Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: Doc. 281: Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43
Riferimenti:
SCH.DEC 281/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 235
Data: 04/11/2010
Descrittori:
MINISTERI   MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze,

di cui al DPR n. 43 del 2008

 

 

(Schema di regolamento n. 281)

 

 

 

 

 

N. 235 – 4 novembre 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

DOC:

 

281

Natura dell’atto:

 

Schema di regolamento

Titolo breve:

 

Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze

 

Riferimento normativo:

 

Articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge n. 400 del 1988

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Giorgio Conte

Gruppo:

FLI

 

Relazione tecnica:

 

 

 

Assegnazione

 

 

Alla

 

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 20 novembre 2010)

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 5 novembre 2010)

 

 

 

 


INDICE

 

 

 

 

ARTICOLO 1 e tabella degli organici dirigenziali3

Organizzazione del Ministero dell’Economia e delle finanze. 3


PREMESSA

 

Lo schema di regolamento in esame apporta modifiche al DPR 30 gennaio 2008, n. 43, recante l’organizzazione del Ministero dell’Economia e delle finanze.

Come si evince dalla RT allegata, il provvedimento trova fondamento - da ultimo - nell’articolo 2, comma 8-bis, del DL n. 194/2009([1]).

L’art. 2, comma 8-bis, lett. a), del DL n. 194/2009[2], dispone che le amministrazioni dello Stato, in esito alla riduzione degli assetti amministrativi prevista dall’art. 74, del DL n. 112/2008[3], provvedano ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale - e delle relative dotazioni organiche - in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74. Ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, lett. b), del medesimo decreto, le stesse Amministrazione debbono, inoltre, rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando un’ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione dell’art. 74.

A tale riguardo, si rammenta che l’art. 74, del DL n. 112/2008, ha previsto che le amministrazioni dello Stato devono provvedere a: ridurre il numero degli uffici dirigenziali generali e di quelli non generali (con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del relativo personale dirigente), rispettivamente, del 20 e del 15 per cento di quelli esistenti [comma 1, lett. a)]; ridurre le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale [(comma 1, lett. c)]. L’art. 74, comma 4, prevede, inoltre, che, relativamente ai Ministeri, nell’attuazione delle misure di cui al comma 1, lettera a), possano essere computate le analoghe riduzioni effettuate ai sensi dell’art. 1, comma 404, lett. a), della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007). Sii ricorda che all’art. 74, del DL n. 112/2008, sono state ascritte economie nette di spesa[4] - riferite dalla RT allegata al DL alla sola riduzione dei posti di dirigente di prima fascia - pari a 6 milioni di euro per il 2009, a 12 milioni di euro per il 2010 e a 15 milioni di euro per il 2011. Tali valori netti sono stati riportati nei saldi di fabbisogno e indebitamento netto (mentre per il saldo netto da finanziare sono stati registrati,  da una parte, gli effetti di risparmio lordi e, dall’altra, le conseguenti minori entrate fiscali e contributive[5]).

Si rileva che l’art. 41, comma 10, del DL 30 dicembre 2008, n. 207[6] (proroga termini 2009) ha dato, tra l’altro, facoltà ai Ministeri di provvedere, entro il 31 maggio 2009, alle riduzioni degli assetti organizzativi previsti all'articolo 74, anziché con decreti del Presidente della Repubblica[7], con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. In attuazione di tale disposizione - che tra l’altro non ha previsto l’acquisizione del relativo parere delle Commissioni parlamentari in merito ai profili di competenza - sono stati adottati i seguenti provvedimenti: DPCM 28 novembre 2008[8] (rideterminazione dotazione organica personale con qualifica dirigenziale generale); DPCM 28 novembre 2008[9] (rideterminazione dotazione organica personale con qualifica dirigenziale non generale); DPCM 2 aprile 2009[10] (rideterminazione dotazione organica personale non dirigenziale). Si rileva che l’art. 41, comma 10, del DL n. 207/2008, ha previsto, inoltre, che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero, nonché alla definizione dei relativi compiti e alla loro distribuzione tra le strutture di primo livello, si disponga - anche in deroga alla eventuale distribuzione stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero - con decreto ministeriale di natura non regolamentare. In base a tale disposizione è stato adottato il decreto ministeriale 28 gennaio 2009, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del MEF.

La relazione tecnica allegata all’emendamento che ha introdotto l’articolo 2, comma 8-bis, del DL n. 194/2009 non ascrive alla disposizione effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il provvedimento – composto di un unico articolo e di una tabella - è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1 e tabella degli organici dirigenziali

Organizzazione del Ministero dell’Economia e delle finanze

Normativa vigente: l’organizzazione del Ministero dell’Economia e delle finanze è attualmente disciplinata dal regolamento contenuto nel DPR 30 gennaio 2008, n. 43[11], adottato ai sensi dell'art. 1, comma 404, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007). Quest’ultima norma, in particolare, ha disposto una serie di misure di razionalizzazione dei Ministeri[12] con l’obbligo, tra l’altro, per le stesse amministrazioni, di ridurre del 10 per cento gli uffici di livello dirigenziale generale (e del 5 per cento gli uffici di livello dirigenziale non generale senza imputare, tuttavia, a tale ultima misura effetti di risparmio), ascrivendo a tale riduzione un effetto di risparmio lordo pari a 10 milioni di euro (5 milioni di euro in valore netto) annui a decorrere dal 2009, a valere sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto. In base a tale disposizione, e per effetto del DPR n. 43/2008, le dotazioni dirigenziali di primo livello del MEF sono state ridotte da 68 a 61 (- 7), mentre le dotazioni dirigenziali di secondo livello sono state portate da 1.025 a 945 (-80).

Le norme apportano modifiche alla struttura organizzativa del MEF disciplinata dal DPR n. 43/2008. In relazione a tale ristrutturazione si provvede, tra l’altro, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 8-bis, lett. a), del D.L. n. 194/2009, a ridurre del 10 per cento il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche.

Le norme del provvedimento in esame, inoltre, espungono dal testo del DPR n. 43/2008, l’indicazione del numero degli uffici dirigenziali di secondo livello attribuiti a ciascuna unità di primo livello, adeguando l’assetto organizzativo del MEF a quanto disposto dall’art. 4, commi 4 e 4-bis, del D. Lgs n. 300/1999, nel testo modificato ed integrato dall’art. 41, comma 10, del DL n. 207/2008. Le norme citate, infatti, prevedono che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero nonché alla definizione dei relativi compiti e alla loro distribuzione tra le strutture di primo livello, si disponga - anche in deroga alla eventuale distribuzione stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero - con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

Nello specifico le norme:

·        riducono da 945 a 789 il numero massimo degli uffici di livello dirigenziale non generale[13] e delle posizioni dirigenziali relative ai corpi ispettivi ed agli incarichi di studio e ricerca. In tale numero, in particolare, sono ridotte da 17 a 16 le posizioni dirigenziali relative alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze e da 36 a 34 le posizioni dirigenziali relative agli Uffici di diretta collaborazione [comma 1, lett. a)];

·        assegnano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato generale di finanza lo svolgimento della funzione di vigilanza (attribuita al MEF ai sensi del D. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39[14]) in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati [comma 1, lett. f), n. 2) e lett. g), n. 1)];

·        riducono da 5 a 4 i posti di funzione di livello dirigenziale generale previsti presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca [comma 1, lett. f), n. 4)];

·        riducono da 2 a 1 i posti di funzione di livello dirigenziale generale previsti presso il Dipartimento delle finanze, per specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca e con funzioni di coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi [comma 1, lett. l), n. 3)];

·        recepiscono nel regolamento di organizzazione del MEF quanto disposto dall’art. 2, comma 1-ter, del DL n. 40/2010[15] in materia di articolazione territoriale del Ministero e prevedono che le ragionerie territoriali dello Stato siano costituite in numero complessivo non inferiore a 63 unità [comma 1, lett. p)e lett. q)].

L’art. 2, comma 1-ter, del DL n. 40/2010, in particolare, ha soppresso le direzioni territoriali dell’economia e delle finanze e ha disposto che le relative funzioni siano riallocate prioritariamente presso gli uffici centrali del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, ovvero presso le ragionerie territoriali dello Stato, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze. L’art. 20, comma 2, del DPR n. 43/2008, nel testo vigente, prevede che le ragionerie territoriali dello Stato siano costituite nel numero complessivo di 63 unità.

Le norme dispongono infine che dall’attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (comma 5).

 

Tabella Organici dirigenziali

 

Dirigenti di prima fascia

N. unità

Uffici diretta collaborazione con il Ministro

1

Struttura tecnica permanente presso l’Organismo indipendente di valutazione della performance

1

Dipartimento del Tesoro

11

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

28

Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi

7

Dipartimento delle finanze

10

Scuola superiore dell’economia e delle finanze

1

Totale (*)

59

 

Dirigenti di seconda fascia

789

(*) Non sono compresi n. 13 posti fuori ruolo istituzionale, di cui 12 presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e presso l’AGEA.

 

La relazione tecnica afferma che relativamente al Ministero dell’Economia e delle finanze, ai fini dell’attuazione delle misure di razionalizzazione previste all’art. 74, comma 1, lett. a) e c) del DL n. 112/2008, [riduzione del numero degli uffici dirigenziali generali e di quelli non generali, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del relativo personale dirigente, rispettivamente, del 20 e del 15 per cento; riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigente, in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale], sono stati adottati, ai sensi dell’art. 41, comma 10, del DL n. 207/2008, i seguenti DPCM:

·         DPCM 28 novembre 2008[16] (rideterminazione dotazione organica personale con qualifica dirigenziale generale).

Per effetto di tale provvedimento l’organico dirigenziale generale è stato ridotto da 65 a 59 unità (-6 ), con una riduzione di circa il 10 %, a fronte del 20 % previsto in merito dall’art. 74, comma 1, lett. a), del DL n. 112/2008. Si rammenta, altresì, a tale ultimo riguardo, che l’art. 74, comma 4, ha previsto che, relativamente ai Ministeri, nell’attuazione delle misure di cui all’art. 74, comma 1, lettera a), possano essere computate le analoghe riduzioni effettuate ai sensi dell’art. 1, comma 404, lett. a), della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007). Sul punto si deve evidenziare che il suddetto organico, in attuazione della norma da ultimo richiamata, è stato determinato dal DPR n. 43/2008 in 61 unità, 7 in meno rispetto a quello precedente (68 unità).

·        DPCM 28 novembre 2008[17] (rideterminazione dotazione organica personale con qualifica dirigenziale non generale).

Per effetto di tale provvedimento l’organico dirigenziale non generale è stato ridotto complessivamente da 945 a 875 unità (-70 ). Di queste 70 unità, 8 sono computate in riduzione ai sensi dell’art. 1, comma 359, della legge 244/2007[18], laddove le restanti 62 unità sono decurtate ai sensi dell’art. 74, comma 1, lett. a) del DL n. 112/2008, per una riduzione di circa il 6.6%, a fronte del 15 % previsto dalla medesima norma. Anche in tal caso si rammenta che l’art. 74, comma 4, ha consentito che, relativamente ai Ministeri, nell’attuazione delle misure di cui all’art. 74, comma 1, lettera a), possano essere computate le analoghe riduzioni effettuate ai sensi dell’art. 1, comma 404, lett. a), della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007). Si evidenzia, inoltre, che l’organico del personale dirigente non generale è stato definito dal DPR n. 43/2008, in 945 unità, 80 in meno rispetto a quello precedente (1025).

·        DPCM 2 aprile 2009[19] (rideterminazione dotazione organica personale non dirigenziale).

 

In merito all’ulteriore misura di razionalizzazione richiesta dall’articolo 2, comma 8-bis, del D.L. n. 194/2009 (riduzione del 10 per cento del numero degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche nonché riduzione di almeno il 10 delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale) la RT afferma che sono in fase di adozione i relativi DPCM.

A tale riguardo, rilevato che, al fine di completare il riassetto previsto dalla normativa primaria, è apparso necessario adeguare il vigente regolamento di organizzazione del MEF (DPR n. 43/2008) con l’emanazione di un nuovo DPR di modifica, la RT precisa che le presenti valutazioni tecniche si riferiscono, pertanto, ai nuovi interventi, indicando solamente i relativi effetti finanziari, mentre resta valida per il resto la relazione tecnica relativa al DPR n. 43/2008.

 

Per quanto concerne i 6 posti di funzione di livello dirigenziale generale oggetto di soppressione in virtù del DPCM 28 novembre 2008, la RT evidenzia che a tal fine si è reputato possibile procedere alla soppressione dei 4 posti di funzione dirigenziale generale previsti dall’art. 1, comma 359, della legge 244/2007, nonché di due posti di consulenza, studio e ricerca (uno presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e uno presso il Dipartimento delle finanze). Tali interventi produrranno effetti finanziari alla scadenza degli incarichi dirigenziali attualmente in essere. A tale riguardo, al RT precisa che, considerato il costo medio annuo lordo unitario di un dirigente generale ammonta a circa 250.000 euro e che uno dei dirigenti è stato collocato in posizione di esonero volontario da servizio[20], la riduzione effettuata permette di conseguire un risparmio di spesa. Tale risparmio, considerato anche il tasso di cessazione dei dirigenti di prima fascia, può essere quantificato in euro 225.000 per il 2010, in euro 704.100 per il 2011, in euro 1.287.500 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015 e in  euro 1.500.000 a decorrere dal 2016.

 

In merito al DPCM 28 novembre 2008 che ha determinato le posizioni dirigenziali non generali in riduzione da 945 a 875 unità, la RT evidenzia che il numero di tali posizioni è stato ulteriormente ridotto del 10 %, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del DL n. 194/2009, con il DPCM in fase di emanazione. Tale riduzione, anticipa la RT, è stata calcolata sulla base del numero di posizioni dirigenziali di IIª fascia derivanti dal primo taglio conseguente al DL n. 112/2008 (pari a 875 unità) al netto delle 19 posizioni relative alle segreterie delle Commissioni tributarie e del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, non soggette a taglio ai sensi 2, comma 8-quinquies, del medesimo DL n. 194/2009 che impone la riduzione.  Il numero complessivo risultante dell’operazione di taglio di cui al citato art. 2, comma 8-bis, del DL n. 194/2009 è pari a 789 unità come indicato nella seguente tabella:

 

Organici dirigenziali non generali

Organico vigente

Nuovo organico

Posizioni da tagliare

Personale in servizio

Comandati e fuori ruolo

875

789

86

600

25

La dotazione organica del personale dirigente non generale è riferita dalla RT non solo alle strutture di secondo livello facenti capo al MEF, ma anche alla Scuola superiore dell’economia e delle finanze, alle segreterie delle Commissioni tributarie e del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e agli uffici di diretta collaborazione.

 

Anche a tale riguardo, la RT evidenzia la necessità di modificare il DPR n. 43/2008 al fine di tener conto del taglio della dotazione organica dirigenziale non generale intervenuto per effetto del DPCM 28 novembre 2008 e di quello ulteriore conseguente il successivo DPCM in fase di emanazione.

In merito ai risparmi di spesa associati a tale riduzione, la RT fa presente che gli stessi sono da considerare meramente teorici tenuto conto dell’elevato numero di vacanze esistenti nelle posizioni dirigenziali non generali ed in considerazione del regime limitativo delle assunzioni.

 

La RT evidenzia, infine, che con il provvedimento in esame sono state apportate alcune  modifiche formali al DPR n. 43/2008 per tener conto di sopravvenute modifiche della normativa primaria (ad esempio soppressione della Commissione tecnica per la finanza pubblica) e marginali modifiche degli assetti organizzativi (tra i quali segnala il passaggio[21] delle competenze sulla sicurezza del lavoro dagli uffici di diretta collaborazione alla Direzione centrale per la logistica e gli approvvigionamenti). In coerenza con quanto previsto dal DL 25 marzo 2010, n. 40[22], in merito all’articolazione territoriale del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, è stato garantito, in attesa dell’emanazione degli appositi provvedimenti di attuazione, il coordinamento formale tra la normativa sopravvenuta (art. 2, comma 1-ter, del citato decreto legge n. 40/2010, recante la soppressione delle direzioni territoriali dell’economia e delle finanze) e le previgenti disposizioni regolamentari di cui al DPR n. 43/2008. Conseguentemente, conclude la RT, anche le disposizioni relative alle Ragionerie territoriali dello Stato sono state riviste specificando che esse sono istituite nel numero massimo di 63.

 

Al riguardo, per quanto concerne i posti di livello dirigenziale generale determinati, nella tabella allegata allo schema di regolamento, in 59 unità, si rileva che il medesimo organico era stato fissato dal DPR 43/2008 in 61 unità, mentre il DPCM 28 novembre 2008 - del quale il provvedimento in esame dovrebbe ribadire il contenuto normativo – individua una dotazione originaria di 65 unità che, per effetto della disposta riduzione verrebbe dimensionata a 59 unità, con una soppressione di 6 posti complessivi. In proposito si rileva che, contrariamente a quanto affermato nella RT, le norme in esame sopprimono esclusivamente 2 posti di consulenza, studio e ricerca rispettivamente allocati presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato [comma 1, lett. f), n. 4)] e presso il Dipartimento delle finanze [comma 1, lett. l), n. 3)]. Quanto agli ulteriori 4 posti dirigenziali generali, che sarebbero stati - secondo la RT - decurtati, si rileva che tale taglio sarebbe plausibile solo qualora fosse riferito alla dotazione organica originaria individuata, dal DPCM 28 novembre 2008, in 65 unità. Tuttavia l’organico effettivo sembrerebbe quello di 61 unità individuato dal DPR n. 43/2008 visto che, a normativa vigente, alle 4 unità residue non corrisponde alcuna imputazione funzionale. Sul punto, considerati gli effetti di risparmio ascritti alla riduzione dei posti di dirigente di prima fascia di cui all’art. 74 del DL n. 112/2008 e considerato che la RT del provvedimento in esame quantifica puntualmente i risparmi attesi in attuazione di tale disposizione in funzione della soppressione delle suddette 6 unità, appare opportuno che il Governo fornisca dei chiarimenti, pur rilevando che a tale misura di riduzione si è già dato attuazione con il citato DPCM 28 novembre 2008.

In merito alla modifica dell’articolazione territoriale del Ministero, si rileva che il testo prevede che le Ragionerie territoriali dello Stato possono essere costituite in numero complessivo non inferiore a 63 unità [comma 1, lett. q)], contrariamente a quanto indicato dalla RT. Si rileva che, a normativa vigente, il medesimo valore numerico è configurato, altresì, come limite massimo: pertanto in base al testo proposto potrebbe realizzarsi un incremento delle strutture. Sul punto, anche al fine di dare conferma alla generale previsione di invarianza finanziaria[23] di cui al comma 5, appare opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione volti ad escludere l’insorgenza di oneri per il bilancio dello Stato connessi alle dotazioni infrastrutturali che si renderà eventualmente necessario approntare per consentire l’operatività delle ulteriori sedi territoriali.

Non si hanno osservazioni da formulare, per i profili di quantificazione, in merito alle modifiche apportate alla struttura organizzativa di secondo livello del MEF, considerato che tale ristrutturazione, che riduce del 10 per cento il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche (da 875 a 789 unità), è effettuata in applicazione dell’art. 2, comma 8-bis, lett. a), del D.L. n. 194/2009, disposizione alla quale non sono ascritti effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica.

In merito al nuovo volume organico del personale dirigenziale non generale indicato, nella tabella allegata allo schema in 789 unità, si evidenzia che questo valore non sembra corrispondere in modo puntuale a quello che si otterrebbe (787,5) riducendo del 10% il volume organico originario di 875 unità. Sul punto, considerato che il provvedimento in esame richiama il contenuto di un DPCM – a detta della RT ancora in fase di perfezionamento - al quale è stata demandata l’adozione della nuova dotazione organica dirigenziale non generale del MEF, in aderenza al numero delle unità dirigenziali di secondo livello determinate con DM 28 gennaio 2009, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

 



[1] La richiesta di parere parlamentare fa, invece, riferimento all’art. 1, comma 404, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) che ha disposto una serie di misure di razionalizzazione dei Ministeri.

[2] Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2010, n. 25.

[3] Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[4] L’importo lordo stimato dalla relazione tecnica allegata al DL n. 112/2008, è pari a 12 milioni di euro per il 2009,  a 24 milioni di euro per il 2010 e 30 milioni di euro per il 2011.

[5] Queste ultime riferite non alla singola misura di risparmio, bensì ad un insieme di norme finalizzate alla riduzione delle spese di personale. 

[6] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 14.

[7] Ai sensi dell’art. 17, commi 2 e 4-bis della legge n. 400/1988.

[8] Pubblicato nella G.U. 19 giugno 2009, n. 140.

[9] Pubblicato nella G.U. 30 aprile 2009, n. 99.

[10] Pubblicato nella G.U. 18 giugno 2009, n. 139.

[11] Lo schema di DPR (DOC n. 179), relativo al suddetto regolamento, è stato esaminato dalla Vª Commissione il 24 ottobre 2007. Sul punto cfr. XVª Legislatura, Servizio bilancio dello Stato- Servizio Commissioni, Nota di verifica n. 121.

[12] Un’ulteriore effetto di risparmio previsto dal comma 416 era integralmente ascritto alle misure finalizzate alla riorganizzazione delle strutture periferiche dei Ministeri dell’interno e dell’economia (commi 425-429).

[13] La puntuale individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, all’interno del suddetto limite massimo, è demandata, a normativa vigente, ad appositi decreti ministeriali di natura non regolamentare da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lett. e), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

[14] D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

[15] D.L. 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti “caroselli” e “cartiere”, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2010, n. 73.

[16] Pubblicato nella G.U. 19 giugno 2009, n. 140.

[17] Pubblicato nella G.U. 30 aprile 2009, n. 99.

[18] La suddetta norma ha previsto che possono essere conferiti, nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2008, incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale per un numero non superiore a quattro unità. Nel caso tale facoltà venga esercitata, a decorrere dalla data dell’eventuale conferimento di ciascuno degli incarichi previsti, la norma prevede che siano soppressi due posti di livello dirigenziale non generale effettivamente coperti per ciascun incarico conferito.

[19] Pubblicato nella G.U. 18 giugno 2009, n. 139. L’art. 1 del provvedimento in oggetto, ha disposto che le dotazioni organiche del personale delle aree funzionali del Ministero dell'economia e delle finanze, incluse quelle relative alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, alle segreterie delle commissioni tributarie e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ed agli uffici di diretta collaborazione, siano rideterminate, in riduzione, in 16.680 unità.

[20] Ai sensi dell’art. 72, comma 1 e segg. del DL n. 112/2008.

[21] Nell’ambito del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi.

[22] Convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

[23] Ai sensi dell’art. 17, comma 7 della legge n.196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica).