1988

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Bragantini

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

Assegnazione

 

Alla

 

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 12 febbraio 2011)

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 28 gennaio 2011)

 

 

 

 

 


INDICE

 

 

 

 

ARTICOLO 1- 18 e Tabella A.. 5

Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali5

 



PREMESSA

 

Lo schema di DPR in esame reca il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

A partire dal D. Lgs n. 300/1999, l’assetto organizzativo e funzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di quello del Ministero della salute, è stato ripetutamente ridefinito, prima nel quadro di un processo di accorpamento nell’unico Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, quindi all’insegna di una divisione dei due dicasteri nell’ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni[1]. Da ultimo, la legge n. 172/2009[2] ha disposto la separazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in due dicasteri distinti: il Ministero della salute ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La legge 172/2009, a tale riguardo – con riferimento all’elevazione del numero dei Ministri da 12 a 13 e del numero dei componenti del Governo da 60 a 63 - ha previsto un onere annuo a regime pari a 920.000 euro.

Lo schema evidenzia, sia nella premessa sia nella relazione tecnica, che la riorganizzazione in esame viene prevista in ottemperanza alle misure di riduzione della spesa contenute nella legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), nel DL n. 112/2008[3] e nel DL n. 194/2009[4].

L’articolo 1, comma 404, lett. a), della legge n. 296/2006, ha introdotto l’obbligo di ridurre del 10 per cento gli uffici di livello dirigenziale generale[5], ascrivendo a tale riduzione un effetto di risparmio pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2009.

Successivamente l’articolo 74 del decreto legge n. 112/2008 ha previsto una serie di misure volte a conseguire ulteriori economie di spesa[6]; rispetto alle quali sono stati ascritti effetti netti di risparmio (pari a 6 milioni di euro per il 2009, a 12 milioni di euro per il 2010 e a 15 milioni di euro a decorrere dal 2011) alla sola riduzione - del 20 per cento - del numero degli uffici dirigenziali di livello generale.

Infine l’articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194/2009 ha stabilito un’ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, delle relative dotazioni organiche e della connessa spesa, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti dalla riduzione operata ai sensi dell’art. 74 del DL 112/2008. A tali disposizioni non sono stati ascritti effetti finanziari.

L’art. 9, comma 26, del decreto legge n. 78/2010, prevede che, in alternativa a quanto stabilito dall’art. 9, comma 25[7], prevede che le amministrazioni pubbliche interessate dalle misure di riorganizzazione di cui all’articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194/2009, possono stipulare accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale predetto presso uffici che presentino vacanze di organico

L’art. 7, comma 6, del decreto legge n. 78/2010, ha, altresì, previsto la trasformazione dei posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci di enti previdenziali pubblici soppressi, ai sensi dell’art. 7, del medesimo decreto, in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca, tra l’altro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Lo schema reca inoltre, all’articolo 18, una clausola di invarianza finanziaria.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari.

Si evidenzia che la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha formulato rilievi in sede di adozione del parere relativo provvedimento in esame. A seguito di tali rilievi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha elaborato un nuovo schema di DPR, che risulta allegato al provvedimento in esame trasmesso alla Camera dei deputati. Alcune previsioni di tale testo, che recano modifiche ed integrazioni al provvedimento originario, ed in particolare quelle aventi rilievi di carattere finanziario, sono descritte separatamente nella presente nota.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le ulteriori disposizioni che presentano profili finanziari.

 

 

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1- 18 e Tabella A

Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Normativa vigente: l’attuale assetto organizzativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è disciplinato dal regolamento di cui al DPR n. 244/2004, nonché dal DPCM 30 marzo 2007, (ricognizione delle strutture e delle risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale) e dal DPCM 9 novembre 2007 (ricognizione delle strutture e delle risorse finanziarie ed umane trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero della solidarietà sociale). Il vigente quadro organizzativo [8] è strutturato su un numero complessivo di 13 direzioni generali e di 262 posizioni di livello dirigenziale non generale. La dotazione organica del Ministero è altresì individuata nel DPCM 5 ottobre 2005 (rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Le norme apportano modifiche alla struttura organizzativa e funzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nello specifico, le norme prevedono che il Ministero sia articolato in 10 strutture di livello dirigenziale generale - coordinate da un Segretario generale con autonoma posizione di livello dirigenziale generale – nonché in uffici di diretta collaborazione del ministro e nell’Organismo indipendente di valutazione della performance[9] (OIV) - per il quale è prevista un’autonoma posizione di livello dirigenziale generale – disciplinati da apposito regolamento[10] (articolo 2).

Le norme definiscono le funzioni e le competenze del Segretario generale e la struttura del Segretariato. Il Segretariato, particolare, è articolato in 5 uffici di livello dirigenziale non generale e nello stesso è incardinato il Servizio ispettivo, al quale sono assegnati cinque dirigenti di livello non generale, di cui uno con funzioni di coordinatore (articolo 3). Le norme individuano, altresì, le funzioni e l’articolazione interna delle seguenti 10 direzioni generali :

·          Direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione, il bilancio e la logistica, articolata in 13 uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 4);

·          Direzione generale per la comunicazione e l’informazione in materia di lavoro e politiche sociali, articolata in 3 uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 5).

La Direzione Generale per l’innovazione tecnologica e la comunicazione, dell’ex Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stata soppressa e le sue competenze sono state ripartite tra le varie direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in funzione del nuovo assetto organizzativo;

·        Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro, articolata in 10 uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 6).

Nell’ambito di tale direzione generale sono state accorpate la Direzione generale per le politiche per l’orientamento e la formazione e la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi dell’ex Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

·        Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, articolata in 8 uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 7);

·        Direzione generale per le politiche dei servizi del lavoro, articolata in 4 uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 8);

·        Direzione generale per le politiche previdenziali ed assicurative, articolata in 9 uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 9);

·        Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali, articolata in 6 uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 10).

