Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (DOC311) - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi
Riferimenti:
SCH.DEC 311/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 257
Data: 19/01/2011
Descrittori:
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA   DIRITTO INTERNAZIONALE
DISPOSITIVI DI SICUREZZA   INQUINAMENTO DELLE ACQUE
LUOGHI E AMBIENTI DI LAVORO   NAVI E NATANTI
SICUREZZA NEL LAVORO     
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi

 

(Schema di decreto legislativo n. 311)

 

 

 

 

 

N. 257 – 19 gennaio 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

DOC:

 

311

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

 

Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell’inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo.

 

Riferimento normativo:

 

Art. 1, comma 3, della legge n. 96 del 2010

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Franzoso

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

Assegnazione

 

 

Alla

 

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 7 febbraio 2011)

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 18 gennaio 2011)

 

 

 

 

 

 



INDICE

 

ARTICOLI 1-31. 4

Attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi4

ARTICOLO 31. 9

Disposizioni finanziarie. 9

 

 

 



PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione alla direttiva 2009/16/CE, in tema di norme internazionali per la sicurezza delle navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri.

La delega in esame è esercitata sulla base dell’articolo 1 della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009). La direttiva 2009/16/CE è inserita nell’elenco B allegato alla predetta legge, del quale fanno parte le direttive da attuare con provvedimenti i cui schemi devono essere trasmessi alle competenti Commissioni per l’espressione del parere parlamentare.

Lo schema di decreto legislativo è integrato da 14 allegati.

Il provvedimento è corredato di una clausola di non onerosità riportata all’articolo 31. Ad esso è allegata inoltre una relazione tecnica che esclude l’insorgenza di effetti onerosi per la finanza pubblica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-31

Attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi

Normativa vigente: l’ultima direttiva europea in materia di sicurezza delle navi (direttiva 2001/106/CE) è stata recepita nel nostro ordinamento con il D.M. 305/2003 che viene espressamente abrogato con il decreto in esame. La direttiva 2009/16/CE rifonde in un testo consolidato le modifiche intervenute sul tema ad opera di diverse direttive, allo scopo di migliorare l’efficacia e la qualità delle ispezioni sulle navi da parte dello Stato di approdo.

Le norme, nell’abrogare il D.M. 305/2003, adeguano la normativa in materia di ispezioni svolte dallo Stato membro in qualità di Stato del porto di approdo (port state control) ridefinendo nel complesso la disciplina vigente per effetto delle precedenti direttive sul tema. Considerata la natura tecnica della direttiva, buona parte delle prescrizioni di dettaglio sono collocate nei 14 allegati.

La finalità perseguita dal decreto è in primo luogo quella di instaurare efficaci procedure di controllo delle navi non di bandiera italiana concernenti l’osservanza della normativa internazionale e comunitaria in materia di sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo, dei lavoratori marittimi, delle navi e degli impianti portuali, dell’ambiente marino e costiero e delle risorse biologiche e marine. Il sistema di controllo istituito è volto a garantire l’effettuazione del maggior numero di ispezioni delle navi che approdano nei porti, tenendo conto di un’equa ripartizione dell’impegno globale di controllo tra gli Stati membri. Le ispezioni si concentrano sulle navi al di sotto degli standard; come misura più grave, può essere rifiutato a tempo indeterminato l’accesso ai porti degli Stati membri.

In particolare, le norme prevedono quanto segue:

·        l’Autorità competente centrale è individuata nel Ministero delle infrastrutture e deu trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, e per quanto attiene alle attività di prevenzione dell’inquinamento e di tutela dell’ambiente marino nel Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; l’Autorità competente locale è individuata negli Uffici marittimi periferici;

·        gli ispettori autorizzati ad eseguire i controlli sono unicamente appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera e ricevono una formazione appropriata in relazione alle modifiche apportate al sistema del controllo ed agli emendamenti alle convenzioni internazionali. Ad essi spetta il trattamento economico previsto dalla legislazione vigente senza alcun ulteriore compenso aggiuntivo discendente dall’attività ispettiva prestata (articoli 2 e 5);

·        l’ispettore, per lo svolgimento di particolari compiti di ispezione, può farsi motivatamente assistere da ausiliari muniti di competenze professionali specialistiche, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica (articolo 5);

·        sono individuati, anche con riferimento agli allegati, i criteri con cui vengono selezionate le navi ai fini delle ispezioni e la frequenza delle stesse. In particolare, in attuazione di quanto stabilito dalla direttiva 2009/16/CE, è previsto che l’Autorità competente locale provvede ad ispezionare almeno il 95% delle navi a rischio elevato e almeno il 90% di quelle assegnate a livello comunitario sulla base del numero degli scali effettuati in ciascun Stato membro (articoli 6-10);

