Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | Doc. 232 - Schema di decreto legislativo recante istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Note di verifica Numero: 214 | ||
Data: | 29/07/2010 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
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Verifica delle quantificazioni |
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Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria
(Schema del decreto legislativo n. 232) |
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N. 214 – 29 luglio 2010 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
DOC:
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232 |
Natura dell’atto:
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Schema di decreto legislativo |
Titolo breve:
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Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.
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Riferimento normativo:
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articolo 18 della legge n. 85 del 2009 |
Relatore per la Commissione di merito:
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Gruppo: |
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Relazione tecnica: |
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Alla
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(termine per l’esame: 13 agosto 2010)
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Alla Commissione Bilancio |
ai sensi
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(termine per l’esame: 13 agosto 2010)
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INDICE
Ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria
PREMESSA
Lo schema di decreto legislativo in esame reca l’istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85.
L’art. 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85,[1] delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi per provvedere all’integrazione dell’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria mediante l’istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nell’attività del laboratorio centrale. Per l’esercizio della delega da parte del Governo sono indicati i seguenti principi e criteri direttivi: a) suddivisione del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica, attinente ai servizi di polizia penitenziaria, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni; b) suddivisione del personale che esplica mansioni di carattere professionale, per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni; c) previsione che l’accesso alle qualifiche iniziali di ciascun ruolo e il relativo avanzamento di carriera avvengano mediante le procedure previste per i corrispondenti ruoli tecnici della Polizia di Stato; d) disciplina dello stato giuridico del personale, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di polizia e della necessità che tale disciplina non preveda trattamenti di stato inferiori a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato; e) attribuzione, ove occorra e limitatamente alle funzioni esercitate, delle qualifiche di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale che svolge attività tecnico-scientifica e che esplica mansioni di carattere professionale in relazione al ruolo di appartenenza. La relazione tecnica allegata alla legge di delega quantifica in 1.627.419,68 euro annui l’onere derivante dall’istituzione dei suddetti ruoli tecnici.
Il testo è corredato di relazione tecnica.
Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO
(euro) |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
dal 2021 |
art. 36 |
1.518.776 |
1.518.776 |
1.548.779 |
1.548.779 |
1.548.779 |
1.569.174 |
1.569.174 |
1.580.745 |
1.580.745 |
1.580.745 |
1.617.692 |
Gli importi sono riportati in cifra arrotondata.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ARTICOLI 1 – 36 e Tab. A
Ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria
Le norme prevedono che, per le attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA[2], siano istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2011, presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, i seguenti ruoli tecnici del personale del Corpo di polizia penitenziaria, le cui dotazioni organiche sono riportate nella tab. A allegata al provvedimento in esame:
· ruolo degli operatori tecnici;
· ruolo dei revisori tecnici;
· ruolo dei periti tecnici;
· ruolo dei direttori tecnici.
Con uno o più regolamenti del Ministro della giustizia[3] sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi di formazione, in relazione alle mansioni tecniche previste e le modalità di svolgimento degli esami di fine corso (articolo 1).
Al personale appartenente ai suddetti ruoli, che viene equiparato, anche ai fini del trattamento economico[4], a quello che espleta i compiti di polizia penitenziaria[5], si applicano - per quanto compatibili e salvo quanto diversamente stabilito dal provvedimento in esame - le disposizioni dell’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria[6] (articolo 2).
Le norme definiscono, per i suddetti ruoli, il quadro delle mansioni e delle funzioni, l’articolazione in qualifiche, le modalità di accesso alle qualifiche iniziali, l’articolazione e le modalità di progressione in carriera, precisando che il ruolo dei direttori tecnici si articola nei ruoli dei biologi e degli informatici (articoli 3-31).
La norma dispone, inoltre, che sulle questioni attinenti lo stato giuridico del personale dei ruoli tecnici non direttivi del Corpo di polizia penitenziaria si esprimono specifiche commissioni presiedute dal vice capo dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o da un dirigente generale in servizio presso il dipartimento, composte da quattro membri scelti tra i direttori tecnici in servizio presso il medesimo dipartimento. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari direttivi del Corpo di polizia penitenziaria. In merito alle questioni relative allo stato giuridico del personale dei ruoli tecnici direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, si applicano le medesime procedure previste per il ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria (articolo 34)
La norma, infine, stabilisce che agli oneri derivanti
dall’applicazione del provvedimento, valutati in euro 1.518.776,34 per ciascuno degli anni 2011 e 2012, euro 1.548.779,19 per ciascuno degli
anni 2013, 2014 e 2015, euro 1.569.174,48
per ciascuno degli anni 2016 e 2017, euro
1.580.744,84 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 ed euro
Tabella A) Dotazioni organiche dei ruoli tecnici del Corpo della polizia penitenziaria
RUOLO OPERATORI TECNICI |
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Agente tecnico |
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Agente scelto tecnico |
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Assistente tecnico |
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Assistente capo tecnico |
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TOTALE |
5 |
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RUOLO REVISORI TECNICI |
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Vice revisore tecnico |
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Revisore tecnico |
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Revisore capo tecnico |
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TOTALE |
12 |
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RUOLO PERITO TECNICO |
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Vice perito tecnico |
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Perito tecnico |
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Perito capo tecnico |
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Perito superiore tecnico |
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TOTALE |
11 |
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RUOLO DIRETTORI TECNICI |
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QUALIFICHE |
INFORMATICI |
BIOLOGI |
Vice direttore tecnico |
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Direttore tecnico |
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|
Direttore capo tecnico |
|
|
Direttore coordinatore tecnico |
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TOTALE |
2 |
7 |
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TOTALE DOTAZIONI ORGANICHE |
37 |
La relazione tecnica quantifica gli oneri, connessi all’istituzione dei ruoli tecnici del Corpo della polizia penitenziaria, nei seguenti termini:
(euro)
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
dal 2021 |
1.518.776 |
1.518.776 |
1.548.779 |
1.548.779 |
1.548.779 |
1.569.174 |
1.569.174 |
1.580.745 |
1.580.745 |
1.580.745 |
1.617.692 |
Gli importi sono riportati in cifra arrotondata
FIGURA PROFESSIONALE |
NUMERO UNITA’ |
Commissario |
9 |
Ispettore |
11 |
Sovrintendente |
12 |
Agente - Assistente |
5 |
TOTALE |
37 |
La relazione tecnica allegata alla legge di delega quantifica in 1.627.419,68 euro annui l’onere derivante dall’istituzione dei ruoli tecnici, corrispondente a 40 unità di personale, ripartite tra le varie figure professionali secondo il seguente schema.
FIGURA PROFESSIONALE |
NUMERO UNITA’ |
Biologo (ruolo tecnico corrispondente a Commissario) |
7 |
Informatico (ruolo tecnico corrispondente a Commissario) |
2 |
Perito (ruolo tecnico corrispondente ad Ispettore) |
11 |
Revisore (ruolo tecnico corrispondente a Sovrintendente) |
12 |
Operatore (ruolo tecnico corrispondente ad Agente) |
8 |
TOTALE |
40 |
Nel corso della trattazione del DDL di delega alla Camera[7], è stato chiesto di chiarire se l’onere quantificato dalla RT corrisponda alla pianta organica degli istituendi ruoli tecnici; ciò al fine di escludere che un eventuale venire meno del blocco delle assunzioni previsto a legislazione vigente, possa determinare un aumento degli oneri in relazione a nuove assunzioni, ulteriori rispetto a quelle definite dalla relazione tecnica. In merito a tali richieste il Governo ha chiarito che “la pianta organica non potrà che essere quella analiticamente indicata nella relazione tecnica”.
La relazione illustrativa specifica, inoltre, che nella formulazione delle norme del presente schema di decreto legislativo ci si è attenuti ai principi e criteri direttivi in materia di suddivisione del personale in ruoli, di accesso alle qualifiche iniziali di ciascun ruolo e del relativo avanzamento in carriera, assumendo le medesime procedure previste per i corrispondenti ruoli tecnici o similari della polizia di Stato, prendendo, pertanto, a riferimento il DPR 24 aprile 1982, n. 337, che disciplina l’ordinamento del personale della polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed il successivo DPR 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della polizia di Stato.
Al riguardo, per quanto attiene ai profili strettamente riferibili all’istituzione dei nuovi ruoli tecnici della polizia penitenziaria, si rileva che il relativo onere è quantificato dalla RT con riferimento alla dinamica dei trattamenti economici relativi alle figure professionali degli istituendi ruoli tecnici e nel rispetto delle dotazioni organiche fissate nell’allegata Tab. A).
La metodologia adottata è sostanzialmente conforme a
quella applicata dalla RT allegata al DDL di delega[8]. La dotazione organica
fissata nel provvedimento in esame prevede, tuttavia, un numero (5) di
agenti–assistenti, inferiore rispetto a quello (8) indicato nella RT allegata
al DDL di delega. A tale ridimensionamento dell’organico (da
Ciò premesso, appare altresì opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli eventuali ulteriori oneri connessi alle procedure concorsuali volte al reclutamento e alla formazione del personale direttivo e non, che potrebbero richiedere il ricorso a competenze e a strumentazioni non ancora direttamente disponibili presso l’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.
Nulla da osservare, infine, in merito alle commissioni di cui all’art. 34 competenti in materia di stato giuridico del personale dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, nel presupposto che le stesse possano operare nell’ambito delle dotazioni disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di copertura
finanziaria, si osserva che l’articolo 36 dispone che agli oneri derivanti
dall’applicazione del presente decreto, valutati in euro 1.518.776,34 per
ciascuno degli anni 2011 e
Tale disposizione prevede un’autorizzazione di spesa, per un importo valutato in 1.627.420 euro a decorrere dal 2008, relativa alle spese di personale conseguenti all’adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prüm.
La disposizione è corredata di una specifica clausola di salvaguardia che è formulata secondo i criteri previsti dalla nuova legge di contabilità e finanza pubblica e prevede, nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto agli oneri previsti, che il Ministro della giustizia provveda, con proprio decreto, alla riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nell’ambito delle spese rimodulabili del programma “Amministrazione penitenziaria” della missione “Giustizia”, dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
Al riguardo, con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, si ricorda che le stesse sono iscritte nel capitolo 1752 dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
Per quanto attiene alla clausola di salvaguardia, si ricorda che anche l’articolo 32, comma 3, della legge n. 85 del 2009 era già corredato di una clausola, redatta in conformità alle previsioni della legge n. 468 del 1978. La norma in esame ne aggiorna, quindi, la formulazione al fine di assicurarne la conformità ai requisiti dell’effettività e dell’automaticità richiesti dalla nuova legge di contabilità e finanza pubblica. Al riguardo, appare opportuno che il Governo confermi che il programma del quale è prevista l’eventuale riduzione rechi risorse sufficienti, iscritte in bilancio come rimodulabili, a far fronte agli eventuali scostamenti senza pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
[1] Adesione
della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno
del Belgio,
[2] Così come individuato ai sensi dell’art. 5, della legge n. 85/2009.
[3] Da adottare di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione, ed ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988.
[4] Ai sensi dell’art. 35 del provvedimento in esame.
[5] Secondo uno schema di corrispondenza indicato nella tab. B allegata allo schema di decreto in esame.
[6] Di cui al D. lgs. n. 443/1992 e al D. lgs. n. 146/2000.
[7] Cfr. Vª
Commissione - Resoconti del 19 e del 29 marzo 2009. Sul punto si confronti anche
[8] Si ricorda che la norma di copertura della legge di delega configura l’onere in termini di stima e non come limite massimo di spesa.