Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (DOC 305) Schema D.P.R. recante regolamento concernente la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e la disciplina del'organismo indipendente di valutazione della performance
Riferimenti:
SCH.DEC 305/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 254
Data: 12/01/2011
Descrittori:
MINISTERI   MINISTERO DELLA DIFESA
ORGANIZZAZIONE DI UFFICIO   VIGILANZA
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del

Ministro della difesa e disciplina dell’organismo indipendente di valutazione della performance

 

(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 305)

 

 

 

 

 

N. 254 – 12 gennaio 2011

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

DOC:

 

305

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica

Titolo breve:

 

Regolamento concernente la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e la disciplina dell’organismo indipendente di valutazione della performance di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

 

Riferimento normativo:

 

Art. 17, commi 2 e 4-bis, della legge n. 400 del 1988

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Stasi

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Assegnazione

 

 

Alla

 

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 12 gennaio 2011)

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 28 dicembre 2010)

 

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLO 1, comma 1 lett. da a) ad f)3

Uffici di diretta collaborazione del Ministero della Difesa.. 3

ARTICOLO 1, comma 1, lett. h)10

Organismo indipendente di valutazione della performance.. 10

 



PREMESSA

 

Lo schema di DPR in esame reca il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e la disciplina dell’organismo indipendente di valutazione della performance di cui all’art 14 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150[1].

Il provvedimento in esame apporta modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, approvato con DPR n. 162/2006. Tale regolamento è confluito[2] nel Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al DPR n. 90/2010 ed è stato abrogato espressamente dall'art. 2269, comma 1, n. 371, del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento militare), con decorrenza 9 ottobre 2010[3].

Il provvedimento in esame, inoltre, dà attuazione a quanto previsto all’art 14 del D.Lgs. n. 150/2009, che prevede l’istituzione di organismi indipendenti di valutazione della performance delle amministrazioni pubbliche in sostituzione dei servizi di controllo interno disciplinati dal D Lgs. n. 286/1999[4].

Il provvedimento - composto di un unico articolo - è corredato di relazione tecnica, positivamente vistata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle finanze.

Si esaminano di seguito le disposizioni indicate dalla relazione tecnica e le altre norme suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1, comma 1 lett. da a) ad f)

Uffici di diretta collaborazione del Ministero della Difesa

 

Le norme apportano modifiche al Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al DPR n. 90/2010. In particolare, con riguardo alla struttura e alla funzionalità degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, le norme prevedono:

·        la soppressione dell’Ufficio per la Politica militare [comma 1, lett. a), n. 1)]. Viene, altresì, riconosciuta al Ministro la facoltà di nominare un Consigliere militare con funzioni di collaborazione, consulenza e assistenza per l’esercizio delle proprie funzioni per le iniziative nelle materie d’interesse militare. Se nominato, il Consigliere militare si avvale dell’ufficio di Gabinetto, d’intesa col Capo di Gabinetto [comma 1, lett. a), n. 5)]. Al Consigliere militare, ai sensi di una norma successiva [comma 1, lett. f), n. 1)], è corrisposto il medesimo trattamento economico riconosciuto, a normativa vigente, al Capo dell’Ufficio per la Politica militare, ora soppresso.

In particolare, la norma prevede che il Consigliere sia scelto fra gli ufficiali generali o ammiragli in possesso di specifiche esperienze e preparazione nel settore; può essere, altresì, nominato tra dirigenti della pubblica amministrazione o esperti, in possesso di adeguate capacità, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate nel settore della difesa.

Le attribuzioni, le funzioni, nonché i criteri per la scelta del Consigliere militare disciplinati dal provvedimento in esame sono sostanzialmente identici a quelli previsti dalla normativa vigente (art. 15, comma 7 e art. 16, comma 3, del DPR n. 90/2010) in relazione all’Ufficio per la Politica militare e al suo vertice funzionale. Per effetto della soppressione dell’Ufficio per la Politica militare, disposta dalla norma in esame, presso il Ministero della difesa residuano i seguenti uffici di diretta collaborazione: Segreteria del Ministro, Ufficio di Gabinetto, Ufficio legislativo, Ufficio del Consigliere diplomatico, segreterie dei Sottosegretari di Stato;

·        che il Vice capo di Gabinetto civile sia scelto nell’ambito del ruolo dei dirigenti del Ministero [comma 1, lett. b), n. 2)].

La norma precisa, inoltre, che l’incarico di Vice capo di Gabinetto civile viene conferito - ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 - a dirigenti di prima fascia dei ruoli dei dirigenti o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso di specifiche qualità professionali.

Al riguardo, l’art. 15, comma 4, del DPR n. 90/2010, nel testo vigente, si limita a disporre che il Vice capo di Gabinetto civile sia scelto nell’ambito dei dirigenti di prima o di seconda fascia del ruolo dei dirigenti;

·        la soppressione del riferimento al grado di tenente colonnello – e gradi corrispondenti – quale grado massimo previsto per gli ufficiali operanti, nelle segreterie dei Sottosegretari di Stato, come aiutanti di campo, di bandiera o di volo [comma 1, lett. b), n. 5)].

Nel testo vigente, l’art. 15, comma 10, del DPR n. 90/2010, prevede che nell’ambito delle segreterie dei Sottosegretari di Stato operano, tra l’altro, l’ufficiale aiutante di campo, di bandiera o di volo, di grado non superiore a tenente colonnello e gradi corrispondenti;

·        la nomina[5] di consiglieri per gli affari delegati nell’ambito delle segreterie dei Sottosegretari di Stato [comma 1, lett. c), n. 4)].

L’art. 16, comma 5, del DPR n. 90/2010, nel testo vigente, non prevede la nomina del consigliere degli affari delegati al Sottosegretario di Stato;

·        la determinazione del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione (escluse le segreterie dei Sottosegretari di Stato) in complessive in 153 unità [comma 1, lett. d), n. 1)]. Nell’ambito del medesimo contingente sono computati un numero massimo di 10 incarichi di livello dirigenziale non generale (con funzioni di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione), un incarico di livello dirigenziale generale con funzioni di consulenza, studio e ricerca, nonché 12 colonnelli o generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente [comma 1, lett. d), n. 2) e 3)].

Il contingente complessivo di personale degli uffici di diretta collaborazione, il numero di incarichi dirigenziali nonché quello degli ufficiali superiori o generali individuati dalla norma in esame sono identici a quelli previsti a legislazione vigente dall’art. 17, commi da 1 a 3, del DPR n. 90/2010;

·        la determinazione - al di fuori del contingente complessivo di personale degli uffici di diretta collaborazione - della composizione delle segreterie dei Sottosegretari di Stato nel limite massimo di otto unità (compresa la nuova figura del consigliere per gli affari delegati), oltre al Capo della segreteria [comma 1, lett. e)].

Il contingente massimo (8+1) di personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato individuato dalla norma in esame è analogo a quello fissato, a normativa vigente, dall’art. 18, commi 1, del DPR n. 90/2010. Le modifiche apportate computano all’interno del suddetto limite la nuova figura del consigliere degli affari delegati al Sottosegretario di Stato, non prevista nel testo vigente del DPR n. 90/2010;

·        l’attribuzione del trattamento economico, riconosciuto a normativa vigente al Capo della segreteria, al Segretario particolare del Ministro, nonché ai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, qualora nominati fra estranei alle PP.AA., anche ai segretari particolari dei Sottosegretari di Stato. Il riconoscimento di tale trattamento economico al segretario particolare del Sottosegretario di Stato è prevista, altresì, esclusivamente in via alternativa a quello riconoscibile al Capo della segreteria del Sottosegretario di Stato [comma 1, lett. f), n. 2)].

L’art. 19, comma 4, del DPR n. 90/2010, nel testo vigente, prevede che al Capo della segreteria del Ministro, al Segretario particolare del Ministro e ai capi delle segreterie dei Sottosegretari, qualora nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di ufficio dirigenziale non generale del Ministero; per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante;

·        il riconoscimento a favore dei dirigenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione per lo svolgimento di funzioni di livello dirigenziale non generale - in aggiunta alla retribuzione di posizione equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero - di un’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato[6], di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione [comma 1, lett. f), n. 3)].

L’art. 19, comma 8, del DPR n. 90/2010 (già articolo 8, comma 8, del DPR n. 162/2006) nel testo vigente, riconosce a favore dei dirigenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione per lo svolgimento di funzioni di livello dirigenziale non generale esclusivamente la corresponsione di una retribuzione di posizione equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero. L’articolo 8, comma 8, del DPR n. 162/2006, prevedeva, altresì, anche il riconoscimento di un’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato nei medesimi termini indicati dal provvedimento in esame; quest’ultima indennità non viene disciplinata dal DPR n. 90/2010, benché espressamente prevista dall’art. 14 della legge n. 245/2005 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). L’intervento normativo rende omogenea la formulazione della disposizione con quanto previsto in merito, dall’art 14, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. Siffatta ultima disposizione, infatti, prevede che con decreto[7] venga determinato il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale;

·        il riconoscimento al personale civile non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione di un’indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva, dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva, per la qualità della prestazione individuale previsti dai contratti collettivi nazionali del personale del comparto Ministeri [comma 1, lett. f), n. 4)].

L’art. 19, comma 11, del DPR n. 90/2010, nel testo vigente, prevede che, per il suddetto personale, l’indennità accessoria sia sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati alla incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi.

 

La relazione tecnica evidenzia preliminarmente che con il provvedimento in esame si è inteso, non solo dare attuazione all’art. 14, del D. Lgs. n. 150/2009, che ha previsto l’adozione della disciplina dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), ma anche apportare delle modifiche al DPR n. 90/2010, in relazione all’assetto organizzativo e funzionale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa (Area-Gabinetto nella RT).

Come già evidenziato, il regolamento approvato con DPR n. 162/2006, al pari di altre disposizioni di natura regolamentare concernenti l’amministrazione della difesa, ha formato oggetto di riassetto ai sensi dell’art. 14 della legge 18 novembre 2005, n. 245, ed è confluito nel Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al DPR n. 90/2010. L’entrata in vigore del Testo Unico e la contestuale abrogazione del DPR n.162/2006, è stata fissata, ai sensi dell'art. 2272, comma 1, e dell'art. 2269, comma 1, n. 371, del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento militare), con decorrenza 9 ottobre 2010.

La RT allegata al provvedimento in esame - vistata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle finanze in data 27 settembre 2010 – fa tuttavia riferimento alle norme del DPR n. 162/2006, come ancora vigenti.

