Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | DOC 218 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note di verifica Numero: 200 | ||||
Data: | 23/06/2010 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
X-Attività produttive, commercio e turismo |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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Regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese
(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 218) |
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N. 200 – 23 giugno 2010 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
DOC:
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218 |
Natura dell’atto:
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Schema di decreto del Presidente della Repubblica |
Titolo breve:
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Regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese
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Riferimento normativo:
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articolo 20, comma 6, della legge n. 59 del 1997 e articolo 1, comma 2, allegato A, n. 10, della legge n. 340 del 2000
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Relatore per la Commissione di merito:
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Mistrello Destro |
Gruppo: |
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Relazione tecnica: |
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Alla
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(termine per l’esame: 25 luglio 2010)
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Alla Commissione Bilancio |
ai sensi
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(termine per l’esame: 25 giugno 2010)
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PREMESSA
Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca il regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese, ai sensi dell’articolo 20, comma 6, della L. 59/1997 e dell’articolo 1, comma 2, allegato A, n. 10 della L. 340/2000[[1]].
Il testo, composto da 3 articoli, è corredato di una “relazione tecnico-finanziaria”, non vidimata.
Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ARTICOLI 2 e 3
Recupero dei diritti di segreteria non versati
Le norme disciplinano il procedimento di recupero coattivo da parte delle camere di commercio dei diritti di segreteria non versati. È fatto salvo il diritto della camera di commercio di cedere a terzi, a titolo oneroso, i crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità. I rapporti tra la camera di commercio e il cessionario sono regolati in via convenzionale[2] (articolo 2).
Le disposizioni prevedono altresì che:
· le camere di commercio procedano alla valutazione e alla comunicazione al collegio dei revisori dei conti, entro un anno dall’obbligo di pagamento, circa la convenienza economica della procedura di recupero, ai sensi dell’articolo 26, comma 10, del DPR 254/2005, verificati gli importi dei diritti di segreteria non pagati aumentati degli accessori dovuti a qualsiasi titolo.
Si ricorda che l’articolo 26, comma 10, del DPR 254/2005 (Disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio) prevede che si escludano gli atti volti alla riscossione dei crediti qualora la stima del costo superi l'importo da recuperare;
· il responsabile del procedimento, valutata la convenienza del recupero, intimi all’interessato il pagamento avvertendo che altrimenti si procederà alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo. L’intimazione vale quale atto di costituzione in mora del debitore (articolo 3).
La relazione tecnico-finanziaria afferma che il provvedimento in esame non comporta oneri diretti o indiretti a carico del bilancio dello Stato, considerato che gli enti camerali sono autonomi e percepiscono risorse pressoché integralmente dal sistema delle imprese. La relazione ricorda che tali enti contano su entrate correnti, costituite da un diritto annuale a carico delle imprese iscritte nel registro delle imprese e su diritti di segreteria, relativi al rilascio di certificati e visure collegati con la tenuta di registri, albi, ruoli ed elenchi[3].
Al riguardo, pur rilevando che le camere di commercio rientrano nel perimetro delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, si osserva che le norme in esame appaiono volte a predisporre procedure per una maggiore garanzia di recupero delle somme non riscosse. Pertanto non sembrano sussistere profili di onerosità per la finanza pubblica.
[1] L’articolo 1, comma 2, Allegato A, n. 10 della L. 340/2000 include nell’elenco dei procedimenti da delegificare e semplificare il procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese.
[2] Di cui all’articolo 76, comma 1 della L. 342/2000 (Misure in materia fiscale).
[3] L’articolo 18 della L. 580/1993 (Riordinamento delle camere di commercio) prevede che al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provveda altresì mediante:
· i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;
· le entrate e i contributi derivanti da leggi statali o regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;
· contributi volontari, lasciti e donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;
· altre entrate e altri contributi;
· contributi a carico del bilancio dello Stato per l'espletamento di funzioni delegate.