Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||
---|---|---|---|
Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | (DOC 298) - SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/17/CE, RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DI UN SISTEMA COMUNITARIO DI MONITORAGGIO DEL TRAFFICO NAVALE E DI INFORMAZIONE | ||
Riferimenti: |
| ||
Serie: | Note di verifica Numero: 246 | ||
Data: | 15/12/2010 | ||
Descrittori: |
| ||
Organi della Camera: |
IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione |
|
![]() |
Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO |
SERVIZIO COMMISSIONI |
Verifica delle quantificazioni |
|
|
|
Modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione
(Schema di decreto legislativo n. 298) |
|
N. 246 – 15 dicembre 2010 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
|
Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
DOC:
|
298 |
Natura dell’atto:
|
Schema di decreto legislativo |
Titolo breve:
|
Attuazione della direttiva 2009/17/CE recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione
|
Riferimento normativo:
|
articolo 1, comma 3, della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009)
|
Relatore per la Commissione di merito:
|
|
Gruppo: |
|
Relazione tecnica: |
|
Alla
|
|
|
(termine per l’esame: 9 gennaio 2011)
|
Alla Commissione Bilancio |
ai sensi
|
|
(termine per l’esame: 20 dicembre 2010) |
INDICE
Sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale
PREMESSA
Lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione alla direttiva 2009/17/CE, in tema di sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione.
La delega in esame è esercitata sulla base dell’articolo 1 della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009). La direttiva 2009/17/CE è inserita nell’elenco B allegato alla predetta legge, del quale fanno parte le direttive da attuare con provvedimenti i cui schemi devono essere trasmessi alle competenti Commissioni per l’espressione del parere parlamentare.
Lo schema di decreto legislativo è composto di un unico articolo, suddiviso in 43 commi, e integrato da 2 allegati.
Il provvedimento è corredato di una relazione tecnica che esclude l’insorgenza di effetti onerosi per la finanza pubblica.
Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale
Normativa vigente: la precedente direttiva europea in materia di sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale (direttiva 2002/59/CE) è stata recepita nel nostro ordinamento con il D. Lgs. 196/2005 che viene modificato con il decreto in esame. Il D. Lgs. 196/2005 ha istituito il sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale che ha previsto, tra l’altro, in capo all’amministrazione statale il compito di gestire un sistema di monitoraggio per la rapportazione navale obbligatoria organizzato conformemente agli obblighi internazionali assunti; è disciplinato inoltre il monitoraggio delle navi a rischio e l’intervento in caso di incidenti in mare.
Le norme modificano e integrano il D. Lgs. 196/2005 relativo all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale. Si ricorda che il D. Lgs. 196/2005 reca all’articolo 26 una clausola di invarianza riferita all’intero provvedimento. Tale clausola non viene modificata dal testo in esame.
Si segnala che la clausola è stata inserita dall’art. 1 del D. Lgs. 187/2008 (Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 196/2005).
In particolare, le norme prevedono quanto segue:
· sono aggiornate e integrate le definizioni contenute nell’articolo 2 del D. Lgs. 196/2005.
In particolare la definizione di “autorità marittime” è sostituita da “autorità competenti” che a livello nazionale comprende le amministrazioni già individuate dal d. lgs. 196/05, ossia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera (NCA, National Competent Authority). Per l’individuazione delle autorità locali viene redatto un apposito elenco (Allegato IV bis);
· sono elencati tra le definizioni nuovi sistemi di monitoraggio e di controllo del traffico navale in precedenza non previsti (comma 6).
Al riguardo la relazione illustrativa afferma che i dispositivi oggetto dello schema di decreto risultano tutti già contemplati dalla precedente normativa e realizzati con il ricorso a specifici atti contrattuali con i quali l’Amministrazione ha impiegato risorse previste da disposizioni di legge vigenti;
· sono disciplinati due nuovi sistemi di monitoraggio delle navi che entrano nelle aree già coperte da sistemi obbligatori di rapportazione navale[1] (comma 9).