Con specifico riguardo alla riorganizzazione e alla ridistribuzione delle risorse di personale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, la RT afferma quanto segue.

 

•          l’articolo 15, comma 2 del DPR n. 90/2010 (già articolo 3, comma 2, del DPR n. 162/2006), così come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera b) prevede, a differenza del regolamento vigente, l’incarico di Vice capo di Gabinetto civile come incarico specifico e a se stante, cioè disgiunto dalle attribuzioni di consulenza, studio e ricerca di cui al successivo articolo 17, comma 2, che tradizionalmente erano state ad esso attribuite. Queste ultime attribuzioni sono ora affidate, senza oneri aggiuntivi, al dirigente di livello generale eliminato dall’ex struttura del SECIN delineata dall’abrogato articolo 4, comma 5 del DPR n. 162 del 2006. Infatti, tale figura di dirigente generale non è confermata nella nuova struttura dell’Organismo di valutazione della performance di cui al già citato articolo 21 del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, così come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera h) del presente provvedimento. Il transito della posizione dirigenziale di livello generale dall’ex SECIN al Gabinetto avviene, secondo la RT, a costo zero e pertanto non reca oneri aggiuntivi;

•          l’articolo 17, comma 1, del DPR n. 90/2010 (già articolo 5 del DPR n. 162/2006), così come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lett. d), n. 1) lascia inalterato il numero massimo di 153 unità per il contingente complessivo assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e pertanto né produce, né riduce gli oneri;

•          l’articolo 17, comma 2, così come modificato dall’articolo 1, comma 1, lett. d), n. 2) e n. 3) in esame, all’ultimo periodo lascia altresì inalterati il numero sia dei dirigenti civili di livello non generale (dieci), sia dei colonnelli o generali di brigata (dodici), in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione, nell’ambito del medesimo contingente di 153 unità di cui al citato comma 1 dello stesso articolo 17 e, pertanto, né produce, né riduce gli oneri;

•          l’articolo 18, comma 1, del DPR n. 90/2010 (già articolo 6 del DPR n. 192/2006), così come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lett. e) lascia inalterata la composizione in complessive 9 unità di personale del contingente assegnato alle segreterie dei Sottosegretari di Stato e, pertanto, né produce né riduce gli oneri, prevedendo la possibilità per il Sottosegretario di attribuire ad uno dei componenti la segreteria, quindi senza incrementi di personale, l’incarico di consigliere per gli affari delegati;

•          l’articolo 19, comma 4, del DPR n. 90/2010, così come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lett. f), n. 2) conferma, riproducendo le disposizioni attualmente in vigore, il trattamento economico spettante al Capo della segreteria del Ministro, al Segretario particolare del Ministro e ai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, ai quali, anche se nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di ufficio dirigenziale non generale del Ministero. Viene però anche prevista la possibilità di riconoscere tale trattamento economico al Segretario particolare dei Sottosegretari di Stato, ma esclusivamente in via alternativa a quello riconoscibile al Capo segreteria pertanto la disposizione risulta neutra sotto il profilo degli effetti finanziari.

•          l’articolo 19, comma 8, del DPR n. 90/2010, concernente la disciplina del trattamento economico dei dirigenti civili, come sostituito dall’ dall’articolo 1, comma 1, lett. f), n. 3) reintroduce i medesimi contenuti dell’articolo 8, comma 8, del DPR n. 162/2006. L’intervento si rende necessario per rendere omogenea la formulazione della disposizione con quella corrispondente recata da tutti gli altri analoghi regolamenti che disciplinano gli uffici di diretta collaborazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

 

 

La RT, in merito ai profili di quantificazione finanziaria relativi alle modifiche introdotte, riporta la seguente tabella n. 4. Dalla stessa, afferma la RT, si evince che le norme di riorganizzazione recate dal provvedimento in esame non producono nuovi o maggiori oneri connessi con l’incremento qualitativo o quantitativo dei contingenti delle diverse Aree degli uffici di diretta collaborazione (Area Gabinetto – Area Sottosegretari di Stato – Area OIV).

 

 

 

Tabella 4

AREA GABINETTO

(Segreteria Ministro – uffici di Gabinetto – Ufficio legislativo – Ufficio Consigliere diplomatico)

 

DPR n. 90/2010 (Già DPR n. 162/2006)

Provvedimento in esame

Dirigenti 2^ fascia

22

Dirigenti 2^ fascia

22

Aree funzionali

131

Aree funzionali

131

Contingente complessivo

153

Contingente complessivo

153

 

AREA SEGRETERIE SOTTOSEGRETARI DI STATO

 

DPR n. 90/2010 (Già DPR n. 162/2006)

Provvedimento in esame

Posto con emolumento ex art. 19, comma 4, DPR n. 90/2010 (*)

1

Posto con emolumento ex art. 19, comma 4, DPR n. 90/2010

1

Aree funzionali

8

Aree funzionali

8

Contingente complessivo

9

Contingente complessivo

9

(*) già art. 8, comma 4, del DPR n. 162/2006

La RT precisa che la tabella 4 - eccezion fatta per l’unica posizione dirigenziale di livello generale transitata senza oneri dall’ex SECIN all’area del Gabinetto - riporta in termini numerici gli effetti del presente provvedimento sulle categorie di personale delle sopra sinteticamente rappresentate norme confermative dell’organizzazione delle Aree del Gabinetto, delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

 

Al riguardo, appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo in merito ai possibili effetti finanziari della disposizione, non considerata dalla RT, che sopprime il riferimento al grado di tenente colonnello quale grado massimo previsto per gli ufficiali operanti, nelle segreterie dei Sottosegretari di Stato, come aiutanti di campo, di bandiera o di volo [comma 1, lett. b), n. 5)]. La richiesta di chiarimenti appare opportuna con specifico riferimento all’eventualità che accedano a siffatti incarichi anche ufficiali di grado superiore che, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, per l’esercizio delle summenzionate funzioni potrebbero beneficiare di un trattamento accessorio maggiore rispetto a quello previsto per gli ufficiali fino al grado di tenete colonnello.

Si rammenta che l’art. 19, comma 11, del DPR n.90/2010, si limita a prevedere che al personale non dirigenziale assegnato, tra l’altro, alle segreterie dei Sottosegretari di Stato, spetta un‘indennità accessoria, laddove l’art. 19, comma 9 del medesimo decreto dispone che ai colonnelli e ai generali di brigata assegnati agli uffici di diretta collaborazione venga corrisposto un emolumento accessorio da determinare in misura non superiore al trattamento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia del ruolo dirigenti del Ministero.

In merito alla possibilità di nomina del consigliere per gli affari delegati al Sottosegretario di Stato [comma 1, lett. c), n. 4)], pur considerato che tale nuovo incarico fiduciario viene disposto nell’ambito del contingente massimo di personale di otto unità - oltre al Capo della Segreteria – previsto per le segreterie dei Sottosegretari di Stato [comma 1, lett. e)], non appaiono chiari i profili relativi al ruolo (dirigenziale o non dirigenziale) allo stesso attribuito e soprattutto al connesso trattamento economico. Sul punto appare opportuno acquisire elementi di valutazione da parte del Governo.

Ulteriori chiarimenti appaiono necessari in merito alla norma [comma 1, lett. f), n. 3] che reintroduce, per i dirigenti civili assegnati agli uffici di diretta collaborazione, la disciplina del trattamento economico accessorio.

Con il comma 1, lett. f), n. 3), il trattamento economico accessorio viene reintrodotto all’articolo 19, comma 8, del DPR n. 90/2010. La disciplina di tale trattamento – a suo tempo già prevista all’articolo 8, comma 8, del DPR n. 162/2006 - era stata esclusa dal processo di riassetto normativo finalizzato all’adozione del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al DPR n. 90/2010.

Pur considerando che, come evidenziato nella RT, tale intervento è disposto al fine di rendere omogenea la formulazione della disposizione con quelle recate[8] dagli altri analoghi regolamenti disciplinanti gli uffici di diretta collaborazione, si rileva che siffatto intervento normativo viene disposto a seguito dell’abrogazione - intervenuta il 9 ottobre 2010 - del DPR n. 162/2006, nonostante che la RT, formalizzata prima della predetta data, faccia ancora riferimento a quest’ultima fonte normativa. Appare necessario quindi chiarire se, per effetto di tale soluzione di continuità sul piano normativo, possano determinarsi eventuali effetti finanziari.

 

ARTICOLO 1, comma 1, lett. h)

Organismo indipendente di valutazione della performance

Normativa vigente: l’art. 21, del DPR n. 90/2010, in merito all’organizzazione e al funzionamento dell’organismo indipendente di valutazione della performance, rinvia a quanto previsto all’art. 14, del D.Lgs. n. 150/2009 (comma 1). La medesima norma precisa che il trattamento economico dei componenti dell’organismo e del contingente dell’ufficio generale di supporto è disciplinato ai sensi dell’abrogato art. 8 DPR. n. 162/2006, relativo al personale del Servizio di controllo interno (comma 2).

L’art 14, del D. Lgs. n. 150/2009, in particolare, dispone che ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, si doti - senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - di un organismo indipendente di valutazione della performance. L’Organismo è destinato a sostituire i servizi di controllo interno[9] ed esercita le attività di controllo strategico. Svolge attività inerenti alla misurazione e alla valutazione della performance, garantendo dall’interno la definizione e l’implementazione dei sistemi di valutazione[10]. La norma prevede, inoltre, che l’Organismo sia costituito da un organo in forma monocratica ovvero collegiale con 3 componenti e che presso l’Organismo venga costituita - senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all’esercizio delle relative funzioni.

Per quanto riguarda la fattispecie richiamata dall’art. 21, comma 2, del DPR n. 90/2010, si rileva che il contenuto normativo dell’abrogato art. 8 del DPR. n. 162/2006, è stato riprodotto in termini quasi sostanzialmente identici nell’art. 19 del DPR n. 90/2010, con l’eccezione relativa all’eliminazione, per i dirigenti civili di seconda fascia assegnati agli uffici di diretta collaborazione, dell’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, fattispecie che, come sé detto, è stata reintrodotta nel Testo Unico, dall’articolo 1, comma 1, lett. f), n. 3) del provvedimento in esame.

 

La norma sostituisce l’art. 21 del DPR n. 90/2010 recante la disciplina dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV). Nello specifico la norma prevede che:

·        l’OIV esercita - in relazione al Ministero della difesa, nonché nei riguardi di enti ed organismi vigilati dal medesimo dicastero, non dotati di apposita struttura - le funzioni di controllo strategico e le attività concernenti la misurazione e la valutazione della performance, e garantisce la definizione e l’implementazione dei sistemi di valutazione (cpv. 1);

·        l’Organismo è costituito da un organo monocratico, ovvero da un Collegio di tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente (cpv. 3).

La norma precisa che il Presidente dell’Organismo, ovvero l’unico componente qualora si opti per una struttura monocratica, è un ufficiale generale o grado corrispondente delle FF.AA. compresa l’Arma dei carabinieri, ovvero un dirigente civile del ruolo dei dirigenti dell’Amministrazione della difesa, ovvero un estraneo all’amministrazione, esperto in materia di pianificazione e programmazione strategica (cpv. 4);

·        in caso di Organismo collegiale, l’incarico di componente del collegio è conferito a personale estraneo all’amministrazione, con comprovata esperienza nel campo della pianificazione, della programmazione strategica e della misurazione della performance, ovvero a personale di pari estrazione professionale appartenente all’amministrazione (cpv. 5);

·        presso l’Organismo è istituito un Ufficio di supporto, quale struttura tecnica permanente competente allo svolgimento delle attività istruttorie. Il responsabile dell’Ufficio è nominato fra i generali di brigata o colonnelli o gradi corrispondenti delle FF.AA. o fra i dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero appartenenti al contingente di personale assegnato all’Ufficio medesimo (cpv. 6 e 7);

·        all’Ufficio di sopporto è assegnato un contingente non superiore a 14 unità, nel quale sono compresi due dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dirigenti del Ministero e due ufficiali in servizio permanente con grado di generale di brigata o colonnello o gradi corrispondenti delle FF.AA., compresa l’Arma dei carabinieri (cpv 8).

L’art. 4, comma 5 del DPR n. 162/2006, norma abrogata e non confluita nel Testo Unico di cui al DPR n. 90/2010, in relazione al Servizio di controllo interno (SECIN) del Ministero della difesa prevedeva che presso lo stesso fosse istituito un ufficio di livello dirigenziale generale retto da un dirigente del ruolo dei dirigenti. La norma disponeva, inoltre, che al Servizio fosse assegnato un apposito contingente di personale, non superiore a venti unità, tra le quali due dirigenti di seconda fascia del ruolo dei dirigenti e due generali di brigata o colonnelli e gradi corrispondenti in servizio permanente.

La norma reca, infine, la disciplina del trattamento economico dei componenti dell’Organismo nonché del personale dell’Ufficio di supporto del medesimo, prevedendo che agli stessi si applichino i trattamenti economici previsti per il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione (cpv.  9). La norma, in particolare, prevede che ai componenti dell’Organismo collegiale (esterni alla P.A.), spetti[11] il trattamento del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione, determinato nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio allo scopo preordinati nello stato di previsione del Ministero (cpv 11).

La norma, riproducendo il contenuto di disposizioni vigenti, prevede inoltre, che:

·          all’unico componente, ovvero al Presidente dell’Organismo, spetti il trattamento economico previsto per gli incarichi di Capo ufficio di diretta collaborazione[12];

·          ai componenti dell’Organismo collegiale (esterni alla P.A.) spetti[13] il trattamento del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione, determinato nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio allo scopo preordinati nello stato di previsione del Ministero (cpv 11);

·          ai colonnelli e generali di brigata e gradi corrispondenti facenti parte del contingente dell’Ufficio di supporto spetti[14] un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore al trattamento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia del ruolo dei dirigenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione[15] (cpv. 12);

·          ai dirigenti civili facenti parte del contingente dell’Ufficio di supporto spetti, per lo svolgimento di funzioni di livello dirigenziale non generale è una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché un’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione[16] (cpv. 13);

·          al restante personale non dirigenziale militare e civile, facente parte del contingente dell’Ufficio di supporto spetti[17], in funzione delle aree funzionale di appartenenza o dei gradi rivestiti, un’indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva, per il personale civile, dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva, per la qualità della prestazione individuale di cui ai contratti collettivi nazionale del personale del comparto Ministeri (cpv. 14).

 

La relazione tecnica in merito alla regolamentazione dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) afferma che l’attuazione dell’articolo 14 del D. Lgs n. 150/2009, ha imposto da un lato l’espunzione delle norme che disciplinavano il Servizio di controllo interno (SECIN) e, dall’altro, l’introduzione di quelle riguardanti la disciplina del nuovo Organismo, di cui all’articolo 21 del Testo Unico, così come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera h), del presente provvedimento.

Si rileva che per l’istituzione e il funzionamento degli Organismi di valutazione della performance, la RT riferita al D. Lgs n. 150/2009 affermava che la maggiore spesa  - non quantificata - da sostenere sarebbe stata compensata dal risparmio – anche questo non quantificato - conseguente alla soppressione dei Servizi di controllo interno.

Quest’ultimo Organismo è stato collocato al di fuori dell’alveo proprio degli uffici di diretta collaborazione, a salvaguardia dell’indipendenza e dell’autonomia valutativa, espressamente richiamate dallo stesso articolo 14 del D. Lgs n. 150/2009. In tale direzione, nel provvedimento in esame, l’Organismo non è stato ricompreso nell’elenco generale degli uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2 dell’articolo 14 del citato Testo Unico, e trova la propria disciplina nell’articolo 21. In particolare, l’articolo 21, comma 8, così come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera h) determina il contingente di personale assegnato all’ufficio di supporto dell’Organismo, quale struttura tecnica permanente della quale l’Organismo stesso possa e debba avvalersi per l’espletamento delle proprie attribuzioni istituzionali.

Al riguardo, rispetto al contingente previsto per il SECIN dall’abrogato articolo 4, comma 5, del D.P.R. n. 162 /2006, il richiamato articolo 21, comma 8 del Testo Unico prevede:

 

•          la soppressione di un ufficio di livello dirigenziale generale, che senza nuovi oneri viene riallocato nell’ambito dell’area Gabinetto con funzioni di consulenza studio e ricerca. Tale riallocazione è avvenuta scindendo le predette funzioni dall’incarico di vice capo di gabinetto civile, a cui per prassi le stesse funzioni erano da sempre state connesse. Attualmente l’incarico di Vice capo di Gabinetto civile, di cui all’articolo 15, comma 2 del Testo Unico, assume infatti connotazione autonoma rispetto all’altro incarico di livello dirigenziale generale con funzioni di consulenza studio e ricerca (transitato dall’ex SECIN), di cui all’articolo 17, comma 2 del Testo Unico;

•          un contingente di personale fino ad un massimo di quattordici unità (20 nell’ex SECIN, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del DPR. n. 162/2006), comprensivo di due dirigenti civili di seconda fascia appartenenti al ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa e due dirigenti militari di livello non generale.

La normativa primaria concernente la costituzione presso le amministrazioni pubbliche degli Organismi indipendenti di valutazione della performance è recata, come sopra accennato, dal D.lgs. n. 150/2009, agli articoli 14 e 30, i quali, prevedono che entro il 30 aprile 2010, con provvedimento dell’organo di indirizzo politico-amministrativo, sentita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), di cui all’articolo 13 dello stesso decreto legislativo, ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di un Organismo indipendente di valutazione della performance, in forma monocratica ovvero collegiale (con collegio da tre componenti), in sostituzione del Servizio di controllo interno, per l’esercizio, in piena autonomia operativa e valutativa, tra le altre indicate, delle attività di controllo strategico di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 286/1999.

Il dicastero della difesa, anche nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle finanze con le circolari n. 18 del 16 aprile 2010 e n. 22 del 19 maggio 2010, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-IGOP, con il decreto ministeriale 30 aprile 2010, per il quale si è da poco perfezionato l’iter di controllo presso il competente Ufficio centrale del bilancio (UCB), ha dato attuazione alle richiamate disposizioni primarie istituendo in forma collegiale l’Organismo indipendente di valutazione della performance in sostituzione del Servizio di controllo interno e provvedendo alla nomina del Presidente e dei componenti, individuandoli rispettivamente in un interno all’amministrazione e in due membri estranei.

Con riguardo alla composizione del Collegio, l’Amministrazione della difesa ha inteso assicurare la composizione “c.d. mista”.

Tale composizione, richiesta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, nelle delibere numeri 1, 2, 3 e più in particolare, nella numero 4, del 16 febbraio 2010[18], volta ad attribuire all’Organismo le necessarie autonomia operativa e valutativa, terzietà, imparzialità e autorevolezza di giudizio, nonché le conoscenze profonde dell’amministrazione assicurate dai membri interni, oltre che il concorso - assicurato dai membri esterni - delle specifiche conoscenze ed esperienze professionali maturate in autonomia nei campi delle metodologie organizzative e dei processi innovativi.

Sulla base delle disposizioni introdotte con il presente provvedimento, la determinazione della scelta sulla composizione collegiale dell’Organismo operata dall’Amministrazione della difesa è, afferma la RT, in linea con le indicazioni contenute nella richiamata circolare n. 18 del Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP, in data 16 aprile 2010, recante le linee guida di carattere finanziario in materia di costituzione degli Organismi indipendenti di valutazione della performance. Nella citata circolare, infatti, tra l’altro, al fine di assicurare l’effettività del principio di invarianza della spesa imposto dal citato articolo 14, comma 11, del D.Lgs. n. 150/2009, si ribadisce la necessità che le amministrazioni costituiscano un organismo monocratico o collegiale, a seconda di come era stato strutturato il precedente Servizio di controllo interno. Per le medesime ragioni per le quali il SECIN – Difesa era strutturato in forma collegiale, considerata anche l’ampiezza e complessità dell’Amministrazione, è stato necessario confermare la collegialità anche in seno al nuovo organismo, tenuto altresì conto delle ulteriori attribuzioni ad esso conferite dalla legge e della previsione di estenderne le competenze di valutazione, anche agli enti e organismi vigilati dal Ministero della difesa che non si siano dotati di specifico OIV e che ne abbiano fatto espressa richiesta.

Stante quanto sopra rappresentato, è prevalsa, quindi secondo quanto afferma la RT,  la scelta di nominare con il richiamato DM 30 aprile 2010, quali membri del Collegio, due membri estranei all’amministrazione, scelta che ha consentito di ottemperare alle indicazioni e agli obblighi posti dalle disposizioni sopra richiamate e di far fronte alle più estese competenze dell’OIV, rispetto a quelle dell’ex SECIN.

A tali membri esterni è corrisposto un compenso di euro 30.000 annui lordi per ciascuno di essi (per un importo complessivo pari ad euro 75.786,00 comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione) che risulta essere inferiore all’emolumento che veniva corrisposto ai due precedenti membri dell’ex SECIN. L’Amministrazione, infatti, mentre per il funzionamento dell’ex SECIN aveva previsto l’impiego, quali membri del Collegio, di due dirigenti  militari di livello non generale, il cui onere complessivo era pari ad euro 244.602,38 all’anno, ora, in attuazione delle citate circolari, con il richiamato decreto 30 aprile 2010, ha preposto, quali membri del collegio dell’OIV, due professionisti esterni, il cui compenso è determinato ai sensi dell’articolo 19, comma 10 (già articolo 8, comma 10 del DPR 162/2006), secondo le medesime modalità e criteri previsti per il personale assunto nell’area della diretta collaborazione con contratto a tempo determinato e per quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

In tale maniera, afferma la RT, risulta rispettato il vincolo dell’invarianza della spesa per il funzionamento del nuovo organismo, imposto dal citato D. Lgs. n. 150/2009 e ribadito dalle richiamate circolari della Ragioneria generale dello Stato.

La RT riporta in allegato le tabelle 1 e 2 –sintetizzate a seguire[19] - che dimostrano l’invarianza della spesa, nell’ambito della costituzione dell’attuale OIV in sostituzione dell’ex SECIN.

 

Tabella 1                                                       (euro)

SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO (SECIN) ex articolo 4, comma 5 del DPR n. 162/2006

COLLEGIO

Qualifica

Competenze

1 Presidente (Dirigente 1^ fascia)

228.095,45

2 Membri (Dirigenti 2^ fascia)

244.602,38

TOTALE

472.697,83

UFFICIO DIRIGENZIALE GENERALE

1 Dirigente generale

159.182,71

CONTINGENTE DI PERSONALE

14 Unità di personale

1.063.231,15

 

TOTALE  

1.695.111,68

 

In particolare la tabella 1 riporta la rilevazione degli oneri sostenuti dal SECIN nell’esercizio finanziario 2009, indicando le unità di personale interessate distinte per posizione economica rivestita. Tale tabella risulta ulteriormente distinta con riferimento al Collegio, all’unità dirigenziale di livello generale e al contingente di personale previsto dall’articolo 4, comma 5, del DPR n. 162/2006. La tabella della quale si tratta evidenzia un importo complessivo pari a euro 1.695.111,68 ed evidenzia, altresì, per ciascuna area di riferimento (Presidente e Collegio, unità dirigenziale e Contingente) i relativi totali parziali (rispettivamente pari ad euro 472.697,83, euro 159.182,71 ed euro 1.063.231.15). Sul punto, quale fonte di ulteriore riduzione della spesa, la RT evidenzia che il contingente del personale adibito alla struttura tecnica permanente di supporto del costituito OIV è stato ridotto, nel massimo teorico, di 6 unità: delle 20 prevista dall’articolo 4, comma 5, del DPR n. 162/2006 per l’ex SECIN, alle 14 complessive previste dall’attuale articolo 21, comma 8, del DPR n. 90/2010, così come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera h) del presente provvedimento.

In merito alla riduzione del numero massimo di unità assegnate alla struttura di supporto disposto dal provvedimento in esame (da 20 a 14 unità), si rileva che il nuovo limite massimo (come evidenziato nelle tabelle 1 e 2) corrisponde al numero delle unità di personale effettivamente assegnate alle strutture di supporto dell’ex SECIN e dell’istituendo OIV.

 

Tabella 2                                                      (euro)

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV)

COLLEGIO

Qualifica

Competenze

1 Presidente (Dirigente)

228.095,45

2 Membri esterni

75.786,00

TOTALE

303.881,45

UFFICIO DIRIGENZIALE GENERALE

1 Dirigente generale

159.182,71

CONTINGENTE DI PERSONALE

14 Unità di personale

1.063.231,15

 

TOTALE  

1.526.295,30

 

La tabella 2, strutturata sulla falsa riga della citata tabella 1, evidenzia invece, gli oneri programmati con riguardo alla spese di personale appartenente al costituito OIV.

La tabella 2, inoltre:

•          tiene conto delle diversa composizione del Collegio (membri esterni anziché dirigenti militari non generali);

•          continua a considerare gli oneri derivanti dalla presenza del dirigente di livello generale, ancorché tale figura venga espunta dalla struttura organizzativa del nuovo OIV. Ciò in quanto tale unità dirigenziale, ad invarianza di spesa, viene ora ad assumere, nell’ambito dell’area del Gabinetto, l’incarico di consulenza, studio e ricerca di cui all’articolo 17, comma 2 (già articolo 6, comma 2 del DPR n. 162/2006), a cui, per prassi, era in precedenza associato l’incarico di Vice capo di gabinetto civile.

La Tabella 2 allegata, evidenzia un importo complessivo programmato di spesa per il nuovo OIV, pari a euro 1.526.295,30 ed evidenzia, per ciascuna area di riferimento (Presidente e Collegio, unità dirigenziale e Contingente) i relativi totali parziali (rispettivamente pari ad euro 303.881,45 ad euro 159.182,71 ed euro 1.063.231.15).