Nell’ambito di tale direzione generale sono state accorpate la Direzione generale per l’inclusione, diritti sociali e responsabilità sociale delle imprese (CRS) e la Direzione generale per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale dell’ex Ministero della solidarietà;

·        Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali, articolata in 3 uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 11);

·        Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, articolata in 4 uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 12);

·        Direzione generale per l’attività ispettiva, articolata in 4 uffici di livello dirigenziale non generale (articolo 13).

Le norme prevedono, inoltre, che il Ministero sia articolato a livello territoriale in 18 Direzioni regionali del lavoro (DRL) e in 74 Direzioni territoriali del lavoro (DTL). In merito alle 18 DTL, le norme precisano che 9 sono articolate in tre uffici dirigenziali di livello non generale, 8 in due uffici dirigenziali di livello non generale e una in un ufficio dirigenziale di livello non generale, per un numero complessivo di 44 uffici dirigenziali non generali. Le 74 DTL sono, altresì, strutturate ciascuna in uffici dirigenziali di livello non generale. La riorganizzazione degli uffici territoriali per i servizi del lavoro, nel limite massimo di 118 (44+74) posti di funzione di livello dirigenziale non generale individuati dalla disposizione in esame, viene altresì demandata ad un successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare da adottarsi ai sensi del successivo articolo 16 (articolo 14).

L’attuale assetto territoriale degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è definito ai sensi del DM 7 novembre 1996, n. 687, che prevede l’operatività di una Direzione regionale del lavoro (DRL) in ogni regione, ad eccezione della Sicilia e del Trentino-Alto Adige (per un numero complessivo di 18 DRL) e di una Direzione provinciale del lavoro (DPL) presso ciascun capoluogo di provincia, ad eccezione delle province della Sicilia e del Trentino-Alto Adige. Nella provincia di Aosta le funzioni della DPL sono svolte dalla Direzione regionale del lavoro. Sul territorio sono, pertanto, operative 91 DPL. Rispetto al vigente assetto, le modifiche organizzative disposte dalla norma in esame determinano una soppressione di 17 sedi provinciali.

Si ricorda che l’art. 1, comma 9, della legge n. 172/2009 stabilisce che, ai fini dell’attuazione delle misure di riorganizzazione delle reti periferiche delle amministrazioni pubbliche statali - previste dall’arti. 74, comma 3, del DL n. 112/2008[11] - il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove, con gli enti previdenziali e assistenziali pubblici vigilati, l’integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali. I risparmi aggiuntivi conseguiti, rispetto a quelli già considerati ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, sono computati[12] ai fini delle eventuale rideterminazione degli incrementi delle aliquote contributive. La norma prevede altresì che gli enti previdenziali e assistenziali sono, pertanto, autorizzati a stipulare con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposite convenzioni per la valorizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione di centri unici di servizio, riconoscendo al predetto Ministero canoni e oneri agevolati, anche in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali[13] sono individuati gli ambiti e i modelli organizzativi volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa[14] nel triennio 2010-2012, per un importo non inferiore a 100 milioni di euro.

Vengono, altresì, rideterminate le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero, nei termini riportati nella tabella Aallegata al provvedimento in esame, che costituisce parte integrate del medesimo (articolo 15).

 

Tabella A

Schema di DPR in esame

Dotazione organica complessiva del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

Qualifiche dirigenziali

Dirigenti I^ Fascia

12 (*) (**)

Dirigenti II^ Fascia

201 (***)

Totale Dirigenti

213

 

Aree Funzionali

Fasce retributive

 

 

 

Area III

F5 (ex C3 S)

 

F4 (ex C3)

 

F3 (ex C2)

 

F2 (ex C1S)

 

F 1(ex C1)

 

Totale Area III

5.478

 

 

Area II

F4 (ex B3S)

 

F3 (ex B3)

 

F2 (ex B2)

 

F1 (ex B1)

 

Totale Area II

3.262

 

Area I

80

 

Totale aree funzionali

8.820

 

Totale generale

9.033

(*)Oltre a tale contingente, vanno considerate anche ulteriori 14 unità ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del D. Lgs. n. n. 479/1994.

(**) Comprensivi del posto di funzione di livello dirigenziale generale del titolare dell’Organismo indipendente di valutazione della performance.

(***) Comprensivi dei 9 posti presso gli uffici di diretta collaborazione.

 

Si riporta a seguire la tabella relativa alla vigente dotazione organica del personale del Ministero come determinata dal DPCM 5 ottobre 2005:

Normativa vigente

Dotazione organica complessiva del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

ex DPCM 5 ottobre 2005

 

Qualifiche dirigenziali

Dirigenti I^ Fascia

15 (*)

Dirigenti II^ Fascia

262

Totale Dirigenti

277

Aree Funzionali

Fasce retributive

 

 

Area C

C3

1.000

C2

3.415

C1

2.500

Totale Area C

6.915

 

Area B

B3

2.120

B2

1.130

B1

550

Totale Area B

3.800

Area A

150

Totale aree funzionali

10.865

Totale generale

11.142

(*) Oltre a tale contingente, vanno considerate anche ulteriori 14 unità ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del D. Lgs. n. n. 479/1994.

 

Le norme, inoltre:

·        individuano gli uffici di livello dirigenziale non generale nel numero di 201 posti di funzione. Viene, altresì, precisato che i posti di funzione di livello dirigenziale non generale relativi agli uffici di diretta collaborazione e all’OIV sono indicati nel numero di complessivo di 9 unità e che alla loro individuazione si provvederà con specifico regolamento di organizzazione (articolo 16).

La norma prevede, inoltre, che all’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nel numero complessivo d 201 unità, nonché alla riorganizzazione degli uffici territoriali per i servizi del lavoro si provvederà con decreti ministeriali di natura non regolamentare;

·        recano l’abrogazione espressa del DPR n. 244/2004 (recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) e del DPCM 30 marzo 2007 (recante ricognizione delle strutture e delle risorse trasferite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarietà) (articolo 17)

Le norme dispongono, infine, che dall’attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (articolo 18, comma 1).

 

Testo elaborato a seguito dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato.

Le principali modifiche formulate per recepire i rilievi del Consiglio di Stato riguardano, oltre alla modifica della premessa, che viene integrata con il riferimento a talune disposizioni del DL n. 78/2010[15],  l’introduzione delle seguenti norme:

·        presso il Ministero, in attuazione di quanto previsto dall’art. 7, comma 6 del DL n. 78/2010, sono individuati[16] - 3 posti di funzione di livello dirigenziale generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca[17], di cui uno presso il Segretariato generale (articolo 2, comma 2).

A riguardo si rammenta che l’art. 7, comma 6, del DL n. 78/2010, ha previsto la trasformazione dei posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci di enti previdenziali pubblici soppressi, ai sensi dell’art. 7, del medesimo decreto, in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca, tra l’altro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

·        viene espressamente abrogato il DPCM 9 novembre 2007, recante ricognizione delle strutture e delle risorse finanziarie ed umane trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero della solidarietà sociale [articolo 17, comma 1, lett. c)];

·        si prevede che ogni due anni l’organizzazione del Ministero venga sottoposta a verifica[18], al fine di accertarne la funzionalità ed efficienza (articolo 18, secondo comma).

Nel secondo testo, rispetto a quello originario, viene, inoltre, eliminato il riferimento all’Istituto Affari Sociali (IAS), ente soppresso ai sensi dell’art. 7, comma 15 del DL n. 78/2010 [articolo 1, comma 1, lett. g)].

Nella tabella A allegata viene altresì modificata la terza annotazione riportata in calce alla medesima. In tale annotazione è stato previsto espressamente che all’interno delle 201 posizioni dirigenziali non generali del Ministero, devono essere ricompresi 8 posti presso gli uffici di diretta collaborazione ed un posto presso l’Organismo indipendente di valutazione della performance.

La medesima annotazione, relativa alla tabella A dello schema originario, come già evidenziato, computa, all’interno delle 201 posizioni dirigenziali non generali del Ministero, i 9 posti come interamente assegnati agli uffici di diretta collaborazione.

 

La relazione tecnica, che risulta riferita allo schema originario, afferma che il provvedimento, in conformità a quanto disposto dalla legge n. 172/2009, istitutiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, determinando, di converso, significative economia di spesa.

In particolare, la RT evidenzia che lo schema di regolamento in esame, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 1, comma 404, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), dall’art. 74, del DL n. 112/2008, nonché dalle ulteriori misure di riduzione degli uffici di livello dirigenziale non generale e della dotazione organica del personale non dirigenziale del 10 per cento di cui all’art, 2, comma 8-bis del DL n. 194/2009 (proroga termini 2010), definisce direttamente gli assetti organizzativi ed il numero massimo delle strutture dirigenziali di primo livello e di secondo livello, nonché la riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale.

Con riferimento ai profili di quantificazione evidenziati nella RT (di seguito riportati), si rileva che la stessa assume come base di calcolo, per effettuare le riduzioni di organico dirigenziale (generale e non) previste a legislazione vigente, le consistenze di organico derivanti dalla somma delle posizioni dirigenziali facenti capo al Ministero della solidarietà sociale e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (accorpati - assieme al Ministero della salute – dal DL n. 85/2008 - nel Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, a sua volta suddiviso – dalla legge 172/2009 - nel Ministero delle politiche sociali e nel Ministero della salute). In particolare, con riguardo alle posizioni dirigenziali generali, la dotazione complessiva di 15 posizioni (10 riferite al Ministero delle politiche sociali e 5 al Ministero della solidarietà sociale) è stata ridotta a 12 posizioni, con una decurtazione del 20 per cento, (-3 posizioni) a norma della legge n. 296/2006 e del DL 112/2008. Sul punto la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha evidenziato che le riduzioni avrebbero potuto essere effettuate tenendo conto degli assetti organizzativi vigenti al momento dell’adozione delle singole disposizione di riduzione di organico. A tale riguardo, infatti, la Sezione ha osservato che il primo obbligo (legge n. 269/2006) è intervenuto in vigenza del DL n. 181/2006 e, pertanto, la prevista riduzione avrebbe dovuto essere applicata separatamente alle posizioni di prima fascia facenti capo ai due dicasteri del lavoro e della solidarietà sociale, mentre la seconda riduzione (DL n. 112/2008), è stata disposta in vigenza del DL n. 85/2008, e quindi le decurtazioni avrebbero dovuto essere applicate alle posizioni dirigenziali generali dell’unico Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Sul punto l’Amministrazione di competenza ha chiarito che, stante il rapido succedersi di ripetute oscillazioni nella legislazione primaria in materia di accorpamento e scorporo di ministeri, la stessa, per procedere alle previste riduzioni, ha ritenuto di prendere come base di calcolo la consistenza organica più facilmente determinabile.

 

La RT analizza dettagliatamente i profili attuativi delle disposizioni sopra richiamate, nei termini di seguito riportati.

 

A) Riduzione degli assetti organizzativi: posizioni dirigenziali di prima fascia.

Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 404, della legge n. 296/2006 e all’art. 74 del DL n. 112/2008, la RT rileva che il precedente assetto organizzativo relativo ai distinti dicasteri del lavoro e della previdenza sociale, e della solidarietà sociale, prevedeva un numero complessivo di dirigenti di prima fascia pari a 15 unità, di cui:

·        n. 10 appartenenti al ruolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (di cui una unità destinata agli uffici di diretta collaborazione – Servizio di controllo interno);

·         n. 5 appartamenti al ruolo del Ministero della solidarietà sociale.

 

Con il presente regolamento il predetto valore numerico, applicando la riduzione del 20 per cento, viene ridotto al valore complessivo di 12 unità (-3 unità): vengono soppresse due posizioni di livello dirigenziale generale afferenti all’ex Ministero del lavoro e della previdenza sociale e una posizione di livello dirigenziale generale riferita all’ex Ministero della solidarietà sociale.

In particolare, in merito all’ex Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la RT riferisce che si è proceduto alla fusione delle direzioni generali per le politiche per l’orientamento e la formazione e degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione dando origine alla nuova Direzione generale per le politiche attive e passive per il lavoro, con contestuale riduzione di una posizione di livello dirigenziale generale (viene soppressa la Direzione generale per le politiche per l’orientamento e la formazione). Inoltre si è proceduto alla soppressione della Direzione generale per l’innovazione tecnologica e la comunicazione, le cui competenze sono state ripartite, in funzione del nuovo assetto organizzativo. Per quanto riguarda la soppressione di detta direzione generale, la RT rileva che le relative competenze sono state ripartite in funzione del nuovo assetto organizzativo tra l’attuale Direzione generale risorse umane e affari generali, Direzione generale comunicazioni e Direzione generale mercato (es. la materia relativa ai sistemi informativi del Ministero ivi inclusi gli acquisti di beni e servizi informatici e la predisposizione dei relativi contratti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, e le politiche relative all’individuazione, all’analisi e alla gestione delle reti informatiche e tecnologiche del Ministero, alla pianificazione, progettazione, realizzazione e sviluppo dei sistemi e dei servizi delle reti di comunicazione dati, della telefonia fissa e mobile è stata trasferita alla nuova direzione generale per le politiche del personale, per l’innovazione, per il bilancio e per la logistica.

Con riguardo all’ex Ministero della solidarietà sociale, la RT rileva che si è proceduto alla fusione delle direzioni generali per l’inclusione, diritti sociali e responsabilità sociale delle imprese (CRS) e per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale nella nuova Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali, con contestuale riduzione di una posizione dirigenziale generale (viene soppressa la Direzione generale per l’inclusione, diritti sociali e responsabilità sociale delle imprese CSR). Al riguardo si è tenuto conto del trasferimento di alcune competenze, spettanti all’ex Direzione generale per l’inclusione, diritti sociali e responsabilità sociale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente alle politiche per la famiglia e per i giovani operato con il DL n. 181/2006, nonché per effetto degli interventi operati con il DL n. 85/2008.

In sintesi, il nuovo regolamento di organizzazione, prevede 12 posti di funzione di livello dirigenziale generale così articolati:

a) 1 posizione di livello dirigenziale generale per il Segretario generale;

b) 10 posizioni di livello dirigenziale generale per i direttori generali;

c) 1 posto di funzione di livello dirigenziale generale del titolare dell’Organismo indipendente di valutazione della performance - già previsto nell’ambito dotazione organica del ministero approvata con DPCM 5 ottobre 2005 –, che continua ad essere computato nell’ambito della dotazione organica così come rideterminata con il presente schema di regolamento.

La RT, prevede che la riduzione degli uffici di livello dirigenziale generale comporterà a regime un risparmio strutturale di spesa stimato in complessivi euro 613.359,20 annui, calcolato come segue:

(euro)

Trattamento Economico (*)

Numero unità in riduzione

Totale

204.453,20

3

613.359,20

(*) trattamento relativo a Dirigente generale ex Min. lavoro e politiche sociali al lordo degli oneri riflessi. Per gli elementi di dettaglio si rinvia al RT allegata al testo del provvedimento in esame.

 

 

 

 

B) Riduzione degli assetti organizzativi: posizioni dirigenziali di seconda fascia

 

In osservanza della previsione normativa [art. 1, comma 404, della legge n. 296/2006 e art. 74, comma 1, lettera a) del DL n. 112/2008 che richiede una riduzione del 15 per cento effettuata sugli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché dell’ulteriore riduzione del 10 per cento degli uffici di livello dirigenziale previsti dall’art. 2, comma 8-bis del DL n. 194/2009] la RT evidenzia che è stata prevista la soppressione di 61 posizioni di livello dirigenziale non generale (si fa riferimento alle strutture ed ai posti in funzione), che passano pertanto da 262 a 201.

Viene contestualmente definito in 201 il numero massimo complessivo dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale, la cui individuazione viene rinviata al successivo decreto ministeriale, ivi inclusi 9 posti di funzione riservati agli uffici di diretta collaborazione.

I posti di funzione di livello dirigenziale non generale soppressi risultano distribuiti tra i due ex dicasteri nei seguenti termini.

In riferimento all’ex Ministero del lavoro e della previdenza sociale e all’ ex Ministero della solidarietà sociale, si è passati da 262 posizioni di livello dirigenziale non generale a 201 (riduzione pari a 61 posizioni). In tale valore sono ricompresi i 9 posti di funzione riservati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro e i 118 posti di funzione di livello dirigenziale non generale presso le direzioni regionali e territoriali del lavoro [a riguardo la RT fa riferimento al nuovo assetto territoriale che verrà definito con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, lett. e), della legge  n. 400/1988, e dell’art. 4, commi 4, e 4-bis, del D.Lgs. n. 300/1999].

Tale intervento è stato adottato avendo come riferimento la dotazione organica adottata con il DPCM 5 ottobre 2005, rimasta in vigore per entrambi i Ministeri anche a seguito del cd “spacchettamento” disposto ai sensi del DL n. 181/2006.

In sintesi, i posti di funzione di livello dirigenziale non generale vengono distribuiti nel seguente modo:

a) n. 74 presso l’amministrazione centrale;

b) n. 9 presso gli uffici diretta collaborazione;

c) n. 118 presso il territorio.

 

La RT stima che la riduzione degli uffici di livello dirigenziale non generale comporterà a regime un risparmio strutturale di spesa pari a complessivi euro 6.337.556,91 annui, come rappresentato nella tabella a seguire

(euro)

Trattamento Economico (*)

Numero unità in riduzione

Totale

103.894,37

61

6.337.556,91

(*) trattamento relativo a Dirigente di livello non generale ex Min. lavoro e politiche sociali al lordo degli oneri riflessi. Per il calcolo dei relativi oneri si è fatto riferimento alla retribuzione di posizione parte variabile, associata alla Fascia B, e ad una media pari a circa 5000,00 euro per quanto riguarda la retribuzione di risultato). Per gli elementi di dettaglio si rinvia al RT allegata al testo del provvedimento in esame.

 

In sintesi, la RT precisa che, con il nuovo regolamento, gli assetti organizzativi esistenti sono stati ridotti complessivamente:

·        per quanto riguarda gli uffici dirigenziali di livello generale, del 20% in attuazione del citato art. 1, comma 404, della legge finanziaria 2007 e dell’art. 74 del DL n. 112/2008;

·        per quanto concerne gli uffici di livello dirigenziale non generale, del 15% in attuazione dell’art. 74 del DL n. 112/2008 e dell’ulteriore 10% in attuazione dell’articolo 2, comma 8 – bis del DL n. 194/2009.

La RT, inoltre evidenzia che si è proceduto all’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale riferiti a ciascun ufficio di primo livello, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 1, comma 404, della legge 296/2006, dall’art. 74 del DL n. 112/2008 e dall’art. 2, comma 8-bis del DL n. 194/2009, rinviando ad un successivo decreto ministeriale la sola individuazione dei compiti delle unità organizzative in questione secondo quanto previsto dell’art. 16 del regolamento in esame.

 

 

C) Riassetto del personale addetto a funzioni di supporto[[19]]

 

Si rammenta che l’articolo 1, comma 404, lett. f), della legge 296/2006, ha imposto la riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del suddetto limite. A tale disposizione non sono ascritti effetti diretti di risparmio sui saldi di finanza pubblica. L’articolo 74, comma 1, lett. b) del decreto legge 112/2008 ha, inoltre, ha imposto - senza ascrivere effetti diretti di risparmio sui saldi - di ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali.

Per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 1, comma 404, lettera f) della legge n. 296/2006, la RT evidenzia che secondo la rilevazione del conto annuale 2008 il personale utilizzato per funzioni di supporto, presso gli ex- ministeri del lavoro e previdenza sociale e della solidarietà sociale, eccede il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dall’amministrazione; pertanto, occorre preliminarmente ridurre la percentuale nella misura pari al 15 per cento e effettuare un’ulteriore riduzione del 10 percento in attuazione delle misure di cui al citato art. 74, comma 1, lettera b) del DL n. 112/2008.

Al riguardo la RT, rinviando nel dettaglio all’allegato piano operativo di riallocazione, anticipa che i dati desumibili del Conto annuale per l’anno 2008 (ultimo dato disponibile) mettono in risalto, in merito all’individuazione del personale dedicato alle attività di supporto, risultati che si discostano in termini significativi rispetto al personale effettivamente adibito alle attività di supporto nell’ambito delle diverse strutture organizzative site in ambito centrale e soprattutto territoriale.

Complessivamente gli interventi previsti per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui alle citate normative, fatte salve le ulteriori verifiche necessarie ad assicurare una compatibilità tra le risultanze della ricognizione condotta dall’amministrazione e quelle derivate dal Conto annuale in occasione della trasmissione dei dati per la prossima relazione al conto annuale 2010, si riferiscono sia all’ambito territoriale che a quello centrale.

La RT evidenzia che le iniziative di riallocazione, in termini di unità, con riferimento ai dati del Conto annuale 2008, comportano interventi di riallocazione di personale complessivamente pari a 360 unità, così individuale:

·        n. 232 unità, ai fini del raggiungimento della soglia del 15%, come prevista dall’art. 1, comma 404 della legge n. 296/2006;

·        ulteriori n. 128 unità, ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 74, comma 1, lettera b), del DL  n. 112/2008.

 

D) Rideterminazione dotazione organica ai sensi dell’art. 74, comma 1, lettera c) del DL n. 112/2008.

 

Si rammenta che l’articolo 74, comma 1, lett. c) del decreto legge 112/2008, ha imposto la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. A tale disposizione non sono ascritti effetti diretti di risparmio sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto concerne le previsioni di cui all’art. 74, comma 1, lettera c), concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, (con una riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale), nonché l’ulteriore riduzione del 10 per cento della dotazione organica del personale non dirigenziale prevista dal predetto art. 2, comma 8-bis del DL n. 194/2009, si rinvia alle tabelle allegate alla presente relazione.

La RT quantifica a tale riguardo un risparmio complessivo di euro 74.189.191,88, pari alla differenza tra la spesa complessiva riferita all’organico come determinato dal DPCM 05 ottobre 2005 (euro 390.456.661,40) e la spesa prevista con riguardo al nuova dotazione organica come rideterminata a seguito degli interventi disposti dal provvedimento in esame (euro 316.267.469,52).

Sulla base dei dati riportati nella tabella allegata alla RT, riguardanti il trattamento economico e il numero delle unità di personale effettivamente in servizio alla data del 1° maggio 2010 (7.820 unità), la spesa attualmente sostenuta dovrebbe ammontare (in base ad un’elaborazione del Servizio Bilancio) ad euro 281.085.009,60.

 

(euro)

Aree

Pers. in servizio 01/05/2010

Dotazione organica ex DPCM 05 ottobre 2005

Spesa organico DPCM 05 ottobre 2005 (**)

Dotazione organica ridotta ex DL 112/2008 ed ex DL 194/2010

Spesa organico proposta (***)

Differenze organico

III

4.709

6.915

266.544.423,00

5.478

210.361.872,62

-1.437

II

3.053

3.800

120.846.571,82

3.262

103.737.241,39

-638

I (*)

58

150

4.085868,58

80

2.168.355,51

-70

Totale arere

7.820

10.865

390.456.661,40

8.820

316.267.469,52

-2.045

(*) nella tabella allegata alla RT del provvedimento in esame, il riferimento in questione è indicato come Area II ex A1S-A1.

(**) La spesa riferita all’organico, è stata calcolata dalla RT moltiplicando, per ciascuna qualifica delle aree funzionali, il dato numerico relativo al personale previsto dalla dotazione organica approvata con DPCM 5 ottobre 2005, per il corrispondente dato relativo al trattamento economico.

(***) La spesa riferita all’organico proposto, è stata calcolata dalla RT moltiplicando, per ciascuna qualifica delle aree funzionali, il dato numerico relativo al personale previsto dalla dotazione nuova dotazione organica, per il corrispondente dato relativo al trattamento economico.

 

E) Interventi di razionalizzazione sul territorio ai sensi dell’art. 74, comma 3, del DL n. 112/2008.

 

La RT evidenzia, a tale riguardo, che il Ministero intende avviare già con il presente regolamento di organizzazione un processo di razionalizzazione della propria struttura territoriale.

Ciò risponde sia al dettato dell’art. 74, comma 3, del DL n. 112/2008, sia all’esigenza di far fronte al depauperamento delle risorse umane disponibili per effetto dei reiterati blocchi del turn over. Al riguardo, la RT ricorda che l’art. 1, comma 9, della legge n. 172/2009, stabilisce che ai fini dell’attuazione delle misure previste dal citato art. 74, comma 3, del DL n. 112/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è chiamato a promuovere con gli enti previdenziali e assistenziali pubblici vigilati l’integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali. A tal fine, gli enti previdenziali e assistenziali sono autorizzati a stipulare con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposite convenzioni per la valorizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione di centri unici di servizio, riconoscendo al predetto ministero canoni e oneri agevolati, anche in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, verranno individuati gli ambiti e i modelli organizzativi e gestionali di cui all’art. 1, comma 7, della legge n. 247/2007, al fine di realizzare sinergie e conseguire risparmi nel triennio 2010-2012 per un importo non inferiore a 100 milioni di euro.  Per quanto riguarda l’ex Ministero del lavoro e previdenza sociale, questo processo di riorganizzazione è favorito anche dalla progressiva razionalizzazione in atto dei servizi informatici del Ministero che consentiranno, evidenzia le RT, di concentrare a livello regionale le prevalenti funzioni amministrative di supporto, riservando agli uffici territoriali provinciali i fondamentali compiti istituzionali di carattere tecnico.

La RT afferma che l’attuale rete territoriale degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali risulta ancora definita ai sensi del DM n. 687/1996, tenuto conto del trasferimento di competenze in materia di servizi all’impiego dallo Stato alle Regioni e agli enti locali disciplinato dal decreto legislativo n. 469/1997.

La funzione di coordinamento a livello regionale, acquista rilevanza, secondo la RT, anche per la pianificazione degli interventi ispettivi nel rispetto del D. Lgs. n. 124/2004 che ha individuato tale livello come sede della Commissione di coordinamento degli organi ispettivi presenti sul territorio, oltre che come sede deputata a risolvere il contenzioso conseguente all’attività ispettiva ministeriale e degli Istituti.

Nell’analisi va peraltro considerato, afferma la RT, il valore strategico della scelta di una istanza regionale con competenze e strumenti incisivi, operata nel campo della vigilanza dagli altri partners istituzionali come INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate. Per quanto concerne le sedi provinciali, invece, la RT evidenzia che si è dovuto perseguire l’obiettivo di potenziare gli interventi mirati alla produzione di servizi all’utenza, riducendo l’impegno di risorse nelle attività di mantenimento delle strutture.

Il nuovo assetto sarà costituito da una rete di uffici territoriali, articolati in Direzioni Regionali del Lavoro (DRL) e, nei capoluoghi di provincia, le Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL), entrambe di livello dirigenziale non generale; le prime sono destinate ad assolvere funzioni amministrative, di coordinamento e di collegamento strategico con gli interlocutori istituzionali, le seconde sono, altresì, deputate ad assolvere i compiti istituzionali operativi e di servizio ai cittadini.

Sotto il profilo strutturale, la RT precisa che si è proceduto – in attuazione di quanto disposto dall’articolo 74, comma 1, lettera a), punto primo, del DL n. 112/2008 – ad un sostanziale ridimensionamento dell’assetto organizzativo territoriale che prevede:

a) n. 18 Direzioni Regionali del Lavoro (DRL);

b) n. 74 Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL).

Le Direzioni Regionali del lavoro sono costituite nel numero di diciotto, di cui nove articolate in tre uffici dirigenziali di livello non generale, otto articolate in due uffici dirigenziali di livello non generale (Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Umbria) e una mono dirigenziale di livello non generale (Valle d’Aosta).

Tutte le Direzioni Territoriali sono ricondotte ad uffici mono dirigenziali.

Il disegno organizzativo così delineato persegue, pertanto, le finalità di cui all’art. 74, commi 1 e 3, del DL n. 112/2008, in quanto comporta un sostanziale ridimensionamento del numero degli Uffici dirigenziali di livello non generale con una riduzione percentuale di oltre il 35%. Ciò, prosegue la RT, determina, inoltre, un assetto più razionale attraverso una migliore allocazione delle competenze e l’accorpamento in un unico ufficio in ambito regionale delle funzioni di tipo strumentale e logistico. Relativamente ai livelli territoriali, in vista delle necessarie sinergie da attuare ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 172/2009, il disegno è delineato in coerenza con gli assetti organizzativi che si vanno profilando per gli Istituti previdenziali e assistenziali.

L’operazione di riordino prevista per il territorio, considerate da un lato le sinergie da realizzare con gli Istituti previdenziali e d’altro le linee di riforma che caratterizzano il nuovo ciclo integrato delle performance che dovrà andare a regime nel 2011, ha richiesto, infine, una riflessione specifica sui collegamenti funzionali tra livello centrale e territorio. Si prevede, pertanto, afferma la RT, che l’azione delle Direzioni del lavoro venga portata avanti con il coordinamento operativo esercitato dalla Direzione generale per le politiche del personale, per la logistica, per l’innovazione e il bilancio, in raccordo con le altre direzioni generali e sulla base del coordinamento dell’azione amministrativa  esercitata dal Segretariato Generale.

A tale proposito, la RT segnala complessivamente una riduzione del numero dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale sul territorio pari a 65 unità (si è passati da 183 posti di funzione a 118, rispetto alla precedente articolazione strutturata in n. 18 uffici presso le DRL, in n. 91 uffici presso le DPL ed in 74 posti di funzione di direttore dei settori e servizi –32 presso le DRL e 42 presso le DPL). Tale intervento, precisa la RT, potrà favorire la riallocazione di 290 unità di personale dedicate ad attività di carattere strumentale e di supporto in attività di carattere istituzionale.

Si precisa inoltre che, come già evidenziato, attraverso una progressiva razionalizzazione dei servizi informatici del Ministero e un corretto uso degli strumenti informatici a disposizione, sarà possibile concentrare a livello regionale le prevalenti funzioni amministrative, riservando agli uffici territoriali provinciali i fondamentali compiti istituzionali di carattere tecnico. Tale processo di razionalizzazione sulle direzioni generali e provinciali del lavoro risponde all’esigenza di delineare una struttura coerente con le mutate funzioni svolte a livello decentrato.

Detto processo di riorganizzazione sul territorio, prosegue la RT, dovrà tenere soprattutto conto delle politiche concernenti le sinergie organizzative dirette ad individuare dei modelli organizzativi volti a realizzare integrazioni logistiche e funzionali tra le strutture centrali e periferiche del ministero, tra lo stesso ministero e gli enti vigilati, nonché a conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie di attività strumentali e di supporto. Al riguardo, la RT rileva che la stessa legge n. 172/2009 istitutiva dei due dicasteri (Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute) si prefigge l’obiettivo, attraverso la concentrazione in un unico edificio degli uffici periferici del ministero e degli stessi uffici periferici degli Enti vigilati, di un consistente risparmio delle spese connesse al funzionamento delle sedi dislocate sul territorio assicurando al contempo un’integrazione funzionale ed una migliore fruibilità dei servizi al pubblico. Sull’argomento la RT precisa che è in corso di adozione il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al citato art. 1, comma 9, della legge n. 172/2009, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ove verrà definito il modello organizzativo e di gestione del processo di integrazione logistica e funzionale del Ministero e degli enti pubblici, previdenziali, assicurativi e assistenziali vigilati, nonché le linee programmatiche ed i tempi di realizzazione che nel triennio 2010-2012 si prefiggono l’obiettivo finanziario di un risparmio pari a 100 milioni di euro.

 

La RT riporta, infine, una tabella riepilogativa dei risparmi attesi dalle misure di razionalizzazione previste a legislazione vigente, delle quali il provvedimento in esame costituisce strumento attuativo.

(euro)

Riduzione posizioni dirigenziali generali [art. 74, comma 1, lett. a) del DL n. 112/2008]

613.359,60

Riduzione posizioni dirigenziali non generali [art. 74, comma 1, lett. a) del DL n. 112/2008]

6.337556,90

Riduzione dotazione organica personale non dirigenziale [art. 74, comma 1, lettera c) del DL n. 112/2008 e art. 2, comma 8-bis , del DL n. 194/2009]

74.189.191,88

Totale

81.140.108,48

 

Al riguardo, si rileva preliminarmente che, fra i risparmi indicati dalla relazione tecnica, concorrono al conseguimento degli effetti ascritti alle misure di contenimento delle spese di personale previste dalla legge n. 296/2006 e dal DL n. 112/2008 esclusivamente quelli derivanti dalla riduzione delle posizioni dirigenziali di livello generale (pari ad euro 613.359,60). Pertanto il conseguimento del generale obiettivo di risparmio previsto dalle predette misure potrà essere verificato solo a consuntivo, una volta completato il complessivo processo di attuazione delle medesime norme, con l’emanazione di tutti i provvedimenti da esse previste.

Con riguardo alla riduzione delle posizioni dirigenziali non generali, previste a legislazione vigente nella misura complessiva del 25 per cento (15 per cento per effetto della legge n. 296/2006 e del DL n. 112/2008, ed un ulteriore 10 per cento per effetto del DL n. 194/2009), pur considerato che alle stesse riduzioni non sono associati effetti diretti di risparmio scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica, si evidenzia che, posto che la vigente dotazione organica prevede un numero di 262 di posizioni dirigenziali non generali, una riduzione del 25% avrebbe dovuto determinare la soppressione di 65 posti di funzione, laddove la nuova dotazione organica mostra un decurtazione di 61 posizioni dirigenziali di seconda fascia. Sul punto appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

In merito all’art. 16, andrebbe, altresì, chiarito se il contingente di 9 posti di funzione di livello dirigenziale non generale assegnabile agli uffici di diretta collaborazione del Ministro comprenda anche quelli dell’Organismo indipendente di valutazione della performance,di cui all’articolo 14, del D.Lgs. n. 150/2009. Ciò in quanto, mentre la norma dispone in tal senso,  la Tabella A[20] annessa allo schema di DPR in esame, nonché la RT, assegnano il suddetto contingente esclusivamente agli uffici di diretta collaborazione.

Si rileva che sulla base di analoghi rilievi formulati dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, il testo riformulato dello schema di DPR computa espressamente[21] nel suddetto contingente di 9 unità, anche 1 unità dirigenziale da assegnare all’Organismo indipendente di valutazione della performance.