La relazione illustrativa precisa che in tal modo il sistema viene implementato rendendolo conforme al dispositivo nazionale già operativo;
· sono inseriti nel D. Lgs. 196/2005 due nuovi articoli (6-bis e 6-ter) che impongono alle unità da pesca di lunghezza superiore a 15 metri di dotarsi di un dispositivo di identificazione automatica (AIS), e alle navi soggette agli standard internazionali che facciano scalo in un porto nazionale di dotarsi di un dispositivo di identificazione e tracciamento a lungo raggio (LRIT); l’amministrazione[2] interagisce con la banca dati comunitaria cooperando con gli altri Stati membri e con la Commissione europea nella produzione della normativa tecnica per l’istallazione dei dispositivi di identificazione e tracciamento a lungo raggio (comma 10);
· in tema di impiego di sistemi di monitoraggio delle rotte navali è soppresso il comma dell’articolo 7 che dispone che “dall’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” (comma 11);
· sono precisati i compiti dell’autorità VTS[3] in tema di monitoraggio ed assistenza al traffico marittimo; all’amministrazione è attribuito il compito di adottare le misure necessarie ed appropriate per assicurare che le navi italiane rispettino le regole esistenti nelle aree VTS di un altro Stato membro (comma 12);
· è aggiornata la disciplina in tema di monitoraggio navale con l’istituzione di un Sistema integrato di monitoraggio, controllo e gestione del traffico marittimo e delle emergenze in mare (VTMIS nazionale); la sua realizzazione e gestione sono affidate all’amministrazione nazionale, la quale provvede inoltre allo scambio di informazioni così acquisite con gli altri Paesi della UE e in ambito internazionale (analogamente a quanto previsto nel vigente monitoraggio del traffico navale); l’amministrazione rende inoltre disponibili i suddetti dati agli organi preposti alla difesa nazionale, alla sicurezza e al soccorso pubblico secondo modalità tecniche, esistenti a legislazione vigente, fissate in appositi decreti interministeriali; il personale impiegato nel sistema VTMIS è qualificato presso il centro di formazione VTMIS dell’amministrazione[4] (comma 13);
· la rete nazionale AIS (Sistemi di Identificazione Automatica)[5], attualmente disciplinata dall’articolo 9, viene fatta rientrare tra i sistemi che compongono il sistema integrato di monitoraggio, controllo e gestione del traffico marittimo e delle emergenze in mare (VTMIS nazionale) (comma 14).
La relazione illustrativa afferma che tale norma recepisce fedelmente l’assetto organizzativo nazionale già operativo;
· sono ulteriormente dettagliate, anche in ottemperanza ad obblighi internazionali, le informazioni che devono essere fornite per il trasporto di merci pericolose o inquinanti; la violazione dei predetti obblighi di informazione integra l’illecito amministrativo previsto dalla norma inserita nell’articolo 25 (commi 16 e 39);
· in tema di scambio telematico di dati tra Stati membri (articolo 14) è soppressa la clausola di invarianza finanziaria[6] (comma 22);
· è espressamente richiamato dalle disposizioni anche il Portale per lo scambio telematico via web di dati[7], già in sperimentazione in più porti nazionali, che dovrà costituire il canale ordinario di scambio delle informazioni relative alle attività di carattere commerciale.
La relazione illustrativa afferma che l’implementazione del sistema PMIS costituisce per il settore in esame una diretta attuazione degli indirizzi generali del Codice per l’amministrazione digitale in materia di snellimento ed informatizzazione delle attività amministrative;
· per le unità impiegate in servizi di linea sono implementate le condizioni per ottenere le esenzioni dall’osservanza degli obblighi circa la comunicazione preventiva dell’ingresso nei porti nazionali e circa le indicazioni concernenti merci pericolose ed inquinanti a bordo (comma 24);
· tra gli obblighi dello spedizioniere in caso di incidente in mare è aggiunto quello di trasmettere all’amministrazione le informazioni concernenti le merci pericolose o inquinanti a bordo (comma 26);
· è previsto che nell’attuare la normativa nazionale in tema di personale marittimo l’amministrazione si conformi alle linee guida dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) in caso di incidente nelle acque internazionali (comma 27);
· con l’introduzione di quattro articoli in materia di luoghi di rifugio è ridefinito il quadro delle misure da attivare per l’accoglienza di navi che necessitano di assistenza. Il capo del compartimento marittimo[8], sulla base delle linee guida internazionali e statali, predispone i piani di accoglienza nei quali sono definite le procedure per far fronte ai rischi causati dalla presenza delle navi che necessitano di assistenza; l’amministrazione pubblica sul proprio sito internet i riferimenti utili dei piani di accoglienza e comunica agli Stati Membri, su richiesta, le informazioni pertinenti; il capo del compartimento marittimo, qualora decida di accogliere una nave che necessiti di assistenza, può richiedere al proprietario, al comandante o all’agente marittimo la produzione di adeguata copertura assicurativa, senza che da tale richiesta derivi ritardo nell’accoglienza della nave (commi 28 e 29).
La relazione illustrativa afferma che la ridefinizione delle procedure per la redazione dei piani di accoglienza non comporta implicazioni dirette sui profili di spesa trattandosi esclusivamente di una più accurata disciplina di un adempimento già contemplato dall’ordinamento;
· la gestione nazionale del Sistema europeo per lo scambio dei dati marittimi (SafeSeaNet) è attuata nel quadro del Sistema integrato di monitoraggio, controllo e gestione del traffico marittimo e delle emergenze in mare (VTMIS nazionale); l’amministrazione provvede all’interconessione e all’interoperabilità dei due sistemi ed ha altresì il compito di sviluppare e aggiornare il SafeSeaNet; è stabilito inoltre che l’amministrazione provveda affinché i sistemi di informazione nazionali, ad eccezione di quelli finalizzati alla sicurezza pubblica e alla difesa e alla sicurezza militare, siano compatibili e connessi con SafeSeaNet (commi 30 e 32).
La relazione illustrativa afferma che le fattispecie contrattuali indicate nella relazione tecnica sono volte all’interconessione prevista dalla norma con il sistema SafeSeaNet già attivo e operante;
· in tema di cooperazione tra Stati membri è attribuito all’amministrazione il compito di contribuire per istituire, all’occorrenza, sistemi obbligatori di notifica, servizi obbligatori di assistenza al traffico marittimo e adeguati sistemi di navigazione, allo scopo di presentarli all’IMO[9] per l’approvazione; è prevista una collaborazione anche in seno agli organismi internazionali a carattere regionale per l’elaborazione di sistemi di identificazione e di controllo a lungo raggio; l’amministrazione, inoltre, contribuisce allo sviluppo e al funzionamento del sistema di raccolta e di diffusione dei dati relativi alla sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo, dei lavoratori marittimi, delle navi e degli impianti portuali, dell’ambiente marino e costiero e delle risorse biologiche marine (commi 31 e 33).
In merito al generale vincolo di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione sui temi del monitoraggio del traffico marittimo e dei sistemi di rapportazione obbligatoria, attesa la formulazione generale della norma, la relazione illustrativa afferma che dalla modifica apportata non derivano specifici o ulteriori oneri da considerarsi distintamente rispetto a quelli discendenti dai già consolidati vincoli di partecipazione dell’Italia all’Unione europea sui temi oggetto della direttiva recepita dal decreto in esame;
· in tema di riservatezza delle informazioni (per il quale il vigente d. lgs. rimanda alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali) è introdotta una disposizione che prevede che l’amministrazione adotti le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni acquisite ai sensi del decreto in esame; è prevista inoltre una collaborazione con la Commissione sugli aspetti relativi alla sicurezza informatica (comma 34).
La relazione tecnica afferma che dal provvedimento non derivano oneri aggiuntivi per personale, dotazioni ed infrastrutture, rispetto agli ordinari stanziamenti di bilancio che supportano la dotazione organica e l’attività d’istituto degli uffici periferici del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera. Rimane pertanto immutata la clausola di invarianza finanziaria di cui all’articolo 26 del D. Lgs. 196/05.
Con riferimento ai sistemi di monitoraggio e controllo del traffico navale, la RT afferma che il complesso delle dotazioni tecnologiche e le infrastrutture necessarie alla gestione degli stessi sono oggetto di fattispecie contrattuali già in essere per effetto delle quali l’Amministrazione ha già impiegato le correlate risorse. Pertanto lo schema di provvedimento interviene quale cornice regolativa di un complesso di dotazioni già esistenti, senza presupporre ulteriori stanziamenti quale effetto diretto delle prescrizioni introdotte.
Per la realizzazione dei sistemi VTS (Vessel Traffic Service) e AIS (Automated Identification Service) sono indicati i singoli contratti stipulati con i relativi importi e le fonti normative di copertura.
La RT precisa infine che il dispositivo PMIS (Portale per lo scambio telematico via web di dati) e il segmento nazionale del sistema comunitario SafeSeaNet risultano compresi nelle fattispecie contrattuali indicate. L’Unione europea si è fatta carico della realizzazione di un dispositivo di identificazione e tracciamento a lungo raggio (LRIT) per tutti gli Stati membri senza oneri aggiuntivi per le amministrazioni partecipanti. Infine la progressiva attuazione dei dispositivi di localizzazione previsti per le unità da pesca è coperta dall’impiego di fondi comunitari e da correlate fattispecie contrattuali già stipulate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Al riguardo pur rilevando, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica, che il provvedimento nel quale si inseriscono le disposizioni in esame è corredato di una clausola generale di neutralità finanziaria, si osserva che la relazione tecnica non fornisce dati ed elementi diretti a suffragare, ai sensi dell’articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, tale neutralità finanziaria pure in presenza delle modifiche previste dal provvedimento in esame.
Si osserva, in particolare, che alcuni sistemi di rapportazione navale e di scambio di dati sul traffico marittimo, le cui definizioni sono introdotte nel decreto legislativo n. 196 del 2005, non risultano citati nella relazione tecnica. Appare opportuno acquisire ulteriori delucidazioni in merito alla neutralità finanziaria dell’implementazione di tali dispositivi.
Si fa riferimento in particolare al Bonifacio traffic, all’Adriatic traffic e al MARES.
Appare inoltre opportuno che il Governo fornisca elementi volti ad accertare che i nuovi compiti attribuiti all’amministrazione, segnatamente per la cooperazione con la Commissione e gli altri Stati membri nell’attuazione della normativa introdotta, non comportino un aggravio di costi. In particolare nella relazione tecnica non viene chiarito con quali modalità l’attribuzione all’amministrazione dei compiti di realizzazione e gestione del VTMIS nazionale possa realizzarsi senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica.
Ulteriori chiarimenti appaiono necessari in merito alla predisposizione e all’attuazione dei piani di accoglienza di cui al comma 29([10]) e delle relative occorrenze finanziarie.
Appare infine necessario un chiarimento in merito alla soppressione di due clausole di invarianza finanziaria attualmente previste dal decreto legislativo 196/2005 (articoli 7, comma 3, e 14, comma 3).
Andrebbe in particolare chiarito se tale soppressione debba essere collegata ad esigenze di coordinamento rispetto all’introduzione della clausola di invarianza di carattere generale effettuata con l’articolo 1 del D. Lgs. 187/2008.
[1] Si tratta del Bonifacio traffic e dell’Adriatic traffic.
[2] Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera.
[3] Autorità di controllo del Servizio del traffico marittimo (Vessel Traffic Service). Si tratta di un servizio analogo al controllo del traffico aereo.
[4] Una norma analoga è attualmente prevista dal vigente articolo 9 con riferimento al Centro di Formazione VTS dell'amministrazione.
[5] Strumento finalizzato alla localizzazione ed al tracciamento di vettori navali commerciali ed alla diffusione di messaggistica afferente alla sicurezza della navigazione.
[6] “L’amministrazione provvede all’attuazione del presente articolo nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente”.
[7] Sistema PMIS.
[8] Ambito di competenza amministrativa della Capitaneria di Porto.
[9] Organizzazione marittima internazionale.
[10] Comma che introduce l’articolo 20-bis del decreto legislativo 196/2005.