Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | (DOC316) Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/12/UE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note di verifica Numero: 256 | ||||
Data: | 19/01/2011 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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Attuazione delle direttiva 2010/12/CE in materia di struttura e aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati
(Schema di decreto legislativo n. 316) |
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N. 256 – 19 gennaio 2011 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it
DOC:
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316 |
Natura dell’atto:
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Schema di decreto legislativo |
Titolo breve:
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attuazione della direttiva 2010/12/UE in materia di struttura e aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati.
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Riferimento normativo:
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Art. 1, comma 3, della legge n. 96 del 2010
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Relatore per la Commissione di merito:
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Conte |
Gruppo: |
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Relazione tecnica: |
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Alla
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(termine per l’esame: 7 febbraio 2011)
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Alla Commissione Bilancio |
ai sensi
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(termine per l’esame: 18 gennaio 2011)
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INDICE
ARTICOLO 1, comma 1, lettera a)
Circolazione in regime sospensivo
ARTICOLO 1, comma 1, lettera b)
Prodotti ammessi in consumo in altro Stato acquistati da privati
ARTICOLO 1, comma 1, lettere c), d) ed e)
Adeguamento di alcune definizioni
ARTICOLO 1, comma 1, lettera f)
Abrogazione del regime dei prezzi minimi dei tabacchi lavorati
ARTICOLO 1, comma 1, lettere g) ed h) e ARTICOLO 3
Modifiche alle modalità di determinazione dell’accisa sulle sigarette
Tassazione minima comunitaria delle sigarette
PREMESSA
Lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva 2010/12/UE del 16 febbraio 2010. Tale direttiva modifica le direttive 92/79/CEE e 95/59/CE per quanto riguarda la struttura e le aliquote delle accise sui tabacchi lavorati, nonché la direttiva 2008/118/CE.
Lo schema di decreto è corredato di relazione tecnica.
La presente Nota esamina le disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ARTICOLO 1, comma 1, lettera a)
Circolazione in regime sospensivo
La norma integra l’articolo 6, comma 15, del decreto legislativo n. 504 del 1995[1].
In particolare, esclude dall’ambito di applicazione del suddetto articolo 6, riguardante la circolazione in regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad accisa[2], il tabacco da fiuto e quello da masticare.
La relazione illustrativa del provvedimento in esame rileva che i suddetti prodotti, in base al disposto dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 27 novembre 1995 n. 95/59/CE non rientrano tra quelli da sottoporre obbligatoriamente ad aliquota armonizzata. Di conseguenza, i trasferimenti intracomunitari dei due tipi di tabacco non saranno più soggetti al monitoraggio attraverso il sistema informatizzato EMCS (sistema comunitario che controlla tutte le movimentazioni di prodotti assoggettati ad accisa in regime sospensivo). A tali prodotti sarà, comunque, applicata una accisa non armonizzata come consentito dall’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE.
La relazione tecnica afferma che, poiché il tabacco da fiuto ed il tabacco da masticare hanno un mercato di dimensioni minime, la modifica introdotta dalla norma non determina effetti significativi sul gettito erariale.
Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che permangano invariate le attuali esigue quote di mercato dei tabacchi oggetto dell’esclusione.
ARTICOLO 1, comma 1, lettera b)
Prodotti ammessi in consumo in altro Stato acquistati da privati
La norma attua la facoltà prevista dall’articolo 4 della direttiva 210/12/UE che consente ad alcuni Stati membri, tra cui l’Italia, di ridurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i quantitativi di sigarette introdotti nel loro territorio senza pagamento di ulteriore accisa, immessi in consumo in uno Stato membro che applichi aliquote inferiori al limite minimo previsto dalla normativa comunitaria. In particolare, mediante un’integrazione all’articolo 11 del decreto legislativo n. 504 del 1995, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è ridotto a 300 pezzi il quantitativo di sigarette che un privato può acquistare per uso proprio e trasportare in territorio italiano in esenzione di accisa, dopo che le stesse siano state immesse in consumo in uno degli Stati membri che applica accise inferiori al minimo fissato in sede comunitaria.
Si rileva che il quantitativo per il quale attualmente è consentita l’immissione in esenzione di accisa è, in base al comma 2 dell’articolo 11 del D. Lgs. n. 504 del 1995, di 800 pezzi.