La normativa vigente prevede, invece, che le Autorità competenti locali eseguono annualmente un numero complessivo di ispezioni ed ispezioni estese che viene rapportato ad una differente base di riferimento costituita dal numero medio annuo di singole navi approdate nei porti nazionali, calcolato in base agli ultimi tre anni solari di cui sono disponibili statistiche; rispetto a tale base le predette ispezioni devono risultare pari ad almeno il 25 %. Tutte le navi ad alto rischio devono invece essere sottoposte ad ispezione, a meno che non siano state ispezionate in un altro porto negli ultimi trenta giorni (art. 4, comma 1, del D.M. 13 ottobre 2003, n. 305);

 

·        sono disciplinati conformemente alla direttiva comunitaria altri tipi di ispezione: periodiche e supplementari; iniziali, dettagliate ed estese (articoli 8 e 16-19).

La normativa vigente contempla le ispezioni estese, ma le prescrive con una frequenza di 12 mesi per le navi con un profilo di rischi elevato, mentre il decreto in esame riduce tale termine a 6 mesi (articolo 17 e allegato III);

 

·        in caso di accertamento di irregolarità all’esito delle ispezioni può essere disposto il provvedimento di fermo della nave. Il proprietario o l’armatore hanno diritto ad un indennizzo per eventuali perdite o danni subiti se la nave è indebitamente sottoposta a fermo o ne vengono ritardate le operazioni portuali o la partenza; in tali casi l’onere della prova incombe al proprietario o all’armatore della nave; il relativo ricorso è esperibile, fatte salve le procedure di reclamo previste ai sensi del Memorandum d’intesa di Parigi, davanti al TAR competente per territorio o con ricorso straordinario al Capo dello Stato (articoli 22 e 25);

·        gli Uffici marittimi periferici (Autorità competente locale) devono alimentare la banca dati sulle ispezioni, fornendo le informazioni sugli arrivi e sulle partenze delle navi nei porti di competenza e sulle ispezioni effettuate; a tal fine è utilizzato il sistema comunitario per lo scambio di dati SafeSeaNet[1]; nella stessa disposizione si afferma che l’applicazione della norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 26).

Al riguardo la relazione illustrativa afferma che la citata banca dati, su piattaforma web, è già attiva ed operante in ambito comunitario; l’aggiornamento della stessa si traduce essenzialmente nell’inserimento per via informatica degli esiti di ciascuna ispezione;

 

·        l’onere delle ispezioni da cui deriva un provvedimento di fermo (compresi i costi relativi alla sosta in porto) è posto a carico dell’armatore, del raccomandatario marittimo o di altro suo rappresentante nello Stato, in solido con il proprietario, in conformità alle tariffe stabilite da un decreto ministeriale; il fermo della nave non può essere revocato finché non si sia provveduto al completo pagamento o non sia stata data idonea garanzia (articolo 28);

·        è stabilito che dall’attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 31).

 

 

La relazione tecnica sottolinea che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per personale, dotazioni ed infrastrutture, rispetto agli stanziamenti disponibili a legislazione vigente che supportano la dotazione organica e l’attività d’istituto degli uffici periferici del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera. Infatti il complesso della attività ispettive condotte quotidianamente nei confronti delle navi mercantili di bandiera estera, svolta con l’impiego in via esclusiva di personale militare dipendente dal Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera in possesso di una specifica abilitazione, costituisce una funzione ordinariamente svolta nel quadro delle attività d’istituto condotte dagli Uffici marittimi, disimpegnate compatibilmente con le risorse annualmente disponibili.

Con riferimento alla facoltà dell’ispettore di avvalersi di ausiliari muniti di competenze specialistiche, di cui all’articolo 5, comma 3, la RT afferma che gli oneri derivanti dall’intervento del consulente sono a totale carico dell’armatore, come anche nel caso in cui l’autorità marittima richieda certificazioni rilasciate da un professionista per autorizzare il compimento di particolari operazioni di movimentazione del carico a bordo o per l’effettuazione di interventi di manutenzione.

Sempre al fine di escludere oneri finanziari, la RT richiama l’ultimo comma dell’articolo 5 dove si prevede che all’ispettore non compete alcun ulteriore compenso direttamente discendente dall’attività ispettiva rispetto al trattamento economico previsto a legislazione vigente.

Quanto all’attività formativa degli ispettori, la RT dichiara che gli oneri occorrenti sono tratti pro quota dagli stanziamenti previsti dal bilancio di previsione dello Stato per l’esercizio finanziario 2011 e triennio 2011-2013 con riferimento al capitolo 2143 – tab. 10 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Cdr 4 “Capitanerie di porto”. Tali fondi, ripartiti in dettaglio in una tabella allegata, per il 2011 ammontano complessivamente a 78.689 €. In proposito la RT afferma che le conseguenze di una possibile riduzione degli stanziamenti per i successivi esercizi finanziari si riverberanno in futuro unicamente sul numero dei frequentatori e/o sulla durata dei corsi, senza che ciò comporti un diretto effetto pregiudizievole nel breve/medio periodo, sulle prescrizioni introdotte dal decreto in esame. Ciò in ragione del fatto che le procedure ispettive ivi previste sono ordinariamente attuate da parte del personale ispettivo in servizio con l’impiego delle risorse di parte corrente disponibili a legislazione invariata.

La RT afferma che la banca dati sulle ispezioni, prevista dall’articolo 26, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto essa è già attiva e operante su piattaforma web.

Le spese inerenti alle ispezioni che accertino delle deficienze sono poste a carico dell’armatore o di un suo rappresentante, in solido con il proprietario, analogamente a quanto già previsto dalla normativa vigente.

 

 

Al riguardo si osserva che, rispetto alla normativa vigente, il provvedimento in esame sembra determinare un incremento del numero e della frequenza delle ispezioni che le Autorità competenti saranno obbligate ad effettuare. Infatti, a fronte degli obblighi ispettivi stabiliti dal vigente articolo 4 del D.M. 13 ottobre 2003, n. 305, la disciplina introdotta dal decreto in esame sembra configurare un impegno quantitativamente superiore da parte delle autorità italiane nella materia in oggetto.

Premessa la necessità di una conferma a tal riguardo, si rileva che la relazione tecnica afferma che gli adempimenti discendenti dall’attuazione della direttiva 2009/16/CE comportano l’impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto il complesso delle attività ispettive nei confronti delle navi mercantili di bandiera estera costituisce una funzione ordinariamente svolta nel quadro delle attività di istituto condotte dagli Uffici marittimi, disimpegnate compatibilmente con le risorse annualmente disponibili. Appare comunque opportuno che il Governo, ai sensi del comma 7 dell’articolo 17 della l. 196/2009, fornisca ulteriori elementi volti ad accertare che la nuova disciplina, segnatamente in tema di frequenza delle ispezioni e di impegno ispettivo annuale in capo all’Italia, siano effettivamente attuabili nell’ambito delle risorse già assegnate.

Con riferimento all’intervento di personale munito di competenze professionali specialistiche in ausilio dell’attività ispettiva, la relazione tecnica rileva che ciò sarà realizzato senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto i relativi costi saranno a carico dell’armatore. Non viene tuttavia chiarito il meccanismo in base al quale sarà assicurato il finanziamento di tale onere, né viene evidenziata la relativa fonte normativa.

Quanto al finanziamento più generale dell’attività ispettiva, la relazione tecnica e il provvedimento fanno riferimento alla copertura mediante tariffe a carico dell’armatore, in solido con il proprietario, rinviando in proposito al D.M. del 28 ottobre 2009. Al riguardo, nell’evidenziare che tali tariffe sono corrisposte in base all’articolo 28 soltanto in caso di accertamento di circostanze che giustifichino il fermo della nave, si rileva la necessità di confermare che le tariffe stesse siano idonee a garantire la piena copertura delle spese in questione, anche alla luce dell’aggiornamento delle modalità di svolgimento delle ispezioni previsto dalle norme in esame.

Quanto all’attività di formazione, la relazione tecnica rileva che, in caso di carenza di risorse iscritte in bilancio, si provvederà a ridurre il numero dei frequentatori e/o la durata dei corsi. Detta attività formativa potrebbe tuttavia risultare non comprimibile, in ragione degli obblighi di acquisizione di competenze specialistiche richieste dalla direttiva comunitaria. In proposito andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

Appare infine opportuno un chiarimento in merito alle risorse cui imputare gli eventuali oneri per gli indennizzi a cui hanno diritto il proprietario o l’armatore per eventuali perdite o danni subiti se la nave è indebitamente sottoposta a fermo o ne vengono ritardate le operazioni portuali o la partenza, ai sensi dell’articolo 22, comma 8.

 

ARTICOLO 31

Disposizioni finanziarie

La disposizione reca una clausola di invarianza “estesa” , prevedendo espressamente che le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dal decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo, andrebbe valutata l’opportunità di mantenere nel testo, oltre alla clausola di neutralità finanziaria in commento, che è riferita all’intero decreto, anche quelle specificamente previste dall’articolo 5, comma 3, e dall’articolo 26, comma 4. In proposito, si segnala, in ogni caso, che le suddette clausole non sono formulate in termini pienamente conformi alla prassi vigente.

 



[1] Sistema europeo per lo scambio dei dati marittimi.