Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: DOC 193: Fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)
Riferimenti:
SCH.DEC 193/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 168
Data: 04/03/2010
Descrittori:
AMBIENTE   ISTITUZIONE DI ENTI
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Fusione dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione

e la ricerca ambientale (ISPRA)

 

(Schema di regolamento ministeriale n. 193)

 

 

 

 

 

N. 168 – 4 marzo 2010

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

DOC:

 

193

Natura dell’atto:

 

Schema di regolamento ministeriale

Titolo breve:

 

Fusione dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)

 

Riferimento normativo:

 

articolo 28, comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008

 

 

Relatore per la Commissione di merito

 

Tortoli

Gruppo:

PdL

 

Relazione tecnica:

 

 

Assegnazione

 

Alla VIII Commissione

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 17 marzo 2010)

 

Alla V Commissione bilancio

 

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 7 marzo 2010)

 

 

 


 

 

INDICE

 

ARTICOLI 1-9. 3

Costituzione dell’ISPRA.. 3

ARTICOLI 9-bis e 10. 6

Personale ed assetto organizzativo.. 6



PREMESSA

 

Lo schema di regolamento in esame reca, ai sensi dell’articolo 28, commi 1-6-bis, del decreto-legge n. 112/2008[1], la costituzione dell’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), derivante dalla fusione dei compiti e delle strutture dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e dell’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), contestualmente soppressi. Il decreto-legge n. 112/2008 prevede espressamente che dall’istituzione dell’ISPRA non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Più in particolare, il comma 3 dell’articolo 28 del citato decreto-legge ha disposto che, in sede di definizione del decreto ministeriale per la determinazione della struttura organizzativa dell’ISPRA, si deve tenere conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e di controllo degli enti soppressi, nonché conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l’eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-9

Costituzione dell’ISPRA

Le norme prevedono:

a)      la definizione dell’ISPRA quale ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile. Nell’ISPRA confluiscono il personale, le risorse finanziarie e strumentali e i rapporti attivi e passivi dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM, soppressi a decorrere dalla data di insediamento dei commissari, ai sensi del comma 5 dell’articolo 28 del decreto-legge n. 112/2008. L’ISPRA, che ha sede in Roma, può istituire sedi operative sul territorio nazionale nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili (articolo 1);

b)     l’attribuzione all’ISPRA delle funzioni già di competenza dell’APAT, dell’ICRAM e dell’INFS (articolo 2);

c)      la ricognizione delle risorse finanziarie dell’ISPRA (articolo 3).

Si tratta, in particolare, del contributo annuale dello Stato; delle risorse provenienti da amministrazioni ed enti pubblici privati, nonché da organizzazioni internazionali; di proventi di beni costituenti il proprio patrimonio o derivanti dallo sfruttamento economico di eventuali brevetti e invenzioni; dei proventi derivanti dalle attività di promozione, consulenza, vendita di servizi e prodotti e collaborazione con soggetti pubblici e privati, ivi comprese le risorse finanziarie aggiuntive derivanti dall’inserimento in programmi si ricerca nazionali ed internazionali nonché dalla diffusione delle proprie pubblicazioni;

d)     l’individuazione degli organi dell’Istituto e il rinvio ad un successivo DM per la determinazione dei relativi emolumenti (articoli 4-9).

In particolare, sono organi dell’ISPRA il Presidente (articolo 5); il Consiglio di amministrazione (articolo 6); il Collegio dei Revisori dei conti (articolo 7); il Consiglio scientifico (articolo 8) e il Direttore generale (articolo 9). Con riferimento al Collegio dei Revisori dei conti, l’articolo 7 dispone che un componente effettivo, con funzioni di presidente, e uno supplente sono designati dal MEF tra i dirigenti della RGS, mentre i rimanenti componenti sono scelti tra i dirigenti del Ministero dell’ambiente. Il successivo articolo 8, che prevede l’istituzione del Consiglio scientifico, composto da sei membri, precisa che al componente eletto dal personale tecnico-scientifico dell’ISPRA non spetta alcun emolumento aggiuntivo. L’articolo 9, infine, rinvia ad un successivo DM per la determinazione del trattamento economico del Direttore generale.

 

La relazione tecnica, preliminarmente, quantifica in circa 840.000 euro annui la spesa derivante dall’erogazione dei compensi agli organi dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM soppressi, dando conto analiticamente degli importi precedentemente erogati e delle fonti di riferimento per l’individuazione dei compensi già previsti. La relazione tecnica precisa che, tra le misure di razionalizzazione e di eliminazione delle duplicazioni amministrative e funzionali che contribuiscono alla determinazione delle minori spese derivanti dalla soppressione dei tre istituti, vi è la disposizione introdotta dall’articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 208/2008[2], che ha stabilito che il Collegio dei revisori dei conti già operante presso l’APAT esercita le sue funzioni anche in luogo dei corrispondenti organi già operanti presso l’INFS e l’ICRAM.

A fronte di tali spese, la relazione tecnica afferma che si può ipotizzare una riduzione dei costi per gli organi di vertice del nuovo Istituto.

In particolare, gli oneri erano ripartiti come segue:

-          per l’APAT, il DM 4 maggio 2009 aveva stabilito i seguenti compensi annui:

Presidente del Consiglio di amministrazione

97.000 euro

Consiglieri (n. 3)

19.500 euro x 3 consiglieri

Presidente del Collegio dei Revisori

16.000 euro

Componente effettivo del Collegio

13.000 euro

Componente supplente del Collegio

2.500 euro

Il compenso riconosciuto al Direttore Generale ammontava a circa 235.000 euro;

-          per l’INFS, il DPCM 26 ottobre 2006 aveva stabilito i seguenti compensi annui:

Presidente del Consiglio di amministrazione

46.356,80 euro

Consiglieri (n. 3)

8.228,33 euro x 3 consiglieri

Presidente del Collegio dei Revisori

6.582,69 euro

Componente effettivo del Collegio

5.485,46 euro

Il compenso riconosciuto al Direttore Generale ammontava a 101.653,55 euro;

-          per l’ICRAM non risulta essere stato mai predisposto un apposito DM essendosi provveduto in via transitoria, da ultimo con delibera del C.d.A. dell’Istituto del 5 gennaio 2007, alla determinazione dei seguenti importi:

Presidente del Consiglio di amministrazione

51.645 euro

Consiglieri

10.000 euro pro capite

Collegio dei Revisori (gettone di presenza)

250 euro

Il compenso riconosciuto al Direttore Generale ammontava a 124.128 euro.

Da tali dati risulta un dato aggregato della spesa dei tre enti soppressi di circa 310.000 euro per compensi dei Presidenti e dei componenti dei Consigli di amministrazione, circa 460.000 euro per i compensi dei tre direttori generali e di circa 70.000 per i tre collegi dei revisori dei conti.

Per quanto riguarda le risorse a disposizione dell’ISPRA (articolo 3), la relazione tecnica precisa che il contributo ordinario dello Stato per il 2009 è stato determinato in circa 90.000.000 euro, che il bilancio di previsione 2009 dell’Istituto ammonta a circa 116.000.000 euro, al netto delle partite di giro, e che la differenza è finanziata con l’avanzo di amministrazione e con fondi esterni provenienti da convenzioni con soggetti terzi.

Infine, la relazione tecnica, precisa che la disposizione che prevede la designazione di due membri del Collegio dei revisori dei conti (uno effettivo, con funzioni di presidente, e l’altro supplente) tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato (articolo 7) permette di razionalizzare e valorizzare il ruolo di tale organo, assicurando la partecipazione di professionalità, di qualificazione e rango elevati, con la necessaria esperienza amministrativa e gestionale, per garantire la qualità e l’efficacia dell’azione amministrative e della gestione contabile dell’Istituto. La copertura degli oneri derivanti da tale disposizione è a valere interamente sulle risorse in bilancio dell’ISPRA.

Con riferimento alla previsione della possibilità per l’ISPRA di istituire sedi operative su tutto il territorio nazionale (articolo 1), nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili, la Nota tecnica allegata allo schema di regolamento in esame (Allegato 4) precisa che la finalità della disposizione è quella di favorire la razionalizzazione delle sedi preesistenti, in particolare quando ci si trovi in presenza, nel territorio della stessa provincia, di distinti uffici appartenenti agli enti soppressi confluiti in ISPRA.

Infine, la nota tecnica precisa che l’adozione del regolamento in esame fornirà all’ISPRA i necessari presupposti normativi per procedere ad una ulteriore razionalizzazione delle funzioni amministrative e dei conseguenti minori risparmi si darà conto in sede di redazione dello Statuto o del regolamento di organizzazione.

 

Al riguardo, alla luce dei dati e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica e dalla nota tecnica allegata allo schema di regolamento in esame, appare comunque opportuno acquisire un maggior dettaglio circa l’attuale spesa sostenuta per il funzionamento dei tre enti prima del commissariamento e quella che si prevede di sostenere sulla base delle disposizioni in esame.

 

ARTICOLI 9-bis e 10

Personale ed assetto organizzativo

Le norme dispongono, tra l’altro, l’inquadramento nel ruolo dell’ISPRA del personale di ruolo degli enti soppressi, con il mantenimento del rispettivo stato giuridico ed economico. Il numero complessivo delle unità di cui ai relativi profili professionali non può eccedere i limiti indicati nella tabella A allegata al provvedimento in esame.

La direzione dei dipartimenti può essere attribuita a professori universitari di ruolo, ricercatori e tecnologi dell’ISPRA o di altri enti di ricerca o a dirigenti pubblici o privati. La norma, infine, dispone che lo statuto, di cui al successivo articolo 13, è redatto secondo il principio di unificazione delle funzioni di carattere amministrativo, organizzativo e funzionale e del conseguente minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche[3] (articolo 9-bis).

Il successivo articolo 10 dispone che il presidente e il direttore generale, se dipendenti pubblici, sono collocati in aspettativa senza assegni o in posizione di fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza (articolo 10, comma 1).

 

La relazione tecnica precisa che, con Disposizione commissariale n. 153 del 27 novembre 2008, si è provveduto ad approvare la dotazione organica dell’ISPRA, fissandone la consistenza in 1.483 unità di personale, nel rispetto dei principi di risparmio contenuti nell’articolo 74 del decreto-legge n. 112/2008 in materia di riduzione degli uffici dirigenziali.

La nota tecnica allegata al provvedimento (Allegato 4) precisa che la consistenza organica di ISPRA sulle posizioni dirigenziali di 1ª e 2ª fascia è stata oggetto, rispettivamente, del taglio del 20 e del 15 per cento, con un risparmio potenziale di circa 1.000.000 euro, sulla base delle attribuzioni economiche di base previste dal vigente contratto dei dirigenti di area VII (dirigenza delle università e degli enti di sperimentazione e di ricerca).

La relazione tecnica, inoltre, fa presente che l’ISPRA è esclusa dall’applicazione delle norme di riduzione del personale non dirigenziale, recate dal medesimo articolo 74 del decreto-legge n. 112/2008, alla stregua degli altri enti pubblici di ricerca. Tuttavia, con la citata Determinazione commissariale, si è provveduto alla rideterminazione, ad invarianza di spesa, della dotazione organica di ISPRA, riducendo o aumentando il numero degli addetti nei vari livelli, con una riduzione finale di 11 unità. Pertanto, il totale complessivo del personale passa da 1.494 a 1.483 unità, con un risparmio di circa 1.700.000 euro.

La nota tecnica precisa che l’onere complessivo per il personale è valutabile in 81.581.604 euro ed è il frutto della razionalizzazione della pianta organica esistente nei tre enti soppressi e del contestuale snellimento delle funzioni amministrative.

 

Al riguardo, si segnala che il collocamento fuori ruolo è suscettibile di recare maggiori oneri per la finanza pubblica dal momento che la posizione di provenienza può essere ricoperta.

Si segnala che, in sede di espressione di parere sul decreto ministeriale, il Consiglio di Stato ha proposto di espungere la previsione di indisponibilità nell’amministrazione di provenienza dei posti relativi al personale collocato fuori ruolo e incaricato presso l’ISPRA. Ciò in quanto tale disposizione non può essere, ad avviso del Consiglio di Stato, contenuta in una norma di carattere regolamentare.

 

 

 

 



[1] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.

[2] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13/2009.

[3] Tale disposizione appare essere stata introdotta in seguito al parere espresso dal Consiglio di Stato (Cfr. Allegato).