La relazione tecnica afferma che la modifica non comporta effetti sul gettito erariale, in quanto la fattispecie in esame è attualmente disciplinata in esenzione di accisa.
Nulla da osservare al riguardo.
ARTICOLO 1, comma 1, lettere c), d) ed e)
Adeguamento di alcune definizioni
La norma di cui alla lettera c) modifica l’articolo 18, comma 3, del D. Lgs. n. 504 del 1995, al fine di adeguare l’indicazione del personale della Guardia di finanza, cui sono affidati i poteri di ispezione e controllo in materia di accise, alle variazioni intervenute in materia di inquadramento del personale ed in tema di struttura ordinativa di tale istituzione.
Le norme di cui alle lettere d) ed e) modificano rispettivamente gli articoli 39-bis e 39-ter del D. Lgs. n. 504 del 1995 al fine di uniformare le definizioni di alcune tipologie di tabacchi lavorati assoggettati ad accisa alle specifiche caratteristiche previste dal quadro normativo comunitario.
La relazione tecnica precisa che la disposizione di cui alla lettera c) ha carattere meramente ordinamentale, in quanto modifica la definizione giuridica dei soggetti preposti ai controlli non determinando alcun effetto sul gettito erariale.
Le modifiche di cui alle lettere d) ed e), intervenendo nella definizione dei prodotti, non determinano effetti di gettito.
Al riguardo si rileva che la relazione illustrativa del provvedimento, con riferimento all’articolo 2 - che disciplina tra l’altro il regime transitorio per i sigaretti ed il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, prodotti inclusi tra quelli le cui caratteristiche tecniche ai fini della classificazione dei tabacchi sono oggetto di definizione ai sensi delle lettere d) in esame - afferma che da tale classificazione dipende l’applicazione dell’accisa sui medesimi prodotti. La relazione tecnica afferma, altresì, che si tratta di prodotti che occupano una quota marginale del mercato.
In proposito andrebbero fornite maggiori indicazioni circa la sussistenza o meno di effetti in termini di gettito ascrivibili alle norme di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d) e, in caso affermativo, indicazioni circa il livello di significatività di tale perdita di gettito.
ARTICOLO 1, comma 1, lettera f)
Abrogazione del regime dei prezzi minimi dei tabacchi lavorati
La norma abroga il comma 5 dell’articolo 39-quater del D. Lgs. n. 504 del 1995, in esecuzione della sentenza di condanna nei confronti dell’Italia pronunciata il 24 giugno del 2010 dalla Corte di giustizia UE, nell’ambito della procedura di infrazione 2005/2107 (Causa C-571/08).
La norma abrogata[3] consente, per il perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, ivi compresi quelli di difesa della salute pubblica, di determinare con provvedimento del Direttore dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sentito il Ministero della salute, un prezzo minimo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.
La Corte ha ritenuto tale disposizione suscettibile di determinare distorsioni della concorrenza.
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della disposizione.
Nulla da osservare al riguardo, anche in considerazione del fatto che alla norma, di cui ora si dispone l’abrogazione, non erano stati a suo tempo imputati effetti finanziari[4].
ARTICOLO 1, comma 1, lettere g) ed h) e ARTICOLO 3
Modifiche alle modalità di determinazione dell’accisa sulle sigarette
Le norme intervengono sugli articoli 39-quinquies e 39-octies del D. Lgs. n. 504 del 1995, riguardanti, rispettivamente, le modalità di determinazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e le modalità di calcolo dell’accisa.
In particolare, l’articolo 39-quinquies, al comma 2, stabilisce che, per le sigarette, le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare. I prezzi di vendita al pubblico sono fissati con riferimento al chilogrammo convenzionale, corrispondente a 1.000 sigarette.
L’articolo 39-octies stabilisce (comma 3) che, sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta, l’accisa è calcolata applicando la relativa aliquota di base, di cui all’Allegato I del decreto n. 504 del 1995, pari attualmente al 58,50 per cento, al prezzo di vendita al pubblico. Tale importo costituisce l’importo di base.
L’importo di base non può comunque essere inferiore a 64 euro per 1.000 sigarette (comma 7).
Sulle sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta l’accisa è dovuta nella misura del 115 per cento dell’importo di base (comma 4).
Per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico superiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta, l’ammontare dell’accisa dovuta è costituito dalla somma dei seguenti importi:
· un importo specifico fisso, pari al 5% per cento della somma dell’importo di base e dell’ammontare dell’IVA assolta sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta;
· un importo risultante dall’applicazione al prezzo di vendita al pubblico di un’aliquota proporzionale. Tale aliquota corrisponde all’incidenza percentuale dell’importo di base, diminuito dell’importo specifico fisso sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo più richiesta (comma 5).
Le norme di cui alla lettera g) in esame integrano il comma 2 dell’articolo 39-quinquies stabilendo che per la determinazione dell’elemento specifico dell’accisa si faccia riferimento al prezzo medio ponderato delle sigarette (PMP-sigarette). Tale prezzo medio ponderato è determinato, per chilogrammo convenzionale, entro il 1° marzo di ciascun anno solare, dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Esso è pari al rapporto espresso in euro con troncamento dei decimali tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse al consumo nell’anno solare precedente e le quantità totali delle medesime sigarette.
Le norme di cui alla lettera h) in esame modificano, in particolare, i commi 5 e 7 dell’articolo 39-octies stabilendo quanto segue:
1. l’importo specifico fisso, ai fini della determinazione dell’accisa per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico superiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta, è calcolato in percentuale della somma dell’accisa globale e dell’ammontare dell’IVA calcolate con riferimento al PMP-sigarette, nella misura del al 5 per cento fino al 31 dicembre 2011, del 5,5 per cento dal 1° gennaio 2012, del 6 per cento dal 1° gennaio 2013 e del 7,5 per cento dal 1° gennaio 2014;
2. sono modificati i parametri di equivalenza delle sigarette di lunghezza superiore ad 8 centimetri, ai fini della determinazione del chilogrammo convenzionale, pari a 1.000 sigarette, cui è parametrata l’accisa.
3. l’accisa globale sulle sigarette non può essere inferiore a 64 euro per mille sigarette e, a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 90 euro per mille sigarette, indipendentemente dal PMP-sigarette.
L’articolo 3 in esame stabilisce che alle eventuali minori entrate derivanti dall’applicazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera h), punto 1, in merito alle modalità di determinazione dell’importo specifico fisso dell’accisa, si provvede, in ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, attraverso la modulazione degli altri parametri che determinano la tassazione dei tabacchi lavorati, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 55, comma 2-quater del decreto legge n. 78 del 2010 (aliquote di base sui tabacchi lavorati, accisa minima sul tabacco trinciato, accisa minima sulle sigarette ).
La relazione tecnica afferma che, sulla base degli elementi comunicati dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che ha proceduto a ricalcolo dell’importo specifico fisso dell’accisa sulla base della fiscalità gravante sul PMP-sigarette a parità di aliquota (5 per cento fino al 31 gennaio 2011), si determina una diminuzione di gettito quantificabile in 2,23 milioni di euro, corrispondente allo 0,02 per cento del gettito dell’accisa sui tabacchi relativo al 2009, pari a circa 10,5 miliardi di euro.
La relazione afferma, altresì, che tali minori entrate trovano copertura ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del provvedimento in esame, mediante modifica dell’aliquota di base, con le modalità di cui all’articolo 55, comma 2-quater, del decreto legge n. 78 del 2010.
Al riguardo si rileva che, anche in considerazione delle complesse modalità di determinazione dell’accisa globale gravante sulle sigarette, appare opportuno disporre di più dettagliati elementi informativi circa i dati ed i criteri utilizzati per la quantificazione della perdita di gettito indicata dalla relazione tecnica.
Occorre, inoltre, osservare che l’articolo 3, contenente la clausola di compensazione delle minori entrate, consente di assicurare l’invarianza di gettito modificando gli altri parametri di determinazione dell’accisa. Non è possibile, quindi, una verifica ex ante di tale forma di compensazione che, in ogni caso, dovrebbe tenere conto anche di possibili effetti di variazione delle quantità vendute dei singoli prodotti incisi, in considerazione delle variazioni di prezzo. In proposito, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.