A tale importo vanno ad aggiungersi i 245.454,55 euro, concernenti le spese di funzionamento (attualmente allocate sui Capitoli 1030/2, 1165 e 7005/1, rispettivamente per 229.581,82 euro, 3.600,00 e 12.272,73 euro) anch’esse considerate dalla richiamata circolare n. 18.

La RT, rileva che il confronto dei totali parziali e di quelli complessivi delle sopra richiamata tabelle 1 e 2 evidenziano il sostanziale rispetto della clausola di invarianza della spesa nell’ambito delle indicazioni impartite con le citate circolari del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini della complessiva operazione di costituzione del nuovo Organismo indipendente di valutazione della performance in sostituzione dell’ex Servizio di controllo interno dell’amministrazione della difesa.

Nella tabella 3 di seguito riportata viene operato il raffronto fra i contingenti complessivi del Servizio di Controllo interno in ragione dell’attuale composizione e quelli dell’istituendo Organismo indipendente di misurazione della performance, con l’indicazione degli effetti recati sul contingente complessivo d’Area, sui dirigenti non generali e sulle Aree funzionali.

 

Tabella 3

AREA ex SECIN attuale OIV

 

DPR n. 90/2010 (Già DPR n. 162/2006)

Provvedimento in esame

Dirigente generale

1

Dirigente generale

/

Dirigenti 2^ fascia

4

Dirigenti 2^ fascia

4

Aree funzionali

16

Aree funzionali

10

Contingente complessivo

20

Contingente complessivo

14

 

EFFETTI DI AREA

 

Aree funzionali

-6

Dirigente generale

-1

Dirigenti 2^ fascia

/

Contingente complessivo

-7

 

Al riguardo, si rileva che il Collegio dell’istituendo Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) è caratterizzato dalla presenza di due componenti esterni all’amministrazione, diversamente da quello dell’ex Servizio di controllo interno (SECIN), in cui operano due dirigenti militari di livello non generale. A tale riguardo, pur prendendo atto che l’emolumento previsto a favore dei due professionisti esterni[20] risulta inferiore a quello previsto a favore dei due membri dell’Collegio dell’ex SECIN[21], si evidenzia che il raffronto tra gli effetti finanziari della precedente disciplina e quella in esame – indicato dalla RT - potrebbe considerarsi esaustivo solo qualora, a fronte del nuovo maggior onere derivante dall’instaurazione di un rapporto d’impiego temporaneo con i due membri del Collegio, le due posizioni dirigenziali militari di livello non generale non fossero più computate nei relativi ruoli. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Si rileva, inoltre, che nelle tabelle di raffronto degli oneri relativi all’OIV e all’ex SECIN (tabelle 1 e 2) le spese di funzionamento sono indicate esclusivamente in riferimento al nuovo Organismo. Andrebbero forniti dati ed elementi di quantificazione anche in riferimento ai costi di funzionamento dell’ex SECIN.

Appare, infine, opportuno che il Governo confermi l’effettività possibilità da parte dell’Organismo di svolgere le proprie funzioni nell’ambito del dotazioni disponibili, considerato che la norma [comma 1, lett. h), cpv.1)] prevede che l’OIV, a fronte di una riduzione delle unità di personale assegnabile alla sua struttura di supporto [comma 1, lett. h), cpv.8)] rispetto a quella dell’ex SECIN, eserciti le proprie funzioni non solo in relazione al Ministero della difesa, ma, diversamente dall’ex SECIN, anche nei riguardi di enti ed organismi vigilati dal medesimo dicastero, non dotati di apposita struttura.



[1] D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

[2] Ai sensi dell’art. 14 della legge 18 novembre 2005, n. 245 (Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005).

[3] Ai sensi dell'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010.

[4]D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

[5] Con decreto del Ministro, su designazione dei Sottosegretari interessati.

[6] Da determinare con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto. La norma prevede, inoltre, che l’indennità sostitutiva sia computata tenendo conto delle specifiche responsabilità connesse all’incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

[7] Adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.

[8] Ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001.

[9] Di cui al decreto legislativo n.  286/1999.

[10] Nel rispetto dei modelli definiti dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche disciplinata dall’art. 13 del D.Lgs. n. 150/2009

[11] Ai sensi dell’19, comma 10, del DPR n. 90/2010.

[12] Di cui all’art. 19, comma 3 del DPR n. 90/2010.

[13] Ai sensi dell’19, comma 10, del DPR n. 90/2010.

[14] Ai sensi dell’19, comma 9, del DPR n. 90/2010.

[15] Ai sensi dell’19, comma 8, del DPR n. 90/2010.

[16] Ai sensi dell’19, comma 8, del DPR n. 90/2010, come modificato dall’ dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 3) del provvedimento in esame.

[17] Ai sensi dell’19, comma 11, del DPR n. 90/2010, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 4) del provvedimento in esame.

[18] Emanate ai sensi degli articoli 13, comma 5, lettera g), e 14 del D. Lgs. n. 150/2009.

[19] Per gli ulteriori contenuti evidenziati dalla suddette tabelle, si rinvia al testo della relazione tecnica allegata al provvedimento in esame.

[20] Euro  75.786  all’anno.

[21] Euro  244.602  all’anno.