Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: DOC 11- Condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura, nonchè alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici
Riferimenti:
SCH.DEC 11/XVI     
Serie: Note di verifica    Numero: 12
Data: 24/07/2008
Descrittori:
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI   DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA
ETICHETTATURA DI PRODOTTI   MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI
PESCA E PESCICOLTURA     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici

 

(Schema di decreto legislativo n. 11)

 

 

 

 

 

N. 12 – 24 luglio 2008

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

DOC:

 

11

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

 

 

Riferimento normativo:

 

articolo 1, commi 1,3 e 4, della legge n. 34 del 2008 (legge comunitaria per il 2007)

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Simonetti

Gruppo:

LNP

 

Relazione tecnico-finanziaria:

presente

 

 

 

Assegnazione

 

 

Alle Commissioni riunite XII e XIII

ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento

 

 

(termine per l’esame: 28 luglio 2008)

 

 

Nota di verifica n. 12

 


INDICE

 

ARTICOLI 4 e 6. 2

Autorizzazione delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione. 2

ARTICOLO 5. 3

Anagrafe informatizzata delle imprese di acquacoltura. 3

ARTICOLO 7. 4

Registro. 4

ARTICOLO 8. 4

Controlli ufficiali4

ARTICOLO 9. 5

Obblighi di registrazione e tracciabilità. 5

ARTICOLO 11. 5

Programma di sorveglianza sanitaria. 5

ARTICOLI 12-15. 6

Disposizioni generali in materia di immissione sul mercato, operazioni di trasporto e certificazione sanitaria  6

ARTICOLI 16-18. 6

Disposizioni in materia di introduzione di animali di acquacoltura. 6

ARTICOLI 23-25. 7

Disposizioni in materia di introduzioni di animali provenienti da Paesi terzi7

ARTICOLI 28-30. 7

Indagini epidemiologiche. 7

ARTICOLI 31-40. 8

Misure per il contrasto delle malattie negli animali di acquacoltura. 8

ARTICOLO 41-45. 10

Programmi di sorveglianza ed eradicazione e vaccinazione. 10

ARTICOLO 51. 10

Obblighi generali10

ARTICOLO 52. 11

Laboratorio nazionale di referenza. 11

ARTICOLO 53. 11

Servizi e metodi diagnostici11

ARTICOLO 54. 12

Ispezioni e audit comunitari12

ARTICOLO 55. 12

Gestione elettronica. 12

 


PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo in esame, corredato di relazione tecnica, attua la Direttiva 2006/88/CE, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali di acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.

La Direttiva in questione, che, contestualmente, abroga la normativa in materia attualmente in vigore[1], reca una serie di disposizioni che regolamentano il settore della polizia veterinaria per gli allevamenti di acquacoltura e che coinvolgono le Amministrazioni pubbliche, sia a livello centrale sia a livello locale.

In relazione alle funzioni e ai compiti attribuiti alle pubbliche amministrazioni, comunque, l’articolo 58 dello schema di decreto in esame reca la clausola di invarianza degli oneri, dal momento che tali attività vengono svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 4 e 6

Autorizzazione delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione

Le norme dispongono l’obbligo per le imprese di acquacoltura e per gli stabilimenti di lavorazione di possedere l’autorizzazione da parte delle regioni e delle province autonome (articolo 4) e precisano le condizioni necessarie al rilascio dell’autorizzazione (articolo 6).

In particolare, i soggetti interessati devono possedere i requisiti previsti dai successivi articoli 9, 10 e 11 e devono essere sottoposti al controllo del servizio veterinario dell’Azienda sanitaria competente per territorio.

Tutte le spese per l’ottenimento dell’autorizzazione sono poste a carico del soggetto richiedente, se privato, secondo tariffe e modalità di versamento da stabilirsi con disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo del servizio (articolo 6, comma 4).

 

La relazione tecnica precisa che l’obbligo disposto dalle disposizioni in esame è già previsto dalla normativa vigente.

Dal momento che, allo stato, si ritiene che le imprese pubbliche di acquacoltura sono un numero esiguo[2], le attività previste dalle disposizioni in esame, così come quelle previste dal successivo articolo 8, possono essere svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto dell’effettiva esiguità del numero delle imprese pubbliche interessate.