Appare altresì opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in relazione alla compatibilità dell’assetto organizzativo del Ministero definito dal provvedimento in esame e dei connessi obiettivi di risparmio - con particolare riguardo alla nuova determinazione delle posizioni dirigenziali generali - con quanto specificamente previsto dall’ art. 7, comma 6, del DL 78/2010 in merito alla trasformazione dei posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci di enti previdenziali pubblici soppressi (tra i quali IPSEMA) ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto, in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca, tra l’altro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si evidenzia che sulla base di analoghi rilievi formulati dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, il testo riformulato dello schema di DPR (art. 2, comma 2) come già evidenziato, ha espressamente previsto che presso il Ministero, in attuazione di quanto previsto dall’art. 7, comma 6 del DL n. 78/2010, siano individuati[22] - 3 posti di funzione di livello dirigenziale generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca[23], di cui 1 presso il Segretariato generale.

Riguardo ai restanti risparmi quantificati dalla relazione tecnica, si rileva che gli stessi fanno riferimento a misure (riduzione del numero degli uffici dirigenziali di livello non generale e diminuzione della relativa spesa; riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale e della relativa spesa) rispetto alle quali non sono stati a suo tempo scontati, ai fini dei saldi di finanza pubblica, effetti di risparmio. Va tuttavia rilevato che detti risparmi di spesa, per quanto attiene al personale non dirigenziale, sono computati con riferimento alla spesa attuale per l’organico di diritto (euro 390.456.661,40). Rispetto a tale importo, la medesima spesa si riduce, con la nuova (minore) dotazione organica di diritto, ad euro 316.267.469,52.  Quest’ultimo dato, tuttavia, risulta superiore alla spesa riferita al personale attualmente in servizio (euro 281.085.009,60), desumibile dai dati riportati dalla relazione tecnica (numero delle unità di personale effettivamente in servizio alla data del 1° maggio 2010 e relativo trattamento economico). Alla luce di tali dati, andrebbero forniti ulteriori elementi circa le modalità e i tempi per il conseguimento dei risparmi indicati dalla RT.

Non si hanno osservazioni da formulare in merito a:

·         le misure di riduzione e riallocazione del contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti di supporto, alle quali, la legge n. 296/2006 ed il DL n. 112/2008, non ascrivono effetti di risparmio;

·         la ridefinizione della struttura territoriale del Ministero (articolo 14), considerato che la ristrutturazione degli uffici territoriali per i servizi del lavoro è volta alla realizzazione di risparmi attraverso la razionalizzazione dei modelli organizzativi e di gestione da realizzarsi con successivo provvedimento di natura non regolamentare.

Con tale decreto ministeriale, come affermato nella RT, saranno definiti gli ambiti e i modelli organizzativi volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa[24] nel triennio 2010-2012, per un importo non inferiore a 100 milioni di euro.



[1] L’art. 2, del D. Lgs n. 300/1999, ha originariamente previsto l’accorpamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il Ministero della salute, nell’ambito di un unico Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il DL n. 217/2001, ha disposto nuovamente la divisione del Ministero in riferimento in due dicasteri separati. Il DL n. 181/2006, ha ulteriormente separato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in due dicasteri: il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero della solidarietà sociale. Il DL n. 85/2008, ha quindi disposto, nuovamente l’accorpamento dei suddetti dicasteri nel Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

[2] Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato.

[3] Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Il decreto legge è stato convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133.

[4] Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25.

[5] E del 5 per cento gli uffici di livello dirigenziale non generale (in relazione a tale ultima misura non sono stati, tuttavia, quantificati effetti di risparmio).

[6]Riduzione del numero degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti, riducendo in misura corrispondente le relative dotazioni organiche [comma 1, lett. a)]. Riduzione del contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al 10 per cento [(comma 1, lett. b)]. Riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale [(comma 1, lett. c)]. Il comma 4 stabilisce che ai fini delle riduzioni di cui alla predetta lettera a) possono essere computate le precedenti riduzioni effettuate ai sensi dell’art. 1, comma 404, lett. a), della legge 296/2006.

[7] L’art. 9, comma 25, del DL n.78/2010, prevede che non costituiscono eccedenze - in deroga a quanto previsto dall'arti. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 - le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni degli organici previste a norma dell'art. 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194/2009, e che dunque non debbono essere attivate, in relazione a tali unità, le procedure di mobilità. Le unità di personale in questione restano, dunque, temporaneamente in posizione soprannumeraria, con successivo riassorbimento all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale.

[8] Riferito al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero della solidarietà sociale, che come noto sono stati accorpati, per effetto del DL n. 85/2008, in un unico dicastero.

[9] Di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 150/2009.

[10] La RT riferisce che tale regolamento è in corso di adozione.

[11] L’articolo 74, comma 3, del DL n. 112/2008, ha imposto alle amministrazioni dello Stato la rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale, in alternativa, alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo. Alla norma non sono stati ascritti effetti diretti di risparmio sui saldi di finanza pubblica.

[12] In applicazione dell’articolo 1, comma 11 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 che reca le norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

[13] Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

[14] In applicazione dell’articolo 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

[15] D.L. 31 maggio 2010,  n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

[16] Ai sensi dell’art. 19, comma 10, del D.Lgs. n. 165/2001.

[17] O altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

[18] Ai sensi dell’art. 4, comma 5 del D. Lgs. n. 300/1999.

[19] Per gli elementi di dettaglio relativi al “Piano di riduzione del personale dedito ad attività di logistico - strumentali e di supporto”, adottato in data 4 maggio 2010 dalla Direzione generale delle risorse umane e affari generali del Ministero e delle politiche sociali, la RT rinvia alla relativa documentazione contenuta nel fascicolo in esame.

[20] V. terza annotazione alla tabella A.

[21] V. nota precedente.

[22] Ai sensi dell’art. 19, comma 10, del D.Lgs. n. 165/2001.

[23] O altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

[24] In applicazione dell’articolo 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.