Le norme dettano disposizioni transitorie, volte a disciplinare le modalità di applicazione dell’accisa per i sigaretti ed il tabacco trinciato a taglio fino utilizzato per arrotolare le sigarette, nonché per le sigarette di lunghezza superiore a 8 centimetri. Le caratteristiche tecniche di tali prodotti, infatti, sono oggetto di definizione ai fini della classificazione dei tabacchi lavorati per effetto delle disposizioni di cui al presente schema di decreto, che hanno modificato, rispettivamente, gli articoli 39-bis e 39- octies , comma 6, del decreto legislativo n. 504 del 1995.
In particolare, ai suddetti prodotti, se fabbricati entro il 31 dicembre 2010 ed immessi al consumo entro il 30 giugno 2011, l’accisa si applica sulla base delle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2010.
La relazione tecnica afferma che la norma ha la finalità di consentire lo smaltimento dei prodotti fabbricati con le specifiche tecniche valevoli prima dell’entrata in vigore delle norme in esame, prevista, ai sensi dell’articolo 5, al 1° gennaio 2011.
La relazione afferma, altresì, che, sulla base degli elementi comunicati dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la disposizione, riguardando prodotti molto marginali, in quanto rappresentano, su base annua, meno dell’1 per cento del mercato del tabacco, non avrà ripercussioni significative sul gettito.
Al riguardo appare opportuno disporre dei dati alla base delle conclusioni formulate dalla relazione tecnica, al fine di valutare l’effettiva irrilevanza della disposizione in termini di gettito.
Tassazione minima comunitaria delle sigarette
Le norme recepiscono le disposizioni di cui all’articolo 1 della direttiva 2010/12/EU, in materia di tassazione minima armonizzata delle sigarette, disponendo quanto segue:
· nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, se l’importo dell’accisa globale risulta inferiore ad euro 101 per mille sigarette, l’aliquota di base delle sigarette è elevata in modo che l’incidenza dell’accisa globale calcolata con riferimento al PMP-sigarette sia pari al 57 per cento;
· a decorrere dal 1° gennaio 2014, qualora l’importo dell’accisa globale risulti inferiore a 115 euro per mille sigarette, l’aliquota di base delle sigarette è elevata in modo che l’incidenza dell’accisa globale calcolata con riferimento al PMP-sigarette sia pari al 60 per cento.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni prevedono incrementi dell’aliquota di base per il calcolo dell’accisa sulle sigarette per riportare l’incidenza dell’accisa globale calcolata con riferimento al PMP-sigarette nei limiti minimi imposti dalla direttiva in recepimento, ove la predetta accisa globale risulti inferiore agli importi monetari previsti dalle disposizioni. Ciò al fine di garantire l’invarianza del gettito.
Al riguardo, andrebbero acquisite valutazioni circa gli effetti sui prezzi di vendita al pubblico delle sigarette, in conseguenza dei previsti incrementi del livello di tassazione, e sulle possibili ripercussioni sul livello delle quantità vendute. Tali ripercussioni potrebbero, infatti, condizionare la possibilità di garantire l’invarianza del gettito atteso.
[1] Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.
[2]Il regime sospensivo è il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino a che la stessa diviene esigibile o, comunque, il debito d'imposta si estingue.
Il regime sospensivo dell'imposta vige all'interno di un deposito fiscale, nella circolazione delle merci tra depositi fiscali, ovvero verso un destinatario registrato. Le merci devono essere scortate dal documento amministrativo elettronico, emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi da parte del soggetto speditore o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi il codice unico di riferimento amministrativo.
La garanzia sulla merce trasportata è del titolare del deposito mittente o in sua vece del trasportatore o del proprietario della merce, ma i soggetti di notoria solvibilità possono esserne esonerati. Nel caso in cui per qualche irregolarità la merce non arrivi all'immissione in consumo l'accisa è pagata dal garante allo Stato al cui interno è avvenuta l'irregolarità.
È possibile immettersi in regime sospensivo spedendo la merce, accompagnata dal documento amministrativo, in un deposito fiscale, ottenendo il rimborso dell'accisa versata.
[3] Introdotta dalla lettera nn) del comma 1 dell’articolo 1 del D. Lgs. 29 marzo 2010 n. 48 con effetti a decorrere dal 1° aprile 2010.
[4] Cfr. Servizio Bilancio dello Stato, Nota di verifica n. 189 del 25 febbraio 2010 concernente il DOC. n. 189, recante “Attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise”.