 

ARTICOLO 5

Anagrafe informatizzata delle imprese di acquacoltura

La norma dispone che i Servizi veterinari delle Aziende sanitarie competenti per territorio registrano le imprese di acquacoltura nella Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, esistente presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise.

 

La relazione tecnica precisa che l’istituzione dell’anagrafe informatizzata delle imprese di acquacoltura rientra nell’attuale sistema anagrafi, costituita dalla banca dati per gli animali della specie bovina[3] e da quella degli ovicaprini[4]. Il funzionamento di tale sistema è garantito dai fondi stanziati dal decreto-legge n. 335/2000[5] (misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina), per un ammontare a 51,6 milioni di euro annui.

A tale proposito, la relazione tecnica precisa che, pur essendo tale finanziamento riferito alle misure connesse al potenziamento dei controlli per encefalopatia spongiforme bovina, la ratio della previsione è da intendersi riferita alle anagrafi di tutte le specie zootecniche di cui al DPR n. 317/1996[6].

 

Al riguardo appare necessario che gli oneri connessi alla istituzione dell’anagrafe in esame siano quantificati al fine di verificare l’idoneità della autorizzazione di spesa richiamata dalla relazione tecnica (peraltro non specificata in norma) alla loro copertura, dal momento che a valere sui fondi per l’encefalopatia spongiforme bovine sono realizzate le coperture anche di altri oneri previsti dalla normativa vigente.

 

ARTICOLO 7

Registro

La norma dispone che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali aggiorna e rende disponibile al pubblico il registro delle imprese e degli stabilimenti di trasformazione autorizzati.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che l’attuazione di tale disposizione appare possibile nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

 

ARTICOLO 8

Controlli ufficiali

La norma dispone che i controlli ufficiali sulle imprese e gli stabilimenti sono eseguiti dal servizio veterinario della ASL competente per territorio.

Tali controlli consistono in un numero minimo di ispezioni, visite e audit periodici nonché, eventualmente, di campionamenti, secondo la frequenza raccomandata dall’Allegato III, parte B, al provvedimento in esame.

Tutte le spese relative ai controlli in esame sono a carico del responsabile dell’impresa, nel caso si tratti di un soggetto privato, secondo tariffe e modalità di versamento da stabilirsi sulla base del costo effettiva del servizio.

 

La relazione tecnica precisa che le spese relative ai controlli sulle imprese sono coperte dalle tariffe poste a carico dei richiedenti, se privati.

Vista la presunta scarsa numerosità delle imprese pubbliche[7], anche le attività previste dalle disposizioni in esame, così come quelle previste dal precedente articolo 6, possono essere svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Invece, le ispezioni, le visite e gli audit periodici sugli stabilimenti sono finanziati a valere sulle risorse già disponibili per l’attuazione del regolamento CE 882/2004, capo VI, articoli 26-28 e allegato VI.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto dell’effettiva esiguità del numero delle imprese pubbliche interessate.

 

ARTICOLO 9

Obblighi di registrazione e tracciabilità

La norma precisa le fattispecie che devono essere annotate in appositi registri da parte delle imprese di acquacoltura, degli stabilimenti di lavorazione e dai trasportatori (commi 1-4).

I dati relativi agli spostamenti, conservati da almeno due anni in un registro nazionale, possono essere registrati anche in formato elettronico nella Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche (comma 5).

 

La relazione tecnica precisa che dall’attuazione del comma 5 non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto le spese per la tenuta del registro sono contenute nell’ambito dei fondi stanziati, a legislazione vigente, per il funzionamento della banca dati zootecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo per i profili di competenza.

 

ARTICOLO 11

Programma di sorveglianza sanitaria

La norma dispone l’applicazione da parte delle aziende di un programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione del rischio e la competenza della ASL per la vigilanza sul rispetto di tali programmi.

 

La relazione tecnica precisa che le attività poste a carico dei soggetti pubblici rientrano tra le attività loro istituzionalmente demandate.

 

Nulla da osservare al riguardo dal momento che il compito attribuito alle ASL appare rientrare tra le funzioni istituzionali attribuite a tali enti.

 

ARTICOLI 12-15

Disposizioni generali in materia di immissione sul mercato, operazioni di trasporto e certificazione sanitaria

Le norme dispongono, tra l’altro:

a)      l’autorizzazione al’immissione sul mercato, per scopi scientifici, di animali di acquacoltura e relativi prodotti non conformi alle disposizioni delle norme in esame, da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sotto stretta sorveglianza del servizio veterinario della ASL che, inoltre, provvede affinché le operazioni di immissione sul mercato non compromettano lo stato sanitario del territorio (articolo 12);

b)     la vigilanza da parte del servizio veterinario della ASL sull’adozione da parte del responsabile dell’impresa delle necessarie misure di profilassi  della malattia durante il trasporto (articolo 14);

c)      la certificazione sanitaria per l’immissione sul mercato di animali di acquacoltura nonché la notifica tramite sistema informatizzato delle movimentazioni di animali di acquacoltura. Tali movimentazioni devono essere registrate nella Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche (articolo 15)

 

La relazione tecnica, con riferimento all’articolo 14, precisa che, già a normativa vigente, la vigilanza veterinaria permanente, compreso il settore del trasporto, rientra tra i compiti istituzionali del veterinario ufficiale.

 

Al riguardo appare opportuno acquisire dal Governo conferma che anche le attività poste a carico di soggetti pubblici dagli articoli non considerati dalla relazione tecnica possano essere svolte nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

 

ARTICOLI 16-18

Disposizioni in materia di introduzione di animali di acquacoltura

Le norme dettano disposizioni in materia di:

a)      immissioni di animali d’acquacoltura da allevamento e ripopolamento (articolo 16);

b)     introduzione di specie sensibili ad una particolare malattia in zone dichiarate indenni (articolo 17);

c)      introduzione di animali d’acquacoltura delle specie portatrici di malattia in zone indenni (articolo 18).

 

La relazione tecnica precisa che le attività poste a carico dei soggetti pubblici rientrano tra le attività loro istituzionalmente demandate.

 

Nulla da osservare al riguardo dal momento che il compito di autorizzare l’immissione sul mercato degli animali in esame attribuito dall’articolo 16 al servizio veterinario della ASL appare rientrare tra quelli istituzionali.

 

ARTICOLI 23-25

Disposizioni in materia di introduzioni di animali provenienti da Paesi terzi

Le norme dispongono, tra l’altro, che tutte le partite di animali di acquacoltura e i relativi prodotti, al loro ingresso nella Comunità, devono essere accompagnati da un certificato sanitario (articolo 24).

 

La relazione tecnica precisa che il rilascio della documentazione in esame rientra tra i compiti istituzionali delle Amministrazioni competenti.

 

Nulla da osservare sotto il profilo di competenza.

 

ARTICOLI 28-30

Indagini epidemiologiche

Le norme dispongono, tra l’altro:

a)      il prelievo di campioni da parte del servizio veterinario della ASL, in caso di sospetta presenza di una delle malattie elencate nell’Allegato IV, da inviare ad un Istituto Zooprofilattico Sperimentale; il controllo ufficiale della zona, in attesa dei risultati delle analisi del campione (articolo 28);

b)     l’avvio da parte del servizio veterinario della ASL dell’indagine epidemiologica (articolo 29);

c)      la revoca delle restrizioni nel caso l’esame del campione non dimostri la presenza della malattia (articolo 30).

 

La relazione tecnica precisa che le attività poste a carico dei soggetti pubblici rientrano tra le attività loro istituzionalmente demandate.

 

Nulla da osservare al riguardo dal momento che gli obblighi in capo ai soggetti pubblico appaiono rientrare tra i compiti istituzionali.

