Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | (DOC 302) Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note di verifica Numero: 270 | ||
Data: | 08/02/2011 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
X-Attività produttive, commercio e turismo |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili
(Schema di decreto legislativo n. 302) |
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N. 270 – 8 febbraio 2011 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
DOC:
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302 |
Natura dell’atto:
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Schema di decreto legislativo
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Titolo breve:
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Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE
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Riferimento normativo:
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Articoli 1, comma 3, e 17 della legge n. 96 del 2010
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Relatori per le Commissioni di merito:
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Guido Dussin per l’VIII e Lazzari per la X |
Gruppo: |
Rispettivamente LNP e PdL
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Relazione tecnica: |
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Alle Commissioni riunite VIII e X
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(termine per
l’esame:
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Alla Commissione Bilancio |
ai sensi
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(termine per
l’esame:
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INDICE
Autorizzazioni e procedure amministrative
Disposizioni in materia di informazione
Qualificazione degli installatori
Disposizioni in materia di sviluppo delle reti elettriche
Disposizioni in materia di rete di gas naturale
Disposizioni per lo sviluppo del teleriscaldamento e teleraffrescamento
Regimi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Disposizioni in materia di Fondo rotativo per l’attuazione del protocollo di Kyoto
Clausola di neutralità finanziaria
Interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale
Garanzia di origine dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili
Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati membri
Trasferimenti statistici tra le regioni
Criteri di sostenibilità per biocarburanti e bioliquidi
Monitoraggio, sistema statistico nazionale, relazioni e aggiornamenti
PREMESSA
Lo schema di decreto legislativo, predisposto ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 17, comma 1, della L. 96/2010 (Legge comunitaria 2009), recepisce la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
La direttiva è inserita nell’elenco B allegato alla legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), del quale fanno parte le direttive da attuare con provvedimenti i cui schemi devono essere trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari per l’espressione dei pareri e, se suscettibili di conseguenze finanziarie, devono essere corredati di relazione tecnica.
Lo schema di decreto legislativo è composto da 43 articoli e 4 allegati ed è corredato di relazione tecnico-finanziaria, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. La relazione, in via preliminare, afferma che il provvedimento in esame non comporta né nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato, coerentemente con uno dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 17, comma 1, della L. 96/2010[1].
La relazione precisa che, a fronte della necessità di raggiungere gli obiettivi vincolanti fissati dalla direttiva europea – il cui mancato raggiungimento comporta sanzioni – il provvedimento provvede al potenziamento e alla razionalizzazione del sistema per la promozione dell’efficienza energetica e dell’utilizzo dell’energia rinnovabile. Uno degli scopi principali è quello di diminuire gli oneri “indiretti” legati al processo di realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (autorizzazioni, concessioni, esercizio) e intervenire nella riduzione dei costi specifici di incentivazione, con il duplice obiettivo di incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili per rispettare i target europei e di ridurre gli oneri specifici di incentivazione a carico dei consumatori finali di energia.
Al riguardo, si evidenzia in via preliminare la necessità di acquisire elementi circa l’eventuale impatto per i conti pubblici degli interventi che dovessero rendersi necessari per garantire il rispetto dell’obiettivo che fissa al 17% per il 2020 la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia (articolo 3, comma 1) e, in tale ambito, al 10% la quota di energia ottenuta da fonti rinnovabili nel settore del trasporto (articolo 3, comma 2). Ciò in considerazione della necessità di evitare sanzioni derivanti da un’eventuale procedura di infrazione per il mancato conseguimento degli obiettivi indicati.
Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
Autorizzazioni e procedure amministrative
Le norme, al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il conseguimento degli obiettivi di cui al provvedimento in esame, assoggettano la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione e di utilizzo di energia da fonti rinnovabili a speciali “procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione”.
Secondo un criterio di proporzionalità, la costruzione e l’esercizio dei citati impianti sono regolate:
a) dall’autorizzazione unica (di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003), come modificata dall’art. 5 del presente provvedimento;
b) dalla procedura abilitativa semplificata;
c) dalla comunicazione relativa alle attività in edilizia libera.
Le regioni e le province autonome determinano i casi in cui la presentazione di più progetti, riconducibili al medesimo soggetto, per la realizzazione di impianti alimentati dalla stessa fonte rinnovabile deve considerarsi riferita a un unico impianto (articolo 4).
Le disposizioni prevedono inoltre che:
· la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le infrastrutture indispensabili, nonché le modifiche agli impianti stessi siano assoggettati ad autorizzazione unica[2], fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 6 e 6-bis del provvedimento in esame. Qualora il procedimento autorizzativo unico sia delegato alle province, queste ultime provvedono alla trasmissione alle regioni delle informazioni e dei dati sulle autorizzazioni rilasciate (articolo 5);
· ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, per la costruzione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili[3], la denuncia di inizio attività sia sostituita con una procedura abilitativa semplificata. Qualora siano necessari atti di assenso da parte del comune, non allegati alla dichiarazione, l’ente interessato provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine del relativo procedimento. In caso di atti di competenza di altre amministrazioni, l’amministrazione comunale provvede ad acquisirli d’ufficio ovvero convoca, entro 20 giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi. Le regioni e le province autonome, nell’ambito della propria potestà legislativa, hanno la facoltà di estendere l’applicazione della procedura abilitativa semplificata agli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, definendo altresì i casi in cui la realizzazione e l’esercizio dell’impianto o delle opere connesse sono assoggettate ad autorizzazione unica. Viene inoltre attribuita alle regioni e alle province autonome la facoltà di estendere il regime della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, fatta salva la disciplina in materia di VIA, agli impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW e agli impianti fotovoltaici e solari termici di qualsiasi potenza da realizzare sugli edifici (articolo 6);
· siano definite le condizioni per l’assoggettamento alle procedure semplificate degli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Le disposizioni riguardano gli impianti solari termici da realizzare sugli edifici, gli impianti geotermici e altri impianti destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti.
Le regioni e le province autonome, nell’ambito della loro potestà legislativa, possono estendere l’ambito di applicazione delle disposizioni (articolo 6-bis);
· sia demandata alle regioni la semplificazione del procedimento di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e di adeguamento di quelli esistenti. È dichiarata di pubblica utilità, con carattere di indifferibilità e di urgenza, la realizzazione di impianti di distribuzione di metano e le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti (articolo 6-ter);
· sia modificato e integrato il D. Lgs. 22/2010 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche). In particolare, mediante l’introduzione del comma 2-bis dell’articolo 12, viene prevista la possibilità di revocare la concessione qualora la stessa risulti inattiva da almeno 2 anni e venga richiesto il subentro nella concessione di coltivazione per la realizzazione di impianti sperimentali, con esclusione dei soggetti che direttamente abbiano realizzato o stiano realizzando altre centrali geotermoelettriche. Il subentrante sarà tenuto al pagamento, in unica soluzione, di un indennizzo corrispondente al doppio del canone annuo anticipato per chilometro quadrato di superficie compresa nell'area della concessione, dovuto dal titolare della concessione di coltivazione all'autorità competente, di cui all’articolo 16, comma 2, del D. Lgs. 22/2010. Viene altresì prevista l’esenzione, a seguito dell’introduzione del comma 5-bis dell’articolo 16, dai contributi[4] dovuti dai concessionari per la produzione di energia elettrica in ordine alla sperimentazione di impianti pilota a ridotto impatto ambientale sino a 5 MW per ciascun impianto (articolo 7).
La relazione tecnica non prende in considerazione le norme.
Al riguardo, si osserva che le norme dispongono una sostanziale semplificazione delle procedure amministrative connesse agli impianti di produzione e di utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili. Appare opportuno acquisire conferma da parte del Governo che gli introiti per la pubblica amministrazione connessi a dette procedure (derivanti, ad esempio, da diritti di segreteria) non siano soggetti ad apprezzabili diminuzioni e che gli adempimenti cui sono chiamate le amministrazioni interessate siano sostenibili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come esplicitamente disposto dalla clausola di neutralità finanziaria, di cui al successivo articolo 38 del provvedimento in esame.
Con riferimento al subentro nella concessione di coltivazione per la realizzazione di impianti sperimentali in caso di revoca del precedente concessionario, dovuta a inattività protratta per almeno 2 anni, pare altresì opportuno acquisire chiarimenti circa l’indennizzo dovuto dal richiedente. In particolare, andrebbe chiarito se tale indennizzo sostituisca altri pagamenti dovuti in favore dell’ente concedente.
Per quanto attiene all’esenzione dal pagamento dei contributi dovuti dai concessionari a seguito della sperimentazione di impianti pilota, si osserva che la disposizione appare suscettibile di determinare minori entrate per gli enti interessati. Sul punto appare opportuno acquisire elementi di quantificazione, nonché chiarimenti da parte del Governo.
Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili nei nuovi edifici e in quelli sottoposti a rilevanti ristrutturazioni
Le norme prevedono l’obbligo che i progetti di edifici di nuova costruzione e quelli per edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti[5] prevedano l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, secondo le specifiche e le decorrenze di cui all’allegato 3. Le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori riportati in tale allegato. Vengono contestualmente abrogati l'articolo 4, comma 1-bis, del DPR n. 380 del 2001 (Testo unico sull’edilizia) e l'articolo 4, commi 22 e 23, del D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59 relativi ai precedenti obblighi[6] (commi 1 e 4).
Il richiamato allegato 3 contiene le specifiche tecniche relative agli obblighi per gli edifici interessati.
Secondo il paragrafo 1, l'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, percentuali crescenti dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento secondo il momento in cui viene presentata la richiesta del pertinente titolo edilizio:
Richiesta del titolo edilizio presentata: |
percentuale da fonti energetiche rinnovabili |
entro il primo anno successivo alla vigenza del D.Lgs |
20% |
entro il secondo anno, ma dopo il primo |
30% |
entro il terzo anno, ma dopo il secondo |
40% |
entro il quarto anno, ma dopo il terzo |
50% |
Secondo il paragrafo 2, nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere installati sopra o all'interno dell'edificio, misurata in kW, è calcolata secondo una formula basata sulla superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno (Potenza=1/K*Superficie), misurata in m2, che viene divisa per un coefficiente che assume i seguenti valori, variabili con il periodo di presentazione della richiesta del titolo edilizio:
Richiesta del titolo edilizio presentata: |
coefficiente |
entro il primo anno successivo all’emanazione del D.Lgs |
80 |
entro il secondo anno, ma dopo il primo |
70 |
entro il terzo anno, ma dopo il secondo |
60 |
entro il quarto anno, ma dopo il terzo |
50 |
Per gli edifici pubblici, il paragrafo 4 stabilisce che gli obblighi siano incrementati del 10%.
Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi, accedono agli incentivi statali limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi, restando ferma la possibilità di accesso a fondi di garanzia e di rotazione (comma 3).
La relazione tecnica non considera le norme.
Al riguardo, si osserva che l’obbligo di prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento riguardo agli edifici pubblici (nuovi o sottoposti a rilevanti ristrutturazioni), è suscettibile di determinare maggiori oneri a carico delle amministrazioni interessate nell’ambito della progettazione di nuovi edifici o di rilevanti ristrutturazioni di quelli esistenti. Sul punto è opportuno acquisire l’avviso nonché elementi di valutazione da parte del Governo.
Le norme prevedono l’attribuzione di un bonus volumetrico del 5% per i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all'allegato 3. Tali progetti non sono sottoposti al parere consultivo della commissione edilizia eventualmente costituita dai comuni (comma 1).
I soggetti pubblici possono concedere a terzi, mediante gara, i tetti degli edifici di proprietà per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili operanti in regime di scambio sul posto (comma 2).
A un decreto attuativo, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, è rinviato il riordino degli oneri economici e finanziari e delle diverse forme di garanzia richiesti per l'autorizzazione, la connessione, la costruzione, l'esercizio e il rilascio degli incentivi agli impianti da fonti rinnovabili. Il riordino dovrà essere svolto sulla base dei seguenti criteri:
· evitare, ove possibile, duplicazioni o sovrapposizioni;
· rendere proporzionato e razionale il sistema complessivo, nonché efficiente l'intero processo amministrativo, accelerando la realizzazione degli impianti;
· diversificare gli oneri e le garanzie per fonti e per fasce di potenza, tenendo conto dell'effetto scala;
· coordinare gli oneri previsti dall'articolo 22, comma 4, lettera b) per l'assegnazione degli incentivi, quelli previsti dell'articolo 1-quinquies del D.L. 105/2010 (Misure urgenti in materia di energia) ai fini dell'autorizzazione e quelli a garanzia della connessione degli impianti disposti anche in attuazione dell'articolo 1-septies, comma 2, del medesimo decreto-legge.
L’articolo 22, comma 4, lettera b), dello schema di decreto in esame riguarda le aste al ribasso gestite dal GSE per l’assegnazione degli incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale non inferiore a 5 MW e superiore al valore stabilito con decreto attuativo. Tali aste prevedono requisiti minimi dei progetti e di solidità finanziaria dei partecipanti, e meccanismi di garanzia della realizzazione degli impianti autorizzati.
L’articolo 1-quinquies del D.L. 105/2010 prevede la definizione, da parte del Ministro dello sviluppo economico, di misure affinché l'istanza per l'autorizzazione relativa a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia accompagnata da congrue garanzie finanziarie poste a carico del soggetto che richiede il rilascio dell'autorizzazione e di eventuali successivi subentranti.
Si ricorda infine che l’articolo 1-septies, comma 2, del D.L. 105/2010 prevede la definizione, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di regole finalizzate a evitare fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate entro tempi definiti le condizioni di concreta realizzabilità delle iniziative, anche con riferimento alle richieste di connessione già assegnate.
· prevedere principi minimi generali, validi fino all’emanazione di apposite leggi regionali, per gli oneri e le garanzie a favore di regioni o di enti locali (comma 3).
La relazione tecnica non considera le norme.
Al riguardo, con riferimento al riordino degli oneri economici e finanziari e delle diverse forme di garanzia richieste, appare necessario acquisire elementi volti a escludere che per effetto del riordino si determinino effetti finanziari apprezzabili, tali da dar luogo a nuovi oneri ovvero a una diminuzione delle garanzie complessive prestate a favore delle pubbliche amministrazioni interessate.
Per quanto attiene alla concessione verso terzi, mediante gara, dei tetti degli edifici di proprietà di soggetti pubblici per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che dalla stessa non derivino nuovi o maggiori oneri, connessi, ad esempio, a spese di adeguamento strutturale e di manutenzione degli edifici, non compensati da eventuali introiti connessi al rapporto concessorio. Sul punto appare necessario acquisire quindi ulteriori elementi dal Governo.
Disposizioni in materia di informazione
Le norme dispongono che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il Gestore dei servizi energetici (GSE)[7] realizzi un portale informatico di informazioni relativo al settore delle energie rinnovabili (comma 1).
Il portale dovrà contenere informazioni relative a:
· incentivi nazionali e sulle relative condizioni e modalità di accesso;
· benefici, costi ed efficienza energetica delle apparecchiature e dei sistemi per l'uso di calore, freddo ed elettricità da fonti energetiche rinnovabili;
· orientamenti che consentano di considerare adeguatamente la combinazione ottimale di fonti energetiche rinnovabili, tecnologie ad alta efficienza e sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali;
· buone pratiche adottate nelle regioni e nelle province per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per promuovere il risparmio e l'efficienza energetica;
· informazioni di sintesi in merito ai procedimenti autorizzativi adottati nelle regioni e nelle province per l'installazione degli impianti a fonti rinnovabili.
Il GSE può stipulare accordi con le autorità locali e regionali per elaborare programmi di informazione, sensibilizzazione, orientamento o formazione, riportati nel portale (comma 2).
La relazione tecnica non considera le norme.
Al riguardo, appare necessario acquisire conferma circa la sostenibilità da parte del Gestore dei servizi energetici degli oneri connessi alla realizzazione del portale informatico, atteso che il GSE, pur non rientrando nel perimetro delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, è comunque interamente partecipato da capitale pubblico.
Qualificazione degli installatori
Le norme disciplinano la qualificazione professionale per l’attività di installazione su piccola scala di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore (comma 1).
In particolare, le norme prevedono che le regioni e le province autonome, entro il 31 dicembre 2012, debbano attivare un programma di formazione per gli installatori oppure riconoscere fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Qualora le regioni e le province autonome non provvedano entro il termine previsto, l'ENEA mette a disposizione programmi di formazione per il rilascio dell'attestato. Le regioni e le province autonome possono inoltre stipulare accordi con l'ENEA e con la Scuola di specializzazione in discipline ambientali[8] per il supporto nello svolgimento delle attività relative ai programmi di formazione. I titoli di qualificazione sono resi accessibili al pubblico per via informatica, a cura del soggetto che li rilascia (commi 3, 4 e 6).
La relazione tecnica afferma che, riguardo ai programmi di formazione per il rilascio dell’attestato di formazione, l’ENEA ha chiesto e ottenuto il finanziamento da parte dell’UE e che la stessa Agenzia partecipa ai programmi EIE (Intelligent Energy Europe), relativi all’uso razionale dell’energia e delle fonti rinnovabili, confluiti dal 2007 nel programma CIP “Programma competitività e innovazione”, INTERREG III (iniziativa comunitaria del Fondo europeo di sviluppo regionale FESR per la cooperazione tra regioni dell’UE) e LIFE (L'Instrument Financier puor l'Environment), che costituisce lo strumento finanziario per la politica ambientale dell’UE.
Al riguardo, si osserva che le norme dispongono l’obbligo per le regioni e le province autonome di attivare un programma di formazione per gli installatori o, in alternativa, il riconoscimento di fornitori di formazione. Le disposizioni appaiono quindi suscettibili di comportare nuove spese a carico dei bilanci degli enti interessati. Sul punto pare opportuno acquisire l’avviso del Governo.
Con riferimento all’eventuale subentro dell’ENEA in detti programmi di formazione, qualora le regioni e le province autonome non provvedano entro il termine previsto, si prende atto di quanto affermato nella relazione tecnica circa i finanziamenti ottenuti dall’Agenzia in ambito comunitario. In proposito, pare comunque utile acquisire elementi da parte del Governo in merito all’entità di tali finanziamenti e dell’onere presunto connesso alla predisposizione dei suddetti programmi.
Disposizioni in materia di sviluppo delle reti elettriche
Le norme di rilievo sotto il profilo finanziario dispongono, in particolare, che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas assicuri:
- l’adeguata remunerazione degli investimenti, da prevedersi nell’apposita sezione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale a cura di Terna S.p.A, per le opere di connessione necessarie per assicurare l’immissione e il ritiro integrale dell’energia da fonti rinnovabili in esercizio, con possibile inclusione di sistemi di accumulo per facilitare il dispacciamento degli impianti non programmabili[9]. E’ comunque fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente[10] in materia di erogazione del servizio di connessione di impianti da fonti rinnovabili alle reti elettriche e di ripartizione dei relativi costi tra soggetto produttore e gestore (art. 15, commi 3 e 4);
- una maggiorazione della remunerazione ai distributori di energia elettrica che effettuano interventi di ammodernamento secondo i concetti di smart grid[11] (art. 16, comma 1);
- la predisposizione, con cadenza biennale, di un’analisi quantitativa degli oneri di sbilanciamento[12] gravanti sul sistema elettrico, connessi al dispacciamento di ciascuna delle fonti rinnovabili non programmabili, valutando gli effetti delle disposizioni di cui al presente capo (art. 17, comma 2).
La relazione tecnica non considera le norme in esame.
Al riguardo appare opportuno acquisire un chiarimento sui profili finanziari delle disposizioni. In particolare andrebbe chiarito se le risorse necessarie ad assicurare la remunerazione degli interventi di sviluppo della rete (per facilitare l’immissione e l’integrale ritiro dell’energia da fonti rinnovabili, con relativa maggiorazione della remunerazione in caso di interventi di ammodernamento della rete secondo i concetti di “smart grid”) possano reperirsi nell’ambito dei minori oneri di sbilanciamento gravanti sul sistema elettrico ottenibili grazie ai predetti interventi di sviluppo. Andrebbe inoltre confermata l’assenza di riflessi per la finanza pubblica anche nell’eventualità in cui tale compensazione non si produca.
Disposizioni in materia di rete di gas naturale
Le norme prevedono:
· l’emanazione da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas di direttive in materia di condizioni tecniche ed economiche per l’erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi. Tali direttive devono prevedere, tra l’altro, l’obbligo di allacciamento prioritario alla rete degli impianti di produzione di biometano e di ritiro integrale del biometano, i criteri di determinazione dei costi di allacciamento e delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per l’allacciamento di nuovi impianti, le misure necessarie affinché l’imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che immette in rete il biometano non penalizzino lo sviluppo degli impianti di produzione di biometano (articolo 18);
· un sistema di incentivazione della produzione di biometano, articolato secondo una delle seguenti modalità, da definire sulla base di un apposito decreto ministeriale[13] (articolo 19):
a) incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel caso in cui il biometano sia immesso in rete ed utilizzato in impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
b) certificati di immissione in consumo[14], qualora il biometano sia immesso in rete e usato per i trasporti;
c) uno specifico incentivo, di durata e valore da definirsi con decreto ministeriale, qualora il biometano sia immesso nella rete del gas naturale.
La relazione tecnica, con riferimento al meccanismo di incentivazione del biometano, previsto all’articolo 19, afferma che tale nuovo meccanismo incentivante riduce gli oneri a carico dei consumatori finali di energia, rispetto all’attuale sistema. Infatti oggi il biogas prodotto viene utilizzato in loco in motori che lo convertono con efficienza medio bassa in energia elettrica, incentivata secondo le tariffe attualmente vigenti (0,28 €/kWh). La possibilità di immettere lo stesso biometano direttamente nella rete del gas naturale permetterà un utilizzo più efficiente, ad esempio nei grandi impianti termoelettrici o nei trasporti, consentendo dunque, a parità di produzione, di individuare un incentivo più basso, ovvero di valorizzare meglio, a parità di onere, il contributo al raggiungimento degli obiettivi.
Al riguardo appare opportuno acquisire chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:
- con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 18 andrebbe chiarito a carico di quali soggetti gravino i costi per la realizzazione delle opere di adeguamento delle infrastrutture di rete eventualmente necessarie per consentire l’allacciamento di nuovi impianti. Infatti, diversamente da quanto previsto dalla normativa vigente[15] con riferimento alla rete di trasmissione dell’energia elettrica, la norma in esame non specifica i criteri di riparto dei predetti oneri. Andrebbe pertanto assicurato che gli stessi non possano ripercuotersi, nemmeno indirettamente, sulla finanza pubblica;
- con riferimento al sistema di incentivazione del biometano, previsto dall’articolo 2, andrebbe chiarito se le risorse necessarie alla remunerazione del nuovo meccanismo incentivante, indipendentemente dalla loro maggiore o minore entità rispetto a quelle previste dal sistema attuale, restino a carico del sistema tariffario (precisando la relativa modalità applicativa per il gas naturale), con esclusione di riflessi sulla finanza pubblica.
Disposizioni per lo sviluppo del teleriscaldamento e teleraffrescamento
Le norme prevedono:
- l’assimilazione delle infrastrutture per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento alle opere di urbanizzazione primaria, alle condizioni da definirsi con decreto ministeriale;
- l’obbligo di verifica da parte dei comuni, in sede di pianificazione di aree residenziali, industriali o commerciali, della disponibilità di soggetti terzi ad integrare i sistemi di produzione di energia con le predette infrastrutture;
- l’istituzione, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, di un fondo di garanzia a sostegno della realizzazione delle predette reti, alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano, pari a 0,05 c€/Sm3, posto a carico dei clienti finali, da regolamentarsi con decreto ministeriale.
La relazione tecnica, richiamando il contenuto della norma in esame, annovera il meccanismo di incentivazione ivi previsto tra quelli di nuova istituzione da parte del provvedimento, i quali trovano copertura a valere sugli oneri generali del sistema elettrico e del gas naturale.
La relazione tecnica al successivo articolo 29-bis, indica in 20 mln di euro all’anno la quantificazione delle risorse che deriveranno dall’articolo in esame.
Al riguardo andrebbe chiarito se l’assimiliazione delle infrastrutture in oggetto alle opere di urbanizzazione primaria configuri un obbligo, a carico dei comuni, di provvedere alla predisposizione delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento nelle aree che ne sono attualmente sprovviste o se tale obbligo resti confinato alle aree di nuovo insediamento e comunque condizionato alla disponibilità delle risorse del fondo istituito dall’articolo in esame[16] e alla concreta fattibilità delle infrastrutture.
Inoltre, data l’appartenenza della Cassa conguaglio per il settore elettrico all’ambito delle pubbliche amministrazioni, andrebbe chiarito se dall’istituzione del predetto fondo e dal disallineamento temporale tra raccolta dei contributi versati dagli utenti e relativo utilizzo per la realizzazione delle infrastrutture in oggetto possano derivare transitori effetti di cassa, con eventuale impatto sui saldi di finanza pubblica.
In merito all’assenza di elementi di stima volti a suffragare la quantificazione delle risorse che deriveranno dagli incrementi disposti, si rinvia a quanto osservato all’articolo 29-bis.
Regimi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Le norme prevedono quanto segue:
- l’art. 21 fissa i principi generali alla base della normativa di riordino e potenziamento dei vigenti sistemi di incentivazione. Viene in particolare affermato il principio della riduzione degli oneri di sostegno specifici in capo ai consumatori, il principio di potenziamento dei sistemi di incentivazione e l’assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
- l’art. 22 definisce l’articolazione dei meccanismi incentivanti relativi agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili che entreranno in esercizio dopo il 31 dicembre 2012, tenendo conto del periodo di vita media utile convenzionale di ciascuna tipologia di impianto, di un’equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio degli impianti e dell’attribuzione degli incentivi esclusivamente ai nuovi impianti, con esclusione degli interventi di rifacimento (comma 2). È previsto in particolare che, per gli impianti di potenza inferiore a 5 MW, ovvero per quelli alimentati da combustibili biologici o da centrali ibride, l’incentivo è fissato in misura diversificata per fonte e per scaglioni di potenza, al fine di tenere conto dei costi specifici degli impianti[17] e delle economie di scala (comma 3). Per gli impianti di potenza superiore a 5 MW, non alimentati da combustibili di origine biologica, l’incentivo è assegnato tramite aste al ribasso gestite dal GSE, da tenersi periodicamente con riferimento a contingenti di potenza da installare per ciascuna fonte o tipologia di impianto (comma 4). Con il decreto ministeriale con cui saranno disciplinati i nuovi meccanismi incentivanti, saranno altresì previste le modalità con le quali il residuo diritto a fruire dei certificati verdi per gli anni successivi al 2015, anche da impianti non alimentati da fonti rinnovabili, sarà commutato nel diritto di accedere a un incentivo ricadente nella tipologia di cui al comma 3, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati. Con il medesimo decreto saranno altresì definiti gli interventi tecnologici sugli impianti da fonti rinnovabili non programmabili, volti a renderne programmabile la produzione o prevedibile l’immissione in rete, che daranno diritto ad un incremento degli incentivi, fino al termine, non antecedente al 1° gennaio 2018, a decorrere dal quale il diritto agli incentivi spetterà esclusivamente agli impianti dotati di tali configurazioni (comma 5). È inoltre previsto che le risorse per l’erogazione degli incentivi di cui all’articolo in esame, nonché per il ritiro dei certificati verdi eccedenti quelli necessari per il rispetto della quota d’obbligo (di cui al successivo art. 23, comma 5), trovino copertura nel gettito della componente A3 delle tariffe dell’energia elettrica (comma 7) e che entro il 2012 siano definiti i prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti da fonti rinnovabili che continuano ad essere eserciti in assenza di incentivi, al fine di assicurare l’esercizio economicamente conveniente degli impianti (comma 8). E’ prevista infine la definizione di specifici incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili mediante tecnologie non ancora pienamente commerciali (comma 9);
- l’art. 23 definisce le modalità per la prosecuzione dei vigenti meccanismi di incentivazione per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 (comma 1), la progressiva riduzione della quota d’obbligo di energia da fonti rinnovabili a carico dei produttori e importatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili fino al totale annullamento per il 2015 (commi 2-4), la conferma del ritiro annuale, da parte del GSE dei certificati verdi rilasciati nel periodo 2011-2015 che eccedano quelli necessari al rispetto della quota d’obbligo, con riduzione del 30% del relativo prezzo[18] (comma 5), norme transitorie in materia di tariffa fissa omnicomprensiva[19], di impianti oggetto di interventi di rifacimento e di disposizioni abrogative;
- l’art. 24 disciplina il regime di cumulabilità degli incentivi in oggetto con altri regimi incentivanti.
La relazione tecnica afferma che i criteri generali, riportati al comma 2 dell’articolo 22, prevedono che il valore degli incentivi sia costante nel periodo di vita media utile convenzionale di ciascuna tipologia di impianto e sia commisurato ad un’equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio degli impianti. In tal modi si realizza sia un contenimento dell’onere specifico sia una sua diluizione in un maggior intervello di tempo, permettendo in tal modo di ridurre l’impatto economico annuale sulle bollette dell’energia elettrica[20].
Un ulteriore fattore di risparmio deriva dalla previsione dell’attribuzione degli incentivi esclusivamente ai nuovi impianti, ivi inclusi quelli realizzati a seguito di totale demolizione e ricostruzione e da impianti ripotenziati, sopprimendo la fattispecie relativa agli interventi di rifacimento.
Ulteriori aspetti finalizzati a ridurre il costo per i consumatori del sistema incentivante riguardano la previsione di aste al ribasso (comma 4) per gli impianti di maggiori dimensioni[21], e la modulazione degli incentivi, per i restanti impianti (comma 3), sulla base degli scaglioni di potenza, tenendo conto delle economie di scala. Anche i criteri di selezione delle biomasse che hanno diritto all’incentivo sono finalizzati a limitare la concessione della stesso al settore che meglio valorizza le biomasse rispetto agli obiettivi, con conseguente riduzione dell’onere di incentivazione.
A fronte dell’abolizione di “rifacimenti”, per evitare la chiusura degli impianti è previsto il riconoscimento di prezzi minimi, ovvero mere integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti da fonti rinnovabili che continuano ad essere eserciti in assenza di incentivi, al fine di assicurare l’esercizio economicamente conveniente di impianti già ammortizzati. Pertanto nessuna integrazione economica sarà erogata qualora i prezzi di mercato siano sufficienti a coprire i costi di esercizio di detti impianti (comma 8).
La previsione di incentivi per favorire lo sviluppo di tecnologie avanzate e non ancora pienamente commerciali mira a offrire al sistema produttivo opportunità in termini di sviluppo di componenti e impianti, riducendone le importazioni (comma 9).
L’articolo 23 individua le modalità per la chiusura dell’attuale sistema di incentivazione, basato sui certificati verdi, di cui si prevede la completa abolizione a partire dal 2015. in particolare il comma 5 prevede il taglio del 30% del prezzo di ritiro dei CV da parte del GSE, dando attuazione al comma 149-bis dell’art. 2 della legge n. 244/07, introdotto dal DL 78/2010 al fine di contenere gli oneri generali di sistema gravanti sulla spesa energetica di famiglie ed imprese.
L’articolo 24 disciplina la cumulabilità dei nuovi incentivi, riprendendo le limitazioni già previste per l’attuale sistema di incentivazione.
Nulla da osservare al riguardo, stante, in ogni caso, la copertura degli oneri degli incentivi in esame nel gettito della componente A3 delle tariffe dell’energia elettrica.
In proposito, risulterebbe opportuno che fosse chiarito se a valere su tale componente tariffaria trovi copertura anche la residua operatività dei sistemi incentivanti previsti dalla normativa vigente, non esplicitamente menzionati dall’art. 23, comma 7, quale ad esempio il sistema della tariffa omnicomprensiva, previsto per i piccoli impianti in alternativa rispetto a quello dei certificati verdi (questi ultimi sono invece esplicitamente menzionati dal predetto art. 23, comma 7).
Disposizioni in materia di Fondo rotativo per l’attuazione del protocollo di Kyoto
Le norme dispongono che:
- in deroga al comma 1111 dell’art. 1 della L. 296/2006, i finanziamenti a tasso agevolato, concessi alle regioni, agli enti locali e ad altri enti pubblici, a valere sul Fondo istituito ai sensi dei commi 1110-1115 della citata legge finanziaria per il 2007[22], possano avere una durata massima di 180 mesi, in luogo dei 72 mesi attualmente previsti (comma 1);
- con la Convenzione prevista dal citato comma 1115 della legge finanziaria 2007 si provveda alla definizione degli oneri di gestione del Fondo rotativo, da riconoscersi alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. La copertura dei relativi oneri, nella misura massima dell’1,50% su base annua, è disposta a valere sulle risorse annualmente confluite nel medesimo fondo, provenienti dal bilancio dello Stato e dai rimborsi dei finanziamenti agevolati erogati.
La relazione tecnica afferma che la norma consente alle regioni e agli enti locali di avere un periodo maggiore di ammortamento del finanziamento, abbassando il peso delle rate sul bilancio e consentendo una maggiore facilità di accesso ai finanziamenti agevolati. Per quanto riguarda il comma 2, gli oneri di gestione da riconoscersi a Cassa depositi e prestiti si intendono rinvenibili nella realizzazione e gestione del sistema informativo, nei costi derivanti dalla gestione del flusso di domande nonché nel supporto dato dalla stessa Cassa nelle fasi istruttorie. Tali oneri sono valutabili, nel primo triennio, per un importo pari a 9 mln di euro e, negli anni successivi, in base al numero di attività svolte attraverso il fondo di rotazione. La relazione sottolinea inoltre che per il Fondo rotativo si è dato corso all’apertura di un apposito conto corrente sul quale confluiscono sia le risorse provenienti dal bilancio dello Stato, sia risorse derivanti dal rimborso delle rate costituita da quota capitale oltre che interessi fissati al tasso dello 0,50% (tasso agevolato determinato con DM 17 novembre 2009).
Al riguardo appare opportuno acquisire, in via preliminare, chiarimenti in merito al profilo temporale dell’erogazione delle risorse del Fondo, in relazione al quale era inizialmente previsto un impatto finanziario sul fabbisogno di cassa pari a 50 mln nel 2007, 100 mln nel 2008 e 200 mln nel 2009. Poiché l’emanazione della normativa secondaria di attuazione è intervenuta solo nell’anno in corso e anche la norma in esame appare funzionale all’effettivo avvio dell’utilizzo del Fondo, andrebbe chiarito se le previsioni tendenziali di cassa siano state aggiornate con riferimento allo slittamento della tempistica di effettiva erogazione delle risorse in questione.
In merito agli oneri di gestione derivanti dalla convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa, non disciplinati dal provvedimento istitutivo del fondo[23], si osserva che andrebbe chiarito se la stima di 9 mln di euro operata dalla relazione tecnica, pari all’1,5% della totale dotazione triennale del fondo (600 mln per il triennio 2007-2009), sia riferita, con carattere retroattivo, al predetto triennio, nel quale peraltro il fondo non sembra aver trovato attivazione, o al primo triennio di effettivo utilizzo delle risorse stanziate. Si segnala inoltre che la norma non esplicita se la percentuale sopra indicata sia da intendersi applicabile alle risorse disponibili giacenti nel fondo ovvero a quelle movimentate nel corso di ciascun esercizio, mentre la relazione tecnica opera la relativa quantificazione considerando la dotazione complessiva del fondo.
Con riferimento all’allungamento della tempistica di rotazione del Fondo, limitatamente alla quota di risorse destinate a soggetti pubblici, si segnala che, a fronte dell’alleggerimento del peso della rata sul bilancio dei soggetti beneficiati affermata dalla relazione tecnica, si determinerà una riduzione del numero di interventi potenzialmente finanziabili a valere sul fondo.
Clausola di neutralità finanziaria
La norma prevede che la quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili che i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio hanno l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale è fissata, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, nella misura del 5,0 per cento per l’anno 2013 e nella misura del 5,5 per cento per l’anno 2014.
Al riguardo, al fine di rendere conforme la clausola di neutralità alla prassi consolidata, si rileva l’opportunità di riformulare la disposizione, facendo riferimento all’assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale
Le norme prevedono l’individuazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di misure[24] per favorire lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica, al cui finanziamento si provvede con l’istituzione, presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico, di un fondo alimentato dal gettito delle tariffe elettriche e del gas naturale in misura pari rispettivamente a 0,02 c€/kWh e a 0,08 c€/Sm3. L’autorità per l’energia elettrica e il gas stabilisce le modalità con le quali le predette risorse trovano copertura sulle componenti delle tariffe elettriche e del gas, dando annualmente comunicazione al Ministero dello sviluppo economico delle relative disponibilità.
La relazione tecnica afferma che la norma prevede un prelievo di modesta entità sulle tariffe dell’energia elettrica e del gas al fine di incentivare interventi che consentano, attraverso lo sviluppo tecnologico e la creazione di filiere produttive sul territorio, di ridurre i costi complessivi delle tecnologie, premessa necessaria alla futura riduzione dei costi degli incentivi alla produzione di energia.
Il prelievo complessivo dovrebbe generare un fondo di circa 20 mln di euro per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento e di circa 70 mln di euro per gli interventi di sviluppo tecnologico e industriale, corrispondente ad un onere di circa 4 euro all’anno per una famiglia tipo.
La relazione sottolinea infine che le funzioni di sostegno all’attuazione complessiva del provvedimento sono demandate al GSE e all’ENEA, nell’ambito delle funzioni già ad essi assegnate dalla normativa previgente.
In particolare, la relazione ricorda che all’ENEA vengono demandate (rispettivamente dagli artt. 13 e 28):
a) attività in materia di programmi di formazione per il rilascio dell’attestato di formazione;
b) attività in materia di efficienza energetica.
Per le attività inerenti la formazione l’ENEA ha chiesto ed ottenuto il finanziamento da parte dell’Unione europea nell’ambito dei programmi: EIE (Intelligent Energy Europe) che promuove l’uso razionale dell’energia e delle fonti rinnovabili, confluito dal 2007 nel programma CIP (Programma competitività e innovazione); INTERREG III, iniziativa comunitaria del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per la cooperazione tra regioni dell’Unione europea; LIFE, che costituisce lo strumento finanziario per l’attuazione della politica ambientale dell’Unione europea.
Nel secondo caso viene meglio specificato il contenuto e le modalità di svolgimento di una serie di attività già previste dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 115/2008): non vengono ampliate nella sostanza secondo la RT le funzioni già attribuite all’ENEA, non determinandosi quindi nuovi o maggiori oneri.
Al riguardo si segnala, in via preliminare, che la relazione tecnica evidenzia che dei 90 mln di euro annui complessivamente quantificati, solo una parte è da riferire all’articolo in esame (70 mln), mentre la parte restante deriva dall’incremento disposto dall’articolo 20 ed è destinata a finanziare gli interventi relativi al settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento ivi previsti.
Si segnala inoltre che la relazione tecnica non fornisce elementi di stima volti a suffragare la quantificazione operata dell’entità delle risorse che deriveranno dagli incrementi tariffari previsti dalla norma in esame e dall’articolo 20, né della relativa incidenza sulla spesa di una famiglia tipo. Andrebbe infine confermato che le risorse del fondo risulteranno effettivamente utilizzabili per finalità di spesa nei limiti dell’effettivo afflusso di risorse tariffarie. Tale condizione non risulta infatti esplicitamente espressa nel testo della norma in esame.
Nulla da osservare infine in merito ai compiti affidati all’ENEA e al GSE, tenendo conto di quanto precisato dalla RT circa il carattere sostanzialmente non innovativo delle attività demandate ai medesimi soggetti.
Garanzia di origine dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili
Le norme prevedono l’aggiornamento delle modalità di rilascio, riconoscimento e utilizzo della garanzia di origine dell’elettricità proveniente da fonti rinnovabili, definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas[25] (comma 1).
La garanzia di origine consente ai fornitori di energia elettrica di comprovare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico (comma 2).
Il rilascio, il riconoscimento o l’utilizzo della garanzia di origine di cui al comma 1 non rileva invece ai fini:
· del riconoscimento e dell’applicazione dei meccanismi di sostegno;
· dell’utilizzo di trasferimenti statistici e progetti comuni;
· della misura del grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili (comma 3).
La relazione tecnica non considera le norme.
Nulla da osservare nel presupposto che agli adempimenti previsti dalle norme i soggetti competenti facciano fronte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati membri
Le norme prevedono che, sulla base di accordi internazionali, siano promossi e gestiti progetti comuni e trasferimenti statistici di produzioni di energia rinnovabile a favore del nostro Paese (articolo 31, comma 1).
Gli accordi possono essere stipulati nel rispetto dei seguenti criteri:
· in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fino al 2016;
· l’onere specifico per il trasferimento statistico e per i progetti comuni è inferiore, in misura stabilita negli accordi, rispetto al valore medio ponderato di incentivazione della produzione elettrica da fonti rinnovabili in Italia, al netto della produzione e dei valori dell’incentivazione dell’elettricità dalla fonte solare, riferito all’anno precedente a quello di stipula dell’accordo;
· le modalità di stipula e di gestione degli accordi devono assicurare che l’energia oggetto del trasferimento statistico, o la quota di energia proveniente dal progetto comune, contribuisca al raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili;
· l’adozione di misure atte ad assicurare il monitoraggio dell’energia trasferita.
La copertura dei costi per i progetti comuni e per i trasferimenti statistici sarà assicurata dalle tariffe dell’elettricità e del gas, sulla base di modalità fissate dall’Autorità per l’energia successivamente alla stipula di ciascun accordo (articolo 31, comma 2).
Sulla base di accordi internazionali è incentivata altresì l'importazione di elettricità da fonti rinnovabili proveniente da paesi extra-UE.
Gli accordi si conformano ai seguenti criteri:
· il sostegno consiste nel riconoscimento, sull’energia immessa nel sistema elettrico nazionale, di un incentivo di pari durata e di entità inferiore rispetto a quello riconosciuto in Italia alle fonti e alle tipologie di impianti da cui l’elettricità viene prodotta nel paese terzo, in misura fissata negli accordi. Con DPCM si può stabilire un valore diverso dell’incentivo, salvaguardando gli accordi già stipulati e contemperando gli oneri economici conseguenti al riconoscimento dell’incentivo stesso e gli effetti economici del mancato raggiungimento degli obiettivi;
· le modalità di produzione e importazione devono assicurare che l’elettricità importata contribuisce al raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili;
· sono stabilite le necessarie misure che assicurino il monitoraggio dell’elettricità importata (articolo 32, commi 2 e 3).
La relazione tecnica non considera le norme.
Al riguardo, con riferimento alla copertura dei costi connessi ai progetti comuni e ai trasferimenti statistici, posto che essa viene posta dalla norma a carico delle tariffe di elettricità e gas, andrebbe confermata la mancanza di qualsivoglia conseguenza per la finanza pubblica.
Per quanto attiene agli oneri relativi agli adempimenti connessi alle attività di monitoraggio, si rimanda alle considerazioni formulate con riferimento al successivo articolo 36.
Trasferimenti statistici tra le regioni
Le norme prevedono la possibilità per le regioni di concludere accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di energia rinnovabile, ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi in materia di fonti rinnovabili, senza pregiudizio in termini di conseguimento dell'obiettivo per la regione trasferente (commi 1 e 2).
Per il raggiungimento dei propri obiettivi le regioni:
· possono concludere intese con enti territoriali interni ad altri Stati UE e accordi con altri Stati UE per trasferimenti statistici. Le regioni possono, inoltre, concorrere alla copertura degli oneri per i trasferimenti statistici di cui all’articolo 31, comma 2:
· assicurano la coerenza tra la programmazione in materia di fonti rinnovabili e la programmazione in altri settori.
· promuovono l’efficienza energetica in coerenza con le norme nazionali;
· emanano indirizzi agli enti locali concernenti, in particolare, il contenimento dei consumi energetici e i procedimenti di loro competenza per la costruzione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
· provvedono all’incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, nei limiti di cumulabilità stabiliti dalle norme nazionali (comma 4).
Il Ministro dello sviluppo economico provvede alla verifica del raggiungimento degli obiettivi regionali. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi in una o più regioni, alla regione interessata viene assegnato un termine non inferiore a sei mesi per il conseguimento di detti obiettivi, anche con gli strumenti e le modalità previsti dall’articolo in esame. Decorso inutilmente tale termine, l’incarico di conseguire gli obiettivi sarà affidato ad un apposito commissario (commi 5 e 6).
La relazione tecnica non considera le norme.
Al riguardo, si osserva che per il raggiungimento degli obiettivi le regioni sono chiamate ad assumere misure che potrebbero comportare oneri per i rispettivi bilanci, con particolare riferimento alla promozione dell’efficienza energetica e all’incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili. Sul punto pare opportuno acquisire elementi da parte del Governo.
Con riferimento alla nomina, sia pure eventuale, di commissari straordinari, andrebbe chiarito se siano previsti compensi per le attività dei commissari stessi e se possano configurarsi oneri ulteriori, rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente, per l’espletamento delle relative attività.
Per quanto attiene agli oneri relativi agli adempimenti connessi alle attività di monitoraggio, si rimanda alle considerazioni formulate in riferimento al successivo articolo 36.
Criteri di sostenibilità per biocarburanti e bioliquidi
Le norme dispongono che i biocarburanti utilizzati nei trasporti e i bioliquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica, termica o per il raffrescamento siano conteggiabili ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali e dell’accesso agli strumenti di sostegno subordinatamente al rispetto degli specifici criteri di sostenibilità contenuti nel provvedimento attuativo della direttiva 2009/30/CE, ancora in fase di emanazione, recante specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio e l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra (articolo 34).
Il suddetto provvedimento attuativo conterrà altresì le modalità di verifica dei requisiti richiesti per i biocarburanti e i bioliquidi (articolo 35).
La relazione tecnica non considera le norme.
Nulla da osservare al riguardo.
Monitoraggio, sistema statistico nazionale, relazioni e aggiornamenti
Le norme dispongono che il Ministero dello sviluppo economico, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, provveda a integrare il sistema statistico in materia di energia assicurando un adeguato monitoraggio riguardo:
· al raggiungimento degli obiettivi, intermedi e per il 2020, in materia di quote dei consumi finali lordi di elettricità, energia per il riscaldamento e il raffreddamento, e per i trasporti, coperti da fonti energetiche rinnovabili, tenendo conto anche dei progetti comuni e dei trasferimenti statistici tra Stati membri;
· alla coerenza con il bilancio energetico nazionale;
· alla stima, per ogni regione, dei medesimi parametri di quote dei consumi energetici coperti da fonti energetiche rinnovabili, con modalità idonee a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali (comma 1).
Il Gestore dei servizi energetici (GSE) organizza e gestisce un sistema nazionale per il monitoraggio statistico dello stato di sviluppo delle fonti rinnovabili, idoneo a:
· misurare il raggiungimento degli obiettivi fissati in ambito nazionale e regionale;
· stimare i risultati connessi alla diffusione delle fonti rinnovabili e all’efficienza energetica in termini di riduzione delle emissioni di gas serra.
Allo stesso GSE spetta altresì il compito di sviluppare ed applicare metodologie in grado di fornire, con cadenza biennale, stime relative alle ricadute industriali e all’occupazione connesse alla diffusione delle fonti rinnovabili e alla promozione dell’efficienza energetica, nonché stime relative ai costi e all’efficacia delle misure di sostegno, con raffronto con i principali paesi UE (commi 2 e 3).
Sulla base delle attività di monitoraggio, il Ministero dello sviluppo economico approva le metodologie da applicare per misurare il raggiungimento degli obiettivi nazionali e regionali (commi 4 e 5).
Il GSE sottopone al Ministero dello sviluppo economico lo schema di relazione sui progressi realizzati nella promozione e nell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette la relazione alla Commissione europea e, nel caso in cui la quota di energia rinnovabile sia scesa al di sotto di quella necessaria al rispetto della progressione temporale, aggiorna il Piano di azione nazionale sulle energie rinnovabili (comma 6).
L’ENEA trasmette al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per l'energia - entro il 31 dicembre 2011 e successivamente ogni due anni - un rapporto sullo stato e sulle prospettive delle tecnologie per la produzione di energia elettrica, di calore e di biocarburanti, nonché sull'efficienza energetica (comma 7).
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede alla copertura dei costi sostenuti da GSE ed ENEA, non coperti da altre risorse, per lo svolgimento delle attività svolte ai sensi del provvedimento in esame (comma 8).
La relazione tecnica non considera le norme.
Al riguardo, si osserva che le norme dispongono adempimenti in capo al Ministero dello sviluppo economico, al GSE, all’ENEA e – subordinatamente alla mancata copertura integrale dei costi sostenuti da GSE ed ENEA – all’Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Con riferimento agli adempimenti attribuiti al Ministero dello sviluppo economico, cui compete in particolare l’integrazione del sistema statistico in materia di energia, pare opportuno acquisire una conferma dal Governo che le misure necessarie siano sostenibili nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, come esplicitamente disposto dal comma 1.
Con riferimento agli adempimenti assegnati dalle norme al GSE e all’ENEA, i cui oneri sono sostenuti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la parte non coperta da altre risorse, andrebbero forniti dati ed elementi volti ad esplicitare i meccanismi di finanziamento, nonché a escludere maggiori oneri, rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, per l’Autorità per l’energia, soggetto ricompreso nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato.
[1]L’articolo 17, comma 1, lettera h), della L. 96/2010 dispone che nell’attuazione della direttiva 2009/28/CE il Governo adegui e potenzi il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza e del risparmio energetico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante l’abrogazione totale o parziale delle disposizioni vigenti in materia, l’armonizzazione e il riordino delle disposizioni di cui alla L. 99/2009 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), e alla legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008).
[2] L’articolo 12, comma 4, del D. Lgs. 387/2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) dispone che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, siano soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione.
[3] Di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, dettate dal D.M. 10 settembre 2010.
[4] L’articolo 16, comma 4, del D. Lgs. 22/2010 dispone che, in caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano o utilizzeranno risorse geotermiche, sono dovuti dai concessionari i seguenti contributi:
a) 0,13 centesimi euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ancorché prodotta da impianti già in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai Comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione, assicurando comunque ai comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento;
b) 0.195 centesimi euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ancorché prodotta da impianti in funzione dal 31 dicembre 1980, alle regioni nel cui territorio sono compresi i campi geotermici coltivati, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione.
[5] L’articolo 2, comma 1, lettera m), definisce “edificio sottoposto a rilevante ristrutturazione” un edificio con superficie maggiore di 1.000 m2 soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro oppure a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straodinaria. L’articolo 2, comma 1, lettera n), del provvedimento in esame definisce “edificio di nuova costruzione” un edificio per il quale la richiesta di titolo edilizio è presentata successivamente all’entrata in vigore del medesimo provvedimento in esame.
[6] Si ricorda che l'articolo 4, comma 1-bis, del DPR n. 380/2001 (Testo unico sull’edilizia) dispone che nel regolamento edilizio comunale, ai fini del rilascio del permesso di costruire, sia prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.
L’articolo 4, commi 22 e 23, del DPR 59/2009 prevede l’obbligo dell'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite è ridotto al 20 per cento per gli edifici situati nei centri storici.
[7] Il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., già denominato Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A (GRTN), è una società per azioni italiana, interamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il GSE non rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.
[8] Si ricorda che il comma 4 dell’articolo 7 della legge 157/1992 ha previsto l’istituzione, presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, di una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Successivamente, l’articolo 17-bis del D.L. 195/2009, relativo alla formazione degli operatori ambientali, ha denominato tale scuola di specializzazione «Scuola di specializzazione in discipline ambientali», in considerazione del carattere strategico della formazione e della ricerca per attuare e sviluppare, con efficienza e continuità, le politiche di gestione del ciclo dei rifiuti e di protezione e valorizzazione delle risorse ambientali.
[9] La remunerazione deve tenere conto dell’efficacia ai fini del ritiro dell’energia da fonti rinnovabili, della rapidità di esecuzione ed entrata in esercizio delle medesime opere, anche con riferimento differenziato a ciascuna zona del mercato elettrico e alle diverse tecnologie di accumulo.
[10] Cfr. l’art. 14 del D.Lgs. n. 387/2003 che prevede, tra l’altro, l’obbligo per i gestori di favorire l'accesso alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, con ripartizione dei relativi costi tra gestore e produttore.
[11] Tale espressione indica un sistema di distribuzione di energia elettrica regolato da un software di gestione che consenta la redistribuzione in altre aree, in tempo reale, degli eventuali surplus di produzione di energia di alcune zone.
[12] Si tratta degli oneri connessi all’obbligo di remunerazione della mancata produzione rinnovabile laddove si verifichino problemi causati dall’insufficiente capacità della rete di accogliere e dispacciare la predetta energia.
[13] La norma specifica che la sola maggiorazione dei certificati di immissione in consumo del biometano prodotto da rifiuti e sottoprodotti è definita nel decreto di cui all’articolo 29, comma 7.
[14] Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2.
[15] Cfr. il citato art. 14 del D.Lgs. n. 387/2003.
[16] Il cui ammontare configurerebbe quindi un tetto di spesa.
[17] In particolare, per gli impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi la tariffa è composta da un termine correlato ai costi di investimento e da un termine correlato ai costi di esercizio e approvvigionamento.
[18] In attuazione di quanto previsto dal comma 149-bis dell’art. 2 della legge finanziaria per il 2008, introdotto dal DL 78/2010 al fine del contenimento degli oneri energetici a carico di famiglie e imprese.
[19] Tale tariffa costituisce, ai sensi della normativa vigente, un regime agevolativo opzionale alternativo a quello dei certificati verdi.
[20] Per un maggior dettaglio sui costi evitati la relazione rimanda all’Allegato 1. Si segnala peraltro che l’Allegato 1, riguardante le procedure di calcolo degli obiettivi, non riporta informazioni in merito ai minori costi del nuovo sistema incentivante rispetto a quello previsto dalla normativa vigente.
[21] La relazione tecnica fa riferimento agli impianti di potenza superiore a 10 MW, mentre il testo si riferisce a 5 MW.
[22] Le citate disposizioni hanno istituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. un fondo rotativo per l’erogazione di finanzianti a tasso agevolato, a favore di soggetti pubblici o privati per finalità inerenti con l’attuazione del Protocollo di Kyoto, con una dotazione di 200 mln per ciascun anno del triennio 2007-2009.
[23] Cfr. in proposito quanto osservato nel Dossier di verifica relativo alla legge finanziaria 2007 (n. 10/2007) circa l’esistenza di tale onere e la conseguente risposta del Governo che affermava la necessità di porlo a carico del Fondo.
[24] Da definirsi sulla base di alcuni criteri definiti dalla norma.
[25] Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del DL 73/2007 (Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia).