Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: Doc. 63: Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
Riferimenti:
SCH.DEC 63/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 57
Data: 10/03/2009
Descrittori:
EMBARGO   ESPORTAZIONI
IRAN   REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA
SANZIONI AMMINISTRATIVE     
Organi della Camera: II-Giustizia
III-Affari esteri e comunitari
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

 

(Schema di decreto legislativo n. 63)

 

 

 

 

 

N. 57 – 10 marzo 2009

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

DOC:

 

63

 

 

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto legislativo

 

 

Titolo breve:

 

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

 

 

Riferimento normativo:

 

articoli 1 e 26 della legge n. 34 del 2008

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Da nominare

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

presente

 

 

verificata dalla Ragioneria generale dello Stato

 

Assegnazione

Alle Commissioni riunite  II e III

ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento

 

 

(termine per l’esame: 31 marzo 2009)

 

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 11 marzo 2009)

 

Nota di verifica n. 57

 

 


INDICE

 

ARTICOLI 1-4. 2

Autorità nazionale competente e disposizioni finanziarie.2

 


 

PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo in esame reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 423/2007[1] concernente misure restrittive nei confronti dell’IRAN .

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-4

Autorità nazionale competente e disposizioni finanziarie

Le norme, tra l’altro, prevedono:

a)      la designazione del Ministero dello sviluppo economico quale Autorità nazionale competente incaricata dell’applicazione del Regolamento (CE) n. 423/2007, in quanto Autorità nazionale competente all’applicazione del regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti  e tecnologie a duplice uso (articolo 1, comma 2);

b)     l’acquisizione, da parte dell’Autorità competente, del parere obbligatorio ma non vincolate del Comitato consultivo[2] per l’esportazione dei beni a duplice uso ai fini dell’emanazione del provvedimento di autorizzazione, diniego, revoca, modifica o sospensione (articolo 1, comma3);

Per «beni a duplice uso» si intendono i prodotti, inclusi il software, le tecnologie ed i servizi, elencati negli allegati del regolamento n. 1334/2000/CE  che possono avere un utilizzo sia civile che militare. Tale definizione è contenuta nell’articolo 1 del decreto legislativo n. 96/2003, il quale ha istituito, in attuazione del regolamento n. 1334/2000/CE, un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso. Il decreto legislativo ha affidato al Ministero delle attività produttive il compito di Autorità responsabile per l’applicazione della disciplina (articolo 2), prevedendo inoltre l’istituzione, presso il medesimo Ministero, del Comitato consultivo per il rilascio delle autorizzazioni in materia (articolo 11);

c)      l’obbligo di comunicazione da parte dell’autorità giudiziaria che procede per i reati previsti dall’articolo 2 per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 423/2007, all’Autorità competente, al Ministero dell’economia e delle finanze e al Comitato di sicurezza finanziaria (articolo 3);

d)     un obbligo di neutralità finanziaria, in base al quale le amministrazioni interessate devono provvedere all’attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 4).  

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme, limitandosi a confermarne la neutralità finanziaria e il connesso obbligo a provvedere nell’ambito delle risorse già disponibili.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che il Ministero dello sviluppo economico sia in grado di garantire l’espletamento dei nuovi adempimenti nell’ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, non pregiudicando lo svolgimento delle altre attività.

 

 



[1] Regolamento del Consiglio del 19 aprile 2007.

[2] Istituito presso l’Autorità competente (articolo 11 del decreto legislativo n. 96/2003).