 

ARTICOLI 31-40

Misure per il contrasto delle malattie negli animali di acquacoltura

Le norme dispongono, tra l’altro:

a)      il coordinamento delle misure e delle attività necessarie al controllo ed eradicazione delle malattie esotiche da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, tramite il Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie degli animali[8], d’intesa con il Centro nazionale di referenza per l’ittiopatologia[9] e con le Regioni e le Province autonome nonché gli obblighi del servizio veterinario della ASL competente per territorio nel caso di accertata presenza delle malattie in esame (articolo 31);

b)     il controllo del servizio veterinario della ASL delle operazioni di raccolta e lavorazione degli animali di acquacoltura che non presentano sintomi di malattia (articolo 32);

c)      il controllo del servizio veterinario della ASL delle operazioni di rimozione ed eliminazione degli animali di acquacoltura morti o che presentano sintomi di malattia (articolo 33);

d)     la eventuale decisione di chiusura delle aziende che allevano specie non sensibili alla malattia sulla base della valutazione del rischio (articolo 34)e della revoca delle misure adottate da parte del servizio veterinario della ASL (articolo 35);

e)      l’applicazione da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con la regione interessata e il centro di referenza nazionale per l’ittiopatologia, delle misure previste in caso di confermata presenza di malattie non esotiche o l’elaborazione di un programma di eradicazione (articolo 36);

f)       l’applicazione, da parte del servizio veterinario della ASL competente, delle misure idonee a contenere la diffusione della malattia non esotica, tra cui la creazione di una zona di protezione, nonché il controllo della rimozione e dello smaltimento degli animali morti (articolo 37);

g)      il monitoraggio e l’adozione, da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, tramite il Centro nazionale e d’intesa con il Centro nazionale di referenza per l’ittiopatologia, delle misure per ridurre l’ulteriore diffusione di malattie esotiche e non esotiche indicate nell’Allegato IV nonché l’obbligo di informarne la Commissione e gli Stati membri (articolo 38);

h)      l’adozione, da parte del Centro nazionale, d’intesa con il Centro nazionale di referenza per l’ittiopatologia, di misure appropriate per contrastare una malattia emergente ed evitarne la diffusione nonché l’obbligo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di informarne la Commissione, gli altri Stati membri e gli Stati membri dell’EFTA (articolo 39);

i)        l’adozione, da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociale, di misure per prevenire la diffusione di una malattia non elencata negli allegati e la comunicazione di queste alla Commissione (articolo 40).

 

La relazione tecnica precisa quanto segue:

a)      con riferimento all’articolo 31, precisa che il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie degli animali è stato istituito e finanziato dal decreto-legge n. 202/2005[10] e che le attività previste dalla disposizione rientrano tra i suoi compiti istituzionali;

b)     con riferimento all’articolo 33, lo smaltimento degli animali morti a seguito di malattia infettiva è a carico del proprietario; inoltre, le attività a carico dei soggetti pubblici sono riconducibili a quelle istituzionalmente ad essi demandate;

c)      con riferimento all’articolo 34, le attività a carico dei soggetti pubblici sono riconducibili a quelle istituzionalmente ad essi demandate;

d)     con riferimento all’articolo 36, le attività previste sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazioni vigente;

e)      con riferimento all’articolo 37, la creazione di una zona di protezione della malattia non comporta oneri in quanto si tratta di una mera attività materiale propria del personale delle ASL in caso di focolai; inoltre, lo smaltimento e la rimozione degli animali morti sono a carico dei proprietari e le attività a carico dei soggetti pubblici sono riconducibili a quelle istituzionalmente loro demandate;

f)       con riferimento agli articoli 38 e 40, i compiti previsti rientrano tra quelli istituzionali degli enti coinvolti (task force del Centro nazionale di lotta e Centro nazionale di referenza per l’ittiopatologia), che posseggono autonomia finanziaria e un proprio bilancio.

 

Al riguardo appaiono opportuni chiarimenti sugli eventuali oneri derivanti dagli obblighi posti a carico delle aziende e degli stabilimenti per la lotta contro le malattie, nel caso si tratti di aziende di natura pubblica.

 

ARTICOLO 41-45

Programmi di sorveglianza ed eradicazione e vaccinazione

Le norme dispongono, tra l’altro:

a)      la sottoposizione all’approvazione della Commissione di un programma di sorveglianza, elaborato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per il conseguimento del riconoscimento di indennità da una o più malattie non esotiche nonché di un programma per la loro eradicazione (articolo 41);

b)     l’elaborazione, da parte del Centro Nazionale, d’intesa con il Centro nazionale di referenza per l’ittiopatologia, di un programma di intervento con riferimento alle malattie emergenti ed esotiche, che preveda, tra l’altro, l’accesso del servizio veterinario della ASL agli impianti interessati ed alle relative attrezzature; l’eventuale coordinamento e sinergia con gli Stati membri limitrofi e la cooperazione con i Paesi terzi vicini; precise indicazioni sui vaccini obbligatori e sulle condizioni di vaccinazione. Anche tale programma è sottoposto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali all’approvazione della Commissione (articolo 44);

c)      i casi in cui è proibita la vaccinazione contro le malattie esotiche e non esotiche (articolo 45).

 

La relazione tecnica, con riferimento all’articolo 44, precisa che le attività previste dalla disposizione sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Nulla da osservare per i profili di competenza.

 

ARTICOLO 51

Obblighi generali

La norma prevede che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvede sia affinché tra le autorità nazionali competenti in materia (il ministero stesso, le regioni e le province autonome, il servizio veterinario delle ASL competente per territorio) e le altre autorità nazionali responsabili della regolamentazione dell’acquacoltura si instauri un’efficace cooperazione su base permanente sia affinché tali autorità abbiano accesso a servizi di laboratorio adeguati e a conoscenze aggiornate in materia di analisi del rischio e di epidemiologia e si instauri un libero scambio di informazioni.

 

La relazione tecnica, con riferimento agli obblighi di aggiornamento delle conoscenze, precisa che l’Ufficio II del Dipartimento sanità pubblica veterinaria, nutrizione e sicurezza degli alimenti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha, tra i compiti istituzionali, la formazione e l’aggiornamento, che vengono assolti tramite apposito finanziamento, istituito con la legge n. 532/1996[11].

 

Nulla da osservare per i profili di competenza.

 

ARTICOLO 52

Laboratorio nazionale di referenza

La norma prevede la designazione, da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per ciascun laboratorio comunitario di riferimento, di un laboratorio nazionale di referenza che, ai fini del decreto legislativo in esame, è individuato nel Centro nazionale di referenza per l’ittiopatologia, con sede a Legnaro (PD) presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (commi 1 e 2).

Il laboratorio nazionale di referenza assicura il collegamento con il laboratorio comunitario di referenza interessato (comma 4) e collabora con gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali situati sul territorio nazionale (comma 5).

 

La relazione tecnica precisa che il Centro nazionale di referenza per l’ittiopatologia è dotato di un proprio budget di bilancio con sufficienti risorse finanziarie ai fini dello svolgimento delle attività ad esso demandate dalle disposizioni in esame.

 

Nulla da osservare per i profili di competenza.

 

ARTICOLO 53

Servizi e metodi diagnostici

La norma dispone che gli esami di laboratorio ai fini del decreto legislativo in esame sono effettuati presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, tramite i metodi diagnostici previsti dalla procedura comunitaria.

In caso di riscontro di positività di una delle malattie elencate nell’Allegato IV, il campione è inviato per la conferma diagnostica al Centro di referenza nazionale per l’ittiopatologia.

 

La relazione tecnica precisa che le attività previste dalle disposizioni in esame sono riconducibili a quelle istituzionalmente demandate.

 

Nulla da osservare al riguardo dal momento che le disposizioni non appaiono introdurre compiti a carico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali di natura diversa da quelli istituzionali.

 

ARTICOLO 54

Ispezioni e audit comunitari

La norma prevede la possibilità per gli esperti della Commissione, in collaborazione con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le altre autorità sanitarie competenti, di effettuare ispezioni sul posto, compresi audit. Il ministero fornisce agli esperti comunitari tutta l’assistenza necessaria per l’esecuzione delle loro mansioni.

E’ previsto, infine, che, qualora nel corso di un’ispezione sia constatato un grave rischio per la salute degli animali, il ministero adotta tutte le misure di salvaguardia necessarie.

 

La relazione tecnica chiarisce che il supporto dato alle ispezioni comunitarie è di natura logistica e non comporta oneri.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 55

Gestione elettronica

La norma dispone che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvede affinché siano in atto tutte le procedure e formalità previste per la messa a disposizione per via elettronica delle informazioni.

 

La relazione tecnica precisa che le informazioni verranno messe a disposizione per via elettronica o tramite l’anagrafe zootecnica o tramite il portale web del ministero.

 

Nulla da osservare al riguardo dal momento che l’attuazione delle disposizioni appare compatibile con i vigenti stanziamenti di bilancio.

 

 

ARTICOLI 5, 9  comma 5, e 15  comma 5

 

Al riguardo, si ricorda che, come indicato nella relazione tecnica, le risorse per il funzionamento della Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche sono state assegnate ai sensi dell’articolo 1, del decreto legge n. 335 del 2000. Le suddette risorse sono iscritte nel capitolo 5391 del Ministero della salute. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS il capitolo reca ancora le necessarie disponibilità. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se le risorse disponibili siano sufficienti a far fronte a tali interventi anche alla luce della riduzione delle risorse iscritte sul suddetto capitolo in attuazione del disposto dall’articolo 1, comma 507 della legge finanziaria per il 2007.

 

 

ARTICOLI 6, comma 4 e 8, comma 3

 

Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine alla possibilità di prevedere esplicitamente, in conformità a quanto indicato nella relazione tecnica, che, nel caso in cui le imprese interessate abbiano natura pubblica, le attività di cui agli articoli 6 e 8 siano svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

 

ARTICOLI 31, comma 1, 38, 39, e 40

 

Al riguardo, si ricorda che, come indicato nella relazione tecnica, le risorse per il funzionamento del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali  sono state assegnate ai sensi dell’articolo 1, del decreto legge n. 202 del 2005. Le suddette risorse sono iscritte nel capitolo 5390 del Ministero della salute. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS il capitolo reca ancora le necessarie disponibilità. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se tali risorse siano sufficienti a far fronte a tali ulteriori interventi.

 

 

ARTICOLO 51

 

Al riguardo, si ricorda che, come indicato nella relazione tecnica, le risorse per la formazione e l’aggiornamento del personale  sono state assegnate ai sensi della legge  n. 532 del 1996. Le suddette risorse sono iscritte nel capitolo 5123 del Ministero della salute. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS il capitolo reca, tuttavia, solo esigue risorse di cassa e non prevede stanziamenti di competenza. Al riguardo, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

 

 

ARTICOLO 56, comma 8

 

La norma  prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente decreto sono devoluti alle Regioni ed alle province autonome e verranno destinate al finanziamento di attività eventuali o ulteriori rispetto a quelle svolte dalla normativa vigente, in materia di lotta contro le malattie animali e al potenziamento dei servizi veterinari

 

Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se l’attribuzione alle Regioni e alle Province autonome dei proventi derivanti dalle sanzioni di cui all’articolo 56 comporti effetti finanziari negativi in relazione ai saldi del bilancio dello Stato.

 

 

ARTICOLO 58

Clausola di invarianza finanziaria

 

La norma prevede che dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Nulla da osservare al riguardo

 

 



[1] Direttiva 2006/88/CE, recepita con il DPR n. 555/1992; Direttiva 91/67/CEE, recepita con il DPR n. 263/1997; Direttiva 95/70/CEE, recepita con il DPR n. 395/1998. Tali DPR sono abrogati dall’articolo 57 del provvedimento in esame.

[2] La relazione illustrativa allo schema di decreto in esame, infatti, precisa che si ritiene che sussistano sul territorio nazionale imprese pubbliche di acquacoltura che, proprio con il provvedimento in esame, potranno essere censite.

[3] Istituita con decreto legislativo n. 196/1999 e con DPR n. 437/2000.

[4] Costituita con il Regolamento 21 del 2004.

[5] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 3/2001.

[6] Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali. Gli Allegati a tale DPR fanno riferimento agli animali delle specie bovina e bufalina (Allegato I); suina (Allegato II) e ovina e caprina (Allegato III).

[7] Cfr. supra.

[8] Istituito con decreto-legge n. 202/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 244/2005.

[9] I Centri di Referenza Nazionale sono localizzati presso le diverse sedi degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali di cui costituiscono laboratori di eccellenza per aree specialistiche ben definite nei settori della sanità animale, dell’igiene degli alimenti e dell’igiene zootecnica (cfr. www. ministerosalute.it).

[10] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 244/2005.

[11] Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 429/1996, recante potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina.